RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l'adozione di un quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012

20.12.2007 - (COM(2007)0515 – C6‑0322/2007 – 2007/0189(CNS)) - *

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Michael Cashman

Procedura : 2007/0189(CNS)
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A6-0514/2007
Testi presentati :
A6-0514/2007
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l'adozione di un quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012

(COM(2007)0515 – C6‑0322/2007 – 2007/0189(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0515),

–   visto l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0322/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6‑0514/2007),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  invita il Consiglio a consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 1

(1) Perché l'Agenzia possa svolgere i suoi compiti correttamente, è opportuno che gli specifici settori tematici della sua attività siano determinati da un quadro pluriennale che copra cinque anni, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 168/2007.

(1) Perché l'Agenzia possa svolgere i suoi compiti correttamente, e tenendo presenti gli obiettivi per cui essa è stata istituita, è opportuno che gli specifici settori tematici della sua attività siano determinati da un quadro pluriennale che copra cinque anni, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 168/2007.

Emendamento 2

Considerando 2

(2) Occorre che il quadro comprenda tra i settori tematici di attività dell'Agenzia la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza.

(2) Occorre che il quadro comprenda tra i settori tematici di attività dell'Agenzia la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza, nonché la protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze etniche o nazionali.

Motivazione

Il considerando 10 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio indica, quali elementi da inserire nel programma di lavoro permanente dell'Agenzia, non solo la lotta al razzismo, alla xenofobia e alle intolleranze ad essi connesse, ma anche la protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze.

Emendamento 3

Considerando 5

(5) Il quadro deve contenere disposizioni che garantiscano la complementarità con il mandato di altri organi, uffici e agenzie della Comunità e dell'Unione, nonché con il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali attive nel settore dei diritti fondamentali. Le agenzie e gli organi comunitari più direttamente interessati dal quadro pluriennale sono l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, e il garante europeo della protezione dei dati, istituito con regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati; pertanto è opportuno tenere conto degli obiettivi di questi organi.

(5) Il quadro deve contenere disposizioni che garantiscano la complementarità con il mandato di altri organi, uffici e agenzie della Comunità e dell'Unione, nonché con il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali attive nel settore dei diritti fondamentali. Le agenzie e gli organi comunitari più direttamente interessati dal quadro pluriennale sono l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, il garante europeo della protezione dei dati, istituito con regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, e il Mediatore europeo; pertanto è opportuno tenere conto degli obiettivi e delle missioni di questi organi.

Motivazione

Il Mediatore europeo riceve denunce provenienti direttamente dai cittadini, che in molti casi riguardano violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali. Il Mediatore europeo dovrebbe pertanto essere incluso nell'elenco degli altri organi della Comunità e dell'Unione con i quali il mandato dell'Agenzia è complementare.

Emendamento 4

Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) Occorre tener conto del fatto che l'Agenzia può operare al di fuori dei settori tematici definiti nel quadro pluriennale a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 168/2007, purché le sue risorse finanziarie e umane lo consentano.

Emendamento 5

Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) Il quadro definisce i settori tematici nei quali l'Agenzia deve operare, mentre i compiti dell'Agenzia sono stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 168/2007, che cita in particolare il compito di sensibilizzare il vasto pubblico ai diritti fondamentali e di informarlo attivamente sui lavori dell'Agenzia.

Emendamento 6

Considerando 7 ter (nuovo)

(7 ter) Tutti gli essere umani nascono uguali e pertanto i diritti umani sono indivisibili e inviolabili.

Motivazione

È essenziale che si tenga conto di questo valore, fondamentale tra i valori universali ed europei, quando si considera la difesa e la promozione dei diritti fondamentali.

Emendamento 7

Considerando 7 quater (nuovo)

(7 quater) È necessario verificare il rispetto da parte delle istituzioni dell'UE e di tutti gli Stati membri di tutte le convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo di cui gli Stati membri sono parti.

Motivazione

È importante ribadire gli impegni esistenti assunti dagli Stati membri e dalle istituzioni UE nel campo dei diritti umani.

