RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi

23.11.2007 - (COM(2007)0268 – C6‑0203/2007 – 2007/0095(CNS)) - *

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Bogdan Golik

Procedura : 2007/0095(CNS)
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A6-0461/2007
Testi presentati :
A6-0461/2007
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi

(COM(2007)0268 – C6‑0203/2007 – 2007/0095(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0268),

–   visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6‑0203/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6‑0461/2007),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 2

In base all’esperienza acquisita e alla luce delle prospettive di evoluzione dei mercati all’interno e all’esterno della Comunità e dell’attuale contesto degli scambi internazionali appare opportuno sviluppare una politica globale e coerente di informazione e di promozione dei prodotti agricoli e del loro metodo di produzione, come pure dei prodotti alimentari a base di prodotti agricoli, sia sul mercato interno che sul mercato dei paesi terzi, senza tuttavia incoraggiare il consumo di un dato prodotto a motivo della sua origine specifica. Per chiarezza è opportuno quindi abrogare i regolamenti (CE) n. 2702/1999 e (CE) n. 2826/2000 e sostituirli con un unico regolamento, conservando tuttavia le specificità delle azioni in funzione del luogo di realizzazione.

(2) In base all’esperienza acquisita e alla luce delle prospettive di evoluzione dei mercati all’interno e all’esterno della Comunità e dell’attuale contesto degli scambi internazionali appare opportuno sviluppare una politica globale e coerente di informazione e di promozione dei prodotti agricoli e del loro metodo di produzione, come pure dei prodotti alimentari a base di prodotti agricoli, sia sul mercato interno che sul mercato dei paesi terzi, senza tuttavia incoraggiare il consumo di un dato prodotto a motivo della sua origine specifica. Per chiarezza è opportuno quindi abrogare i regolamenti (CE) n. 2702/1999 e (CE) n. 2826/2000 e sostituirli con un unico regolamento, le cui disposizioni potrebbero in seguito essere integrate nel regolamento (CE) n. .../... del Consiglio, del ..., recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli1, conservando tuttavia le specificità delle azioni in funzione del luogo di realizzazione.

 

_______________________

1 Proposta di regolamento (COM(2006)0822).

Motivazione

L'inclusione delle azioni di promozione nel quadro del regolamento unico che introduce un'unica OCM si iscriverebbe nel processo di semplificazione e assicurerebbe la trasparenza di tutti gli strumenti di mercato disponibili per gli operatori, dei meccanismi di gestione del mercato e delle possibilità di promozione.

Emendamento 2

Considerando 4

(4) Occorre definire i criteri di selezione dei prodotti e dei settori interessati, nonché i temi e i mercati oggetto dei programmi comunitari.

(4) Occorre definire i criteri di selezione dei temi, dei mercati e delle potenziali opportunità di esportazione oggetto dei programmi comunitari, in particolare di quelli realizzati nei paesi terzi.

Motivazione

I criteri previsti nella proposta di regolamento non dovrebbero servire ad escludere prodotti o settori dalle azioni di promozione, ma dovrebbero consentire di scegliere le migliori opportunità di esportazione e i temi più appropriati per le campagne d'informazione nei paesi terzi.

Emendamento 3

Considerando 5 bis (nuovo)

 

(5 bis) Le azioni di informazione e di promozione devono comprendere e rispecchiare nel miglior modo possibile gli aspetti distintivi del modello europeo, ossia la ricchezza, la varietà e la tradizione della nostra cultura agroalimentare.

Motivazione

L'obiettivo è di migliorare la visibilità delle produzioni comunitarie, soprattutto nel caso delle promozioni generiche, mostrandone non solo la ricchezza e varietà, ma anche la qualità.

Emendamento 4

Considerando 6

(6) Le azioni devono essere realizzate nell’ambito di programmi di informazione e di promozione. Per le azioni da realizzare sul mercato interno e per garantire la coerenza e l’efficacia dei programmi, occorre elaborare linee direttrici che definiscano per ciascun prodotto o settore gli orientamenti generali relativi agli elementi essenziali dei programmi.

(6) Le azioni devono essere realizzate nell’ambito di programmi di informazione e di promozione. Per le azioni da realizzare sul mercato interno e per garantire la coerenza e l’efficacia dei programmi, occorre elaborare linee direttrici che definiscano per ciascun settore gli orientamenti generali relativi agli elementi essenziali dei programmi.

