RELAZIONE su una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori

20.12.2007 - (2007/2093(INI))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatrice: Roberta Angelilli
Relatrice per parere(*): Marie Panayotopoulos-Cassiotou, commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 47 del regolamento


Procedura : 2007/2093(INI)
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A6-0520/2007

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori

(2007/2093(INI))

Il Parlamento europeo,

–         visto l'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

–         viste le conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 21 e 22 giugno 2007 sulla riforma dei trattati,

–         visto il futuro articolo 3 del trattato di Lisbona, in cui si dichiara che "l'Unione combatte le discriminazioni e promuove la protezione dei diritti del fanciullo", e si specifica che "anche nelle sue relazioni con il resto del mondo l'Unione contribuisce alla protezione dei diritti dell'uomo, in particolare di quelli del fanciullo",

–         vista la decisione dei Capi di Stato e di governo, adottata il 19 ottobre 2007 a conclusione della Conferenza intergovernativa di Lisbona, di rendere giuridicamente vincolante la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[1], il cui articolo 24 disciplina espressamente i "Diritti del bambino", e statuisce tra l'altro che "In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente ",

–         vista la decisione dell'Unione di aderire alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (CEDU), che prevede meccanismi sanzionatori in caso di mancato rispetto della stessa,

–         vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e i suoi protocolli facoltativi, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989,

–         visto il programma d’azione delle Nazioni Unite, adottato in occasione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo, tenutasi al Cairo nel settembre 1994,

–         visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali[2],

–         vista la comunicazione della Commissione del 4 luglio 2006 "Verso una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori"(COM(2006)0367),

–         vista la relazione intermedia della mediatrice del Parlamento europeo per i casi di sottrazione internazionale di minori da parte di un genitore, del 1° marzo 2007, che avverte la Commissione europea, il Parlamento e altre istituzioni del drammatico aumento dei casi di sottrazione di minori da parte di un genitore,

–         visti i risultati della consultazione realizzata da Save the Children e da Plan International sulla comunicazione della Commissione[3],

–         visto il Forum istituito dalla Commissione dopo la pubblicazione della sua comunicazione "Verso una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori", riunitosi per la prima volta a Berlino il 4 giugno 2007,

–         vista la dichiarazione politica approvata a Berlino il 4 giugno 2007 nel corso del primo Forum, in cui si conferma la volontà di tener conto sistematicamente dei diritti dei minori nelle politiche interne ed esterne dell'Unione europea,

–         vista la sua risoluzione del 14 giugno 2006 su una strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti[4],

–         vista l'osservazione tematica n. 4 del 25 maggio 2006 "Dare attuazione ai diritti dei minori nell'Unione europea" della Rete di esperti in diritti fondamentali dell'Unione europea[5],

–         visto lo studio del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla violenza a danno dei minori, presentata all'Assemblea generale delle Nazioni Unite l’11 ottobre 2006,

–         visti gli orientamenti dell'UNICEF sulla protezione dei bambini vittime della tratta di esseri umani, del settembre 2006,

–         vista la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio del 22 dicembre 2003 relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale di bambini e la pornografia infantile[6],

–         visti gli articoli 34 e 35 della Convenzione sui diritti dell’infanzia che riguardano la protezione dei bambini contro ogni forma di sfruttamento e abuso sessuale e mirano a prevenire il rapimento, la vendita o la tratta di minori,

–         vista la comunicazione della Commissione del 22 maggio 2007 "Verso una politica generale di lotta contro la cibercriminalità" (COM(2007)0267),

–         visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–         visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione giuridica (A6‑0520/2007),

A.       considerando che il primo obiettivo della comunicazione della Commissione "Verso una strategia europea sui diritti dei minori " è quello di promuovere l'affermazione positiva dei diritti dei minori, tra cui innanzitutto il diritto alla propria identità, il diritto di crescere in un ambiente che dia sicurezza e protezione e si prenda cura del minore, il diritto a una famiglia, il diritto di essere amato e giocare, il diritto alla salute, all'istruzione, all'inclusione sociale, alle pari opportunità, allo sport e a un ambiente pulito e protetto e il diritto di ottenere informazioni su questi aspetti, al fine di creare una società a misura dei bambini, in cui essi possano sentirsi protetti e protagonisti,

B.        considerando che l’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea afferma che “ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”,

C.       considerando che, conformemente all'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'Articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, è importante garantire a tutti i bambini il diritto alla "partecipazione", per tenere sempre in considerazione la loro esperienza e le loro opinioni su tutte le questioni che li riguardano, tenendo debitamente conto della loro età, della loro maturità e del loro sviluppo intellettuale; considerando che questo è un diritto assoluto che non può essere soggetto a restrizioni; considerando che è necessario trovare delle forme di comunicazione con tutti i bambini, anche quelli che non riescono ad esprimersi in modo facilmente comprensibile per un adulto, e questo riguarda tra l’altro i bambini in più tenera età, i bambini disabili e i bambini che parlano una lingua diversa dalla nostra;

D.       considerando che è fondamentale inserire e rappresentare i diritti dei bambini in tutte le politiche dell'Unione che li riguardano (mainstreaming),

E.        considerando che la povertà e l’esclusione sociale dei genitori costituiscono per i minori gravi ostacoli all’esercizio dei propri diritti; considerando inoltre che vi sono molti altri fattori che impediscono ai minori di esercitare i propri diritti, ad esempio genitori che svolgono in modo carente il proprio ruolo parentale, l'obbligo per i minori di essere rappresentati da un adulto in tribunale o il fatto che il minore possa godere del diritto all'assistenza sanitaria soltanto previo consenso della persona che ne ha la tutela legale;

F.        considerando che gli adulti dovrebbero prevedere condizioni favorevoli per offrire ai bambini l'accesso alla parola, affinché questi esprimano le loro opinioni e vengano ascoltati; considerando, inoltre, che gli adulti dovrebbero valorizzare i gesti di pace e di amicizia dei bambini ed incoraggiarli a venire a contatto con altri bambini; considerando che il tempo costituisce un fattore importante per la creazione di condizioni favorevoli all'ascolto e all'accesso dei bambini all'espressione, che non deve limitarsi unicamente a eventi isolati, e considerando che il finanziamento dei programmi pubblici deve tener conto di tale esigenza,

G.       considerando che la violazione di diritti dei bambini, la violenza ai loro danni e il traffico di bambini a fini di adozioni illegali, prostituzione, lavoro illegale, matrimoni forzati, accattonaggio in strada o qualsiasi altro fine, permangono un problema nell’UE,

H.       considerando che un numero crescente di bambini soffre di patologie croniche come la neurodermite e le allergie, come pure di affezioni delle vie respiratorie e di problemi dovuti all'esposizione al rumore,

I.         considerando che i diritti ambientali dei bambini sono sanciti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia,

J.         considerando che l'ambiente familiare rappresenta il contesto propizio alla protezione dei diritti dei minori, garantendone un sano sviluppo della personalità, allo sviluppo delle loro capacità, all'acquisizione delle conoscenze necessarie all'esercizio dei loro diritti e all'apprendimento dei loro doveri ma che, in assenza di tale contesto, tutti i minori compresi gli orfani, i senzatetto e i profughi, devono, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia, poter godere di una protezione sostitutiva che assicuri la loro crescita senza discriminazioni di sorta,

K.       considerando che la strategia dell'UE sui diritti dei minori dovrebbe ancorarsi ai valori e ai principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia,

L.        considerando che devono essere riconosciuti i diritti del minore in quanto persone dotate di personalità giuridica autonoma e che malgrado le legislazioni nazionali e internazionali le bambine e le donne sono frequentemente vittime di disparità giuridiche, sociali ed economiche che colpiscono l'esercizio dei loro diritti positivi e fondamentali quali il pari accesso all'istruzione, alla sanità, ad alimenti sicuri e all'acqua potabile e ai diritti degli adolescenti alla riproduzione,

M.       considerando che i diritti e i valori fondamentali, inclusa la parità di genere, dovrebbero essere una componente essenziale dell'istruzione durante l'infanzia formando così la base delle successive fasi della vita,

N.       considerando che è fondamentale introdurre la prospettiva di genere in tutte le politiche che riguardano l'infanzia, dal momento che la parità di genere inizia con il riconoscimento della parità fra bambini e bambine sin dai primi anni di vita;

O.       considerando che le violazioni dei diritti umani ai danni di donne e ragazze immigrate sotto forma dei cosiddetti "delitti d'onore", matrimoni forzati, mutilazioni genitali o altre violazioni non possono avere alcuna giustificazione culturale o religiosa e non dovrebbero assolutamente essere tollerati;

P.        considerando che in Europa i minori sono già esposti in tenera età ai film d'orrore, alla pornografia e alla violenza mediatica con la possibilità di devastanti conseguenze psicosociali, come per esempio ansia e depressione, maggiore aggressività, problemi scolastici,

Quadro generale della strategia

1.  si compiace dell'iniziativa della Commissione, la quale afferma chiaramente che i minori sono tutelati quanto gli adulti da tutte le convenzioni riguardanti i diritti umani fondamentali, e in più da una serie di ulteriori diritti, tra cui quelli enunciati nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, elaborati sulla base delle specificità del bambino e del giovane;

2.  plaude alla decisione della Conferenza intergovernativa del 19 ottobre 2007 di inserire i diritti dei bambini tra gli obiettivi dell'UE nel trattato di Lisbona, fornendo in tal modo una nuova base giuridica per i diritti dei bambini;

3.  plaude allo sviluppo del piano d'azione della Commissione sui bambini nel contesto delle relazioni esterne che rientrerà nel quadro e negli impegni approvati della strategia dell'UE sui diritti dei minori;

4.        rileva che un numero crescente di settori di competenza dell'UE riguardano, direttamente o indirettamente, i diritti dei minori e chiede alla Commissione di inserire nel suo studio di valutazione dell'impatto previsto dalla sua comunicazione del 27 aprile 2005 "Il rispetto della Carta dei diritti fondamentali nelle proposte legislative della Commissione - Metodologia per un controllo sistematico e rigoroso" (COM(2005)0172), una sezione dedicata alla misura in cui si tiene conto, sotto il profilo giuridico, dei diritti dei minori;

5.        chiede alla Commissione di elaborare una proposta volta a istituire una linea di bilancio specifica sui diritti dei minori, che permetta di finanziare il lavoro di attuazione della comunicazione della Commissione intitolata "Verso una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori" nonché progetti riguardanti specificamente i bambini, come un sistema europeo di allerta rapido per il "rapimento dei minori" e un organo di coordinamento composto da rappresentanti delle autorità centrali degli Stati membri, incaricato di ridurre il numero di casi di sottrazione di minori; tale linea di bilancio dovrebbe inoltre prevedere sovvenzioni per le reti di ONG operanti in tale ambito e garantire la partecipazione dei minori ai lavori di attuazione della comunicazione e di tali progetti;

6.        chiede che venga messo in atto un sistema di monitoraggio efficace, sostenuto da risorse finanziarie e accompagnato da relazioni annuali per assicurare l’esecuzione degli impegni definiti nella comunicazione "Verso una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori" e nella futura strategia sui diritti dei minori;

7.  ricorda che l'efficacia della futura strategia richiede un impegno e l'adozione di azioni a lungo termine, una verifica più incisiva ed efficace dell'attuazione dei diritti dei minori mediante la definizione di indicatori e il coinvolgimento delle organizzazioni non governative, il coordinamento con le iniziative politiche nazionali e internazionali a favore dei diritti dei minori;

8.  invita la Commissione a elaborare con cadenza biennale, a partire dal 2008, una relazione completa dell'Unione europea sulla gioventù e l'infanzia;

9.             plaude all'iniziativa della Commissione di introdurre a livello dell'UE un numero telefonico di assistenza ai minori e sottolinea la necessità che tale numero sia gratuito e disponibile 24 ore al giorno; chiede agli Stati membri di adottare misure informative atte a informare i minori della possibilità di utilizzare questo servizio;

10.  attende con interesse la relazione della Commissione sull’attuazione, da parte degli Stati membri, della decisione quadro del 2003 relativa alla lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini e alla pornografia infantile;

11.  chiede che la protezione dei diritti dei minori, quale definita nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, sia inserita tra le priorità del quadro pluriennale dell'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso "l'Agenzia") e che essa istituisca quanto prima una rete di cooperazione con le istituzioni internazionali, in particolare i Garanti per l’infanzia e le ONG attive nel settore onde valorizzare pienamente la loro esperienza e le informazioni a loro disposizione;

12.  chiede alla Commissione, all'Agenzia e agli Stati membri di operare in collaborazione con le agenzie delle Nazioni Unite, le organizzazioni internazionali e i centri di ricerca competenti per migliorare la raccolta di dati statistici comparabili concernenti la situazione dei minori all'interno dell'UE, se del caso estendendo il mandato di Eurostat, per sviluppare e includere una serie più ampia di indicatori concernenti in modo specifico i minori, relativi, ad esempio, alla povertà infantile e all'esclusione sociale; ritiene inoltre necessario assicurare la partecipazione dei minori alla raccolta di dati;

13.  chiede alla Commissione di raccogliere dati ripartiti per genere e per età su tutte le forme di discriminazione e di violenza verso i minori, a integrare la dimensione di parità tra uomini e donne in tutte le politiche e strumenti della sua futura strategia, incluse le attività del forum per i diritti dei minori, e ad assicurare il monitoraggio e la valutazione di tali politiche anche tra l'altro mediante il "gender budgeting";

14.  chiede che i diritti dei minori siano integrati in tutte le politiche e azioni esterne dell’UE, inclusi la politica europea di vicinato e il partenariato strategico con la Russia, come stabilito nel documento di lavoro dei servizi della Commissione, di futura pubblicazione, concernente un piano d’azione dell’Unione europea sui diritti dei minori nelle relazioni esterne, e nel processo di ampliamento, riconoscendo che queste politiche sono strumenti efficaci che offrono l’opportunità di promuovere i diritti dei bambini; chiede alla Commissione di tradurre queste opportunità in obiettivi specifici nell'attività esterna della Comunità e degli Stati membri;

15.  invita la Commissione a presentare una relazione sulla possibilità di prevedere, in tutti gli accordi internazionali conclusi tra la Comunità europea e i paesi terzi, una clausola specifica, giuridicamente vincolante, sul rispetto dei diritti dei minori come sono definiti a livello internazionale;

16.  invita la Commissione a moltiplicare i suoi sforzi a sostegno dei paesi in via di sviluppo mediante il recepimento delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dei relativi protocolli opzionali nelle loro legislazioni nazionali;

17.  chiede che sia prevista l'adesione dell'UE alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e ai due relativi protocolli opzionali nonché alle convenzioni del Consiglio d'Europa riguardanti i diritti dei minori, inclusa la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quelle sull'esercizio dei diritti dei minori, sull'adozione o sullo sfruttamento e gli abusi sessuali, e chiede al Consiglio di adottare una posizione di principio onde consentire in futuro all'UE di partecipare alla negoziazione di future convenzioni, specialmente quelle per proteggere i diritti dei minori;

18.  sottolinea la necessità di ancorare qualsiasi strategia per i diritti dei minori ai valori e ai quattro principi basilari della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia: protezione da ogni forma di discriminazione; preminenza dell'interesse superiore del fanciullo; diritto alla vita e allo sviluppo; e diritto di esprimere un'opinione, della quale va tenuto conto in tutte le decisioni riguardanti il minore;

19.  deplora che non tutti gli Stati membri abbiano istituito garanti per l'infanzia, come auspicato dalla commissione delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo, per promuovere il rispetto dei diritti dell'infanzia e l'ulteriore applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia ed esorta gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a provvedervi quanto prima; ritiene inoltre che l’UE debba fornire sostegno finanziario alla rete europea dei garanti per l’infanzia (ENOC), affinché essa possa affrontare più in profondità le questioni riguardanti i diritti dei minori nell’intera Unione europea;

20.  considerando che l'applicazione da parte delle autorità nazionali del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale dà luogo a molteplici interpretazioni; invita con insistenza la Commissione a elaborare orientamenti e un elenco delle migliori pratiche per chiarire ed agevolare l'applicazione di tale regolamento;

21.  sottolinea l'importanza di una piena attuazione da parte degli Stati membri e dei paesi candidati degli impegni internazionali esistenti, in particolare nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, che include disposizioni specifiche per i minori disabili, e delle convenzioni dell'OIL sul lavoro minorile;

22.  invita il Consiglio ad autorizzare gli Stati membri che ancora non lo hanno fatto a ratificare la Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nonché la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori e invita le varie istituzioni dell'Unione europea a incoraggiare i paesi terzi a ratificare i principali strumenti internazionali di protezione dei diritti dei minori, in particolare quelli che possono migliorare la situazione degli immigranti minorenni;

23.  sollecita l'Unione europea a partecipare attivamente a promuovere la conoscenza della Convenzione sui diritti del fanciullo e a favorire la sua diffusione, all'interno e all'esterno dell'UE, ricorrendo al cosiddetto "soft power";

24.  ricorda agli Stati membri che è necessario attuare immediatamente gli impegni presi a livello europeo e internazionale per la protezione dei diritti dei minori;

25.  esorta gli Stati membri a varare programmi di scambio di docenti e allievi con i paesi extracomunitari, in particolare i paesi del Medio Oriente e quelli in via di sviluppo, e a diffondere e promuovere i diritti dei minori, con un accento particolare sul diritto all'istruzione e sulla parità tra i sessi;

26.  sottolinea l'imperativo di considerare in modo differenziato le esigenze dei minori; ritiene che un buon esempio di tale scala differenziata sia fornito dal rapporto "Report Card 7" del Centro di ricerca Innocenti dell'Unicef, che include sei dimensioni di benessere dei minori, tra cui benessere materiale, salute e sicurezza, istruzione, relazioni con i coetanei e con la famiglia, comportamenti e rischi e percezione soggettiva del benessere;

27.  esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per garantire l'osservanza dei diritti dei minori mentalmente disabili, con particolare riferimento al loro diritto alla libertà, all'istruzione e all'accesso alla giustizia, e per proteggerli dalla tortura e dal trattamento crudele, inumano o degradante;

28.  invita tutti gli Stati membri a far sì che i minori siano rappresentati in modo efficace e indipendente in qualsiasi procedimento giurisdizionale o quasi giurisdizionale che li riguardi e abbiano un tutore legalmente designato qualora nessuno membro della famiglia responsabile, competente e idoneo sia in grado di assumersi tali responsabilità;

29.  sottolinea che, poiché la vasta maggioranza dei minori, soprattutto in tenera età, sono accuditi in famiglia, una strategia per i diritti dei minori deve includere disposizioni volte a promuovere il benessere delle famiglie;

30.  chiede alla Commissione di sviluppare politiche e realizzare iniziative integrali e trasversali in materia di protezione dei diritti dell'infanzia con l'obiettivo di conseguire l'uguaglianza interterritoriale e pari opportunità per l'infanzia;

31.  propone che l'UE definisca come "bambini a rischio" tutti i bambini vittime di una situazione sociale che metta a repentaglio la loro integrità mentale e fisica o li esponga ai rischi della delinquenza, sia come protagonisti che come vittime;

32.  invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare iniziative (campagne di informazione, scambio di migliori prassi, ecc.) per evitare che i bambini diventino a rischio, compresa la prevenzione della delinquenza giovanile;

33.  ricorda che il diritto all'istruzione e alla formazione è un diritto sociale fondamentale e invita tutti gli Stati membri e i paesi candidati a garantire tale diritto a prescindere dall'origine sociale ed etnica del bambino o dei suoi genitori e dalla sua situazione fisica o giuridica, o da quella dei suoi genitori;

34.  chiede che la futura strategia comprenda azioni di prevenzione delle violenze fondate sul genere e incentrate, tra l'altro, su campagne di sensibilizzazione alla parità tra uomini e donne destinate ai ragazzi e alle ragazze, agli insegnanti, ai genitori e alle comunità vulnerabili onde permettere l'emancipazione delle ragazze e una migliore difesa dei loro diritti; chiede che venga promossa l'attiva partecipazione dei ragazzi e degli uomini alle suddette misure preventive; invita la Commissione a subordinare la sua politica di aiuto allo sviluppo come pure i suoi accordi commerciali all'attuazione di legislazioni che garantiscano la parità tra uomini e donne e aboliscano ogni tipo di violenza verso le donne e i minori;

35.  invita la Commissione, nelle sue relazioni con i paesi terzi, a incoraggiare la ratifica dei trattati internazionali per porre fine alla discriminazione contro le donne e per promuovere la partecipazione delle donne nella vita economica, sociale e politica, promuovendo così il benessere dei loro figli;

Partecipazione dei bambini

36.  si compiace dell'avvio, da parte della Commissione, di un Forum che raggruppa rappresentanti degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione, di organizzazioni non governative e di organizzazioni nazionali e internazionali operanti nel settore dei diritti dei minori, nonché i minori stessi; ritiene che la partecipazione dei minori dovrebbe essere uno dei principali obiettivi del Forum; chiede alla Commissione di garantire la partecipazione dei minori e dei garanti per i diritti dei minori negli Stati membri nonché delle associazioni dei genitori e delle famiglie;

37.  si compiace della creazione, da parte della Commissione, di un gruppo interservizi e della nomina di un coordinatore per i diritti dei minori e auspica la creazione di un'unità di coordinamento anche in seno al Parlamento europeo, conformemente alle disposizioni del trattato di Lisbona, che operi in modo coordinato con il servizio della Commissione e colleghi e razionalizzi tutte le iniziative e le attività parlamentari relative ai diritti dei minori; ritiene che tali strutture debbano inoltre garantire una rete di scambio di informazioni e di buone pratiche dei piani strategici nazionali destinati all'infanzia, posti in essere da taluni Stati membri; chiede che tali organismi stabiliscano un contatto diretto con le organizzazioni gestite da bambini e adolescenti al fine di sviluppare, attuare, monitorare e assicurare la partecipazione costruttiva ed efficace dei minori in tutti i processi decisionali che li riguardano;

38.  ricorda che i minori e i giovani, a prescindere dall'età hanno il diritto di esprimere il proprio parere; ritiene che sia bambini che bambine devono potersi esprimere e che questo diritto deve essere garantito al momento dell'elaborazione di una strategia dell'Unione europea per i diritti dei minori, ad inclusione anche di una partecipazione equilibrata di bambini e bambine;

39.  riconosce che il concetto di partecipazione attiva è strettamente legato a quello di informazione; plaude all'elaborazione di una strategia di comunicazione e di informazione intesa a divulgare le misure dell'UE adattandole al pubblico più giovane e rendendole accessibili a tutti;

40.  attende con interesse lo studio di valutazione dell’impatto delle azioni dell’UE in corso relative ai diritti dei minori e il documento di consultazione che la Commissione pubblicherà a partire dal 2008 allo scopo di definire le principali priorità di una futura azione dell'UE nel settore dei diritti dei minori, con l'obiettivo di adottare un Libro bianco; chiede alla Commissione di tenere conto dei risultati della consultazione di circa mille bambini realizzata all'inizio del 2007 da Save the Children e da Plan International, dalla quale risulta che le problematiche da loro considerate prioritarie sono la violenza esercitata contro di loro, la discriminazione, l'esclusione sociale e il razzismo, gli effetti della droga, dell'alcool e del tabagismo, la prostituzione e la tratta, nonché la protezione dell'ambiente[7]; indica che oltre a tutte queste priorità specifiche, il diritto dei minori a partecipare e influire deve costituire l’obiettivo globale della strategia; invita pertanto la Commissione a sviluppare un processo in cui tutte le parti interessate, inclusi i minori, possano partecipare alla consultazione finalizzata alla definizione della strategia dell’UE sui diritti dei minori;

41.  ritiene estremamente importante che le informazioni sui diritti dell’infanzia giungano ai bambini in modo consono alla loro età e mediante mezzi adeguati; chiede alla Commissione di:

           - mettere a punto strumenti di comunicazione efficaci, tra cui un sito web a misura di minori, per promuovere l’operato dell’UE in materia di diritti dell’infanzia;

- creare un sistema permanente e condiviso di informazione con l'obiettivo di sensibilizzare sulla situazione dell'infanzia nell'UE;

- definire e potenziare sistemi periodici e stabili di informazione sulla situazione dell'infanzia nell'UE, come bollettini statistici, studi o interscambio di informazioni e buone prassi;

