RELAZIONE sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sull’ordinanza cautelare europea nel corso delle indagini preliminari tra gli Stati membri dell’Unione europea

7.11.2007 - (COM(2006)0468 – C6‑0328/2006 – 2006/0158(CNS)) - *

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Ioannis Varvitsiotis

Procedura : 2006/0158(CNS)
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A6-0428/2007
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio sull’ordinanza cautelare europea nel corso delle indagini preliminari tra gli Stati membri dell’Unione europea

(COM(2006)0468 – C6‑0328/2006 – 2006/0158(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione (COM(2006)0468)[1],

–   visti l'articolo 31, lettere a) e c), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,

–   visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0328/2006),

–   visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6‑0428/2007),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di adattare la procedura di arresto e consegna prevista dal mandato di arresto europeo per coprire tutti i casi in cui un indagato deve essere trasferito nello Stato in cui si tiene il processo a seguito di una violazione dell'ordinanza cautelare europea;

4.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 5

(5) Per evitare inutili spese e i problemi legati al trasporto dell’indagato cui sia ordinato di assistere alle udienze preliminari o al processo, è opportuno che agli Stati membri sia consentito l’utilizzo della videoconferenza.

(5) Per evitare inutili spese e i problemi legati al trasporto dell’indagato cui sia ordinato di assistere alle udienze preliminari o al processo, è opportuno che agli Stati membri sia consentito il ricorso alla procedura di cui all'articolo 10 della convenzione del 29 marzo 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea .

 

______

GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1

Motivazione

Onde assicurare che venga seguita una procedura uniforme per le videoconferenze.

Emendamento 2

Considerando 6 bis (nuovo)

 

(6 bis) In caso di violazione di un'ordinanza cautelare europea, l'autorità di emissione può decidere di emettere un mandato di arresto europeo al fine di trasferire l'indagato nello Stato di emissione. In tali circostanze, che dovrebbero essere rigorosamente limitate all'applicazione della presente decisione quadro, la decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 copre tutti i reati in relazione ai quali può essere emessa un'ordinanza cautelare europea.

Motivazione

È importante chiarire e mettere in evidenza che il mandato di arresto europeo copre tutti i reati solo nei casi in cui si applica l'ordinanza cautelare europea (una violazione dell'ordinanza). Il campo di applicazione del mandato di arresto non deve essere esteso in termini generali.

Emendamento 3

Articolo 1, paragrafo 1

La presente decisione quadro istituisce l’ordinanza cautelare europea e le procedure di trasferimento nel corso delle indagini preliminari tra Stati membri.

La presente decisione quadro istituisce l’ordinanza cautelare europea .

Motivazione

L'istituzione di procedure particolari di trasferimento nel corso delle indagini preliminari rischia di complicare il sistema di consegna. Inoltre vi è il pericolo che questo sistema "accelerato" non possa assicurare adeguate garanzie procedurali a tutela dei diritti dell'indagato.

Il relatore propone di ricorrere alle procedure di consegna del mandato d'arresto europeo (MAE) che vengono già utilizzate e riscuotono crescente fiducia tra gli addetti del settore. Tuttavia, tenuto conto della finalità della proposta in esame, le procedure MAE dovrebbero essere adeguate in modo da coprire tutti i reati (senza fissazione di soglia).

Emendamento 4

Articolo 1, paragrafo 2

L’ordinanza cautelare europea è un provvedimento giudiziario emesso da un’autorità competente di uno Stato membro nei confronti di un indagato ivi non residente per permettergli di fare ritorno nello Stato membro di residenza a condizione che egli osservi le misure cautelari, al fine di garantire il regolare andamento della giustizia e, in particolare, la comparizione dell’interessato dinnanzi al giudice nello Stato membro di emissione.

L’ordinanza cautelare europea è un provvedimento giudiziario emesso da un’autorità competente di uno Stato membro nei confronti di un indagato ivi non residente per permettergli di fare ritorno nello Stato membro di residenza legale e abituale, o in qualsiasi altro Stato membro, ove l'indagato ne faccia richiesta e lo Stato membro interessato vi acconsenta, a condizione che egli osservi le misure cautelari, al fine di garantire il regolare andamento della giustizia e, in particolare, la comparizione dell’interessato dinnanzi al giudice nello Stato membro di emissione.

Motivazione

E' necessario chiarire la definizione di residenza.

Uno degli obiettivi della decisione quadro è quello di rafforzare il diritto di libertà e di permettere a una persona non residente nel territorio dello Stato membro in cui è sospettata di aver commesso un reato di fare ritorno nello Stato membro in cui risiede abitualmente e legalmente. L'emendamento propone di ampliare il campo d'applicazione della proposta e di prevedere la possibilità per l'indagato di fare ritorno in un paese diverso da quello di residenza permanente (ad esempio lo Stato di cittadinanza).

Emendamento 5

Articolo 3

Obbligo di eseguire l’ordinanza cautelare europea

soppresso

 

Gli Stati membri eseguono l’ordinanza cautelare europea in base al principio del reciproco riconoscimento e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

 

Motivazione

L'articolo si sovrappone con l'articolo 9.

Emendamento 6

Articolo 4 bis (nuovo)

 

Articolo 4 bis

 

Costi

 

1. I costi incorsi nell'esecuzione di un'ordinanza cautelare europea nel territorio dello Stato membro di esecuzione sono sostenuti da detto Stato membro.

 

2. Tutti gli altri costi sono sostenuti dallo Stato membro di emissione.

Motivazione

Chiarimento linguistico.

Emendamento 7

Articolo 5, paragrafo 1

1. Un’ordinanza cautelare europea può essere emessa dall’autorità di emissione dopo aver informato l’indagato di tutti gli obblighi che gli sono imposti ai sensi dell’articolo 6 e delle conseguenze, in particolare quelle di cui agli articoli 17 e 18.

1. Dopo aver emesso un’ordinanza cautelare europea l’autorità di emissione informa l’indagato, in una lingua da esso compresa, di tutti gli obblighi che gli sono imposti ai sensi dell’articolo 6 e delle conseguenze, in particolare quelle di cui agli articoli 17 e 18.

Motivazione

Gli emendamenti 6 e 7 ……..

Emendamento 8

Articolo 6, paragrafo 1, comma 2

Ostacolare il regolare andamento della giustizia o commettere reati possono costituire una violazione dell’ordinanza cautelare europea.

Ostacolare il regolare andamento della giustizia o commettere reati costituisce una violazione dell’ordinanza cautelare europea.

