RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola

4.12.2007 - (COM(2006)0866 – C6‑0033/2007 – 2006/0290(COD)) - ***I

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Bill Newton Dunn
Relatore per parere (*):
Jean-Pierre Audy, commissione per il controllo dei bilanci
* Procedura con le commissioni associate – articolo 47 del regolamento

Procedura : 2006/0290(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0488/2007
Testi presentati :
A6-0488/2007
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola

(COM(2006)0866 – C6‑0033/2007 – 2006/0290(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0866 )[1],

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 135 e 280 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0033/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A6‑0488/2007),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

VISTO 4 BIS (nuovo)

 

visto il parere del garante europeo della protezione dei dati1,

 

____________________

1 GU C 94 del 28.4.2007, pag. 3.

Motivazione

Aggiunta conforme al carattere vincolante dell'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento n. 45/2001 che chiede la consultazione del GEPD.

Emendamento 2

VISTO 4 TER (nuovo)

 

visto il parere della Corte dei conti1,

 

_____________

1 GU C 101 del 4.5.2007, pag. 4.

Motivazione

La consultazione della Corte dei conti è obbligatoria ai sensi dell'articolo 280 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 10 BIS (nuovo)

 

(10 bis) Al fine di promuovere la coerenza tra le azioni adottate dalla Commissione, dagli altri organi e agenzie dell'Unione europea nonché da altre organizzazioni internazionali e regionali, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a scambiare le migliori prassi con detti organismi, e in particolare con Europol e l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex).

Motivazione

Il nuovo considerando consente di introdurre un emendamento sullo stesso argomento.

Emendamento 4

CONSIDERANDO 12

(12) All'interno della Commissione si deve costituire un'infrastruttura permanente che consenta di effettuare operazioni doganali congiunte per tutto l'anno civile e di accogliere, per il tempo necessario per compiere una o più operazioni particolari, rappresentanti degli Stati membri ed eventualmente funzionari di collegamento di paesi terzi, di organizzazioni e agenzie europee o internazionali, in particolare dell'Europol e dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e dell'Interpol.

(12) All'interno della Commissione si deve costituire un'infrastruttura permanente che consenta di effettuare operazioni doganali coordinate per tutto l'anno civile e di accogliere, per il tempo necessario per compiere una o più operazioni particolari, rappresentanti degli Stati membri ed eventualmente funzionari di collegamento di paesi terzi, di organizzazioni e agenzie europee o internazionali, in particolare dell'Europol e dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e dell'Interpol.

Motivazione

Termine più adatto per il ruolo di coordinamento della Commissione.

Emendamento 5

CONSIDERANDO 12 BIS (nuovo)

 

(12 bis) Per gestire gli aspetti di supervisione del SID, il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) organizza una riunione con i garanti nazionali della protezione dei dati almeno una volta all'anno.

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti 12 e 13.

Emendamento 6

CONSIDERANDO 17 BIS (nuovo)

 

(17 bis) Lo scambio di dati con paesi terzi disciplinato dal presente regolamento dovrebbe avvenire previa verifica che le norme relative alla tutela dei dati nel paese destinatario, in particolare in relazione all'elaborazione dei dati personali, offrano un livello di protezione equivalente a quello offerto dalle norme UE.

Motivazione

I paesi terzi che ricevono dati da Stati membri UE nell'ambito della cooperazione doganale devono essere in grado di garantire livelli di tutela dei dati comparabili agli standard UE. Considerando connesso con l'ultimo paragrafo dell'articolo 18 ter, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 15, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 515/97)

2. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono anche comunicare, man mano o a intervalli regolari, in formato strutturato o no, informazioni relative ad operazioni che sono o appaiono contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola.

2. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono anche comunicare, man mano o a intervalli regolari, in formato strutturato o no, informazioni relative ad operazioni che sono o appaiono contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola.

Motivazione

Semplificazione del testo.

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 18 bis, paragrafo 2, lettera c) (regolamento (CE) n. 515/97)

c) a mettere i dati di tale repertorio a disposizione delle autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, al solo scopo di conseguire gli obiettivi del presente regolamento e purché siano rispettate le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE;

c) a mettere i dati di tale repertorio, mediante tecniche elettroniche di elaborazione dei dati, a disposizione delle autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, al solo scopo di conseguire gli obiettivi del presente regolamento e purché siano rispettate le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE;

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 18 ter, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 515/97)

 

La Commissione è autorizzata a fornire ogni forma di assistenza tecnica e formazione ai funzionari di collegamento dei paesi terzi e delle organizzazioni e agenzie europee o internazionali, tra cui Europol.

