RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)

21.11.2007 - (COM(2005)0650 – C6‑0441/2005 – 2005/0261(COD)) - ***I

Commissione giuridica
Relatore: Cristian Dumitrescu

Procedura : 2005/0261(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0450/2007

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)

(COM(2005)0650 – C6‑0441/2005 – 2005/0261(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0650),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 61, lettera c), e 67, paragrafo 5, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0441/2005),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6‑0450/2007),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 1

(1) L’Unione si è data l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine, la Comunità deve in particolare adottare, in quanto necessario per il corretto funzionamento del mercato interno, misure nel settore della cooperazione giudiziaria riguardanti aspetti del diritto civile che presentino implicazioni transfrontaliere e dirette, tra l’altro, a promuovere la compatibilità delle norme applicabili negli Stati membri in materia di conflitto di leggi.

(1) La Comunità si è data l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, la Comunità deve in particolare adottare, in quanto necessario per il corretto funzionamento del mercato interno, misure nel settore della cooperazione giudiziaria riguardanti aspetti del diritto civile che presentino implicazioni transfrontaliere.

Emendamento 2

Considerando 1 bis (nuovo)

 

(1 bis) A norma dell'articolo 65, lettera b), del trattato, queste misure dovrebbero includere la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale.

Emendamento 3

Considerando 2

(2) Per garantire un’attuazione efficace delle disposizioni pertinenti del trattato di Amsterdam, il Consiglio Giustizia e Affari interni del 3 dicembre 1998 ha adottato un piano d’azione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel quale si precisa quanto sia importante la compatibilità delle norme sul conflitto di leggi per conseguire l’obiettivo del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie; nella stessa occasione, il Consiglio ha invitato a rivedere, se necessario, certe disposizioni della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, tenuto conto delle disposizioni speciali relative al conflitto di leggi figuranti in altri strumenti comunitari.

soppresso

Emendamento 4

Considerando 3

(3) Nella riunione di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha stabilito che l’attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziali è di importanza prioritaria per la creazione dello spazio di giustizia europeo. Il programma di misure relative all’attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale precisa che i provvedimenti relativi all’armonizzazione delle norme sul conflitto di leggi costituiscono misure d’accompagnamento che facilitano l’attuazione di tale principio. Nel programma dell’Aia2 il Consiglio europeo ha ricordato che i lavori relativi alle norme sul conflitto di leggi per quanto riguarda le obbligazioni contrattuali dovrebbero essere proseguiti attivamente.

(3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha avallato il principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e altre decisioni giudiziali quale pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia civile, invitando il Consiglio e la Commissione ad adottare un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento.

Emendamento 5

Considerando 3 bis (nuovo)

 

(3 bis) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma congiunto della Commissione e del Consiglio di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale1. Il programma ravvisa nelle misure relative all'armonizzazione delle regole di conflitto di leggi gli strumenti che facilitano il reciproco riconoscimento delle decisioni.

 

___________________

 

1 GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

Emendamento 6

Considerando 3 ter (nuovo)

 

(3 ter) Il programma dell'Aia1, adottato dal Consiglio europeo il 5 novembre 2004, ha auspicato la prosecuzione attiva del lavoro sulle regole di conflitto di leggi per quanto riguarda le obbligazioni contrattuali ("Roma I").

 

______________

 

1 GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

Emendamento 7

Considerando 4

(4) Il buon funzionamento del mercato interno richiede che le norme sul conflitto di leggi in vigore negli Stati membri dispongano l’applicabilità della stessa legge nazionale indipendentemente dal giudice adito, in modo da evitare le distorsioni di concorrenza tra i cittadini comunitari e favorire la prevedibilità dell’esito delle controversie, la certezza del diritto e il riconoscimento reciproco delle decisioni. Per la stessa ragione occorre che vi sia la massima armonia tra il presente regolamento, il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (“Bruxelles I”)1 e il regolamento (CE) n. (…) del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”).

(4) Il buon funzionamento del mercato interno richiede che le norme sul conflitto di leggi in vigore negli Stati membri dispongano l’applicabilità della stessa legge nazionale indipendentemente dal giudice adito, in modo da evitare le distorsioni di concorrenza tra i cittadini comunitari e favorire la prevedibilità dell’esito delle controversie, la certezza del diritto e il riconoscimento reciproco delle decisioni.

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1 GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento 2245/2004/CE (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 10).

 

Emendamento 8

Considerando 6

(6) Il campo d’applicazione del presente regolamento deve essere definito in modo da garantirne la coerenza con il regolamento (CE) n. 44/2001 (“Bruxelles I”) e con il regolamento (CE) n. (…) sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”).

(6) Il campo di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ("Bruxelles I")1 e con il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II")2.

 

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1 GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento 2245/2004/CE (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 10).

2 GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.

Emendamento 9

Considerando 6 bis (nuovo)

 

(6 bis) I rapporti di famiglia dovrebbero comprendere l'ascendenza e la discendenza, il matrimonio, l'affinità e i parenti collaterali. Il riferimento, nell'articolo 1, paragrafo 2, ai rapporti che hanno effetti comparabili al matrimonio e ad altri rapporti di famiglia dovrebbe essere interpretato in conformità della legge dello Stato membro del giudice adito.

Motivazione

Ripresa di un considerando di Roma II.

Emendamento 10

Considerando 6 ter (nuovo)

 

(6 ter) Le obbligazioni derivanti dalle trattative precontrattuali sono coperte dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 864/2007. Pertanto tali obbligazioni dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.

Motivazione

Il considerando è necessario alla luce di Roma II.

Emendamento 11

Considerando 7 bis (nuovo)

 

(7 bis) Allorché è operata la scelta della legge e tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione sono ubicati in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle disposizioni della legge di quel paese alle quali non è permesso derogare convenzionalmente. Questa norma dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che la scelta di una legge sia stata accompagnata dalla scelta di un organo giurisdizionale. Senza mirare a una modifica sostanziale rispetto all'articolo 3, paragrafo 3, della convenzione di Roma, la formulazione è stata allineata per quanto possibile all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 864/2007.

Motivazione

Il considerando è necessario per spiegare i riferimenti a disposizioni cui non è possibile derogare convenzionalmente e per indicare il loro collegamento con Roma II.

Emendamento 12

Considerando 8

(8) Per contribuire al conseguimento dell’obiettivo generale dello strumento, che è la certezza del diritto nello spazio di giustizia europeo, le norme di conflitto devono offrire un alto grado di prevedibilità. Il giudice deve tuttavia disporre di un margine di valutazione che gli consenta di stabilire, in ipotesi limitate, quale sia la legge che presenta il collegamento più stretto con la situazione.

(8) Per contribuire al conseguimento dell’obiettivo generale dello strumento, che è la certezza del diritto nello spazio di giustizia europeo, le norme sul conflitto di leggi dovrebbero offrire un alto grado di prevedibilità. Il giudice dovrebbe tuttavia disporre di un margine di valutazione che gli consenta di stabilire quale sia la legge che presenta il collegamento più stretto con la situazione.

Motivazione

Il testo soppresso non contribuisce di per sé alla certezza del diritto, in quanto rischia di ingenerare confusione.

Emendamento 13

Considerando 8 bis (nuovo)

 

(8 bis) Un accordo delle parti volto a conferire a uno o più organi giurisdizionali di uno Stato membro competenza esclusiva a conoscere delle controversie riguardanti il contratto dovrebbe essere uno dei fattori di cui tenere conto nello stabilire se la scelta della legge risulta in modo chiaro.

Motivazione

Il considerando è reso necessario dalla soppressione della disposizione contenuta nella proposta della Commissione secondo la quale una clausola che stabilisce la giurisdizione è presunta indicare una scelta implicita della legge, in assenza di una clausola di scelta espressa.

Emendamento 14

Considerando 8 ter (nuovo)

 

(8 ter) Il presente regolamento non impedisce che le parti includano nel loro contratto mediante riferimento un diritto non statale ovvero una convenzione internazionale.

Motivazione

Si considera più opportuno menzionare il ricorso a corpus giuridici non statali come quello dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) in un considerando anziché nell'articolato.

Emendamento 15

Considerando 8 quater (nuovo)

 

(8 quater) Qualora la Comunità dovesse adottare in un idoneo strumento giuridico norme di diritto contrattuale sostanziale, comprendenti clausole e condizioni standard, tale strumento potrà prevedere la possibilità per le parti di scegliere tali norme come legge applicabile.

