RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria al Libano
22.11.2007 - (COM(2007)0476 – C6‑0290/2007 – 2007/0172(CNS)) - *
Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Kader Arif
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria al Libano
(COM(2007)0476 – C6‑0290/2007 – 2007/0172(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0476),
– visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0290/2007),
– visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i bilanci (A6‑0452/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Considerando -1 (nuovo) | |
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(- 1) È nell'interesse dell'Unione europea rafforzare la sovranità, l'integrità territoriale e l'indipendenza del Libano, liberare il paese da qualsiasi ingerenza straniera e consolidare il suo governo legittimo e democratico. |
Emendamento 2 Considerando -1 bis (nuovo) | |
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(-1 bis) L'Unione europea e i suoi Stati membri svolgono un ruolo di primo piano nel quadro della nuova missione UNIFIL (United Nations Interim Forces in Lebanon) e si sono impegnati a dare piena applicazione alla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al fine di stabilizzare la regione e di trovare una soluzione a lungo termine per le cause che hanno provocato l'esplosione del conflitto nel sud del Libano nel 2006. |
Emendamento 3 Considerando 1 bis (nuovo) | |
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(1 bis) È nell'interesse del Libano trovare un giusto equilibrio tra le spese post-belliche, la ricostruzione, un debito eccessivo e i bisogni sociali, prestando nel contempo una particolare attenzione al settore dell'istruzione e della formazione e alla lotta contro la povertà. |
Emendamento 4 Considerando 2 | |
(2) Il Libano, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, hanno firmato un accordo di associazione, entrato in vigore il 1° aprile 2006. |
(2) Il Libano, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, hanno firmato, nel quadro del partenariato euromediterraneo, un accordo di associazione, entrato in vigore il 1° aprile 2006. |
Motivazione | |
È opportuno rammentare che le relazioni fra l'Unione europea e il Libano sono altresì coperte dal partenariato euromediterraneo, lanciato alla Conferenza di Barcellona nel 1995. | |
Emendamento 5 Considerando 4 | |
(4) Le relazioni tra il Libano e l'Unione europea stanno evolvendo nell'ambito della politica europea di vicinato, intesa ad approfondire l'integrazione economica. L'UE e il Libano hanno approvato un piano d'azione elaborato nell'ambito della politica europea di vicinato, che individua le priorità a medio termine per quanto riguarda le relazioni tra l'UE e il Libano e le relative politiche. |
(4) Le relazioni tra il Libano e l'Unione europea stanno evolvendo anche nell'ambito della politica europea di vicinato, fra i cui obiettivi figura il rafforzamento dell'integrazione economica. Nel gennaio 2007 l'UE e il Libano hanno approvato un piano d'azione elaborato nell'ambito di tale politica, che individua le priorità a medio termine per quanto riguarda le loro relazioni e le relative politiche. |
Motivazione | |
La politica europea non ha unicamente l'obiettivo di rafforzare l'integrazione economica, come lascia intendere il testo della Commissione. Le altre modifiche puntano a semplificare il testo e a renderlo più scorrevole. | |
Emendamento 6 Considerando 4 bis (nuovo) | |
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(4 bis) In particolare, l'adozione del Piano d'azione per la politica europea di vicinato (PEV) tra l'Unione europea e il Libano, il 19 gennaio 2007, ha contribuito in misura significativa alla stabilizzazione del paese. |
Emendamento 7 Considerando 4 ter (nuovo) | |
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(4 ter) L'assistenza macrofinanziaria prevista è necessaria con urgenza ancora maggiore in quanto i fondi concessi dall'ENPI per le riforme settoriali saranno disponibili in Libano soltanto a partire dal 2009. L'assistenza macrofinanziaria eccezionale prevista colma questo divario, essendo disponibile per il periodo 2007-2009 e avendo un impatto immediato sulla bilancia dei pagamenti del Libano. Nel memorandum d'intesa occorre pertanto garantire la complementarità di entrambe le azioni. |
Motivazione | |
Il relatore per parere desidera indicare che il piano di azione e i successivi documenti nazionali sono recenti e che per un'esecuzione efficiente occorrerà più tempo. Pertanto, il divario deve essere colmato con mezzi supplementari. | |
Emendamento 8 Considerando 4 quater (nuovo) | |
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(4 quater) L'impatto macrofinanziario della guerra del 2006 sull'economia libanese e gli effetti negativi della lunga crisi politica sul cronicamente debole e fragile sistema istituzionale del paese rendono sempre più necessaria la concessione di assistenza finanziaria internazionale, come quella fornita in parte dalla Conferenza internazionale per il sostegno al Libano svoltasi nel gennaio 2007 (Conferenza di Parigi III). La presente proposta, in quanto parte dell'impegno della Comunità in Libano, deve pertanto essere attuata senza ulteriori indugi. |
Motivazione | |
La Conferenza di Parigi III ha avuto luogo nel gennaio 2007. Con questo emendamento si sottolinea l'urgenza di aiuti concreti e si mira a sottolineare il tempo che intercorre tra l'impegno e l'effettiva utilizzazione dello strumento finanziario. | |
Emendamento 9 Considerando 8 bis (nuovo) | |
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(8 bis) Le ripercussioni del conflitto con Israele scoppiato nell'estate del 2006 e gli effetti cumulativi delle precedenti politiche economiche hanno causato una grave crisi economica e finanziaria che ha reso necessarie azioni urgenti. |
Emendamento 10 Considerando 8 ter (nuovo) | |
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(8 ter) L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione europea non dovrebbe limitarsi a integrare i programmi e le risorse delle istituzioni di Bretton Woods, bensì garantire il valore aggiunto dell'intervento comunitario. |
Emendamento 11 Considerando 8 quater (nuovo) | |
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(8 quater) La Comunità dovrebbe garantire che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione europea sia coerente sotto il profilo giuridico e sostanziale con le misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e con le altre politiche comunitarie pertinenti. Tale coerenza dovrebbe essere garantita nella formulazione delle politiche, incluso il memorandum d'intesa e l'accordo di sovvenzione, e nella loro applicazione. |
