RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada (rifusione)
12.2.2008 - (COM(2007)0265 – C6‑0146/2007 – 2007/0099(COD)) - ***I
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Mathieu Grosch
(Rifusione - articolo 80 bis del regolamento)
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada (rifusione)
(COM(2007)0265 – C6‑0146/2007 – 2007/0099(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio(COM(2007)0265)
,
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0146/2007),
– visto l'accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[1],
– vista la lettera della commissione giuridica, in data 20 novembre 2007, a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6‑0038/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata in appresso e adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei Servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento | ||||||
Emendamento 1 Considerando 4 bis (nuovo) | |||||||
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(4 bis) L'inizio o la fine del trasporto su strada di merci nel quadro di un trasporto combinato alle condizioni previste dalla direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri1, e quindi un trasporto combinato ferrovia/strada e/o via navigabile/strada in entrambe le direzioni, non ricade nella definizione di cabotaggio. | ||||||
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---------------- 1 GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/103/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 344). | ||||||
Motivazione | |||||||
Le pratiche attualmente seguite in determinati Stati membri lasciano intravedere una diversa tendenza. Questa non può, né deve, essere seguita. | |||||||
Emendamento 2 Considerando 9 | |||||||
(9) Occorre inoltre stabilire un attestato di conducente che permetta agli Stati membri di verificare efficacemente se i conducenti di paesi terzi sono assunti a termini di legge o sono legittimamente messi a disposizione di un trasportatore responsabile di una data operazione di trasporto. |
(9) Occorre inoltre stabilire un attestato di conducente che permetta agli Stati membri di verificare efficacemente se i conducenti di paesi terzi sono assunti a termini di legge o sono legittimamente messi a disposizione di un trasportatore responsabile di una data operazione di trasporto. L'attestato di conducente dovrebbe essere comprensibile per chiunque effettui tali verifiche. | ||||||
Motivazione | |||||||
L'emendamento è inteso a chiarire maggiormente il testo. | |||||||
Emendamento 3 Considerando 11 | |||||||
(11) In passato tali servizi di trasporto nazionali erano autorizzati a titolo temporaneo. Nella pratica è difficile determinare quali servizi sono autorizzati. È pertanto necessario fissare norme chiare e di facile applicazione. |
(11) In passato tali servizi di trasporto nazionali erano autorizzati a titolo temporaneo. Nella pratica è difficile determinare quali servizi sono autorizzati. È pertanto necessario fissare norme chiare e di facile applicazione. Tuttavia, a lungo termine, le restrizioni all'esecuzione di trasporti di cabotaggio non sono più giustificabili e vanno completamente soppresse. Tali restrizioni non collimano infatti con i principi di un mercato interno senza frontiere che garantisce la libera circolazione delle merci e dei capitali. È opportuno che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie al fine di assicurare che le norme siano applicate in modo uniforme nell'intera Unione europea. | ||||||
Motivazione | |||||||
La libera circolazione di servizi e una politica comune dei trasporti erano già contemplate dai trattati del 1957. Nel 1985 il PE ha presentato un ricorso contro il Consiglio per non avere dato attuazione alla politica comune dei trasporti. A seguito della sentenza sono state prese le prime iniziative in materia di apertura del mercato dei trasporti su strada. Poiché non possiamo rimettere indietro le lancette dell'orologio dobbiamo perseguire un'apertura completa del mercato del cabotaggio entro il 2012. Sotto il profilo ambientale dobbiamo rendere il trasporto su strada quanto più efficiente possibile e limitare quanto più possibile i viaggi a vuoto. | |||||||
