RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari
26.11.2007 - (COM(2005)0649 – C6‑0079/2006 – 2005/0259(CNS)) - *
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatrice: Genowefa Grabowska
Relatrice per parere(*): Diana Wallis, Commissione giuridica
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 47 del regolamento
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari
(COM(2005)0649 – C6‑0079/2006 – 2005/0259(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0649),
– visti gli articoli 61, lettera c), e 67, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6‑0079/2006),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visto gli articoli e 51 e 35 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6‑0468/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Visto 1 | |
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c) e l'articolo 67, paragrafo 2, |
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), |
Motivazione | |
Consultata dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni quanto alla base giuridica della proposta di regolamento, la commissione giuridica ha ritenuto che la proposta debba essere trattata nell'ambito della procedura di codecisione. | |
Emendamento 2 Visto 3 | |
visto il parere del Parlamento europeo, |
soppresso |
Motivazione | |
Vedasi la motivazione dell'emendamento al primo visto. | |
Emendamento 3 Visto 4 bis (nuovo) | |
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deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato, |
Motivazione | |
Vedasi la motivazione dell'emendamento al primo visto. | |
Emendamento 4 Considerando 9 | |
(9) L'ambito d'applicazione del regolamento deve estendersi a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti familiari o rapporti che producono effetti simili, e ciò al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori di alimenti. |
(9) L'ambito d'applicazione del regolamento deve estendersi a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, o da rapporti che producono effetti simili in base al diritto nazionale applicabile, e ciò al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori di alimenti. Tali obbligazioni vanno interpretate nel senso più lato e devono contemplare, in particolare, tutte le ingiunzioni relative ai pagamenti periodici, ai pagamenti forfettari, al trasferimento di proprietà immobiliari e agli accordi patrimoniali, stabiliti in base alle rispettive esigenze e risorse delle parti, purché aventi carattere di obbligazione alimentare. |
Emendamento 5 Considerando 10 | |
(10) Le norme relative alla competenza internazionale differiscono in parte da quelle attualmente applicabili, come risultano dal regolamento (CE) n. 44/2001. Per garantire al meglio la difesa degli interessi dei creditori di alimenti e favorire una buona amministrazione della giustizia all'interno dell'Unione europea, tali norme devono essere chiarite e contemplare tutte le ipotesi nelle quali esiste un nesso sufficiente tra la situazione delle parti e uno Stato membro. La residenza abituale del convenuto in uno Stato non membro dell'Unione europea non deve più essere una causa di esclusione dalle norme comunitarie e non deve essere più previsto alcun rinvio alla legge nazionale. |
(10) Le norme relative alla competenza internazionale differiscono in parte da quelle attualmente applicabili, come risultano dal regolamento (CE) n. 44/2001. Per garantire al meglio la difesa degli interessi dei creditori di alimenti e favorire una buona amministrazione della giustizia all'interno dell'Unione europea, tali norme devono essere chiarite e contemplare tutte le ipotesi nelle quali esiste un nesso sufficiente tra la situazione delle parti e uno Stato membro. |
Motivazione | |
In considerazione della negoziazione della Convenzione sul recupero internazionale degli alimenti e altre forme di mantenimento familiare alla Conferenza dell'Aja, cui la Comunità europea ha aderito il 3 aprile 2007, è meglio omettere la frase evidenziata. | |
Emendamento 6 Considerando 11 | |
(11) Le parti devono poter scegliere di comune accordo il tribunale competente, salvo il caso in cui si tratti di obbligazioni alimentari per un figlio minorenne, al fine di assicurare la protezione della “parte debole”. |
(11) Le parti devono poter scegliere di comune accordo il tribunale competente, salvo il caso in cui si tratti di obbligazioni alimentari per un figlio minorenne o per un adulto privo di capacità giuridica, al fine di assicurare la protezione della “parte debole. |
Emendamento 7 Considerando 14 | |
(14) La legge del paese della residenza abituale del creditore di alimenti deve restare predominante, come negli strumenti internazionali esistenti, ma la legge dello Stato in cui si svolge il procedimento (lex fori) deve venire al secondo posto, poiché spesso non permette in questo settore particolare di risolvere le controversie in modo più semplice, rapido e meno costoso. |
(14) La legge del paese della residenza abituale del creditore di alimenti deve prevalere, come negli strumenti internazionali esistenti, sebbene possa essere applicata la legge dello Stato in cui si svolge il procedimento (lex fori), anche qualora non sia la legge del paese di residenza abituale del creditore, ove consenta di risolvere equamente le controversie in questo settore in modo più semplice, rapido e meno costoso e non sussistano prove del fatto che vi sia stato un cambiamento di foro alla ricerca di un trattamento preferenziale. |
Motivazione | |
L'obiettivo del regolamento di consentire ai creditori di alimenti di ottenere agevolmente una decisione che potrà essere automaticamente eseguibile in un altro Stato membro verrebbe inficiato qualora fosse adottata una soluzione che obbliga i tribunali ad applicare la legislazione straniera, laddove la controversia sia risolvibile in modo più semplice, rapido ed economico applicando la lex fori. L'applicazione del diritto di un altro paese tende a prolungare i tempi dei procedimenti e comporta costi aggiuntivi per procedure che spesso implicano un elemento di urgenza, e le parti in causa non dispongono necessariamente di mezzi finanziari sufficienti per farvi fronte. Oltretutto, in alcuni casi l'applicazione del diritto del paese di residenza abituale del creditore potrebbe dar luogo ad un risultato non auspicato, ad esempio qualora il creditore solleciti un ordine di pagamento degli alimenti nel paese di cui è cittadino e in cui si sia rifugiato dopo aver abbandonato il paese dove risiedeva abitualmente con il coniuge, che è della stessa nazionalità e che risiede tuttora in quel paese. | |
Per i suddetti motivi, il presente emendamento prevede l'applicazione discrezionale della legge del foro e rappresenta al contempo una salvaguardia contro il passaggio da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica (forum shopping). | |
Emendamento 8 Considerando 15 | |
(15) Quando nessuna delle due leggi citate permette al creditore di ottenere alimenti dal debitore deve rimanere possibile applicare la legge di un altro paese con il quale l'obbligo alimentare presenta legami stretti. In particolare può trattarsi, ma non solo, del paese della nazionalità comune delle parti. |
(15) Quando la legge del paese di residenza abituale del creditore di alimenti o quella dell'autorità giurisdizionale adita non permette al creditore di ottenere alimenti dal debitore, o qualora fosse iniquo o inappropriato applicare tale legge, deve rimanere possibile applicare la legge di un altro paese con il quale l'obbligo alimentare presenta legami stretti, in particolare, ma non solo, quella del paese della nazionalità comune delle parti. |
Motivazione | |
Il presente emendamento consente di applicare una legge diversa da quella dello Stato di residenza abituale del creditore o quello in cui si trova l'autorità giurisdizionale adita, anche allo scopo di evitare la pratica del forum shopping. | |
Emendamento 9 Considerando 16 | |
(16) Le parti devono essere autorizzate, a certe condizioni, a scegliere la legge applicabile. Pertanto devono poter scegliere la lex fori per le esigenze processuali. Inoltre, devono poter accordarsi sulla legge applicabile con accordi preliminari a qualsiasi controversia, ma soltanto quando si tratta di obbligazioni alimentari diverse da quelle dovute a minori o ad adulti vulnerabili; la loro scelta deve peraltro limitarsi solo a determinate leggi. |
(16) Le parti devono essere autorizzate, a certe condizioni, a scegliere la legge applicabile. Pertanto devono poter scegliere la lex fori per le esigenze processuali. Inoltre, devono poter accordarsi sulla legge applicabile con accordi preliminari a qualsiasi controversia, ma soltanto quando si tratta di obbligazioni alimentari diverse da quelle dovute a minori o ad adulti vulnerabili; la loro scelta deve peraltro limitarsi solo a determinate leggi. L'autorità giurisdizionale adita si accerta che ogni scelta della legge sia stata concordata liberamente, previa acquisizione di una consulenza giuridica indipendente. Eventuali accordi sulla scelta della legge devono avere forma scritta. |
Emendamento 10 Considerando 17 | |
(17) Il debitore dev'essere tutelato nei confronti della legge designata nelle ipotesi in cui il rapporto di famiglia che giustifica l'ottenimento degli alimenti non sia unanimemente considerato degno di essere privilegiato. In particolare questo potrebbe essere il caso dei rapporti tra collaterali o affini, delle obbligazioni alimentari dei discendenti rispetto agli ascendenti, o del mantenimento del dovere di assistenza dopo lo scioglimento del matrimonio. |
soppresso |
Emendamento 11 Considerando 18 bis (nuovo) | |
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(18 bis) Il trattamento di categorie particolari di dati concernenti l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza politica o sindacale, l'orientamento sessuale o la salute è ammesso solo qualora ciò sia strettamente necessario e proporzionato nel caso specifico e siano date determinate garanzie. |
Emendamento 12 Considerando 19 | |
(19) Una volta emessa in uno Stato membro, una decisione in materia di obbligazioni alimentari deve poter essere eseguita rapidamente ed efficacemente in qualsiasi altro Stato membro. I creditori di alimenti devono beneficiare in particolare di prelievi alla fonte effettuati sugli stipendi e i conti bancari dei debitori. |
(19) Scopo del presente regolamento è di introdurre procedure che producano risultati e che siano accessibili, rapide, efficienti, economiche, responsive ed eque. Una volta emessa in uno Stato membro, una decisione in materia di obbligazioni alimentari deve poter essere eseguita rapidamente ed efficacemente in qualsiasi altro Stato membro. I creditori di alimenti devono beneficiare in particolare di prelievi alla fonte effettuati sugli stipendi e i conti bancari dei debitori. Vanno inoltre promossi strumenti innovativi ed efficaci per l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari. |
Motivazione | |
Alla stessa stregua della Convenzione dell'Aja, il presente regolamento dovrebbe perseguire l'obiettivo della promozione di procedure accessibili, rapide, efficaci, economiche, responsive ed eque. | |
L'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari è problematica in molte giurisdizioni. Gli Stati membri dovrebbero pertanto vagliare attivamente l'opportunità di ricorrere a nuovi strumenti esecutivi, di comprovata efficacia in giurisdizioni al di fuori dell'Unione, quali ad esempio la confisca della patente di guida. | |
Emendamento 13 Considerando 22 | |
(22) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare mira a garantire il pieno rispetto della vita privata e della vita familiare, la protezione dei dati di carattere personale, il rispetto dei diritti del bambino e un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, conformemente agli articoli 7, 8, 24 e 47 della Carta. |
(22) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare mira a garantire il pieno rispetto della vita privata e della vita familiare, la protezione dei dati di carattere personale, il rispetto dei diritti del bambino e un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, conformemente agli articoli 7, 8, 24 e 47 della Carta. Nell'applicazione del presente regolamento si tiene conto degli articoli 3 e 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, i quali stipulano che: |
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- in tutte le decisioni relative ai fanciulli, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente, |
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- ogni fanciullo ha il diritto ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale, |
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- spetta al (ai) genitore(i) o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo, la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo, e |
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- gli Stati adottano ogni adeguato provvedimento, ivi compresa la conclusione di accordi internazionali, al fine di provvedere al recupero della pensione alimentare del fanciullo presso il (i) genitore (i) o altre persone aventi una responsabilità nei suoi confronti, in particolare quando vivono in uno Stato diverso da quello del fanciullo. |
Motivazione | |
Occorre tenere conto dei diritti del fanciullo sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite in materia. | |
Emendamento 14 Considerando 23 | |
(23) Conformemente all'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, occorre che le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento siano emanate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della richiamata decisione. |
(23) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento vanno adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione . |
_______________________ 1 ·GU L 184, del 17.7.1999, p. 23. |
_______________________ 1 GU L 184, del 17.7.1999, p. 23. Decisione modificata da ultimo dalla Decisione 2006/512/CE (GU L 200, del 22.7.2006, p. 11). |
Motivazione | |
Le disposizioni in materia di comitatologia sono state emendate per tenere conto della modifica alla decisione sulla comitatologia del 1999. Si vedano anche gli emendamenti agli articoli 50 e 51. | |
Emendamento 15 Considerando 24 | |
(24) Il presente regolamento deve sostituire gli strumenti comunitari adottati precedentemente aventi lo stesso ambito. Inoltre, deve prevalere sugli altri strumenti internazionali applicabili in materia tra gli Stati membri, per unificare e semplificare le norme giuridiche in vigore.