Priorità della strategia dell'UE sui diritti dei minori

Violenza

42.  afferma che la violenza contro i minori è ingiustificabile, qualunque forma essa assuma e in qualsiasi contesto sia essa perpetrata, incluso quello domestico, e deve essere condannata; chiede pertanto una legislazione comunitaria che vieti qualsiasi forma di violenza, abusi sessuali, punizioni umilianti e pratiche tradizionali lesive; condanna tutte le forme di violenza contro i minori inclusa la violenza fisica, psicologica e sessuale, quali la tortura, l'abuso e lo sfruttamento dei minori, il sequestro dei minori, la tratta o la vendita dei minori e dei loro organi, la violenza domestica, la pornografia infantile, la prostituzione infantile, la pedofilia e le pratiche tradizionali violente quali la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati e i delitti d'onore;

43.  ricorda le raccomandazioni formulate nello studio del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla violenza sui bambini volte a prevenire e contrastare tutte le forme di violenza sui minori; riconosce in particolare la necessità di dare priorità a politiche di prevenzione e di potenziare i servizi sociali, con particolare riguardo ai servizi di mediazione familiare, di migliorare il sostegno offerto alle vittime di violenze, di assicurare i responsabili alla giustizia e di rafforzare la raccolta e l’analisi dei dati relativi a questo problema nascosto; chiede la promozione, nel quadro di politiche intese a prevenire la violenza contro i minori, di campagne di sensibilizzazione, di informazione e di istruzione nonché di attività di rafforzamento delle capacità per gruppi professionali che operano con e a favore i bambini;

44.  chiede agli Stati membri di adottare disposizioni di legge specifiche in materia di mutilazioni genitali femminili o una normativa che consenta di perseguire legalmente chiunque effettui questo tipo di mutilazioni;

45.  chiede agli Stati membri di intervenire contro i delitti d'onore, a prescindere dal loro motivo, siano essi connessi con l'omosessualità, la religione o l'identità di genere, i matrimoni combinati o i matrimoni con minori;

46.  sollecita gli Stati membri a stimolare la sensibilità dei medici in merito alle pratiche tradizionali lesive e a garantire che i reati siano puniti in modo coerente nel quadro della legislazione vigente, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili comprese le donne e le ragazze immigrate, gli appartenenti a minoranze etniche e alle ragazze disabili;

47.  invita gli Stati membri a introdurre l'obbligo per gli operatori sanitari di registrare tutti i casi di mutilazione genitale femminile, anche in caso di sospetto di siffatte mutilazioni;

48.      invita gli Stati membri a denunciare le violenze nei confronti delle donne basate sulla tradizione, a condannare le violazioni dei diritti umani delle ragazze immigrate, istigate dalle famiglie, e a verificare quali leggi possono essere applicate per riconoscere la responsabilità dei familiari, soprattutto nei casi dei cosiddetti "delitti d'onore";

49.      sostiene che se si vuole individuare e affrontare precocemente la violenza e l'abuso dei minori, occorre ideare uno specifico protocollo procedurale per registrare e trattare questi casi, insieme a misure di formazione per il personale medico e sanitario responsabile della sfera relativa alla salute fisica e mentale dei minori;

50.  appoggia la nomina di un Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per l’eliminazione della violenza contro i minori, dotato del mandato e delle risorse necessarie per attuare gli impegni contratti a livello mondiale per porre fine alla violenza contro i minori;

51.  sottolinea che è necessario sviluppare un quadro giuridico adeguato in materia di sfruttamento sessuale e di abusi contro i minori e rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri, Europol, Eurojust e tutti gli organismi internazionali competenti;

52.  invita gli Stati membri a destinare fondi a campagne educative e mediatiche indirizzate ai genitori e ai professionisti e ad assicurare la fornitura di servizi legali, medici e psicosociali adeguati ai minori;

53.  chiede a tutte le istituzioni e agli Stati membri di impegnarsi nella lotta allo sfruttamento sessuale dei minori, alla tratta di bambini, alla pedofilia, agli abusi sessuali dei bambini su Internet, alla prostituzione minorile e al turismo sessuale con il coinvolgimento di minori, adottando tutte le misure necessarie per completare l'armonizzazione delle legislazioni nazionali conformemente ai principi minimi comuni stabiliti nella decisione quadro 2004/68/GAI nonché in altri strumenti legislativi i quali prevedono la partecipazione di tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, come indicato anche nella comunicazione della Commissione "Verso una politica generale di lotta contro la cibercriminalità";

54.  afferma che lo sfruttamento sessuale dei minori dovrebbe essere equiparato al reato di stupro a livello di sanzioni penali; ritiene che occorra tener conto delle circostanze aggravanti quando un minore è vittima di sfruttamento o abuso sessuale;

55.  invita gli Stati membri a prendere in considerazione la formulazione di norme neutre a livello di genere in materia di violenza sessuale e a dichiarare reato l'acquisto di prestazioni sessuali da un bambino (ossia da un minore) e conformemente all'articolo 1 del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia concernente la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 maggio 2000; sottolinea che la sensibilizzazione del pubblico è decisiva per combattere e ridurre la domanda dei consumatori in materia di prostituzione infantile e pornografia infantile;

56.  rimanda alla sua risoluzione del 16 novembre 2006 recante una raccomandazione al Consiglio sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, il cui considerando E propone l’obiettivo di dimezzare il numero delle vittime della tratta di esseri umani nei prossimi dieci anni, sebbene l'obiettivo trasversale dovrebbe essere quello di eliminare questo crimine quanto più rapidamente e completamente possibile;

57.  sollecita gli Stati membri a prendere efficaci misure legislative e di altro tipo, tra cui la rilevazione di dati ripartiti per genere ed età per prevenire ed eliminare tutti i tipi di violenza perpetrati sui rispettivi territori, sia nella sfera privata che pubblica;

58.  chiede altresì alla Commissione di appoggiare una rapida ratifica del suddetto Protocollo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e del Protocollo opzionale della medesima Convenzione sulla partecipazione dei bambini ai conflitti armati;

59.  invita tutte le istituzioni dell’UE e tutti gli Stati membri a garantire piena protezione e assistenza alle vittime della tratta, in particolare per quanto riguarda la ricerca di una soluzione adeguata e durevole per i minori vittime della tratta;

60.  invita tutte le istituzioni dell’UE e tutti gli Stati membri a partecipare attivamente alla lotta contro il traffico di minori, qualunque sia la forma di sfruttamento, tra cui il lavoro (ad esempio lavoro minorile[8], lavoro forzato, servitù domestica, schiavitù, lavoro in regime di servitù e accattonaggio), il matrimonio forzato, l’adozione e attività illecite (ad esempio traffico di droga, borseggio), lo sfruttamento sessuale e la prostituzione, ecc.;

61.  invita la Commissione a procedere immediatamente alla valutazione delle misure nazionali di attuazione della decisione quadro 2004/68/GAI[9] al fine di presentare una proposta per una modifica immediata delle disposizioni nazionali contrarie alla decisione stessa e sostiene l'impegno di cui ha dato prova la Commissione, la quale, di concerto con le principali società di emissione di carte di credito, sta valutando la fattibilità tecnica dell'esclusione dal sistema di pagamento online, o del blocco con altri metodi, dei siti che vendono materiale pedopornografico in rete; esorta anche altri attori economici, ad esempio le banche, gli uffici di cambio, i fornitori di servizi Internet e i gestori di motori di ricerca a partecipare attivamente alla lotta alla pornografia infantile e ad altri tipi di sfruttamento sessuale dei minori a scopo commerciale; esorta il Consiglio e la Commissione, in vista dell'adozione della nuova direttiva sui servizi audiovisivi[10], a vietare la pornografia infantile e la violenza sui bambini in tutti i servizi di media audiovisivi; ritiene che una delle priorità fondamentali della Commissione debba essere quella di rafforzare le operazioni transfrontaliere contro i siti Internet di pornografia infantile e di migliorare la cooperazione tra autorità pubbliche ed enti privati perché si impegnino a chiudere tali siti web illegali;

62.  richiama l'attenzione sullo sfruttamento dei bambini e adolescenti nel mondo della moda, della musica, del cinema e dello sport;

63.  auspica, per la difesa dei diritti dell'infanzia, la creazione di un sistema di regolamentazione adeguato, efficace e proporzionato, in collegamento con i provider, i mezzi di comunicazione (TV pubbliche e private, pubblicità, stampa, videogiochi, telefoni cellulari ed Internet) e le industrie, che miri tra l'altro a vietare la trasmissione d'immagini e contenuti nocivi (compreso il fenomeno del ciberbullismo) e la commercializzazione di videogiochi violenti che possono essere dannosi per lo sviluppo psicofisico del fanciullo in quanto istigano alla violenza e al sessismo; segnala inoltre con preoccupazione il crescente fenomeno dello scambio di immagini pornografiche o relative ad abusi sessuali sui minori attraverso MMS; manifesta il suo sostegno al programma Safer Internet relativo all'attuazione di misure operative e tecniche tese a promuovere un uso più sicuro di Internet, in particolare da parte dei bambini; invita altresì, in tale contesto, gli Stati membri e i fornitori di servizi Internet, in collaborazione con i gestori di motori di ricerca e le forze di polizia, ad applicare tecnologie di bloccaggio per impedire agli utenti Internet di accedere a siti illegali correlati ad abusi sessuali su minori e impedire al pubblico di accedere a materiale che mostra abusi sessuali su minori;

64.  si compiace che si inizi ad applicare un quadro europeo per un uso più sicuro dei telefoni cellulari da parte degli adolescenti e dei bambini, che è stato istituito come codice di autoregolamentazione tra imprese leader del settore nell'UE e che sarà seguito dall'istituzione di corrispondenti codici nazionali di autoregolamentazione; sottolinea che tale quadro costituisce un importante primo passo per garantire la protezione dei minori contro specifici pericoli derivanti dall'uso dei telefoni cellulari, ma che è indispensabile che la Commissione controlli costantemente e valuti l'attuazione dello stesso a livello nazionale, allo scopo di stimarne i risultati e esaminare la necessità di adottare un'iniziativa legislativa comunitaria;

65.  appoggia la creazione, nell'UE, di un sistema uniforme di classificazione ed etichettatura per la vendita e la distribuzione dei contenuti audiovisivi e dei videogiochi destinati ai minori, affinché le norme europee servano da modello per i paesi terzi;

66.  ricorda il vigente sistema europeo di classificazione per fasce d’età dei giochi elettronici e dei videogiochi (PEGI), completato di recente con una classificazione specifica per i giochi on-line; ritiene che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare e sostenere maggiormente questo tipo di autoregolamentazione in materia di classificazione dei giochi, al fine di proteggere meglio i minori da contenuti inadatti e informare i genitori circa gli eventuali rischi che il gioco comporta segnalando nel contempo i buoni esempi;

67.  chiede agli Stati membri di potenziare i meccanismi di controllo sui contenuti della programmazione televisiva nelle fasce orarie con un maggior pubblico infantile, così come il controllo parentale mediante l'informazione adeguata ed omogenea dei programmi televisivi; sottolinea che le tecnologie dell'informazione offrono maggiori possibilità ai minori di accedere ai programmi televisivi a qualunque ora, da qualsiasi computer dotato di una connessione Internet; segnala che è necessario concentrarsi maggiormente su un riesame del diritto dei media di rivolgersi senza restrizioni ai minori e del diritto dei bambini di accesso totale ai media;

68.  sottolinea che il fenomeno della delinquenza giovanile da parte di minori ai danni, per la maggior parte, di vittime minorenni, costituisce in modo allarmante una tendenza in aumento in tutti gli Stati membri, il che richiede una risposta politica integrata, non soltanto a livello nazionale bensì anche comunitario; raccomanda pertanto, quale misura necessaria, di effettuare immediatamente uno studio autorevole sul problema e, successivamente, di elaborare su scala comunitaria un programma quadro integrato che raggruppi misure imperniate su tre linee direttrici: misure preventive, misure di integrazione sociale per i delinquenti minorenni nonché misure di intervento giudiziario ed extragiudiziario;

69.  sottolinea che è necessario promuovere maggiormente la "cultura dei minori" attraverso i programmi Media e Cultura e invita il Consiglio e la Commissione a risvegliare interesse per la cultura e le lingue europee attraverso progetti innovativi a misura di bambino, incoraggiando già in fase precoce il desiderio di apprendere dei minori; sottolinea nel contempo l'importanza di educare ai mezzi di comunicazione, introducendo contenuti pedagogici, per un utilizzo più consapevole dei vari mezzi di comunicazione stessi;

70.  chiede agli Stati membri e alla Commissione, nella sua futura strategia, di elaborare un piano di prevenzione globale contro la criminalità giovanile e il fenomeno del bullismo nelle scuole e altri trattamenti offensivi e la specifica problematica delle bande giovanili, che coinvolga innanzitutto le famiglie, le scuole, i servizi sociali che operano a sostegno delle famiglie, i centri sportivi e di aggregazione giovanile e i giovani stessi, ponendo l’accento sull’offerta di opportunità e sulla promozione della loro partecipazione attiva nella società; raccomanda che gli Stati membri scambino le loro buone pratiche;

71.  chiede la creazione di meccanismi sicuri, ben pubblicizzati, confidenziali e accessibili ai minori, ai loro rappresentanti e ad altre persone interessate per segnalare i casi di violenza contro i minori; ritiene che tutti i minori, inclusi quelli che si trovano in istituti assistenziali e giudiziari, dovrebbero essere al corrente dell'esistenza di meccanismi di denuncia;

72.  auspica che gli Stati membri prevedano un sistema di accesso alle informazioni sulle condanne in seguito ad abusi commessi su minori, affinché le persone condannate per abusi sessuali siano da considerare per sempre in tutta l’UE assolutamente inidonee a lavorare con minori e possano pertanto essere escluse dall'accesso a determinate professioni che comportino il contatto con bambini[11]; ritiene che occorra adottare misure allo scopo di prevenire con la massima efficacia casi di recidiva, ad esempio nel caso in cui una persona precedentemente condannata per reati sessuali a danni di minori si rechi all’estero; si compiace a tal proposito dei progressi raggiunti in seno al Consiglio in materia di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne penali nazionali e auspica che il Consiglio realizzi rapidamente un'interconnessione dei casellari giudiziari nazionali attraverso una rete europea;

73.  chiede che si lotti contro il fenomeno della vendita e del consumo di droga e alcol negli istituti scolastici e nei loro dintorni e che si provveda ad informare i minori dei pericoli di tale consumo;

74.  chiede che gli Stati membri stabiliscano una definizione comune di ciò che costituisce un abuso contro un minore, dal momento che le loro legislazioni sono differenti per quanto riguarda, per esempio, la maggior età sessuale;

75.  chiede un'effettiva protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale, anche considerando il turismo sessuale con il coinvolgimento di minori come un reato in tutti gli Stati membri e disciplinato da norme penali extraterritoriali; chiede che i cittadini dell’UE che commettono un reato in paesi terzi siano giudicati in base a norme penali extraterritoriali uniformi per tutta l’UE, conformemente al Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia concernente la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile;

76.  chiede che sia conferito a Europol il mandato di cooperare con le forze di polizia degli Stati membri e dei paesi interessati da questo tipo di turismo per effettuare inchieste volte a identificare gli autori di simili reati e a tal fine chiede la creazione di posti di funzionari europei di collegamento; chiede misure adeguate di reinserimento e di integrazione sociale per le vittime dello sfruttamento sessuale che sono state liberate dai loro sfruttatori; auspica altresì migliori informazioni sull'entità del fenomeno del turismo sessuale con il coinvolgimento di minori negli Stati membri;

77.  incoraggia gli Stati membri ad elaborare un quadro normativo che preveda l'obbligo di sanzioni nei confronti di chi pratica il turismo sessuale con il coinvolgimento di minori ed invita gli Stati membri e la Commissione a studiare la possibilità di adottare una strategia UE concertata conto il turismo sessuale, a sottoscrivere e promuovere codici di condotta presso l'industria alberghiera e turistica quale il codice di condotta ECPAT[12] per la protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale dei turisti del sesso del 21 aprile 2004;

78.  sottolinea che la maggior parte dei minori vittime della tratta di essere umani per ragioni di sfruttamento sessuale a fine commerciale, come ad esempio la prostituzione e la produzione di pedopornografia oltre che per i matrimoni coatti, sono ragazze adolescenti, il che fa della tratta di esseri umani un'importante questione di genere; rileva inoltre che anche all'interno dei gruppi impegnati a contrastare e ad arrestare la tratta di esseri umani, sono presenti atteggiamenti conservatori circa il rapporto tra i sessi e permangono le percezioni tradizionali del ruolo delle donne e delle ragazze;

79.  chiede a tutti gli Stati membri di considerare vittime di reato i minori che siano stati testimoni di violenza domestica;

80.  invita gli Stati membri che non lo avessero ancora fatto a ratificare il protocollo inteso a prevenire, debellare e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e minori approvato dalle Nazioni Unite a Palermo nel 2000, e ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare i minori vittime della tratta di essere umani, anche permettendo loro di soggiornare temporaneamente o definitivamente sul loro territorio;

81.  raccomanda che la futura strategia annetta un'importanza particolare all'assistenza medica, psicologica e sociale dei minori vittime di negligenza, abusi, maltrattamento, sfruttamento e violenze dirette e/o indirette nel rispetto dell'interesse del minore e della dimensione di genere; ricorda che l'impatto della violenza indiretta sul benessere dei minori e la sua prevenzione va tenuto presente nei lavori della Commissione; sottolinea che questi problemi sono spesso collegati con la povertà e l'emarginazione sociale delle famiglie e che sono necessarie nuove politiche sociali che si concentrino maggiormente sulla solidarietà se si vuole affrontare questi problemi;

82.  esorta la Commissione e gli Stati membri a esaminare il ruolo che riveste la domanda nello sfruttamento sessuale di minori a fini commerciali e in altre forme di sfruttamento di minori; chiede inoltre che siano adottate misure per far cessare tale domanda, tra l’altro mediante campagne rivolte al pubblico; sottolinea che, poiché la tratta di minori è un crimine organizzato, sono necessari sforzi congiunti da parte degli Stati membri per combattere la criminalità e porre al primo posto il diritto del minore alla protezione;

83.  invita tutti gli Stati membri a riconoscere che, tra le vittime dello sfruttamento sessuale, le bambine figurano in modo sproporzionato e che, pertanto, gli sforzi di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori devono applicare la prospettiva di genere;

84.  ritiene necessario riconoscere che le relazioni di genere tra ragazze e ragazzi nelle prime fasi della vita costituiscono un precursore dell'uguaglianza di genere in altre fasi del ciclo vitale;

85.  chiede che siano previste per i minori, compatibilmente con la gravità del reato commesso, misure alternative al carcere e che siano comunque garantite misure rieducative, ad esempio servizi giovanili di utilità sociale, per il futuro reinserimento sociale e professionale, tenendo presente la necessità di insegnare ai minori che sono titolari di diritti ma anche di doveri, osservando, al contempo, che la detenzione di delinquenti minorenni dovrebbe essere utilizzata come ultimo ricorso e per il minor tempo possibile; auspica inoltre misure rieducative per garantire il futuro reinserimento sociale e professionale; ritiene che le misure rieducative debbano mirare tra l’altro ad assicurare al minore conoscenze e strumenti atti ad affrontare la realtà in cui deve vivere, il che significa spiegargli chiaramente che ha la responsabilità di rispettare i diritti delle altre persone e vivere nell’osservanza delle leggi e delle norme che la società ha istituito; reputa essenziale che il giovane, onde consentirgli di poter divenire un individuo responsabile, venga reso partecipe e abbia il diritto di influire sulla propria situazione e sulle questioni che lo riguardano;

86.  constata che attualmente non vi è uniformità tra gli Stati membri riguardo all'età della responsabilità penale in tutti gli Stati membri e chiede che la Commissione intraprenda uno studio sulle diverse posizioni degli Stati membri riguardo all'età della responsabilità penale, al trattamento riservato ai giovani delinquenti e alle loro strategie per prevenire la delinquenza giovanile;

87.  sottolinea la necessità di fornire una formazione specifica agli operatori della giustizia minorile (magistrati, avvocati, operatori sociali ed agenti di polizia);

88.  auspica la creazione di una sezione specializzata sui diritti dei minori all'interno della Corte europea dei Diritti dell'Uomo;

89.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di riconoscere che il problema delle migliaia di bambini di strada costituisce una grave questione sociale che contraddice le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia;

90.  chiede agli Stati membri di attuare misure adeguate per proibire le varie forme di sfruttamento dei minori, inclusi lo sfruttamento a fini di prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù o alla servitù, l'uso di minori per l'elemosina, le attività illegali, le attività sportive e affini, l'adozione illecita, il matrimonio forzato o qualsiasi altra forma di sfruttamento;

91.  chiede che venga affrontato il problema della sottrazione internazionale dei minori, contesi spesso tra i genitori in seguito a separazioni o divorzi, tenendo sempre nella massima considerazione l'interesse superiore del minore;

92.  sottolinea che l'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia recita: "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente."; dalla Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori si evince che per interesse del bambino si intende un rientro rapido dopo la sottrazione; tuttavia l'interesse del bambino implica ben di più, ad esempio un ambiente fisico immediato sicuro, un clima affettivo, una struttura educativa improntata al supporto e alla flessibilità, adeguati modelli di comportamento dei genitori, la continuità dell'educazione e dell'assistenza come pure condizioni di vita corrette; La Convenzione dell'Aia sulla sottrazione di minori non tiene conto di tali criteri: ad esempio, non considera chi sia il genitore responsabile della sottrazione (affidatario o non affidatario), l'età del bambino, da quanto tempo il bambino si trova nell'altro paese, se vi frequenta la scuola e si è fatto delle amicizie ecc. La conclusione è che, a dispetto delle "buone" intenzioni della Convenzione dell'Aia sulle sottrazioni di minori e del regolamento Bruxelles II bis (regolamento (CE) n. 2201/2003), i diritti del bambino spesso non sono adeguatamente garantiti; invita pertanto la Commissione a intraprendere un'azione per garantire più efficacemente i diritti del bambino anche in questo contesto e la esorta a presentare proposte in materia;

93.  chiede di introdurre misure adeguate e tempestive per la ricerca ed il ritrovamento dei bambini scomparsi e sequestrati, incluso il ricorso al Sistema di Informazione Schengen per impedire che attraversino le frontiere; plaude alla hotline europea per la ricerca di bambini scomparsi e al corrispondente operato delle ONG e incoraggia la Commissione a promuovere la creazione di una linea telefonica europea aperta per i bambini e i giovani con problemi;

94.  chiede alle istituzioni dell'Unione europea e agli Stati membri di attuare le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/46/121, A/RES/47/134 e A/RES/49/179, sui diritti dell'uomo e l'estrema povertà, A/RES/47/196, sull'istituzione di una Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà, e A/RES/50/107, sulla celebrazione dell'Anno internazionale per l'eliminazione della povertà e la proclamazione del primo decennio delle Nazioni Unite per l'eliminazione della povertà, nonché i documenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN4/1987/NGO/2, E/CN4/1987/SR.29 e E/CN.4/1990/15, sui diritti dell'uomo e l'estrema povertà, E/CN.4/1996/25, sul diritto allo sviluppo, e E/CN.4/SUB.2/RES/1996/25, sulla realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali;

Povertà/Discriminazione

95.  ricorda che all'interno dell'Unione europea il 19% dei bambini vive sotto la soglia di povertà e che è pertanto necessario prevedere adeguate misure d'aiuto rispondenti alle esigenze dei minori, anche a sostegno delle loro famiglie e invita gli Stati membri ad adottare obiettivi ambiziosi e realizzabili di riduzione - e, a termine, di eradicazione - della povertà infantile;

96.  auspica la creazione di strutture adeguate negli Stati membri per aiutare i minori e i genitori ad adeguarsi a circostanze familiari mutate;

97.  invita la Commissione ad adottare misure che consentano ai minori di godere della loro età infantile e di prendere parte ad attività proprie dell'infanzia senza discriminazioni ed esclusioni sociali;

98.  richiama gli Stati membri al loro dovere di assistenza e di tutela dell'infanzia per proteggere tutti i minori dai rischi di malnutrizione, malattia e maltrattamenti a prescindere dalla loro condizione sociale e/o giuridica e da quella dei loro genitori;

99.  invita la Commissione ad adoperarsi per integrare strategie incentrate particolarmente sulla povertà infantile, la disoccupazione dei giovani e l'inclusione sociale delle minoranze in tutte le strategie di sviluppo pertinenti, compresi i documenti strategici ed i programmi indicativi sulla riduzione della povertà ;

100.  chiede alle istituzioni in questione di offrire ai minori l'opportunità di fornire un reale contributo nella lotta contro la povertà; chiede, ai fini di una migliore efficacia nella lotta contro la povertà dei bambini, che tutte le parti interessate, tra cui i bambini più poveri, siano realmente attive nella concezione, nell'attuazione e nella valutazione dei progetti volti a sradicare l'estrema povertà;

