RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia

3.12.2007 - (COM(2006)0850 – C6‑0035/2007 – 2007/0002(COD)) - ***I

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Claude Turmes

Procedura : 2007/0002(COD)
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A6-0487/2007
Testi presentati :
A6-0487/2007
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia

(COM(2006)0850 – C6‑0035/2007 – 2007/0002(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0850)[1],

–   visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE, a norma del quale la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0035/2007),

–   visto l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE,

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6‑0487/2007),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 1 bis (nuovo)

(1bis) Le statistiche dell'energia sono state tradizionalmente incentrate sull'approvvigionamento energetico e sulle energie fossili. Nei prossimi anni, dovranno incentrarsi maggiormente su una conoscenza e un monitoraggio accresciuti del consumo energetico finale, delle energie rinnovabili e dell'energia nucleare.

Motivazione

Vi è la necessità di affinare i dati trasmessi nei settori del consumo energetico, delle energie rinnovabili e del nucleare ai fini della comparabilità.

Emendamento 2

Considerando 3 bis (nuovo)

 

(3 bis) La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia1, la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici2 e la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia3 impongono agli Stati membri di trasmettere dati quantitativi sul consumo energetico. Al fine di controllare i progressi verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti in queste direttive, vi è bisogno di dati sull'energia dettagliati e aggiornati, nonché di una migliore interfaccia tra questi dati e le indagini statistiche pertinenti, come il censimento della popolazione e degli alloggi e i dati sui trasporti.

 

--------------------

1 GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.

2 GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64

3 GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

Emendamento 3

Considerando 4

(4) Il “Libro verde sull'efficienza energetica: fare di più con meno” - doc. COM(2005) 265 del 22 giugno 2005 - e il Libro verde “Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura” - doc. COM(2006) 105 dell'8 marzo 2006 - della Commissione specificano le politiche energetiche dell'UE per le quali è necessario disporre di statistiche dell'energia comunitarie (tra l'altro ai fini dell'istituzione di un Osservatorio europeo sull'approvvigionamento energetico).

(4) Il “Libro verde sull'efficienza energetica: fare di più con meno” - doc. COM(2005) 265 del 22 giugno 2005 - e il Libro verde “Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura” - doc. COM(2006) 105 dell'8 marzo 2006 - della Commissione specificano le politiche energetiche dell'UE per le quali è necessario disporre di statistiche dell'energia comunitarie (tra l'altro ai fini dell'istituzione di un Osservatorio europeo del mercato energetico).

Motivazione

La definizione "Osservatorio europeo del mercato energetico" corrisponde a quella comunemente utilizzata dal Consiglio e dalla Commissione.

Emendamento 4

Considerando 4 bis (nuovo)

 

(4 bis) L'istituzione di un modello di previsione energetica nel settore pubblico, chiesta dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 14 dicembre 2006 su una Strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura,1 richiede dati dettagliati e aggiornati sull'energia.

 

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1 Testi approvati, P6_TA(2006)0603.

Emendamento 5

Considerando 4 ter (nuovo)

 

(4 ter) Nei prossimi anni si dovrebbe prestare una maggiore attenzione alla sicurezza dell'approvvigionamento dei carburanti più importanti e saranno necessari dati più tempestivi e accurati a livello dell'UE, in modo da poter anticipare e coordinare le soluzioni dell'Unione europea a eventuali crisi di approvvigionamento.

Emendamento 6

Considerando 5

(5) In assenza di una base giuridica in merito alla fornitura di dati sull'energia, la liberalizzazione del mercato dell'energia rende sempre più difficile ottenere dati tempestivi e attendibili in materia.

(5) In assenza, segnatamente, di una base giuridica in merito alla fornitura di dati sull'energia, la liberalizzazione e la maggiore complessità del mercato dell'energia rendono sempre più difficile ottenere dati tempestivi e attendibili in materia.

Motivazione

Emendamento basato su una versione di lavoro Consiglio/Commissione, successiva al testo trasmesso dalla Commissione al Parlamento, e di cui è necessario tener conto in vista di un accordo in prima lettura.

Emendamento 7

Considerando 6

(6) È indispensabile che un sistema di statistiche in tema di energia sia in grado di adattarsi in maniera flessibile a una situazione suscettibile di evolversi in futuro.