Emendamento 12 Considerando 8 quinquies (nuovo) | |
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(8 quinquies) La Comunità dovrebbe garantire che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione europea sia eccezionale e limitata nel tempo, complementare rispetto all'assistenza prestata dalle istituzioni di Bretton Woods, dai donatori bilaterali e dai creditori del Club di Parigi, nonché subordinata al rispetto di obblighi chiaramente definiti, ivi incluse le precondizioni politiche, e sia attentamente monitorata e valutata al fine di prevenire frodi e irregolarità finanziarie. |
Emendamento 13 Considerando 9 | |
(9) L'erogazione dell'assistenza finanziaria comunitaria lascia impregiudicati i poteri dell'Autorità di bilancio. |
(9) L'assistenza finanziaria dovrebbe essere fornita previo accertamento del rispetto delle condizioni che saranno concordate con le autorità libanesi. Le condizioni per l'erogazione delle rate dell'assistenza eccezionale, che dovrebbero essere stabilite in un memorandum d'intesa e in un accordo di sovvenzione, dovrebbero includere obiettivi specifici da conseguire nei seguenti settori: maggiore trasparenza e sostenibilità delle finanze pubbliche; applicazione delle priorità macro-economiche e finanziarie; pieno rispetto delle norme internazionali in materia di democrazia e di diritti umani e dei principi fondamentali dello Stato di diritto. Il pagamento delle rate dovrebbe essere subordinato alla realizzazione di progressi concreti verso il conseguimento dei suddetti obiettivi. L'erogazione dell'assistenza finanziaria comunitaria lascia impregiudicati i poteri dell'Autorità di bilancio |
Emendamento 14 Considerando 9 bis (nuovo) | |
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(9 bis) Il consistente sostegno finanziario e politico dell'Unione europea dovrebbe essere vincolato alla ricostruzione di uno Stato libanese che sia in grado di esercitare pienamente la sua sovranità sull'intero territorio, al miglioramento della situazione economica e sociale e al rafforzamento del processo di democratizzazione nel paese. |
Emendamento 15 Considerando 10 | |
(10) Questa assistenza deve essere gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario, |
(10) Questa assistenza deve essere gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario e con il Parlamento europeo, |
Emendamento 16 Articolo 1, paragrafo 1, comma 1 | |
1. La Comunità accorda al Libano un'assistenza finanziaria di un importo massimo di 80 milioni di EUR, a sostegno dell'impegno interno di ricostruzione postbellica e di una ripresa economica sostenibile, in modo da alleviare i vincoli finanziari che gravano sull'attuazione del programma economico del governo. |
1. La Comunità accorda al Libano un'assistenza finanziaria eccezionale di un importo massimo di 80 milioni di EUR, a sostegno dell'impegno interno di ricostruzione postbellica e di una ripresa economica sostenibile, in modo da alleviare i vincoli finanziari che gravano sull'attuazione del programma economico del governo e da prevenire un ulteriore deterioramento della bilancia commerciale e delle partite correnti del paese. |
Emendamento 17 Articolo 1, paragrafo 2 | |
2. L'assistenza finanziaria della Comunità è gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario e secondo modalità conformi agli accordi o alle intese conclusi tra il Fondo monetario internazionale (FMI) e il Libano. |
2. L'assistenza finanziaria della Comunità è gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario e secondo modalità conformi agli accordi o alle intese conclusi tra il Fondo monetario internazionale (FMI) e il Libano. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo delle attività del comitato economico e finanziario e gli trasmette i relativi documenti. |
Emendamento 18 Articolo 1, paragrafo 3 | |
3. L'assistenza finanziaria della Comunità copre un periodo di due anni a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della presente decisione. Tuttavia, se le circostanze lo rendono necessario, la Commissione, previa consultazione del comitato economico e finanziario, può decidere di prorogare il periodo di disponibilità di un anno al massimo. |
3. L'assistenza finanziaria della Comunità copre un periodo di due anni a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della presente decisione. |
Motivazione | |
La validità della presente decisione (la base giuridica) non può essere prorogata con la semplice procedura dei comitati. Devono parteciparvi entrambi i rami dell'autorità legislativa. Tuttavia, se la Commissione ritiene che il cosiddetto "periodo di disponibilità" non riguardi la validità della base giuridica, ciò significa che le tranche di pagamento a titolo dell'assistenza possono essere decise senza una valida base giuridica, il che appare egualmente inaccettabile. | |
Emendamento 19 Articolo 2, paragrafo 1 | |
1. Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è autorizzata a negoziare con le autorità del Libano le condizioni di politica economica e finanziarie cui è subordinata l'assistenza finanziaria, che verranno stabilite in un memorandum d'intesa ed in un accordo di sovvenzione e prestito. Tali condizioni sono compatibili con gli accordi e le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 2. |
1. Previa consultazione del comitato economico e finanziario e del Parlamento europeo, la Commissione è autorizzata a negoziare con le autorità del Libano le condizioni di politica economica e finanziarie cui è subordinata l'assistenza finanziaria, che verranno stabilite in un memorandum d'intesa ed in un accordo di sovvenzione e prestito. Tali condizioni sono compatibili con gli accordi e le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Il memorandum d'intesa e l'accordo di sovvenzione sono presentati al Consiglio e al Parlamento europeo. Le condizioni di cui al presente paragrafo includono obiettivi specifici da conseguire nei seguenti settori: maggiore trasparenza e sostenibilità delle finanze pubbliche; applicazione delle priorità macro-economiche e finanziarie; pieno rispetto delle norme internazionali in materia di democrazia e di diritti umani e dei principi fondamentali dello Stato di diritto. Esse sono volte a sostenere anche l'attuazione di politiche economiche e sociali incentrate sulla lotta contro la povertà, sull'istruzione e sulla sanità. Il pagamento delle rate dovrebbe essere subordinato alla realizzazione di progressi concreti verso il conseguimento dei suddetti obiettivi. Al fine di aumentare la trasparenza e la rendicontabilità, le condizioni cui è subordinata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione europea devono essere rese pubbliche. |
