RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (Rifusione)
27.11.2007 - (COM(2006)0760 – C6‑0043/2007 – 2006/0253(CNS)) - *
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Werner Langen
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (Rifusione)
(COM(2006)0760 – C6‑0043/2007 – 2006/0253(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0760),
– visti gli articoli 93 e 94 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6‑0043/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6‑0472/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Considerando 7 | |
(7) È opportuno che l’aliquota massima dell’imposta sui conferimenti applicabile dagli Stati membri che continuano ad applicare tale imposta sia ridotta entro il 2008 e che l'imposta sia abolita al più tardi entro il 2010. |
(7) È opportuno che l’aliquota massima dell’imposta sui conferimenti applicabile dagli Stati membri che continuano ad applicare tale imposta sia ridotta entro il 2010 e che l'imposta sia abolita al più tardi entro il 2012. |
Emendamento 2 Articolo 7, paragrafo 1 | |
1. Nonostante l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro che alla data del 1° gennaio 2006 applicava un’imposta sui conferimenti di capitale a società di capitali, in prosieguo "imposta sui conferimenti", può continuare ad applicarla fino al 31 dicembre 2009 a condizione che rispetti gli articoli da 8 a 14. |
1. Nonostante l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro che alla data del 1° gennaio 2006 applicava un’imposta sui conferimenti di capitale a società di capitali, in prosieguo "imposta sui conferimenti", può continuare ad applicarla fino al 31 dicembre 2011 a condizione che rispetti gli articoli da 8 a 14. |
Emendamento 3 Articolo 8, paragrafo 3 | |
3. L’aliquota dell’imposta sui conferimenti non può in ogni caso essere superiore all'1% e successivamente al 31 dicembre 2007 non può essere superiore allo 0,5% |
3. L’aliquota dell’imposta sui conferimenti non può in ogni caso essere superiore all'1% e successivamente al 31 dicembre 2009 non può essere superiore allo 0,5% |
Emendamento 4 Articolo 15, paragrafo 1, comma 1 | |
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 e 14 entro il 31 dicembre 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola da cui risulti la concordanza tra queste ultime e quelle della presente direttiva. |
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 e 14 entro il 31 dicembre 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola da cui risulti la concordanza tra queste ultime e quelle della presente direttiva. |
Motivazione | |
Il termine proposto è ormai scaduto. | |
Emendamento 5 Articolo 16, comma 1 | |
La direttiva 69/355/CEE, modificata dalle direttive menzionate nell'allegato II, parte A, è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2007, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto interno delle menzionate direttive indicati nell'allegato II, parte B. |
La direttiva 69/355/CEE, modificata dalle direttive menzionate nell'allegato II, parte A, è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2010, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto interno delle menzionate direttive indicati nell'allegato II, parte B. |
Motivazione | |
Il termine proposto fin dall'inizio non può essere osservato, l'adozione della rifusione in seno al Consiglio può avvenire soltanto dopo il parere del Parlamento europeo. | |
Emendamento 6 Articolo 17, comma 2 | |
Gli articoli 1, 2, 6, 9 e 11 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007. |
Gli articoli 1, 2, 6, 9 e 11 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010. |
Motivazione | |
Il termine proposto fin dall'inizio non può essere osservato, l'adozione della rifusione in seno al Consiglio può avvenire soltanto dopo il parere del Parlamento europeo. | |
Emendamento 7 Allegato I, punto (25 bis) (nuovo) | |
|
(25 b) le società di diritto bulgaro denominate: |
|
i) Акционерно дружество |
|
ii) "Командитно дружество с акции" |
|
iii) "Дружество с ограничена отговорност" |
Motivazione | |
All'epoca della trasmissione della proposta, nel dicembre 2006, la Romania e la Bulgaria non erano ancora membri dell'EU, tuttavia la Commissione avrebbe dovuto sapere che erano già prese tutte le decisioni sull'adesione. Dato che chiaramente la Commissione ha trascurato tale circostanza, occorre ora colmare la lacuna. | |
Emendamento 8 Allegato I, punto (25 ter) (nuovo) | |
|
(25 ter) le società di diritto rumeno denominate: |
|
i) societăţi în nume colectiv |
|
ii) societăţi în comandită simplă |
|
iii) societăţi pe acţiuni |
|
iv) societăţi în comandită pe acţiuni |
|
v) societăţi cu răspundere limitată |
Motivazione | |
All'epoca della trasmissione della proposta, nel dicembre 2006, la Romania e la Bulgaria non erano ancora membri dell'EU, tuttavia la Commissione avrebbe dovuto sapere che erano già prese tutte le decisioni sull'adesione. Dato che chiaramente la Commissione ha trascurato tale circostanza, occorre ora colmare la lacuna. |
Traduzione esterna
MOTIVAZIONE
1. CONTESTO
Il 4 dicembre 2006 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio in merito alla rifusione della direttiva 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali. Tale proposta intende, da un lato, semplificare detta normativa comunitaria e, dall’altro, eliminare gradualmente l’imposta sui conferimenti, al fine di rimuovere gli ostacoli al mercato interno europeo e contribuire alla crescita economica dell’UE. Al contempo, occorre rafforzare il divieto di istituire o applicare altre imposte simili.
