RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri

7.1.2008 - (COM(2006)0864 – C6‑0005/2006 – 2006/0286(COD)) - ***I

Commissione per la pesca
Relatore: Philippe Morillon

Procedura : 2006/0286(COD)
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A6-0001/2008
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri

(COM(2006)0864 – C6‑0005/2006 – 2006/0286(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0864),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0005/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca (A6‑0001/2008),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 2 bis (nuovo)

 

(2 bis) Data la crescente importanza che incubatoi e vivai rivestono per l'acquacoltura, sono necessari dati dettagliati per sorvegliare e gestire adeguatamente tale settore nel quadro della politica comune della pesca (PCP).

Motivazione

L'emendamento aggiunge una spiegazione per giustificare la necessità di raccogliere dati su incubatoi e vivai.

Emendamento 2

Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) Al fine di agevolare la transizione dal regime applicabile in forza del regolamento (CE) n. 788/96, il presente regolamento dovrebbe consentire che sia garantito agli Stati membri un periodo di transizione di un massimo di tre anni qualora l'applicazione del regolamento ai loro sistemi statistici nazionali dovesse richiedere importanti adeguamenti e fosse suscettibile di causare problemi pratici di rilievo.

Emendamento 3

Considerando 7 bis (nuovo)

 

(7 bis) La raccolta e la trasmissione dei dati statistici sono strumenti fondamentali per la buona gestione della politica comune della pesca.

Motivazione

L'emendamento aggiunge una spiegazione per giustificare la scelta di una procedura di comitato fondata sulla gestione piuttosto che sulla regolamentazione.

Emendamento 4

Considerando 8

(8) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 5

Considerando 9

(9) In particolare deve essere conferito alla Commissione il potere di adeguare gli allegati del presente regolamento. Tali disposizioni di portata generale, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento o a completarlo tramite l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio.

(9) In particolare deve essere conferito alla Commissione il potere di decidere modifiche tecniche agli allegati del presente regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio.

Motivazione

L'emendamento mira a limitare chiaramente le competenze della Commissione, circoscrivendole alla sola adozione di modifiche tecniche agli allegati.

Emendamento 6

Articolo 1

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione statistiche annuali su tutte le attività connesse all'acquacoltura esercitate sul proprio territorio, nelle acque interne o in mare.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione statistiche su tutte le attività connesse all'acquacoltura esercitate sul proprio territorio, nelle acque dolci e nelle acque salmastre.

Emendamento 7

Articolo 2, punto -1 (nuovo)

-1. "statistiche comunitarie" ha lo stesso significato che all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97;

Motivazione

L'emendamento rimanda alla definizione regolamentare esistente di "statistiche comunitarie" contenuta nel regolamento (CE) n. 322/97 del 17 febbraio 1997 relativo alle statistiche comunitarie. È importante che tale definizione sia citata in un regolamento che tratta di statistiche comunitarie in un settore preciso, dal momento che esiste già una definizione regolamentare.

Emendamento 8

Articolo 2, punto 1

1. "acquacoltura": l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la produzione degli organismi acquatici in questione; questi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;

1. "acquacoltura" ha lo stesso significato che all'articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1198/2006;

Emendamento 9

Articolo 2, punto 2

2. "acquacoltura basata su catture": la pratica di prelevare dall'ambiente naturale materiale "da semina", dai primi stadi di vita ad adulti, e il successivo allevamento fino al raggiungimento della taglia commerciale utilizzando tecniche di acquacoltura;

2. "acquacoltura basata su catture": la pratica di prelevare esemplari dall'ambiente naturale e il loro successivo impiego nell'acquacoltura;

Motivazione

L'emendamento è inteso a rendere il testo più coerente e chiaro migliorandone la formulazione.

Emendamento 10

Articolo 2, punto 3

3. "produzione": la produzione di prodotti primari del settore dell'acquacoltura; può implicare il ricorso a tecniche estensive o intensive e comprende la produzione a fini industriali;

3. "produzione": la produzione dell'acquacoltura all'atto della prima immissione in commercio, inclusa la produzione degli incubatoi e dei vivai proposta per la vendita;

Motivazione

L'emendamento è inteso a sopprimere la definizione di "produzione". La formulazione è oscura e non conferisce alcun valore aggiunto al senso del testo.