Emendamento 16

Considerando 8 quinquies (nuovo)

 

(8 quinquies) Per quanto concerne la legge applicabile in mancanza di scelta, è opportuno dare alle nozioni di "prestazione di servizi" e di "vendita di beni" la stessa interpretazione utilizzata nell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, nella misura in cui i beni e i servizi sono contemplati da detto regolamento. I contratti di affiliazione (franchising) e di distribuzione, pur essendo contratti di prestazione di servizi, sono oggetto di norme specifiche.

Motivazione

Il chiarimento sembra opportuno.

Emendamento 17

Considerando 8 sexies (nuovo)

 

(8 sexies) Per quanto concerne la legge applicabile in mancanza di scelta, i sistemi multilaterali dovrebbero essere quelli in cui si conducono attività di negoziazione, come i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 14) e 15) della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari1, a prescindere dal fatto che si basino o meno su una controparte centrale.

 

_____________

 

1 GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/44/CE (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).

Emendamento 18

Considerando 8 septies (nuovo)

 

(8 septies) In mancanza di scelta della legge, la legge applicabile dovrebbe essere determinata conformemente alla regola prevista per lo specifico tipo di contratto. Qualora non possa essere classificato tra i tipi di contratto specificati o qualora i suoi elementi lo facciano rientrare nell'ambito di più di uno dei tipi specificati, il contratto dovrebbe essere disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha la residenza abituale. Nel caso di un contratto costituito da un insieme di diritti e obblighi che possono essere considerati rientrare in più di uno dei tipi di contratto specificati, la prestazione caratteristica del contratto dovrebbe essere determinata in funzione del suo centro di gravità.

Motivazione

I considerando 8 septies, octies e nonies sono considerati necessari per spiegare le norme in materia di diritto applicabile in mancanza di scelta, in particolare nel caso dei contratti collegati o dei contratti costituiti da un insieme di diritti ed obblighi che possono rientrare in più di uno dei tipi di contratto specificati per i quali sono stabilite norme specifiche.

Emendamento 19

Considerando 8 octies (nuovo)

 

(8 octies) Qualora il contratto presenti manifestamente un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato all'articolo 4, paragrafi 1 o 2, una clausola di salvaguardia contenuta in tali disposizioni prevede che si debba applicare la legge di tale paese. In tal caso occorre considerare, tra l'altro, se il contratto in questione sia strettamente collegato a un altro contratto o ad altri contratti.

Emendamento 20

Considerando 8 nonies (nuovo)

 

(8 nonies) In mancanza di scelta, qualora la legge applicabile non possa essere determinata sulla base della possibilità di far rientrare il contratto in uno dei tipi di contratto specificati ovvero in quanto legge del paese di residenza abituale della parte che deve fornire la prestazione caratteristica, il contratto dovrebbe essere disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto. Per determinare tale paese occorre considerare, tra l'altro, se il contratto in questione sia strettamente collegato a un altro contratto o ad altri contratti.

Emendamento 21

Considerando 8 decies (nuovo)

 

(8 decies) Per quanto concerne l'interpretazione dei contratti di trasporto di merci, non si mira ad una modifica sostanziale rispetto all'articolo 4, paragrafo 4, terza frase, della Convenzione del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali1. Di conseguenza, i contratti di noleggio a viaggio o altri contratti il cui oggetto essenziale sia il trasporto di merci dovrebbero essere considerati come contratti di trasporto di merci.

 

Ai fini del presente regolamento il termine "mittente" dovrebbe designare chiunque concluda un contratto di trasporto con il vettore e il termine "il vettore" dovrebbe designare la parte contraente che si incarica di trasportare i beni, a prescindere dal fatto che effettui direttamente o meno il trasporto.

 

______________

 

1 GU C 334 del 20.12.2005, pag. 1.

Emendamento 22

Considerando 10 bis (nuovo)

 

(10 bis) I servizi e le attività di investimento e i servizi accessori di cui alle sezioni A e B dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE dovrebbero essere soggetti alla norma generale applicabile ai contratti conclusi da consumatori.

Emendamento 23

Considerando 10 ter (nuovo)

 

(10 ter) È opportuno prevedere varie deroghe alla norma generale della scelta della legge per i contratti di consumo. In virtù di una di tali deroghe, la norma generale non si dovrà applicare ai contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o l'affitto di un immobile, salvo che il contratto riguardi un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili ai sensi della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili1.

 

______________

 

1 GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.

Emendamento 24

Considerando 10 quater (nuovo)

 

(10 quater) Ai fini del presente regolamento, i riferimenti ai diritti e alle obbligazioni costitutivi delle clausole e condizioni che disciplinano l'emissione, l'offerta al pubblico o le offerte pubbliche di acquisizione di valori mobiliari e i riferimenti alla sottoscrizione e al rimborso di quote negli organismi di investimento collettivo dovrebbero comprendere le condizioni che disciplinano, tra l'altro, l'assegnazione dei titoli o delle quote, i diritti in caso di sottoscrizione eccedente, i diritti di recesso e questioni analoghe nel contesto dell'offerta nonché le questioni trattate agli articoli 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento, assicurando così che tutti gli aspetti contrattuali pertinenti di un'offerta che vincolano l'emittente o l'offerente al consumatore siano disciplinati da un'unica legge.

Emendamento 25

Considerando 10 quinquies (nuovo)

 

(10 quinquies) Ai fini del presente regolamento, gli strumenti finanziari sono gli strumenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17) della direttiva 2004/39/CE, quale modificata, e i valori mobiliari sono gli strumenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18) della stessa direttiva.

Emendamento 26

Considerando 10 sexies (nuovo)

 

(10 sexies) Ai fini del presente regolamento, i servizi finanziari quali i servizi e le attività di investimento e i servizi accessori prestati da un professionista a un consumatore, di cui alle sezioni A e B dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE, e i contratti concernenti la vendita di quote negli organismi di investimento collettivo, rientranti o meno nel campo di applicazione della direttiva del Consiglio 85/611/CEE del 20 dicembre 1995, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)1, dovrebbero essere soggetti alla norma generale applicabile ai contratti di consumo. Di conseguenza, ove si faccia riferimento alle clausole e condizioni che disciplinano l'emissione o l'offerta al pubblico di valori mobiliari ovvero alla sottoscrizione e al rimborso di quote negli organismi di investimento collettivo, tali riferimenti dovrebbero comprendere tutti gli aspetti che vincolano l'emittente o l'offerente al consumatore, ma non dovrebbero comprendere gli aspetti che implicano la prestazione di tali servizi finanziari.

 

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1 GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

Emendamento 27

Considerando 10 septies (nuovo)

 

(10 septies) È importante assicurare che i diritti e le obbligazioni costitutivi di uno strumento finanziario non siano soggetti alla norma generale applicabile ai contratti di consumo, in quanto ciò potrebbe portare all'applicabilità di leggi diverse per ciascuno degli strumenti emessi, modificandone quindi la natura e impedendone una negoziazione e un'offerta fungibili. Analogamente, ogniqualvolta tali strumenti sono emessi o offerti, il rapporto contrattuale instaurato tra l'emittente o l'offerente e il consumatore non dovrebbe essere necessariamente soggetto all'applicazione obbligatoria della legge vigente nel luogo di residenza abituale del consumatore, data la necessità di assicurare l'uniformità delle clausole e condizioni di un'emissione o di un'offerta. Lo stesso principio dovrebbe valere per i sistemi multilaterali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h ter), per i quali si dovrebbe garantire che la legge vigente nel luogo di residenza abituale del consumatore non interferirà con le norme applicabili ai contratti conclusi nell'ambito di tali sistemi o con l'operatore di tali sistemi.

Emendamento 28

Considerando 11 bis (nuovo)

 

(11 bis) Il lavoratore non dovrebbe essere privato della protezione prevista dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare o alle quali si può derogare soltanto a beneficio del lavoratore medesimo.

Emendamento 29

Considerando 11 ter (nuovo)

 

(11 ter) Per quanto riguarda i contratti di lavoro, il lavoro compiuto in un altro paese va considerato temporaneo se il lavoratore deve riprendere il suo lavoro nel paese d'origine dopo l'esecuzione del suo compito all'estero. La conclusione di un nuovo contratto di lavoro con il datore di lavoro originario o con un datore di lavoro appartenente allo stesso gruppo di società del datore di lavoro originario non dovrebbe escludere che il lavoratore compia il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo.

Motivazione

Il considerando è necessario per tenere conto del lavoro temporaneo in un altro paese.