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(24) Il presente regolamento deve sostituire gli strumenti comunitari adottati precedentemente aventi lo stesso ambito. Inoltre, deve prevalere sugli altri strumenti internazionali applicabili in materia tra gli Stati membri, per unificare e semplificare le norme giuridiche in vigore. Esso deve tener conto della Convenzione dell'Aja sul recupero internazionale degli alimenti e di altre forme di mantenimento familiare. |
Motivazione | |
È importante chiarire che il regolamento deve essere compatibile con la prossima Convenzione dell'Aja. | |
Emendamento 16 Articolo 1, paragrafo 1 | |
1. Il presente regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti dai rapporti familiari o dai rapporti che, in forza della legge ad essi applicabile, producono effetti simili. |
1. Il presente regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti dai rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità o dai rapporti che, in forza della legge ad essi applicabile, producono effetti simili. |
Motivazione | |
Si veda la motivazione dell'emendamento al considerando 9. | |
Emendamento 17 Articolo 2, punto (-1) (nuovo) | |
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-1. "Obbligazione alimentare", il dovere stabilito dalla legge, anche se determinata nella sua misura e modalità da una decisione giurisprudenziale o da un contratto, di provvedere in qualsiasi forma al mantenimento o quanto meno ai mezzi di sussistenza di una persona attualmente o in passato legata da un rapporto familiare con il debitore. Tali obbligazioni sono interpretate nel senso più lato e devono contemplare, in particolare, tutte le ingiunzioni, sentenze o provvedimenti di un tribunale competente relative ai pagamenti periodici, ai pagamenti forfettari, al trasferimento di proprietà immobiliari e agli accordi patrimoniali, stabiliti in base alle rispettive esigenze e risorse delle parti e conformemente alla natura delle obbligazioni alimentari. |
Motivazione | |
È bene definire cosa si intende per obbligazione alimentare: in alcuni ordinamenti è prevista la distinzione tra dovere di mantenimento e dovere alimentare: più esteso il primo, molto limitato il secondo. È bene che il regime speciale copra entrambe le definizioni. | |
Emendamento 18 Articolo 2, punto (2) | |
(2) “giudice”, il giudice o il titolare di competenze equivalenti a quelle del giudice in materia di obbligazioni alimentari; |
soppresso |
Motivazione | |
Questo comma è inutile, perchè il giudice è una "autorità giudiziaria" già ben definita dal comma 1. | |
Emendamento 19 Articolo 2, punto (9) | |
(9) “debitore”, qualsiasi persona fisica che deve corrispondere alimenti o alla quale sono richiesti alimenti.
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(9) “debitore”, qualsiasi persona fisica che deve corrispondere alimenti o alla quale sono richiesti alimenti o un'istituzione pubblica che abbia assunto l'obbligo del debitore di mantenere il creditore; |
Emendamento 20 Articolo 2, punto (9 bis) (nuovo) | |
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(9 bis) "procedimento relativo allo stato delle persone", qualsiasi procedimento in materia di divorzio, separazione legale, annullamento di matrimonio o attribuzione della paternità o maternità. |
Motivazione | |
Occorre precisare cosa s'intende per "procedimento relativa allo stato delle persone". La definizione coincide con quella di giurisdizione contenuta nel regolamento n. 2201/2003, ma è stata ampliata per contemplare anche i procedimenti relativi all'attribuzione della paternità o della maternità | |
Emendamento 21 Articolo 2 bis (nuovo) | |
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Articolo 2 bis |
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Applicabilità a enti pubblici |
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1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, il presente regolamento si applica altresì a qualsiasi ente pubblico che richieda il rimborso delle prestazioni di mantenimento versate al posto del debitore, a condizione che il rimborso sia previsto dalla legge cui l'ente è soggetto. |
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2. L'articolo 3, lettere b), c) e d), e l'articolo 6 [6 ter] non si applicano a procedimenti avviati da un ente pubblico. |
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3. Un ente pubblico che richieda l'applicazione di una decisione deve allegare alla domanda di cui al Capo VIII qualsiasi documento necessario per provare che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 e che le prestazioni sono state versate al creditore. |
Emendamento 22 Articolo 3, lettera c) | |
c) l'autorità giurisdizionale competente a conoscere un'azione relativa allo stato delle persone quando la domanda relativa all'obbligazione alimentare è accessoria a quell'azione, salvo che tale competenza sia fondata soltanto sulla nazionalità di una delle parti, o |
c) l'autorità giurisdizionale competente a conoscere un'azione relativa allo stato delle persone quando la domanda relativa all'obbligazione alimentare è accessoria a quell'azione, o |
Motivazione | |
Questa limitazione non sembra di alcuna utilità. | |
Emendamento 23 Articolo 3, lettera d) | |
d) l'autorità giurisdizionale competente a conoscere un'azione relativa alla responsabilità genitoriale, ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003, quando la domanda relativa all'obbligazione alimentare è accessoria a quell'azione. |
d) l'autorità giurisdizionale competente a conoscere un'azione relativa alla responsabilità genitoriale, ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003, quando la domanda relativa all'obbligazione alimentare è accessoria a quell'azione, e quando un'azione concernente la responsabilità genitoriale è già pendente dinanzi a tale autorità o viene avviata dinanzi all'autorità in questione contestualmente ad una richiesta di mantenimento. |
Motivazione | |
Chiarimento necessario. | |
Emendamento 24 Articolo 3, lettera d bis) (nuova) | |
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d bis) l'organo giurisdizionale del luogo in cui ha ufficialmente sede il rapporto di famiglia o il rapporto che produce effetti simili. |
Motivazione | |
È ragionevole presumere che, nel momento in cui hanno ufficializzato la loro relazione, le parti hanno accettato anche la giurisdizione del tribunale competente. | |
Emendamento 25 Articolo 4, paragrafo 2 | |
2. La clausola attributiva di competenza dev’essere conclusa per iscritto. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza. |
2. La clausola attributiva di competenza dev'essere conclusa per iscritto. |
Motivazione | |
Il provvedimento è troppo vago, esso potrebbe, ad esempio, coprire uno scambio di e-mail. | |
Emendamento 26 Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo) | |
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2 bis. L'autorità giurisdizionale adita si accerta che ogni eventuale deroga della competenza sia stata concordata liberamente, previa acquisizione di una consulenza giuridica indipendente e che si tenga conto della situazione delle parti al momento del procedimento. |
Motivazione | |
Vedasi la motivazione dell'emendamento al considerando 11. | |
Emendamento 27 Articolo 4, paragrafo 4 | |
4. Il presente articolo non si applica nelle controversie concernenti un’obbligazione alimentare relativa a un minore di diciotto anni. |
4. Il presente articolo non si applica se il creditore è un minore di 18 anni, ovvero è incapace di intendere o di volere. |
Motivazione | |
La giurisdizione è inderogabile a protezione dell'avente diritto agli alimenti o al mantenimento in ogni caso in cui egli non sia in grado di esprimere una libera volontà. | |
Emendamento 28 Articolo 6, lettera b) | |
b) quando si tratta di obbligazioni alimentari tra coniugi o ex-coniugi, le autorità giurisdizionali dello Stato membro sul cui territorio si trova l'ultima residenza abituale comune dei coniugi, qualora tale residenza abituale sia stata stabilita meno di un anno prima dell'introduzione della domanda. |
(Non concerne la versione italiana.) |
Motivazione | |
(Non concerne la versione italiana.) | |
Emendamento 29 Articolo 7, paragrafo 1 | |
1. Ove diverse domande riguardanti la stessa obbligazione alimentare siano presentate dinanzi alle autorità giurisdizionali di diversi Stati membri, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il giudizio finché sia accertata la competenza del tribunale adito per primo. |
1. Per quanto riguarda la litispendenza e i relativi procedimenti, nonché le misure provvisorie e conservative, si applicano gli articoli. 27, 28, 30, 31 del regolamento (CE) n. 44/2001. |
Motivazione | |
Le regole stabilite da questo articolo e da quelli successivi ripetono quanto già si trova nel diritto comunitario, nel regolamento (CE) n. 44/2001 che è opportuno richiamare. | |
Emendamento 30 Articolo 7, paragrafo 2 | |
2. Ove sia accertata la competenza del giudice adito per primo, il giudice successivamente adito si dichiara incompetente. |
soppresso |
Motivazione | |
Questo articolo é inutile perché ripete quasi alla lettera il testo del Regolamento (CE) n. 44/2001 che riguarda in generale la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale. | |
Emendamento 31 Articolo 8 | |
Articolo 8 |
soppresso |
Connessione |
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1. Nel caso in cui domande connesse siano pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali di diversi Stati membri, l’autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il giudizio. |
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2. Nel caso in cui tali domande siano pendenti in primo grado, l’autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiararsi incompetente, su richiesta di una delle parti, a condizione che il giudice adito per primo sia competente a conoscere le domande in questione e il proprio ordinamento giuridico prevede la riunione delle cause. |
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3. Ai sensi del presente articolo, sono connesse le domande aventi un nesso così stretto che vi sia interesse a istruirle e a giudicare contemporaneamente per evitare soluzioni che potrebbero essere inconciliabili qualora le cause fossero giudicate separatamente. |
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Motivazione | |
Questo articolo è inutile perché ripete quasi alla lettera il testo del Regolamento (CE) n. 44/2001, che riguarda in generale la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale. | |
Emendamento 32 Articolo 9 | |
Articolo 9 |
soppresso |
Ricorso ad un’autorità giurisdizionale |
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Ai fini del presente capo, si ritiene adita un’autorità giurisdizionale: |
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a) alla data in cui l’atto introduttivo del giudizio o atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale, a condizione che l’attore abbia provveduto in seguito ad adottare le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse notificato o comunicato o al convenuto, o |
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b) qualora l’atto debba essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla data nella quale è ricevuto dall’autorità incaricata della notifica o della comunicazione, a condizione che l’attore non abbia omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale. |
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Motivazione | |
Questo articolo è inutile perché ripete quasi alla lettera il testo del Regolamento (CE) n. 44/2001, che riguarda in generale la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale. | |
Emendamento 33 Articolo 10 | |
Articolo 10 |
soppresso |
Misure provvisorie e conservative |
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Le misure provvisorie o conservative previste dalla legge di uno Stato membro possono essere richieste alle autorità giudiziarie di quello Stato, anche se, in forza del presente regolamento, è competente l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro nel merito. |
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Motivazione | |
Questo articolo è inutile perché ripete quasi alla lettera il testo del Regolamento (CE) n. 44/2001, che riguarda in generale la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale. | |
Emendamento 34 Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo) | |
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Qualora i procedimenti in materia di obbligazioni alimentari siano stati intentati mediante una richiesta di misure provvisorie, gli articoli 7 e 8 non devono operare in modo che la legge applicabile alla richiesta di misure provvisorie si applichi necessariamente a successive richieste di mantenimento o di revisione dell'assegno presentate nella fase di merito di un procedimento di divorzio, annullamento di matrimonio/patto di solidarietà civile o separazione legale. |
Motivazione | |
In assenza di tale disposizione, si potrebbe sostenere che, ove una donna abbia chiesto gli alimenti mediante misure provvisorie nello Stato A, in cui è rifugiata, dovrà essere applicata la legge di tale paese a tutte le questioni relative alle obbligazioni alimentari derivanti da una causa di divorzio intentata successivamente nello Stato B, di cui la donna è originaria e in cui risiede con il consorte. | |
Emendamento 35 Articolo 11 | |
Articolo 11 |
soppresso |
Verifica della competenza |
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L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro adita per una causa allorché la sua competenza non è fondata ai sensi del presente regolamento si dichiara d’ufficio incompetente. |
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Motivazione | |
Questo articolo è inutile perché ripete quasi alla lettera il testo del Regolamento (CE) n. 44/2001, che riguarda in generale la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale. | |
Emendamento 36 Articolo 13 | |
1. La legge del paese nel quale il creditore risiede abitualmente disciplina le obbligazioni alimentari. |
1. La legge del paese nel quale il creditore risiede abitualmente disciplina le obbligazioni alimentari. |
2. La lex fori si applica: |
2. La lex fori si applica:: |
a) qualora in forza della legge designata ai sensi del paragrafo 1 il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore o |
a) qualora sia la legge del paese di residenza abituale del creditore, o
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b) qualora il creditore lo richieda e si tratti della legge del paese nel quale il debitore risiede abitualmente. |
b) qualora il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore, in forza della legge del paese in cui il creditore risiede abitualmente, o |
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c) salvo domanda contraria da parte del creditore e ove l'autorità giurisdizionale si sia accertata che egli abbia acquisito una consulenza giuridica indipendente sulla questione, qualora sia la legge del paese di residenza abituale del debitore. |
3. Se nessuna delle leggi designate conformemente ai paragrafi precedenti permette al creditore di ottenere alimenti dal debitore e qualora risulti dal complesso delle circostanze che l'obbligazione alimentare presenta collegamenti stretti con un altro paese, in particolare quello della nazionalità comune del creditore e del debitore, si applica la legge del paese con il quale l'obbligazione alimentare presenta collegamenti stretti. |
3. Fatto salvo il paragrafo 1, la lex fori si applica anche qualora non sia la legge del paese di residenza abituale del creditore, ove consenta di risolvere le controversie in questo settore con equità e in modo più semplice, rapido e meno costoso e non sussistano prove di forum shopping. |
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4. In alternativa, quando la legge dello Stato di residenza abituale del creditore di alimenti o quella dell'autorità giurisdizionale adita non permette al creditore di ottenere alimenti dal debitore, o qualora fosse iniquo o inappropriato applicare tale legge, le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge di un altro paese con il quale l'obbligo alimentare presenta legami stretti, in particolare, ma non solo, quella del paese della nazionalità comune del creditore e del debitore. |
Motivazione | |
Si vedano le motivazioni degli emendamenti ai considerandi 14 e 15. | |
Emendamento 37 Articolo 14, lettera a) | |
a) designare la lex fori per le esigenze di una procedura, espressamente o in qualsiasi altro modo inequivocabile al momento della presentazione della domanda; |
a) al momento della presentazione della domanda, accordarsi con atto scritto designando la lex fori in modo inequivocabile; |
Motivazione | |
Il testo nella sua versiona attuale è incomprensibile. È ovvio che le norme procedurali sono invariabilmente quelle del Foro adito. | |
Emendamento 38 Articolo 14, paragrafo 1 bis (nuovo) | |
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Il paragrafo 1 è soggetto alla condizione che l'autorità giurisdizionale adita si sia accertata che ogni scelta del foro o della legge sia stata concordata liberamente. |
Emendamento 39 Articolo 14, lettera b), punto (ii bis) (nuovo) | |
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(ii bis) la legge del luogo in cui ha ufficialmente sede il rapporto di famiglia o il rapporto che produce effetti simili. |
Motivazione | |
