RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli

22.11.2007 - (COM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD)) - ***I

Commissione giuridica
Relatore: Klaus-Heiner Lehne
Relatore per parere*: Manuel Medina Ortega, commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
(*) Commissioni associate – Articolo 47 del regolamento

Procedura : 2004/0203(COD)
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A6-0453/2007
Testi presentati :
A6-0453/2007
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli

(COM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0582 )[1],

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0119/2004),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0453/2007),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

CONSIDERANDO 4

(4) Al fine di completare le disposizioni del regolamento 1400/2002 della Commissione per quanto riguarda la facoltà dei produttori di apporre in modo visibile ed efficace il loro marchio di fabbrica o logo sui componenti o sui pezzi di ricambio, gli Stati membri sono tenuti a garantire che i consumatori vengano debitamente informati circa l’origine dei pezzi di ricambio e circa i marchi di fabbrica o logo apposti su questi ultimi.

(4) Al fine di completare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione per quanto riguarda la facoltà dei produttori di apporre in modo visibile ed efficace il loro marchio di fabbrica o logo sui componenti o sui pezzi di ricambio, va garantito che i consumatori vengano debitamente informati circa l’origine dei pezzi di ricambio, per esempio tramite informazioni sui marchi di fabbrica o logo apposti su questi ultimi.

Emendamento 2

Articolo 14, paragrafo 1 (direttiva 98/71/CE)

1. La protezione giuridica dei disegni o modelli non può essere applicata a quei disegni o modelli che costituiscono componenti di un prodotto complesso utilizzati, a termini dell’articolo 12, paragrafo 1 della presente direttiva, per la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario.

1. La protezione giuridica dei disegni o modelli non può essere applicata a quei disegni o modelli che sono incorporati in un prodotto o applicati allo stesso e che costituiscono componenti di un prodotto complesso e sono utilizzati, a termini dell’articolo 12, paragrafo 1 della presente direttiva, unicamente per la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario. Tale disposizione non si applica qualora l'obiettivo principale dell'immissione sul mercato di detto componente non sia la riparazione del prodotto complesso.

Motivazione

Sono interessati solamente i pezzi di ricambio per la carrozzeria identici alla parte originale, i cosiddetti "Must match", destinati alla riparazione e di conseguenza non esiste alcuna protezione dei disegni e dei modelli in tale settore; ciononostante, tale esenzione non si applica ai componenti utilizzati per altri scopi, ovvero per modificare l'aspetto esterno di un prodotto complesso.

Emendamento 3

Articolo 14, paragrafo 2 (direttiva 98/71/CE)

2. Gli Stati membri garantiscono che i consumatori siano debitamente informati circa l’origine dei pezzi di ricambio, in modo da poter scegliere con cognizione di causa tra pezzi di ricambio concorrenti.”

2. Il paragrafo precedente si applica purché i consumatori siano debitamente informati circa l'origine del prodotto utilizzato a fini di riparazione attraverso l'uso di un contrassegno, come un marchio di fabbrica o un logo, o in altra opportuna forma,in modo da poter scegliere con cognizione di causa tra pezziconcorrenti offerti a fini di riparazione.”

Motivazione

Il mercato deve informare i consumatori in merito all'origine dei componenti usati per riparazioni tramite un marchio di fabbrica invece che con l'applicazione delle regolamentazioni nazionali.

Emendamento 4

Articolo 14, paragrafo 2 bis (nuovo) (direttiva 98/71/CE)

 

2 bis. La clausola in materia di riparazioni è valida solo per i pezzi di ricambio automobilistici visibili nel mercato secondario, non appena il prodotto complesso sia commercializzato nel mercato interno primario dal titolare o con il suo consenso.

Emendamento 5

ARTICOLO 1 BIS (nuovo)

 

Articolo 1 bis

 

Gli Stati membri le cui legislazioni prevedano una protezione giuridica dei disegni e dei modelli per un modello utilizzato come componente di un prodotto complesso a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 98/71/CEE al fine di ripristinarne l'aspetto originario possono conservare tale protezione giuridica dei disegni e dei modelli per i cinque anni successi all'entrata in vigore della presenta direttiva.

  • [1]  GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

I.         Contenuto della proposta di direttiva

La presente proposta di direttiva riguarda la protezione di disegni e modelli dei pezzi di ricambio destinati a ripristinare l’aspetto di prodotti complessi. Essa mira a consentire la completa liberalizzazione del mercato secondario dei pezzi di ricambio e riguarda non solo l’industria automobilistica ma anche l’industria meccanica, dei beni strumentali e di consumo.

