RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate norme tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE
4.12.2007 - (COM(2007)0036 – C6‑0065/2007 –2007/0028 (COD)) - ***I
Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Alexander Stubb
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate norme tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE
(COM (2007)0036 – C6‑0065/2007 –2007/0028 (COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0036 ),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 37 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0065/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione giuridica (A6‑0489/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Considerando 1 | |
(1) Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, in cui la libera circolazione delle merci è garantita secondo quanto disposto dal trattato, che vieta le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione. Il divieto riguarda ogni misura nazionale in grado di ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intercomunitari di merci.
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(1) Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale la concorrenza è libera e non falsata e in cui la libera circolazione delle merci è garantita secondo quanto disposto dal trattato che vieta le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione. Il divieto riguarda ogni misura nazionale in grado di ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intercomunitari di merci. |
Motivazione | |
Un mercato interno pienamente funzionante necessita di condizioni di concorrenza libere e non falsate, a beneficio dei cittadini dell'UE. | |
Emendamento 2 Considerando 2 | |
(2) In assenza di un'armonizzazione legislativa, gli ostacoli alla libera circolazione delle merci tra Stati membri possono essere illecitamente creati dalle autorità nazionali qualora alle merci provenienti da altri Stati membri in cui sono legalmente commercializzate vengano applicate norme tecniche che stabiliscono requisiti che dette merci devono soddisfare, quali quelli relativi a denominazione, forma, dimensioni, peso, composizione, presentazione, etichettatura e imballaggio. L'applicazione di tali norme tecniche a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro può essere contraria agli articoli 28 e 30 del trattato CE, anche qualora dette norme nazionali si applichino indistintamente a tutti i prodotti. |
(2) In assenza di un'armonizzazione legislativa, gli ostacoli alla libera circolazione delle merci tra Stati membri possono essere illecitamente creati dalle autorità competenti qualora ai prodotti provenienti da altri Stati membri in cui sono legalmente commercializzati vengano applicate norme tecniche che stabiliscono requisiti che detti prodotti devono soddisfare, quali quelli relativi a denominazione, forma, dimensioni, peso, composizione, presentazione, etichettatura, imballaggio e così via. L'applicazione di tali norme tecniche a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro può essere contraria agli articoli 28 e 30 del trattato CE, anche qualora dette norme tecniche si applichino indistintamente a tutti i prodotti. |
Motivazione | |
Tali modifiche, che dovrebbero applicarsi a tutto il testo, intendono tenere conto dei diversi sistemi amministrativi e della ripartizione dei compiti all'interno dei singoli Stati membri. Sarebbe pertanto opportuno sostituire i termini "autorità nazionali" con "autorità competenti" (ad es. al considerando 4 e 12) e i termini "norme tecniche nazionali" con "norme tecniche" (ad es. al considerando 7) poiché è possibile adottare norme tecniche non solo a livello nazionale ma anche a livello regionale. Si è preferito usare il termine "prodotti" rispetto a "merci" poiché il regolamento in esame si riferisce a dei prodotti. | |
Emendamento 3 Considerando 2 bis (nuovo) | |
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(2 bis) Il mutuo riconoscimento, che deriva dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, è uno degli strumenti per garantire la libera circolazione delle merci all'interno dell'UE. Il mutuo riconoscimento si applica ai prodotti che non sono soggetti alla normativa comunitaria di armonizzazione o ad aspetti dei prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione. Ciò significa che uno Stato membro non può proibire la vendita sul suo territorio di prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro, anche se tali prodotti sono fabbricati in base a norme tecniche diverse da quelle a cui devono conformarsi i prodotti nazionali. Le uniche eccezioni a tale principio sono le restrizioni giustificate dai motivi esposti all'articolo 30 del trattato o in base a motivi imperativi di interesse generale e che sono proporzionali all'obiettivo perseguito. |
Motivazione | |
Il regolamento in esame è volto a migliorare l'applicazione del principio del riconoscimento reciproco. È pertanto necessario un considerando che illustri tale principio che deriva dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. | |
Emendamento 4 Considerando 3 | |
(3) Occorre stabilire procedure che riducano al minimo la possibilità che tali norme tecniche nazionali determinino ostacoli illegittimi alla libera circolazione delle merci tra Stati membri. L'assenza di siffatte procedure negli Stati membri determina ulteriori ostacoli alla libera circolazione delle merci in quanto dissuade le imprese dal vendere, nel territorio dello Stato membro che abbia dettato norme tecniche, i propri prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro. Dalle indagini è emerso che molte imprese, soprattutto le piccole e medie imprese (PMI), adattano i loro prodotti così da renderli conformi alle norme tecniche dello Stato membro di destinazione o si astengono dal commercializzarli sul suo territorio. |
(3) Sussistono ancora molti problemi per quanto attiene alla corretta applicazione del principio di mutuo riconoscimento da parte degli Stati membri. Di conseguenza, l'applicazione di norme tecniche a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro costituisce l'ostacolo commerciale più comune e costoso e rappresenta quasi il 50% di tutti gli ostacoli che le imprese incontrano sul mercato interno. Occorre pertanto stabilire procedure le quali riducano al minimo la possibilità che le norme tecniche determinino ostacoli illegittimi alla libera circolazione delle merci tra Stati membri. L'assenza di siffatte procedure negli Stati membri determina ulteriori ostacoli alla libera circolazione delle merci in quanto dissuade le imprese dal vendere, nel territorio dello Stato membro che abbia dettato norme tecniche, i propri prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro. Dalle indagini è emerso che molte imprese, soprattutto le piccole e medie imprese (PMI), adattano i loro prodotti così da renderli conformi alle norme tecniche dello Stato membro di destinazione o si astengono dal commercializzarli sul suo territorio. |
Motivazione | |
L'emendamento è inteso a ricordare che il mercato interno dei prodotti non è ancora completo poiché le imprese, in particolare le PMI, incontrano ancora degli ostacoli nel commercio transfrontaliero. Da cui la necessità del regolamento in esame, il quale riguarda l'ostacolo più comune e costoso agli scambi nel mercato interno, ossia l'applicazione di norme tecniche a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro. | |
Emendamento 5 Considerando 6 | |
(6) Il Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006 ha sottolineato l'importanza di un contesto normativo semplice, trasparente e di facile applicazione nonché l'importanza di rafforzare la fiducia dei consumatori e delle imprese nel mercato interno. |
(6) Il Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006 ha sottolineato l'importanza di un contesto normativo semplice, trasparente e di facile applicazione nonché l'importanza di rafforzare la fiducia dei consumatori e delle imprese nel mercato interno. Il Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007 ha sottolineato che l'ulteriore rafforzamento delle quattro libertà del mercato interno (libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali) e il miglioramento del suo funzionamento è di fondamentale importanza per la crescita, la competitività e l'occupazione. Il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio e il Parlamento europeo a compiere rapidi progressi nell'adozione del presente regolamento, senza pregiudicare l'armonizzazione delle norme tecniche nazionali laddove appropriato. |
Motivazione | |
L'emendamento intende tenere conto della dichiarazione dell'ultimo Consiglio europeo in merito alla proposta in esame. | |
Emendamento 6 Considerando 8 | |
(8) Alla luce dei principi di proporzionalità e sussidiarietà, non è opportuno armonizzare tutte le norme tecniche nazionali per tutte o la maggior parte delle categorie di prodotti. |
(8) Il presente regolamento non deve pregiudicare l’ulteriore armonizzazione, ove opportuno, delle norme tecniche al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno. |
Emendamento 7 Considerando 8 bis (nuovo) | |
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(8 bis) Ostacoli commerciali possono derivare anche da altri tipi di misure vietate ai sensi dell'articolo 28 del trattato. Tali misure comprendono, ad esempio, le specifiche tecniche definite per le procedure in materia di appalti pubblici o l'obbligo di utilizzare le lingue nazionali. Queste misure, che possono ostacolare la libera circolazione delle merci, non costituiscono tuttavia una norma tecnica ai sensi del presente regolamento e non rientrano pertanto nel suo ambito di applicazione. |
Motivazione | |
A fini di chiarezza vanno menzionati alcuni tipi di misure che evidentemente non rientrano nella definizione delle norme tecniche. | |
Emendamento 8 Considerando 8 ter (nuovo) | |
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(8 ter) Talvolta sono applicate norme tecniche ai sensi del presente regolamento nel corso e per mezzo di procedure di autorizzazione preventiva obbligatoria definite dalle normative degli Stati membri, in virtù delle quali, prima che il prodotto o tipo di prodotto possa essere immesso sul mercato di uno Stato membro o di parte di esso, l’autorità competente di quello Stato membro dovrebbe accordare la propria approvazione ufficiale in seguito ad una domanda presentata dal richiedente. L’esistenza di tali procedure limita la libera circolazione dei prodotti. Pertanto, per essere giustificata in conformità del principio di libera circolazione delle merci nel mercato interno, una procedura di autorizzazione preventiva obbligatoria dovrebbe perseguire un obiettivo di interesse pubblico riconosciuto dal diritto comunitario e dovrebbe essere proporzionata e non discriminatoria; in altre parole, dovrebbe essere consona ad assicurare il conseguimento dell’obiettivo perseguito e non dovrebbe andare al di là di quanto necessario per raggiungere detto obiettivo. |
Emendamento 9 Considerando 8 quater (nuovo) | |
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(8 quater) Qualora una procedura di autorizzazione preventiva obbligatoria istituita da una Stato membro sia compatibile con il diritto comunitario, le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate, conformemente alla legislazione dello Stato membro e nel caso in cui l’operatore ometta di richiedere tale autorizzazione preventiva dello Stato membro, a rimuovere immediatamente un prodotto dal mercato o a rifiutare di autorizzarne la commercializzazione finché non sarà completata la procedura di autorizzazione preventiva. Il ritiro obbligatorio di prodotti motivato soltanto dalla mancata presentazione, da parte dell’operatore economico, di una domanda di autorizzazione preventiva obbligatoria prevista dalla legislazione di uno Stato membro non dovrebbe costituire una decisione ai fini del presente regolamento. |
Emendamento 10 Considerando 8 quinquies (nuovo) | |
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(8 quinquies) Qualora, tuttavia, sia presentata una domanda di autorizzazione preventiva obbligatoria relativa a un prodotto, ogni decisione in programma di respingimento della domanda sulla base di una norma tecnica va trattata ai sensi del presente regolamento, di modo che il richiedente benefici della protezione procedurale offerta dal presente regolamento. |
Emendamento 11 Considerando 8 sexies (nuovo) | |
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(8 sexies) La direttiva 91/477/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi1 si applica a tutte le armi da fuoco secondo la definizione fornita nella sezione II dell'allegato di detta direttiva nonché alle armi diverse dalle armi da fuoco così come definite nella legislazione nazionale. La direttiva 91/477/CEE obbliga gli Stati membri ad adottare tutte le disposizioni pertinenti che vietano l'ingresso sul loro territorio di un'arma da fuoco, fatta eccezione per i casi di cui agli articoli 11 e 12 di detta direttiva e a condizione che siano rispettati i requisiti ivi definiti, nonché di un'arma diversa da un'arma da fuoco a condizione che le disposizioni del diritto nazionale dello Stato membro in questione lo consentano. Detta direttiva autorizza inoltre gli Stati membri ad adottare nella loro legislazione disposizioni più vincolanti di quelle previste nella direttiva stessa, fatti salvi i diritti conferiti ai cittadini degli Stati membri dall'articolo 12, paragrafo 2 di suddetta direttiva. Di conseguenza, poiché tali armi sono oggetto di armonizzazione, esse non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. |
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_______________________ GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51. Direttiva quale modificata da … |
Motivazione | |
L'emendamento intende precisare l'ambito di applicazione del regolamento in esame. | |
Emendamento 12 Considerando 9 | |
(9) La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti precisa che possono essere immessi sul mercato solo prodotti sicuri. Essa conferisce alle autorità il potere di vietare con effetto immediato qualsiasi prodotto pericoloso o di vietare temporaneamente, durante il tempo necessario per i diversi controlli, verifiche o accertamenti della sicurezza, qualsiasi prodotto che può essere pericoloso. È pertanto necessario escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le misure adottate dalle autorità nazionali in virtù di leggi nazionali di attuazione della direttiva 2001/95/CE. |
(9) La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti precisa che possono essere immessi sul mercato solo prodotti sicuri e stabilisce gli obblighi di fabbricanti e distributori in relazione alla sicurezza dei prodotti. Essa conferisce alle autorità il potere di vietare con effetto immediato qualsiasi prodotto pericoloso o di vietare temporaneamente, durante il tempo necessario per i diversi controlli, verifiche o accertamenti della sicurezza, qualsiasi prodotto che può essere pericoloso. Essa autorizza inoltre le autorità a intraprendere le azioni necessarie per applicare con la dovuta celerità opportune misure analoghe a quelle di cui al suo articolo 8, paragrafo 1, lettere da b) a f), nel caso di prodotti che presentano un rischio grave. Di conseguenza, le misure adottate dalle autorità nazionali in virtù di leggi nazionali che attuano l'articolo 8, paragrafo 1, lettera da d) a f) e dell'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 2001/95/CE devono essere escluse dall'campo di applicazione del presente regolamento. |
Motivazione | |
L'emendamento intende precisare il rapporto tra il regolamento in esame e la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, la quale stabilisce una procedura specifica intesa a vietare, temporaneamente o in modo permanente, la commercializzazione di beni di consumo pericolosi. | |
Emendamento 13 Considerando 10 | |
(10) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, prevede tra l'altro l'istituzione di un sistema di allarme rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Esso impone agli Stati membri l'obbligo di notificare immediatamente alla Commissione, nell'ambito del sistema di allarme rapido, qualsiasi misura da essi adottata, che esiga un intervento rapido, intesa a limitare l'immissione sul mercato di alimenti o mangimi o a imporne il ritiro dal commercio o dalla circolazione per proteggere la salute umana. È quindi opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le misure adottate dalle autorità nazionali a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 178/2002. |
(10) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, prevede tra l'altro l'istituzione di un sistema di allarme rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Esso impone agli Stati membri l'obbligo di notificare immediatamente alla Commissione, nell'ambito del sistema di allarme rapido, qualsiasi misura da essi adottata, che esiga un intervento rapido, intesa a limitare l'immissione sul mercato di alimenti o mangimi o a imporne il ritiro dal commercio o dalla circolazione per proteggere la salute umana. È quindi opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le misure adottate dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, lettera a) e dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002. |
Motivazione | |
L'emendamento intende precisare il rapporto tra il regolamento in esame e il regolamento 178/2002, il quale istituisce, all'articolo 50, un "sistema di allarme rapido" per la notifica di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Il regolamento 178/2002, ai sensi dell'articolo 54, autorizza inoltre gli Stati membri ad adottare misure cautelari provvisorie. Queste due disposizioni garantiscono pertanto che alimenti o mangimi pericolosi siano ritirati dal mercato. | |
Emendamento 14 Considerando 11 | |
(11) il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali fissa le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall'ambiente e a garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e a tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori. Il regolamento stabilisce una procedura specifica in modo che l'operatore economico ponga rimedio alle situazioni di non conformità alla normativa. È pertanto necessario escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le misure adottate dalle autorità nazionali a norma dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 882/2004. |
soppresso |
Motivazione | |
Il fatto di escludere l'articolo 54 del regolamento 882/2004 dall'ambito di applicazione della proposta in esame farebbe sì che tutte le disposizioni nazionali non armonizzate in materia di alimenti e mangimi sarebbero soggette esclusivamente all'articolo 54. L'emendamento intende sopprimere il riferimento all'articolo 54 e includerlo nel regolamento in esame. Ciò eviterebbe il ritiro arbitrario di alcuni prodotti dal mercato, contrario al principio del riconoscimento reciproco. | |
Emendamento 15 Considerando 13 | |
(13) La direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale prevedono la graduale armonizzazione dei sistemi e delle operazioni mediante l'adozione progressiva di specifiche tecniche di interoperabilità. I sistemi e le operazioni che rientrano nel campo di applicazione di tali direttive dovrebbero essere di conseguenza esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento. |
(13) La direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale prevedono la graduale armonizzazione dei sistemi e delle operazioni mediante l'adozione progressiva di specifiche tecniche di interoperabilità. I sistemi e i componenti di interoperabilità che rientrano nel campo di applicazione di tali direttive dovrebbero essere di conseguenza esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento. |
Motivazione | |
L'emendamento intende garantire la coerenza con la direttiva 96/48/CE. | |
Emendamento 16 Considerando 13 bis (nuovo) | |
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(13 bis) Il regolamento (CE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio del … [che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti] istituisce un sistema di accreditamento che assicura l’accettazione reciproca del livello di competenza degli organismi di valutazione della conformità. Pertanto, le autorità competenti non possono più rifiutare le relazioni di prova e i certificati emessi da organismi di valutazione della conformità accreditati adducendo come motivo la loro mancanza di competenza. Inoltre, gli Stati membri possono anche accettare prove e certificati emessi da altri organismi di valutazione della conformità. |
Emendamento 17 Considerando 13 ter (nuovo) | |
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(13 ter) La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche1 obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi progetto di regolamentazione tecnica concernente prodotti di fabbricazione industriale, prodotti agricoli e prodotti della pesca nonché a comunicare i motivi che rendono necessario adottare tale regolamentazione tecnica. È tuttavia necessario garantire che, in seguito all'adozione di una norma tecnica, il principio del mutuo riconoscimento sia applicato correttamente nei singoli casi a prodotti specifici. Il presente regolamento stabilisce una procedura per l'applicazione del principio di mutuo riconoscimento in singoli casi, mediante l'obbligo per l'autorità competente dello Stato membro di destinazione di indicare i motivi tecnici o scientifici per i quali il prodotto in questione nella sua forma esistente non può essere commercializzato nello Stato membro di destinazione, ai sensi degli articoli 28 e 30 del trattato. |
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______________________ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81). |
Motivazione | |
L'emendamento intende precisare le differenze tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento in esame. Ai sensi della direttiva 98/34/CE, gli Stati membri sono tenuti a notificare qualsiasi progetto di norma tecnica alla Commissione prima che essa sia adottata e applicata. Il regolamento in esame stabilisce una procedura che consente alle autorità competenti di applicare le loro norme tecniche a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 4. | |
Emendamento 18 Considerando 14 | |
(14) Spetta all'autorità nazionale dimostrare nei singoli casi che l'applicazione di norme tecniche nazionali a specifici prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro rientra nelle deroghe ammesse.
