RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio

20.12.2007 - (COM(2007)0508 – C6‑0279/2007 –2007/0185 (COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Michael Cashman

Procedura : 2007/0185(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0511/2007
Testi presentati :
A6-0511/2007
Discussioni :
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio

(COM(2007)0508 – C6‑0279/2007 –2007/0185 (COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0508),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 62, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0279/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6‑0511/2007),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Titolo

Proposta di

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio

che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Cipro e Romania, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio

Motivazione

La presente decisione sarà adottata dopo che la Repubblica ceca, la Lettonia, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia saranno entrate nell'area Schengen. Pertanto, il regime generale di Schengen sarà loro applicabile.

Emendamento 2

Considerando 3

(3) La Bulgaria e la Romania sono quindi tenute a rilasciare visti nazionali, per l'ingresso o il transito nel loro territorio, ai cittadini di paesi terzi in possesso di un visto uniforme o di un visto per soggiorno di lunga durata o di un documento di soggiorno rilasciato da uno Stato membro che attua integralmente l'acquis di Schengen, oppure in possesso di un documento simile rilasciato dagli Stati membri che non attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen.

(3) La Bulgaria e la Romania sono quindi tenute a rilasciare visti nazionali, per l'ingresso o il transito nel loro territorio, ai cittadini di paesi terzi in possesso di un visto uniforme o di un visto per soggiorno di lunga durata o di un documento di soggiorno rilasciato da uno Stato membro che attua integralmente l'acquis di Schengen, oppure in possesso di un documento simile rilasciato dallo Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen (Cipro).

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 2 del progetto di relazione. Tale procedura si applicherà esclusivamente a Cipro.

Emendamento 3

Considerando 4

(4) I titolari di documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen e di documenti simili rilasciati dagli Stati membri che non attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen non costituiscono un rischio per la Romania e la Bulgaria, poiché sono stati sottoposti dagli altri Stati membri a tutti i controlli necessari. Per evitare di imporre alla Romania e alla Bulgaria altri oneri amministrativi ingiustificati, sarebbe opportuno estendere a tali paesi le norme comuni stabilite nella decisione n. 895/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio.

(4) I titolari di documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen e di documenti simili rilasciati da Cipro non costituiscono un rischio per la Romania e la Bulgaria, poiché sono stati sottoposti dagli altri Stati membri a tutti i controlli necessari. Per evitare di imporre alla Romania e alla Bulgaria altri oneri amministrativi ingiustificati, sarebbe opportuno applicare a tali paesi norme analoghe alle norme comuni stabilite nella decisione n. 895/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio.

Motivazione

La presente decisione non è un'estensione della decisione 895/2006/CE, ma una nuova decisione.

Emendamento 4

Considerando 5

(5) Le nuove norme comuni dovrebbero autorizzare la Bulgaria e la Romania a riconoscere unilateralmente determinati documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen, i documenti simili da questi rilasciati e i documenti elencati nell'allegato della decisione n. 895/2006/CE, rilasciati dagli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004, come equipollenti ai loro visti nazionali, e ad istituire un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato su questa equipollenza unilaterale.

(5) Le nuove norme comuni dovrebbero autorizzare la Bulgaria e la Romania a riconoscere unilateralmente determinati documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen, i documenti simili da questi rilasciati e i documenti elencati nell'allegato della decisione n. 895/2006/CE, rilasciati da Cipro, come equipollenti ai loro visti nazionali, e ad istituire un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato su questa equipollenza unilaterale.

Emendamento 5

Considerando 6

(6) Tenuto conto che la Repubblica ceca, Cipro, la Lettonia, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno notificato alla Commissione la volontà di applicare il regime semplificato introdotto dalla decisione n. 895/2006/CE, le nuove norme comuni dovrebbero consentire a questi Stati membri di riconoscere anche i visti e i documenti di soggiorno rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio.

(6) Le nuove norme comuni dovrebbero consentire a Cipro di riconoscere anche i visti e i documenti di soggiorno rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania come equipollenti ai suoi visti nazionali ai fini del transito nel suo territorio.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 1.