La proposta prende in esame soltanto il mercato secondario (mercato dei pezzi di ricambio) e si limita a prendere in esame i pezzi di ricambio in rapporto ai quali il disegno o modello originale è necessario a ripristinare la funzione o l’aspetto originario del prodotto: in questi casi, la parte o il componente del prodotto complesso possono essere sostituiti soltanto da un pezzo di ricambio identico alla parte originale (i cosiddetti pezzi di ricambio “must match”).

Tramite l’articolo 1 della proposta di direttiva, che modifica l’articolo 14 della direttiva 98/71/CE, tali pezzi di ricambio del mercato secondario vengono ora esclusi dal regime di protezione di disegni e modelli. Viene così introdotta la cosiddetta clausola applicabile alle riparazioni, in base alla quale la protezione giuridica dei disegni o modelli non può essere applicata “a quei disegni o modelli che costituiscono componenti di un prodotto complesso utilizzati, ai termini dell’articolo 12, paragrafo 1 della presente direttiva, per la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario”.

II.       Contesto

In base alla direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli[1], del 13 ottobre 1998, le caratteristiche visibili di un prodotto possono essere tutelate rispetto all’impiego da parte di terzi. La protezione dei disegni e dei modelli conferisce diritti esclusivi sulla forma di un singolo prodotto, di un prodotto complesso o di un particolare componente a condizione che il disegno o il modello sia nuovo e abbia carattere individuale (vedi l’articolo 1 e l’articolo 3 della direttiva 98/71/CE).

Al momento dell’approvazione della direttiva 98/71/CE non è stato possibile raggiungere un accordo in merito all’armonizzazione della protezione per i disegni e i modelli dei pezzi di ricambio noti come must match”. Pertanto la direttiva non prevede alcuna armonizzazione del regime di protezione sul mercato secondario e al momento tale direttiva non esclude i pezzi di ricambio dal regime di protezione giuridica di disegni e modelli. Il regime di protezione che nel mercato primario viene accordato al componente nuovo può pertanto essere applicato anche al pezzo di ricambio del mercato secondario.

L’articolo 14 della direttiva 98/71/CE prevede una misura transitoria, in base alla quale gli Stati membri “fino all'adozione delle modifiche alla presente direttiva, su proposta della Commissione a norma dell'articolo 18”mantengono in vigore le loro attuali disposizioni giuridiche in materia, modificandole solo nell’intento di liberalizzare il mercato di tali componenti (soluzione “freeze plus”).

Nel 1993 la Commissione ha proposto per la prima volta di introdurre disposizioni giuridiche comunitarie in merito alla protezione di disegni e modelli. Il Consiglio è riuscito, però, a trovare un terreno di convergenza soltanto nel 1997. In prima lettura, il Parlamento europeo ha riconosciuto che la protezione dei disegni e dei modelli dei pezzi di ricambio destinati alla riparazione di prodotti complessi (come ad esempio gli autoveicoli) era un’importante questione di ordine politico. Ciononostante, il Consiglio non è stato in grado di approvare norme armonizzate in merito a tale regime di protezione. In seconda lettura, il 22 ottobre 1997, il Parlamento ha deciso a grandissima maggioranza di riproporre la “clausola applicabile alle riparazioni”, approvata in prima lettura e ignorata dal Consiglio. Tale clausola consente l’utilizzo di un disegno o un modello destinato alla riparazione di un prodotto complesso a condizione che l’utente versi al titolare del diritto esclusivo su quel disegno o modello un compenso giusto e adeguato. Il Parlamento era del parere che si trattasse della soluzione migliore per ravvicinare i sistemi giuridici nazionali, in alcuni casi molto divergenti in materia. Visto che il Consiglio non è stato in grado di accogliere neanche tale emendamento del Parlamento in seconda lettura, è stata avviata la procedura di conciliazione. Come risultato di interminabili e difficoltose trattative si è poi giunti alla soluzione nota come “freeze plus”, così come appare all’articolo 14 della direttiva 98/71/CE. Dopo il recepimento della direttiva 98/71/CE, la situazione degli Stati membri riguardo ai pezzi di ricambio destinati a ripristinare l’aspetto di prodotti complessi, appare al momento molto eterogenea. Il relatore sottolinea che anche a livello internazionale esistono pratiche normative molto diverse ed è necessario che l’Europa non risulti svantaggiata in termini concorrenziali nell’ambito di un contesto globale[2].

III.      Posizione del relatore

Sebbene la proposta di direttiva riguardi sostanzialmente tutti i pezzi di ricambio che servono per riparare un prodotto complesso “al fine di ripristinarne l’aspetto originario”, in tale contesto viene soprattutto preso in esame il principale campo d’applicazione, vale a dire i pezzi di ricambio per autoveicoli. Non andrebbe dimenticato che si tratta fondamentalmente di questioni concernenti il campo d’applicazione della tutela del design.