101.  insiste sulla necessità di fare della lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini, cioè il traffico di minori a scopo sessuale, la pornografia infantile e il turismo sessuale con il coinvolgimento di minori, uno degli obiettivi centrali della strategia, in particolare alla luce degli obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite; sottolinea che la povertà è spesso una delle molteplici cause di esclusione sociale, discriminazione e vulnerabilità dei minori; ritiene comunque che lo sfruttamento sessuale commerciale dei minori trovi la sua causa principale nella domanda di rapporti sessuali con minori e nella criminalità organizzata, che è pronta ad approfittare delle situazioni che rendono i bambini a rischio;

102.  chiede che si prenda in considerazione l'apporto di un'assistenza psicosociale e un sostegno emozionale ai minori che vivono in situazioni difficili, per esempio un conflitto armato e situazioni di crisi, ai minori sfollati o ai minori che vivono in estrema povertà;

103.  chiede agli Stati membri di esercitare il loro dovere di assistenza e di protezione di tutti i bambini dai rischi di malnutrizione, malattia e maltrattamenti, a prescindere dalla loro situazione sociale e/o giuridica o da quella dei loro genitori;

104.  chiede alla Commissione di presentare una proposta di direttiva comprendente tutte le discriminazioni riprese all'articolo 13 del trattato CE e tutti i settori ripresi nella direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica[13];

105.  invita la Commissione e gli Stati membri ad accordare particolare attenzione a tutte le forme di discriminazione nei confronti dei minori, comprese la discriminazione contro i minori che soffrono di difficoltà di apprendimento (per esempio dislessia, discalcolia, disprassia) o di altre disabilità;

106.  si compiace per l'esistenza di numerose ONG e di numerosi volontari che creano legami di amicizia e solidarietà tra i bambini meno favoriti e i bambini di varie condizioni sociali per vincere la miseria e l'esclusione sociale; chiede alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri di fare in modo che i bambini più poveri possano anch'essi beneficiare dei progetti comunitari e che determinati progetti del Servizio volontario europeo offrano a tali organizzazioni maggiori possibilità di accogliere giovani volontari;

107.  chiede in particolare che i minori Rom e i minori appartenenti ad altre minoranze nazionali beneficino di misure mirate, segnatamente al fine di porre fine alla discriminazione, alla segregazione, all'esclusione sociale e scolastica nonché allo sfruttamento di cui sono spesso vittime; invita altresì gli Stati membri a esplicare sforzi per eliminare l'eccessiva presenza di minori Rom negli istituti per disabili mentali; auspica inoltre la promozione di campagne di scolarizzazione, misure per contrastare gli alti livelli di dispersione scolastica nonché progetti per la prevenzione e l'assistenza sanitaria, comprese le vaccinazioni;

108.  ritiene che l’UE debba porsi l’obiettivo di far sì che nel suo territorio non vi siano più minori senza dimora o bambini di strada; chiede che siano previste misure adeguate e mirate per aiutare i bambini senza dimora e i bambini di strada dal momento che, per la maggior parte, sono fortemente traumatizzati e socialmente esclusi, non ricevono un'istruzione formale o cure sanitarie, sono particolarmente suscettibili di diventare vittime della tratta di esseri umani (tra cui prostituzione, traffico di organi e adozioni illegali), della tossicodipendenza e della criminalità e sono spesso obbligati a mendicare;

109.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di riconoscere che l'esistenza di migliaia di bambini di strada e di bambini costretti a mendicare costituisce un grave problema dal punto di vista dei diritti sociali e umani e invita inoltre gli Stati membri a istituire sanzioni contro i responsabili dell'umiliazione di bambini costretti a mendicare;

110.  chiede all'Unione europea, agli Stati membri e alle associazioni della società civile organizzata di fare in modo che ogni bambino abbia la possibilità di appartenere a un gruppo o ad una associazione di bambini per incontrarne altri e riflettere con loro; chiede, di conseguenza, che vengano istituite misure di sostegno offerte da adulti desiderosi di permettere ad ogni bambino di avere il suo posto nel gruppo e di potervisi esprimere; chiede, di conseguenza, agli Stati membri e agli enti competenti, di incoraggiare progetti volti a tale espressione dei bambini come, ad esempio, consigli comunali o parlamenti di bambini, prestando una attenzione particolare alla partecipazione dei bambini più esclusi;

111.  auspica di verificare la possibilità di concepire uno strumento comunitario in materia di adozioni, elaborato conformemente alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e ad altre norme internazionali applicabili, che migliori la qualità dell'assistenza nei servizi di informazione, la preparazione per l'adozione internazionale, il trattamento delle procedure di richiesta di adozione internazionale e i servizi post-adozione, tenendo presente che tutte le convenzioni internazionali relative alla protezione dei diritti del fanciullo riconoscono ai bambini abbandonati od orfani il diritto ad avere una famiglia e a essere protetti;

112.  chiede agli Stati membri di agire per garantire il diritto fondamentale del minore di avere una famiglia; sollecita pertanto gli Stati membri a intervenire per identificare soluzioni efficaci atte a prevenire l'abbandono di minori e compensare l'accoglimento in istituto dei minori abbandonati od orfani; ritiene che, quando si tratta di trovare una nuova soluzione per un minore, l'interesse superiore del minore, come enunciato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, debba sempre essere l'aspetto prevalente;

113.  ritiene che l'adozione possa avvenire nel paese di origine del bambino oppure trovando una famiglia attraverso l'adozione internazionale, conformemente alla legislazione nazionale e alle convenzioni internazionali, mentre la sistemazione in istituto debba essere usata come soluzione temporanea; una soluzione alternativa di accoglienza in famiglia potrebbe essere data dall'affido familiare; esorta vivamente gli Stati membri e la Commissione, in cooperazione con la Conferenza dell'Aia, il Consiglio d'Europa, e le organizzazioni per i bambini, a elaborare un quadro che permetta di garantire la trasparenza e un controllo efficace dell'evoluzione di tali bambini e a coordinare le loro azioni, in modo da impedire il traffico di minori; sollecita, a tale proposito, gli Stati membri a prestare speciale attenzione ai bambini con esigenze particolari, ad esempio i bambini che richiedono cure mediche o i bambini disabili;

114.  sottolinea l'esclusione sociale che vivono molti delinquenti minorenni, il che rende in molti casi impossibile nella pratica un reinserimento sociale normale; incoraggia, pertanto, gli Stati membri a impostare azioni a favore dei giovani adulti provenienti da orfanotrofi o da strutture di accoglimento affinché possano beneficiare di misure di accompagnamento per aiutarli a elaborare progetti per il loro futuro professionale e facilitare la loro integrazione nella società;

115.  osserva che i minori che si occupano di genitori o di fratelli o sorelle aventi bisogni speciali dovrebbero beneficiare di un sostegno specifico mirato;

116.  rileva che la futura strategia comunitaria dovrebbe riconoscere il ruolo importante della famiglia quale istituto fondamentale della società per la sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dei minori; è del parere che occorra tenere pienamente conto dei diritti dell'infanzia in sede di conciliazione della vita professionale e della vita familiare e nell'ambito delle problematiche attinenti all'orario di lavoro, sottolineando specialmente la situazione delle madri disabili e delle madri con bambini disabili,nonché nella formulazione di politiche di sostegno pubblico e privato ai figli e ai genitori affinché ambedue i genitori siano in grado di assumersi e condividere le loro responsabilità educative e di assistenza; ritiene che si debba riconoscere che un numero crescente di persone vive oggigiorno nell'ambito di situazioni familiari alternative, che non corrispondono all'immagine della famiglia nucleare classica composta da madre, padre e loro figli biologici;

117.  reputa che si debba tenere pienamente conto dei diritti dei minori quando si tratta di conciliare vita professionale e famigliare e nelle questioni legate all'orario di lavoro;

118.  esorta gli Stati membri a sopprimere tutte le limitazioni al diritto dei genitori di avere contatti con i figli determinate dalle differenze di nazionalità, in particolare in ordine alla scelta di parlare una lingua diversa dalla lingua ufficiale in un determinato paese; ritiene che la soppressione delle limitazioni imposte alle famiglie multinazionali nel cui seno esiste un conflitto tra i genitori dovrebbe comportare la libertà illimitata di parlare nella lingua scelta dal minore e dal genitore, nel debito rispetto delle condizioni relative all'obbligo di supervisione degli incontri eventualmente imposte dagli organi giudiziari;

119.  si compiace per l'istituzione di garanti per l'infanzia e invita tutti gli Stati membri a facilitare la loro introduzione a livello nazionale e locale;

LAVORO MINORILE

120.  sottolinea che è essenziale che i minori aventi un'età legale sufficiente per lavorare siano rimunerati sulla base di pari salario per pari lavoro;

121.  esorta la Commissione a provvedere a che il problema del lavoro infantile e la protezione dei bambini contro tutte le forme di abuso, sfruttamento e discriminazione costituiscano questioni centrali delle discussioni delle commissioni e dei sottogruppi dei diritti umani costituiti nel quadro degli accordi di commercio e di cooperazione;

122.  sottolinea la necessità di assicurare che tutte le politiche, interne ed esterne, a livello sia degli Stati membri che dell'Unione europea, tengano in considerazione l'eliminazione di tutte le forme di lavoro minorile; ritiene che l'istruzione a tempo pieno, sia per i bambini che per le bambine, costituisca il miglior metodo per affrontare il problema, sia per prevenire tali abusi che per spezzare il circolo vizioso dell'analfabetismo e della povertà per il futuro;

123.  condanna fermamente tutte le forme di tratta di lavoro minorile, schiavitù e asservimento nonché le forme di lavoro nocive per la salute e la sicurezza dei minori; esorta la Commissione e il Consiglio a subordinare maggiormente gli aiuti commerciali e allo sviluppo dell'Unione europea nei confronti di paesi terzi al rispetto, da parte di questi ultimi, della convenzione dell'OIL sul divieto del lavoro minorile e di disposizioni per l'eliminazione di ogni forma di sfruttamento;

124.  sottolinea che taluni prodotti venduti nell'UE possono essere fabbricati mediante il lavoro di minori; esorta la Commissione a mettere in atto un meccanismo che consenta alle vittime del lavoro minorile di chiedere riparazione nei confronti delle imprese europee presso i tribunali nazionali degli Stati membri; esorta la Commissione ad imporre il rispetto delle norme lungo l'intero circuito di fornitura e, soprattutto, a presentare strumenti che rendano l'appaltatore principale responsabile in Europa in casi di violazioni delle convenzioni delle Nazioni Unite sul lavoro minorile nei circuiti di fornitura; invita a tal fine l'Unione europea a usare il Sistema delle preferenze generalizzate (SPG) per lottare più efficacemente contro lo sfruttamento del lavoro minorile presente in diverse parti del mondo, adottando misure specifiche per i lavori pericolosi che molti minori sono costretti a svolgere;

Minori con genitori immigrati, richiedenti asilo e rifugiati

125.  chiede che sia riservata un'attenzione particolare, nel migliore interesse dei minori, alla situazione dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei minori migranti nonché dei minori i cui genitori siano richiedenti asilo, rifugiati o immigrati illegali, affinché detti minori possano godere dei propri diritti a prescindere dallo status giuridico dei genitori e non debbano subire ripercussioni negative di una situazione di cui non sono responsabili e affinché siano soddisfatte le loro esigenze specifiche e preoccupandosi particolarmente di preservare l'unità famigliare qualora ciò sia nel superiore interesse del minore;

126.  chiede che sia riservata un'attenzione particolare ai minori non accompagnati in tutte le pratiche di immigrazione, di qualsiasi tipo esse siano, poiché la criminalità organizzata sfrutta ogni possibilità di introdurre in un paese un minore per poi sfruttarlo; ritiene che per questo gli Stati membri debbano assicurare che vigano politiche di protezione dell’infanzia in tutte le situazioni immaginabili;

127.  esprime preoccupazione per le molteplici violazioni dei diritti di cui sono vittime proprio le ragazze di famiglie immigrate; raccomanda con insistenza agli Stati membri di introdurre il divieto di indossare il velo e l'hijab quantomeno nella scuola primaria per consolidare maggiormente il diritto all'infanzia e garantire successivamente una libertà di scelta effettiva e non imposta;

128.  chiede l'accesso all'istruzione per i minori immigrati, nonché la creazione di programmi e risorse, da una prospettiva interculturale, con un'attenzione particolare alle situazioni di vulnerabilità e ai minori non accompagnati;

129.  ricorda che le norme internazionali sulla protezione dell'infanzia sono applicabili ai minori non accompagnati che giungono nel territorio dell'Unione europea attraverso il canale dell'immigrazione clandestina; chiede a tutte le autorità locali, regionali e nazionali, nonché alle istituzioni dell'UE, di prestare la massima collaborazione possibile per tutelare questi minori non accompagnati; invita la Commissione a stabilire con i paesi terzi d'origine procedure di cooperazione internazionale in materia di assistenza che garantiscano una corretta restituzione dei minori a tali paesi; chiede inoltre che siano stabiliti meccanismi di tutela dei minori rientrati nei paesi d'origine, sia nell'ambito delle famiglie biologiche, sia mediante meccanismi o istituzioni che offrano una protezione efficace;

130.  chiede che nel contesto dell'approvazione, in codecisione, dei nuovi strumenti sui quali si baserà il sistema comune di asilo figuri in primo piano la protezione dei diritti dei minori e che per essi siano elaborate misure specifiche che tengano conto della loro vulnerabilità e che prevedano, in particolare, un accesso adeguato dei minori al sistema d'asilo, orientamenti sulle procedure relative ai minori, una debita considerazione delle ragioni individuali che giustificano l'asilo di un minore in seno a una famiglia richiedente l'asilo e maggiori possibilità di ricongiungimento familiare nel quadro della procedura d'asilo;

131.  richiama l'attenzione sulla situazione particolare dei minori migranti separati dai loro due genitori o dalla persona precedentemente incaricata della loro custodia ai sensi della legge o del diritto consuetudinario, e chiede che si prenda in considerazione la necessità di una misura speciale dell'Unione europea incentrata sul diritto all'assistenza di tutti i minori non accompagnati, sull'accesso al territorio, sulla designazione e il ruolo del tutore, sul diritto di essere ascoltato, sulle condizioni di accoglienza e sulle misure per rintracciare la famiglia e che potrebbe altresì, eventualmente, prevedere soluzioni durature;

132.  richiama l'attenzione sulla condizione di particolare vulnerabilità dei minori non accompagnati, dei minori apolidi, nonché dei minori non registrati alla nascita; chiede che gli Stati membri adottino misure specifiche basate sul superiore interesse del singolo minore, nei termini definiti in particolare dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;

133.  sottolinea il ruolo dell'istruzione, che dovrà essere egualitaria ed esente da violenze o punizioni corporali; esorta la Commissione a destinare le risorse necessarie per impedire qualunque tipo di violenza nelle comunità di profughi, e in particolare la violenza di genere e lo sfruttamento sessuale, mediante l'istituzione di programmi educativi e di sensibilizzazione in materia di genere, diritti umani, salute sessuale e riproduttiva, mutilazione genitale femminile e AIDS/HIV, adeguati ai minori di ambo i sessi;

134.  sottolinea che esiste una discrepanza tra la legislazione e la prassi nell'applicazione degli strumenti di asilo europei, e che esistono enormi differenze nel modo in cui i minori che godono dello status di rifugiato sono trattati nei vari Stati membri;

135.  sottolinea che il 5% dei richiedenti asilo è costituito da minori non accompagnati, un fatto che richiede la nomina di tutori legali qualificati per rappresentare gli interessi dei bambini non accompagnati in seguito al loro arrivo nel paese d'accoglienza; chiede un miglioramento delle condizioni di vita dei bambini nelle strutture d'accoglienza; deplora la mancanza di procedure di asilo specifiche per i minori;

136.  nota che molti dei rischi a cui sono esposti i bambini rifugiati sono analoghi a quelli dei bambini sfollati con la forza all'interno dei confini dei propri paesi;

137.  insiste che i bambini dovrebbero essere rimpatriati solo quando è garantita la loro sicurezza e sottolinea l'esigenza di ritrovare le loro famiglie e di riunificarli con i familiari; sottolinea che il loro ritorno va vietato se esiste la possibilità che subiscano gravi danni, come ad esempio il lavoro minorile, lo sfruttamento o la violenza sessuale, o il rischio di mutilazione genitale femminile o l'esclusione sociale, o che siano coinvolti in conflitti armati;

138.  sottolinea l'esigenza di migliorare la raccolta di dati sui bambini che chiedono lo status di rifugiati, su quelli che risiedono illegalmente nel territorio di un altro paese ma non chiedono lo status di rifugiati, sui risultati delle procedure di asilo e sul futuro di questi bambini dopo l'adozione di una decisione finale positiva o negativa riguardo alla loro richiesta di asilo, al fine di garantire che tali bambini non scompaiano nell'anonimato o diventino vittime della criminalità;

139.  rileva le conseguenze negative dell'emigrazione e la situazione precaria dei minori abbandonati da soli nei loro paesi dai genitori emigrati; sottolinea l'esigenza di garantire a questi minori un'assistenza globale, l'integrazione e l'istruzione, nonché il ricongiungimento familiare ogniqualvolta sia possibile;

140.  esorta la Commissione a effettuare uno studio sulla possibilità di offrire la cittadinanza europea ai bambini nati nell’UE, a prescindere dallo status giuridico dei genitori;

141.  ricorda che la detenzione amministrativa dei bambini migranti deve essere una misura eccezionale; sottolinea che i bambini accompagnati dalle loro famiglie saranno detenuti unicamente come ultima ratio, per il periodo più breve possibile e se questo è nel loro interesse superiore in conformità dell'articolo 37, punto b della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, e che i minori non accompagnati non devono essere detenuti o respinti;

142.  ricorda che i bambini migranti hanno diritto all'istruzione e a divertirsi;

Diritto dei minori all'informazione e all'istruzione

143.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di instaurare un sistema efficace che garantisca, tanto a casa quanto a scuola, e a un livello adattato alla loro età e sviluppo intellettuale, che i minori siano sensibilizzati sui loro diritti e possano esercitarli;

144.  invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare l'accesso delle ragazze alle informazioni e all'educazione sui servizi sanitari e di salute riproduttiva;

145.    sollecita gli Stati membri a prendere tutte le misure necessarie per garantire la qualità delle proprie strutture per l'infanzia, compresa una formazione permanente e una formazione sui diritti dei bambini, buone condizioni di lavoro e salari ragionevoli per le persone che si occupano professionalmente dei bambini, visto che tali strutture e il loro personale danno ai bambini una solida base per il futuro, oltre a rappresentare un vantaggio per i genitori, soprattutto per quanto riguarda lo sgravio di lavoro per i genitori che lavorano e i genitori soli; ritiene che ciò contribuisca a sua volta a ridurre la povertà delle donne e quindi dei minori;

146.    invita la Commissione e gli Stati membri a compiere uno sforzo concertato per aiutare i paesi partner a realizzare l'obiettivo di un'istruzione primaria gratuita e universale (obiettivo di sviluppo del Millennio 2) e sollecita la Commissione e gli Stati membri a fornire i finanziamenti necessari per l'iniziativa Fast - Track "Istruzione per tutti";

147.    sottolinea l'esigenza di prestare maggiore attenzione all'obiettivo di sviluppo del Millennio 3 sull'uguaglianza di genere e l'istruzione delle ragazze, nonché all'assunzione e la formazione di insegnanti di sesso femminile a livello locale, l'eliminazione di ogni pregiudizio maschilista nei curricoli, la localizzazione delle scuole in prossimità delle comunità da esse servite e la fornitura di adeguate strutture sanitarie; osserva che le scuole dovrebbero rappresentare aree di sicurezza in cui i diritti dei bambini sono rispettati e che andrebbe energicamente prevenuto e affrontato il problema delle molestie e delle violenze sessuali all'interno delle scuole e intorno ad esse;

148.    invita gli Stati membri a promuovere progetti di vita in comune tra varie generazioni (case con persone appartenenti a varie generazioni) per permettere ai bambini di crescere con gli anziani e agli anziani di beneficiare, da un lato, di una rete d'accompagnamento sociale e, dall'altro, di rendersi utili allo sviluppo dei bambini attraverso la condivisione delle conoscenze e del sapere;

149.    sottolinea che il diritto all'istruzione costituisce un presupposto fondamentale per lo sviluppo sociale dei bambini e che di questo diritto devono poter godere tutti i bambini in base alle loro attitudini individuali, indipendentemente dalle loro origini etniche e sociali e dalla loro situazione familiare;

150.    ritiene che i minori debbano aver accesso all'istruzione a prescindere dal loro status e/o da quello dei loro genitori; sottolinea l'importanza di garantire tale accesso ai figli dei migranti e/o dei rifugiati;

151.    rileva la necessità che la futura strategia riconosca il diritto all'istruzione sulla base delle pari opportunità e della non discriminazione;

152.    incoraggia gli Stati membri ad adoperarsi affinché i programmi di studio scolastici includano materiale sui diritti dell'uomo e i valori comuni alla base della cittadinanza democratica;

153.    chiede che tra le priorità della strategia figuri l'approvazione di una serie coerente di misure volte a garantire ai bambini portatori di disabilità l’esercizio dei propri diritti, al fine di evitare ogni forma di discriminazione e di favorire la loro integrazione scolastica, sociale e professionale, in ogni fase della loro vita;

154.    raccomanda inoltre alla Commissione e agli Stati membri di analizzare le esigenze specifiche degli allievi con disabilità e di applicare programmi di scolarizzazione personalizzati per favorire la loro integrazione nella società;

155.    chiede alla Commissione e agli Stati membri di accordare particolare attenzione all'istruzione integrata dei bambini con disabilità, garantendo la loro serena integrazione sociale mentre frequentano ancora la scuola ed accrescendo la tolleranza dei bambini sani non disabili verso le disabilità e le disuguaglianze sociali;

156.    chiede che vengano affrontate con maggiore determinazione le questioni legate alla discriminazione, alla diversità sociale, all'insegnamento della tolleranza nelle scuole, all'educazione a favore di una vita sana, all'educazione alimentare, alla prevenzione dell'abuso di alcool, droghe, farmaci e prodotti psicotropi e altre sostanze tossiche nonché a un'adeguata educazione in materia di salute sessuale;

157.    ricorda che l'inserimento precoce del bambino in strutture collettive (asili nido, scuole) è una delle soluzioni migliori per conciliare la vita professionale con quella familiare e contribuisce inoltre a far sì che, nei primi anni del suo sviluppo, il bambino possa beneficiare delle pari opportunità e socializzare;

158.    rileva che impedire alle ragazze di beneficiare della scolarizzazione, di praticare sport, quale il nuoto, per ragioni culturali non è giustificato da nessuna cultura o religione e non deve essere tollerato;

159.    chiede agli Stati membri di dare a tutti i minori l'accesso libero o a costi contenuti alle infrastrutture di gioco e di sport appropriate per la loro età;

Salute

160.    mette in evidenza il fatto preoccupante che l'obesità, in particolare tra i minori, registra un aumento in Europa; sottolinea che, secondo le stime, più di 21 milioni di minori sono sovrappeso nell'UE e che tale cifra cresce di 400 000 unità all'anno; invita la Commissione a presentare proposte volte a regolamentare la pubblicità aggressiva ed ingannevole e a migliorare le disposizioni relative all'etichettatura nutrizionale degli alimenti trasformati onde contrastare il problema crescente dell'obesità;

161.    invita gli Stati membri e le loro autorità competenti a raddoppiare gli sforzi affinché i minori vivano in un ambiente fisico sano, tenendo presente l'effetto sproporzionato dell'inquinamento e delle cattive condizioni di vita sui giovani; ritiene altresì che sarebbe opportuno accordare debita attenzione alle condizioni che regnano nell'ambiente educativo del minore ed instaurare norme appropriate;

162.    rammenta il diritto dei bambini e delle bambine alla salute e, in particolare, il diritto alla salute sessuale e riproduttiva degli adolescenti, e constata che la protezione della salute delle madri deve far parte integrante della futura strategia sui diritti dei minori destinata a promuovere condizioni di vita e di lavoro adeguate alle donne incinte o che allattano e insiste sull'osservanza della legislazione vigente a protezione dei diritti delle lavoratrici, nonché un accesso paritario ed universale per tutte le donne alle cure sanitarie pre e postnatali di qualità nel settore pubblico onde ridurre la mortalità materna e infantile nonché la trasmissione di malattie dalla madre al bambino; sottolinea l'importanza vitale che il congedo di maternità ha per lo sviluppo del bambino, particolarmente tenuto conto dello stretto contatto con la madre non solo nei primi mesi di vita ma per tutto il primo anno di vita;