Emendamento 8

Considerando 7 quinquies (nuovo)

 

(7 quinquies) È opportuno che l'Agenzia riferisca regolarmente al Parlamento europeo.

Emendamento 9

Articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Non prima di un anno dal momento dell'adozione del quadro pluriennale, la Commissione, di propria iniziativa o su iniziativa del Consiglio, del Parlamento europeo o del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, può formulare una proposta di riesame del quadro conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007.

Motivazione

L'idea del quadro quinquennale fornisce stabilità ai lavori dell'Agenzia, ma dovrebbe esservi una possibilità di aggiornare o rivedere tale quadro durante questo periodo di 5 anni in quanto potrebbero sorgere nuove sfide alla tutela dei diritti umani.

Emendamento 10

Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo possono chiedere all'Agenzia di svolgere indagini su azioni o questioni specifiche.

Emendamento 11

Articolo 1 bis (nuovo)

 

Articolo 1 bis

 

Compiti

 

In presenza di circostanze eccezionali e impellenti, l'Agenzia può formulare e pubblicare conclusioni e pareri su settori tematici non coperti dall'articolo 2. In tali circostanze è trasmessa alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo una notifica dei compiti intrapresi.

Motivazione

Per motivi di coerenza rispetto al contenuto dell'emendamento 7 del relatore, in base al quale l'Agenzia può svolgere compiti in settori tematici non coperti dall'articolo 2, occorre menzionare nuovamente tale aspetto sotto "Compiti".

Emendamento 12

Articolo 2, alinea

Sono stabiliti i seguenti settori tematici:

Nelle attività che svolge nell'ambito dei seguenti settori tematici, fatti salvi l'articolo 1, paragrafo 2 bis, e l'articolo 1 bis, l'Agenzia cerca di individuare i fattori economici, sociali e culturali che contribuiscono al rispetto dei diritti dell'uomo nei settori in questione o che viceversa possono rappresentare la causa che sta alla base delle violazioni di tali diritti:

Motivazione

Il presente emendamento rappresenta una conseguenza dei precedenti emendamenti. Una protezione efficace dei diritti dell'uomo, che includa la promozione dell'uguaglianza e la lotta contro la discriminazione, richiede una conoscenza dei fattori economici, sociali e culturali che consentono il godimento dei diritti e un'azione intesa ad affrontare tali fattori quando invece essi rappresentano la causa che sta alla base delle violazioni.

Emendamento 13

Articolo 2, lettera b)

b) discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali o appartenenza a minoranze,

b) discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali o appartenenza a minoranze tradizionali nazionali e linguistiche, ed eventuali combinazioni di questi fattori di discriminazione (discriminazione multipla),

Motivazione

L'enumerazione della prima parte della frase copre tutti i tipi di minoranze tranne le minoranze tradizionali nazionali e linguistiche. È molto importante rimediare a tale omissione.

Emendamento 14

Articolo 2, lettera j)

j) accesso a una giustizia efficiente e indipendente.

j) accesso a una giustizia efficiente e indipendente, anche per quanto riguarda i diritti degli imputati e dei sospettati.

Emendamento 15

Articolo 2, lettera j bis) (nuova)

 

j bis) povertà estrema ed esclusione sociale.

Motivazione

La pobreza extrema constituye une violación de los derechos humanos y una afrenta intolerable a la dignidad humana (Résolution du 04.10.2001, PE doc.B5-0616, 0627,0635,0644 et 0654/2001). No es posible ignorar la realidad de millones de europeos que no tienen un acceso real a los derechos fundamentales a causa de la pobreza extrema en la que son condenados a vivir. Esto se apoya en los siguientes textos legales: art 21y 34 Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea; art 30 de la Carta Social Europea Revisada; "Informe sobre los derechos humanos y la pobreza extrema", del Sr.Leandro Despouy 1996 para Commision de Derechos Humanos de la ONU; Definición de pobreza extrema dada por Joseph Wresinski en el Informe del Consejo Económico y Social (Francia, febrero 1987); Resolución de la Sub Comision por la Promoción y la protección des los Derechos Humanos de la ONU, agosto 2006 "Los Principios Directores: pobreza extrema y derechos humanos".

