RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

26.11.2007 - (COM(2007)0484 – C6‑0283/2007 – 2007/0177(CNS)) - *

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Jan Mulder

Procedura : 2007/0177(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0470/2007

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

(COM(2007)0484 – C6‑0283/2007 – 2007/0177(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0484),

–   visto l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0283/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6‑0470/2007),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)

 

(1 bis) La condizionalità si è già dimostrata uno strumento molto importante nel quadro della politica agricola comune riformata per quanto concerne la giustificazione delle spese. La condizionalità non impone nuovi obblighi agli agricoltori, né conferisce loro il diritto a nuovi pagamenti a seguito dell'adempimento. Essa stabilisce semplicemente un legame tra i pagamenti diretti erogati agli agricoltori e i servizi di pubblica utilità che questi ultimi rendono alla società nel suo insieme mediante l'osservanza della legislazione comunitaria in materia di ambiente, sicurezza alimentare e benessere degli animali. Le prescrizioni della legislazione comunitaria sono in genere molto rigorose rispetto alle norme vigenti nel resto del mondo.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 1 TER (nuovo)

 

(1 ter) Data l'importanza che l'Unione europea attribuisce a questi standard elevati, la politica agricola comune riformata ha concretamente trasformato il suo primo pilastro in un'effettiva politica di sviluppo rurale in quanto gli agricoltori, invece di ricevere pagamenti incondizionati legati alla produzione, sono ricompensati per la fornitura di servizi di pubblica utilità. Per realizzare gli obiettivi del sistema di condizionalità sono necessarie una perfetta conoscenza del sistema e la cooperazione degli agricoltori, elementi attualmente carenti a causa dei timori che questo regime provoca nelle aziende agricole. Un settore agricolo meglio informato troverebbe più facile conformarsi alle regole. Tuttavia, comprendere i dettagli di 18 direttive e regolamenti specifici dell'Unione europea presenta enormi problemi non solo per gli agricoltori ma anche per le autorità competenti degli Stati membri.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 1 QUATER (nuovo)

 

(1 quater) Il sistema di condizionalità ha subordinato il pagamento degli aiuti agli agricoltori al rispetto di 18 direttive e regolamenti diversi dell'Unione europea. Per la sua stessa natura, il monitoraggio della condizionalità risulta complesso.

 

Il sistema di condizionalità presuppone che le persone addette ai controlli abbiano una perfetta conoscenza dell'agricoltura e dimestichezza con i diversi settori agricoli. È essenziale fornire una formazione adeguata alle persone che effettuano le ispezioni delle attività agricole. Inoltre, gli ispettori dovrebbero avere la facoltà di tener conto di fattori imprevisti e non stagionali non imputabili all'agricoltore che ostacolano il pieno rispetto della condizionalità.

Emendamento 4

CONSIDERANDO 1 QUINQUIES (nuovo)

 

(1 quinquies) Il sistema di condizionalità e/o la politica agricola comune richiederanno probabilmente ulteriori adeguamenti in futuro, dato che attualmente il livello dei pagamenti non sembra essere sempre commisurato agli sforzi di adempimento compiuti dagli agricoltori interessati, poiché i pagamenti dipendono ancora in larga misura dalla spesa storica. In particolare, la legislazione sul benessere degli animali è ovviamente più onerosa per gli allevatori, il che non si riflette nel livello dei pagamenti loro corrisposti. Tuttavia, se i prodotti importati rispondessero agli stessi standard di benessere animale, non sarebbe necessario compensare gli agricoltori per la loro osservanza della legislazione comunitaria in materia. La Commissione dovrebbe pertanto adoperarsi per il riconoscimento delle questioni non commerciali come criteri di importazione nel quadro dei negoziati dell’OMC.

Emendamento 5

CONSIDERANDO 1 SEXIES (nuovo)

 

(1 sexies) Occorre continuare ad adoperarsi per la semplificazione, il miglioramento e l’armonizzazione del sistema di condizionalità. Per questo è opportuno che la Commissione presenti ogni due anni una relazione sull’applicazione del sistema di condizionalità.

Emendamento 6

CONSIDERANDO 1 SEPTIES (nuovo)

 

(1 septies) La riduzione degli oneri amministrativi, l'armonizzazione dei controlli, la loro uniformazione anche all'interno delle istituzioni europee e la puntualità dei pagamenti aumenterebbero il sostegno generale degli agricoltori a favore del sistema di condizionalità, rafforzando così l'efficacia della politica.

