RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeoe del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni

26.11.2007 - (COM(2007)0069 – C6‑0078/2007 – 2007/0032(COD)) - ***I

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatrice: Ona Juknevičienė

Procedura : 2007/0032(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0471/2007
Testi presentati :
A6-0471/2007
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni

(COM(2007)0069 – C6‑0078/2007 – 2007/0032(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0069)[1],

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0078/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A6‑0000/2007),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 2

(2) Sono necessari dati statistici periodici sulla popolazione e sulle principali caratteristiche familiari, sociali, economiche e abitative degli individui per l'esame e la definizione di misure di politica regionale e sociale che interessano specifici settori della Comunità.

(2) Sono necessari dati statistici periodici sulla popolazione e sulle principali caratteristiche familiari, sociali, economiche e abitative degli individui per l'esame e la definizione di misure di politica regionale, sociale e ambientale che interessano specifici settori della Comunità. In particolare, è necessario raccogliere informazioni dettagliate sulle abitazioni a supporto di varie attività della Comunità, quali la promozione dell'inclusione sociale e il monitoraggio della coesione sociale a livello regionale, nonché la protezione dell'ambiente e la promozione dell'efficienza energetica.

Motivazione

Le politiche ambientali sono all'ordine del giorno dell'agenda europea e devono quindi essere applicate e studiate alla luce degli elementi demografici disponibili.

Emendamento 2

Considerando 3

(3) Affinché i dati possano essere utilizzati nel modo più razionale possibile nel comparare le situazioni dei diversi Stati membri, essi devono fare riferimento ad un dato anno da definirsi.

(3) Al fine di assicurare la comparabilità dei dati forniti dagli Stati membri e l'elaborazione di analisi affidabili a livello comunitario, i dati utilizzati devono riferirsi allo stesso anno di riferimento.

Motivazione

La presente riformulazione mira a specificare il legame tra la necessità di fornire dati per lo stesso anno di riferimento e il requisito fondamentale della comparabilità per quanto riguarda le analisi elaborate a livello comunitario.

Emendamento 3

Considerando 4

(4) Conformemente al regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie, che costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento, è necessario che la raccolta di dati statistici sia conforme alle norme d'imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, economicità e riservatezza statistica.

(4) Conformemente al regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie, che costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento, è necessario che la raccolta di dati statistici sia conforme alle norme d'imparzialità, trasparenza, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, economicità e riservatezza statistica.

Motivazione

È importante citare la trasparenza nelle procedure di censimento a livello dei singoli Stati membri, visto che non è prevista armonizzazione.

Emendamento 4

Considerando 8

(8) In particolare, va conferito alla Commissione il potere di stabilire le condizioni per l'adattamento delle definizioni, la determinazione degli anni di riferimento successivi e l'adozione del programma dei dati e dei metadati statistici. Dal momento che tali misure sono di natura generale e sono destinate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, occorre adottarle secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5bis della decisione 1999/468/CE,

(8) In particolare, va conferito alla Commissione il potere di stabilire le condizioni per la determinazione degli anni di riferimento successivi e l'adozione del programma dei dati e dei metadati statistici. Dal momento che tali misure sono di natura generale e sono destinate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, occorre adottarle secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5bis della decisione 1999/468/CE,

Emendamento 5

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

a) "popolazione": la popolazione nazionale e regionale nella sua dimora abituale alla data di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

a) "popolazione": la popolazione nazionale, regionale e locale nella sua dimora abituale alla data di riferimento;

Motivazione

Anche la popolazione locale, a livello comunale, deve essere compresa nelle statistiche.

Emendamento 6

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

b) "abitazione": le unità abitative e gli immobili, nonché la relazione tra la popolazione e i locali di abitazione ai livelli nazionale e regionale alla data di riferimento; "edifici": gli immobili effettivamente o potenzialmente contenenti le unità abitative;

b) "abitazione": i locali di abitazione e gli immobili, nonché le modalità di occupazione e la relazione tra la popolazione e i locali di abitazione ai livelli nazionale e regionale alla data di riferimento;

 

b bis) "edifici": gli immobili permanenti contenenti locali di abitazione progettati per l'abitazione umana, o le abitazioni convenzionali che sono riservate per un uso stagionale o secondario oppure sono libere;

Emendamento 7

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

c) "dimora abituale": il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee a scopi di ricreazione, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, trattamenti sanitari o pellegrinaggi religiosi oppure, in mancanza di questo, il luogo di residenza legale o dichiarata;

c) "dimora abituale": il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee a scopi di ricreazione, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, trattamenti sanitari o pellegrinaggi religiosi. Dovrebbero essere considerate come residenti abituali dell'area geografica in questione solamente le persone:

 

i) che hanno vissuto nella propria dimora abituale senza interruzione per un periodo di almeno dodici mesi prima della data di riferimento; e

 

ii) quelle che si sono stabilite nella propria dimora abituale nei dodici mesi precedenti la data di riferimento con l'intenzione di permanervi per almeno un anno.

