RELAZIONE su principi comuni di flessicurezza

15.11.2007 - (2007/2209 (INI))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: Ole Christensen

Procedura : 2007/2209(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0446/2007

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su principi comuni di flessicurezza

(2007/2209 (INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione intitolata " Verso principi comuni di flessicurezza: posti di lavoro più numerosi e migliori grazie alla flessibilità e alla sicurezza" (COM(2007)0359),

–   visto il parere esplorativo del Comitato economico e sociale europeo su "La flessicurezza (dimensione della flessibilità interna – contrattazione collettiva e ruolo del dialogo sociale come strumento di regolazione e riforma dei mercati del lavoro) dell'11 luglio 2007 (SOC/272),

–   viste le raccomandazioni dei partner sociali europei sulle principali sfide cui sono confrontati i mercati del lavoro europei del 18 ottobre 2007[1],

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo su "Il ruolo delle parti sociali nella conciliazione della vita professionale, familiare e privata" dell'11 luglio 2007 (SOC/271),

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo su "Occupazione per le categorie prioritarie (Strategia di Lisbona)" del 12 giugno 2007 (SOC/251),

–    visto il Libro Verde della Commissione "Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo" (COM(2006)0708), e la relativa risoluzione del Parlamento dell'11 luglio[2],

–   visto l'Employment Outlook 2006: Boosting Jobs and Incomes dell'OCSE,

–   vista la relazione dell"OIL intitolata "Una forza lavoro stabile è una cosa positiva per l'economia? – Analisi del rapporto tra posto di lavoro stabile, produttività e occupazione" dell'agosto 2004, che dimostra il rapporto positivo esistente fra posto di lavoro stabile e produttività,

–   viste la Convenzione C87 dell'OIL sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (1948), la Convenzione C98 dell'OIL sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (1949) e la raccomandazione R198 dell'OIL concernente il rapporto di lavoro (2006),

–   vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro[3], che proibisce la discriminazione basata sull'età nel settore dell'occupazione,

–   vista la sua risoluzione del 6 settembre 2006 su un modello sociale europeo per il futuro[4], che ribadisce i valori comuni dell'Unione europea di uguaglianza, solidarietà, non discriminazione e ridistribuzione,

–   visti gli articoli 136–145 del trattato CE,

–   visti gli articoli 15, 20 e 27–38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in particolare i diritti alla protezione in caso di licenziamento ingiustificato e a condizioni di lavoro corrette ed eque,

–   vista la Carta sociale europea,

–   vista la relazione del gruppo ad Alto livello sul futuro della politica sociale in un'Unione europea allargata del maggio 2004,

–   visti il documento di lavoro della Commissione intitolato "Programma comunitario per Lisbona: relazione 2006 sull'attuazione tecnica" (SEC(2006)1379) e la sua attuazione,

–    vista la Carta europea delle PMI,

–   vista la comunicazione della Commissione sull'Agenda sociale (COM(2005)0033),

–   visti i programmi di riforma nazionali di Lisbona presentati dagli Stati membri,

–   vista la comunicazione della Commissione intitolata "Europa globale: competere nel mondo" (COM(2006)0567),

–   vista la comunicazione della Commissione sugli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008) (COM(2005)0141),

–   viste le conclusioni della Presidenza di marzo 2000, marzo 2001, marzo e ottobre 2005 e marzo 2006,

–   vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato[5],

–   vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sulle sfide demografiche e la solidarietà tra generazioni[6],

–   vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi[7],

–   vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2006 sull'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori[8],

–   vista la Convenzione dell'OIL del 1975 sui lavoratori migranti (disposizioni complementari),

–   vista la Convenzione dell'OIL del 1997 sulle agenzie private di collocamento,

–   vista l'agenda dell'OIL sul lavoro dignitoso,

–   vista la comunicazione della Commissione intitolata "Promuovere un lavoro dignitoso per tutti: contributo dell'Unione alla realizzazione dell'Agenda per il lavoro dignitoso nel mondo" (COM(2006)0249),

–   vista la direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile[9],

–   vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego[10],

–   vista la comunicazione della Commissione intitolata "Promuovere un lavoro dignitoso per tutti: contributo dell'Unione alla realizzazione dell'Agenda per il lavoro dignitoso nel mondo" (COM(2006)0249) e la risoluzione del Parlamento europeo, del 23 maggio 2007, su "promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti"[11],

–   vista la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro[12],

–   vista la direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento[13],

–   vista la direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul posto di lavoro[14],

–   vista la direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie[15],

–   vista la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002[16] che modifica la direttiva del Consiglio 76/207/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro[17],

–   vista la direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES – Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale[18],

–   vista la relazione del Gruppo di esperti europei sulla flessicurezza denominata "Percorsi di flessicurezza: trasformare gli ostacoli in trampolini di lancio", del giugno 2007,

–   vista la risoluzione del 13 marzo 2007 sulla responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenariato[19],

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere(A6‑0446/2007),

A. considerando che l'UE non è solo un'unione economica bensì anche una comunità di valori condivisi, per cui qualsiasi riforma del diritto del lavoro e del mercato del lavoro deve riflettere tali valori; che i principi basilari del diritto del lavoro sviluppati in ambito europeo restano validi; considerando che il diritto del lavoro deve essere idealmente il risultato di un dialogo fra tutti i partner sociali e riflettere un buon equilibrio sia fra gli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori sia fra la flessibilità e la sicurezza; che il diritto del lavoro fornisce sicurezza giuridica e tutela a lavoratori e datori di lavoro, mediante la legislazione o gli accordi collettivi, ovvero una loro combinazione; che il successo di qualsiasi modifica di tale diritto sarà maggiore se i lavoratori si sentiranno più sicuri; che è necessario aumentare il livello di sicurezza sia dei lavoratori che delle imprese, specialmente nel caso delle PMI; che tale sicurezza dipende anche dalla facilità di trovare un nuovo lavoro, considerando che la competitività mondiale e l'accelerazione delle tecnologie impongono alle imprese di adeguarsi sempre più rapidamente,

B.  considerando che la flessicurezza dovrebbe pertanto essere vista come un'importante componente del modello sociale europeo atto a promuovere imprese e forza lavoro competitive e adattabili; considerando che il termine "flessicurezza" suscita forti inquietudini tra i lavoratori europei, i quali temono una maggiore precarietà dell'occupazione, e che è pertanto opportuno definire tale termine con estrema precisione e stabilire i solidi principi che esso abbraccia,

C. considerando che il 16% degli europei rimane a rischio di povertà e che il 10% vive in nuclei familiari senza lavoro e che è pertanto indispensabile che qualsiasi riforma allo studio sulla flessicurezza si basi su una valutazione dettagliata di impatto sui gruppi vulnerabili e che qualsiasi riforma in tal senso si prefigga un'ulteriore inclusione sociale senza pregiudicare la sorte di nuovi gruppi,

D. considerando che la disoccupazione nell'Unione europea non è in diretta correlazione con la legislazione del lavoro ma piuttosto con la limitata creazione di posti di lavoro che, fra l'altro, dipende da imprese dinamiche, innovative e competitive e da investimenti nella ricerca e nello sviluppo e nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, che possono anche contribuire a creare un mercato del lavoro dinamico,

E.  considerando che un'economia di punta, innovativa e basata sulla conoscenza dovrebbe mirare a essere competitiva al livello superiore della catena dei valori e che a tal fine sono necessarie un'occupazione a lungo termine e una forza lavoro altamente qualificata e motivata,

F.  considerando che uno degli obiettivi della flessicurezza è di ampliare l'offerta di occupazione sul mercato del lavoro e di consentire contemporaneamente ai singoli e alle imprese di affrontare i cambiamenti nonché di accrescere la mobilità nel mercato europeo del lavoro e deve essere affiancato da una politica di creazione di occupazione e di reddito stabile e sostenibile,

G. considerando che i lavoratori mobili corrono ancora il rischio di perdere i vantaggi della sicurezza sociale,

H. considerando che, per evitare la concorrenza sleale nel mercato interno, gli Stati membri devono garantire che i rispettivi diritti del lavoro osservino un determinato livello comune delle norme, garantendo nel contempo che ciò non impedisca agli Stati membri di migliorare tali norme, qualora lo desiderassero,

I.   considerando che la flessicurezza comporta un equilibrio tra diritti e responsabilità per datori di lavoro, lavoratori, persone in cerca di lavoro e autorità pubbliche e richiede un clima di fiducia e un dialogo trasparente tra autorità pubbliche, parti sociali ed altre parti in causa, che veda tutti preparati ad assumere le proprie responsabilità per i cambiamenti e a produrre pacchetti politici equilibrati, al fine di sostenere il processo volto alla creazione di posti di lavoro più numerosi e migliori per tutti, di garantire la parità di genere e di lottare contro le prassi discriminatorie nei confronti dei gruppi più vulnerabili di lavoratori come i migranti, i lavoratori più giovani e più anziani e le persone disabili,