Sulla questione relativa alla tutela del design dei pezzi di ricambio “must match” sul mercato secondario, si confrontano sostanzialmente due diversi punti di vista:

Da un lato, si sostiene la tesi in base alla quale la tutela del design dei pezzi di ricambio è la logica conseguenza del diritto di proprietà intellettuale. In base a tale punto di vista, una differenziazione fra mercato primario e mercato secondario per i pezzi di ricambio contraddirebbe i principi fondamentali del diritto di proprietà intellettuale.

Dall’altro, si ritiene che la tutela del design non andrebbe estesa ai pezzi di ricambio del mercato secondario, poiché altrimenti si verrebbe a determinare un’ingiustificata situazione di monopolio. Tale punto di vista considera la clausola applicabile alle riparazioni, introdotta dalla proposta di direttiva, come l’adeguata soluzione al problema.

Secondo il relatore, la soluzione proposta dalla Commissione, che esclude da subito i pezzi di ricambi dal regime di protezione giuridica di disegni e modelli, non tiene adeguatamente conto di tale contrapposizione fra i diversi interessi delle parti. Il relatore propone pertanto una soluzione transitoria secondo cui "Gli Stati membri le cui legislazioni prevedano una protezione giuridica dei disegni e dei modelli per un modello utilizzato come componente di un prodotto complesso a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 98/71/CEE al fine di ripristinarne l'aspetto originario possono conservare tale protezione giuridica dei disegni e dei modelli per i cinque anni successi all'entrata in vigore della presenta direttiva".

La proposta di direttiva si occupa delle questioni relative alla protezione di disegni e modelli e non si interessa, dunque, delle questioni concernenti la sicurezza degli autoveicoli e dei loro pezzi di ricambio. Tuttavia, una liberalizzazione può avere ripercussioni indirette sulla qualità dei prodotti e di conseguenza anche sulla sicurezza. Lo studio effettuato sull’argomento ha rilevato che per garantire la sicurezza dei pezzi di ricambio, è opportuno estendere la procedura di omologazione ai pezzi di ricambio che hanno rilevanza specifica in termini di sicurezza. Il relatore accoglie pertanto favorevolmente il fatto che nell'articolo 13 della direttiva 2007/46/CE del 5 settembre 2007 (GU L 263/1 del 9.10.2007) figuri la proposta di estendere la procedura di omologazione ai pezzi di ricambio che hanno una specifica rilevanza in termini di sicurezza.

  • [1]  GU L 289 del 28.10.1998, pag. 28.
  • [2]  Con premesse ai fini della protezione quasi identiche a quelle vigenti in Europa, negli USA è possibile ottenere un "Design patent": 35 USC (United States Code) 171: "Whoever invents any new, original and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for designs, except as otherwise provided."

PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (13.7.2005)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli
(COM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))

Relatore per parere: Wolf Klinz

BREVE MOTIVAZIONE

Antefatti

La direttiva 98/71/CE riguarda la protezione giuridica dei disegni. L'obiettivo della normativa sui disegni è quello di proteggere l'aspetto, la forma esterna e visibile di un prodotto. In questo contesto, la protezione dovrebbe garantire l'esclusività nei disegni nuovi e originali e premiare l'attività intellettuale del creatore di un disegno.

L'articolo 14 riguarda la riparazione di un prodotto complesso. Dalla sua creazione si è trattato di un articolo avente natura temporanea. Gli Stati membri manterranno in vigore le loro disposizioni giuridiche sulla protezione dei disegni - vale a dire protezione dei disegni o mercati liberalizzati, cioè nessuna protezione dei disegni - finché una modifica non cambierà questa direttiva. Gli Stati membri modificheranno la loro normativa solo se liberalizzeranno il mercato (soluzione "freeze plus").

Quindici Stati membri (Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Portogallo, Svezia, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia) hanno mercati protetti; nove Stati membri (Belgio, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito, Ungheria e Lettonia) hanno mercati liberalizzati e la Grecia dispone di una protezione a tempo limitato.

Questa disposizione è stata un compromesso fra antagonisti e sostenitori di un'eventuale liberalizzazione a livello europeo, ma non era intesa come soluzione a lungo termine.

