RELAZIONE sull'iniziativa della Repubblica d'Austria in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa al miglioramento della cooperazione tra le unità speciali d'intervento degli Stati membri dell'Unione europea in situazioni di crisi
20.12.2007 - (15437/2006 – C6‑0058/2007 – 2007/0803(CNS)) - *
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Armando França
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sull'iniziativa della Repubblica d'Austria in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa al miglioramento della cooperazione tra le unità speciali d'intervento degli Stati membri dell'Unione europea in situazioni di crisi
(15437/2006 – C6‑0058/2007 – 2007/0803(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista l'iniziativa della Repubblica d'Austria (15437/2006),
– visti gli articoli 30, 32 e 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,
– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0058/2007),
– visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6‑0507/2007),
1. approva l'iniziativa della Repubblica d'Austria quale emendata;
2. invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica d'Austria;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo della Repubblica d'Austria.
Testo la Repubblica d'Austria | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Considerando 4 | |
(4) Nessun singolo Stato membro dispone di tutti i mezzi, di tutte le risorse e di tutte le competenze specifiche che si richiedono per affrontare efficacemente situazioni di crisi su vasta scala, di qualunque tipo esse siano, che esigono un intervento speciale. Riveste pertanto importanza cruciale che ogni Stato membro abbia la possibilità di chiedere l'assistenza di un altro Stato membro. |
(4) Nessun singolo Stato membro dispone di tutti i mezzi, di tutte le risorse e di tutte le competenze specifiche che si richiedono per affrontare efficacemente situazioni di crisi specifiche o su vasta scala, di qualunque tipo esse siano, che esigono un intervento speciale. Riveste pertanto importanza cruciale che ogni Stato membro abbia la possibilità di chiedere l'assistenza di un altro Stato membro. |
Emendamento 2 Considerando 5 | |
(5) La presente decisione stabilisce alcune norme generali in materia di responsabilità, anche in materia di responsabilità penale, volte a definire un quadro giuridico nelle circostanze in cui gli Stati membri interessati decidano di chiedere e fornire assistenza. La disponibilità di tale quadro giuridico e di una dichiarazione che indichi le autorità competenti consentirà agli Stati membri di reagire rapidamente e risparmiare tempo al sopraggiungere di una situazione di crisi. |
(5) La decisione del Consiglio 2007/.../GAI sull'approfondimento della cooperazione transfrontaliera in particolare al fine di lottare contro il terrorismo e la criminalità transfrontaliera ("la Decisione di Prüm") disciplina, segnatamente all'articolo 18, le forme di assistenza di polizia tra Stati membri in relazione ad assembramenti e analoghi eventi di rilievo, disastri nonché incidenti gravi. |
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La presente decisione non include gli assembramenti, i disastri o gli incidenti gravi ai sensi dell'articolo 18 della Decisione di Prüm, ma integra le disposizioni della Decisione di Prüm che prevedono forme di assistenza di polizia tra Stati membri mediante unità speciali di intervento in altre situazioni, ad esempio situazioni di crisi provocate dall'uomo o situazioni di terrorismo che rappresentino una seria minaccia fisica diretta per persone, proprietà, infrastrutture o istituzioni, in particolare la cattura di ostaggi, i dirottamenti aerei ed eventi simili. |
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A tal fine, è opportuno che ciascuno Stato membro segnali quali sono le autorità nazionali competenti alle quali gli altri Stati membri interessati potranno chiedere assistenza o un intervento. |
Motivazione | |
È importante chiarire qual è il principale obiettivo della decisione al fine di giustificare l'adozione di una tale misura in aggiunta alla Decisione di Prüm. | |
Emendamento 3 Considerando 5 bis (nuovo) | |
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(5 bis) La disponibilità di questo quadro giuridico e di un compendio che indichi le autorità competenti consentirà agli Stati membri di reagire rapidamente e di risparmiare tempo al sopraggiungere di una tale situazione di crisi. Inoltre, al fine di promuovere la capacità degli Stati membri di prevenire siffatte situazioni di crisi, in particolare gli eventi terroristici, e di reagirvi, è essenziale che le unità speciali di intervento si incontrino su base regolare e organizzino sessioni congiunte di formazione, in modo da beneficiare delle reciproche esperienze, |