J.   considerando che, per quanto nella comunicazione della Commissione sia enunciato il principio dell'uguaglianza tra donne e uomini, la sua formulazione è debole perché non affronta la fondamentale disparità tra donne e uomini in termini di accesso e partecipazione al mercato del lavoro e di condivisione equa del lavoro non retribuito,

K. considerando la necessità di superare un elevato tasso di disoccupazione e un'elevata segmentazione del mercato del lavoro eliminando le disparità di cui sono vittime taluni gruppi di lavoratori non sufficientemente protetti, alimentando la creazione di posti di lavoro e proteggendo una serie di fondamentali diritti per tutti i lavoratori nonché il loro accesso all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita,

L.  considerando che lavoro a tempo parziale, minore remunerazione e rapporti di lavoro a termine, ossia i principali rischi di in-work-poverty, sono soprattutto una caratteristica dei rapporti di lavoro delle donne,

M. considerando che la comunicazione della Commissione intitolata "Verso principi comuni di flessicurezza: posti di lavoro più numerosi e migliori grazie alla flessibilità e alla sicurezza" deve essere utilizzata come punto di partenza per avviare un dibattito più equilibrato sulla flessicurezza; che studi dell'OCSE e dell'OIL sono favorevoli ad una strategia politica che abbracci un elevato livello di sicurezza sociale con un effetto positivo sui tassi di sostituzione e sulla produttività e che il concetto di "lavoro di qualità" dell'Unione europea comprende i diritti e la partecipazione dei lavoratori, retribuzioni adeguate, sicurezza e salute sul luogo di lavoro, nonché un'organizzazione del lavoro compatibile con la vita familiare; che tali diritti sono assolutamente indispensabili ai fini dell'accettazione dell'Unione europea da parte dei suoi cittadini,

N. considerando che il Fondo sociale europeo ha un ruolo vitale da svolgere nella promozione del dialogo sociale e delle politiche attive del mercato del lavoro per garantire un forte modello sociale europeo con posti di lavoro più numerosi e migliori,

O. considerando che l'OCSE recentemente ha stabilito che la legislazione in materia di tutela del lavoro non ha un impatto significativo sul tasso di occupazione totale e che gli elevati tassi di sostituzione nei sussidi di disoccupazione hanno un effetto positivo sulla produttività; considerando inoltre che l'Organizzazione internazionale del lavoro ha dimostrato che sicurezza del posto di lavoro e produttività sono direttamente proporzionali,

1.  riconosce che, per poter avere successo nel XXI secolo, l'Europa ha bisogno di una forza lavoro ben istruita e di imprese che siano rapide a cogliere le opportunità che scaturiscono in un mondo in rapido cambiamento per aumentare la produttività e promuovere l'innovazione;

2.  sottoscrive con decisione la conclusione che la flessibilità può essere nell'interesse sia dei datori di lavoro che dei lavoratori e che possa essere raggiunta attraverso la promozione di disposizioni contrattuali adattabili e sicure, tra cui contratti a tempo indeterminato;

3.  sottolinea, tuttavia, che la flessicurezza può rappresentare una strategia politica per la riforma del mercato del lavoro e in quanto tale deve essere globale e includere tutti gli aspetti esistenti della politica sociale e dell'occupazione, a livello sia nazionale che dell'UE;

4.  è consapevole del fatto che, a causa delle riforme dei sistemi nazionali di sicurezza sociale e del diritto del lavoro, le opzioni di flessicurezza della Commissione sono interpretate in modo troppo unilaterale, in quanto non tengono conto del fattore costo delle misure; chiede pertanto alla Commissione di realizzare un'analisi costi/benefici di tali opzioni; ricorda che il concetto di flessicurezza potrà essere realizzato solo nel lungo termine;

5.  sottolinea che la strategia europea di flessicurezza dovrebbe esaminare in modo più attento le esigenze dell'economia moderna, il tipo di manodopera di cui le imprese europee hanno bisogno per ottenere buoni risultati, nonché i principali ostacoli; sottolinea la necessità di tener conto del carattere specifico delle imprese individuali, delle microimprese e delle piccole imprese di produzione di beni e servizi nelle strategie nazionali ed europee; deplora che la comunicazione della Commissione preveda la flessicurezza solo nel contesto delle relazioni di lavoro; chiede, di conseguenza, che le politiche pubbliche collegate alla flessicurezza prevedano le condizioni adeguate per la creazione di questo tipo di imprese, per il loro sviluppo e il loro trasferimento;

6.  constata con grande preoccupazione che pur accennando alla promozione della parità di genere, la comunicazione della Commissione ignora del tutto gli obblighi e le responsabilità derivanti dalla comunicazione della Commissione intitolata "Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini"; critica il fatto che la legislazione vigente nell'Unione europea intesa a promuovere la parità di genere non abbia finora conseguito i suoi obiettivi e che il divario di reddito tra i sessi e la mancanza di premesse per realizzare l'equilibrio tra vita lavorativa e familiare nonché di strutture pubbliche di accoglienza dei bambini continuano ad essere i problemi principali dei lavoratori europei;

7.  ritiene che le strategie di flessicurezza debbano agevolare le assunzioni e permettere di reagire rapidamente alle mutevoli situazioni economiche e che esse debbano affrontare tali problemi sulla base di un dialogo trasparente con le parti sociali e gli altri attori interessati, in conformità delle prassi e delle tradizioni nazionali e sulla base di uno studio di impatto, in cui flessibilità e sicurezza si potenzino vicendevolmente;

8.  invita la Commissione a presentare una proposta per un pacchetto limitato di indicatori qualitativi sintetizzati sulla qualità dell'occupazione a complemento degli indicatori già definiti nel quadro della riforma di Laeken degli orientamenti in materia di occupazione che ha avuto luogo nel 2001; ritiene che, per controllare l'efficacia delle politiche dell'occupazione, la Commissione dovrebbe basarsi anche su indicatori relativi agli investimenti nelle competenze dei lavoratori, sul livello di precarietà e di insicurezza dei lavori e dei contratti e sulla transizione tra contratti atipici a contratti a tempo indeterminato;

9.  si oppone alla creazione di un nuovo indicatore della "rigidità della legislazione in materia di tutela dell'occupazione", come proposto dalla Commissione;

10. ritiene, tuttavia, che nell'UE i problemi più gravi riguardino la disponibilità di una forza lavoro qualificata e adattabile in imprese competitive ed innovative; sottolinea che si dovrebbe dare priorità alla creazione di un mercato del lavoro flessibile accrescendo i livelli d'istruzione e diffondendo i programmi di formazione e riqualificazione, eliminando le barriere all'integrazione nella forza lavoro di donne, migranti, lavoratori giovani o anziani e altri gruppi discriminati e svantaggiati, rimuovendo gli ostacoli alla mobilità occupazionale e geografica e realizzando attive politiche di mercato del lavoro che sostengano il passaggio dalla vecchia alla nuova attività; sottolinea il ruolo decisivo di lavoratori qualificati e adattabili e delle nuove tecnologie nell'istruzione e nella formazione e ricorda le nuove forme di flessibilità offerte dall'accordo delle parti sociali sul telelavoro, il tempo parziale e il lavoro a tempo determinato; non accetta la distinzione della Commissione tra insider;

11. propone, di conseguenza, che il Consiglio esamini, nel dicembre 2007, la possibilità di anticipare al 1° gennaio 2009 l'abrogazione delle misure transitorie che ostacolano la libera circolazione dei lavoratori degli 8 nuovi Stati membri; sottolinea che l'eliminazione degli ostacoli alla mobilità alla fine del 2008 rappresenterebbe un significativo messaggio politico, a conferma dell'impegno dell'Unione europea a mettere tutto in opera per migliorare la mobilità geografica e professionale dei lavoratori;

12. rammenta che la libera circolazione dei lavoratori è uno dei fondamenti dell'Unione europea e che essa impone all'Unione l'obbligo di affrontare molte questioni concernenti la compatibilità e il coordinamento dei sistemi sociali degli Stati membri per garantire la completa applicazione di tale libertà, nell'interesse dei lavoratori, a vantaggio della competitività europea e senza pregiudicare le realizzazioni e gli equilibri dei sistemi sociali nazionali;

13. sottolinea che, in un mondo globalizzato, gli Stati membri devono raddoppiare gli sforzi per trattare tutte le persone in modo uguale nelle regioni transfrontaliere e che le pratiche migliori richiedono la conclusione di accordi bilaterali equi fra gli Stati membri in uno spirito di reciprocità, in particolare nel settore della fiscalità;

14. rileva che la flessicurezza dovrebbe sostenere e attuare l'uguaglianza di genere, promuovendo un accesso paritario a posti di lavoro di qualità per donne e uomini e offrendo possibilità per conciliare familia e lavoro, soprattutto in considerazione del fatto che tre quarti dei nuovi posti di lavoro creati dal 2000 nell'UE sono occupati da donne, spesso con contratti di lavoro flessibili e meno sicuri;

15. propone, pertanto, che il Consiglio europeo del dicembre 2007 adotti una serie più equilibrata di principi comuni di flessicurezza, basati sulla creazione di un'occupazione di qualità e sul rafforzamento dei valori del modello sociale europeo; ritiene che questi principi dovrebbero includere:

• un'azione in vista di accordi contrattuali adattabili e flessibili ed un'azione contro le pratiche di lavoro illecite, segnatamente nei contratti non standard;

• l'eliminazione della segmentazione del mercato del lavoro promuovendo la sicurezza del posto di lavoro e migliorando la sicurezza dell'occupazione; tutti i lavoratori dovrebbero avere una base di diritti, a prescindere dal loro status specifico;

• la riconciliazione di lavoro e vita familiare o personale, e la promozione del concetto di "lavoro dignitoso";

• un partenariato tra l'amministrazione ( a livello locale, regionale e nazionale), le parti sociali e la società civile nella gestione dei cambiamenti;

• la parità di genere e la promozione delle pari opportunità per tutti;

• l'individuazione e l'attuazione di vie nazionali in stretta collaborazione con le parti sociali, in conformità degli usi e delle prassi nazionali;

• il potenziamento dell'adattabilità di imprese e lavoratori rafforzando la sicurezza della transizione;

• la necessità di una forza lavoro qualificata e adattabile, combinando così politiche attive in materia di mercato del lavoro e investimenti nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per migliorare l'inserimento professionale;

• un quadro macroeconomico per una crescita equilibrata e sostenibile e per posti di lavoro più numerosi e migliori;

16. ricorda che l'Unione europea ha determinate competenze nel settore della politica sociale e dell'occupazione nell'ambito dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e rammenta alla Commissione e agli Stati membri e alla Commissione la loro responsabilità nel garantire taluni diritti a livello europeo; ricorda che la legislazione europea integra le norme nazionali in materia di mercato del lavoro ed è un fattore importante quando si tratta di garantire i diritti dei lavoratori;

17. invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in esame più in particolare la situazione giuridica dei lavoratori autonomi, dei piccoli imprenditori e delle PMI, caratterizzata da una forte dipendenza economica dalle ordinazioni, e a riflettere congiuntamente sugli strumenti legislativi più idonei a migliorare il livello della loro protezione sociale;

18. deplora che il Consiglio non abbia fatto avanzare fascicoli fondamentali in materia di occupazione che potrebbero contribuire a promuovere la flessicurezza come concetto positivo;

19. chiede anche una lotta rinnovata contro il lavoro non dichiarato e l'economia sommersa, che, anche se in misura diversa a seconda degli Stati membri, costituisce un danno per l'economia, lascia i lavoratori senza protezione, danneggia i consumatori, riduce il gettito fiscale e porta a una concorrenza sleale tra le imprese; chiede alla Commissione di combattere il lavoro non dichiarato, segnatamente mediante un più efficace coordinamento e una cooperazione amministrativa tra ispettorati nazionali del lavoro e/o parti sociali; chiede un intenso coordinamento nazionale tra le organizzazioni pubbliche e private interessate, invitando gli Stati membri a fare uso di metodi innovativi, basati su indicatori e parametri di riferimento specifici dei diversi settori imprenditoriali, in modo da combattere l'erosione fiscale; chiede alla Commissione di sostenere lo scambio di migliori prassi tra gli Stati membri nella lotta al lavoro non dichiarato;

20. è convinto che si possa più facilmente creare un clima di fiducia e dialogo con la partecipazione delle parti sociali e di altre parti interessate all'adeguamento delle politiche nazionali e promuovendo le contrattazioni collettive, quale parte di un sistema partecipativo dell'occupazione in cui l'equilibrio è garantito grazie ad un elevato livello di fiducia; sottolinea la necessità di affrontare le carenze nella copertura della contrattazione collettiva e di garantire i diritti d'associazione e di rappresentanza delle due parti dell'industria; incoraggia l'estensione della contrattazione collettiva e del dialogo sociale, secondo gli usi e le prassi nazionali, incluso il dialogo transfrontaliero e settoriale, in modo da poter includere la formazione, l'organizzazione del lavoro e le questioni connesse con la ristrutturazione e la delocalizzazione;

21. rammenta che non vi è un approccio "taglia unica" alla flessicurezza e che ciascuno Stato membro dovrebbe comporre gli elementi del proprio concetto di flessicurezza in base alle rispettive situazioni e tradizioni nazionali, nel quadro dei principi comuni;

22. sottolinea che tutti i modelli di flessicurezza dovrebbero basarsi sui principi comuni che sono alla base del modello sociale europeo; ritiene che i requisiti in materia di flessibilità e sicurezza si rafforzino reciprocamente e che la flessicurezza consenta alle imprese e ai lavoratori di adeguarsi in modo appropriato al nuovo quadro internazionale, caratterizzato da una forte concorrenza delle economie emergenti, mantenendo un elevato livello di protezione sociale, sicurezza sociale e indennità di disoccupazione, la tutela della salute e della sicurezza, politiche attive in materia di mercato del lavoro, opportunità di formazione e apprendimento lungo tutto l'arco della vita e un diritto del lavoro moderno e trasparente; sottolinea la ricorrente e efficace contrattazione collettiva, con parti sociali forti e rappresentative, e sottolinea altresì la necessità di adeguate disposizioni in materia di aiuti sociali e accesso universale a servizi di buona qualità, come l'assistenza all'infanzia e alle persone dipendenti; sottolinea inoltre che la garanzia di tali livelli di protezione sociale può sostenere la mobilità del lavoro e i cambiamenti strutturali, accrescendo la volontà di rischiare; rileva che i regimi di protezione dell'occupazione ben concepiti rappresentano degli incentivi affinché le imprese investano nelle qualifiche dei lavoratori e cerchino metodi di ristrutturazione innovativi e produttivi, e accrescono in tal modo la flessibilità interna e l'adattabilità delle imprese;

23. invita la Commissione a promuovere lo sviluppo dei quattro assi di attuazione stabiliti nella sua comunicazione: accordi contrattuali flessibili e affidabili; strategie globali di apprendimento lungo tutto l'arco; politiche attive del mercato del lavoro; moderni sistemi di sicurezza sociale, ed a guardare alla flessicurezza nel più ampio contesto del modello sociale europeo;

24. sottolinea la necessità di includere misure in materia di istruzione e di formazione quale parte di un'agenda ampliata della flessicurezza e rileva che l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita dovrebbe contribuire a colmare le disparità di opportunità tra i lavoratori ed essere avviato fin dal sistema d'istruzione iniziale;

25. sottolinea che la lotta contro la segmentazione del mercato del lavoro includerà la garanzia dei diritti fondamentali per tutti i lavoratori, a prescindere dal loro status specifico, prevedendo: pari trattamento, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e disposizioni in materia di orario di lavoro/riposo, libertà di associazione e rappresentanza, protezione contro il licenziamento arbitrario, contrattazione collettiva, azione collettiva ed evidenzia l'importanza dell'accesso alla formazione e la protezione costante dei diritti acquisiti mediante la copertura dei periodi d'istruzione e formazione, migliori possibilità di assistenza, mantenimento dei diritti sociali essenziali come i diritti pensionistici e relativi alla formazione, diritto all'indennità di disoccupazione durante i periodi di cambiamento della situazione lavorativa, di passaggio da un'occupazione all'altra e da un'occupazione dipendente a un'occupazione autonoma; ricorda che i diritti fondamentali e il diritto del lavoro contribuiscono a fornire condizioni di vita e di lavoro dignitose, una retribuzione adeguata nonché una protezione sociale che comportano la garanzia delle condizioni minime per una vita dignitosa;

26. sottolinea la necessità di adottare politiche che impediscano lo sfruttamento dei lavoratori mediante l'accumulo di contratti non standardizzati che non prevedono diritti uguali a quelli dei contratti a tempo pieno; chiede che tutte le politiche comunitarie dell'occupazione si attengano al modello classico del contratto di lavoro a tempo indeterminato che forma la base dei sistemi di sicurezza sociale negli Stati membri;

27. sottolinea la necessità di adottare politiche che impediscano ed accompagnino l'accumulo ricorrente di contratti atipici;

28. chiede l'istituzione di sistemi globali di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, applicabili anche ai lavoratori con contratti non standardizzati; invita gli Stati membri a incentrarsi su strategie che affrontino le carenze a livello nazionale e a compiere investimenti specifici nell'istruzione e nella formazione, nonché a mirare ad un miglioramento delle prestazioni delle autorità pubbliche e delle imprese; invita gli Stati membri a garantire il diritto alla formazione e all'accesso alla formazione per tutti;

29. invita a rafforzare i sistemi di relazioni industriali a livello comunitario e nazionale, quale strumento per il raggiungimento e l'attuazione di politiche di flessicurezza che siano equilibrate e offrano alle imprese il giusto tipo di flessibilità, garantendo al contempo l'esclusione della concorrenza sleale a scapito delle condizioni di lavoro;

30. sottolinea la necessità che le imprese prevedano con tempestività i mutamenti e i fabbisogni del settore delle risorse umane al fine di programmare piani interni di formazione e di riconversione per i propri dipendenti;