Motivazione

Stando alla relazione della Commissione,quest'obbligo non rientra tra gli obblighi "facoltativi". Per tale motivo, se in base al diritto nazionale l'autorità competente constata che l'indagato ha ostacolato il regolare andamento della giustizia o ha commesso reati, a tale autorità competente dovrebbe incombere l'obbligo di trattare la cosa come una violazione dell'ordinanza cautelare europea e di prendere tutti i provvedimenti del caso.

Emendamento 9

Articolo 6, paragrafo 1, comma 3

L’autorità emittente può imporre all’indagato uno o più dei seguenti obblighi:

L’autorità emittente può imporre all’indagato uno o più dei seguenti obblighi:

a) comparire alle udienze preliminari relative al reato o ai reati ascrittigli, oppure

a) comparire alle udienze preliminari relative al reato o ai reati ascrittigli, oppure

b) divieto di entrare in determinati luoghi dello Stato di emissione senza autorizzazione; oppure

b) divieto di frequentare determinati luoghi od aree dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione senza autorizzazione.

c) rimborsare le spese di trasferimento per comparire all’udienza preliminare o al processo.

 

Emendamento 10

Articolo 6, paragrafo 1, comma 3, lettera c bis) (nuova)

 

c bis) informare l'autorità di esecuzione di qualsiasi cambiamento del luogo di residenza nello Stato di esecuzione;

Motivazione

Una delle condizioni preliminari per l'emissione di un'ordinanza cautelare europea è la certezza che l'indagato abbia una residenza permanente in un altro Stato membro. Se successivamente all'emissione dell'ordinanza l'indagato cambia di residenza, è estremamente importante che le autorità competenti ne vengano informate.

Emendamento 11

Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

c) consegnare il passaporto o gli altri documenti di identificazione all’autorità di esecuzione;

soppresso

Motivazione

Quest'obbligo viola i diritti fondamentali della persona. Lo scopo della proposta è di consentire all'indagato di rientrare nel suo paese di residenza e di vivervi normalmente, nell'osservanza degli obblighi che gli sono esposti. Se l'indagato dovesse consegnare il proprio passaporto, il pieno ed effettivo godimento dei suoi diritti e libertà ne risulterebbe seriamente pregiudicato.

Emendamento 12

Articolo 6, paragrafo 2, lettera e)

e) trovarsi nel proprio luogo di lavoro nello Stato di esecuzione nei giorni e nelle ore stabiliti;

e) trovarsi nel proprio luogo di lavoro, di servizio, ecc. nello Stato di esecuzione nei giorni e nelle ore stabiliti;

Emendamento 13

Articolo 6, paragrafo 2, lettera g bis) (nuova)

 

g bis) evitare i contatti con determinate persone o determinati oggetti;

Motivazione

In alcune situazioni potrebbe essere importante vietare all'indagato di incontrare testimoni, vittime o altri indagati per non ostacolare il regolare andamento della giustizia. Inoltre, nelle situazioni in cui una persona è sospettata di reati connessi, ad esempio, alle armi da fuoco, è importante vietare di portare o detenere un'arma da fuoco.

Emendamento 14

Articolo 6, paragrafo 2, lettera h)

h) sottoporsi a uno specifico trattamento sanitario.

h) sottoporsi a uno specifico trattamento sanitario subordinato al consenso della persona indagata.

Emendamento 15

Articolo 6, paragrafo 2, lettera h bis) (nuova)

 

h bis) essere oggetto di monitoraggio elettronico.

Motivazione

Perché possano rimanere al loro domicilio, nel loro ambiente abituale e vicino alle loro famiglie, negli Stati membri in cui il "monitoraggio elettronico" è già stato introdotto gli indagati possono essere controllati mediante tale sistema. Il monitoraggio elettronico è un metodo di supervisione efficace che dà agli indagati la possibilità di proseguire la loro vita familiare e le loro attività professionali.

Emendamento 16

Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Ogni Stato membro notifica al Segretariato generale del Consiglio, al momento del recepimento della presente decisione quadro, gli obblighi, diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, che è disposto a sorvegliare. Il Segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.

Motivazione

E' difficile individuare un elenco di obblighi che potrebbero essere comuni a tutti gli Stati membri. Il requisito di trovare un accordo tra lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione potrebbe complicare e rallentare l'adozione dell'ordinanza cautelare europea. Per tale motivo l'emendamento propone di dare agli Stati membri la possibilità di notificare quali obblighi (a prescindere da quelli elencati nel paragrafo 1) sono disposti a sorvegliare. In questo caso lo Stato di emissione può imporre automaticamente tali obblighi senza dover contattare lo Stato di esecuzione.

Emendamento 17

Articolo 6, paragrafo 3

3. Gli obblighi imposti dall’autorità di emissione in conformità con i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo sono riportati nell’ordinanza cautelare europea.

Gli obblighi imposti dall’autorità di emissione in conformità con i paragrafi 1, 2 e 2 bis del presente articolo sono riportati nell’ordinanza cautelare europea.

Emendamento 18

Articolo 6, paragrafo 4

4. In aggiunta agli obblighi prescritti dall’ordinanza cautelare europea, l’autorità di esecuzione può, conformemente alla legislazione dello Stato di esecuzione, modificare gli obblighi in essa contenuti nella misura strettamente necessaria per la sua esecuzione.

4. L’autorità di esecuzione può, conformemente alla legislazione dello Stato di esecuzione, modificare gli obblighi contenuti nell'ordinanza cautelare europea nella misura strettamente necessaria per la sua esecuzione.

Motivazione

Occorre chiarire che l'autorità di esecuzione non può aggiungere obblighi a quelli prescritti dall'autorità di emissione. L'autorità di esecuzione può unicamente apportare adeguamenti tecnici all'ordinanza cautelare europea.

Emendamento 19

Articolo 6, paragrafo 4, comma 1 bis (nuovo)

 

Le modifiche di cui al primo comma hanno carattere esclusivamente tecnico e non possono di per sé imporre obblighi supplementari all'indagato.

Motivazione

Occorre chiarire che l'autorità di esecuzione non può aggiungere obblighi a quelli prescritti dall'autorità di emissione. L'autorità di esecuzione può unicamente apportare adeguamenti tecnici all'ordinanza cautelare europea.

Emendamento 20

Articolo 8, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis. Su richiesta dell'indagato l'ordinanza cautelare europea è trasmessa a qualsiasi altro Stato membro la cui autorità competente acconsenta alla trasmissione.

Motivazione

Il principio fondamentale della proposta è che all'indagato venga data la possibilità di fare ritorno al paese in cui abitualmente risiede. Tuttavia, nelle situazioni in cui l'indagato ha legami più stretti con un altro Stato membro (ad esempio, lo Stato di cittadinanza), la decisione quadro dovrebbe prevedere la possibilità di un rientro in quel paese. Tuttavia, per evitare gli abusi, lo Stato membro interessato dovrebbe acconsentirvi.