Emendamento 16

Articolo 3, paragrafo 1

1. Ai fini dell'applicazione del presente quadro, l’Agenzia provvede a un idoneo coordinamento delle sue attività con quelle degli organi, degli uffici e delle agenzie della Comunità e con quelle degli Stati membri, delle organizzazioni internazionali e della società civile, in conformità degli articoli 7, 8 e 10 del regolamento (CE) n. 168/2007.

1. Ai fini dell'applicazione del presente quadro, l’Agenzia provvede a un'idonea cooperazione e a un idoneo coordinamento delle sue attività con quelle degli organi, degli uffici e delle agenzie della Comunità e con quelle degli Stati membri, delle organizzazioni internazionali e della società civile, in conformità degli articoli 7, 8 e 10 del regolamento (CE) n. 168/2007.

Motivazione

La cooperazione fornisce maggiore valore alle attività svolte congiuntamente dagli organismi competenti in materia di diritti umani rispetto a un semplice coordinamento fra gli stessi.

Emendamento 17

Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. L'Agenzia coopera attivamente con i paesi candidati nel campo dei diritti fondamentali per aiutarli a conformarsi al diritto comunitario.

Emendamento 18

Articolo 3, paragrafo 3

3. L'Agenzia tratta le questioni inerenti alle discriminazioni fondate sul sesso solo nell'ambito e nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività riguardanti le questioni generali di discriminazione di cui all'articolo 2, lettera b), tenendo conto che gli obiettivi generali dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006, sono sostenere e rafforzare la promozione dell'uguaglianza di genere, compresa l'integrazione di genere in tutte le politiche comunitarie e le politiche nazionali che ne derivano, nonché la lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, e sensibilizzare i cittadini dell'UE all'uguaglianza di genere, fornendo assistenza tecnica alle istituzioni della Comunità, in particolare alla Commissione, e alle autorità degli Stati membri.

3. L'Agenzia tratta le questioni inerenti alle discriminazioni fondate sul sesso, in particolare i fenomeni di discriminazione multipla, solo nell'ambito e nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività riguardanti le questioni generali di discriminazione di cui all'articolo 2, lettera b), nel rispetto degli obiettivi e delle missioni dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006. Le modalità della cooperazione tra l'Agenzia e l'Istituto sono specificate in un protocollo d'intesa conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 168/2007.

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Il relatore, così come l’intero Parlamento europeo, plaude all’istituzione dell’Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) avvenuta all’inizio di quest’anno. La trasformazione dell’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia in un’agenzia a pieno titolo incaricata dei diritti fondamentali fornirà alle istituzioni dell’UE gli strumenti essenziali per assistere i legislatori e la Commissione europea nella difesa e nell’ulteriore promozione dei diritti fondamentali in tutta l’UE.

Pur approvando e riconoscendo l’eccellente collaborazione interistituzionale che ha portato all’adozione del regolamento (CE) n. 168/2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, il relatore si rammarica del fatto che le altre istituzioni appaiano meno disposte a collaborare ai fini dell’elaborazione del quadro pluriennale (MAF) per l’Agenzia. Sembra un paradosso che la Commissione e la Presidenza del Consiglio stiano sollecitando il Parlamento europeo affinché esprima la propria posizione entro la fine del 2007 (un termine estremamente breve considerati i ritardi nel presentare e nell’esporre la proposta), dal momento che né la Commissione né il Consiglio sembrano considerare la conclusione di un accordo sulla questione e la nomina di un direttore come una priorità di fondamentale importanza.

A causa del protrarsi delle trattative sul regolamento (CE) n. 168/2007, l’Agenzia è stata istituita ufficialmente solo il 1° marzo 2007 (mentre si auspicava che potesse divenire operativa entro il 1° gennaio 2007) e, nonostante la sua istituzione ufficiale, è rimasta in una sorta di limbo poiché le mancano tuttora gli elementi di base che le consentirebbero di divenire pienamente operativa (vale a dire un direttore e un quadro pluriennale).