Emendamento 11

Articolo 2, punto 4

4. "volume":

soppresso

(a) nel caso dei pesci, dei crostacei, dei molluschi e degli altri organismi acquatici (ad eccezione delle piante), il peso vivo equivalente del prodotto (in tonnellate); per i molluschi deve includere il peso delle conchiglie;

 

(b) nel caso delle piante acquatiche, il peso fresco del prodotto (in tonnellate);

 

Emendamento 12

Articolo 2, punto 5

5. "valore unitario": il valore totale della produzione (esclusa l'imposta sul valore aggiunto fatturata) all'atto della prima immissione in commercio, espresso nella moneta nazionale avente corso legale nel paese in questione, diviso per il volume totale della produzione.

soppresso

Motivazione

Le definizioni di "volume" e di "valore unitario" sono state inserite nell'allegato - I poiché non hanno un'importanza fondamentale. Le definizioni sono state inoltre migliorate.

Emendamento 13

Articolo 2, comma 1 bis (nuovo)

 

Tutte le altre definizioni ai fini del presente regolamento sono enunciate nell'allegato ‑ I.

Motivazione

L'emendamento fa riferimento all'esistenza di altre definizioni, che sono state trasferite dall'allegato V all'allegato - I.

Emendamento 14

Articolo 3, paragrafo 1

1. Lo Stato membro può far uso di indagini per campione o di altre fonti pertinenti per produrre i dati relativi ad almeno il 90% della produzione in volume: i dati relativi alla restante parte della produzione possono essere stimati.

1. Lo Stato membro fa uso di indagini o di altri metodi statistici convalidati che coprono almeno il 90% della produzione totale in volume o in numero per quanto riguarda la produzione degli incubatoi e dei vivai, senza pregiudizio del paragrafo 4. La restante parte della produzione può essere stimata. Per una stima di più del 10% della produzione totale, può essere presentata una richiesta di deroga alle condizioni di cui all'articolo 8.

Emendamento 15

Articolo 3, paragrafo 2

2. Il ricorso a fonti diverse dalle indagini è subordinato alla presentazione di una valutazione ex post della qualità statistica delle altre fonti.

2. Il ricorso a fonti diverse dalle indagini è subordinato alla presentazione di una valutazione ex post della qualità statistica di quelle fonti.

Emendamento 16

Articolo 3, paragrafo 3

3. Uno Stato membro la cui produzione annua totale è inferiore a 500 tonnellate può trasmettere dati sintetici di stima della produzione totale.

3. Uno Stato membro la cui produzione annua totale è inferiore a 1000 tonnellate può trasmettere dati sintetici di stima della produzione totale.

Emendamento 17

Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri identificano la produzione per specie. Tuttavia, la produzione di quelle specie che, individualmente, non superano le 500 tonnellate e non rappresentano in peso più del 5% della produzione in volume di uno Stato membro può essere stimata e aggregata. La produzione in numero degli incubatoi e dei vivai relativa a quelle specie può essere stimata.

Emendamento 18

Articolo 4

Le statistiche riguardano l'anno civile di riferimento e specificano:

I dati riguardano l'anno civile di riferimento e coprono gli aspetti seguenti:

la produzione (volume e valore unitario) dell'acquacoltura per ciascuna specie secondo l'ambiente (acque dolci e acque salmastre) e secondo la tecnologia;

1) la produzione annuale (volume e valore unitario) dell'acquacoltura;

– le immissioni (volume e valore unitario) nell'acquacoltura basata su catture;

2) le immissioni annuali (volume e valore unitario) nell'acquacoltura basata su catture;

– la produzione di incubatoi che forniscono materiale (ad esempio, uova o novellame) per l'immissione in ambiente controllato o in ambiente naturale;

3) la produzione annuale di incubatoi e vivai;

dati sulla struttura del settore dell'acquacoltura.

4) la struttura del settore dell'acquacoltura.

Motivazione

L'emendamento è inteso a migliorare la formulazione e a rendere più chiaro il testo.

Emendamento 19

Articolo 5, titolo

Trasmissione di dati statistici

Trasmissione di dati

Emendamento 20

Articolo 5, comma 1

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le statistiche di cui agli allegati I, II e III entro nove mesi dalla fine dell'anno civile di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2007.

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati di cui agli allegati I, II e III entro dodici mesi dalla fine dell'anno civile di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2008.