La proposta della Commissione

La Commissione propone ora di liberalizzare il mercato secondario delle parti di ricambio. La protezione dei disegni non dovrebbe quindi esistere per la componente di un prodotto complesso utilizzato a fini di riparazione di questo prodotto in modo da ripristinarne l'aspetto originario. La liberalizzazione viene proposta purché gli Stati membri garantiscano che i consumatori siano informati sull'origine delle parti di ricambio, in modo da poter decidere se acquistare una parte di ricambio della casa automobilistica (CA), dei fornitori di attrezzatura originale (FAO) o dei fornitori indipendenti (FI).

Gli Stati membri devono adeguare la propria legislazione che entrerà in vigore entro tre anni al massimo dall'adozione della direttiva proposta.

Dati

Ambito di applicazione della direttiva proposta

La direttiva proposta riguarda esclusivamente le parti di ricambio dei prodotti complessi "must match" (vale a dire identiche alla parte originale). Anche se la proposta riguarda essenzialmente qualsiasi settore in cui si tratti di sostituire e riparare componenti visibili di prodotti complessi, essa riguarda ampiamente il mercato di assistenza degli autoveicoli ed ha solo un impatto relativo su altri mercati, come gli apparecchi sanitari, gli orologi, i motocicli e gli elettrodomestici. I dati per questi altri mercati sono difficili da quantificare e riguardano soprattutto il segmento di lusso di questi mercati; gli esperti riconoscono che solo il mercato dei servizi di assistenza degli autoveicoli riveste grande importanza ed è quindi sostanzialmente interessato. I settori specificamente interessati sono in particolare i pannelli di carrozzeria dei veicoli, i vetri automobilistici e l'illuminazione. Annualmente vengono spesi tra i 9 e gli 11 miliardi di euro per acquistare queste parti di ricambio. Una certa domanda minima in termini di riparazione e sostituzione è necessaria ai produttori di parti di ricambio per operare in modo vantaggioso. Offrire quindi parti di ricambio è vantaggioso solo per determinati fatturati. Si tratta comunque di un mercato pari a diversi miliardi di euro.

Possibili vantaggi e svantaggi della direttiva proposta

Prezzi: nei mercati che dispongono della protezione dei disegni, un sistema di prezzi di stampo monopolistico rischia di creare oneri supplementari per quanto riguarda le parti di ricambio. Un mercato liberalizzato offre una maggiore scelta e l'elevata probabilità di una riduzione dei prezzi. Uno studio ha dimostrato che, su 11 parti di ricambio, 10 sono più care nei mercati protetti rispetto ai mercati liberalizzati. Inoltre - ad esempio - il prezzo richiesto da una CA per un parafango anteriore può essere fino a oltre il 200% superiore a quello del mercato libero.

Innovazione: la liberalizzazione non incide negativamente sull'innovazione. L'innovazione viene creata dalla concorrenza sul mercato primario. L'obiettivo principale di creare il disegno di una macchina è quello di garantire l'unicità di una marca automobilistica al fine di difenderne la posizione sul mercato. Il disegno di una nuova auto è indispensabile ai fini della decisione di acquisto del consumatore e costituisce la base di una vendita riuscita, ma il disegno non incide sul comportamento del consumatore nel mercato dei servizi di assistenza.

Occupazione: i produttori indipendenti nei paesi a basso costo mancano spesso della competenza tecnica per produrre parti al livello qualitativo richiesto dal mercato europeo. La produzione all'estero viene effettuata piuttosto dalle stesse CA che appaltano e delocalizzano la produzione di parti di ricambio per importarle poi nell'UE. Per contro, le PMI nell'UE possono garantire meglio i posti di lavoro nei propri mercati. Le PME soffrono attualmente della mancanza di armonizzazione in Europa e beneficeranno della liberalizzazione. Inoltre, tutti i fornitori beneficeranno dell'apertura del mercato perché sarà consentita la produzione di parti di ricambio per le automobili di marche extracomunitarie. Attualmente, il 15% delle auto nell'UE è importato dall'estero (ad esempio dal Giappone, dalla Corea e dagli USA) e tutte le CA extracomunitarie hanno registrato disegni di componenti automobilistiche nell'UE.

Sicurezza: la sicurezza non è una questione di protezione di disegni. Non esistono test di sicurezza per concedere la protezione dei disegni. La sicurezza è invece soggetta ad un regime di omologazione per alcune parti e potrebbe essere estesa a tutte le altre parti attraverso un'ulteriore normativa europea.

