RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla costituzione dell'"impresa comune ENIAC"

29.11.2007 - (COM(2007)0356 – C6‑0275/2007 – 2007/0122(CNS)) - *

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Nikolaos Vakalis

Procedura : 2007/0122(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0486/2007
Testi presentati :
A6-0486/2007
Discussioni :
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla costituzione dell'"impresa comune ENIAC"

(COM(2007)0356 – C6‑0275/2007 – 2007/0122(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0356),

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[1] (il regolamento finanziario), in particolare l'articolo 185,

–   visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[2] (AII), in particolare il punto 47,

–   visti gli articoli 171 e 172 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6‑0275/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i bilanci (A6‑0486/2007),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  ritiene che l'importo di riferimento indicato nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1a dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2007-2013 e con il disposto del punto 47 dell'accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006; osserva che qualsiasi finanziamento al di là del 2013 deve essere valutato nel contesto dei negoziati relativi al prossimo quadro finanziario;

3.  rammenta che il parere emesso dalla commissione per i bilanci non pregiudica l'esito della procedura di cui al punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006, che si applica all'istituzione dell'impresa comune ENIAC;

4.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

5.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

6.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

7.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 8

(8) L'ITC nel settore della nanoelettronica dovrebbe creare una partnership pubblico-privato sostenibile e aumentare e sbloccare investimenti pubblici e privati nel settore della nanoelettronica in Europa che, ai fini del presente regolamento, comprende gli Stati membri e i paesi associati al Settimo programma quadro. Questa iniziativa tecnologica congiunta dovrebbe inoltre permettere un coordinamento efficace e una sinergia delle risorse e dei finanziamenti provenienti dal programma quadro, dall'industria, dai programmi nazionali di R&S e dai dispositivi intergovernativi di R&S, contribuendo così, in prospettiva futura, a rafforzare la crescita, la competitività e lo sviluppo sostenibile dell'Europa. Da ultimo, il suo obiettivo dovrebbe essere incentivare la collaborazione tra tutte le parti interessate, come l'industria, le autorità nazionali, i centri accademici e i centri di ricerca, concentrando e orientando le attività di ricerca.

(8) L'ITC nel settore della nanoelettronica dovrebbe creare una partnership pubblico-privato sostenibile e aumentare e sbloccare investimenti pubblici e privati nel settore della nanoelettronica in Europa che, ai fini del presente regolamento, comprende gli Stati membri e i paesi associati al Settimo programma quadro. Questa iniziativa tecnologica congiunta dovrebbe inoltre permettere un coordinamento efficace e una sinergia delle risorse e dei finanziamenti provenienti dal programma quadro, dall'industria, dai programmi nazionali di R&S e dai dispositivi intergovernativi di R&S, contribuendo così, in prospettiva futura, a rafforzare la crescita, la competitività e lo sviluppo sostenibile dell'Europa. Da ultimo, il suo obiettivo dovrebbe essere incentivare la collaborazione tra tutte le parti interessate, come l'industria, comprese le piccole e medie imprese (PMI), le autorità nazionali, i centri accademici e i centri di ricerca, concentrando e orientando le attività di ricerca.

Motivazione

E' importante precisare il ruolo delle PMI.

Emendamento 2

Considerando 11

(11) L'importanza e la portata degli obiettivi dichiarati ITC nel settore della nanoelettronica, l'ampiezza delle risorse finanziarie e tecniche che si devono mobilitare e la necessità di conseguire un coordinamento efficace e una sinergia delle risorse e dei finanziamenti richiedono un intervento da parte della Comunità. A tal fine è necessario istituire un'impresa comune (qui di seguito denominata "impresa comune ENIAC") a norma dell'articolo 171 del trattato CE come soggetto giuridico responsabile dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta nel campo della nanoelettronica. Per garantire una gestione adeguata delle attività di R&S avviate nell'ambito del Settimo programma quadro, l'impresa comune ENIAC dovrebbe essere istituita per un periodo che termina il 31 dicembre 2017, che potrà essere prolungato.

(11) L'importanza e la portata degli obiettivi dichiarati ITC nel settore della nanoelettronica, l'ampiezza delle risorse finanziarie e tecniche che si devono mobilitare e la necessità di conseguire un coordinamento efficace e una sinergia delle risorse e dei finanziamenti richiedono un intervento da parte della Comunità. A tal fine è necessario istituire un'impresa comune (qui di seguito denominata "impresa comune ENIAC") a norma dell'articolo 171 del trattato CE come soggetto giuridico responsabile dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta nel campo della nanoelettronica. Per garantire una gestione adeguata delle attività di R&S avviate nell'ambito del Settimo programma quadro, l'impresa comune ENIAC dovrebbe, tenuto conto dei cicli di innovazione nel settore della nanoelettronica, essere istituita per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. Si deve garantire che, dopo l'ultimo invito a presentare proposte nel 2013, i progetti ancora in corso continuino ad essere applicati, controllati e finanziati fino al 2017.

Emendamento 3

Considerando 12

(12) L'impresa comune ENIAC dovrebbe essere un organismo istituito dalle Comunità, che riceve il discarico per l'esecuzione del suo bilancio dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio. Tuttavia, occorrerebbe tenere conto delle specificità derivanti dalla natura delle imprese tecnologiche comuni come partnership pubblico-privato, in particolare dal contributo del settore privato al bilancio.

(12) L'impresa comune ENIAC dovrebbe essere un organismo istituito dalle Comunità, che riceve il discarico per l'esecuzione del suo bilancio dal Parlamento europeo, tenuto conto della raccomandazione del Consiglio.

Motivazione

Per analogia con le conclusioni delle consultazioni a tre del 7 marzo 2007 sull'impresa comune per ITER, al Parlamento europeo dovrebbe essere conferita piena e incondizionata responsabilità in ordine al discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC.

Emendamento 4

Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) La Comunità e tutte le parti pubbliche dovrebbero tentare di riconoscere le opportunità presentate dalle ITC, in quanto nuovi meccanismi per l'attuazione delle partnership pubblico-privato, e dovrebbero collaborare con i privati per trovare una soluzione più efficicace per quanto riguarda il discarico del bilancio della Comunità.

Motivazione

Per le IPP è auspicabile trovare un modo più efficace per concludere il discarico del bilancio della Comunità. Occorre pertanto incoraggiare lo studio di sistemi per collaborare con gli uffici dei nostri partner del settore privato per evitare la duplicazione dei controlli contabili.

Emendamento 5

Considerando 14

(14) Gli obiettivi dell'impresa comune ENIAC devono essere conseguiti riunendo le risorse provenienti dal settore pubblico e da quello privato per fornire un sostegno alle attività di R&S sotto forma di progetti. A tal fine, l'impresa comune ENIAC dovrebbe essere in grado di organizzare inviti a presentare proposte competitive per attuare parti dell'agenda di ricerca. Le attività di R&S dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali applicabili al Settimo programma quadro.

(14) Gli obiettivi dell'impresa comune ENIAC devono essere conseguiti riunendo le risorse provenienti dal settore pubblico e da quello privato per fornire un sostegno alle attività di R&S e di prototipi sotto forma di progetti. A tal fine, l'impresa comune ENIAC dovrebbe essere in grado di organizzare inviti a presentare proposte competitive per attuare parti dell'agenda di ricerca. Le attività di R&S dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali applicabili al Settimo programma quadro.

Motivazione

Le PMI europee che sono attive nel segmento delle attrezzature e dei materiali per l'industria della nanoelettronica devono essere sostenute affinché possano sviluppare i loro nuovi strumenti e applicazioni. Esse hanno particolarmente bisogno di sostegno per quanto riguarda la creazione di reti con i principali produttori europei di strumenti nanoelettronici. L'altezza dell'ostacolo può essere abbassata se le PMI riusciranno a ottenere accesso a prototipi a basso costo.

Emendamento 6

Considerando 22

(22) Per soddisfare l'esigenza di garantire condizioni di occupazione stabili e la parità di trattamento del personale e attirare personale scientifico e tecnico specializzato di ottimo livello è necessario applicare a tutto il personale assunto dall'impresa comune ENIAC lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, (in appresso lo "Statuto").

(22) Per soddisfare l'esigenza di garantire l'efficienza operativa dell'impresa comune ENIAC e di attirare personale scientifico e tecnico specializzato di ottimo livello è necessario che, in accordo con il comitato direttivo dell'Impresa comune ENIAC, la Commissione e gli Stati membri partecipanti siano autorizzati a distaccare tutti i funzionari necessari per l'Impresa comune ENIAC ed assumano il restante personale necessario a contratto tenendo conto della necessità di contenere i costi di personale e di abbreviare i tempi per la costituzione dell'Impresa comune ENIAC.

Emendamento 7

Considerando 26

(26) L'impresa comune ENIAC dovrebbe adottare, previa approvazione della Commissione, apposite regole finanziarie che tengano conto delle sue esigenze operative specifiche, in particolare per quanto concerne l'esigenza di associare finanziamenti comunitari e nazionali per sostenere le attività di R&S in modo efficiente e tempestivo. Tali regole dovrebbero basarsi su principi stabiliti nel regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee1.

(26) Le regole finanziarie applicabili all'impresa comune ENIAC non dovrebbero discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee1, salvo lo richiedano esigenze operative specifiche, in particolare per quanto concerne l'esigenza di associare finanziamenti comunitari e nazionali per sostenere le attività di R&S in modo efficiente e tempestivo. Per l'adozione di qualsiasi deroga al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 è richiesto il consenso preliminare della Commissione. L'autorità di bilancio dovrebbe essere informata su qualsiasi deroga.

_____________________

 

1 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

______________________

 

1 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72; rettifica in GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.

Motivazione

Le deroghe al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 devono essere limitate allo stretto minimo. L'impresa comune deve dimostrare al di là di ogni dubbio che la deroga è l'unico modo per garantire il suo corretto funzionamento entro i limiti del regolamento istitutivo.

Emendamento 8

Articolo 1, paragrafo 1

1. Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta (in appresso "ITC") nel settore della nanoelettronica è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato (in appresso "l'impresa comune ENIAC") per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. Questo periodo può essere prorogato mediante revisione del presente regolamento.

1. Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta (in appresso "ITC") nel settore della nanoelettronica è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato (in appresso "l'impresa comune ENIAC") per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. Si deve garantire che, dopo l'invito a presentare proposte nel 2013, i progetti in corso siano attuati, controllati e finanziati fino al 2017. L'Impresa comune ENIAC è un organismo di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario e all'articolo 47 dell'AII del 17 maggio 2006.

Emendamento 9

Articolo 2, lettera b)

(b) sostiene le attività necessarie per l'attuazione dell'agenda di ricerca (in appresso "attività R&S"), in particolare mediante la concessione di finanziamenti ai partecipanti di progetti selezionati a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali;

(b) sostiene le attività necessarie per l'attuazione dell'agenda di ricerca (in appresso "attività R&S"), in particolare mediante la concessione di finanziamenti ai partecipanti di progetti selezionati a seguito di inviti a presentare proposte concorrenziali per attività di R&S e di prototipi;

Motivazione

Le PMI europee che sono attive nel segmento delle attrezzature e dei materiali per l'industria della nanoelettronica devono essere sostenute allo scopo di sviluppare i loro nuovi strumenti e applicazioni. Esse hanno particolarmente bisogno di sostegno per quanto riguarda la creazione di reti con i principali produttori europei di strumenti nanoelettronici. L'altezza dell'ostacolo può essere abbassata se le PMI riusciranno a ottenere accesso a prototipi a basso costo.

Emendamento 10

Articolo 2, lettera c)

(c) promuove la costituzione di una partnership pubblico-privato destinata a mobilitare e a riunire le attività comunitarie, nazionali e private, a rafforzare gli investimenti complessivi nella R&S nel campo della nanoelettronica e a promuovere la collaborazione tra i settori pubblico e privato;

(c) promuove la costituzione di una partnership pubblico-privato destinata a mobilitare e a riunire le attività comunitarie, nazionali e private, a rafforzare gli investimenti complessivi nella R&S nel campo della nanoelettronica, a promuovere la collaborazione tra i settori pubblico e privato e a creare sinergie tra i partecipanti al settore della nanoelettronica, compresi gli attori imprenditoriali, le PMI e gli istituti di R&S;

Motivazione

Le PMI europee che sono attive nel segmento delle attrezzature e dei materiali per l'industria della nanoelettronica devono essere sostenute allo scopo di sviluppare i loro nuovi strumenti e applicazioni. Le PMI non dovrebbero limitarsi al tradizionale ruolo di subappaltatore, ma dovrebbero poter utilizzare i loro principali vantaggi competitivi creando sinergie con imprese di maggiori dimensioni e istituti di R&S.

Emendamento 11

Articolo 2, lettera d)

(d) garantisce l'efficienza e la durevolezza dell'iniziativa tecnologica congiunta nel settore della nanoelettronica;

soppresso

Motivazione

Non si tratta di un obiettivo di tipo analogo a quelli delle lettere a, b, c ed e. L'efficienza è un obiettivo scontato, mentre la "durevolezza" va espunta dall'elenco.

Emendamento 12

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

(b) qualsiasi paese che non è né membro dell'UE, né candidato all'adesione, né associato (qui di seguito denominato "paese terzo") e che attua politiche o programmi di R&S nel settore della nanoelettronica;

soppresso

Motivazione

Le ITC devono mantenere la loro dimensione europea. Esse sono concepite al fine di fare dell'Europa il leader mondiale in determinati settori. La partecipazione di paesi terzi non sembra iscriversi in tale logica.

Emendamento 13

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

(b) un contributo finanziario della Comunità di un importo massimo di 10 milioni di euro;

(b) un contributo finanziario della Comunità di un importo massimo di 10 milioni di euro pagabile in tranche non superiori a EUR 1,5 milioni l'anno o al 50% del contributo finanziario di AENEAS, prendendo in considerazione l'importo meno elevato dei due; la parte di tale contributo non spesa durante l'anno in corso viene riportata agli anni successivi per le attività di R&S.

Motivazione

L'emendamento tende a ridurre allo stretto necessario i costi operativi, aumentando nella misura massima possibile le risorse disponibili per le attività di R&S. Occorre dare un segnale chiaro, comprimendo i costi amministrativi e facendo pendere il piatto della bilancia a favore della R&S. Tale obiettivo potrà essere raggiunto assicurando una gestione più flessibile delle risorse dell'Impresa comune ENIAC.

Emendamento 14

Articolo 4, paragrafo 3, lettera a)

(a) un contributo finanziario della Comunità di un importo massimo di 440 milioni di euro per il finanziamento dei progetti;

(a) un contributo finanziario della Comunità di un importo massimo di 440 milioni di euro per il finanziamento dei progetti, cui potrà essere aggiunta la parte eventualmente non spesa del contributo della Comunità ai costi di funzionamento previsto al paragrafo 2, lettera b);

Emendamento 15

Articolo 6, titolo e paragrafo 1

Regolamento finanziario

Regole finanziarie

1. L'impresa comune ENIAC adotta regole finanziarie specifiche basate sui principi del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 che possono discostarsi dal regolamento finanziario quadro ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune ENIAC, previa approvazione della Commissione.

1. Le regole finanziarie applicabili all'impresa comune ENIAC possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 solo se lo impongano esigenze specifiche di funzionamento, previa approvazione della Commissione. L'autorità di bilancio è informata di tali deroghe.

Motivazione

Cfr. emendamento 5.

Emendamento 16

Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La Commissione e gli Stati membri possono, d'intesa con il comitato direttivo, distaccare alcuni funzionari all'Impresa comune ENIAC.

Emendamento 17

Articolo 8, paragrafo 3

3. Il comitato direttivo adotta, previo accordo con la Commissione, le misure di esecuzione necessarie, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

3. Il comitato direttivo adotta, previo accordo con la Commissione, le misure di esecuzione necessarie concernenti il distacco dei funzionari delle Comunità europee e degli Stati membri partecipanti e l'impiego di personale supplementare.

Emendamento 18

Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. L'impresa comune ENIAC è la sola responsabile del rispetto dei suoi obblighi.

Motivazione

Alcune disposizioni essenziali dell'articolo 18 dello Statuto dell'Impresa comune ENIAC (Allegato) vanno inserite nel corpo del testo per evitare discrepanze fra gli articoli del regolamento e quelli dello Statuto.

Emendamento 19

Articolo 10, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. L'impresa comune ENIAC non è responsabile del rispetto degli obblighi finanziari dei suoi membri. Non è responsabile qualora uno Stato membro di ENIAC non adempia ai suoi obblighi derivanti da inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune ENIAC.

Motivazione

Alcune disposizioni essenziali dell'articolo 18 dello Statuto dell'Impresa comune ENIAC (Allegato) vanno inserite nel corpo del testo per evitare discrepanze fra gli articoli del regolamento e quelli dello Statuto.

Emendamento 20

Articolo 10, paragrafo 1 quater (nuovo)

1 quater. I membri non sono responsabili degli obblighi dell'impresa comune ENIAC. La responsabilità finanziaria dei membri deve essere una responsabilità interna esclusivamente nei confronti dell'impresa comune ENIAC e si limita al loro impegno a contribuire alle risorse conformemente all'articolo 4.

Motivazione

Alcune disposizioni essenziali dell'articolo 18 dello Statuto dell'Impresa comune ENIAC (Allegato) vanno inserite nel corpo del testo per evitare discrepanze fra gli articoli del regolamento e quelli dello Statuto.

Emendamento 21

Articolo 12, paragrafo 2

2. Al più tardi il 31 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2015, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, procede a valutazioni intermedie dell'impresa comune ENIAC. Tale valutazione riguarda la qualità e l'efficienza dell'impresa comune ENIAC e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi stabiliti. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione, corredate delle sue osservazioni, al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Al più tardi il 31 dicembre 2011, la Commissione procede a una valutazione intermedia dell'impresa comune ENIAC, preparata con l'assistenza di esperti indipendenti. Tale valutazione riguarda la qualità e l'efficienza dell'impresa comune ENIAC e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi stabiliti. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione, corredate delle sue osservazioni, al Parlamento europeo e al Consiglio. I risultati della valutazione sono tenuti presenti per riorientare, se del caso, il programma di ricerca.

Emendamento 22

Articolo 12, paragrafo 4

4. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC.

4. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC viene dato dal Parlamento europeo, tenuto conto di una raccomandazione del Consiglio.

Motivazione

Cfr. emendamento 4.

Emendamento 23

Articolo 16

La Commissione e AENEAS adottano tutte le misure preparatorie necessarie per la costituzione dell'impresa comune ENIAC fino a quando i suoi organi non sono operativi.

 

La Commissione e AENEAS adottano tutte le misure preparatorie necessarie per la costituzione dell'impresa comune ENIAC fino a quando i suoi organi non sono operativi e provvedono a che l'Impresa comune ENIAC divenga pienamente operativa entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

Occorre istituire l'obbligo per la Commissione di costituire la IC ENIAC entro tre mesi dal varo del regolamento. Tale previsione è estremamente importante per il settore privato che si è impegnato a partecipare al progetto.

Emendamento 24

Articolo 17

Un accordo di sede è concluso tra l'impresa comune ENIAC e il Belgio per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che il Belgio deve fornire all'impresa comune ENIAC.

Un accordo di sede è concluso tra l'impresa comune ENIAC e il Belgio per quanto riguarda il sostegno relativamente agli uffici, ai privilegi e alle immunità e agli altri elementi che il Belgio deve fornire all'impresa comune ENIAC.

Motivazione

Occorre stabilire chiaramente che il paese ospitante di un'agenzia o di un organismo comunitario analogo deve fornire un sostegno finanziario e ogni altro sostegno necessario per agevolare la creazione e il funzionamento dell'organismo comunitario.

Emendamento 25

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e scade il 31 dicembre 2017.

Motivazione

L'ENIAC necessita di una chiara disposizione che preveda la cessazione dell'efficacia dell'atto legislativo (sunset clause). Deve essere chiaro per tutti i partecipanti che questo strumento ha un termine di scadenza rigoroso entro il quale produrre risultati. Non si tratta di una struttura permanente. L'innovazione completa il suo ciclo nel giro di 10 anni.

Emendamento 26

Allegato, articolo 1, paragrafo 3, comma 1

3. L'impresa comune ENIAC è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo che termina il 31 dicembre 2017.

3. L'impresa comune ENIAC è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. Si deve garantire che, dopo l'invito a presentare proposte nel 2013, i progetti ancora in corso siano attuati, controllati e finanziati fino al 2017.