Emendamento 21

Articolo 5, comma 2

Le statistiche sulle strutture di cui all'allegato IV sono trasmesse, iniziando con i dati per il 2007 e successivamente ogni tre anni, entro nove mesi dalla fine dell'anno civile di riferimento.

2. I dati sulle strutture di cui all'allegato IV sono trasmessi alla Commissione (Eurostat), iniziando con i dati per il 2008 e successivamente ogni tre anni, entro dodici mesi dalla fine dell'anno civile di riferimento.

Emendamento 22

Articolo 5, comma 3

Le variabili per le quali sono fornite statistiche e il formato in cui queste devono essere trasmesse sono specificati negli allegati I, II, III e IV.

soppresso

Emendamento 23

Articolo 5, comma 4

Le definizioni da applicare alle variabili sono specificate nell'allegato V.

soppresso

Emendamento 24

Articolo 6, titolo

Relazione metodologica

Valutazione della qualità

Emendamento 25

Articolo 6, paragrafo 1

1. All'atto della prima trasmissione di dati gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione metodologica dettagliata in cui sono descritte le modalità di rilevazione dei dati e di compilazione delle statistiche. La relazione contiene informazioni particolareggiate in merito alle tecniche di campionamento e alle fonti utilizzate diverse dalle indagini, nonché una valutazione della qualità delle stime che ne risultano. Un formato per la relazione metodologica è proposto nell'allegato VI.

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) una relazione annuale sulla qualità dei dati trasmessi. All'atto della prima trasmissione di dati gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione metodologica dettagliata in cui sono descritte le modalità di rilevazione dei dati e di compilazione delle statistiche. Nella relazione sulla qualità gli Stati membri descrivono dette modalità di rilevazione dei dati e di compilazione delle statistiche. La relazione contiene informazioni particolareggiate in merito alle tecniche di campionamento, ai metodi di stima e alle fonti utilizzate diverse dalle indagini, nonché una valutazione della qualità delle stime che ne risultano. Un formato per la relazione metodologica è proposto nell'allegato VI.

Emendamento 26

Articolo 6, paragrafo 3

3. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi modifica delle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1 entro tre mesi dal momento in cui tali modifiche sono state apportate.

soppresso

Emendamento 27

Articolo 7

Periodi transitori di una durata massima di tre anni a contare dalla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere concessi agli Stati membri per la sua applicazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

1. Per l'applicazione del presente regolamento possono essere concessi agli Stati membri, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, periodi transitori corrispondenti a un intero anno di calendario, per una durata massima di tre anni a contare dalla data di applicazione del regolamento stesso, se l'applicazione del presente regolamento ai loro sistemi statistici nazionali richiede adeguamenti significativi ed è suscettibile di causare notevoli problemi pratici.

 

2. A tale fine gli Stati membri presentano alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il 31 dicembre 2008.

Emendamento 28

Articolo 8, paragrafo 1

1. Qualora l'inclusione nelle statistiche di una particolare branca di attività dell'acquacoltura provocasse alle autorità nazionali difficoltà sproporzionate rispetto all'importanza della branca, può essere concessa una deroga, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per consentire a tale Stato membro di escludere i dati relativi a tale ramo di attività dai dati nazionali trasmessi o di utilizzare tecniche di campionamento per rilevare i dati per tale branca.

1. Qualora l'inclusione nelle statistiche di una particolare branca di attività dell'acquacoltura provocasse alle autorità nazionali difficoltà sproporzionate rispetto all'importanza della branca, può essere concessa una deroga, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per consentire a tale Stato membro di escludere i dati relativi a tale ramo di attività dai dati nazionali trasmessi o di far ricorso a metodi di stima utilizzati per fornire dati per più del 10% della produzione totale.

Emendamento 29

Articolo 9

Aggiornamento degli allegati

Disposizioni tecniche

Modifiche tecniche sono apportate agli allegati conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

1. Le modifiche tecniche degli allegati sono decise conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

 

2. Il formato in cui devono essere trasmesse le statistiche è deciso conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Motivazione

L'emendamento è inteso a migliorare il testo e a precisare quale sia la procedura di comitato da applicare. Viene inoltre inserito un riferimento al fatto che la Commissione stabilisce, conformemente alla procedura di gestione, il formato in cui devono essere trasmessi i dati.