Concorrenza: non esiste concorrenza nei mercati protetti. Il consumatore deve acquistare le parti di ricambio dalla CA. Possono contattare i FAO per alcune parti di ricambio benché ciò sia possibile solo per i prodotti di alcuni dei grandi e potenti FAO. Non esiste un unico mercato europeo ed i mercati protetti nazionali sono in realtà protetti in grado diverso per diverse parti di ricambio. Liberalizzare il mercato significherebbe aprirlo alla concorrenza. La concorrenza non è solo una concorrenza di prezzi, ma entrano in gioco altri fattori come il servizio, la qualità dei prodotti e la reputazione. Anche nei mercati liberalizzati la quota di mercato delle CA/FAO rimane elevata: negli USA, ad esempio, i pannelli di carrozzeria indipendenti hanno raggiunto appena il 15% della quota di mercato.

Conclusioni

Il relatore per parere intende manifestare il proprio vivo sostegno alla proposta della Commissione. Non è opportuno disporre di un mercato unico per le automobili nuove senza un mercato unico per le parti di ricambio.

La liberalizzazione del mercato secondario delle parti di ricambio comporterà una maggiore concorrenza che stimolerà lo sviluppo del mercato interno. I prezzi diventeranno più elastici. L'innovazione non ne sarà colpita in modo negativo. Anzi, potrebbe esserne rafforzata in quanto le CA tenderanno a concepire le parti dei loro prodotti in modo che i fornitori indipendenti abbiano difficoltà a produrre queste parti di ricambio. Il relatore sostiene la richiesta di proprietà intellettuale che, a suo parere, non osta alla liberalizzazione di questo mercato. Inoltre, occorre rilevare che si è registrato un unico caso di una CA che ha denunciato un'altra CA per aver copiato il disegno nel mercato primario, anche se alcuni modelli si assomigliano sensibilmente. Le PMI beneficeranno della liberalizzazione. Quest'ultima avrà effetti positivi sull'occupazione nell'UE e infine il singolo consumatore potrà avere la libertà di scelta e dovrebbe essere in grado di assumersi la responsabilità di questa scelta.

La liberalizzazione del mercato secondario delle parti di ricambio costituisce la giusta via verso il futuro.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

CONSIDERANDO 1

(1) L’unico fine della protezione di disegni e modelli è quello di garantire diritti esclusivi sull’aspetto di un prodotto, non un monopolio sul prodotto in quanto tale; la protezione di disegni e modelli per i quali non esistono alternative pratiche comporterebbe di fatto un monopolio sul prodotto; tale protezione potrebbe costituire un abuso delle disposizioni in tema di disegni e modelli; consentendo a terzi di fabbricare e distribuire pezzi di ricambio si mantiene la concorrenza; se la protezione di disegni e modelli viene estesa ai pezzi di ricambio, i terzi violerebbero i diritti sul disegno o modello, la concorrenza verrebbe eliminata e il titolare dei diritti otterrebbe un monopolio de facto sul prodotto.

(1) L’unico fine della protezione di disegni e modelli è quello di garantire diritti esclusivi sull’aspetto di un prodotto, non un monopolio sul prodotto in quanto tale o sui relativi componenti; la protezione di disegni e modelli per i quali non esistono alternative pratiche comporterebbe di fatto un monopolio sul prodotto risultante; tale protezione potrebbe costituire un abuso delle disposizioni in tema di disegni e modelli; consentendo a terzi di fabbricare e distribuire pezzi di ricambio a fini di riparazione si mantiene la concorrenza; se la protezione di disegni e modelli viene estesa ai pezzi di ricambio, i terzi violerebbero i diritti sul disegno o modello, la concorrenza verrebbe eliminata e il titolare dei diritti otterrebbe un monopolio de facto sul prodotto.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo)

 

(3 bis) L'abolizione della protezione dei disegni per i pezzi di ricambio visibili a fini di riparazione comporta nuove libertà per le piccole e medie imprese e offerte più vantaggiose per il consumatore.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 3 TER (nuovo)

 

(3 ter) Stante la definizione di "pezzi di ricambio originali" e "pezzi di ricambio di qualità corrispondente" di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere t) ed u) e all'articolo 4, paragrafo 1, lettere i), j), k) e l) del regolamento (CE) n. 1400/2002, dovrebbero essere vietate le restrizioni delle vendite di pezzi di ricambio per gli autoveicoli.

Motivazione

La liberalizzazione del mercato dei pezzi di ricambio è parte integrante della liberalizzazione dell'insieme del settore automobilistico avviata dal regolamento sulle esenzioni per categoria n. 1400/2002. In tale contesto, la restrizione delle vendite dei pezzi di ricambio e il monopolio dei produttori automobilistici nel settore con il pretesto della protezione dei disegni sono chiaramente contrari al diritto della concorrenza in vigore e devono quindi essere eliminati.