È ragionevole presumere che, nel momento in cui hanno ufficializzato la propria relazione, le parti hanno accettato che la legge in vigore in tale luogo può disciplinare anche altri aspetti delle relazioni famigliari. | |
Emendamento 40 Articolo 15 | |
Articolo 15 Non applicazione della legge designata su richiesta del debitore 1. Per le obbligazioni alimentari diverse da quelle nei confronti di minori e adulti vulnerabili e tra coniugi o ex coniugi, il debitore può opporre alla pretesa del creditore l'assenza di obbligazione alimentare nei suoi confronti ai sensi della legge nazionale comune o, in difetto di nazionalità comune, secondo la legge del paese nel quale risiede abitualmente. |
soppresso |
2. Per le obbligazioni alimentari tra coniugi o ex-coniugi il debitore può opporre alla pretesa del creditore l'assenza di obbligazioni alimentari nei suoi confronti secondo la legge del paese con il quale il matrimonio presenta i collegamenti più stretti. |
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Motivazione | |
Tale disposizione è in contrasto con il principio del mutuo riconoscimento ed è discriminatoria. | |
Emendamento 41 Articolo 17 | |
1. La legge applicabile a una obbligazione alimentare stabilisce in particolare: |
1. La legge applicabile a una obbligazione alimentare stabilisce in particolare: |
a) l'esistenza e la portata dei diritti del creditore, e nei confronti di chi può esercitarli; |
a) l'esistenza dei diritti del creditore, il relativo periodo ed importo, e nei confronti di chi può esercitarli; |
b) in qual misura il creditore può chiedere alimenti retroattivamente; |
b) per quale periodo e per quale importo il creditore può chiedere alimenti retroattivamente; |
c) il metodo di calcolo e d'indicizzazione dell'obbligazione alimentare; |
c) il metodo di calcolo e d'indicizzazione dell'obbligazione alimentare; |
d) la prescrizione e i termini per avviare un'azione; |
d) la prescrizione e i termini per avviare un'azione; |
e) il diritto dell'istituzione pubblica che ha fornito alimenti al creditore di ottenere il rimborso della sua prestazione e i limiti dell'obbligazione del debitore. |
e) il diritto dell'istituzione pubblica che ha fornito alimenti al creditore di ottenere il rimborso della sua prestazione e i limiti dell'obbligazione del debitore. |
2. Qualunque sia il contenuto della legge applicabile, occorre tener conto delle esigenze del creditore e delle risorse del debitore nel determinare l'importo della prestazione alimentare. |
2. Fatto salvo il paragrafo 1, nel determinare l'importo della prestazione alimentare, l'autorità giurisdizionale adita prende come base le esigenze reali e attuali del creditore e le risorse reali e attuali del debitore, tenendo conto delle esigenze ragionevoli di quest'ultimo e delle eventuali altre obbligazioni alimentari cui potrebbe essere soggetto. |
Motivazione | |
Il presente emendamento è volto a rendere più stringente il testo della Commissione. È importante chiarire che le esigenze reali del creditore sono della massima importanza e tenere conto del fatto che il debitore potrebbe già essere tenuto a corrispondere altri alimenti, ad esempio ad un partner precedente. | |
Emendamento 42 Articolo 20 | |
L’applicazione di una disposizione della legge designata dal presente regolamento può essere esclusa soltanto se manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro. Tuttavia, l’applicazione di una disposizione della legge di uno Stato membro designata dal presente regolamento non può essere esclusa in base a quanto sopra. |
L’applicazione di una disposizione della legge designata dal presente regolamento può essere esclusa soltanto se manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro. |
Motivazione | |
Questa garanzia va mantenuta. | |
Emendamento 43 Articolo 21 | |
Quando uno Stato comprende più unità territoriali ciascuna con una propria normativa in materia di obbligazioni alimentari, ogni unità territoriale viene considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile in base al presente regolamento. |
Uno Stato nel quale ogni entità territoriale ha proprie norme giuridiche in materia di obbligazioni alimentari non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di leggi che interessano solo tali unità territoriali. |
Motivazione | |
La presente disposizione è ripresa dalla proposta di regolamento Roma II. Essa consentirebbe agli Stati membri che comprendono varie giurisdizioni con un regime giuridico proprio di decidere autonomamente se applicare o meno le disposizioni del presente regolamento a dette giurisdizioni. | |
Emendamento 44 Articolo 22 | |
1. In un procedimento dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, l’atto introduttivo del giudizio o atto equivalente è notificato o comunicato al convenuto in uno dei modi seguenti: |
La comunicazione o la notifica degli atti è disciplinata dalle disposizioni del regolamento XXX/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. |
a) comunicazione o notifica a mani del destinatario, il quale firma una relata di notifica con la data di ricevimento; |
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b) comunicazione o notifica a mani per mezzo di un documento sottoscritto dalla persona competente che ha provveduto alla comunicazione o alla notifica, specificando che il destinatario ha ricevuto l’atto o ha rifiutato di riceverlo senza motivi legittimi, e la data in cui l’atto è stato comunicato o notificato; |
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c) comunicazione o notifica per posta, con il destinatario che firma e rinvia una relata di notifica con la data di ricevimento; |
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d) comunicazione o notifica con mezzi elettronici come il fax o l’e-mail, con il destinatario che firma e rinvia una relata di notifica con la data di ricevimento. |
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2. Il convenuto dispone di un termine non inferiore a 30 giorni per preparare la difesa, a partire dal ricevimento dell’atto notificato o comunicato conformemente al paragrafo 1. |
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3. Gli Stati membri informano la Commissione, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, delle forme di notifica e di comunicazione applicabili. Essi comunicano alla Commissione tutte le modifiche apportate a queste informazioni. |
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La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico. |
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Emendamento 45 Articolo 29 | |
Il ricorrente che nello Stato membro d'origine ha beneficiato in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o dell'esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento d'esecuzione, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più ampia prevista dal diritto dello Stato membro d'esecuzione.
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Il ricorrente che nello Stato membro d'origine ha beneficiato in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o dell'esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento d'esecuzione, dell'assistenza giudiziaria in conformità delle disposizioni della direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie1 o dell'esenzione più ampia prevista dal diritto dello Stato membro d'esecuzione. _______________________________ 1 GU L 26, del 31.1.2003, p. 41. |
Emendamento 46 Articolo 33 | |
Il diniego o la sospensione, totale o parziale, dell’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine, possono essere decisi su richiesta del debitore solo nei casi seguenti: |
Il diniego o la sospensione, totale o parziale, dell’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine, possono essere decisi su richiesta del debitore solo nei casi seguenti: |
a) il debitore eccepisce nuove circostanze o circostanze sconosciute all’autorità giurisdizionale d’origine quando quest’ultima ha emesso la decisione; |
a) il debitore eccepisce nuove circostanze rilevanti o significative che non erano note all’autorità giurisdizionale d’origine quando quest’ultima ha emesso la decisione; |
b) il debitore ha chiesto il riesame della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine conformemente all’articolo 24 e non è stata ancora adottata un’ulteriore decisione; |
b) il debitore ha chiesto il riesame della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine conformemente all’articolo 24 e non è stata ancora adottata un’ulteriore decisione; |
c) il debitore ha già saldato il debito; |
c) il debitore ha già saldato il debito; |
d) il diritto di ottenere l’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine è del tutto o in parte prescritto; |
d) il diritto di ottenere l’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine è del tutto o in parte prescritto; |
e) la decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine è incompatibile con una decisione emessa nello Stato membro dell’esecuzione o che ha i requisiti necessari al suo riconoscimento nello Stato membro dell’esecuzione. |
e) la decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine è incompatibile con una decisione emessa nello Stato membro dell’esecuzione o che ha i requisiti necessari al suo riconoscimento nello Stato membro dell’esecuzione. |
Motivazione | |
Quanto al punto a), in sede di esecuzione non è possibile riaprire la discussione su quanto è già stato definitivamente giudicato. L'esecuzione può fermarsi solo per ragioni riguardanti l'esecuzione stessa, non le ragioni che hanno condotto alla decisione da eseguire (vedi comma 2 art. 45 Regolamento(CE) n. 44/ 2001). | |
Quanto al punto b), non è opportuno creare un processo speciale. La difformità delle regole di procedura aumenta le difficoltà e può ritardare la soluzione dei problemi anziché renderla più rapida ed agevole. | |
La possibilità di riesame nello Stato di origine introduce un sistema di impugnazioni anomalo. | |
Emendamento 47 Articolo 34, paragrafo 2 | |
2. Un ordine di prelievo automatico mensile può essere emesso soltanto se la decisione è stata notificata o comunicata al convenuto in uno dei modi previsti all’articolo 22. |
2. Un ordine di prelievo automatico mensile può essere emesso soltanto se la decisione è stata notificata o comunicata al convenuto in conformità alle disposizioni del regolamento XXX/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. |
Motivazione | |
Non è opportuno creare un processo speciale. La difformità delle regole di procedura aumenta le difficoltà e può ritardare la soluzione dei problemi anziché renderla più rapida ed agevole. | |
Emendamento 48 Articolo 35, paragrafo 1 | |
1. Un creditore può chiedere all'autorità giurisdizionale adita nel merito di emettere un ordine di sequestro temporaneo di un conto bancario destinato, in un altro Stato membro, all'istituto bancario nel quale il debitore è titolare di un conto bancario. La domanda e l'ordine di sequestro temporaneo di un conto bancario sono conformi ai moduli di cui all'allegato IV del presente regolamento. |
1. Un creditore può chiedere all'autorità giurisdizionale adita nel merito di emettere un ordine di sequestro temporaneo di un conto bancario, limitatamente all'importo necessario all'assolvimento dell'obbligo alimentare, nei confronti di un istituto bancario di un altro Stato membro, nel quale il debitore è titolare di un conto bancario. La domanda e l'ordine di sequestro temporaneo di un conto bancario sono conformi ai moduli di cui all'allegato IV del presente regolamento. |
Emendamento 49 Articolo 35 bis (nuovo) | |
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Articolo 35 bis |
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Altri titoli esecutivi |
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L'autorità giurisdizionale adita può emettere ogni altro titolo esecutivo previsto dal suo diritto nazionale, da lui giudicato opportuno. |
Motivazione | |
L'autorità giurisdizionale presso la quale si richiede l'esecuzione non dovrebbe limitarsi agli ordini elencati nel regolamento. Dal momento che gli Stati membri vanno incoraggiati a vagliare il ricorso a strumenti di esecuzione innovativi, che si siano dimostrati altamente efficaci in giurisdizioni fuori dall'UE, le autorità giurisdizionali dovrebbero senz'altro avvalersi di tutta la panoplia di misure a loro disposizione nell'ambito delle loro rispettive legislazioni nazionali. | |
Emendamento 50 Articolo 38, paragrafo 1 | |
1. Le disposizioni di cui al capo VI sono applicabili, se del caso, al riconoscimento e all’esecuzione degli atti autentici e degli accordi tra le parti esecutivi. L’autorità competente di uno Stato membro nel quale un atto autentico o un accordo tra le parti è esecutivo rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un estratto dell’atto utilizzando il modulo di cui all’allegato II del presente regolamento. |
1. Le disposizioni di cui al capo VI sono applicabili, se del caso, al riconoscimento e all’esecuzione degli atti autentici e degli accordi tra le parti esecutivi. L’autorità competente di uno Stato membro nel quale un atto autentico o un accordo tra le parti è esecutivo rilascia automaticamente alle parti un estratto dell’atto utilizzando il modulo di cui all’allegato II del presente regolamento. |
Motivazione | |
Le formalità connesse alle disposizioni del presente regolamento vanno ridotte al minimo. | |
Emendamento 51 Articolo 44, paragrafo 1, alinea | |
1. Le autorità centrali danno accesso alle informazioni che permettono di facilitare il recupero dei crediti alimentari alle condizioni previste nel presente capitolo. Tali informazioni sono fornite ai seguenti scopi: |
1. Le autorità centrali danno accesso alle informazioni che permettono di facilitare, per un caso determinato, il recupero dei crediti alimentari alle condizioni previste nel presente capitolo. Tali informazioni sono fornite ai seguenti scopi: |
Emendamento 52 Articolo 44, paragrafo 1, lettera a) | |
a) localizzare il debitore; |
a) identificare l'indirizzo del debitore; |
Emendamento 53 Articolo 44, paragrafo 1 bis (nuovo) | |
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1 bis. In base al principio di proporzionalità, la determinazione dei dati personali da trattare avviene caso per sulla base dei dati informativi disponibili. Il loro trattamento è consentito solo se necessario a facilitare l'esecuzione degli obblighi alimentari. |
Emendamento 54 Articolo 44, paragrafo 1 ter (nuovo) | |
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1 ter. Non sono trattati i dati biometrici, quali le impronte digitali e la struttura del DNA. |
Emendamento 55 Articolo 44, paragrafo 1 quater (nuovo) | |
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1 quater. Il trattamento di categorie particolari di dati concernenti l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza politica o sindacale, l'orientamento sessuale o la salute è ammesso solo qualora ciò sia strettamente necessario e proporzionato nel caso specifico e siano date determinate garanzie. |
Emendamento 56 Articolo 44, paragrafo 2 bis (nuovo) | |
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2 bis. Le richieste di informazioni diverse da quelle elencate al paragrafo 2 devono essere proporzionate e necessarie per il raggiungimento degli scopi elencati al paragrafo 1. |
Emendamento 57 Articolo 46, paragrafo 3 | |
3. Un'autorità giurisdizionale può conservare un'informazione comunicata conformemente al presente regolamento soltanto per il tempo che le occorre per agevolare il recupero di un credito alimentare. Il termine di conservazione non può essere superiore a un anno. |
3. Un'autorità giurisdizionale può conservare un'informazione comunicata conformemente al presente regolamento soltanto per il tempo che le occorre per agevolare il recupero di un credito alimentare. |
Motivazione | |
Le informazioni devono essere disponibili per il tempo strettamente necessario e per gli scopi per i quali sono state raccolte o trattate. Nel caso delle obbligazioni alimentari, è verosimile che le informazioni si rendano necessarie per periodi di una certa lunghezza, per consentire al giudice di valutare periodicamente sia il fondamento giuridico dell'attribuzione dell'assegno di mantenimento che la sua corretta quantificazione. Secondo le informazioni fornite dalla Commissione, nell'UE l'assegno di mantenimento viene versato per un periodo medio di 8 anni. | |
Emendamento 58 Articolo 48, paragrafo 3 bis (nuovo) | |
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3 bis. Il presente regolamento rispetta la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e l'obbligo ivi previsto per gli Stati membri di garantire tale libertà di circolazione, proteggendo i diritti e le libertà delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali, e in particolare il loro diritto alla privacy. |
Emendamento 59 Articolo 50 | |
Qualsiasi modifica degli allegati del presente regolamento è adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 51, paragrafo 2. |
(Non concerne la versione italiana.) |
Emendamento 60 Articolo 51 | |
1. La Commissione è assistita da un comitato, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. |
1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 44/ 2001. |
2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE nel rispetto del suo articolo 7, paragrafo 3. |
2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della decisione stessa. |
MOTIVAZIONE
1. Introduzione
Manca attualmente al livello dell'Unione europea un sistema comune e armonizzato di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari.
