RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)
24.1.2008 - (11272/6/2007 – C6‑0354/2007 – 2005/0246(COD)) - ***II
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatrice: Janelly Fourtou
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)
(11272/6/2007 – C6‑0354/2007 – 2005/0246(COD))
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione comune del Consiglio (11272/6/2007 – C6‑0354/2007),
– vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0608),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6‑0011/2008),
1. approva la posizione comune;
2. constata che l'atto è stato adottato in conformità della posizione comune;
3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
- [1] Testi approvati del 12.12.2006, P6_TA(2006)0545.
MOTIVAZIONE
È opportuno rammentare che l'obiettivo della proposta di regolamento concernente un codice doganale aggiornato è quello di giungere a una rielaborazione generale del codice doganale, inizialmente adottato nel 1992. La proposta, che verte su questioni legate alle esigenze di un contesto doganale e commerciale informatizzato, alla semplificazione della regolamentazione doganale e all'evoluzione delle mansioni svolte dalle autorità doganali, è volta a semplificare le procedure legislative e amministrative sia dal punto di vista delle autorità doganali sia da quello degli operatori economici.
Il Parlamento europeo ha adottato la propria relazione in prima lettura il 12 dicembre 2006. La presidenza tedesca è riuscita a ottenere un accordo politico il 25 giugno scorso. Il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura 51 emendamenti alla proposta. Nella posizione comune, il Consiglio ha ripreso, completamente o in parte, 34 emendamenti, per lo più essenziali.
La vostra relatrice intende pertanto riesaminare i punti di divergenza emersi nella prima lettura e chiarire le ragioni per cui approva la posizione comune del Consiglio. Tali punti riguardano:
• l'operatore economico autorizzato,
• il diritto di rappresentanza doganale,
• lo sdoganamento centralizzato e
• la comitatologia.
1) L'operatore economico autorizzato
Tale disposizione è stata introdotta dal regolamento (CE) n. 648/2005, denominato "modifica di sicurezza", per agevolare maggiormente gli operatori che devono far fronte a nuovi oneri legati all'inclusione della dimensione della sicurezza.
Nella posizione comune, il Consiglio ha ripreso l'emendamento 16 del Parlamento europeo, relativo a due tipi distinti di status - operatore economico autorizzato in materia di "semplificazioni doganali" e operatore economico autorizzato in materia di "sicurezza tecnica-operativa" - soluzione che tiene conto delle varie necessità degli operatori economici.
Conformemente all'emendamento 17 del Parlamento europeo, è stata soppressa la possibilità del richiedente di limitare la validità dello status di operatore economico autorizzato a uno o a più Stati membri specifici.
2) Il diritto di rappresentanza doganale
Per quanto riguarda il rappresentante doganale (articolo 11 e considerando 10), il Consiglio è giunto a un compromesso alquanto interessante. Non ha ripreso esattamente le proposte del Parlamento europeo, ma si è comunque basato sull'idea di associare rappresentante doganale e operatore economico autorizzato, com'era nostro auspicio.
Nella posizione comune, la rappresentanza doganale è considerata un servizio ai sensi del trattato. La rappresentanza doganale copre pertanto la libertà di stabilimento e la prestazione di servizi.
Il diritto di stabilimento rientra nella competenza degli Stati membri, mentre la prestazione di servizi intracomunitari si basa sui criteri dell'operatore economico autorizzato di cui all'articolo 14, lettere da a) a d).
3) Lo sdoganamento centralizzato
Il Consiglio ha introdotto un nuovo articolo 106 ritenendo che fosse preferibile, per motivi di logica e di trasparenza, integrare in un unico articolo tutte le disposizioni del codice legate al concetto di sdoganamento centralizzato. Stando alla nuova formulazione del testo, tutti gli operatori economici possono beneficiare dello sdoganamento centralizzato sul territorio di uno stesso Stato membro ma, trattandosi di più Stati membri, essi devono soddisfare i criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato.
Il Consiglio ha rilasciato una dichiarazione riguardante la ripartizione dei costi di recupero dei dazi doganali, dell'IVA e concernente le statistiche nel quadro dello sdoganamento centralizzato. È altresì previsto un meccanismo correttivo della ripartizione dei costi di recupero che dovrebbe tener conto della partecipazione effettiva delle amministrazioni doganali e fiscali alle operazioni doganali legate all'importazione e all'esportazione delle merci. Il meccanismo consentirà pertanto di non ritardare l'adozione del codice doganale aggiornato e di evitare qualsiasi grave perturbazione della gestione del bilancio degli Stati membri.
Il Consiglio e la Commissione hanno inoltre rilasciato una dichiarazione comune, essendo entrambi convinti della necessità di valutare il funzionamento dello sdoganamento centralizzato, al termine di un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del codice doganale aggiornato. I servizi della Commissione sottoporranno al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione e la Commissione elaborerà, se del caso, le necessarie proposte di modifica della legislazione.
4) La comitatologia
Uno dei punti importanti del fascicolo riguardava la procedura di regolamentazione con controllo, che inizialmente doveva essere applicata solo a 28 disposizioni, ma che il Consiglio ha esteso a 44 disposizioni, coinvolgendo così maggiormente il Parlamento europeo.
Pertanto, la vostra relatrice sostiene la posizione comune del Consiglio e vi invita ad approvare il suo progetto di raccomandazione senza emendamenti.
PROCEDURA
Titolo |
Codice doganale comunitario |
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Riferimenti |
11272/6/2007 – C6-0354/2007 – 2005/0246(COD) |
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Prima lettura del PE – Numero P |
12.12.2006 T6-0545/2006 |
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Proposta della Commissione |
COM(2005)0608 - C6-0419/2005 |
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Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune |
25.10.2007 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
IMCO 25.10.2007 |
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Relatore(i) Nomina |
Janelly Fourtou 12.12.2005 |
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Esame in commissione |
5.11.2007 |
27.11.2007 |
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Approvazione |
23.1.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
28 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Mogens Camre, Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Alexander Lambsdorff, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Alexander Stubb, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
André Brie, Colm Burke, Giovanna Corda, Brigitte Fouré, Filip Kaczmarek, Marine Le Pen, Andrea Losco, Manuel Medina Ortega, Gary Titley, Stefano Zappalà |
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Deposito |
25.1.2008 |
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