RELAZIONE sulla trasparenza nelle questioni finanziarie
25.1.2008 - (2007/2141(INI))
Commissione per il controllo dei bilanci
Relatore: José Javier Pomés Ruiz
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla trasparenza nelle questioni finanziarie
Il Parlamento europeo,
– visto il Libro verde della Commissione intitolato "Iniziativa europea per la trasparenza" (COM(2006)0194),
– vista la comunicazione della Commissione sul seguito del Libro verde "Iniziativa europea per la trasparenza" (COM(2007)0127),
visto l'articolo 255 del trattato CE,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6‑0010/2008),
A. considerando che la trasparenza permette ai cittadini di partecipare più da vicino al processo decisionale, assicura maggiore legittimità alle istituzioni dell'UE e fa sì che esse siano più efficienti e maggiormente tenute a rispondere ai cittadini all'interno di un sistema democratico,
B. considerando che la trasparenza contribuisce a rafforzare i principi della democrazia e del rispetto dei diritti fondamentali sanciti all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[1],
C. considerando che una maggior trasparenza in seno alle istituzioni europee permetterebbe all'opinione pubblica di comprendere meglio come vengono utilizzati i fondi UE, migliorando nel contempo le possibilità di valutare l'efficacia della spesa dell'Unione,
Divulgazione di informazioni sui beneficiari dei fondi UE (attuazione pratica)
1. ricorda che, all'interno del Capo relativo al principio della trasparenza, l'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento finanziario adottato il 13 dicembre 2006[2] stabilisce quanto segue:
"La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata, le informazioni sui beneficiari dei fondi provenienti dal bilancio, di cui essa dispone qualora l'esecuzione del bilancio sia centralizzata e espletata direttamente dai suoi servizi e le informazioni sui beneficiari dei fondi siano fornite da entità cui siano stati delegati compiti di esecuzione del bilancio secondo altre modalità di gestione."
2. ritiene che la trasparenza sia strettamente collegata al fatto che le informazioni fornite sui beneficiari siano facilmente accessibili, attendibili e adeguate ai fini di ulteriori ricerche, confronti e valutazioni, e che pertanto l'interpretazione dei termini "nella forma appropriata" figuranti nel regolamento finanziario dovrebbe tenere debitamente conto di queste necessità;
Fondi UE a gestione centralizzata
3. ricorda che, per quanto riguarda la trasparenza in relazione al 20% dei fondi comunitari gestiti direttamente e a livello centrale dalla Commissione (sovvenzioni e appalti pubblici), le informazioni, comprensive dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere consultate su due siti web:
per i beneficiari di sovvenzioni:
http://ec.europa.eu/grants/beneficiaries_en.htm
per gli aggiudicatari di appalti pubblici:
http://ec.europa.eu/public_contracts/beneficiaries_en.htm
4. chiede alla Commissione di indicare esplicitamente gli indirizzi dei due siti web contenenti informazioni sui beneficiari dei fondi UE da essa gestiti direttamente e a livello centrale in tutti i documenti relativi al bilancio UE e/o a progetti e programmi che rientrano sotto la sua responsabilità;
Fondi UE oggetto di gestione concorrente, decentrata o congiunta
5. osserva che, a norma dell'articolo 53 ter del regolamento finanziario, quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione concorrente, il paragrafo 2, lettera d) dello stesso articolo fa obbligo agli Stati membri di:
"garantire, attraverso la normativa settoriale pertinente e in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3, una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal bilancio";
6. richiama l'attenzione sul fatto che, per analogia, conformemente agli articoli 53 quater e 53 quinquies, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali a cui sono delegate funzioni di esecuzione "garantiscono in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3, una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal bilancio";
7. ricorda che nel progetto di dichiarazione della Commissione relativa alla trasparenza, allegato ai risultati della procedura di conciliazione sul regolamento finanziario modificato, la Commissione