Emendamento 4 Considerando 12 bis (nuovo) | |||||||
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(12 bis) Le restrizioni sul numero e la durata dei trasporti di cabotaggio costituiscono una fase necessaria ma intermedia, intesa a incoraggiare gli Stati membri a massimizzare l'armonizzazione delle condizioni fiscali e di lavoro. Le restrizioni previste dal presente regolamento sono pertanto temporanee e dovrebbero essere abolite a partire dal 1° gennaio 2014. | ||||||
Motivazione | |||||||
In un mercato interno le restrizioni sui trasporti di cabotaggio dovrebbero essere solo temporanee. Pertanto, è necessario indicare una data precisa per incoraggiare l'armonizzazione delle condizioni fiscali e di lavoro. | |||||||
Emendamento 5 Considerando 12 ter (nuovo) | |||||||
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12 ter. Fra alcuni Stati membri limitrofi esistono talvolta legami economici forti e di lunga data. È quindi opportuno che tali Stati membri possano concedere ai trasportatori degli Stati membri limitrofi un accesso più ampio al cabotaggio. | ||||||
Motivazione | |||||||
Gli Stati membri limitrofi che hanno legami economici forti dovrebbero avere la possibilità di aprire maggiormente il mercato fra di loro. Cfr. altresì emendamento relativo ad un nuovo paragrafo 6 ter all'articolo 8. | |||||||
Emendamento 6 Considerando 13 bis (nuovo) | |||||||
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13 bis. Occorre poter evitare che il traffico terzi, ovvero le operazioni di trasporto internazionale fra due Stati membri, nessuno dei quali è lo Stato membro di residenza del trasportatore, conduca a situazioni in cui la regolarità, la continuità e la sistematicità perturbano il mercato, applicandovi condizioni di occupazione e di lavoro meno favorevoli di quelle applicabili nei due Stati membri tra cui si effettua il traffico terzi. | ||||||
Motivazione | |||||||
Occorre poter evitare i problemi connessi con trasportatori che su base regolare e sistematica effettuano traffico terzo, approfittando di condizioni sociali e salariali meno favorevoli del loro paese di stabilimento. Cfr. altresì emendamento relativo ad un nuovo articolo 7 bis. | |||||||
Emendamento 7 Considerando 14 | |||||||
(14) È opportuno snellire, per quanto possibile, le formalità amministrative, senza per questo rinunciare ai controlli e alle sanzioni che consentano di garantire la corretta applicazione del presente regolamento. A tal fine, è opportuno precisare e rafforzare le norme in vigore in materia di ritiro della licenza comunitaria. Occorre adattare le norme in vigore in modo da garantire l'applicazione di sanzioni efficaci contro le infrazioni gravi o le infrazioni lievi e ripetute commesse in uno Strato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento. Le sanzioni devono essere non discriminatorie e proporzionate alla gravità delle infrazioni. Deve essere ammesso il ricorso giurisdizionale contro le sanzioni irrogate. |
(14) È opportuno snellire, per quanto possibile, le formalità amministrative, senza per questo rinunciare ai controlli e alle sanzioni che consentano di garantire la corretta applicazione del presente regolamento. A tal fine, è opportuno precisare e rafforzare le norme in vigore in materia di ritiro della licenza comunitaria. Occorre adattare le norme in vigore in modo da garantire l'applicazione di sanzioni efficaci contro le infrazioni gravi commesse in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento. Le sanzioni devono essere non discriminatorie e proporzionate alla gravità delle infrazioni. Deve essere ammesso il ricorso giurisdizionale. | ||||||
Motivazione | |||||||
Il perseguimento di infrazioni lievi e ripetute commesse in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento presuppone che lo Stato membro in cui esse vengono commesse le notifichi allo Stato di stabilimento. Tutto ciò espone le strutture amministrative a una sollecitazione eccessiva e sproporzionata. | |||||||
Emendamento 8 Considerando 15 | |||||||
(15) Occorre che gli Stati membri inseriscano nel registro nazionale delle imprese di trasporto su strada tutte le infrazioni gravi e le infrazioni lievi e ripetute commesse dagli autotrasportatori, che hanno dato luogo a una sanzione. |