Emendamento 10

ARTICOLO 1, PUNTO 14
Articolo 36, paragrafo 2, ultima frase (regolamento (CE) n. 515/97)

In ogni caso, l'accesso ai dati è rifiutato nei periodi durante i quali si stanno effettuando azioni ai fini di osservazione e rapporto o di sorveglianza discreta, indipendentemente dal fatto che si stiano trattando o no i dati della persona che ne fa richiesta, e nei periodi durante i quali è in corso l'analisi operativa dei dati o l'indagine.

In ogni caso, l'accesso ai dati può essere rifiutato nei periodi durante i quali si stanno effettuando azioni ai fini di osservazione e rapporto o di sorveglianza discreta, indipendentemente dal fatto che si stiano trattando i dati della persona che ne fa richiesta, e nei periodi durante i quali è in corso l'analisi operativa dei dati o l'indagine.

Motivazione

Per garantire coerenza con il regolamento n. 45/2001 concernente l'accesso ai dati personali.

Emendamento 11

ARTICOLO 1, PUNTO 15, LETTERA A)
Articolo 37, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 515/97)

2. A seconda che i dati siano stati immessi nel SID da uno Stato membro o dalla Commissione, ogni persona può chiedere rispettivamente ad ogni autorità nazionale di controllo di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE oppure al garante europeo della protezione dei dati, istituito dall'articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001, di avere accesso ai dati personali che lo riguardano, per verificarne l'esattezza e l'uso che se ne fa o se ne è fatto. Tale diritto è disciplinato dalle leggi, regolamenti e procedure dello Stato membro nel quale viene presentata la richiesta e dal regolamento (CE) n. 45/2001. Se i dati sono stati immessi da un altro Stato membro o dalla Commissione, la verifica viene effettuata in stretta collaborazione con l'autorità nazionale di controllo di tale Stato membro o con il garante europeo della protezione dei dati.

2. A seconda che i diritti siano stati invocati presso le autorità nazionali di controllo o il GEPD, ogni persona può chiedere rispettivamente ad ogni autorità nazionale di controllo di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE oppure al garante europeo della protezione dei dati (GEPD), istituito dall'articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001, di avere accesso ai dati personali che lo riguardano, per verificarne l'esattezza e l'uso che se ne fa o se ne è fatto. Tale diritto è disciplinato dalle leggi, regolamenti e procedure dello Stato membro nel quale viene presentata la richiesta e dal regolamento (CE) n. 45/2001. Se i dati sono stati immessi da un altro Stato membro o dalla Commissione, la verifica viene effettuata in stretta collaborazione con l'autorità nazionale di controllo di tale Stato membro o con il garante europeo della protezione dei dati.

Motivazione

Per coerenza con la procedura per chiedere l'accesso ai dati personali.

Emendamento 12

ARTICOLO 1, PUNTO 15, LETTERA A BIS) (nuova)
Articolo 37, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 515/97)

 

a bis) È aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:

 

"3 bis. Il GEPD vigila sul rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte del SID."

Motivazione

Per riconoscere il ruolo di controllo del GEPD in coerenza con il regolamento n. 45/2001.

Emendamento 13

ARTICOLO 1, PUNTO 15, LETTERA B BIS) (nuova)
Articolo 37, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 515/97)

 

b bis) È aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:

 

"4 bis. Il GEPD deve convocare una riunione con tutte le autorità nazionali di controllo almeno una volta all'anno per dirimere le questioni di controllo connesse con il SID."

Motivazione

Per garantire il coordinamento del GEPD con le autorità nazionali di controllo.

Emendamento 14

ARTICOLO 1, PUNTO 17

Articolo 41 ter, paragrafo 2, lettera b) (regolamento (CE) n. 515/97)

b) per le imprese: ragione sociale, denominazione utilizzata dall'impresa nella sua attività, sede dell'impresa, numero di partita IVA.

b) per le imprese: ragione sociale, denominazione utilizzata dall'impresa nella sua attività, sede dell'impresa, numero di partita IVA e numero di identificazione del diritto di accisa come previsto all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 2073/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise1.

 

_______________

1 GU L 359 del 4.12.2004, pag. 1..

Motivazione

Il presente emendamento sostiene il parere della Corte dei conti secondo cui includere il numero di identificazione dei diritti di accisa nel FIDE faciliterebbe ulteriormente le indagini della Commissione e delle autorità nazionali competenti nonché i controlli in generale.

Emendamento 15

ARTICOLO 1, PUNTO 17

Articolo 41 quater, paragrafo 2, lettera b) (regolamento (CE) n. 515/97)

b) per le imprese: ragione sociale, denominazione utilizzata dall'impresa nella sua attività, numero di partita IVA.

b) per le imprese: ragione sociale, denominazione utilizzata dall'impresa nella sua attività, numero di partita IVA e numero di identificazione del diritto di accisa come previsto all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 2073/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise1.

 

_______________

1 GU L 359 del 4.12.2004, pag. 1.

Motivazione

Il presente emendamento sostiene il parere della Corte dei conti secondo cui includere il numero di identificazione dei diritti di accisa nel FIDE faciliterebbe ulteriormente le indagini della Commissione e delle autorità nazionali competenti nonché i controlli in generale.