"si impegna a garantire nei regolamenti settoriali di attuazione che la divulgazione delle informazioni sui beneficiari delle risorse provenienti dai fondi agricoli (FEASR[3] e FEAGA[4]) sia comparabile a quella assicurata dai regolamenti settoriali di attuazione dei fondi strutturali. In particolare sarà garantita, per ciascun beneficiario, la pubblicazione ex post di adeguate informazioni sugli importi da lui percepiti a titolo di tali fondi, ripartiti per grandi categorie di spesa";
8. osserva che il sito web della Commissione http://ec.europa.eu/agriculture/funding/index_it.htm offre attualmente la possibilità di collegarsi alle banche dati di 14 Stati membri che forniscono informazioni sui beneficiari di pagamenti a titolo della politica agricola comune effettuati nell'ambito della gestione concorrente; deplora tuttavia che le informazioni siano così disparate, disperse e di qualità così variabile da essere reperibili solo con difficoltà; invita la Commissione a trarre insegnamento da siti web molto accessibili, come il sito http://www.farmsubsidy.org/, che funziona molto bene ed è stato creato senza finanziamenti pubblici;
9. prende atto della riserva formulata dalla Commissione, la quale segnala che, essendo i link presenti sulla sua pagina web basati su informazioni fornite dagli Stati membri, che possono variare notevolmente fra loro per contenuto e disponibilità di dettagli, essa non può garantire l'accuratezza dei dati o delle informazioni fornite e declina ogni responsabilità in merito all'eventuale uso che può esserne fatto;
10. insiste sul fatto che la Commissione deve farsi carico della responsabilità di garantire dati esaustivi e affidabili, prendendo quindi le misure necessarie nei confronti delle autorità nazionali per assicurarsi che tali dati siano resi disponibili;
Osservazioni generali sulle informazioni sui beneficiari
11. ritiene che, come principio generale, le pagine web della Commissione che forniscono informazioni sui beneficiari di qualsiasi categoria di fondi comunitari - che si tratti di contratti, sovvenzioni, spese agricole o strutturali (o altri tipi di finanziamenti) - dovrebbero essere organizzate in modo da permettere non solo di ottenere informazioni su singoli beneficiari, ma anche di effettuare ricerche sulla base di parametri specifici, onde acquisire una visione d'insieme relativamente alle varie rubriche che possa essere successivamente confrontata con i dati della Commissione relativi all'esecuzione;
12. invita la Commissione ad accettare la responsabilità politica di pubblicare informazioni sui beneficiari dei fondi UE per quanto riguarda tutte le forme di gestione;
13. sottolinea che non basta pubblicare le informazioni "allo stato grezzo", ma che esse debbono essere organizzate, classificate e presentate in modo razionale per poter essere di utilità pratica;
14. fa rilevare che i beneficiari posono ricevere fondi UE a titolo di vari programmi o in vari settori di attività dell'Unione; riconosce che potrebbe essere pertanto istruttivo poter individuare tutti gli importi erogati a un singolo beneficiario in tutti i settori; chiede alla Commissione di esaminare la fattibilità di un motore di ricerca globale, in grado di recuperare dati su singoli beneficiari all'interno dell'intera gamma di attività dell'Unione, inclusi appalti, sovvenzioni, aiuti, programmi di ricerca, fondi agricoli o strutturali, gestione centrale o decentrata, ecc.;
15. invita la Commissione a tener conto delle osservazioni formulate nella presente risoluzione e a introdurre entro fine 2009 un sistema di informazione pienamente operativo destinato al grande pubblico e concernente tutti i beneficiari di sovvenzioni UE nonché le somme da recuperare;
Dichiarazione di interessi finanziari dei titolari di cariche pubbliche in seno alle istituzioni dell'Unione europea
16. fa rilevare che, attualmente, le istituzioni dell'Unione europea seguono approcci diversi per quanto riguarda la dichiarazione degli interessi finanziari dei loro membri, che vanno dall'esistenza di un registro pubblico (nel caso del Parlamento europeo) all'assenza di qualsiasi dichiarazione;