Emendamento 6

Considerando 7

(7) Il nuovo regime comune dovrebbe applicarsi per un periodo di transizione, sino alla data che il Consiglio stabilirà nella decisione prevista all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma dell'Atto di adesione del 2003 e all'articolo 4, paragrafo 2 dell'Atto di adesione del 2005.

(7) Il nuovo regime comune dovrebbe applicarsi per un periodo di transizione, sino alla data che il Consiglio stabilirà nella decisione prevista all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma dell'Atto di adesione del 2003 e all'articolo 4, paragrafo 2 dell'Atto di adesione del 2005, fatte salve eventuali disposizioni transitorie relative a documenti rilasciati prima di tale data.

Emendamento 7

Considerando 8

(8) Il riconoscimento di un documento dovrebbe essere limitato ai fini del transito nel territorio della Bulgaria, della Repubblica ceca, di Cipro, della Lettonia, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia. La partecipazione al sistema comune dovrebbe essere facoltativa e non dovrebbe imporre agli Stati membri obblighi supplementari rispetto a quelli definiti nell'Atto di adesione del 2003 e nell'Atto di adesione del 2005.

(8) Il riconoscimento di un documento dovrebbe essere limitato ai fini del transito nel territorio della Bulgaria, di Cipro e della Romania. La partecipazione al sistema comune dovrebbe essere facoltativa e non dovrebbe imporre agli Stati membri obblighi supplementari rispetto a quelli definiti nell'Atto di adesione del 2003 e nell'Atto di adesione del 2005.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 1.

Emendamento 8

Considerando 9

(9) Le norme comuni dovrebbero applicarsi ai visti uniformi per soggiorno di breve durata, ai visti per soggiorno di lunga durata e ai documenti di soggiorno rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen, ai documenti simili rilasciati dagli Stati membri che non attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen, nonché ai visti per soggiorno di breve o di lunga durata e ai documenti di soggiorno rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania.

(9) Le norme comuni dovrebbero applicarsi ai visti uniformi per soggiorno di breve durata, ai visti per soggiorno di lunga durata e ai documenti di soggiorno rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen (che dal 21 dicembre 2007 comprendono l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Slovenia e l'Ungheria), ai documenti simili rilasciati da Cipro, nonché ai visti per soggiorno di breve o di lunga durata e ai documenti di soggiorno rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 1.

Emendamento 9

Considerando 10

(10) Le condizioni da rispettare in materia di ingresso sono quelle stabilite all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), ad eccezione della condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), nella misura in cui la presente decisione, che estende le norme comuni previste nella decisione n. 895/2006/CE, istituisce un regime di riconoscimento unilaterale da parte della Bulgaria e della Romania di determinati documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen, dei documenti simili rilasciati dagli Stati membri che non lo attuano ancora integralmente, nonché dei visti per soggiorno di breve durata, dei visti per soggiorno di lunga durata e dei documenti di soggiorno rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania ai fini del transito, e permette inoltre alla Repubblica ceca, a Cipro, alla Lettonia, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia, che applicano il regime semplificato introdotto dalla decisione n. 895/2006/CE, di riconoscere i documenti simili rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania.

(10) Le condizioni da rispettare in materia di ingresso sono quelle stabilite all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), ad eccezione della condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), nella misura in cui la presente decisione, che estende le norme comuni previste nella decisione n. 895/2006/CE, istituisce un regime di riconoscimento unilaterale da parte della Bulgaria e della Romania di determinati documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen e dei documenti simili rilasciati da Cipro, nonché un regime di riconoscimento unilaterale da parte di Cipro dei visti per soggiorno di breve durata, dei visti per soggiorno di lunga durata e dei documenti di soggiorno rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania ai fini del transito.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 1.

Emendamento 10

Considerando 11

(11) Poiché l'obiettivo della presente decisione, ossia l'introduzione di un regime di riconoscimento unilaterale applicabile dagli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 e nel 2007, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può quindi, per l'entità e gli effetti della decisione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(11) Poiché l'obiettivo della presente decisione, ossia l'introduzione di un regime di riconoscimento unilaterale applicabile dagli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2007 e da Cipro, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può quindi, per l'entità e gli effetti della decisione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 1.