Emendamento 16

ARTICOLO 1, PUNTO 19

Articolo 42 bis, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 515/97)

1. Il presente regolamento costituisce l'atto di base sul quale si fonda il finanziamento delle spese indicate qui di seguito.

1. Il presente regolamento costituisce l'atto di base sul quale si fonda il finanziamento di tutte le azioni comunitarie da esso previste, tra le quali:

a) L'insieme dei costi d'installazione e di manutenzione dell'infrastruttura tecnica permanente che mette a disposizione degli Stati membri mezzi logistici, burocratici e informatici intesi ad assicurare il coordinamento di operazioni doganali congiunte, in particolare le sorveglianze speciali di cui all'articolo 7.

a) L'insieme dei costi d'installazione e di manutenzione dell'infrastruttura tecnica permanente che mette a disposizione degli Stati membri mezzi logistici, burocratici e informatici intesi ad assicurare il coordinamento di operazioni doganali congiunte, in particolare le sorveglianze speciali di cui all'articolo 7.

b) Il rimborso delle spese di trasporto e alloggio e l'indennità diaria dei rappresentanti degli Stati membri che partecipano alle missioni comunitarie di cui all'articolo 20, alle operazioni doganali congiunte organizzate dalla Commissione o insieme con essa e alle sessioni di formazione, riunioni ad hoc e riunioni preparatorie d'indagini amministrative o ad azioni operative effettuate dagli Stati membri, se organizzate dalla Commissione o in collaborazione con essa.

b) Il rimborso delle spese di trasporto e alloggio e l'indennità diaria dei rappresentanti degli Stati membri che partecipano alle missioni comunitarie di cui all'articolo 20, alle operazioni doganali congiunte organizzate dalla Commissione o insieme con essa e alle sessioni di formazione, riunioni ad hoc e riunioni preparatorie d'indagini amministrative o ad azioni operative effettuate dagli Stati membri, se organizzate dalla Commissione o in collaborazione con essa.

Quando l'infrastruttura tecnica permanente di cui alla lettera a) è utilizzata nell'ambito della cooperazione doganale prevista al titolo VI del trattato sull'Unione europea, le spese di trasporto e di alloggio e l'indennità diaria dei rappresentanti degli Stati membri sono a carico degli Stati membri.

Quando l'infrastruttura tecnica permanente di cui alla lettera a) è utilizzata nell'ambito della cooperazione doganale prevista al titolo VI del trattato sull'Unione europea, le spese di trasporto e di alloggio e l'indennità diaria dei rappresentanti degli Stati membri sono a carico degli Stati membri.

c) Le spese per l'acquisto, lo studio, lo sviluppo e l'utilizzo dell'infrastruttura informatica (hardware) e dei software di connessione di rete riguardanti la prevenzione delle frodi e la lotta antifrode e per i relativi servizi di produzione, supporto e formazione.

c) Le spese per l'acquisto, lo studio, lo sviluppo e l'utilizzo dell'infrastruttura informatica (hardware) e dei software di connessione di rete nonché i relativi servizi di produzione, supporto e formazione per l'attuazione delle azioni previste nel presente regolamento, riguardanti in particolare la prevenzione delle frodi e la lotta antifrode.

d) Le spese per la fornitura d'informazioni e le spese per le azioni correlate che consentono l'accesso all'informazione, ai dati e alle fonti di dati nel contesto della lotta antifrode ai fini della protezione degli interessi finanziari e degli altri interessi della Comunità.

d) Le spese per la fornitura d'informazioni e le spese per le azioni correlate che consentono l'accesso all'informazione, ai dati e alle fonti di dati nel contesto dell'attuazione delle azioni previste nel presente regolamento, in particolare per la prevenzione delle frodi e la lotta antifrode.

e) Le spese per l'utilizzo del sistema d'informazione delle dogane previsto dagli strumenti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea ed in particolare la convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale istituita con Atto del Consiglio del 26 luglio 1995, a meno che tali strumenti non prevedano che tali spese sono a carico del bilancio comunitario.

e) Le spese per l'utilizzo del sistema d'informazione delle dogane previsto dagli strumenti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea ed in particolare la convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale istituita con Atto del Consiglio del 26 luglio 1995, a meno che tali strumenti non prevedano che tali spese sono a carico del bilancio comunitario.

Motivazione

Le spese devono corrispondere alle azioni previste dal presente regolamento, sempre considerando prioritaria la lotta antifrode.

Emendamento 17

ARTICOLO 1, PUNTO 19

Articolo 42 bis, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 515/97)

2. La Commissione può decidere, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 43, d'istituire o di acquistare altri sistemi di comunicazione e di scambio d'informazioni che ritenga necessari.

soppresso

Motivazione

E' necessario garantire la partecipazione degli organi legislativi, in particolare del Parlamento europeo, alla creazione di nuovi sistemi di scambio di informazioni.