Emendamento 4

CONSIDERANDO 4

(4) Al fine di completare le disposizioni del regolamento 1400/2002 della Commissione per quanto riguarda la facoltà dei produttori di apporre in modo visibile ed efficace il loro marchio di fabbrica o logo sui componenti o sui pezzi di ricambio, gli Stati membri sono tenuti a garantire che i consumatori vengano debitamente informati circa l’origine dei pezzi di ricambio e circa i marchi di fabbrica o logo apposti su questi ultimi.

(4) Al fine di completare le disposizioni del regolamento 1400/2002 della Commissione per quanto riguarda la facoltà dei produttori di apporre in modo visibile ed efficace il loro marchio di fabbrica o logo sui componenti o sui pezzi di ricambio, occorre garantire che i consumatori vengano debitamente informati circa l’origine dei pezzi di ricambio e circa i marchi di fabbrica o logo apposti su questi ultimi.

Emendamento 5

CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)

 

(4 bis) La presente direttiva dovrebbe entrare in vigore indipendentemente dagli studi in corso e da eventuali valutazioni di impatto.

Emendamento 6

ARTICOLO 1

Articolo 14, paragrafo 1 (direttiva 98/71/CE)

1. La protezione giuridica dei disegni o modelli non può essere applicata a quei disegni o modelli che costituiscono componenti di un prodotto complesso utilizzati, a termini dell’articolo 12, paragrafo 1 della presente direttiva, per la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario.

1. La protezione giuridica dei disegni o modelli non può essere applicata a quei disegni o modelli - incorporati o applicati ad un prodotto - che costituiscono componenti di un prodotto complesso utilizzati, a termini dell’articolo 12, paragrafo 1 della presente direttiva, unicamente per la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario. La protezione giuridica dei disegni o modelli si applica qualora un disegno o modello sia utilizzato esclusivamente a fini decorativi o di apparenza, vale a dire non per riparare il prodotto onde ripristinarne l'aspetto originario, bensì per modificare tale aspetto.

Emendamento 7

ARTICOLO 1
Articolo 14, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 98/71/CE)

 

1 bis. La Commissione seguirà l'applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda il suo impatto sui prezzi e sulla sicurezza dei pezzi di ricambio, le condizioni imposte dagli assicuratori agli assicurati e le ripercussioni della nuova regolamentazione sulle condizioni di concorrenza. Essa presenterà periodicamente una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, nella quale illustrerà i risultati e proporrà le idonee misure in conformità con gli obiettivi dell'Unione europea.

Motivazione

Occorre prevedere una valutazione regolare dell'impatto della regolamentazione, con particolare riferimento agli aspetti più delicati.

Emendamento 8

ARTICOLO 1
Articolo 14, paragrafo 2 (direttiva 98/71/CE)

2. Gli Stati membri garantiscono che i consumatori siano debitamente informati circa l’origine dei pezzi di ricambio, in modo da poter scegliere con cognizione di causa tra pezzi di ricambio concorrenti.”

2. Il paragrafo precedente si applica purché i consumatori siano debitamente informati circa l'origine del prodotto utilizzato a fini di riparazione attraverso l'uso di un contrassegno, come un marchio di fabbrica o un logo, o in altra opportuna forma,in modo da poter scegliere con cognizione di causa tra pezziconcorrenti offerti a fini di riparazione.”

Emendamento 9

ARTICOLO 1
Articolo 14, paragrafo 2 bis (nuovo) (direttiva 98/71/CE)

 

2 bis. La clausola in materia di riparazioni è valida solo per i pezzi di ricambio automobilistici visibili secondario, non appena il prodotto complesso sia commercializzato nel mercato interno primario dal titolare o con il suo consenso.

Emendamento 10

ARTICOLO 1
Articolo 14, paragrafo 2 ter (nuovo) (direttiva 98/71/CE)

 

(2 ter) I consumatori, i riparatori e i distributori di pezzi di ricambio non dovrebbero in nessun caso essere soggetti ad imposte, licenze o pagamenti supplementari per l'utilizzazione di pezzi di ricambio a fini di riparazione.

