RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE con riguardo ad alcune disposizioni temporanee relative alle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto
26.11.2007 - (COM(2007)0381 – C6‑0253/2007 – 2007/0136(CNS)) - *
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatrice: Ieke van den Burg
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE con riguardo ad alcune disposizioni temporanee relative alle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto
(COM(2007)0381 – C6‑0253/2007 – 2007/0136(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0381),
– visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0253/2007),
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle aliquote IVA diverse dall'aliquota IVA normale (COM(2007)0380),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6‑0469/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
| Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 CONSIDERANDO 1 | |
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(1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto , prevede alcune deroghe in materia di aliquote IVA. Alcune di esse scadono a una data precisa, mentre altre restano in vigore fino all'adozione del regime definitivo. |
(1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, prevede alcune deroghe in materia di aliquote IVA. Alcune di esse scadono a una data precisa, mentre altre restano in vigore fino all'adozione del regime definitivo per transazioni intracomunitarie. |
Motivazione | |
Il "regime definitivo" non è stabilito. Ai fini di una buona formulazione dei testi legislativi è opportuno essere più specifici. | |
Emendamento 2 CONSIDERANDO 1 bis (nuovo) | |
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(1 bis) Conformemente al principio di sussidiarietà, la Comunità non dovrebbe interferire nelle competenze degli Stati membri nel settore della tassazione indiretta più di quanto sia necessario per assicurare l'adeguato funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la fissazione delle aliquote IVA. In particolare, i servizi prestati a livello locale, nella misura in cui non comportano attività transfrontaliere, non hanno, in via di principio, alcuna incidenza sul funzionamento del mercato interno. |
Motivazione | |
L'emendamento proposto mira a ribadire il principio che i servizi forniti a livello locale non incidono sul commercio e che, di conseguenza, agli Stati membri dovrebbe essere lasciato un margine di discrezionalità per fissare le aliquote IVA per tali servizi. | |
Emendamento 3 CONSIDERANDO 2 | |
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(2) Per assicurare un trattamento più equo fra gli Stati membri occorre prorogare le deroghe che non interferiscono con il buon funzionamento del mercato interno e che non sono in contrasto con altre politiche comunitarie fino alla fine del 2010, ossia fino alla revisione del livello minimo del 15% applicabile all'aliquota normale e alla fine dell'applicazione, in via sperimentale, delle aliquote IVA ridotte ad alcuni servizi ad alta intensità di lavoro. Alcune deroghe non devono invece essere prorogate. |
(2) Per assicurare un trattamento equo fra gli Stati membri occorre prorogare le deroghe che non interferiscono con il buon funzionamento del mercato interno e che non sono in contrasto con altre politiche comunitarie fino alla fine del 2010, ossia fino alla revisione del livello minimo del 15% applicabile all'aliquota normale e alla fine dell'applicazione, in via sperimentale, delle aliquote IVA ridotte ad alcuni servizi ad alta intensità di lavoro. Per motivi specifici, alcune deroghe non devono essere prorogate. |
Motivazione | |
La proposta lascia intendere che vi è una certa disuguaglianza di trattamento fra gli Stati membri. Sopprimendo la parola "più", l'emendamento proposto ribadisce la necessità di assicurare una totale parità di trattamento. La proposta di non prorogare talune deroghe non si basa su una singola argomentazione, ma su varie argomentazioni specifiche. | |
Emendamento 4 CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo) | |
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(2 bis) Il periodo fino al 31 dicembre 2010 dovrebbe essere sufficientemente lungo per consentire al Consiglio di giungere a una conclusione sulla rinuncia del suo obiettivo di introdurre un regime definitivo per la tassazione delle transazioni intracomunitarie, basato sul principio della tassazione nel paese d'origine e su un approccio nei confronti del ravvicinamento delle aliquote IVA. |
Motivazione | |
Al fine di ridurre incertezze e in linea con i principi della buona amministrazione e della sussidiarietà, gli Stati membri dovrebbero adottare una decisione entro il 31 dicembre 2010 sull'abbandono definitivo o meno del cosiddetto regime "definitivo". Se, alla fine, il regime "definitivo" viene effettivamente abbandonato, non vale più la giustificazione di un'ulteriore armonizzazione delle aliquote e agli Stati membri dovrebbe essere concessa, in linea di principio, la possibilità di applicare aliquote IVA ridotte sulle transazioni che non hanno una dimensione transfrontaliera (ad esempio, servizi forniti a livello locale). | |