(6) Il sistema di statistiche dell'energia deve offrire garanzie di comparabilità, trasparenza, flessibilità ed evolutività per essere utile al processo decisionale politico dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, nonché al dibattito pubblico che comprende i cittadini. Per questo motivo, in un prossimo futuro, è opportuno integrare dati statistici relativi all'energia nucleare e sviluppare ulteriormente dati pertinenti relativi alle energie rinnovabili (come l'energia solare e il legname). Analogamente, in materia di efficienza energetica, la disponibilità di dati statistici dettagliati sull'habitat e il trasporto sarebbe di grande utilità.

Motivazione

Si tratta della motivazione ai nuovi articoli 7 bis e 7 ter.

Emendamento 8

Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) Esenzioni o deroghe dovrebbero essere concesse solo su presentazione di una valutazione di impatto che indichi, in modo trasparente ed adeguatamente dettagliato, la situazione attuale e gli oneri eccessivi. Esse dovrebbero restare in vigore per un periodo quanto più possibile limitato. Si dovrebbe tener conto della realtà di fatto e della sostanza di esenzioni e deroghe nella valutazione della conformità da parte degli Stati membri con gli obblighi previsti a livello comunitario e ad esse si dovrebbe fare riferimento in fase di trasmissione dei pertinenti dati statistici.

Motivazione

Uno degli obiettivi principali della raccolta di statistiche armonizzate è di permettere sostanziali raffronti e valutazioni, nonché di fornire un feedback in materia di conseguimento degli obiettivi e di efficacia degli strumenti utilizzati per le decisioni in materia di politica energetica degli Stati membri e dell'Unione europea. In considerazione dell'importanza degli obiettivi, è giustificato limitare il periodo di validità delle deroghe e tener conto della concessione di una deroga all'atto delle valutazioni e della trasmissione dei dati pertinenti.

Emendamento 9

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

a) indagini statistiche specifiche condotte presso i produttori di energia primaria e trasformata, i distributori e i trasportatori, gli importatori e gli esportatori di prodotti energetici,

a) indagini statistiche specifiche condotte presso i produttori e commercianti di energia primaria e trasformata, i distributori e i trasportatori, gli importatori e gli esportatori di prodotti energetici,

Emendamento 10

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

c) altre procedure di stima statistica o altre fonti, incluse le fonti amministrative.

c) altre procedure di stima statistica o altre fonti, incluse le fonti amministrative, come quelle emananti da organismi nazionali ed europei, come i regolatori dei mercati dell'elettricità e del gas e dell'approvvigionamento e della domanda di energia, nonché l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom e l'Agenzia europea per l'ambiente.

Emendamento 11

Articolo 4, paragrafo 1, alinea

1. Le statistiche nazionali da rilevare sono specificate negli allegati. Esse devono essere trasmesse con la seguente cadenza:

1. Le statistiche nazionali da comunicare sono specificate negli allegati. Esse devono essere trasmesse con la seguente cadenza:

Motivazione

Emendamento basato su una versione di lavoro Consiglio/Commissione, successiva al testo trasmesso dalla Commissione al Parlamento, e di cui è necessario tener conto in vista di un accordo in prima lettura.

Emendamento 12

Articolo 4, paragrafo 3

3. Le statistiche nazionali e le definizioni o i chiarimenti applicabili possono essere modificati conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

3. I dati da trasmettere e le definizioni o i chiarimenti applicabili possono essere modificati conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Motivazione

Emendamento basato su una versione di lavoro Consiglio/Commissione, successiva al testo trasmesso dalla Commissione al Parlamento, e di cui è necessario tener conto in vista di un accordo in prima lettura.

Emendamento 13

Articolo 5, titolo

Trasmissione

Trasmissione e divulgazione

Motivazione

L'emendamento è necessario ai fini della coerenza con il contenuto del progetto di regolamento e l'attività di Eurostat.

Emendamento 14

Articolo 5, paragrafo 2

2. Le disposizioni in merito alla loro trasmissione, compresi i termini, le deroghe e le esenzioni applicabili, sono specificate negli allegati.