163.    accoglie con favore il fatto che la Commissione riconosca che dalla nascita fino all'età adulta i bambini manifestano esigenze molto diverse durante le varie fasi di sviluppo della vita; ricorda il diritto dei bambini al godimento del miglior stato di salute raggiungibile e, in particolare, il diritto degli adolescenti a una formazione e a servizi in materia di salute riproduttiva e di pianificazione familiare; ritiene pertanto che tale diritto debba formare parte integrante della futura strategia relativa ai diritti dei minori;

164.    rileva che i diritti del minore quali definiti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia si riferiscono a tutti gli esseri umani di età inferiore ai 18 anni e che devono essere riconosciute le esigenze specifiche degli adolescenti relative alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti ad essa inerenti;

165.    sottolinea l'importanza di promuovere politiche sulla salute sessuale e riproduttiva al fine di ridurre e possibilmente evitare le infezioni sessualmente trasmesse (compreso l'HIV/AIDS), le gravidanze indesiderate e gli aborti illegali e non sicuri per le giovani donne ed evitare la scarsa comprensione, da parte dei giovani, delle loro esigenze in materia di salute riproduttiva;

166.    invita la Commissione e agli Stati membri ad adottare misure per proteggere i bambini i cui genitori sono affetti da AIDS, il che ne comporta l'esclusione da talune attività e l'isolamento sociale, e sottolinea l'esigenza di centrare l'obiettivo di sviluppo del Millennio 5 (migliorare la salute materna), l'obiettivo di sviluppo del Millennio 4 (riduzione della mortalità infantile) e l'obiettivo di sviluppo del Millennio 6 (lotta contro l'HIV/AIDS, la malaria ed altre malattie); chiede altresì con insistenza investimenti destinati alla ricerca e allo sviluppo di farmaci pediatrici antiretrovirali, alla fornitura di zanzariere antimalaria e alla promozione delle vaccinazioni attraverso l'alleanza GAVI (già nota come Alleanza mondiale per i vaccini e l'immunizzazione).;

167.    invita gli Stati membri a fornire istruzione, informazione e consulenza in materia sessuale per accrescere la consapevolezza e il rispetto della propria sessualità e per prevenire gravidanze indesiderate nonché la propagazione dell'HIV/AIDS e di altre malattie sessualmente trasmesse e facilitare l'accesso ai vari contraccettivi e alle informazioni al riguardo;

168.    invita gli Stati membri a garantire che tutti i minori ed adolescenti, a scuola e fuori dalla scuola, ricevano informazioni scientifiche adattate e complete sulla salute sessuale e riproduttiva in modo da compiere scelte informate sulle questioni concernenti il loro benessere personale, compresa la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e dell'HIV/AIDS;

169.    incoraggia gli Stati membri e la Commissione a promuovere, sia all'interno che all'esterno dell'Unione, pari accesso ai minori dei due generi a tutti i livelli dell'istruzione e della sanità, con particolare riguardo ai minori svantaggiati e ai minori appartenenti a minoranze etniche o sociali;

170.    invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per contrastare gli effetti deleteri degli alcolici sulle donne e i minori,

     a)  fornendo migliori informazioni alle donne sulla sindrome alcolica fetale,

     b)  garantendo adeguati servizi sanitari e di consultazione per le donne con problemi di alcolismo durante e dopo la gestazione, nonché per le donne e i minori provenienti da famiglie con problemi di alcolismo e tossicodipendenza,

     c)  emanando una normativa più rigorosa in materia di pubblicità per le bevande alcoliche e la sponsorizzazione di manifestazioni sportive da parte dell'industria degli alcolici, vietandone la pubblicità tra le 6.00 e le 21.00 e la pubblicità di alcolici con contenuti destinati ai minori (giochi informatici, fumetti), onde evitare di dare a questi ultimi un'immagine positiva degli alcolici, e

     d)  vietando quelle bevande alcoliche la cui presentazione le renda difficilmente distinguibili da dolciumi o giocattoli, in quanto i minori non riescono a distinguere tra bevande alcoliche e non alcoliche;

171.               invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che vengano create condizioni che permettano a ogni bambino l'accesso a tutti i tipi e livelli di servizio sanitario e, qualora necessario, ad adottare misure positive affinché i gruppi svantaggiati possano beneficiare delle opzioni di servizio sanitario dalle quali, altrimenti, resterebbero esclusi;

172.               rammenta che la direttiva 92/85/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento[14], sancisce i diritti sul lavoro delle lavoratrici gestanti e in periodo di allattamento, e impone ai datori di lavoro di adottare tutti i provvedimenti del caso per evitare che la donna o il nascituro siano esposti a rischi sanitari sul luogo di lavoro;

173.    chiede che vengano studiati e valutati gli effetti dell'ambiente sui sistemi ormonale, neurologico, psichico e immunitario, l'introduzione di valutazioni delle incidenze sui bambini nel contesto della pianificazione dei trasporti e del territorio, l'introduzione di una "etichettatura positiva" per i giocattoli importati non fabbricati ricorrendo al lavoro infantile;

Registrazione delle nascite

174.    riconosce il diritto di ogni bambino di essere registrato alla nascita, come riconoscimento giuridico della sua esistenza e del suo diritto di acquisire una nazionalità e un'identità, indipendentemente dal sesso o dall'origine etnica, nonché dalla nazionalità o dalla condizione di rifugiato, immigrante o richiedente asilo dei suoi genitori;

175.    riconosce che i certificati di nascita aiutano a proteggere un bambino contro le violazioni che si fondano su dubbi in merito alla sua età o identità; ritiene che un sistema affidabile di registrazione delle nascite ostacoli la tratta di minori e il traffico di organi, ponga un freno all'adozione illegale e impedisca le dichiarazioni false relative all'età dei minori in vista di matrimoni precoci, il reclutamento militare dei minori, lo sfruttamento sessuale, il lavoro minorile[15] e il trattamento giurisdizionale dei minori come se fossero adulti;

176.    mette in evidenza il fatto che "l'invisibilità" dei bambini non registrati ne aumenta la vulnerabilità e la possibilità che le violazioni dei loro diritti passino inosservate;

177.    deplora l'esistenza in taluni paesi di una discriminazione di genere nella registrazione delle nascite, con l'applicazione di normative e pratiche contrarie alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e che comprendono il rifiuto della registrazione alle madri sole, il rifiuto di iscrivere la nazionalità della madre, e la discriminazione nella registrazione delle ragazze prive di istruzione scolastica quando l'accesso alla registrazione è basato sul sistema d'istruzione;

178.    invita la Commissione e le organizzazioni per la tutela dei diritti dei minori e quelle di aiuto umanitario a concertare un'azione volta a sensibilizzare in merito alla necessità della registrazione delle nascite; rileva che la mancanza di un certificato di nascita può impedire a un bambino di ottenere il riconoscimento di eventuali diritti ereditari e l'accesso all'istruzione, ai servizi sanitari e all'assistenza materiale da parte dello Stato; sollecita la promozione di azioni volte a garantire che tali servizi siano prestati universalmente fino al completamento della registrazione ufficiale;

179.    invita la Commissione a esortare gli Stati membri a istituire sistemi di registrazione permanenti e sostenibili, operanti dal livello nazionale a quello locale, disponibili gratuitamente per tutta la popolazione, compresi gli abitanti delle zone remote, anche creando unità mobili di registrazione, nonché a fornire una formazione adeguata agli ufficiali di stato civile e a stanziare risorse sufficienti per finanziare tali iniziative;

180.               invita le istituzioni comunitarie e gli Stati membri a potenziare i loro sforzi volti a garantire un efficace coordinamento delle politiche intese a incoraggiare la registrazione delle nascite, in particolare con l'intervento delle Nazioni Unite e delle relative agenzie interessate, allo scopo di concordare un'agenda comune per la promozione di una efficace risposta mondiale;

I minori nei conflitti armati

181.    sottolinea la cruciale necessità di applicare gli orientamenti dell'UE sui bambini nei conflitti armati;

182.    esorta gli Stati membri ad adottare nelle legislazioni nazionali lo Statuto di Roma che istituisce il Tribunale penale internazionale e a indagare, perseguire in giudizio e punire tutti coloro che hanno reclutato illegalmente bambini in forze o gruppi armati o li hanno utilizzati per partecipare attivamente in conflitti, in modo da compiere ogni sforzo possibile per porre termine alla cultura dell'impunità per tali reati;

183.    accoglie con favore l'adozione degli "Impegni di Parigi del 2006 per la protezione dei bambini contro il reclutamento illegale o l'impiego in forze o gruppi armati", che aggiornano i principi di Città del Capo del 1997, ed esorta tutti gli Stati ad adottarli;

184.    ritiene che siano necessarie misure per garantire che i bambini privati della loro libertà siano trattati conformemente alle leggi umanitarie internazionali e ai diritti umani, tenendo conto del loro particolare stato di minori e per proibire la loro detenzione insieme ad adulti, fatta eccezione per genitori con bambini piccoli; sottolinea al riguardo la necessità di promuovere programmi di formazione destinati a sensibilizzare gli agenti e il personale degli organi giudiziari e di polizia dei paesi in cui si sia constatato il ricorso a bambini o bambine soldato;

185.    sottolinea la necessità di trattare i bambini secondo le norme della giustizia minorile e di cercare alternative ai procedimenti giuridici; chiede pubblici ministeri specializzati per i minori e avvocati attivi in materia di legislazione sociale incaricati di assistere i minori in giudizio; chiede l'istituzione di commissioni per la verità e la riconciliazione;

186.    chiede la reintegrazione e la riabilitazione fisica, sociale e psicologica dei minori ex combattenti e degli altri bambini vittime dei conflitti armati, la riunificazione con le loro famiglie, un'assistenza alternativa per i bambini per i quali non è possibile una riunificazione, corsi di recupero dell'istruzione e la diffusione di informazioni sull'AIDS/HIV; sottolinea la necessità, ai fini della loro reintegrazione, di rispondere alle esigenze specifiche delle bambine soldato, spesso ripudiate e emarginate a livello sociale, destinando le risorse necessarie per istituire programmi in materia di istruzione, salute sessuale, sostegno psicologico e mediazione familiare;

187.    sottolinea la necessità che gli Stati membri intraprendano un'azione diplomatica congiunta ogniqualvolta siano riferiti casi di minori reclutati in unità militari o in gruppi armati;

188.    rileva che l'assistenza di urgenza ai bambini di Stati fragili, coinvolti in conflitti, di rado si estende ad un'istruzione adeguata e chiede alla Commissione di sostenere attività educative, compresa l'applicazione delle norme minime segnalate dalla Rete di agenzie per l'istruzione in situazioni di emergenza, sia nel periodo dell'emergenza che nella fase di transizione dalla crisi allo sviluppo;

189.    rileva che la mancanza di una soluzione definitiva dei conflitti congelati crea una situazione in cui nelle zone interessate è ignorato lo Stato di diritto e sono perpetrate violazioni dei diritti dell'uomo, il che costituisce un grave ostacolo alla garanzia di tutti i diritti dei minori; sollecita l'adozione di misure volte a rispondere alle esigenze specifiche dei minori e delle loro famiglie nelle aree interessate da conflitti congelati;

Minori e democrazia

190.    sottolinea il diritto dei minori di crescere in una società libera ed aperta in cui i diritti dell'uomo e la libertà di espressione sono rispettati e in cui non vige più la pena di morte, in particolare nel caso delle persone minori di età;

191.    sottolinea che la posizione dei minori negli Stati non democratici è molto precaria e chiede alla Commissione di accordare attenzione a questo gruppo di persone;

192.    invita la Commissione ad esaminare la questione della sensibilizzazione politica dei minori e dei giovani nei paesi terzi in cui la democrazia è limitata in modo che tali giovani possano diventare cittadini dotati di una coscienza politica;

193.    chiede alla Commissione di sottolineare quanto sia importante che i giovani possano dar voce alle loro opinioni in modo volontario attraverso le organizzazioni (politiche) giovanili;

o o o

194.    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri, nonché al gruppo intergovernativo Europa dell'infanzia, alla Rete europea di osservatori nazionali per l'infanzia (ChildONEurope), al Consiglio d'Europa, al Comitato dei diritti del fanciullo delle Nazioni Unite, all'UNICEF, all'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

  • [1]  GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.
  • [2]  GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.
  • [3]  http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
  • [4]  GU C 300E del 9.12.2006, pag. 259.
  • [5]  http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/thematic_comments_2006_en.pdf.
  • [6]  GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44.
  • [7]  http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
  • [8]  La convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro minorile fa diretto riferimento alla tratta come ad una delle forme peggiori di sfruttamento.
  • [9]  GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44.
  • [10]  Posizione del Parlamento europeo in prima lettura del 13 dicembre 2006 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (P6_TA(2006)0559).
  • [11]  In conformità della risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1° giugno 2006 sui divieti risultanti da condanne per reati sessuali ai danni di bambini (GU C 298 E dell’8.12.2006, pag. 220).
  • [12]  ECPAT: rete di sostegno internazionale per far fronte alla Prostituzione minorile, alla Pedopornografia, alla Tratta dei minori a fini sessuali.
  • [13]  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
  • [14]  GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.
  • [15]  Definito all'articolo 32, paragrafo 1 della Convenzione sui diritti del bambino.

MOTIVAZIONE

I. INTRODUZIONE

In primo luogo, la relatrice accoglie positivamente la pubblicazione della comunicazione della Commissione, in cui si annuncia l'attuazione di una strategia a difesa dei diritti dei minori. Si tratta, infatti, del segnale di una volontà genuina di attribuire la priorità a tale questione nell'ambito dell'azione dell'Unione, di riconoscere i minori quali soggetti di diritto a pieno titolo, i cui interessi devono essere tenuti in considerazione in modo specifico in tutte le politiche e le misure adottate a livello UE[1], e di creare strumenti volti a promuoverne i diritti.

La presente relazione intende rispondere alla comunicazione, prendendo posizione su alcuni suggerimenti che essa contiene e formulandone altri. Oltre agli aspetti "strategici", di portata più generale, che saranno trattati per primi, la relazione prende in esame alcuni settori specifici, che rientrano nell'ambito delle competenze della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, dove i diritti dei minori dovranno essere oggetto di un intervento mirato.

La promozione e lo sviluppo della Strategia deve procedere attraverso un’affermazione positiva dei diritti dei minori, come il diritto ad avere una famiglia, all’istruzione, all’inclusione sociale, alle cure sanitarie, alle pari opportunità, allo sport, con l’obiettivo di gettare le basi per la creazione di una “società amica dei bambini e a loro misura”, in cui i bambini possano sentirsi protetti e protagonisti.

La relatrice intende sottolineare che lo scopo della relazione non è quello di formulare un elenco di problemi da risolvere o di diritti da considerare in via prioritaria.

È opportuno precisare che la relazione si propone innanzitutto come uno strumento di riflessione sulla comunicazione della Commissione, tenendo conto dei numerosi dibattiti avuti in seno al PE (riunioni con i relatori ombra e con il gruppo di lavoro che riunisce i relatori delle commissioni competenti per parere, incontri con esperti) ed in particolare dell'audizione congiunta del 17 aprile 2007 e del primo Forum europeo sui diritti dei minori tenutosi a Berlino il 4 giugno.

Tra l'altro, la definizione delle priorità fondamentali per la futura azione dell'Unione avverrà (dopo una consultazione su vasta scala che la Commissione intende avviare) sulla base di un documento che dovrebbe essere pubblicato nel 2008.

II. PRINCIPALI ORIENTAMENTI DI UNA STRATEGIA DI TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI

1. Quadro giuridico

I diritti dei minori costituiscono parte integrante dei diritti dell'uomo che l'Unione e i suoi Stati membri sono tenuti a rispettare, in particolare in virtù della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (CEDU), a cui fa riferimento l'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea. Inoltre gli Stati membri hanno tutti ratificato la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, che costituisce il quadro di riferimento per eccellenza in materia di protezione dei minori. A tale proposito, è opportuno sottolineare che benché essa rivesta un carattere più specifico, non è però dotata di meccanismi sanzionatori che ne garantiscano il rispetto, come avviene invece con la CEDU.

L'Unione europea non si è dotata, finora, di una base giuridica specifica in materia di diritti dei minori.

È però opportuno sottolineare che il trattato costituzionale, qualora fosse approvato, doterebbe l’Unione Europea di un quadro giuridico molto più adeguato in materia di diritti di minori: l’articolo I-3 del trattato (“Gli obiettivi dell’Unione”) con riferimenti diretti ai diritti dei minori e soprattutto l’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (interamente dedicato ai “diritti del bambino”) acquisterebbero un carattere vincolante.

Qualora il Consiglio europeo decida la convocazione di una nuova CIG, il Parlamento dovrà formulare il proprio parere a norma dell'articolo 48 del TUE. A quel punto si tratterà di vigilare affinché l'acquis in materia di diritti dei minori non sia rimesso in discussione, ma al contrario ribadito, o consolidato.

Occorre inoltre interrogarsi sull'opportunità, per l'UE, di diventare parte contraente non solo della CEDU, come già previsto, ma anche di varie convenzioni del Consiglio d'Europa, come ricordato dalla rappresentante del Consiglio d'Europa in occasione dell'audizione del 17 aprile[2]. Occorre pertanto prendere in esame la possibilità che in futuro la Comunità e/o l'Unione europea aderiscano, per esempio, alle convenzioni sulla cibercriminalità[3], sull'esercizio dei diritti dell'infanzia[4], sull'adozione[5], o sullo sfruttamento sessuale[6]. Sarebbe inoltre opportuno interrogarsi sui mezzi che consentiranno, in uno stadio successivo, l'adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Resta il fatto che anche in assenza di una base giuridica specifica, a livello di Unione europea sono stati adottati numerosi strumenti che incidono, direttamente o indirettamente, sui diritti dei minori. Di qui l'importanza di realizzare un meccanismo di controllo e di verifica all'atto dell'adozione e della trasposizione di tali strumenti, per garantire che i diritti dei minori siano tenuti in debita considerazione in sede di formulazione degli strumenti e che segua l'applicazione dei tali strumenti per fare in modo che i diritti dei minori siano rispettati a livello di attuazione. È quello che si intende con il termine "mainstreaming".

2. Mainstreaming

Nell'aprile 2005, la Commissione ha adottato una comunicazione volta a migliorare la compatibilità delle sue proposte legislative con le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali[7]. Da essa emerge che la Commissione persegue 3 obiettivi: effettuare una verifica sistematica e rigorosa del rispetto di tutti i diritti fondamentali nella fase di elaborazione delle proposte legislative; promuovere «la cultura dei diritti fondamentali»; conferire maggiore visibilità, dinanzi alle altre istituzioni e al pubblico, ai risultati del controllo esercitato dalla Commissione in materia di diritti fondamentali.

Nella relazione elaborata sulla comunicazione[8], il Parlamento auspica che nella sua valutazione di impatto, la Commissione preveda un capitolo dedicato specificamente ai diritti fondamentali. Tale richiesta dovrebbe essere reiterata e affinata, nella misura in cui sarebbe utile che per talune proposte legislative, la Commissione si soffermasse in particolare sul possibile impatto delle disposizioni aventi attinenza con i minori. Naturalmente i rappresentanti della società civile e le organizzazioni internazionali specializzati in materia dovrebbero poter essere ascoltati su tali proposte. Tale aspetto è ancora più importante se si considera il valore aggiunto di un'esperienza specifica diretta che i rappresentanti della società civile e le organizzazioni internazionali possono offrire ai servizi della Commissione, per aiutarli ad individuare i possibili rischi che proposte apparentemente innocue possono presentare per i diritti dei minori[9].

Il PE dovrebbe dotarsi, inoltre, di un organo specifico, la cui composizione resta da definire, o di un rappresentante/difensore dei diritti dei minori, che potrebbe svolgere un ruolo di tramite con i rappresentanti della società civile o altre organizzazioni specializzate nella difesa dei diritti dei minori. È al rappresentante che i minori potrebbero rivolgersi, qualora vogliano avanzare proposte e suggerimenti in materia di promozione dei diritti dei minori (cfr. infra).

3. Partecipazione

Quando si parla di diritti dei minori, il termine "partecipazione" è una parola chiave e un diritto fondamentale, che si ripete come una sorta di leitmotiv nei documenti e nelle dichiarazioni delle ONG, delle istituzioni e delle organizzazioni internazionali specializzate in materia. La relatrice ritiene che questa nozione incorpori un principio fondamentale della democrazia, ossia che il cittadino ha il diritto di prendere parte alle decisioni che lo riguardano.

Nella realtà quotidiana, purtroppo, il principio della partecipazione è spesso messo in secondo piano, nonostante il fatto che spesso i minori sono nelle migliori condizioni per individuare e comprendere le minacce e i problemi che li riguardano, in particolare su taluni aspetti di quanto avviene a scuola, nelle strade, nelle associazioni giovanili, o anche in seno alle famiglie, e non mancano neppure di idee su come apportare dei miglioramenti.

Nella presente relazione si sottolinea e si vuole dimostrare come il minore, qualora posto nelle condizioni di esprimere liberamente la sua opinione su qualunque questione lo interessi conformemente al relativo diritto[10], sia pronto a farlo ed anche con ottimi risultati.

Ciò è stato messo in pratica, per la prima volta, nel quadro di una consultazione di vaste proporzioni, lanciata da Save the Children, sulla comunicazione della Commissione, i cui risultati sono stati diffusi durante l'audizione congiunta del 17 aprile 2007.

La relatrice auspica che, conformemente a quanto annunciato nella comunicazione, la Commissione, anche avvalendosi delle strutture e delle figure più prossime ai bambini, realizzi un meccanismo di consultazione/coinvolgimento dei minori rapido, efficace ed effettivo per tutte le questioni che li vedono coinvolti direttamente.

4. Creazione di una dinamica interistituzionale

Per attribuire maggiore visibilità ed efficacia alla protezione dei diritti dei minori sarebbe utile migliorare il funzionamento degli organi che sono già stati creati a tale scopo dalle diverse istituzioni e rafforzare la comunicazione e la cooperazione tra gli stessi. All'occorrenza, si potrebbero anche creare nuovi organismi.

Nella Commissione è stato infatti recentemente nominato un coordinatore per i diritti dei minori, le cui attività dovrebbero poter contare, tuttavia, su un'unità dotata di un organico qualificato e di risorse finanziarie sufficienti. All'atto della formazione della prossima Commissione si potrebbe inoltre prevedere di istituire, sulla scia dell'attuale gruppo di commissari per i "diritti fondamentali", un commissario per i diritti dell'uomo, incaricato specificamente, tra l'altro, della protezione dei diritti dei minori[11], a cui spetterebbe una funzione di accentramento e di coordinamento di tutte le attività, legislative, amministrative, mediatiche e di altra natura, legate alla protezione dei diritti dei minori.

Negli ultimi anni sono stati creati altri organismi, in particolare nel 2000 in seno al Consiglio, quale il gruppo intergovernativo permanente sull'infanzia e l'adolescenza denominato "L'Europe de l'Enfance"[12], concepito come forum di scambio e di raffronto dei dati sui minori, che si riunisce in via informale tutti i semestri su invito del paese che assume la Presidenza di turno dell'UE.

Il Parlamento europeo si è dotato, anch'esso, di uno spazio di discussione sulle questioni che attengono all'infanzia, attraverso una "Alleanza per i diritti dei bambini", composta da deputati di diverse estrazioni politiche e geografiche, che si riuniscono ogni due mesi, oltre a un intergruppo "Famiglia".

Benché lodevoli, queste diverse iniziative possono apparire insufficienti, in particolare in ragione della loro mancanza di visibilità e dell'assenza di coordinamento. Sarebbe quindi opportuno, secondo la relatrice, coordinare le attività poste in essere dai diversi organi, rafforzarle e assicurarne la pubblicità, eventualmente attraverso la creazione di una pagina Internet comune.

In merito al Parlamento europeo, si potrebbe prevedere, inoltre, come già menzionato in precedenza, la creazione di un organo di coordinamento delle attività legate alla protezione dei diritti dei minori, eventualmente con l'istituzione di una commissione a rappresentazione interistituzionale, dotata di un'unità amministrativa incaricata di coadiuvarlo nelle sue attività.