17. ritiene che tutte le istituzioni debbano valutare se i principi e le disposizioni in vigore siano sufficienti e fa presente l'eventuale necessità di rivedere il regolamento del Parlamento europeo per rendere obbligatoria la pubblicazione su internet degli interessi finanziari;
18. osserva che, nel contesto dell'Iniziativa europea per la trasparenza, la Commissione ha commissionato uno studio sulle norme e regole di etica professionale dei titolari di cariche pubbliche presso le istituzioni dell'UE, i parlamenti e i governi nazionali, le corti costituzionali (corti supreme), le corti dei conti, le banche centrali o nazionali dei 27 Stati membri dell'UE nonché del Canada e degli Stati Uniti d'America; osserva inoltre che, nel caso delle istituzioni dell'Unione, lo studio esaminerà e comparerà le norme e regole di etica professionale applicate dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo, dalla Corte dei conti europea, dalla Corte di giustizia europea, dalla Banca centrale europea e dalla Banca europea per gli investimenti;
19. è consapevole della volontà della Commissione di creare uno "spazio etico" comune alle istituzioni dell'Unione europea;
20. ricorda che, a seguito delle raccomandazioni formulate dal Comitato di esperti indipendenti nella sua seconda relazione del 10 settembre 1999 e a seguito del Libro bianco della Commissione sulla riforma amministrativa, la Commissione ha presentato una proposta per l'istituzione di un "gruppo consultivo sull'etica nella vita pubblica"[5], incaricato fra l'altro di fornire orientamenti preventivi ai titolari di cariche pubbliche per aiutarli ad evitare situazioni che potrebbero comportare un potenziale conflitto di interessi;
21. reputa che sarebbe inopportuno creare un unico organo consultivo per tutti i titolari di cariche presso le istituzioni dell'UE, vista la posizione particolare dei deputati al Parlamento europeo che, diversamente dagli altri titolari di cariche UE, sono eletti direttamente dai cittadini;
22. ritiene nondimeno che ogni istituzione dovrebbe adottare norme in materia di etica professionale per i propri membri che, in funzione della natura specifica di ogni istituzione, dovrebbero trattare gli aspetti seguenti:
● interessi finanziari e patrimonio,
● attività del coniuge,
● obbligo di dichiarare un interesse prima di partecipare a una discussione o a una votazione,
● attività esterne (attività politiche e onorarie, conferenze, pubblicazioni, ecc.),
● segreto professionale, lealtà,
● missioni e viaggi,
● norme concernenti i ricevimenti e i doveri di rappresentanza,
● accettazione di doni, decorazioni o onorificenze,
● norme generali in materia di imparzialità e conflitto di interessi,
● norme specifiche sull'incompatibilità tra i doveri dei titolari di cariche e attività professionali precedenti o concomitanti; restrizioni circa gli impegni professionali o altri incarichi al termine del mandato;
23. raccomanda che le norme in materia di etica professionale di ciascuna istituzione affrontino anche la responsabilità politica, finanziaria e giuridica globale dei suoi membri;
24. ricorda che, in risposta alle recenti risoluzioni di discarico del Parlamento, la Corte di giustizia europea ha adottato un codice di condotta per i propri giudici[6]; osserva che anche la Corte dei conti europea sta esaminando questioni analoghe nel contesto dell'esame "inter pares" del suo ruolo futuro;
25. concorda con il Mediatore europeo (decisione 3269/2005/TN) sul fatto che è essenziale divulgare i nomi dei lobbisti che incontrano i Commissari;
Recupero di crediti e rinunce al recupero
26. osserva che il termine "recupero" copre quattro procedure diverse:
- il recupero di importi indebitamente versati da uno Stato membro a organizzazioni agricole o ad enti che partecipano ad azioni strutturali, in seguito a vari errori dovuti a negligenza o, in alcuni casi, deliberatamente commessi;
- la riscossione di ammende imposte dalla Commissione ad organizzazioni o Stati membri;
- la riscossione delle risorse proprie dagli Stati membri, secondo la normale procedura di recupero degli importi dovuti;
- il recupero di importi erogati ai beneficiari di finanziamenti comunitari in caso di mancato rispetto del contratto o della convenzione di sovvenzione;