2. Le disposizioni in merito alla loro trasmissione, compresi i termini, le deroghe e le esenzioni applicabili, sono specificate negli allegati, tenendo conto degli eventuali guadagni di tempo che si potrebbero ottenere con l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Emendamento 15

Articolo 5, paragrafo 4

4. La Commissione può, su richiesta debitamente giustificata di uno Stato membro, concedere esenzioni o deroghe supplementari conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3, con riguardo a quelle parti delle statistiche nazionali per le quali la rilevazione comporterebbe un onere eccessivo per i rispondenti.

4. La Commissione può, su richiesta debitamente giustificata di uno Stato membro, concedere esenzioni o deroghe supplementari conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, con riguardo a quelle parti delle statistiche nazionali per le quali la rilevazione comporterebbe un onere eccessivo per i rispondenti.

Motivazione

I poteri di esecuzione conferiti alla Commissione possono essere considerati una "quasi legislazione", che impone il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 16

Articolo 5, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. La Commissione (Eurostat) divulga statistiche annuali sull'energia entro il 31 gennaio del secondo anno successivo al periodo di riferimento.

Emendamento 17

Articolo 6, paragrafo 3

3. Le prescrizioni metodologiche dirette a garantire la qualità dei dati trasmessi possono essere sviluppate e successivamente aggiornate conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

3. Le prescrizioni metodologiche dirette a garantire la qualità dei dati trasmessi possono essere sviluppate e successivamente aggiornate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Motivazione

I poteri di esecuzione conferiti alla Commissione possono esseri considerati "una quasi legislazione", che impone il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento 18

Articolo 7 bis (nuovo)

Articolo 7 bis

 

Statistiche nucleari annuali

 

La Commissione (Eurostat), in collaborazione con gli Stati membri e il settore dell'energia nucleare dell'UE, definisce una serie di statistiche nucleari annuali che saranno raccolte e divulgate dal 2009 in poi, considerando tale anno come il primo periodo di riferimento, nel rispetto della riservatezza, laddove necessario, e evitando qualsiasi duplicazione nella raccolta di dati.

 

La serie di statistiche nucleari annuali può essere modificata in conformità della procedura specificata all'articolo 9, paragrafo 2.

Emendamento 19

Articolo 7 ter (nuovo)

Articolo 7 ter

 

Statistiche sulle energie rinnovabili e sul consumo energetico finale

 

Al fine di migliorare la qualità delle statistiche dell'energia, la Commissione (Eurostat), in collaborazione con gli Stati membri, provvede a che queste statistiche siano comparabili, trasparenti, dettagliate e flessibili, mediante:

 

(a) revisione della metodologia utilizzata per generare statistiche sulle energie rinnovabili, al fine di rendere disponibili statistiche supplementari, pertinenti e dettagliate su ciascuna fonte di energia rinnovabile, annualmente ed in maniera efficiente in termini di costi. La Commissione (Eurostat) presenta e divulga le statistiche generate dal 2010 in poi;

 

(b) revisione e determinazione della metodologia utilizzata a livello nazionale e comunitario per generare statistiche sul consumo energetico finale (fonti, variabili, qualità) basate sulla situazione attuale, sugli studi esistenti e sugli studi pilota di fattibilità ancora da attuare, al fine di stabilire chiavi di ripartizione delle energie finali per settore e per usi principali di energia, integrando gradualmente gli elementi risultanti nelle statistiche dal 2011 in poi.

 

La serie di statistiche sulle energie rinnovabili e sul consumo energetico finale può essere modificata in conformità della procedura specificata all'articolo 9, paragrafo 2.

Emendamento 20

Articolo 9, paragrafo 3

3. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di regolamentazione di cui agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa.

soppresso

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

 

Motivazione

Il paragrafo è divenuto superfluo. Cfr. gli emendamenti all'articolo 5, paragrafo 4 e all'articolo 6, paragrafo 3.

Emendamento 21

Allegato B, punto 3.3.1, Capacità elettrica massima netta e carico di punta, quarto paragrafo prima della tabella

Le seguenti quantità devono essere dichiarate per i produttori la cui attività principale è la produzione di energia e per gli autoproduttori:

Le seguenti quantità devono essere dichiarate unicamente per la rete:

Motivazione

L'emendamento è basato su una documento di lavoro Consiglio/Commissione, posteriore al testo trasmesso dalla Commissione al Parlamento e che è importante prendere in considerazione al fine di giungere a un accordo in prima lettura.