Finalità principale della proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, è di eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono un'azione di recupero dei crediti alimentari nei confronti di cittadini residenti in altri Stati membri dell'UE.
Il regolamento mira a un recupero di crediti (in generale) praticamente esente da spese. Per i cittadini UE si tratta di una normativa di importanza cruciale e di vitale necessità. Con la realizzazione del mercato interno, i movimenti transfrontalieri delle persone si sono notevolmente accresciuti, e con essi i problemi cui rischiano di andare incontro i coniugi dei migranti, soprattutto nei nuovi Stati membri, i cui cittadini cercano di trarre il maggior vantaggio possibile dalla libertà di circolazione. Occorre inoltre tener conto del fatto che divorzi e separazioni sono in aumento in tutta l'Unione.
Nel quadro della preparazione della relazione, la relatrice si è messa in contatto sia con gli organi istituzionali preposti alle decisioni in materia di obbligazioni alimentari sia con le persone direttamente interessate. Dopo le consultazioni, la relatrice ha constatato che purtroppo le sentenze dei tribunali in molti casi non vengono eseguite. In Polonia ad esempio, si stima che solo il 10% delle persone che hanno obblighi di mantenimento assolvono effettivamente tale obbligo. Altri, pur tenuti a versare un assegno per il mantenimento dei figli, fanno di tutto per eluderlo: trasferiscono i propri beni a parenti prossimi e meno prossimi, risultano ufficialmente senza lavoro (anche se hanno una qualche forma di reddito stabile), non ritirano le lettere ricevute da chi ha il compito di recuperare il credito e sfuggono all'apparato giudiziario. Per indurre gli interessati a versare l'assegno, gli organi competenti sono talora costretti a prendere provvedimenti drastici, come il ritiro della patente di guida. Tuttavia accade anche che i creditori vivano in condizioni di estrema povertà e che sovente non abbiano risorse sufficienti neanche per il proprio sostentamento.
È facile immaginare che tali problemi sono ancora più difficili da affrontare quando il debitore vive all'estero. Le vie per ottenere il recupero dei crediti alimentari sono più complesse e in molti casi impercorribili. Il presente regolamento è stato appunto proposto per evitare tale situazione e per facilitare la vita ai cittadini UE.
Per focalizzare l'attenzione su questo importante problema e per indurre gli Stati membri ad affrontarlo nonché per concludere rapidamente i lavori sulla proposta di regolamento, la relatrice ha organizzato sul tema un'audizione pubblica, che si terrà il prossimo 11 settembre.
2. Quadro giuridico
La proposta di regolamento è il risultato di un Piano d'azione di lungo periodo mirante a rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia nell’Unione europea, adottato dai Capi di Stato e di governo in sede di Consiglio europeo riunito all'Aia nel novembre 2004 (il programma è appunto noto come il "programma dell'Aia"). In tale programma la Commissione viene invitata a sottoporre nel 2005 "proposte per un progetto di strumento concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di mantenimento, compresi i provvedimenti cautelari e l'esecuzione provvisoria".
Inoltre dal 1999 la Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato (un'organizzazione internazionale i cui membri sono tutti gli Stati membri dell'UE e 40 altri Stati), hanno parallelamente lavorato a una profonda riforma del sistema internazionale per il recupero dei crediti alimentari all'estero. La fine dei lavori è prevista per novembre 2007.
La relatrice segue da presso i lavori della Conferenza dell'Aia e ritiene che le sue disposizioni debbano trovare corrispondenza nelle proposte UE. Nel contempo tuttavia la relatrice ritiene che l'UE necessiti di un suo regolamento distinto in materia. La pluralità delle fonti del diritto e il livello di integrazione fra gli Stati membri non trova riscontro nei paesi extra UE. Inoltre gli obiettivi definiti dall'UE hanno un diverso peso, donde l'opportunità di creare un sistema distinto e più avanzato sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di mantenimento. Naturalmente il nuovo sistema dovrà corrispondere quanto più possibile al quadro normativo della Conferenza dell'Aia, ma potrà anche essere più avanzato. Va anche sottolineato che occorrono tempi lunghi per ratificare le convenzioni e talora gli Stati finiscono per non ratificarle affatto. Nel prendere in considerazione la portata del problema del recupero dei crediti alimentari e la sua tendenza ad aggravarsi, emerge con evidenza la necessità di introdurre in materia un nuovo meccanismo intra UE che sia rapido ed efficiente.
3. Portata e contenuti
Il regolamento si estende a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti familiari (art. 1). La relatrice concorda in linea di massima con le soluzioni adottate nella proposta di regolamento. Desidera tuttavia rilevare che la nozione di "obbligazioni alimentari" è definita da ogni Stato membro in modo differente, per cui il regolamento dovrebbe estendersi a tutti gli obblighi di questo tipo previsti nelle legislazioni dei vari Stati membri.
La Commissione ha presentato in un unico strumento tutti i meccanismi applicabili alla materia: competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione, cooperazione ed eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento delle procedure.
Il regolamento dovrebbe finire per semplificare la vita dei cittadini. La principale esigenza è la semplificazione dell'iter necessario alla determinazione del credito alimentare. La Commissione propone pertanto che, una volta presa la decisione, siano adottate misure per conferirle la stessa forza di cui gode nello Stato membro d’origine, senza ulteriori formalità.
In pratica, l'iter per recuperare l'assegno di mantenimento consisterebbe di un unico passo: un'istanza che il creditore dovrebbe presentare al tribunale. Successivamente, un organo centrale dello Stato del creditore all'uopo designato invierebbe, su richiesta del tribunale, un'apposita domanda all'omologo organo dello Stato del debitore, il quale eserciterebbe nei confronti del debitore l'azione inquirente necessaria per determinare e rendere esecutivo l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento, in modo che questo possa essere percepito nello Stato del creditore.
Su richiesta del creditore, l’autorità giurisdizionale d’origine può emettere un ordine di prelievo automatico mensile destinato, in un altro Stato membro, al datore di lavoro del debitore o all’istituto bancario nel quale il debitore è titolare di un conto (art. 34). Un creditore può chiedere all’autorità giurisdizionale adita di emettere un ordine di pignoramento temporaneo di un conto bancario da trasmettere, in un altro Stato membro, all’istituto bancario nel quale il debitore è titolare di un conto bancario (art. 35). In generale, i crediti alimentari sono saldati con priorità rispetto a tutti gli altri debiti del debitore (art. 36).
5. Conclusioni
La relatrice è favorevole alla proposta di regolamento e concorda in linea di massima con le soluzioni in esso proposte. La sua applicazione avrà indubbiamente ripercussioni sociali positive in quanto permetterà alle persone che vantano crediti di mantenimento e che risiedono in uno Stato membro di far valere i propri diritti nei confronti di debitori residenti in altri Stati membri. Conseguentemente il regolamento potrà agevolare il corretto funzionamento del mercato interno, grazie soprattutto all'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone rappresentati dalle differenze fra uno Stato membro e l'altro in termini di esecuzione degli obblighi di mantenimento.
La proposta di regolamento sugli obblighi alimentari risponde a una genuina necessità della società di oggi: migliorare la situazione dei creditori di assegni di mantenimento, ossia in primo luogo dei bambini. L'aumento del numero delle coppie che si separano unito alla crescente mobilità nell'Unione europea comporta inevitabilmente un aumento della litigiosità transfrontaliera in relazione agli obblighi alimentari. Un recupero efficiente di tali crediti non potrà pertanto che migliorare la situazione di vita e le condizioni educative di numerosi bambini. La proposta facilita al creditore l'azione in giudizio presso il competente tribunale. Una volta adottata la relativa decisione, si prenderanno i provvedimenti opportuni perché essa venga riconosciuta in tutti gli Stati membri senza ulteriori formalità. La grande novità consiste nel fatto che il creditore disporrà del grande supporto di un regolamento specifico per far valere i propri diritti di cittadino.
PARERE della commissione giuridica SULLA BASE GIURIDICA PROPOSTA (14.2.2007)
On. Jean-Marie Cavada
Presidente
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
BRUXELLES
Oggetto: Parere sulla base giuridica della proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (COM(2005)0649 – C6‑0079/2006 – 2005/0259(CNS))[1]
Onorevole Presidente,
Con lettera dell'11 gennaio 2007, Ella, a norma dell'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento ha sottoposto all'esame della commissione giuridica la validità e la pertinenza della base giuridica della proposta della Commissione in oggetto.
La commissione ha esaminato la succitata questione nella sua riunione del 30 gennaio 2007.
La base giuridica proposta sono gli articoli 61, lettera c) e 67, paragrafo 2. Il riferimento all'articolo 67, paragrafo 2, implica che il provvedimento proposto tratti di questioni di diritto di famiglia e non è pertanto soggetto alla procedura di codecisione in virtù dell'eccezione prevista al secondo trattino dell'articolo 67, paragrafo 5.
Pertinenti disposizioni del Trattato CE
Articolo 61, lettera c)
Allo scopo di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il Consiglio adotta:
c) misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, come previsto all'articolo 65;
Articolo 65
Le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere, da adottare a norma dell'articolo 67 e per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno, includono:
a) il miglioramento e la semplificazione:
- del sistema per la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali;
- della cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;
- del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,comprese le decisioni extragiudiziali;
b) la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale;
c) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.
Articolo 67, paragrafi 1 e 2
1. Per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione o su iniziativa di uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento europeo.
2. Trascorso tale periodo di cinque anni:
- il Consiglio delibera su proposta della Commissione; la Commissione esamina qualsiasi richiesta formulata da uno Stato membro affinché essa sottoponga una proposta al Consiglio;
- il Consiglio, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, prende una decisione al fine di assoggettare tutti o parte dei settori contemplati dal presente titolo alla procedura di cui all'articolo 251 e di adattare le disposizioni relative alle competenze della Corte di giustizia.
Articolo 67, paragrafo 5
5. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio adotta secondo la procedura di cui all'articolo 251:
- le misure previste all'articolo 63, punto 1) e punto 2), lettera a), purché il Consiglio abbia preliminarmente adottato, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, una normativa comunitaria che definisca le norme comuni e i principi essenziali che disciplinano tali materie,
- le misure previste all'articolo 65, ad esclusione degli aspetti connessi con il diritto di famiglia.
Finalità e contenuto della proposta di regolamento
La proposta di regolamento intende eliminare tutti gli ostacoli che si frappongono nell'Unione europea al recupero dell'assegno di mantenimento, conformemente al programma di riconoscimento reciproco in materia civile, adottato il 30 novembre 2000 e al piano d'azione comune adottato il 2 e 3 giugno 2005.
Le finalità e il contenuto del regolamento proposto, come risultanti dal preamboli e dal dispositivo, possono essere interpretati nel modo seguente:
Secondo il considerando 7 il regolamento mira a consentire a un creditore di alimenti di ottenere agevolmente in uno Stato membro una decisione che sarà automaticamente esecutiva in qualsiasi altro Stato membro e la cui esecuzione sarà semplificata e accelerata.
A tal fine il regolamento intende riunire in un solo strumento tutte le misure necessarie al recupero degli assegni alimentari all'interno della Comunità. Esso contiene pertanto disposizioni sui conflitti di giurisdizione, sui conflitti di legge, sull’esecutività e l’esecuzione delle decisioni straniere e sulla cooperazione (considerando 8).
Il provvedimento si estende a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti familiari o da rapporti che producono effetti simili, e ciò al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori di alimenti (considerando 9).