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(14) La procedura stabilita dal presente regolamento non prevede un paragone tra le norme tecniche dello Stato membro in cui il prodotto o tipo di prodotto in questione è stato legalmente commercializzato e quelle dello Stato membro di destinazione. Il mutuo riconoscimento si limita a un'analisi, da parte dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione, della necessità e della proporzionalità dell'applicazione delle proprie norme tecniche in un caso specifico. Spetta pertanto all'autorità competente dimostrare nei singoli casi all'operatore economico interessato, sulla base degli elementi tecnici o scientifici pertinenti a disposizione, che ragioni imperative di interesse generale giustificano l'imposizione delle proprie norme tecniche sul prodotto o tipo di prodotto in questione e che non è possibile applicare misure meno restrittive. La comunicazione scritta consente all'operatore di formulare in buona fede osservazioni su tutti gli aspetti pertinenti della decisione che si prevede di prendere per limitare l'accesso al mercato. In caso di mancata risposta da parte dell'operatore economico, nulla impedisce all'autorità competente di prendere misure dopo lo scadere del termine previsto. |
Motivazione | |
L'emendamento è volto a chiarire la procedura prevista all'articolo 4, che consente alle autorità competenti di applicare le loro norme tecniche a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro. | |
Emendamento 19 Considerando 14 bis (nuovo) | |
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(14 bis) La nozione di ragioni imperative di interesse generale, cui fanno riferimento alcune disposizioni del presente regolamento, è un concetto in evoluzione elaborato dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza relativa agli articoli 28 e 30 del trattato. Tale nozione comprende, tra l'altro, l'efficacia dei controlli fiscali, la lealtà delle transazioni commerciali, la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente, la salvaguardia del pluralismo della stampa e il rischio di minare gravemente l'equilibrio finanziario dei sistemi di previdenza sociale. Tali ragioni imperative possono giustificare l'applicazione di norme tecniche da parte delle autorità competenti. Tuttavia, l'applicazione di tali norme non deve in alcun caso costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata del commercio tra gli Stati membri. Inoltre, i principi di necessità e di proporzionalità devono sempre essere rispettati al momento di verificare se le autorità competenti abbiano effettivamente prescelto la misura meno restrittiva. |
Motivazione | |
L'emendamento, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte, intende fornire maggiore chiarezza giuridica. | |
Emendamento 20 Considerando 14 ter (nuovo) | |
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(14 ter) Durante l'applicazione della procedura prevista dal presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione non dovrebbe ritirare dal mercato o limitare la commercializzazione di un prodotto o tipo di prodotto legalmente commercializzato in un altro Stato membro. È tuttavia opportuno che le autorità competenti adottino misure provvisorie nel caso in cui sia necessario un intervento rapido per evitare rischi per la sicurezza e la salute dei consumatori. Tali misure provvisorie possono inoltre essere adottate dalle autorità competenti per evitare la commercializzazione sul loro territorio di un prodotto soggetto a un divieto assoluto concernente la sua produzione e la sua commercializzazione, dovuto a motivi di pubblica moralità o di ordine pubblico. Di conseguenza, in tali circostanze, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a sospendere temporaneamente la commercializzazione sul loro territorio di un prodotto o tipo di prodotto in qualsiasi fase della procedura stabilita dal presente regolamento. |
Motivazione | |
L'emendamento intende precisare la procedura stabilita dal regolamento in esame. Gli Stati membri possono così adottare misure cautelari per sospendere temporaneamente la commercializzazione di un prodotto durante l'applicazione della procedura, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4 bis. A procedura conclusa, l'autorità competente può decidere un divieto permanente di commercializzazione del prodotto in questione. | |
Emendamento 21 Considerando 15 | |
(15) Ogni decisione nazionale cui si applichi il presente regolamento dovrebbe precisare quali siano le modalità di impugnazione previste in modo che gli operatori economici possano proporre ricorso davanti al giudice nazionale competente. |
(15) Ogni decisione cui si applichi il presente regolamento dovrebbe precisare quali siano i ricorsi giurisdizionali previsti in modo che gli operatori economici possano proporre ricorso davanti al giudice nazionale competente, il che potrebbe permettere all’operatore economico di reclamare il risarcimento dei danni. |
Motivazione | |
L'emendamento fornisce una maggiore chiarezza giuridica per quanto concerne i ricorsi che dovrebbero essere specificati nella decisione. La decisione può essere adottata non solo a livello nazionale, a seconda dei sistemi amministrativi e della ripartizione dei compiti all'interno dei singoli Stati membri. | |
Emendamento 22 Considerando 15 bis (nuovo) | |
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(15 bis) È opportuno che l'operatore economico sia informato anche in merito alla disponibilità di meccanismi non giudiziari di risoluzione delle controversie, come il sistema SOLVIT, al fine di evitare qualsiasi incertezza giuridica nonché i costi inerenti a lunghe procedure giudiziarie. |
Motivazione | |
Dalle indagini emerge che solo il 4% delle imprese che incontrano ostacoli al commercio presenta ricorso. Sarebbe pertanto opportuno incoraggiare l'uso di meccanismi non giudiziari di risoluzione delle controversie al fine di trovare una soluzione rapida ed evitare i costi sostenuti dalle imprese durante le procedure giudiziarie. In proposito il sistema Solvit potrebbe svolgere un ruolo importante. | |
Emendamento 23 Considerando 15 bis (nuovo) | |
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(15 bis) Una volta che un'autorità competente ha preso la decisione di escludere un prodotto sulla base di una norma tecnica conformemente ai requisiti procedurali del presente regolamento, qualsiasi ulteriore azione che essa avvia in relazione a tale prodotto o tipo di prodotto in base a tale decisione non dovrebbe essere soggetta ai requisiti del presente regolamento. |
Motivazione | |
In tali casi, l'operatore economico interessato ha già goduto della tutela procedurale prevista dal presente regolamento. Ad esempio, se un'autorità competente che ai sensi delle disposizioni applicabili del presente regolamento ha ingiunto ad un operatore economico di ritirare un prodotto dal mercato, scopre successivamente che l'operatore economico ha reimmesso lo stesso prodotto sul mercato, non deve giustificare nuovamente né la propria decisione originaria o l'azione che avvia successivamente sulla base della decisione originaria. | |
Emendamento 24 Considerando 19 | |
(19) Per agevolare la libera circolazione delle merci, i punti di contatto prodotti dovrebbero essere in grado di fornire informazioni di qualità circa le norme tecniche nazionali e la loro attuazione. Dato che l'istituzione dei punti di contatto prodotti non dovrebbe interferire con la ripartizione dei compiti tra le autorità competenti all'interno dei singoli sistemi di regolamentazione nazionali, il loro numero dovrebbe poter variare in base alle competenze regionali o locali. |
(19) Per agevolare la libera circolazione delle merci e rafforzare la cooperazione amministrativa, i punti di contatto prodotti dovrebbero essere in grado di fornire informazioni sull'applicazione del principio di mutuo riconoscimento nello Stato membro di destinazione, in conformità delle disposizioni del presente regolamento. Inoltre, i punti di contatto prodotti dovrebbero fornire informazioni circa le norme tecniche e le coordinate delle autorità competenti sul loro territorio. I punti di contatto prodotti dovrebbero essere incoraggiati a diffondere le informazioni disponibili su un sito web e in altre lingue comunitarie. Essi potrebbero anche fornire assistenza pratica all'operatore economico durante la procedura di applicazione delle norme tecniche definite nel presente regolamento. |
Motivazione | |
Il considerando riguarda solo i compiti assegnati ai punti di contatto prodotti, in conformità dell'articolo 8. L'istituzione di detti punti di contatto è affrontata al considerando 20. | |
Emendamento 25 Considerando 20 | |
(20) Gli Stati membri dovrebbero poter affidare il ruolo di punti di contatto prodotti non solo a servizi esistenti della pubblica amministrazione, ma anche a camere di commercio, organizzazioni di categoria od organismi privati, in modo da evitare aumenti dei costi amministrativi a carico sia delle imprese sia delle autorità competenti. |
(20) Dato che l'istituzione dei punti di contatto prodotti non dovrebbe interferire con la ripartizione dei compiti tra le autorità competenti all'interno dei singoli sistemi di regolamentazione nazionali, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di istituire i punti di contatto prodotti in base alle competenze regionali o locali. Gli Stati membri dovrebbero poter affidare il ruolo di punti di contatto prodotti a punti di contatto esistenti istituiti conformemente ad altri strumenti comunitari, in particolare agli sportelli unici previsti dalla direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno1, al fine di evitare un’inutile proliferazione di punti di contatto e di semplificare le procedure amministrative. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter affidare il ruolo di punti di contatto prodotti non solo a servizi esistenti della pubblica amministrazione, ma anche centri SOLVIT nazionali, a camere di commercio, organizzazioni di categoria od organismi privati, in modo da evitare aumenti dei costi amministrativi a carico sia delle imprese sia delle autorità competenti. |
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__________ 1 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36. |
Emendamento 26 Considerando 21 | |
(21) Gli Stati membri dovrebbero fare in modo da consentire ai punti di contatto prodotti di ottenere e fornire, su richiesta, informazioni particolareggiate in merito a ogni decisione inerente al presente regolamento, salvo nel caso in cui la divulgazione di tali informazioni pregiudichi la tutela degli interessi commerciali di un operatore economico, compresa la proprietà intellettuale. |
soppresso |
Motivazione | |
Per garantire la coerenza del testo con i compiti assegnati ai punti di contatto prodotti, in conformità dell'articolo 8. | |
Emendamento 27 Considerando 22 | |
(22) Occorre che gli Stati membri e la Commissione lavorino in stretta collaborazione per facilitare la formazione del personale che lavora presso i punti di contatto prodotti e per incoraggiare detti punti di contatto a rendere disponibili in altre lingue comunitarie le informazioni sull'applicazione delle norme tecniche nazionali. |
(22) Occorre che gli Stati membri e la Commissione lavorino in stretta collaborazione per facilitare la formazione del personale che lavora presso i punti di contatto prodotti. |
Motivazione | |
Perché i punti di contatto prodotti possano svolgere le funzioni di un vero e proprio "helpdesk", il personale di tali punti dovrebbe ricevere una formazione adeguata. La necessità di fornire informazioni in altre lingue comunitarie è già trattata al considerando 19. | |
Emendamento 28 Considerando 24 | |
(24) È opportuno istituire meccanismi affidabili ed efficienti di monitoraggio e valutazione in grado di fornire informazioni sull'attuazione del presente regolamento. |
(24) È opportuno istituire meccanismi affidabili, regolari ed efficienti di monitoraggio e valutazione in grado di fornire informazioni sull’applicazione del presente regolamento e di assicurare che le autorità competenti degli Stati membri si avvalgano correttamente del principio del mutuo riconoscimento. |
Motivazione | |
La decisione n. 3052/95/CE, che verrà abrogata dal regolamento in esame, prevedeva che gli Stati membri informassero la Commissione e gli altri Stati membri quando rifiutavano il reciproco riconoscimento. Tuttavia, ciò non si è realizzato nella pratica. Per assicurare che il principio del reciproco riconoscimento sia messo in atto correttamente negli Stati membri, il regolamento deve stabilire meccanismi di monitoraggio efficienti e regolari. | |
Emendamento 29 Considerando 24 bis (nuovo) | |
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(24 bis) Il presente regolamento si applica a prodotti o loro aspetti che non sono oggetto di una normativa comunitaria di armonizzazione volta a eliminare gli ostacoli agli scambi tra Stati membri che risultano dall’esistenza di norme tecniche nazionali divergenti. Le disposizioni di tali misure comunitarie hanno spesso un carattere esaustivo, nel qual caso gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l’immissione sul mercato nel loro territorio di prodotti che soddisfino la misura di armonizzazione. Tuttavia, certe disposizioni delle normative comunitarie di armonizzazione consentono agli Stati membri di fissare requisiti tecnici supplementari a livello nazionale per l’immissione sul mercato e l'utilizzazione di un prodotto. Tali condizioni supplementari possono essere soggette agli articoli 28 e 30 del trattato nonché alle disposizioni del presente regolamento. È quindi opportuno che, ai fini di un'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabori un elenco indicativo dei prodotti rientranti nel campo di applicazione dello stesso. |
Motivazione | |
One of the reasons why the free movement of goods is far from being achieved in the non-harmonised area, is the lack of legal certainty about the scope of the principle of mutual recognition. It is often unclear to which categories of products mutual recognition applies. This means that, for every special aspect of a product, companies and administrations need to examine first whether it is regulated at Community level, before concluding whether mutual recognition applies. The Commission could therefore establish a list of products in order to provide legal certainty about the scope of this Regulation, provided that such a list is purely indicative. | |
Emendamento 30 Considerando 25 bis (nuovo) | |
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(25 bis) È opportuno introdurre un periodo di transizione per le disposizioni del presente regolamento riguardanti l'istituzione e i compiti dei punti di contatto prodotti, al fine di consentire alle autorità competenti di adeguarsi ai requisiti del presente regolamento. |
Motivazione | |
Gli Stati membri avranno bisogno di tempo per istituire i punti di contatto prodotti. Poiché gli Stati membri sono incoraggiati ad affidare tale ruolo a servizi esistenti e, in particolare, a punti di contatto istituiti in base ad altri strumenti comunitari, un periodo di transizione di tre mesi dovrebbe essere sufficiente. | |
Emendamento 31 Articolo 1, titolo (nuovo) | |
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Oggetto |
Motivazione | |
Per motivi di chiarezza giuridica è opportuno indicare un titolo per ciascuna disposizione del regolamento. | |
Emendamento 32 Articolo 1, paragrafo -1 (nuovo) | |
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-1. L'obiettivo del presente regolamento è di rafforzare il funzionamento del mercato interno, con una concorrenza libera e senza distorsioni, migliorando la libera circolazione dei prodotti assicurando al contempo un livello elevato di protezione dei consumatori e di sicurezza dei prodotti. |
Motivazione | |
Il regolamento non deve mirare unicamente al rafforzamento del mercato interno ma anche, al contempo, ad assicurare sul mercato interno delle merci un livello elevato di protezione dei consumatori e di sicurezza dei prodotti. | |