Emendamento 30

Considerando 12

(12) Per quanto riguarda i contratti conclusi da intermediari, occorre introdurre norme di conflitto relative ai tre rapporti giuridici che nascono tra il rappresentato, l’intermediario e il terzo. Il contratto concluso tra il rappresentato e il terzo rimane sottoposto alle norme generali del presente regolamento.

soppresso

Motivazione

Si propone di sopprimere la disposizione riguardante gli intermediari.

Emendamento 31

Considerando 13

(13) Il rispetto dell’ordine pubblico degli Stati membri richiede norme specifiche riguardanti le leggi di polizia e il meccanismo dell’eccezione di ordine pubblico. Tali norme devono essere applicate nel rispetto delle disposizioni del trattato.

(13) Considerazioni di interesse pubblico giustificano che venga data agli organi giurisdizionali degli Stati membri la possibilità, in circostanze eccezionali, di applicare deroghe basate sull'ordine pubblico e norme di applicazione necessaria. Il concetto di "norme di applicazione necessaria" dovrebbe essere distinto dall'espressione "disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente", figurante fra l'altro all'articolo 3, paragrafo 4, e dovrebbe essere inteso in maniera più restrittiva.

Emendamento 32

Considerando 13 bis (nuovo)

 

(13 bis) Nel contesto della cessione di crediti, il termine "rapporti" dovrebbe indicare chiaramente che l'articolo 13, paragrafo 1, si applica anche agli aspetti di una cessione inerenti alla proprietà tra cedente e cessionario in ordinamenti giuridici in cui tali aspetti sono trattati separatamente dagli aspetti inerenti al diritto in materia di obbligazioni. Tuttavia, il termine "rapporti" non dovrebbe essere inteso come riferito a eventuali rapporti esistenti tra cedente e cessionario. in particolare, non dovrebbe comprendere questioni preliminari per quanto concerne una cessione di crediti o una surrogazione contrattuale. Esso dovrebbe limitarsi strettamente agli aspetti che sono direttamente pertinenti per la cessione di crediti/surrogazione convenzionale in questione.

Emendamento 33

Considerando 15

(15) Occorre precisare i rapporti tra il presente regolamento e alcune altre disposizioni del diritto comunitario.

(15) Occorre evitare la dispersione delle norme sul conflitto di leggi in molteplici strumenti e le divergenze tra tali norme. Tuttavia, il presente regolamento non esclude la possibilità di inserire norme sul conflitto di leggi riguardanti le obbligazioni contrattuali nelle disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a materie particolari.

 

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione di altri strumenti contenenti disposizioni intese a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nella misura in cui esse non possono essere applicate in collegamento con la legge designata in base al presente regolamento. L'applicazione delle disposizioni della legge applicabile designata in base al presente regolamento non dovrebbe restringere la libera circolazione delle merci e dei servizi disciplinata da strumenti comunitari quali la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico")1.

 

___________

1 GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

Motivazione

Il considerando è ripreso da Roma II, in cui era stato inserito in sede di conciliazione su richiesta della delegazione del Parlamento.

Emendamento 34

Considerando 16

(16) Il rispetto degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri giustifica che il regolamento non incida sulle convenzioni di cui sono parti gli Stati membri e che riguardano materie speciali. Ciononostante, quando tutti gli elementi pertinenti della fattispecie sono localizzati nel territorio dell’Unione, l’applicazione di certe convenzioni internazionali di cui sono parti soltanto alcuni Stati membri comprometterebbe l’obiettivo di un vero spazio di giustizia europeo. È allora opportuno applicare la norma contenuta nel presente regolamento. Al fine di garantire una migliore trasparenza per quanto riguarda le convenzioni internazionali vigenti in materia, la Commissione dovrebbe pubblicare, basandosi sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri, un elenco delle convenzioni interessate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(16) Il rispetto degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri giustifica che il regolamento non incida sulle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti al momento dell'adozione del presente regolamento. Al fine di garantire una maggiore accessibilità per quanto riguarda le convenzioni internazionali vigenti in materia, la Commissione dovrebbe pubblicare, basandosi sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri, un elenco delle convenzioni interessate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Emendamento 35

Considerando 16 bis (nuovo)

 

(16 bis) La Commissione presenterà una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio concernente le procedure e le condizioni secondo le quali gli Stati membri sarebbero autorizzati a negoziare e concludere per proprio conto, in casi puntuali ed eccezionali riguardanti questioni settoriali, accordi con paesi terzi contenenti disposizioni sulla legge applicabile agli obblighi contrattuali.

Emendamento 36

Considerando 17

(17) Poiché l’obiettivo della presente iniziativa, vale a dire l’adozione di regole uniformi riguardanti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali per garantire una migliore prevedibilità delle decisioni giudiziali in materia, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, dati gli effetti dell’azione, essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui al medesimo articolo, il presente regolamento, rafforzando la certezza del diritto senza richiedere un’armonizzazione delle norme materiali di diritto nazionale, non eccede quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.

(17) Poiché l’obiettivo del presente regolamento non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, dati le dimensioni e gli effetti del regolamento stesso, essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui al medesimo articolo, il presente regolamento, non eccede quanto è necessario per raggiungere il suo obiettivo.

Emendamento 37

Considerando 18

(18) [L’Irlanda e il Regno Unito, in conformità dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione dell’Irlanda e del Regno Unito allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, hanno notificato il loro desiderio di partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento. / L’Irlanda e il Regno Unito, in conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione dell’Irlanda e del Regno Unito allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipano all’adozione del presente regolamento, che conseguentemente non vincola questi due Stati membri e non è applicabile nei loro confronti.]

(18) L’Irlanda, in conformità dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione dell’Irlanda e del Regno Unito allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, ha notificato il suo desiderio di partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

Emendamento 38

Considerando 18 bis (nuovo)

 

(18 bis) Il Regno Unito non ha notificato il desiderio di partecipare in conformità dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione dell'Irlanda e del Regno Unito allegata al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e conseguentemente non partecipa all'adozione del presente regolamento, che non vincola il Regno Unito e non è applicabile nei suoi confronti.

Emendamento 39

Considerando 19

(19) La Danimarca, in conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all’adozione del presente regolamento, che conseguentemente non vincola questo Stato membro e non è applicabile nei suoi confronti,

(19) La Danimarca, in conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all’adozione del presente regolamento, che non vincola la Danimarca e non è applicabile nei suoi confronti,

Emendamento 40

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale.

1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale.

Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali e amministrative.

Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali e amministrative.

2. Sono esclusi dal campo d’applicazione del presente regolamento:

2. Sono esclusi dal campo d’applicazione del presente regolamento:

a) le questioni di stato e di capacità delle persone fisiche, fatto salvo l’articolo 12;

a) le questioni di stato e di capacità delle persone fisiche, fatto salvo l’articolo 12;

b) le obbligazioni derivanti dai rapporti di famiglia o dai rapporti che, conformemente alla legge loro applicabile, producono effetti simili, comprese le obbligazioni alimentari;

b) le obbligazioni derivanti dai rapporti di famiglia o dai rapporti che secondo la legge hanno effetti comparabili, comprese le obbligazioni alimentari;

c) le obbligazioni derivanti dai regimi patrimoniali tra coniugi o dai regimi patrimoniali relativi a rapporti che, conformemente alla legge loro applicabile, producono effetti simili al matrimonio, dai testamenti e dalle successioni;

c) le obbligazioni derivanti dai regimi patrimoniali tra coniugi, dai regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio, nonché dai testamenti e dalla successione;

d) le obbligazioni derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari e da altri strumenti negoziabili, qualora le obbligazioni derivanti da questi ultimi risultino dal loro carattere negoziabile;

d) le obbligazioni derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari e da altri strumenti negoziabili, qualora le obbligazioni derivanti da questi ultimi risultino dal loro carattere negoziabile;

e) i compromessi, le clausole compromissorie e le convenzioni sul foro competente;

e) i compromessi, le clausole compromissorie e le convenzioni sul foro competente;

f) le questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, quali la costituzione, la capacità giuridica, l’organizzazione interna e lo scioglimento delle stesse, la responsabilità legale personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica e la questione se un organo di una società, associazione o persona giuridica possa impegnare la società, associazione o persona giuridica nei confronti dei terzi;

f) le questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, quali la costituzione, la capacità giuridica, l’organizzazione interna e lo scioglimento delle stesse e la responsabilità legale personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica;

 

f bis) la questione se l'atto compiuto da un intermediario valga ad obbligare di fronte ai terzi la persona per conto della quale egli ha affermato di agire, o se l'atto compiuto da un organo di una società, associazione o persona giuridica valga ad obbligare di fronte ai terzi la società, l'associazione o la persona giuridica;

g) la costituzione di “trusts” e i rapporti che ne derivano tra i costituenti, i “trustees” e i beneficiari;

g) la costituzione di “trusts” e i rapporti che ne derivano tra i costituenti, i “trustees” e i beneficiari;

h) la prova e la procedura, fatto salvo l’articolo 17;

h) la prova e la procedura, fatto salvo l’articolo 17;

i) le obbligazioni derivanti da un rapporto precontrattuale.

i) le obbligazioni derivanti da trattative precontrattuali.