Motivazione

Se si includono tutti i settori nell'azione di promozione non sono necessarie linee direttrici specifiche per ciascun prodotto. Questa soluzione consentirebbe di alleggerire l'onere amministrativo e di ottenere migliori risultati in termini di semplificazione e, allo stesso tempo, garantirebbe che tutti i prodotti e settori siano coperti da norme unificate e applicate in modo uniforme sulla base delle linee direttrici.

Emendamento 5

Considerando 6 bis (nuovo)

 

(6 bis) Il carattere comunitario di questi programmi rende necessariamente prioritarie le proposte che coinvolgono diversi Stati membri e che riguardano mercati di paesi terzi. Andrebbero altresì presi in particolare considerazione i programmi multiprodotto, che comportano un maggiore rendimento delle risorse pubbliche investite. La Commissione dovrebbe inoltre favorire la collaborazione con gli Stati membri nelle azioni che avvia di propria iniziativa, accrescendo così il valore aggiunto comunitario.

Motivazione

Sarebbe interessante che la Commissione collaborasse anche con gli Stati membri in relazione ai suoi propri programmi, al fine di aumentare il valore aggiunto comunitario.

Emendamento 6

Considerando 7 bis (nuovo)

 

(7 bis) Sarebbe opportuno prevedere e includere nei programmi misure di informazione e di sostegno alle organizzazioni professionali partecipanti ai programmi.

Motivazione

Data la complessità amministrativa di alcuni programmi, queste misure non solo sono necessarie ma consentirebbero anche di operare con una maggiore certezza giuridica.

Emendamento 7

Considerando 11 bis (nuovo)

 

(11 bis) Tenuto conto del rapido processo di internazionalizzazione cui è sottoposto il sistema agroalimentare comunitario, è opportuno prevedere un'applicazione flessibile degli strumenti di promozione e informazione e procedere alle modifiche legislative necessarie alla luce dell'esperienza acquisita dal 1999.

Motivazione

È importante che i programmi siano più flessibili, in modo da lasciare la porta aperta a una riforma più approfondita, basata sull'esperienza accumulata nel periodo di funzionamento dei suddetti programmi.

Emendamento 8

Considerando 11 ter (nuovo)

 

(11 ter) Tenendo conto che, in particolare nei paesi terzi, le misure di promozione adottate devono favorire l'accesso del consumatore ai prodotti europei e che le organizzazioni cofinanziano una percentuale considerevole dei programmi, le organizzazioni proponenti devono poter essere presenti con i loro prodotti nell'ambito di azioni commerciali, come fiere ed altri eventi, in modo da mostrare la ricchezza, la qualità e la varietà dell'offerta comunitaria disponibile.

Motivazione

Poiché le organizzazioni cofinanziano una parte considerevole del programma, è importante che possano partecipare in qualche modo con i loro prodotti ai programmi di promozione, evitando così che tutto resti a un livello generico.

Emendamento 9

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d bis (nuova)

 

d bis) rafforzamento delle azioni di informazione e promozione dei prodotti ortofrutticoli.

Motivazione

Secondo il considerando 23 della posizione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo e recante modifica di taluni regolamenti (COM(2007)0017 - C6-0075/2007 - 2007/0012(CNS)), la Commissione deve modificare il regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi, al fine di rafforzare le azioni di informazione e promozione dei prodotti ortofrutticoli.

Emendamento 10

Articolo 3, paragrafo 1, alinea

1. I settori o i prodotti che possono essere oggetto delle azioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, da realizzare sul mercato interno, sono determinati tenendo conto dei seguenti criteri:

1. Le azioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, da realizzare sul mercato interno, fanno riferimento in particolare ai seguenti criteri:

Motivazione

Nel caso delle azioni da realizzare sul mercato interno, non vi dovrebbero essere restrizioni quanto ai prodotti o settori oggetto delle campagne di promozione, onde evitare il rischio di distorsioni della concorrenza.

Emendamento 11

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)

 

a bis) opportunità di valorizzare i molteplici vantaggi dei prodotti regionali e locali per l'ambiente e il mercato del lavoro;

Motivazione

In quasi tutte le regioni i mercati locali o regionali sono in grado di coprire la maggior parte del fabbisogno alimentare di base. Acquistare prodotti regionali contribuisce a ridurre i problemi del trasporto, a migliorare la comprensione tra consumatori e agricoltori e a far restare in ambito rurale il valore aggiunto, il che significa mantenere ed anche creare posti di lavoro nelle zone rurali.