Emendamento 5 CONSIDERANDO 2 TER (nuovo) | |
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(2 ter) Il periodo fino al 31 dicembre 2010 dovrebbe altresì essere sufficientemente lungo per consentire al Consiglio di raggiungere una conclusione sulla struttura definitiva delle aliquote IVA che dovrebbe comprendere opzioni atte a consentire agli Stati membri di applicare diverse aliquote IVA purché venga garantito il buon funzionamento del mercato interno e di altre politiche comunitarie. Durante tale periodo, le norme in vigore andrebbero applicate in maniera prudente, tenendo debitamente conto dei casi limite, in modo da non impedire agli Stati membri di perseguire obiettivi politici legittimi prima o dopo la decisione del Consiglio in merito alla struttura definitiva delle aliquote IVA. |
Emendamento 6 CONSIDERANDO 2 QUATER(nuovo) | |
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(2 quater) Conformemente al principio di sussidiarietà e a seguito della decisione del Consiglio in merito ad un regime definitivo per la tassazione delle transazioni intracomunitarie, gli Stati membri dovrebbero poter applicare aliquote ridotte o, in circostanze eccezionali, eventualmente anche aliquote zero, ai beni e ai servizi di base, come i generi alimentari e i medicinali, per motivi sociali, economici e ambientali chiaramente definiti e a vantaggio del consumatore finale. |
Motivazione | |
Conformemente al principio di sussidiarietà e una volta deciso entro la fine del 2010 il regime definitivo per la tassazione delle transazioni intra-comunitarie, gli Stati membri dovrebbero poter applicare aliquote IVA ridotte in base a considerazioni economiche o sociali per rendere accessibili a ciascun cittadino i servizi e i beni fondamentali. | |
Emendamento 7
CONSIDERANDO 2 QUINQUIES (nuovo)
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(2 quinquies) Conformemente al principio di sussidiarietà e a seguito della decisione del Consiglio in merito ad un regime definitivo per la tassazione delle transazioni intracomunitarie, gli Stati membri dovrebbero poter applicare aliquote ridotte o, in circostanze eccezionali, eventualmente anche aliquote zero, alla fornitura di servizi prestati a livello locale, compresi servizi e beni connessi con l’istruzione, il benessere, la sicurezza sociale e la cultura. |
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Motivazione
Conformemente al principio di sussidiarietà e una volta deciso il regime definitivo per la tassazione delle transazioni intracomunitarie entro la fine del 2010, gli Stati membri dovrebbero poter applicare aliquote IVA ridotte al fine di rafforzare l'esistenza e il mantenimento dei servizi prestati a livello locale nonché il loro ruolo nell'economia formale.
Emendamento 8 CONSIDERANDO 2 SEXIES (nuovo) | |
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(2 sexies) Qualsiasi futuro regime per la tassazione delle transazioni intra-comunitarie dovrebbe essere trasparente e basato sulla semplicità amministrativa. |
Motivazione | |
L'introduzione di qualsiasi regime definitivo nell'ambito del quale gli Stati membri, sulla base del margine di manovra di cui disporranno in termini di fissazione di aliquote IVA ridotte o di adozione di una decisione sulla struttura IVA, deve essere accompagnata e guidata da considerazioni di semplicità e trasparenza. | |
Emendamento 9 CONSIDERANDO 6 | |
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(6) Non è necessario prorogare le deroghe concesse all'Ungheria e alla Slovacchia in quanto tali Stati membri non hanno applicato o non applicano più un'aliquota ridotta. |
(6) Occorre sottolineare che agli Stati membri, che non hanno applicato o non applicano più le deroghe IVA temporanee scadute nel 2007, dovrebbe essere consentita la possibilità, fino al 31 dicembre 2010, di avvalersi di dette deroghe temporanee. |
Or. en | |
Traduzione esterna
MOTIVAZIONE
Introduzione
La proposta su cui il Parlamento europeo è chiamato a pronunciarsi è un chiaro esempio dei rischi e delle sfide da affrontare in materia di fiscalità indiretta e di integrazione della stessa nel Mercato interno.
L'attuale struttura delle aliquote IVA è, più che un sistema, una "fotografia" delle aliquote IVA effettivamente in vigore negli Stati membri al momento in cui si è proceduto nel 1993 all'armonizzazione dell'imposta sul valore aggiunto. Altre aliquote "su misura" sono state aggiunte con ogni successiva ondata di adesioni di nuovi Stati membri.
In tale scenario, la Commissione ha sempre affermato che il conseguimento dell'obiettivo dell'instaurazione di un Mercato interno postula l'applicazione negli Stati membri di norme sulla tassazione del giro d'affari che non provochino distorsioni di concorrenza né ostacolino la libera circolazione di beni e servizi. A tal fine occorre introdurre un sistema IVA che elimini nei limiti del possibile i fattori suscettibili di causare distorsioni della concorrenza, a livello sia nazionale che comunitario.