Emendamento 27

Allegato, articolo 1, paragrafo 5 bis (nuovo)

 

5 bis. L'impresa comune ENIAC è un organismo di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario e al punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006.

Emendamento 28

Allegato, articolo 1, paragrafo 4

4. Tale periodo può essere prorogato modificando il presente statuto conformemente alle disposizioni dell'articolo 22, tenendo conto dei progressi effettuati nel conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ENIAC e a condizione che sia garantita la sostenibilità finanziaria.

soppresso

Motivazione

L'ENIAC necessita di una chiara disposizione che preveda la cessazione dell'efficacia dell'atto legislativo (sunset clause). Deve essere chiaro per tutti i partecipanti che questo strumento ha un termine di scadenza rigoroso entro il quale produrre risultati. Non si tratta di una struttura permanente. L'innovazione completa il suo ciclo nel giro di 10 anni.

Emendamento 29

Allegato, articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

(c) promuove la costituzione di una partnership pubblico-privato destinata a mobilitare e a riunire le attività comunitarie, nazionali e private, a rafforzare gli investimenti complessivi nella R&S nel campo della nanoelettronica e a promuovere la collaborazione tra i settori pubblico e privato;

(c) promuove la costituzione di una partnership pubblico-privato destinata a mobilitare e a riunire le attività comunitarie, nazionali e private, a rafforzare gli investimenti complessivi nella R&S nel campo della nanoelettronica, a promuovere la collaborazione tra i settori pubblico e privato e a creare sinergie tra i partecipanti al settore della nanoelettronica, comprese le società partecipanti, le PMI e gli istituti di R&S;

Motivazione

Le PMI europee che sono attive nel segmento delle attrezzature e dei materiali per l'industria della nanoelettronica devono essere sostenute affinché possano sviluppare i loro nuovi strumenti e applicazioni. Le PMI non dovrebbero limitarsi al tradizionale ruolo di subappaltatore, ma dovrebbero poter utilizzare i loro principali vantaggi competitivi creando sinergie con imprese di maggiori dimensioni e istituti di R&S.

Emendamento 30

Allegato, articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

(d) garantisce l'efficienza e la durevolezza dell'iniziativa tecnologica congiunta nel settore della nanoelettronica;

soppresso

Motivazione

Non si tratta di un obiettivo di tipo analogo a quelli delle lettere a, b, c e d. L'efficienza è un obiettivo scontato, mentre la "durevolezza" va espunta dall'elenco.

Emendamento 31

Allegato, articolo 2, paragrafo 2, lettera e bis) (nuova)

(e bis) assicurare la partecipazione delle PMI per fare in modo che almeno il 15% dei finanziamenti disponibili sia concesso ad esse.

Emendamento 32

Allegato, articolo 2, paragrafo 2, lettera g)

(g) gestire la comunicazione e la diffusione delle attività dell'impresa comune ENIAC, fatte salve le esigenze di riservatezza;

(g) gestire la comunicazione e la diffusione delle attività dell'impresa comune ENIAC, fatte salve le esigenze di riservatezza, ponendo soprattutto l'accento sulla comunicazione e diffusione a favore delle PMI e dei centri di ricerca;

Motivazione

Le PMI e i centri di ricerca hanno risorse quanto mai limitate e non possono partecipare all'iniziativa; d'altro canto esse possiedono il maggiore potenziale di acquisizione e di follow-up dei processi di R&S dell'Impresa comune ENIAC. Di qui la loro necessità di assistenza per la partecipazione al processo.

Emendamento 33

Allegato, articolo 2, paragrafo 2, lettera h)

(h) pubblicare informazioni sui progetti, ivi compreso il nome dei partecipanti e l'importo del contributo finanziario dell'impresa comune ENIAC;

(h) pubblicare informazioni sui progetti, ivi compreso i nomi dei partecipanti, l'importo del contributo finanziario per partecipante dell'impresa comune ENIAC come pure informazioni sulla partecipazione delle PMI;

Emendamento 34

Allegato, articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

(b) qualsiasi paese che non è né membro dell'UE, né candidato all'adesione, né associato (qui di seguito denominato "paese terzo") e che attua politiche o programmi di R&S nel settore della nanoelettronica;

soppresso

Motivazione

Le ITC devono mantenere la loro dimensione europea. Esse sono concepite al fine di fare dell'Europa il leader mondiale in determinati settori. La partecipazione di paesi terzi non sembra iscriversi in tale logica.

Emendamento 35

Allegato, articolo 4, paragrafo 3

3. Ogni richiesta d'adesione all'impresa comune ENIAC da parte di un paese terzo è valutata dal comitato direttivo, che trasmette una raccomandazione alla Commissione. La Commissione può avanzare una proposta di modifica del presente regolamento per l'adesione del paese terzo, fatto salvo il corretto completamento dei negoziati con l'impresa comune ENIAC.

soppresso

Motivazione

Le ITC devono mantenere la loro dimensione europea. Esse sono concepite al fine di fare dell'Europa il leader mondiale in determinati settori. La partecipazione di paesi terzi non sembra iscriversi in tale logica.

Emendamento 36

Allegato, articolo 4, paragrafo 4

4. Le decisioni del comitato direttivo relative all'adesione di qualsiasi altro soggetto giuridico e le raccomandazioni del comitato direttivo in merito all'adesione di paesi terzi sono fondate sulla pertinenza e il valore aggiunto potenziale del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ENIAC.

4. Le decisioni del comitato direttivo relative all'adesione di qualsiasi altro soggetto giuridico sono fondate sulla pertinenza e il valore aggiunto potenziale del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune ENIAC.

Motivazione

Le ITC devono mantenere la loro dimensione europea. Esse sono concepite al fine di fare dell'Europa il leader mondiale in determinati settori. La partecipazione di paesi terzi non sembra iscriversi in tale logica.

Emendamento 37

Allegato, articolo 4, paragrafo 5

5. Tutti i membri possono porre fine alla loro adesione all'impresa comune ENIAC. La cessazione della partecipazione è effettiva ed irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine l'ex membro sarà esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli già esistenti prima del suo ritiro.

5. Tutti i membri possono porre fine alla loro adesione all'impresa comune ENIAC. La cessazione della partecipazione è effettiva ed irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine l'ex membro sarà esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli già contratti in virtù di una decisione adottata dall'Impresa comune ENIAC in conformità dei presenti statuti e intervenuta prima del ritiro del membro in questione.

Motivazione

L'esonero da obblighi futuri per i membri che si ritirano non è disciplinato in modo chiaro. La modifica vuol chiarire che l'impegno dei membri a sostenere i costi di funzionamento di cui all'articolo 10.4 non è un "obbligo esistente" escluso dall'esonero.

Emendamento 38

Allegato, articolo 6, paragrafo 1, lettera g)

(g) Le decisioni sono adottate a maggioranza di almeno il 75% dei voti, salvo disposizioni contrarie espressamente previste dal presente statuto. La Comunità dispone di un diritto di veto su tutte le decisioni prese dal comitato direttivo per quanto riguarda l'utilizzo del suo contributo finanziario, la metodologia per valutare i contributi in natura, eventuali modifiche del presente statuto e il regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC.

(g) Le decisioni sono adottate a maggioranza di almeno il 75% dei voti, salvo disposizioni contrarie espressamente previste dal presente statuto. La Comunità dispone di un diritto di veto su tutte le decisioni prese dal comitato direttivo per quanto riguarda l'utilizzo del suo contributo finanziario, la metodologia per valutare i contributi in natura, eventuali modifiche del presente statuto e le regole finanziarie dell'impresa comune ENIAC.

Motivazione

Cfr. emendamento 5.

Emendamento 39

Allegato, articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

(c) approva il regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC, conformemente all'articolo 12 del presente statuto;

(c) approva le regole finanziarie dell'impresa comune ENIAC, conformemente all'articolo 12 del presente statuto, previa consultazione della Commissione;

Motivazione

Cfr. emendamento 5.

Emendamento 40

Allegato, articolo 7, paragrafo 1, lettera f bis) (nuova)

f bis) Il comitato delle autorità pubbliche può autorizzare altri Stati membri non partecipanti all'ENIAC a prendere parte alle sue attività in qualità di osservatori;

Motivazione

Gli Stati membri che non sono membri dell'Impresa comune ENIAC devono avere la possibilità di partecipare alle sue attività. Ciò potrebbe accrescere il loro interesse a partecipare a tale iniziativa europea in un secondo tempo. In ogni modo, occorre tenere gli Stati membri non ENIAC informati in merito ai nuovi sviluppi tecnologici nel settore e alle potenziali applicazioni sociali per il futuro, per permetter loro un'adeguata programmazione a livello nazionale.

Emendamento 41

Allegato, articolo 7, paragrafo 3, lettera b)

(b) Il comitato delle autorità pubbliche elegge il proprio presidente.

(b) Il comitato delle autorità pubbliche elegge il proprio presidente ogni due anni.

Emendamento 42

Allegato, articolo 9, paragrafo 2

2. Il direttore generale è scelto dal comitato direttivo da un elenco di candidati proposti dalla Commissione ed è nominato per un periodo massimo di tre anni. Dopo una valutazione della prestazione del direttore generale, il comitato direttivo può prorogare il suo mandato per un ulteriore periodo di al massimo quattro anni.

2. Il direttore generale è scelto dal comitato direttivo sulla base di un elenco di candidati proposti dalla Commissione dopo un invito a manifestare interesse pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, su Internet e sulla stampa di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, ed è nominato per un periodo massimo di tre anni. Dopo una valutazione della prestazione del direttore generale, il comitato direttivo può prorogare il suo mandato per un ulteriore periodo di al massimo tre anni, dopodiché si procederà alla pubblicazione di un altro invito a manifestare interesse secondo le medesime modalità.

Motivazione

L'emendamento mira ad accrescere la trasparenza e ad aumentare l'efficienza operativa dell'Impresa comune ENIAC. Il direttore generale dovrebbe occupare la sua posizione per un periodo abbastanza lungo da permettere una valutazione del suo operato, che potrà essere esteso se il giudizio è positivo. Alla fine del suo mandato, si dovrà procedere alla pubblicazione di un bando di gara, da cui non dovrebbe in linea di principio essere escluso il direttore in carica.

