RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l’accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus (rifusione)

12.2.2008 - (COM(2007)0264 – C6‑0147/2007 – 2007/0097(COD)) - ***I

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Mathieu Grosch
(Rifusione – articolo 80 bis del regolamento)

Procedura : 2007/0097(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0037/2008

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l’accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus (rifusione)

(COM(2007)0264 – C6‑0147/2007 – 2007/0097(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0264),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0147/2007),

–   visto l'accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[1],

–   vista la lettera della commissione giuridica, in data 20 novembre 2007, a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento ,

–   visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6‑0037/2008),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata in appresso e adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei Servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 6 bis (nuovo)

 

(6 bis) Il presente regolamento non si applica né ai vettori che hanno accesso soltanto al mercato nazionale di servizi di trasporto con autobus né alle licenze loro rilasciate dagli Stati membri di stabilimento di detti vettori.

Emendamento 2

Considerando 13

(13) Occorre snellire per quanto possibile le formalità amministrative senza per questo rinunciare ai controlli e alle sanzioni che consentano di garantire la corretta applicazione e l’effettiva esecuzione del presente regolamento. A tal fine, è opportuno precisare e rafforzare le norme in vigore in materia di ritiro della licenza comunitaria. Occorre adattare le norme in vigore in modo da garantire anche l’applicazione di sanzioni efficaci contro le infrazioni gravi o contro quelle lievi e ripetute commesse in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento. Le sanzioni devono essere non discriminatorie e proporzionate alla gravità delle infrazioni. Deve essere ammesso il ricorso giurisdizionale contro le sanzioni irrogate.

(13) Occorre snellire per quanto possibile le formalità amministrative senza per questo rinunciare ai controlli e alle sanzioni che consentano di garantire la corretta applicazione e l’effettiva esecuzione del presente regolamento. A tal fine, è opportuno precisare e rafforzare le norme in vigore in materia di ritiro della licenza comunitaria. Occorre adattare le norme in vigore in modo da garantire anche l’applicazione di sanzioni efficaci contro le infrazioni gravi commesse in Stati membri diversi dallo Stato membro di stabilimento. Le sanzioni devono essere non discriminatorie e proporzionate alla gravità delle infrazioni. Deve essere ammesso il ricorso giurisdizionale contro le sanzioni irrogate.

Motivazione

Le infrazioni lievi possono acquisire una dimensione di "ripetute" a causa della loro reiterazione in diversi Stati membri.

Negli Stati membri le infrazioni sono interpretate e trattate in modo radicalmente diverso e per il momento non si intravedono possibilità concrete di un rapido miglioramento. Pertanto, finché la situazione non sarà cambiata, le infrazioni lievi e ripetute non possono rientrare nel presente regolamento.

Emendamento 3

Considerando 14

(14) È opportuno che gli Stati membri si prestino reciproca assistenza ai fini della corretta applicazione del presente regolamento. Occorre che gli Stati membri inseriscano nel registro nazionale delle imprese di trasporto su strada tutte le infrazioni gravi e quelle lievi e ripetute commesse dai vettori, che hanno dato luogo a una sanzione.

(14) È opportuno che gli Stati membri si prestino reciproca assistenza ai fini della corretta applicazione del presente regolamento. Occorre che gli Stati membri inseriscano nel registro nazionale delle imprese di trasporto su strada tutte le infrazioni gravi commesse dai vettori, che hanno dato luogo a una sanzione.

Motivazione

Negli Stati membri le infrazioni sono interpretate e trattate in modo radicalmente diverso e per il momento non si intravedono possibilità concrete di un rapido miglioramento. Pertanto, finché la situazione non sarà cambiata, le infrazioni lievi e ripetute non possono rientrare nel presente regolamento.

Emendamento 4

Articolo 2, lettera g)

g) per “infrazioni gravi o infrazioni lievi e ripetute delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada” si intendono infrazioni che portano alla decadenza dell’onorabilità ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento [che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada].

g) per “infrazioni gravi delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada” si intendono infrazioni che, dopo un intervento giuridico, potrebbero portare alla decadenza dell’onorabilità ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento [che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada].