Emendamento 18

ARTICOLO 1, PUNTO 20, LETTERA –A) (nuova)

Articolo 43, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 515/97)

 

-a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

 

"2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa."

Motivazione

Emendamento di comitatologia necessario ad introdurre la nuova procedura di regolamentazione con controllo, in linea con le disposizioni della decisione del Consiglio 2006/512/CE.

Emendamento 19

ARTICOLO 1, PUNTO 20, LETTERA -A BIS) (nuova)

Articolo 43, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 515/97)

 

-a bis) Il paragrafo 3 è soppresso.

Motivazione

Chiarezza giuridica: Soppressione di un riferimento ricorrente (l'articolo 23, paragrafo 4 e l'articolo 25 fanno già riferimento all'articolo 43 per la procedura di comitatologia da seguire, per cui non è necessario che l'articolo 43 torni a fare riferimento a tali articoli).

Emendamento 20

ARTICOLO 1, PUNTO 20, LETTERA B)
Articolo 43, paragrafo 5 (regolamento (CE) n. 515/97)

b) Al paragrafo 5, terza frase, l'indicazione "il mediatore di cui all'articolo 37, paragrafo 4" è sostituita da "il garante europeo della protezione dei dati istituito dall'articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001".

b) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

 

"Il comitato, congiuntamente al gruppo di controllo di cui all'articolo …, esamina tutti i problemi di funzionamento del SID incontrati dalle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 37. Il comitato si riunisce nella sua formazione ad hoc almeno una volta all'anno."

Motivazione

Sulla scorta del modello adottato per la seconda generazione del sistema di informazioni di Schengen (SIS II).

Emendamento 21

ARTICOLO 1, PUNTO 21 BIS (nuovo)
Articolo 51 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 515/97)

 

(21 bis.) È aggiunto il seguente articolo 51 bis:

 

"Articolo 51bis

 

La Commissione, di concerto con gli Stati membri, trasmette ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate in attuazione del presente regolamento."

Motivazione

L' emendamento intende chiarire che, conformemente all'articolo 280 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione riferisce ogni anno al Parlamento e al Consiglio sulle misure adottate per tutelare gli interessi finanziari della Comunità, inclusa l'attuazione del presente regolamento.

(Traduzione esterna)

  • [1]  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

L’obiettivo della presente proposta di regolamento è quello di conformare l’attuale regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, ai nuovi poteri della Comunità nel settore della cooperazione doganale, rafforzando nel contempo la cooperazione e gli scambi di dati tra gli Stati membri e tra quest’ultimi e la Commissione.

Nonostante i buoni risultati ottenuti nel settore della prevenzione delle frodi contro le regolamentazioni comunitarie doganale e agricola, a seguito dell’introduzione del regolamento (CE) n. 515/97, varie ragioni inducono a modificare detto regolamento, soprattutto il fatto che gli ultimi due allargamenti dell’UE hanno determinato un considerevole spostamento e ampliamento delle frontiere terrestri e marittime dell’Unione europea. Diverse questioni relative alla protezione dei dati, in particolare le disposizioni in materia di controllo dei dati personali elaborati ai sensi del Sistema di informazione doganale (SID), sono ugualmente state affrontate e definite nei dettagli dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)[1] nel parere del 22 febbraio 2007. Analogamente, la Corte dei conti europea ha emesso un parere il 21 marzo 2007[2].

Il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio costituisce la base giuridica delle richieste di assistenza tra le autorità doganali degli Stati membri allo scopo di combattere le irregolarità e le frodi. Grazie ad esso è stato possibile costituire una base specifica di dati – il Sistema di informazione doganale (SID) – che collega attualmente 1500 terminali con 3000 utenti accreditati in tutti i 27 Stati membri, consentendo alle autorità amministrative competenti di informare i loro partner europei di qualsiasi rischio o sospetto di operazioni irregolari. La presente proposta di regolamento mira a rafforzare la funzionalità del SID mediante la creazione di un ulteriore repertorio europeo di dati per il monitoraggio dei movimenti dei container e mezzi di trasporto, nonché merci e persone interessate. Inoltre, il regolamento fa rientrare nel diritto comunitario l’archivio d’identificazione dei fascicoli a fini doganali (FIDE), inizialmente creato dagli Stati membri per lo scambio delle informazioni relative al terzo pilastro, utilizzandolo sia per il monitoraggio delle azioni comunitarie, sia per le richieste nell’ambito del terzo pilastro.