3. Nel presente regolamento, per “Stato membro” si intendono tutti gli Stati membri eccetto la Danimarca[, l’Irlanda e il Regno Unito].

3. Nel presente regolamento, per “Stato membro” si intendono tutti gli Stati membri eccetto la Danimarca e il Regno Unito. Tuttavia, all'articolo 3, paragrafo 5, per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri.

Motivazione

Le modifiche mirano in particolare ad allineare la formulazione su quella del regolamento Roma II.

Emendamento 41

Articolo 2

La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 42

Articolo 3

1. Fatti salvi gli articoli 5, 6 e 7, il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti.

1. Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti.

La scelta può essere espressa o risultare in modo certo dalle disposizioni del contratto, dal comportamento delle parti o dalle circostanze della causa. Se le parti hanno stabilito che competenti a conoscere delle controversie attuali o future riguardanti il contratto siano gli organi giurisdizionali di uno Stato membro, si suppone che esse abbiano anche inteso scegliere la legge di tale Stato membro.

La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso.

Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso.

Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso.

2. Le parti possono anche scegliere come legge applicabile principi e norme di diritto sostanziale dei contratti, riconosciuti a livello internazionale o comunitario.

Tuttavia, le questioni riguardanti le materie disciplinate da tali principi o norme e non espressamente risolte da questi ultimi verranno risolte secondo i principi generali cui si ispirano, o, in mancanza, conformemente alla legge applicabile in mancanza di scelta ai sensi del presente regolamento.

 

3. Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo disciplinava in precedenza per effetto di una scelta anteriore effettuata ai sensi del presente articolo o per effetto di altre disposizioni del presente regolamento. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non inficia la validità formale del contratto ai sensi dell’articolo 10 e non pregiudica i diritti dei terzi.

3. Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo disciplinava in precedenza per effetto di una scelta anteriore effettuata ai sensi del presente articolo o per effetto di altre disposizioni del presente regolamento. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non inficia la validità formale del contratto ai sensi dell’articolo 10 e non pregiudica i diritti dei terzi.

4. La scelta di una legge conformemente ai paragrafi 1 o 2 ad opera delle parti, accompagnata o meno dalla scelta di un tribunale straniero, qualora nel momento della scelta tutti i dati di fatto si riferiscano ad un unico paese, non può recare pregiudizio alle norme alle quali la legge di tale paese non consente di derogare per contratto, qui di seguito denominate “disposizioni imperative”.

4. Qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti non pregiudica l'applicazione delle disposizioni della legge di quel paese alle quali non è permesso derogare convenzionalmente.

5. La scelta ad opera delle parti della legge di uno Stato non membro non può recare pregiudizio all’applicazione delle disposizioni imperative del diritto comunitario che sarebbero applicabili al caso di specie.

5. Qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in uno o più Stati membri, la scelta di una legge applicabile diversa da quella di uno Stato membro ad opera delle parti non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario, se del caso, nella forma in cui sono applicate nello Stato membro del foro, alle quali non è permesso derogare convenzionalmente.

6. L’esistenza e la validità del consenso delle parti sulla legge applicabile al contratto sono disciplinate dagli articoli 9, 10 e 12.

6. L’esistenza e la validità del consenso delle parti sulla legge applicabile al contratto sono disciplinate dagli articoli 9, 10 e 12.

Emendamento 43

Articolo 4

1. In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell’articolo 3, la legge applicabile ai contratti seguenti è determinata come segue:

1. In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell’articolo 3 e fatti salvi gli articoli da 4 bis a 6, la legge che disciplina il contratto è determinata come segue:

a) il contratto di vendita è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale;

a) il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale;

b) il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale;

b) il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale;

c) il contratto di trasporto è disciplinato dalla legge del paese nel quale il trasportatore ha la residenza abituale;

 

d) il contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o un diritto di utilizzazione di un immobile è disciplinato dalla legge del paese in cui l’immobile è situato;

d) il contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o l'affitto di un immobile è disciplinato dalla legge del paese in cui l’immobile è situato;

e) in deroga alla lettera d), la locazione di un immobile conclusa per uso personale e per un periodo di non oltre sei mesi consecutivi è disciplinata dalla legge del paese nel quale il proprietario ha la residenza abituale, purché il locatario sia una persona fisica e abbia la sua residenza abituale nello stesso paese;

e) in deroga alla lettera d), l'affitto di un immobile concluso per uso privato temporaneo per un periodo di non oltre sei mesi consecutivi è disciplinata dalla legge del paese nel quale il proprietario ha la residenza abituale, purché il locatario sia una persona fisica e abbia la sua residenza abituale nello stesso paese;

f) il contratto riguardante la proprietà intellettuale o industriale è disciplinato dalla legge del paese nel quale colui che trasferisce o concede i diritti ha la residenza abituale;

 

g) il contratto di franchising è disciplinato dalla legge del paese nel quale il franchisee ha la residenza abituale;

g) il contratto di affiliazione ( franchising) è disciplinato dalla legge del paese nel quale l'affiliato ha la residenza abituale;

h) il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del paese nel quale il distributore ha la residenza abituale.

h) il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del paese nel quale il distributore ha la residenza abituale.

 

h bis) il contratto di vendita di beni all'asta è disciplinato dalla legge del paese nel quale ha luogo la vendita all'asta, se si può determinare tale luogo;

 

h ter) il contratto concluso in un sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2004/39/CE, conformemente a regole non discrezionali e disciplinato da un'unica legge, è disciplinato da tale legge.

2. I contratti non contemplati al paragrafo 1 sono disciplinati dalla legge del paese nel quale la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la residenza abituale. Quando la prestazione caratteristica non può essere determinata, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto.

2. Se il contratto non è coperto dal paragrafo 1 o se gli elementi del contratto sono contemplati da più di una delle lettere da a) a h ter) del paragrafo 1, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve fornire la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale.

 

2 bis. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di quest'altro paese.

 

2 ter. Se la legge applicabile non può essere determinata a norma dei paragrafi 1 o 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto.

Emendamento 44

Articolo 4 bis (nuovo)

 

Articolo 4 bis

 

Contratti di trasporto

 

1. Nella misura in cui la legge applicabile al contratto di trasporto di merci non sia stata scelta ai sensi dell'articolo 3, la legge applicabile è quella del paese di residenza abituale del vettore, a condizione che il luogo di ricezione o di consegna o la residenza abituale del mittente siano anch'essi situati in tale paese. Se tali condizioni non sono soddisfatte, si applica la legge del paese in cui si trova il luogo di consegna convenuto dalle parti.

 

2. Nella misura in cui la legge applicabile a un contratto di trasporto di passeggeri non sia stata scelta dalle parti conformemente al secondo comma, la legge applicabile a tali contratti è quella del paese di residenza abituale del passeggero, purché il luogo di partenza o di destinazione sia situato in tale paese. Se tali condizioni non sono soddisfatte, si applica la legge del paese in cui il vettore ha la residenza abituale.

 

Le parti possono scegliere come legge applicabile al contratto di trasporto di passeggeri a norma dell'articolo 3 solo la legge del paese in cui:

 

a) il passeggero ha la residenza abituale; o

 

b) il vettore ha la residenza abituale; o

 

b bis) il vettore ha la sua amministrazione centrale; o

 

c) è situato il luogo di partenza; o

 

d) è situato il luogo di destinazione.

 

3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto, in mancanza di scelta della legge, presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di quest'altro paese.

Motivazione

Questa soluzione è intesa a promuovere la certezza del diritto.

Emendamento 45

Articolo 5

1. I contratti di consumo secondo la definizione e alle condizioni di cui al paragrafo seguente sono disciplinati dalla legge dello Stato membro nel quale il consumatore ha la residenza abituale.

1. Un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale ("il consumatore") con un'altra persona che agisce nell'esercizio della sua attività professionale ("il professionista") è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che:

 

a) il professionista svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale, o

 

b) tali attività siano dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o verso una pluralità di paesi comprendenti tale paese,

 

e il contratto rientri nell'ambito di dette attività.