Or. nl

Motivazione

Negli Stati membri le infrazioni sono interpretate e trattate in modo radicalmente diverso e per il momento non si intravedono possibilità concrete di un rapido miglioramento. Pertanto, finché la situazione non sarà cambiata, le infrazioni lievi e ripetute non possono far parte del presente regolamento.

Emendamento 5

Articolo 6, paragrafo 6

6. L’impresa che gestisce un servizio regolare può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee e eccezionali.

6. L’impresa che gestisce un servizio regolare può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee e eccezionali. Essa informa lo Stato membro nel cui territorio si trova il luogo di partenza in merito alle ragioni di tali situazioni temporanee ed eccezionali.

Emendamento 6

Articolo 6, paragrafo 6 bis (nuovo)

 

6 bis. Gli Stati membri possono dispensare dalla procedura di autorizzazione i servizi regolari transfrontalieri entro il limite di 50 km dalla frontiera. Essi ne informano la Commissione e i paesi limitrofi.

Emendamento 7

Articolo 8, paragrafo 3

3. L'autorità competente per l’autorizzazione prende una decisione entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda da parte del vettore

3. L'autorità competente per l’autorizzazione prende una decisione entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda da parte del vettore

Emendamento 8

Articolo 8, paragrafo 4, lettera b)

b) il richiedente non abbia rispettato in passato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e i requisiti relativi alle autorizzazioni per i servizi di trasporto internazionale di viaggiatori, o abbia commesso gravi infrazioni o infrazioni lievi e ripetute alle norme che disciplinano la sicurezza della circolazione, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli e le ore di guida dei veicoli ed i periodi di riposo dei conducenti;

b) il richiedente non abbia rispettato in passato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e i requisiti relativi alle autorizzazioni per i servizi di trasporto internazionale di viaggiatori, o abbia commesso gravi infrazioni alle norme che disciplinano la sicurezza della circolazione, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli e le ore di guida dei veicoli ed i periodi di riposo e che hanno portato alla perdita del requisito dell'onorabilità di cui al regolamento n. .../2008 [che fissa norme comuni in materia di requisiti da osservare per esercitare la professione di operatore di servizi di trasporto su strada];

Emendamento 9

Articolo 8, paragrafo 4, comma 2

Qualora un servizio internazionale di autobus esistente comprometta gravemente la vitalità di un servizio comparabile gestito in base a un contratto pubblico servizio che fissa un obbligo di servizio pubblico definito nel regolamento (CE) n. nnnn/yyyy in materia di servizi pubblici di trasporti ferroviari e su strada di passeggeri sulle tratte dirette interessate, uno Stato membro può, con l’accordo della Commissione, sospendere ovvero ritirare l’autorizzazione ad esercitare un servizio internazionale di autobus dopo un preavviso di 6 mesi al vettore.

soppresso

Motivazione

Le autorizzazioni sono valide per un periodo massimo di 5 anni. Non sarebbe opportuno che un'autorità, dopo avere rilasciato una tale autorizzazione, possa ritirarla prima della scadenza, viste le conseguenze che ciò avrebbe per l'impresa, che basa la sua attività e i suoi investimenti sull'autorizzazione concessa.

Emendamento 10

Articolo 8, paragrafo 8

8. La Commissione, previa consultazione degli Stati membri interessati, adotta, entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione dall’autorità competente per l’autorizzazione, una decisione che entra in vigore dopo trenta giorni a decorrere dalla notifica agli Stati membri interessati.

8. La Commissione, previa consultazione degli Stati membri interessati, adotta, entro dieci settimane dal ricevimento della comunicazione dall’autorità competente per l’autorizzazione, una decisione che entra in vigore dopo trenta giorni a decorrere dalla notifica agli Stati membri interessati.

Emendamento 11

Articolo 12, paragrafo 4, comma 1 bis (nuovo)

 

La Commissione e gli Stati membri si impegnano a prendere le misure necessarie affinché le disposizioni concernenti il foglio di viaggio risultanti da altre convenzioni con paesi terzi siano allineate, entro il 1° gennaio 2010, su quelle del presente regolamento.