Il relatore riconosce l’importanza della rapida adozione di un quadro pluriennale per l’Agenzia e della nomina di un direttore per consentire all’Agenzia di divenire infine pienamente operativa e mettersi al servizio delle istituzioni dell’UE e dei suoi cittadini. A tal fine, la sua relazione è espressamente intesa a emendare il quadro pluriennale in un numero minimo di punti. L’auspicio è che tale segnale di buona fede da parte del relatore faciliti un rapido accordo delle istituzioni dell’UE sul quadro pluriennale. Ciò detto, il relatore desidera esortare la Commissione e il Consiglio a fare tutto il possibile per accelerare il processo di selezione dei candidati per il posto di direttore, così come il proprio lavoro sul quadro pluriennale. A suo avviso, ciò è essenziale per garantire che l’Agenzia diventi operativa quanto prima (un obiettivo che sta a cuore tanto al relatore quanto al PE).

Il relatore, naturalmente, apprezzerebbe il massimo coinvolgimento possibile del Parlamento europeo in questo processo da parte delle altre istituzioni, che esorta in tal senso. Ciò rafforzerebbe sia la legittimità dei negoziati sul quadro pluriennale sia quella dell’Agenzia come organismo una volta che il suo programma sarà stato concordato.

La Commissione e la Presidenza del Consiglio sono le istituzioni che devono dimostrare il proprio impegno verso i diritti fondamentali, assumendo l’iniziativa e la leadership sulla questione. Benché il Parlamento europeo venga a mala pena consultato in materia, il relatore desidera ribadire l’indivisibilità e l’inviolabilità di tutti i diritti fondamentali quali valori sommi e basilari all’interno dell’UE, valori la cui difesa il Parlamento europeo prende molto seriamente. Il Parlamento europeo continuerà a monitorare il ruolo delle altre istituzioni nello sviluppo dell’Agenzia e del suo quadro pluriennale e il lavoro intrapreso nel campo della difesa e della promozione dei diritti fondamentali. I nostri cittadini non tollereranno un indebolimento o un ammorbidimento dei nostri valori fondamentali a scapito di considerazioni politiche, economiche o sociali a breve termine.

Emendamenti del relatore

Come già detto, il relatore ha espressamente deciso di limitare il numero di emendamenti per facilitare un rapido accordo con le altre istituzioni sulla questione. Ciò detto, gli emendamenti che ha introdotto nella sua relazione sono di fondamentale importanza per il Parlamento europeo.

Il relatore ha riproposto come emendamenti alcuni dei punti del regolamento (CE) n. 168/2007 che egli considera fondamentali. Reputa inoltre opportuno ribadire chiaramente nella relazione sul quadro pluriennale alcuni degli elementi di base del mandato dell’Agenzia e del lavoro che svolgerà.

Da qui un nuovo considerando 6a che riproduce il considerando 13 del regolamento (CE) n. 168/2007. Analogamente, il considerando 7a riproduce il considerando 15 del regolamento (CE) n. 168/2007. Ribadendo chiaramente tali punti nella sua relazione, il relatore intende rammentare alle istituzioni e alla stessa Agenzia la flessibilità e le alternative di cui essa dispone per quanto riguarda i settori tematici di cui all’articolo 2. Tale flessibilità è essenziale affinché l’Agenzia possa essere proattiva e reattiva di fronte a improvvisi sviluppi negativi o al degrado dei diritti umani in taluni settori o aree geografiche.

I pochi emendamenti del relatore agli articoli sono presentati nello stesso spirito degli emendamenti ai considerando, segnatamente per ricordare gli aspetti chiave del regolamento che istituisce l’Agenzia per i diritti fondamentali. In tal modo l’articolo 1, paragrafo a (nuovo), riproduce esattamente l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 168/2007. Secondo il relatore è essenziale che una relazione intesa a valutare il programma quadro pluriennale dell’Agenzia ricordi i compiti fondamentali dell’Agenzia stessa.