2. Il paragrafo 1 si applica ai contratti conclusi da una persona fisica, il consumatore, avente la residenza abituale in uno Stato membro, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, con un’altra persona, il professionista, che agisce nell’esercizio della sua attività professionale.

2. In deroga al paragrafo 1, le parti possono scegliere la legge applicabile a un contratto cui si applica il presente articolo in conformità dell'articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1.

Il paragrafo 1 si applica a condizione che il contratto sia stato concluso con un professionista le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di paesi comprendente tale Stato membro e a condizione che il contratto rientri nell’ambito di dette attività, a meno che il professionista ignorasse il luogo di residenza abituale del consumatore e tale ignoranza non fosse imputabile ad una sua imprudenza.

 

3. Il paragrafo 1 non si applica ai contratti seguenti:

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai contratti seguenti:

a) ai contratti di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente;

a) ai contratti di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente;

b) ai contratti di trasporto diversi dai contratti riguardanti un viaggio “tutto compreso” ai sensi della direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990;

b) ai contratti di trasporto diversi dai contratti riguardanti un viaggio “tutto compreso” ai sensi della direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990;

c) ai contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o un diritto di utilizzazione di un immobile diversi dai contratti riguardanti un diritto di godimento a tempo parziale ai sensi della direttiva 94/47/CE del 26 ottobre 1994.

c) ai contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o l'affitto di un immobile diversi dai contratti riguardanti un diritto di godimento a tempo parziale ai sensi della direttiva 94/47/CE;

 

c bis) ai diritti e alle obbligazioni costitutivi di uno strumento finanziario e ai diritti e alle obbligazioni costitutivi delle clausole e condizioni che disciplinano l'emissione o l'offerta al pubblico o le offerte pubbliche di acquisizione di valori mobiliari e la sottoscrizione e il rimborso di quote negli organismi di investimento collettivo, nella misura in cui non costituiscono prestazione di un servizio finanziario;

 

c ter) ai contratti di sottoscrizione o di acquisto di una nuova emissione di valori mobiliari, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18) della direttiva 2004/39/CE, o ai diritti e alle obbligazioni relativi alla sottoscrizione e al rimborso di quote negli organismi di investimento collettivo;

 

c quater) ai contratti conclusi nell'ambito di un sistema rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h ter) del presente regolamento.

Emendamento 46

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 3, nei contratti individuali di lavoro la scelta della legge applicabile ad opera delle parti non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile, in mancanza di scelta, ai sensi del presente articolo.

1. Un contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti conformemente all'articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma dei paragrafi 2, 2 bis e 3.

2. In mancanza di scelta a norma dell'articolo 3, il contratto individuale di lavoro è disciplinato:

2. Nella misura in cui la legge applicabile al contratto individuale di lavoro non sia stata scelta dalle parti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, compie abitualmente il suo lavoro. Il paese in cui il lavoro è abitualmente compiuto non è ritenuto cambiato quando il lavoratore compie il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo.

a) dalla legge del paese nel quale o a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, compie abitualmente il suo lavoro. Il luogo di compimento abituale del lavoro non è ritenuto cambiato quando il lavoratore compie il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo. Il compimento del lavoro in un altro paese è considerato temporaneo quando il lavoratore deve riprendere il suo lavoro nel paese d'origine dopo l'esecuzione del suo compito all'estero. La conclusione di un nuovo contratto di lavoro con il datore di lavoro originario o con un datore di lavoro appartenente allo stesso gruppo di società del datore di lavoro originario non esclude che il lavoratore compia il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo;

 

b) dalla legge del paese nel quale si trova la sede che ha assunto il lavoratore, qualora questi non compia abitualmente il suo lavoro in o a partire da uno stesso paese o qualora compia abitualmente il suo lavoro in uno spazio non sottoposto ad una sovranità nazionale.

 

 

2 bis. Qualora la legge applicabile non possa essere determinata a norma del paragrafo 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore.

3. La legge di cui al paragrafo 2 può essere disapplicata quando dall'insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese; in tal caso, è applicabile la legge di quest'altro paese.

3. Se dall'insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 2 o 2 bis, si applica la legge di quest'altro paese.

Emendamento 47

Articolo 7

Articolo 7

soppresso

Contratti conclusi da un intermediario

 

1. In mancanza di scelta a norma dell'articolo 3, il contratto tra il rappresentato e l'intermediario è disciplinato dalla legge del paese nel quale l'intermediario risiede abitualmente, a meno che l'intermediario eserciti o debba esercitare a titolo principale la sua attività nel paese in cui il rappresentato risiede abitualmente, nel qual caso si applica la legge di questo paese.

 

2. Il rapporto tra il rappresentato e il terzo derivante dal fatto che l'intermediario ha agito nell'esercizio dei suoi poteri, eccedendo i suoi poteri o senza poteri è disciplinato dalla legge del paese in cui l'intermediario risiedeva abitualmente nel momento in cui ha agito. Tuttavia, la legge applicabile è quella del paese in cui l'intermediario ha agito se il rappresentato, a nome del quale l'intermediario ha agito, o il terzo risiedono abitualmente in questo paese oppure se l'intermediario vi ha agito in borsa o partecipato ad una vendita all'asta.

 

3. In deroga al paragrafo 2, quando la legge applicabile al rapporto contemplato dal suddetto paragrafo è stata oggetto di una designazione scritta del rappresentato o del terzo espressamente accettata dall'altra parte, si applica la legge in tal modo designata.

 

4. La legge di cui al paragrafo 2 disciplina anche il rapporto tra l'intermediario e il terzo derivante dal fatto che l'intermediario ha agito nell'esercizio dei suoi poteri, eccedendo i suoi poteri o senza poteri.

 

Emendamento 48

Articolo 8

Leggi di polizia

Norme di applicazione necessaria

1. Una legge di polizia è una disposizione imperativa il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia della sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel suo campo d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento.

1. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento non possono impedire l'applicazione delle leggi di polizia del giudice adito.

2. Le disposizioni del presente regolamento non possono impedire l'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro.

3. Potrà essere data efficacia anche alle leggi di polizia di un paese diverso da quello del foro con il quale la situazione presenti uno stretto collegamento. Per decidere se vada data efficacia a queste leggi, il giudice terrà conto della loro natura e del loro oggetto conformemente alla definizione di cui al paragrafo 1, nonché delle conseguenze che la loro applicazione o mancata applicazione comporterebbe per l'obiettivo perseguito dalla legge di polizia interessata e per le parti.

 

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire il significato di "norme di applicazione necessaria" (si veda anche il considerando 13 quale modificato). L'emendamento ha altresì lo scopo di migliorare la regolamentazione, in quanto allinea Roma I su Roma II, cosa che potrebbe facilitare la fusione definitiva di Roma I e Roma II in un unico strumento.

Emendamento 49

Articolo 10

 

-1. Il contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui intermediari si trovano, nello stesso paese al momento della conclusione è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente regolamento o della legge del paese in cui è concluso.

1. Un contratto è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente regolamento o della legge del paese in cui si trova una delle parti o il suo agente al momento della conclusione del contratto o della legge del paese in cui una delle parti risiede abitualmente in tale momento.

1. Il contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui intermediari si trovano, in paesi diversi al momento della conclusione è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente regolamento o della legge di uno dei paesi in cui una delle parti o un loro intermediario è presente al momento della conclusione, o della legge del paese in cui una delle parti aveva la residenza abituale in tale momento.

2. Un atto giuridico unilaterale relativo ad un contratto concluso o da concludere è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che disciplina o disciplinerebbe la sostanza del contratto ai sensi del presente regolamento o della legge del paese in cui detto atto è stato compiuto o della legge del paese in cui l'autore dell'atto risiedeva abitualmente nel momento in cui l'ha compiuto.

2. Un atto giuridico unilaterale relativo ad un contratto concluso o da concludere è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che disciplina o disciplinerebbe la sostanza del contratto ai sensi del presente regolamento o della legge del paese in cui detto atto è stato compiuto o della legge del paese in cui l'autore dell'atto aveva la residenza abituale nel momento in cui l'ha compiuto.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai contratti che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 5. La forma di questi contratti è disciplinata dalla legge del paese in cui il consumatore ha la residenza abituale.

3. I paragrafi -1, 1 e 2 non si applicano ai contratti che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 5. La forma di questi contratti è disciplinata dalla legge del paese in cui il consumatore ha la residenza abituale.

4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, qualsiasi contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o un diritto di utilizzazione di un immobile è sottoposto alle norme imperative di forma della legge del paese in cui l'immobile è situato, sempreché, secondo questa legge, si tratti di norme di polizia ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.