Emendamento 20 Articolo 2, paragrafo 2 | |
2. Nel corso dell'esecuzione dell'assistenza finanziaria comunitaria, la Commissione controlla la solidità degli accordi finanziari, delle procedure amministrative, dei meccanismi di controllo interni ed esterni del Libano che sono pertinenti ai fini dell'assistenza finanziaria della Comunità. |
2. Nel corso dell'esecuzione dell'assistenza finanziaria comunitaria, la Commissione controlla attentamente la solidità degli accordi finanziari, delle procedure amministrative, dei meccanismi di controllo interni ed esterni del Libano che sono pertinenti ai fini dell'assistenza finanziaria della Comunità. |
Emendamento 21 Articolo 2, paragrafo 3 | |
3. La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche del Libano siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza in oggetto e che siano rispettate le condizioni di politica economica e finanziarie concordate. A tal fine la Commissione opera in stretto coordinamento con le istituzioni di Bretton Woods e, quando richiesto, con il comitato economico e finanziario. |
3. La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche del Libano siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza in oggetto e che siano rispettate le condizioni di politica economica e finanziarie concordate. A tal fine la Commissione opera in stretto coordinamento con le istituzioni di Bretton Woods e, quando richiesto, con il comitato economico e finanziario e con il Parlamento europeo. |
Emendamento 22 Articolo 2, paragrafo 3 bis (nuovo) | |
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3 bis. Previa informazione del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione può adattare la fornitura di tale assistenza macrofinanziaria eccezionale agli sviluppi politici in Libano, tenendo in ogni caso presente l'importanza di rafforzare la stabilità del paese e di non aggravarne ulteriormente la crisi interna. |
Emendamento 23 Articolo 2 bis (nuovo) | |
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Articolo 2 bis |
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Previa informazione del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione, può sospendere l'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria eccezionale qualora un deterioramento della situazione politica in Libano renda di fatto impossibile realizzare gli obiettivi dell'assistenza, oppure in caso di gravi violazioni delle norme internazionali in materia di democrazia e di diritti umani e dei principi fondamentali dello Stato di diritto. |
Emendamento 24 Articolo 3, paragrafo 1 | |
1. La Commissione eroga l'assistenza finanziaria comunitaria a favore del Libano al massimo in tre rate. |
1. La Commissione eroga l'assistenza finanziaria comunitaria a favore del Libano in tre rate. |
Emendamento 25 Articolo 3, paragrafo 4 | |
4. I fondi sono versati alla Banque du Liban esclusivamente a copertura delle necessità finanziarie del paese. |
4. I fondi sono versati alla Banque du Liban esclusivamente a copertura delle necessità finanziarie del paese e sono registrati alla linea "Assistenza finanziaria eccezionale dell'Unione europea". |
Emendamento 26 Articolo 4 | |
L'assistenza finanziaria della Comunità è messa in atto conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e le sue disposizioni di esecuzione. In particolare, il memorandum di intesa e gli accordi di sovvenzione e prestito con le autorità libanesi prevedono l'adozione da parte del Libano di misure appropriate per prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che influisca negativamente sull'assistenza in oggetto. Prevedono anche controlli da parte della Commissione, incluso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, con il diritto di effettuare verifiche e ispezioni in loco, e verifiche contabili da parte della Corte dei conti, eseguite in loco se appropriato. |
L'assistenza finanziaria della Comunità è messa in atto conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e le sue disposizioni di esecuzione. In particolare, il memorandum di intesa e gli accordi di sovvenzione e prestito con le autorità libanesi prevedono l'attuazione da parte del Libano di misure specifiche per prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che influisca negativamente sull'assistenza in oggetto. Al fine di garantire una maggiore trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei fondi, essi prevedono anche controlli da parte della Commissione, incluso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, con il diritto di effettuare verifiche e ispezioni in loco, e verifiche contabili da parte della Corte dei conti e da controllori indipendenti, con l'accordo delle parti interessate, eseguite in loco se appropriato. |
Emendamento 27 Articolo 5 | |
Entro il 31 agosto di ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, i risultati economici e di bilancio del Libano, e la decisione della Commissione di erogare le rate dell'assistenza finanziaria. |
Entro il 31 agosto di ogni anno, la Commissione presenta alle commissioni competenti del Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, i risultati economici e di bilancio del Libano, e la decisione della Commissione di erogare le rate dell'assistenza finanziaria. |
Emendamento 28 Articolo 5 bis (nuovo) | |
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Articolo 5 bis |
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Entro due anni dalla scadenza del periodo di attuazione dell'assistenza prestata a titolo della presente decisione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex-post. |
Emendamento 29 Articolo 6 | |
La presente decisione ha effetto il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
La presente decisione ha effetto il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e mantiene la sua validità per i due anni successivi. |
Motivazione | |
Cfr. emendamento 18. |
Traduzione esterna
MOTIVAZIONE
1. La logica alla base della proposta della Commissione
La Commissione propone di concedere al Libano un'assistenza finanziaria (in forma combinata di prestito dell'importo massimo di 50 milioni di euro e di sovvenzione dell'importo massimo di 30 milioni di euro) a sostegno delle spese pubbliche e della bilancia dei pagamenti.