Emendamento 11

Articolo 1, trattino 1

● la Bulgaria e la Romania possono riconoscere unilateralmente come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito i documenti di cui agli articoli 2 e 3, nonché i documenti menzionati all'articolo 4, rilasciati da questi due paesi ai cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001;

● la Bulgaria e la Romania possono riconoscere unilateralmente come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito i documenti di cui agli articoli 2 e 3, nonché i documenti menzionati all'articolo 4, rilasciati da questi due paesi e da Cipro ai cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001;

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 1.

Emendamento 12

Articolo 1, trattino 2

la Repubblica ceca, Cipro, la Lettonia, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia che hanno notificato alla Commissione la volontà di applicare il regime semplificato introdotto dalla decisione n. 895/2006/CE possono riconoscere unilateralmente come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito i documenti di cui all'articolo 4, rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania ai cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001.

● Cipro può riconoscere unilateralmente come equipollenti ai suoi visti nazionali ai fini del transito i documenti di cui all'articolo 4, rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania ai cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 1.

Emendamento 13

Articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis. L'applicazione della presente decisione non pregiudica le verifiche effettuate sulle persone alle frontiere esterne ai sensi degli articoli 5-13 nonché degli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 562/2006.

Motivazione

La decisione del 2006 faceva riferimento al codice frontiere Schengen ed è importante mantenere tale riferimento anche nella presente decisione.

Emendamento 14

Articolo 3, comma 1

Se decidono di applicare l'articolo 2, la Bulgaria e la Romania possono inoltre riconoscere come equipollenti al proprio visto nazionale, ai fini del transito, i visti per soggiorno di breve o di lunga durata e i documenti di soggiorno rilasciati da un altro o da altri Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 e che non attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen.

Se decidono di applicare l'articolo 2, la Bulgaria e la Romania possono inoltre riconoscere come equipollenti al proprio visto nazionale, ai fini del transito, i visti per soggiorno di breve o di lunga durata e i documenti di soggiorno rilasciati da Cipro.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 1.

Emendamento 15

Articolo 3, comma 2

I documenti rilasciati dagli Stati membri che non attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen, che possono essere riconosciuti, sono elencati nell'allegato della decisione n. 895/2006/CE.

I documenti rilasciati da Cipro che possono essere riconosciuti sono elencati nell'allegato della decisione n. 895/2006/CE.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 1.

Emendamento 16

Articolo 4, comma 1

La Bulgaria e la Romania possono inoltre riconoscere come equipollenti al proprio visto nazionale, ai fini del transito, anche i visti per soggiorno di breve o di lunga durata e i documenti di soggiorno da esse rilasciati.

La Bulgaria e la Romania possono inoltre riconoscere reciprocamente come equipollenti al proprio visto nazionale, ai fini del transito, anche i visti per soggiorno di breve o di lunga durata e i documenti di soggiorno rilasciati dall'altro paese.

Motivazione

Questo comma richiede una precisazione.

Emendamento 17

Articolo 4, comma 1 bis (nuovo)

Cipro può riconoscere come equipollenti al proprio visto nazionale, ai fini del transito, anche i visti per soggiorno di breve o di lunga durata e i documenti di soggiorno rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania figuranti nell'allegato.

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 17 del progetto di relazione. Si è aggiunto un riferimento all'allegato.

Emendamento 18

Articolo 5

La Repubblica ceca, Cipro, la Lettonia, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia possono inoltre riconoscere ai fini del transito i documenti bulgari e rumeni elencati nell'allegato della presente decisione.

soppresso

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 1.

Emendamento 19

Articolo 6, comma 1

La Bulgaria, la Repubblica ceca, Cipro, la Lettonia, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia possono riconoscere i documenti come equipollenti al proprio visto nazionale, ai fini del transito, soltanto se i cittadini di paesi terzi transitano nel loro territorio per un periodo non superiore a cinque giorni per transito.

La Bulgaria, Cipro e la Romania possono riconoscere i documenti come equipollenti al proprio visto nazionale, ai fini del transito, soltanto se i cittadini di paesi terzi transitano nel loro territorio per un periodo non superiore a cinque giorni per transito.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 1.