Per quanto riguarda più in particolare le aliquote IVA, in assenza di un accordo politico in seno al Consiglio su come pervenire a un sistema IVA definitivo basato sull'imposizione nel paese d'origine, nel cosiddetto periodo "transitorio" sono possibili deroghe relativamente al numero e al livello delle aliquote. In tale contesto, il Parlamento ha ripetutamente e coerentemente chiesto che gli Stati membri siano autorizzati a sperimentare il funzionamento e l'incidenza, in termini di creazione di posti di lavoro, di una riduzione dell'aliquota IVA applicabile ai servizi ad alta intensità di lavoro. Il Parlamento europeo ha anche rammentato più volte che il sistema transitorio ha il vantaggio di non essere assolutamente influenzato dalle differenze nelle aliquote IVA, in quanto i beni sono Iva-esenti nel paese di origine e tassati con l'aliquota in vigore nel paese di consumo. Per le transazioni fra imprese non v'è dunque rischio di distorsioni di concorrenza. Il rischio di distorsioni è modesto anche per le transazioni fra imprese e consumatori, giacché le differenze di prezzo imputabili all'IVA difficilmente provocano importanti deviazioni di flussi commerciali.
Riconoscendo la necessità di comprendere meglio l'impatto della riduzione delle aliquote, il Consiglio ha chiesto alla Commissione di predisporre un'analisi valutativa dell'impatto delle aliquote ridotte sui servizi prestati localmente, soprattutto in termini di creazione di posti di lavoro, crescita economica e buon funzionamento del Mercato interno. L'esperimento con le aliquote ridotte è in atto ed avrà termine il 31 dicembre 2010. Nel frattempo la Commissione ha presentato i risultati di tale analisi nella sua Comunicazione COM(2007)380 del 4 luglio 2007. Le risultanze di tale studio (Studio Copenhagen Economics) sono discusse più oltre.
La Commissione riconosce ora che il regime "definitivo" dell'IVA (ossia con l'IVA basata sull'imposizione nel paese d'origine) non è mai stato adottato, e non lo sarà nel prevedibile futuro. In altre parole, quelle che erano state pensate come "disposizioni transitorie" resteranno in vigore fino a quando una nuova (improbabile) decisione sarà adottata all'unanimità dal Consiglio. Per gli Stati membri che sono entrati a far parte dell'UE dopo il 1° gennaio 1995 le deroghe temporanee accordate nell'ambito dei negoziati di adesione hanno una durata più limitata, in molti casi sino alla fine del 2007. Se alcune delle deroghe applicabili ai nuovi Stati membri sono ora coperte dalle disposizioni generali sulle aliquote ridotte, rimane il fatto che in alcuni Stati membri le deroghe giungeranno a scadenza, mentre in altri resteranno valide. Come correttamente indicato dalla Commissione "tale disparità di trattamento ingiustificata crea una diseguaglianza di opportunità fra gli Stati membri che porterebbe sicuramente a tensioni inaccettabili". La proposta di prorogare alcune delle deroghe fino al 31 dicembre 2007 serve dunque allo scopo di garantire pari opportunità fra gli Stati membri mentre è in corso la valutazione generale dell'effetto delle aliquote ridotte.
Valutazioni della relatrice
L'attuale dibattito sul ridimensionamento delle aliquote rientra nel processo volto a pervenire a un sistema IVA definitivo basato sull'imposizione nel paese d'origine ed è evidente che, una volta raggiunta tale fase, sarebbe utile avere un'unica fascia di aliquote, con il minimo possibile di deroghe, onde evitare di complicare le operazioni di contabilità e di controllo da parte delle amministrazioni.
Non sorprende il fatto che lo studio di Copenhagen Economics confermi tale conclusione, laddove sottolinea che un'aliquota IVA unica rappresenta di gran lunga la scelta migliore da un punto di vista puramente economico, almeno per due ragioni; in primo luogo il fatto che una struttura impositiva meno complicata genererebbe notevoli risparmi nei costi di adeguamento per le imprese e le amministrazioni fiscali; in secondo luogo perché attenuerebbe le distorsioni di funzionamento del Mercato interno.
Al riguardo, la relatrice sottolinea che il sistema transitorio ha il vantaggio di non essere assolutamente influenzato dalle differenze nelle aliquote IVA, in quanto i beni sono Iva-esenti nel paese di origine e tassati con l'aliquota in vigore nel paese di consumo. Inoltre, come rilevato nello studio di Copenhagen Economics, il ricorso ad aliquote ridotte può produrre vantaggi particolari in settori accuratamente selezionati, come i servizi prestati a livello locale. E' un fatto indisputabile che la differenza nelle aliquote IVA applicate ai servizi prestati localmente sono ininfluenti per il funzionamento del Mercato interno.
La relatrice è pertanto lieta di constatare che la Commissione concorda con la tesi secondo cui vi sono per gli Stati membri spazi di autonomia nella fissazione di aliquote ridotte per i servizi locali che non possono essere resi da sedi distanti.