Sebbene le agevolazioni commerciali rappresentino un elemento essenziale della politica commerciale dell’UE, esiste sempre un rischio che esse siano utilizzate dalla criminalità economica e finanziaria internazionale: le organizzazioni fraudolente sfuggono al controllo o eludono il pagamento di dazi, beneficiano indebitamente della riduzione o sospensione dei dazi. Inoltre, per quanto riguarda le spese, le organizzazioni fraudolente sembrano interessate ai pagamenti delle restituzioni all’esportazione di prodotti agricoli e di prodotti trasformati che escono dal territorio doganale comunitario. Tali azioni possono comportare cospicue perdite finanziarie per le Comunità europee, giacché i dazi doganali all’importazione, i prelievi agricoli e l’IVA applicata alle importazioni, la cui riscossione è effettuata dagli Stati membri una volta completate le formalità doganali, producono una parte sostanziale delle entrate del bilancio comunitario.

La proposta di regolamento in questione fornisce inoltre aggiornamenti giuridici e tecnici in una serie di settori, in particolare:

-     adeguamento della definizione di legislazione doganale alla convenzione “Napoli II”[3];

-     predisposizione di un dispositivo di scambio automatico di dati, senza che lo Stato membro destinatario debba inoltrare una richiesta in via preliminare;

-     semplificazione della procedura di comunicazione a un paese terzo dei dati provenienti da un altro Stato membro, con la riserva che questo abbia dato preliminarmente il suo consenso;

-     autorizzazione dell’utilizzo del SID ai fini dell’analisi strategica e operativa.

Per quanto attiene alle procedure di comitatologia, il regolamento originale (CE) n. 515/97 del Consiglio si basava sugli articoli 43 e 235 del trattato, con adozione ai sensi della procedura di consultazione, l’atto modificativo (basato sugli articoli 135 e 280 del trattato) segue invece la procedura di codecisione. Poiché l’atto in questione mira a modificare, tra l’altro, l’articolo 43 del regolamento che costituiva un comitato del tipo previsto dalla comitatologia, sembra necessario conformare gli articoli 23, 25 e 43 al nuovo quadro di comitatologia.

  • [1]  In virtù del regolamento n. 45/2001, il GEPD ha sostituito il Mediatore europeo per questioni riguardanti la protezione dei dati.
  • [2]  GU C101, del 4.5.2007, pagina 4.
  • [3]  Atto del Consiglio (98/C 24/01) del 18 dicembre 1997 che stabilisce la convenzione, in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali [Gazzetta ufficiale C 24, del 23.01.1998].

PARERE della commissione per il controllo dei bilancI (*) (18.7.2007)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola
(COM(2006)0866 – C6‑0033/2007 – 2006/0290(COD))

Relatore per parere(*): Jean-Pierre Audy(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 47 del regolamento

(Traduzione esterna)

BREVE MOTIVAZIONE

La presente proposta della Commissione ha per obiettivo adattare il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, alle nuove competenze relative alla cooperazione doganale di cui all'articolo 135 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 280 dello stesso trattato relativo alla protezione degli interessi finanziari della Comunità. La Corte dei conti[1] e il garante europeo della protezione dei dati[2] hanno emesso un parere sul progetto.

Il presente parere della commissione per il controllo dei bilanci viene presentato in cooperazione rafforzata con la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori prevista dall'articolo 47 del regolamento.

L'obiettivo principale della proposta consiste nel rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione, al fine di lottare continuamente contro le frodi nell'ambito dell'unione doganale e della politica agricola comune.

La corretta applicazione delle normative doganale e agricola è determinante ai fini del buon funzionamento del mercato interno. Si tratta altresì di una componente importante di una strategia efficace in materia di commercio internazionale, soprattutto per quanto concerne l'applicazione degli strumenti di difesa commerciale. Infine, rappresenta un fascicolo essenziale per la protezione degli interessi finanziari, naturalmente della Commissione, ma anche, più in generale, degli operatori economici e dei cittadini.

Lo sviluppo dimensionale delle frontiere terrestri e marittime derivante dall'allargamento dell'Unione europea nel quadro della riunificazione del continente europeo e, probabilmente, il fatto che le frontiere, ad eccezione della Croazia, non dovrebbero subire significativi spostamenti nei prossimi anni, forniscono l'opportunità di approfittare di questo periodo per rafforzare le disposizioni europee in materia doganale. Nondimeno, gli strumenti giuridici relativi a tale cooperazione sono particolarmente complessi per via della divisione delle basi giuridiche tra il primo e il terzo pilastro. Il relatore per parere plaude alla Commissione per le sue attività volte a facilitare la cooperazione pratica tra i diversi attori e apprezza altresì la considerazione dedicata alla protezione delle persone fisiche, nonché al trattamento dei dati personali e alla tutela della privacy.