27. ribadisce il proprio rammarico, già espresso al paragrafo 36 della sua risoluzione del 24 ottobre 2006 sul recupero dei fondi comunitari[7], per il fatto che dall'iniziativa europea per la trasparenza siano escluse le informazioni concernenti il recupero di tali fondi; invita la Commissione a comunicare all'autorità di bilancio, e in ultima istanza all'opinione pubblica, i nomi dei beneficiari e gli importi da recuperare o accreditati al bilancio dell'Unione europea, nonché la destinazione finale di tali importi;
28. rileva che, in base alla relazione annuale 2006 della Corte dei conti (paragrafo 2.24) "le informazioni sui recuperi e sulle rettifiche finanziarie presentate nella relazione annuale di attività 2006 (…) non contengono spiegazioni sufficienti"; chiede pertanto alla Commissione di fornire informazioni affidabili e complete sulle rettifiche di errori e di comprovare le rettifiche apportate;
29. ritiene che la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento a intervalli regolari - e se possibile pubblicare sul suo sito web - un riepilogo degli importi in attesa di essere recuperati, ripartiti per Direzione generale (DG) e in ordine cronologico;
30. valuta positivamente il fatto che sia stato pubblicato un riepilogo dei casi di rinuncia al recupero di crediti accertati nel 2006 - sotto forma di allegato alla comunicazione della Commissione che fornisce una sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2006 (COM(2007)0274); rileva che le rinunce al recupero (importi superiori a 100 000 euro) ammontavano complessivamente a 23.038.784 euro per il bilancio CE e a 6.549.996 euro per il bilancio FES;
31. richiama l'attenzione sul fatto che i servizi della Commissione redigono annualmente 10.000 ordini di recupero e che la DG Bilancio prepara riepiloghi trimestrali degli importi pendenti, che vengono inviati alle DG competenti affinché procedano al recupero;
32. valuta positivamente la pubblicazione, nei conti provvisori relativi al 2006 (volume 1, pagg. 67-71), di un capitolo dedicato ai recuperi nelle note relative al conto del risultato economico; rileva che l'importo complessivo degli ordini di recupero emessi nel 2006 è stato di 634.000.000 euro; auspica che in futuro la Commissione prosegua su questa strada, realizzando ulteriori progressi al fine di accrescere la trasparenza;
Composizione dei gruppi di esperti che forniscono consulenza alla Commissione
33. rileva che la Commissione ha istituito un registro dei gruppi di esperti - http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/ - che sono definiti come organismi consultivi formali e informali, istituiti sia sulla base di decisioni della Commissione, sia in modo informale dai servizi della Commissione stessa, per assistere quest'ultima e i suoi servizi nella preparazione di proposte legislative e di iniziative politiche;
34. plaude agli impegni assunti dal Vicepresidente Kallas su richiesta della commissione per il controllo dei bilanci, in base ai quali a partire dal 2008:
• i nomi di tutti i membri, sia dei gruppi formali che di quelli informali, saranno pubblicati e disponibili attraverso il registro dei gruppi di esperti della Commissione;
• salvo in presenza di motivi stringenti e legittimi, saranno indicati il nome, il titolo professionale, il sesso, il paese d'origine e, se del caso, l'organismo rappresentato, di tutti gli esperti e dei loro sostituti nonché degli osservatori - qualora la partecipazione abbia implicazioni finanziarie -, e tali informazioni saranno messe a disposizione del pubblico tramite il registro dei gruppi di esperti;
• i dati personali non divulgati in tale contesto potranno essere trasmessi al Parlamento europeo in modo puntuale, fatto salvo il regolamento (CE) n. 45/2001[8], conformemente alle pertinenti disposizioni dell'allegato I all'accordo quadro;
• verrà messo a punto un meccanismo di ricerca avanzata che permetterà a chi consulta il registro di effettuare una ricerca per parole chiave in tutti i metadati, ad esempio per ottenere il numero di esperti, ripartiti per paese o composizione dei gruppi;
35. osserva che il registro dei gruppi di esperti non comprende:
• gli esperti indipendenti incaricati di assistere la Commissione nell'attuazione dei programmi quadro di ricerca e sviluppo;