 

Laddove le circostanze di cui ai punti i) o ii) non possano essere determinate, per "dimora abituale" si intende il luogo di residenza legale o dichiarata;

Motivazione

A fini di una maggiore chiarezza, è necessario inserire nella definizione di dimora abituale un riferimento ad un quadro temporale specifico. Si suggerisce che un riferimento di 12 mesi possa costituire il periodo di tempo minimo necessario affinché una persona possa considerare un determinato luogo come dimora abituale. Tale aggiunta può quindi contribuire alla fornitura di informazioni e dati più precisi nei censimenti in questione.

Emendamento 8

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

d) "data di riferimento": la data alla quale si riferiscono i dati del rispettivo Stato membro, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 del presente regolamento;

d) "data di riferimento": la data alla quale si riferiscono i dati del rispettivo Stato membro, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 del presente regolamento;

Emendamento 9

Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)

f) "regionale": il livello NUTS 1, il livello NUTS 2 e il livello NUTS 3, quali definiti nella classificazione delle unità territoriali a fini statistici (NUTS), stabilita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio nella versione valida alla data di riferimento, nonché il livello 2 delle unità amministrative locali (livello UAL 2);

f) "regionale": il livello NUTS 1, il livello NUTS 2 e il livello NUTS 3, quali definiti nella classificazione delle unità territoriali a fini statistici (NUTS), stabilita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio nella versione valida alla data di riferimento;

Motivazione

Il livello 2 delle UAL 2 deve essere oggetto di una definizione autonoma per sottolineare la necessità che anche la popolazione locale, a livello di comune, sia compresa nelle statistiche.

Emendamento 10

Articolo 2, paragrafo 1, lettera f bis) (nuova)

 

f bis) "locale": il livello 2 delle unità amministrative locali (livello UAL 2);

Motivazione

L'emendamento è inteso a rendere autonoma la definizione di "locale", per sottolineare la necessità che anche la popolazione locale, a livello di comune, sia compresa nelle statistiche.

Emendamento 11

Articolo 2, paragrafo 1, lettera h)

h) "microdati resi anonimi": i dati statistici individuali modificati per ridurre al minimo, in osservanza delle migliori pratiche attuali, il rischio di identificazione delle unità statistiche cui essi si riferiscono.

soppresso

Emendamento 12

Articolo 2, paragrafo 2

2. Se necessario, la Commissione può adattare le definizioni di cui al paragrafo 1, in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento 13

Articolo 3

Gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) i dati sulla popolazione e sulle abitazioni riguardanti determinate caratteristiche demografiche, sociali, economiche e abitative di individui, famiglie, nuclei familiari, unità abitative e edifici ai livelli nazionale e regionale secondo le modalità stabilite nell'allegato.

Gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) i dati sulla popolazione riguardanti determinate caratteristiche demografiche, sociali ed economiche di persone, famiglie e nuclei familiari, come pure sulle abitazioni ai livelli nazionale, regionale e locale secondo le modalità stabilite nell'allegato.

Motivazione

Anche la popolazione locale, a livello di comune, va compresa nelle statistiche.

Emendamento 14

Articolo 4, titolo

Fonti dei dati e norme di qualità

Fonti dei dati

Emendamento 15

Articolo 4, paragrafo 1, lettera e bis) (nuova)

 

e bis) una combinazione di un censimento basato sui registri, di un'indagine per campione e di un censimento tradizionale;

Emendamento 16

Articolo 4, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono a che le fonti di dati e la metodologia utilizzate per conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento rispettino, nella misura massima possibile, le caratteristiche essenziali dei censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri provvedono a che le fonti di dati e la metodologia utilizzate per conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento rispettino, nella misura massima possibile, le caratteristiche essenziali dei censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g).

Emendamento 17

Articolo 4, paragrafo 3

3. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi. La Commissione (Eurostat), in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e le organizzazioni internazionali, stabilisce le raccomandazioni metodologiche e le prescrizioni volte ad assicurare la qualità dei dati e dei metadati prodotti, in particolare le raccomandazioni della conferenza degli statistici europei per i censimenti demografici e abitativi.

3. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per adempiere alle prescrizioni sulla protezione dei dati. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni degli Stati membri in materia di protezione dei dati.

Motivazione

È compito degli Stati membri garantire la protezione dei dati rilevati. In tale contesto, il regolamento non può pregiudicare le disposizioni degli Stati membri in materia di protezione dei dati.

Emendamento 18

Articolo 4, paragrafo 4

4. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione (Eurostat) in merito alle fonti di dati utilizzate, alle ragioni della scelta di tali fonti e agli effetti di tale scelta sulla qualità delle statistiche (relazione sulla qualità). Gli Stati membri comunicano contestualmente in che misura le fonti di dati e la metodologia scelte rispettino le caratteristiche essenziali dei censimenti demografici e degli alloggi di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

soppresso

Emendamento 19

Articolo 4, paragrafo 5

5. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione (Eurostat) di eventuali revisioni e correzioni delle statistiche trasmesse in applicazione del presente regolamento, nonché di qualsivoglia cambiamento della metodologia e delle fonti di dati utilizzate.

5. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) di eventuali revisioni e correzioni delle statistiche trasmesse in applicazione del presente regolamento, nonché di qualsivoglia cambiamento della metodologia e delle fonti di dati utilizzate, al più tardi un mese prima della pubblicazione dei dati rivisti.

Emendamento 20

Articolo 4, paragrafo 6

6. La Commissione definisce il contenuto della relazione sulla qualità, nonché i criteri di qualità per l'elaborazione e la diffusione dei dati conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento 21

Articolo 5, paragrafo 1

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati e metadati convalidati come previsto dal presente regolamento, principalmente all'inizio di ogni decennio.

1. Ogni Stato membro determina una data alla quale si riferiscono i suoi dati (data di riferimento). Tale data di riferimento deve situarsi in un anno determinato sulla base del presente regolamento (anno di riferimento). Il primo anno di riferimento sarà l'anno 2011. La Commissione stabilisce gli anni di riferimento successivi in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3. Gli anni di riferimento devono situarsi all'inizio di ogni decennio.

Emendamento 22

Articolo 5, paragrafo 2

2. Ogni Stato membro determina una data alla quale si riferiscono i suoi dati (data di riferimento). Tale data di riferimento deve situarsi in un anno determinato sulla base del presente regolamento (anno di riferimento). Il primo anno di riferimento sarà l'anno 2011. La Commissione stabilisce gli anni di riferimento successivi in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati e metadati definitivi, convalidati e aggregati come previsto dal presente regolamento, entro 27 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

Emendamento 23

Articolo 5, paragrafo 3

3. I dati sono forniti entro 24 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

soppresso

Emendamento 24

Articolo 5, paragrafo 4

4. La Commissione adotta un programma dei dati e metadati statistici da trasmettere per conformarsi alle prescrizioni in materia di raccolta dei dati, conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3. Gli argomenti da trattare, secondo il presente regolamento, per un determinato livello geografico devono figurare nell'elenco riportato in allegato e riferito a quel dato livello.

4. La Commissione adotta un programma dei dati e metadati statistici da trasmettere per conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento, conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Emendamento 25

Articolo 5, paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis. La Commissione adotta le specifiche tecniche dei temi come previsto dal presente regolamento, come pure delle loro suddivisioni, conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Emendamento 26

Articolo 5, paragrafo 5

5. Il programma dei dati statistici può comprendere, oltre ai dati aggregati (sotto forma di programma tabulare), un campione di microdati resi anonimi.

soppresso

Emendamento 27

Articolo 5, paragrafo 7

7. In caso di revisioni o di correzioni apportate conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono senza indugio i dati modificati alla Commissione (Eurostat).

7. In caso di revisioni o di correzioni apportate conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono senza indugio i dati modificati alla Commissione (Eurostat) al più tardi alla data della pubblicazione dei dati rivisti.

Emendamento 28

Articolo 5 bis (nuovo)

 

Articolo 5 bis

 

Valutazione della qualità

 

1. Ai fini del presente regolamento, ai dati da fornire si applicano le seguenti dimensioni per la valutazione della qualità:

 

– "rilevanza": il grado in cui le statistiche soddisfano le esigenze attuali e potenziali degli utenti;

 

– "accuratezza": il grado di corrispondenza fra le stime e i valori effettivi non noti;

 

– "tempestività" e "puntualità": l'intervallo di tempo intercorrente fra il periodo di riferimento e la disponibilità dei risultati;

 

– "accessibilità" e "chiarezza": le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;

 

– "comparabilità": la misurazione dell'impatto delle differenze tra i concetti di statistica applicata e gli strumenti e le procedure di misurazione, quando le statistiche sono comparate tra aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo;

 

– "coerenza": la possibilità di combinare i dati in modo attendibile secondo modalità differenti e per usi diversi.

 

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati forniti. In tale contesto, gli Stati membri riferiscono sulla misura in cui le fonti di dati e la metodologia scelte sono conformi alle caratteristiche essenziali dei censimenti della popolazione e delle abitazioni, definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g).

 

3. Nel quadro dell'applicazione delle dimensioni di qualità di cui al paragrafo 1 ai dati trattati dal presente regolamento, le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità sono definite conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati forniti.

 

4. La Commissione (Eurostat), in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, stabilisce le raccomandazioni metodologiche volte ad assicurare la qualità dei dati e dei metadati prodotti, tenendo conto in particolare delle raccomandazioni della conferenza degli statistici europei per i censimenti demografici e abitativi.

Emendamento 29

Articolo 6, paragrafo 1, lettera - a) (nuova)

 

- a) le specifiche tecniche dei temi come previsto dal presente regolamento, come pure delle loro suddivisioni, di cui all'articolo 5, paragrafo 4 bis;

Emendamento 30

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)

 

a bis) le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità, di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3.

Emendamento 31

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)

 

a bis) le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità, di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3.