Emendamento 33 Articolo 1, paragrafo 1 | |
Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure cui devono attenersi le autorità nazionali quando assumono o si propongono di assumere una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, che incida sulla libera circolazione di un prodotto legalmente commercializzato in un altro Stato membro. |
1. Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure cui devono attenersi le autorità competenti degli Stati membri quando assumono o si propongono di assumere una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, che ostacoli la libera circolazione di un prodotto legalmente commercializzato in un altro Stato membro e soggetto all’articolo 28 del trattato. |
Motivazione | |
Precisare la finalità del regolamento in esame. L’applicazione di norme tecniche a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro costituisce un ostacolo che mina gli scambi intracomunitari, come riconosciuto nella giurisprudenza costante della Corte di giustizia. | |
Emendamento 34 Articolo 1, paragrafo 2 | |
Esso prevede inoltre l'istituzione in ciascuno Stato membro di punti di contatto prodotti chiamati a fornire informazioni, tra l'altro, sulle norme tecniche nazionali applicabili. |
2. Esso prevede inoltre l'istituzione negli Stati membri di punti di contatto prodotti chiamati a fornire informazioni e assistenza pratica agli operatori economici nonché a rafforzare la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri. |
Motivazione | |
Occorre assicurare coerenza con i compiti attribuiti ai punti di contatto prodotti ai sensi dell’articolo 8 del regolamento. | |
Emendamento 35 Articolo 2, titolo (nuovo) | |
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Campo di applicazione |
Motivazione | |
Per motivi di chiarezza giuridica è opportuno indicare un titolo per ciascuna disposizione del regolamento. | |
Emendamento 36 Articolo 2, paragrafo 1, comma 1, alinea | |
1. Il presente regolamento si applica alle decisioni adottate – in virtù di una norma tecnica – nei confronti di qualsivoglia prodotto di fabbricazione industriale o di qualsivoglia prodotto agricolo, compresi quelli ittici, legalmente commercializzati in un altro Stato membro, ove tali decisioni producano direttamente o indirettamente uno dei seguenti effetti: |
1. Il presente regolamento si applica alle decisioni amministrative adottate o che si intende adottare in virtù di una norma tecnica quale definita al paragrafo 2 nei confronti di qualsivoglia prodotto, compresi quelli agricoli e ittici, legalmente commercializzato in un altro Stato membro, ove tali decisioni producano direttamente o indirettamente uno dei seguenti effetti: |
Motivazione | |
L’emendamento non estende il campo di applicazione del regolamento, ma ne rafforza la chiarezza giuridica. In effetti, il regolamento in oggetto dovrebbe applicarsi a tutti i prodotti nel settore non armonizzato che sono legalmente commercializzati in uno Stato membro. I prodotti realizzati dal produttore per uso proprio non sono commercializzati e, quindi, sono automaticamente esclusi dal campo d’applicazione. | |
Emendamento 37 Articolo 2, paragrafo 1, comma 1, lettera a) | |
a) divieto di quel prodotto o tipo di prodotto; |
soppresso |
Motivazione | |
La lettera a) è superflua in quanto il divieto del prodotto è implicito nella lettera b) (diniego del permesso di immettere sul mercato il prodotto) e nella lettera d) (ritiro del prodotto dal mercato). | |
Emendamento 38 Articolo 2, paragrafo 1, comma 2 | |
Ai fini del primo comma, lettera c), per modifica del prodotto o del tipo di prodotto si intende qualsiasi modifica di una o più caratteristiche di un determinato prodotto o di un determinato tipo di prodotto quali contemplate in una specificazione tecnica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. |
Ai fini del primo comma, lettera c), per modifica del prodotto o del tipo di prodotto si intende qualsiasi modifica di una o più caratteristiche di un determinato prodotto o di un determinato tipo di prodotto di cui al paragrafo 2, lettera a). |
Motivazione | |
Per evitare l’insicurezza giuridica, il riferimento a una norma tecnica dovrebbe essere in base al regolamento in esame, non alla direttiva 98/34/CE. | |
Emendamento 39 Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo) | |
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1 bis. Il presente regolamento non si applica alle decisioni giurisdizionali adottate dai giudici nazionali. |
(Cfr. emendamento all’articolo 3, paragrafo 1). | |
Motivazione | |
Il testo dell’articolo 3, paragrafo 1 viene introdotto all’articolo 2, che tratta del campo di applicazione del regolamento. | |
Emendamento 40 Articolo 2, paragrafo 2 | |
2. Ai fini del presente regolamento, per norma tecnica si intende una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa di uno Stato membro, che non sia oggetto di armonizzazione a livello comunitario e il cui rispetto sia obbligatorio ai fini della commercializzazione o dell'impiego di un prodotto o di un tipo di prodotto sul territorio di uno Stato membro e che stabilisca: |
2. Ai fini del presente regolamento, per norma tecnica si intende una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa di uno Stato membro, che non sia oggetto di armonizzazione a livello comunitario, e che: |
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a) vieti la commercializzazione o l'impiego di un prodotto o di un tipo di prodotto sul territorio di tale Stato membro; ovvero |
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b) vada obbligatoriamente rispettata quando un prodotto o un tipo di prodotto è commercializzato o impiegato sul territorio di tale Stato membro, |
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e che stabilisca: |
a) le caratteristiche richieste di quel prodotto o tipo prodotto, quali i livelli di qualità, le prestazioni, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto o tipo di prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità; oppure |
i) le caratteristiche richieste di quel prodotto o tipo prodotto, quali i livelli di qualità, le prestazioni, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto o tipo di prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, |
b) qualsiasi altro requisito, prescritto per il prodotto o il tipo di prodotto per motivi di tutela dei consumatori o dell'ambiente, e riguardante il suo ciclo di vita successivamente all'immissione sul mercato, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o del tipo di prodotto o la sua commercializzazione. |
ii) qualsiasi altro requisito, prescritto per il prodotto o il tipo di prodotto per motivi di tutela dei consumatori o dell'ambiente, e riguardante il suo ciclo di vita successivamente all'immissione sul mercato, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o del tipo di prodotto o la sua commercializzazione. |
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(iii) le prove e i metodi di prova o eventuali relazioni di prova o certificati. |
Emendamento 41 Articolo 3, titolo (nuovo) | |
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Relazione con le altre disposizioni del diritto comunitario |
Motivazione | |
Per motivi di chiarezza giuridica è opportuno indicare un titolo per ciascuna disposizione del regolamento. | |
Emendamento 42 Articolo 3, paragrafo 1 | |
1. Il presente regolamento non si applica alle decisioni giurisdizionali pronunciate dai giudici nazionali. |
soppresso |
Motivazione | |
L’articolo 3 tratta del rapporto del regolamento in esame con altri strumenti comunitari; pertanto, è meglio situare il testo dell’articolo 3, paragrafo 1 all’articolo 2, che tratta del campo d’applicazione del regolamento. | |
Emendamento 43 Articolo 3, paragrafo 1 bis (nuovo) | |
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1 bis. Il presente regolamento non si applica ai sistemi e agli elementi di interoperabilità che rientrano nel campo di applicazione delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE. |
(Cfr. emendamento all’articolo 3, paragrafo 3). | |
Motivazione | |
Il testo dell’articolo 3, paragrafo 3 viene introdotto quale nuovo paragrafo 1 per migliorare la chiarezza giuridica. | |
Emendamento 44 Articolo 3, paragrafo 2 | |
2. Il presente regolamento non si applica alle misure adottate dalle autorità nazionali degli Stati membri a norma delle seguenti disposizioni: |
2. Il presente regolamento non si applica alle misure adottate dalle autorità competenti degli Stati membri a norma delle seguenti disposizioni: |
a) articolo 8, lettere d), e) o f) della direttiva 2001/95/CE; |
a) articolo 8, paragrafo 1, lettere da d) a f) e articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 2001/95/CE; |
b) articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 178/2002; |
b) articolo 50, paragrafo 3, lettera a), e articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002; |
c) dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 882/2004; |
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d) articolo 14 della direttiva 2004/49/CE. |
d) articolo 14 della direttiva 2004/49/CE. |
Motivazione | |
The reference to the Directive on General Product Safety relates only to dangerous consumer goods. The exclusion of Article 54 of Regulation 882/2004 goes against the purpose of Article 3. Article 54 establishes that when the competent authority identifies non-compliance with food or feed law, whether at Community level or at national level, it shall take action including for example, the restriction or prohibition of the placing on the market of feed or food. Therefore, the consequence of its exclusion from the scope of this Regulation would be that, when the competent authority identifies non-compliance of food/feed with their national law, it would be able to take any of those actions, which is against the principle of mutual recognition. | |
Emendamento 45 Articolo 3, paragrafo 3 | |
3. Il presente regolamento non si applica ai sistemi e alle operazioni che rientrano nel campo di applicazione delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE. |
soppresso |
(Testo spostato al paragrafo 1 bis) | |
Motivazione | |
Migliorare la chiarezza giuridica. | |
Emendamento 46 Capo II, titolo | |
Applicazione di una norma tecnica |
Procedura per l’applicazione di una norma tecnica dello Stato membro di destinazione |
Motivazione | |
Il capo II descrive la procedura mediante la quale lo Stato membro di destinazione può decidere di rifiutare il riconoscimento reciproco e di applicare invece le proprie norme tecniche a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro. | |
Emendamento 47 Articolo 3 bis (nuovo) | |
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Articolo 3 bis |
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Informazioni sul prodotto |
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Quando l'autorità competente dello Stato membro di destinazione sottopone un prodotto o tipo di prodotto a una valutazione per stabilire se adottare o meno una decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, essa può richiedere all'operatore economico, nel dovuto rispetto del principio di proporzionalità, di fornire in particolare: |
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a) informazioni sulle caratteristiche del prodotto o tipo di prodotto in questione; o |
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b) informazioni rilevanti e prontamente disponibili sulla commercializzazione legale del prodotto in un altro Stato membro. |
Motivazione | |
L'operatore economico può essere tenuto a fornire informazioni sulla commercializzazione legale del prodotto. Non tutti i prodotti sono regolamentati da norme tecniche in tutti gli Stati membri e tuttavia sono legalmente commercializzati. La decisione dell'autorità competente deve basarsi sulle caratteristiche del prodotto e quindi è importante l'informazione in merito al prodotto. | |
Emendamento 48 Articolo 3 ter (nuovo) | |
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Articolo 3 ter |
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Mutuo riconoscimento del livello |
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Per motivi connessi alla sua competenza, gli Stati membri non rifiutano certificati e relazioni rilasciati da un organismo di valutazione della conformità, la cui competenza sia stata debitamente attestata da un certificato di accreditamento per l'idoneo settore di attività di valutazione della conformità concesso conformemente al regolamento (CE) n. .../... [che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato in relazione alla commercializzazione dei prodotti]. |
Motivazione | |
Certificates and test reports can no longer be refused on the sole ground of lack of competence of a conformity assessment body, which has been accredited in accordance with the proposed Regulation setting out requirements for accreditation and market surveillance activities. If a conformity assessment body is no longer competent, it will be up to the national accreditation body to adopt the necessary measures. However, competent authorities may still refuse certificates on other grounds (test reports are incomplete, additional tests are needed etc), if the competent authorities justify it in accordance with the procedure established in Article 4 of this Regulation. | |
Emendamento 49 Articolo 4, titolo (nuovo) | |
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Valutazione della necessità di applicare una norma tecnica dello Stato membro di destinazione |
Motivazione | |
Per motivi di chiarezza giuridica è opportuno indicare un titolo per ciascuna disposizione del regolamento. | |
Emendamento 50 Articolo 4, paragrafo 1 | |
1. L'autorità nazionale che intenda adottare una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, invia all'operatore economico identificato a norma dell'articolo 5 una comunicazione scritta di tale intenzione, che precisi la norma tecnica alla base della decisione e che contenga elementi tecnici o scientifici sufficienti a dimostrare che la decisione in programma è giustificata da uno dei motivi enunciati all'articolo 30 del trattato CE o in rapporto ad altra esigenza imperativa di interesse generale, è adeguata al conseguimento dell'obiettivo perseguito e non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo. |
1. L'autorità competente dello Stato membro di destinazione che intenda adottare una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, invia all'operatore economico identificato a norma dell'articolo 5 una comunicazione scritta di tale intenzione, che precisi la norma tecnica alla base della decisione e che contenga elementi tecnici o scientifici i quali dimostrino: |
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a) che la decisione in programma è giustificata da uno dei motivi enunciati all'articolo 30 del trattato CE o in rapporto ad altra ragione imperativa di interesse generale, |
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b) che la decisione in programma è adeguata al conseguimento dell'obiettivo perseguito e non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo. |
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Ogni decisione in programma si basa sulle caratteristiche del prodotto o del tipo di prodotti in questione. |
All'operatore economico interessato sono riconosciuti almeno venti giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione per la presentazione di osservazioni. |
All'operatore economico interessato sono riconosciuti almeno venti giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione per la presentazione di osservazioni. Tale comunicazione specifica il termine entro cui presentare osservazioni. In mancanza di risposta da parte dell'operatore economico entro il termine previsto, l'autorità nazionale può adottare misure. |
Motivazione | |