Motivazione

A medio termine, un foglio di viaggio unico e armonizzato per tutti i trasporti in seno all'Unione europea e verso i paesi terzi rappresenta l'unico modo per garantire la sicurezza giuridica e la semplificazione amministrativa.

Emendamento 12

Articolo 12, paragrafo 5

5. I libretti di fogli di viaggio sono rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il vettore o da organismi da esse designati.

5. I libretti di fogli di viaggio sono rilasciati, in una forma efficiente e di facile utilizzazione, dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il vettore o da organismi da esse designati.

Motivazione

Al momento attuale la ricezione e la compilazione dei fogli di viaggio è troppo macchinosa. Grazie alle moderne tecnologie di informazione e comunicazione, gli Stati membri possono far sì che gli imprenditori possano disporre dei fogli di viaggio con una procedura semplificata.

Emendamento 13

Articolo 13, comma 2

Questi servizi sono destinati a viaggiatori non residenti trasportati precedentemente dallo stesso vettore mediante uno dei servizi internazionali di cui al primo comma paragrafo 1 e devono essere effettuati con lo stesso veicolo o un veicolo dello stesso vettore o gruppo di vettori.

Questi servizi sono destinati a viaggiatori trasportati precedentemente dallo stesso vettore mediante uno dei servizi internazionali di cui al primo comma 1 e devono essere effettuati con lo stesso veicolo o un veicolo dello stesso vettore o gruppo di vettori.

Motivazione

Nel corso di un viaggio in Europa, per esempio, un gruppo di turisti di un paese dovrebbe poter fare un'escursione locale nel proprio paese.

Emendamento 14

Articolo 16, paragrafo 1, lettera d)

d) orario di lavoro, tempo di guida e periodi di riposo;

d) tempo di guida e periodi di riposo;

Motivazione

Poiché in materia di orario di lavoro gli Stati membri hanno disposizioni nazionali divergenti, è impossibile rispettarle quando si viaggia attraverso diversi paesi. Pertanto, andrebbero controllati soltanto il tempo di guida ed il periodo di riposo, che sono stati concordati a livello europeo e sono identici in tutti gli Stati membri.

Emendamento 15

Articolo 16, paragrafo 1, lettera e bis) (nuova)Norme applicabili ai trasporti di cabotaggio

 

e bis) distacco di lavoratori a norma della direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi1.

 

_____________

1 GU L 18 del 21.1.1997.

Motivazione

Il considerando 10 precisa che la direttiva sul distacco si applica alle operazioni di cabotaggio e tale aspetto dovrebbe trovare riscontro anche nell'articolato.

Emendamento 16

Articolo 22, paragrafo 1, alinea

1. In caso di un'infrazione grave o di infrazioni minori e ripetute alle normative comunitarie in materia di trasporti su strada commesse o accertate in qualsiasi Stato membro, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, ai tempi di guida, ai periodi di riposo dei conducenti e all’esecuzione senza autorizzazione dei servizi paralleli o temporanei di cui all’articolo 5, paragrafo 1, quarto comma, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore che ha commesso l'infrazione emettono una diffida e possono in particolare imporre le seguenti sanzioni amministrative:

1. In caso di un'infrazione grave alle normative comunitarie in materia di trasporti su strada commessa o accertata in qualsiasi Stato membro, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, ai tempi di guida, ai periodi di riposo dei conducenti e all’esecuzione senza autorizzazione dei servizi paralleli o temporanei di cui all’articolo 5, paragrafo 1, quarto comma, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore che ha commesso l'infrazione emettono una diffida e possono in particolare imporre le seguenti sanzioni amministrative:

Motivazione

Negli Stati membri le infrazioni sono interpretate e trattate in modo radicalmente diverso e per il momento non si intravedono possibilità concrete di un rapido miglioramento. Pertanto, finché la situazione non sarà cambiata, le infrazioni lievi e ripetute non possono far parte del presente regolamento.

Emendamento 17

Articolo 22, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

 

b bis) l'irrogazione di pene pecuniarie.