Motivazione

Il prezzo di vendita di un autoveicolo copre già i costi imputabili ai disegni o modelli, che sono quindi integralmente pagati quando il veicolo viene acquistato. In caso di riparazione non devono essere pretesi pagamenti supplementari per i costi di disegno. Non vi è giustificazione per far pagare due o più volte il disegno del veicolo, già pagato all'atto dell'acquisto. Una tale prassi avrebbe ripercussioni negative per le piccole e medie imprese e inibirebbe la crescita.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli

Riferimenti

COM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD)

Commissione competente per il merito

JURI

Commissione competente per parere

        Annuncio in Aula

ECON

30.11.2004

Cooperazione rafforzata

 

Relatore per parere
  Nomina

Wolf Klinz
14.12.2004

Esame in commissione

29.3.2005

23.5.2005

14.6.2005

12.7.2005

13.7.2005

Approvazione degli emendamenti

13.7.2005

Esito della votazione finale

favorevoli:

contrari:

astensioni:

36

5

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Zsolt László Becsey, Pier Luigi Bersani, Bowles Sharon Margaret, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Paolo Cirino Pomicino, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht, John Whittaker

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Harald Ettl, Catherine Guy-Quint, Ona Juknevičienė, Jules Maaten, Thomas Mann, Kamal Syed Salah, Corien Wortmann-Kool

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Antonio Masip Hidalgo

  • [1]  Non ancora pubblicato in G.U.

PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (*) (14.12.2005)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli
(COM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))

Relatore per parere(*): Manuel Medina Ortega(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni - articolo 47 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

Antefatti

Il relatore desidera sottolineare, come osservazione preliminare, che l'unica ragione alla base della direttiva in esame era data dalla necessità di risolvere l'unica questione rimasta aperta dopo l'adozione della direttiva 98/71/CE. Come molti membri della commissione ricorderanno, il compromesso raggiunto nella procedura di codecisione tra Parlamento e Consiglio, con l'aiuto della Commissione, riguardava soprattutto l'articolo 14 relativo alla clausola applicabile alle riparazioni, cioè le condizioni in base alle quali le officine che effettuano riparazioni devono utilizzare le parti di ricambio fornite dal produttore, oppure possono utilizzare i pezzi di ricambio prodotti da terzi. La soluzione trovata dai negoziatori è stata quella dello "standstill plus", vale a dire congelare la situazione legislativa esistente in ciascuno Stato membro e nel contempo permettere a qualsiasi Stato di liberalizzare ulteriormente il mercato. Non era consentito frapporre ostacoli alla libera circolazione dei pezzi in questione. Il Consiglio ha rinunciato a dare carta bianca agli Stati membri, cioè a lasciarli liberi di introdurre o cambiare le disposizioni giuridiche nazionali in questo settore. Il Parlamento ha fatto concessioni rispetto alla sua preferenza per un sistema retributivo equo e ragionevole, completamente armonizzato, dei titolari del diritto per qualsiasi uso del disegno di un componente utilizzato nella riparazione di un prodotto complesso.

L'altro punto controverso era il metodo che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare per valutare l'impatto della direttiva dopo la sua entrata in vigore (articolo 18). Il Parlamento auspicava l'inserimento di una disposizione secondo cui la Commissione era tenuta a consultare i fabbricanti delle parti e dei pezzi di ricambio originali, con l'obiettivo di giungere ad un accordo volontario tra le parti su un sistema di remunerazione equo e ragionevole. Alla fine, il Parlamento ha accolto la richiesta del Consiglio di non includere nel testo la suddetta disposizione, dopo aver ottenuto dal Commissario competente l'assicurazione che, assieme alla direttiva, nella Gazzetta Ufficiale sarebbe stata pubblicata la seguente dichiarazione:

"Immediatamente dopo la data di adozione della direttiva, e fatte salve le disposizioni

dell'articolo 18, la Commissione si impegna ad avviare una consultazione che coinvolga i

fabbricanti di prodotti complessi e di componenti di tali prodotti del settore dei veicoli a

motore. Scopo della consultazione sarà di giungere ad un accordo volontario tra le parti

interessate sulla protezione dei disegni e dei modelli qualora il prodotto in cui il disegno o

modello sia incorporato o al quale sia applicato costituisca un componente di un prodotto

complesso dal cui aspetto dipenda il disegno o modello protetto.

La Commissione coordinerà tale consultazione e informerà periodicamente il Parlamento

europeo e il Consiglio in merito al relativo andamento. Le parti consultate saranno invitate

dalla Commissione a prendere in considerazione una gamma di opzioni possibili su cui

potrebbe basarsi un accordo volontario, ivi compresi un sistema di remunerazione e un

sistema che contempli un periodo di protezione del disegno limitato nel tempo."

Quando l'accordo volontario risultò impossibile da raggiungere, la Commissione ordinò di svolgere uno studio delle possibilità di armonizzare il mercato secondario delle parti di ricambio. Lo studio si è concentrato sul settore automobilistico, vista l'importanza del suo impatto economico.