31. ricorda che, alla luce di tale relazione, i lavoratori in subappalto, i lavoratori polivalenti, gli apprendisti e i lavoratori occasionali sono lavoratori della flessibilità ad alto rischio, come dimostra il loro elevato tasso di infortunio;

32. ritiene che l'apprendimento permanente dovrebbe affrontare le disparità di opportunità tra i lavoratori e essere avviato all'inizio del sistema scolastico, che occorra lottare contro l'analfabetismo e l'incapacità di far di conto e che i livelli delle qualifiche dei diplomati debbano essere migliorati, fin dall'inizio del sistema scolastico;

33. chiede alle parti sociali e alle autorità pubbliche negli Stati membri di promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e di garantire investimenti in materia; chiede, inoltre, agli Stati membri di incoraggiare le imprese ad accrescere i loro investimenti nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

34. sottolinea l'importanza del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (2007-2013) per la creazione di imprese nuove e migliori che promuovano un'Europa della conoscenza;

35. riconosce l'efficacia, ai fini di un mercato del lavoro inclusivo, di forme innovative di organizzazione del lavoro come le organizzazioni per l'apprendimento, la multiqualificazione e la rotazione dei posti di lavoro mediante una formazione offerta dai datori di lavoro, le iniziative di finanziamento settoriali, gli aiuti regionali allo sviluppo e le politiche attive del mercato del lavoro;

36. è convinto dell'importanza di incoraggiare rapporti di lavoro stabili migliorando l'organizzazione del lavoro e la qualità dei rapporti sul posto di lavoro sulla base della fiducia e del dialogo; è, altresì, convinto dell'importanza che il diritto del lavoro, forme moderne di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, sistemi di sicurezza sociale sostenibili nonché un'efficace ed efficiente politica dell'occupazione possano avere ai fini di un elevato livello di fiducia;

37. ricorda l'importanza di politiche efficaci e attive del mercato del lavoro, incluse la consulenza e l'orientamento, la riconversione e l'aiuto alla mobilità, in modo da abbreviare i periodi di transizione tra attività, e i regimi di aiuti sociali che dovrebbero motivare le persone a cercare nuove opportunità di lavoro incoraggiando al contempo l'apertura al cambiamento riducendo le perdite di reddito e fornendo possibilità di istruzione;

38. sottolinea la necessità di facilitare la mobilità sviluppando possibilità di mobilità verso l'alto, in modo da rendere più semplice per i lavoratori il passaggio a un'occupazione più sicura, stabile e altamente qualificata e promuovendo il riconoscimento delle qualifiche e delle esperienze acquisite durante i periodi d'istruzione formale, non formale e informale[20];

39. richiama il diritto di accedere all'apprendimento durante tutto l'arco della vita e il riconoscimento e la trasferibilità dell'istruzione e delle qualificazioni formali e informali, che costituiscono fattori cruciali per mettere in grado l'individuo di transitare da un lavoro all'altro, e dalla disoccupazione o inattività all'occupazione, in quanto elementi che ne migliorano le opportunità di occupazione;

40. invita gli Stati membri a introdurre misure che promuovano un pari accesso a un'occupazione di qualità per donne e uomini, nel rispetto del Patto europeo per la parità di genere e della comunicazione sul futuro demografico dell'Europa; invita gli Stati membri a colmare l'attuale divario retributivo tra donne e uomini;

41. constata che le donne e gli uomini non hanno le stesse condizioni di partenza sul mercato del lavoro, né in termini di rapporti di forza, né di ripartizione del lavoro non retribuito;

42. rileva l'importanza di tenere conto di tutti gli aspetti della flessibilità, inclusa la flessibilità dell'organizzazione e dell'orario di lavoro, segnatamente mediante il ricorso alle nuove tecnologie; sottolinea la necessità che le parti sociali negozino in modo migliore gli accordi in tema di orario di lavoro, affinché essi siano sufficientemente flessibili per soddisfare le esigenze di datori di lavoro e dipendenti e consentire alle persone di trovare un equilibrio fra la vita professionale, la vita familiare e la vita personale;

43. invita gli Stati membri e le parti sociali a limitare le politiche di pensionamento anticipato e a prevedere disposizioni che sostengano il pensionamento flessibile dei lavoratori anziani mediante occupazioni a tempo parziale, lavoro condiviso e regimi analoghi che promuovano un invecchiamento attivo e possano accrescere l'integrazione dei lavoratori anziani nel mercato del lavoro;

44. ricorda agli Stati membri che, per tradurre la flessicurezza in un'occupazione maggiormente aggregata, è necessario un contesto macroeconomico di sostegno e che la strategia di flessicurezza deve includere un migliore coordinamento delle politiche macroeconomiche e della spesa pubblica a sostegno di una crescita intelligente, con una spesa che tenga conto delle priorità di Lisbona;

45. ricorda alla Commissione la necessità di lasciare al Parlamento il tempo necessario, in ogni caso non meno di cinque mesi, per poter adempiere al suo ruolo consultivo;

46. ritiene che i principi comuni di flessicurezza dovrebbero essere fatti propri dalle istituzioni comunitarie e dagli Stati membri nel quadro della strategia di Lisbona quale tema trasversale; chiede la revisione degli orientamenti sull'occupazione al fine di consentire di tener conto degli aspetti della flessicurezza e l'inserimento di uno specifico capitolo relativo alla qualità e alla forza del dialogo sociale nella relazione congiunta sull'occupazione; chiede alla Commissione e agli Stati membri di coinvolgere maggiormente il Parlamento e i parlamenti nazionali, nonché le parti sociali, nell'attuazione e nel controllo del metodo aperto di coordinamento, con inclusione della strategia europea per l'occupazione e degli orientamenti sull'occupazione, in modo da ottimizzare l'efficienza di queste politiche; prende atto del fatto che le misure che rientrano tra gli orientamenti sull'occupazione, compres la flessicurezza, possono beneficiare del Fondo sociale europeo (FSE), segnatamente le misure di formazione e le misure attive del mercato del lavoro, ed invita gli Stati membri a garantire che i programmi FSE contribuiscano all'attuazione della strategia europea per l'occupazione e alle strategie di flessicurezza;

47. chiede al Consiglio europeo e alla Commissione di fissare un'agenda ambiziosa in materia di riforme sociali a livello comunitario e nazionale; chiede inoltre alle istituzioni di elaborare, unitamente al Parlamento, una visione per il futuro dell'Europa sociale; sottolinea così che, per rafforzare la crescita e aumentare i livelli di occupazione e la qualità del lavoro, è necessario garantire i diritti e la protezione sociale, fermamente ancorati nella tradizione europea; sottolinea che l'Europa sociale, insieme ad ambiziose riforme nazionali, offrirà in tal modo un reale valore aggiunto ai lavoratori e ai cittadini, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione; ritiene che solo un mercato interno in grado di equilibrare la libertà economica e i diritti sociali possa ottenere il sostegno dei cittadini;

48. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato per la protezione sociale e al Comitato europeo per l'occupazione, nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati.

Traduzione esterna

  • [1]  "Le principali sfide cui sono confrontati i mercati del lavoro europei: un'analisi congiunta dei partner sociali europei", 18 ottobre 2007.
  • [2]  Testi adottati, P6_TA(2007)0339.
  • [3]  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
  • [4]  GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 141.
  • [5]  GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43.
  • [6]  GU C 292 E del 1.12.2006, pag. 131.
  • [7]  GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
  • [8]  GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 452.
  • [9]  GU L 45 del 19.2.1975, pag. 19.
  • [10]  GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
  • [11]  Testi adottati, P6_ta(2007)0206.
  • [12]  GU L 39 del 14.2.1976, pag. 40.
  • [13]  GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.
  • [14]  GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12.
  • [15]  GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64.
  • [16]  GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15.
  • [17]  GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15.
  • [18]  GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9.
  • [19]  Testi adottati, P6_TA(2007)0062.
  • [20]  L'istruzione non formale concerne le attività d'istruzione organizzate e sostenute che non corrispondono esattamente alla definizione di istruzione formale. L'apprendimento informale concerne le attività al di fuori dell'istruzione formale o non formale, di basso livello organizzativo, come lo studio autonomo. L'istruzione formale è il normale sistema d'istruzione di ciascun paese. Cfr. SEC(2006) 639.

MOTIVAZIONE

1.  In seguito alla sua relazione sulla modernizzazione del diritto del lavoro, la Commissione ha pubblicato nel luglio del 2007 la comunicazione[1] sui percorsi della flessicurezza sulla base delle raccomandazioni del proprio gruppo di esperti[2]. Strettamente collegato al dibattito sul diritto del lavoro, il dibattito sulla flessicurezza è altrettanto opportuno date le sfide che i sistemi previdenziali degli Stati membri dell'Unione europea devono affrontare a causa della progressiva integrazione delle economie mondiali ed europee, dell'elevato tasso di disoccupazione, dell'invecchiamento della società europea, del ritmo dello sviluppo tecnologico e del maggior ruolo delle donne nel mercato del lavoro. Tuttavia, solo un'Unione europea fondata sulla coesione economica e sociale in grado di difendere i propri valori comuni sarà sufficientemente forte per salvaguardare i propri interessi e mantenere e incentivare i valori propri del modello sociale europeo (uguaglianza, solidarietà, diritti individuali e responsabilità, non discriminazione e ridistribuzione e accesso per tutti i cittadini a servizi pubblici di qualità) e gli elevati standard sociali già raggiunti.