Motivazione

Occorre mirare ad un giusto equilibrio fra i controlli necessari per garantire la qualità e le esigenze di produzione dei fabbricanti. Si tratta anche, ad esempio, di coordinare e uniformare i controlli nell'ambito delle istituzioni europee, proprio in considerazione del recente aumento di controlli non coordinati al loro interno (Commissione, Corte dei conti, ecc.).

Emendamento 7

CONSIDERANDO 1 OCTIES (nuovo)

 

(1 octies) Il preavviso è essenziale per favorire l'osservanza. Occorre inoltre aiutare gli agricoltori, molti dei quali sono operatori a tempo parziale, a prepararsi alle ispezioni. I controlli senza preavviso non sono di alcuna utilità in questo sistema, dal momento che contribuiscono ad alimentare una paura eccessiva, benché giustificata, degli agricoltori circa l’intero regime di condizionalità. Laddove si sospetti una "frode grave e deliberata", si dovrebbe piuttosto ricorrere ad altri strumenti, comprese le legislazioni nazionali degli Stati membri. I controlli senza preavviso andrebbero effettuati solo se l'autorità competente ritiene che in una determinata azienda agricola esista un problema grave. Al tempo stesso non si dovrebbe compromettere l'efficacia dei controlli in loco.

Emendamento 8

CONSIDERANDO 1 NONIES (nuovo)

 

(1 nonies) Per limitare l’onere che grava sugli agricoltori, gli Stati membri e le istituzioni europee andrebbero incoraggiati a ridurre al minimo sia il numero dei controlli in loco sia il numero degli organismi di controllo, ferme restando le disposizioni del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio1. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati ad effettuare la percentuale minima di controlli a livello dell’organismo pagatore. Inoltre, gli Stati membri e le istituzioni europee andrebbero incoraggiati ad adottare misure supplementari per limitare il numero di persone che eseguono i controlli, assicurare che esse abbiano una formazione adeguata e limitare ad un giorno al massimo la durata dei controlli in loco in una determinata azienda agricola. La Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri nell’ottemperanza agli obblighi relativi alle selezioni integrate di campioni. La selezione di campioni per i controlli in loco dovrebbe essere effettuata indipendentemente dalle percentuali minime di controllo stabilite dalla legislazione specifica applicabile in materia di condizionalità.

 

___________

1 GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 972/2007 ( GU L 216 del 21.8.2007, pag. 3).

Motivazione

Occorre mirare ad un giusto equilibrio fra i controlli necessari per garantire la qualità e le esigenze di produzione dei fabbricanti. In questo senso gli Stati membri, ma anche le istituzioni europee, dovrebbero effettuare solo i controlli effettivamente necessari.

Emendamento 9

CONSIDERANDO 1 DECIES (nuovo)

 

(1 decies) I controlli amministrativi e i controlli in loco previsti dal regolamento (CE) n. 796/2004 sono effettuati in modo da garantire una verifica efficace del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti nonché dei requisiti e delle norme applicabili in materia di condizionalità. È necessario che tali controlli diventino complementari nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo esistente, in modo da eliminare i doppioni ed effettuare tutti i controlli nel corso di un'unica ispezione.

Emendamento 10

CONSIDERANDO 1 UNDECIES (nuovo)

 

(1 undecies) È opportuno che gli Stati membri assicurino che gli agricoltori non siano puniti due volte (riduzione dei pagamenti o esclusione da essi nonché una multa per inosservanza della legislazione nazionale vigente in materia) per lo stesso caso di inadempienza.

Emendamento 11

CONSIDERANDO 1 DUODECIES (nuovo)

 

(1 duodecies) Le riduzioni dei pagamenti applicabili in caso di non conformità alle norme, agli obblighi e ai requisiti costitutivi della condizionalità variano a seconda che l’inosservanza sia giudicata un atto intenzionale o il risultato di negligenza. Analogamente queste riduzioni dovrebbero essere proporzionali all'importanza del settore interessato dalla non conformità nell'azienda agricola, in particolare quando si tratta di aziende di policoltura e allevamento.