Emendamento 30

Articolo 10, paragrafo 2

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, di tale decisione è fissato in tre mesi.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

L'emendamento è inteso ad apportare chiarimenti e a migliorare la formulazione.

Emendamento 31

Articolo 11, comma 1

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle statistiche compilate sulla base del presente regolamento e, in particolare, sulla loro pertinenza e qualità.

Entro un termine di tre anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sulle statistiche compilate sulla base del presente regolamento e, in particolare, sulla loro pertinenza e qualità.

Motivazione

L'emendamento, inteso a migliorare la formulazione, sottolinea la necessità che la Commissione elabori una relazione periodica e il vantaggio per gli Stati membri di una siffatta rilevazione dei dati statistici.

Emendamento 32

Articolo 11, comma 2

La relazione analizza inoltre il rapporto costi/benefici del sistema utilizzato per la rilevazione e il trattamento dei dati statistici e suggerisce le prassi ottimali idonee a ridurre il carico di lavoro per gli Stati membri e ad aumentare l'utilità e la qualità dei dati.

Questo tipo di relazione contiene inoltre un'analisi costi/benefici del sistema predisposto per la rilevazione e la compilazione dei dati statistici, e indica le prassi ottimali idonee a ridurre il carico di lavoro per gli Stati membri e ad aumentare l'utilità e la qualità dei dati.

Motivazione

L'emendamento, inteso a migliorare la formulazione, sottolinea la necessità che la Commissione elabori una relazione periodica e il vantaggio per gli Stati membri di una siffatta rilevazione dei dati statistici.

Emendamento 33

Articolo 12

Il regolamento (CE) n. 788/96 è abrogato.

1. Fatto salvo il paragrafo 3, il regolamento (CE) n. 788/96 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono come riferimenti al presente regolamento.

2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono come riferimenti al presente regolamento.

 

3. In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, lo Stato membro cui è stata concessa una deroga a norma dell'articolo 7 continua ad applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 788/96 per la durata del periodo transitorio accordatogli.

Motivazione

L'emendamento riguarda gli Stati membri che chiedono, in via derogatoria, di continuare ad applicare le disposizioni del regolamento abrogato.

Emendamento 34

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

2. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Emendamento 35

Allegato - I (nuovo)

 

ALLEGATO - I

 

Definizioni da utilizzare per la trasmissione di dati sull'acquacoltura

 

Acque dolci - Le acque che presentano costantemente una salinità trascurabile.

 

Acque salate - Le acque il cui tasso di salinità è considerevole. Può trattarsi di acque il cui tasso di salinità è costantemente elevato (ad esempio, acque marine), oppure è rilevante ma non a un livello costantemente elevato (ad esempio acque salmastre): la salinità può essere soggetta a variazioni periodiche per effetto dell'influsso delle acque dolci o marine.

 

Specie - Le specie di organismi acquatici identificate utilizzando il codice alfabetico internazionale a tre lettere definito dalla FAO (elenco ASFIS delle specie ai fini delle statistiche della pesca).

 

Grandi zone della FAO - Le aree geografiche identificate utilizzando il codice numerico internazionale a due cifre definito dalla FAO (manuale del CWP (gruppo di lavoro per il coordinamento delle statistiche della pesca) sulle norme statistiche della pesca. Sezione H: zone di pesca a fini statistici)

 

Codice                       Zona

 

01                  Acque interne (Africa)

 

05                  Acque interne (Europa)

 

27                  Atlantico nordorientale

 

34                  Atlantico centrorientale

 

37                  Mediterraneo e Mar Nero

 

...                   Altre zone (da specificare)

 

Bacini - Specchi d'acqua, solitamente di piccole dimensioni, con acque poco profonde o ferme o con scarso ricambio idrico, più frequentemente di origine artificiale, ma anche naturali, quali stagni, gore o laghetti.

 

Incubatoi e vivai - Strutture destinate alla riproduzione artificiale, all'incubazione e all'allevamento durante le prime fasi di vita di animali acquatici. A fini statistici, gli incubatoi sono limitati alla produzione di uova fecondate. Si considera che le prime fasi di vita degli animali acquatici avvengano in vivaio.

 

Acque recintate - Acque delimitate da reti e da altre barriere che consentono l'interscambio non controllato delle acque, contraddistinte dal fatto di occupare l'intera colonna d'acqua tra il substrato e la superficie. Le acque recintate comprendono normalmente volumi di acqua relativamente elevati.