(15) Occorre che gli Stati membri inseriscano nel registro nazionale delle imprese di trasporto su strada tutte le infrazioni gravi commesse dagli autotrasportatori, che hanno dato luogo a una sanzione. | ||||||
Motivazione | |||||||
Fintantoché le infrazioni negli Stati membri verranno interpretate e affrontate in modo talmente discordante, e per il momento non si intravede in concreto un rapido miglioramento in materia, le infrazioni lievi e ripetute non devono formare oggetto del presente regolamento. | |||||||
Emendamento 9 Articolo 1, paragrafo 4 | |||||||
4. Il presente regolamento si applica ai trasporti nazionali di merci su strada effettuati a titolo temporaneo da un trasportatore non residente conformemente alle disposizioni del capo III. |
4. Il presente regolamento si applica ai trasporti di cabotaggio. | ||||||
Motivazione | |||||||
Va chiarito che il presente paragrafo fa riferimento ai trasporti di cabotaggio, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 6, onde evitare che siano utilizzate altre interpretazioni dell'espressione "trasporto temporaneo". | |||||||
Emendamento 10 Articolo 1, paragrafo 5, alinea | |||||||
5. Il presente regolamento non si applica ai seguenti tipi di trasporti e agli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti: |
5. Il presente regolamento non si applica, in quanto esentati dal regime della licenza comunitaria, ai seguenti tipi di trasporti e agli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti: | ||||||
Motivazione | |||||||
Va chiarito che il regolamento non si applica ai tipi di trasporti elencati all'articolo 1, paragrafo 5, in quanto essi sono liberalizzati a livello comunitario. | |||||||
Emendamento 11 Articolo 1, paragrafo 5, lettera a) | |||||||
a) trasporti postali effettuati nell'ambito di un regime di servizio pubblico; |
a) trasporti postali effettuati nell'ambito del servizio universale; | ||||||
Motivazione | |||||||
In considerazione delle modifiche che saranno apportate alla direttiva sui servizi postali, sarebbe meglio utilizzare i termini "servizio universale". | |||||||
Emendamento 12 Articolo 2, paragrafo 6 | |||||||
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Motivazione | |||||||
La definizione di trasporti di cabotaggio deve fare riferimento alle condizioni del capo III, onde evitare che siano utilizzate altre interpretazioni dell'espressione "trasporto temporaneo". |
Emendamento 13
Articolo 2, punto 7
7) "infrazioni gravi o infrazioni lievi e ripetute delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada": le infrazioni che portano alla perdita del requisito dell'onorabilità ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. [ che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada ]. |
soppresso |
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Motivazione
Il requisito dell'onorabilità non può essere accettato per presumere gratuitamente che una professione possa essere marcata da prassi negative di ordine morale. Il termine configura una tipologia punitiva inadeguata dal punto di vista giuridico formale. La nostra posizione implica che emenderemo la proposta di regolamento onde istituire norme comuni relative ai requisiti da soddisfare per esercitare la professione di trasportatore su strada (relazione Ticau) allo stesso fine.
Emendamento 14 Articolo 2, paragrafo 7 bis (nuovo) | |
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7 bis) "traffico terzo": operazioni di trasporto internazionale effettuate da un trasportatore fra due Stati membri ospitanti, diversi dallo Stato di residenza di detto trasportatore. |
Motivazione | |
Occorre potere evitare i problemi connessi con trasportatori che su base regolare e sistematica fanno del traffico terzi approfittando di condizioni sociali e salariali meno favorevoli del loro paese di stabilimento. Cfr. altresì emendamento relativo ad un nuovo articolo 7 bis. | |
Emendamento 15 Articolo 7 bis (nuovo) | |
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Articolo 7 bis |
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Traffico terzo e distacco di lavoratori |