Emendamento 22

Allegato B, punto 3.5, Deroghe ed esenzioni

DEROGHE ED ESENZIONI

DEROGHE ED ECCEZIONI

Per la trasmissione degli aggregati relativi all'energia termica, alla Francia è concessa una deroga di 4 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

La deroga concessa alla Francia per la trasmissione degli aggregati relativi all'energia termica giungerà a scadenza non appena la Francia potrà trasmettere tale dichiarazione e, in ogni caso, al più tardi 4 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 23

Allegato B, punto 4.2.1, Settore dell'approvvigionamento e della trasformazione, tabella, punto 5 "Importazioni ed esportazioni", comma 3

Nota – Le importazioni o le esportazioni di etanolo (registrate nella colonna additivi/ossigenati) devono riferirsi ai quantitativi destinati a essere utilizzati come combustibili.

Nota – Gli scambi di biocarburanti che non sono stati miscelati con i carburanti da trazione (ad esempio nella loro forma pura) devono essere indicati nel questionario sulle energie rinnovabili.

Motivazione

L'emendamento è basato su una documento di lavoro Consiglio/Commissione, posteriore al testo trasmesso dalla Commissione al Parlamento e che è importante prendere in considerazione al fine di giungere a un accordo in prima lettura.

Emendamento 24

Allegato B, punto 5.2.4, Usi finali di energia, tabella

Testo della Commissione

1

Consumo finale energetico

2

Settore dell'industria

2.1

di cui: Siderurgia

2.2

di cui: Industria chimica e petrolchimica

2.3

di cui: Metalli non ferrosi

2.4

di cui: Minerali non metalliferi

2.5

di cui: Mezzi di trasporto

2.6

di cui: Industria meccanica

2.7

di cui: Industria estrattiva

2.8

di cui: Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco

2.9

di cui: Industria della carta e della stampa

2.10

di cui: Industria del legno e dei prodotti in legno

2.11

di cui: Costruzioni

2.12

di cui: Industrie tessili e conciarie

2.13

di cui: Attività non specificate altrove – Industria

3

Settore dei trasporti

3.1

di cui: Trasporti ferroviari

3.2

di cui: Trasporti stradali

3.3

di cui: Trasporti su vie d'acqua interne

3.4

di cui: Attività non specificate altrove – Trasporti

4

Altri settori

4.1

di cui: Servizi pubblici e commerciali

4.2

di cui: Settore residenziale

4.3

di cui: Agricoltura/Silvicoltura

4.4

di cui: Pesca

4.5

di cui: Attività non specificate altrove – Altre

Emendamento del Parlamento

1

Consumo finale energetico

2

Settore dell'industria

2.1

di cui: Siderurgia

2.2

di cui: Industria chimica e petrolchimica

2.3

di cui: Metalli non ferrosi

2.4

di cui: Minerali non metalliferi

2.5

di cui: Mezzi di trasporto

2.6

di cui: Industria meccanica

2.7

di cui: Industria estrattiva

2.8

di cui: Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco

2.9

di cui: Industria della carta e della stampa

2.10

di cui: Industria del legno e dei prodotti in legno

2.11

di cui: Costruzioni

2.12

di cui: Industrie tessili e conciarie

2.13

di cui: Attività non specificate altrove – Industria

3

Settore dei trasporti

3.1

di cui: Trasporti ferroviari

3.1.1

di cui: Passeggeri

3.1.2

di cui: Trasporto merci

3.2

di cui: Trasporti stradali

3.2.1

di cui: Autovetture e veicoli utilitari leggeri

3.2.2

di cui: Trasporto merci

3.2.3

di cui: Trasporti pubblici

3.3

di cui: Trasporti su vie d'acqua interne

3.4

di cui: Attività non specificate altrove – Trasporti

3 bis

Servizi pubblici e commerciali

3 bis.1

di cui: Riscaldamento e raffreddamento

3 bis.2

di cui: Altri usi

3 ter

Settore residenziale

3 ter.1

di cui: Riscaldamento e raffreddamento

3 ter.2

di cui: Acqua calda proveniente da collettori termali solari

3 ter.3

di cui: Altri usi

4

Altri settori

4.1

di cui: Agricoltura/Silvicoltura

4.2

di cui: Pesca

4.3

di cui: Attività non specificate altrove – Altre

Emendamento 25

Allegato B, punto 6, Disposizioni applicabili, punto 3

3. Termine per la trasmissione dei dati

3. Termine per la trasmissione dei dati

30 novembre dell'anno successivo al periodo di riferimento.