L'assistenza proposta intende sostenere gli sforzi di consolidamento fiscale del Libano volti a ridurre il debito pubblico a un livello sostenibile, sulla base dell'attuazione del programma di riforme economiche 2007 di tale paese. L'assistenza è inoltre intesa a facilitare e incoraggiare gli sforzi del governo libanese per attuare le misure che figurano nel piano d'azione UE-Libano, nel quadro della politica europea di vicinato e del programma di assistenza postbellica di emergenza (EPCA) dell'FMI.
L'assistenza macrofinanziaria proposta sarà eccezionale e limitata nel tempo. Andrà a integrare il sostegno accordato i) dalle istituzioni di Bretton Woods, ii) dai donatori arabi e da altri donatori bilaterali, iii) dagli Stati membri dell'Unione europea, e iv) con fondi propri comunitari nel quadro dell'ENPI, e fondi della BEI, nell'ambito del pacchetto di assistenza della Comunità europea.
In passato l'UE ha fornito strumenti di adeguamento strutturale per 50 milioni di euro (sottoscritti nel quadro di MEDA I) per aiutare la transizione e la stabilizzazione economica del Libano.
2. Antefatti e ruolo dell'FMI
Il 9 aprile 2007, il Consiglio esecutivo del Fondo monetario internazionale (FMI) ha approvato uno stanziamento di 50,75 milioni di DSP (circa 76,8 milioni di USD) nel quadro dell'EPCA, a sostegno del programma economico del governo per il 2007.
L'EPCA intende fornire un'assistenza adeguata alle sfide legate alla transizione dalla situazione postbellica a un programma di adeguamento fiscale, a partire dal 2008. Il sostegno concesso dall'FMI attraverso l'EPCA svolge un ruolo importante nell'ambito degli sforzi internazionali concertati per fornire assistenza finanziaria al Libano, un impegno assunto dalla Conferenza internazionale dei donatori (Parigi III) tenutasi nel gennaio 2007.
3. Il contesto economico e commerciale del Libano
La guerra civile del 1975-1990 ha danneggiato gravemente le infrastrutture economiche libanesi, ha dimezzato la produzione nazionale e ha pressoché posto fine al ruolo del Libano quale entrepot e polo bancario del Medio Oriente. Da allora, il Libano è riuscito a ricostruire buona parte delle infrastrutture fisiche e finanziarie distrutte dalla guerra attraverso un forte indebitamento, in particolare nei confronti delle banche nazionali.
Dopo i cambiamenti politici avvenuti nel paese in seguito all'assassinio dell'ex primo ministro R. Hariri, il governo libanese ha lanciato un programma di austerità, ponendo un freno alle spese pubbliche, aumentando la riscossione delle imposte e privatizzando le imprese di Stato, ma le iniziative di riforma economica e finanziaria si sono arenate e il debito pubblico ha continuato a crescere, nonostante il paese abbia ricevuto più di 1,5 miliardi di euro in assistenza bilaterale alla Conferenza dei donatori del 2002 (Parigi II).
A metà 2006, il rapporto debito pubblico/PIL ha sfiorato il 180% del PIL, uno dei valori più elevati al mondo. Inoltre, in assenza di accordi di finanziamento con l'FMI, le operazioni di assistenza macrofinanziaria (AMF) comunitaria a favore del Libano non sono state realizzate, a dispetto delle esigenze eccezionalmente urgenti e del deterioramento della situazione finanziaria.
Il conflitto con Israele, durato cinque settimane, e il blocco di un mese che è seguito hanno fatto pagare al Libano un prezzo pesante in termini umani ed economici. Le abitazioni e le infrastrutture hanno subito danni significativi, molti lavoratori qualificati hanno abbandonato il paese e l'attività economica ha rischiato la paralisi (il turismo, in particolare, è stato duramente colpito).