1. FIDE

L'archivio d'identificazione dei fascicoli a fini doganali (FIDE) è una base di dati che permette alle competenti autorità degli Stati membri e alla Commissione di sapere quali persone o imprese sono oggetto di un'indagine o di una sanzione amministrativa o giudiziaria relative ad un'operazione contraria o potenzialmente contraria alla normativa doganale o agricola. Pertanto, il FIDE consente un coordinamento più efficace tra i diversi servizi. Nel 2002, il Parlamento aveva plaudito al progetto, innovativo per l'epoca, di creare un siffatto archivio nel terzo pilastro[3]. Di conseguenza, il relatore per parere si compiace della proposta della Commissione di ancorare il FIDE anche al primo pilastro. Una parte degli emendamenti è volta a recepire le proposte della Corte dei conti al fine di rafforzare l'utilità del FIDE per i servizi interessati.

Il relatore per parere condivide le preoccupazioni della Corte, in merito all'approccio integrato nella gestione delle diverse basi di dati riguardanti la lotta antifrode, ma ritiene che tale discussione esuli dal presente regolamento e debba essere condotta in un contesto diverso.

2. Coerenza della cooperazione a livello europeo

Il relatore per parere approva le proposte della Commissione aventi per obiettivo promuovere il valore aggiunto della cooperazione a livello europeo, segnatamente il repertorio europeo di dati e la piattaforma di servizi.

Ciononostante, nel tentativo di migliorare l'efficacia dell'OLAF e la sua cooperazione con gli altri responsabili della lotta antifrode, il relatore reputa che il legislatore debba prendere atto dei recenti sviluppi istituzionali a livello europeo. Senza voler rivendicare nuove competenze comunitarie in materia, il relatore suggerisce al legislatore di esprimere chiaramente il suo sostegno a uno scambio di migliori prassi tra l'OLAF e gli altri organi europei e internazionali responsabili della lotta antifrode. In mancanza di un quadro giuridico più omogeneo, occorre garantire l'adozione di un approccio sempre più coerente a medio termine tra i diversi organismi mediante lo scambio delle migliori prassi.

3. Finanziamento

In merito al finanziamento, il relatore per parere tiene a sottolineare che le spese devono essere direttamente connesse ai compiti affidati alla Commissione e/o alle autorità nazionali oggetto del presente regolamento, al fine di evitare una sovrapposizione tra la presente proposta e altri strumenti, per esempio il programma Hercule II. Infine, il relatore per parere auspica che si mantenga la procedura legislativa – ivi compreso il parere obbligatorio della Corte dei conti – per l'assunzione della decisione su altri sistemi di comunicazione e di scambio d'informazioni, anziché applicare la procedura di comitatologia.

Il relatore per parere desidera sottolineare che la Commissione dovrebbe consolidare il presente regolamento con il regolamento che esso modifica, adattandone i considerando. Il relatore per parere non ha formulato emendamenti in questo senso, poiché ciò non compete alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo; tuttavia, ritiene necessario chiedere alla Commissione di consolidare sistematicamente i testi comunitari modificati per migliorare la comprensione e l'applicazione del diritto comunitario da parte degli utilizzatori.

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[4]Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

PREAMBOLO, VISTO 4 BIS (nuovo)

 

visto il parere della Corte dei conti1,

 

_____________

1 GU C 101 del 4.5.2007, pag. 4.

Motivazione

La consultazione della Corte dei conti è obbligatoria ai sensi dell'articolo 280 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 10 BIS (nuovo)

 

(10 bis) Al fine di promuovere la coerenza delle azioni adottate dalla Commissione, dagli altri organi e agenzie dell'Unione europea nonché da altre organizzazioni internazionali e regionali, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a scambiare le migliori prassi con i suddetti organismi, e in particolare con Europol e l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex).

Motivazione

Il nuovo considerando consente di introdurre un emendamento sullo stesso argomento.

Emendamento 3

ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 18 bis, paragrafo 2, lettera c) (regolamento (CE) n. 515/97)

c) a mettere i dati di tale repertorio a disposizione delle autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, al solo scopo di conseguire gli obiettivi del presente regolamento e purché siano rispettate le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE;

c) a mettere i dati di tale repertorio, utilizzando tecniche elettroniche di elaborazione dei dati, a disposizione delle autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, al solo scopo di conseguire gli obiettivi del presente regolamento e purché siano rispettate le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE;

Emendamento 4

ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 18 ter, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 515/97)

 

La Commissione è autorizzata a fornire ogni forma di assistenza tecnica e formazione ai funzionari di collegamento dei paesi terzi e delle organizzazioni e agenzie europee o internazionali, tra cui Europol e l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex).

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 17

Articolo 41 ter, paragrafo 2, lettera b) (regolamento (CE) n. 515/97)

b) per le imprese: ragione sociale, denominazione utilizzata dall'impresa nella sua attività, sede dell'impresa, numero di partita IVA.

b) per le imprese: ragione sociale, denominazione utilizzata dall'impresa nella sua attività, sede dell'impresa, numero di partita IVA e numero di identificazione del diritto di accisa come previsto all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 2073/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise1 e all'articolo 15 bis, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa2, modificata da ultimo dalla direttiva 92/108/CEE del Consiglio3.