Emendamento 21

Articolo 10, paragrafo 1

1. Il tribunale, il giudice, il giudice istruttore o il pubblico ministero dello Stato di esecuzione, nega il riconoscimento e l’esecuzione di un’ordinanza cautelare europea se è evidente che il procedimento penale per il reato in ordine al quale l’ordinanza è stata emessa violerebbe il principio del ne bis in idem.

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione nega il riconoscimento e l’esecuzione di un’ordinanza cautelare europea se è evidente che il procedimento penale per il reato in ordine al quale l’ordinanza è stata emessa violerebbe il principio del ne bis in idem.

Emendamento 22

Articolo 10, paragrafo 2, alinea

2. Un tribunale, un giudice, un giudice istruttore o un pubblico ministero dello Stato cui è richiesta l’esecuzione può negare il riconoscimento e l’esecuzione di un’ordinanza cautelare europea per uno o più dei seguenti motivi:

2. L'autorità competente dello Stato cui è richiesta l’esecuzione può negare il riconoscimento e l’esecuzione di un’ordinanza cautelare europea per uno o più dei seguenti motivi:

Emendamento 23

Articolo 12, paragrafo 1

1. Il tribunale, il giudice, il giudice istruttore o il pubblico ministero dello Stato cui è richiesta l’esecuzione decide il più presto possibile – e comunque entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell’ordinanza cautelare europea – se riconoscerla ed eseguirla o se addurre motivi per non riconoscerla e non eseguirla. L’autorità competente nello Stato dell’esecuzione informa l’autorità di emissione di tale decisione con ogni mezzo in grado di conservarne traccia per iscritto.

1. L'autorità competente dello Stato cui è richiesta l’esecuzione decide il più presto possibile – e comunque entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell’ordinanza cautelare europea – se riconoscerla ed eseguirla o se addurre motivi per non riconoscerla e non eseguirla. L’autorità competente nello Stato dell’esecuzione informa l’autorità di emissione di tale decisione con ogni mezzo in grado di conservarne traccia per iscritto.

Emendamento 24

Articolo 12, paragrafo 3

3. Nel caso in cui l’ordinanza cautelare europea sia incompleta, il tribunale, il giudice, il giudice istruttore o il pubblico ministero dello Stato cui è richiesta l’esecuzione può rinviare la decisione sul riconoscimento e sull’esecuzione dell’ordinanza fino al momento in cui essa sia stata completata dall’autorità di emissione.

3. Nel caso in cui l’ordinanza cautelare europea sia incompleta, l'autorità competente dello Stato cui è richiesta l’esecuzione può rinviare la decisione sul riconoscimento e sull’esecuzione dell’ordinanza fino al momento in cui essa sia stata completata dall’autorità di emissione.

Emendamento 25

Articolo 12, paragrafo 4

4. Se, conformemente al paragrafo 3, il riconoscimento e l’esecuzione dell’ordinanza cautelare europea sono rinviati, il tribunale, il giudice, il giudice istruttore o il pubblico ministero dello Stato cui è richiesta l’esecuzione trasmette immediatamente una relazione sui motivi del rinvio direttamente all’autorità di emissione con ogni mezzo in grado di conservarne traccia per iscritto.

4. Se, conformemente al paragrafo 3, il riconoscimento e l’esecuzione dell’ordinanza cautelare europea sono rinviati, l'autorità competente dello Stato cui è richiesta l’esecuzione trasmette immediatamente una relazione sui motivi del rinvio direttamente all’autorità di emissione con ogni mezzo in grado di conservarne traccia per iscritto.

Emendamento 26

Articolo 12, paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis. L'autorità di emissione informa l'indagato di qualsiasi rinvio del riconoscimento e dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare europea.

Motivazione

L'indagato deve avere il diritto di essere informato di qualsiasi sviluppo riguardante il suo caso.

Emendamento 27

Articolo 13, paragrafo 4

4. L’indagato ha il diritto di essere sentito dall’autorità di emissione, conformemente alla legislazione dello Stato di emissione anche mediante l’impiego di idonei collegamenti video o telefonici con l’autorità di emissione (colloqui telefonici o videoconferenza). L’autorità di emissione consulta anche l’autorità di esecuzione in relazione al riesame dell’ordinanza cautelare europea.

4. L’indagato ha il diritto di essere sentito dall’autorità di emissione, conformemente alla legislazione dello Stato di emissione. Tale requisito può essere soddisfatto ricorrendo alla procedura di cui all'articolo 10 della convenzione del 29 maggio 2000 tra l'autorità di esecuzione e l’autorità di emissione. L’autorità di emissione consulta anche l’autorità di esecuzione in relazione al riesame dell’ordinanza cautelare europea.

Motivazione

Onde assicurare che venga seguita una procedura uniforme per le videoconferenze.

Emendamento 28

Articolo 17, paragrafo 4

4. Prima dell’adozione di ogni decisione di cui al paragrafo 1, l’indagato ha il diritto di essere sentito dall’autorità di emissione, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato di emissione. Tale obbligo può essere soddisfatto mediante l’impiego di idonei collegamenti video o telefonici tra l'autorità di esecuzione e l’autorità di emissione (colloqui telefonici o videoconferenza) L’autorità di emissione consulta anche l’autorità di esecuzione.

4. Prima dell’adozione di ogni decisione di cui al paragrafo 1, l’indagato ha il diritto di essere sentito dall’autorità di emissione, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato di emissione. Tale requisito può essere soddisfatto ricorrendo alla procedura di cui all'articolo 10 della convenzione del 29 maggio 2000 tra l'autorità di esecuzione e l’autorità di emissione . L’autorità di emissione consulta anche l’autorità di esecuzione.

Motivazione

Onde assicurare che venga seguita una procedura uniforme per le videoconferenze.

Emendamento 29

Articolo 18

Condizioni per l'arresto e il trasferimento dell'indagato

Arresto e trasferimento dell'indagato

1. Se l'autorità di emissione decide che l'indagato deve essere arrestato e trasferito nello Stato di emissione, l'indagato deve essere sentito da un'autorità giudiziaria dello Stato membro nel quale è stato arrestato.

1. Se decide che l'indagato deve essere arrestato e trasferito nello Stato di emissione, l'autorità di emissione emette un mandato di arresto europeo in conformità delle disposizioni della decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI del 13 giugno 2002.

2. Se l'indagato acconsente al trasferimento, lo Stato membro nel quale egli è stato arrestato lo trasferisce immediatamente nello Stato di emissione.

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, in un caso di questo tipo può essere emesso un mandato d'arresto europeo e l'indagato può essere trasferito nello Stato di emissione in relazione a tutti i reati per i quali si può emettere un'ordinanza cautelare europea.