Analogamente, l’articolo 1, paragrafo b (nuovo), deriva dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 168/2007. Ancora una volta, si tratta di un promemoria per tutti che l’Agenzia è in grado di svolgere ulteriori funzioni rispetto a quelle sottolineate nel programma tematico (articolo 2) su richiesta delle istituzioni dell’UE.

Gli altri emendamenti all’articolo 1 proposti sviluppano ulteriormente questo tema. Il relatore desidera controbilanciare la rigidità del programma tematico consentendo un approccio più flessibile in talune circostanze. La flessibilità è fondamentale affinché l’Agenzia possa assolvere pienamente ai propri compiti istituzionali.

Per quanto concerne l’articolo 2 (settori tematici), il relatore è consapevole dell’inopportunità di avanzare richieste irrealistiche sull’Agenzia o le istituzioni. È per questo motivo (e nonostante numerosi inviti ad ampliare la portata dell’articolo 2 mediante l’aggiunta di nuove aree di competenza) che il relatore ha deciso di aggiungere all’elenco un solo elemento minore ma importante. Al punto b) il relatore ha aggiunto il concetto di “discriminazione multipla”. Di fronte a una nuova, deplorevole, recrudescenza della discriminazione nell’UE, è importante che l’Agenzia esamini e valuti nel dettaglio il concetto di discriminazione multipla. Non è facile classificare gli individui nei diversi gruppi della società (e probabilmente non lo si dovrebbe fare, data l’indivisibilità dei diritti fondamentali per tutti i cittadini). Tuttavia, spesso le persone divengono oggetto di discriminazione e non ne conoscono neppure la precisa ragione. La causa potrebbe essere uno di diversi motivi, oppure la combinazione di tali motivi (ad esempio una donna ebrea potrebbe essere discriminata a causa del suo genere, femminile, o della sua religione, ebraica, oppure per entrambi i motivi; analogamente, un uomo curdo potrebbe essere discriminato per la sua origine etnica, curda, o per il suo orientamento sessuale, l’omosessualità, oppure per entrambi i motivi). Il quadro pluriennale dovrebbe coprire anche questo tipo di discriminazione multipla al fine di valutare l’entità del problema e cercare di trovare dei modi per affrontare questa complessa forma di discriminazione.

Vale anche la pena di ricordare che il 18 ottobre 2007 il relatore e la commissione LIBE hanno organizzato un’audizione con le ONG che operano nel campo dei diritti fondamentali. Il relatore desiderava conoscere i punti di vista e le opinioni della società civile prima di stilare il suo progetto di relazione e tiene a sottolineare che la riunione ha consentito di raccogliere i più svariati ed esaurienti pareri. Sono state espresse numerose critiche in merito alla portata dei settori tematici (articolo 2) e alla generale mancanza di ambizione e di coerenza (mancanza di visione d’insieme o di un quadro globale) a livello UE nell’approvare una politica dei diritti fondamentali coordinata e adeguata.

Il relatore e le ONG presenti hanno menzionato l’incoerenza e l’illogicità dell’imposizione di requisiti rigorosi in materia di diritti fondamentali ai paesi candidati (quale parte dei criteri di Copenaghen) e della contemporanea mancanza di un meccanismo di revisione/seguito post-adesione realmente efficace al fini di garantire che, dopo essere entrati a far parte dell’UE, gli Stati membri continuino ad attuare e a far rispettare la legislazione e le norme in materia di diritti umani così come al momento dell’adesione.

Tuttavia, tutti i partecipanti alla riunione hanno concordato che il miglior modo per servire i cittadini nell’ambito della difesa dei diritti fondamentali è di fare tutto il possibile per facilitare un accordo sul quadro pluriennale e avere quanto prima un’Agenzia per i diritti fondamentali pienamente operativa.