In base a questa valutazione la Commissione è giunta alla conclusione che "escludere la protezione di disegni e modelli nel mercato secondario dei pezzi di ricambio è l’unica soluzione efficace per realizzare un mercato interno. Da tale liberalizzazione si possono aspettare benefici in molti rispetti, senza gravi svantaggi: essa migliorerebbe il funzionamento del mercato interno, permetterebbe una maggiore concorrenza nel mercato secondario, farebbe diminuire i prezzi pagati dai consumatori e creerebbe opportunità e posti di lavoro per le PMI".

Valutazione

Il relatore per parere ritiene che sia opportuno recepire la proposta della Commissione per le seguenti ragioni relative al buon funzionamento del mercato interno e al benessere economico dei consumatori:

Innanzi tutto, dal punto di vista del mercato interno, esiste un mercato unico per le automobili nuove ma non per le parti di ricambio delle auto. Ciò significa che i pezzi di ricambio non possono essere prodotti e commerciati liberamente all'interno della Comunità. A seguito di tale frammentazione e dell'incertezza sul come si svilupperà il regime comunitario in materia di disegni, i cittadini non possono essere sicuri che l'acquisto di determinati pezzi sia legale. In talune zone della Comunità, i consumatori non sono liberi di scegliere tra parti di ricambio in concorrenza tra loro. Per la stessa ragione, i produttori di pezzi di ricambio, soprattutto le PMI, non possono utilizzare le economie di scala offerte da un mercato unico e non sono motivati a generare investimenti e occupazione, come altrimenti potrebbero esser spinti a fare.

Secondariamente, il criterio "must fit/must match" significa che non esiste la necessità di una protezione della proprietà intellettuale poiché non è richiesta la creatività. Questo criterio implica altresì che la sicurezza dei consumatori non è in pericolo.

In terzo luogo, il regime proposto imprimerà una spinta alla concorrenza con un conseguente effetto positivo per i consumatori in termini di competitività a livello di prezzi e riduzione dei costi dell'assicurazione.

Infine, la deregulation permetterà alle PMI di acquisire una quota maggiore di mercato secondario dei pezzi di ricambio e non è assolutamente detto che il risultato sarà l'importazione di vasti quantitativi di parti di ricambio attualmente prodotte nella Comunità. È ben noto che le multinazionali producono già tutta una serie di pezzi, ad esempio i paraurti, in paesi a basso costo.

CONCLUSIONI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione giuridica, con la quale opera nel quadro della procedura di cooperazione rafforzata, in conformità dell'articolo 47 del regolamento, ad approvare la proposta di direttiva, con l'inserimento di un nuovo considerando 1 bis.

(1 bis) La soppressione della protezione dei disegni e dei modelli è in contrasto con i principi internazionalmente riconosciuti di protezionedella proprietà intellettualee costituirebbe un precedente pericoloso per la protezione dei diritti di proprietà intellettualein altri settori, proprio quando l'Unione europea si è impegnata, segnatamente in senoall'OMC, a sollecitare l'accettazione da parte dei paesi terzi di un regime di protezione dei diritti di proprietà intellettuale che metterebbe fine all'imitazione e alla contraffazione.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli

Riferimenti

COM(2004)0582 – C­6-0119/2004 – 2004/0203(COD)

Commissione competente per il merito

JURI

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

IMCO
14.12.2004

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

12.5.2005

Relatore per parere
  Nomina

Manuel Medina Ortega
18.4.2005

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

4.5.2005

22.11.2005

24.5.2005

12.12.2005

15.6.2005

11.7.2005

 

 

Approvazione

12.12.2005

Esito della votazione finale

+ :
– :
0 :

26
1
0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Maria Carlshamre, Charlotte Cederschiöld, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Wolf Klinz, Henrik Dam Kristensen, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Leopold Józef Rutowicz, Heide Rühle, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Phillip Whitehead

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Benoît Hamon

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...

PROCEDURA

Titolo

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli

Riferimenti

COM(2004)0582 - C6-0119/2004 - 2004/0203(COD)

Presentazione della proposta al PE

14.9.2004

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

JURI
14.12.2004

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

ECON

14.12.2004

IMCO

14.12.2004

 

 

 

Commissione(i) associata(e)
  Annuncio in Aula

IMCO
12.5.2005

 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Klaus-Heiner Lehne
26.10.2004

 

Relatore(i) sostituito(i)

Alexander Radwan

 

Esame in commissione

21.4.2005

26.2.2007

29.11.2005

3.10.2006

20.12.2006

 

Approvazione

20.11.2007

Esito della votazione finale

+ :

– :

0 :

25

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Carlo Casini, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Cristian Dumitrescu, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Mogens N.J. Camre, Charlotte Cederschiöld, Luis de Grandes Pascual, Vicente Miguel Garcés Ramón, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Gabriele Stauner

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Toine Manders, Tomáš Zatloukal