Emendamento 12

CONSIDERANDO 2

(2) Ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, le parcelle corrispondenti alla superficie ammissibile sono a disposizione dell'agricoltore per un periodo di almeno dieci mesi. L'esperienza dimostra che questa condizione assoggetta il mercato fondiario a vincoli pesanti e impone un oberante lavoro amministrativo sia agli agricoltori che alle amministrazioni. Una riduzione del periodo in questione non pregiudicherebbe la gestione degli obblighi di condizionalità. Tuttavia, è ugualmente necessario fissare una data alla quale le parcelle sono a disposizione dell'agricoltore al fine di impedire domande doppie per le stesse superfici. Occorre pertanto stabilire che le parcelle sono a disposizione dell'agricoltore il 15 giugno dell'anno di presentazione della domanda di aiuto. La stessa regola deve essere applicata agli Stati membri che adottano il regime di pagamento unico per superficie. Occorre inoltre disciplinare le responsabilità in materia di condizionalità in caso di cessione della terra.

(2) Ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, le parcelle corrispondenti alla superficie ammissibile sono a disposizione dell'agricoltore per un periodo di almeno dieci mesi. L'esperienza dimostra che questa condizione assoggetta il mercato fondiario a vincoli pesanti e impone un oberante lavoro amministrativo sia agli agricoltori che alle amministrazioni. Una riduzione del periodo in questione non pregiudicherebbe la gestione degli obblighi di condizionalità. Tuttavia, è ugualmente necessario fissare una data alla quale le parcelle sono a disposizione dell'agricoltore al fine di impedire domande doppie per le stesse superfici. Occorre pertanto stabilire che le parcelle sono a disposizione dell'agricoltore l'ultimo giorno previsto per la presentazione della domanda di aiuto nello Stato membro interessato. La stessa regola deve essere applicata agli Stati membri che adottano il regime di pagamento unico per superficie. Occorre inoltre disciplinare le responsabilità in materia di condizionalità in caso di cessione della terra.

Motivazione

La data di scadenza del termine per la presentazione della domanda applicabile nello Stato membro in questione è una data di riferimento migliore. Altrimenti, per gli agricoltori di uno Stato membro in cui il termine di presentazione sia anteriore al 15 giugno, sarebbe impossibile presentare una domanda regolare qualora una parcella sia venduta nel periodo che intercorre tra il termine ultimo di presentazione in quello Stato membro e il 15 giugno.

Emendamento 13

CONSIDERANDO 7 BIS (nuovo)

 

(7 bis) Nella sua richiesta unica, l'agricoltore dichiara in particolare la superficie che utilizza a fini agricoli, il regime o i regimi interessati e i suoi diritti al pagamento e attesta di aver preso atto delle condizioni per la concessione dell'aiuto in questione. Tali condizioni dovrebbero corrispondere non solo ai criteri di ammissibilità agli aiuti, ma anche ai criteri di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, benessere degli animali e rispetto dell'ambiente cui è subordinata la concessione di tali aiuti. Con questa attestazione l'agricoltore si impegna in modo vincolante a rispettare le diverse condizioni.

Emendamento 14

ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo)
Articolo 4, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

 

-1) All'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

 

"Nel caso di direttive, la Commissione assicura che i criteri di gestione obbligatori nei campi di cui al paragrafo 1 siano trasposti in modo armonizzato in ciascuno Stato membro."

Emendamento 15

ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA A)

Articolo 6, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1782/2003)

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

soppresso

"1. In caso di inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali nel corso di un determinato anno civile (di seguito: "l'anno civile in questione"), l'importo totale dei pagamenti diretti da corrispondere, previa applicazione degli articoli 10 e 11, all'agricoltore che ha presentato una domanda nel corso dell'anno civile in questione, è ridotto o annullato conformemente alle modalità di applicazione di cui all'articolo 7.

 

Fatto salvo il paragrafo 2, l'agricoltore che ha presentato una domanda di aiuto è considerato responsabile, a meno che non possa dimostrare che l'inosservanza in questione non è dovuta a un atto o un'omissione direttamente imputabile:

 

a) a lui stesso, o

 

b) nel caso in cui le terre agricole siano state cedute nel corso dell'anno civile in questione,

 

- al cessionario, nel caso in cui la cessione abbia avuto luogo fra la data di cui all'articolo 44, paragrafo 3, e il 1° gennaio dell'anno civile successivo;

 

- al cedente, nel caso in cui la cessione abbia avuto luogo fra il 1° gennaio dell'anno civile in questione e la data di cui all'articolo 44, paragrafo 3."