 

Gabbie - Strutture chiuse, con o senza copertura, costituite da reti o qualsiasi altro materiale poroso che consenta il naturale interscambio delle acque. Tali strutture, siano esse galleggianti, sommerse o ancorate al substrato, consentono sempre l'interscambio delle acque dal basso.

 

Vasche e raceway - Unità artificiali costruite sotto o sopra il livello del terreno, caratterizzate da un elevato interscambio idrico o ad alto ricambio idrico costituenti un ambiente altamente controllato, ma senza ricircolo dell'acqua.

 

Sistemi a ricircolo - Sistemi in cui l'acqua è riutilizzata dopo una qualche forma di trattamento (ad esempio, filtraggio).

 

Trasferimento in ambiente controllato - La deliberata immissione per ulteriori pratiche di acquacoltura.

 

Immissione nell'ambiente naturale - La deliberata immissione per il ripopolamento di fiumi, laghi e altri corpi idrici a fini diversi da quelli dell'acquacoltura. L'ittiofauna così rilasciata può essere quindi oggetto di cattura mediante operazioni di pesca.

 

Volume

 

(a) nel caso dei pesci, dei crostacei, dei molluschi e degli altri animali acquatici, il peso vivo equivalente del prodotto; per i molluschi deve includere il peso delle conchiglie;

 

(b) nel caso delle piante acquatiche, il peso umido del prodotto.

 

Valore unitario - Il valore totale della produzione (esclusa l'imposta sul valore aggiunto fatturata), espresso in valuta nazionale, diviso per il volume totale della produzione, espresso in equivalente di peso vivo.

(L'emendamento corrisponde al testo dell'allegato V del COM(2006)0684 con alcune modifiche.)

Emendamento 36

Allegato I

Testo della Commissione

Produzione dell'aquacoltura

Paese:  Anno:

Specie allevate

 

Acquacoltura in acque dolci

Acquacoltura in acque salmastre

Totale

Codice a tre lettere

Denominazione nazionale

Nome scientifico

Grandi zone FAO

Volume (in tonnellate)

Valore unitario (in valuta nazionale)

Volume (in tonnellate)

Valore unitario (in valuta nazionale)

Volume (in tonnellate)

Valore unitario (in valuta nazionale)

PESCI (peso vivo)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acque recintate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabbie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raceway

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemi a ricircolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri metodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie allevate

 

Acquacoltura in acque dolci

Acquacoltura in acque salmastre

Totale

Codice a tre lettere

Denominazione nazionale

Nome scientifico

Grandi zone FAO

Volume (in tonnellate)

Valore unitario (in valuta nazionale)

Volume (in tonnellate)

Valore unitario (in valuta nazionale)

Volume (in tonnellate)

Valore unitario (in valuta nazionale)

CROSTACEI (peso vivo)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acque recintate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri metodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLLUSCHI (peso vivo)

 

 

 

 

 

 

 

 

Sul fondo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In sospensione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri metodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGHE (peso umido)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALTRI ORGANISMI ACQUATICI (peso vivo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emendamento del Parlamento

Produzione dell'aquacoltura esclusi incubatoi e vivai a)

Paese:  Anno:

Specie prodotte

Grandi zone FAO

Acque dolci

Acque salate

Totale

 

Codice a tre lettere

Nome comune

Nome scientifico

Volume (in tonnellate)

Valore unitario

(in valuta nazionale)

Volume (in tonnellate)

Valore unitario

(in valuta nazionale)

Volume (in tonnellate)

Valore unitario

(in valuta nazionale)

PESCI (peso vivo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasche e raceway

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acque recintate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabbie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemi a ricircolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri metodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CROSTACEI (peso vivo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasche e raceway

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acque recintate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri metodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLLUSCHI (peso vivo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sul fondo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In sospensione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri metodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGHE (peso umido)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uova di pesce (destinate al consumo b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRI ORGANISMI ACQUATICI (peso vivo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Escluse le specie per acquari e le specie ornamentali.

b) Le uova di pesce destinate al consumo di cui alla presente voce si riferiscono unicamente alle uova estratte e destinate al consumo all'atto della prima immissione in commercio.