Nel valutare la necessità di adottare una decisione, lo Stato membro di destinazione deve basarsi sull'analisi delle caratteristiche del prodotto e non sull'esistenza o il contenuto delle norme tecniche dello Stato membro in cui il prodotto era legalmente commercializzato. | |
Emendamento 51 Articolo 4, paragrafo 2, comma 1 | |
2. Qualsiasi decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è notificata all'operatore economico interessato e contiene i motivi su cui si fonda, compresi i motivi per cui sono state respinte le argomentazioni addotte dall'operatore. |
2. Qualsiasi decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è adottata e notificata all'operatore economico e alla Commissione entro i 20 giorni lavorativi che seguono il termine di scadenza per il ricevimento delle osservazioni dell'operatore economico, come previsto al paragrafo 1 del presente articolo. La decisione tiene debitamente conto delle osservazioni e contiene i motivi su cui si fonda, compresi i motivi per cui sono state respinte le argomentazioni eventualmente addotte dall'operatore, nonché gli elementi tecnici o scientifici di cui al paragrafo 1 del presente articolo. |
Emendamento 52 Articolo 4, paragrafo 2, comma 2 | |
Precisa inoltre quali siano i mezzi di ricorso previsti dalla normativa in vigore nello Stato membro interessato e i termini per esperirli. |
Precisa inoltre quali siano i mezzi di ricorso previsti dalla normativa in vigore nello Stato membro interessato e i termini per esperirli. Ogni decisione può essere impugnata dinanzi ai giudici nazionali o altre istanze d’appello. |
Motivazione | |
Per maggiore chiarezza giuridica, si situa il testo dell’articolo 6 all’articolo 4. | |
Emendamento 53 Articolo 4, paragrafo 3 | |
3. L'autorità nazionale che, una volta data la comunicazione scritta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, decida di non adottare una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, ne informa l'operatore economico interessato. |
3. L'autorità competente dello Stato membro di destinazione che, una volta data la comunicazione scritta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, decida di non adottare una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, ne informa immediatamente l'operatore economico interessato. |
Motivazione | |
Se l’autorità competente decide di applicare il principio del mutuo riconoscimento, deve informarne l’operatore economico immediatamente. | |
Emendamento 54 Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo) | |
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3 bis. Qualora, nell’applicare la procedura di cui al presente articolo, l’autorità competente dello Stato membro di destinazione non notifichi all’operatore economico una decisione di cui all’articolo 2, paragrafo 1 entro il lasso di tempo specificato al paragrafo 2 del presente articolo, il prodotto viene considerato come legalmente commercializzato nello Stato membro di destinazione. |
Motivazione | |
L’emendamento mira a fornire all’operatore economico maggiore sicurezza giuridica. | |
Emendamento 55 Articolo 4 bis (nuovo) | |
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Articolo 4a |
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Misure provvisorie |
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1. Durante l’applicazione della procedura di cui al presente capo, l’autorità competente dello Stato membro di destinazione non sospende temporaneamente la commercializzazione del prodotto o tipo di prodotto in questione, tranne quando sussista una delle condizioni seguenti: |
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a) il prodotto o tipo di prodotto in questione pone, in base a condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, un rischio serio per la sicurezza e la salute degli utenti; oppure |
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b) il prodotto o tipo di prodotto in questione è oggetto di un divieto totale di fabbricazione o di commercializzazione nello Stato membro di destinazione esclusivamente per motivi di pubblica moralità o di sicurezza pubblica. |
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2. L’autorità competente dello Stato membro di destinazione informa immediatamente l'operatore economico dell'adozione delle misure provvisorie di cui al paragrafo 1, lettera a). La notifica è accompagnata dagli elementi tecnici o scientifici addotti a motivazione di tali misure. |
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3. Le misure provvisorie adottate in conformità con il presente articolo possono essere impugnate dinanzi ai giudici nazionali o altre istanze d’appello. |
Emendamento 56 Articolo 5 | |
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Articolo 5 |
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Informazioni fornite all’operatore economico |
La comunicazione scritta di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è inviata al produttore inteso ai sensi dell'articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/95/CE, qualora il suo nome e le relative coordinate figurino sull'imballaggio o sull'etichettatura del prodotto o sui documenti di accompagnamento. |
La richiesta di informazioni, la comunicazione scritta e la decisione di cui agli articoli 4 e 4 bis sono inviate all'operatore economico, che può essere: |
La comunicazione scritta è inviata al distributore inteso ai sensi dell'articolo 2, lettera f), della direttiva 2001/95/CE, qualora il suo nome e le relative coordinate figurino sull'imballaggio o sull'etichettatura del prodotto o sui documenti di accompagnamento. |
a) il fabbricante del prodotto, qualora sia stabilito nella Comunità, e chiunque altri si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, marchio di fabbrica o altro marchio distintivo, ovvero chi rimette a nuovo il prodotto; |
Qualora il nome e le coordinate del produttore e del distributore non figurino sull'imballaggio o sull'etichettatura del prodotto né sui documenti di accompagnamento, la comunicazione scritta è inviata a qualsiasi altro produttore o distributore inteso ai sensi del primo e secondo comma. |
b) qualora l’autorità competente non sia in grado di individuare il nome e le coordinate di nessuno degli operatori economici di cui alla lettera a), il mandatario del fabbricante, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia mandatario stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; o |
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c) qualora l’autorità competente non sia in grado di individuare il nome e le coordinate di nessuno degli operatori economici di cui alle lettere a) e b), un altro professionista della catena di fornitura, purché la sua attività possa interessare proprietà del prodotto disciplinate dalla norma tecnica ad esso applicata; o |
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d) qualora l’autorità competente non sia in grado di individuare il nome e le coordinate di nessuno degli operatori economici di cui alle lettere a) e b) e c), un professionista della catena di fornitura la cui attività non interessi proprietà del prodotto disciplinate dalla norma tecnica che viene ad esso applicata. |
Motivazione | |
This amendment aims to provide greater legal certainty as to who is to be notified under Articles 4 and 4a. The definition of "economic operator", based on the definitions of "producer" and "distributor" in Directive 2001/95/EC has been written out in full rather than being incorporated by reference as in the Commission's proposal. This is partly because it is better for readers of this relatively short Regulation not to have to turn to other pieces of legislation in order to find out what its key provisions mean, and partly because the definitions of "producer" and "distributor" in Directive 2001/95 do not quite work in the context of this Regulation. Directive 2001/95 is concerned with product safety. But the technical rules with which this Regulation is concerned do not relate only to safety matters: they include, for example, hallmarking of precious metals. It is therefore appropriate to adapt the references to professionals in the supply chain whose activity does or does not affect the safety of the product to refer to professionals in the supply chain whose activity does or does not affect any property of the product which is regulated by the technical rule which is being applied to it. | |
Emendamento 57 Articolo 6 | |
Articolo 6 |
soppresso |
Qualsiasi decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, può essere impugnata davanti ai giudici nazionali. |
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Motivazione | |
Il testo dell’articolo 6 viene introdotto quale articolo 4, paragrafo 2 per migliorare la chiarezza giuridica. | |
Emendamento 58 Articolo 7, titolo (nuovo) | |
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Istituzione di punti di contatto prodotti |
Motivazione | |
Per motivi di chiarezza giuridica è opportuno indicare un titolo per ciascuna disposizione del regolamento. | |
Emendamento 59 Articolo 7, paragrafo 1 | |
1. Ciascuno Stato membro designa uno o più punti di contatto prodotti sul suo territorio e ne comunica le coordinate agli altri Stati membri e alla Commissione. |
1. Gli Stati membri designano punti di contatto prodotti sul proprio territorio e ne comunicano le coordinate agli altri Stati membri e alla Commissione. |
Motivazione | |
Occorre rispettare la ripartizione delle responsabilità e dei poteri negli Stati membri. Il numero di punti di contatto prodotti può variare in funzione dei poteri regionali o locali. | |
Emendamento 60 Articolo 7, paragrafo 2 | |
2. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente l'elenco dei punti di contatto prodotti. |
2. La Commissione elabora e aggiorna regolarmente l'elenco dei punti di contatto prodotti e lo pubblica sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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La Commissione rende disponibile tali informazioni anche attraverso un sito web. |
Motivazione | |
L’elenco dei punti di contatto prodotti sarebbe reso ufficiale con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’UE. Per ragioni pratiche, tale elenco dovrebbe essere disponibile anche sul sito web istituito in virtù del regolamento in esame. | |
Emendamento 61 Articolo 8, titolo (nuovo) | |
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Compiti |
Motivazione | |
Per motivi di chiarezza giuridica è opportuno indicare un titolo per ciascuna disposizione del regolamento. | |
Emendamento 62 Articolo 8, paragrafo 1 | |
1. I punti di contatto prodotti forniscono, ove siano loro richieste, le seguenti informazioni: |
1. I punti di contatto prodotti forniscono, su richiesta, tra l’altro, di un operatore economico o di un’autorità competente di un altro Stato membro, le seguenti informazioni:
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a) le norme tecniche applicabili sul territorio nazionale a un particolare tipo di prodotto; |
a) le norme tecniche applicabili a un particolare tipo di prodotto sul territorio di quei punti di contatto prodotti e informazioni circa l’eventuale obbligo di autorizzazione preventiva per tale tipo di prodotto ai sensi della legislazione del rispettivo Stato membro, unitamente a informazioni circa il principio di mutuo riconoscimento e l’applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro in questione; |
b) le coordinate delle autorità nazionali in modo che sia possibile contattarle direttamente, comprese quelle delle autorità incaricate di sovrintendere all'applicazione di specifiche norme tecniche sul territorio nazionale; |
b) le coordinate delle autorità competenti del rispettivo Stato membro in modo che sia possibile contattarle direttamente, comprese quelle delle autorità incaricate di sovrintendere all'applicazione di specifiche norme tecniche sul territorio nazionale; |
c) i mezzi di ricorso di norma esperibili sul territorio nazionale in caso di controversia tra le autorità competenti e un produttore o distributore; |
c) i mezzi di ricorso di norma esperibili sul territorio nazionale in caso di controversia tra le autorità competenti e un produttore o distributore; |
d) le coordinate di qualsiasi associazione od organizzazione diversa dalle autorità nazionali, da cui i produttori o distributori possono ottenere assistenza pratica sul territorio nazionale. |
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Emendamento 63 Articolo 8, paragrafo 2 | |
2. I punti di contatto prodotti rispondono entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste di trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1. |
3 bis. I punti di contatto prodotti rispondono entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste di informazione o di assistenza di cui ai paragrafi 1 e 3. Nei casi in cui la richiesta sia priva di fondamento, il punto di contatto prodotti ne informa senza indugio l’operatore economico. |
Motivazione | |
Il punto di contatto prodotti può assistere l’operatore economico durante la procedura di cui al capo II in base alla quale l’operatore economico deve fornire informazioni (articolo 3 bis) o presentare osservazioni (articolo 4) entro 20 giorni lavorativi. Il punto di contatto prodotti dovrebbe pertanto rispondere in meno di venti giorni lavorativi. Inoltre, il punto di contatto prodotti può verificare i particolari della richiesta dell’operatore economico per accertare se essa è attinente all’applicazione del regolamento in esame. Infine, è più logico introdurre questa disposizione dopo il paragrafo 3, poiché l’emendamento fa riferimento a tale paragrafo. | |
Emendamento 64 Articolo 8, paragrafo 3 | |
3. Il punto di contatto prodotti dello Stato membro nel quale il produttore e il distributore interessati hanno legalmente commercializzato il prodotto di cui trattasi è informato in merito alle comunicazioni e alle decisioni previste dall'articolo 4, salvo nel caso in cui la divulgazione di tali informazioni pregiudichi la tutela degli interessi commerciali di un operatore economico, compresa la proprietà intellettuale. Detto punto di contatto prodotti ha il diritto di trasmettere osservazioni all'autorità nazionale competente. |
3. Un punto di contatto prodotti dello Stato membro nel quale l'operatore economico interessato ha legalmente commercializzato il prodotto di cui trattasi può assistere l'operatore economico fornendo ogni necessaria informazione o osservazione all'operatore stesso o all'autorità competente di cui all'articolo 4. |
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L'assistenza all'operatore economico non comprende la fornitura di consulenza giuridica in singoli casi. |
Motivazione | |
È importante per le aziende, soprattutto le PMI, ottenere assistenza pratica per le procedure amministrative relative alla commercializzazione transfrontaliera. L'operatore economico può quindi chiedere l'assistenza pratica a un punto di contatto prodotti qualora abbia già commercializzato legalmente il prodotto. | |
Emendamento 65 Articolo 8, paragrafo 3 ter (nuovo) | |
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3 ter. Qualora un punto di contatto prodotti assista l'operatore economico, esso può collegarsi con un punto di contatto prodotti dello Stato membro di destinazione. |
Motivazione | |
La cooperazione amministrativa sarà rafforzata attraverso il collegamento tra i punti di contatto prodotti interessati. | |
Emendamento 66 Articolo 8, paragrafo 3 quater (nuovo) | |
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3 quater. I punti di contatto prodotti non imputano oneri per l'informazione o l'assistenza di cui al presente articolo. |
Motivazione | |
Contrary to the Points of single contact established in Directive 2006/123/EC on services in the Internal market, where providers may complete all administrative procedures and formalities to provide cross-border services, Product Contact Points established in this Regulation are designed to act as "helpdesks" for businesses when trading across borders, and for competent authorities when seeking to cooperate with other Member States. Therefore, Product Contact Points should be free of charge. However, this does not prevent Member States from entrusting the role of Product Contact Points to the Points of single contact laid down in the Services Directive or to other existing contact point. | |