Motivazione

Perché le sanzioni possano avere un effetto adeguato è opportuno prevedere esplicitamente nel regolamento la possibilità di irrogare pene pecuniarie.

Emendamento 18

Articolo 22, paragrafo 2

2. Le autorità competenti degli Stati membri fanno divieto ai vettori di effettuare sul loro territorio trasporti internazionali di viaggiatori a norma del presente regolamento qualora siano incorsi ripetutamente in gravi infrazioni nei confronti della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, nonché i tempi di guida e i periodi di riposo dei conducenti. Esse ne informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro interessato.

2. Le autorità competenti degli Stati membri fanno divieto ai vettori di effettuare sul loro territorio trasporti internazionali di viaggiatori a norma del presente regolamento in caso di gravi infrazioni nei confronti della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada e quando è stata adottata una decisione finale dopo che sono state adite tutte le vie legali di riesame disponibili per l'operatore, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, nonché i tempi di guida e i periodi di riposo dei conducenti. Esse ne informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro interessato.

Motivazione

Per garantire un trattamento corretto degli operatori di autobus e pullman, le sanzioni risultati da gravi infrazioni dovrebbero essere prese in considerazione solo dopo una sentenza definitiva del tribunale.

Emendamento 19

Articolo 22, paragrafo 3

3. Nel caso di cui all’articolo 23, paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento valutano l’opportunità di applicare una sanzione nei confronti del vettore in questione. Esse comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui le infrazioni sono state accertate, nel più breve tempo possibile e al più tardi entro tre mesi dalla notizia delle infrazioni, quale delle sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sia stata imposta. I casi in cui non sia stato possibile imporre tali sanzioni sono motivati.

3. Nel caso di cui all’articolo 23, paragrafo 1, quando è stata accertata un'infrazione grave, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento decidono quale sanzione imporre al vettore in questione. Esse comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui le infrazioni sono state accertate, nel più breve tempo possibile e al più tardi entro tre mesi dalla notizia delle infrazioni, quale delle sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sia stata imposta. I casi in cui non sia stato possibile imporre tali sanzioni sono motivati.

Motivazione

Le infrazioni gravi devono comportare una sanzione.

Emendamento 20

Articolo 23, paragrafo 1, alinea

1. Quando le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un’infrazione grave o di infrazioni lievi e ripetute del presente regolamento o delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada imputabili a un vettore non residente , lo Stato membro sul territorio del quale è stata accertata l’infrazione comunica alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, quanto prima, e comunque entro un mese dal momento in cui è venuto a conoscenza dell’infrazione, le seguenti informazioni:

1. Quando le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un’infrazione grave del presente regolamento o delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada imputabili a un vettore non residente , lo Stato membro sul territorio del quale è stata accertata l’infrazione comunica alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, quanto prima, e comunque entro un mese dal momento in cui è venuto a conoscenza dell’infrazione, le seguenti informazioni:

Motivazione

Negli Stati membri le infrazioni sono interpretate e trattate in modo radicalmente diverso e per il momento non si intravedono possibilità concrete di un rapido miglioramento. Pertanto, finché la situazione non sarà cambiata, le infrazioni lievi e ripetute non possono far parte del presente regolamento.

Emendamento 21

Articolo 23, paragrafo 2

2. Fatte salve le azioni penali, lo Stato membro ospitante può applicare sanzioni nei confronti del vettore non residente che nel corso di un trasporto di cabotaggio abbia commesso sul suo territorio, infrazioni al presente regolamento o alle normative comunitarie e nazionali in materia di trasporti. Tali sanzioni sono applicate su base non discriminatoria e possono consistere, segnatamente, in una diffida e/o, in caso di un'infrazione grave o di infrazioni lievi e ripetute, in un divieto temporaneo di effettuare trasporti di cabotaggio sul territorio dello Stato membro ospitante in cui è stata commessa l’infrazione.