2.  L'integrazione europea è stata sempre sviluppata mediante la combinazione della legislazione europea con riforme a livello nazionale, regionale e locale. Il quadro europeo offre un'inestimabile opportunità per definire la legislazione nazionale e l'evoluzione del mercato interno. L'acquis dell'Unione europea in ambito sociale da un lato e il Metodo di coordinamento aperto e i programmi di riforma nazionale dall'altro hanno creato un quadro di coordinamento per le politiche sociali degli Stati membri. Il dibattito sulla flessicurezza può far parte di questo quadro e le diverse parti delle riforme per i percorsi dovranno essere attuate al livello più appropriato. Poiché, date le diversità dei mercati del lavoro e delle politiche sociali degli Stati membri dell'UE, non esiste una soluzione universale, anche il mercato interno europeo ha creato e continua a creare sfide comuni che possono essere meglio affrontate a livello europeo. Pur nel rispetto delle competenze dei singoli Stati, il ruolo dell'UE non si limita ad una piattaforma di scambio delle migliori pratiche, ma contribuisce a formare il dibattito mediante la definizione di leggi, orientamenti e riferimenti per l'attuazione negli Stati membri.

3.  Come già indicato da diversi studi, i modelli di flessicurezza possono funzionare solo in un ambiente che promuova la fiducia. È estremamente importante riflettere sulle conseguenze per tutte le parti interessate inclusi i datori di lavoro, i dipendenti e la società in generale. Le persone saranno in grado di accettare cambiamenti ricorrenti se vi sono garanzie e meccanismi di compensazione. Ciò significa responsabilizzare i singoli a fare scelte che riguardano la loro vita senza dover affrontare rischi significativi per la carriera o la pensione. Ciò richiede sistemi di protezione sociale e del mercato del lavoro più forti, infrastrutture sociali di qualità e diritti fondamentali associati a processi di consultazione sviluppati. Per incoraggiare questa fiducia gli Stati membri possono seguire percorsi diversi, ma ciò può funzionare solo se questi percorsi sono integrati in un quadro europeo solido che si faccia carico di un nucleo di diritti sociali e del lavoro per tutti i (potenziali) lavoratori.

4.  Un quadro europeo solido caratterizzato dalla piena partecipazione di tutte le parti sociali a livello nazionale, settoriale ed europeo è un prerequisito essenziale per consentire agli Stati membri di attuare percorsi di flessicurezza basati sulla fiducia. Ciò significa che le parti sociali europee, insieme alle rispettive controparti nazionali, devono avere un ruolo primario nella definizione del quadro legislativo europeo necessario per fornire ai lavoratori e alle imprese europee le garanzie alla base della loro flessibilità e sicurezza. Flessisicurezza significa incentivare l'Europa sociale e, di conseguenza, la produttività e la competitività delle imprese europee. Il modello sociale europeo, caratterizzato da imprese altamente competitive e da una forza lavoro flessibile e altamente qualificata, deve essere creato contemporaneamente a livello sia nazionale che europeo avvicinando e armonizzando la legislazione europea nel settore economico, sociale, ambientale e dell'impiego.

5.  Non solo l'UE deve attuare velocemente una riforma per migliorare l'efficienza della propria struttura istituzionale, ma deve altresì fornire politiche ai cittadini e alle imprese per compensare gli effetti negativi dell'aumento della concorrenza e dell'apertura del mercato che sono talvolta associati a nuovi tipi di rischi sia per i dipendenti che per i datori di lavoro. La flessicurezza è stata proposta come strumento per una distribuzione più omogenea dei rischi, ma il dibattito che la riguarda è stato offuscato da sospetti e pregiudizi. Per gli Stati membri che hanno attuato politiche di flessicurezza complete (paesi nordici e Paesi Bassi), si tratta di un approccio efficacie e ampiamente supportato per riconciliare gli obiettivi di un'economia dinamica e di una forza lavoro sicura. A livello europeo vi è invece il timore ampiamente diffuso che il termine sia stato usato per nascondere ciò che essenzialmente è una spinta verso la deregolamentazione, dando la priorità alle esigenze dei datori di lavoro rispetto a quelle dei dipendenti.

6.  Il punto di partenza del dibattito deve pertanto essere una definizione chiara e inequivocabile della flessicurezza. Vi sono diversi modelli di flessicurezza in Europa associati a diversi livelli di flessibilità e sicurezza interne nell'ambito delle imprese e di flessibilità e sicurezza esterne in relazione alle esperienze storiche degli Stati membri, alle loro tradizioni giuridiche, alle situazioni economiche, alle finanze pubbliche e ai sistemi di relazioni industriali. Questi modelli sono tuttavia basati su principi comuni di solidarietà, uguaglianza, diritti e responsabilità. I requisiti di flessibilità e sicurezza non sono pertanto contraddittori, ma si rafforzano a vicenda. La loro associazione deve pertanto essere vista come un'opportunità. La flessicurezza si associa alla capacità di adattamento delle imprese e dei lavoratori associato ad un livello elevato di tutela e sicurezza sociale, di sussidi di disoccupazione, di tutela della salute e della sicurezza, di politiche del mercato del lavoro attive e di opportunità di apprendimento e di formazione professionale permanente. Ciò è sostenuto da una contrattazione collettiva ricorrente ed efficacie eseguita su una struttura tripartita con parti sociali forti e rappresentative, nonché ampie misure previdenziali e l'accesso universale a servizi di buona qualità quali l'assistenza all'infanzia e agli altri familiari a carico. A questo proposito, la definizione di flessicurezza contenuta nel Libro verde della Commissione sul diritto del lavoro e nella comunicazione sulla flessicurezza è troppo limitata e non adeguatamente orientata dal punto di vista politico.

7.  Il presupposto della Commissione che i rischi e i benefici devono essere divisi tra i lavoratori protetti da contratti e coloro che non hanno tali contratti (i cosiddetti "insider" e "outsider") è deplorevole. La segmentazione del lavoro può essere risolta solo se le parti sociali, sia i datori di lavoro sia i dipendenti, concordano su un equilibrio di diritti e doveri. È pertanto estremamente importante includere le parti sociali nel dibattito sulla flessicurezza e ciò avrebbe dovuto essere fatto prima. Sebbene la Commissione sostenga in linea di principio una forte partnership sociale, la comunicazione non specifica una strategia per promuovere e rafforzare la partnership sociale a livello nazionale ed europeo. Inoltre, l'affermazione della Commissione che una rigorosa tutela dell'occupazione crea disoccupazione non è confermata dall'Employment Outlook dell'OCSE del 2006[3] secondo il quale la legislazione sulla tutela dell'occupazione non influisce sul tasso di occupazione globale. I nuovi lavoratori o coloro che rientrano nel mercato del lavoro necessitano pertanto di lavori che servano da "trampolino" per un inserimento più facile nel mondo del lavoro, ma questi lavori devono essere accompagnati da un insieme di diritti che li proteggano da trattamenti iniqui. A questo riguardo, la Commissione non ha fornito una spiegazione adeguata del significato di "sufficiente" flessibilità nelle assunzioni.

8.  È necessaria una netta divisione dei compiti tra l'UE e gli Stati membri, ovvero tra ciò che deve essere effettuato a livello europeo e a livello nazionale. La comunicazione della Commissione può essere integrata con l'indicazione del ruolo dell'Unione europea nel processo di elaborazione delle politiche di flessicurezza. Non viene fatto riferimento a leggi europee chiave la cui adozione o revisione è in ritardo. Direttive come quelle sull'orario di lavoro, sul distacco dei lavoratori e sul comitato aziendale europeo e l'informazione e la consultazione con i lavoratori devono garantire e aumentare la tutela dei lavoratori nell'UE al fine di incentivarne la fiducia ed equilibrare i rischi associati alle pressioni derivanti dall'aumentata concorrenza, dalla ristrutturazione e dalla flessibilità del mercato del lavoro. Ciò fa parte dei percorsi di flessibilità tanto quanto i numerosi accordi stipulati dalle parti sociali europee sul lavoro a tempo determinato, il congedo parentale e il telelavoro.

9.  Il dialogo sociale e la contrattazione collettiva devono inoltre essere incoraggiati a livello europeo data la crescente integrazione di economie europee e mercati del lavoro. I principi di flessicurezza non possono esaurirsi con un contributo formale delle parti sociali nello stabilire i diritti e le responsabilità dei datori di lavoro e dei dipendenti. Le parti sociali devono essere convocate a tutti i livelli (europeo, nazionale, settoriale, regionale e locale) per discutere come incentivare la flessibilità e la sicurezza sia internamente sia esternamente.

10.  A livello nazionale, i principi comuni concordati tra gli Stati membri devono essere attuati mediante la strategia di Lisbona e devono quindi essere inclusi negli orientamenti europei per l'occupazione riesaminati, poiché rappresentano il quadro di attuazione da parte degli Stati membri attraverso i loro programmi di riforma nazionale.