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Quando il traffico terzo fra due Stati membri è effettuato su base regolare, continua e/o sistematica da parte di un trasportatore, uno degli Stati membri ospitanti può chiedere l'applicazione delle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 9 del presente regolamento. |
Motivazione | |
Occorre poter evitare i problemi connessi con trasportatori che su base regolare e sistematica fanno del traffico terzo, approfittando delle condizioni sociali e salariali meno favorevoli del loro paese di stabilimento. | |
Emendamento 16 Articolo 8, paragrafo 2 | |
2. I trasportatori di merci su strada di cui al paragrafo 1 sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo, fino a tre trasporti di cabotaggio successivi a un trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato membro ospitante una volta consegnate le merci trasportate nel corso del trasporto internazionale ricevuto. L'ultimo scarico nel corso di un trasporto di cabotaggio prima di lasciare lo Stato membro ospitante deve avere luogo entro un termine di sette giorni dall'ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale verso l'interno. |
2. I trasportatori di merci su strada di cui al paragrafo 1 sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo, fino a tre trasporti di cabotaggio successivi a un trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato membro ospitante una volta consegnate le merci trasportate nel corso del trasporto internazionale ricevuto. L'autorizzazione a effettuare tali trasporti di cabotaggio non presuppone che il veicolo sia completamente scarico. L'ultimo scarico nel corso dei trasporti di cabotaggio prima di lasciare lo Stato membro ospitante deve avere luogo entro un termine di sette giorni dall'ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale verso l'interno. |
Motivazione | |
Il cabotaggio deve essere autorizzato fin dal primo scarico anche parziale nel corso di un trasporto internazionale. In tal modo, i veicoli potranno circolare sfruttando appieno la propria capacità e si eviteranno di conseguenza tragitti di veicoli carichi a metà. | |
Emendamento 17 Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo) | |
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2 bis. I trasporti di cabotaggio possono essere altresì effettuati in uno Stato membro in cui il veicolo deve transitare dopo lo scarico nello Stato membro di consegna nel corso di un'operazione di trasporto internazionale, purché la via di ritorno più breve passi attraverso tale Stato membro e sia percorsa entro sette giorni dopo lo scarico effettuato nel paese di consegna. |
Motivazione | |
Occorre autorizzare il cabotaggio nei paesi di transito sulla via di ritorno onde evitare tragitti a vuoto. | |
Emendamento 18 Articolo 8, paragrafo 2 ter (nuovo) | |
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2 ter. Le restrizioni sul numero e la durata dei trasporti di cabotaggio sono gradualmente soppresse. Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il numero dei trasporti di cabotaggio di cui al paragrafo 2 è aumentato a sette. Il 1° gennaio 2014 sono abolite tutte le restrizioni sul numero e la durata dei trasporti di cabotaggio. |
Motivazione | |
In un mercato interno le restrizioni sui trasporti di cabotaggio dovrebbero essere solo temporanee. Pertanto, è necessario indicare una data precisa per incoraggiare l'armonizzazione delle condizioni fiscali e di lavoro. |
Emendamento 19
Articolo 8, paragrafo 3, comma 1
3. I trasporti nazionali di merci su strada effettuati nello Stato membro ospitante da un trasportatore non residente sono reputati conformi al presente regolamento solo se il trasportatore può produrre prove che attestino chiaramente il trasporto internazionale nel corso del quale è arrivato nello Stato membro ospitante, nonché ogni trasporto di cabotaggio che vi abbia effettuato in seguito. Per ogni operazioni effettuata sono riportati almeno i dati seguenti. |
3. Per ogni operazione effettuata sono riportati i dati seguenti: |
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Motivazione
Per ridurre la burocrazia superflua, occorre evitare che gli Stati membri chiedano prove specifiche.