2. Fatte salve le azioni penali, lo Stato membro ospitante può applicare sanzioni nei confronti del vettore non residente che nel corso di un trasporto di cabotaggio abbia commesso sul suo territorio, infrazioni al presente regolamento o alle normative comunitarie e nazionali in materia di trasporti. Tali sanzioni sono applicate su base non discriminatoria e possono consistere, segnatamente, in una diffida e/o, in caso di un'infrazione grave, in un divieto temporaneo di effettuare trasporti di cabotaggio sul territorio dello Stato membro ospitante in cui è stata commessa l’infrazione e/o nell'irrogazione di pene pecuniarie.

Motivazione

Negli Stati membri le infrazioni sono interpretate e trattate in modo radicalmente diverso e per il momento non si intravedono possibilità concrete di un rapido miglioramento. Pertanto, finché la situazione non sarà cambiata, le infrazioni lievi e ripetute non possono far parte del presente regolamento.

Affinché le sanzioni possano avere un effetto adeguato è opportuno prevedere esplicitamente nel regolamento la possibilità di irrogare pene pecuniarie.

Emendamento 22

Articolo 24

Gli Stati membri provvedono affinché le infrazioni gravi o le infrazioni minori ripetute delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada commesse da vettori stabiliti nel loro territorio che hanno dato luogo a una sanzione, così come le sanzioni adottate, siano registrate nel registro nazionale delle imprese di trasporto stradale istituito in applicazione del regolamento (CE) n. xx/xxxx [che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada]. Le annotazioni del registro che riguardano il ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria sono conservate nella base dati per almeno due anni.

Gli Stati membri provvedono affinché le infrazioni gravi delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada commesse da vettori stabiliti nel loro territorio che hanno dato luogo a una sanzione, così come le sanzioni adottate, siano registrate nel registro nazionale delle imprese di trasporto stradale istituito in applicazione del regolamento (CE) n. xx/xxxx [che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada]. Le annotazioni del registro che riguardano il ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria sono conservate nella base dati per almeno due anni.

Motivazione

Negli Stati membri le infrazioni sono interpretate e trattate in modo radicalmente diverso e per il momento non si intravedono possibilità concrete di un rapido miglioramento. Pertanto, finché la situazione non sarà cambiata, le infrazioni lievi e ripetute non possono far parte del presente regolamento.

Emendamento 23

Articolo 30, comma 2

Esso è applicabile a decorrere dal [data di applicazione].

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Emendamento 24

Allegato, Prima pagina della licenza

LICENZA N. …

LICENZA N. …

COPIA AUTENTICATA N.

COPIA AUTENTICATA N.

per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi

per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi e per il cabotaggio

effettuato con autobus

effettuato con autobus

Emendamento 25

Allegato, Disposizioni generali, punto 5, letttera c)

c) abbia commesso una infrazione grave o infrazioni lievi e ripetute alle normative comunitarie in materia di trasporti su strada in un qualsiasi Stato membro, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, ai tempi di guida, ai periodi di riposo dei conducenti e all’esecuzione senza autorizzazione dei servizi paralleli o temporanei di cui all’articolo 5, paragrafo 1), quarto comma, del regolamento (CE) n. […/…][ il presente regolamento]. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore che ha commesso l’infrazione possono procedere in particolare al ritiro della licenza comunitaria ovvero al ritiro temporaneo o permanente di alcune o di tutte le copie conformi autenticate della licenza comunitaria.

c) abbia commesso una infrazione grave alle normative comunitarie in materia di trasporti su strada in uno o in diversi Stati membri, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, ai tempi di guida, ai periodi di riposo dei conducenti e all’esecuzione senza autorizzazione dei servizi paralleli o temporanei di cui all’articolo 5, paragrafo 1), quarto comma, del regolamento (CE) n. […/…][ il presente regolamento]. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore che ha commesso l’infrazione possono procedere in particolare al ritiro della licenza comunitaria ovvero al ritiro temporaneo o permanente di alcune o di tutte le copie conformi autenticate della licenza comunitaria.