4. In deroga ai paragrafi da -1 a 3, qualsiasi contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o l'affitto di un immobile è sottoposto ai requisiti di forma della legge del paese in cui l'immobile è situato, sempre che, secondo questa legge, essi si applichino indipendentemente dal paese in cui il contratto è concluso e dalla legge che disciplina il contratto, e a cui non è permesso derogare convenzionalmente.

Emendamento 50

Articolo 13

1. Le obbligazioni tra cedente e cessionario o tra surrogante e surrogato sono disciplinate dalla legge che, in forza del presente regolamento, si applica al contratto che li vincola.

1. I rapporti tra cedente e cessionario o tra surrogante e surrogato nell'ambito di una cessione o di una surrogazione convenzionale di credito nei confronti di un altro soggetto ("il debitore") sono disciplinati dalla legge che, in forza del presente regolamento, si applica al contratto che li vincola.

2. La legge che disciplina il credito ceduto determina la cedibilità di questo, i rapporti tra cessionario o surrogante e debitore, le condizioni di opponibilità della cessione o surrogazione al debitore e il carattere liberatorio della prestazione fatta dal debitore.

2. La legge che disciplina il credito ceduto o surrogato determina quanto segue:

 

a) la cedibilità del credito, compresa l'efficacia rispetto al cessionario o surrogato dei limiti contrattuali e legali alla cessione o alla surrogazione tra cessionario o surrogato e debitore;

 

b) i rapporti tra cessionario o surrogato e debitore;

 

c) le condizioni di opponibilità della cessione o surrogazione al debitore;

 

d) il carattere liberatorio della prestazione fatta dal debitore e

 

e) l'eventuale diritto del cessionario o surrogato al credito, compreso il relativo prodotto, rispetto ad altri cessionari o surrogati dello stesso credito, ai creditori del cedente o surrogante e ad altri terzi.

3. La legge del paese nel quale il cedente o il surrogante risiede abitualmente al momento della cessione o del trasferimento disciplina l'opponibilità della cessione o della surrogazione ai terzi.

 

Emendamento 51

Articolo 14

Quando un terzo ha l'obbligo di soddisfare il creditore di un'obbligazione contrattuale, il diritto di ricorso del terzo contro il debitore dell'obbligazione contrattuale è disciplinato dalla legge applicabile all'obbligo del terzo di soddisfare il creditore.

Qualora, in virtù di un'obbligazione contrattuale, un soggetto ("il creditore") vanti diritti nei confronti di un altro soggetto ("il debitore") e un terzo sia tenuto a soddisfare il creditore, ovvero abbia soddisfatto il creditore in esecuzione di questa obbligazione, la legge applicabile a tale obbligazione del terzo determina se e in quale misura questi possa esercitare nei confronti del debitore i diritti che il creditore vantava nei confronti del debitore in base alla legge che disciplina i loro rapporti.

Emendamento 52

Articolo 15

Quando un creditore vanta diritti nei confronti di più debitori solidali e uno di questi soddisfa il creditore, il diritto di regresso di tale debitore nei confronti degli altri debitori è disciplinato dalla legge applicabile alla sua obbligazione verso il creditore. Quando la legge applicabile all'obbligazione di un debitore verso il creditore prevede norme destinate a proteggere il debitore da azioni di responsabilità, egli può farle valere anche nei confronti degli altri debitori.

Qualora un creditore vanti un credito nei confronti di vari debitori tenuti a rispondere della stessa obbligazione e uno di essi abbia già adempiuto l'obbligazione in tutto o in parte, il diritto del debitore di rivalersi sugli altri debitori è disciplinato dalla legge applicabile all'obbligazione del debitore nei confronti del creditore. Gli altri debitori possono valersi dei mezzi di difesa a loro disposizione nei confronti del creditore entro i limiti consentiti dalla legge che disciplina le loro obbligazioni nei confronti del creditore.

Emendamento 53

Articolo 16

Compensazione legale

Compensazione

Il diritto applicabile alla compensazione legale è quello dell'obbligazione relativamente alla quale è fatta valere la compensazione.

Qualora il diritto di compensazione non sia stato convenuto dalle parti, la compensazione è disciplinata dalla legge applicabile al credito per il quale è fatto valere il diritto di compensazione.

Emendamento di 54

Articolo 17, paragrafo 1

1. La legge che disciplina il contratto in forza del presente regolamento è applicabile in quanto, in materia di obbligazioni contrattuali, stabilisca presunzioni legali o ripartisca l'onere della prova.

1. La legge che disciplina un'obbligazione contrattuale in forza del presente regolamento si applica nella misura in cui, in materia di obbligazioni contrattuali, stabilisca presunzioni legali o ripartisca l'onere della prova.

Emendamento 55

Articolo 18

Equiparazione alla residenza abituale

Residenza abituale

1. Ai fini del presente regolamento, la residenza abituale di una società, associazione o persona giuridica è situata nel luogo della sua amministrazione centrale.

1. Ai fini del presente regolamento, per residenza abituale di società, associazioni e persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale.

 

Per residenza abituale di una persona fisica che agisce nell'esercizio della sua attività professionale si intende la sua sede di attività principale.

Quando il contratto è concluso nel quadro dell'esercizio dell'attività di una succursale, di un'agenzia o di qualunque altra sede, o se, secondo il contratto, la prestazione deve essere fornita da una siffatta sede, la residenza abituale è situata nel luogo in cui si trova tale sede.

1 bis. Quando il contratto è concluso nel quadro dell'esercizio dell'attività di una filiale, di un'agenzia o di qualunque altra sede di attività, o se, secondo il contratto, la prestazione deve essere fornita da una siffatta sede, il luogo in cui è ubicata la filiale, l'agenzia o altra sede di attività è considerato residenza abituale.

2. Ai fini del presente regolamento, quando il contratto è concluso nel quadro dell'esercizio dell'attività professionale di una persona fisica, si considera residenza abituale di quest'ultima il luogo di detto esercizio.

2. Nel determinare la residenza abituale il momento rilevante è quello della conclusione del contratto.

Emendamento 56

Articolo 20

Ordine pubblico

Ordine pubblico del foro

L'applicazione di una norma della legge di un paese designata dal presente regolamento può essere esclusa solo se tale applicazione è manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

L'applicazione di una norma della legge di un paese designata dal presente regolamento può essere esclusa solo se tale applicazione è manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

Emendamento 57

Articolo 21

Se uno Stato si compone di più unità territoriali ciascuna delle quali ha le proprie norme in materia di obbligazioni contrattuali, ogni unità territoriale è considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile secondo il presente regolamento.

1. Se uno Stato si compone di più unità territoriali ciascuna delle quali ha le proprie norme in materia di obbligazioni contrattuali, ogni unità territoriale è considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile secondo il presente regolamento.

 

2. Uno Stato membro in cui differenti unità territoriali abbiano le proprie norme giuridiche in materia di obbligazioni contrattuali non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di leggi che riguardano unicamente tali unità territoriali.

Emendamento 58

Articolo 22

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione o l'adozione degli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee i quali:

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario che, con riferimento a materie particolari, disciplinano i conflitti di leggi nel campo delle obbligazioni contrattuali.

a) in materie particolari disciplinano i conflitti di leggi nel campo delle obbligazioni contrattuali; un elenco di tali atti attualmente in vigore figura nell'allegato I;

 

b) disciplinano le obbligazioni contrattuali e, in forza della volontà delle parti, si applicano nelle situazioni che comportano un conflitto di leggi;

 

c) stabiliscono norme destinate a favorire il buon funzionamento del mercato interno, nella misura in cui queste norme non possano applicarsi congiuntamente alla legge designata dal diritto internazionale privato.

 

Motivazione

Disposizione allineata sulla corrispondente disposizione di Roma II.

Emendamento 59

Articolo 22 bis (nuovo)

 

Articolo 22 bis

 

1. Il presente regolamento sostituisce la convenzione di Roma negli Stati membri, salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale di tale convenzione e cui il presente regolamento non è applicabile ai sensi dell'articolo 299 del trattato.

 

2. Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce le disposizioni della convenzione di Roma, ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento.

Emendamento 60

Articolo 23

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco delle convenzioni multilaterali che disciplinano, in materie particolari, i conflitti di leggi nel campo delle obbligazioni contrattuali e di cui sono parti. La Commissione pubblica l'elenco sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro sei mesi dal ricevimento di tale comunicazione.