11.  La comunicazione della Commissione ricorda la necessità di garantire un livello di base di tutela dei posti di lavoro. Ciò significa che qualsiasi forma di assunzione, sia standard sia di altra tipologia, deve essere accompagnata da un insieme di diritti indipendentemente dallo status dell'assunzione specifico che devono includere: parità di trattamento, tutela della salute e della sicurezza del lavoratore durante l'orario di lavoro mediante opportune disposizioni, libertà di associazione e rappresentazione, contrattazione collettiva, azione collettiva e accesso alla formazione nonché tutela dei diritti acquisiti. Qualsiasi riforma del diritto del lavoro nazionale deve essere attuata nell'ambito di questi diritti fondamentali.

12.  Maggiori investimenti nell'apprendimento e nella formazione professionale permanente e un maggiore riconoscimento dell'educazione formale, non formale e informale sono prerequisiti per una politica di flessicurezza. La IV inchiesta europea sulle condizioni di lavoro (2005)[4] dimostra che non vi sono miglioramenti nei livelli di formazione presso le aziende. Sono inoltre evidenti differenze significative a livello di accesso alla formazione tra gli Stati membri, ad esempio tra lavoratori più o meno qualificati, tra lavoratori con contratti sicuri e lavoratori precari, tra lavoratori con una solida formazione e quelli che non hanno un'educazione secondaria o universitaria. Sono pertanto necessari nuovi incentivi per aumentare questi livelli di qualificazione in futuro.

13.  È importante evidenziare l'effetto della flessicurezza sulle questioni legate al sesso e alle pari opportunità. Una gestione flessibile del mercato del lavoro ha maggiore impatto sui gruppi svantaggiati quali donne, immigrati, lavoratori più giovani e più anziani e disabili, da cui l'importanza di introdurre diritti fondamentali per tutti i lavoratori e politiche di integrazione sociale e inclusione nel mercato del lavoro più incisive.

14.  Le politiche macroeconomiche devono incoraggiare gli investimenti in politiche del mercato del lavoro attive e nel rafforzamento del partenariato con i datori di lavoro per incentivare programmi di apprendimento e di formazione professionale permanente per una forza lavoro adattabile. È importante che tutte le iniziative siano negoziate con le parti sociali e siano finanziariamente sostenibili. Se uno Stato membro decide di farsi carico dei rischi delle aziende derivanti dalla ristrutturazione introducendo una minore rigidità nella tutela del lavoro, le aziende dovrebbero da parte loro assicurare un maggiore investimento nei lavoratori mediante l'apprendimento e la formazione professionale permanente nonché un maggior investimento nella settore della ricerca e dello sviluppo per migliorare il luogo, l'ambiente e i metodi di lavoro e sviluppare nuove tecnologie per la salvaguardia della competitività dell'azienda. Ciò deve essere fatto in stretta collaborazione tra dirigenti e dipendenti.

15. Il tasso di disoccupazione in Europa rimane elevato e c'è ancora molto lavoro da fare sia da parte degli Stati membri sia da parte dell'Unione europea per modificare la situazione attuale. Se le riforme e gli investimenti giusti vengono attuati dal settore pubblico e privato ci può essere lavoro per tutti. Per affrontare le sfide del XXI secolo l'Europa deve investire maggiormente nella formazione permanente nonché nella ricerca e nello sviluppo.

PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (6.11.2007)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sui principi comuni di flexisicurezza
(2007/0000 (INI))

Relatore per parere: Olle Schmidt

SUGGERIMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  esprime apprezzamento per la discussione sulla flexisicurezza avviata dalla Commissione; ribadisce che la continua riduzione della popolazione in età lavorativa impone un cambiamento della politica del mercato del lavoro, dato che il tasso medio annuo di crescita del PIL nell'Unione europea a 25 diminuirà sistematicamente dal 2,4% nel periodo 2004-2010 a solo l'1,2% nel periodo 2030‑2050;

2.  ritiene che la priorità della strategia europea volta a modificare le politiche comunitarie del mercato del lavoro dovrebbe essere quella di creare un mercato del lavoro flessibile, basato su una manodopera disponibile a lungo termine, altamente qualificata e fortemente motivata, elevando i livelli di istruzione, sviluppando i programmi di formazione e di riqualificazione, eliminando gli intralci all'integrazione nella manodopera dei gruppi sfavoriti, garantendo la parità di genere e lottando contro le pratiche discriminatorie, eliminando gli ostacoli alla mobilità professionale e geografica e instaurando politiche attive del lavoro che facilitino il passaggio da impieghi non più in uso a impieghi nuovi e di alta qualità;

3.  osserva che probabilmente l'indice di dipendenza raddoppierà fino a raggiungere il 51% nel 2050, mentre si prevede una riduzione di 30 milioni della popolazione in età lavorativa; ribadisce che le potenzialità della forza lavoro devono essere sfruttate a pieno e con efficienza al fine di garantire che i nostri sistemi pensionistici e di assistenza sanitaria divengano sostenibili; osserva che tale processo potrebbe essere reso considerevolmente più semplice da un sostegno politico e incentivi economici a favore del settore privato europeo al fine di migliorarne i risultati in termini di investimenti, di ricerca e di sviluppo, di innovazione e formazione, contribuendo così alla crescita dell'economia e dell'occupazione; è pertanto del parere che qualsiasi nuova misura riguardante la politica del mercato del lavoro debba contribuire a una gestione responsabile delle finanze pubbliche;

4.  si rammarica pertanto della rigidità delle leggi nazionali per la salvaguardia dell'occupazione che, pur tutelando coloro che fanno già parte del sistema, possono al contempo complicarne l'accesso per chi cerca di ottenerlo; ricorda la discussione nell'ambito della Commissione sui lavoratori integrati ed esclusi; accoglie positivamente l'ambizione di rendere la mobilità ascendente un obiettivo centrale nella definizione di flexisicurezza; sottolinea che le società europee necessitano di un mercato del lavoro più mobile e più flessibile, che ponga l'individuo al centro del sistema;

5.  riconosce che il modello della flexisicurezza può fornire buoni esempi di come raggiungere gli obiettivi della Strategia di Lisbona;

6.  invita la Commissione e gli Stati membri ad attribuire un'attenzione particolare all'accesso dei giovani al mercato del lavoro; osserva che i tirocini possono rappresentare per i giovani un modo particolarmente prezioso e attrattivo di fare un'esperienza significativa e stringere contatti importanti; chiede alla Commissione di sollecitare gli Stati membri a garantire che non sia fatto ricorso ai tirocini in modo indiscriminato o abusivo;

7.  osserva che, se gli elementi essenziali della politica sociale e del diritto del lavoro rimangono questioni di competenza nazionale, l'Unione europea deve adeguare la propria legislazione sociale alle nuove sfide e migliorare il coordinamento globale delle politiche sociali ed economiche per promuovere gli obiettivi di cui all'articolo 2 del trattato; ribadisce che l'obiettivo da perseguire nella definizione di flexisicurezza deve tenere debitamente conto della diversità delle situazioni nazionali e regionali, onde evitare gli errori di una soluzione che vada bene per tutti;

8.  rammenta che la libera circolazione dei lavoratori è uno dei fondamenti dell'Unione europea e che essa impone all'Unione l'obbligo di affrontare molte questioni concernenti la compatibilità e il coordinamento dei sistemi sociali degli Stati membri per garantire la completa applicazione di tale libertà, nell'interesse dei lavoratori, a vantaggio della competitività europea e senza pregiudicare le realizzazioni e gli equilibri dei sistemi sociali nazionali;

9.  chiede altresì che sia continuata la lotta contro il lavoro in nero e l'economia sommersa che, in misura diversa nei vari Stati membri, nuocciono all'economia, privano i lavoratori di protezione, recano pregiudizio al consumatore, riducono gli introiti fiscali e si traducono in una concorrenza sleale fra imprese;

10. sottolinea che, in un mondo globalizzato, gli Stati membri devono raddoppiare gli sforzi per trattare tutte le persone in modo uguale nelle regioni transfrontaliere e che le pratiche migliori richiedono la conclusione di accordi bilaterali equi fra gli Stati membri in uno spirito di reciprocità, in particolare nel settore della fiscalità;

11. sottolinea la necessità di una stretta coerenza fra le nuove politiche del lavoro e il quadro politico macroeconomico di sostegno, coerenza che si traduca in adeguati investimenti nell'insegnamento e nella formazione e che garantisca politiche in grado di promuovere un mercato del lavoro attivo, in particolare, nella formazione professionale, nella riqualificazione, nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, nei sussidi di disoccupazione, e che dia luogo a un sistema di assistenza ben concepito ed esaustivo che contribuisca all'adeguamento ai rischi connessi con i cambiamenti economici;

12. chiede, in particolare, che le parti sociali e le autorità pubbliche negli Stati membri garantiscano investimenti nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, trovando un accordo su una percentuale pari al 2% del PIL (totale delle spese pubbliche e private);