Emendamento 37

Allegato II

Testo della Commissione

Fornitura di materiale all'acquacoltura basata su catture

Paese:  Anno:

Specie

Unità (specificare)a)

Valore (valuta nazionale)

Codice a tre lettere

Denominazione nazionale

Nome scientifico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Numero o tonnellate

Emendamento del Parlamento

Immissioni nell'acquacoltura basata su catturea)

Paese:  Anno:

Specie

Unità (specificare)b)

Valore (valuta nazionale)

Codice a tre lettere

Nome comune

Nome scientifico

PESCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CROSTACEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOLLUSCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Escluse le specie per acquari e le specie ornamentali.

b) Peso o numero; nel caso sia indicato il numero, va indicato anche un fattore di conversione in peso.

Emendamento 38

Allegato III

Testo della Commissione

Produzione degli incubatoi

Paese:  Anno:

Specie

Fase del ciclo di vita

Numero (milioni)

Codice a tre lettere

Denominazione nazionale

Nome scientifico

Uovaa)

Avannottia)

Per il trasferimento in ambiente controllato (per ingrasso)

Per l'immissione nell'ambiente naturaleb)

Per la trasformazione (es. caviale)

Destinazione sconosciuta

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Inserire "X" nella colonna appropriata.

b) Su base volontaria.

Emendamento del Parlamento

Produzione degli incubatoi e dei vivaia)

Paese:  Anno:

Specie

Fase del ciclo di vita

Usi previsti

Codice a tre lettere

Nome comune

Nome scientifico

Uova

(milioni)

Avannotti

(milioni)

Per il trasferimento in ambiente controllato (per ingrasso)b)

(in milioni)

 

Per l'immissione nell'ambiente naturaleb)

(in milioni)

Totale

Uova

Avannotti

Uova

Avannotti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Escluse le specie per acquari e le specie ornamentali.

b) Su base volontaria.

Emendamento 39

Allegato IV

Testo della Commissione

Dati sulla struttura del settore dell'acquacoltura

Paese:  Anno:

Metodo di acquacoltura

Grandi zone FAO

Acquacoltura in acque dolcia)

Acquacoltura in acque salmastrea)

Totalea)

migliaia di m3

ettari

migliaia di m3

ettari

migliaia di m3

ettari

PESCI

 

 

 

 

 

 

 

Bacini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acque recintate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabbie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raceway

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemi a ricircolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri metodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Inserire la dimensione degli impianti nella colonna appropriata ("migliaia di m3" o "ettari").

Metodo di acquacoltura

Grandi zone FAO

Acquacoltura in acque dolcia)

Acquacoltura in acque salmastrea)

Totalea)

migliaia di m3

ettari

migliaia di m3

ettari

migliaia di m3

ettari

CROSTACEI

 

 

 

 

 

 

Bacini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acque recintate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri metodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLLUSCHI

 

 

 

 

 

 

 

Sul fondo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In sospensione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri metodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGHE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRI ORGANISMI ACQUATICI

 

 

 

 

 

 

 

a) Inserire la dimensione degli impianti nella colonna appropriata ("migliaia di m3" o "ettari").

Emendamento del Parlamento

Dati sulla struttura del settore dell'acquacolturaa)

Paese:  Anno:

 

Grandi zone FAO

Acque dolcia)

Acque salatea)

Totalea)

Dimensioni degli impiantic)

Dimensioni degli impiantic)

Dimensioni degli impiantic)

migliaia di m3

ettari

migliaia di m3

ettari

migliaia di m3

ettari

PESCI

 

 

 

 

 

 

 

Bacini

 

 

 

 

 

 

 

Vasche e raceway

 

 

 

 

 

 

 

Acque recintate

 

 

 

 

 

 

 

Gabbie

 

 

 

 

 

 

 

Sistemi a ricircolo

 

 

 

 

 

 

 

Altri metodi

 

 

 

 

 

 

 

CROSTACEI

 

 

 

 

 

 

 

Bacini

 

 

 

 

 

 

 

Vasche e raceway

 

 

 

 

 

 

 

Acque recintate

 

 

 

 

 

 

 

Altri metodi

 

 

 

 

 

 

 

 MOLLUSCHI

 

 

 

 

 

 

 

 Sul fondo

 

 

 

 

 

 

 

In sospensioneb)

 

 

 

 

 

 

 

Altri metodib)

 

 

 

 

 

 

 

ALGHE

 

 

 

 

 

 

 

a) Escluse le specie per acquari e le specie ornamentali.

b) Se molluschi e crostacei sono allevati su corde, è possibile utilizzare l'unità di lunghezza.

c) Dovrebbe essere presa in considerazione la capacità potenziale.