31 ottobre dell'anno successivo al periodo di riferimento.

Motivazione

Questo termine rappresenta un punto di equilibrio tra le richieste degli Stati membri e il tempo di cui necessita Eurostat per l'elaborazione dei dati ai fini della loro diffusione prima del Consiglio europeo di primavera.

(Traduzione esterna)

  • [1]  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Adeguamento delle statistiche dell’energia dell’Unione europea alle sfide del XXI secolo

Nel suo pacchetto sull’energia del gennaio 2007 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell’energia (2007/0002 COD).

Il testo ha il grande merito di rendere obbligatoria la partecipazione degli Stati membri alla raccolta dei dati necessari, condizione indispensabile per consentire alle istituzioni dell’Unione europea di essere all’altezza dell’ambizione manifestata: costruire progressivamente una politica energetica europea coerente ed esprimersi con una sola voce sulla scena internazionale.

La proposta della Commissione presenta tuttavia numerose lacune analizzate di seguito.
Data la complessità tecnica dell’argomento, gli emendamenti del relatore si basano sulla consulenza di un eminente esperto in materia, il sig. Bertrand Château, direttore di ENERDATA (F), nonché sui contributi di altri esperti riuniti in occasione di un laboratorio.

I limiti del testo proposto

1. Allo stato attuale, le statistiche elaborate dalle grandi organizzazioni internazionali, tra cui Eurostat, sono strutturate in funzione di strumenti contabili concepiti, in un periodo totalmente dominato dai combustibili fossili, per definire il funzionamento del settore energetico dal solo punto di vista dell’offerta.

Gli sviluppi degli ultimi trent’anni hanno gradualmente portato a un crescente scarto tra le iniziali ambizioni di tali strumenti e la loro capacità di rappresentare la realtà del settore energetico. Tra gli sviluppi determinanti vi sono:

- la crescente importanza assunta dall’efficienza energetica;

- la crescente importanza delle energie rinnovabili;

- la crescente importanza dei timori legati all’effetto serra;

- lo sviluppo dell’energia nucleare;

- l’emergere di nuove filiere di trasformazione dell’energia: i biocarburanti

Il rischio che errori sistematici nella conoscenza e nella valutazione della realtà del settore energetico portino a decisioni prive di fondamento aumenta di anno in anno.

2) La proposta della Commissione nasce dall’attività svolta nel 2003, 2004 e all’inizio del 2005 e ignora in gran parte i documenti chiave sulle questioni energetiche pubblicati dalla Commissione stessa nel marzo 2006 (Libro verde sull’energia) e nel gennaio 2007 (pacchetto sull’energia).

Il pacchetto sull’energia contiene in particolare l’idea di istituire un osservatorio sull’energia cui sarà data una base giuridica con la proposta della Commissione prevista per settembre 2007. Per garantire una migliore ripartizione delle risorse comunitarie, sarà importante definire chiaramente l’interazione tra il nuovo osservatorio e le statistiche di EUROSTAT.

Gli adeguamenti necessari

Per espletare la loro funzione di banca dati necessaria all’analisi e alla valutazione dei risultati delle politiche attuate, le statistiche europee devono soddisfare determinate condizioni.

1) L’affidabilità dei dati e i tempi di pubblicazione devono consentire agli attori politici di disporne in tempo utile e in totale sicurezza.

1.1. L’affidabilità

L’affidabilità dei dati forniti a EUROSTAT è stata gravemente compromessa dal problema dei dati della Grecia in occasione del passaggio all’euro. L’importanza assunta dalle questioni energetiche e ambientali, non soltanto in termini di priorità politiche ma anche finanziari
(ad es. il valore dei certificati di emissione di CO2), impone che il nuovo regolamento preveda forme di tutela contro la manipolazione dei dati. Occorrerà pertanto rivedere e persino rafforzare il disposto dell’articolo 6[1].