Si rammenta inoltre l'importanza di rinsaldare i legami con varie organizzazioni internazionali, tra cui il Consiglio d'Europa, che ha organizzato varie iniziative in materia di diritti dei minori, che vanno dall'avvio di campagne contro la violenza[13] all'adozione di diverse raccomandazioni, risoluzioni e convenzioni e che fanno di questa istituzione un partner privilegiato nell'attuazione di una strategia per i diritti dei minori. Ciò vale anche per talune agenzie delle Nazioni Unite, in particolare l'Unicef, che si distingue per la qualità dei suoi studi sugli aspetti più vari della protezione dei diritti dei minori.

In questo contesto, spetterà anche alla neonata Agenzia per i diritti fondamentali creare una rete di lavoro con tali organizzazioni, con l'Alto commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa, oltre che con la società civile, o con organismi specializzati quali l'European Network of Ombudspeople for Children (ENOC), per ottimizzare le ricerche in materia di difesa dei diritti dei minori, nonché attingere all'esperienza, alle conoscenze e alle informazioni accumulate da altri organi, evitando in tal modo eventuali sovrapposizioni.

5. Raccolta di dati statistici

Nella sua comunicazione, la Commissione annuncia l'intenzione di compiere un'analisi su vasta scala degli ostacoli che impediscono ai minori di godere appieno dei propri diritti. Tale analisi dovrebbe costituire la base di una consultazione pubblica nel 2008 e condurre alla definizione delle principali priorità di una futura azione da parte dell'Unione europea. Evidentemente una tale analisi (oltre all'attuazione e alla valutazione di strategie, politiche e programmi mirati per i minori, in particolari i più sfavoriti di loro) dovrebbe basarsi su statistiche affidabili, complete, precise e aggiornate.

A quanto emerge a livello UE, esistono importanti lacune in materia[14], e ostacoli ancora più gravi alla raccolta di dati statistici affidabili al di fuori dell'UE, il che significa che dovrebbero essere adottate misure atte a migliorare la raccolta dei dati statistici. La Commissione europea potrebbe prevedere, per esempio, l'estensione del mandato di Eurostat, al fine di includere un maggior numero di indicatori che riguardino specificamente i minori, in collaborazione con gli Stati membri, i quali dovrebbero anch'essi rafforzare i rispettivi strumenti statistici. Anche in tale contesto, la partecipazione dei minori assume il suo significato pieno; sarebbe pertanto opportuno prendere in esame mezzi idonei alla raccolta sistematica di informazioni sul loro punto di vista nell'ambito di talune questioni. Le informazioni raccolte dalle linee telefoniche di assistenza ai minori potrebbero essere anch'esse utilizzate. Naturalmente si devono stanziare fondi sufficienti a tale scopo. Su questo punto, la relatrice sottolinea con soddisfazione che nella comunicazione, la Commissione si assume il fermo impegno di "stanziare le risorse umane e finanziarie necessarie per attuare la strategia proposta"[15].

L'Agenzia per i diritti fondamentali potrà svolgere un ruolo fondamentale anche in questo campo. Al pari del suo predecessore, infatti, l'EUMC, dovrà mettere a punto, in collaborazione con la Commissione e gli Stati membri, metodi e norme finalizzati a migliorare la comparabilità, l'obiettività e l'affidabilità dei dati a livello europeo[16].

6. Rafforzamento della cooperazione tra i soggetti interessati: il FORUM

Analogamente a quanto previsto dal regolamento dell'Agenzia per i diritti fondamentali, che all'articolo 10 prevede l'istituzione di una "piattaforma dei diritti fondamentali", che dovrebbe costituire un mezzo di scambio delle informazioni e di condivisione delle conoscenze e riunire al suo interno diversi tipi di organismi che operano a favore dei diritti dell'uomo, la comunicazione della Commissione prevede la creazione di un "Forum".

Il Forum, che forse sarà posto sotto l'egida dell'Agenzia, dovrebbe, secondo la Commissione, contribuire all'elaborazione e al controllo delle azioni dell'Unione europea e fungere da spazio per lo scambio delle buone prassi. Dovrebbe riunire gli Stati membri, le agenzie delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, istituzioni indipendenti per la promozione dei diritti dei minori, la società civile e gli stessi minori.

Sarà compito della Commissione organizzare il Forum in modo da assicurare un adeguato coinvolgimento dei numerosi soggetti interessati, garantendo al tempo stesso un’organizzazione snella ed efficace.

A tale scopo, sarebbe auspicabile creare un gruppo consultivo di esperti di alto livello, di dimensioni ridotte, incaricato di contribuire alla ricerca e all'analisi e all'elaborazione degli ordini del giorno delle riunioni del Forum. In seno a tale gruppo di esperti dovrebbero sedere anche giuristi ed esperti di diritti dei minori, che potrebbero presentare proposte concrete in merito agli atti legislativi da adottare a livello comunitario per concretizzare le proposte del Forum. Inoltre, sarebbe opportuno precisare i compiti e i poteri del Forum. Qualora il Forum dovesse formulare delle raccomandazioni, si tratterebbe di definire, in una sorta di regolamento interno, le modalità con cui dare seguito a tali raccomandazioni, designare gli organi incaricati di metterle in pratica e valutare i progressi compiunti a livello di attuazione. In tale contesto, le commissioni parlamentari interessate potrebbero svolgere un ruolo attivo di monitoraggio.

È chiaro che per poter essere in grado di lavorare correttamente ed efficacemente il Forum dovrà essere dotato di un finanziamento dal bilancio comunitario.

7. Creazione di un meccanismo per dare seguito ai progressi realizzati

È da accogliere positivamente la decisione della Commissione di pubblicare ogni anno una relazione sui progressi raggiunti nella realizzazione della strategia proposta. La relazione dovrebbe costituire uno strumento per il Parlamento, in particolare nel quadro delle sue relazioni annuali sulla situazione dei diritti dell'uomo, sul piano interno ed esterno, tale da consentirgli di esercitare un controllo sistematico e preciso di come i diritti dei minori sono tenuti in considerazione a livello comunitario.

Come previsto da una proposta dell'UNICEF[17], il Parlamento europeo dovrebbe, dal canto suo, assicurare il controllo dei risultati ottenuti, attraverso l'organizzazione periodica di audizioni dedicate a taluni aspetti specifici della promozione dei diritti dei minori.

Un ruolo cruciale, anche in questo caso, spetterà all'Agenzia per i diritti fondamentali; si tratterà di vigilare affinché il controllo del rispetto dei diritti dei minori abbia la collocazione che gli compete nel programma di lavoro pluriennale, di cui l'Agenzia dovrà dotarsi all'inizio dell'attività e su cui il Parlamento sarà consultato prossimamente[18].

III. ALCUNI SETTORI PRIORITARI INTORNO AI QUALI DOVREBBE ARTICOLARSI LA STRATEGIA

l. Lotta contro ogni forma di violenza

La violenza contro i minori è ingiustificabile, qualunque forma essa assuma. . Questa è l'idea cardine della relazione del professor Pinheiro, presentata durante l'audizione del 17 aprile, e condivisa pienamente anche dalla presente relazione[19].

Proprio per questo è indispensabile non soltanto punire gli autori delle violenze, ma elaborare anche una strategia di prevenzione contro la violenza sui minori.

L'Unione europea ha già istituito numerosi strumenti importanti per la lotta contro la violenza di cui sono vittime i minori: i programmi DAPHNE e AGIS[20]; il piano d'azione per prevenire la tratta di esseri umani[21]; la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta di esseri umani[22]; la decisione del Consiglio del 29 maggio 2000 sulla lotta alla pornografia infantile su Internet[23]; la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio del 22 dicembre 2003 relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile[24] e diverse misure di lotta contro il turismo sessuale che coinvolge minori.

In merito a quest'ultimo aspetto, il commissario Frattini ha annunciato, nel corso dell'audizione del 17 aprile scorso, che la Commissione intende rafforzare, in collaborazione con gli operatori turistici, le misure finalizzate a ridurre i flussi del turismo sessuale che partono dagli Stati membri, un fatto che la relatrice accoglie positivamente, auspicando inoltre la realizzazione di procedure che consentano un migliore coordinamento delle incriminazioni extraterritoriali. Il commissario Frattini ha annunciato, inoltre, una Comunicazione sulla criminalità su Internet, che è stata adottata il 22 maggio 2007.

In merito allo sfruttamento sessuale dei bambini, ricordiamo che al Consiglio d'Europa è in fase di adozione una convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali, sulla quale gli Stati membri dell'UE hanno coordinato la loro posizione nel quadro del Comitato dell'articolo 36. In tale contesto, si è parlato di una possibile adesione della Comunità e/o dell'UE alla summenzionata convenzione. La relatrice incoraggia l'adesione e auspica l'adozione di una posizione di principio in proposito, per consentire all'UE, in futuro, di partecipare alla negoziazione di convenzioni in materia di diritto penale (in particolare convenzioni finalizzate a proteggere i minori) e di ratificarle.

È urgente, inoltre, la realizzazione di un sistema di protezione dei minori contro gli abusi sessuali che preveda dei meccanismi di controllo efficaci e coordinati, affinché le persone che, in seguito a una condanna, sono da considerare inidonee a lavorare con bambini, possano essere effettivamente escluse dall'accesso a talune professioni. La relatrice auspica pertanto che il Consiglio rafforzi la cooperazione giudiziaria tra gli Stati Membri nei casi di sfruttamento sessuale dei bambini e di pedopornografia, migliorando la cooperazione in materia di scambio di informazioni sui precedenti penali a livello dell’UE ed imponendo una serie di obblighi minimi nei confronti degli Stati membri. Ciò è doveroso per garantire che il divieto di svolgimento di attività in contatto con i bambini imposta alla persona condannata per reati sessuali in uno Stato Membro abbia effetti giuridici anche negli altri Stati Membri.

Nell'ambito della pedopornografia su Internet, di concerto con alcuni istituti bancari e con le principali carte di credito, la Commissione europea sta valutando la possibilità di escludere dal sistema di pagamento on -line i siti che vendono materiale pedopornografico. È un'iniziativa lodevole che merita tutta la nostra attenzione e il nostro approfondimento. Nello specifico, laddove una banca - spesso dietro segnalazione dell'istituto di carta di credito che ha operato il controllo - annulla il contratto con il commerciante che vende on line materiale pedopornografico, questa dovrebbe essere autorizzata a comunicare l'informazione ad altri istituti di credito, sulla base dell'"interesse superiore del minore". Dovrebbe essere creata a tal fine una banca dati che - in costante aggiornamento - elenchi i commercianti che vendono pedopornografia. Le informazioni relative a questo tipo di venditori dovrebbero essere inoltre comunicate immediatamente alla polizia dello Stato membro in questione, ad Europol ed Interpol. Sempre nell'ambito della lotta alla pedopornografia on line, sono auspicabili campagne di informazione e di sensibilizzazione del pubblico, a tutela dei minori e di condanna degli autori dei reati.

Nell'ambito della violenza diffusa attraverso la rete, inoltre, è auspicabile un serio sistema di autoregolamentazione dei siti che trasmettono immagini o video di bullismo. I gestori della rete dovrebbero vigilare sui contenuti che circolano sui loro siti e vietare il cosiddetto "cyberbullismo", che promuove la violenza tra minori nonché l'umiliazione di allievi e docenti. A tal proposito, la relatrice apprezza il programma comunitario “Safer Internet Plus (2005-2008)”, inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie on-line con cui sono stati creati appositi numeri telefonici e hotlines, per aiutare i bambini che vengono a contatto con contenuti illegali e nocivi.

La medesima attenzione va dedicata anche agli altri mezzi di comunicazione, in particolare la Tv, al fine di vigilare e limitare la trasmissione di immagini e contenuti violenti o comunque non adatti ai minori.

Un’altra grave forma di violenza sui minori che occorre contrastare è quella delle mutilazioni genitali. Questo fenomeno, a seguito di una crescente immigrazione non sempre completata da una vera integrazione, è in vertiginoso aumento anche all'interno dell'Unione europea. Spesso medici compiacenti commettono questo tipo di operazioni in clandestinità, ma ancor più spesso i minori sottoposti a queste menomazioni sono portati nei loro paesi di origine e lí mutilati, in assenza di informazioni o assistenza mediche specifiche. Il danno che ne deriva per i minori è permanente e grave, come pure il danno per l'esercizio dei loro diritti. Sarebbe opportuno su questo problema prevedere una collaborazione con i paesi d’origine.

Nel settore della lotta contro la tratta di esseri umani[25], la relatrice intende porre in risalto il valore aggiunto che la cooperazione con Europol ed Eurojust può offrire e ritiene che si debbano utilizzare tutti i mezzi necessari a rafforzare la loro azione, per proteggere i minori da tale piaga e da qualunque altra forma di violenza e di sfruttamento, non solo sessuale. Infatti, lo sfruttamento di un minore può assumere le forme più svariate, tra cui l'utilizzo dei bambini per l'accattonaggio, che evidentemente lede la dignità del bambino e gli infligge gravi danni psicologici; pertanto, tale pratica dovrebbe essere vietata in tutti gli Stati membri. La relatrice auspica quindi che gli Stati membri forniscano a Europol ed Eurojust tutte le informazioni utili necessarie a migliorar la loro efficacia e che Europol rafforzi la cooperazione con Interpol e con Frontex.

Durante l'audizione del 17 aprile, il commissario Frattini ha insistito sulla volontà di lottare, in stretta collaborazione con l'industria, contro i videogiochi violenti, un'iniziativa che la relatrice incoraggia pienamente.

Ad ogni caso, occorre tener conto in modo particolare della promozione dei diritti dei minori e soprattutto la sensibilizzazione degli stessi minori, per consentire loro di diventare protagonisti nella previsione delle violazioni dei loro diritti e nello sviluppo di una cultura basata sul rispetto dei diritti umani.

2. Lotta contro la povertà e le discriminazioni e diritto all'istruzione

La presente strategia vuole porsi come una misura di sostegno e di attuazione pratica degli Obiettivi di sviluppo del millennio, che stabiliscono priorità globali per tutti gli abitanti del pianeta, ma in primo luogo per i bambini. Tra gli obiettivi la lotta alla povertà estrema, l’istruzione primaria universale, la promozione della salute materna, la riduzione del tasso di mortalità infantile e le campagne di prevenzione dell’HIV/AIDS e le campagne di vaccinazione.

Occorre inoltre proteggere i bambini dalle peggiori forme di sfruttamento, come il lavoro minorile, il coinvolgimento dei minori nei conflitti (bambini soldato) e la schiavitù domestica.

La povertà molto spesso determina esclusione sociale e discriminazioni. Nella sua comunicazione la Commissione annuncia l'intenzione di procedere, a partire dal 2007, al raggruppamento delle azioni attuate a livello UE in materia di lotta alla povertà infantile. In questo contesto la Commissione dovrebbe prestare una particolare attenzione agli effetti della povertà nel compremettere seriamente lo sviluppo del bambino e il godimento dei suoi diritti.

Di fatto, è essenziale che l'UE affronti questi problemi in linea con le disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo, che agli articoli 27 e 28 sancisce il diritto di ogni minore a un livello di vita tale da consentirne lo sviluppo fisico, mentale, morale e sociale, oltre al diritto del fanciullo all'istruzione. Il diritto all'istruzione è ripreso anche all'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali.

L'UE deve inoltre vigilare affinché non siano tollerate discriminazioni in materia di accesso all'insegnamento e all'ottenimento di un'istruzione di qualità. Finora, solo la direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, impone agli Stati membri l'obbligo di vietare qualunque forma di discriminazione, diretta o indiretta, nel settore dell'istruzione. In concreto, ciò significa che allo stato attuale della legislazione comunitaria, solo le minoranze etniche beneficiano di una protezione contro la discriminazione di materia di insegnamento, non le minoranze religiose e linguistiche. La relatrice ritiene che sarebbe opportuno adottare nuove disposizioni per estendere il campo di applicazione delle tutele contro la discriminazione in materia di accesso all'istruzione[26]. Il 2007 è l'anno delle pari opportunità per tutti. La relatrice auspica che la Commissione si dedichi all'elaborazione di una nuova direttiva, che come campo di applicazione includa tutti i settori ripresi nella direttiva “sulla parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica” (articolo 3) e li renda applicabili ai motivi di discriminazione indicati all'articolo 13 del trattato CE: sesso,origine etnica, religione, convinzioni personali, tendenze sessuali ed handicap.

Proprio i minori disabili dovranno costituire una delle priorità principali delle future azioni dell'Unione europea in materia di protezione dei diritti dei minori. A tal proposito è opportuno sottolineare che i minori disabili sono piuttosto minori "diversamente abili" e in quanto tali è fondamentale garantire i loro diritti e contribuire al loro pieno sviluppo e rispetto.

La relatrice ritiene inoltre che in taluni casi, in particolare per i bambini Rom, si debbano prevedere azioni positive di lotta contro le discriminazioni. Infatti, ciò sembra essere l'unico mezzo per affrontare la segregazione di cui talvolta sono oggetto[27].

Si dovrebbero in particolare promuovere sia campagne di scolarizzazione, utili per combattere il fenomeno della bassa alfabetizzazione, sia azioni precise per contrastare gli alti livelli di dispersione scolastica dei minori Rom.

Al tempo stesso, bisognerebbe promuovere progetti di vaccinazione e di assistenza sanitaria adeguata da parte delle strutture mediche verso neonati e bambini Rom, categoria che registra un elevato rischio di patologie.

Sarebbe, inoltre, opportuno porre in essere sforzi mirati a favore dei bambini che vivono o lavorano in strada, in merito ai quali esistono dati incompleti, mentre la loro situazione di particolare difficoltà giustificherebbe misure mirate.

3. Diritti dei minori migranti

Nella sua comunicazione, la Commissione sottolinea che "un'altra sfida consiste nell'assicurare che le politiche e le normative dell'UE rispettino pienamente i diritti dei minori migranti, dei minori in cerca di asilo e dei minori profughi"[28]. La relatrice la incoraggia a raccogliere tale sfida.

In materia di asilo, nei prossimi mesi, la Commissione dovrebbe sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio nuovi strumenti, per giungere a un sistema di asilo comune. La relatrice attira sin d'ora l'attenzione sul fatto che la condizione specifica dei minori dovrà essere presa maggiormente in considerazione in tutte le misure adottate in tale contesto. Infatti, benché gli strumenti attualmente disponibili prevedano già disposizioni destinate a proteggere i minori, queste non sono sempre sufficienti; permangono inoltre problemi in ordine alla loro applicazione[29]. Bisognerà quindi, per esempio, verificare che i funzionari incaricati di trattare i diversi casi seguano una formazione specifica, che i minori siano ascoltati in condizioni adatte alla loro età, da determinare con la massima precisione possibile, e che si identifichino alternative alla detenzione, che non fa altro che aggiungere altri traumi a quelli già subiti dal bambino. La nozione di "interesse superiore dei minori" dovrebbe anch'essa essere definita con precisione, in stretta concertazione, in particolare, con l'HCR (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati), che ha sviluppato una procedura per determinare formalmente quanto rientra nella nozione di interesse superiore, ossia il "BID" (Best Interests Determination)[30].

Questa nozione riveste un'importanza particolare nel caso di minori non accompagnati, di cui è evidente la vulnerabilità[31]. È quindi opportuno vigilare affinché siano debitamente informati dei loro diritti e di come poterli difendere, mettendoli nella condizione di usufruire in tempi brevi dell'assistenza di un rappresentante legale.

Inoltre, molti bambini non vengono registrati alla nascita. Non essere registrati potrebbe significare non poter godere del diritto a un’identità, a un nome, a una cittadinanza, a una educazione e alle cure sanitarie. L’invisibilità dei bambini richiede un intervento concreto, in quanto un minore non registrato non gode di un proprio status legale, rendendo difficile il controllo, la prevenzione e l'intervento in caso di violazione dei suoi diritti. Accade spesso, infatti, che i bambini non registrati siano particolarmente vulnerabili e vittime di tratta e sfruttamento sessuale, riduzione in schiavitù e lavoro minorile.

IV. CONCLUSIONI

I settori menzionati in precedenza, dove i diritti dei minori richiedono un'attenzione particolare, sono solo alcuni degli aspetti che occorre valutare per giungere a un effettivo "mainstreaming". Altre problematiche, tra cui in particolare la questione della nutrizione, dell'istruzione, dell’abuso di alcol e della diffusione delle droghe che, secondo l'indagine condotta da Save the Children, costituiscono alcuni dei grandi problemi che gli stessi minori vogliono vedere affrontare, dovranno naturalmente portare all'adozione di misure concrete.

Molti altri diritti dei bambini vengono violati o comunque non rispettati con le dovute garanzie. Esistono tante altre emergenze legate all’infanzia. Solo per fare alcuni esempi: l’aumento esponenziale dei casi di sottrazione internazionale dei minori, la complessità burocratica che rende difficili le adozioni internazionali, il dramma dei matrimoni forzati, il numero impressionante dei bambini scomparsi di cui non si hanno più notizie.

Come ricordato dalla relatrice nell'introduzione, i settori prioritari della strategia proposta dalla Commissione saranno oggetto di discussioni approfondite in una fase ulteriore, in varie sedi, tra cui il Forum che si è riunito a Berlino per la prima volta.

Sarà inoltre importante valutare le indicazioni della futura strategia europea per sostenere la famiglia e la natalità, anche per garantire i diritti della prima infanzia.

  • [1]  Come sottolineato dalla signora Santos Pais, direttrice del centro di ricerca Innocenti de l'Unicef, nel discorso inaugurale pronunciato in occasione dell'audizione del 17 aprile: "Children require distinct and systematic attention and their consideration cannot be diluted or neglected when policies are shaped and budgetary allocations made" (ai minori occorre un'attenzione specifica e sistematica e non si può sminuire, né trascurare tale aspetto all'atto della definizione delle politiche e dell'allocazione delle risorse di bilancio).
  • [2]  La signora Taylor ha dichiarato: "We would like very much to see the European Union become party to suitable Conventions, thus reinforcing our political and practical cooperation in this context, and giving extra impetus to their ratification by member States" (apprezzeremmo molto se l'Unione europea diventasse parte contraente delle convenzioni in materia, per rafforzare il tal modo la nostra cooperazione politica e pratica in questo contesto e fornire un ulteriore impulso alla loro ratifica da parte degli Stati membri). Il testo dell'intervento è consultabile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
  • [3]  Di cui l'articolo 9 definisce alcune violazioni relative alla pornografia infantile.
  • [4]  Questa convenzione, che intende proteggere gli "interessi superiori" del minore, prevede misure di carattere procedurale che consentono ai minori di esercitare i loro diritti, in particolare nelle cause familiari (custodia, diritto di visita, filiazione, tutela) proposte dinanzi all'autorità giudiziaria.
  • [5]  È attualmente in atto una revisione della convenzione che tiene conto degli avvenuti mutamenti di ordine giuridico e sociale e riguarda, in particolare, la consultazione del minore adottivo quando possibile, l'età minima dell'adottante, il diritto delle persone di conoscere la propria identità o le proprie origini. La convenzione rivista sarà sottoposta al Comitato dei ministri nel 2007.
  • [6]  La convenzione è in fase di adozione e la possibilità di un'adesione da parte della Comunità e/o dell'Unione è attualmente all'esame del Consiglio.
  • [7]  Comunicazione della Commissione sul rispetto della Carta dei diritti fondamentali nelle proposte legislative della Commissione. Metodologia per un controllo sistematico e rigoroso, COM(2005)0172 definitivo del 27.4.2005.
  • [8]  Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2007 sul rispetto della Carta dei diritti fondamentali nelle proposte legislative della Commissione: metodologia per un controllo sistematico e rigoroso (2005/2169(INI))
  • [9]  Cfr. a questo proposito la relazione di sintesi della rete di esperti indipendenti in materia di diritti fondamentali del 2005, pag. 17 e ss.
  • [10]  Articolo 12 della Convenzione sui diritti dell'infanzia.
  • [11]  L'istituzione di un rappresentante ad alto livello incaricato della protezione dei diritti dei minori è già stata invocata in passato dal Parlamento europeo. Cfr., in particolare, la risoluzione del Parlamento europeo sul traffico di bambini e di bambini-soldato (B5-0320/2003) adottata il 3 luglio 2003.
  • [12]  http://www.childoneurope.org/_fr/index_fr.htm
  • [13] Dal gennaio 2006, il Consiglio d'Europa si è dotato di un'unità di coordinamento incaricata della promozione dei diritti dei minori e della protezione dei fanciulli contro la violenza www.coe.int/children
  • [14]  In merito a tale aspetto cfr. in particolare l'opuscolo pubblicato da Euronet "Children Rights in the EU", pag. 36.
  • [15]  Comunicazione citata, pag. 13.
  • [16]  Articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio del 15 febbraio 2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.
  • [17]  Cfr. l'intervento della signora Santos Pais durante l'audizione del 17 aprile 2007 http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
  • [18]  Articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.
  • [19]  Sérgio Paulo Pinheiro ha curato lo studio ONU sulla violenza contro i bambini. Il documento è consultabile in vari siti, tra cui http://www.unicef.org.
  • [20]  Il programma persegue l'obiettivo di aiutare i giuristi, gli agenti dei servizi di repressione e i rappresentanti dei servizi incaricati dell'assistenza alle vittime degli Stati membri dell'UE e dei paesi candidati a realizzare reti europee e a scambiare informazioni e buone prassi.
  • [21]  Piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani, GU C 311 del 9.12.2005.
  • [22]  GU L 203 dell'1.8.2002.
  • [23]  GU L 138 del 9.6.2000.
  • [24]  GU L 13/44 del 20.1.2004.
  • [25]  A tale proposito il commissario Frattini ritiene che il 17 ottobre dovrebbe diventare la giornata dedicata alla lotta contro questo crimine.
  • [26]  Cfr. in proposito la relazione tematica n. 4 elaborata dalla rete di esperti di diritti fondamentali del 25 maggio 2006, pag. 45.
  • [27]  Alcuni esempi di buone pratiche in materia sono indicati nella relazione summenzionata, pag. 46 e ss.
  • [28]  COM(2006)0367 pag. 7.
  • [29]  Cfr. su tale punto l'intervento della rappresentante dell'HCR durante l'audizione del 17 aprile http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
  • [30]  La determinazione formale dell'interesse superiore (BID) è un processo formale costituito da procedure di sicurezza specifiche e da requisiti di documentazione definiti per alcuni minori che rientrano nell'ambito di competenza dell'HCR. Sono le istanze decisionali a dover soppesare e bilanciare tutti i fattori pertinenti che riguardano un caso specifico e a dover accordare un peso appropriato ai diritti e agli obblighi sanciti nella CDE e in altri strumenti dei diritti dell'uomo, al fine di consentire l'adozione di una decisione completa che protegga al meglio i diritti dei minori.
  • [31]  Secondo le stime dell'HCR, tra il 4 e il 5% dei richiedenti asilo che giunge sul territorio dell'Unione è costituto da minori non accompagnati, vale a dire una cifra compresa tra 8000 e 10000 minori nel 2006.