3. Se l'indagato non acconsente al trasferimento, lo Stato membro nel quale egli è stato arrestato lo trasferisce immediatamente nello Stato di emissione. L'arresto e il trasferimento possono essere rifiutati solo se:

 

– è evidente che il procedimento penale relativo al reato per il quale è stata emessa tale decisione violerebbe nel frattempo il principio del ne bis in idem;

 

– a carico dell'indagato pende un procedimento penale nello Stato membro di esecuzione per gli stessi fatti sui quali si basa il mandato d'arresto europeo;

 

– l'azione penale iniziata o la pena applicata nei confronti dell'indagato è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del relativa legislazione penale;

 

– la decisione di arrestare o di trasferire riguarda fatti nuovi non presi in considerazione dall'ordinanza cautelare europea.

 

4. Uno Stato membro diverso dallo Stato di esecuzione può rifiutare l'arresto e il trasferimento dell'indagato per uno o più dei motivi di cui all'articolo 10.

 

Emendamento 30

Articolo 20

Articolo 20

soppresso

Termini per il trasferimento

 

1. L’indagato è trasferito nello Stato di emissione ai sensi dell’articolo 18 a una data convenuta tra gli Stati membri e in ogni caso non oltre il terzo giorno successivo all’arresto

 

2. Il trasferimento dell’indagato può eccezionalmente essere differito per gravi motivi di carattere umanitario, ad esempio se vi sono validi motivi per ritenere che il trasferimento costituirebbe un pericolo manifesto per la vita o la salute dell’indagato. L’autorità di emissione è immediatamente informata di ogni differimento e dei motivi giustificativi. Il trasferimento dell’indagato ha luogo una volta che tali motivi hanno cessato di esistere e a una data convenuta tra gli Stati membri interessati.

 

Motivazione

La questione deve essere disciplinata dalle disposizioni della decisione quadro del Consiglio sul mandato d'arresto europeo.

Emendamento 31

Articolo 21

Articolo 21

soppresso

Transito

 

1. Ogni Stato membro permette il transito sul suo territorio di una persona indagata che è stata trasferita conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro, a condizione che esso sia stato informato:

 

a) dell’identità e della cittadinanza della persona oggetto dell’ordinanza cautelare europea;

 

b) dell’esistenza di un’ordinanza cautelare europea;

 

c) della natura e della qualificazione giuridica del reato;

 

d) della descrizione delle circostanze del reato, compresi la data ed il luogo.

 

2. Ciascuno Stato membro designa un’autorità responsabile per la ricezione delle richieste di transito, dei documenti necessari e di qualsiasi altro carteggio ufficiale relativo a tale richiesta. Gli Stati membri comunicano l’autorità designata al Segretariato generale del Consiglio.

 

3. La richiesta di transito e le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere trasmesse all’autorità designata ai sensi del paragrafo 2 con qualsiasi mezzo idoneo a conservarne una traccia per iscritto. Lo Stato membro di transito notifica la sua decisione con la medesima procedura.

 

4. La presente decisione quadro non si applica in caso di utilizzo di trasporti aerei senza scali previsti. Tuttavia, in caso di atterraggio non previsto, lo Stato membro di emissione fornisce all’autorità designata ai sensi del paragrafo 2 le informazioni di cui al paragrafo 1.

 

Motivazione

La questione deve essere disciplinata dalle disposizioni della decisione quadro del Consiglio sul mandato d'arresto europeo.

Emendamento 32

Articolo 22, comma 1 bis (nuovo)

 

1 bis. Il paragrafo 1 si applica anche quando, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), l'ordinanza cautelare europea ha vietato all'indagato di allontanarsi dal luogo di residenza o da qualsiasi altro luogo di abitazione per l'intero periodo stabilito nell'ordinanza.

Emendamento 33

Titolo, dopo l'articolo 22, Capo 5 bis (nuovo)

 

CAPO 5 bis - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Motivazione

La decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale non è stata ancora adottata. Per evitare lacune e garantire un'adeguata protezione dei dati trasmessi è necessario inserire nella decisione quadro in esame un capitolo riguardante la protezione dei dati.

Emendamento 34

Articolo 22 bis (nuovo)

 

Articolo 22 bis

 

Protezione dei dati personali

 

Il trattamento dei dati personali ai fini della presente decisione quadro è conforme quanto meno ai seguenti principi di base:

 

a) il trattamento dei dati è effettuato solo nella misura in cui è consentito dalla legge ed è necessario e proporzionato rispetto alle finalità per le quali i dati sono raccolti e/o successivamente trattati;

 

b) i dati sono raccolti solo per finalità determinate e legittime, e successivamente trattati in modo compatibile con tali finalità;

 

c) i dati devono essere esatti e aggiornati;

 

d) categorie particolari di dati concernenti l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza partitica o sindacale, l'orientamento sessuale o la salute sono trattati solo qualora ciò sia strettamente necessario ai fini di un caso specifico e in presenza di adeguate garanzie.

Motivazione

La decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale non è stata ancora adottata. Per evitare una lacuna e garantire un'adeguata protezione dei dati trasmessi è necessario inserire nella decisione quadro in esame un capitolo riguardante la protezione dei dati.

Emendamento 35

Articolo 22 ter (nuovo)

 

Articolo 22 ter

 

Diritti della persona interessata

 

1. Tutte le persone interessate dalla raccolta di dati personali sono informate del fatto che vengono trattati dati che le riguardano.

 

La fornitura dell'informazione può essere ritardata, se necessario, per non ostacolare le finalità del trattamento.

 

2. Ogni persona interessata ha il diritto di ricevere, senza ritardi eccessivi, informazioni riguardo ai dati che sono oggetto di trattamento in una lingua che le sia comprensibile nonché di ottenere la rettifica e, se del caso, la cancellazione di dati trattati in violazione dei principi di cui all'articolo 22 bis.

 

3. La fornitura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 o 2 può essere rifiutata o ritardata, se ciò risulta assolutamente necessario:

 

a) per tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico;

 

b) per impedire un reato;

 

c) per non ostacolare le indagini e il perseguimento dei reati;

 

d) per tutelare i diritti di terzi.

Motivazione

La decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale non è stata ancora adottata. Per evitare lacune e garantire un'adeguata protezione dei dati trasmessi è necessario inserire nella decisione quadro in esame un capitolo riguardante la protezione dei dati.

Traduzione esterna

  • [1]  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale

MOTIVAZIONE

La custodia cautelare deve essere considerata una misura eccezionale, da adottare rigorosamente nel rispetto del diritto alla libertà e della presunzione di non colpevolezza[1]. Non deve mai essere obbligatoria, né utilizzata a scopo punitivo[2]. Pertanto, nella fase preprocessuale, ad essa deve essere preferita, se possibile, una misura cautelare non detentiva.