Il considerando 10 spiega che le norme relative alla competenza internazionale dettate dal regolamento differiscono da quelle applicabili a norma del regolamento (CE) n. 44/2001 (Bruxelles I). Lo scopo è infatti chiarire le disposizioni in modo da contemplare tutte le ipotesi nelle quali esiste un nesso sufficiente tra la situazione delle parti e uno Stato membro. La residenza abituale del convenuto in uno Stato non membro dell’Unione europea non deve più essere una causa di esclusione dalle norme comunitarie e non deve essere più previsto alcun rinvio alla legge nazionale.
Il considerando 11 spiega che le parti potranno scegliere di comune accordo il tribunale competente, salvo il caso in cui si tratti di obblighi alimentari per un figlio minorenne, al fine di assicurare la protezione della "parte debole".
Il considerando 12 espone la necessità di mantenere un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione.
Il considerando 13 chiarisce che le norme sui conflitti di legge devono applicarsi soltanto agli obblighi alimentari e non devono stabilire la legge applicabile all’accertamento dei rapporti familiari sui quali tali obblighi si fondano.
I considerando 14, 15 e 16 trattano della questione del diritto applicabile (il principio di base è che si applica la legge del paese della residenza abituale del creditore di alimenti, ma viene prevista la possibilità di applicare la lex fori o la legge di un altro paese con il quale l’obbligo alimentare presenta legami stretti). La scelta della legge viene resa possibile a determinate condizioni, volte soprattutto a tutelare minori e adulti vulnerabili
Secondo il considerando 17, il debitore dev’essere tutelato nei confronti della legge designata nelle ipotesi in cui il rapporto di famiglia che giustifica l’ottenimento degli alimenti non sia unanimemente considerato degno di essere privilegiato. In particolare questo potrebbe essere il caso dei rapporti tra collaterali o affini, delle obbligazioni alimentari dei discendenti rispetto agli ascendenti, o del mantenimento del dovere di assistenza dopo lo scioglimento del matrimonio.
Il considerando 18 spiega che le decisioni emesse in uno Stato membro in materia di obbligazioni alimentari devono essere riconosciute e possedere forza esecutiva in tutti gli altri Stati membri senza che sia richiesta alcuna procedura. Per eliminare qualsiasi misura intermedia occorre realizzare un’armonizzazione minima delle norme processuali, tale da garantire il rispetto dei requisiti di un processo equo secondo norme comuni in tutti gli Stati membri.
Secondo il considerando 19, una decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa in uno Stato membro deve poter essere eseguita rapidamente ed efficacemente in qualsiasi altro Stato membro. Deve essere possibile dedurre gli alimenti direttamente dalla retribuzione o dal conto bancario del debitore.
Gli atti autentici e gli accordi tra le parti che sono esecutivi in uno Stato membro devono essere equiparati a decisioni (considerando 20).
Il considerando 21 tratta dell'istituzione di autorità centrali negli Stati membri per facilitare lo scambio di informazioni e per agevolare il recupero delle obbligazioni alimentari.
Il dispositivo si suddivide in nove Capi.
Il Capo I ha per oggetto l'ambito di applicazione e le definizioni. L'articolo 1 ("Ambito di applicazione") dispone che il regolamento "si applica alle obbligazioni alimentari derivanti dai rapporti familiari o dai rapporti che, in forza della legge ad essi applicabile, producono effetti simili". Va osservato che i termini definiti all'articolo 2 ("autorità giurisdizionale", "giudice", "decisione", "atto autentico", "Stato membro d'origine", "Stato membro dell'esecuzione", "autorità giurisdizionale d'origine", "creditore" e "debitore") non hanno specifico riferimento al diritto di famiglia né sono definiti in termini di diritto di famiglia.
Il Capo II tratta della competenza (competenza generale, deroga della competenza, competenza fondata sulla comparizione del convenuto, competenze residuali, litispendenza, connessione, ricorso a un'autorità giurisdizionale, misure provvisorie e conservative, verifica della competenza). Anche questo Capo non ha attinenza con il diritto di famiglia, trattando esclusivamente della competenza giurisdizionale sulle obbligazioni alimentari, ossia le rivendicazioni pecuniarie.
Il Capo III ha per oggetto il diritto applicabile. Va notato al riguardo che la disposizione di apertura (articolo 12) dispone che "le disposizioni del presente capo stabiliscono soltanto la legge applicabile alle obbligazioni alimentari e non pregiudicano la legge applicabile a uno dei rapporti di cui all’articolo 1" (ovvero i "rapporti familiari" o i " rapporti che, in forza della legge ad essi applicabile, producono effetti simili"). I restanti articoli di tale Capo trattano di: norme di base, scelta della legge, non applicazione delle legge designata su richiesta del debitore, istruzione pubblica, settore della legge applicabile, applicazione della legge di uno Stato non membro, rinvio, ordine pubblico, sistemi non unificati.
Il Capo IV tratta delle norme procedurali comuni: comunicazione o notifica, verifica della ricevibilità, decisione e riesame.
I Capi V e VI trattano di: esecutività ed esecuzione delle decisioni (tra l'altro, assistenza giudiziaria, cauzione e deposito, legalizzazione, assenza di revisione nel merito, diniego o sospensione dell'esecuzione, ordine di ritenuta automatica mensile, sequestro temporaneo di conti bancari, gerarchia dei crediti).
Il Capo VII si occupa di atti autentici e accordi.
Il Capo VIII affronta la questione della cooperazione (designazione e ruolo delle autorità centrali, accesso alle informazioni e loro utilizzo, ecc.)
Infine il Capo IX detta le disposizioni generali e finali (rapporti con altri strumenti comunitari, rapporti con accordi internazionali, comitatologia, disposizioni transitorie ed entrata in vigore).
Il Problema
La lettera del Presidente della commissione di merito recita nel modo seguente:
"La base giuridica prescelta considera le obbligazioni alimentari delle misure connesse al diritto di famiglia, ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino TCE. Ne consegue che tali misure non possono essere considerate norme comuni sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, soggette alla la procedura di codecisione."
Il relatore della commissione di merito ritiene che le obbligazioni alimentari abbiano sì stretta attinenza con il diritto di famiglia, ma che il farle rientrare in tale ambito significa probabilmente non tener sufficientemente conto della "natura ibrida del concetto stesso di obbligazione alimentare – familiare per le sue radici ma pecuniario nella sua attuazione, come qualsiasi altro credito".
Osservazioni generali sulla base giuridica in base alla giurisprudenza
Tutti gli atti comunitari devono essere fondati su una base giuridica contenuta nel trattato (o in altri testi legislativi cui si intende dare attuazione). La base giuridica definisce la competenza comunitaria ratione materiae e specifica come tale competenza debba essere esercitata, segnatamente lo/gli strumento/i legislativo/i che può/possono essere utilizzato/i e la procedura volta ad adottare la decisione.
Dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia risulta evidente che la scelta della base giuridica non è a discrezione del legislatore comunitario ma deve essere determinata da fattori oggettivi che possono essere soggetti a revisione giudiziaria[2], come l'obiettivo e il contenuto della misura in questione[3]. Inoltre, il fattore decisivo dovrebbe essere l'oggetto principale di una misura.[4]
Stando alla giurisprudenza della Corte di giustizia, l'articolo generico di un trattato rappresenta una base giuridica sufficiente anche se la misura in questione mira altresì, in maniera subordinata, al raggiungimento di un obiettivo perseguito da un articolo specifico del trattato[5].
Tuttavia, qualora una misura persegua contemporaneamente più scopi indissolubilmente collegati tra di loro, senza che uno sia secondario o indiretto rispetto agli altri, la misura si deve basare sulle varie disposizioni pertinenti del trattato[6], a meno che ciò non risulti impossibile a causa delle rispettive incompatibilità delle procedure decisionali stabilite dalle disposizioni[7].
Valutazione
Si può affermare incidentalmente che è un vero peccato che il Consiglio non abbia ancora deciso di servirsi del secondo trattino dell'articolo 67, paragrafo 2 per riportare gli "aspetti connessi con il diritto di famiglia" di cui al secondo trattino dell'articolo 67, paragrafo 5, nell'ambito della procedura di codecisione. E ciò malgrado che nel 2005[8] la Commissione avesse invitato il Consiglio a far sì che le misure connesse con le obbligazioni alimentari fossero adottate mediante la procedura di codecisione. Appare assurdo che una materia così vicina alle preoccupazioni e alla vita quotidiana dei cittadini come il diritto di famiglia non debba essere soggetto alla procedura legislativa che maggiormente coinvolge l'istituzione che quegli stessi cittadini eleggono.
E' evidente d'altra parte che queste considerazioni non possono influenzare la scelta della base giuridica, che va individuata sulla base di fattori oggettivi assoggettabili a revisione giudiziaria, segnatamente l'obiettivo e il contenuto della misura di cui trattasi.
E' chiaro che la finalità principale della proposta è di permettere a tutti i creditori di alimenti dell'UE di "ottenere agevolmente, rapidamente e nella maggior parte dei casi senza spese un titolo esecutivo che possa circolare senza ostacoli nello spazio giudiziario europeo" e che possa risolversi "nel pagamento regolare delle somme dovute".
L'introduzione di nuove norme di diritto internazionale privato in materia di competenza giurisdizionale, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari eliminerà gli ostacoli alla libera circolazione delle persone agevolando in tal modo il corretto funzionamento del mercato interno.
E' innegabile che senza il diritto di famiglia, la nozione stessa di alimenti sarebbe priva di senso, e in effetti l'articolo 1 della proposta chiarisce che gli obblighi di mantenimento "si fondano" sui rapporti familiari. Ciò detto tuttavia, una volta istituito l'obbligazione, in virtù del diritto di famiglia, di versare gli alimenti, non resta che assolvere l'obbligo pecuniario, che rappresenta un debito alla stregua di tutti gli altri. Una volta che la sua sussistenza sia stata sancita da una sentenza del tribunale, da un atto autentico o da un accordo tra le parti, l'obbligo di mantenimento equivale a una rivendicazione pecuniaria per la quale ha scarsa rilevanza il fatto di sorgere da rapporti familiari o assimilabili.
Il regolamento proposto non inciderà sul diritto di famiglia in quanto tale, come ben chiarito dall'articolo 12 della proposta secondo cui le disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari "non pregiudicano la legge applicabile a uno dei rapporti di cui all’articolo 1". E' rilevante al riguardo anche il considerando 13 il quale chiarisce che le norme sui conflitti di legge devono applicarsi soltanto alle obbligazioni alimentari e non devono stabilire la legge applicabile all’accertamento dei rapporti familiari sui quali si fondano le obbligazioni alimentari.
E' interessante altresì notare che il Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati[9], pur trattando anche di obbligazioni alimentari, è stato adottato con la procedura di codecisione[10].
Conclusioni
Nella riunione del 30 gennaio 2007 la commissione giuridica ha pertanto deciso all'unanimità[11] di raccomandare che il regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, sia basato sull'articolo 61, lettera c) e sul secondo trattino dell'articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CE e che debba conseguentemente essere soggetto alla procedura di codecisione.
Voglia gradire, Signor presidente, le espressioni della mia più viva stima
Giuseppe Gargani
- [1] Non ancora pubblicata sulla GU.
- [2] Causa 45/86, Commissione c. Consiglio [1987] Racc. 1439, par. 5.
- [3] Causa C-300/89, Commissione c. Consiglio [1991] Racc. I-287, par. 10, e causa C-42/97, Parlamento europeo c. Consiglio [1999] Racc. pag. I-869, par. 36.
- [4] Causa C-377/98, Paesi Bassi c. Parlamento europeo [2001] Racc. I-7079, par. 27.
- [5] Causa C-377/98, Paesi Bassi c. Parlamento europeo e Consiglio [2001] Racc. I-7079, par. 27-28. Causa C-491/01, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco [2002] Racc. I-11453, parr. 103-111.
- [6] Causa 165/87, Commissione c. Consiglio [1988] Racc. 5545, par. 11.
- [7] Si vedano ad es. la causa C-300/89, Commissione c.Consiglio [1991] Racc. I-2867, parr. 17-21, la causa C-388/01, Commissione c. Consiglio 2004 Racc. I-4829, par. 58, e la causa C-491/01, British American Tobacco [2002] Racc. I-11453, parr. 103-111.
- [8] Comunicazione della Commissione al Consiglio COM(2005) 648 del 15 dicembre 2005.
- [9] Gazzetta ufficiale L 143, del 30.4.2004, p.15.
- [10] Vedasi articolo 4, paragrafo 3 dove l'"atto autentico" è definito "una convenzione conclusa con autorità amministrative o da queste autenticata in materia di obbligazioni alimentari".
- [11] Erano presenti per la votazione finale: Giuseppe Gargani (presidente), Carlo Casini, Cristian Dumitrescu, Monica Frassoni, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina e Tadeusz Zwiefka.
PARERE della commissione giuridica (*) (5.10.2007)
destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari
(COM(2005)0649 – C6‑0079/2006 – 2005/0259(CNS))
Relatrice per parere (*): Diana Wallis(*) Procedura con le commissioni associate: articolo 47 del regolamento
BREVE MOTIVAZIONE
La preoccupazione principale della relatrice per parere nel redigere gli emendamenti alla presente proposta di regolamento è stata di garantire che le decisioni relative alle obbligazioni alimentari (nell'accezione più vasta dell'espressione) nei casi transfrontalieri vengano riconosciute e applicate in tutta l'Unione nella maniera più rapida ed efficace e ai costi più contenuti.