PARERE della commsissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere(*) (12.9.2007)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori
(2007/2093(INI))

Relatrice per parere: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 47 del regolamento

SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che l'ambiente familiare rappresenta il contesto propizio alla protezione dei diritti dei minori, garantendone un sano sviluppo della personalità, allo sviluppo delle loro capacità, all'acquisizione delle conoscenze necessarie all'esercizio dei loro diritti e all'apprendimento dei loro doveri ma che in assenza di tale contesto tutti i minori inclusi gli orfani, i senzatetto e i profughi, devono, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia (UNCRC) del 20 novembre 1989, poter godere di una protezione sostitutiva che assicuri la loro crescita senza discriminazioni di sorta,

B.  considerando che la strategia dell'UE sui diritti dei minori dovrebbe ancorarsi ai valori e ai principi così sanciti,

C. considerando che il prolungarsi delle liti tra genitori separati ha effetti nocivi sui figli,

D. considerando che devono essere riconosciuti i diritti del minore in quanto persone dotate di personalità giuridica autonoma e che malgrado le legislazioni nazionali e internazionali le bambine e le donne sono frequentemente vittime di disparità giuridiche, sociali ed economiche che colpiscono l'esercizio dei loro diritti positivi e fondamentali quali il pari accesso all'istruzione, alla sanità, a cibi sicuri e all'acqua potabile e ai diritti degli adolescenti alla riproduzione,

E.  considerando che i diritti e i valori fondamentali, inclusa la parità di genere, devono essere una componente essenziale dell'istruzione durante l'infanzia formando così la base delle successive fasi della vita,

F.  considerando che è fondamentale introdurre la prospettiva di genere in tutte le politiche che riguardano l'infanzia, dal momento che la parità di genere inizia con il riconoscimento della parità fra bambini e bambine sin dai primi anni di vita;

G. considerando che le violazioni dei diritti umani ai danni di donne e ragazze immigrate sotto forma dei cosiddetti "delitti d'onore", matrimoni forzati, mutilazioni genitali o altre violazioni non possono avere alcuna giustificazione culturale o religiosa e non dovrebbero assolutamente essere tollerati;

H. considerando che in Europa i minori sono già esposti in tenera età ai film d'orrore, alla pornografia e alla violenza mediatica con la possibilità di devastanti conseguenze psicosociali, come per esempio ansia e depressione, maggiore aggressività, problemi scolastici,

1.  rileva che la responsabilità di tutelare i diritti dei minori incombe in primo luogo ai governi nazionali; sottolinea che i diritti dei minori sono parte integrante dei diritti dell'uomo che l'Unione europea e i suoi Stati membri sono tenuti a rispettare ai sensi del diritto nazionale, comunitario e internazionale;

2.  sottolinea la necessità di ancorare una strategia per i minori ai valori e ai quattro principi basilari della UNCRC: a) protezione da ogni forma di discriminazione, b) necessità che l'interesse superiore del fanciullo costituisca l'oggetto di primaria considerazione, c) diritto alla vita e allo sviluppo e d) diritto di esprimere un'opinione, della quale va tenuto conto in tutte le decisioni riguardanti il minore;

3.  rileva la necessità che la futura strategia riconosca il diritto all'istruzione sulla base delle pari opportunità e della non discriminazione;

4.  rileva che impedire alle fanciulle di beneficiare della scolarizzazione, di praticare sport, quale il nuoto, per ragioni culturali non è giustificato da nessuna cultura o religione e non deve essere tollerato;

5.  esprime preoccupazione per le molteplici violazioni dei diritti di cui sono vittime proprio le ragazze di famiglie immigrate; raccomanda con insistenza agli Stati membri di introdurre il divieto di indossare il velo e l'hijab quantomeno nella scuola primaria per consolidare maggiormente il diritto all'infanzia e garantire successivamente una libertà di scelta effettiva e non imposta;

6.  rammenta il diritto dei bambini e delle bambine alla salute e, in particolare, il diritto alla salute sessuale e riproduttiva degli adolescenti, e constata che la protezione della salute delle madri deve far parte integrante della futura strategia sui diritti dei minori destinata a promuovere condizioni di vita e di lavoro adeguate alle donne incinte o che allattano e insiste sull'osservanza della legislazione vigente a protezione dei diritti delle lavoratrici, nonché un accesso paritario ed universale per tutte le donne alle cure sanitarie pre e postnatali di qualità nel settore pubblico onde ridurre la mortalità materna e infantile nonché la trasmissione di malattie dalla madre al bambino; sottolinea l'importanza vitale che il congedo di maternità ha per lo sviluppo del bambino, particolarmente tenuto conto dello stretto contatto con la madre non solo nei primi mesi di vita ma per tutto il primo anno di vita;

7.  rammenta che la direttiva 92/85/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento[1], sancisce i diritti sul lavoro delle lavoratrici gestanti e in periodo di allattamento, e impone ai datori di lavoro di adottare tutti i provvedimenti del caso per evitare che la donna o il nascituro siano esposti a rischi sanitari sul luogo di lavoro;

8.  invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare l'accesso delle ragazze alle informazioni e all'educazione sui servizi sanitari e di salute riproduttiva;

9.  rileva che la futura strategia comunitaria deve riconoscere il ruolo importante della famiglia quale istituto fondamentale della società per la sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dei minori; è del parere che occorra tenere pienamente conto dei diritti dell'infanzia in sede di conciliazione della vita professionale e della vita familiare e nell'ambito delle problematiche attinenti all'orario di lavoro, sottolineando specialmente la situazione delle madri disabili e delle madri con bambini disabili,nonché nella formulazione di politiche di sostegno pubblico e privato ai figli e ai genitori affinché ambedue i genitori siano in grado di assumersi e condividere le loro responsabilità educative e di assistenza; ritiene che si debba riconoscere che un numero crescente di persone vive oggigiorno nell'ambito di situazioni familiari alternative, che non corrispondono all'immagine della famiglia nucleare classica composta da madre, padre e loro figli biologici;

10. raccomanda la creazione e l'espansione delle reti regionali e locali, con il coinvolgimento delle autorità locali e centrali, delle ONG e delle organizzazioni per la protezione dei diritti dei minori, al fine di fornire servizi preventivi, di tutela e sostegno per i minori e le loro famiglie;

11. auspica la creazione di strutture adeguate negli Stati membri per aiutare i minori e i genitori ad adeguarsi a circostanze familiari mutate;

12. condanna tutte le forme di violenza contro i minori inclusa la violenza fisica, psicologica e sessuale, quali la tortura, l'abuso e lo sfruttamento dei minori, il sequestro dei minori, la tratta o la vendita dei minori e dei loro organi, la violenza domestica, la pedopornografia, la prostituzione infantile, la pedofilia e le pratiche tradizionali violente quali la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati e i delitti d'onore;

13. sollecita gli Stati membri a prendere efficaci misure legislative e di altro tipo, tra cui la rilevazione di dati ripartiti per genere ed età per evitare ed eliminare tutti i tipi di violenza perpetrati sui rispettivi territori, nell'ambito privato e pubblico;

14. sollecita gli Stati membri a stimolare la sensibilità della classe medica in merito alle pratiche tradizionali violente e a garantire che i reati siano puniti di conseguenza nel quadro della legislazione vigente, ponendo particolare attenzione ai gruppi vulnerabili ad inclusione delle donne e delle ragazze migranti, a chi appartiene a minoranze etniche e alle fanciulle disabili;

15. chiede agli Stati membri di adottare disposizioni di legge specifiche in materia di mutilazioni genitali femminili o una normativa che consenta di perseguire legalmente chiunque effettui questo tipo di mutilazioni;

16. invita gli Stati membri a introdurre l'obbligo per gli operatori sanitari di registrare tutti i casi di mutilazione genitale femminile, anche in caso di sospetto di siffatte mutilazioni;

17. invita gli Stati membri a denunciare le violenze nei confronti delle donne basate sulla tradizione, a condannare le violazioni dei diritti umani delle ragazze immigrate, istigate dalle famiglie, e a verificare quali leggi possono essere applicate per riconoscere la responsabilità dei familiari, soprattutto nei casi dei cosiddetti "delitti d'onore";

18. sostiene che se si vuole individuare e affrontare precocemente la violenza e l'abuso dei minori, occorre ideare uno specifico protocollo procedurale per registrare e trattare questi casi, insieme a misure di formazione per il personale medico e sanitario responsabile della sfera relativa alla salute fisica e mentale dei minori;

19. ricorda che i minori e i giovani, a prescindere dall'età hanno il diritto di esprimere il proprio parere; ritiene che sia bambini che bambine devono potersi esprimere e che questo diritto deve essere garantito al momento dell'elaborazione di una strategia dell'Unione europea per i diritti dei minori, ad inclusione anche di una partecipazione equilibrata di bambini e bambine;

20. incoraggia gli Stati membri ad elaborare un quadro normativo che preveda l'obbligo di sanzioni nei confronti di chi pratica il turismo sessuale con il coinvolgimento di minori ed invita gli Stati membri e la Commissione europea a studiare la possibilità di adottare una strategia UE concertata conto il turismo sessuale, a sottoscrivere e promuovere codici di condotta presso l'industria alberghiera e turistica quale il codice di condotta ECPAT[2] per la protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale dei turisti del sesso del 21 aprile 2004;

21. sottolinea che la maggior parte dei minori vittime della tratta di essere umani per ragioni di sfruttamento sessuale a fine commerciale, come ad esempio la prostituzione e la produzione di pedopornografia oltre che per i matrimoni coatti, sono ragazze adolescenti, il che fa della tratta di esseri umani un'importante questione di genere; rileva inoltre che anche all'interno dei gruppi impegnati a contrastare e ad arrestare la tratta di esseri umani, sono presenti atteggiamenti conservatori circa il rapporto tra i sessi e permangono le percezioni tradizionali del ruolo delle donne e delle ragazze;

22. invita gli Stati membri che non lo avessero ancora fatto a ratificare il protocollo inteso a prevenire, debellare e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e minori approvato dall'ONU a Palermo nel 2000, e ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare i minori vittime della tratta di essere umani, anche permettendo loro di soggiornare temporaneamente o definitivamente sul loro territorio;

23. invita la Commissione a procedere immediatamente alla valutazione delle misure nazionali di attuazione della decisione quadro 2004/68/YHA del Consiglio del 22 dicembre 2003 sulla lotta allo sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia infantile[3] al fine di presentare una proposta per una modifica immediata delle disposizioni nazionali contrarie alla decisione stessa, nonché la ratifica da parte di tutti gli Stati membri del protocollo opzionale alla Convenzione per i diritti dei minori sulla tratta di minori, la prostituzione infantile e la pornografia infantile adottato dall'Assemblea Generale ONU il 25 maggio 2000; ritiene che una delle priorità fondamentali della Commissione debba essere quella di rafforzare le operazioni transfrontaliere contro i siti Internet di pornografia infantile e di migliorare la cooperazione tra autorità pubbliche e gli enti privati perché si impegnino a chiudere questi siti web illegali;

24. chiede alla Commissione e agli Stati membri di ricorrere a tutti i mezzi a loro disposizione, tra cui l'organizzazione di campagne d'informazione e di prevenzione, per contrastare l'uso perverso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sia per la tratta di bambini e bambine sia per la pedopornografia, tenendo conto del fatto che i delitti sono tali anche su Internet;

25. invita gli Stati membri a esaminare il modo in cui migliorare la tutela dei giovani nell'ambito della violenza mediatica e a prendere in considerazione l'eventualità di un inasprimento della pena in caso di mancato rispetto di una siffatta tutela nel settore dei media;

26. sottolinea che la futura strategia e le azioni degli Stati membri dovrebbero comprendere misure di prevenzione e lotta contro le violenze commesse da minori, in particolare in ambito scolastico, tra l'altro mediante campagne di educazione civica, che promuova e insegni nelle scuole i principi etici e morali, e un'adeguata sensibilizzazione dei genitori, degli educatori e del personale medico;

27. invita gli Stati membri a sottolineare maggiormente la responsabilità dei media e dei fornitori di servizi Internet nella lotta a tutte le forme di violenza contro i minori dei due generi, soprattutto combattendo la diffusione on-line della pornografia infantile e identificando e penalizzando gli utenti di questo materiale e inoltre promuovendo un contenuto mediatico rispettoso dei diritti e della dignità dei minori;

28. ricorda agli Stati membri che è necessario attuare immediatamente gli impegni presi a livello europeo e internazionale per la protezione dei diritti dei minori;

29. raccomanda che la futura strategia annetta un'importanza particolare all'assistenza medica, psicologica e sociale dei minori vittime di negligenza, abusi, maltrattamento, sfruttamento e violenze dirette e/o indirette nel rispetto dell'interesse del minore e della dimensione di genere; ricorda che l'impatto della violenza indiretta sul benessere dei minori e la sua prevenzione va tenuto presente nei lavori della Commissione; sottolinea che questi problemi sono spesso collegati con la povertà e l'emarginazione sociale delle famiglie e che sono necessarie nuove politiche sociali che si concentrino maggiormente sulla solidarietà se si vuole affrontare questi problemi;

30. chiede che la futura strategia comprenda azioni di prevenzione delle violenze fondate sul genere e incentrate, tra l'altro, su campagne di sensibilizzazione alla parità tra uomini e donne destinate ai ragazzi e alle ragazze, agli insegnanti, ai genitori e alle comunità vulnerabili onde permettere l'emancipazione delle ragazze e una migliore difesa dei loro diritti; chiede che venga promossa l'attiva partecipazione dei ragazzi e degli uomini alle suddette misure preventive; invita la Commissione a subordinare la sua politica di aiuto allo sviluppo come pure i suoi accordi commerciali all'attuazione di legislazioni che garantiscano la parità tra uomini e donne e aboliscano ogni tipo di violenza verso le donne e i minori;

31. incoraggia gli Stati membri e la Commissione a promuovere, sia all'interno che all'esterno dell'Unione, pari accesso ai minori dei due generi a tutti i livelli dell'istruzione e della sanità, con particolare riguardo ai minori svantaggiati e ai minori appartenenti a minoranze etniche o sociali;

32. invita la Commissione, nelle sue relazioni con i paesi terzi, a incoraggiare la ratifica dei trattati internazionali per porre fine alla discriminazione contro le donne e per promuovere la partecipazione delle donne nella vita economica, sociale e politica, promuovendo così il benessere dei loro figli;

33. incoraggia gli Stati membri ad adoperarsi affinché i programmi di studio scolastici includano materiale sui diritti dell'uomo e i valori comuni alla base della cittadinanza democratica;

34. chiede alla Commissione di raccogliere dati ripartiti per genere e per età su tutte le forme di discriminazione e di violenza verso i minori, a integrare la dimensione di parità tra uomini e donne in tutte le politiche e strumenti della sua futura strategia, incluse le attività del forum per i diritti dei minori, e ad assicurare il monitoraggio e la valutazione di tali politiche anche tra l'altro mediante il "gender budgeting";

35. chiede alla Commissione di elaborare una relazione annuale dell'Unione europea sulla gioventù;

36. ricorda che l'efficacia della futura strategia richiede un impegno e l'adozione di azioni a lungo termine, una verifica più incisiva ed efficace dell'attuazione dei diritti dei minori mediante la definizione di indicatori e il coinvolgimento delle organizzazioni non governative, il coordinamento con le iniziative politiche nazionali e internazionali a favore dei diritti dei minori;

37. sollecita gli Stati membri a prendere tutte le misure necessarie per garantire la qualità dei propri servizi per la cura dei minori, visto che questi servizi danno ai minori una base solida per il futuro, oltre a rappresentare un vantaggio per i genitori, soprattutto per quanto riguarda lo sgravio di lavoro delle madri. Ciò a sua volta contribuisce a diminuire la povertà delle donne e quindi dei minori;

38. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per contrastare gli effetti deleteri degli alcolici sulle donne e i minori,

     a)  fornendo migliori informazioni alle donne sulla sindrome alcolica fetale,

     b)  garantendo adeguati servizi sanitari e di consultazione per le donne con problemi di       alcolismo durante e dopo la gestazione, nonché per le donne e i minori provenienti da   famiglie con problemi di alcolismo e tossicodipendenza,

     c)  emanando una normativa più rigorosa in materia di pubblicità per le bevande alcoliche   e la sponsorizzazione di manifestazioni sportive da parte dell'industria degli alcolici,   vietandone la pubblicità tra le 6.00 e le 21.00 e la pubblicità di alcolici con contenuti   destinati ai minori (giochi informatici, fumetti), onde evitare di dare a questi ultimi   un'immagine positiva degli alcolici, e

      d) vietando quelle bevande alcoliche la cui presentazione le renda difficilmente distinguibili da dolciumi o giocattoli, in quanto i minori non riescono a distinguere tra bevande alcoliche e non alcoliche.

PROCEDURA

Titolo

Strategia dell'Unione europea sui diritti di minori

Riferimenti

2007/2093(INI)

Commissione competente per il merito

LIBE

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

FEMM

26.4.2007

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

26.4.2007

Relatore per parere
  Nomina

Marie Panayotopoulos-Cassiotou

20.12.2006

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

2.5.2007

4.6.2007

25.6.2007

 

 

Approvazione

11.9.2007

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

26

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Lívia Járóka, Urszula Krupa, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Karin Resetarits, Teresa Riera Madurell, Raül Romeva i Rueda, Amalia Sartori, Eva-Britt Svensson, Anne Van Lancker, Anna Záborská

 

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Anna Hedh, Christa Klaß, Marusya Ivanova Lyubcheva, Maria Petre, Zuzana Roithová

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...

  • [1]  GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.
  • [2]  ECPAT: rete di sostegno internazionale per far fronte alla Prostituzione minorile, alla Pedopornografia, alla Tratta dei minori a fini sessuali.
  • [3]  GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44.

PARERE della commissione per gli affari esteri (19.7.2007)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Verso una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori
(2007/2093(INI))

Relatrice per parere: Irena Belohorská

SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.   rileva la necessità di accordare maggiore importanza alla promozione dei diritti dei minori nel contesto dei dialoghi politici dell'UE, dei dialoghi sui diritti dell'uomo e delle consultazioni con i paesi terzi, nonché nell'ambito delle azioni dell'UE e degli Stati membri nel quadro delle Nazioni Unite relativo ai diritti dell'uomo;

2.   chiede alla Commissione di tenere presente la dimensione relativa ai diritti dei minori in sede di elaborazione delle azioni comunitarie legislative e non legislative nell'ambito delle politiche tanto interne quanto esterne dell'UE e, in particolare, di promuovere azioni e progetti esterni volti a combattere la tratta di minori così come la violenza e gli abusi sessuali sui minori, ad eliminare il lavoro minorile e l'utilizzazione di minori nei conflitti armati, nonché a combattere la povertà minorile e a promuovere l'accesso universale all'istruzione e ai servizi sanitari di base;

3.   si compiace della proposta della Germania concernente nuovi orientamenti dell'UE per la tutela e la promozione dei diritti dei minori; sottolinea l'importanza di coordinare i futuri orientamenti che il Consiglio deve stabilire e la Strategia proposta dalla Commissione, e incoraggia ambedue le istituzioni a adottare un'impostazione complementare per quanto riguarda la tutela dei diritti dei minori;

Registrazione delle nascite

4.   riconosce il diritto di ogni bambino di essere registrato alla nascita, come riconoscimento giuridico della sua esistenza e del suo diritto di acquisire una nazionalità e un'identità, indipendentemente dal sesso o dall'origine etnica, nonché dalla nazionalità o dalla condizione di rifugiato, immigrante o richiedente asilo dei suoi genitori;

5.   riconosce che i certificati di nascita aiutano a proteggere un bambino contro le violazioni che si fondano su dubbi in merito alla sua età o identità; ritiene che un sistema affidabile di registrazione delle nascite ostacoli la tratta di minori e il traffico di organi, ponga un freno all'adozione illegale e impedisca le dichiarazioni false relative all'età dei minori in vista di matrimoni precoci, il reclutamento militare dei minori, lo sfruttamento sessuale, il lavoro minorile e il trattamento giudiziario dei minori come se fossero adulti;[1]

6.   mette in evidenza il fatto che "l'invisibilità" dei bambini non registrati ne aumenta la vulnerabilità e la possibilità che le violazioni dei loro diritti passino inosservate;

7.   deplora l'esistenza in taluni paesi di una discriminazione di genere nella registrazione delle nascite, con l'applicazione di normative e pratiche contrarie alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e che comprendono il rifiuto della registrazione alle madri sole, il rifiuto di iscrivere la nazionalità della madre, e la discriminazione nella registrazione delle ragazze prive di istruzione scolastica quando l'accesso alla registrazione è basato sul sistema d'istruzione;

8.   invita la Commissione e le organizzazioni per la tutela dei diritti dei minori e quelle di aiuto umanitario a concertare un'azione volta a sensibilizzare in merito alla necessità della registrazione delle nascite; rileva che la mancanza di un certificato di nascita può impedire a un bambino di ottenere il riconoscimento di eventuali diritti ereditari e l'accesso all'istruzione, ai servizi sanitari e all'assistenza materiale da parte dello Stato; sollecita la promozione di azioni volte a garantire che tali servizi siano prestati universalmente fino al completamento della registrazione ufficiale;

9.   invita la Commissione a esortare gli Stati membri a istituire sistemi di registrazione permanenti e sostenibili, operanti dal livello nazionale a quello locale, disponibili gratuitamente per tutta la popolazione, compresi gli abitanti delle zone remote, anche creando unità mobili di registrazione, nonché a fornire una formazione adeguata agli ufficiali di stato civile e a stanziare risorse sufficienti per finanziare tali iniziative;

10. invita la Commissione a svolgere ricerche e a raccogliere dati specifici per genere e per età in modo da consentire un monitoraggio;

11. invita le istituzioni comunitarie e gli Stati membri a potenziare i loro sforzi volti a garantire un efficace coordinamento delle politiche intese a incoraggiare la registrazione delle nascite, in particolare con l'intervento delle Nazioni Unite e delle relative agenzie interessate, allo scopo di concordare un'agenda comune per la promozione di una efficace risposta mondiale;

I minori nei conflitti armati

12. sottolinea la cruciale necessità di applicare gli orientamenti dell'UE sui bambini nei conflitti armati;