1.2. I tempi di pubblicazione

Un problema centrale dell’attuale sistema sono i lunghi tempi di pubblicazione dei dati sull’energia di EUROSTAT. Mentre i principali Stati membri e le imprese specializzate pubblicano i dati da essi elaborati in 6-8 mesi, occorre attendere in genere 18 mesi per disporre delle statistiche di EUROSTAT. Tale lasso di tempo costituisce non soltanto uno svantaggio per qualsiasi analisi delle politiche europee, ma pregiudica anche la credibilità dell’UE a livello internazionale.

I ritardi sono principalmente dovuti alle risposte tardive o imprecise di un piccolo numero di Stati membri.

Appare utile fissare date limite più ravvicinate per le risposte ai questionari, nonché una scadenza per la pubblicazione delle statistiche da parte di EUROSTAT.

2) Il contenuto e il grado di approfondimento devono essere determinati in funzione dei due obiettivi delle statistiche dell’energia:

- la conoscenza dei flussi energetici, indispensabile alla gestione del settore;

- la valutazione delle prestazioni del sistema energetico rispetto agli obiettivi delle politiche energetiche.

L’imprecisione di alcuni dati rende estremamente aleatoria la lettura delle statistiche dell’energia, e quindi delle conclusioni che se ne potrebbero trarre. Sono stati identificati due ambiti di lavoro importanti.

2.1. Il miglioramento delle statistiche per l’efficienza energetica

L’efficienza del sistema energetico è diventata una priorità di tutte le politiche energetiche e per la lotta al cambiamento climatico in Europa. Purtroppo, le statistiche attuali non riflettono tale cambiamento di priorità.

La scarsità, per non dire la mancanza, di statistiche dettagliate sui consumi finali per grandi settori, al di là del consumo industriale, impedisce in genere di misurare indici coerenti di efficienza tecnica; la differenza tra il livello di precisione delle informazioni sul settore industriale e il 70-80% dei restanti consumi (trasporti, settore residenziale, terziario), presentati, questi ultimi, soltanto per grandi aggregati, è lampante.

Per il settore dei trasporti, allo stato attuale, non è nemmeno possibile una distinzione fra trasporto stradale di persone e merci; come misurare quindi gli effetti delle misure adottate?

Le proposte della commissione per migliorare le conoscenze in materia di energia finale ai minimi costi istituzionali e finanziari si articolano su due idee principali:

- aggiungere informazioni dettagliate sui principali utilizzi dell’energia finale nei questionari annuali per forma di energia; ad es. per il settore residenziale e il terziario, la ripartizione obbligatoria di tutti i prodotti energetici finali ad esclusione dell’energia elettrica tra riscaldamento e altri utilizzi;

- svolgere, con frequenza triennale o quadriennale, indagini che consentano di stabilire, e poi di attualizzare, chiavi di ripartizione dell’energia finale per settore e principali utilizzi.

2.2 Contabilizzazione insufficiente e inappropriata dell’energia primaria

Le conoscenze in materia di flussi energetici sono attualmente determinate da due imperativi: la disponibilità di informazioni sul contenuto calorifico dell’energia contabilizzata e l’esistenza di strumenti di misura dei flussi fisici.

Lo sviluppo del nucleare e delle energie rinnovabili pone a tale riguardo diverse difficoltà irrisolte o mal risolte.

Energia nucleare

L’energia nucleare è attualmente contabilizzata soltanto per l’energia elettrica prodotta dalle centrali. Tale contabilizzazione è peraltro effettuata non in base all’equivalenza termica dell’energia elettrica per effetto Joule (come per il consumo di energia elettrica finale), ma in base al calore prodotto da una centrale dotata della tecnologia dominante attuale, cioè con un rendimento medio dell’ordine del 33%. Tale modo di procedere non fornisce alcuna indicazione sui flussi termici reali dei combustibili nucleari, contrariamente a quanto avviene per il carbone o il petrolio.

L’altro problema che si pone oggi riguardo al nucleare è lo scarso livello di conoscenze specifiche sui flussi energetici interessati dal ciclo del combustibile.