Le soluzioni proposte sono pragmatiche e hanno lo scopo di essere accettabili per il maggior numero di Stati membri. Esse potrebbero offendere i puristi, ma, a parere della relatrice, l'interesse dei contendenti in una soluzione rapida ad un problema che causa difficoltà reali, soprattutto per i bambini, deve prevalere su tutte le altre considerazioni, tenendo in debita considerazione le esigenze dei debitori di alimenti e i diritti della difesa.
Il presente parere ha inoltre lo scopo di esortare il Consiglio ad agire e di infondere coraggio alla Commissione. Il problema che il regolamento si prefigge di trattare interessa da vicino i cittadini dell'Unione: con il completamento del mercato interno, i movimenti transfrontalieri delle persone sono aumentati considerevolmente e, con essi, i problemi che possono incontrare i partner dei migranti, in particolare nei nuovi Stati membri, i cui cittadini stanno sfruttando appieno l'opportunità della libera circolazione. Occorre inoltre tenere conto del fatto che i divorzi e le separazioni stanno aumentando in tutta l'Unione.
L'Unione dovrebbe assumersi la responsabilità di garantire che i suoi cittadini possano godere di un diritto effettivo all'applicazione delle obbligazioni alimentari contestualmente al diritto di libera circolazione sancito dal trattato, e gli Stati membri hanno interesse a garantire che partner e figli non debbano dipendere da prestazioni di sicurezza sociale.
Nel proporre dei miglioramenti alle disposizioni della proposta di regolamento, la relatrice per parere coglie l'occasione per invitare gli Stati membri a vagliare nuove modalità di esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, dimostratesi altamente efficaci in giurisdizioni fuori dall'UE.
EMENDAMENTI
La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Testo della Commissione[1] | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Visto 1 | |
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c) e l’articolo 67, paragrafo 2, |
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), |
Motivazione | |
Consultata dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni quanto alla base giuridica della proposta di regolamento, la commissione giuridica ha ritenuto che la proposta debba essere trattata nell'ambito della procedura di codecisione. | |
Emendamento 2 Visto 3 | |
visto il parere del Parlamento europeo, |
soppresso |
Motivazione | |
Vedasi la motivazione dell'emendamento al primo visto. | |
Emendamento 3 Visto 4 bis (nuovo) | |
|
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato, |
Motivazione | |
Vedasi la motivazione dell'emendamento al primo visto. | |
Emendamento 4 Considerando 9 | |
(9) L’ambito d’applicazione del regolamento deve estendersi a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti familiari o rapporti che producono effetti simili, e ciò al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori di alimenti. |
(9) L’ambito d’applicazione del regolamento deve estendersi a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, o da rapporti che producono effetti simili ai sensi del diritto nazionale applicabile, e ciò al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori di alimenti. Tali obbligazioni vanno interpretate nel senso più lato e devono contemplare, in particolare, tutte le ingiunzioni relative ai pagamenti periodici, ai pagamenti forfettari, al trasferimento di proprietà immobiliari e agli accordi patrimoniali, stabiliti in base alle rispettive esigenze e risorse delle parti e conformemente alla natura delle obbligazioni alimentari. |
Motivazione | |
Occorre fornire indicazioni in merito al significato e al campo d'applicazione dell'espressione "obbligazioni alimentari". È importante specificare che sono altresì contemplati i patti civili di solidarietà, ivi compresi quelli tra persone dello stesso sesso. | |
Emendamento 5 Considerando 10 | |
(10) Le norme relative alla competenza internazionale differiscono in parte da quelle attualmente applicabili, come risultano dal regolamento (CE) n. 44/2001. Per garantire al meglio la difesa degli interessi dei creditori di alimenti e favorire una buona amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione europea, tali norme devono essere chiarite e contemplare tutte le ipotesi nelle quali esiste un nesso sufficiente tra la situazione delle parti e uno Stato membro. La residenza abituale del convenuto in uno Stato non membro dell’Unione europea non deve più essere una causa di esclusione dalle norme comunitarie e non deve essere più previsto alcun rinvio alla legge nazionale. |
(10) Le norme relative alla competenza internazionale differiscono in parte da quelle attualmente applicabili, come risultano dal regolamento (CE) n. 44/2001. Per garantire al meglio la difesa degli interessi dei creditori di alimenti e favorire una buona amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione europea, tali norme devono essere chiarite e contemplare tutte le ipotesi nelle quali esiste un nesso sufficiente tra la situazione delle parti e uno Stato membro. |
Motivazione | |
In considerazione della negoziazione della Convenzione sul recupero internazionale degli alimenti e altre forme di mantenimento familiare alla Conferenza dell'Aia, cui la Comunità europea ha aderito il 3 aprile 2007, è meglio omettere la frase evidenziata. | |
Emendamento 6 Considerando 11 | |
(11) Le parti devono poter scegliere di comune accordo il tribunale competente, salvo il caso in cui si tratti di obbligazioni alimentari per un figlio minorenne, al fine di assicurare la protezione della “parte debole”. |
(11) Le parti devono poter scegliere di comune accordo il tribunale competente, salvo il caso in cui si tratti di obbligazioni alimentari per un figlio minorenne o per un adulto privo di capacità giuridica, al fine di assicurare la protezione della “parte debole. |
Emendamento 7 Considerando 14 | |
(14) La legge del paese della residenza abituale del creditore di alimenti deve restare predominante, come negli strumenti internazionali esistenti, ma la legge dello Stato in cui si svolge il procedimento (lex fori) deve venire al secondo posto, poiché spesso non permette in questo settore particolare di risolvere le controversie in modo più semplice, rapido e meno costoso. |
(14) La legge del paese della residenza abituale del creditore di alimenti deve prevalere, come negli strumenti internazionali esistenti, sebbene possa essere applicata la legge dello Stato in cui si svolge il procedimento (lex fori), anche qualora non sia la legge del paese di residenza abituale del creditore, ove consenta di risolvere equamente le controversie in questo settore in modo più semplice, rapido e meno costoso e non sussistano prove del fatto che vi sia stato un cambiamento di foro alla ricerca di un trattamento preferenziale. |
Motivazione | |
L'obiettivo del regolamento di consentire ai creditori di alimenti di ottenere agevolmente una decisione che potrà essere automaticamente eseguibile in un altro Stato membro verrebbe inficiato qualora fosse adottata una soluzione che obbliga i tribunali ad applicare la legislazione straniera, laddove la controversia sia risolvibile in modo più semplice, rapido ed economico applicando la lex fori. L'applicazione del diritto di un altro paese tende a prolungare i tempi dei procedimenti e comporta costi aggiuntivi per procedure che spesso implicano un elemento di urgenza, e le parti in causa non dispongono necessariamente di mezzi finanziari sufficienti per farvi fronte. Oltretutto, in alcuni casi l'applicazione del diritto del paese di residenza abituale del creditore potrebbe dar luogo ad un risultato non auspicato, ad esempio qualora il creditore solleciti un ordine di pagamento degli alimenti nel paese di cui è cittadino e in cui si sia rifugiato dopo aver abbandonato il paese dove risiedeva abitualmente con il coniuge, che è della stessa nazionalità e che risiede tuttora in quel paese. | |
Per i suddetti motivi, il presente emendamento prevede l'applicazione discrezionale della legge del foro e rappresenta al contempo una salvaguardia contro il passaggio da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica (forum shopping). | |
Emendamento 8 Considerando 15 | |
(15) Quando nessuna delle due leggi citate permette al creditore di ottenere alimenti dal debitore deve rimanere possibile applicare la legge di un altro paese con il quale l’obbligo alimentare presenta legami stretti. In particolare può trattarsi, ma non solo, del paese della nazionalità comune delle parti. |
(15) Quando la legge del paese di residenza abituale del creditore di alimenti o quella dell'autorità giurisdizionale adita non permette al creditore di ottenere alimenti dal debitore, o qualora fosse iniquo o inappropriato applicare tale legge, deve rimanere possibile applicare la legge di un altro paese con il quale l’obbligo alimentare presenta legami stretti, in particolare, ma non solo, quella del paese della nazionalità comune delle parti. |
Motivazione | |
Il presente emendamento consente di applicare una legge diversa da quella dello Stato di residenza abituale del creditore o quello in cui si trova l'autorità giurisdizionale adita, anche allo scopo di evitare la pratica del forum shopping. | |
Emendamento 9 Considerando 16 | |
(16) Le parti devono essere autorizzate, a certe condizioni, a scegliere la legge applicabile. Pertanto devono poter scegliere la lex fori per le esigenze processuali. Inoltre, devono poter accordarsi sulla legge applicabile con accordi preliminari a qualsiasi controversia, ma soltanto quando si tratta di obbligazioni alimentari diverse da quelle dovute a minori o ad adulti vulnerabili; la loro scelta deve peraltro limitarsi solo a determinate leggi. |
(16) Le parti devono essere autorizzate, a certe condizioni, a scegliere la legge applicabile. Pertanto devono poter scegliere la lex fori per le esigenze processuali. Inoltre, devono poter accordarsi sulla legge applicabile con accordi preliminari a qualsiasi controversia, ma soltanto quando si tratta di obbligazioni alimentari diverse da quelle dovute a minori o ad adulti vulnerabili; la loro scelta deve peraltro limitarsi solo a determinate leggi. L'autorità giurisdizionale adita si accerta che l’eventuale scelta della legge applicabile sia stata concordata previa consulenza giuridica indipendente. Tutti gli accordi sulla scelta del foro devono avere forma scritta. |
Emendamento 10 Considerando 17 | |
(17) Il debitore dev’essere tutelato nei confronti della legge designata nelle ipotesi in cui il rapporto di famiglia che giustifica l’ottenimento degli alimenti non sia unanimemente considerato degno di essere privilegiato. In particolare questo potrebbe essere il caso dei rapporti tra collaterali o affini, delle obbligazioni alimentari dei discendenti rispetto agli ascendenti, o del mantenimento del dovere di assistenza dopo lo scioglimento del matrimonio. |
soppresso |
Motivazione | |
Il presente considerando è poco chiaro e sembra essere in contrasto con il principio del mutuo riconoscimento, oltre ad essere discriminatorio. Oltretutto, il fatto che l'emendamento apportato dalla relatrice per parere all'articolo 20 mantenga l'elemento della salvaguardia dell’ordine pubblico lo rende inutile. | |
Emendamento 11 Considerando 19 | |
(19) Una volta emessa in uno Stato membro, una decisione in materia di obbligazioni alimentari deve poter essere eseguita rapidamente ed efficacemente in qualsiasi altro Stato membro. I creditori di alimenti devono beneficiare in particolare di prelievi alla fonte effettuati sugli stipendi e i conti bancari dei debitori. |
(19) Scopo del presente regolamento è di introdurre procedure che producano risultati e che siano accessibili, rapide, efficaci, economiche, reattive ed eque. Una volta emessa in uno Stato membro, una decisione in materia di obbligazioni alimentari deve poter essere eseguita rapidamente ed efficacemente in qualsiasi altro Stato membro. I creditori di alimenti devono beneficiare in particolare di prelievi alla fonte effettuati sugli stipendi e i conti bancari dei debitori. Vanno inoltre promossi strumenti innovativi ed efficaci per l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari. |
Motivazione | |
Alla stessa stregua della Convenzione dell'Aia, il presente regolamento dovrebbe perseguire l'obiettivo della promozione di procedure accessibili, rapide, efficaci, economiche, reattive ed eque. | |
L'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari è problematica in molte giurisdizioni. Gli Stati membri dovrebbero pertanto vagliare attivamente l'opportunità di ricorrere a nuovi strumenti esecutivi, di comprovata efficacia in giurisdizioni al di fuori dell'Unione, quali ad esempio la confisca della patente di guida. | |
Emendamento 12 Considerando 22 | |
(22) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare mira a garantire il pieno rispetto della vita privata e della vita familiare, la protezione dei dati di carattere personale, il rispetto dei diritti del bambino e un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, conformemente agli articoli 7, 8, 24 e 47 della Carta. |
(22) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare mira a garantire il pieno rispetto della vita privata e della vita familiare, la protezione dei dati di carattere personale, il rispetto dei diritti del bambino e un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, conformemente agli articoli 7, 8, 24 e 47 della Carta. Nell'applicazione del presente regolamento si tiene conto degli articoli 3 e 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, i quali stipulano che: |
|
− in tutte le decisioni relative ai fanciulli, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente, |
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− ogni fanciullo ha il diritto ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale, |
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− spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l’affidamento del fanciullo, la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo, e |
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− gli Stati adottano ogni adeguato provvedimento, ivi compresa la conclusione di accordi internazionali, al fine di provvedere al recupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, in particolare quando vivono in uno Stato diverso da quello del fanciullo. |
Motivazione | |
Occorre tenere conto dei diritti del fanciullo sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite in materia. | |
Emendamento 13 Considerando 23 | |
(23) Conformemente all’articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione1, occorre che le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento siano emanate secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 3 della richiamata decisione. |
(23) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento andrebbero adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione1. |
____________ 1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. |
____________ 1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/EC (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11). |
Motivazione | |
Le disposizioni in materia di comitatologia sono state emendate per tenere conto della modifica alla decisione sulla comitatologia del 1999. Si vedano anche gli emendamenti agli articoli 50 e 51. | |