Per alleviare il problema della disoccupazione, sarebbe opportuno concedere tale facoltà agli Stati membri che desiderassero esercitarla. Tale riduzione avrà probabilmente anche l'effetto di dissuadere le imprese interessate a entrare o restare nel sommerso.
Tuttavia, una riduzione delle aliquote di questo tipo non è senza rischi per il corretto funzionamento del Mercato interno e per la neutralità fiscale. Occorre pertanto fare in modo da introdurre una procedura autorizzativa per un periodo determinato, ma sufficientemente lungo da consentire di valutare l'impatto delle aliquote ridotte sui servizi prestati su base locale. Per assicurare che tale misura sia verificabile e limitata, occorrerebbe definirne rigorosamente l'ambito.
Alcune riflessioni sull'attuale dibattito in materia di aliquote ridotte dell'IVA
Per ridurre le incertezze, e in ottemperanza ai principi della buona amministrazione e della sussidiarietà, gli Stati membri dovranno valutare prima del 31 dicembre 2010 se non si debba abbandonare definitivamente il cosiddetto regime "definitivo". Se il regime definitivo verrà definitivamente abbandonato, verrà a cadere anche la giustificazione per ulteriori armonizzazioni delle aliquote e agli Stati membri dovrà in linea di principio essere data la facoltà di applicare aliquote IVA ridotte alle transazioni che non hanno carattere transfrontaliero (ad es. i servizi prestati localmente).
Il Consiglio dovrà entro il 2010 pervenire a conclusioni sulla struttura finale delle aliquote IVA, concedendo maggiore flessibilità e margine di manovra agli Stati membri. Gli Stati membri dovranno essere in grado di applicare aliquote IVA differenziate come elemento strutturale del proprio regime IVA, e non in via di deroga.
La Commissione, basandosi sullo studio di Copenhagen Economics, fa riferimento a possibili vie per dare attuazione a un certo numero di obiettivi di ridimensionamento delle aliquote e per rendere organica ed efficiente la struttura delle aliquote ridotte nella Comunità. Si tratta di: autorizzare un'aliquota super-ridotta per i beni e i servizi di prima necessità come i generi alimentari; di applicare eventualmente una seconda aliquota ad altre voci che non rappresentano necessità essenziali ma meritano un trattamento preferenziale per altre ragioni (cultura e istruzione, trasporti pubblici, occupazione, energia ed ambiente ecc.).
Prescindendo dalla difficile questione del livello di tali aliquote e dei beni e servizi cui dovrebbero applicarsi e tenendo presente che il cosiddetto regime "definitivo" dell'IVA è di là da venire, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a conservare un certo grado di flessibilità ai fini dell'utilizzo della fiscalità a complemento di altre politiche, soprattutto quando non vi siano ragioni di Mercato interno che militano contro la diversità delle aliquote. È certamente questo il caso dei servizi locali che non possono essere resi da sedi distanti.
In base al principio di sussidiarietà, gli Stati membri dovrebbero essere in grado, una volta stabilito entro il 2010 il regime definitivo di imposizione delle transazioni intracomunitarie, di applicare aliquote IVA ridotte
· per considerazioni economiche o sociali, al fine di rendere i beni e servizi di base accessibili a tutti i cittadini;
· per promuovere e mantenere i servizi prestati localmente e conservarne il ruolo nell'economia formale.
L'introduzione di un regime definitivo che lasci agli Stati membri un margine di manovra in termini di fissazione di aliquote IVA differenziate, dovrà essere accompagnato e guidato da considerazioni di semplicità e di trasparenza.
Conclusioni
Visto che il dibattito sulle aliquote ridotte dell'IVA è attualmente in corso a livello di Consiglio, è più che normale che i nuovi Stati membri continuino a beneficiare fino al 31 dicembre 2007 di una deroga che permetta di applicare aliquote ridotte, secondo la proposta della Commissione, proposta cui la relatrice dà il suo pieno sostegno. Alcune di queste deroghe non sono ora più giustificate. Se le deroghe in questione non hanno più ragion d'essere o non vengono più richieste, non è necessario prorogarle.
PROCEDURA
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Titolo |
Disposizioni temporanee relative alle aliquote IVA |
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Riferimenti |
COM(2007)0381 - C6-0253/2007 - 2007/0136(CNS) |
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Consultazione del PE |
27.7.2007 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 3.9.2007 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
IMCO 3.9.2007 |
JURI 3.9.2007 |
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Pareri non espressi Decisione |
IMCO 12.9.2007 |
JURI 3.10.2007 |
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Relatore(i) Nomina |
Ieke van den Burg 10.7.2007 |
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Esame in commissione |
22.10.2007 |
20.11.2007 |
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Approvazione |
21.11.2007 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
36 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Harald Ettl, Ján Hudacký, Thomas Mann |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Willem Schuth |
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Deposito |
26.11.2007 |
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