Emendamento 4 Articolo 1 | |
La presente decisione stabilisce le norme e le condizioni generali volte a consentire ad unità speciali d'intervento di uno Stato membro di fornire assistenza e/o operare sul territorio di un altro Stato membro (in seguito denominato lo "Stato membro richiedente") ove quest'ultimo ne abbia fatto richiesta ed esse abbiano deciso di accoglierla per far fronte a una situazione di crisi. |
La presente decisione stabilisce le norme e le condizioni generali volte a consentire ad unità speciali d'intervento di uno Stato membro (in seguito denominato "lo Stato membro cui viene fatta la richiesta") di fornire assistenza e/o operare sul territorio di un altro Stato membro (in seguito denominato lo "Stato membro richiedente") ove quest'ultimo ne abbia fatto richiesta ed esse abbiano deciso di accoglierla per far fronte a una situazione di crisi. I dettagli pratici e le disposizioni di attuazione a complemento della presente decisione vengono concordati direttamente tra lo Stato membro richiedente e lo Stato membro cui viene fatta la richiesta. |
Emendamento 5 Articolo 2, paragrafo 1 | |
1) "unità speciale d'intervento": qualsiasi autorità di contrasto di uno Stato membro specializzata nel controllo di situazioni di crisi; |
1) "unità speciale d'intervento": l'autorità di contrasto di uno Stato membro specializzata nel controllo di situazioni di crisi; |
Motivazione | |
È opportuno chiarire l'obiettivo della proposta di decisione. | |
Emendamento 6 Articolo 2, punto 2 | |
2) "situazione di crisi": qualsiasi situazione provocata dall'uomo in uno Stato membro che rappresenti una seria minaccia fisica diretta per persone o istituzioni in detto Stato membro, in particolare la cattura di ostaggi, i dirottamenti aerei ed eventi simili. |
2) "situazione di crisi": qualsiasi situazione provocata dall'uomo in uno Stato membro che dia ragionevoli motivi per credere che sia stato, venga o sarà commesso un atto criminale che rappresenti una seria minaccia fisica diretta per persone, proprietà, infrastrutture o istituzioni in detto Stato membro, in particolare le situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI del 13 giugno 20021. |
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____________________ GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3. |
Emendamento 7 Articolo 2, punto 2 bis) (nuovo) | |
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2 bis) "autorità competente": l'autorità nazionale che può presentare richieste e accordare autorizzazioni per quanto concerne lo spiegamento di unità speciali di intervento. |
Emendamento 8 Articolo 3, paragrafo 1 | |
1. Uno Stato membro può chiedere l'assistenza di un'unità speciale d'intervento di un altro Stato membro per far fronte a una situazione di crisi. Uno Stato membro può accogliere o respingere tale richiesta o proporre un tipo di assistenza diverso. |
1. Attraverso una richiesta presentata per il tramite delle autorità competenti, che illustra il carattere dell'assistenza richiesta nonché le relative esigenze operative, uno Stato membro può chiedere l'assistenza di un'unità speciale d'intervento di un altro Stato membro per far fronte a una situazione di crisi. L'autorità competente dello Stato membro cui viene fatta la richiesta può accogliere o respingere tale richiesta o proporre un tipo di assistenza diverso. |
Emendamento 9 Articolo 4 | |
Norme generali in materia di responsabilità |
Responsabilità civile e penale |
1. Ove, in applicazione della presente decisione, funzionari di uno Stato membro operino sul territorio di un altro Stato membro, quest'ultimo è responsabile dei danni da essi causati nel corso delle loro operazioni. |
Qualora funzionari di uno Stato membro operino nell'ambito del territorio di un altro Stato membro e/o vengano utilizzate attrezzature ai sensi della presente decisione, si applicano le disposizioni in materia di responsabilità civile e penale di cui agli articoli 21 e 22 della Decisione di Prüm. |
2. In deroga al paragrafo 1, ove i danni siano il risultato di azioni che sono contrarie a direttive impartite dallo Stato membro richiedente o che vanno al di là dei poteri assegnati ai funzionari interessati in virtù della loro legislazione nazionale, si applicano le seguenti norme: |
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a) uno Stato membro sul cui territorio sono stati causati i danni risarcisce tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari; |
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b) uno Stato membro i cui funzionari hanno causato danni a terzi sul territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a quest'ultimo le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto; |