Il conflitto ha reso ancora più evidente la necessità per il Libano di ridurre il debito pubblico e di porre rimedio alla sua vulnerabilità finanziaria. In questo contesto, il governo libanese ha adottato, il 4 gennaio 2007, un programma di riforme che comprende simultaneamente misure fiscali, strutturali e sociali e si articola in sei punti:
i) un'agenda di riforme volte a stimolare la crescita, che comprende numerose misure per migliorare l'ambiente in cui operano le imprese e la competitività dell'economia;
ii) un'agenda di riforme nel settore sociale per migliorare gli indicatori sociali e rafforzare le reti di sicurezza sociali;
iii) un adeguamento fiscale rigoroso, benché diluito nel tempo, per incrementare l'avanzo primario;
iv) un programma di privatizzazioni finalizzato ad aumentare gli investimenti, ridurre il debito pubblico e promuovere la crescita economica;
v) politiche monetarie e dei tassi di cambio prudenti, per mantenere la stabilità dei prezzi;
vi) l'assistenza finanziaria internazionale per integrare gli sforzi interni e aiutare il Libano a sostenere i costi diretti e indiretti della guerra.
La comunità internazionale ha avallato il programma di riforma a medio termine del governo alla Conferenza Parigi III del gennaio 2007. I donatori si sono impegnati a fornire 7,6 miliardi di USD in sovvenzioni e prestiti nel periodo 2007–2010 (il 75% dovrà essere pagato al governo sotto forma di sostegno al bilancio e di finanziamento di progetti, mentre il resto sarà utilizzato per lo sviluppo del settore privato).
I prossimi mesi saranno molto difficili. L'instabilità politica e i ricorrenti episodi di violenza potrebbero continuare dopo le elezioni presidenziali di ottobre e mettere a repentaglio il processo di riforma. Il governo dovrà garantire un giusto equilibrio tra le spese postbelliche, la ricostruzione, le esigenze sociali e le questioni legate al forte indebitamento pubblico.
4. Logica alla base degli emendamenti
Pur essendo completamente d'accordo sulla necessità di fornire al Libano un'AMF eccezionale, il relatore ha proposto vari emendamenti, al fine di migliorare la chiarezza, la trasparenza e la responsabilità del progetto di proposta. Gli emendamenti si possono riassumere sulla base dei seguenti elementi:
· principi generali, che dovrebbero essere indicati espressamente nei considerando (in linea con i cosiddetti principi Genval): l'assistenza macrofinanziaria eccezionale dovrebbe essere strettamente complementare rispetto ai finanziamenti esistenti che provengono i) dalle istituzioni di Bretton Woods, (ii) dalla ristrutturazione del debito del Club di Parigi, iii) dal bilancio fornito dai donatori bilaterali e dalla Comunità nel quadro di altri meccanismi. Nel contempo, dovrebbe offrire valore aggiunto ai programmi e alle risorse delle istituzioni finanziarie internazionali (IFI), essere coerente con i diversi settori dell'azione esterna e con altre politiche comunitarie pertinenti, condizionata al soddisfacimento di determinati requisiti e monitorata e valutata con attenzione per prevenire frodi e irregolarità finanziarie;
· il suo obiettivo principale dovrebbe indicato esplicitamente: colmare la carenza nei finanziamenti nella bilancia dei pagamenti libanese e aiutare in tal modo il Libano a superare la difficile congiuntura economica provocata dal conflitto del 2006 con Israele e gli effetti cumulativi delle politiche economiche passate;
· la condizionalità legata a questa specifica sovvenzione dovrebbe essere indicata chiaramente nella decisione del Consiglio e legata a determinati parametri di riferimento;
· revisori interni, approvati dai soggetti coinvolti, dovrebbero iniziare a compiere una valutazione indipendente di questo specifico programma di AMF;
· il governo libanese dovrebbe adottare misure idonee a eliminare i rischi di frode, corruzione e scorretto utilizzo dei fondi;
· il ruolo del Parlamento europeo dovrebbe essere rafforzato. In particolare, la Commissione dovrebbe migliorare le modalità con cui riferisce al Parlamento in merito all'effettiva attuazione dello strumento di aiuto e fornire al Parlamento una relazione di valutazione ex post. Inoltre, la Commissione dovrebbe informare il Parlamento con maggiore tempestività in merito a qualunque possibile decisione futura relativa alla concessione di programmi di AMF. A tale proposito, l'adozione di un sistema di "allerta precoce" da parte della Commissione garantirebbe una gestione più rapida del dossier da parte della commissione parlamentare competente ed eviterebbe ritardi ingiustificati, che potrebbero avere un grave impatto negativo sui beneficiari finali degli aiuti finanziari.
Inoltre, il relatore sottolinea che la componente sociale delle riforme intraprese è molto limitata rispetto alle componenti economiche e finanziarie. Egli ritiene che occorra trovare un giusto equilibrio nelle spese. In particolare, occorre aumentare la spesa per l'istruzione e la formazione e per la lotta contro la povertà.
Secondo il programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), circa il 24,6 % dei libanesi vive in stato di assoluta povertà e il 52% dei libanesi è considerato "indigente". Inoltre, circa il 9% della popolazione è analfabeta, meno di un terzo ha completato le scuole elementari e solo il 13,4% ha un titolo di studio universitario.
La questione sociale non è al centro del dibattito politico libanese, benché il futuro del paese dipenda in parte dalla capacità dell'attuale governo di iniziare ad affrontare il problema della povertà. Le disuguaglianze sociali possono avere gravi ripercussioni politiche.