Conclusioni:

Il relatore approva l’istituzione dell’Agenzia per i diritti fondamentali ed esorta tutte le istituzioni e le parti interessate ad adottare le misure necessarie per garantire che venga adottato quanto prima un programma quadro pluriennale coerente ed esaustivo. Oltre alla rapida nomina di un direttore dell’Agenzia, il Parlamento europeo auspica che l’Agenzia per i diritti fondamentali possa finalmente intraprendere il suo importante e necessario lavoro nel campo dei diritti fondamentali nell’UE nell’immediato futuro.

Il Parlamento europeo è ansioso di contribuire sia all’elaborazione del quadro pluriennale sia alla nomina del direttore. La commissione LIBE sta programmando un’audizione della rosa dei candidati entro la fine dell’anno affinché il PE possa dire la sua al momento di nominare il candidato per questo importante incarico. La commissione LIBE ha altresì avviato una revisione generale di tutte le risoluzioni adottate dal PE nel settore dei diritti fondamentali con il principale obiettivo di garantire che quest’ultimo possa efficacemente monitorare e dare un seguito a quanto intrapreso dall’Agenzia nelle aree sensibili sollevate in passato dal PE. È auspicabile che l’Agenzia collabori in maniera costruttiva con il PE in tali settori qualora il PE dovesse invitarla ad indagare su potenziali violazioni dei diritti fondamentali sulla base di risoluzioni recentemente adottate dal Parlamento.

PARERE della commissione per gli affari esteri (29.11.2007)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di decisione del Consiglio che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l'adozione di un quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012
(COM(2007)0515 – C6‑0322/2007 – 2007/0189(CNS))

Relatore per parere: Libor Rouček

BREVE MOTIVAZIONE

Il Parlamento europeo è stato ed è uno dei maggiori attori istituzionali dell'UE nella promozione e nella protezione dei diritti fondamentali e dei diritti umani, all'interno e all'esterno dell'Unione europea. L'Agenzia, da lungo tempo attesa, è stata finalmente creata nel febbraio 2007. Essa non può tuttavia funzionare efficacemente poiché il programma pluriennale non è ancora stato adottato e non è stato ancora coperto il posto di direttore. Occorre fare immediatamente quanto necessario per dotare l'Agenzia di un direttore, con la partecipazione del Parlamento europeo. La commissione per gli affari esteri invita la Commissione europea ad adottare tutte le misure idonee per porre rimedio a tale situazione.

Come si afferma nel regolamento (CE) n. 168/2007) del Consiglio, adottato il 15 febbraio 2007, il ruolo primario dell'Agenzia è quello di assistere le istituzioni e gli Stati membri dell'UE, allorché operano entro la sfera d'applicazione della legislazione comunitaria, nell'assolvimento del loro obbligo di rispettare nella propria azione i diritti fondamentali, secondo quanto prevede il diritto della Comunità e dell'Unione europea. Tali diritti fondamentali si rispecchiano in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tenuto conto della sua natura giuridica e delle relative spiegazioni. A norma dell'articolo 5 di detto regolamento, i settori tematici d'attività dell'Agenzia saranno determinati dal Consiglio mediante un programma pluriennale.

Il relatore per parere definisce i suoi obiettivi principali nel modo seguente:

(il PE) fa riferimento alla sua risoluzione sulla promozione e la tutela dei diritti fondamentali e dei diritti umani - il ruolo delle istituzioni nazionali ed europee, inclusa l'Agenzia dei diritti fondamentali - e in particolare alle sue proposte per la diffusione dei principi di protezione dei diritti umani al di fuori dell'Unione;

appoggia le misure prese per evitare una duplicazione di compiti e per assicurare l'appropriato coordinamento delle attività con le organizzazioni internazionali attive in questo campo (per esempio l'OSCE, l'ONU e, in particolare, il Consiglio d'Europa);

ritiene che il dialogo sui diritti umani rivesta grande importanza per le relazioni dell'Unione con i paesi terzi; valuta positivamente il fatto che l'Agenzia è aperta alla partecipazione dei paesi candidati; ribadisce che lo spazio di stabilità, sicurezza e prosperità non può essere creato senza un dialogo con i paesi confinanti sui problemi dei diritti umani e della democrazia e che in questo campo le diverse istituzioni dovrebbero cooperare più efficacemente;

ritiene che l'Agenzia dovrà fornire assistenza all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, una volta che il trattato di riforma sarà entrato in vigore e che tale carica sarà stata istituita, in particolare per quanto riguarda la cooperazione con i paesi terzi nei settori del dialogo sui diritti umani, dell'immigrazione, della criminalità organizzata o della tratta di esseri umani.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 20