 

Motivazione

È preferibile il testo attuale dell’articolo 6, paragrafo 1. All’agricoltore che possiede una data parcella dovrebbe incombere la responsabilità di rispettare i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali, e questo solo per il periodo durante il quale è proprietario della parcella. Quindi, qualora si constati un’inosservanza su una parcella di proprietà di un agricoltore diverso da quello che ha presentato la domanda di aiuto per la parcella in questione, può essere ridotto soltanto il pagamento diretto del nuovo proprietario. Questo evita inutili battaglie legali e semplifica l’operato degli organismi di controllo. La proposta della Commissione inoltre trasferisce sull’agricoltore l’onere della prova. È opportuno mantenere la situazione attuale, in cui è l’organismo di controllo a dover provare che un dato caso di inosservanza è dovuto a un atto o a un’omissione direttamente attribuibile all’agricoltore in questione.

Emendamento 16

ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA B)

Articolo 6, paragrafo 3, comma 1 (regolamento (CE) n. 1782/2003)

"3. In deroga al paragrafo 1 e alle condizioni stabilite dalle modalità di applicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le riduzioni di importo pari o inferiore a 50 EUR per agricoltore e per anno civile.

"3. In deroga al paragrafo 1 e alle condizioni stabilite dalle modalità di applicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le riduzioni di importo pari o inferiore a 250 EUR per misura, per agricoltore, per programma e per anno civile.

Motivazione

Poiché i pagamenti diretti rappresentano un sostegno al reddito e le regolamentazioni sono estremamente articolate e complesse, una soglia minima di 50 euro è troppo bassa. Dovrebbe essere di almeno 250 euro. Ai richiedenti vengono imposte svariate soglie minime e riduzioni di importo, per cui non è il caso di usare due pesi e due misure. Le soglie minime sono molto utili anche all'amministrazione per limitare l'onere burocratico. Stabilendo un legame col programma si riduce notevolmente l'onere amministrativo.

Emendamento 17

ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA B)

Articolo 6, paragrafo 3, comma 2 (regolamento (CE) n. 1782/2003)

I casi di inadempienza constatati dovranno tuttavia essere oggetto di un seguito specifico da parte dell'autorità competente. L'inadempienza, le misure applicate per darvi seguito e l'azione correttiva necessaria saranno notificate all'agricoltore."

I casi di inadempienza constatati dovranno tuttavia essere oggetto di un seguito specifico in sede di analisi del rischio da parte dell'autorità competente. L'inadempienza, le misure applicate per darvi seguito e l'azione correttiva necessaria saranno notificate all'agricoltore. Il presente comma non si applica qualora l'agricoltore abbia adottato un'azione correttiva immediata che abbia messo fine all'inadempienza."

Motivazione

I casi di inadempienza constatati dovranno tuttavia essere oggetto di un seguito specifico in sede di analisi del rischio e non dovrebbero costringere gli organismi di controllo a svolgere controlli ripetitivi, poiché ciò comporterebbe un aumento inaccettabile dei costi dei controlli per gli Stati membri. Si omette l'ultima frase della proposta originaria del relatore in quanto non sostenibile giuridicamente.

Emendamento 18

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 7, paragrafo 2, comma 3 (regolamento (CE) n. 1782/2003)

Ogni caso di inadempienza minore constatato dovrà essere tuttavia oggetto di un seguito specifico da parte dell'autorità competente. L'inadempienza, le misure applicate per darvi seguito e l'azione correttiva necessaria saranno notificate all'agricoltore. Il presente comma non si applica qualora l'agricoltore abbia adottato un'azione correttiva immediata che abbia messo fine all'inadempienza.

soppresso

Motivazione

Gli organismi di controllo non devono essere obbligati ad effettuare controlli ripetitivi quando constatano inadempienze minori, poiché ciò continuerebbe a rappresentare un onere pesante per tali organismi degli Stati membri.

Emendamento 19

ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)

Articolo 7, paragrafo 4, comma 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

 

(2 bis) All'articolo 7, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

 

"In ogni caso nei nuovi Stati membri la percentuale di riduzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, tiene conto della pertinente percentuale applicabile in un determinato anno in base allo schema di incrementi che figura all'articolo 143 bis."

Emendamento 20

ARTICOLO 1, PUNTO 2 TER (nuovo)
Articolo 7, paragrafo 4 ter (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

 

(2 ter) All’articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

“4 ter. Qualora sia applicata una riduzione dei pagamenti o l’esclusione da essi a seguito di un’inadempienza rilevata nel corso di un controllo in loco di cui all’articolo 25, non viene comminata alcuna multa ai sensi della legislazione nazionale corrispondente per lo stesso caso di inadempienza.