Emendamento 32

Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

a) l'adattamento delle definizioni, di cui all'articolo 2, paragrafo 2;

soppresso

Emendamento 33

Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

b) la definizione del contenuto della relazione sulla qualità, di cui all'articolo 4, paragrafo 6;

soppresso

Emendamento 34

Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

c) la definizione dei criteri di qualità, di cui all'articolo 4, paragrafo 6;

soppresso

Emendamento 35

Articolo 6, paragrafo 2, lettera d)

d) la definizione degli anni di riferimento, di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

d) la definizione degli anni di riferimento, di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

Emendamento 36

Articolo 6, paragrafo 3

3. Vanno tenuti in debita considerazione sia il principio che i vantaggi dell’aggiornamento devono essere maggiori dei relativi costi, sia il principio che gli oneri e i costi aggiuntivi devono restare contenuti entro limiti ragionevoli.

3. Vanno tenuti in debita considerazione sia il principio che i vantaggi delle misure adottate devono essere maggiori dei relativi costi, sia il principio che gli oneri e i costi aggiuntivi devono restare contenuti entro limiti ragionevoli.

Emendamento 37

Allegato, sezione 1.2.1, trattino 16 bis (nuovo)

 

- Stabilità occupazionale (a tempo determinato e a tempo indeterminato)

Motivazione

Ai nostri giorni la stabilità occupazionale è un elemento che potenzia le maggiori asimmetrie demografiche e quindi deve essere oggetto di analisi.

Emendamento 38

Allegato, sezione 1.2.1, trattino 16 ter (nuovo)

 

- Quante volte è cambiata la situazione professionale

Motivazione

Ai nostri giorni la stabilità occupazionale è un elemento che potenzia le maggiori asimmetrie demografiche e quindi deve essere oggetto di analisi.

Emendamento 39

Allegato, sezione 1.3.2

1.3.2 Temi non estrapolati

1.3.2 Temi non estrapolati

- Ubicazione della scuola o dell'università

- Distanza tra la dimora abituale e gli spazi verdi e di ricreazione

- Modo di trasporto al lavoro

- Tragitto tra la principale unità sanitaria e la dimora abituale

- Modo di trasporto a scuola o all'università

- Disponibilità di acqua e luce

- Tragitto casa - lavoro e tempo di percorrenza

- Telefono e collegamento a Internet normale e a banda larga

- Tragitto casa - scuola e tempo di percorrenza

 

- Situazione coniugale de facto

 

- Numero di figli nati vivi

 

- Data(e) di matrimonio de jure di donne sposate: i) primo matrimonio e ii) matrimonio attuale

 

- Data(e) dell'inizio dell'unione(delle unioni) consensuale(i) di donne che hanno convissuto consensualmente: i) prima unione consensuale e ii) attuale unione consensuale

 

- Situazione nell'attività usuale

 

- Prestatori di servizi gratuiti, volontari

 

- Tipo di settore (unità istituzionale)

 

- Occupazione informale

 

- Tipo di luogo di lavoro

 

- Ore abitualmente lavorate

 

- Sottoccupazione legata al numero di ore di lavoro prestate

 

- Durata della disoccupazione

 

- Numero di persone che lavorano nell'unità aziendale locale

 

- Principale fonte di sussistenza

 

- Reddito

 

- Titoli di studio

 

- Ambito di studio

 

- Scolarità

 

- Alfabetizzazione

 

- Competenze informatiche

 

- Paese di dimora abituale precedente all'estero

 

- Durata totale della residenza nel paese

 

- Luogo di dimora abituale cinque anni prima del censimento

 

- Motivo della migrazione

 

- Paese di nascita dei genitori

 

- Acquisizione della cittadinanza

 

- Origine etnica

 

- Lingua

 

- Religione

 

- Disabilità

 

- Alloggio ad uso singolo o comune

 

- Affitto

 

- Beni di consumo durevoli del nucleo familiare

 

- Numero di automobili ad uso del nucleo familiare

 

- Disponibilità di parcheggi

 

- Telefono e collegamento a Internet

 

- Produzione agricola in proprio (a livello di nucleo familiare)

 

- Caratteristiche dell'insieme delle attività agricole nel corso dell'anno precedente (a livello individuale)

 

Motivazione

L'accesso della popolazione a determinati beni costituisce oggigiorno un indicatore importante della giustizia sociale nelle nostre società e per questo motivo è importante conoscere questo dato.

Emendamento 40

Allegato, sezione 1.3.3

1.3.3 Temi estrapolati

1.3.3 Temi estrapolati

- Zone rurali ed urbane

- Unioni omosessuali ed eterosessuali

- Gruppi socioeconomici

 

- Persone con un contesto straniero/nazionale

 

- Gruppi della popolazione in rapporto alla migrazione internazionale

 

- Popolazione con un passato di rifugiati

 

- Sfollati

 

- Unioni omosessuali

 

- Famiglia allargata

 

- Tipo di famiglia ricostituita

 

- Tipo di famiglia allargata

 

- Composizione generazionale delle famiglie

 

Motivazione

Le caratterizzazioni sociali devono interpretare i dati tenendo conto delle forme che oggigiorno assumono le relazioni interpersonali legalmente riconosciute.

Emendamento 41

Allegato, sezione 2, titolo

2. Variabili dell'abitazione

2. Temi riguardanti l'abitazione

Motivazione

Il testo è stato modificato per renderlo coerente con gli articoli della proposta di regolamento.