Emendamento 43

Allegato, articolo 9, paragrafo 3, lettera k)

(k) effettua, qualora necessario, l'audit finanziario dei partecipanti ai progetti, direttamente oppure attraverso le autorità pubbliche nazionali, conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC;

(k) effettua, qualora necessario, l'audit finanziario dei partecipanti ai progetti, direttamente oppure attraverso le autorità pubbliche nazionali, conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune ENIAC;

Motivazione

Cfr. emendamento 5.

Emendamento 44

Allegato, articolo 9, paragrafo 4, lettera f)

(f) gestire i bandi di gara per rispondere alle esigenze di beni/servizi dell'impresa comune ENIAC conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune.

(f) gestire i bandi di gara per rispondere alle esigenze di beni/servizi dell'impresa comune ENIAC conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune.

Motivazione

Cfr. emendamento 5.

Emendamento 45

Allegato, articolo 9, paragrafo 5

5. I compiti non finanziari del segretariato possono essere appaltati dall'impresa comune ENIAC a fornitori esterni. Tali appalti sono stabiliti conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC.

5. I compiti non finanziari del segretariato possono essere appaltati dall'impresa comune ENIAC a fornitori esterni. Tali appalti sono stabiliti conformemente alle disposizioni delle regole finanziarie dell'impresa comune ENIAC.

Motivazione

Cfr. emendamento 5.

Emendamento 46

Allegato, articolo 10, paragrafo 5, lettera c)

(c) contributi in natura da parte degli organismi di ricerca e sviluppo che partecipano ai progetti e che sostengono la loro parte dei costi necessari per la realizzazione dei progetti. Nel corso della durata dell'impresa comune ENIAC, il loro contributo complessivo è uguale o superiore al contributo delle autorità pubbliche.

(c) i contributi in natura che sono soggetti a una valutazione quanto al loro valore e alla loro rilevanza per le attività dell'impresa comune ENIAC e all'accettazione da parte del Comitato direttivo. La procedura per valutare i contributi in natura è adottata dal Comitato direttivo in base ai seguenti principi:

· l'impostazione complessiva è basata sul modus operandi del Settimo programma quadro, in cui i contributi in natura per i progetti sono valutati a livello di revisione;

· le norme di attuazione delle regole finanziarie dell'Impresa comune ENIAC sono utilizzate come orientamento;

· gli elementi addizionali sono coperti dagli standard contabili internazionali;

· la valutazione dei contributi è effettuata in base ai costi generalmente accettati sul mercato in questione (articolo 172, paragrafo 2, lettera b) del regolamento finanziario).

La verifica sarà effettuata da un revisore dei conti indipendente.

Emendamento 47

Allegato, articolo 10, paragrafo 7

7. Se uno dei membri dell'impresa comune ENIAC non adempie ai suoi impegni relativi al contributo finanziario concordato all'impresa comune ENIAC, il direttore generale convoca una riunione del comitato direttivo per decidere se porre fine all'adesione del membro inadempiente o adottare qualsiasi altra misura da applicare fino a quando il membro non adempierà ai suoi obblighi.

7. Se uno dei membri dell'impresa comune ENIAC non adempie ai suoi impegni in materia di contributo finanziario concordato all'impresa comune ENIAC, il direttore generale notifica per iscritto a tale membro l'inadempienza e fissa un termine ragionevole per porvi rimedio. Se l'interessato non vi provvede entro il periodo stabilito, il direttore generale convoca una riunione del comitato direttivo per decidere se porre fine all'adesione del membro inadempiente o adottare qualsiasi altra misura da applicare fino a quando il membro non adempierà ai suoi obblighi.

Motivazione

Questa possibilità deve essere prevista al fine di evitare controversie.

Emendamento 48

Allegato, articolo 12

Regolamento finanziario

Regole finanziarie

1. Il regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC è adottato dal comitato direttivo.

1. Le regole finanziarie dell'impresa comune ENIAC è adottato dal comitato direttivo, previa consultazione della Commissione.

2. Il regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC è basato sui principi del regolamento finanziario quadro1 e contiene disposizioni per la pianificazione e l'attuazione del bilancio dell'impresa comune ENIAC. Il regolamento finanziario può discostarsi dal regolamento finanziario quadro ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune ENIAC e previa consultazione della Commissione.

2. Le regole finanziarie dell'impresa comune ENIAC possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 solo se richiesto da esigenze operative specifiche e sempre che siano soggette al consenso preliminare della Commissione. L'autorità di bilancio è informata di qualsiasi deroga.

3. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura che sarà prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC.

3. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC viene dato dal Parlamento europeo, tenuto conto di una raccomandazione del Consiglio.

Motivazione

Cfr. emendamento 5.

Emendamento 49

Allegato, articolo 13, paragrafo 1

1. Il piano strategico pluriennale definisce la strategia e i piani da attuare per realizzare gli obiettivi dell'impresa comune ENIAC, in particolare l'agenda di ricerca.

1. Il piano strategico pluriennale definisce la strategia e i piani da attuare per realizzare gli obiettivi dell'impresa comune ENIAC, in particolare l'agenda di ricerca. Dopo la sua approvazione da parte del comitato direttivo, il piano strategico pluriennale viene reso pubblico.

Motivazione

Il piano strategico pluriennale, con la descrizione delle attività programmate per gli anni successivi, è di capitale importanza per i potenziali futuri partecipanti.

Emendamento 50

Allegato, articolo 13, paragrafo 2

2. Il programma di lavoro annuale stabilisce la portata e il bilancio degli inviti a presentare proposte necessari all'attuazione dell'agenda di ricerca per un determinato anno.

2. Il programma di lavoro annuale stabilisce la portata e il bilancio degli inviti a presentare proposte necessari all'attuazione dell'agenda di ricerca per un determinato anno. Dopo la sua approvazione da parte del comitato direttivo, il programma di lavoro annuale viene reso pubblico.

Motivazione

E' superfluo sottolineare l'importanza del programma di lavoro annuale per i potenziali interessati agli inviti a presentare proposte.

Emendamento 51

Allegato, articolo 13, paragrafo 3

3. Il piano d'attuazione annuale illustra nei dettagli il piano d'esecuzione di tutte le attività dell'impresa comune ENIAC per un determinato anno, in particolare gli inviti a presentare proposte previsti e le azioni da attuare mediante gare d'appalto. Il piano d'attuazione annuale è presentato al comitato direttivo dal direttore generale contemporaneamente al piano di bilancio annuale.

3. Il piano d'attuazione annuale illustra nei dettagli il piano d'esecuzione di tutte le attività dell'impresa comune ENIAC per un determinato anno, in particolare gli inviti a presentare proposte previsti e le azioni da attuare mediante gare d'appalto. Il piano d'attuazione annuale è presentato al comitato direttivo dal direttore generale contemporaneamente al piano di bilancio annuale. Dopo la sua approvazione da parte del comitato direttivo, il piano d'attuazione annuale viene reso pubblico.

Motivazione

A fini di trasparenza e di informazione sulle attività di implementazione dell'ENIAC.

Emendamento 52

Allegato, articolo 13, paragrafo 5, comma 2

Il rapporto annuale di attività è presentato dal direttore generale contemporaneamente ai conti e al bilancio annuali.

Il rapporto annuale di attività è presentato dal direttore generale contemporaneamente ai conti e al bilancio annuali. Il rapporto annuale di attività riferisce della partecipazione di PMI all'Impresa comune ENIAC e alle attività di R&S.

Motivazione

Si tratta di un adempimento importante che stimola la partecipazione di altre PMI.

Emendamento 53

Allegato, articolo 13, paragrafo 6

6. Entro due mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario, i conti provvisori dell'impresa comune sono presentati alla Commissione e alla Corte dei conti delle Comunità europee (in appresso "la Corte dei conti"). Entro il 15 giugno successivo alla fine di ciascun esercizio finanziario, la Corte dei conti formula osservazioni in merito ai conti provvisori dell'impresa comune.

6. Entro due mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario, i conti provvisori dell'impresa comune sono presentati alla Commissione e alla Corte dei conti delle Comunità europee (in appresso "la Corte dei conti") nonché all'autorità di bilancio. Entro il 15 giugno successivo alla fine di ciascun esercizio finanziario, la Corte dei conti formula osservazioni in merito ai conti provvisori dell'impresa comune.

Motivazione

I conti e i bilanci devono essere trasmessi ai due rami dell'autorità di bilancio per conoscenza.

Emendamento 54

Allegato, articolo 14, paragrafo 3

3. Per permettere l'attuazione dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti pubblici, l'impresa comune ENIAC conclude accordi amministrativi con le entità nazionali designate a tal fine dagli Stati membri di ENIAC, conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC.

3. Per permettere l'attuazione dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti pubblici, l'impresa comune ENIAC conclude accordi amministrativi con le entità nazionali designate a tal fine dagli Stati membri di ENIAC, conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune ENIAC.

Motivazione

Cfr. emendamento 5

Emendamento 55

Allegato, articolo 15, paragrafo 4, lettera a)

(a) Gli inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune ENIAC sono aperti ai partecipanti con sede negli Stati membri di ENIAC e in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione o paese associato.

(a) Gli inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune ENIAC sono aperti ai partecipanti con sede negli Stati membri di ENIAC e in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione o paese associato. Gli inviti a presentare proposte devono essere resi noti a un pubblico quanto più ampio possibile, provvedendo anche alla pubblicazione su internet e sulla stampa di tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Motivazione

Al fine di promuovere un'ampia partecipazione alle attività di R&S dell'ENIAC.

Emendamento 56

Allegato, articolo 17, paragrafo 1

1. Il numero dei dipendenti è determinato dall'organigramma quale figura nel piano di bilancio annuale.

1. Il numero dei dipendenti è determinato dall'organigramma quale figura nel piano di bilancio annuale, che viene trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio unitamente al progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.

Motivazione

Come nel caso delle imprese comuni già esistenti, l'organigramma dell'impresa comune ENIAC dovrebbe essere pubblicato dalla Commissione insieme al PPB.

Emendamento 57

Allegato, articolo 17, paragrafo 2

2. I membri del personale dell'impresa comune ENIAC sono agenti temporanei e agenti contrattuali e beneficiano di contratti a tempo determinato rinnovabili due volte per un periodo totale massimo di sette anni.