Emendamento 67 Articolo 9 | |
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Articolo 9 |
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Reti telematiche |
La Commissione può istituire, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, una rete telematica per l'attuazione dello scambio di informazioni tra i punti di contatto prodotti previsti dal presente regolamento. |
La Commissione può istituire, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, una rete telematica per l'attuazione dello scambio di informazioni tra i punti di contatto prodotti e/o le autorità competenti degli Stati membri previsti dal presente regolamento. |
Motivazione | |
La cooperazione amministrativa sarà rafforzata migliorando il dialogo e facilitando i contatti tra le amministrazioni degli Stati membri. | |
Emendamento 68 Articolo 10, titolo (nuovo) | |
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Obblighi di informazione |
Motivazione | |
Per motivi di chiarezza giuridica è opportuno indicare un titolo per ciascuna disposizione del regolamento. | |
Emendamento 69 Articolo 10, paragrafo 1 | |
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ove questa la richieda, una relazione approfondita sull'attuazione del presente regolamento, comprese informazioni dettagliate circa eventuali comunicazioni scritte o decisioni inviate a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 o 3. |
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su base annuale, una relazione approfondita sull'applicazione del presente regolamento, comprese informazioni dettagliate circa eventuali comunicazioni scritte o decisioni inviate a norma dell'articolo 4, incluse eventuali informazioni rilevanti riguardanti i tipi di prodotti interessati. |
Motivazione | |
La decisione n. 3052/95/CE, che verrà abrogata dal regolamento in esame, prevedeva che gli Stati membri informassero la Commissione e gli altri Stati membri quando rifiutavano il reciproco riconoscimento. Tuttavia, ciò non si è realizzato nella pratica. Per assicurare che il principio del reciproco riconoscimento sia messo in atto correttamente negli Stati membri, il regolamento deve stabilire meccanismi di monitoraggio efficienti e regolari. | |
Emendamento 70 Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo) | |
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1 bis. Alla luce delle informazioni fornite dagli Stati membri di cui al paragrafo 1, la Commissione analizza le decisioni e le misure prese e ne valuta la motivazione. |
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Ove necessario, la Commissione prende le misure opportune, incluse le procedure di cui all’articolo 226 del trattato, per assicurare che gli Stati membri interessati si conformino al presente regolamento. |
Motivazione | |
Per assicurare che il principio del reciproco riconoscimento sia messo in atto correttamente negli Stati membri, il regolamento deve stabilire meccanismi di monitoraggio efficienti e regolari. | |
Emendamento 71 Articolo 10, paragrafo 2 | |
2. La Commissione, entro cinque anni dalla data indicata all'articolo 13, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. |
2. La Commissione, entro tre anni dalla data indicata all'articolo 13 e successivamente ogni cinque anni, effettua una revisione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Se del caso, la Commissione correda la relazione con proposte atte a migliorare la libera circolazione delle merci. |
Motivazione | |
Il Parlamento e il Consiglio dovrebbero essere informati regolarmente per sorvegliare l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri. La valutazione svolta dalla Commissione può servire anche a identificare settori nei quali potrebbero essere opportune una maggiore armonizzazione o altre misure comunitarie, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno. | |
Emendamento 72 Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo) | |
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2 bis. La Commissione elabora, pubblica e aggiorna regolarmente un elenco indicativo dei prodotti rientranti nel campo d'applicazione del presente regolamento. La Commissione rende disponibile tale elenco attraverso un sito web. |
Motivazione | |
One of the reasons why the free movement of goods is far from being achieved in the non-harmonised area, is the lack of legal certainty about the scope of the principle of mutual recognition. It is often unclear to which categories of products mutual recognition applies. This means that, for every special aspect of a product, companies and administrations need to examine first whether it is regulated at Community level, before concluding whether mutual recognition applies. The Commission could therefore establish a list of products in order to provide legal certainty about the scope of this Regulation, provided that such a list is purely indicative. | |
Emendamento 73 Articolo 11, titolo (nuovo) | |
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Procedura di comitato |
Motivazione | |
Per motivi di chiarezza giuridica è opportuno indicare un titolo per ciascuna disposizione del regolamento. | |
Emendamento 74 Articolo 12, titolo (nuovo) | |
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Abrogazione |
Motivazione | |
Per motivi di chiarezza giuridica è opportuno indicare un titolo per ciascuna disposizione del regolamento. | |
Emendamento 75 Articolo 13, titolo (nuovo) | |
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Entrata in vigore e applicazione |
Motivazione | |
Per motivi di chiarezza giuridica è opportuno indicare un titolo per ciascuna disposizione del regolamento. | |
Emendamento 76 Articolo 13, comma 1 bis (nuovo) | |
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Gli articoli 7 e 8 si applicano a decorrere da [il primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di pubblicazione]. |
Motivazione | |
Gli Stati membri avranno bisogno di tempo per istituire i punti di contatto prorotti. Poiché gli Stati membri sono incoraggiati ad affidare tale ruolo a servizi esistenti e, in particolare, a punti di contatto istituiti in base ad altri strumenti comunitari, un periodo di transizione di sei mesi dovrebbe essere sufficiente. |
MOTIVAZIONE
1. Introduzione
Il mercato interno è il pilastro della crescita economica dell’Europa, fondata sulle quattro libertà: libera circolazione di persone, beni, servizi e capitali. Affinché il mercato interno dei beni funzioni pienamente, è fondamentale eliminare gli ostacoli tecnici.
Nel settore dei beni tale risultato può essere raggiunto attraverso l’armonizzazione delle norme tecniche degli Stati membri o attraverso il loro mutuo riconoscimento. Il settore armonizzato copre il 75% del mercato interno dei beni (circa 1,5 trilioni di euro), mentre il settore non armonizzato (al quale si dovrebbe applicare il mutuo riconoscimento) copre il rimanente 25% (circa 500 miliardi di euro).
Il costo della non applicazione del mutuo riconoscimento è stato stimato in circa 150 miliardi di euro.
La presente proposta di regolamento mira a eliminare gli ostacoli alla corretta applicazione del mutuo riconoscimento.
2. Informazioni di base sul mutuo riconoscimento
Il principio del mutuo riconoscimento discende dalla giurisprudenza della CGCE, in particolare dalla ben nota causa Cassis de Dijon del 20 febbraio 1979 e si basa su una regola e su un’eccezione:
a) Regola generale: uno Stato membro non può, in linea di principio, vietare o limitare la vendita sul suo territorio di beni legalmente prodotti e commercializzati in un altro Stato membro, anche se tali beni non sono pienamente conformi alle norme dello Stato membro di destinazione.
b) Eccezione: in assenza di un’armonizzazione comunitaria, gli Stati membri possono allontanarsi dal principio del mutuo riconoscimento e adottare misure che vietino o limitinol’accesso di tali beni al mercato nazionale, sempre che tali misure siano (i) necessarie, (ii) proporzionate e (iii) giustificate da uno dei motivi enunciati nell’articolo 30 del trattato CE o sulla base di esigenze imperative di interesse generale.
Esistono due ampie categorie di prodotti ai quali si applica il mutuo riconoscimento:
(i) prodotti per i quali non esiste un’armonizzazione delle legislazioni a livello UE. In questa categoria rientrano, ad esempio, biciclette, scale, impalcature, oggetti di metallo prezioso, articoli per l’infanzia, cisterne e container.
(ii) prodotti parzialmente armonizzati, come ad esempio i sistemi d’allarme, di cui non è armonizzata la funzionalità degli aspetti climatici e di efficienza, mentre tutti gli altri aspetti lo sono. In questa categoria rientrano anche (tra gli altri) i prodotti tessili, le calzature, le tecnologie dell’informazione, alcuni tipi specifici di veicoli a motore, il materiale elettrico e determinati generi alimentari.
La debolezza del funzionamento del mutuo riconoscimento può essere attribuita a tre principali cause:
(i) Errata o mancata applicazione del principio da parte degli Stati membri.
(ii) Scarsa conoscenza del principio del mutuo riconoscimento sia da parte degli operatori economici sia da parte degli Stati membri.
(iii) Incertezza giuridica sulle modalità di applicazione pratica del principio.
3. Punti principali della proposta della Commissione
Campo di applicazione della proposta (articoli 2 e 3). Il regolamento si applica alle decisioni il cui effetto, diretto o indiretto, sia l’impossibilità di mantenere o di immettere sul mercato di uno Stato membro un prodotto legalmente commercializzato in un altro Stato membro nella sua forma corrente. I prodotti interessati ricadono sotto norme tecniche non soggette ad armonizzazione a livello comunitario.
Procedura per l’applicazione delle proprie norme tecniche da parte di uno Stato membro (articoli 4, 5 e 6). Qualora le autorità intendessero applicare le proprie norme tecniche (ove, cioè, per una qualsiasi ragione non si applichi il mutuo riconoscimento), esse sono tenute a motivare tale scelta. All’operatore economico sono riconosciuti 20 giorni per reagire alla Motivazione delle autorità prima che queste ultime adottino una decisione finale in merito all’applicazione, o alla non applicazione, delle proprie norme tecniche.
Compiti dei punti di contatto prodotti (articoli 7 e 8). La principale funzione dei punti di contatto prodotti consiste nel fornire alle imprese e alle autorità competenti degli altri Stati membri informazioni sulle norme tecniche.
Rete telematica (articolo 9). Questo articolo prevede la possibilità di istituire una rete telematica per favorire l’applicazione del mutuo riconoscimento conformemente alla decisione 2004/387/CE.
Sistema di reporting (articolo 10). L’articolo 10 prevede un sistema di reporting sull’applicazione del regolamento in oggetto.
4. Posizione del relatore
Il relatore condivide pienamente l’obiettivo della Commissione di assicurare che il principio del mutuo riconoscimento funzioni al massimo delle proprie potenzialità e di fornire chiarezza giuridica circa le modalità di applicazione del principio sia agli operatori economici sia agli Stati membri.
Oggetto e campo di applicazione (capo 1)
Articolo 1
Il relatore ritiene che la proposta dovrebbe indicare più chiaramente il suo principale obiettivo, ovvero assicurare la libera circolazione dei beni nel settore non armonizzato.
Articolo 2
Paragrafo 1
Ai fini di una maggiore chiarezza giuridica, i prodotti di fabbricazione industriale sono stati sostituiti da qualunque tipo di prodotto. I beni prodotti per uso personale, ad esempio, sono tuttora esclusi, poiché non vengono commercializzati in nessuno Stato membro in alcun momento.
Il relatore ritiene che vietare un prodotto equivalga a respingerlo o a ritirarlo dal mercato.
Paragrafo 2
La definizione di “norma tecnica” è stata mutuata dalla direttiva 98/34/CE. Ai fini di una maggiore chiarezza, il relatore ha raggruppato le prove e i certificati in un sottoparagrafo separato. Mentre l’esistenza di procedure di valutazione della conformità (o, ai sensi della giurisprudenza della CGCE, di antecedenti procedure di autorizzazione) non costituisce una norma tecnica, tutte le prove, i metodi di prova e i certificati sono norme tecniche e pertanto rientrano nel campo di applicazione del regolamento in oggetto. È essenziale evitare ingiustificate prove addizionali dei prodotti nello Stato membro di destinazione per mezzo del regolamento in oggetto.
Articolo 3
Tra le disposizioni escluse dal campo di applicazione del regolamento in oggetto, il relatore ritiene che non sia necessario citare l’articolo 54 del regolamento (CE) n. 882/2004, poiché la possibilità di ritirare dal mercato i prodotti alimentari e i mangimi pericolosi è già prevista dal regolamento (CE) n. 178/2002. Tuttavia, l’esclusione dell’articolo 54 del regolamento (CE) n. 882/2004 dal campo di applicazione del regolamento proposto consentirebbe agli Stati membri di ritirare dal mercato prodotti non conformi alla propria legislazione nazionale senza dover applicare il principio del mutuo riconoscimento.
Procedura per l’applicazione di una norma tecnica dello Stato membro di destinazione (capo 2)
Articolo 3 bis (nuovo)
Il relatore ritiene che l’articolo 4 del regolamento in oggetto descriva il momento culminante delle regolari attività di sorveglianza del mercato. Normalmente, prima di tale momento, l’operatore economico e l’autorità competente dello Stato membro avviano un dialogo nell’ambito della sorveglianza del mercato. Secondo il relatore, è necessario chiarire che nel corso di tale dialogo l’operatore economico deve fornire informazioni sulle disposizioni a norma delle quali il prodotto è stato commercializzato in un altro Stato membro.
Articolo 4
Al fine di assicurare all’operatore economico una maggiore sicurezza nella pianificazione delle proprie attività, il relatore ha introdotto un termine di 20 giorni a partire dal termine di scadenza per il ricevimento delle osservazioni dell'operatore economico. Quest’ultimo disporrà quindi di almeno 20 giorni per reagire alla comunicazione. Al termine di questo periodo, lo Stato membro ha ancora a disposizione 20 giorni lavorativi per adottare una decisione finale che tenga conto delle osservazioni presentate dall’operatore economico. Indipendentemente da quella che sarà la decisione finale dello Stato membro, l’operatore economico può pianificare le proprie attività con maggiore certezza rispetto ai tempi di tale decisione.
Se lo Stato membro non emette una decisione finale, il prodotto si considera legalmente presente sul mercato di quello Stato membro.
Articolo 4 bis (nuovo)
Per difetto, il prodotto esaminato all’interno delle procedure previste dal regolamento in oggetto rimane sul mercato dello Stato membro di destinazione per tutta la durata delle procedure e fino a che lo Stato membro non emette una decisione finale. Questo nuovo articolo prevede, per lo Stato membro, la possibilità di ritirare temporaneamente dal mercato un prodotto pericoloso o un prodotto soggetto a un divieto totale per motivi di sicurezza o di moralità pubblica. Tuttavia, il ritiro dev’essere considerato come una misura temporanea. Lo Stato membro, infatti, deve giungere alla decisione finale avvalendosi di prove scientifiche e tenendo conto delle osservazioni dell’operatore economico. Di conseguenza, la decisione finale può essere contraria alla misura temporanea di ritiro dal mercato.
Articolo 5
In questo articolo il relatore si prefigge di chiarire a chi devono essere inviate la comunicazione e la decisione adottata dallo Stato membro.
Articolo 6
Per assicurare una maggiore coerenza del capo 2, il relatore ha incorporato il testo dell’articolo 6 nel paragrafo 2 dell’articolo 4.