Le misure non detentive alternative rispetto alla custodia cautelare hanno, in linea di principio, il solo scopo di eliminare i tre rischi classici che giustificano la privazione della libertà (pericolo di fuga, di sottrazione delle prove e di reiterazione del reato).

In uno spazio comune europeo di giustizia senza frontiere interne è necessario adottare misure idonee affinché una persona indagata non residente nello Stato in cui si tiene il processo non riceva un trattamento diverso da quello riservato all'indagato ivi residente.

Tuttavia, attualmente le varie alternative alla custodia cautelare non possono essere recepite, o trasferite, al di là delle frontiere poiché non vi è un reciproco riconoscimento di tali misure e non esistono strumenti internazionali che lo consentano specificamente. L'assenza del reciproco riconoscimento ostacola la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli.

Sussiste il rischio evidente di un trattamento diverso tra le due categorie, vale a dire cittadini UE che non sono residenti nel territorio dello Stato membro in cui sono sospettati di aver commesso un reato e i cittadini UE che sono ivi residenti. Tale situazione potrebbe anche essere vista alla stregua di un impedimento alla libera circolazione delle persone.

Tutto ciò considerato, il relatore sostiene con convinzione la necessità della presente proposta, che consentirà il riconoscimento reciproco delle ordinanze cautelari adottate durante le indagini preliminari. Tale strumento incoraggerebbe le autorità nazionali competenti a non sottoporre a misure detentive i non residenti UE nella fase preliminare a causa del pericolo di fuga, ma a lasciarli tornare nello Stato membro dove sono legalmente e abitualmente residenti.

Secondo il relatore, è importante fornire una definizione chiara di residenza. Alla luce dell'obiettivo della presente proposta, è fondamentale non limitare il significato di residenza a quello di "residenza permanente" già accolto nella terminologia comunitaria. Tuttavia, occorre specificare che il soggiorno della persona in questione nel rispettivo Stato membro deve essere legale e abituale. Il fatto che la residenza sia legale e abituale dovrebbe essere accertato sulla base di circostanze di fatto.

Inoltre, il relatore propone di ampliare l'ambito di applicazione della decisione quadro e di includervi la possibilità che l'indagato richieda all'autorità competente emittente di tornare in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova la sua residenza legale abituale. Si tratterebbe, nella maggior parte dei casi, dello Stato membro di cui ha la cittadinanza, nei casi in cui tale persona lavora in un altro Stato membro.

Secondo il relatore, la proposta della Commissione di creare un meccanismo di trasferimento specifico e distinto per chi violi l'ordinanza cautelare europea potrebbe mettere a repentaglio e complicare il sistema attuale di consegna/trasferimento. L'efficacia del sistema parallelo al mandato di arresto europeo (MAE) è dubbia. Al momento esistono le procedure di consegna definite nella decisione quadro del Consiglio sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri[3] (MAE). L'attuazione del MAE è stata completata e il mandato viene già utilizzato dagli operatori del settore giudiziario. Il MAE si sta guadagnando sempre di più la fiducia degli operatori. L'elemento fiduciario non andrebbe trascurato, quando si applica uno strumento di reciproco riconoscimento. A tale proposito, il relatore propone di adeguare le procedure del MAE all'ordinanza cautelare europea nei casi in cui si verifichino violazioni di quest'ultima.

Attualmente, il MAE riguarda gli atti punibili, ai sensi della legge dello Stato membro di emissione, con una misura cautelare, oppure con una misura detentiva di un massimo di 12 mesi. Tuttavia, tenuto conto dell'obiettivo della proposta relativa all'ordinanza cautelare, tutti i reati dovrebbero essere inclusi (senza fissare una soglia). Pertanto, quando si ricorre all'ordinanza cautelare europea, il MAE dovrebbe essere esteso a tutti i reati.

Prima di presentare emendamenti di dettaglio sull'ordinanza cautelare europea relativamente all'estensione dell'applicazione del MAE a tutti i reati, sarebbe opportuno condurre analisi e consultazioni dettagliate. Pertanto il relatore chiede alla Commissione europea, che dispone di tutte le risorse necessarie, di riesaminare la proposta relativa all'ordinanza cautelare europea e di apportare le modifiche necessarie per consentire l'applicazione delle procedure di consegna del MAE. Il relatore invita la Commissione europea a richiedere le modifiche che ritiene opportuno apportare al MAE.

Gli strumenti di reciproco riconoscimento comportano sempre scambi ad alto livello di informazioni sensibili e private. Pertanto, è importante provvedere alla protezione di tali dati. Il relatore invita il Consiglio ad adottare la decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale[4]. Tuttavia, l'attuale assenza del riferimento alla decisione quadro summenzionata non dovrebbe prevenire, né mettere a repentaglio, l'adozione di livelli idonei di protezione dei dati. Pertanto il relatore propone di inserire nella proposta articoli specifici sulla protezione dei dati.

  • [1] L'articolo 6, paragrafo 2 TUE prevede che l'Unione rispetti i diritti fondamentali, quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, 1950), e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri in quanto principi generali del diritto comunitario.
    I diritti basilari o le libertà fondamentali che disciplinano la custodia cautelare e le alternative a tale provvedimento cautelare che sono definiti dalla CEDU come segue:
    - Articolo 5, paragrafo 1 "Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza";
    - Articolo 6, paragrafo 2 "Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata";
    - Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) "Se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso".
  • [2]  Raccomandazione del Consiglio d'Europa, Rec(2006)13.
  • [3]  GU L 190 del 18.7.2002, pag.1
  • [4]  COM(2005)0475l - CNS 2005/0202

PARERE della commissione giuridica (5.10.2007)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sull'ordinanza cautelare europea nel corso delle indagini preliminari tra gli Stati membri dell'Unione europea
(COM(2006)0468 – C6‑0328/2006 – 2006/0158(CNS))

Relatore per parere: Aloyzas Sakalas

Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

La decisione quadro sull'ordinanza cautelare nel corso delle indagini preliminari è una proposta legislativa molto importante, intesa non solo ad assicurare una più efficace cooperazione giudiziaria nell'ambito legislativo dell'Unione europea, ma anche a creare il contesto legislativo per ridurre l'ambito d'applicazione dell'arresto, preferendo una misura cautelare non detentiva (specialmente nei casi di reati minori). Secondo il relatore per parere si può inequivocabilmente dire che la proposta legislativa in oggetto non è solamente importante, ma assolutamente necessaria. Vi sono, tuttavia, diverse questioni di principio che occorre convenire preventivamente per poter valutare le disposizioni della presente proposta legislativa da un punto di vista giuridico:

- Il tipo di cooperazione suggerita ricorda molto da vicino uno Stato unitario e andrebbe discussa, poiché al momento significa "aprire la porta sul nulla" (naturalmente sul piano giuridico). Si tratta indubbiamente di una questione politica, ma poiché la risoluzione in materia avrà un serio impatto legislativo, la formulazione giuridica del documento proposto dev'essere chiara e univoca. Secondo il relatore per parere, purtroppo il testo solleva più interrogativi di quanti non ne risponda, pertanto sarebbe preferibile optare per un metodo classico di cooperazione e regolamentazione giuridica (come, ad esempio, nel caso del mandato d'arresto europeo);

- È necessario che la proposta legislativa in esame definisca chiaramente se unifica o coordina le legislazioni nazionali (stabilendo in quale misura gli Stati possono sviluppare la regolamentazione giuridica di materie che rientrano nell'ambito del diritto nazionale). Secondo il relatore per parere la proposta legislativa presenta un considerevole numero di lacune giuridiche, che potrebbero avere gravi conseguenze legali in relazione alla protezione delle libertà e dei diritti umani. Per esempio, non è chiaro quale Stato sia responsabile per i danni provocati dall'applicazione di misure cautelari illegali; non sono del tutto chiari neppure taluni aspetti procedurali, come ad esempio il diritto dell'indiziato di presentare ricorso contro l'ordinanza cautelare europea ecc.

Le osservazioni del relatore per parere sul documento di lavoro elaborato dall'on. Varvitsiotis seguono la seguente logica: aspetti che sono a) citati sia nella proposta legislativa sia nel documento di lavoro dell'on. Varvitsiotis; b) citati soltanto nel documento di lavoro dell'on. Varvitsiotis; c) non citati, ma giuridicamente necessari dal punto di vista del relatore per parere:

1. Generalmente, la questione fondamentale concernente le proposte legislative intese alla cooperazione giuridica è la regola del doppio reato (in base alla quale due Stati membri cooperano solo quando un'azione è considerata un reato in entrambi gli Stati). La Commissione europea persevera nel tentativo di respingere questa regola, o quanto meno di limitarne il campo di applicazione. Secondo il relatore per parere, la proposta legislativa in esame mira a respingere completamente tale regola (articolo 10), mentre il documento di lavoro dell'on. Varvitsiotis (pag. 5) fa delle concessioni (fino a un certo limite), ma solo in caso di arresto. Entrambe le posizioni devono essere considerate "pericolose" sotto diversi aspetti, poiché (quantomeno) in Lituania potrebbero sorgere problemi costituzionali se venissero imposte limitazioni alle libertà e ai diritti umani per azioni che non sono ritenute criminali in base al Codice penale della Lituania. D'altro canto, se la proposta si estendesse solo ai reati più gravi, l'obiettivo di ridurre l'ambito di applicazione dell'arresto non verrebbe raggiunto. Alla luce di quanto sopra, sarebbe preferibile indicare, tra le altre motivazioni per cui può essere negata l'esecuzione di un’ordinanza cautelare europea, l'eventualità che l'azione su cui si basa la misura cautelare non possa considerarsi un reato nello Stato al quale si richiede l'esecuzione (tale soluzione ricalcherebbe il modello del mandato d'arresto europeo). Per quanto riguarda la Lituania, si tratta di un punto fondamentale relativo agli obblighi costituzionali.

2. Il relatore per parere concorda pienamente con i punti 2 e 3 del documento di lavoro dell'on. Varvitsiotis.

3. Il relatore per parere ritiene che il punto 1 del documento di lavoro dell'on. Varvitsiotis dovrebbe essere integrato da quanto segue: a) a norma dell’articolo 6 della proposta legislativa, le misure cautelari possono essere imposte solo durante lo svolgimento dei procedimenti in tribunale; tuttavia, tale possibilità dovrebbe essere assicurata anche nel corso delle indagini preliminari (lasciando in particolare allo Stato che conduce le indagini il diritto di decidere a propria discrezione); b) le disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 4, della proposta legislativa sono corrette e assolutamente necessarie, ma non sono chiare, poiché non è chiaro il significato di "... modificare gli obblighi": implica un tipo di misura non cautelare (ad esempio il sequestro del documento di lavoro a titolo di cauzione) o si riferisce solo al campo di applicazione della misura non cautelare stessa? Si tratta di un aspetto importante, considerato che per la violazione di un’ordinanza cautelare sono previste sanzioni severe (capitolo 5 della proposta legislativa). Inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della proposta legislativa non corrispondono all’articolo 13 della stessa, che prevede il riesame dell'ordinanza cautelare europea (è improbabile che lo Stato di emissione possa modificare a sua volta obblighi modificati dallo Stato di esecuzione).

4. Secondo il relatore, l'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c, della proposta legislativa consente la violazione degli obblighi sanciti dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

5. Nell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e, della proposta legislativa, il termine "lavoro" dovrebbe essere seguito da "servizio, ecc.", mentre la formulazione di cui alla lettera h) (quantomeno nella versione in lingua lituana) desta sospetti in merito alla natura obbligatoria del trattamento; sarebbe pertanto preferibile la seguente formulazione: "sottoporsi a uno specifico trattamento sanitario su base volontaria".

6. Nell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a, della proposta legislativa il termine "fatti" dovrebbe essere seguito dall'espressione "o delle omissioni".

7. La possibilità, prevista dall'articolo 17 della proposta legislativa, di sostituire misure cautelari più lievi con l'arresto in caso di violazione degli obblighi non è plausibile, almeno in Lituania, poiché l'arresto può essere imposto solo se sussistono tutte le motivazioni e i mandati previsti dal Codice di procedura penale e sono state seguite tutte le procedure prestabilite. In questo senso la legislazione nazionale è più "rigida" della proposta legislativa, ed è pertanto improbabile che le disposizioni della proposta legislativa concernenti l'arresto per violazione degli obblighi previsti dalle misure cautelari siano accettabili per la Lituania.

8. Le seguenti questioni devono essere disciplinate dalla proposta legislativa:

- il diritto dell'indagato di ricorrere contro l'ordinanza cautelare europea e le istanze di emendamento e revisione;

- la determinazione di quale Stato debba essere ritenuto responsabile per il risarcimento dei danni provocati da un'ordinanza cautelare europea illegale.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Articolo 1, comma 2

L’ordinanza cautelare europea è un provvedimento giudiziario emesso da un’autorità competente di uno Stato membro nei confronti di un indagato ivi non residente per permettergli di fare ritorno nello Stato membro di residenza a condizione che egli osservi le misure cautelari, al fine di garantire il regolare andamento della giustizia e, in particolare, la comparizione dell’interessato dinnanzi al giudice nello Stato membro di emissione.