2. I membri del personale dell'impresa comune ENIAC sono agenti temporanei e agenti contrattuali e beneficiano di contratti a tempo determinato rinnovabili due volte per un periodo totale massimo di dieci anni. Inoltre la Commissione può, d'intesa con il comitato direttivo, distaccare funzionari presso l'Impresa comune ENIAC.

Motivazione

La struttura dell'ENIAC dovrebbe mantenersi leggera e flessibile. Dare alla IC la struttura di un organo comunitario non esclude l'adozione di procedure di assunzione più flessibili, rapide ed economiche. L'emendamento tende a permettere all'Impresa comune ENIAC di divenire immediatamente operativa. Aderire strettamente alle procedure dello "Statuto del personale" comporterebbe inevitabili ritardi. Il personale che abbia dato prova di capacità dovrebbe rimanere sino alla fine del 2017, essendo poco efficiente procedere all'assunzione di nuovo personale per il breve periodo di tempo residuo.

Emendamento 58

Allegato, articolo 21, paragrafo 5

5. Una volta restituiti, conformemente al paragrafo 4, tutti gli articoli fisici, gli altri attivi sono utilizzati per coprire il passivo dell'impresa comune ENIAC e i costi associati alla sua liquidazione. Eventuali eccedenze o deficit saranno distribuiti fra i membri esistenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi totali effettivi all'impresa comune ENIAC.

5. Una volta restituiti, conformemente al paragrafo 4, tutti gli articoli fisici, gli altri attivi sono utilizzati per coprire il passivo dell'impresa comune ENIAC e i costi associati alla sua liquidazione. Eventuali eccedenze saranno distribuite fra i membri esistenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi totali effettivi all'impresa comune ENIAC.

Motivazione

Il riferimento ai "deficit" va eliminato perché implicherebbe una responsabilità dei membri dell'Impresa comune ENIAC, in contrasto con l'articolo 18.6 dello Statuto e con l'articolo 10 del regolamento.

Emendamento 59

Allegato, articolo 22, paragrafo 3

3. Le proposte di modifica dello statuto sono approvate dal comitato direttivo conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 e sono sottoposte alla decisione della Commissione.

3. Le proposte di modifica dello statuto sono approvate dal comitato direttivo conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 e sono sottoposte alla decisione della Commissione, dopo aver consultato il Parlamento europeo.

Motivazione

Il Parlamento europeo deve essere consultato su qualsiasi modifica importante dello statuto dell'impresa comune.

Emendamento 60

Allegato, articolo 23, paragrafo 2, lettera a)

(a) "informazioni", ogni disegno, specifica, fotografia, campione, modello, processo, procedura, istruzione, software, relazione, documento o qualsiasi altra informazione tecnica e/o commerciale, know-how, dati o documenti di qualsiasi natura, comprese le informazioni orali, diversi dagli oggetti protetti dai "diritti di proprietà intellettuale" (DPI);

(a) "informazioni", ogni disegno, specifica, fotografia, campione, modello, processo, procedura, istruzione, software, relazione, documento o qualsiasi altra informazione tecnica e/o commerciale, know-how, dati o documenti di qualsiasi natura, comprese le informazioni orali, diversi dai "diritti di proprietà intellettuale" (DPI);

Motivazione

Senza questa soppressione, la definizione resterebbe incerta, giacché molte "informazioni" potrebbero essere elementi coperti dai DPI.

Emendamento 61

Allegato, articolo 23, paragrafo 2, lettera i)

(i) "diritti d'uso", le licenze e i diritti non esclusivo di uso degli elementi nuovi e precedenti, ad esclusione del diritto di concedere in sublicenza, salvo ove diversamente convenuto nell'accordo di progetto;

(i) "diritti d'uso", le licenze e i diritti non esclusivo di uso degli elementi nuovi e precedenti da concedere nel quadro degli accordi di progetto, ad esclusione del diritto di concedere in sublicenza, salvo ove diversamente convenuto nell'accordo di progetto;

Motivazione

I diritti d'uso vanno concessi nel quadro degli accordi di progetto che disciplinano i termini e le condizioni di un progetto determinato, inclusa la politica in materia di DPI. La convenzione di sovvenzione deve fare esclusivo riferimento a questa politica e prevedere che i partecipanti al progetto debbano concludere un accordo DPI che non sia in contrasto con tale politica.

Emendamento 62

Allegato, articolo 23, paragrafo 3, punto 3.2.1

3.2.1. I partecipanti a uno stesso progetto concludono tra loro un accordo di progetto che disciplina, tra l'altro, i diritti di accesso da accordare ai sensi del presente articolo. I partecipanti hanno la facoltà di definire gli elementi preesistenti necessari ai fini del progetto e, ove appropriato, di escludere determinati elementi preesistenti.

3.2.1. I partecipanti a uno stesso progetto concludono tra loro un accordo di progetto che disciplina, tra l'altro, i diritti di accesso da accordare ai sensi del presente articolo. I partecipanti al progetto possono decidere di concedere diritti di accesso più estesi di quanto previsto dal presente articolo. I partecipanti hanno la facoltà di definire gli elementi preesistenti ai fini del progetto e, ove appropriato, di escludere determinati elementi antecedenti.

Motivazione

I diritti di accesso da concedere a norma del presente articolo vanno concessi in qualunque momento, ma i partecipanti al progetto devono avere la facoltà di riconoscere diritti più ampi qualora lo decidano.

Emendamento 63

Allegato, articolo 23, paragrafo 3, punto 3.2.4

3.2.4. I partecipanti ad uno stesso progetto beneficiano dei diritti di accesso agli elementi preesistenti se ciò è necessario per l'utilizzo dei loro elementi acquisiti derivanti dal progetto in questione, a condizione che il proprietario degli elementi preesistenti abbia il diritto di concederli. Tali diritti sono concessi su base non esclusiva a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

3.2.4. I partecipanti ad uno stesso progetto beneficiano dei diritti di accesso agli elementi preesistenti se ciò è necessario per l'utilizzo dei loro elementi acquisiti derivanti dal progetto in questione, a condizione che il proprietario degli elementi preesistenti abbia il diritto di concederli. Tali diritti d'uso sono concessi su base non esclusiva e non trasferibile a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

Motivazione

L'aggiunta viene fatta per evitare che questa disposizione venga interpretata nel senso di concedere diritti d'accesso trasferibili, a motivo della differenza con il punto 3.2.3.

Emendamento 64

Allegato, articolo 23, paragrafo 3, punto 3.3.1

3.3.1. Quando un nuovo elemento è in grado di generare entrate, il suo proprietario (i) fa sì che sia protetto in modo adeguato ed efficace, tenendo conto degli interessi legittimi del proprietario, in particolare i suoi interessi commerciali, e di quelli degli altri partecipanti al progetto in questione e (ii) lo utilizza o fa in modo che sia utilizzato.

3.3.1. Quando un nuovo elemento è in grado di generare entrate, il suo proprietario (i) fa sì che sia protetto in modo adeguato ed efficace e (ii) lo utilizza o ne permette l'uso a titolo gratuito oppure secondo termini equi, ragionevoli e non discriminatori, tenendo conto degli interessi legittimi del proprietario, in particolare i suoi interessi commerciali, e di quelli degli altri partecipanti al progetto in questione.

Motivazione

Non è possibile assicurare che un elemento venga utilizzato, ma si può prevedere l'obbligo di concedere una licenza (se vi è un interesse legittimo) agli eventuali interessati. Gli "interessi commerciali" devono riferirsi sia al soggetto che fornisce gli elementi nuovi sia agli altri partecipanti al progetto.

Emendamento 65

Allegato, articolo 23, paragrafo 3, punto 3.4.1

3.4.1. Quando cede la proprietà di elementi nuovi, un partecipante estende al cessionario i suoi obblighi relativi a tali elementi, in particolare quello di estendere tali obblighi ad ogni ulteriore cessionario. Gli obblighi comprendono quelli in materia di concessione dei diritti d'uso, di diffusione e di valorizzazione.

3.4.1. Quando cede la proprietà di elementi nuovi, un partecipante estende al cessionario i suoi obblighi relativi a tali elementi, in particolare quello di estendere tali obblighi ad ogni ulteriore cessionario. Gli obblighi comprendono quelli in materia di concessione dei diritti d'uso, di diffusione e di valorizzazione. Qualora vi sia una cessione di questo tipo, il partecipante interessato notifica preventivamente agli altri partecipanti al progetto il nominativo e gli altri estremi del cessionario.

Motivazione

Il punto 3.4.1 già prevede che ogni cessione sia soggetta agli obblighi connessi ai diritti d'uso, per cui occorre sopprimere il punto 3.4.2. La soppressione è motivata anche dall'esigenza di evitare appesantimenti procedurali per l'industria. L'emendamento garantisce sostanzialmente il mantenimento degli obblighi di notifica di cui al punto 3.4.2 evitando macchinosità procedurali.

Emendamento 66

Allegato, articolo 23, paragrafo 3, punto 3.4.2

3.4.2. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza, quando deve cedere i suoi obblighi in materia di concessione dei diritti d'uso, un partecipante a un progetto informa preventivamente gli altri partecipanti alla cessione prevista con un preavviso minimo di 45 giorni, e fornisce loro informazioni sufficienti sul nuovo proprietario degli elementi nuovi per permettere agli altri partecipanti di esercitare i loro diritti d'uso. A seguito della notifica, ogni altro partecipante ha 30 giorni di tempo, o un altro termine convenuto per iscritto, per opporsi a ogni trasferimento di proprietà previsto se può dimostrare che questo pregiudicherebbe i suoi diritti d'uso. In questo caso, il trasferimento non ha luogo finché i partecipanti interessati non hanno raggiunto un accordo.

soppresso

Motivazione

Il soppresso punto 3.4.2 è superfluo perché il punto 3.4.1 già prevede che ogni cessione sia soggetta agli obblighi connessi ai diritti d'uso. La soppressione è motivata anche dall'esigenza di evitare appesantimenti procedurali per l'industria.