Punti di contatto prodotti (capo 3)
Articoli 7 e 8
Il relatore ha emendato questi due articoli per chiarire che i punti di contatto prodotti dovrebbero:
- innanzitutto fornire informazioni sul principio del mutuo riconoscimento e i conseguenti diritti degli operatori economici e degli Stati membri;
- fungere da ufficio d’informazione e assistenza fornendo un’assistenza pratica (ma assolutamente non giuridica) sull’applicazione del principio del mutuo riconoscimento;
- fornire informazioni sia agli operatori economici sia alle autorità competenti degli Stati membri;
- instaurate contatti con i punti di contatto prodotti situati in altri paesi per dare vita a un’efficiente rete d’informazione.
Disposizioni finali (capo 4)
Articolo 10
Il relatore ritiene che il termine “ove questa la richieda” determini una situazione di incertezza giuridica per gli Stati membri, cui non è dato sapere con esattezza quando dovranno assolvere al proprio obbligo di trasmettere la relazione. Pertanto, il relatore ha introdotto l’obbligo per gli Stati membri di presentare una relazione annuale. Ciò garantirebbe inoltre alla Commissione di essere regolarmente informata sull’applicazione del regolamento in oggetto negli Stati membri. La Commissione avrà altresì la possibilità di analizzare le relazioni e di prendere provvedimenti in caso di violazioni.
Al fine di migliorare la conoscenza del principio del mutuo riconoscimento e di fornire ulteriori orientamenti agli operatori economici sui settori ai quali si applica il principio, il relatore reputa necessaria la pubblicazione, da parte della Commissione, di un elenco indicativo di prodotti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento in oggetto. L’elenco non avrebbe il benché minimo proposito di essere esaustivo, ma conterrebbe una serie di esempi a titolo puramente indicativo.
Articolo 13
Il relatore ritiene che agli Stati membri debbano essere concessi sei mesi di tempo per istituire i punti di contatto prodotti dal momento dell’entrata in vigore del regolamento.
Tuttavia, il regolamento stesso dovrebbe entrare in vigore entro 20 giorni dalla data di pubblicazione. Ciò consentirebbe all’operatore economico di utilizzare il mutuo riconoscimento in maniera più efficace sin dall’inizio, pur dovendo eventualmente fare a meno dell’assistenza dei punti di contatto prodotti per i primi sei mesi.
PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (17.9.2007)
destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate norme tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE
(COM(2007)0036 – C6‑0065/2007 – 2007/0028(COD))
Relatore per parere: Jan Březina
BREVE MOTIVAZIONE
La libera circolazione delle merci è una delle quattro libertà fondamentali su cui si fonda l’Unione europea. L’Unione è riuscita a raggiungere tale obiettivo, in particolare, tramite l’abolizione dei dazi doganali e attraverso altre misure, come quelle tese ad armonizzare i requisiti tecnici di alcune categorie di prodotti. Tuttavia, esistono ancora diversi prodotti i cui parametri tecnici non sono stati armonizzati a livello comunitario. Ciò ha consentito agli Stati membri di imporre dei requisiti su tali prodotti all’interno della legislazione nazionale. Tale pratica ha però creato ostacoli amministrativi rilevanti e costosi a carico degli operatori del settore, costretti ad affrontare procedure amministrative supplementari e ad adeguare i propri prodotti nel settore non armonizzato onde poterli esportare in altri Stati membri. In diversi casi ciò ha spinto gli operatori a decidere di non esportare i propri prodotti verso determinati paesi.
Nel 1979 la Corte di giustizia europea ha trovato una soluzione nella sentenza emessa nella causa “Cassis de Dijon”, stabilendo il “principio del reciproco riconoscimento” ai sensi del trattato CE. In base a tale principio, i beni prodotti o commercializzati in uno Stato membro possono esser immessi sul mercato di un altro Stato membro anche se non rispondono per intero ai requisiti nazionali del caso. Tale approccio è perfettamente comprensibile, poiché si presume che l’interesse pubblico, vale a dire la protezione della salute o dell’ambiente, sia salvaguardato in modo analogo nei diversi Stati membri. Uno Stato membro può limitare l’accesso al proprio mercato solo qualora sia in grado di dimostrare l’esistenza di una minaccia all’interesse pubblico.
Per chiarezza, andrebbe sottolineato che il principio del mutuo riconoscimento non si applica ai prodotti che non sono di qualità che posso rivelarsi nell’immediato pericolosi o dannosi per i consumatori. Ai sensi della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti, detti prodotti possono essere immediatamente ritirati dal mercato, mentre le autorità nazionali forniscono agli Stati membri informazioni sull’incidenza di tali prodotti tramite il sistema comunitario di informazione rapida (RAPEX).
Tuttavia, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri e dalla Commissione, la situazione, anche dopo 25 anni dall’applicazione del principio del mutuo riconoscimento, è insoddisfacente. È pratica comune che le autorità nazionali degli Stati membri chiedano agli operatori commerciali di adeguare i loro prodotti alle norme locali e di affrontare lunghe e onerose trafile, come sottoporre i prodotti a controlli locali, sebbene nella maggioranza dei casi tali richieste violano il diritto comunitario.
Per questo motivo la Commissione ha deciso di presentare una proposta di regolamento al fine di aumentare la certezza del diritto per gli operatori – e per le stesse autorità nazionali – stabilendo norme chiare sul mutuo riconoscimento. La proposta di regolamento prevede diversi aspetti fondamentali:
- una procedura obbligatoria imposta alle autorità nazionali qualora decidano di non applicare il principio del mutuo riconoscimento, quanto piuttosto di limitare la circolazione sul proprio mercato di un prodotto proveniente da un altro Stato membro;
- un adeguato lasso di tempo a disposizione degli operatori per presentare le proprie osservazioni prima che le autorità nazionali emettano la decisione definitiva in forma scritta;
- con riferimento alle informazioni presentate dall’operatore, le autorità devono giustificare la loro decisione finale per iscritto;
- sull'autorità nazionale grava l'onere della prova, quanto ai motivi per cui ritiene necessario limitare l'accesso al mercato nazionale del prodotto proveniente da un altro Stato membro o applicare una norma nazionale specifica;
- l’operatore può anche appellarsi in giudizio contro una decisione di tale natura;
- un elemento fondamentale della proposta è l’istituzione di punti di contatto e di informazione nei singoli Stati membri dell’Unione europea a cui sia le autorità nazionali sia gli operatori possono chiedere informazioni su prodotti specifici. Tali punti saranno connessi in una rete “telematica”.
Per quanto concerne l’applicazione del principio del mutuo riconoscimento nel settore non armonizzato dei prodotti e il testo della proposta, il relatore per parere della commissione per l’industria, la ricerca e l’energia accoglie con favore la proposta della Commissione perché si rivela di grande rilievo per l’attuazione del principio del mutuo riconoscimento e per la libera circolazione delle merci. Questo avviene perché le pratiche finora non sono state uniformi. Sebbene il principio stesso sia contemplato all’articolo 28 e all’articolo 30 del trattato CE, numerose aziende si trovano ad affrontare diversi problemi quando cercano di accedere a un altro mercato all’interno dell’UE, spesso a causa dell’ignoranza in merito all’esistenza o alla portata di tale principio. La proposta stessa trasferisce giustamente l’onere della prova sugli Stati membri, che sono tenuti a dimostrare che un prodotto risponde a uno dei criteri stabiliti all’articolo 30 del trattato o all’interno della giurisprudenza della Corte di giustizia europea e che, pertanto, non può essere applicato il principio del mutuo riconoscimento.
Per quanto attiene alle pratiche attuali e alle diverse posizioni delle autorità nazionali e degli operatori che esportano i loro prodotti sui mercati degli altri Stati membri, il relatore è del parere che la proposta è tesa a raggiungere un giusto equilibrio fra gli operatori e gli organi statali responsabili delle decisioni di accesso al mercato.
Il relatore propone in particolare le seguenti modifiche:
- è indispensabile poter accedere alle norme tecniche nazionali su cui si basa la decisione dell’autorità nazionale, in special modo nel caso delle piccole e medie imprese. Pertanto, l’articolo 4, paragrafo 1 viene integrato, aggiungendo il riferimento a un impegno vincolante a carico delle autorità nazionali, che devono allegare alla propria decisione una copia delle norme tecniche del caso o almeno delle informazioni su dove è possibile consultare tali norme.
- è fondamentale che i punti di contatto a livello nazionale ed europeo collaborino fra loro e garantiscano un migliore scambio di informazioni sulla legislazione nazionale e sull’attuazione specifica delle norme nazionali. A tal fine si propone di modificare di conseguenza l’articolo 9.
EMENDAMENTI
La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Testo della Commissione[1] | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 77 Articolo 2, paragrafo 1, comma 1, alinea | |
1. Il presente regolamento si applica alle decisioni adottate – in virtù di una norma tecnica – nei confronti di qualsivoglia prodotto di fabbricazione industriale o di qualsivoglia prodotto agricolo, compresi quelli ittici, legalmente commercializzati in un altro Stato membro, ove tali decisioni producano direttamente o indirettamente uno dei seguenti effetti: |
1. Il presente regolamento si applica alle decisioni adottate – in virtù di una norma tecnica – nei confronti di qualsivoglia merce legalmente commercializzata in un altro Stato membro, ove tali decisioni producano direttamente o indirettamente uno dei seguenti effetti: |
Motivazione | |
Coerenza con la terminologia utilizzata nel trattato e nella giurisprudenza della Corte di giustizia | |
Emendamento 78 Articolo 2, paragrafo 1, comma 1, lettera b) | |
b) diniego del permesso di immettere sul mercato quel prodotto o tipo di prodotto; |
b) diniego del permesso di immettere sul mercato o utilizzare quella merce o quel tipo di merce; |
Motivazione | |
Alcune norme tecniche nazionali distinguono tra i due concetti: "immissione di un prodotto sul mercato" e "utilizzo di un prodotto". Esistono quindi alcuni tipi di prodotti che possono essere immessi sul mercato ma non possono essere utilizzati in determinate condizioni. La nuova formulazione coprirebbe tutte le possibili situazioni. | |
Emendamento 79 Articolo 2, paragrafo 1, comma 1, lettera c) | |
c) obbligo di modifica del prodotto o del tipo di prodotto per poterlo immettere o mantenere sul mercato; |
c) obbligo di modifica o di certificazione della merce o del tipo di merce per poterli immettere o mantenere sul mercato; |
Motivazione | |
L'attuale formulazione del regolamento vieta agli Stati membri di chiedere ai commercianti di adeguare i loro prodotti ai requisiti tecnici del paese d'importazione. Succede spesso, tuttavia, che ai commercianti venga chiesto di far controllare i loro prodotti nel paese d'importazione benché tali prodotti siano già stati verificati nel paese di produzione e dispongano di un'idonea certificazione. Questo approccio contrasta con il principio del mutuo riconoscimento e comporta inutili spese per i commercianti. La prassi consistente nel richiedere controlli ingiustificati è quindi altrettanto dannosa delle richieste di adeguamento dei prodotti. | |
Emendamento 80 Articolo 2, paragrafo 1, comma 2 | |
Ai fini del primo comma, lettera c), per modifica del prodotto o del tipo di prodotto si intende qualsiasi modifica di una o più caratteristiche di un determinato prodotto o di un determinato tipo di prodotto quali contemplate in una specificazione tecnica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. |
Ai fini del primo comma, lettera c), per modifica della merce o del tipo di merce si intende qualsiasi modifica di una o più caratteristiche di una determinata merce o di un determinato tipo di merce quali contemplate al paragrafo 2, lettera a). |
Motivazione | |
Non vi è alcun motivo per citare la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dal momento che le pertinenti disposizioni di tale direttiva (definizione di specificazione tecnica) sono riportate all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a). Da un punto di vista legislativo è quindi più chiaro e trasparente sostituire il riferimento alla direttiva 98/34/CE con un riferimento all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) della proposta di regolamento. | |
Emendamento 81 Articolo 4, paragrafo 1, comma - 1 (nuovo) | |
|
- 1. Spetta all'autorità nazionale dimostrare nei singoli casi che l'applicazione di norme tecniche nazionali a specifiche merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro è giustificata da uno dei motivi enunciati all'articolo 30 del trattato CE o in rapporto ad un'esigenza imperativa di interesse generale |
Motivazione | |
L'onere della prova deve essere chiaramente indicato non solo nei considerando (considerando 14 della proposta) ma anche nell'articolato. | |
Emendamento 82 Articolo 4, paragrafo 1, comma 1 | |
1. L'autorità nazionale che intenda adottare una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, invia all'operatore economico identificato a norma dell'articolo 5 una comunicazione scritta di tale intenzione, che precisi la norma tecnica alla base della decisione e che contenga elementi tecnici o scientifici sufficienti a dimostrare che la decisione in programma è giustificata da uno dei motivi enunciati all'articolo 30 del trattato CE o in rapporto ad altra esigenza imperativa di interesse generale, è adeguata al conseguimento dell'obiettivo perseguito e non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo. |
1. L'autorità nazionale che intenda adottare una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, invia all'operatore economico identificato a norma dell'articolo 5, nonché alla Commissione e al punto di contatto prodotti in detto Stato membro, una comunicazione scritta di tale intenzione, che precisi la norma tecnica alla base della decisione e che contenga elementi tecnici o scientifici sufficienti a dimostrare che la decisione in programma è giustificata da uno dei motivi enunciati all'articolo 30 del trattato CE o in rapporto ad altra esigenza imperativa di interesse generale, è adeguata al conseguimento dell'obiettivo perseguito e non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo. |
Motivazione | |
Imponendo alle autorità nazionali l'obbligo di informare la Commissione e il punto di contatto prodotti di cui all'articolo 8 della loro intenzione di adottare una decisione ai sensi dell'articolo 2, si persegue l'obiettivo di assicurare ancor meglio che le autorità nazionali non adottino decisioni ingiustificate. | |
Emendamento 83 Articolo 4, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo) | |
|
Qualora la decisione di un'autorità nazionale si basi su una norma tecnica nazionale, il testo di tale norma è allegato alla comunicazione ovvero la comunicazione precisa dove può essere consultata la norma in questione. |
Motivazione | |
Occorre agevolare l'accesso degli operatori economici, e in particolare delle PMI, alle pertinenti norme tecniche nazionali. | |
Emendamento 84 Articolo 4, paragrafo 1, comma 2 | |
All'operatore economico interessato sono riconosciuti almeno venti giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione per la presentazione di osservazioni. |
All'operatore economico interessato è riconosciuto un mese dal ricevimento della suddetta comunicazione per la presentazione di osservazioni. |
Motivazione | |
Poiché la proposta prevede un termine minimo di 20 giorni ("almeno 20 giorni lavorativi"), questo periodo di tempo può differire nei vari Stati membri. Il fatto di stabilire un'unica scadenza applicabile in tutta l'UE contribuirebbe notevolmente a rafforzare la certezza giuridica per i commercianti. Ai fini del calcolo della scadenza, sembra più semplice modificare tale termine fissandolo ad un mese. | |
Emendamento 85 Articolo 4, paragrafo 3 | |
3. L'autorità nazionale che, una volta data la comunicazione scritta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, decida di non adottare una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, ne informa l'operatore economico interessato. |
3. L'autorità nazionale che, una volta data la comunicazione scritta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, decida di non adottare una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, ne informa senza indugio l'operatore economico interessato. |
Motivazione | |
