RELAZIONE sui sistemi di garanzia dei depositi

16.11.2007 - (2007/2199(INI))

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Christian Ehler

Procedura : 2007/2199(INI)
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A6-0448/2007
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A6-0448/2007
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sui sistemi di garanzia dei depositi

(2007/2199(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione sul riesame della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (COM(2006)0729,

–   vista la raccomandazione 87/63/CEE della Commissione del 22 dicembre 1986 relativa all'instaurazione, nella Comunità, di sistemi di garanzia dei depositi[1],

–   visto il parere del Comitato economico e sociale sulla proposta di direttiva del Consiglio del 22 settembre 1992 riguardante il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ai sistemi di garanzia dei depositi[2],

–   vista la sua posizione in prima e seconda lettura sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi[3],

–   vista la direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994 sui sistemi di garanzia dei depositi[4],

–   vista la relazione della Commissione sull'applicazione del divieto di esportazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi bancari (94/19/CE ) (COM(1999)0722),

–   vista la relazione della Commissione sul funzionamento delle disposizioni concernenti la copertura supplementare ("topping-up"), di cui all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5 della direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (94/19/CE) (COM(2001)0595),

–   visti i consigli tecnici del Comitato dei supervisori bancari europei su un riesame degli aspetti connessi con i sistemi di garanzia dei depositi del 30 settembre 2005[5],

–   vista la relazione del Centro comune di ricerca della Commissione (CCR) intitolata "Analisi di scenari: valutazione delle conseguenze di una modifica dei meccanismi di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi dell'UE" del febbraio 2007,

–   vista la relazione della Commissione sul livello minimo di garanzia dei sistemi di garanzia dei depositi, direttiva 94/19/CE,

–   visto il Libro bianco della Commissione sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 (COM(2005)0629),

–   vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 sul Libro bianco della Commissione relativo alla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010[6],

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6‑00448/2007),

A. considerando che i sistemi di garanzia dei depositi rappresentano una componente importante della rete di sicurezza,

B.  considerando che i sistemi di garanzia dei depositi servono alla tutela delle persone e delle funzioni, nonché a garantire eque condizioni di concorrenza,

C. considerando che l'attuale situazione nel settore bancario provocata dalla crisi subprime negli Stati Uniti e le sue ripercussioni sui mercati finanziari hanno dimostrato quanto siano importanti i sistemi di garanzia dei depositi,

D. considerando che la diversa configurazione nazionale dei sistemi di garanzia dei depositi è riconducibile a differenti presupposti istituzionali nei singoli Stati membri,

E.  considerando che la fiducia nella garanzia della stabilità dei mercati finanziari e eque condizioni di concorrenza rappresentano fondamenti importanti per tutto il mercato interno,

F.  considerando che le recenti indagini evidenziano che un numero crescente di cittadini UE sta prendendo in considerazione l'acquisto di prodotti finanziari all'estero,

G. considerando che, a seguito dell'aumento delle attività transfrontaliere degli istituti di credito nonché delle modifiche strutturali della vigilanza bancaria europea, sorgono nuove questioni relativamente alla cooperazione, al coordinamento e alla ripartizione degli oneri in situazioni di crisi tra il paese d'origine e il paese ospitante,

H. considerando che alla luce della sempre maggiore integrazione dei mercati finanziari, la rete di sicurezza deve adempiere alla sua funzione in situazioni di crisi transfrontaliere,

1.  riconosce l'importanza dei sistemi di garanzia dei depositi e l'utilità della direttiva per i consumatori e la stabilità dei mercati finanziari; sottolinea, nel contempo, l'importanza di eliminare eventuali distorsioni di mercato, qualora queste ultime siano accertate mediante analisi;

2.  conviene con la Commissione sulla necessità di mirare a modifiche legislative della direttiva 94/19/CE solo previa presentazione dei risultati di ulteriori indagini, soprattutto nel settore della gestione dei rischi e delle crisi a livello transfrontaliero; giudica importante affrontare gravi distorsioni della concorrenza qualora queste ultime siano accertate mediante analisi;

3.  ritiene che sia auspicabile un'armonizzazione a un livello più elevato della prevista garanzia minima, ma che eventuali aumenti dovrebbero essere strettamente collegati a un corrispondente sviluppo economico, tanto più che taluni paesi non hanno ancora raggiunto, a causa delle loro condizioni macroeconomiche, il livello minimo di garanzia previsto dalla direttiva; specifica tuttavia in tale contesto che un'ulteriore diminuzione del livello di garanzia connesso con l'inflazione dovrebbe cessare al più tardi con la prossima modifica della direttiva;