Emendamento 42

Allegato, sezione 2.1.1, trattino 7 bis (nuovo)

 

- Dimensione (tipologia)

Motivazione

Il luogo e lo spazio disponibile per ciascun membro del nucleo familiare e la qualità di questo spazio sono elementi importanti ai fini dell'analisi della qualità della vita delle popolazioni. Anche l'adeguamento delle esigenze sociali a livello ambientale ed energetico consente di misurare la qualità della vita.

Emendamento 43

Allegato, sezione 2.1.1, trattino 7 ter (nuovo)

 

- Data di costruzione e ultimo intervento di manutenzione strutturale

Motivazione

Il luogo e lo spazio disponibile per ciascun membro del nucleo familiare e la qualità di questo spazio sono elementi importanti ai fini dell'analisi della qualità della vita delle popolazioni. Anche l'adeguamento delle esigenze sociali a livello ambientale ed energetico consente di misurare la qualità della vita.

Emendamento 44

Allegato, sezione 2.1.1, trattino 7 quater (nuovo)

 

- Classificazione ambientale ed energetica

Motivazione

Il luogo e lo spazio disponibile per ciascun membro del nucleo familiare e la qualità di questo spazio sono elementi importanti ai fini dell'analisi della qualità della vita delle popolazioni. Anche l'adeguamento delle esigenze sociali a livello ambientale ed energetico consente di misurare la qualità della vita.

Emendamento 45

Allegato, sezione 2.2.1, trattino 8

- Sistema di alimentazione idrica

- Sistema di alimentazione idrica e fognature

Motivazione

Non solo il sistema di alimentazione idrica ma anche l'allacciamento alla rete fognaria implica differenze notevoli nella condizione sociale.

Emendamento 46

Allegato, sezione 2.3.2

2.3.2 Temi non estrapolati

2.3.2 Temi non estrapolati

- Disponibilità e caratteristiche di abitazioni secondarie, stagionali e libere

- Accessi agli edifici pubblici e privati per le persone con disabilità

- Occupazione per numero di famiglie

- Trasporti e traffico urbano

- Tipo di vani

- Mobilità all'interno dell'abitazione e dell'edificio contenente l'abitazione

- Acqua calda

 

- Riscaldamento dell'acqua per usi igienici

 

- Tipo di sistema di evacuazione delle acque luride

 

- Cucina

 

- Impianti di cottura

 

- Fonti d'energia utilizzate per il riscaldamento

 

- Isolamento termico dell'abitazione

 

- Disponibilità di energia elettrica

 

- Produzione di energia elettrica

 

- Gas di città

 

- Condizionamento dell'aria

 

- Ventilazione

 

- Posizione dell'abitazione nell'edificio

 

- Accessibilità dell'abitazione

 

- Ascensore

 

- Abitazioni per numero di piani dell'edificio

 

- Abitazioni per materiali in cui sono costruite certe parti dell'edificio contenente l'abitazione

 

- Abitazioni per stato di riparazione degli edifici

 

- Separazione dei rifiuti nel nucleo familiare

 

Motivazione

Dobbiamo adoperarci per garantire i diritti delle persone con esigenze speciali in tutti gli strumenti che elaboriamo.

  • [1]  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

PARERE della commissione per lo sviluppo regionale (20.11.2007)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni
(COM(2007)0069 – C6‑0078/2007 –2007/0032 (COD))

Relatore per parere: Wojciech Roszkowski

BREVE MOTIVAZIONE

Il presente parere per la commissione per l’occupazione e gli affari sociali riguarda la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni (COM(2007)0069), presentata dalla Commissione, da adottare mediante procedura di codecisione (2007/0032(COD)).

Il principale obiettivo del progetto di regolamento è quello di chiarire e rendere comparabili i dati raccolti attraverso i censimenti effettuati nei singoli Stati membri dell’Unione europea, con particolare riferimento agli alloggi.

La fornitura, da parte degli Stati membri, di dati coerenti, completi e affidabili è essenziale per lo sviluppo di indicatori credibili che consentano una valutazione accurata della situazione socio-economica a livello regionale, nazionale e comunitario.

A questo proposito andrebbe inoltre sottolineata l’importanza di date di riferimento per i dati raccolti e della puntualità degli Stati membri nella trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat), poiché solo la contemporanea disponibilità di dati riferibili allo stesso periodo di tempo per ciascuna unità territoriale consente di confrontare le informazioni in modo genuino e di produrre resoconti e analisi attendibili.

Il relatore sottolinea giustamente la necessità di armonizzare il sistema per la fornitura di dati basati su standard comuni applicabili a tutti gli Stati membri e cita le difficoltà tecniche e procedurali incontrate in questo processo.

Occorre inoltre tenere presente che tali statistiche e resoconti sulla struttura e le caratteristiche della popolazione costituiscono un indicatore fondamentale per la pianificazione e il monitoraggio della politica di coesione e per la valutazione dell’efficacia dell’esecuzione del Fondo strutturale. La classificazione delle regioni ai fini di questo fondo si basa sui dati relativi alla popolazione delle regioni in questione, il che significa che vi sono conseguenze economiche dirette sia per le regioni sia per gli Stati membri.