 

Qualora sia comminata una multa a seguito di inosservanza della legislazione nazionale, non è imposta alcuna riduzione o esclusione dai pagamenti per lo stesso caso di inadempienza.”

Emendamento 21

ARTICOLO 1, PUNTO 2 QUATER (nuovo)
Articolo 8 (regolamento (CE) n. 1782/2003)

 

(2 quater) L’articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

 

"Articolo 8

 

Revisione

 

Entro il 31 dicembre 2007 al più tardi, e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta una relazione sull’applicazione del sistema di condizionalità corredandola, se del caso, di proposte adeguate, in particolare al fine di:

 

- modificare l'elenco dei criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III,

 

- semplificare, deregolamentare e perfezionare la legislazione di cui all’elenco dei criteri di gestione obbligatori, prestando particolare attenzione alla legislazione concernente i nitrati,

 

- semplificare, perfezionare e armonizzare i sistemi di controllo vigenti, tenendo conto delle opportunità offerte dallo sviluppo di indicatori e dai controlli basati sulle strozzature, dai controlli già effettuati nel quadro di sistemi privati di certificazione, dai controlli già effettuati ai sensi della legislazione nazionale per l’applicazione dei criteri di gestione obbligatori e dalla tecnologia di informazione e comunicazione.

 

Le relazioni contengono altresì una stima dei costi complessivi dei controlli nel quadro del sistema di condizionalità sostenuti l’anno precedente a quello in cui verrà pubblicata la relazione."

Motivazione

Occorre realizzare continui sforzi per semplificare, armonizzare e migliorare il sistema di condizionalità, tenendo conto delle opportunità offerte dagli indicatori e dai controlli basati sulle strozzature, dai controlli già effettuati nel quadro di sistemi privati di certificazione, dai controlli già effettuati ai sensi della legislazione nazionale per l’applicazione dei criteri di gestione obbligatori e dalla tecnologia di informazione e comunicazione. È pertanto opportuno che la Commissione presenti ogni due anni una relazione, in modo da monitorare i progressi realizzati e da pianificare le modifiche ancora da apportare. La direttiva sui nitrati in particolare merita un esame critico. La relazione infine dovrebbe contenere una stima dettagliata dei costi relativi ai controlli della condizionalità.

Emendamento 22

ARTICOLO 1, PUNTO 2 QUINQUIES (nuovo)

Articolo 18, paragrafo 1, lettera e) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

 

(2 quinquies) All'articolo 18, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

 

"e) un sistema integrato di controllo comprendente in particolare la verifica delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti in termini di condizionalità;"

Emendamento 23

ARTICOLO 1, PUNTO 2 SEXIES (nuovo)

Articolo 25 (regolamento (CE) n. 1782/2003)

 

(2 sexies) L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 25

 

Controllo della condizionalità

 

1. Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare l'adempimento da parte degli agricoltori degli obblighi di cui al capitolo 1. Tali controlli hanno una durata massima di un giorno per ciascuna azienda agricola.

 

2. Per verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al capitolo 1, gli Stati membri possono utilizzare i loro sistemi amministrativi e di controllo già predisposti. Essi tuttavia si adoperano per limitare il numero di organismi di controllo e il numero di persone che effettuano i controlli in loco in una determinata azienda agricola.

 

Detti sistemi, in particolare il sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito ai sensi della direttiva 92/102/CEE, del regolamento (CE) n. 1782/2003, del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del regolamento (CE) n. 21/2004, devono essere compatibili, ai sensi dell'articolo 26 del presente regolamento, con il sistema integrato.

 

3. Gli Stati membri si adoperano per programmare i controlli in modo tale che le aziende agricole le quali, per ragioni stagionali, possono essere meglio controllate in un determinato periodo dell'anno siano effettivamente controllate in tale periodo. Se, tuttavia, per ragioni stagionali l'organismo di controllo non ha potuto controllare in tutto o in parte un determinato criterio di gestione obbligatorio o il sussistere di buone condizioni agronomiche e ambientali durante un controllo in loco, tali criteri e condizioni si considerano soddisfatti."

Motivazione

Alla proposta iniziale del relatore è aggiunto il paragrafo 3. Se gli Stati membri avessero l’obbligo di effettuare controlli ripetitivi a causa dell'impossibilità, per ragioni stagionali, di verificare determinati criteri e condizioni, ciò comporterebbe per essi un aumento inaccettabile dei costi dei controlli.