4.  condivide l'analisi della Commissione secondo cui misure di autoregolamentazione, soprattutto transfrontaliere, potrebbero migliorare il funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi;

5.  accoglie con favore a tale riguardo la cooperazione avviata dalla Commissione con l'European Forum of Deposit Insurers (EFDI) nonché con il CCR e il dialogo su ampia scala concepito dalla Commissione ai fini dell'elaborazione di misure di autoregolamentazione; chiede alla Commissione di informare il Parlamento in merito al calendario e ai risultati al riguardo;

6.  è dell'avviso che sia necessario fornire maggiori informazioni ai consumatori per consentire loro di fare scelte informate relativamente agli intermediari cui affidare i propri risparmi, soprattutto in un'ottica di sempre maggiore operatività transfrontaliera degli intermediari e di integrazione dei mercati; ritiene che l'autoregolamentazione e, in particolare, il potenziale contributo dell'EFDI potrebbero svolgere un ruolo importante a tale riguardo;

7.  è dell'avviso che dovrebbero essere esaminate le varie modalità esistenti di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi in relazione a eventuali distorsioni della concorrenza, compresi l'equo trattamento dei consumatori e i costi derivanti, e in particolare in relazione alle ripercussioni sul funzionamento in caso di crisi transfrontaliere;

8.  sottolinea il fatto che i sistemi di garanzia dei depositi ex-post dovrebbero fornire ai consumatori la stessa sicurezza e affidabilità dei sistemi di garanzia dei depositi ex-ante;

9.  ritiene che una separazione del sistema di vigilanza e di garanzia dei depositi tra i paesi determini problemi normativi; chiede alla Commissione di analizzare eventuali effetti negativi di tale situazione;

10. è dell'avviso che in caso di crisi potrebbe essere ridotto in modo considerevole il periodo di attesa dei risparmiatori per il rimborso grazie alle sostanziali innovazioni intervenute nel settore delle tecnologie della comunicazione dall'adozione della direttiva; è dell'avviso che occorra mirare innanzitutto a miglioramenti al di fuori dell'ambito legislativo ricorrendo agli accordi, alla migliore prassi, a una migliore qualità dei dati, nonché a una chiara ripartizione delle competenze per l'elaborazione dei dati e all’impegno volontario da parte delle banche;

11. ritiene necessario, ove un rimborso provenga da due sistemi di garanzia dei depositi, che il periodo di attesa per il rimborso proveniente dal sistema del paese di origine non debba essere più lungo, per il depositante, del periodo previsto dal sistema del paese ospitante;

12. sostiene l'approccio secondo cui la decisione relativa a un'eventuale rimborso o trasferimento dei contributi versati ai sistemi di garanzia da un istituto di credito, dovrebbe essere presa dallo Stato membro in caso di defezione di un membro dai sistemi di garanzia dei depositi;

13. conviene con la Commissione sul fatto che nuove disposizioni per il trasferimento o il rimborso di contributi ai sistemi di garanzia non devono né indebolire il funzionamento del fondo né condurre a un accumulo inammissibile di rischi;

14. è dell'avviso che, a lungo termine, occorra affrontare la questione dell'armonizzazione dei sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il loro finanziamento e le competenze nonché il ruolo dell'autorità di vigilanza qualora le analisi richieste rivelino distorsioni di concorrenza, disparità nel trattamento dei consumatori o conseguenze negative sulla gestione trasfrontaliera dei rischi;

15. accoglie con favore la costituzione di gruppi di lavoro del Comitato economico e finanziario e del Comitato per i servizi finanziari al fine di esaminare e sviluppare provvedimenti UE volti a garantire la stabilità dei mercati finanziari e a regolamentare la vigilanza;

16. specifica che la tendenza a sostituire nel settore bancario le società affiliate con succursali è collegata anche a nuovi requisiti in materia di cooperazione fra le autorità degli Stati membri interessati in caso di crisi;

17. giudica necessario che la Commissione, unitamente ai ministri delle Finanze degli Stati membri, alle banche centrali e all'EFDI, analizzi gli eventuali vantaggi e svantaggi di una ripartizione degli oneri prima e dopo eventuali situazioni di crisi e comunichi i risultati al Parlamento;

18. considera necessario che le procedure e l'interazione fra tutte le parti interessate in un'eventuale situazione di crisi a livello transfrontaliero vengano fissate in precedenza e che la Commissione, di concerto con i rappresentanti degli Stati membri, le banche centrali e l'EFDI, pianifichi e fissi le procedure e la cooperazione e informi di conseguenza il Parlamento;