1. Il presente regolamento non osta all'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti contraenti al momento dell'adozione del presente regolamento e che disciplinano i conflitti di leggi inerenti ad obbligazioni contrattuali.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali denunce di queste convenzioni e la Commissione pubblica tale informazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro sei mesi dal suo ricevimento.

 

2. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni di cui al paragrafo 1. Tuttavia, quando tutti gli elementi pertinenti della situazione sono localizzati, al momento della conclusione del contratto, in uno o più Stati membri, il presente regolamento prevale sulle seguenti convenzioni:

2. Tuttavia, il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui tali convenzioni riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.

– Convenzione dell'Aia del 15 giugno 1955 concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee;

 

– Convenzione dell'Aia del 14 marzo 1978 relativa alla legge applicabile ai contratti d'intermediari e alla rappresentanza.

 

3. Nella misura in cui riguardano materie disciplinate dal presente regolamento, quest'ultimo prevale anche sulle convenzioni internazionali bilaterali concluse tra Stati membri e figuranti nell'allegato II.

 

Emendamento 61

Articolo 23 bis (nuovo)

 

Articolo 23 bis

 

Elenco delle convenzioni

 

1. Entro il ...* gli Stati membri comunicano alla Commissione le convenzioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1. Dopo tale data, gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale denuncia di tali convenzioni.

 

2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro sei mesi dal ricevimento:

 

i) un elenco delle convenzioni di cui al paragrafo 1;

 

ii) un elenco delle denunce di cui al paragrafo 1.

 

___________

* 12 mesi dalla data di adozione del presente regolamento.

Emendamento 62

Articolo 23 ter (nuovo)

 

Articolo 23 ter

 

Clausola di revisione

 

1. Entro il ...* la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica del presente regolamento. La relazione è preceduta, entro il ...**, da:

 

i) uno studio sugli effetti dell'articolo 5 del presente regolamento, concernente in particolare:

 

a) gli effetti sui contratti di consumo conclusi per via elettronica;

 

b) gli effetti dell'applicazione di più di una legge allo stesso contratto e;

 

c) la coerenza con l'articolo 15 del regolamento n. 44/2001;

 

ii) uno studio sulla promozione dell'ADR nel settore del commercio elettronico e sul modo in cui esso potrebbe essere utilmente favorito e promosso con mezzi legislativi e di altro tipo; lo studio considererà altresì in che misura si potrebbero utilizzare sistemi ADR on-line combinati con marchi di fiducia per accrescere la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico ed evitare il ricorso ad azioni giudiziarie;

 

iii) proposte che la Commissione può ritenere adeguate, nel quadro del progetto sul diritto contrattuale, in vista dell'introduzione di clausole e condizioni contrattuali standard, in particolare nelle transazioni elettroniche transfrontaliere tra imprese e consumatori.

 

iv) un riesame delle disposizioni in materia di legge applicabile contenute nella legislazione comunitaria in materia di assicurazioni.

 

___________

* Due anni dalla data di applicazione del presente regolamento.

** Un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 63

Articolo 23 quater (nuovo)

 

Articolo 23 quater

 

Applicazione nel tempo

 

Il presente regolamento si applica ai contratti conclusi dopo la data di applicazione.

Motivazione

Diversamente dagli illeciti, i contratti sono stipulati deliberatamente e intenzionalmente. È essenziale che le parti sappiano che le disposizioni del regolamento sulla legge applicabile concerneranno solo i contratti conclusi dopo la data di applicazione del regolamento stesso. Di conseguenza, alle azioni avviate dopo la data di applicazione in relazione a contratti conclusi anteriormente a tale data si applicherà ancora la convenzione di Roma.

Emendamento 64

Articolo 24

Entrata in vigore e applicazione

Data di entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica dal [un anno dopo la sua entrata in vigore].

Il presente regolamento si applica a decorrere dal [diciotto mesi dopo la sua entrata in vigore], fatta eccezione per l'articolo 24, che è applicabile a decorrere dal [dodici mesi dopo la sua adozione].

Esso si applica alle obbligazioni contrattuali sorte dopo la sua entrata in applicazione. Tuttavia, per quanto riguarda le obbligazioni contrattuali sorte prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento, quest'ultimo si applica quando le sue norme comportano l'applicazione della stessa legge che sarebbe stata applicabile ai sensi della convenzione di Roma del 1980.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.

MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento (Roma I) è finalizzata a trasformare la Convenzione di Roma del 1980 in uno strumento comunitario e, laddove ciò sia necessario, a sottoporla a revisione.

Benché alcuni ambienti abbiano messo in dubbio la necessità di adottare un regolamento, la relatrice ritiene che esso sia opportuno per le ragioni seguenti: a) un regolamento è modificabile più facilmente rispetto a una convenzione e, in quanto parte dell'acquis comunitario, può essere esteso più rapidamente a nuovi Stati membri; b) sarà garantita la possibilità di presentare domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia (vedi il ritardo del Belgio nell'applicazione dei protocolli alla Convenzione di Roma relativi alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia); c) un regolamento permetterà di disporre di un singolo strumento direttamente vincolante per i tribunali nazionali, mentre in molti paesi la ratifica di una convenzione internazionale richiede l'adozione di provvedimenti nazionali per rendere vincolante la convenzione nell'ordinamento interno. L'unico svantaggio è rappresentato dal fatto che il regolamento non sarà applicabile alla Danimarca. È auspicabile che il Regno Unito superi la riluttanza iniziale e decida di partecipare all'adozione del regolamento.

Ciò detto, il relatore osserva che molte disposizioni della proposta di regolamento rappresentano una novità rispetto alla Convenzione di Roma. Tali punti sono stati vagliati in modo approfondito in seno alla commissione e sono stati presentati opportuni emendamenti al testo della Commissione.

Gli emendamenti contenuti nella relazione sono tesi a migliorare il testo proposto dalla Commissione alla luce dei contributi trasmessi al relatore e anche a rafforzarne la coerenza con il progetto Roma II.

Il relatore osserva infine che esistono numerose discrepanze tra le versioni linguistiche della proposta della Commissione e confida che esse saranno eliminate dai giuristi-linguisti del Parlamento e del Consiglio durante la procedura.

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (14.9.2006)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)
(COM(2005)0650 – C6‑0441/2005 – 2005/0261(COD))

Relatore per parere: Jan Andersson

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione è volta non già a creare un nuovo corpo di norme giuridiche bensì a trasformare in uno strumento comunitario una convenzione esistente, la Convenzione di Roma I del 1980. Tuttavia, la Commissione ha già tentato di aggiornare talune disposizioni della Convenzione, segnatamente quelle in materia di contratto di lavoro.

La proposta è stata preceduta da consultazioni degli Stati membri e della società civile, segnatamente nel quadro di un Libro verde e di un'audizione pubblica[1]. Il Libro verde ha ricevuto circa 80 riscontri da governi, università, professionisti del settore, ecc.[2] La Comunità europea è giuridicamente competente ad adottare strumenti comunitari relativi alle norme sul conflitto di leggi (o diritto internazionale privato) ai sensi dell'articolo 61(c) del Trattato CE.

La proposta è stata presentata dalla Commissione il 15 dicembre 2005. Il Parlamento europeo ha nominato competente per il merito la commissione giuridica.

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha deciso di elaborare un progetto di parere sulla proposta, destinato alla commissione competente per il merito, in considerazione della stretta connessione esistente fra la Direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e la proposta all'esame. Inoltre la proposta copre importanti cambiamenti nelle disposizioni di legge applicabili ai contratti di lavoro.

Nel progetto di parere si affrontano le incoerenze e gli elementi tecnico-giuridici che possono essere chiariti per conseguire un miglioramento del regolamento proposto. Nel complesso si intende fornire una maggiore certezza giuridica in relazione alla normativa applicabile ai contratti di lavoro.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 11

(11) Per quanto riguarda il contratto individuale di lavoro, la norma di conflitto deve permettere di individuare il centro di gravità del rapporto di lavoro al di là delle apparenze. Questa norma non pregiudica l’applicazione delle leggi di polizia del paese di distacco, prevista dalla direttiva 96/71/CE del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.

Per quanto riguarda il contratto individuale di lavoro, la norma di conflitto deve permettere di individuare il centro di gravità del rapporto di lavoro al di là delle apparenze. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle leggi di polizia del paese di distacco, prevista dalla direttiva 96/71/CE del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.

Motivazione

La relazione con, e il riferimento alla, direttiva 96/71/CE nel regolamento devono essere chiari. La norma di cui alla prima frase non è l'unico elemento per cui il regolamento non dovrebbe arrecare pregiudizio alla direttiva sul distacco dei lavoratori. L'emendamento conferisce chiarezza e coerenza in relazione alla Direttiva 96/71/CE.