Emendamento 12

Articolo 4, comma 1

Ogni tre anni la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, l’elenco dei temi e dei prodotti di cui all’articolo 3, nonché dei paesi terzi. Gli elenchi sono rivisti ogni due anni. Tuttavia, all’occorrenza gli elenchi possono essere modificati nell’intervallo, secondo la stessa procedura.

Ogni tre anni la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2 bis, l’elenco dei temi di cui all’articolo 3, nonché dei paesi terzi. Nel caso dei paesi terzi la Commissione redige, secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2  bis, un elenco strategico comunitario delle potenziali opportunità di esportazione, tenendo conto dei risultati delle azioni realizzate in conformità dell'articolo 10, in particolare per quanto concerne gli studi di mercati nuovi e le missioni commerciali di alto livello. Gli elenchi sono rivisti ogni anno. Tuttavia, all’occorrenza gli elenchi possono essere modificati nell’intervallo, secondo la stessa procedura, con particolare riferimento all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c).

Motivazione

Le azioni realizzate su iniziativa della Commissione potrebbero essere uno strumento molto utile per determinare i paesi verso cui orientare le esportazioni della Comunità. In questo modo la politica in materia di commercio estero condotta dalla Commissione nell'ambito delle sue competenze esclusive si potrebbe tradurre direttamente nella possibilità, per gli operatori, di estendere la portata delle loro attività di mercato.

Emendamento 13

Articolo 5, paragrafo 1, comma 1

1. Per la promozione sul mercato interno, per ciascuno dei settori o dei prodotti selezionati la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, le linee direttrici che definiscono le modalità della strategia da seguire nelle proposte di programmi di promozione e di informazione.

1. Per la promozione sul mercato interno, per ciascuno dei settori selezionati la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, le linee direttrici che definiscono le modalità della strategia da seguire nelle proposte di programmi di promozione e di informazione.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 3 riguardante il considerando 6.

Emendamento 14

Articolo 5, paragrafo 2

2. Per la promozione nei paesi terzi la Commissione può fissare, secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, le linee direttrici intese a definire le modalità della strategia da seguire nelle proposte di campagne di informazione e di promozione a favore di alcuni o di tutti i prodotti menzionati all’articolo 3, paragrafo 2.

2. Per la promozione nei paesi terzi la Commissione può fissare, secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2 bis, le linee direttrici intese a definire le modalità della strategia da seguire nelle proposte di campagne di informazione e di promozione a favore di tutti i prodotti menzionati all’articolo 3, paragrafo 2.

Motivazione

La fissazione di linee direttrici per i prodotti promossi sui mercati dei paesi terzi implica alcuni aspetti di natura e rilevanza politica. È pertanto opportuno porre maggiormente l'accento sul ruolo degli Stati membri nel processo legislativo di adozione delle linee direttrici.

Emendamento 15

Articolo 7, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri redigono capitolati recanti le condizioni e i criteri di valutazione dei programmi di informazione e di promozione.

1. La Commissione redige capitolati recanti le condizioni e i criteri di valutazione dei programmi di informazione e di promozione.

Motivazione

La Commissione deve stabilire criteri dettagliati per la selezione dei programmi da parte degli Stati membri. Tali criteri saranno di ausilio agli Stati membri al momento di decidere se approvare o meno i programmi loro sottoposti. L'emendamento dovrebbe assicurare anche una maggiore trasparenza e chiarezza per quanto concerne il processo di selezione dei programmi e permettere agli operatori di prendere conoscenza dei veri motivi della mancata accettazione dei loro progetti.

Emendamento 16

Articolo 8, paragrafo 1

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, i programmi che vengono accolti e le corrispondenti dotazioni finanziarie. Hanno la priorità i programmi presentati da più di uno Stato membro o che prevedono azioni in più di uno Stato membro o in più paesi terzi.

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, i programmi che vengono accolti e le corrispondenti dotazioni finanziarie. Hanno la priorità unicamente i programmi realizzati su mercati di paesi terzi e, in particolare, quelli presentati da più di uno Stato membro o che prevedono azioni in più di uno Stato membro.

Motivazione

La decisione concernente la selezione dei programmi dovrebbe essere basata sulla qualità dei programmi stessi e sul rispetto dei criteri. Si deve tuttavia dare la priorità ai programmi realizzati sui mercati dei paesi terzi per rafforzare le esportazioni comunitarie.