Considerando 7 bis (nuovo)

 

(7 bis) È opportuno che l'Agenzia riferisca regolarmente al Parlamento europeo.

Emendamento 21

Articolo 2, lettera f)

f) asilo,

f) asilo, compresa la questione del rimpatrio forzato,

Emendamento 22

Articolo 2, punto j bis) (nuovo)

 

j bis) conseguenze delle misure contro il terrorismo per i diritti fondamentali nell'Unione europea,

Emendamento 23

Articolo 2, punto j ter) (nuovo)

 

j ter) il problema dei diritti umani nelle politiche commerciali e di sviluppo dell'UE e nelle sue relazioni con i paesi terzi.

Emendamento 24

Articolo 3, paragrafo 2 bis) (nuovo)

 

2 bis. L'Agenzia coopera attivamente con i paesi candidati nel campo dei diritti fondamentali per facilitare il loro adeguamento al diritto comunitario.

Emendamento 25

Articolo 3, paragrafo 3

3. L'Agenzia tratta le questioni inerenti alle discriminazioni fondate sul sesso solo nell'ambito e nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività riguardanti le questioni generali di discriminazione di cui all'articolo 2, lettera b), tenendo conto che gli obiettivi generali dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006, sono sostenere e rafforzare la promozione dell'uguaglianza di genere, compresa l'integrazione di genere in tutte le politiche comunitarie e le politiche nazionali che ne derivano, nonché la lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, e sensibilizzare i cittadini dell'UE all'uguaglianza di genere, fornendo assistenza tecnica alle istituzioni della Comunità, in particolare alla Commissione, e alle autorità degli Stati membri.

3. L'Agenzia tratta le questioni inerenti alle discriminazioni fondate sul sesso nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività riguardanti le questioni generali di discriminazione di cui all'articolo 2, lettera b), e la necessità di integrare la questione dell'uguaglianza di genere nell'impostazione generale dell'UE in materia di diritti fondamentali, tenendo conto che gli obiettivi generali dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006, sono sostenere e rafforzare la promozione dell'uguaglianza di genere, compresa l'integrazione di genere in tutte le politiche comunitarie e le politiche nazionali che ne derivano, nonché la lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, e sensibilizzare i cittadini dell'UE all'uguaglianza di genere, fornendo assistenza tecnica alle istituzioni della Comunità, in particolare alla Commissione, e alle autorità degli Stati membri.

PROCEDURA

Titolo

Quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012

Riferimenti

COM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS)

Commissione competente per il merito

LIBE

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

AFET

27.9.2007

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Libor Rouček

3.10.2007

 

 

Esame in commissione

5.11.2007

27.11.2007

 

 

Approvazione

27.11.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

34

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Christopher Beazley, Elmar Brok, Véronique De Keyser, Hanna Foltyn-Kubicka, Ana Maria Gomes, Anna Ibrisagic, Metin Kazak, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Francisco José Millán Mon, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, Cem Özdemir, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Michel Rocard, Libor Rouček, Katrin Saks, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Jan Marinus Wiersma, Josef Zieleniec

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Kinga Gál, Jaromír Kohlíček, Aloyzas Sakalas, Luis Yañez-Barnuevo García

PARERE della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (17.12.2007)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di decisione del Consiglio che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l'adozione di un quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012
(COM(2007)0515 – C6‑0322/2007 – 2007/0189(CNS))

Relatrice per parere: Claire Gibault

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 26

Considerando 5

(5) Il quadro deve contenere disposizioni che garantiscano la complementarità con il mandato di altri organi, uffici e agenzie della Comunità e dell'Unione, nonché con il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali attive nel settore dei diritti fondamentali. Le agenzie e gli organi comunitari più direttamente interessati dal quadro pluriennale sono l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, e il garante europeo della protezione dei dati, istituito con regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati; pertanto è opportuno tenere conto degli obiettivi di questi organi.