La proposta di regolamento discussa nel presente parere riguarda questioni fondamentali per lo sviluppo della politica regionale e di coesione.

Si dovrebbe inoltre sottolineare che, nonostante i dati dei censimenti relativi al luogo di dimora abituale siano indispensabili per valutare la situazione degli alloggi, le analisi relative ad altri aspetti si dovrebbero incentrare su altri tipi di dati, come ad esempio il paese di cittadinanza, il sesso, l’età o il numero di figli.

Nel progetto di regolamento alcuni concetti, come ad esempio il “luogo di dimora abituale”, che si dovrebbe riferire a un periodo di tempo specifico precedente un punto di riferimento, vale a dire la data del censimento, non sono definiti con chiarezza. Si dovrebbe inoltre prestare attenzione all’accuratezza delle traduzioni del testo.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 2

(2) Sono necessari dati statistici periodici sulla popolazione e sulle principali caratteristiche familiari, sociali, economiche e abitative degli individui per l'esame e la definizione di misure di politica regionale e sociale che interessano specifici settori della Comunità.

(2) Sono necessari dati statistici periodici sulla popolazione e sulle principali caratteristiche familiari, sociali, economiche e abitative degli individui per l'esame e la definizione di misure di politica regionale e sociale e ambientale che interessano specifici settori della Comunità. In particolare emerge l'esigenza di raccogliere dati precisi sulla situazione abitativa allo scopo di sostenere le diverse attività comunitarie, per esempio la promozione dell'inserimento sociale e il monitoraggio della coesione sociale a livello regionale o la protezione dell'ambiente e la promozione dell'efficienza energetica.

Motivazione

L'Unione europea non ha competenze nella politica della casa. Per l'articolazione delle politiche comunitarie nel settore dell'integrazione e della coesione sociale, della protezione dell'ambiente e dell'efficienza energetica servono però assolutamente dati riguardanti la situazione abitativa.

Emendamento 2

Considerando 3

(3) Affinché i dati possano essere utilizzati nel modo più razionale possibile nel comparare le situazioni dei diversi Stati membri, essi devono fare riferimento ad un dato anno da definirsi.

(3) Al fine di assicurare la comparabilità dei dati forniti dagli Stati membri e l'elaborazione di analisi affidabili a livello dell'Unione, i dati utilizzati devono riferirsi allo stesso anno di riferimento.

Motivazione

La presente riformulazione mira a specificare il legame tra la necessità di fornire dati per lo stesso anno di riferimento e il requisito fondamentale della comparabilità per quanto riguarda le analisi elaborate a livello comunitario.

Emendamento 3

Considerando 4

(4) Conformemente al regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie , che costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento, è necessario che la raccolta di dati statistici sia conforme alle norme d'imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, economicità e riservatezza statistica.

(4) Conformemente al regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie , che costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento, è necessario che la raccolta di dati statistici sia conforme alle norme d'imparzialità, trasparenza, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, economicità e riservatezza statistica.

Motivazione

Occorre indicare la trasparenza dei processi di censimento a livello dei diversi Stati membri, dato che non si prevede armonizzazione.

Emendamento 4

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

a) "popolazione": la popolazione nazionale e regionale nella sua dimora abituale alla data di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

a) "popolazione": la popolazione nazionale, regionale e locale nella sua dimora abituale alla data di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

Motivazione

Le statistiche devono riguardare anche la popolazione locale, a livello di singolo comune.

Emendamento 5

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

b) "abitazione": le unità abitative e gli immobili, nonché la relazione tra la popolazione e i locali di abitazione ai livelli nazionale e regionale alla data di riferimento; "edifici": gli immobili effettivamente o potenzialmente contenenti le unità abitative;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 6

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

c) "dimora abituale": il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee a scopi di ricreazione, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, trattamenti sanitari o pellegrinaggi religiosi oppure, in mancanza di questo, il luogo di residenza legale o dichiarata;

c) "dimora abituale": il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee a scopi di ricreazione, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, trattamenti sanitari o pellegrinaggi religiosi. Solo le persone:

 

(i) che hanno vissuto nella propria dimora abituale senza interruzione per un periodo di almeno dodici mesi prima della data di riferimento; oppure

 

(ii) che si sono stabilite nella propria dimora abituale nei dodici mesi precedenti la data di riferimento con l'intenzione di permanervi per almeno un anno

 

dovrebbero essere considerate come residenti abituali dell'area geografica in questione.

 

Ove ciò non possa essere determinato, per "dimora abituale" si intende il luogo di residenza legale o dichiarata.

Motivazione

A fini di una maggiore chiarezza, è necessario inserire nella definizione di dimora abituale un riferimento ad un quadro temporale specifico. Si suggerisce che un riferimento di 12 mesi possa costituire il periodo di tempo minimo necessario affinché una persona possa considerare un determinato luogo come dimora abituale. Tale aggiunta può quindi contribuire alla fornitura di informazioni e dati più precisi nei censimenti in questione.