Emendamento 17

Articolo 9, paragrafo 1

1. In assenza di programmi di informazione da realizzare sul mercato interno per una o più delle azioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), presentati a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lo Stato membro o gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base delle linee direttrici indicate all’articolo 5, paragrafo 1, un programma e il relativo capitolato e selezionano mediante gara l’organismo incaricato dell’esecuzione del programma che si impegnano a cofinanziare.

1. In assenza di programmi di informazione per una o più delle azioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), presentati a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lo Stato membro o gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base delle linee direttrici indicate all’articolo 5, paragrafo 1, un programma e il relativo capitolato e selezionano mediante gara l’organismo incaricato dell’esecuzione del programma che si impegnano a cofinanziare.

Motivazione

Per migliorare la conoscenza delle norme di qualità europee, in particolare i regimi applicabili ai prodotti DOP/IGP, STG e alla produzione biologica, allo scopo di ampliare le possibilità di esportazione di questi prodotti di grande qualità, è opportuno che le norme di qualità possano essere promosse nei paesi terzi nel quadro di campagne organizzate dagli Stati membri.

Emendamento 18

Articolo 12, paragrafo 1

1. Un gruppo di sorveglianza, costituito da rappresentanti della Commissione, degli Stati membri e delle organizzazioni proponenti sorveglia la corretta esecuzione dei programmi accolti di cui agli articoli 8 e 9.

1. Un gruppo di sorveglianza, costituito da rappresentanti della Commissione, degli Stati membri e delle organizzazioni proponenti gestisce la corretta esecuzione dei programmi accolti di cui agli articoli 8 e 9.

Motivazione

È importante che il gruppo di sorveglianza non si limiti a una funzione informativa, ma fornisca anche criteri, interpreti dettagli, adotti accordi, ecc., in definitiva serva da guida nello sviluppo reale dei programmi, al fine di garantire una maggiore certezza giuridica.

Emendamento 19

Articolo 13, paragrafo 2

2. La partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi accolti, di cui agli articoli 8 e 9, non supera il 50% del costo effettivo degli stessi. Nel caso di programmi di informazione e di promozione della durata di due o tre anni, la partecipazione per ciascun anno di attuazione non può superare tale massimale.

2. La partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi accolti, di cui agli articoli 8 e 9, non supera il 60% del costo effettivo degli stessi. Nel caso di programmi di informazione e di promozione della durata di due o tre anni, la partecipazione per ciascun anno di attuazione non può superare tale massimale. Tuttavia, nel caso dei programmi concernenti la produzione biologica e di quelli riguardanti misure adottate a seguito di situazioni di crisi, il livello della partecipazione finanziaria della Comunità non può superare il 70%.

Motivazione

Il livello del contributo finanziario della Comunità alle azioni di promozione connesse alla produzione biologica va aumentato, in quanto l'applicazione di queste norme a livello delle singole aziende avvicina la produzione primaria a pratiche biologiche e sostenibili. In caso di situazioni di crisi le campagne promozionali dovrebbero beneficiare di un più forte sostegno comunitario. Allo stesso tempo, l'aumento complessivo della dotazione di bilancio per le azioni di promozione contribuirebbe a mantenere e garantire il necessario livello di coerenza tra le varie campagne d'informazione e promozione nell'UE-27. Il livello complessivo del contributo finanziario della Comunità andrebbe pertanto aumentato al 60%, mentre il livello della partecipazione finanziaria delle organizzazioni dovrebbe essere ridotto al 10% onde consentire alle organizzazioni più piccole di partecipare alle azioni di promozione.

Emendamento 20

Articolo 13, paragrafo 3, comma 1

3. Le organizzazioni proponenti partecipano al finanziamento dei programmi che hanno proposto in misura pari al 20% almeno del costo effettivo, mentre il finanziamento restante è a carico dello Stato membro o degli Stati membri, tenendo conto della partecipazione comunitaria menzionata al paragrafo 2.

3. Le organizzazioni proponenti partecipano al finanziamento dei programmi che hanno proposto in misura pari al 10% almeno del costo effettivo, mentre il finanziamento restante è a carico dello Stato membro o degli Stati membri, tenendo conto della partecipazione comunitaria menzionata al paragrafo 2.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 13, paragrafo 2.