Emendamento 20

Articolo 7

La Bulgaria, la Repubblica ceca, Cipro, la Lettonia, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia notificano alla Commissione la loro eventuale decisione di attuare la presente decisione entro 10 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. La Commissione pubblica le informazioni comunicate da questi Stati membri nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La Bulgaria, Cipro e la Romania notificano alla Commissione la loro eventuale decisione di attuare la presente decisione entro 10 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. La Commissione pubblica le informazioni comunicate da questi Stati membri nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 1.

Emendamento 21

Articolo 8, paragrafo 2

Essa è applicabile sino alla data stabilita dalla decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'Atto di adesione del 2005.

Essa è applicabile alla Bulgaria, a Cipro e alla Romania sino alla data stabilita dalle rispettive decisioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'Atto di adesione del 2003 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto di adesione del 2005, data in cui si applicano allo Stato membro in questione tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen nel campo della politica comune in materia di visti e della circolazione di cittadini di paesi terzi legalmente residenti nel territorio degli Stati membri.

 

Dopo la data stabilita dalla pertinente decisione del Consiglio in relazione ad uno Stato membro, detto Stato membro riconosce, ai fini del transito nel suo territorio, durante il loro periodo di validità, i visti nazionali per soggiorno di breve durata rilasciati prima di tale data fino all'ultimo giorno dei sei mesi successivi a tale data, purché detto Stato membro abbia notificato alla Commissione la sua decisione conformemente all'articolo 7. Durante tale periodo, si applicano le condizioni stabilite nella presente decisione.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 1 del progetto di relazione. Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 21 del progetto di relazione. Nella decisione del Consiglio sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen è previsto un periodo transitorio, e un analogo periodo transitorio dovrebbe essere previsto anche nella presente decisione in vista del momento in cui la Bulgaria, Cipro e la Romania entreranno nell'area Schengen.

Emendamento 22

Articolo 9

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione.

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Romania sono destinatarie della presente decisione.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 1.

Emendamento 23

Allegato

Elenco dei documenti rilasciati dalla Bulgaria, Visti

1. Виза за летищен транзит (виза вид "А") - Visto di transito aeroportuale (tipo „A”)

2. Виза за летищен транзит (виза вид "А") - Visto di transito (tipo „B”)

1. Виза за летищен транзит (виза вид "А") - Visto di transito (tipo „B”)

– Еднократна транзитна виза – Visto di transito semplice

 

– Еднократна транзитна виза – Visto di doppio transito

 

– Еднократна транзитна виза – Visto di transito multiplo

 

3. Виза за летищен транзит (виза вид "А") - Visto per soggiorno di breve durata (tipo „C”)

2. Виза за летищен транзит (виза вид "А") - Visto per soggiorno di breve durata (tipo „C”)

– Многократна входна виза – Visto di ingresso semplice

 

– Многократна входна виза – Visto di ingresso multiplo

 

4. Виза за летищен транзит (виза вид "А") - Visto per soggiorno di lunga durata (tipo „D”)

3. Виза за летищен транзит (виза вид "А") - Visto per soggiorno di lunga durata (tipo „D”)

Motivazione

La delegazione bulgara presso il Consiglio ha sollecitato tale modifica sostenendo che il visto di tipo "A" era stato erroneamente inserito nell'elenco dal momento che non consente l'ingresso nel territorio bulgaro e non può essere utilizzato a fini di transito.

Emendamento 24

Allegato

Elenco dei documenti rilasciati dalla Bulgaria, Permessi di soggiorno, punti 3 e 4

3. Карта на бежанец – Permesso di soggiorno per rifugiato

3. Удостоверение за завръщане в Република България на чужденец - Lasciapassare per il rientro di un cittadino di paese terzo nella Repubblica di Bulgaria

4. Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут – Permesso di soggiorno per cittadino di paese terzo a cui la Repubblica di Bulgaria ha concesso uno statuto di protezione umanitaria

 

Motivazione

La delegazione bulgara presso il Consiglio ha sollecitato tale modifica sostenendo che i punti 3 e 4 devono essere soppressi perché la legislazione comunitaria (regolamento 1932/2006) esonera tali categorie dal requisito del visto.