Motivazione

Poiché fra gli Stati membri esistono molte differenze per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione relative alle "infrazioni lievi", la loro inclusione comporta un rischio di incertezza giuridica per gli operatori del settore degli autobus e dei pullman. Pertanto l'applicazione dovrebbe concentrarsi unicamente sulle infrazioni gravi. Per creare pari condizioni di partenza per gli operatori del settore provenienti da tutti i paesi, gli Stati membri devono concordare le (singole) definizioni di "infrazioni gravi" prima che la presente rifusione entri in vigore.

  • [1]  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1

MOTIVAZIONE

Contesto generale

L'accesso al mercato dei servizi di trasporto con autobus è attualmente disciplinato dai regolamenti (CEE) n. 684/92 e (CE) 12/98.

Nel trasporto con autobus si distinguono due modalità: servizi occasionali e servizi regolari.

Con i due regolamenti citati il trasporto internazionale è già stato liberalizzato per i servizi occasionali.

Per i servizi regolari internazionali i vettori devono chiedere un'autorizzazione degli Stati membri nel cui territorio passa il servizio. Nel corso di detti servizi regolari internazionali è inoltre possibile effettuare il cabotaggio.

La proposta della Commissione ha lo scopo di semplificare il quadro legislativo. Il regolamento sugli obblighi di servizio pubblico per il trasporto stradale e ferroviario è stato adottato e va considerato nella procedura di autorizzazione dei servizi regolari. Inoltre la Commissione intende rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e armonizzare il formato dei documenti onde facilitare i controlli.

Posizione del relatore

Si può accogliere con favore la semplificazione del quadro legislativo grazie alla fusione dei due regolamenti in un unico testo.

1. In merito al campo di applicazione del regolamento, va precisato che non si applica alle licenze "nazionali" rilasciate dagli Stati membri alle imprese che effettuano soltanto servizi nazionali.

2. In merito alla procedura di autorizzazione dei servizi regolari internazionali, le semplificazioni sono in genere accolte con favore dal settore. Gli Stati membri possono rifiutare l'autorizzazione soltanto in casi specifici, segnatamente qualora il servizio regolare pregiudichi seriamente la continuità di un contratto di pubblico servizio. Le autorità degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza salita o discesa di passeggeri saranno semplicemente informati dopo l'accordo di autorizzazione da parte degli Stati membri interessati.

Per garantire una procedura scorrevole occorre ridurre i termini per l'ottenimento dell'autorizzazione da parte delle autorità degli Stati membri interessati nonché il termine entro cui la Commissione prende una decisione in caso di deferimento in seguito a un rifiuto di autorizzazione.

Occorre altresì provvedere a che sia disciplinata la possibilità di utilizzare temporaneamente ed eccezionalmente rinforzi per i servizi regolari; di conseguenza lo Stato membro in cui si trova il punto di partenza deve essere informato in merito all'uso di tale facoltà nonché ai motivi di tale situazione eccezionale.

Risulta opportuno prevedere per gli Stati membri la facoltà di esentare i servizi frontalieri dalla procedura di autorizzazione; il regolamento sugli obblighi di servizio pubblico resta in ogni caso in applicazione.

3. Nel considerando 11 la proposta di regolamento specifica che ai servizi specializzati si applica la direttiva sul distacco di lavoratori. La disposizione va inserita nell'articolo corrispondente.

4. In merito alla cooperazione tra gli Stati membri il relatore propone gli stessi principi e gli stessi cambiamenti previsti per il regolamento sull'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada.

5. In merito all'armonizzazione dei documenti di controllo, il relatore auspica le disposizioni contenute nella proposta, segnatamente l'applicazione della procedura di comitatologia con controllo del Parlamento.

ALLEGATO 1: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

COMMISSIONE GIURIDICA

Il Presidente

Rif. D(2007)73874

On. Paolo COSTA

Presidente della commissione per i trasporti e il turismo

LOW T06031

Strasburgo

Oggetto:  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l’accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus (2007/0097 (COD) (rifusione)

Signor Presidente,

la commissione giuridica, che ho l'onore di presiedere, ha esaminato la proposta in epigrafe, a norma dell'articolo 80 bis del suo regolamento, relativo alla rifusione, nei termini in cui è stato inserito nel regolamento stesso con la decisione del 10 maggio 2007.