13. invita tutti gli Stati che ancora non vi abbiano provveduto, a ratificare con urgenza la convenzione sui diritti del bambino e i relativi protocolli opzionali;

14. esorta le istituzioni comunitarie e gli Stati membri a incoraggiare l'adozione di misure volte a impedire il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e invita le organizzazioni per la tutela dei diritti dei minori e di aiuto umanitario a condurre una campagna informativa sui diritti dei minori e ad aiutarli a tornare o a rimanere a scuola; rileva che le principali cause per l'arruolamento di bambini in gruppi armati, sia volontario che forzato sta soprattutto nella mancanza di un modo alternativo di sopravvivenza e sollecita quindi gli Stati membri a promuovere un miglioramento delle condizioni di vita della popolazione infantile;

15. esorta gli Stati membri ad adottare nelle legislazioni nazionali lo Statuto di Roma che istituisce il Tribunale penale internazionale e a indagare, perseguire in giudizio e punire tutti coloro che hanno reclutato illegalmente bambini in forze o gruppi armati o li hanno utilizzati per partecipare attivamente in conflitti, in modo da compiere ogni sforzo possibile per porre termine alla cultura dell'impunità per tali reati;

16. accoglie con favore l'adozione degli "Impegni di Parigi del 2007 per la protezione dei bambini contro il reclutamento illegale o l'impiego in forze o gruppi armati", che aggiornano i principi di Città del Capo del 1997, ed esorta tutti gli Stati ad adottarli;

17. invita la Commissione a rafforzare i controlli sul commercio di armi, in particolare sulle armi leggere che possono essere utilizzate da bambini;

18. chiede l'immediato allontanamento dei bambini da forze o gruppi armati, anche nei casi in cui non esiste una dichiarazione di pace formale;

19. osserva che alcune organizzazioni non governative stanno elaborando misure tempestive di prevenzione contro i belligeranti, compresi quelli stranieri, per persuaderli a non utilizzare bambini come soldati; osserva che tali azioni stanno ottenendo un certo successo e chiede alla Commissione di sostenerle;

20. ritiene che siano necessarie misure per garantire che i bambini privati della loro libertà siano trattati conformemente alle leggi umanitarie internazionali e ai diritti umani, tenendo conto del loro particolare stato di minori e per proibire la loro detenzione insieme ad adulti, fatta eccezione per genitori con bambini piccoli; sottolinea al riguardo la necessità di promuovere programmi di formazione destinati a sensibilizzare gli agenti e il personale degli organi giudiziari e di polizia dei paesi in cui si sia constatato il ricorso a bambini o bambine soldato;

21. sottolinea la necessità di trattare i bambini secondo le norme della giustizia minorile e di cercare alternative ai procedimenti giuridici; chiede pubblici ministeri specializzati per i minori e avvocati attivi in materia di legislazione sociale incaricati di assistere i minori in giudizio; chiede l'istituzione di commissioni per la verità e la riconciliazione;

22. chiede la reintegrazione e la riabilitazione fisica, sociale e psicologica dei minori ex combattenti e degli altri bambini vittime dei conflitti armati, la riunificazione con le loro famiglie, un'assistenza alternativa per i bambini per i quali non è possibile una riunificazione, corsi di recupero dell'istruzione e la diffusione di informazioni sull'AIDS/HIV; sottolinea la necessità, ai fini della loro reintegrazione, di rispondere alle esigenze specifiche delle bambine soldato, spesso ripudiate e emarginate a livello sociale, destinando le risorse necessarie per istituire programmi in materia di istruzione, salute sessuale, sostegno psicologico e mediazione familiare;

23. si preoccupa per le difficoltà incontrate nel quadro dei programmi di reinserimento sociale dei bambini soldato e sollecita azioni precoci e preventive;

24. sottolinea la necessità che gli Stati membri intraprendano un'azione diplomatica congiunta ogniqualvolta siano riferiti casi di minori reclutati in unità militari o in gruppi armati;

Bambini immigrati, rifugiati e sfollati

25. sottolinea l'importanza di ripristinare i servizi sociali di base per fornire un'assistenza efficace ai minori sfollati, tra cui non soltanto l'accesso all'acqua e al cibo, ma anche alle cure mediche per i minori e le madri, compresa la prestazione dei servizi di base in materia di salute sessuale e riproduttiva;

26. sottolinea il ruolo dell'istruzione, che dovrà essere egualitaria ed esente da violenze o punizioni corporali; esorta la Commissione a destinare le risorse necessarie per impedire qualunque tipo di violenza nelle comunità di profughi, e in particolare la violenza di genere e lo sfruttamento sessuale, mediante l'istituzione di programmi educativi e di sensibilizzazione in materia di genere, diritti umani, salute sessuale e riproduttiva, mutilazione genitale femminile e AIDS/HIV, adeguati ai minori di ambo i sessi;

27. sottolinea che esiste una discrepanza tra la legislazione e la prassi nell'applicazione degli strumenti di asilo europei, e che esistono enormi differenze nel modo in cui i minori che godono dello status di rifugiato sono trattati nei vari Stati membri;

28. sottolinea che il 5% dei richiedenti asilo è costituito da minori non accompagnati, un fatto che richiede la nomina di tutori legali qualificati per rappresentare gli interessi dei bambini non accompagnati in seguito al loro arrivo nel paese d'accoglienza; chiede un miglioramento delle condizioni di vita dei bambini nelle strutture d'accoglienza; deplora la mancanza di procedure di asilo specifiche per i minori;

29. nota che molti dei rischi a cui sono esposti i bambini rifugiati sono analoghi a quelli dei bambini sfollati con la forza all'interno dei confini dei propri paesi;

30. insiste che i bambini dovrebbero essere rimpatriati solo quando è garantita la loro sicurezza e sottolinea l'esigenza di ritrovare le loro famiglie e di riunificarli con i familiari; sottolinea che il loro ritorno va vietato se esiste la possibilità che subiscano gravi danni, come ad esempio il lavoro minorile, lo sfruttamento o la violenza sessuale, o il rischio di mutilazione genitale femminile o l'esclusione sociale, o che siano coinvolti in conflitti armati;

31. sottolinea l'esigenza di migliorare la raccolta di dati sui bambini che chiedono lo status di rifugiati, su quelli che risiedono illegalmente nel territorio di un altro paese ma non chiedono lo status di rifugiati, sui risultati delle procedure di asilo e sul futuro di questi bambini dopo l'adozione di una decisione finale positiva o negativa riguardo alla loro richiesta di asilo, al fine di garantire che tali bambini non scompaiano nell'anonimato o diventino vittime della criminalità;

32. rileva le conseguenze negative dell'emigrazione e la situazione precaria dei minori abbandonati da soli nei loro paesi dai genitori emigrati; sottolinea l'esigenza di garantire a questi minori un'assistenza globale, l'integrazione e l'istruzione, nonché il ricongiungimento familiare ogniqualvolta sia possibile;

33. invita gli Stati membri ad adottare misure urgenti contro i gruppi criminali organizzati di passatori e di trafficanti di minori;

34. chiede alla Commissione e agli Stati membri di riconoscere che l'esistenza di migliaia di bambini di strada e di bambini costretti a mendicare costituisce un grave problema dal punto di vista dei diritti sociali e umani; invita inoltre gli Stati membri a istituire sanzioni contro i responsabili dell'umiliazione di bambini costretti a mendicare;

Bambini in situazioni di emergenza e di post-crisi e bambini costretti al lavoro

35. chiede che gli aiuti umanitari della CE prendano in considerazione le esigenze specifiche dei bambini e delle loro famiglie, nonché i diritti dei bambini in situazioni di emergenza, di crisi e di post-crisi, in particolare le necessità dei minori che corrono i rischi più gravi in tali situazioni, come i bambini disabili, le vittime della violenza di genere, gli orfani e i minori non accompagnati;

36. esorta la Commissione a promuovere meccanismi di prevenzione e d'informazione su come agire in situazioni di emergenza in zone a rischio, prestando particolare attenzione alla formazione dei minori e delle autorità competenti per l'assistenza ai medesimi;

37. sottolinea la necessità che le misure di emergenza presentino continuità e gettino le basi per il recupero e lo sviluppo delle zone interessate, con particolare attenzione per l'assistenza ai minori e alle donne;

38. rileva che la mancanza di una soluzione definitiva dei conflitti congelati crea una situazione in cui nelle zone interessate è ignorato lo Stato di diritto e sono perpetrate violazioni dei diritti dell'uomo, il che costituisce un grave ostacolo alla garanzia di tutti i diritti dei minori; sollecita l'adozione di misure volte a rispondere alle esigenze specifiche dei minori e delle loro famiglie nelle aree interessate da conflitti congelati;

39. esorta la Commissione a migliorare l'integrazione dell'istruzione nella sua politica umanitaria e nelle sue procedure d'intervento, nonché nella sua politica di cooperazione allo sviluppo;

40. esorta la Commissione e il Consiglio a inserire nelle loro politiche umanitarie e commerciali l'impegno di combattere il lavoro minorile;

41. invita la Commissione a tenere presente, nelle sue azioni di aiuto umanitario nelle situazioni di emergenza, l'opportuno ruolo svolto dalle donne e la loro capacità di organizzare e portare avanti compiti di ricostruzione e di soccorso alle persone interessate, con particolare attenzione alla popolazione infantile;

I minori e la democrazia

42. rileva il diritto dei minori di crescere in una società libera e aperta, dove sono rispettati i diritti dell'uomo e la libertà di espressione e dove non sono più pronunciate condanne a morte, soprattutto nei confronti di minori;

43. rileva che la posizione dei minori nei paesi non democratici è assai precaria e invita la Commissione a prestare attenzione a questa categoria di persone;

44. invita la Commissione ad esaminare la questione della sensibilizzazione politica dei ragazzi e dei giovani nei paesi terzi in cui la democrazia è limitata, in modo che possano diventare cittadini politicamente consapevoli;

45. invita la Commissione a sottolineare l'importanza del fatto che i giovani possano esprimere le loro opinioni su base volontaria attraverso organizzazioni (politiche) giovanili;

I minori e la criminalità

46. sottolinea la necessità che gli Stati proteggano i minori dall'essere utilizzati nel quadro di attività criminali e adottino efficaci misure giudiziarie contro quanti utilizzano o sfruttano minori a scopi criminali;

47. invita la Commissione a fornire a tutti gli Stati l'aiuto necessario per garantire che la lotta contro ogni tipo di pedofilia sia condotta d'urgenza e in maniera efficace;

48. invita gli Stati a adoperarsi in ogni modo per migliorare l'efficacia dei meccanismi di lotta alla violenza e agli abusi tra le mura domestiche e nell'ambiente scolastico.

PROCEDURA

Titolo

Verso una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori

Riferimenti

2007/2093(INI)

Commissione competente per il merito

LIBE

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

AFET

26.4.2007

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

 

Relatore per parere
  Nomina

Irena Belohorská

17.10.2006

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

28.2.2007

27.6.2007

16.7.2007

 

 

Approvazione

17.7.2007

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

43

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Roberta Alma Anastase, Christopher Beazley, Elmar Brok, Colm Burke, Michael Gahler, Jas Gawronski, Vytautas Landsbergis, Francisco José Millán Mon, Ria Oomen-Ruijten, João de Deus Pinheiro, Hubert Pirker, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Antonio Tajani, Geoffrey Van Orden, Josef Zieleniec, Véronique De Keyser, Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle, Pasqualina Napoletano, Ioan Mircea Paşcu, Libor Rouček, Cristian Silviu Buşoi, Marco Cappato, Metin Kazak, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Samuli Pohjamo, István Szent-Iványi, Hanna Foltyn-Kubicka, Angelika Beer, Hélène Flautre, Tobias Pflüger, Maciej Marian Giertych,

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Árpád Duka-Zólyomi, Jean Spautz, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Aloyzas Sakalas, Mariela Velichkova Baeva, Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin, Miguel Portas,

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...

  • [1]  Definito all'articolo 32, paragrafo 1 della Convenzione sui diritti del bambino.

PARERE della commissione per lo sviluppo (7.6.2007)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Verso una strategia dell'UE sui diritti del bambino
(2007/2093(INI))

Relatrice per parere: Glenys Kinnock

SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  plaude allo sviluppo del piano d'azione della Commissione sui bambini nel contesto delle relazioni esterne che rientrerà nel quadro e negli impegni approvati della strategia dell'UE sui diritti del bambino;

2.  sottolinea l'esigenza che il processo di adozione della strategia sui diritti del bambino comprenda una consultazione completa ed esaustiva, coinvolgendo le istituzioni nazionali dei diritti del bambino (quali i mediatori per i diritti del bambino), le agenzie ONU, inclusa l'UNICEF, il Comitato per i diritti del bambino, le organizzazioni della società civile e in particolare i bambini;

3.  invita la Commissione ad adottare un approccio basato sui diritti del bambino che rifletta i principi e le disposizioni della convezione ONU sui diritti del bambino (UNCRC) in tutte le pertinenti azioni, dallo sviluppo e dalla programmazione delle politiche fino alla loro valutazione, nonché nella mobilizzazione delle pertinenti risorse;

4.  riconosce l'urgente necessità di una guida in materia di politica ed applicazione per il personale della Commissione e chiede strumenti e formazione nelle sue sedi e nelle sue delegazioni in merito all'applicazione di un approccio basato sui diritti umani alla politica di sviluppo, in generale, e di un approccio basato sui diritti del bambino, in particolare;

5.  sollecita la Commissione e gli Stati membri a valutare la situazione dei bambini nei paesi partner, utilizzando ricerche ed analisi di qualità condotte, per esempio, dall'UNICEF, relativamente all'attuazione dell'UNCRC e di altri pertinenti trattati internazionali in materia di diritti umani relativi ai bambini, dati ampiamente riconosciuti, accettati a livello internazionale e approcci adottati abitualmente, azioni di sensibilizzazione, come pure studi condotti, ad esempio, dalle Nazioni Unite, per sostenere processi decisionali e strategie nazionali appropriati, confortati da prove;

6.  esorta la Commissione a provvedere a che il problema del lavoro infantile e la protezione dei bambini contro tutte le forme di abuso, sfruttamento e discriminazione costituiscano questioni centrali delle discussioni delle commissioni e dei sottogruppi dei diritti umani costituiti nel quadro degli accordi di commercio e di cooperazione;

7.  sottolinea che si deve porre fine al fenomeno dei bambini soldato e che l'opinione pubblica può svolgere un ruolo sostanziale in tal senso;

8.  invita la Commissione a moltiplicare i suoi sforzi a sostegno dei paesi in via di sviluppo mediante la trasposizione delle disposizioni dell'UNCRC e dei protocolli opzionali nelle loro legislazioni nazionali;

9.  sottolinea che, per contribuire costantemente alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio, sarà necessario porre il tema della sopravvivenza, dello sviluppo e della protezione dei bambini al centro di tutte le politiche e pratiche dell'UE;

10. riconosce che l'assistenza e l'educazione nella prima infanzia, compresi le vaccinazioni, la registrazione delle nascite, il buon parenting, giardini d'infanzia e asili nido, corrispondono ad altrettanti diritti del bambino e osserva che la prima infanzia corrisponde ad una fase dello sviluppo particolarmente importante e che un'alimentazione scarsa e la mancanza di assistenza possono provocare danni fisici e mentali e compromettere la capacità dei bambini di sviluppare al massimo il loro potenziale ed affrancarsi dalla povertà;

11. esorta il Consiglio e la Commissione ad includere la registrazione ufficiale delle nascite nella politica di cooperazione allo sviluppo quale diritto fondamentale ed importante strumento di protezione dei diritti dei bambini;

12. invita la Commissione e gli Stati membri a compiere uno sforzo concertato per aiutare i paesi partner a realizzare l'obiettivo di un'istruzione primaria gratuita e universale (obiettivo di sviluppo del Millennio 2) e sollecita la Commissione e gli Stati membri a fornire i finanziamenti necessari per l'iniziativa Fast - Track "Istruzione per tutti";

13. rileva che l'assistenza di urgenza ai bambini di stati fragili, coinvolti in guerre, di rado si estende ad un'istruzione adeguata e chiede alla Commissione di sostenere attività educative, compresa l'applicazione delle norme minime segnalate dalla Rete di agenzie per l'istruzione in situazioni di emergenza, sia nel periodo dell'emergenza che nella fase di transizione dalla crisi allo sviluppo;

14. sottolinea l'esigenza di prestare maggiore attenzione all'obiettivo di sviluppo del Millennio 3 sull'uguaglianza di genere e l'istruzione delle ragazze, nonché all'assunzione e la formazione di insegnanti di sesso femminile a livello locale, l'eliminazione di ogni pregiudizio maschilista nei curricoli, la localizzazione delle scuole in prossimità delle comunità da esse servite e la fornitura di adeguate strutture sanitarie; osserva che le scuole dovrebbero rappresentare aree di sicurezza in cui i diritti dei bambini sono rispettati e che andrebbe energicamente prevenuto e affrontato il problema delle molestie e delle violenze sessuali all'interno delle scuole e intorno ad esse;

15. esorta la Commissione a riconoscere la necessità di un aumento della capacità per garantire l'insegnamento elementare universale, in particolare per i bambini disabili; chiede, pertanto, lo sviluppo di piani educativi nazionali volti a far fronte all'esclusione dei bambini marginalizzati, l'appoggio alla formazione specializzata di professionisti dell'insegnamento in materia di inclusione dei bambini disabili e la promozione e lo sviluppo di infrastrutture scolastiche accessibili ai bambini disabili;

16.  chiede un'attenzione particolare per gli orfani, i bambini con particolari necessità e i bambini vittime di abusi, discriminazioni ed esclusione sociale, compresi i bambini disabili, osservando che i bambini di gruppi marginalizzati sono colpiti in misura assolutamente sproporzionata dalla discriminazione, dai traffici e da altre forme di sfruttamento e di abusi e da un inadeguato accesso ai servizi sociali di base, all'istruzione e all'assistenza sanitaria;

17. deplora le pressioni che indeboliscono le politiche concernenti i diritti in materia di salute sessuale e riproduttiva, pressioni che provocano un aumento delle infezioni sessualmente trasmesse (compreso l'HIV/AIDS) e una mancanza di comprensione, da parte dei giovani, delle loro necessità in materia di salute riproduttiva, il che a sua volta, porta a un aumento delle gravidanze indesiderate nonché aborti in condizioni non sicure e talvolta illegali tra le giovani donne; sollecita la Commissione e gli Stati membri a mantenere i livelli di finanziamento per l'intera gamma dei servizi di salute sessuale e riproduttiva onde realizzare l'obiettivo di sviluppo del Millennio 5 (migliorare la salute materna);

18. sottolinea l'importanza e la necessità di servizi globali di salute riproduttiva per i bambini rifugiati e sfollati all'interno di un paese, dato che i programmi globali di salute riproduttiva incentrati sui giovani in situazioni di conflitto sono determinanti per assicurare la protezione, l'assistenza e lo sviluppo dei giovani sfollati;

19. sottolinea l'obiettivo di sviluppo del Millennio 4 (riduzione della mortalità infantile) e l'obiettivo di sviluppo del Millennio 6 (lotta contro l'HIV/AIDS, la malaria ed altre malattie) e sollecita investimenti in materia di ricerca e sviluppo di farmaci pediatrici    antiretrovirali, nella fornitura di zanzariere antimalaria e nella promozione di vaccinazioni attraverso l'alleanza GAVI (già nota come Alleanza mondiale per i vaccini e l'imunizzazione).

PROCEDURA

Titolo

Verso una strategia dell'UE sui diritti del bambino

Riferimenti

2007/2093(INI)

Commissione competente per il merito

LIBE

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

DEVE
26.4.2007

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

 

Relatore per parere
  Nomina

Glenys Kinnock
6.11.2006

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

26.3.2007

5.6.2007

 

 

 

Approvazione

5.6.2007

Esito della votazione finale

+ :

– :

0 :

18

0

10

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Margrete Auken, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Margrietus van den Berg, Gabriela Creţu, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, Miguel Portas, Horst Posdorf, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Pasqualina Napoletano, Anne Van Lancker, Ralf Walter

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (12.6.2007)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

su una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori
(2007/2093(INI))

Relatore per parere: Dimitrios Papadimoulis

SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che l'articolo 24 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione stabilisce che "il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse",

1.  plaude alla proposta della Commissione di elaborare una strategia dell'UE per promuovere e salvaguardare efficacemente i diritti dei minori; accoglie con favore l'affermazione, nella comunicazione della Commissione, secondo cui le questioni concernenti i diritti dei minori costituiscono una priorità per l'Unione europea; deplora che la comunicazione non indichi norme minime, settori politici chiaramente definiti, obiettivi o scadenze chiari a cui l'Unione europea debba attenersi;

2.  sottolinea che la politica a favore dei diritti dei minori costituisce un fondamento della società di domani e che il loro rispetto è il modo migliore per sviluppare negli adulti di domani la cultura del rispetto dei diritti individuali e collettivi;

3.  ricorda che i valori dell'Unione europea si basano sul rispetto della persona e sulla pari opportunità e che il ruolo della società, soprattutto attraverso l'istruzione, è quello di aiutare a sviluppare le sue migliori potenzialità;

4.  deplora l'assenza di un programma di finanziamento, in quanto se i minori devono potersi muovere verso l'affermazione dei propri diritti umani, è necessario che la proposta includa un impegno finanziario;

5.  accoglie favorevolmente la proposta di istituire nuove strutture intese a rafforzare la cooperazione a livello europeo che conducano a un approccio ampio e coerente, quali un'unità per i diritti dei minori in seno alla Commissione, un coordinatore per i diritti dei minori, un gruppo interservizi della Commissione, un forum europeo per i diritti dei minori e una piattaforma web di discussione e di lavoro;

6.  sottolinea l'importanza di una piena attuazione degli impegni internazionali esistenti da parte degli Stati membri e dei paesi candidati, in particolare nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, che include disposizioni specifiche per i minori disabili, e delle convenzioni dell'OIL sul lavoro minorile;

7.  ricorda che il diritto a un'istruzione di qualità, alla formazione, a informazioni aggiornate e il diritto di accesso a nuove tecnologie sono diritti sociali fondamentali; invita tutti gli Stati membri e i paesi candidati a garantirli qualunque sia l'origine sociale, economica ed etnica, la provenienza geografica, l'età, il sesso, la religione, la cultura, la lingua, la condizione fisica, la struttura famigliare del minore o la sua condizione giuridica ovvero quella dei suoi genitori;

8.  denuncia le ideologie e le tesi basate sul credere nella predestinazione biologica e/o sociale della delinquenza o di ogni forma di devianza sociale; denuncia come attentato ai diritti dei minori le politiche che raccomandano l'individuazione precoce dei minori suscettibili di presentare rischi di delinquenza o di devianza sociale sulla base di tali fattori;

9.  sottolinea la necessità di assicurare che tutte le politiche, interne ed esterne, a livello sia degli Stati membri che dell'Unione europea, tengano in considerazione l'eliminazione di tutte le forme di lavoro minorile; ritiene che l'istruzione a tempo pieno, sia per i bambini che per le bambine, costituisca il miglior metodo per affrontare il problema, sia per prevenire tali abusi che per spezzare il circolo vizioso dell'analfabetismo e della povertà per il futuro;

10. sottolinea che taluni prodotti venduti nell'Unione europea possono essere fabbricati mediante il lavoro di minori; esorta la Commissione a mettere in atto un meccanismo che consenta alle vittime del lavoro minorile di chiedere riparazione nei confronti delle imprese europee presso i tribunali nazionali degli Stati membri; esorta la Commissione ad imporre il rispetto delle norme lungo l'intero circuito di fornitura e, soprattutto, a presentare strumenti che rendano l'appaltatore principale responsabile in Europa in casi di violazioni delle convenzioni delle Nazioni Unite sul lavoro minorile nei circuiti di fornitura; invita a tal fine l'Unione europea a usare il Sistema delle preferenze generalizzate (SPG) per lottare più efficacemente contro lo sfruttamento del lavoro minorile presente in diverse parti del mondo, adottando misure specifiche per i lavori pericolosi che molti minori sono costretti a svolgere;

11. invita l'Unione europea ad assumere un'iniziativa internazionale in stretta cooperazione con le autorità statali competenti e i corrispondenti organismi internazionali al fine di eliminare il fenomeno dell'arruolamento, della formazione militare e del coinvolgimento in azioni belliche di minori in occasione di guerre civili o interstatali che avvengono in varie parti del pianeta;