 

_______________

1 GU L 359 del 4.12.2004, pag. 1.

2 GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1.

3 GU L 390 del 31.12.1992, pag. 124..

Motivazione

Il presente emendamento sostiene il parere della Corte dei conti secondo cui includere il numero di identificazione dei diritti di accisa nel FIDE faciliterebbe ulteriormente le indagini della Commissione e delle autorità nazionali competenti nonché i controlli in generale.

Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO 17

Articolo 41 quater, paragrafo 2, lettera b) (regolamento (CE) n. 515/97)

b) per le imprese: ragione sociale, denominazione utilizzata dall'impresa nella sua attività, numero di partita IVA.

b) per le imprese: ragione sociale, denominazione utilizzata dall'impresa nella sua attività, numero di partita IVA e numero di identificazione del diritto di accisa come previsto all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 2073/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise1 e dall'articolo 15 bis, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa2, modificata da ultimo dalla direttiva 92/108/CEE del Consiglio3.

 

_______________

1 GU L 359 del 4.12.2004, pag. 1.

2 GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1.

3 GU L 390 del 31.12.1992, pag. 124..

Motivazione

Il presente emendamento sostiene il parere della Corte dei conti secondo cui includere il numero di identificazione dei diritti di accisa nel FIDE faciliterebbe ulteriormente le indagini della Commissione e delle autorità nazionali competenti nonché i controlli in generale.

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 19

Articolo 42 bis, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 515/97)

1. Il presente regolamento costituisce l'atto di base sul quale si fonda il finanziamento delle spese indicate qui di seguito:

1. Il presente regolamento costituisce l'atto di base sul quale si fonda il finanziamento di tutte le azioni comunitarie previste dal presente regolamento, tra cui:

a) L'insieme dei costi d'installazione e di manutenzione dell'infrastruttura tecnica permanente che mette a disposizione degli Stati membri mezzi logistici, burocratici e informatici intesi ad assicurare il coordinamento di operazioni doganali congiunte, in particolare le sorveglianze speciali di cui all'articolo 7;

a) L'insieme dei costi d'installazione e di manutenzione dell'infrastruttura tecnica permanente che mette a disposizione degli Stati membri mezzi logistici, burocratici e informatici intesi ad assicurare il coordinamento di operazioni doganali congiunte, in particolare le sorveglianze speciali di cui all'articolo 7;

b) Il rimborso delle spese di trasporto e alloggio e l'indennità diaria dei rappresentanti degli Stati membri che partecipano alle missioni comunitarie di cui all'articolo 20, alle operazioni doganali congiunte organizzate dalla Commissione o insieme con essa e alle sessioni di formazione, riunioni ad hoc e riunioni preparatorie d'indagini amministrative o ad azioni operative effettuate dagli Stati membri, se organizzate dalla Commissione o in collaborazione con essa. Quando l'infrastruttura tecnica permanente di cui alla lettera a) è utilizzata nell'ambito della cooperazione doganale prevista al titolo VI del trattato sull'Unione europea, le spese di trasporto e di alloggio e l'indennità diaria dei rappresentanti degli Stati membri sono a carico degli Stati membri.

b) Il rimborso delle spese di trasporto e alloggio e l'indennità diaria dei rappresentanti degli Stati membri che partecipano alle missioni comunitarie di cui all'articolo 20, alle operazioni doganali congiunte organizzate dalla Commissione o insieme con essa e alle sessioni di formazione, riunioni ad hoc e riunioni preparatorie d'indagini amministrative o ad azioni operative effettuate dagli Stati membri, se organizzate dalla Commissione o in collaborazione con essa. Quando l'infrastruttura tecnica permanente di cui alla lettera a) è utilizzata nell'ambito della cooperazione doganale prevista al titolo VI del trattato sull'Unione europea, le spese di trasporto e di alloggio e l'indennità diaria dei rappresentanti degli Stati membri sono a carico degli Stati membri.

c) Le spese per l'acquisto, lo studio, lo sviluppo e l'utilizzo dell'infrastruttura informatica (hardware) e dei software di connessione di rete riguardanti la prevenzione delle frodi e la lotta antifrode e per i relativi servizi di produzione, supporto e formazione;

c) Le spese per l'acquisto, lo studio, lo sviluppo e l'utilizzo dell'infrastruttura informatica (hardware) e dei software di connessione di rete nonché i relativi servizi di produzione, supporto e formazione per l'attuazione delle azioni previste nel presente regolamento, riguardanti in particolare la prevenzione delle frodi e la lotta antifrode;

d) Le spese per la fornitura d'informazioni e le spese per le azioni correlate che consentono l'accesso all'informazione, ai dati e alle fonti di dati nel contesto della lotta antifrode ai fini della protezione degli interessi finanziari e degli altri interessi della Comunità.