Il paragrafo 3 di detto articolo del regolamento prevede:

"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non comporta alcuna modifica sostanziale diversa da quelle che vi sono indicate come tali, essa ne informa la commissione competente per il merito.

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 150 e 151, sono ricevibili in seno alla commissione competente per il merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.

Gli emendamenti alle disposizioni rimaste immutate possono tuttavia essere autorizzati, a titolo eccezionale e su base individuale, dal presidente di tale commissione qualora giudichi che ciò sia necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del testo o di connessione con altri emendamenti ricevibili. Tali ragioni vanno indicate nella motivazione dell'emendamento".

Secondo il parere del servizio giuridico, i cui rappresentanti hanno partecipato alle riunioni del gruppo di lavoro consultivo che ha esaminato le proposta di rifusione, e in conformità delle raccomandazioni del relatore per parere, la commissione giuridica ritiene che la proposta all'esame non comporti alcuna modifica sostanziale diversa da quelle indicate come tali nella proposta e che, per quanto riguarda la codifica delle disposizioni immutate degli atti precedenti rispetto a dette modifiche, la proposta comporta una semplice codifica dei testi esistenti senza rettifiche del loro contenuto.

In conclusione, la commissione giuridica raccomanda alla Sua commissione, in quanto commissione competente per il merito, di procedere all'esame della proposta in questione a norma dell'articolo 80 bis.

Distinti saluti,

Giuseppe GARGANI

ALLEGATO 2: PARERE SOTTO FORMA DI LETTERA DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles,

PARERE

DESTINATO A                                PARLAMENTO EUROPEO

CONSIGLIO

COMMISSIONE

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l’accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus (rifusione) (COM(2007) 265 def. -23.5.2007 - 2007/0097 (COD).

Sulla base dell'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi e in particolare del suo punto 9, il gruppo consultivo dei servizi giuridici, costituito dai rispettivi servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, si è riunito il 30 maggio e l'11 giugno al fine di esaminare la proposta in epigrafe presentata dalla Commissione.

Nel corso di dette riunioni[1], dopo aver esaminato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus e il regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che stabilisce le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro, il gruppo consultivo dei servizi giuridici è giunto alle conclusioni seguenti:

1) Per errore sulla copertina del documento citato, trasmesso ufficialmente il 23 maggio 2007, era riportato un titolo sbagliato, precisamente "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per i servizi internazionali di trasporto effettuati con autobus": nel documento il titolo giusto era invece quello che figurava all'inizio del testo della proposta di rifusione, ossia "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l’accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus". Per inciso va segnalato che il 1° giungo 2007 al Parlamento europeo e al Consiglio è stato trasmesso ufficialmente un nuovo documento , con il numero di riferimento COM(2007)0264 def. 2 e sulla copertina figura la rettifica seguente: "Annulla e sostituisce la copertina del documento COM(2007)265 def. del 23.5.2007 / La correzione riguarda le versioni EN, FR, DE".

2) Le sezioni seguenti del testo della proposta di rifusione avrebbero dovuto essere evidenziate con sfondo grigio, secondo l'uso consueto in caso di modifiche del contenuto:

l'intero testo del comma 2 del punto (3.4) dell'articolo 2 del regolamento n. 684/92 figura due volte nel testo della proposta di rifusione evidenziato con doppia barra, una volta tra il testo delle lettere c) e d) dell'articolo 2 e una volta tra il comma 4 e 5 dell'articolo 5, paragrafo 3;

l'intero testo dell'articolo 3 (a), paragrafo 5, del regolamento n. 684/92 è stato evidenziato con doppia barra e figura subito dopo l'articolo 4, paragrafo 4, nel testo della proposta di rifusione;

l'intero testo del comma 2 dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 684/92 è stato evidenziato con doppia barra e figura nel testo dell'articolo 5, paragrafo 5, della proposta di rifusione;

l'intero testo dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 684/92 è stato evidenziato con doppia barra e figura nel testo dell'articolo 5, tra i paragrafi 3 e 4, della proposta di rifusione;