Traduzione esterna

  • [1]  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
  • [2]  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

MOTIVAZIONE

Contesto

A causa della frammentazione dei suoi sforzi, l'UE affronta un rischio di perdita costante della competitività in molti settori di ricerca, il che potrebbe costringerla in una posizione arretrata rispetto ad Asia e Stati Uniti. Per affrontare tali sfide, il programma specifico “Cooperazione”, nell'ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, introduce le Iniziative tecnologiche congiunte (ITC) come strumento per realizzare partenariati fra il settore pubblico e quello privato nell’ambito della ricerca a livello europeo. La nanoelettronica è uno dei settori in cui una ITC potrebbe rivelarsi particolarmente importante.

La microelettronica – con le sue applicazioni su computer, telefoni cellulari, TV digitali, apparecchiature mediche e sistemi di navigazione per autovetture – ha cambiato il nostro mondo e la nostra quotidianità. La nanoelettronica è ora il prossimo passo rivoluzionario. Si tratta di una tecnologia fondamentale e strategica per l’Europa. Essa rappresenta un mercato in rapida espansione, che genera posti di lavoro altamente qualificati, contribuisce allo sviluppo sostenibile e stimola l’innovazione introducendo comunicazione e intelligenza in quasi ogni cosa. I componenti nanoelettronici integrati nei sistemi elettronici e di comunicazione, nelle autovetture, negli aerei, negli edifici, nelle attrezzature mediche e persino negli indumenti, generano un mercato da 1 250 miliardi di euro, con un forte tasso di crescita media annuale. I settori industriali maggiormente interessati dalla nanoelettronica (come il settore multimediale, le telecomunicazioni, i trasporti, la sanità, l’ambiente, la trasformazione industriale, ecc.) hanno un’incidenza che, secondo le stime, è pari a 5 000 miliardi di euro. Le attività di ricerca e sviluppo in relazione alla nanoelettronica in Europa danno lavoro a circa 10 000 ricercatori. Pertanto, la nanoelettronica ha ben diritto di essere considerata un “grosso affare”.

Partendo dalle esperienze acquisite grazie alla piattaforma tecnologica europea nel settore della nanoelettronica, istituita nel 2004, l’iniziativa tecnologica congiunta nell’ambito della nanoelettronica (ITC ENIAC) è tesa a istituire un unico programma europeo di ricerca e sviluppo che aiuti l'industria europea a conquistare la leadership mondiale nel settore della nanoelettronica, combinando una massa critica di risorse comunitarie, nazionali e private all’interno di un quadro giuridico coerente, flessibile ed efficace. Attualmente, il panorama della ricerca industriale è messo a rischio dalla frammentazione. A livello nazionale coesistono molti programmi, ma le relative attività di ricerca sono disseminate su programmi diversi, spesso scollegati fra loro. L’attuale sistema frammentato e non strutturato è inefficace e inefficiente. Occorre dunque attuare un programma centrato e coerente al fine di aiutare l’Europa ad assumere una posizione di leadership nell’ambito della competizione mondiale in relazione alla nanoelettronica.

Posizione del relatore

A. Il relatore giudica positivamente la costituzione di un’impresa comune nel campo della nanoelettronica.

Il settore della nanoelettronica dispone già di un importante valore aggiunto a livello europeo, poiché le innovazioni che determinerà su una serie di applicazioni non solo influenzeranno la vita quotidiana di tutti noi, ma eserciteranno anche un’influenza diretta su molte politiche comunitarie (ad esempio, l’efficienza energetica e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, la mobilità di dati, beni e persone, l’assistenza sanitaria, l’invecchiamento attivo, le politiche ambientali, ecc.). Tuttavia, se l’Unione europea vuole essere realmente competitiva a livello mondiale, la complessità del settore, nonché l’esigenza di considerevoli risorse finanziarie e la necessità di interazione fra i diversi attori (i centri di ricerca e le università, i principali produttori di semiconduttori, materiali, apparecchiature e applicazioni, le PMI ad alta tecnologia, le autorità nazionali e regionali e le istituzioni finanziarie) richiedono un’azione coordinata sostenuta da un quadro giuridico stabile. Occorre sostenere gli sforzi europei a favore di ricerca e produzione nel settore della nanoelettronica.

B. Il relatore desidera sottolineare le tre caratteristiche del nuovo strumento dell’impresa comune alle quali attribuisce un grande rilievo:

1.  La proposta di impresa comune rappresenta (insieme alle altre tre proposte) il primo esempio di partenariato pubblico-privato europeo che viene testato sul piano operativo all’interno dell’UE. Questo ci impone l’enorme responsabilità di garantire che non vi siano impedimenti iniziali per quanto attiene alla sua struttura e alle sue modalità di funzionamento. Se intendiamo ottenere un risultato di successo e utilizzare detto modello per il futuro: il settore privato deve essere considerato come partner paritario, norme e procedure devono essere flessibili, discostandosi laddove necessario dal tradizionale modo di procedere e rispondendo alle esigenze particolare di questa nuova struttura architettonica di partenariato pubblico-privato.

2.  L’impresa comune dovrebbe mantenere una centralità europea. Se la nostra aspirazione è quella di far diventare l’Unione europea un leader mondiale del settore della nanoelettronica, la tecnologia sviluppata dall’impresa comune ENIAC dovrebbe essere creata e mantenuta in Europa.

3.  Le nanotecnologie elettroniche dovrebbero produrre enormi vantaggi a favore delle economie in ambito europeo, nazionale e regionale in termini di competitività industriale, sviluppo delle imprese, occupazione e benessere generale dei cittadini. Pertanto, tenuto conto del fatto che un’impresa comune può realizzarsi soltanto con il sostegno della Comunità, è opportuno che l’impresa comune non si trasformi in un circolo chiuso. In Europa si dovrebbe quindi stabilire collegamenti con i motori di innovazione (ad esempio, le PMI e i piccoli gruppi di ricerca) e con tutti gli Stati membri, a prescindere dalla loro partecipazione all’impresa comune ENIAC.

C. Di conseguenza, dopo aver preso in considerazione gli aspetti sopramenzionati, il relatore è del parere che andrebbero valutate le seguenti proposte:

1.  Occorre introdurre, in relazione all’ENIAC, una ben definita “clausola di temporaneità”. Deve essere ben chiaro a tutti i partecipanti che non si tratta di una struttura permanente ma di uno strumento con una precisa scadenza, che deve condurre a ottenere dei risultati entro un lasso di tempo predefinito. Il termine fissato dovrebbe essere la fine del 2017, poiché è risaputo che il processo innovativo non necessita di più di dieci anni per completare il proprio ciclo. Una relazione intermedia e una relazione finale dovrebbero essere sufficienti a valutare le attività dell’ENIAC.

2.  La struttura dell’impresa comune ENIAC dovrebbe essere leggera e flessibile. L’ipotesi di optare per la struttura di un organismo comunitario non esclude la possibilità di adottare una procedura di assunzione del personale che sia più flessibile, più rapida ed economicamente più conveniente. Il carattere pubblico-privato dell’iniziativa tecnologica congiunta impone che l’impresa comune ENIAC sia in grado di divenire operativa immediatamente, laddove attenendosi alle procedure dello “statuto del personale”, senza possibilità di deroga, si andrebbe incontro a inevitabili ritardi. Pertanto, la Commissione può distaccare diversi funzionari presso l’impresa comune ENIAC, mentre il resto del personale può essere assunto come agente a contratto. Il relatore suggerisce di mantenere i costi del personale quanto più contenuti possibile e suggerisce l’ipotesi di trasferire le risorse inutilizzate destinate ai costi di esercizio alle attività di ricerca e sviluppo. Inoltre, il relatore intende introdurre a carico della Commissione l’obbligo di costituire l’impresa comune ENIAC entro tre mesi dall’adozione del regolamento, fattore di estrema importanza per il settore privato che si è impegnato a partecipare al progetto.

3.  Il relatore suggerisce di ammettere a partecipare all’impresa congiunta ENIAC solo gli Stati membri dell’Unione europea (e i paesi associati). L’ impresa congiunta ENIAC deve mantenere la propria centralità europea, come accade anche per le altre due imprese congiunte: Clear Sky e l’iniziativa in materia di medicinali innovativi. Le imprese comuni sono messe a punto allo scopo di favorire il primato dell’Europa a livello internazionale in determinati settori. La partecipazione dei paesi terzi non sembra contribuire a tale logica. Inoltre, il Settimo programma quadro offre ampie possibilità alternative in relazione alla cooperazione internazionale nel settore della ricerca, compreso il settore della nanoelettronica.

4.  Un’attenzione particolare andrebbe rivolta al coinvolgimento dei piccoli centri di ricerca e delle PMI, che possiedono il miglior potenziale in termini di contributo innovativo e follow-up dei processi di ricerca e sviluppo dell’impresa comune ENIAC. Sarebbe opportuno fornire assistenza onde favorire il loro coinvolgimento nel processo. Comunicazione e diffusione adeguate delle attività dell'impresa comune ENIAC dovrebbero offrire un contributo in tal senso.

5.  Il relatore propone che gli Stati membri che non fanno parte dell’ENIAC abbiano almeno la possibilità di partecipare alle attività dell’impresa comune in qualità di osservatori. Il relatore è del parere che tale opportunità possa, da un lato, suscitare l’interesse dello Stato membro in questione a prendere parte a tale iniziativa europea. Dall’altro, è consigliabile che gli Stati membri che non hanno una partecipazione industriale diretta in tale ambito abbiano nondimeno la possibilità di seguire gli sviluppi tecnologici del settore, dal momento che tali sviluppi sono collegati a importanti applicazioni future di ordine sociale, che richiedono un tempestivo adeguamento delle politiche nazionali.

6.  Andrebbe compiuto ogni sforzo per aumentare la trasparenza e promuovere l’efficienza dell’impresa comune ENIAC. Pertanto, il suo piano strategico pluriennale, il programma di lavoro annuale e il piano di attuazione annuale, come pure gli inviti a presentare proposte, devono essere pubblici. Il direttore generale, che svolge un ruolo fondamentale per il funzionamento dell’ENIAC, andrebbe selezionato in base a un invito aperto a manifestare interesse e dovrebbe essere in condizione di rimanere in servizio fino a quando risulta idoneo a tale funzione. Analogamente, il personale che risulta idoneo dovrebbe restare in servizio fino alla fine del 2017, poiché non è utile assumere nuovo personale per un breve lasso di tempo residuo.