L’obiettivo primario, vale a dire quello di eliminare gradualmente l’imposta sui conferimenti, emerge in modo evidente. Nella prima parte, che resterà in vigore anche quando tutti gli Stati membri avranno eliminato l’imposta sui conferimenti, sono contemplate le principali norme che vietano l'applicazione di tale imposta e di altre imposte analoghe. La seconda parte disciplina le procedure da seguire nei Paesi membri che ancora applicano tale imposta e che intendono continuare ad applicarla durante il periodo di graduale eliminazione, da qui al 2010. Una direttiva del Consiglio, come è consuetudine in materia fiscale, richiede la consultazione del Parlamento europeo.
2. LA PRESENTAZIONE DELLA RIFUSIONE
La relazione che figura nella proposta della Commissione contiene osservazioni di carattere generale in merito alla rifusione della direttiva. Il documento sottoposto all’attenzione del Parlamento ha la stessa struttura della precedente direttiva.
L’allegato I elenca le denominazioni delle società di capitali nei rispettivi Stati membri e deve essere integrato dalle denominazioni riguardanti Romania e Bulgaria. L’allegato II è costituito da una parte A, in cui figura la direttiva abrogata e l’elenco delle successive modifiche, e una parte B, in cui vengono elencati i termini di attuazione nel diritto interno.
3. OSSERVAZIONI DEL RELATORE
Il Parlamento europeo può accogliere con favore e senza riserve la rifusione della direttiva concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, tesa a semplificare la complessa normativa comunitaria vigente e i suoi numerosi adeguamenti nell’arco degli ultimi 38 anni, a eliminare gradualmente l’imposta sui conferimenti entro il 2010 (con un limite dello 0,5% entro il 2008), nonché a vietare l’introduzione o l’applicazione di altre imposte simili.
Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, gli Stati membri dovevano provvedere al recepimento della direttiva nel diritto interno già 25 anni fa. Ciò è accaduto in 20 Stati membri, dove l’imposta sui conferimenti è stata eliminata.
Sette Stati membri continuano ad applicare tale imposta, determinando una disparità di trattamento nei confronti di alcune imprese dell’Unione europea e compromettendo il buon funzionamento del mercato interno.
Va altresì ricordato che già nel 1985 è stato introdotto un regime transitorio adeguato, che consente agli Stati membri di compensare le perdite del gettito fiscale introducendo un’aliquota unica massima pari all’1% e prevedendo l’esenzione dall’imposta sui conferimenti per alcune operazioni. È pertanto opportuno e ragionevole prevedere la definitiva eliminazione dell’imposta sui conferimenti entro il 2010.
Continuando ad applicare tale imposta si possono provocare perdite causate dalla mancanza di investimenti da parte degli altri Stati membri o dei paesi terzi e, data la disparità di trattamento fra le imprese dei 27 Stati membri, si compromette il funzionamento del mercato interno europeo.
Poiché evidentemente gli Stati membri non sono stati in grado di raggiungere a livello nazionale gli obiettivi fissati dalla direttiva, l’Unione europea deve intervenire. La direttiva è conciliabile con il principio di sussidiarietà, sancito all’articolo 5 del trattato CE, e non eccede la misura necessaria per raggiungere tali obiettivi, rispettando dunque il principio di proporzionalità.
Il recepimento della rifusione della direttiva concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali dovrebbe pertanto avvenire entro la fine di quest’anno. Il nuovo regime dovrebbe entrare in vigore al 1 gennaio 2008, includendo i due nuovi Stati membri, Romania e Bulgaria. Non è comprensibile perché la Commissione, nella sua proposta del 4 dicembre 2006 (!) non ne abbia ancora tenuto conto. La data prevista dalla Commissione per l’entrata in vigore, vale a dire il 1 gennaio 2007, esattamente quattro settimane dopo la presentazione della proposta, è sorprendente, poiché non ha consentito in alcuno modo di rispettare i tempi necessari per consultare il Consiglio e il Parlamento europeo.
PROCEDURA
Titolo |
Imposte indirette sulla raccolta di capitali (Rifusione) |
|||||||
Riferimenti |
COM(2006)0760 - C6-0043/2007 - 2006/0253(CNS) |
|||||||
Consultazione del PE |
16.1.2007 |
|||||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 18.1.2007 |
|||||||
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
JURI 18.1.2007 |
|
|
|
||||
Relatore(i) Nomina |
Werner Langen 24.1.2007 |
|
|
|||||
Esame in commissione |
8.5.2007 |
5.6.2007 |
20.11.2007 |
|
||||
Approvazione |
21.11.2007 |
|
|
|
||||
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
38 0 1 |
||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht |
|||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Thomas Mann, Gianni Pittella |
|||||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Holger Krahmer |
|||||||