Emendamento 21

Articolo 15, comma 1 bis (nuovo)

Tali modalità prevedono in particolare la possibilità, per le organizzazioni proponenti, di presentare il proprio programma almeno due volte l'anno e, per gli Stati membri, di sottoporre alla Commissione le proposte di programma secondo le stesse condizioni.

Motivazione

L'attuale sistema di presentazione dei programmi su base annuale risulta problematico per gli operatori che, qualora adeguino i programmi respinti, devono attendere un intero anno per ripresentarli. La possibilità di presentare i programmi per il mercato interno e per i paesi terzi due volte l'anno assicurerà maggiore flessibilità alle organizzazioni proponenti.

Emendamento 22

Articolo 16, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

 

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

Motivazione

Occorre prevedere disposizioni che consentano di operare una distinzione tra le misure di attuazione riguardanti aspetti tecnici dell'accettazione dei progetti presentati dalle organizzazioni proponenti e quelle riguardanti questioni connesse all'approccio strategico in relazione agli studi sugli sbocchi di mercato e sulle opportunità di esportazione. Nel primo caso è opportuno ricorrere alla procedura di gestione mentre, nel secondo, poiché la scelta della strategia di esportazione conserva taluni aspetti di rilevanza politica, si dovrebbe applicare la procedura di regolamentazione.

Emendamento 23

Articolo 17, alinea

Prima di stabilire gli elenchi di cui all’articolo 4, di redigere le linee direttrici di cui all’articolo 5, di approvare i programmi di cui agli articoli 6 e 9, di decidere in merito alle azioni di cui all’articolo 10 o di adottare modalità di attuazione ai sensi dell’articolo 15, la Commissione può consultare:

 

Prima di stabilire gli elenchi di cui all’articolo 4, di redigere le linee direttrici di cui all’articolo 5, di approvare i programmi di cui agli articoli 6 e 9, di decidere in merito alle azioni di cui all’articolo 10 o di adottare modalità di attuazione ai sensi dell’articolo 15, la Commissione consulta:

 

Emendamento 24

Articolo 18

Anteriormente al 31 dicembre 2012 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di proposte appropriate.

Anteriormente al 31 dicembre 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di proposte appropriate.

Motivazione

Poiché l'obiettivo della proposta di regolamento è di fondere i due regolamenti già esistenti e in vigore dal 1999, si ritiene che l'esperienza accumulata sia sufficiente per l'elaborazione nel 2010 di una relazione corredata delle proposte pertinenti.

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

La semplificazione del regime comunitario relativo alle azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi costituisce un importantissimo passo avanti verso una politica agricola europea semplice e gestibile ed è in linea con le precedenti attività di semplificazione intraprese dalla Comunità in relazione all’iniziativa concettuale e legislativa della Commissione europea. Una delle proposte della DG Agricoltura e sviluppo rurale, il Piano d’azione per la semplificazione della politica agricola comune[1], riconosceva precisamente l’esigenza di semplificare il quadro di promozione dei prodotti agricoli e chiedeva l’elaborazione di un unico quadro giuridico in grado di chiarire le norme per l’applicazione dei programmi.

Prima di occuparsi dell’attuale proposta legislativa, la Commissione europea ha pubblicato una relazione speciale sull’applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni d’informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi e del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d’informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno[2], nella quale ha proposto l’adozione di cinque azioni sulla base delle conclusioni raggiunte in virtù dell’esperienza maturata dalla Comunità nell’applicazione dei programmi. Una di esse è il consolidamento della normativa, inteso come rifusione in un unico testo dei due regolamenti di base del Consiglio al fine di impiegare lo stesso approccio alle norme di attuazione.

Pertanto, il ruolo del Parlamento europeo nel processo in corso si dovrebbe incentrare sull’ulteriore disamina di qualunque possibilità di semplificazione con riferimento alle disposizioni di base del regolamento, ma anche all’approccio sistematico di qualunque altro strumento di promozione della Comunità nell’interezza e complessità del suo campo di attività. Segnatamente, si dovrebbe valutare se il meccanismo di promozione della Comunità possa svolgere un ruolo più significativo alla luce delle recenti riforme della PAC e di eventuali sviluppi futuri dell’OMC.

