RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 896/2006/CE che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein
20.12.2007 - (COM(2007)0508 – C6-0280/2007 –2007/0186(COD)) - ***I
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Panayiotis Demetriou
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 896/2006/CE che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein
(COM (2007)0508 – C6‑0280/2007 –2007/0186 (COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0508),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0280/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6‑0509/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 CONSIDERANDO 9 | |
(9) Poiché l’obiettivo dell'azione riguarda direttamente l’acquis comunitario in materia di visti e non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può quindi, per l’entità e gli effetti della presente decisione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(9) Poiché l’obiettivo dell'azione riguarda direttamente l’acquis comunitario in materia di frontiere esterne e non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può quindi, per l’entità e gli effetti della presente decisione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
Motivazione | |
Come indica il titolo della presente decisione ("controllo delle persone alle frontiere esterne"), nella fattispecie si tratta dell'acquis comunitario in materia di frontiere esterne e non di visti. | |
Emendamento 2 CONSIDERANDO 9 BIS (nuovo) | |
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(9 bis) Per quanto concerne l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio1 relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo. |
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Motivazione | |
Emendamento tecnico volto ad allineare i considerando della presente decisione con quelli della decisione iniziale (decisione n. 896/2006/CE – considerando 11). | |
Emendamento 3 CONSIDERANDO 10 | |
(10) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, detti Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione. |
soppresso |
Motivazione | |
Cfr. nuovi considerando 11 bis e 11 ter. | |
Emendamento 4 CONSIDERANDO 11 | |
(11) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, che non la vincola né è ad essa applicabile. |
(11) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, che non la vincola né è ad essa applicabile. Posto che la presente decisione sviluppa l’acquis di Schengen a norma delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, entro sei mesi dalla data di adozione della presente decisione la Danimarca deve decidere, ai sensi dell’articolo 5 del suddetto protocollo, se intende attuarla nel proprio diritto interno. |
Motivazione | |
Emendamento tecnico volto ad allineare i considerando della presente decisione con quelli della decisione iniziale (decisione n. 896/2006/CE – considerando 12). | |
Emendamento 5 CONSIDERANDO 11 BIS (nuovo) | |
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(11 bis) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen, al quale il Regno Unito non partecipa ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen1. Di conseguenza, il Regno Unito non partecipa all'adozione della decisione, non è vincolato da essa né è tenuto ad applicarla. |
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Motivazione | |
Emendamento tecnico volto ad allineare i considerando della presente decisione con quelli della decisione iniziale (decisione n. 896/2006/CE – considerando 13). | |
Emendamento 6 CONSIDERANDO 11 TER (nuovo) | |
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(11 ter) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen, al quale l’Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen2. Di conseguenza, l’Irlanda non partecipa all'adozione della decisione, non è vincolata da essa né è tenuta ad applicarla. |
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Motivazione | |
Emendamento tecnico volto ad allineare i considerando della presente decisione con quelli della decisione iniziale (decisione n. 896/2006/CE – considerando 14). | |
Emendamento 7 ARTICOLO 4 | |
La Bulgaria e la Romania sono destinatarie della presente decisione. |
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea. |
Motivazione | |
L'emendamento è volto ad allineare l'articolo 4 della presente decisione all'articolo 6 della decisione iniziale (decisione n. 896/2006/CE). Dal momento che la proposta all'esame intende modificare la decisione del 2006, è necessario che sia destinata ai medesimi Stati membri della proposta iniziale. |
PROCEDURA
Titolo |
Regime semplificato di controllo delle persone alle frontiere esterne dell’Unione (Svizzera e Liechtenstein) |
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Riferimenti |
COM(2007)0508 - C6-0280/2007 - 2007/0186(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
11.9.2007 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 24.9.2007 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
AFET 24.9.2007 |
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Pareri non espressi Decisione |
AFET 27.11.2007 |
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Relatore(i) Nomina |
Panayiotis Demetriou 5.11.2007 |
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Esame in commissione |
29.11.2007 |
18.12.2007 |
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Approvazione |
18.12.2007 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
44 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Ewa Klamt, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Renate Weber, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Edit Bauer, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Rainer Wieland |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Manuel Medina Ortega |
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