Al fine di ovviare a tale grave lacuna nelle statistiche dell’energia dell’UE, si propone di aggiungere all’allegato B (questionari annuali) un questionario sull’energia nucleare.

Energie rinnovabili

I flussi di energie rinnovabili, se contabilizzati, sono conteggiati in diversi modi:

- per la biomassa e i suoi derivati, sulla base del contenuto calorifico, come per i combustibili fossili;

- per l’energia elettrica di origine idraulica, eolica o solare, in base ai kWh misurati e tradotti secondo il metodo dell’equivalente termico per effetto Joule;

- per l’energia solare termica di utilizzo diretto, sulla base della superficie in m2 dei collettori installati e degli indici Joule/m2;

- per l’energia geotermica, sulla base del contenuto calorifico dell’acqua o del vapore geotermico.

Tale modalità di contabilizzazione delle energie rinnovabili pone il problema della mancanza di conoscenze sui flussi energetici reali (in particolare nel caso dell’energia solare) e sui flussi energetici attivati nelle conversioni (in particolare per i biocarburanti).

Al fine di ovviare a tali lacune, si propone di ampliare lo spettro di dati richiesti per il settore della biomassa e dell’energia solare. Per evitare le distorsioni causate dalle convenzioni di conversione dell’energia finale in energia primaria, si suggerisce di basare i futuri obiettivi e le statistiche dell’UE in materia di energie rinnovabili su percentuali di energia finale (si veda anche il paragrafo 3 sugli indicatori).

3) Indicatori

Nel momento in cui l’UE si dà obiettivi precisi in materia di politica energetica, le occorrono anche strumenti di controllo quantitativo dei risultati: tale è la funzione degli indicatori che devono determinare il contenuto e l’organizzazione del sistema statistico.

3.1. L’errore sistematico delle statistiche espresse in “energia primaria”

Il riferimento più ampiamente utilizzato per definire il sistema energetico dei paesi o dell’Unione europea è costituito da cifre o grafici indicanti la quota delle differenti forme di energia in termini di energia primaria.

Orbene, tali cifre e grafici vengono stabiliti in base a fattori di conversione tra energia finale e energia primaria che pongono alcuni problemi. Attualmente, per convenzione, l’energia elettrica primaria ottenuta da fonti rinnovabili è contabilizzata in base al suo equivalente termico per effetto Joule (1TWh = 0,086 Mtep), mentre l’energia elettrica di origine nucleare, considerata anch’essa energia elettrica primaria, è calcolata in base al calore prodotto nel reattore (per convenzione 1 TWh = 0,26 Mtep). Pertanto, la stessa quantità di energia elettrica finale prodotta ed espressa in TWh ha una diversa incidenza nella produzione energetica primaria totale (espressa in Mtep) a seconda della sua origine: 1 TWh prodotto con l’energia nucleare è pari a 3 volte un TWh prodotto con fonti rinnovabili.

Ciò ha delle ripercussioni sull’importanza statistica attribuita alle differenti forme di energia: quella delle forme dal rendimento elettrico minimo (nucleare, carbone) viene “amplificata” artificialmente, mentre viene “ridotta” la quota delle fonti ad elevato rendimento elettrico (rinnovabili, gas).

Bernard Laponche ha svolto una dettagliata analisi dei documenti “statistici” su cui è basato il Libro verde della Commissione europea [2], che mostra la portata di tali distorsioni.

Al fine di ovviare a tale importante distorsione nell’interpretazione delle statistiche, si propone di:

- esprimere gli obietti dettagliati in materia di politica energetica europea (miglioramento dell’efficienza energetica, quota delle energie rinnovabili, ecc.) in termini di energia finale;

- istituire presso EUROSTAT un gruppo di esperti indipendente per riesaminare la coerenza degli attuali fattori di conversione.