5. Ruolo del Parlamento europeo nell'ambito dell'AMF
Il relatore desidera sottolineare, in linea con le precedenti risoluzioni del Parlamento, che uno strumento importante come l'AMF non può essere considerato semplicemente "eccezionale". È quindi ingiustificabile che tale strumento sia privo di una base giuridica regolare e che continui ad essere basato su una decisione ad hoc del Consiglio per ogni operazione. Un regolamento quadro sull'AMF, approvato in codecisione, è necessario al fine di migliorare la trasparenza, la responsabilità, il controllo e i sistemi di resoconto. Pur approvando la concessione di assistenza macrofinanziaria al Libano, il relatore ritiene che tale azione avrebbe dovuto essere basata sull'articolo 179 del trattato CE e non sull'articolo 308 del trattato CE. La Commissione e il Consiglio sono invitati ad applicare questa base giuridica a tutte le future proposte relative all'assistenza macrofinanziaria a favore di paesi in via di sviluppo. Questa posizione è stata sostenuta da tutti i gruppi politici in seno alla commissione per il commercio internazionale durante la votazione sulla relazione il 21 novembre 2007.
PARERE della commissione per gli affari esteri (20.11.2007)
destinato alla commissione per il commercio internazionale
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria al Libano
(COM(2007)0476 – C6‑0290/2007 – 2007/0172(CNS))
Relatore per parere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
EMENDAMENTI
La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Considerando 2 | |
(2) Il Libano, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, hanno firmato un accordo di associazione, entrato in vigore il 1° aprile 2006. |
(2) Il Libano, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, hanno firmato, nel quadro del partenariato euromediterraneo, un accordo di associazione, entrato in vigore il 1° aprile 2006. |
Motivazione | |
È opportuno rammentare che le relazioni fra l'Unione europea e il Libano sono altresì coperte dal partenariato euromediterraneo, lanciato alla Conferenza di Barcellona nel 1995. | |
Emendamento 2 Considerando 3 | |
(3) Le autorità del Libano si sono impegnate a conseguire la stabilizzazione economica e a realizzare riforme strutturali, con il sostegno del Fondo monetario internazionale (FMI), tramite un programma nel quadro dell'accordo di emergenza postbellica (EPCA) approvato il 9 aprile 2007. |
(3) Le autorità del Libano si sono impegnate a conseguire la stabilizzazione economica e a realizzare riforme strutturali, con il sostegno del Fondo monetario internazionale (FMI), tramite un programma nel quadro dell'accordo di emergenza postbellica (EPCA) approvato il 9 aprile 2007. Questo sostegno finanziario concesso dall'FMI riguarda un contributo di 76,8 milioni di dollari USA quale assistenza al programma economico per il 2007 delle autorità libanesi. |
Motivazione | |
Il sostegno finanziario promesso nella conferenza dei donatori di Parigi III mirava a un rapido miglioramento della situazione finanziaria ed economica del Libano. Pertanto il relatore per parere desidera chiarire che gli aiuti erano già stati concessi dall'FMI per questo cruciale anno 2007. | |
Emendamento 3 Considerando 4 | |
(4) Le relazioni tra il Libano e l'Unione europea stanno evolvendo nell'ambito della politica europea di vicinato, intesa ad approfondire l'integrazione economica. L'UE e il Libano hanno approvato un piano d'azione elaborato nell'ambito della politica europea di vicinato, che individua le priorità a medio termine per quanto riguarda le relazioni tra l'UE e il Libano e le relative politiche. |
(4) Le relazioni tra il Libano e l'Unione europea stanno evolvendo anche nell'ambito della politica europea di vicinato, fra i cui obiettivi figura il rafforzamento dell'integrazione economica. Nel gennaio 2007 l'UE e il Libano hanno approvato un piano d'azione elaborato nell'ambito di tale politica, che individua le priorità a medio termine per quanto riguarda le loro relazioni e le relative politiche. |
Motivazione | |
La politica europea non ha unicamente l'obiettivo di rafforzare l'integrazione economica, come lascia intendere il testo della Commissione. Le altre modifiche puntano a semplificare il testo e a renderlo più scorrevole. | |
Emendamento 4 Considerando 4 bis (nuovo) | |
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(4 bis) L'assistenza macrofinanziaria prevista è necessaria con urgenza ancora maggiore in quanto i fondi concessi dall'ENPI per le riforme settoriali saranno disponibili in Libano soltanto a partire dal 2009. L'assistenza macrofinanziaria eccezionale prevista colma questo divario, essendo disponibile per il periodo 2007-2009 e avendo un impatto immediato sulla bilancia dei pagamenti del Libano. Nel memorandum d'intesa occorre pertanto garantire la complementarità di entrambe le azioni. |
Motivazione | |
Il relatore per parere desidera indicare che il piano di azione e i successivi documenti nazionali sono recenti e che per una esecuzione efficiente occorrerà più tempo. Pertanto il divario deve essere colmato con mezzi supplementari. | |
Emendamento 5 Considerando 4 ter (nuovo) | |
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(4 ter) L'impatto macrofinanziario della guerra del 2006 sull'economia libanese e gli effetti negativi della lunga crisi politica sul cronicamente debole e fragile sistema istituzionale del paese rendono sempre più necessaria la concessione di assistenza finanziaria internazionale, come quella fornita in parte dalla Conferenza internazionale per il sostegno al Libano svoltasi nel gennaio 2007 (Conferenza di Parigi III). La presente proposta, in quanto parte dell'impegno della Comunità in Libano, deve pertanto essere attuata senza ulteriori indugi. |
Motivazione | |
La Conferenza di Parigi III ha avuto luogo nel gennaio 2007. Con questo emendamento si sottolinea l'urgenza di aiuti concreti e si mira a sottolineare il tempo che intercorre tra l'impegno e l'effettiva utilizzazione dello strumento finanziario. | |
Emendamento 6 Considerando 4 quater (nuovo) | |
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(4 quater) A tale riguardo, ogni contributo alla stabilità complessiva del paese agevolerebbe l'esecuzione del presente mandato della Forza delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL), aumentando così la stabilità dell'intera regione, |
Emendamento 7 Considerando 8 bis (nuovo) | |