Emendamento 24

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 44, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 1782/2003)

"Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore il 15 giugno dell'anno di presentazione della domanda di aiuto."

"Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda applicabile nello Stato membro in questione nell'anno di presentazione della domanda di aiuto."

Motivazione

La data di scadenza del termine per la presentazione della domanda applicabile nello Stato membro in questione è una data di riferimento migliore. Altrimenti, per gli agricoltori di uno Stato membro in cui il termine di presentazione sia anteriore al 15 giugno, sarebbe impossibile presentare una domanda regolare qualora una parcella sia venduta nel periodo che intercorre tra il termine ultimo di presentazione in quello Stato membro e il 15 giugno.

Emendamento 25

ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA A)

Articolo 143 ter, paragrafo 5, comma 1, frase nuova (regolamento (CE) n. 1782/2003)

"Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore il 15 giugno dell'anno di presentazione della domanda di aiuto."

"Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda applicabile nello Stato membro in questione nell'anno di presentazione della domanda di aiuto."

Motivazione

La data di scadenza del termine per la presentazione della domanda applicabile nello Stato membro in questione è una data di riferimento migliore. Altrimenti, per gli agricoltori di uno Stato membro in cui il termine di presentazione sia anteriore al 15 giugno, sarebbe impossibile presentare una domanda regolare qualora una parcella sia venduta nel periodo che intercorre tra il termine ultimo di presentazione in quello Stato membro e il 15 giugno.

Emendamento 26

ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA B)
Articolo 143 ter, paragrafo 6, comma 3 (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

“Dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 è facoltativa per i nuovi Stati membri nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III secondo il seguente calendario:

“Dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 è facoltativa per i nuovi Stati membri nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III secondo il seguente calendario:

a) i criteri di cui al punto A si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009;

a) i criteri di cui al punto A si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009;

b) i criteri di cui al punto B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010;

b) i criteri di cui al punto B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011;

c) i criteri di cui al punto C si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.

c) i criteri di cui al punto C si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 è facoltativa fino al 31 dicembre 2011 nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III secondo il seguente calendario:

Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 è facoltativa fino al 31 dicembre 2011 nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III secondo il seguente calendario:

a) i criteri di cui al punto A si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012;

a) i criteri di cui al punto A si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012;

b) i criteri di cui al punto B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013;

b) i criteri di cui al punto B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014;

c) i criteri di cui al punto C si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

c) i criteri di cui al punto C si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

I nuovi Stati membri possono avvalersi di tale facoltà anche nel caso in cui decidano di mettere fine all'applicazione del regime di pagamento unico per superficie prima del termine del periodo di applicazione di cui al paragrafo 9.”

I nuovi Stati membri possono avvalersi di tale facoltà anche nel caso in cui decidano di mettere fine all'applicazione del regime di pagamento unico per superficie prima del termine del periodo di applicazione di cui al paragrafo 9.”

Emendamento 27

ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA C)

Articolo 143 ter, paragrafo 9, prima frase (regolamento (CE) n. 1782/2003)

“Per i nuovi Stati membri, il regime di pagamento unico per superficie è disponibile per un periodo di applicazione fino al termine del 2010.”

“Per i nuovi Stati membri, il regime di pagamento unico per superficie è disponibile per un periodo di applicazione fino al termine del 2013.”

Motivazione

Dal punto di vista economico è quasi impossibile giustificare, per la maggioranza dei nuovi Stati membri, il passaggio dall'attuale sistema di pagamenti diretti RPUS (regime di pagamento unico per superficie) al sistema RPU (regime di pagamento unico) a partire dal 2010 anziché dal 2013. Per poter avviare il sistema RPU nel 2010, i nuovi Stati membri dovrebbero già cominciare il lavoro preparatorio spendendo enormi quantità di denaro per il sistema che potrebbe funzionare solo per 2-3 anni. Ciò comporterebbe un onere finanziario aggiuntivo per Stati membri che otterranno il 100% dei loro pagamenti diretti non prima del 2013.

Emendamento 28

ARTICOLO 1, PUNTO 5 BIS (nuovo)
Articolo 145, lettera m) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

 

(5 bis) All’articolo 145, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

 

"m) modalità di applicazione relative ai controlli amministrativi, alle verifiche in loco e ai controlli mediante telerilevamento. In caso di controlli a norma del titolo II, capitolo 1, le norme enunciate prevedono un preavviso regolare e sufficiente concernente i controlli in loco qualora ciò non comprometta l’obiettivo effettivo del controllo. Le norme prevedono inoltre incentivi affinché gli Stati membri istituiscano un sistema di controlli ben funzionante e coerente."