d) Le spese per la fornitura d'informazioni e le spese per le azioni correlate che consentono l'accesso all'informazione, ai dati e alle fonti di dati nel contesto dell'attuazione delle azioni previste nel presente regolamento, in particolare per la prevenzione delle frodi e la lotta antifrode;

e) Le spese per l'utilizzo del sistema d'informazione delle dogane previsto dagli strumenti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea ed in particolare la convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale istituita con Atto del Consiglio del 26 luglio 1995, a meno che tali strumenti non prevedano che tali spese sono a carico del bilancio comunitario.

e) Le spese per l'utilizzo del sistema d'informazione delle dogane previsto dagli strumenti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea ed in particolare la convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale istituita con Atto del Consiglio del 26 luglio 1995, a meno che tali strumenti non prevedano che tali spese sono a carico del bilancio comunitario.

Motivazione

Le spese devono corrispondere alle azioni previste dal presente regolamento, sempre considerando prioritaria la lotta anti-frode.

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 19

Articolo 42 bis, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 515/97)

2. La Commissione può decidere, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 43, d'istituire o di acquistare altri sistemi di comunicazione e di scambio d'informazioni che ritenga necessari.

soppresso

Motivazione

E' necessario garantire la partecipazione degli organi legislativi, in particolare del Parlamento europeo, alla creazione di nuovi sistemi di scambio di informazioni.

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 20, LETTERA -A (nuova)
Articolo 43, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 515/97)

 

-a) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

 

"2. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5bis (1) - (-4) nonché l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8."

Motivazione

Emendamento di comitatologia necessario per introdurre la nuova procedura di regolamentazione con controllo conformemente alle disposizioni della decisione del Consiglio 2006/512/CE.

Emendamento 10

ARTICOLO 1, PUNTO 20, LETTERA -A BIS) (nuova)
Articolo 43, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 515/97)

 

-a bis) Il paragrafo 3 è soppresso.

Motivazione

Chiarezza giuridica. Soppressione di un riferimento incrociato conformemente all'articolo 16 dell'Accordo Interistituzionale del 1998 sulla qualità redazionale della legislazione comunitaria (gli articoli 23, paragrafo 4, e 25 fanno già riferimento all'articolo 43 come la procedura di comitatologia da seguire e per tale motivo non è necessario che l'articolo 43 faccia riferimento a detti articoli).

Emendamento 11

ARTICOLO 1, PUNTO 21 BIS (nuovo)
Articolo 51 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 515/97)

 

(21 bis.) È inserito il seguente articolo 51 bis.:

 

Articolo 51bis

 

La Commissione, di concerto con gli Stati membri, trasmette ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate per l'attuazione del presente regolamento.

Motivazione

L' emendamento intende chiarire che, conformemente all'articolo 280 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione riferisce ogni anno al Parlamento e al Consiglio sulle misure adottate per tutelare gli interessi finanziari della Comunità, inclusa l'attuazione del presente regolamento.

PROCEDURA

Titolo

Mutua assistenza e collaborazione tra le autorità amministrative degli Stati membri e la Commissione per garantire la corretta applicazione delle normative doganale e agricola

Riferimenti

COM(2006)0866 - C6-0033/2007 - 2006/0290(COD)

Commissione competente per il merito

IMCO

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

CONT

15.2.2007

 

 

 

Cooperazione rafforzata - annuncio in aula

24.5.2007

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Jean-Pierre Audy

27.3.2007

 

 

Approvazione

16.7.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

17

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Ingeborg Gräßle, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Bogusław Liberadzki, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jan Mulder, Francesco Musotto, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Petre Popeangă, Pierre Pribetich, Petya Stavreva

  • [1]  Parere n. 3/2007, GU XXX.
  • [2]  Parere del 22 febbraio 2007.
  • [3]  Risoluzione legislativa del 18 dicembre 2002, GU C 31 E del 5.2.2004, pag. 171.
  • [4]  GU C 0000 del 11.5.2007, pag. 00.

PROCEDURA

Titolo

Mutua assistenza e collaborazione tra le autorità amministrative degli Stati membri e la Commissione per garantire la corretta applicazione delle normative doganale e agricola

Riferimenti

COM(2006)0866 - C6-0033/2007 - 2006/0290(COD)

Presentazione della proposta al PE

22.12.2006

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

15.2.2007

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

INTA

15.2.2007

BUDG

15.2.2007

CONT

15.2.2007

AGRI

15.2.2007

Pareri non espressi

       Decisione

INTA

23.1.2007

BUDG

14.2.2007

AGRI

26.2.2007

 

Commissioni associate

       Annuncio in Aula

CONT

24.5.2007

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Bill Newton Dunn

1.3.2007

 

 

Esame in commissione

12.4.2007

4.6.2007

27.6.2007

13.9.2007

Approvazione

22.11.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

25

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Bernadette Vergnaud

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Manuel Medina Ortega

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Mojca Drčar Murko