L'operatore economico che riceve una comunicazione scritta dell'intenzione di adottare una decisione per limitare la libera circolazione di un prodotto si trova in uno stato di incertezza. È opportuno quindi che questo periodo d'incertezza sia ridotto al minimo, dal momento che l'autorità nazionale potrebbe in ultima analisi decidere di non limitare la circolazione del prodotto in questione. Una soluzione sarebbe quella di aggiungere le parole "senza indugio" all'ultima frase dell'articolo 4, paragrafo 3. Le autorità dovrebbero così informare immediatamente l'impresa in caso di mancata adozione di misure restrittive, il che eviterebbe eventuali ritardi da parte delle autorità. | |
Emendamento 86 Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) | |
a) le norme tecniche applicabili sul territorio nazionale a un particolare tipo di prodotto; |
a) le norme tecniche applicabili sul territorio nazionale a un particolare tipo di merce e informazioni sull'applicazione del principio di mutuo riconoscimento; |
Motivazione | |
I punti di contatto dovrebbero fornire informazioni non solo sulle norme tecniche nazionali ma anche sulle modalità di applicazione del principio di mutuo riconoscimento. L'estensione dell'obbligo di fornire informazioni non richiede un sostanziale aumento dei compiti assegnati ai punti di contatto e le informazioni sul principio del mutuo riconoscimento sono uno strumento utile per i commercianti che operano sul mercato interno. Un maggiore livello d'informazione può accrescere la fiducia degli operatori nelle possibilità del principio di mutuo riconoscimento, il che può portare ad una crescita nell'interscambio di merci sul mercato interno dell'UE. | |
Emendamento 87 Articolo 9, paragrafo -1 (nuovo) | |
|
-1. La Commissione garantisce la cooperazione e lo scambio di informazioni fra tutti i punti di contatto prodotti di tutti gli Stati membri. |
Motivazione | |
La cooperazione nazionale e transfrontaliera dei punti di contatto prodotti è necessaria per garantire un migliore flusso di informazioni sulle norme tecniche nazionali restrittive e sulla loro applicazione pratica. La cooperazione a livello europeo deve essere organizzata dalla Commissione europea, ma anche gli Stati membri devono cooperare attivamente. | |
Emendamento 88 Articolo 9 | |
La Commissione può istituire, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, una rete telematica per l'attuazione dello scambio di informazioni tra i punti di contatto prodotti previsti dal presente regolamento. |
La Commissione istituisce, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, una rete telematica per l'attuazione dello scambio di informazioni tra i punti di contatto prodotti previsti dal presente regolamento. |
Motivazione | |
La creazione di uno strumento di telecomunicazione tra la Commissione e i punti di contatto prodotti è della massima importanza per assicurare il buon funzionamento del mercato. Pertanto la sua creazione e la sua utilizzazione devono essere obbligatorie. Coerente con il secondo emendamento. | |
Emendamento 89 Articolo 10, paragrafo 2 | |
2. La Commissione, entro cinque anni dalla data indicata all'articolo 13, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. |
2. La Commissione, due anni dopo la data indicata all'articolo 13, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. |
Motivazione | |
Due anni sembrano essere un periodo di tempo più ragionevole per sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del regolamento. Lo stesso periodo di tempo è previsto dalla direttiva 98/34/CE. | |
Emendamento 90 Articolo 13 | |
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Il presente regolamento entra in vigore tre mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Motivazione | |
Il termine di 20 giorni per l'entrata in vigore del regolamento è troppo breve. Occorre prevedere un certo periodo di tempo, in particolare per istituire i punti di contatto, fornire le informazioni a tutti i dipendenti delle amministrazioni statali che, in pratica, applicheranno il regolamento e, se del caso, adottare le misure legislative necessarie in relazione ai nuovi elementi introdotti dal regolamento. Per questi motivi è opportuno aumentare il termine in questione a tre mesi. |
PROCEDURA
Titolo |
Applicazione di norme tecniche nazionali a prodotti commercializzati legalmente in un altro Stato membro |
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Riferimenti |
COM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD) |
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Commissione competente per il merito |
IMCO |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
ITRE 13.3.2007 |
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Relatore per parere Nomina |
Jan Březina 3.5.2007 |
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Esame in commissione |
26.6.2007 |
17.7.2007 |
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Approvazione |
13.9.2007 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
47 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Šarūnas Birutis, Jan Březina, Philippe Busquin, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Silvia Ciornei, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Romano Maria La Russa, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Radu Ţîrle, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Alexander Alvaro, Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Joan Calabuig Rull, Manuel António dos Santos, Neena Gill, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen, Peter Skinner, Silvia-Adriana Ţicău |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Hans-Peter Mayer, Sepp Kusstatscher, Thomas Mann, Rosa Miguélez Ramos |
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- [1] Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
PARERE della commissione giuridica (12.9.2007)
destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate norme tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE
(COM(2007)0036 – C6‑0065/2007 – 2007/0028(COD))
Relatore per parere: Jacques Toubon
BREVE MOTIVAZIONE
In virtù degli articoli 28 e 30 del trattato, gli Stati membri di destinazione non possono vietare la vendita, nel loro territorio, di prodotti commercializzati legalmente in un altro Stato membro e non soggetti ad armonizzazione comunitaria, salvo nel caso in cui le restrizioni tecniche fissate dallo Stato membro di destinazione siano giustificate dai motivi indicati all'articolo 30 del trattato CE o da esigenze imperative di rilevanza pubblica generale riconosciute dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, e a condizione che siano proporzionate. Si tratta del "principio del reciproco riconoscimento".
L'applicazione di tale principio è ostacolata da vari problemi: i) le imprese e le autorità nazionali non sono state sensibilizzate a sufficienza riguardo al principio del reciproco riconoscimento; ii) non esiste certezza giuridica circa l'ambito di applicazione del principio e l'onere della prova, giacché non è sempre agevole stabilire a quali categorie di prodotti si applichi il reciproco riconoscimento; iii) le imprese rischiano che i loro prodotti non siano accettati sul mercato dello Stato membro di destinazione; iv) non esiste un dialogo regolare tra le autorità competenti dei vari Stati membri. Occorre quindi definire procedure che consentano di evitare che norme tecniche nazionali creino ostacoli illeciti alla libertà di circolazione delle merci tra Stati membri.
Il relatore per parere ha apportato alcune modifiche alla proposta di regolamento, al fine di renderne più evidente la portata, di migliorare l'accesso alle informazioni da parte degli operatori economici e di agevolare il compito di controllo della Commissione. Inoltre, gli emendamenti intendono responsabilizzare l'esecutivo comunitario: in qualità di custode dei trattati, la Commissione deve esercitare il suo dovere di controllo in maniera più attiva.
EMENDAMENTI
La commissione giuridica invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Testo della Commissione[1] | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 91 Visto 1 | |
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37 e 95, |
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, |
Emendamento 92 Considerando 1 | |
(1) Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, in cui la libera circolazione delle merci è garantita secondo quanto disposto dal trattato, che vieta le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione. Il divieto riguarda ogni misura nazionale in grado di ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intercomunitari di merci. |
(1) Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, in cui la libera circolazione delle merci è garantita secondo quanto disposto dal trattato, che vieta le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione. |
Motivazione | |
La seconda frase è stata sostituita dai considerando 1 bis e 1 ter, che precisano il divieto di adottare misure nazionali suscettibili di ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari di merci. | |
Emendamento 93 Considerando 1 bis (nuovo) | |
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(1 bis) Ogni regolamentazione commerciale degli Stati membri suscettibile di ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario deve essere considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative alle importazioni e, in quanto tale, è vietata dall'articolo 28 del trattato. Così, norme valide indistintamente per i prodotti nazionali e per quelli importati, la cui applicazione è suscettibile di ridurre il loro volume di vendita, costituiscono anch'esse, in linea di principio, misure di effetto equivalente vietate dall'articolo 28 del trattato. |
Motivazione | |
La procedura prevista dalla proposta di regolamento costituisce un'eccezione al principio del reciproco riconoscimento. L'obiettivo dei considerando 1 bis e 1 ter è di precisare il divieto di adottare misure nazionali suscettibili di ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari di merci. Essi costituiscono un avvertimento basato sulla giurisprudenza della Corte di giustizia[2] e indirizzato agli Stati membri. | |
Emendamento 94 Considerando 1 ter (nuovo) | |
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(1 ter) Secondo la Corte di giustizia, un sistema che mantenga l'esigenza, per quanto puramente formale, di licenze di importazione o di qualsiasi altra procedura simile è in linea di principio contrario all'articolo 30 del trattato. Infatti, il fatto di imporre formalità di importazione che creino un regime di autorizzazione preventiva è suscettibile di ostacolare gli scambi intracomunitari e di pregiudicare l'accesso al mercato di prodotti fabbricati e commercializzati legalmente in altri Stati membri. L'ostacolo è ancora più grave se il regime espone i prodotti in questione a costi supplementari. Non si tratta, in siffatte circostanze, di una semplice limitazione o di un semplice divieto di talune modalità di vendita. Il fatto di imporre un'autorizzazione preventiva deve pertanto essere considerato un ostacolo agli scambi commerciali fra gli Stati membri rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 28 del trattato. |
Motivazione | |
L'obiettivo dei considerando 1 bis e 1 ter è di precisare il divieto di adottare misure nazionali suscettibili di ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari di merci. Essi costituiscono un avvertimento basato sulla giurisprudenza della Corte di giustizia[3] e indirizzato agli Stati membri. | |
Emendamento 95 Considerando 2 | |
(2) In assenza di un'armonizzazione legislativa, gli ostacoli alla libera circolazione delle merci tra Stati membri possono essere illecitamente creati dalle autorità nazionali qualora alle merci provenienti da altri Stati membri in cui sono legalmente commercializzate vengano applicate norme tecniche che stabiliscono requisiti che dette merci devono soddisfare, quali quelli relativi a denominazione, forma, dimensioni, peso, composizione, presentazione, etichettatura e imballaggio. L'applicazione di tali norme tecniche a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro può essere contraria agli articoli 28 e 30 del trattato CE, anche qualora dette norme nazionali si applichino indistintamente a tutti i prodotti. |
(2) In assenza di un'armonizzazione legislativa, gli ostacoli alla libera circolazione delle merci tra Stati membri possono essere illecitamente creati dalle autorità nazionali qualora alle merci provenienti da altri Stati membri in cui sono legalmente commercializzate vengano applicate norme tecniche che stabiliscono requisiti che dette merci devono soddisfare, quali quelli relativi a denominazione, forma, dimensioni, peso, composizione, presentazione, etichettatura e imballaggio. |
Motivazione | |
L'ultima frase del considerando è coperta dai nuovi considerando 1 bis e 1 ter. | |
Emendamento 96 Considerando 7 bis (nuovo) | |
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(7 bis) La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione1, obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri ogni progetto di norma tecnica concernente i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi quelli ittici, come anche a trasmettere loro una notifica contenente i motivi che rendono necessaria l'adozione di una siffatta norma tecnica. Occorre tuttavia garantire che, dopo l'adozione di una norma tecnica nazionale, il principio del mutuo riconoscimento sia correttamente applicato in casi particolari a prodotti specifici. Il presente regolamento stabilisce una procedura per l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento in casi particolari prevedendo che le autorità nazionali precisino per quali motivi tecnici o scientifici il prodotto specifico nella sua forma corrente non può essere immesso sul mercato nazionale conformemente agli articoli 28 e 30 del trattato. Le autorità nazionali non sono tenute, nel quadro del presente regolamento, a giustificare la norma tecnica in quanto tale. |
|
_____________ 1 GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81). |
Motivazione | |
La direttiva 98/34 e il regolamento devono costituire due sistemi complementari, e il regolamento non deve mettere in discussione le procedure di notifica esistenti. | |
Inoltre, comunicando alla Commissione ogni progetto di norma tecnica concernente un prodotto industriale, un prodotto agricolo o ittico e notificandole i motivi che la inducono ad adottare tale norma tecnica, mediante la direttiva 98/34 lo Stato membro si assicura che i vincoli per le autorità nazionali saranno poi quanto mai leggeri: lo Stato membro non dovrà giustificare la norma tecnica in quanto tale. Il presente regolamento rafforza il sistema ex-ante, obbligando gli Stati membri a notificare ogni progetto di norma tecnica agli operatori economici interessati mediante " punti di contatto prodotto". Esso assicura dunque un'informazione all'interlocutore diretto prima che sorgano degli ostacoli ed incoraggia il dialogo tra le imprese e gli Stati membri. | |
Emendamento 97 Considerando 8 bis (nuovo) | |
|
(8 bis) Occorre distinguere fra, da un lato, l'obbligo di fornire al consumatore talune informazioni concernenti il prodotto apponendo su quest'ultimo determinate specificazioni o accompagnandolo con documenti quali le istruzioni per l'uso e, dall'altro, l'obbligo di fornire dette informazioni in una lingua determinata. Per questo motivo, l'obbligo di fornire talune informazioni concernenti un prodotto apponendo su di esso determinate specificazioni o accompagnandolo con documenti costituisce una "norma tecnica"ai sensi del presente regolamento, mentre l'obbligo di fornire le indicazioni di etichettatura obbligatorie e le istruzioni per l'uso almeno nella lingua o nelle lingue della zona in cui il prodotto deve essere commercializzato non costituisce una "norma tecnica" ai sensi del presente regolamento. |
Motivazione | |
Il considerando è giustificato dalla volontà di garantire un'informazione corretta degli operatori e dei consumatori chiarendo nel contempo il campo di applicazione del regolamento conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Nella sentenza COLIM NV (C-33/97) quest'ultima ha infatti precisato ciò che rientrava o meno nel concetto di "norma tecnica", un aspetto che, in vista di una corretta applicazione del regolamento, è opportuno chiarire in un considerando. | |
Emendamento 98 Considerando 8 ter (nuovo) | |
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(8 ter) Le procedure di autorizzazione preventiva non costituiscono una norma tecnica ai sensi del presente regolamento. |
Motivazione | |
Esistono procedure nazionali per autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti (prodotti medici). In base al diritto comunitario, trattandosi di procedure di autorizzazione preventiva, non è obbligatorio avere un periodo di "standstill", e il regolamento in questione quindi non si applica. | |
Emendamento 99 Considerando 9 | |
(9) La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti precisa che possono essere immessi sul mercato solo prodotti sicuri. Essa conferisce alle autorità il potere di vietare con effetto immediato qualsiasi prodotto pericoloso o di vietare temporaneamente, durante il tempo necessario per i diversi controlli, verifiche o accertamenti della sicurezza, qualsiasi prodotto che può essere pericoloso. È pertanto necessario escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le misure adottate dalle autorità nazionali in virtù di leggi nazionali di attuazione della direttiva 2001/95/CE. |