Emendamento 2

Considerando 11 bis (nuovo)

(11 bis) La direttiva 96/71/CE definisce le norme minime per la protezione dei lavoratori, applicabili ai lavoratori distaccati sul territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato in cui lavorano abitualmente e non impedisce agli Stati membri di imporre altri termini e condizioni di occupazione definiti in accordi collettivi, né di imporre altre condizioni di occupazione, qualora queste siano disposizioni in materia di politica pubblica.

Motivazione

Questo nuovo considerando chiarisce la natura specifica delle norme contenute nella direttiva 96/71/CE che non impedisce agli Stati membri di adottare misure più protettive a livello nazionale ad esempio imponendo altre condizioni occupazionali nel caso di disposizioni in materia di politica pubblica.

Emendamento 3

Articolo 6, paragrafo 1

1. In deroga all’articolo 3, nei contratti individuali di lavoro la scelta della legge applicabile ad opera delle parti non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile, in mancanza di scelta, ai sensi del presente articolo.

(non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 4

Articolo 6, paragrafo 2, alinea

2. In mancanza di scelta a norma dell’articolo 3, il contratto individuale di lavoro è disciplinato:

2. In deroga all'articolo 4, in mancanza di scelta a norma dell’articolo 3, il contratto individuale di lavoro è disciplinato:

Motivazione

L'espressione "in deroga all'articolo 4" che figura nella Convenzione è stata soppressa dalla Commissione. Il testo è reintrodotto per motivi di chiarezza e di coerenza.

Emendamento 5

Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

a) dalla legge del paese nel quale o a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, compie abitualmente il suo lavoro. Il luogo di compimento abituale del lavoro non è ritenuto cambiato quando il lavoratore compie il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo. Il compimento del lavoro in un altro paese è considerato temporaneo quando il lavoratore deve riprendere il suo lavoro nel paese d’origine dopo l’esecuzione del suo compito all’estero. La conclusione di un nuovo contratto di lavoro con il datore di lavoro originario o con un datore di lavoro appartenente allo stesso gruppo di società del datore di lavoro originario non esclude che il lavoratore compia il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo;

a) dalla legge del paese nel quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, compie abitualmente il suo lavoro. Il luogo di compimento abituale del lavoro non è ritenuto cambiato quando il lavoratore compie il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo. Le sue condizioni di lavoro e di remunerazione sono tuttavia soggette alla legge dello Stato in cui compie il lavoro in modo temporaneo. Il compimento del lavoro in un altro paese è considerato temporaneo quando il lavoratore deve riprendere il suo lavoro nel paese d’origine dopo l’esecuzione del suo specifico compito all’estero;

Motivazione

Il testo "Il compimento del lavoro in un altro paese è considerato temporaneo quando il lavoratore deve riprendere il suo lavoro nel paese d’origine dopo l’esecuzione del suo compito all’estero" non compare nella Convenzione. Ciò comporta il rischio di un'interpretazione ampia del termine "compito". Cosa succede se il compito del lavoratore è, ad esempio, quello di rappresentare il datore di lavoro stabilito nello Stato membro X per le sue attività nello Stato membro Y? Quando si considera "compiuto" tale compito? Potrebbe anche trattarsi di un periodo molto lungo. L'inclusione di "specifico" fa presente che l'attività temporanea in un altro paese andrebbe interpretata in senso stretto.

Il testo non compare nella Convenzione. In caso di conflitto fra il datore di lavoro locale e il lavoratore, l'unico vero luogo di compimento del lavoro deve essere nello Stato di distacco. Si potrebbe applicare un'altra legge, ma solo tramite la clausola di salvaguardia della Sezione 3. Questa nuova aggiunta estende e dunque oscura il significato del posto di lavoro come regolare fattore di collegamento. Inoltre, questa norma potrebbe anche indurre a firmare contratti di lavoro solo come copertura per il vero contratto. Questa disposizione dovrebbe pertanto essere soppressa.

I termini "a partire dal quale" risultano molto ambigui. L'emendamento mira ad evitare il distacco regolare a partire da uno Stato membro il cui diritto del lavoro è meno sviluppato di quello dello Stato di distacco.

Emendamento 6

Articolo 6, paragrafo 2, lettera a bis) (nuova)

 

a bis) qualora il lavoratore non compia abitualmente il suo lavoro in alcun paese, dalla legge del paese a partire dal quale il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro in esecuzione del contratto;

Emendamento 7

Articolo 6, paragrafo 2, comma 2 bis (nuovo)

 

salvo quando dall'insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese, nel qual caso è applicabile la legge di quest'altro paese.

Emendamento 8

Articolo 6, paragrafo 3

3. La legge di cui al paragrafo 2 può essere disapplicata quando dall’insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese; in tal caso, è applicabile la legge di quest’altro paese.

soppresso

Motivazione

È necessario riservare la clausola di flessibilità a casi eccezionali come quello dei salariati che lavorano sugli aerei, sulle navi e in particolare sulle piattaforme petrolifere. Per tale motivo è preferibile integrare tale clausola nel paragrafo che tratta specificamente della questione.

Emendamento 9

Articolo 8, paragrafo 1

1. Una legge di polizia è una disposizione imperativa il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia della sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel suo campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento.

1. Ai fini del presente articolo una legge di polizia è una disposizione imperativa il cui rispetto è ritenuto necessario da un paese per la protezione dei lavoratori o per la salvaguardia della sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel suo campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento.

Motivazione

L'espressione "ai fini del presente articolo" è aggiunta per motivi di chiarezza e coerenza. In vari articoli del regolamento si parla di disposizioni imperative, ma anche con diversi significati. Pertanto è importante chiarire che la definizione di legge di polizia all'articolo 8 riguarda unicamente la misura in cui questo specifico articolo attiene al contratto di lavoro.

Il termine "cruciale" è sostituito da "necessario". La direttiva sul distacco dei lavoratori è basata sulla possibilità che lo Stato membro di accoglienza possa derogare alla legge del paese d'origine in caso di distacco del lavoratore. Una definizione limitativa di quello che può essere considerato l'elemento "chiave" del diritto del lavoro del paese di accoglienza, che potrebbe essere applicato in caso di distacco, potrebbe nuocere all'elenco contenuto all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva in questione o impedirne l'estensione ad altri settori della protezione del lavoro. La definizione di legge di polizia rischia anche di minare l'applicazione da parte dello Stato membro di termini e condizioni di lavoro su questioni diverse da quelle riportate all'articolo 3, paragrafo 1, nel caso di "disposizioni di ordine pubblico".

Il concetto di legge di polizia non può essere definito/interpretato in modo restrittivo; dovrebbe riguardare almeno norme fondamentali per la protezione dei lavoratori.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)

Riferimenti

COM(2005)0650 – C6‑0441/2005 – 2005/0261(COD)

Commissione competente per il merito

JURI

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

EMPL
16.2.2006

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

 

Relatore per parere
  Nomina

Jan Andersson
19.4.2006

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

22.6.2006

12.9.2006

 

 

 

Approvazione

13.9.2006

Esito della votazione finale

+ :
– :
0 :

26
12
0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Andersson, Jean-Luc Bennahmias, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Bairbre de Brún, Derek Roland Clark, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Karin Jöns, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Françoise Castex, Richard Howitt, Jamila Madeira, Dimitrios Papadimoulis, Leopold Józef Rutowicz, Gabriele Stauner, Patrizia Toia

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...

PROCEDURA

Titolo

Legge applicabile agli obblighi contrattuali (Roma I)

Riferimenti

COM(2005)0650 – C6-0441/2005 – 2005/0261(COD)

Presentazione della proposta al PE

15.12.2005

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

JURI

16.2.2006

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

EMPL

27.4.2006

LIBE

16.2.2006

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

LIBE

22.2.2006

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Cristian Dumitrescu

23.2.2006

 

 

Relatore(i) sostituito(i)

Maria Berger

 

 

Esame in commissione

21.6.2006

11.9.2006

20.11.2006

20.12.2006

 

26.2.2007

19.3.2007

2.5.2007

11.6.2007

 

10.9.2007

 

 

 

Approvazione

20.11.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+ :
– :
0 :

25
0
0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Carlo Casini, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Cristian Dumitrescu, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Mogens N.J. Camre, Charlotte Cederschiöld, Luis de Grandes Pascual, Vicente Miguel Garcés Ramón, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Gabriele Stauner

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Toine Manders, Tomáš Zatloukal