RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento n. 11, riguardante l’abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell’articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari – Aspetti relativi al trasporto
20.12.2007 - (COM(2007)0090 – C6‑0086/2007 – 2007/0037(COD)) - ***I
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Paolo Costa
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento n. 11, riguardante l’abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell’articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari – Aspetti relativi al trasporto
(COM(2007)0090 – C6‑0086/2007 – 2007/0037(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0090),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 75, paragrafo 3, 95 e 152, paragrafo 4 b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0086/2007),
– vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 5 luglio 2007 di autorizzare la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e la commissione per i trasporti e il turismo ad elaborare una relazione legislativa ciascuna sulla base della proposta della Commissione COM(2007)0090,
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6‑0513/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 TITOLO | |
Proposta di |
Proposta di |
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO |
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO |
che modifica il regolamento n. 11, riguardante l’abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell’articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari. |
che modifica il regolamento n. 11, riguardante l’abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell’articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea. |
Motivazione | |
L'emendamento fa seguito alla decisione della Conferenza dei presidenti del 5 luglio 2007 di autorizzare le commissioni ENVI e TRAN a elaborare ciascuna una relazione legislativa sulla base della proposta della Commissione COM(2007)0090. Visto che la proposta della Commissione contiene disposizioni per due atti legislativi distinti e che affrontano questioni diverse, cioè il trasporto (regolamento CEE n. 11) e l'igiene dei prodotti alimentari (regolamento CE n. 852/2004), la soppressione riguarda i riferimenti e gli aspetti connessi all'igiene dei prodotti alimentari. | |
Emendamento 2 VISTO 1 | |
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 75, paragrafo 3, l’articolo 95 e l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b), |
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 75, paragrafo 3, |
Motivazione | |
L'emendamento fa seguito alla decisione della Conferenza dei presidenti del 5 luglio 2007 di autorizzare le commissioni ENVI e TRAN a elaborare ciascuna una relazione legislativa sulla base della proposta della Commissione COM(2007)0090. Visto che la proposta della Commissione contiene disposizioni per due atti legislativi distinti e che affrontano questioni diverse, cioè il trasporto (regolamento CEE n. 11) e l'igiene dei prodotti alimentari (regolamento CE n. 852/2004), la soppressione riguarda i riferimenti e gli aspetti connessi all'igiene dei prodotti alimentari. | |
Emendamento 3 VISTO 5 | |
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, |
soppresso |
Motivazione | |
L'emendamento fa seguito alla decisione della Conferenza dei presidenti del 5 luglio 2007 di autorizzare le commissioni ENVI e TRAN a elaborare ciascuna una relazione legislativa sulla base della proposta della Commissione. Visto che la base giuridica della proposta sul trasporto (regolamento CEE n. 11) è costituita dall'artico 75, paragrafo 3, l'emendamento mira al rispetto della lettera dell'articolo stesso che recita "Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale, una regolamentazione intesa a garantire l'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1". Ciò consentirà la separazione dei due atti legislativi distinti. | |
Emendamento 4 CONSIDERANDO 3 | |
(3) L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004 prevede che tutti gli operatori del settore alimentare predispongano, attuino e mantengano procedure basate sui principi del sistema HACCP (Hazard analysis and critical control points: analisi dei pericoli e punti critici di controllo). |
soppresso |
Motivazione | |
L'emendamento fa seguito alla decisione della Conferenza dei presidenti del 5 luglio 2007 di autorizzare le commissioni ENVI e TRAN a elaborare ciascuna una relazione legislativa sulla base della proposta della Commissione COM(2007)0090. Visto che la proposta della Commissione contiene disposizioni per due atti legislativi distinti e che affrontano questioni diverse, cioè il trasporto (regolamento CEE n. 11) e l'igiene dei prodotti alimentari (regolamento CE n. 852/2004), la soppressione riguarda i riferimenti e gli aspetti connessi all'igiene dei prodotti alimentari. | |