3.2. Le incoerenze degli indicatori di “indipendenza energetica”

La modalità di calcolo dei flussi energetici ha un’incidenza diretta sulla misura della produzione e del consumo primari, e quindi sul calcolo degli indicatori di indipendenza e di autosufficienza. Di seguito si rilevano due gravi errori sistematici:

- la mancata o parziale contabilizzazione di alcuni flussi energetici; si ritrova in questo ambito un problema specifico del settore nucleare: la non contabilizzazione dei combustibili fissili fa sì che essi non figurino né tra le importazioni né tra le esportazioni, creando così una distorsione di fatto nella valutazione degli parametri indicanti l’indipendenza o l’autosufficienza energetica;

- le distorsioni nella contabilizzazione delle forme di energia primaria destinate alla produzione di energia elettrica; riemerge la conseguenza di quanto menzionato sopra in riferimento alle conoscenze sui flussi energetici.

3.3 Le indicazioni “ingannevoli” di alcuni parametri di efficienza energetica

Tale concetto riguarda di fatto due realtà distinte benché fortemente legate:

- l’efficienza tecnica con cui si produce e consuma l’energia;

- l’efficienza economica del sistema energetico.

L’efficienza tecnica misura la capacità di soddisfare il fabbisogno (in termini di calore, mobilità, processi produttivi, ecc.) con quantità inferiori di prodotti energetici; essa è misurata per settore e per utilizzo.

L’efficienza economica misura la capacità dell’economia di produrre un euro di prodotto interno lordo (PIL) con una quantità inferiore di energia (o un euro in più con la stessa quantità di energia): essa è in genere misurata globalmente dall’intensità energetica (finale e/o primaria) del PIL e dall’intensità energetica del PIL a struttura costante, che implica i consumi finali e primari totali.

Due problemi devono essere imperativamente evitati:

- la confusione tra efficienza energetica (in termini di obiettivi di politica energetica) e sviluppi strutturali dell’economia[3];

- gli errori sistematici dovuti alla contabilizzazione dell’energia elettrica primaria negli indicatori: gli indicatori di energia finale non pongono tale tipo di problema, ma non consentono di comprendere le dinamiche del settore della trasformazione.

Al fine di fornire una lettura più obiettiva delle statistiche dell’energia si propone di utilizzare i seguenti indici in tutte le pubblicazioni di EUROSTAT.

Indipendenza e sicurezza di approvvigionamento

Indice di diversità del mix primario (Shannon-Wiener)

Tasso d’indipendenza (produzione primaria/consumo primario)

Tasso globale di autosufficienza

Tasso di autosufficienza del sistema elettrico

Efficienza energetica

Intensità energetica del PIL: primaria, finale

Intensità energetica del PIL a struttura costante: primaria, finale

Indice ODEX

Energia pro capite: primaria, finale, elettrica

Ambiente, clima

Emissioni di CO2-energia

Intensità CO2-energia del PIL, emissioni di CO2-energia pro capite

Quota di energia elettrica di origine rinnovabile nel consumo interno di energia elettrica

Quota delle fonti rinnovabili nel consumo finale

  • [1]  Trattandosi di una questione orizzontale che interessa anche altri ambiti delle statistiche, il relatore è disposto ad aggiungere al testo proposte emerse dai dibattiti interistituzionali in corso.
  • [2]  Bernard Laponche: Energy Consumption in the European Union, marzo 2006. È possibile ottenere il documento per e-mail all’indirizzo: cturmes@europarl.eu.int.
  • [3]  Si tenta di ovviare a tale problema con indicatori più complessi come l’intensità a struttura costante o l’indice ODEX; si veda il sito www.odyssee-indicators.org.

PROCEDURA

Titolo

Statistiche sull’energia

Riferimenti

COM(2006)0850 - C6-0035/2007 - 2007/0002(COD)

Presentazione della proposta al PE

10.1.2007

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

1.2.2007

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ECON

1.2.2007

ENVI

1.2.2007

IMCO

1.2.2007

 

Pareri non espressi

       Decisione

ECON

13.2.2007

ENVI

27.2.2007

IMCO

1.3.2007

 

Relatore(i)

       Nomina

Claude Turmes

27.2.2007

 

 

Esame in commissione

20.3.2007

1.10.2007

 

 

Approvazione

22.11.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

41

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Radu Ţîrle, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pilar Ayuso, Joan Calabuig Rull, Avril Doyle, Neena Gill, Lambert van Nistelrooij

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Holger Krahmer, Umberto Pirilli, Carl Schlyter