Emendamento 7

Articolo 2, paragrafo 1, lettera g)

g) "caratteristiche essenziali dei censimenti della popolazione e delle abitazioni": l'enumerazione individuale, la simultaneità, l'universalità in un territorio definito, la disponibilità di dati su piccole regioni e la periodicità definita;

g) "caratteristiche essenziali dei censimenti della popolazione e delle abitazioni" dimora abituale": l'enumerazione individuale, la simultaneità, l'universalità di un territorio definito, la disponibilità di dati su piccole aree e la periodicità definita;

Motivazione

Il riferimento a "piccole regioni" può essere fuorviante in quanto allude anche a regioni di piccole dimensioni, sembra più appropriato il riferimento a "piccole aree".

Emendamento 8

Articolo 3

Gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) i dati sulla popolazione e sulle abitazioni riguardanti determinate caratteristiche demografiche, sociali, economiche e abitative di individui, famiglie, nuclei familiari, unità abitative e edifici ai livelli nazionale e regionale secondo le modalità stabilite nell'allegato.

Gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) i dati sulla popolazione e sulle abitazioni riguardanti determinate caratteristiche demografiche, sociali, economiche e abitative di individui, famiglie, nuclei familiari, unità abitative e edifici ai livelli nazionale, regionale e locale secondo le modalità stabilite nell'allegato, provvedendo ad assicurare l'affidabilità e la qualità dei dati presentati e garantendo la puntualità nella presentazione degli stessi.

Motivazione

I criteri fondamentali per i dati raccolti dovrebbero essere menzionati espressamente sin dall'inizio.

Emendamento 9

Articolo 4, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono a che le fonti di dati e la metodologia utilizzate per conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento rispettino, nella misura massima possibile, le caratteristiche essenziali dei censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri provvedono a che le fonti di dati e la metodologia utilizzate per conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento rispettino, nella misura massima possibile, le caratteristiche essenziali dei censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, assicurando la fornitura di dati quanto più possibile coerenti, completi e affidabili.

Motivazione

Dovrebbero essere sottolineati i criteri fondamentali di qualità per i dati forniti dato che ciò costituisce un presupposto per l'elaborazione di analisi e raffronti di dati affidabili a livello comunitario.

Emendamento 10

Articolo 4, paragrafo 3

3. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi. La Commissione (Eurostat), in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e le organizzazioni internazionali, stabilisce le raccomandazioni metodologiche e le prescrizioni volte ad assicurare la qualità dei dati e dei metadati prodotti, in particolare le raccomandazioni della conferenza degli statistici europei per i censimenti demografici e abitativi.

3. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire la qualità e l'affidabilità dei dati e dei metadati trasmessi. La Commissione (Eurostat), in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e le organizzazioni internazionali, stabilisce le raccomandazioni metodologiche e le prescrizioni volte ad assicurare la qualità e l'affidabilità dei dati e dei metadati prodotti, in particolare le raccomandazioni della conferenza degli statistici europei per i censimenti demografici e abitativi.

Motivazione

L'affidabilità è inseparabile dalla qualità da esigere a livello dei dati forniti dagli Stati membri.

Emendamento 11

Articolo 5, paragrafo 7

7. In caso di revisioni o di correzioni apportate conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono senza indugio i dati modificati alla Commissione (Eurostat).

7. In caso di revisioni o di correzioni apportate conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono i dati modificati alla Commissione (Eurostat) al più tardi al momento della pubblicazione dei dati rielaborati.

Emendamento 12

Allegato, sezione 1.3

1.3 Temi raccomandati per i livelli geografici:

livello nazionale, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3, UAL 2

1.3.1 Si raccomanda agli Stati membri di riferire in merito a tutti i temi obbligatori per il livello regionale NUTS 2 anche a tutti i livelli regionali più dettagliati, fino al livello regionale più dettagliato disponibile.

1.3.2 Temi non estrapolati

- Ubicazione della scuola o dell'università

- Modo di trasporto al lavoro

- Modo di trasporto a scuola o all'università

- Tragitto casa - lavoro e tempo di percorrenza

- Tragitto casa - scuola e tempo di percorrenza

- Situazione coniugale de facto

- Numero di figli nati vivi

- Data(e) di matrimonio de jure di donne sposate: i) primo matrimonio e ii) matrimonio attuale

- Data(e) dell'inizio dell'unione(delle unioni) consensuale(i) di donne che hanno convissuto consensualmente: i) prima unione consensuale e ii) attuale unione consensuale

- Situazione nell'attività usuale

- Prestatori di servizi gratuiti, volontari

- Tipo di settore (unità istituzionale)

- Occupazione informale

- Tipo di luogo di lavoro

- Ore abitualmente lavorate

- Sottoccupazione legata al numero di ore di lavoro prestate

- Durata della disoccupazione

- Numero di persone che lavorano nell'unità aziendale locale

- Principale fonte di sussistenza

- Reddito

- Titoli di studio

- Ambito di studio

- Scolarità

- Alfabetizzazione

- Competenze informatiche

- Paese di dimora abituale precedente all'estero

- Durata totale della residenza nel paese

- Luogo di dimora abituale cinque anni prima del censimento

- Motivo della migrazione

- Paese di nascita dei genitori

- Acquisizione della cittadinanza

- Origine etnica

- Lingua

- Religione

- Disabilità

- Alloggio ad uso singolo o comune

- Affitto

- Beni di consumo durevoli del nucleo familiare

- Numero di automobili ad uso del nucleo familiare

- Disponibilità di parcheggi

- Telefono e collegamento a Internet

- Produzione agricola in proprio (a livello di nucleo familiare)

