RELAZIONE sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Claudio Fava
24.1.2008 - (2007/2155(IMM))
Commissione giuridica
Relatore: Klaus-Heiner Lehne
PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Claudio Fava
Il Parlamento europeo,
– vista la richiesta presentata da Claudio Fava in difesa della sua immunità nel quadro di un procedimento civile intentatogli davanti al Tribunale civile di Marsala, in data 29 maggio 2007, comunicata in seduta plenaria il 6 giugno 2007,
– avendo ascoltato Claudio Fava, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986[1],
– visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6‑0007/2008),
1. decide di difendere i privilegi e le immunità di Claudio Fava;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità italiane responsabili.
Traduzione esterna
- [1] Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, e causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391.
MOTIVAZIONE
I. I FATTI
Nella seduta del 6 giugno 2007, il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver ricevuto la richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Claudio Fava con lettera del 29 maggio 2007, successivamente trasmessa alla commissione giuridica a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento.
La richiesta si riferisce a un procedimento civile istruito presso il Tribunale civile di Marsala, a carico dell'onorevole Fava e di altri convenuti, in seguito a querela di David Salvatore Costa.
Con atto di citazione del 22 febbraio 2007, il signor Costa ha citato in giudizio Claudio Fava e altri convenuti, con la richiesta di pagare in solido o individualmente la somma che il Tribunale riterrà costituire equo risarcimento per le dichiarazioni rese dai convenuti il 16 novembre 2006, durante il programma televisivo "Annozero" trasmesso dal canale della televisione pubblica RAI 2 e dedicato, in tale occasione, alla Sicilia. Tra gli ospiti del programma figuravano il presidente della regione Sicilia, Salvatore Cuffaro, e l'onorevole Fava.
Secondo quanto riportato nell'atto di citazione del signor Costa, nelle fasi conclusive del programma, l'onorevole Fava, dopo aver violentemente insultato il signor Cuffaro, ha lanciato con toni teatrali accuse calunniose e diffamatorie contro il signor Costa che, peraltro, non era presente al dibattito.
In particolare, l'onorevole Fava ha dichiarato quanto segue: "Prima abbiamo parlato di alcuni consiglieri che erano stati arrestati. Ora parliamo di un consigliere arrestato perché durante la campagna elettorale era accompagnato nella sua auto blu da un ricercato della Mafia, che portava ai comizi per chiedere voti. Pensiamo che si sia trattato di un malinteso? Che non sapesse chi gli sedeva accanto? Ecco com'è la politica del governo in Sicilia. E si trattava di uno dei suoi consiglieri (ha affermato puntando il dito contro il signor Cuffaro)! E mi aspetterei di sentire queste cose dal presidente della regione, perché dovrebbe essere Lei (signor Cuffaro) a dire che è inconcepibile che un consigliere porti in giro un ricercato durante la campagna elettorale."
Dopo che il signor Cuffaro ha risposto di non sapere di che cosa stesse parlando l'onorevole Fava e che a quanto sapeva, nessun consigliere si era presentato alla campagna elettorale in questione, l'onorevole Fava ha aggiunto prontamente: "Il consigliere Costa. David Costa".
II. DIRITTO E CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'IMMUNITÀ DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO
1. Gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965, recitano:
Articolo 9:
I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
Articolo 10:
Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:
a. sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;
b. sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.
L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.
2. La procedura al Parlamento europeo è disciplinata dagli articoli 6 e 7 del regolamento. Le disposizioni pertinenti sono le seguenti:
Articolo 6 - Revoca dell'immunità:
1. Nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento cerca principalmente di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni.
(...)
3. Ogni richiesta diretta al Presidente da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla commissione competente.
(...)"
Articolo 7 - Procedure in materia di immunità:
1. La commissione competente esamina senza indugio e nell'ordine in cui sono state presentate le richieste di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.
2. La commissione presenta una proposta di decisione che si limita a raccomandare l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.
3. La commissione può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che ritiene necessari per pronunciarsi sull'opportunità di revocare o di difendere l'immunità. Al deputato interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato; egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti. Può farsi rappresentare da un altro deputato.
4. Qualora la richiesta di revoca dell'immunità comporti vari capi d'accusa, ciascuno di essi può essere oggetto di una decisione distinta. La relazione della commissione può proporre, a titolo eccezionale, che la revoca dell'immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del procedimento penale senza che contro il deputato possa essere adottata, finché non si abbia sentenza passata in giudicato, alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualsiasi altra misura che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del suo mandato.
(...)