12. ritiene che l'integrazione dei diritti dei minori nelle politiche comunitarie sia fondamentale per attuare con successo tale strategia europea; invita la Commissione a includere nella sua valutazione di impatto sui settori politici pertinenti misure specifiche concernenti i diritti dei minori; rileva che l'Unione europea e gli Stati membri, nell'elaborazione della loro legislazione e delle loro politiche, dovrebbero tenere conto della diversità dei minori e delle loro diverse esigenze legate alla provenienza geografica, all'età, al genere, all'origine etnica, allo status sociale e giuridico, alla religione, alla cultura, alla lingua, alla disabilità o alla struttura famigliare e garantire che tutti i minori godano pienamente di tutti i loro diritti umani e libertà fondamentali su un piede di parità; sottolinea la necessità di azioni positive per i gruppi di minori più vulnerabili;

13. sottolinea l'importanza di un coinvolgimento attivo dei minori stessi nelle procedure in cui sono i gioco i loro diritti, ritiene che la partecipazione dovrebbe essere aperta a tutti i minori, indipendentemente dalla loro origine etnica, dal loro stato sociale e giuridico o da qualsiasi tipo di disabilità; esorta gli Stati membri ad assicurare che tutti i minori dispongano di assistenza appropriata alla loro età e di assistenza alla disabilità, al fine di poter beneficiare del diritto alla partecipazione e alla libera espressione; accoglie positivamente il riferimento al diritto all'istruzione e al diritto di intrattenere relazioni con ambedue i genitori; sottolinea pertanto la necessità di associare le associazioni di genitori e delle famiglie al forum europeo dei diritti del minore;

14. riconosce che il concetto di partecipazione attiva è strettamente legato a quello di informazione; plaude all'elaborazione di una strategia di comunicazione e di informazione intesa a divulgare le misure dell'UE adattandole al pubblico più giovane e rendendole accessibili a tutti;

15. riconosce che al di là dei vantaggi isolati offerti oggi la rivoluzione tecnologica dell'informatica e della comunicazione può al contempo costituire un mezzo pericoloso che minaccia a più livelli i minori; appoggia quindi la creazione di uno scudo a tutela dei minori che usano in particolare Internet, nonché altre nuove tecnologie, per eliminare qualsiasi forma di sfruttamento dell'infanzia (quale ricettrice di modelli culturali e soprattutto quale consumatrice) come anche degli stessi minori (quali oggetti sessuali o ricettori di violenza e pornografia);

16. sottolinea che le persone che si occupano professionalmente di minori necessitano di formazione continua di alto livello, buone condizioni di lavoro e salari ragionevoli, al fine di incoraggiare la continuità dell'assistenza e il suo alto livello;

17. si rammarica del fatto che la comunicazione non indichi misure specifiche concernenti la situazione dei minori con disabilità; pone l'accento sulla necessità di integrare la questione della disabilità nella strategia della Commissione al fine di garantire una piena ed equa partecipazione e inclusione dei minori con disabilità in tutti i campi di attività, in particolare nell'istruzione e la formazione, nella vita culturale e nelle attività sportive e del tempo libero;

18. osserva che i minori che si occupano di genitori o di fratelli o sorelle aventi bisogni speciali dovrebbero beneficiare di un sostegno specifico mirato;

19. sottolinea che, secondo studi recenti, nell'Unione europea un minore su cinque è a rischio di povertà e che i bambini e i giovani, in particolare membri di minoranze etniche, sono particolarmente esposti al pericolo di esclusione sociale; ritiene che tale rischio sia ancora più evidente nella maggior parte dei nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 e nel 2007, in particolare per quanto riguarda i bambini e i giovani che vivono in aree svantaggiate da un punto di vista socioeconomico; sottolinea l'importante ruolo svolto da servizi personalizzati quali l'assistenza e i servizi sociali nella lotta contro l'esclusione sociale; accoglie con favore le misure urgenti proposte nella comunicazione contro la povertà infantile, rilevando nel contempo che essa rappresenta un problema persistente; ritiene che si debba porre l'accento in via prioritaria, a livello dell'UE e degli Stati membri, sulla prevenzione e sull'eliminazione della povertà infantile, in particolare nel caso di figli di famiglie monoparentali o di famiglie di immigranti; deplora che la comunicazione non definisca obiettivi quantitativi chiari in relazione all'eliminazione della povertà;

20. sottolinea che gli Stati membri devono rafforzare gli sforzi volti a proteggere i minori vittime di deprivazioni multiple o particolarmente vulnerabili, tra l'altro fornendo servizi di alta qualità accessibili e a costi ragionevoli; chiede che siano introdotti meccanismi di sorveglianza adeguati per identificare e sostenere i minori a rischio;

21. richiama gli Stati membri al loro dovere di assistenza e di tutela dell'infanzia per proteggere tutti i minori dai rischi di malnutrizione, malattia e maltrattamenti a prescindere dalla loro condizione sociale e/o giuridica e da quella dei loro genitori;

22. si rammarica del fatto che la comunicazione non richiami l'attenzione in particolare sulla situazione dei minori immigrati, in cerca di asilo o rifugiati e dei figli di famiglie monoparentali; reputa che si debba fare esplicito riferimento a tali gruppi che sono ancora più esposti al rischio di povertà, all'esclusione sociale e ad altre forme di sfruttamento; invita a tal fine la Commissione ad adottare altre azioni a tutela e per la sicurezza delle famiglie appartenenti alle basse classi economiche i cui figli divengono spesso vittime di sfruttamento da parte di trafficanti;

23. sottolinea che è essenziale che i minori aventi un'età legale sufficiente per lavorare siano rimunerati sulla base di pari salario per pari lavoro;

24. chiede che sia adottato un approccio di più ampio respiro per valutare la natura pluridimensionale della povertà infantile, che tenga conto del benessere dei minori e non si riduca a una semplice analisi basata sul reddito;

25. richiama l'attenzione sul problema dei bambini di strada e invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare misure in materia, per esempio migliorando il controllo e mobilitando i servizi competenti, per offrire ai minori senza fissa dimora cibo, accoglienza, istruzione e cure mediche;

26. plaude all'iniziativa della Commissione di introdurre, in tutta l'Unione europea, un numero telefonico di assistenza ai minori e sottolinea la necessità che tale numero sia gratuito e pubblicizzato in modo tale da essere conosciuto da tutti i minori, soprattutto quelli che vivono nelle situazioni più vulnerabili;

27. sottolinea che l'accesso individuale alla previdenza sociale e all'assistenza sanitaria deve essere garantito a tutti i minori, soprattutto quelli a rischio, e che tali regimi devono fornire un accesso aperto e privo di ostacoli;

28. propone che l'Unione europea definisca il concetto di "infanzia in pericolo" per designare tutti i minori vittime di condizioni sociali che ne mettono a repentaglio l'integrità mentale e fisica e/o li espongono ai rischi di delinquenza di cui possono essere attori o vittime;

29. invita la Commissione e gli Stati membri a prendere iniziative (campagne di informazione, scambi di buone prassi) per la prevenzione dell'"infanzia in pericolo" onde prevenire anche la delinquenza giovanile;

30. propone che l'Unione europea collabori strettamente con le autorità nazionali interessate per lottare contro lo sfruttamento sessuale dei minori e adottare misure più rigorose nei confronti dei cittadini dell'Europa che praticano il "turismo sessuale" le cui vittime sono i minori;

31. reputa che si debba tenere pienamente conto dei diritti dei minori quando si tratta di conciliare vita professionale e famigliare e nelle questioni legate all'orario di lavoro;

32. ricorda che l'accoglienza precoce del bambino in strutture collettive (asili nido, scuole) è una delle soluzioni migliori per conciliare la vita professionale con quella familiare e costituisce altresì una garanzia precoce di pari opportunità e di corretta socializzazione del bambino;

33. sottolinea la necessità di affrontare il problema della tratta di minori, che è un problema interno europeo oltre che un problema internazionale su più ampia scala;

34. condanna fermamente tutte le forme di pornografia avente per oggetto minori; esorta gli Stati membri, la Commissione e il Consiglio a lanciare un'offensiva contro la pornografia minorile in Europa, mettendo in primo piano la cooperazione delle forze di polizia nazionali, con l'appoggio del corpo di polizia europeo Europol; in questo contesto, dovrebbe essere consentito a Europol di estendere le proprie attività, oltre che alle azioni contro la criminalità organizzata, anche nei confronti di singoli i quali, in questo settore criminale, agiscono a livello transfrontaliero in particolare attraverso Internet;

35. condanna fermamente tutte le forme di tratta di lavoro minorile, schiavitù e asservimento nonché le forme di lavoro nocive per la salute e la sicurezza dei minori; esorta la Commissione e il Consiglio a subordinare maggiormente gli aiuti commerciali e allo sviluppo dell'Unione europea nei confronti di paesi terzi al rispetto, da parte di questi ultimi, della convenzione dell'OIL sul divieto del lavoro minorile e di disposizioni per l'eliminazione di ogni forma di sfruttamento;

36. condanna fermamente tutte le forme di prostituzione minorile e di turismo sessuale; esorta gli Stati membri, la Commissione e il Consiglio a garantire la persecuzione penale dei responsabili all'interno e all'esterno dell'Unione europea, nonché ad avviare e promuovere misure, in collaborazione con il settore del turismo, volte a lottare efficacemente contro la prostituzione minorile e il turismo sessuale, quali l'elaborazione di un codice di condotta, impegni volontari e clausole supplementari nei contratti degli operatori turistici con le strutture alberghiere;

37. sottolinea l'importanza di conferire priorità ai diritti dei minori sanciti nella Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo rispetto agli interessi della società di ottimizzare le risorse umane; sostiene che il diritto dell'individuo al libero sviluppo deve avere priorità assoluta rispetto alla selezione sociale o alla promozione manovrata dei minori, ad esempio in vista di future opportunità sul mercato del lavoro;

38. sottolinea l'imperativo di considerare in modo differenziato e integrato le esigenze dei minori; ritiene che un buon esempio di scala differenziata sia fornito dal rapporto "Report Card 7" del Centro di ricerca Innocenti dell'Unicef, che include sei dimensioni di benessere dei minori, tra cui benessere materiale, salute e sicurezza, istruzione, relazioni con i coetanei e con la famiglia, comportamenti e rischi e percezione soggettiva del benessere;

39. deplora il fatto che, malgrado moltissimi minori siano obbligati a lavorare all'interno e fuori dall'Unione europea a causa della difficile situazione economica delle loro famiglie, si rivolga pochissima attenzione al rispetto della legislazione sul lavoro minorile; ritiene che debba essere messo maggiormente l'accento sul suo rispetto, in particolare nel quadro delle procedure di adesione;

40. sottolinea l'importanza, nella nuova strategia europea, di offrire migliore lavoro e coordinamento a tutte le parti interessate, inclusa la società civile, e in particolare ai minori, mediante un migliorato sostegno finanziario, concentrandosi su misure dirette per il benessere dei minori, ad esempio assistenza, infrastrutture e attività creative per i minori di buona qualità; ritiene che la partecipazione attiva dei minori alle decisioni che li riguardano dovrebbe essere in continua evoluzione, in funzione dell'età del minore (come previsto dall'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo);

41. invita la Commissione ad adottare misure che consentano ai minori di godere della loro età infantile e di prendere parte ad attività proprie dell'infanzia senza discriminazioni ed esclusioni sociali;

42. invita la Commissione a adottare misure per proteggere i bambini in ambiente scolastico dalle punizioni corporali, dal razzismo e dalle molestie sessuali;

43. ritiene che occorra creare le condizioni per consentire ai minori orfani di uno o entrambi i genitori di inserirsi correttamente nel contesto sociale senza discriminazioni e avere impartita una corretta istruzione, fruire di un'adeguata assistenza sanitaria e beneficiare di pari opportunità in varie attività senza nessuna esclusione sociale;

44. invita la Commissione ad adottare misure per proteggere i bambini i cui genitori sono colpiti da AIDS, il che ne comporta l'esclusione da talune attività e l'isolamento sociale;

45. invita la Commissione ad adottare misure per bandire le punizioni corporali nei confronti di minori orfani che vengono rinchiusi in collegi come misura correzionale;

46. invita la Commissione ad adottare misure per bandire le mutilazioni di organi genitali delle bambine, porre fine ai matrimoni forzati e contrastare i delitti d'onore.

PROCEDURA

Titolo

Strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori

Riferimenti

2007/2093(INI)

Commissione competente per il merito

LIBE

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

EMPL
26.4.2007

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

 

Relatore per parere
  Nomina

Dimitrios Papadimoulis
23.1.2007

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

12.4.2007

5.6.2007

 

 

 

Approvazione

7.6.2007

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Elizabeth Lynne, Mary Lou McDonald, Thomas Mann, Ana Mato Adrover, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Anne Van Lancker

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Udo Bullmann, Françoise Castex, Monica Maria Iacob-Ridzi, Sepp Kusstatscher, Mario Mantovani, Dimitrios Papadimoulis, Evangelia Tzampazi

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Bilyana Ilieva Raeva

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

 

PARERE della commissione per la cultura e l'istruzione (26.6.2007)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

su una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori
(2007/2093(INI))

Relatrice per parere: Lissy Gröner

SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che la dignità dei minori passa anche attraverso il diritto all'istruzione e alla cultura,

B.  considerando che è indispensabile rispettare e far rispettare i diritti dei minori in tutti i contesti educativi, culturali ed associativi in cui essi si trovano,

C. considerando che la scuola non è solo un luogo deputato all'istruzione, ma anche un luogo dove acquisire competenze e cultura,

D. considerando che il pieno esercizio dei diritti dei minori è il punto di arrivo di un processo graduale che consente loro di acquisire autonomia e responsabilità,

E.  considerando che occorre tener conto dei diritti dei minori con difficoltà scolastiche, nella fattispecie adottando metodi pedagogici adatti alle loro esigenze,

F.  considerando che è urgente potenziare le azioni a favore della scolarizzazione degli allievi disabili per agevolare la loro integrazione nella società,

1.  accoglie con favore, fra le iniziative dell'UE, la strategia per la promozione e la tutela dei diritti dei bambini, intesa a garantire una protezione efficace dei diritti dei bambini e a prevenire lo sfruttamento economico e qualsiasi forma di abuso, essendosi l'UE impegnata, nel quadro delle sue iniziative, per il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare i diritti dei minori;

2.  sottolinea che occorre impedire ogni forma di emarginazione, discriminazione e violenza nei confronti dei minori;

3.  ritiene necessario realizzare progetti concreti come i numeri telefonici di assistenza (helplines), che garantiscono un accesso gratuito ai servizi di assistenza in tutte le lingue ufficiali;

4.  ritiene necessario rafforzare il Forum europeo per i diritti dei minori, la piattaforma web di discussione e di lavoro, il gruppo interservizi della Commissione e il coordinatore da nominare per i diritti dei minori, onde migliorare la situazione dei minori a livello mondiale;

5.  sollecita l'Unione europea a partecipare attivamente a promuovere la conoscenza della Convenzione sui diritti del fanciullo e a favorire la sua diffusione, all'interno e all'esterno dell'UE, ricorrendo al cosiddetto "potere morbido";

6.  sottolinea che il diritto all'istruzione costituisce un presupposto fondamentale per lo sviluppo sociale dei bambini e che di questo diritto devono poter godere tutti i bambini in base alle loro attitudini individuali, indipendentemente dalle loro origini etniche e sociali e dalla loro situazione familiare;

7.  esorta gli Stati membri a varare programmi di scambio di docenti e allievi con i paesi extracomunitari, in particolare i paesi del Medio Oriente e quelli in via di sviluppo, e a diffondere e promuovere i diritti dei minori, con un accento particolare sul diritto all'istruzione e sulla parità tra i sessi;

8.  ritiene che i minori debbano aver accesso all'istruzione a prescindere dal loro status e/o da quello dei loro genitori; sottolinea l'importanza di garantire tale accesso ai figli dei migranti e/o dei rifugiati;

9.  richiama l'attenzione sugli obiettivi del Consiglio di Barcellona per uno sviluppo paritario di tutti i bambini e sufficienti servizi di custodia;

10. richiama l'attenzione sul fatto che i minori che assistono genitori o fratelli con esigenze particolari dovrebbero aver diritto a un sostegno mirato;

11. sottolinea che è necessario offrire alle persone che si occupano professionalmente dei minori una formazione permanente di alta qualità, buone condizioni di lavoro e una retribuzione ragionevole, in modo da incoraggiare la continuità e l'elevato livello delle prestazioni fornite;

12. ricorda che è necessario coinvolgere la società, in particolare i genitori e gli educatori, per promuovere la conoscenza dei diritti dei minori e dare loro attuazione;

13. richiama l'attenzione sullo sfruttamento dei bambini e adolescenti nel mondo della moda, della musica, del cinema e dello sport;

14. invita il Consiglio e la Commissione ad adottare misure che offrano una protezione appropriata dalla violenza su Internet e nei mezzi d'informazione audiovisivi;

15. sottolinea che è necessario promuovere maggiormente la "cultura dei minori" attraverso i programmi Media e Cultura e invita il Consiglio e la Commissione a risvegliare interesse per la cultura e le lingue europee attraverso progetti innovativi a misura di bambino, incoraggiando già in fase precoce il desiderio di apprendere dei minori; sottolinea nel contempo l'importanza di educare ai mezzi di comunicazione, introducendo contenuti pedagogici, per un utilizzo più consapevole dei vari mezzi di comunicazione stessi;

16. appoggia la creazione, nell'Unione europea, di un sistema uniforme di classificazione ed etichettatura per la vendita e la distribuzione dei contenuti audiovisivi e dei videogiochi destinati ai minori, affinché le norme europee servano da modello per i paesi terzi;

17. sottolinea che gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi intesi a proteggere i minori che risentono di molteplici privazioni o che sono particolarmente vulnerabili, anche attraverso misure come la predisposizione di servizi di elevata qualità che siano accessibili e abbiano prezzi contenuti; chiede che siano istituiti meccanismi di monitoraggio adeguati per individuare i minori a rischio e fornire loro assistenza;

18. esorta il Consiglio e la Commissione, in vista dell'adozione della nuova direttiva sui servizi audiovisivi[1], a vietare la pornografia infantile e la violenza sui bambini in tutti i servizi di media audiovisivi;

19. invita il Consiglio e gli Stati membri a prendere tutti i provvedimenti necessari per proteggere gli adolescenti dall'influenza nociva dell'alcol e degli stupefacenti vietati;

20. chiede al Consiglio e agli Stati membri di mettere a disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie per l'attuazione di questa strategia;

21. invita gli Stati membri a ridurre in modo rapido e significativo la povertà infantile, avvalendosi anche dei programmi europei, e a fissare parametri di riferimento, offrendo nel contempo a tutti i minori le stesse opportunità, a prescindere dal loro ambiente sociale;

22. invita il Consiglio e gli Stati membri a stabilire modalità concrete per un regolare scambio di esperienze e a definire criteri valutativi, nell'ambito della raccolta di dati statistici sui diritti dei minori, che consentano una comparazione obiettiva, tenuto conto delle strutture eterogenee dei vari Stati membri;

23. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che, nel quadro dell'ulteriore sviluppo della strategia di comunicazione sui diritti dei bambini e sul sostegno alle reti d'informazione loro destinate, vengano messi a punto materiali che consentano ai minori di ottenere in loco, attraverso un contatto personale, informazioni di alta qualità presentate a misura di bambino;

24. sottolinea che il diritto di bambini e adolescenti all'assistenza sanitaria è essenziale per una crescita sana;

25. ricorda che le strutture educative e culturali sono luoghi in cui i minori devono poter esercitare pienamente i propri diritti rispettando i propri doveri;

26. insiste sul fatto che l'educazione scolastica e la cultura preparano il minore ad assumere il proprio posto nella società come cittadino libero e responsabile;

27. sottolinea che la cultura e l'istruzione sono due strumenti essenziali per il pieno sviluppo del minore che consolidano la sua personalità, affinano la sua sensibilità e fanno crescere la sua immaginazione e la sua creatività;

28. raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di continuare a impegnarsi a favore dei minori che vivono una situazione di fallimento scolastico, attraverso l'innovazione e la messa a punto di metodi pedagogici adeguati;

29. raccomanda inoltre alla Commissione e agli Stati membri di analizzare le esigenze specifiche degli allievi con disabilità e di applicare programmi di scolarizzazione personalizzati per favorire la loro integrazione nella società.

PROCEDURA

Titolo

Strategia dell'Unione europea per i diritti dei bambini

Riferimenti

2007/2093(INI)

Commissione competente per il merito

LIBE

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

CULT
26.4.2007

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

 

Relatore per parere
  Nomina

Lissy Gröner
12.9.2006

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

21.3.2007

8.5.2007

 

 

 

Approvazione

25.6.2007

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

1

 

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Ovidiu Victor Ganţ, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Sándor Kónya-Hamar, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc, Doris Pack, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Salvatore Tatarella, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Emine Bozkurt, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...

  • [1]  Posizione del Parlamento europeo, adottata in prima lettura il 13 dicembre 2006, in vista della modifica della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (P6_TA(2006)0559)

PARERE della commissione giuridica (12.9.2007)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla strategia europea sui diritti dei minori
(2007/2093(INI))

Relatore per parere: Antonio López-Istúriz White

SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  invita tutti gli Stati membri che ancora non lo hanno fatto a ratificare i due protocolli facoltativi della Convenzione sui diritti del bambino;

2.  invita il Consiglio ad autorizzare gli Stati membri che ancora non lo hanno fatto a ratificare la Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nonché la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori e invita le varie istituzioni dell'Unione europea a incoraggiare i paesi terzi a ratificare i principali strumenti internazionali di protezione dei diritti dei minori, in particolare quelli che possono migliorare la situazione degli immigranti minorenni;

3.  invita la Commissione a elaborare orientamenti e un insieme di migliori pratiche per chiarire ed agevolare l'applicazione da parte delle autorità nazionali del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale[1], visto che dà luogo a molteplici interpretazioni;

4.  invita la Commissione e il Consiglio a rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in particolare l'articolo 24) in sede di regolamentazione assicurando così che i diritti dei minori - soprattutto di quelli che si trovano in situazioni svantaggiate, precarie o vulnerabili o che appartengono a minoranze immigrate o etniche, in particolare i Rom, siano sistematicamente tenuti in considerazione in tutte le proposte legislative;

5.  ricorda che l'adesione della Comunità europea alla Convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa sarebbe una soluzione idonea per aumentare la protezione dei bambini nell'UE e invita il Consiglio a sottoscrivere non appena possibile l'adesione della CE a tale Convenzione;

6.  invita il Consiglio ad approvare con la massima urgenza la proposta di decisione quadro relativa all'organizzazione e al contenuto dello scambio di informazioni tra gli Stati membri sugli scambi di informazioni estratte dal casellario giudiziario (COM(2005)0690);

7.  invita il Consiglio a migliorare le competenze di Europol in materia di lotta contro i reati transfrontalieri commessi nei confronti dei minori, in particolare per quanto riguarda la distribuzione di pornografia infantile tramite Internet e a prendere in considerazione la possibilità che un agente di Europol svolga il compito di capo di una equipe di investigatori in questo campo;

8.  ricorda che le norme internazionali sulla protezione dell'infanzia sono applicabili ai minori non accompagnati che giungono nel territorio dell'Unione europea attraverso il canale dell'immigrazione clandestina; chiede a tutte le autorità locali, regionali e nazionali, nonché alle istituzioni dell'Unione europea, di prestare la massima collaborazione possibile per tutelare questi minori non accompagnati; invita la Commissione a stabilire con i paesi terzi d'origine procedure di cooperazione internazionale in materia di assistenza che garantiscano una corretta restituzione dei minori a tali paesi; chiede inoltre che siano stabiliti meccanismi di tutela dei minori rientrati nei paesi d'origine, sia nell'ambito delle famiglie biologiche, sia mediante meccanismi o istituzioni che offrano una protezione efficace;

9.  invita la Commissione a presentare una relazione sulla possibilità di prevedere, in tutti gli accordi internazionali conclusi tra la Comunità europea e i paesi terzi, una clausola specifica, giuridicamente vincolante, sul rispetto dei diritti dei minori come sono definiti a livello internazionale.

PROCEDURA

Titolo

Strategia europea sui diritti dei minori

Riferimenti

2007/2093(INI)

Commissione competente per il merito

LIBE

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

JURI
26.4.2007

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

 

 

Relatore per parere
  Nomina

Antonio López-Istúriz White
29.1.2007

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

19.3.2007

11.6.2007

 

 

 

Approvazione

11.9.2007

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Alain Lipietz, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Barbara Kudrycka, Michel Rocard, Jacques Toubon

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Albert Deß, María Sornosa Martínez

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...

  • [1]  GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.