(9) La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti precisa che possono essere commercializzati solo prodotti sicuri e stabilisce gli obblighi che incombono ai produttori e ai distributori per quanto concerne la sicurezza dei prodotti. Essa conferisce alle autorità il potere di vietare con effetto immediato qualsiasi prodotto pericoloso o di vietare temporaneamente, durante il tempo necessario per i diversi controlli, verifiche o accertamenti della sicurezza, qualsiasi prodotto che può essere pericoloso. Ai fini della presente direttiva le autorità competenti dispongono in particolare del potere di intraprendere le azioni necessarie per applicare con la dovuta celerità opportune misure analoghe a quelle previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da b) a f), nel caso di prodotti che presentano un rischio grave. È pertanto opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le misure adottate dalle autorità nazionali in virtù di leggi nazionali di attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere da d) a f), e paragrafo 3 della direttiva 2001/95/CE. |
Motivazione | |
L'emendamento precisa il contenuto della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti. | |
Emendamento 100 Considerando 10 | |
(10) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, prevede tra l'altro l'istituzione di un sistema di allarme rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Esso impone agli Stati membri l'obbligo di notificare immediatamente alla Commissione, nell'ambito del sistema di allarme rapido, qualsiasi misura da essi adottata, che esiga un intervento rapido, intesa a limitare l'immissione sul mercato di alimenti o mangimi o a imporne il ritiro dal commercio o dalla circolazione per proteggere la salute umana. È quindi opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le misure adottate dalle autorità nazionali a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 178/2002. |
(10) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, prevede tra l'altro l'istituzione di un sistema di allarme rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Esso impone agli Stati membri l'obbligo di notificare immediatamente alla Commissione, nell'ambito del sistema di allarme rapido, qualsiasi misura da essi adottata, che esiga un intervento rapido, intesa a limitare l'immissione sul mercato di alimenti o mangimi o a imporne il ritiro dal commercio o dalla circolazione per proteggere la salute umana. È quindi opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le misure adottate dalle autorità dagli Stati membri a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002. |
Motivazione | |
È necessario menzionare l'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002, che prevede misure di emergenza di ritiro dal commercio in caso di carenze della Commissione in materia di sicurezza alimentare. | |
Emendamento 101 Considerando 11 bis (nuovo) | |
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(11 bis) Il presente regolamento lascia impregiudicate le direttive comunitarie che armonizzano misure in vista della protezione della salute umana, animale o vegetale e che fissano procedure intese a controllare il rispetto di tali misure. |
Motivazione | |
Esiste una procedura specifica in materia di protezione dell'uomo e degli animali nonché in materia fitosanitaria che continua ad applicarsi, in quanto i controlli sono già armonizzati nell'ambito dell'Unione europea. Qualsiasi procedura specifica già armonizzata è esclusa dal campo di applicazione della proposta di regolamento (si veda la sentenza C-249/92) e sfugge quindi alle regole dell'inversione dell'onere della prova, al periodo di "standstill", ecc. | |
Emendamento 102 Considerando 14 | |
(14) Spetta all'autorità nazionale dimostrare nei singoli casi che l'applicazione di norme tecniche nazionali a specifici prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro rientra nelle deroghe ammesse. |
(14) Spetta all'autorità nazionale dimostrare nei singoli casi che l'applicazione di norme tecniche nazionali a specifici prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro rientra nelle deroghe ammesse e che non è possibile fare ricorso a misure meno restrittive. La comunicazione scritta che l'autorità nazionale trasmette all'operatore economico dovrebbe consentire a quest'ultimo di formulare in buona fede osservazioni su tutti gli aspetti pertinenti della decisione che si prevede di prendere per limitare l'accesso al mercato. Di conseguenza, l'autorità dovrebbe informare l'operatore economico interessato della motivazione tecnica e scientifica della decisione che si prevede di prendere, conformemente al principio di proporzionalità. In caso di mancata risposta da parte dell'operatore economico entro il termine previsto, nulla impedisce all'autorità nazionale di prendere misure più restrittive. |
Motivazione | |
È essenziale equilibrare gli obblighi fra operatore e Stato membro di destinazione. Di conseguenza, occorre garantire che, quando l'operatore economico non risponde entro i termini previsti, lo Stato possa imporre una norma tecnica nazionale aggiuntiva. | |
Emendamento 103 Considerando 23 | |
(23) Nell'ottica dello sviluppo e della creazione di servizi paneuropei di governo elettronico e delle connesse reti telematiche interoperabili, è opportuno prendere in considerazione la possibilità di istituire un sistema elettronico per lo scambio di informazioni tra i punti di contatto prodotti conformemente alla decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC). |
(23) Nell'ottica dello sviluppo e della creazione di servizi paneuropei di governo elettronico e delle connesse reti telematiche interoperabili, è opportuno prevedere la possibilità di istituire un sistema elettronico per lo scambio di informazioni tra i punti di contatto prodotti conformemente alla decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC). |
Motivazione | |
Non è sufficiente prendere in considerazione la creazione di un sistema di questo tipo, è necessario prevederlo. Si veda altresì l'emendamento all'articolo 9. | |
Emendamento 104 Articolo 2, paragrafo 1, comma 1, alinea | |
1. Il presente regolamento si applica alle decisioni adottate – in virtù di una norma tecnica – nei confronti di qualsivoglia prodotto di fabbricazione industriale o di qualsivoglia prodotto agricolo, compresi quelli ittici, legalmente commercializzati in un altro Stato membro, ove tali decisioni producano direttamente o indirettamente uno dei seguenti effetti: |
1. Il presente regolamento si applica alle decisioni adottate – in virtù di una norma tecnica – nei confronti di qualsivoglia prodotto, nuovo od usato, di fabbricazione industriale o di qualsivoglia prodotto agricolo, compresi quelli ittici, legalmente commercializzati in un altro Stato membro, ove tali decisioni producano direttamente o indirettamente uno dei seguenti effetti: |
Emendamento 105 Articolo 2, paragrafo 1, comma 1, lettera c) | |
c) obbligo di modifica del prodotto o del tipo di prodotto per poterlo immettere o mantenere sul mercato; |
c) obbligo di modifica del prodotto o del tipo di prodotto per poterlo immettere o mantenere sul mercato, o consentirne l'uso o, nel caso di veicoli, la circolazione, l'immatricolazione o la registrazione; |
Emendamento 106 Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) | |
a) articolo 8, lettere d), e) o f) della direttiva 2001/95/CE; |
a) articolo 8, paragrafo 1, lettere da d) a f), e paragrafo 3 della direttiva 2001/95/CE; |
Motivazione | |
L'emendamento precisa le misure di ritiro dal commercio valide per tutte le categorie di prodotti in caso di rischio grave. | |
Emendamento 107 Articolo 3, paragrafo 2, lettera b) | |
b) articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 178/2002; |
b) articolo 50, paragrafo 3, lettera a), e articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002; |
Motivazione | |
L'emendamento esclude così dal regolamento l'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002, che prevede misure di emergenza di ritiro dal commercio in caso di carenze della Commissione in materia di sicurezza alimentare. | |
Emendamento 108 Articolo 4, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo) | |
|
Le autorità nazionali non sono tenute a giustificare la norma tecnica in quanto tale nel caso in cui essa sia stata giustificata ai sensi della direttiva 98/34/CE. |
Motivazione | |
Se nel considerando 7 si spiega qual è la ragion d'essere del regolamento rispetto alla direttiva 98/34/CE in vigore, è necessario ricordare, nel corpo del testo, in che modo i due strumenti legislativi sono articolati fra loro. | |
Emendamento 109 Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo) | |
|
3 bis. L'autorità nazionale informa la Commissione della decisione di avviare la procedura prevista dal presente articolo e del seguito dato a tale decisione. |
Motivazione | |
Affinché la Commissione possa esercitare il suo dovere di controllo, occorre che sia informata della decisione di avviare la procedura nonché del seguito dato a tale decisione. | |
Emendamento 110 Articolo 5 bis (nuovo) | |
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Articolo 5 bis |
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Spetta all'autorità nazionale dimostrare nei singoli casi che l'applicazione di norme tecniche nazionali a specifici prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro rientra nelle deroghe ammesse e che non è possibile fare ricorso a misure meno restrittive. La comunicazione scritta consente all'operatore economico di formulare in buona fede osservazioni su tutti gli aspetti pertinenti della decisione che si prevede di prendere per limitare l'accesso al mercato. Di conseguenza, l'autorità nazionale informa l'operatore economico interessato della motivazione tecnica e scientifica della decisione che si prevede di prendere, conformemente al principio di proporzionalità. In caso di mancata risposta da parte dell'operatore economico, l'autorità nazionale può prendere misure dopo la scadenza del termine previsto. |
Motivazione | |
È essenziale equilibrare gli obblighi fra operatore e Stato membro di destinazione. Di conseguenza, occorre garantire che, quando l'operatore economico non risponde entro i termini previsti, lo Stato possa imporre una norma tecnica nazionale aggiuntiva. | |
Emendamento 111 Articolo 8 bis (nuovo) | |
|
Articolo 8 bis |
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1. Gli Stati membri raccolgono le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, ciascuno in una base di dati. |
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2. La Commissione assicura l'interconnessione fra le basi di dati e utilizza dette informazioni con lo scopo di: |
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– garantire il controllo di tali informazioni e della conformità delle norme tecniche in questione al diritto comunitario; |
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– rendere le informazioni accessibili via Internet agli operatori economici e agli Stati membri. |
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3. Gli Stati membri assicurano l'aggiornamento di tutte le informazioni fornite alla Commissione. |
Motivazione | |
È necessario prevedere l'interconnessione fra le basi di dati da parte della Commissione, al fine di garantire il controllo della conformità delle norme tecniche nazionali al diritto comunitario e rendere le relative informazioni accessibili agli operatori economici. | |
Emendamento 112 Articolo 9 | |
La Commissione può istituire, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, una rete telematica per l'attuazione dello scambio di informazioni tra i punti di contatto prodotti previsti dal presente regolamento. |
Al più tardi il 31 dicembre 2009 la Commissione istituisce, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, una rete telematica per l'attuazione dello scambio di informazioni tra i punti di contatto prodotti previsti dal presente regolamento. |
Motivazione | |
L'emendamento rende obbligatoria l'istituzione da parte della Commissione di una rete telematica entro un termine ragionevole. | |
Emendamento 113 Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo) | |
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2 bis. La Commissione elabora, pubblica e aggiorna regolarmente un elenco indicativo dei prodotti che non sono oggetto di un'armonizzazione a livello comunitario. |
Motivazione | |
Tale elenco indicativo dei prodotti non armonizzati potrà essere stilato sulla base del codice e della nomenclatura doganali nonché sulla base delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, la quale stabilisce in ultima analisi se un prodotto rientri o meno nel settore non armonizzato. | |
Emendamento 114 Articolo 13, comma 1 bis (nuovo) | |
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Fatto salvo il primo comma del presente articolo, gli articoli 7 e 8 sono applicabili a partire dal primo giorno del mese successivo ad un periodo di un anno dopo la data di pubblicazione del presente regolamento. |
Motivazione | |
Trattandosi di un regolamento, le disposizioni sono immediatamente applicabili. L'emendamento vuole differire l'entrata in vigore del regolamento, dal momento che l'istituzione di "punti di contatto prodotti" e lo sviluppo di una rete che consenta agli operatori di consultare l'elenco dei prodotti non armonizzati richiederanno investimenti finanziari considerevoli, la formazione di funzionari in vista dell'utilizzo di tali strumenti e l'introduzione effettiva dell'inversione dell'onere della prova. |
PROCEDURA
Titolo |
Applicazione di norme tecniche nazionali a prodotti commercializzati legalmente in un altro Stato membro |
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Riferimenti |
COM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD) |
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Commissione competente per il merito |
IMCO |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
JURI 13.3.2007 |
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Relatore per parere Nomina |
Jacques Toubon 10.4.2007 |
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Esame in commissione |
25.6.2007 |
11.9.2007 |
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Approvazione |
11.9.2007 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
24 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Alain Lipietz, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Barbara Kudrycka, Michel Rocard, Jacques Toubon |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Albert Deß, María Sornosa Martínez |
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- [1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
- [2] Si vedano in particolare le sentenze dell'11 luglio 1974 Dassonville, 8/74, Racc. pag. 837, punto 5, del 19 giugno 2003, Commissione/Italia, C-420/01, Racc. pag. I-6445, punto 25, del 26 maggio 2005, Burmanjer e altri, C-20/03, Racc. pag. I-4133, punto 23, e del 20 febbraio 1979 Rewe-Zentral "Cassis de Dijon", 120/78, Racc. 649.
- [3] Si vedano in particolare le sentenze dell'8 febbraio 1983, Commissione/Regno Unito, detta "Latte UHT", 124/81, Racc. pag. 203, punto 9, e del 5 luglio 1990, Commissione/Belgio, C-304/88, Racc. I-2801, punto 9; si veda anche la sentenza del 26 maggio 2005, Commissione/Francia, C-212/03, Racc. I-4213, punto 16, e la sentenza del 23 ottobre 1977, Franzén, C-189/95, Racc. 5909, punto 71.
PROCEDURA
Titolo |
Applicazione di norme tecniche nazionali a prodotti commercializzati legalmente in un altro Stato membro |
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Riferimenti |
COM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
14.2.2007 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
IMCO 13.3.2007 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
INTA 13.3.2007 |
ENVI 13.3.2007 |
ITRE 13.3.2007 |
JURI 13.3.2007 |
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Pareri non espressi Decisione |
INTA 28.2.2007 |
ENVI 27.2.2007 |
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Relatore(i) Nomina |
Alexander Stubb 20.3.2007 |
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Esame in commissione |
7.5.2007 |
27.6.2007 |
16.7.2007 |
12.9.2007 |
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2.10.2007 |
5.11.2007 |
26.11.2007 |
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Approvazione |
27.11.2007 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
38 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Alexander Stubb, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Horia-Victor Toma, Jacques Toubon |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, András Gyürk, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega, Ieke van den Burg |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Samuli Pohjamo |
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Deposito |
4.12.2007 |
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