19. esorta la Commissione a elaborare norme per migliorare l'individuazione precoce dei rischi mediante i sistemi di garanzia dei depositi; considera la possibilità di utilizzare il sistema dell'individuazione precoce per la fissazione dei contributi in funzione dei rischi;

20. giudica opportuno avviare lo studio più esaustivo necessario per determinare un metodo comune per la valutazione dei rischi;

21. specifica che la responsabilità principale per il contenimento dei rischi spetta alle banche;

22. giudica necessario mettere a punto principi per una gestione transfrontaliera dei rischi e delle crisi al fine di ridurre il problema del free-rider e il rischio del moral hazard;

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

Traduzione esterna

  • [1]  GU L 33 del 4.2.1987, pag. 16.
  • [2]  GU C 332 del 16.12.1992, pag. 13
  • [3]  GU L 115 del 26.4.1993, pag. 96 e GU C 91 del 28.3.1994, pag. 85.
  • [4]  GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE.
  • [5]  CEBS/05/81.
  • [6]  Testi approvati P6_TA(2007)0338.

MOTIVAZIONE

Alla fine del 2006 la Commissione ha presentato una comunicazione sul riesame della direttiva del 1994 relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (DGS). Più di dieci anni dopo l'attuazione della direttiva nel diritto nazionale, la Commissione procede al suo riesame, al fine di valutare se, con il procedere dell'integrazione finanziaria e l'incremento delle fusioni transfrontaliere, le regole esistenti continuino a essere efficaci.

In particolare, nel quadro delle consultazioni organizzate dalla Commissione, le diverse modalità di finanziamento dei DGS e le discrepanze considerevoli tra i livelli di garanzia offerti ai depositanti sono state citate come un problema o un ostacolo all'integrazione del mercato e alla collaborazione transfrontaliera.

Nella comunicazione presentata dalla Commissione sono esaminati i seguenti settori di indagine:

· definizione di "deposito" e ambito di applicazione;

· "coassicurazione";

· clausola de minimis;

· accordi di garanzia integrativa (topping-up);

· requisiti in materia di scambio di informazioni;

· contributi ai DGS basati sul profilo di rischio;

· trasferibilità o rimborsabilità dei contributi ai DGS;

· informazione dei consumatori e pubblicità;

· termine per il rimborso/l'attenuazione dell'impatto sui depositanti;

· DGS paneuropei/regionali;

· obblighi statistici.

Al termine dei suoi lavori, la Commissione ha dichiarato, riassumendo, che al momento non riscontra la necessità di interventi legislativi, che per le variazioni necessarie si devono prevedere ulteriori indagini e valutazioni dei costi e che il funzionamento dei DGS in Europa, in particolare in ambito transfrontaliero, si può conseguire migliorando l'applicazione delle norme vigenti e diversificando lo status dei soggetti coinvolti.

Come priorità futura di lavoro, la Commissione identifica la necessità di chiarire la ripartizione degli obblighi in una situazione di crisi transfrontaliera.

Con la relazione presentata, il Parlamento europeo dovrebbe trasmettere un chiaro messaggio che i DGS sono un elemento importante del sistema di mercato finanziario e che il loro funzionamento deve essere progressivamente migliorato. Oltre alla presa di posizione sulla questione del livello minimo di sicurezza o dello snellimento dei tempi delle procedure sfruttando le migliori opportunità offerte dalle nuove tecniche di comunicazione, la relazione verte anche sull'esame della gestione delle crisi. Soprattutto a causa della crescente integrazione del mercato, si presentano per i sistemi di garanzia nuove sfide che dovranno essere affrontate per garantire la stabilità del mercato finanziario.

Attraverso la relazione, il Parlamento sollecita inoltre anche per il settore dei DGS l'integrazione in una gestione transfrontaliera delle crisi e sostiene in tal senso l'istituzione di gruppi di lavoro dell'Economic and Finance Committee e del Financial Services Committee per questioni correlate.

Per il Parlamento europeo, la gestione delle crisi deve anche basarsi su una migliore previsione dei rischi, su procedure definite e programmate che guidino l'interazione di tutti i soggetti coinvolti e su una puntualizzazione della ripartizione degli obblighi nel tempo, tenendo comunque presenti le divergenze tra i sistemi e le peculiarità dei soggetti coinvolti nel settore pubblico e privato. In questo contesto è infine opportuno chiarire che la responsabilità primaria del contenimento dei rischi deve essere assunta dalle banche.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

5.11.2007

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

38

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Christian Ehler, Jonathan Evans, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Andrea Losco, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, John Purvis, Alexander Radwan, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Sahra Wagenknecht

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Charles Tannock

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Jamila Madeira, Cornelis Visser