6. Nei casi concernenti la difesa dei privilegi o delle immunità, la commissione indica se le circostanze costituiscono un ostacolo di ordine amministrativo o di altra natura alla libertà di circolazione dei deputati da e verso il luogo di riunione del Parlamento o all'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del loro mandato, oppure se sono assimilabili agli aspetti dell'articolo 10 del protocollo sui privilegi e le immunità che non rientrano nell'ambito del diritto nazionale, e formula una proposta per invitare l'autorità interessata a trarre le debite conclusioni.
7. La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o l'inopportunità di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione.
(...)"
III. GIUSTIFICAZIONE DELLA DECISIONE PROPOSTA
Antefatti
Secondo l'interpretazione tradizionale, l'espressione "procedimento giudiziario" di cui agli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e le immunità si riferiva unicamente ai procedimenti penali.
Infatti, dato che nessuno dei sei Stati fondatori delle Comunità europee riteneva che i predetti articoli concedessero ai loro parlamentari nazionali l'immunità per i procedimenti civili, era difficile dare credito all'idea che i rappresentanti dei sei Stati membri intendessero concedere ai membri del Parlamento europeo privilegi di portata più ampia rispetto a quelli garantiti ai loro parlamentari nazionali.
Fino al settembre 2003, l'interpretazione restrittiva che limitava l'ambito di applicazione delle disposizioni in questione ai soli procedimenti penali aveva i suoi sostenitori anche in Parlamento.
Nel marzo 1987, il Parlamento è persino arrivato al punto di proporre una modifica al progetto di testo rivisto del Protocollo sui privilegi e le immunità, proposto dalla Commissione, al fine di chiarire la disposizione in questione limitando espressamente l'immunità dei deputati europei ai procedimenti penali e alle misure che comportassero la privazione o la limitazione della libertà individuale[1].
Inoltre, i paragrafi 4 e 7 della versione attuale dell'articolo 7 del regolamento del Parlamento sembrano attribuire maggior peso a tale interpretazione, attraverso il riferimento esplicito a "procedimento penale" e "perseguire penalmente" per quanto attiene al deputato interessato.
Tuttavia, il 23 settembre 2003, il Parlamento ha deciso, per la prima volta, di far valere l'immunità di un deputato in un procedimento civile[2]. In seguito, sono state adottate molte decisioni analoghe in altri casi relativi a procedimenti civili[3].
Pertanto, il riferimento a "procedimento giudiziario" contenuto nelle disposizioni summenzionate del Protocollo deve essere interpretato in modo da ricomprendere anche qualunque tentativo di ottenere un risarcimento del danno attraverso un procedimento civile.
Applicazione al caso in questione
Come menzionato in precedenza, l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e le immunità stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano dell'assoluta immunità da procedimenti giudiziari "a motivo delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni".
Di fatto, nelle dichiarazioni riportate nell'atto di citazione depositato dal ricorrente, l'onorevole Fava commentava semplicemente alcuni fatti di pubblico dominio.
Nel descrivere e criticare quelle che, secondo l'onorevole, erano anomalie della campagna elettorale in Sicilia, egli stava espletando la sua funzione di membro del Parlamento europeo, esprimendo la propria opinione su una questione di interesse pubblico per i propri elettori.
In breve, l'onorevole Fava stava semplicemente facendo il proprio lavoro di deputato del Parlamento europeo. Cercare di impedire ai deputati al Parlamento di esprimere le proprie opinioni su questioni di legittimo interesse pubblico avviando un procedimento giudiziario è inaccettabile in una società democratica e manifestamente in violazione dell'articolo 9 del Protocollo, il quale mira a tutelare la libertà di espressione dei deputati nell'esercizio delle loro funzioni, nell'interesse del Parlamento in quanto istituzione.
IV. CONCLUSIONI
Sulla base delle considerazioni che precedono, la commissione giuridica, esaminati i motivi favorevoli e contrari alla difesa dell'immunità, raccomanda di difendere l'immunità dell'onorevole Claudio Fava.
- [1] Cfr. relazione Donnez, A2-0121/86.
- [2] Cfr. A5-0309/03, Sakellariou.
- [3] Cfr. A5-0421/03, Gargani; A5-0184/04, Schulz; A5-0185/04, Lehne; A5-0281/04, Bossi; A6-0449/07, Brunetta.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
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Approvazione |
22.1.2008 |
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Esito della votazione finale |
+ :– : 0 :
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132 0
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Titus Corlăţean, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina e Tadeusz Zwiefka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Jean-Paul Gauzès e Kurt Lechner |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
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