(5) Il quadro deve contenere disposizioni che garantiscano la complementarità con il mandato di altri organi, uffici e agenzie della Comunità e dell'Unione, nonché con il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali attive nel settore dei diritti fondamentali. Le agenzie e gli organi comunitari più direttamente interessati dal quadro pluriennale sono l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, e il garante europeo della protezione dei dati, istituito con regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati; pertanto è opportuno tenere conto degli obiettivi e delle missioni di questi organi.

Motivazione

Per una gestione efficace delle risorse occorre specificare che devono essere prese in considerazione anche le missioni dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. Questo emendamento è complementare all'emendamento sull'articolo 3, paragrafo 3.

Emendamento 27

Articolo 3, paragrafo 3

3. L'Agenzia tratta le questioni inerenti alle discriminazioni fondate sul sesso solo nell'ambito e nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività riguardanti le questioni generali di discriminazione di cui all'articolo 2, lettera b), tenendo conto che gli obiettivi generali dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006, sono sostenere e rafforzare la promozione dell'uguaglianza di genere, compresa l'integrazione di genere in tutte le politiche comunitarie e le politiche nazionali che ne derivano, nonché la lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, e sensibilizzare i cittadini dell'UE all'uguaglianza di genere, fornendo assistenza tecnica alle istituzioni della Comunità, in particolare alla Commissione, e alle autorità degli Stati membri.

3. L'Agenzia tratta le questioni inerenti alle discriminazioni fondate sul sesso, in particolare i fenomeni di discriminazioni multiple, solo nell'ambito e nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività riguardanti le questioni generali di discriminazione di cui all'articolo 2, lettera b), nel rispetto degli obiettivi e delle missioni dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006. Le modalità della cooperazione tra l'Agenzia e l'Istituto saranno stabilite nell'ambito di un protocollo di accordo conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 168/2007.

PROCEDURA

Titolo

Quadro pluriennale dell’Agenzia per i diritti fondamentali dell’Unione europea nel periodo 2007-2012

Riferimenti

COM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS)

Commissione competente per il merito

LIBE

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

FEMM

27.9.2007

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Claire Gibault

16.10.2007

 

 

Esame in commissione

21.11.2007

17.12.2007

 

 

Approvazione

17.12.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Věra Flasarová, Claire Gibault, Zita Gurmai, Esther Herranz García, Piia-Noora Kauppi, Pia Elda Locatelli, Doris Pack, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Christa Prets, Karin Resetarits, Eva-Britt Svensson, Anne Van Lancker, Anna Záborská

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Gabriela Creţu, Iratxe García Pérez, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Donata Gottardi, Anna Hedh, Kartika Tamara Liotard, Marusya Ivanova Lyubcheva, Ria Oomen-Ruijten, Maria Petre

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Árpád Duka-Zólyomi, Manolis Mavrommatis, Paul Rübig

PROCEDURA

Titolo

Quadro pluriennale dell’Agenzia per i diritti fondamentali dell’Unione europea nel periodo 2007-2012

Riferimenti

COM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS)

Consultazione del PE

25.9.2007

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

27.9.2007

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

AFET

27.9.2007

FEMM

27.9.2007

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Michael Cashman

11.9.2007

 

 

Esame in commissione

3.10.2007

29.11.2007

18.12.2007

 

Approvazione

18.12.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

45

0

8

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Jaime Mayor Oreja, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Renate Weber, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Inés Ayala Sender, Edit Bauer, Simon Busuttil, Iratxe García Pérez, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Rainer Wieland

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Ģirts Valdis Kristovskis, Manuel Medina Ortega

Deposito

20.12.2007