• i comitati settoriali e intersettoriali di dialogo sociale (quelli in attività nel 2005 erano una settantina);
• i comitati "comitatologia" che assistono la Commissione negli ambiti in cui essa ha competenze di esecuzione della legislazione (che nel 2004 erano 250);
• gli enti misti costituiti a seguito di accordi internazionali (quelli in attività nel 2004 erano 170);
36. disapprova il fatto che questi gruppi siano esclusi in linea generale dal registro e chiede alla Commissione di studiare modalità per applicare lo stesso approccio trasparente alla composizione di questi comitati di esperti e dunque di divulgare l'informazione, a meno di motivi legittimi e stringenti addotti in singoli casi specifici;
Governance in seno alle istituzioni e loro relazioni annuali d'attività
37. riconosce che un importante elemento del buon governo delle entità societarie e delle istituzioni europee è rappresentato dal fatto che i portatori d'interesse e il grande pubblico dispongano di informazioni sulla gestione finanziaria in una forma facilmente comprensibile per il lettore medio;
38. riconosce che la situazione è cambiata dopo l'entrata in vigore, nel 2003, del regolamento finanziario modificato, che ha introdotto l'obbligo di elaborare relazioni annuali di attività che in pratica forniscono un quadro dettagliato del funzionamento interno delle istituzioni;
39. si congratula con la Commissione per la pubblicazione delle relazioni annuali d'attività (2004, 2005 e 2006) dei suoi Direttori generali e degli altri servizi nonché della sua relazione di sintesi sulle realizzazioni politiche nel 2006 (COM(2007)0067) sul suo sito web http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/index_en.htm;
40. rileva che, secondo la Commissione, la relazione di sintesi e le relazioni annuali di attività costituiscono il culmine e i pilastri dell'architettura creata dalla Commissione per assolvere al proprio obbligo di rendicontazione (COM(2006)0277) e, dal momento che in tali relazioni i direttori generali e la Commissione nel suo insieme si assumono le proprie responsabilità politiche di gestione, sollecita la Commissione a prendere serie misure per fornire una visione esaustiva della maniera in cui viene utilizzato l'80% dei fondi UE (gestione concorrente), poiché in caso contrario la sua capacità di rendiconto sarà considerata carente;
41. sollecita pertanto la Commissione a perorare la presentazione di dichiarazioni nazionali di affidabilità da parte degli Stati membri, il che consentirebbe alla Commissione di assumere la piena responsabilità politica per l'intera gestione finanziaria dell'UE; sollecita inoltre la Commissione a basarsi maggiormente sul lavoro degli organismi nazionali di revisione contabile e sugli audit esterni;
42. valuta positivamente il fatto che la Corte di giustizia europea, la Corte dei conti europea, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni e il Mediatore europeo presentino tutti relazioni annuali d'attività all'autorità di discarico;
43. ritiene che le relazioni annuali d'attività delle altre istituzioni, inclusi il Consiglio e il Parlamento europeo, dovrebbero figurare nei rispettivi siti web accessibili al pubblico, nell'interesse di una maggiore trasparenza;
Liste nere degli autori di frodi
44. ricorda che, tra gli aspetti esaminati dalla Commissione nel documento preparatorio sulla trasparenza (SEC(2005)1300), vi era la questione se una maggiore trasparenza quanto ai risultati delle indagini avrebbe permesso di individuare più efficacemente le frodi e se fosse opportuno che la Commissione stilasse e pubblicasse una "lista nera" di casi accertati di frode per smascherarne gli autori;
45. rileva che, sebbene la compilazione di dette liste fosse stata esaminata dettagliatamente nel documento di lavoro dei servizi della Commissione (COM(2005)1300), tale problematica non è stata ripresa né nel Libro verde della Commissione sull'iniziativa europea per la trasparenza, né nella comunicazione che vi ha fatto seguito;
46. chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di stilare una "lista nera" pubblica dei casi di frode comprovati e degli organismi che ne sono responsabili per renderne noti gli autori e informare il pubblico in merito ai risultati degli sforzi compiuti dalla Comunità nella lotta contro le frodi;