L’ordinanza cautelare europea è un provvedimento giudiziario emesso da un’autorità competente di uno Stato membro nei confronti di un indagato ivi non residente, al fine di garantire il regolare andamento della giustizia e, in particolare, la comparizione dell’interessato dinnanzi al giudice nello Stato membro di emissione.

Emendamento 2

Articolo 6, paragrafo 1, comma 3

L’autorità emittente può imporre all’indagato uno o più dei seguenti obblighi:

L’autorità emittente può imporre all’indagato uno o più dei seguenti obblighi:

a) comparire alle udienze preliminari relative al reato o ai reati ascrittigli, oppure

a) comparire alle udienze preliminari relative al reato o ai reati ascrittigli, oppure

b) divieto di entrare in determinati luoghi dello Stato di emissione senza autorizzazione; oppure

b) divieto di frequentare determinati luoghi od aree dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione senza autorizzazione.

c) rimborsare le spese di trasferimento per comparire all’udienza preliminare o al processo.

 

Emendamento 3

Articolo 6, paragrafo 2, lettera e)

e) trovarsi nel proprio luogo di lavoro nello Stato di esecuzione nei giorni e nelle ore stabiliti;

e) trovarsi nel proprio luogo di lavoro, di servizio, ecc. nello Stato di esecuzione nei giorni e nelle ore stabiliti;

Emendamento 4

Articolo 6, paragrafo 2, lettera h)

h) sottoporsi a uno specifico trattamento sanitario.

h) sottoporsi a uno specifico trattamento sanitario con l'ottemperanza volontaria della persona indagata.

Emendamento 5

Articolo 6, paragrafo 4

4. In aggiunta agli obblighi prescritti dall'ordinanza cautelare europea, l'autorità di esecuzione può, conformemente alla legislazione dello Stato di esecuzione, modificare gli obblighi in essa contenuti nella misura strettamente necessaria per la sua esecuzione.

4. In aggiunta agli obblighi prescritti dall'ordinanza cautelare europea, l'autorità di esecuzione può, conformemente alla legislazione dello Stato di esecuzione, modificare gli obblighi in essa contenuti nella misura strettamente necessaria per la sua esecuzione. Questa disposizione si applica solamente all'ambito della misura cautelare non detentiva adottata e la modifica degli obblighi in questione deve in ogni caso lasciare impregiudicato il riesame dell'ordinanza cautelare europea conformemente all'articolo 13 della presente proposta di decisione quadro.

Emendamento 6

Articolo 6, paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis. Gli Stati membri possono altresì decidere di applicare le disposizioni del presente articolo all'attività inquirente preliminare.

Emendamento 7

Articolo 10

1. Il tribunale, il giudice, il giudice istruttore o il pubblico ministero dello Stato di esecuzione, nega il riconoscimento e l’esecuzione di un’ordinanza cautelare europea se è evidente che il procedimento penale per il reato in ordine al quale l’ordinanza è stata emessa violerebbe il principio del ne bis in idem.

1. Il tribunale, il giudice, il giudice istruttore, il pubblico ministero dello Stato di esecuzione negano il riconoscimento e l’esecuzione di un’ordinanza cautelare europea quando tra Stati membri ricorra una delle ipotesti previste dagli articoli. 3 e 4 della decisione quadro del Consiglio del 13 Giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri1.

2. Un tribunale, un giudice, un giudice istruttore o un pubblico ministero dello Stato cui è richiesta l’esecuzione può negare il riconoscimento e l’esecuzione di un’ordinanza cautelare europea per uno o più dei seguenti motivi:

2. Il paragrafo 1 si applica in particolare:

a) se la persona indagata non può ancora essere considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti sui cui si basa l'ordinanza cautelare europea;

a) se la persona indagata non può ancora essere considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti o dell'omissione sui cui si basa l'ordinanza cautelare europea;

b) se un’immunità o un privilegio ai sensi della legge dello Stato di esecuzione impedisce l’esecuzione dell’ordinanza cautelare europea.

b) se l'atto su cui si base l'ordinanza cautelare europea non costituisce un reato a norma del diritto dello Stato membro di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse e di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione dell'ordinanza cautelare europea non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato membro di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di normativa in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato membro emittente.

c) se il reato per il quale è emessa l’ordinanza cautelare europea è oggetto di amnistia nello Stato cui è richiesta l’esecuzione, se quest’ultimo, ai sensi del diritto penale, era competente a perseguire il reato.

 

 

1 GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

Emendamento 8

Articolo 17

1. In caso di violazione di un'ordinanza cautelare europea, l'autorità di emissione può, nell'osservanza della legislazione dello Stato di emissione, decidere di:

1. In caso di violazione di un'ordinanza cautelare europea, l'autorità di emissione può, nell'osservanza della legislazione dello Stato di emissione, decidere di:

a) revocare l'ordinanza cautelare europea;

a) revocare l'ordinanza cautelare europea;

b) modificare o revocare uno o più obblighi contenuti nell'ordinanza cautelare europea;

b) modificare o revocare uno o più obblighi contenuti nell'ordinanza cautelare europea;

c) arrestare e trasferire l'indagato se l'ordinanza cautelare europea è stata emanata in relazione a un reato per il quale, ai sensi della legislazione dello Stato di emissione, è ammessa la custodia cautelare, in particolare se questa è necessaria per garantire la presenza dell'indagato a un'udienza preliminare o al processo;

c) arrestare l'indagato se l'ordinanza cautelare europea è stata emanata in relazione a un reato per il quale, ai sensi della legislazione dello Stato di emissione, è ammessa la custodia cautelare, in particolare:

d) arrestare e trasferire l'indagato nelle seguenti circostanze:

 

i) se l'ordinanza cautelare europea è stata emessa in relazione a un reato per il quale, ai sensi della legislazione dello Stato di emissione, in un primo tempo la custodia cautelare non è stata ritenuta giustificata;

i) se l'ordinanza cautelare europea è stata emessa in relazione a un reato per il quale, ai sensi della legislazione dello Stato di emissione, in un primo tempo la custodia cautelare non è stata ritenuta giustificata;

ii) se l'ordinanza cautelare europea contiene restrizioni alle libertà dell'indagato equivalenti a una privazione della libertà; nonché

ii) se l'ordinanza cautelare europea contiene restrizioni alle libertà dell'indagato equivalenti a una privazione della libertà; nonché

iii) se l'arresto e il trasferimento nello Stato di emissione sono necessari per garantire la presenza dell'indagato a un'udienza preliminare o al processo.

iii) se l'arresto nello Stato di emissione sono necessari per garantire la presenza dell'indagato a un'udienza preliminare o al processo.