- Caratteristiche dell'insieme delle attività agricole nel corso dell'anno precedente (a livello individuale)

1.3.3 Temi estrapolati

- Zone rurali ed urbane

- Gruppi socioeconomici

- Persone con un contesto straniero/nazionale

- Gruppi della popolazione in rapporto alla migrazione internazionale

- Popolazione con un passato di rifugiati

- Sfollati

- Unioni omosessuali

- Famiglia allargata

- Tipo di famiglia ricostituita

- Tipo di famiglia allargata

- Composizione generazionale delle famiglie

soppresso

Emendamento 13

Allegato, sezione 2.1.1, trattino 7 bis (nuovo)

 

- Dimensioni del giardino adiacente l'abitazione

Motivazione

Se raccogliamo tutte queste informazioni, potremmo anche aggiungere i dati relativi ai giardini, in modo tale da disporre di un'opzione supplementare ai fini della comparazione e dell'analisi.

Emendamento 14

Allegato, sezione 2.1.1, trattino 7 quater (nuovo)

 

- Classificazione ambientale ed energetica

Motivazione

I locali e lo spazio disponibile per ogni membro del nucleo familiare e la qualità di detto spazio sono fattori importanti per l'analisi della qualità di vita della popolazione. La qualità della vita è altresì influenzata anche da elementi come l'adeguamento delle esigenze sociali a livello ambientale ed energetico.

Emendamento 15

Allegato, sezione 2.2.1, trattino 8

- Sistema di alimentazione idrica

- Sistema di alimentazione idrica e di allacciamento fognario

Motivazione

Come è noto, una palese differenziazione sociale deriva non è solo dall'accesso all'alimentazione idrica, ma anche da quello alle reti fognarie.

Emendamento 16

Allegato, sezione 2.3

2.3 Temi raccomandati per i livelli geografici:

livello nazionale, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3, UAL 2

2.3.1   Si raccomanda agli Stati membri di riferire in merito a tutti i temi obbligatori per il livello regionale NUTS 2 anche a tutti i livelli regionali più dettagliati, fino al livello regionale più dettagliato disponibile.

2.3.2   Temi non estrapolati

- Disponibilità e caratteristiche di abitazioni secondarie, stagionali e libere

- Occupazione per numero di famiglie

- Tipo di vani

- Acqua calda

- Riscaldamento dell'acqua per usi igienici

- Tipo di sistema di evacuazione delle acque luride

- Cucina

- Impianti di cottura

- Fonti d'energia utilizzate per il riscaldamento

- Isolamento termico dell'abitazione

- Disponibilità di energia elettrica

- Produzione di energia elettrica

- Gas di città

- Condizionamento dell'aria

- Ventilazione

- Posizione dell'abitazione nell'edificio

- Accessibilità dell'abitazione

- Ascensore

- Abitazioni per numero di piani dell'edificio

- Abitazioni per materiali in cui sono costruite certe parti dell'edificio contenente l'abitazione

- Abitazioni per stato di riparazione degli edifici

- Separazione dei rifiuti nel nucleo familiare

soppressa

PROCEDURA

Titolo

Censimento della popolazione e degli alloggi

Riferimenti

COM(2007)0069 - C6-0078/2007 - 2007/0032(COD)

Commissione competente per il merito

EMPL

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

REGI

13.3.2007

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Wojciech Roszkowski

7.6.2007

 

 

Esame in commissione

3.10.2007

 

 

 

Approvazione

20.11.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alfonso Andria, Emmanouil Angelakas, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Jana Bobošíková, Wolfgang Bulfon, Antonio De Blasio, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Jamila Madeira, James Nicholson, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Bernard Poignant, Pierre Pribetich, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Bernadette Bourzai, Den Dover, Francesco Ferrari, Ovidiu Victor Ganţ, Zita Pleštinská, Christa Prets, Czesław Adam Siekierski, Nikolaos Vakalis

  • [1]  Non ancora pubblicato in GU.

PROCEDURA

Titolo

Censimento della popolazione e degli alloggi

Riferimenti

COM(2007)0069 - C6-0078/2007 - 2007/0032(COD)

Presentazione della proposta al PE

23.2.2007

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

EMPL

13.3.2007

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ECON

13.3.2007

REGI

13.3.2007

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ECON

8.3.2007

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Ona Juknevičienė

21.3.2007

 

 

Esame in commissione

9.10.2007

20.11.2007

 

 

Approvazione

21.11.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

2

7

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Philip Bushill-Matthews, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Mary Lou McDonald, Siiri Oviir, Pier Antonio Panzeri, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Françoise Castex, Donata Gottardi, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Roberto Musacchio, Glenis Willmott

Deposito

26.11.2007