Motivazione

Vi è consenso circa la necessità di condurre, ove possibile, controlli in loco preannunciati, in quanto non è giusto né ragionevole aspettarsi che un agricoltore moderno abbia tempo a disposizione per lunghi controlli approfonditi senza preavviso. I controlli non annunciati devono limitarsi ad aspetti per i quali il preavviso consentirebbe agli agricoltori di manipolare il risultato.

Emendamento 29

ARTICOLO 2
Articolo 51, paragrafo 3, comma 2 (regolamento (CE) n. 1698/2005)

La deroga di cui al primo comma si applica fino al 31 dicembre 2008. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 secondo il seguente calendario:

La deroga di cui al primo comma si applica fino al 31 dicembre 2008. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 secondo il seguente calendario:

a) i criteri di cui al punto A si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009;

a) i criteri di cui al punto A si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009;

b) i criteri di cui al punto B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010;

b) i criteri di cui al punto B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011;

c) i criteri di cui al punto C si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.

c) i criteri di cui al punto C si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è facoltativa fino al 31 dicembre 2011 nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 secondo il seguente calendario:

Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è facoltativa fino al 31 dicembre 2011 nella misura in cui tali disposizioni riguardino criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli agricoltori che ricevono pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 secondo il seguente calendario:

a) i criteri di cui al punto A si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012;

a) i criteri di cui al punto A si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012;

b) i criteri di cui al punto B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013;

b) i criteri di cui al punto B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014;

c) i criteri di cui al punto C si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

c) i criteri di cui al punto C si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(Traduzione esterna)

MOTIVAZIONE

Introduzione:

L’introduzione della condizionalità è un elemento fondamentale della riforma della politica agricola comune del 2003. Tale riforma rende la condizionalità un requisito indispensabile per accedere ai regimi di sostegno pubblici a favore degli agricoltori, modificando il primo pilastro in direzione della politica di sviluppo rurale, poiché gli agricoltori vengono pagati per i servizi resi all’intera società. Gli agricoltori ricevono compensazioni per il rispetto della legislazione comunitaria nei settori ambientale, pubblico, fitosanitario e della salute e del benessere degli animali, dove le norme comunitarie sono generalmente molto severe rispetto a quelle applicate nel resto del mondo.

Sebbene ampliamente condivisa, la condizionalità ha fin da principio sollevato critiche per gli oneri burocratici connessi alla sua applicazione, imposti sia agli agricoltori che alle amministrazioni degli Stati membri.

Inoltre, è molto difficile affidare i controlli a un unico organismo di controllo, poiché risulta necessario il coinvolgimento di diversi settori e specialisti. Le norme di esecuzione della Commissione non prevedono un preavviso in relazione ai controlli, il che considerando la loro durata ed estensione nonché le attuali condizioni agricole, impone un pesante onere a carico degli agricoltori.

Circa il 68% dei casi di inadempienza é stato giudicato lieve e ha condotto a sanzioni pari all’1% dei pagamenti diretti. Il 71% dei casi di inadempienza riguardava l’etichettatura e la registrazione del bestiame (perlopiù si è trattato di casi di perdita di un marchio auricolare oppure di casi in cui il bestiame era stato registrato a livello centrale ma non nei registri dell’azienda agricola, non mettendo dunque a rischio la tracciabilità). Le norme di esecuzione non prevedevano procedure specifiche per le inadempienze di minore entità né tanto meno il sistema prevede la possibilità di non incorrere affatto in sanzioni in tali casi. Pertanto, il sistema sanzionatorio è stato spesso considerato dagli agricoltori come sproporzionato nonché discriminante nei confronti di alcuni tipi di attività agricole, in particolare per le aziende che allevano animali.

La condizionalità viene applicata in modo molto diverso da uno Stato membro all’altro e spesso i sistemi di consulenza a disposizione degli agricoltori non riescono ad alleggerire l’onere imposto a carico di questi ultimi.

La Commissione ha presentato una “relazione sull'applicazione del sistema di condizionalità” (COM (2007) 147 def.), che sintetizza le critiche al sistema.

La proposta di modificare il regolamento (CE) n. 1782/2003 rientra fra gli sforzi della Commissione per attuare le conclusioni della sua relazione. Le possibili modifiche alle norme di esecuzione della Commissione sono attualmente in fase di discussione con il Consiglio.