In questo contesto il relatore sottolinea che gli incalzanti negoziati del Doha Round dovrebbero indurre la Comunità a dare uno sguardo ravvicinato alle possibilità che si celano dietro le campagne di promozione. Eventuali accordi futuri potrebbero portare a tagli alle tariffe compresi fra il 48% e il 73% per la maggior parte dei prodotti agricoli della Comunità. Inoltre, il livello massimo consentito di sostegno interno dell’UE potrebbe essere ridotto fino al 70%. Ciò significa che nel caso dell’UE il livello totale di sostegno interno verrebbe ridotto a 20,1 miliardi di euro. Oltre a ciò, l’obbligo preliminare di eliminare tutte le forme di sussidi all’esportazione entro il 2013 implica la realizzazione di un taglio di bilancio del 50% già prima del 2010. In un simile scenario – dove si prevedono tagli alle tariffe, l’eliminazione delle restituzioni all’esportazione e una riduzione del sostegno interno – l’UE dovrebbe ampliare la portata delle misure di promozione e aumentare gli stanziamenti per le campagne di promozione e di informazione.

In talune circostanze, le regole dell’OMC non escludono possibili modifiche ed estensioni del regime di promozione, poiché tale strumento non ha un impatto negativo sul commercio e allo stesso tempo potrebbe esercitare un’influenza positiva sulla competitività delle esportazioni comunitarie. Inoltre, l’ampliamento della portata della campagna di promozione comunitaria potrebbe aumentare il livello di compatibilità con le norme dell’OMC, dal momento che, per essere in linea con le disposizioni dell’OMC, i programmi devono essere “ampiamente disponibili”. Disposizioni comunitarie attualmente vincolanti hanno determinato l’istituzione di un sistema che subordina a una scelta amministrativa il limitato numero di prodotti sostenuti mediante le campagne di promozione, con possibili minacce di riserve esterne sul legame tra campagna di promozione e produzione. Tale aspetto dovrebbe essere oggetto di un’analisi approfondita.

Tornando al processo di semplificazione, occorre sottolineare che il vero potenziale per una riduzione degli oneri amministrativi per le organizzazioni proponenti risiede in un adeguato snellimento delle linee direttrici e delle disposizioni di attuazione della Commissione europea. Pertanto, la Commissione europea può contare sul pieno appoggio del Parlamento europeo nello stabilire, nel regolamento di base, poteri legislativi appropriati per semplificare le linee direttrici a livello attuativo. Per esempio, sembrerebbe opportuno rendere il processo di presentazione e di selezione dei programmi possibile due volte l’anno, nonché ampliare l’elenco dei prodotti ammissibili, primari e trasformati, sia per i programmi attuati nel mercato interno sia per quelli destinati ai paesi terzi. L’attuale limitatezza del raggio di settori e della gamma di prodotti rende il regime soggetto a riserve e critiche sulla natura accoppiata della misura da parte dell’OMC. Anche l’elenco dei paesi ammissibili dovrebbe essere esteso a tutti i paesi terzi.

Sarebbe inoltre consigliabile prendere in considerazione l’eventuale inclusione dello strumento di promozione armonizzata nel quadro giuridico del regolamento concernente un’unica organizzazione comune di mercato, che consentirebbe una più approfondita conoscenza del regime da parte degli operatori di mercato. Dal punto di vista della semplificazione tecnica, sembra che ai fini della trasparenza giuridica e della qualità del progetto di testo occorra apportare dei miglioramenti per quanto riguarda l’eccessivo uso di riferimenti incrociati.

Separatamente, occorre prendere in considerazione la questione di un desiderabile aumento degli stanziamenti di bilancio della Comunità destinati alle misure di promozione orizzontale. L’attuale assegnazione parziale a titolo della rubrica di bilancio “05 02 10” (misure di promozione) ammonta a 45 840 000 euro, espressi come livello degli stanziamenti di pagamento per l’anno 2007. Per l’UE a 27 tale cifra non avrebbe a lungo termine un impatto significativo sul miglioramento della capacità della Comunità di ampliare i potenziali sbocchi di mercato per i prodotti agro-alimentari di qualità elevata. In una situazione di progressiva abolizione dei sussidi all’esportazione (principalmente mediante la riduzione, la sospensione o l’applicazione di un’aliquota zero alle restituzioni all’esportazione), disaccoppiamento ed eliminazione delle misure di gestione del mercato, un significativo incremento del bilancio per i programmi di promozione appare inevitabile affinché l’agricoltura europea possa conservare l’attuale livello di competitività. Al tempo stesso, le campagne di informazione dovrebbero servire per trasmettere ai consumatori una buona conoscenza della produzione sostenibile della PAC, dell’elevata qualità dei prodotti agricoli dell’UE, dell’agricoltura biologica e di altri aspetti concernenti la salute.