13. insiste sul fatto che, affinché la flexisicurezza si traduca in un tasso occupazionale globale più elevato, l'ambiente macroeconomico deve essere favorevole e la strategia relativa alla flexisicurezza deve comprendere un migliore coordinamento delle politiche macroeconomiche e delle spese pubbliche, a sostegno di una crescita intelligente, spostando l'accento verso le spese nei settori coperti dagli obiettivi della Strategia di Lisbona;

14. invita gli Stati membri a coordinare le proprie politiche fiscali e di bilancio per mettere a punto un quadro macroeconomico comune in cui le strategie di investimento europee possano essere attuate a favore della crescita, dell'occupazione e della competitività, per realizzare così la flexisicurezza;

15. rammenta che il successo economico ottenuto grazie alla flexisicurezza dovrebbe essere dovuto a una politica economica doppia in cui a un'estesa flessibilità fa riscontro una sicurezza migliore; insiste sul fatto che tale dualità debba essere mantenuta, se si vogliono migliorare le economie europee; nota che da un punto di vista economico la "flexisicurezza" non è solo flessibilità, né solo sicurezza, ma è e deve restare una combinazione delle due.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

5.11.2007

Esito della votazione finale

+ :

– :

0 :

39
0
0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg,

Christian Ehler, Jonathan Evans, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, hhKarsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Andrea Losco, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, John Purvis, Alexander Radwan, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Sahra Wagenknecht

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Harald Ettl, hhJán Hudacký, Werner Langen, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Charles Tannock

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Cornelis Visser, Jamila Madeira

PARERE della commissione per la cultura e l'istruzione (9.10.2007)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sui principi comuni di flexisicurezza
(2007/2209(INI))

Relatore per parere: Giovanni Berlinguer

SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  ritiene necessario un approccio globale alla flexisicurezza inteso a mantenere e migliorare l'eguaglianza sociale, la protezione del lavoro, la parità di genere, posti di lavoro di buona qualità e la contrattazione collettiva. In tale approccio globale, l'apprendimento durante tutto l'arco della vita è elemento essenziale ai fini della dinamicità del mercato del lavoro e per permettere ai lavoratori di restare competitivi nel corso della carriera e della vita;

2.  sottolinea che, nel quadro di un approccio globale alla flessibilità e alla mobilità, è necessario attuare la trasferibilità dei diritti acquisiti in materia di sicurezza sociale;

3.  richiama il diritto di accedere all'apprendimento durante tutto l'arco della vita e il riconoscimento e la trasferibilità dell'istruzione e delle qualificazioni formali e informali, che costituiscono fattori cruciali per mettere in grado l'individuo di transitare da un lavoro all'altro, e dalla disoccupazione o inattività all'occupazione, in quanto elementi che ne migliorano le opportunità di occupazione;

4.  sottolinea il legame tra debole protezione del lavoro e ineguaglianze poiché i giovani, le persone meno qualificate, le donne, i lavoratori migranti e anche gli adulti con livelli più bassi di istruzione possono essere soggetti a maggiore pressione sul lavoro, e per tali gruppi permangono molte ineguaglianze nell'accesso all'apprendimento durante tutto l'arco della vita;

5.  ribadisce il contributo importante delle qualificazioni in tecnologia dell'informazione per l'occupazione e, di conseguenza, invita la Commissione europea a rafforzare programmi quali l'apprendimento durante tutto l'arco della vita, per permettere ai cittadini di tutte le età pari accesso all'istruzione e alla formazione;

6.  ricorda che per un'Europa competitiva è necessario accrescere i livelli d'istruzione e investire maggiormente nell'istruzione e nella formazione;

7.  ribadisce l'importanza di promuovere, rafforzare e fondare una cultura dell'apprendimento permanente, in particolare per gli adulti, creando opportunità flessibili per programmi d'istruzione e formazione nonché condizioni adeguate alla loro attuazione;

8.  stima che l'approccio alla flexisicurezza debba essere coerente in tutti gli aspetti, compreso quello sociale, dell'istruzione e culturale, affinché, in tale contesto, il dialogo sociale e i negoziati tra le parti sociali possano conseguire gli obiettivi previsti.

9.  nota che, nonostante la formazione continua e l'organizzazione del mercato del lavoro siano strettamente interconnessi, in quanto il possesso di abilità e il costante aggiornamento (upgrading) è la vera ricchezza di cui possono disporre i lavoratori più deboli, in un'ottica "avanzata" di flexisicurezza, il sistema di formazione continua è spesso utilizzato dalle imprese per investire sui lavoratori di cui ritengono di avere bisogno, mentre non vengono considerati gli altri, scaricando così sulla collettività i costi della formazione e del difficile reimpiego;

10. sottolinea la necessità di inserire misure d'istruzione e formazione in un'agenda più ampia della politica di flexisicurezza;

11. ritiene che l'apprendimento permanente dovrebbe affrontare le disparità di opportunità tra i lavoratori e essere avviato all'inizio del sistema scolastico, che occorra lottare contro l'analfabetismo e l'incapacità di far di conto e che i livelli delle qualifiche dei diplomati debbano essere migliorati, fin dall'inizio del sistema scolastico;

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

04.10.2007

Esito della votazione finale

+ :

– :

0 :

20

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Maria Badia i Cutchet, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Věra Flasarová, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Karin Resetarits, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Elisabeth Morin, Nina Škottová, Ewa Tomaszewska

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

PARERE della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (6.11.2007)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla comunicazione "Verso principi comuni e di flessicurezza: posti di lavoro più numerosi e migliori grazie alla flessibilità e alla sicurezza"
(2007/2209(INI))

Relatore per parere: Kartika Tamara Liotard

SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che, per quanto nella comunicazione della Commissione sia enunciato il principio dell'uguaglianza tra donne e uomini, la sua formulazione è debole perché non affronta la fondamentale disparità tra donne e uomini in termini di accesso e partecipazione al mercato del lavoro e di condivisione equa del lavoro non retribuito;

B.  considerando che nei paesi in cui è stato sviluppato il modello della flessicurezza (ad esempio negli Stati membri nordici) sono stati contemporaneamente garantiti sistemi solidi di previdenza sociale e investimenti pubblici nei servizi assistenziali come parte integrante del modello; che l'intervento pubblico è una condizione irrinunciabile della strategia in materia di flessicurezza, a prescindere dalla forma che assume nella pratica; che gli Stati membri con il tasso più elevato di servizi di custodia dei bambini presentano anche il tasso più elevato di occupazione di entrambi i genitori; che la conciliazione tra lavoro e vita privata dovrebbe essere riconosciuta come uno degli elementi essenziali del sistema di flessicurezza;

C. considerando che il dibattito sulla flessicurezza va collocato nel quadro degli obblighi sanciti nel trattato in merito alla parità dei sessi e alla non discriminazione nonché delle iniziative che vertono sulla conciliazione della vita privata e della vita professionale, sul divario retributivo tra uomini e donne, sulla strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione - soprattutto in relazione all'obiettivo di un tasso occupazionale del 60% per le donne entro il 2010 -, sugli obiettivi per la custodia dei bambini fissati dal Consiglio europeo di Barcellona nel marzo 2002 e sulla gestione della transizione demografica; considerando altresì l'esigenza di un approccio coerente e globale, il quale dimostri che la flessicurezza è uno strumento che tiene debitamente conto ed è in linea con altre iniziative dell'UE, segnatamente il Patto per la parità fra i sessi, la Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini (2006-2010), le direttive sulla parità di trattamento tra donne e uomini, il Metodo aperto di coordinamento nei settori della protezione sociale e dell'inclusione sociale e la Strategia di coinvolgimento attivo dell'UE,

1.  rileva che la flessicurezza dovrebbe sostenere e attuare l'uguaglianza di genere, promuovendo un accesso paritario a posti di lavoro di qualità per donne e uomini e offrendo possibilità per conciliare familia e lavoro, soprattutto in considerazione del fatto che tre quarti dei nuovi posti di lavoro creati dal 2000 nell'UE sono occupati da donne, spesso con contratti di lavoro flessibili e meno sicuri;

2.  fa presente al riguardo che una definizione dei principi comuni della flessicurezza e delle politiche necessarie alla sua attuazione, per poter evitare un'ulteriore segmentazione del mercato del lavoro e maggiori disuguaglianze sociali e professionali, deve tener conto dei seguenti aspetti:

-  la sovrarappresentazione delle donne nell'ambito dei lavori atipici (contratti atipici, a tempo determinato, a tempo parziale) e la necessità di garantire sicurezza con una normativa che protegga l'occupazione e politiche del lavoro che integrino la dimensione di genere,

-             la forte alternanza fra attività di lavoro e assistenza familiare da parte delle donne,

-  lo squilibrio esistente fra uomini e donne nel condividere le responsabilità familiari e domestiche,

-  la situazione specifica delle famiglie monoparentali, in gran parte costituite da donne,

-  la dimensione di genere del divario digitale,

-  il bisogno di protezione adeguata e di prestazioni sociali durante i periodi di transizione (assistenza e responsabilità familiari, istruzione, formazione e riqualificazione),