7.  Le questioni attinenti alla proprietà intellettuale andrebbero adeguate alla specifica natura del partenariato pubblico-privato. È opportuno raggiungere un equilibrio fra gli interessi delle grandi aziende e dei piccoli attori, come le PMI e i centri di ricerca. I partecipanti al progetto dovrebbero godere di un margine di manovra nel concedere ampi diritti di accesso tramite accordo. Prima di concedere le licenze per l’uso degli elementi acquisiti, andrebbero sempre tenuti in considerazione gli interessi commerciali di tutti i partecipanti. Infine, qualsiasi trasferimento di proprietà in relazione agli elementi acquisiti andrebbe accompagnato da alcune garanzie di base, che al tempo stesso non dovrebbero risultare troppo di intralcio per l’industria.

PARERE della commissione per i bilanci (13.11.2007)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla costituzione dell'"impresa comune ENIAC"
(COM(2007)0356 – C6‑0275/2007 –2007/0122 (CNS))

Relatrice per parere: Jutta Haug

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione

Le iniziative tecnologiche congiunte (ITC) sono state introdotte nel Settimo programma quadro[1] come una nuova formula per la costituzione di partnership pubblico/privato nel settore della ricerca a livello europeo. Le ITC sono essenzialmente la risultante del lavoro delle piattaforme tecnologiche europee (PTE). In un numero limitato di casi le PTE hanno raggiunto ambizioni e proporzioni tali da richiedere la mobilizzazione di importanti investimenti pubblici e privati come pure considerevoli risorse di ricerca per dare attuazione a elementi importanti delle loro agende strategiche di ricerca. Le ITC possono rappresentare un mezzo efficace per rispondere alle esigenze di questo piccolo numero di PTE.

Il programma specifico "Cooperazione"[2] individua sei settori in cui una ITC potrebbe assumere particolare importanza: idrogeno e celle a combustibile, aeronautica e trasporti aerei, farmaci innovativi, sistemi di calcolo integrati, nanoelettronica e GMES (monitoraggio globale dell'ambiente e sicurezza).

In questo contesto l'impresa comune ENIAC è il soggetto giuridico responsabile dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta nel campo della nanoelettronica. L'obiettivo è quello di creare un unico programma europeo di ricerca e sviluppo che aiuti l'industria europea a conquistare la leadership mondiale nel settore della nanoelettronica.

Il mercato costituito dalla filiera industriale della nanoelettronica rappresenta attualmente l'1% circa del PIL mondiale ed ha un forte tasso di crescita media annuale (15% circa). Tuttavia, le industrie che dipendono da questo mercato (telecomunicazioni, prodotti di consumo, istruzione, servizi multimediali, trasporti, sanità, sicurezza, ambiente) hanno complessivamente un peso di varie volte superiore (stimato a circa 5000 miliardi di euro). Un'iniziativa efficace a livello europeo avrà quindi un impatto di dimensioni notevoli grazie alla forza di spinta creata da questa tecnologia. Il settore della nanotecnologia, inoltre, genera un numero importante di posti di lavoro altamente qualificati e contribuisce allo sviluppo sostenibile.

La proposta in esame concerne l'istituzione dell'impresa comune ENIAC a norma dell'articolo 171 del trattato. Questa impresa comune dovrebbe essere considerata come un organismo comunitario ed essere istituita per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. Essa avrà sede a Bruxelles (Belgio).

Incidenze finanziarie

La valutazione di bilancio indica che la spesa comunitaria massima dovrebbe essere di 450 milioni di euro nel periodo iniziale dell'impresa comune ENIAC (fino al 2017), da impegnare entro il 31 dicembre 2013, data in cui termina il bilancio del Settimo programma quadro. Nel 2008 dovrà essere impegnato un importo iniziale di 42,5 milioni di euro.

Per il contributo UE saranno create due nuove linee di bilancio:

09 04 01 30 "Attività di ricerca e sviluppo per la ITC ENIAC"

09 04 01 40 "Spese di sostegno per la ITC ENIAC"

con il seguente profilo di spesa:

mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa

Sezione n.

 

 

Anno 2007

 

Anno 2008

 

Anno 2009

 

Anno 2010

 

Anno 2011

Anno 2012 e segg.

 

Totale

Spese operative[3]

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanziamenti di impegno (SI)

8.1

a

0

41.5

55

68.5

85

190

440

Stanziamenti di pagamento (SP)[4]

 

b

0

13.85

32.2

55

73.65

265.3

440

Spese amministrative[5] incluse nell'importo di riferimento[6]

 

 

 

 

Assistenza tecnica e amministrativa (SND)

8.2.4

c

0

1.5

2

1.5

2

3

10

TOTALE IMPORTO DI RIFERIMENTO[7]

 

 

 

 

 

 

 

Stanziamenti di impegno

 

a+c

0

43

57

70

87

193

450

Stanziamenti di pagamento

 

b+c

0

15.35

34.2

56.5

75.65

268.3

450

Valutazione

Gli emendamenti della relatrice per parere si ricollegano essenzialmente a due preoccupazioni:

1) L'impresa comune è istituita per un periodo iniziale che termina il 31 dicembre 2017 (e che può anche essere prolungato), mentre il quadro finanziario pluriennale copre solo il periodo fino al 2013. Per tale motivo qualsiasi richiesta di finanziamento comunitario a favore dell'impresa comune ENIAC dopo il 2013 dovrà essere valutata nuovamente nel contesto dei negoziati riguardanti un nuovo quadro finanziario.

Quanto al periodo attuale, la proposta – pur rientrando nell'ambito della rubrica 1a, caratterizzata da margini sempre più ridotti – è compatibile con il quadro finanziario pluriennale per il semplice motivo che il contributo UE richiesto è attinto dal Settimo programma quadro e, in quanto tale, è già stato inserito nella programmazione finanziaria della Commissione.

Ciò nondimeno, la relatrice per parere desidera sottolineare che non è possibile contrarre impegni finanziari per il periodo successivo al quadro finanziario pluriennale attuale (Emendamento 1).

2) Per analogia con i negoziati sull'impresa comune ITER all'inizio del 2007, che hanno portato alle conclusioni accettate nelle consultazioni a tre del 7 marzo 2007, l'impresa comune ENIAC deve essere considerata come un'agenzia ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario ed è pertanto soggetta all'accordo dell'autorità di bilancio per quanto concerne il suo finanziamento (emendamenti 2, 3, 6, 10).

Allo stesso tempo, se la premessa di base è che l'impresa comune ENIAC debba essere trattata alla stregua di un'agenzia ai fini del bilancio, è necessario assicurare la coerenza con l'approccio generale sviluppato negli ultimi anni dalla commissione per i bilanci in materia di agenzie. La relatrice per parere presenta pertanto una serie di emendamenti che garantiscono tale coerenza (emendamenti 4-5, 7-9, 11-21).

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento 67
Paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis.  ritiene che l'importo di riferimento indicato nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1a dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2007-2013 e con il disposto del punto 47 dell'accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006; osserva che qualsiasi finanziamento al di là del 2013 deve essere valutato nel contesto dei negoziati relativi al prossimo quadro finanziario;

Emendamento 68
Paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter.   rammenta che il parere emesso dalla commissione per i bilanci non pregiudica l'esito della procedura di cui al punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006, che si applica all'istituzione dell'impresa comune ENIAC;

Proposta di regolamento

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 69

Visti 1 bis e 1 ter (nuovi)

 

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee1 (il regolamento finanziario), in particolare l'articolo 185,

 

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII)2, in particolare il punto 47,

 

_______________

1 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

 

2 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

           Motivazione

Per analogia con le conclusioni delle consultazioni a tre del 7 marzo 2007 sull'impresa comune per ITER, anche l'impresa comune ENIAC deve essere considerata come un'agenzia comunitaria ai fini dell'applicazione del punto 47 dell'AII. Occorre che le basi giuridiche indicate nel regolamento riflettano tale caratteristica.

Emendamento 70

Considerando 12

(12) L'impresa comune ENIAC dovrebbe essere un organismo istituito dalle Comunità, che riceve il discarico per l'esecuzione del suo bilancio dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio. Tuttavia, occorrerebbe tenere conto delle specificità derivanti dalla natura delle imprese tecnologiche comuni come partnership pubblico-privato, in particolare dal contributo del settore privato al bilancio.

(12) L'impresa comune ENIAC dovrebbe essere un organismo istituito dalle Comunità, che riceve il discarico per l'esecuzione del suo bilancio dal Parlamento europeo, tenuto conto della raccomandazione del Consiglio.

Motivazione

Per analogia con le conclusioni delle consultazioni a tre del 7 marzo 2007 sull'impresa comune per ITER, al Parlamento europeo dovrebbe essere conferita piena e incondizionata responsabilità in ordine al discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC.

Emendamento 71

Considerando 26

(26) L'impresa comune ENIAC dovrebbe adottare, previa approvazione della Commissione, apposite regole finanziarie che tengano conto delle sue esigenze operative specifiche, in particolare per quanto concerne l'esigenza di associare finanziamenti comunitari e nazionali per sostenere le attività di R&S in modo efficiente e tempestivo. Tali regole dovrebbero basarsi su principi stabiliti nel regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee1.

(26) Le regole finanziarie applicabili all'impresa comune ENIAC non dovrebbero discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario1, salvo lo richiedano esigenze operative specifiche, in particolare per quanto concerne l'esigenza di associare finanziamenti comunitari e nazionali per sostenere le attività di R&S in modo efficiente e tempestivo. Per l'adozione di qualsiasi deroga al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 dovrebbe essere richiesto il consenso preliminare della Commissione. L'autorità di bilancio dovrebbe essere informata di tali deroghe.

______________________

 

1 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

____________________

 

1 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72; rettifica in GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.

Motivazione

Le deroghe al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 devono essere limitate allo stretto minimo. L'impresa comune deve dimostrare al di là di ogni dubbio che la deroga è l'unico modo per garantire il suo corretto funzionamento entro i limiti del regolamento istitutivo.

Emendamento 72

Articolo 1, paragrafo 1

1. Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta (in appresso "ITC") nel settore della nanoelettronica è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato (in appresso "l'impresa comune ENIAC") per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. Questo periodo può essere prorogato mediante una revisione del presente regolamento.

1. Per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta (in appresso "ITC") nel settore della nanoelettronica è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato (in appresso "l'impresa comune ENIAC") per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. Questo periodo può essere prorogato mediante una revisione del presente regolamento. L'impresa comune ENIAC è un organismo creato conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario e al punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006.