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c) fatto salvo l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e ad eccezione di quanto disposto alla lettera b), ciascuno Stato membro rinuncia, nelle circostanze di cui al presente paragrafo, a chiedere a un altro Stato membro il rimborso dei danni da esso subiti. |
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Emendamento 10 Articolo 5 | |
Articolo 5 |
soppresso |
Responsabilità penale |
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Nel corso delle operazioni di cui all'articolo 3, i funzionari che operano sul territorio di un altro Stato membro sono assimilati ai funzionari di quest'ultimo per quanto riguarda i reati di cui siano vittime o che essi commettano. |
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Emendamento 11 Articolo 6 | |
Gli Stati membri provvedono a che le rispettive autorità competenti tengano riunioni e organizzino formazioni ed esercitazioni comuni, ove necessario, al fine di scambiare le loro esperienze, le loro competenze specifiche e le informazioni generali, pratiche e tecniche sulla fornitura di assistenza in situazioni di crisi. |
Tutti gli Stati membri partecipanti provvedono a che le loro unità speciali di intervento tengano riunioni e organizzino periodicamente corsi di formazioni ed esercitazioni comuni, al fine di scambiare le loro esperienze, le loro competenze specifiche e le informazioni generali, pratiche e tecniche sulla fornitura di assistenza in situazioni di crisi. Tali riunioni, formazioni ed esercitazioni possono essere finanziate nell'ambito di determinati programmi finanziari dell'Unione, così da ottenere fondi dal bilancio dell'Unione europea. In tale contesto lo Stato membro che detiene la Presidenza dell'UE si adopera per garantire che le riunioni, formazioni ed esercitazioni abbiano luogo. |
Emendamento 12 Articolo 7 | |
Ciascuno Stato membro sostiene i costi ad esso incombenti, salvo se altrimenti concordato tra gli Stati membri interessati. |
Lo Stato membro richiedente si fa carico dei costi operativi sostenuti dalle unità speciali di intervento dello Stato membro cui viene fatta la richiesta in relazione all'applicazione dell'articolo 3, compresi i costi di trasporto e soggiorno, salvo se altrimenti concordato tra gli Stati membri interessati. |
Emendamento 13 Articolo 8, paragrafo 4 bis (nuovo) | |
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4 bis. Nessuna disposizione della presente decisione sarà interpretata nel senso di consentire che queste norme che regolano la cooperazione fra i servizi di polizia degli Stati membri si applichino alle relazioni con i rispettivi servizi di paesi terzi, eludendo le norme vigenti applicabili alla cooperazione internazionale di polizia in conformità dei sistemi giuridici nazionali. |
Motivazione | |
L'obiettivo dell'emendamento è di introdurre un'esplicita garanzia concreta contro l'estensione non autorizzata ("per analogia") di queste norme semplificate di cooperazione alle interazioni con i servizi di paesi terzi che potrebbero non operare secondo norme di responsabilità e controllo democratico simili a quelle esistenti negli Stati membri dell'UE, il che potrebbe compromettere ingiustificatamente interessi fondamentali dei cittadini europei. |
PROCEDURA
Titolo |
Cooperazione tra le unità speciali d’intervento degli Stati membri |
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Riferimenti |
15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS) |
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Consultazione del PE |
30.1.2007 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 1.2.2007 |
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Relatore(i) Nomina |
Armando França 5.11.2007 |
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Relatore(i) sostituito(i) |
Fausto Correia |
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Esame in commissione |
27.2.2007 |
9.10.2007 |
20.11.2007 |
18.12.2007 |
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Approvazione |
18.12.2007 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
53 1 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Mario Borghezio, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Bogusław Rogalski, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Renate Weber, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Edit Bauer, Simon Busuttil, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jörg Leichtfried, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Rainer Wieland |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Manuel Medina Ortega |
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Deposito |
20.12.2007 |
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