-  la necessità che il lavoro e l'orario di lavoro sia negoziato e organizzato in maniera flessibile per poter conciliare la vita professionale, familiare e privata,

-  la necessità di flessibilità nella formazione, nella riqualificazione professionale e in tutti gli strumenti di reinserimento nel mercato del lavoro, anche durante la fase di transizione, per consentire di conciliare vita professionale, familiare e privata,

-  il ruolo delle parti sociali nella definizione e nell'applicazione di misure attente alle specificità di genere,

-  il Patto europeo per la parità fra i sessi, la Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini (2006-2010) e la comunicazione della Commissione su "futuro demografico dell'Europa, trasformare una sfida in un'opportunità"[1];

3.  invita gli Stati membri a promuovere le politiche in materia di mercato del lavoro e protezione sociale che sostengono la transizione più agevole possibile da un posto di lavoro all'altro e a tener conto della minore mobilità geografica dei genitori con bambini piccoli;

4.  esprime preoccupazione per il fatto che, tre anni prima della data stabilita (2010) per il raggiungimento degli obiettivi della strategia di Lisbona, la Commissione continui a considerare le donne come delle outsider sul mercato del lavoro; ritiene, tuttavia, che, in linea di principio, l'andamento registrato sul mercato del lavoro in Europa, soprattutto la deindustrializzazione dell'economia europea e la corrispondente crescita del settore dei servizi, favorisca le donne che, in molti Stati membri, hanno un tasso maggiore di occupazione, rispetto agli uomini, in settori estremamente specializzati; invita pertanto la Commissione a svolgere uno studio approfondito e dettagliato sulle condizioni di lavoro delle donne negli Stati membri, in particolare sul loro tasso di occupazione a tempo pieno, parziale e stagionale e sulla situazione dei lavoratori e delle lavoratrici nei nuovi settori emergenti sul mercato del lavoro;

5.  sottolinea che la lotta contro il lavoro precario e sommerso deve chiarire meglio lo status dei lavoratori economicamente dipendenti, molti dei quali sono donne, e i loro diritti sociali nonché controllare e applicare le misure contro il lavoro sommerso;

6.  richiama l'attenzione sul fatto che le donne lavorano soprattutto in quei settori dove la presenza del sindacato è debole o inesistente, ad esempio servizi, tessile e agricoltura, e che quindi non beneficiano di contratti collettivi e spesso devono lavorare sulla base di un contratto individuale, sempre che esista; sottolinea che in questi casi le donne hanno bisogno di una protezione particolare contro abusi di ogni genere e di un livello salariale dignitoso;

7.  constata che la Commissione ha sottolineato più volte l'importanza di sussidi sociali e di disoccupazione sufficienti benché nel contempo desideri limitarli così da incoraggiare la partecipazione al mercato del lavoro; ritiene che la Commissione dovrebbe chiarire ulteriormente, ricorrendo ad esempi pratici, in che modo si possa meglio raggiungere l'equilibrio tra sicurezza e flessibilità per le donne, con particolare riguardo ai crescenti rischi occupazionali per le donne derivanti dagli sforzi necessari per conciliare vita lavorativa, familiare e privata e per conseguire un elevato livello di sicurezza del posto di lavoro;

8.  fa presente che col tempo aumenteranno i problemi di lavoro che le donne si troveranno ad affrontare, in particolare se dovranno essere ancor più coinvolte in un mercato del lavoro sempre più competitivo; ribadisce, pertanto, che, vista la crescente presenza delle donne nella popolazione attiva, la flessicurezza è condannata al fallimento se, parallelamente, non si fa nulla per affrontare gli ostacoli alla partecipazione attiva delle donne sul mercato del lavoro, segnatamente le disparità salariali fondate sul genere, la discriminazione e il problema della carente disponibilità di servizi di custodia per l'infanzia e di assistenza alle persone anziane e dipendenti; ricorda che l'investimento in questo tipo di servizi porta a un duplice risultato positivo, in quanto consente alle donne di conservare il proprio lavoro e aumenta il tasso di occupazione femminile;

9.  invita la Commissione, visti gli obiettivi quantitativi stabiliti dal Consiglio europeo di Barcellona ai fini della creazione di servizi per l'infanzia per almeno il 90% dei bambini di età compresa tra tre e sei anni e il 33% dei bambini sotto i tre anni, che dovranno essere raggiunti entro il 2010, e vista l'importanza di realizzare tali obiettivi per poter conciliare la vita lavorativa e quella familiare, a individuare gli Stati membri che sono ampiamente al di sotto di tali obiettivi e ad appurarne i motivi;

10. ricorda che le politiche di flessibilità e sicurezza vanno garantite anche nell'ambito del lavoro autonomo e delle libere professioni dove, per le donne, il rischio di uscire dal mercato del lavoro è ancora più elevato;

11. è favorevole all'incoraggiamento dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per le persone che lavorano, a prescindere dal tipo di contratto di lavoro, ma anche per chi non lavora, per i lavoratori scarsamente qualificati, i lavoratori temporanei, i lavoratori autonomi, i lavoratori anziani e le donne; osserva tuttavia che l'istruzione e la formazione vanno adattate per permettere una formazione continua alle donne e agli uomini che conciliano il lavoro con la cura dei figli e l'assistenza ai familiari; osserva che ciò è possibile, ad esempio, utilizzando strutture locali, organizzando la custodia dei bambini, l'apprendimento a distanza per le persone che vivono in zone isolate e predisponendo programmi su misura e un insegnamento flessibile;

12. ricorda che lo sviluppo di strategie di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, adattate alle donne e alle esigenze della vita familiare, deve essere considerato un investimento a lungo termine che richiede la condivisione dei costi tra il settore pubblico e quello privato nonché la partecipazione attiva delle parti sociali, delle imprese e dei lavoratori stessi;

13. invita gli Stati membri a utilizzare i fondi strutturali comunitari per il finanziamento di attività di formazione professionale, di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, di assistenza nella ricerca di lavoro e di sviluppo dell'imprenditorialità, in particolare nelle zone rurali e sinistrate, al fine di facilitare l'accesso all'occupazione e la conservazione del lavoro ai gruppi vulnerabili, e segnatamente alle donne, che contribuiscono alla salvaguardia del tessuto sociale particolarmente fragile in tali regioni;

14. constata con rammarico che esistono tuttora consistenti differenze retributive tra donne e uomini per lo stesso lavoro e che molti Stati membri non attuano affatto il principio della parità di retribuzione per un lavoro di pari valore;

15. chiede un sistema adeguato e corretto di valutazione del lavoro delle donne e degli uomini basato sul rendimento e non sulla capacità individuale di negoziare la retribuzione, che potrebbe divenire ancor più debole per le donne a seguito del cambio più frequente dei posti di lavoro;

16. constata che mettere al mondo dei figli e avere una vita privata soddisfacente è una decisione individuale con importanti effetti sociali ed economici, che potrebbe essere compromessa da un livello più basso di sicurezza per i dipendenti;

17. constata che, pur essendo aumentato il numero di donne che partecipano al mercato del lavoro, i modelli lavorativi non hanno avuto alcun impatto significativo sul raggiungimento della parità tra uomini e donne; rileva tuttavia che studi hanno confermato che nelle famiglie in cui lavorano entrambi i genitori, il lavoro non retribuito, come le responsabilità e i lavori domestici, è condiviso e ripartito più equamente;

18. constata che le donne e gli uomini non hanno le stesse condizioni di partenza sul mercato del lavoro, né in termini di rapporti di forza, né di ripartizione del lavoro non retribuito;

19. constata che l'assenza della problematica relativa all'equilibrio tra la vita professionale e quella privata nel dibattito sulla flessicurezza è in contrasto con altre iniziative, in particolare la consultazione tra le parti sociali sulla conciliazione tra vita professionale, familiare e privata;

20. constata che l'assenza di una prospettiva di genere nel dibattito sulla flessicurezza comporta il rischio di esacerbare il divario di genere, attuale e persistente, in termini di retribuzioni e opportunità reali, per donne e uomini, di partecipare pienamente e in posizione di parità al mercato del lavoro e al lavoro non retribuito;

21. sottolinea pertanto che la sicurezza dovrebbe almeno includere aspetti come il congedo parentale retribuito, il diritto di ridurre l'orario di lavoro per occuparsi dei figli, l'accesso ai servizi di custodia dei bambini a costi accettabili e il pari accesso alle prestazioni e ai servizi sociali.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

5.11.2007

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

16

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Věra Flasarová, Claire Gibault, Piia-Noora Kauppi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Anni Podimata, Christa Prets, Karin Resetarits, Amalia Sartori, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jill Evans, Donata Gottardi, Christa Klaß, Kartika Tamara Liotard, Corien Wortmann-Kool

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

12.11.2007

Esito della votazione finale

+ :

– :

0 :

32

6

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Edit Bauer, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Jiří Maštálka, Ana Mato Adrover, Csaba Őry, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, José Albino Silva Peneda, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Françoise Castex, Donata Gottardi, Richard Howitt, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Ria Oomen-Ruijten, Agnes Schierhuber, Anja Weisgerber

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Vincenzo Aita