Emendamento 14 Considerando 24 | |
(24) Il presente regolamento deve sostituire gli strumenti comunitari adottati precedentemente aventi lo stesso ambito. Inoltre, deve prevalere sugli altri strumenti internazionali applicabili in materia tra gli Stati membri, per unificare e semplificare le norme giuridiche in vigore. |
(24) Il presente regolamento dovrebbe sostituire gli strumenti comunitari adottati precedentemente aventi lo stesso ambito. Inoltre, dovrebbe prevalere sugli altri strumenti internazionali applicabili in materia tra gli Stati membri, per unificare e semplificare le norme giuridiche in vigore. Esso dovrebbe inoltre essere compatibile con la Convenzione dell'Aia sul recupero internazionale degli alimenti e altre forme di mantenimento familiare. |
Motivazione | |
È importante chiarire che il regolamento deve essere compatibile con la prossima Convenzione dell'Aia. | |
Emendamento 15 Articolo 1, paragrafo 1 | |
1. Il presente regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti dai rapporti familiari o dai rapporti che, in forza della legge ad essi applicabile, producono effetti simili. |
1. Il presente regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti dai rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità o dai rapporti che, in forza della legge ad essi applicabile, producono effetti simili. |
Motivazione | |
Si veda la motivazione dell'emendamento al considerando 9. | |
Emendamento 16 Articolo 2, paragrafo -1 (nuovo) | |
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-1. "Obbligazione alimentare", il dovere stabilito dalla legge, anche se determinata nella sua misura e modalità da una decisione giurisprudenziale o da un contratto, di provvedere in qualsiasi forma al mantenimento o quanto meno ai mezzi di sussistenza di una persona attualmente o in passato legata da un rapporto familiare con il debitore. Tali obbligazioni sono interpretate nel senso più lato e devono contemplare, in particolare, tutte le ingiunzioni relative ai pagamenti periodici, ai pagamenti forfettari, al trasferimento di proprietà immobiliari e agli accordi patrimoniali, stabiliti in base alle rispettive esigenze e risorse delle parti e conformemente alla natura delle obbligazioni alimentari. |
Motivazione | |
È bene definire cosa si intende per obbligazione alimentare: in alcuni ordinamenti è prevista la distinzione tra dovere di mantenimento e dovere alimentare: più esteso il primo, molto limitato il secondo. È bene che il regime speciale copra entrambe le definizioni. | |
Emendamento 17 Articolo 2, punto 2) | |
(2) “giudice”, il giudice o il titolare di competenze equivalenti a quelle del giudice in materia di obbligazioni alimentari; |
soppresso |
Motivazione | |
Questo comma è inutile, perchè il giudice è una "autorità giudiziaria" già ben definita dal comma 1. | |
Emendamento 18 Articolo 2, punto 8) | |
(8) “creditore”, qualsiasi persona fisica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti; |
8) “creditore”, qualsiasi persona fisica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti o un'istituzione pubblica che abbia assunto il ruolo di creditore a fini esecutivi, |
Emendamento 19 Articolo 2, punto 9) | |
(9) “debitore”, qualsiasi persona fisica che deve corrispondere alimenti o alla quale sono richiesti alimenti. |
(9) “debitore”, qualsiasi persona fisica che deve corrispondere alimenti o alla quale sono richiesti alimenti, o un'istituzione pubblica che abbia assunto l'obbligo del debitore di mantenere il creditore, |
Emendamento 20 Articolo 2, punto 9 bis) (nuovo) | |
|
(9 bis) "azione relativa allo stato delle persone", qualsiasi procedimento in materia di divorzio, separazione legale, annullamento di matrimonio o affiliazione. |
Motivazione | |
Occorre precisare cosa s'intende per "azione relativa allo stato delle persone". La definizione coincide con quella di giurisdizione contenuta nel regolamento n. 2201/2003, ma è stata ampliata per contemplare anche i procedimenti relativi alle affiliazioni. | |
Emendamento 21 Articolo 3, lettera c) | |
c) l’autorità giurisdizionale competente a conoscere un’azione relativa allo stato delle persone quando la domanda relativa all’obbligazione alimentare è accessoria a quell’azione, salvo che tale competenza sia fondata soltanto sulla nazionalità di una delle parti, o |
c) l’autorità giurisdizionale competente a conoscere un’azione relativa allo stato delle persone quando la domanda relativa all’obbligazione alimentare è accessoria a quell’azione, o |
Motivazione | |
Questa limitazione non sembra avere alcun motivo. | |
Emendamento 22 Articolo 3, lettera d) | |
d) l’autorità giurisdizionale competente a conoscere un’azione relativa alla responsabilità genitoriale, ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003, quando la domanda relativa all’obbligazione alimentare è accessoria a quell’azione. |
d) l’autorità giurisdizionale competente a conoscere un’azione relativa alla responsabilità genitoriale, ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003, quando la domanda relativa all’obbligazione alimentare è accessoria a quell’azione, e vi sono azioni di responsabilità genitoriale già pendenti dinanzi a tale autorità o vengono avviate presso di essa contestualmente ad una richiesta di mantenimento. |
Motivazione | |
Chiarimento necessario. | |
Emendamento 23 Articolo 4, paragrafo 2 | |
2. La clausola attributiva di competenza dev’essere conclusa per iscritto. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza. |
2. La clausola attributiva di competenza dev’essere conclusa per iscritto. |
Motivazione | |
Il provvedimento è troppo vago, esso potrebbe, ad esempio, coprire uno scambio di e-mail. | |
Emendamento 24 Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo) | |
|
2 bis. L'autorità giurisdizionale adita si accerta che le eventuali proroghe della giurisdizione siano state concordate liberamente previa consulenza giuridica indipendente e che tengano conto della situazione delle parti al momento del procedimento. |
Motivazione | |
Vedasi la motivazione dell'emendamento al considerando 11. | |
Emendamento 25 Articolo 4, paragrafo 4 | |
4. Il presente articolo non si applica nelle controversie concernenti un’obbligazione alimentare relativa a un minore di diciotto anni. |
4. Il presente articolo non si applica se il creditore è un minore di 18 anni, ovvero è incapace di intendere o di volere. |
Motivazione | |
La giurisdizione è inderogabile a protezione dell'avente diritto agli alimenti o al mantenimento in ogni caso in cui egli non sia in grado di esprimere una libera volontà. | |
Emendamento 26 Articolo 6, lettera b) | |
b) quando si tratta di obbligazioni alimentari tra coniugi o ex-coniugi, le autorità giurisdizionali dello Stato membro sul cui territorio si trova l’ultima residenza abituale comune dei coniugi, qualora tale residenza abituale sia stata stabilita meno di un anno prima dell’introduzione della domanda. |
(Non concerne la versione italiana.) |
Motivazione | |
(Non concerne la versione italiana.) | |
Emendamento 27 Articolo 7, paragrafo 1 | |
1. Ove diverse domande riguardanti la stessa obbligazione alimentare siano presentate dinanzi alle autorità giurisdizionali di diversi Stati membri, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il giudizio finché sia accertata la competenza del tribunale adito per primo. |
1. Per quanto riguarda la litispendenza, e la connessione di procedimenti, nonché le misure provvisorie e conservative, si applicano gli articoli. 27, 28, 30, 31 del regolamento (CE) n. 44/2001. |
Motivazione | |
Le regole stabilite da questo articolo e da quelli successivi ripetono quanto già si trova nel diritto comunitario, nel regolamento (CE) n. 44/2001 che è opportuno richiamare. | |
Emendamento 29 Articolo 8 | |
Articolo 8 |
soppresso |
Connessione |
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1. Nel caso in cui domande connesse siano pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali di diversi Stati membri, l’autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il giudizio. |
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2. Nel caso in cui tali domande siano pendenti in primo grado, l’autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiararsi incompetente, su richiesta di una delle parti, a condizione che il giudice adito per primo sia competente a conoscere le domande in questione e il proprio ordinamento giuridico prevede la riunione delle cause. |
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3. Ai sensi del presente articolo, sono connesse le domande aventi un nesso così stretto che vi sia interesse a istruirle e a giudicare contemporaneamente per evitare soluzioni che potrebbero essere inconciliabili qualora le cause fossero giudicate separatamente. |
|
Motivazione | |
Questo articolo è inutile perché ripete quasi alla lettera il testo del Regolamento (CE) n. 44/2001, che riguarda in generale la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale. | |
Emendamento 30 Articolo 9 | |
Articolo 9 |
soppresso |
Ricorso ad un’autorità giurisdizionale |
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Ai fini del presente capo, si ritiene adita un’autorità giurisdizionale: |
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a) alla data in cui l’atto introduttivo del giudizio o atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale, a condizione che l’attore abbia provveduto in seguito ad adottare le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse notificato o comunicato o al convenuto, o |
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b) qualora l’atto debba essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla data nella quale è ricevuto dall’autorità incaricata della notifica o della comunicazione, a condizione che l’attore non abbia omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale. |
|
Motivazione | |
Questo articolo è inutile perché ripete quasi alla lettera il testo del Regolamento (CE) n. 44/2001, che riguarda in generale la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale. | |
Emendamento 31 Articolo 10 | |
Articolo 10 |
soppresso |
Misure provvisorie e conservative |
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Le misure provvisorie o conservative previste dalla legge di uno Stato membro possono essere richieste alle autorità giudiziarie di quello Stato, anche se, in forza del presente regolamento, è competente l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro nel merito. |
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Motivazione | |
Questo articolo è inutile perché ripete quasi alla lettera il testo del Regolamento (CE) n. 44/2001, che riguarda in generale la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale. | |
Emendamento 32 Articolo 10 bis (nuovo) | |
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Articolo 10 bis |
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Qualora i procedimenti in materia di obbligazioni alimentari siano stati intentati mediante una richiesta di misure provvisorie, gli articoli 7 e 8 non devono far sì che il diritto applicabile alla richiesta di misure provvisorie si applichi necessariamente a successive richieste di mantenimento o modifiche al mantenimento presentate nel contesto di una causa di divorzio, annullamento di matrimonio/patto di solidarietà civile o separazione legale. |
Motivazione | |
In assenza di tale disposizione, si potrebbe sostenere che, ove una donna abbia chiesto gli alimenti mediante misure provvisorie nello Stato A, in cui è rifugiata, dovrà essere applicata la legge di tale paese a tutte le questioni relative alle obbligazioni alimentari derivanti da una causa di divorzio intentata successivamente nello Stato B, di cui la donna è originaria e in cui risiede con il consorte. | |
Emendamento 33 Articolo 11 | |
Articolo 11 |
soppresso |
Verifica della competenza |
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L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro adita per una causa allorché la sua competenza non è fondata ai sensi del presente regolamento si dichiara d’ufficio incompetente. |
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Motivazione | |
Questo articolo è inutile perché ripete quasi alla lettera il testo del Regolamento (CE) n. 44/2001, che riguarda in generale la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale. | |
Emendamento 34 Articolo 13 | |
1. La legge del paese nel quale il creditore risiede abitualmente disciplina le obbligazioni alimentari. |
1. La legge del paese nel quale il creditore risiede abitualmente disciplina le obbligazioni alimentari. |
2. La lex fori si applica: |
2. La lex fori si applica: |
a) qualora in forza della legge designata ai sensi del paragrafo 1 il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore o |
a) qualora sia la legge del paese di residenza abituale del creditore, o |
b) qualora il creditore lo richieda e si tratti della legge del paese nel quale il debitore risiede abitualmente. |
b) qualora il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore in forza della legge del paese in cui il creditore risiede abitualmente, o |
|
c) salvo domanda contraria da parte del creditore e se l'autorità giurisdizionale ha stabilito che il creditore ha ottenuto consulenza giuridica indipendente sulla questione, qualora sia la legge del paese in cui il creditore risiede abitualmente. |
3. Se nessuna delle leggi designate conformemente ai paragrafi precedenti permette al creditore di ottenere alimenti dal debitore e qualora risulti dal complesso delle circostanze che l’obbligazione alimentare presenta collegamenti stretti con un altro paese, in particolare quello della nazionalità comune del creditore e del debitore, si applica la legge del paese con il quale l’obbligazione alimentare presenta collegamenti stretti. |
3. Fatto salvo il paragrafo 1, la lex fori può essere applicata anche qualora non sia la legge del paese di residenza abituale del creditore, laddove consenta di risolvere equamente le controversie in materia in modo più semplice, rapido e meno costoso e non sussistano prove del fatto che vi sia stato un cambiamento di foro alla ricerca di un trattamento preferenziale. |
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4. In alternativa, quando la legge dello Stato di residenza abituale del creditore di alimenti o quella dell'autorità giurisdizionale adita non permette al creditore di ottenere alimenti dal debitore, o qualora fosse iniquo o inappropriato applicare tale legge, le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge di un altro paese con il quale l’obbligo alimentare presenta legami stretti, in particolare, ma non solo, quella del paese della nazionalità comune del creditore e del debitore. |
Motivazione | |
Si vedano le motivazioni degli emendamenti ai considerando 14 e 15. | |
Emendamento 35 Articolo 14, lettera a) | |
a) designare la lex fori per le esigenze di una procedura, espressamente o in qualsiasi altro modo inequivocabile al momento della presentazione della domanda; |
a) al momento della presentazione della domanda, accordarsi con atto scritto designando la lex fori in modo inequivocabile; |
Motivazione | |
Il testo così come promulgato è incomprensibile. È ovvio che le norme procedurali sono invariabilmente quelle del Foro adito. | |