Emendamento 40

Allegato V

 

L'allegato è soppresso.

Emendamento 41

Allegato VI, punto 2, trattino 2

• Descrivere i metodi utilizzati per la rilevazione dei dati (ad esempio, questionari a mezzo posta, interviste personali, censimenti o campionamenti, frequenza delle indagini) per ciascuna branca dell'acquacoltura.

• Descrivere i metodi utilizzati per la rilevazione dei dati (ad esempio, questionari a mezzo posta, interviste personali, censimenti o campionamenti, frequenza delle indagini, metodi di stima) per ciascuna branca dell'acquacoltura.

Emendamento 42

Allegato VI, punto 3, alinea

3. Attendibilità e rappresentatività dei dati

3. Aspetti di qualità conformemente al "Codice delle statistiche europee"1

 

_______________________

1 COM(2005)0217

Emendamento 43

Allegato VI, punto 3, trattino 1

• Se per alcuni elementi dei dati sono utilizzate tecniche di campionamento, descrivere i metodi utilizzati e stimare il livello di uso e attendibilità di tali metodi.

• Se per alcuni elementi dei dati sono utilizzate tecniche di stima, descrivere i metodi utilizzati e stimare il livello di uso e attendibilità di tali metodi.

Emendamento 44

Allegato VI, punto 3, trattino 1

• Se per alcuni elementi dei dati sono utilizzate tecniche di campionamento, descrivere i metodi utilizzati e stimare il livello di uso e attendibilità di tali metodi.

• Se per alcuni elementi dei dati sono utilizzate tecniche di stima, descrivere i metodi utilizzati e stimare il livello di uso e attendibilità di tali metodi.

MOTIVAZIONE

Motivazione della proposta

La proposta della Commissione mira a sostituire la normativa comunitaria in vigore, basata sul regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sui prodotti dell'acquacoltura da parte degli Stati membri.

La legislazione comunitaria in materia è in vigore da oltre dieci anni e stabilisce che gli Stati membri trasmettano alla Commissione dati annuali sul volume della produzione dell'acquacoltura. Il settore vanta pertanto la disponibilità di informazioni raccolte da vari anni.

Dall'adozione di questo testo, tuttavia, l'acquacoltura ha registrato una notevole crescita. L'attuale situazione del comparto svolge un ruolo socioeconomico importante in varie regioni europee consentendo lo sviluppo di un'industria di trasformazione ricca di futuro.

È pertanto diventata imperativa la necessità di un più ampio ventaglio di dati, nella prospettiva di uno sviluppo e di una gestione razionale nel quadro della politica comune della pesca (PCP).

Contesto generale e obiettivi della proposta della Commissione

In un mondo in cui le risorse alieutiche diventano rare e in cui la domanda mondiale di pesce e frutti di mare non cessa di aumentare, l'acquacoltura acquisisce sempre più importanza.

Secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), in futuro l'acquacoltura potrebbe soddisfare la maggior parte della relativa domanda.

L'acquacoltura potrebbe quindi trarre vantaggio da questa situazione: un importante mercato, una lunga tradizione in materia di molluschicoltura e pescicoltura in acqua dolce e di mare, una ricerca di punta dinamica, una tecnologia moderna, imprenditori e allevatori qualificati e di provata esperienza, condizioni climatiche e siti adeguati alle specie allevate.

Il settore acquicolo dell'UE rappresenta un totale di 1,3 milioni di tonnellate di prodotti della pesca l'anno, per un importo di circa 3 miliardi di euro. Tali dati corrispondono a circa un terzo del valore totale della produzione del settore della pesca comunitario e grosso modo a un quinto del suo volume. In alcuni Stati membri, il valore dei prodotti d'allevamento è più elevato di quello degli sbarchi, mentre in altri l'acquacoltura costituisce una parte importante della produzione totale.

Oltre al fatto che si tratta di fonti importanti di prodotti per i consumatori europei, il settore dell'acquacoltura fornisce anche notevoli prospettive di occupazione nelle regioni che dipendono dalla pesca.

In Europa l'acquacoltura rappresenta oltre 80 000 posti di lavoro, considerati complessivamente gli impieghi a tempo pieno e a tempo parziale, il che corrisponde a 57 000 posti in equivalente a tempo pieno.