Conclusioni del relatore

Il relatore è favorevole al sistema di condizionalità, ritenendo si tratti di un importante strumento a fondamento degli aiuti pubblici a favore degli agricoltori.

È tuttavia evidente che un sistema complesso come la condizionalità non può funzionare senza il sostegno degli agricoltori interessati. Pertanto, il sistema di condizionalità stesso, nonché la legislazione rientrante nel campo d’applicazione di tale sistema, andrebbero costantemente semplificati, deregolamentati e migliorati.

Considerando le cifre presentate dalla Commissione nella sua relazione, appare chiaro che la maggior parte delle aziende sottoposte ai controlli rispetta le norme stabilite e che la stragrande maggioranza dei casi di inadempienza riguarda requisiti normativi minori o irrilevanti, se non addirittura superflui.

Pertanto, il relatore è pienamente favorevole a qualsiasi sforzo teso a semplificare la condizionalità, purché non si mettano a rischio gli obiettivi perseguiti. La proposta della Commissione è un evidente passo in avanti in tale direzione.

Nondimeno, il relatore propone alcune modifiche in modo da sottolineare che la semplificazione, la deregolamentazione, il miglioramento e l’armonizzazione rappresentano un processo continuo. Il relatore suggerisce pertanto che la Commissione riferisca regolarmente sulla questione, ponendo anche l’accento sui costi dell’intero sistema di controllo, al fine di consentire per il futuro una corretta analisi del rapporto costi/benefici.

Qualora tutti i casi di inadempienze minori determinassero un aumento dei controlli, come previsto dalla Commissione, ciò non risulterebbe proporzionato né tanto meno aiuterebbe gli Stati membri ad affrontare i carichi di lavoro a livello amministrativo. A tal fine il relatore introduce alcune leggere modifiche alla proposta della Commissione.

Alcune norme, in special modo per quanto concerne Natura 2000, non sono adeguate a un regime di controlli sistematici in loco. Andrebbe pertanto considerata l’ipotesi di sostituire i controlli sistematici con un efficiente sistema di controlli incrociati (nel caso di Natura 2000 quasi tutti i casi di inadempienza sono stati comunque identificati tramite controlli incrociati).

Ai nuovi Stati membri, che si stanno impegnando ad attuare un sistema amministrativo agricolo che riesca a soddisfare tutte le richieste della vasta legislazione agricola comunitaria e che ancora non ricevono gli aiuti per intero, andrebbe concesso un periodo di introduzione graduale leggermente più lungo di quello proposto dalla Commissione e in linea con l’introduzione graduale dei pagamenti diretti.

Conclusione

La relazione non prende in considerazione tutti gli aspetti relativi alla condizionalità poiché molte questioni sono affrontate soltanto nelle norme di esecuzione della Commissione e alcuni aspetti necessitano chiaramente di essere approfonditi. L’obbligo di riferire regolarmente sulla questione garantirà la presenza in agenda della condizionalità.

È anche evidente che tutte le parti interessate, non solo la Commissione ma in special modo gli Stati membri, devono assicurarsi di attuare un sistema che soddisfi le richieste della società, risultando al contempo quanto più possibile semplice.

Un ampliamento dell’attuale insieme di norme, come dibattuto da alcuni in relazione all’imminente controllo sullo “stato di salute” della PAC, potrebbe risultare pregiudizievole al sistema nel suo insieme, considerando che ancora ci troviamo in una fase iniziale di attuazione. Inoltre, i nuovi costi amministrativi e di adeguamento connessi ai pagamenti diretti andrebbero visti con sospetto alla luce degli aiuti agricoli decrescenti.

PROCEDURA

Titolo

Regimi di sostegno diretto nell’ambito della PAC (modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003) e sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005)

Riferimenti

COM(2007)0484 - C6-0283/2007 - 2007/0177(CNS)

Consultazione del PE

13.9.2007

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

AGRI

24.9.2007

Commissione(i) competente(i) per parere

 Annuncio in Aula

BUDG

24.9.2007

 

 

 

Pareri non espressi

 Decisione

BUDG

24.10.2007

 

 

 

Relatore(i)

 Nomina

Jan Mulder

12.9.2007

 

 

Esame in commissione

11.9.2007

8.10.2007

21.11.2007

 

Approvazione

21.11.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

25

1

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Vincenzo Aita, Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Diamanto Manolakou, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pilar Ayuso, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Jan Mulder, James Nicholson, Zdzisław Zbigniew Podkański