L’aumento degli stanziamenti di bilancio per le misure di promozione e il contemporaneo rafforzamento del ruolo di questo strumento nell’acquis agricolo contribuirebbero a mantenere e a garantire il necessario livello di coerenza tra le varie campagne di informazione e di promozione in tutta l’UE a 27. Altrimenti, di fronte alla crescente concorrenza esterna, gli Stati membri potrebbero ricorrere all’applicazione di campagne definite a livello nazionale in base alle norme sugli aiuti di Stato. Ciò riverserebbe sui servizi della Commissione europea un carico amministrativo ancora maggiore e l’obiettivo della semplificazione del sistema si allontanerebbe. Il ruolo guida della Comunità potrebbe essere giustificato anche dal fatto che vi sono misure la cui attuazione è prevista solo su iniziativa della Commissione. L’esperienza maturata dalle istituzioni comunitarie attraverso la gestione di progetti quali visite commerciali di alto livello dovrebbe trovare un’applicazione reale solo attraverso ampie campagne di promozione realizzate nello stesso e unico quadro giuridico.

Infine, considerando che tutte le aree agricole utilizzate della Comunità sono soggette a dettagliate disposizioni in materia di benessere degli animali, protezione ambientale e tutela della salute pubblica, garantite anche attraverso meccanismi di sostegno diretto del reddito, il livello del contributo finanziario comunitario destinato alle misure di promozione relative ai regimi di produzione biologica dovrebbe essere incrementato, poiché l’applicazione di tali norme a livello di particolari aziende avvicina la produzione primaria a pratiche biologiche sostenibili. Tale aumento sarebbe in linea anche con le recenti decisioni politiche relative al settore ortofrutticolo e vinicolo. L’abolizione di qualunque strumento di mercato rende la produzione agricola vulnerabile alle situazioni di emergenza provocate, ad esempio, da sconvolgimenti climatici e malattie animali. In tali situazioni le campagne di promozione dovrebbero ricevere un sostegno comunitario maggiore.

Al contempo, si dovrebbe operare una corretta distinzione tra le misure di attuazione relative alle questioni tecniche concernenti l’accettazione di progetti presentati da organizzazioni proponenti e le questioni relative a un approccio strategico con riferimento agli studi sugli sbocchi di mercato e alle opportunità di esportazione. Nel primo caso, conformemente alla recente pratica legislativa della Commissione europea e tenuto conto della natura tecnica della valutazione di particolari progetti, si dovrebbe applicare la procedura di gestione, mentre nel secondo caso, poiché la scelta della strategia di esportazione conserva taluni aspetti di importanza politica, si dovrebbe applicare la procedura di regolamentazione.

Il relatore desidera a questo punto ricordare l’esisto della recente riforma del settore ortofrutticolo con riferimento alla promozione. Il compromesso finale della presidenza ha autorizzato la modifica dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2826/2000, sostenendo la necessità di prestare particolare attenzione alla promozione mirata ai bambini negli istituti scolastici. Inoltre, nella sua dichiarazione sul programma di distribuzione di frutta alla scuola allegato al testo della riforma, il Consiglio ha invitato la Commissione a “presentare quanto prima una proposta volta a introdurre un programma di distribuzione di frutta alla scuola, sulla base di una valutazione d’impatto dei benefici, della fattibilità e dei costi amministrativi insiti” (doc. 10771/07). Sembra dunque questo il momento più opportuno per intraprendere una semplificazione dello strumento di promozione orizzontale.

PROCEDURA

Titolo

Azioni di informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli

Riferimenti

COM(2007)0268 - C6-0203/2007 - 2007/0095(CNS)

Consultazione del PE

2.7.2007

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AGRI

9.7.2007

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

9.7.2007

IMCO

9.7.2007

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

BUDG

17.7.2007

IMCO

12.9.2007

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Bogdan Golik

5.6.2007

 

 

Esame in commissione

12.9.2007

8.10.2007

21.11.2007

 

Approvazione

21.11.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

29

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Vincenzo Aita, Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Diamanto Manolakou, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pilar Ayuso, Katerina Batzeli, Esther De Lange, James Nicholson, Zdzisław Zbigniew Podkański

Deposito

23.11.2007