2. Prima di decidere l'arresto o il trasferimento, l'autorità di emissione considera tutte le circostanze del caso, compresa la pena prevista per la fattispecie concreta e, in particolare, la volontà dell'indagato di fare ritorno volontariamente nello Stato di emissione.

2. Prima di decidere l'arresto, l'autorità di emissione considera tutte le circostanze del caso, compresa la pena prevista per la fattispecie concreta e, in particolare, la volontà dell'indagato di fare ritorno volontariamente nello Stato di emissione.

3. Se autorità di emissione decide che l'indagato deve essere arrestato e trasferito e se, al momento di adozione di tale decisione, questi si trova nel territorio di un altro Stato membro, quest'ultimo procede al suo arresto e al suo trasferimento alle condizioni di cui all'articolo 18.

 

4. Prima dell'adozione di ogni decisione di cui al paragrafo 1, l'indagato ha il diritto di essere sentito dall'autorità di emissione, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato di emissione. Tale obbligo può essere soddisfatto mediante l'impiego di idonei collegamenti video o telefonici con l'autorità di emissione (colloqui telefonici o videoconferenza). L'autorità di emissione consulta anche l'autorità di esecuzione.

3. Prima dell'adozione di ogni decisione di cui al paragrafo 1, l'indagato ha il diritto di essere sentito dall'autorità di emissione, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato di emissione. Tale obbligo può essere soddisfatto mediante l'impiego di idonei collegamenti video o telefonici con l'autorità di emissione (colloqui telefonici o videoconferenza). L'autorità di emissione consulta anche l'autorità di esecuzione.

Emendamento 9

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 18

Condizioni per l'arresto e il trasferimento dell'indagato

Condizioni per l'arresto dell'indagato

1. Se l'autorità di emissione decide che l'indagato deve essere arrestato e trasferito nello Stato di emissione, l'indagato deve essere sentito da un'autorità giudiziaria dello Stato membro nel quale è stato arrestato.

1. Se l'autorità di emissione decide che l'indagato deve essere arrestato, l'indagato deve essere sentito da un'autorità giudiziaria dello Stato membro nel quale è stato arrestato.

2. Se l'indagato acconsente al trasferimento, lo Stato membro nel quale egli è stato arrestato lo trasferisce immediatamente nello Stato di emissione.

2. Se l'indagato acconsente al trasferimento, lo Stato membro nel quale egli è stato arrestato lo trasferisce immediatamente nello Stato di emissione.

3. Se l'indagato non acconsente al trasferimento, lo Stato membro nel quale egli è stato arrestato lo trasferisce immediatamente nello Stato di emissione. L'arresto e il trasferimento possono essere rifiutati solo se:

3. Lo Stato membro nel quale l'indagato è stato arrestato può rifiutare l'arresto e il trasferimento solo se:

– è evidente che il procedimento penale relativo al reato per il quale è stata emessa tale decisione violerebbe nel frattempo il principio del ne bis in idem;

– è evidente che il procedimento penale relativo al reato per il quale è stata emessa tale decisione violerebbe nel frattempo il principio del ne bis in idem;

– a carico dell'indagato pende un procedimento penale nello Stato membro di esecuzione per gli stessi fatti sui quali si basa il mandato d'arresto europeo;

– a carico dell'indagato pende un procedimento penale nello Stato membro di esecuzione per gli stessi fatti sui quali si basa il mandato d'arresto europeo;

– l'azione penale iniziata o la pena applicata nei confronti dell'indagato è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del relativa legislazione penale;

– l'azione penale iniziata o la pena applicata nei confronti dell'indagato è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del relativa legislazione penale;

– la decisione di arrestare o di trasferire riguarda fatti nuovi non presi in considerazione dall'ordinanza cautelare europea.

– la decisione di arrestare riguarda fatti nuovi non presi in considerazione dall'ordinanza cautelare europea.

4. Uno Stato membro diverso dallo Stato di esecuzione può rifiutare l'arresto e il trasferimento dell'indagato per uno o più dei motivi di cui all'articolo 10.

4. Uno Stato membro diverso dallo Stato di esecuzione può rifiutare l'arresto dell'indagato per uno o più dei motivi di cui all'articolo 10.

Emendamento 10

Articolo 20

Articolo 20

soppresso

Termini per il trasferimento

 

1. L'indagato è trasferito nello Stato di emissione ai sensi dell'articolo 18 a una data convenuta tra gli Stati membri e in ogni caso non oltre il terzo giorno successivo all'arresto.

 

2. Il trasferimento dell'indagato può eccezionalmente essere differito per gravi motivi di carattere umanitario, ad esempio se vi sono validi motivi per ritenere che il trasferimento costituirebbe un pericolo manifesto per la vita o la salute dell'indagato. L'autorità di emissione è immediatamente informata di ogni differimento e dei motivi giustificativi. Il trasferimento dell'indagato ha luogo una volta che tali motivi hanno cessato di esistere e a una data convenuta tra gli Stati membri interessati.

 

Emendamento 11

Articolo 22, comma 1 bis (nuovo)

 

1 bis. La precedente disposizione si applica anche quando, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), l'ordinanza cautelare ha vietato all'indagato di allontanarsi dal luogo di residenza o da qualsiasi altro luogo di abitazione per l'intero periodo stabilito nell'ordinanza.

PROCEDURA

Titolo

Ordinanza cautelare europea nel corso delle indagini preliminari tra gli Stati membri dell'Unione europea

Riferimenti

COM(2006)0468 - C6-0328/2006 - 2006/0158(CNS)

Commissione competente per il merito

LIBE

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

JURI

12.10.2006

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Aloyzas Sakalas

24.10.2006

 

 

Esame in commissione

11.9.2007

3.10.2007

 

 

Approvazione

4.10.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Katalin Lévai, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Gary Titley, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Charlotte Cederschiöld, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, József Szájer, Jacques Toubon

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Genowefa Grabowska, Iles Braghetto, Michael Cashman, Lily Jacobs

  • [1]  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

PROCEDURA

Titolo

Controllo giudiziario nel quadro delle procedure prliminari al giudizio tra gli Stati membri

Riferimenti

COM(2006)0468 - C6-0328/2006 - 2006/0158(CNS)

Consultazione del PE

4.10.2006

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

12.10.2006

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

JURI

12.10.2006

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Ioannis Varvitsiotis

27.2.2007

 

 

Relatore(i) sostituito(i)

Timothy Kirkhope

 

 

Esame in commissione

11.6.2007

2.10.2007

5.11.2007

 

Approvazione

5.11.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

21

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Kinga Gál, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Søren Bo Søndergaard, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Edit Bauer, Gérard Deprez, Sophia in ‘t Veld, Metin Kazak, Marian-Jean Marinescu, Jan Zahradil

Deposito

7.11.2007