Emendamento 5 CONSIDERANDO 4 | |
(4) L’esperienza mostra che in certe imprese del settore alimentare l’igiene dei prodotti può essere assicurata attuando correttamente le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004, senza che sia necessario ricorrere al sistema HACCP. Le imprese interessate sono soprattutto piccole imprese come le panetterie, le macellerie, le drogherie, le bancarelle, i ristoranti e i bar, che per lo più vendono i loro prodotti direttamente ai consumatori finali e che rientrano nella categoria delle microimprese quale definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese. |
soppresso |
Motivazione | |
L'emendamento fa seguito alla decisione della Conferenza dei presidenti del 5 luglio 2007 di autorizzare le commissioni ENVI e TRAN a elaborare ciascuna una relazione legislativa sulla base della proposta della Commissione COM(2007)0090. Visto che la proposta della Commissione contiene disposizioni per due atti legislativi distinti e che affrontano questioni diverse, cioè il trasporto (regolamento CEE n. 11) e l'igiene dei prodotti alimentari (regolamento CE n. 852/2004), la soppressione riguarda i riferimenti e gli aspetti connessi all'igiene dei prodotti alimentari. | |
Emendamento 6 CONSIDERANDO 5 | |
(5) È dunque opportuno prevedere a favore di tali imprese una esenzione dall’obbligo stabilito nell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004, fermo restando che tali imprese dovranno continuare a rispettare tutte le altre prescrizioni del regolamento. |
soppresso |
Motivazione | |
L'emendamento fa seguito alla decisione della Conferenza dei presidenti del 5 luglio 2007 di autorizzare le commissioni ENVI e TRAN a elaborare ciascuna una relazione legislativa sulla base della proposta della Commissione COM(2007)0090. Visto che la proposta della Commissione contiene disposizioni per due atti legislativi distinti e che affrontano questioni diverse, cioè il trasporto (regolamento CEE n. 11) e l'igiene dei prodotti alimentari (regolamento CE n. 852/2004), la soppressione riguarda i riferimenti e gli aspetti connessi all'igiene dei prodotti alimentari. | |
Emendamento 7 CONSIDERANDO 6 | |
(6) Poiché tanto la modifica del regolamento (CE) n. 852/2004 quanto la modifica del regolamento n. 11 sono volte a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese senza cambiare lo scopo fondamentale di tali regolamenti, è opportuno combinare queste modifiche in un unico regolamento, |
soppresso |
Motivazione | |
L'emendamento fa seguito alla decisione della Conferenza dei presidenti del 5 luglio 2007 di autorizzare le commissioni ENVI e TRAN a elaborare ciascuna una relazione legislativa sulla base della proposta della Commissione COM(2007)0090. Visto che la proposta della Commissione contiene disposizioni per due atti legislativi distinti e che affrontano questioni diverse, cioè il trasporto (regolamento CEE n. 11) e l'igiene dei prodotti alimentari (regolamento CE n. 852/2004), la soppressione riguarda i riferimenti e gli aspetti connessi all'igiene dei prodotti alimentari. | |
Emendamento 8 ARTICOLO 2 Articolo 5, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 852/2004) | |
Articolo 2 |
soppresso |
Nell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 852/2004 è aggiunta la seguente frase: |
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“Fatta salva l’applicazione delle altre prescrizioni del presente regolamento, il paragrafo 1 non si applica alle imprese che rientrano nella categoria delle microimprese quale definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e le cui attività consistono principalmente nella vendita diretta di prodotti alimentari ai consumatori finali”. |
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Motivazione | |
L'emendamento fa seguito alla decisione della Conferenza dei presidenti del 5 luglio 2007 di autorizzare le commissioni ENVI e TRAN a elaborare ciascuna una relazione legislativa sulla base della proposta della Commissione COM(2007)0090. Visto che la proposta della Commissione contiene disposizioni per due atti legislativi distinti e che affrontano questioni diverse, cioè il trasporto (regolamento CEE n. 11) e l'igiene dei prodotti alimentari (regolamento CE n. 852/2004), la soppressione riguarda i riferimenti e gli aspetti connessi all'igiene dei prodotti alimentari. | |
Traduzione esterna |
MOTIVAZIONE
Contesto e osservazioni in merito alla procedura
Il 6 marzo, la Commissione ha presentato al Parlamento una proposta che contiene disposizioni tese a modificare due atti legislativi comunitari vigenti ma distinti, il primo in merito al regolamento n. 11, del 1960, riguardante l’abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell’articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e il secondo concernente il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari[1].