Emendamento 36 Articolo 14, comma 1 bis (nuovo) | |
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Il disposto del comma precedente è soggetto alla condizione che l'autorità giurisdizionale adita si sia accertata che ogni scelta del foro o della legge sia stata concordata liberamente previa acquisizione di una consulenza giuridica indipendente. |
Emendamento 37 Articolo 15 | |
Articolo 15 |
soppresso |
Non applicazione della legge designata su richiesta del debitore |
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1. Per le obbligazioni alimentari diverse da quelle nei confronti di minori e adulti vulnerabili e tra coniugi o ex coniugi, il debitore può opporre alla pretesa del creditore l’assenza di obbligazione alimentare nei suoi confronti ai sensi della legge nazionale comune o, in difetto di nazionalità comune, secondo la legge del paese nel quale risiede abitualmente. |
|
2. Per le obbligazioni alimentari tra coniugi o ex-coniugi il debitore può opporre alla pretesa del creditore l’assenza di obbligazioni alimentari nei suoi confronti secondo la legge del paese con il quale il matrimonio presenta i collegamenti più stretti. |
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Motivazione | |
Tale disposizione è in contrasto con il principio del mutuo riconoscimento ed è discriminatoria. | |
Emendamento 38 Articolo 17 | |
1. La legge applicabile a una obbligazione alimentare stabilisce in particolare: |
1. La legge applicabile a una obbligazione alimentare stabilisce in particolare: |
a) l’esistenza e la portata dei diritti del creditore, e nei confronti di chi può esercitarli; |
a) l’esistenza dei diritti del creditore, i relativi termini e l'importo, e nei confronti di chi può esercitarli; |
b) in qual misura il creditore può chiedere alimenti retroattivamente; |
b) per quale periodo e per quale importo il creditore può chiedere alimenti retroattivamente; |
c) il metodo di calcolo e d’indicizzazione dell’obbligazione alimentare; |
c) il metodo di calcolo e d’indicizzazione dell’obbligazione alimentare; |
d) la prescrizione e i termini per avviare un’azione; |
d) la prescrizione e i termini per avviare un’azione; |
e) il diritto dell’istituzione pubblica che ha fornito alimenti al creditore di ottenere il rimborso della sua prestazione e i limiti dell’obbligazione del debitore. |
e) il diritto dell’istituzione pubblica che ha fornito alimenti al creditore di ottenere il rimborso della sua prestazione e i limiti dell’obbligazione del debitore. |
2. Qualunque sia il contenuto della legge applicabile, occorre tener conto delle esigenze del creditore e delle risorse del debitore nel determinare l’importo della prestazione alimentare. |
2. Fatto salvo il paragrafo 1, nel determinare l'importo della prestazione alimentare, l'autorità giurisdizionale adita prende come base le esigenze reali e attuali del creditore e le esigenze reali e attuali del debitore, tenendo conto delle esigenze ragionevoli di quest'ultimo e delle eventuali altre obbligazioni alimentari cui potrebbe essere tenuto. |
Motivazione | |
Il presente emendamento è volto a rendere più stringente il testo della Commissione. È importante chiarire che le esigenze reali del creditore sono della massima importanza e tenere conto del fatto che il debitore potrebbe già essere tenuto a corrispondere altri alimenti, ad esempio ad un partner precedente. | |
Emendamento 39 Articolo 20 | |
L’applicazione di una disposizione della legge designata dal presente regolamento può essere esclusa soltanto se manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro. Tuttavia, l’applicazione di una disposizione della legge di uno Stato membro designata dal presente regolamento non può essere esclusa in base a quanto sopra. |
L’applicazione di una disposizione della legge designata dal presente regolamento può essere esclusa soltanto se manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro. |
Motivazione | |
Non si può fare una distinzione tra Stato membro e Stato non membro se è in questione l'ordine pubblico. | |
Emendamento 40 Articolo 21 | |
Quando uno Stato comprende più unità territoriali ciascuna con una propria normativa in materia di obbligazioni alimentari, ogni unità territoriale viene considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile in base al presente regolamento. |
Uno Stato nel quale varie entità territoriali hanno le proprie norme giuridiche in materia di obbligazioni alimentari non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti intercorrenti esclusivamente tra le leggi di tali unità. |
Motivazione | |
La presente disposizione è ripresa dalla proposta di regolamento Roma II. Essa consentirebbe agli Stati membri che comprendono varie giurisdizioni con un regime giuridico proprio di decidere autonomamente se applicare o meno le disposizioni del presente regolamento a dette giurisdizioni. | |
Emendamento 41 Articolo 22 | |
1. In un procedimento dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, l’atto introduttivo del giudizio o atto equivalente è notificato o comunicato al convenuto in uno dei modi seguenti: |
La comunicazione o la notifica degli atti è disciplinata dalle disposizioni del regolamento XXX/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. |
a) comunicazione o notifica a mani del destinatario, il quale firma una relata di notifica con la data di ricevimento; |
|
b) comunicazione o notifica a mani per mezzo di un documento sottoscritto dalla persona competente che ha provveduto alla comunicazione o alla notifica, specificando che il destinatario ha ricevuto l’atto o ha rifiutato di riceverlo senza motivi legittimi, e la data in cui l’atto è stato comunicato o notificato; |
|
c) comunicazione o notifica per posta, con il destinatario che firma e rinvia una relata di notifica con la data di ricevimento; |
|
d) comunicazione o notifica con mezzi elettronici come il fax o l’e-mail, con il destinatario che firma e rinvia una relata di notifica con la data di ricevimento. |
|
2. Il convenuto dispone di un termine non inferiore a 30 giorni per preparare la difesa, a partire dal ricevimento dell’atto notificato o comunicato conformemente al paragrafo 1. |
|
3. Gli Stati membri informano la Commissione, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, delle forme di notifica e di comunicazione applicabili. Essi comunicano alla Commissione tutte le modifiche apportate a queste informazioni. |
|
La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico. |
|
Emendamento 42 Articolo 29 | |
Il ricorrente che nello Stato membro d’origine ha beneficiato in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o dell'esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento d’esecuzione, dell’assistenza più favorevole o dell’esenzione più ampia prevista dal diritto dello Stato membro d’esecuzione. |
Il ricorrente che nello Stato membro d’origine ha beneficiato in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o dell'esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento d’esecuzione, dell’assistenza giudiziaria in conformità delle disposizioni della direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie1, o dell’esenzione più ampia prevista dal diritto dello Stato membro d’esecuzione. |
|
____________________ 1 GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41. |
Emendamento 43 Articolo 33 | |
Il diniego o la sospensione, totale o parziale, dell’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine, possono essere decisi su richiesta del debitore solo nei casi seguenti: |
Il diniego o la sospensione, totale o parziale, dell’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine, possono essere decisi su richiesta del debitore solo nei casi seguenti: |
a) il debitore eccepisce nuove circostanze o circostanze sconosciute all’autorità giurisdizionale d’origine quando quest’ultima ha emesso la decisione; |
a) vengono eccepiti difetti del titolo esecutivo o di atti procedurali; |
b) il debitore ha chiesto il riesame della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine conformemente all’articolo 24 e non è stata ancora adottata un’ulteriore decisione; |
|
c) il debitore ha già saldato il debito; |
c) il debitore ha già saldato il debito; |
d) il diritto di ottenere l’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine è del tutto o in parte prescritto; |
d) il diritto di ottenere l’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine è del tutto o in parte prescritto; |
e) la decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine è incompatibile con una decisione emessa nello Stato membro dell’esecuzione o che ha i requisiti necessari al suo riconoscimento nello Stato membro dell’esecuzione. |
e) la decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine è incompatibile con una decisione emessa nello Stato membro dell’esecuzione o che ha i requisiti necessari al suo riconoscimento nello Stato membro dell’esecuzione. |
Motivazione | |
Quanto al punto a), in sede di esecuzione non è possibile riaprire la discussione su quanto è già stato definitivamente giudicato. L'esecuzione può fermarsi solo per ragioni riguardanti l'esecuzione stessa, non le ragioni che hanno condotto alla decisione da eseguire (vedi comma 2 art. 45 Regolamento(CE) n. 44/ 2001). | |
Quanto al punto b), non è opportuno creare un processo speciale. La difformità delle regole di procedura aumenta le difficoltà e può ritardare la soluzione dei problemi anziché renderla più rapida ed agevole. | |
La possibilità di riesame nello Stato di origine introduce un sistema di impugnazioni anomalo. | |
Emendamento 44 Articolo 34, paragrafo 2 | |
2. Un ordine di prelievo automatico mensile può essere emesso soltanto se la decisione è stata notificata o comunicata al convenuto in uno dei modi previsti all’articolo 22. |
2. Un ordine di prelievo automatico mensile può essere emesso soltanto se la decisione è stata notificata o comunicata al convenuto in conformità alle disposizioni del regolamento XXX/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. |
Motivazione | |
Non è opportuno creare un processo speciale. La difformità delle regole di procedura aumenta le difficoltà e può ritardare la soluzione dei problemi anziché renderla più rapida ed agevole. | |
Emendamento 45 Articolo 35 bis (nuovo) | |
|
Articolo 35 bis |
|
Altri titoli esecutivi |
|
L'autorità giurisdizionale adita può ordinare tutti gli altri titoli esecutivi previsti dal suo diritto nazionale qualora li ritenga appropriati. |
Motivazione | |
L'autorità giurisdizionale presso la quale si richiede l’esecuzione non dovrebbe limitarsi agli ordini elencati nel regolamento. Dal momento che gli Stati membri vanno incoraggiati a vagliare il ricorso a strumenti di esecuzione innovativi, che si siano dimostrati altamente efficaci in giurisdizioni fuori dall'UE, le autorità giurisdizionali dovrebbero senz'altro avvalersi di tutta la panoplia di misure a loro disposizione nell'ambito delle loro rispettive legislazioni nazionali. | |
Emendamento 46 Articolo 38, paragrafo 1 | |
1. Le disposizioni di cui al capo VI sono applicabili, se del caso, al riconoscimento e all’esecuzione degli atti autentici e degli accordi tra le parti esecutivi. L’autorità competente di uno Stato membro nel quale un atto autentico o un accordo tra le parti è esecutivo rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un estratto dell’atto utilizzando il modulo di cui all’allegato II del presente regolamento. |
1. Le disposizioni di cui al capo VI sono applicabili, se del caso, al riconoscimento e all’esecuzione degli atti autentici e degli accordi tra le parti esecutivi. L’autorità competente di uno Stato membro nel quale un atto autentico o un accordo tra le parti è esecutivo rilascia automaticamente alle parti un estratto dell’atto utilizzando il modulo di cui all’allegato II del presente regolamento. |
Motivazione | |
Le formalità connesse alle disposizioni del presente regolamento vanno ridotte al minimo. | |
Emendamento 47 Articolo 50 | |
Qualsiasi modifica degli allegati del presente regolamento è adottata secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 51, paragrafo 2. |
(Non concerne la versione italiana.) |
Emendamento 48 Articolo 51 | |
1. La Commissione è assistita da un comitato, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. |
1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 44/ 2001. |
2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE nel rispetto del suo articolo 7, paragrafo 3. |
2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 8 della decisione stessa. |
PROCEDURA
Titolo |
Competenze e cooperazione in materia di obbligazioni alimentari |
|||||||
Riferimenti |
COM(2005)0649 - C6-0079/2006 - 2005/0259(CNS) |
|||||||
Commissione competente per il merito |
LIBE |
|||||||
Parere espresso da Annuncio in Aula |
JURI 14.3.2006 |
|
|
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||||
Cooperazione rafforzata - annuncio in aula |
6.7.2006 |
|
|
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||||
Relatore per parere Nomina |
Diana Wallis 30.5.2006 |
|
|
|||||
Esame in commissione |
3.10.2006 |
11.4.2007 |
3.5.2007 |
|
||||
Approvazione |
4.10.2007 |
|
|
|
||||
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
24 0 0 |
||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Carlo Casini, Bert Doorn, Cristian Dumitrescu, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Katalin Lévai, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Gary Titley, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka |
|||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Mogens N.J. Camre, Charlotte Cederschiöld, Kurt Lechner, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, József Szájer, Jacques Toubon |
|||||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Iles Braghetto, Genowefa Grabowska, Michael Cashman, Lily Jacobs |
|||||||
- [1] GU C 242, del 7.10.2006, pagg. 20-26.
PROCEDURA
Titolo |
Competenze e cooperazione in materia di obbligazioni alimentari |
|||||||
Riferimenti |
COM(2005)0649 - C6-0079/2006 - 2005/0259(CNS) |
|||||||
Consultazione del PE |
23.2.2006 |
|||||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 14.3.2006 |
|||||||
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
JURI 14.3.2006 |
|
|
|
||||
Commissioni associate Annuncio in Aula |
JURI 6.7.2006 |
|
|
|
||||
Relatore(i) Nomina |
Genowefa Grabowska 1.6.2006 |
|
|
|||||
Contestazione della base giuridica Parere JURI |
JURI 30.1.2007 |
|
|
|
||||
Esame in commissione |
5.10.2006 |
5.6.2007 |
17.7.2007 |
20.11.2007 |
||||
Approvazione |
20.11.2007 |
|
|
|
||||
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
37 0 0 |
||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Philip Bradbourn, Kathalijne Maria Buitenweg, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Dan Mihalache, Javier Moreno Sánchez, Bogusław Rogalski, Martine Roure, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka |
|||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Edit Bauer, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mary Lou McDonald, Marianne Mikko, Hubert Pirker |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Louis Grech |
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Deposito |
26.11.2007 |
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