Il settore europeo dell'acquacoltura deve tuttavia far fronte a una serie di difficoltà che si ripercuotono sulla produzione, quali la disponibilità di spazio libero e di acque di qualità, o le misure volte a proteggere la salute pubblica e l'ambiente.

L'acquacoltura si è sviluppata nell'insieme dell'Unione, spesso in zone rurali e in regioni periferiche che dipendono dalla pesca, o dove le altre possibilità di lavoro sono per tradizione assenti.

Solo a titolo di esempio, in Grecia, 100 000 tonnellate di pesce su 200 000 provengono dall'acquacoltura.

Certi paesi dell'Unione europea vantano più di altri una lunga tradizione nell'allevamento di pesci; ciò spiega la diversità delle strutture esistenti, che spaziano dalle piccole imprese artigianali alle multinazionali industriali.

L'esigenza di una raccolta estesa di dati statistici in materia di acquacoltura è riconducibile all'importanza di poter disporre di una prospettiva affidabile e di una panoramica completa delle imprese acquicole, del loro modo di coltura e dei diversi ambienti di produzione.

Occorre armonizzare a livello comunitario le informazioni statistiche, pur restando di competenza degli Stati membri la rilevazione dei dati e l'infrastruttura necessaria per migliorarne e controllarne l'affidabilità.

Osservazioni del relatore sugli emendamenti proposti

La presente proposta è ritenuta nel complesso positiva, in quanto può contribuire a migliorare e semplificare la normativa in vigore riducendo gli oneri amministrativi degli Stati membri.

L'attuale organizzazione del sistema statistico può variare sensibilmente da uno Stato membro all'altro e la proposta in oggetto non deve, di fatto, comportare costi aggiuntivi per le amministrazioni nazionali.

In questo senso, la Commissione europea ha a più riprese concesso agli Stati membri maggiore flessibilità in merito all'applicazione del regolamento, in particolare negli articoli 7 e 8, che riguardano il periodo di trasmissione e le deroghe.

Si sono svolte alcune discussioni di carattere tecnico con i rappresentanti della Commissione, della DG Pesca e di Eurostat, al fine di chiarire diversi punti della proposta in questione.

Il relatore è del parere che le modifiche introdotte siano tali da permettere una trasmissione migliore dei dati annuali relativi al volume della produzione acquicola e che i cambiamenti faciliteranno la disponibilità delle informazioni necessarie.

Gli emendamenti proposti mirano a rendere il testo più chiaro e coerente, a tener conto delle difficoltà di certi Stati membri e a prevedere un'informazione e un seguito regolare da parte del Parlamento e del Consiglio sull'applicazione del regolamento.

È opportuno sottolineare che nella versione linguistica francese, occorrerà mantenere il termine «statistiques».

È accertato che nella versione inglese dei documenti del gruppo di lavoro Eurostat, i termini «statistics» e «data» sono intercambiabili.

Tuttavia, in francese i termini differiscono, in quanto per «statistiques» (statistiche) si intendono informazioni trattate, un prodotto finale, mentre per «données» (dati) si intendono informazioni grezze.

È pertanto previsto che entro un termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento in questione, e successivamente ogni tre anni, la Commissione trasmetta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sulle statistiche compilate e, in particolare, sulla loro pertinenza e qualità.

La relazione analizzerà inoltre il rapporto costi/benefici del sistema utilizzato per la rilevazione e il trattamento dei dati statistici e indicherà le prassi ottimali idonee a ridurre il carico di lavoro per gli Stati membri e ad aumentare l'utilità e la qualità dei dati.

Il relatore sostiene la proposta della Commissione con le modifiche apportate attraverso gli emendamenti presentati.

PROCEDURA

Titolo

Statistiche sull'acquacoltura

Riferimenti

COM(2006)0864 – C6-0005/2007 – 2006/0286(COD)

Presentazione della proposta al PE

22.12.2006

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

PECH

17.1.2007

Relatore(i)

       Nomina

Philippe Morillon

25.1.2007

 

 

Esame in commissione

10.4.2007

 

 

 

Approvazione

19.12.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+ :

– :

0 :

18

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Avril Doyle, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Struan Stevenson, Catherine Stihler

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Ole Christensen, Constantin Dumitriu, Thomas Wise

Deposito

7.1.2008