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(8 bis) Questa assistenza finanziaria eccezionale al Libano dovrebbe tuttavia essere subordinata all'istituzione, con il sostegno delle istituzioni finanziarie internazionali, di un piano di sviluppo economico completo, realistico e a lungo termine nonché al completo rispetto degli standard democratici internazionali, dei diritti dell'uomo e dei principi fondamentali dello stato di diritto, |
Motivazione | |
Il relatore per parere desidera indicare l'impostazione generale per gli aiuti finanziari da concedere al Libano. Questa misura dovrebbe essere adottata nel contesto degli standard UE per la concessione di aiuti ai paesi terzi. | |
Emendamento 8 Considerando 10 | |
(10) Questa assistenza deve essere gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario, |
(10) Questa assistenza deve essere gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario e il Parlamento europeo, |
Motivazione | |
Il Parlamento europeo dispone di un potere di controllo di bilancio ed è pertanto normale che sia associato alla gestione di tale assistenza. | |
Emendamento 9 Articolo 1, paragrafo 2 | |
2. L'assistenza finanziaria della Comunità è gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario e secondo modalità conformi agli accordi o alle intese conclusi tra il Fondo monetario internazionale (FMI) e il Libano. |
2. L'assistenza finanziaria della Comunità è gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario e secondo modalità conformi agli accordi o alle intese conclusi tra il Fondo monetario internazionale (FMI) e il Libano. Il Parlamento europeo viene tenuto periodicamente informato degli sviluppi della situazione. |
Emendamento 10 Articolo 2, paragrafo 1 | |
1. Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è autorizzata a negoziare con le autorità del Libano le condizioni di politica economica e finanziarie cui è subordinata l'assistenza finanziaria, che verranno stabilite in un memorandum d'intesa ed in un accordo di sovvenzione e prestito. Tali condizioni sono compatibili con gli accordi e le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 2. |
1. Previa consultazione del comitato economico e finanziario e del Parlamento europeo, la Commissione è autorizzata a negoziare con le autorità del Libano le condizioni di politica economica e finanziarie cui è subordinata l'assistenza finanziaria, che verranno stabilite in un memorandum d'intesa ed in un accordo di sovvenzione e prestito. Tali condizioni sono compatibili con gli accordi e le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e sono volte a sostenere anche l'attuazione di politiche economiche e sociali incentrate sulla lotta contro la povertà, sull'istruzione e sulla sanità. Questa assistenza finanziaria eccezionale al Libano dovrebbe tuttavia essere subordinata all'istituzione, con il sostegno delle istituzioni finanziarie internazionali, di un piano di sviluppo economico completo, realistico e a lungo termine nonché al completo rispetto degli standard democratici internazionali, dei diritti dell'uomo e dei principi fondamentali dello stato di diritto. |
Motivazione | |
Cfr. motivazione dell'emendamento al considerando 8. | |
Emendamento 11 Articolo 2, paragrafo 3 | |
3. La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche del Libano siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza in oggetto e che siano rispettate le condizioni di politica economica e finanziarie concordate. A tal fine la Commissione opera in stretto coordinamento con le istituzioni di Bretton Woods e, quando richiesto, con il comitato economico e finanziario. |
3. La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche del Libano siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza in oggetto e che siano rispettate le condizioni di politica economica e finanziarie concordate. A tal fine la Commissione opera in stretto coordinamento con le istituzioni di Bretton Woods e, quando richiesto, con il comitato economico e finanziario e il Parlamento europeo. |
Motivazione | |
Si veda la motivazione dell'emendamento al considerando 10. | |
Emendamento 12 Articolo 2, paragrafo 3 bis (nuovo) | |
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3 bis. Previa informazione del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione può adattare la fornitura di tale assistenza macrofinanziaria eccezionale agli sviluppi politici in Libano, tenendo in ogni caso presente l'importanza di rafforzare la stabilità del paese e di non aggravarne ulteriormente la crisi interna. |
PROCEDURA
Titolo |
Assistenza macrofinanziaria al Libano |
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Riferimenti |
COM(2007)0476 - C6-0290/2007 - 2007/0172(CNS) |
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Commissione competente per il merito |
INTA |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
AFET 24.9.2007 |
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Relatore per parere Nomina |
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 12.9.2007 |
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Esame in commissione |
9.10.2007 |
19.11.2007 |
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Approvazione |
20.11.2007 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
27 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Christopher Beazley, Bastiaan Belder, André Brie, Colm Burke, Alfred Gomolka, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Cem Özdemir, Alojz Peterle, Samuli Pohjamo, Libor Rouček, Katrin Saks, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, István Szent-Iványi, Charles Tannock, Josef Zieleniec |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Árpád Duka-Zólyomi, Milan Horáček, Nickolay Mladenov, Doris Pack, Antolín Sánchez Presedo, Marcello Vergola |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Wolfgang Bulfon, Paulo Casaca, Vicente Miguel Garcés Ramón |
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PARERE della commissione per i bilanci (15.10.2007)
destinato alla commissione per il commercio internazionale
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria al Libano
(COM(2007)0476 – C6‑0290/2007 – 2007/0172(CNS))
Relatore per parere: Esko Seppänen
BREVE MOTIVAZIONE
1. Gli stanziamenti necessari per dare attuazione alla proposta non sono disponibili sulla relativa linea di bilancio (Assistenza macrofinanziaria - 01 03 02). L'esecuzione pertanto dipenderà dall'esito della richiesta di storno presentata dalla Commissione (DEC 30 - 2007). Il relatore per parere rileva che tale situazione viene opportunamente chiarita al nono considerando della proposta, che recita nel modo seguente: "L'erogazione dell'assistenza finanziaria comunitaria lascia impregiudicati i poteri dell'Autorità di bilancio".