Motivazione

Cfr. emendamento 3.

Emendamento 73

Articolo 6, titolo e paragrafo 1

Regolamento finanziario

Regole finanziarie

1. L'impresa comune ENIAC adotta regole finanziarie specifiche basate sui principi del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 che possono discostarsi dal regolamento finanziario quadro ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune ENIAC, previa approvazione della Commissione.

1. Le regole finanziarie applicabili all'impresa comune ENIAC possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 solo se lo impongano esigenze specifiche di funzionamento, previa approvazione della Commissione. L'autorità di bilancio è informata di tali deroghe.

Motivazione

Cfr. emendamento 5.

Emendamento 74

Articolo 12, paragrafo 4

4. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC.

4. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC viene dato dal Parlamento europeo, tenuto conto di una raccomandazione del Consiglio.

Motivazione

Cfr. emendamento 4.

Emendamento 75

Articolo 17

Un accordo di sede è concluso tra l'impresa comune ENIAC e il Belgio per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che il Belgio deve fornire all'impresa comune ENIAC.

Un accordo di sede è concluso tra l'impresa comune ENIAC e il Belgio per quanto riguarda il sostegno da parte dello Stato ospitante relativamente agli uffici, ai privilegi e alle immunità e agli altri elementi che il Belgio deve fornire all'impresa comune ENIAC.

Motivazione

Occorre stabilire chiaramente che il paese ospitante di un'agenzia o di un organismo comunitario analogo deve fornire un sostegno finanziario e ogni altro sostegno necessario per agevolare la creazione e il funzionamento dell'organismo comunitario.

Emendamento 76

Allegato, articolo 1, paragrafo 3

3. L'impresa comune ENIAC è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo che termina il 31 dicembre 2017.

3. L'impresa comune ENIAC è costituita a decorrere dalla pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per un periodo che termina il 31 dicembre 2017. L'impresa comune ENIAC è un organismo istituito conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario e al punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006.

Motivazione

Cfr. emendamento 3.

Emendamento 77

Allegato, articolo 6, paragrafo 1, lettera g)

(g) Le decisioni sono adottate a maggioranza di almeno il 75% dei voti, salvo disposizioni contrarie espressamente previste dal presente statuto. La Comunità dispone di un diritto di veto su tutte le decisioni prese dal comitato direttivo per quanto riguarda l'utilizzo del suo contributo finanziario, la metodologia per valutare i contributi in natura, eventuali modifiche del presente statuto e il regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC.

(g) Le decisioni sono adottate a maggioranza di almeno il 75% dei voti, salvo disposizioni contrarie espressamente previste dal presente statuto. La Comunità dispone di un diritto di veto su tutte le decisioni prese dal comitato direttivo per quanto riguarda l'utilizzo del suo contributo finanziario, la metodologia per valutare i contributi in natura, eventuali modifiche del presente statuto e le regole finanziarie dell'impresa comune ENIAC.

Motivazione

Cfr. emendamento 5.

Emendamento 78

Allegato, articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

(c) approva il regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC, conformemente all'articolo 12 del presente statuto;

(c) approva le regole finanziarie dell'impresa comune ENIAC, conformemente all'articolo 12 del presente statuto, previa consultazione della Commissione;

Motivazione

Cfr. emendamento 5.

Emendamento 79

Allegato, articolo 9, paragrafo 3, lettera k)

(k) effettua, qualora necessario, l'audit finanziario dei partecipanti ai progetti, direttamente oppure attraverso le autorità pubbliche nazionali, conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC;

(k) effettua, qualora necessario, l'audit finanziario dei partecipanti ai progetti, direttamente oppure attraverso le autorità pubbliche nazionali, conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune ENIAC;

Motivazione

Cfr. emendamento 5.

Emendamento 80

Allegato, articolo 9, paragrafo 4, lettera f)

(f) gestire i bandi di gara per rispondere alle esigenze di beni/servizi dell'impresa comune ENIAC conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune.

(f) gestire i bandi di gara per rispondere alle esigenze di beni/servizi dell'impresa comune ENIAC conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune.

Motivazione

Cfr. emendamento 5.

Emendamento 81

Allegato, articolo 9, paragrafo 5

5. I compiti non finanziari del segretariato possono essere appaltati dall'impresa comune ENIAC a fornitori esterni. Tali appalti sono stabiliti conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC.

5. I compiti non finanziari del segretariato possono essere appaltati dall'impresa comune ENIAC a fornitori esterni. Tali appalti sono stabiliti conformemente alle disposizioni delle regole finanziarie dell'impresa comune ENIAC.

Motivazione

Cfr. emendamento 5.

Emendamento 82

Allegato, articolo 12

Regolamento finanziario

Regole finanziarie

1. Il regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC è adottato dal comitato direttivo.

1. Le regole finanziarie dell'impresa comune ENIAC è adottato dal comitato direttivo.

2. Il regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC è basato sui principi del regolamento finanziario quadro1 e contiene disposizioni per la pianificazione e l'attuazione del bilancio dell'impresa comune ENIAC. Il regolamento finanziario può discostarsi dal regolamento finanziario quadro ove ciò sia richiesto dalle esigenze operative specifiche dell'impresa comune ENIAC e previa consultazione della Commissione.

2. Le regole finanziarie dell'impresa comune ENIAC possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 solo se necessario per esigenze operative specifiche. Per l'adozione di qualsiasi deroga al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 è richiesto il consenso preliminare della Commissione. L'autorità di bilancio è informata di tali deroghe.

3. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC viene dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura che sarà prevista dal regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC.

3. Il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC viene dato dal Parlamento europeo, tenuto conto di una raccomandazione del Consiglio.

___________________

1Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72; rettifica in GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39.

 

Motivazione

Cfr. emendamento 5.

Emendamento 83

Allegato, articolo 13, paragrafo 6

6. Entro due mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario, i conti provvisori dell'impresa comune sono presentati alla Commissione e alla Corte dei conti delle Comunità europee (in appresso "la Corte dei conti"). Entro il 15 giugno successivo alla fine di ciascun esercizio finanziario, la Corte dei conti formula osservazioni in merito ai conti provvisori dell'impresa comune.

6. Entro due mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario, i conti provvisori dell'impresa comune sono presentati alla Commissione e alla Corte dei conti delle Comunità europee (in appresso "la Corte dei conti") nonché all'autorità di bilancio. Entro il 15 giugno successivo alla fine di ciascun esercizio finanziario, la Corte dei conti formula osservazioni in merito ai conti provvisori dell'impresa comune.

Motivazione

I conti e i bilanci devono essere trasmessi ai due rami dell'autorità di bilancio per conoscenza.

Emendamento 84

Allegato, articolo 14, paragrafo 3

3. Per permettere l'attuazione dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti pubblici, l'impresa comune ENIAC conclude accordi amministrativi con le entità nazionali designate a tal fine dagli Stati membri di ENIAC, conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune ENIAC.

3. Per permettere l'attuazione dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti pubblici, l'impresa comune ENIAC conclude accordi amministrativi con le entità nazionali designate a tal fine dagli Stati membri di ENIAC, conformemente alle regole finanziarie dell'impresa comune ENIAC.

Motivazione

Cfr. emendamento 5

Emendamento 85

Allegato, articolo 17, paragrafo 1

1. Il numero dei dipendenti è determinato dall'organigramma quale figura nel piano di bilancio annuale.

1. Il numero dei dipendenti è determinato dall'organigramma quale figura nel piano di bilancio annuale, che viene trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio unitamente al progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.

Motivazione

Come nel caso delle imprese comuni già esistenti, l'organigramma dell'impresa comune ENIAC dovrebbe essere pubblicato dalla Commissione insieme al PPB.

Emendamento 86

Allegato, articolo 22, paragrafo 3

3. Le proposte di modifica dello statuto sono approvate dal comitato direttivo conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 e sono sottoposte alla decisione della Commissione.

3. Le proposte di modifica dello statuto sono approvate dal comitato direttivo conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 e sono sottoposte alla decisione della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo.

Motivazione

Il Parlamento europeo deve essere consultato su qualsiasi modifica importante dello statuto dell'impresa comune.

PROCEDURA

Titolo

Creazione dell’impresa comune ENIAC

Riferimenti

COM(2007)0356 – C6-0275/2007 – 2007/0122(CNS)

Commissione competente per il merito

ITRE

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

BUDG

24.9.2007

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Jutta Haug

20.9.2004

 

 

Esame in commissione

12.11.2007

 

 

 

Approvazione

12.11.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

15

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Reimer Böge, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Margaritis Schinas, László Surján, Gary Titley, Kyösti Virrankoski

  • [1]  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
  • [2]  GU L 400 del 30.12.2006, pagg. 66-241.
  • [3]  Spese 09 04 01 30 "Attività di ricerca e sviluppo per la ITC ENIAC".
  • [4]  Gli stanziamenti di pagamento sono calcolati sulla base della durata media dei progetti (3anni) e i pagamenti su 4 anni, di cui il 30% nell'anno 1 (pagamento anticipato), 10% nell'anno 4, e 30% nell'anno 2 e nell'anno 3.
  • [5]  Spese destinate a coprire i costi di funzionamento dell'ITC.
  • [6]  Spese 09 04 01 40 " Spese di sostegno per la ITC ENIAC ".
  • [7]  L'importo di riferimento è l'importo del contributo finanziario della Commissione all'impresa comune ENIAC stabilito nello strumento giuridico (450 milioni di euro).

PROCEDURA

Titolo

Creazione dell’impresa comune ENIAC

Riferimenti

COM(2007)0356 - C6-0275/2007 - 2007/0122(CNS)

Consultazione del PE

10.9.2007

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

24.9.2007

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

24.9.2007

CONT

24.9.2007

IMCO

24.9.2007

 

Pareri non espressi

       Decisione

CONT

17.7.2007

IMCO

16.7.2007

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Nikolaos Vakalis

16.7.2007

 

 

Esame in commissione

5.11.2007

22.11.2007

 

 

Approvazione

22.11.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

32

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Radu Ţîrle, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pilar Ayuso, Etelka Barsi-Pataky, Avril Doyle, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Carl Schlyter

Deposito

29.11.2007