Sulla scorta delle richieste presentate dalla commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) e dalla commissione per i trasporti e il turismo (TRAN), per dividere la proposta in due parti, la Conferenza dei Presidenti del 5 luglio 2007 ha deciso di autorizzare le commissioni ENVI e TRANS a elaborare ciascuna una relazione legislativa sulla proposta della Commissione COM(2007)0090.
Contenuti della proposta: aspetti connessi al trasporto
In base all’esame strategico del programma per legiferare meglio nell’Unione europea[2] e al programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea[3], la Commissione ha identificato la componente relativa al trasporto della proposta in una serie di misure – le cosiddette “azioni rapide” – nel cui ambito è possibile ottenere vantaggi significativi a breve termine introducendo soltanto lievi modifiche alla legislazione vigente. Il programma d’azione mira a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese del 25% entro il 2012, nell’ambito della condivisione delle responsabilità e dello sforzo comune degli Stati membri e delle istituzioni europee in relazione alla strategia per “la crescita e l'occupazione”. Il Consiglio europeo (nel maggio 2007) ha accolto con favore tale approccio e ha invitato il Consiglio e il Parlamento europeo ad accordare particolare priorità alle misure d'azione rapida in vista della loro rapida adozione nel corso del 2007.
Il regolamento n. 11, riguardante l’abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, obbliga i vettori che trasportano merci per ferrovia, su strada o per via navigabile all’interno della Comunità a fornire informazioni in merito a tariffe, accordi, contratti tariffari e condizioni di trasporto compilando un documento che devono portare con sé quando trasportano le merci. Sono vietate le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondati sul paese d'origine o di destinazione dei prodotti trasportati (articolo 4).
Risulta evidente l’esigenza di modificare talune disposizioni obsolete o datate del regolamento n. 11, che risale al 1960 e che è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 3626/84.
In particolare, la proposta sopprime gli elementi obsoleti concernenti l’“instradamento” o “la distanza” e i “punti di transito di frontiera” nell’ambito della documentazione richiesta per ciascun trasporto di beni, laddove si tratti di trasporti transfrontalieri all’interno dell’Unione europea (articolo 6, paragrafo 1, quinto e sesto trattino). Entrambe le prescrizioni, nel contesto delle numerose prescrizioni stabilite all’articolo 6, non risultano più indispensabili per raggiungere gli obiettivi del regolamento in un settore caratterizzato da un alto grado di liberalizzazione.
Inoltre, l’obbligo imposto al vettore di conservare presso la propria sede una copia del documento di trasporto che indichi, fra l’altro, “i prezzi definitivi di trasporto sotto qualsiasi forma, le altre spese e, se del caso, gli abbuoni ed ogni altra condizione che influisca sui prezzi e sulle condizioni di trasporto” (terza frase dell’articolo 6, paragrafo 2), risulta superfluo, visto che al giorno d’oggi tali informazioni sono comunque disponibili nei sistemi contabili dei vettori.
Si propone altresì di sopprimere l’obbligo obsoleto, imposto ai governi degli Stati membri e alle imprese di trasporto, di fornire alla Commissione informazioni su tariffe, prezzi e condizioni di trasporto entro il 1° luglio 1961 (articolo 5).