l'intero testo dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 684/92 è stato evidenziato con doppia barra e figura nel testo dell'articolo 7, tra i paragrafi 1 e 2, della proposta di rifusione;

all'articolo 8, paragrafo 8, tra il termine "entro" (evidenziato con doppia barra) e il termine "dopo";

l'intero testo dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento n. 684/92 è stato evidenziato con doppia barra e figura nel testo dell'articolo 7, tra i paragrafi 1 e 2, della proposta di rifusione;

la frase iniziale dell'articolo 6, paragrafo 2, alinea, del regolamento n. 12/98 è stata evidenziata come soppressione con doppia barra e figura prima del testo dell'alinea dell'articolo 17, paragrafo 2, della proposta di rifusione;

la seconda frase dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 12/98 è stata evidenziata come soppressione con doppia barra dopo il testo dell'alinea dell'articolo 17, paragrafo 3, della proposta di rifusione;

l'intero testo dell'articolo 3, paragrafo 3, comma 3, del regolamento n. 12/98 è stato evidenziato con doppia barra e figura alla fine della lettera c) dell'articolo 15 della proposta di rifusione;

l'intero testo dell'articolo 3, paragrafo 3, comma 4, del regolamento n. 12/98 è stato evidenziato con doppia barra e figura subito dopo il testo proposto per l'articolo 15 della proposta di rifusione;

all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), i termini "prezzi e";

nel titolo del capitolo VI, al comma 2 dell'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafo 2, il termine "sanzioni" (evidenziato tra frecce);

all'articolo 18, paragrafo 1, i termini "I viaggiatori che utilizzano" e "devono essere muniti, per tutta la durata del viaggio, di" (evidenziati con doppia barra) e "I vettori che effettuano" e "emettono" (evidenziati tra frecce);

all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), il termine "permanente" (evidenziato tra frecce);

all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), il termine "temporaneo" (evidenziato nel testo tra frecce);

3) I testi soppressi della sezione IV del regolamento 684/92 figurano subito dopo il nuovo articolo 13 della proposta di rifusione e dell'articolo 16, paragrafo 5 dello stesso regolamento figurano subito dopo il nuovo articolo 20, ma non avrebbero dovuto figurare nella proposta di rifusione.

4) Si constata una certa incoerenza tra il testo del punto 5, lettera c), dell'allegato I e quello dell'articolo 22, paragrafo 1, in quanto apparentemente il punto fa riferimento all'alinea e alla lettera a) dell'articolo 22, paragrafo 1, senza citare la lettera b).

5) Si constata altresì che la tavola di concordanza dell'allegato II non è esatta e pertanto, se del caso va completata e rettificata.

L'esame ha consentito al gruppo di lavoro consultivo di giungere di comune accordo alla conclusione che la proposta non comporta alcuna modifica sostanziale diversa da quelle indicate come tali nella proposta o nel presente parere. Il gruppo di lavoro ha rilevato pure che, per quanto riguarda la codifica delle disposizioni immutate degli atti precedenti rispetto a dette modifiche, la proposta comporta una codifica effettiva dei testi esistenti senza rettifiche del loro contenuto.

C. PENNERA                            J.-C. PIRIS                                      M. PETITE

Giureconsulto                              Giureconsulto                                   Direttore generale

  • [1]  Il gruppo consultivo dei servizi giuridici aveva a disposizione tutte le versioni linguistiche della proposta e ha lavorato sulla base della versione inglese, la lingua di partenza del testo esaminato.

PROCEDURA

Titolo

Accesso al mercato del trasporto di merci su strada nella Comunità (Rifusione)

Riferimenti

COM(2007)0265 – C6-0147/2007 – 2007/0097(COD)

Presentazione della proposta al PE

23.5.2007

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

24.9.2007

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

JURI

24.9.2007

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

JURI

20.11.2007

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Mathieu Grosch

13.7.2007

 

 

Esame in commissione

9.10.2007

21.11.2007

21.1.2008

 

Approvazione

22.1.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

45

0

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Luigi Cocilovo, Markus Ferber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lily Jacobs, Anne E. Jensen, Leopold Józef Rutowicz, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool

Deposito

12.2.2008