Emendamento 25

Allegato

Elenco dei documenti rilasciati dalla Romania, Visti

– viză de tranzit, identificată prin simbolul B (visto di transito, contrassegnato dalla lettera B)

– viză de tranzit, identificată prin simbolul B (visto di transito, contrassegnato dalla lettera B)

– viză de scurtă şedere, identificată prin simbolul C (visto per soggiorno di breve durata, contrassegnato dalla lettera C)

– viză de scurtă şedere, identificată prin simbolul C (visto per soggiorno di breve durata, contrassegnato dalla lettera C)

– viză de lungă şedere, identificată prin unul dintre următoarele simboluri, în funcţie de activitatea pe care urmează să o desfăşoare în România străinul căruia i-a fost acordată:

– viză de lungă şedere, identificată prin unul dintre următoarele simboluri, în funcţie de activitatea pe care urmează să o desfăşoare în România străinul căruia i-a fost acordată:

(i) desfăşurarea de activităţi economice, identificată prin simbolul D/AE

(i) desfăşurarea de activităţi economice, identificată prin simbolul D/AE

(ii) desfăşurarea de activităţi profesionale, identificată prin simbolul D/AP

(ii) desfăşurarea de activităţi profesionale, identificată prin simbolul D/AP

(iii) desfăşurarea de activităţi comerciale, identificată prin simbolul D/AC

(iii) desfăşurarea de activităţi comerciale, identificată prin simbolul D/AC

(iv) angajare în munca, identificată prin simbolul D/AM

(iv) angajare în munca, identificată prin simbolul D/AM

(v) studii, identificată prin simbolul D/SD

(v) studii, identificată prin simbolul D/SD

(vi) reîntregirea familiei, identificată prin simbolul D/VF

(vi) reîntregirea familiei, identificată prin simbolul D/VF

(vii) intrarea în România a străinilor căsătoriţi cu cetăţeni români, identificată prin simbolul D/CR

(vii) activităţi de cercetare ştiinţifică, identificată prin simbolul D/CS

(viii) activităţi religioase sau umanitare, identificată prin simbolul D/RU

(viii) activităţi religioase sau umanitare, identificată prin simbolul D/RU

(ix) viză diplomatică şi viză de serviciu, identificată prin simbolul DS

(ix) viză diplomatică şi viză de serviciu, identificată prin simbolul DS

(x) alte scopuri, identificată prin simbolul D/AS

(x) alte scopuri, identificată prin simbolul D/AS

(visto per soggiorno di lunga durata, contrassegnato da uno dei seguenti codici, in funzione dell'attività che lo straniero titolare del visto eserciterà in Romania:

(visto per soggiorno di lunga durata, contrassegnato da uno dei seguenti codici, in funzione dell'attività che lo straniero titolare del visto eserciterà in Romania:

(i) attività economica (codice D/AE)

(i) attività economica (codice D/AE)

(ii) attività professionale (codice D/AP)

(ii) attività professionale (codice D/AP)

(iii) attività commerciale (codice D/AC)

(iii) attività commerciale (codice D/AC)

(iv) lavoro subordinato (codice D/AM)

(iv) lavoro subordinato (codice D/AM)

(v) studio (codice D/SD)

(v) studio (codice D/SD)

(vi) ricongiungimento familiare (codice D/VF)

(vi) ricongiungimento familiare (codice D/VF)

(vii) ingresso nel territorio rumeno di stranieri coniugati a cittadini rumeni (codice D/CR)

(vii) attività di ricerca scientifica (codice D/CS)

(viii) motivi religiosi o umanitari (codice D/RU)

(viii) motivi religiosi o umanitari (codice D/RU)

(ix) visto diplomatico e visto di servizio (codice DS)

(ix) visto diplomatico e visto di servizio (codice DS)

(x) altri motivi (codice D/AS))

(x) altri motivi (codice D/AS))

Motivazione

La delegazione rumena presso il Consiglio ha sollecitato tale modifica a seguito di una modifica apportata alla legislazione nazionale.

PROCEDURA

Titolo

Regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne dell’Unione

Riferimenti

COM(2007)0508 - C6-0279/2007 - 2007/0185(COD)

Presentazione della proposta al PE

11.9.2007

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

24.9.2007

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

AFET

24.9.2007

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

AFET

27.11.2007

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Michael Cashman

5.11.2007

 

 

Esame in commissione

29.11.2007

18.12.2007

 

 

Approvazione

18.12.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

44

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Renate Weber, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Edit Bauer, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Rainer Wieland

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Manuel Medina Ortega