2. La componente "prestito" dell'assistenza (50 milioni di EUR) appare in linea con le disposizioni in vigore. Al riguardo il relatore fa osservare che tale importo è coperto dal Fondo di garanzia per le azioni esterne. Le risorse del Fondo non vengono più alimentate all'epoca della decisione sulla base dell'intero importo, ma calcolate una volta l'anno con riferimento al suo "importo-obiettivo" e inserite nel Progetto preliminare di bilancio (PPB per l'anno successivo.
3. La base giuridica proposta dà luogo a perplessità. In primo luogo il Libano non solo è considerato uno Stato vicino all'UE ma è classificato fra i paesi in via di sviluppo. Si potrebbe pertanto valutare l'opportunità di un ricorso all'articolo 179 (cooperazione allo sviluppo) o, se ciò non é possibile, all'articolo 181a (cooperazione economica e finanziaria).
4. La Commissione ha introdotto per l'assistenza il cosiddetto "periodo di disponibilità". Tale periodo può essere prorogato con una semplice procedura di comitatologia con il Consiglio. Il relatore raccomanda che tale disposizione sia attentamente esaminata dalla commissione di merito. Essa non può evidentemente significare che la validità dell'atto giuridico può essere prorogata con il semplice intervento dei comitati. Sarebbe, se così fosse, inaudito ed inaccettabile. Se così non è, ci si chiede se la Commissione può adottare decisioni su tranche di pagamenti anche dopo che l'atto giuridico sia venuto a scadenza.
5. Il relatore ha presentato i consueti emendamenti della commissione bilanci per questi casi ed invita la commissione di merito ad esaminarli, eventualmente in cooperazione con il Servizio giuridico.
EMENDAMENTI
La commissione per i bilanci invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Testo proposto dalla commissione | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Articolo 1, paragrafo 3 | |
3. L'assistenza finanziaria della Comunità copre un periodo di due anni a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della presente decisione. Tuttavia, se le circostanze lo rendono necessario, la Commissione, previa consultazione del comitato economico e finanziario, può decidere di prorogare il periodo di disponibilità di un anno al massimo. |
3. L'assistenza finanziaria della Comunità copre un periodo di due anni a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della presente decisione. |
Motivazione | |
La validità della presente decisione (la base giuridica) non può essere prorogata con la semplice procedura dei comitati. Devono parteciparvi entrambi i rami dell'autorità legislativa. Tuttavia, se la Commissione ritiene che il cosiddetto "periodo di disponibilità" non riguardi la validità della base giuridica, ciò significa che le tranche di pagamento a titolo dell'assistenza possono essere decise senza una valida base giuridica, il che appare egualmente inaccettabile. | |
Emendamento 2 Articolo 6 | |
La presente decisione ha effetto il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
La presente decisione ha effetto il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e mantiene la sua validità per i due anni successivi. |
Motivazione | |
Cfr. emendamento 1. |
PROCEDURA
Titolo |
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria al Libano |
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Riferimenti |
COM(2007)0476 - C6-0290/2007 - 2007/0172(CNS) |
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Commissione competente per il merito |
INTA |
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Parere espresso da |
BUDG 24.9.2007 |
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Relatore per parere |
Esko Seppänen 20.9.2007 |
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Approvazione |
11.10.2007 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
27 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Gérard Deprez, Brigitte Douay, Bárbara Dührkop Dührkop, James Elles, Göran Färm, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gérard Onesta, Paul Rübig, Esko Seppänen, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter. |
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PROCEDURA
Titolo |
Assistenza macrofinanziaria al Libano |
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Riferimenti |
COM(2007)0476 - C6-0290/2007 - 2007/0172(CNS) |
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Consultazione del PE |
17.9.2007 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
INTA 24.9.2007 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
AFET 24.9.2007 |
BUDG 24.9.2007 |
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Relatore(i) Nomina |
Kader Arif 11.9.2007 |
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Esame in commissione |
8.10.2007 |
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Approvazione |
21.11.2007 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
20 1 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Kader Arif, Graham Booth, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Jacky Henin, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Corien Wortmann-Kool, Zbigniew Zaleski |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Stavros Arnaoutakis, Małgorzata Handzlik |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Jean Louis Cottigny |
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Deposito |
22.11.2007 |
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