47. richiama l'attenzione sul fatto che, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea, nel 1997 la Commissione ha introdotto, su richiesta del Parlamento europeo, un sistema di allarme rapido basato su cinque livelli per aiutare i servizi della Commissione a individuare gli enti che presentano rischi finanziari o di altro tipo; osserva che tale sistema copre sia la "gestione centralizzata" (contratti e sovvenzioni gestiti direttamente dai servizi della Commissione), sia la "gestione decentrata" (ad opera di paesi terzi), ma non copre ancora né i fondi UE gestiti congiuntamente agli Stati membri (la "gestione concorrente", che riguarda soprattutto la politica agricola comune e i fondi strutturali) né i fondi la cui esecuzione è delegata a organizzazioni internazionali ("gestione congiunta");
48. rileva che, in base alle principali conclusioni della Corte dei conti europea nella sua relazione annuale 2006, gli errori di conformità (ad esempio, mancanza di un bando di gara o bando di gara svolto secondo modalità non valide) hanno costituito la causa principale delle irregolarità riscontrate nel settore della politica strutturale, e dal momento che la protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea costituisce un obiettivo fondamentale, chiede alla Commissione e alla Corte dei conti europea di riferire all'autorità di discarico sui tipi di irregolarità o di frodi più frequenti nelle procedure di aggiudicazione, precisandone le ragioni;
49. osserva che, per ragioni di protezione dei dati e per salvaguardare gli interessi legittimi delle entità in questione, in mancanza di disposizioni nel regolamento finanziario che autorizzino la pubblicazione, i dati del sistema di allarme rapido sono strettamente confidenziali;
50. ricorda che l'articolo 95 del regolamento finanziario prevede la creazione e la gestione di una banca dati centrale dei candidati e offerenti esclusi (nel rispetto della normativa comunitaria riguardante la protezione dei dati personali), comune a tutte le istituzioni e agenzie, e che tale banca dati dovrebbe essere operativa a partire dal 1° gennaio 2009;
51. ribadisce l'urgente necessità di disporre di un codice deontologico dell'OLAF al fine di garantire la presunzione di innocenza nel caso di quei beneficiari che, dopo essere stati oggetto di una procedura di inchiesta lunga e pregiudizievole, vengono poi dichiarati innocenti dai tribunali senza ricevere un indennizzo per i danni morali e le perdite subiti;
52. osserva che gli Stati membri sono tenuti a comunicare all'ordinatore competente le informazioni sui candidati e offerenti esclusi; rileva inoltre che l'accesso alla banca dati non sarà pubblico, bensì riservato alle istituzioni dell'UE, alle agenzie esecutive e alle agenzie di regolazione (articolo 95, paragrafo 2, del regolamento finanziario);
°
° °
53. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e alle altre istituzioni.
- [1] GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
- [2] Regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006 , recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
- [3] Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
- [4] Fondo europeo agricolo di garanzia.
- [5] Proposta di accordo tra il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni per istituire un gruppo consultivo sull'etica nella vita pubblica (SEC(2000)2077).
- [6] GU C 223 del 22.9.2007, pag. 1.
- [7] GU C 313E del 20.12.2006, pag. 125.
- [8] Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
22.1.2008 |
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Esito della votazione finale |
+ : – : 0 : |
17 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Paul van Buitenen, Paulo Casaca, Jorgo Chatzimarkakis, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Carl Lang, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Francesco Musotto, Bill Newton Dunn, Borut Pahor, Bart Staes, Alexander Stubb, Kyösti Virrankoski |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Carlo Casini, Valdis Dombrovskis, Cătălin-Ioan Nechifor, Pierre Pribetich, Petya Stavreva |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
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