Infine, oltre a sopprimere le prescrizioni che impongono oneri superflui alle imprese, la Commissione propone un esplicito riferimento all’uso di “note di spedizione o qualsiasi altro documento di trasporto” in cui figurino tutte le indicazioni previste dal regolamento, onde evitare che i vettori siano obbligati a conservare moduli separati e a raddoppiare il loro lavoro. Le suddette note di spedizione sono già contemplate dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (Ginevra, 1956), di cui gli Stati membri sono parti contraenti [4]. Le modifiche proposte aumentano la certezza del diritto per le imprese di trasporto per quanto attiene al documento sostitutivo in relazione alle informazioni richieste.
In base alla valutazione d’impatto della Commissione, il provvedimento riguarderà più di 300.000 aziende (100 operatori ferroviari, 7.000 vettori fluviali e 300.000 vettori per il trasporto merci su strada). Secondo le stime, il vantaggio derivante dal taglio degli oneri amministrativi dovrebbe attestarsi intorno ai 160 milioni di euro l’anno.
Le proposte del relatore
Dal momento che la proposta della Commissione contiene disposizioni relative a due atti legislativi di diversa natura, vale a dire il trasporto (regolamento (CEE) n. 11/1960) e l’igiene dei prodotti alimentari (regolamento (CE) n. 852/2004), il relatore suggerisce di presentare un atto separato concernente il regolamento n. 11. Sulla scorta della decisione della Conferenza dei Presidenti, la commissione per i trasporti e il turismo è tenuta a separare le due proposte legislative al fine di procedere all’adozione della proposta concernente il regolamento n. 11, senza modificare il regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari.
Per quanto concerne la questione relativa alla base giuridica della proposta, va sottolineato che mentre per le questioni connesse ai trasporti viene proposto l’articolo 75, paragrafo 3 del trattato CE[5], che non prevede la consultazione del Parlamento, diversamente, per gli aspetti connessi all’igiene dei prodotti alimentari sono proposti l’articolo 95 e l’articolo 152, paragrafo 4, che prevedono la procedura di codecisione. Sebbene sia possibile sollevare obiezioni in merito all’adeguatezza di tale proposta legislativa congiunta, l’obiettivo delle "azioni rapide" in quanto tale non andrebbe messo a repentaglio con procedure complicate.
Dal momento che la proposta è stata trasmessa alla commissione per i trasporti in base alla procedura di codecisione, è possibile l’adozione dell’atto legislativo in materia di trasporti, vale a dire il regolamento n. 11, eliminando le disposizioni attinenti all’igiene dei prodotti alimentari. La sola condizione che deve essere rispettata è quella di non emendare le misure proposte dalla Commissione in merito al regolamento n. 11. In tale modo si raggiungerà l’obiettivo auspicato, vale a dire la rapida adozione del regolamento n. 11, acquisendo pertanto i vantaggi economici di tale proposta in una lasso di tempo molto breve.
- [1] COM (2007)0090 definitivo
- [2] COM (2006)0689 definitivo
- [3] COM (2007)0023 definitivo
- [4] Tutti i 27 Stati membri dell’UE tranne Malta
- [5] Infatti, l’articolo 75, paragrafo 3 afferma che “Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale, una regolamentazione intesa a garantire l'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1”. Il Comitato economico e sociale ha adottato il proprio parere nella riunione del 30 maggio 2007 (GU C 175 del 27.07.2007, pag. 37).
PROCEDURA
Titolo |
Soppressione delle discriminazioni in materia di prezzi e condizioni di trasporto |
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Riferimenti |
COM(2007)0090 - C6-0086/2007 - 2007/0037A(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
6.3.2007 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 29.3.2007 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ENVI 29.3.2007 |
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Pareri non espressi Decisione |
ENVI 3.5.2007 |
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Relatore(i) Nomina |
Paolo Costa 26.3.2007 |
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Esame in commissione |
20.11.2007 |
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Approvazione |
18.12.2007 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
45 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Zsolt László Becsey, Luigi Cocilovo, Markus Ferber, Pedro Guerreiro, Lily Jacobs, Vladimír Remek, Leopold Józef Rutowicz, Corien Wortmann-Kool |
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Deposito |
20.12.2007 |
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