Emendamento 20 Articolo 8, paragrafo 3 bis (nuovo) | |
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3 bis. Gli Stati membri non richiedono documentazione specifica supplementare o duplicata per comprovare l'adempimento dei requisiti di cui al paragrafo 3. Entro il 1° gennaio 2010, in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione definisce un modello unico e armonizzato di bolla di consegna in vigore nell'intera Unione europea per il trasporto internazionale, per il trasporto nazionale e per il trasporto di cabotaggio. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché le disposizioni di altre convenzioni concluse con paesi terzi siano rese conformi a quelle del presente regolamento. |
Motivazione | |
Occorre evitare che ogni Stato membro richieda un documento di controllo specifico. A medio termine una bolla di consegna unica e armonizzata per tutti i tipi di trasporto è l'unico modo per garantire la certezza del diritto, la semplificazione amministrativa, l'aumento dell'importanza dei contratti di trasporto e quindi relazioni commerciali trasparenti e vincolanti. | |
Emendamento 21 Articolo 8, paragrafo 6 bis (nuovo) | |
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6 bis. Le disposizioni del presente regolamento non ostano a che uno Stato membro autorizzi i trasportatori di un altro o di più Stati membri ad effettuare sul proprio territorio un numero di viaggi di cabotaggio illimitato o superiore rispetto a quello previsto al paragrafo 2 entro un termine per l'ultima consegna illimitato o di più lunga durata rispetto a quello previsto dal paragrafo 2. Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano valide. Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni correnti e delle autorizzazioni da essi rilasciate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento. |
Motivazione | |
Adattamento dell'emendamento 14 del relatore. Non solo gli Stati confinanti devono poter concordare le regolamentazioni più liberali, ma anche tutti gli Stati membri che lo desiderino. In altri termini, non i soli paesi confinanti devono poter concordare regimi di cabotaggio più liberali. | |
Emendamento 22 Articolo 8, paragrafo 6 ter (nuovo) | |
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6 ter. L'inizio o la fine del trasporto su strada di merci nel quadro di un trasporto combinato alle condizioni previste dalla direttiva 92/106/CEE, e quindi un trasporto combinato ferrovia/strada e/o via navigabile/strada in entrambe le direzioni, non ricade nella definizione di cabotaggio. |
Motivazione | |
Le pratiche attualmente seguite in determinati Stati membri lasciano intravedere una diversa tendenza. Questa non può, né deve essere seguita. | |
Emendamento 23 Articolo 9, paragrafo 1, lettera e bis) (nuova) | |
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e bis) distacco dei lavoratori di cui alla direttiva 96/71/CE1. |
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___________________ 1 GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1. |
Motivazione | |
Il considerando 13 spiega che la direttiva sul distacco di lavoratori si applica ai trasporti di cabotaggio. Ciò dovrebbe riflettersi anche negli articoli. | |
Emendamento 24 Articolo 11, paragrafo 1, comma 1, alinea | |
1. In caso di un'infrazione grave o di infrazioni lievi e ripetute delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada commesse o accertate in qualsiasi Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il trasportatore che ha commesso l'infrazione emettono una diffida e possono, in particolare, imporre le seguenti sanzioni amministrative: |
1. In caso di un'infrazione grave delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada commessa o accertata in qualsiasi Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il trasportatore che ha commesso l'infrazione emettono una diffida e possono, in particolare, imporre le seguenti sanzioni amministrative: |
Motivazione | |
Fintantoché le infrazioni negli Stati membri verranno interpretate e affrontate in modo talmente discordante, e per il momento non si intravede in concreto un rapido miglioramento in materia, le infrazioni lievi e ripetute non devono formare oggetto del presente regolamento. | |
Emendamento 25 Articolo 11, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova) | |
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b bis) sanzioni pecuniarie. |
Motivazione | |
Affinché le sanzioni possano produrre un effetto adeguato, è opportuno che il regolamento preveda esplicitamente anche la possibilità di sanzioni pecuniarie. | |
Emendamento 26 Articolo 11, paragrafo 1, comma 2 | |
Queste sanzioni sono stabilite in funzione della gravità dell'infrazione e del numero di infrazioni ripetute commessa dal titolare della licenza comunitaria, nonché del numero complessivo di copie autenticate della licenza di cui dispone in relazione al traffico internazionale. |
Queste sanzioni sono stabilite, una volta adottata la decisione definitiva ed esperite tutte le possibilità di ricorso di cui dispone il trasportatore, in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria, nonché del numero complessivo di copie autenticate della licenza di cui dispone in relazione al traffico internazionale. |
Motivazione | |
Fintantoché le infrazioni negli Stati membri verranno interpretate e affrontate in modo talmente discordante, e per il momento non si intravede in concreto un rapido miglioramento in materia, le infrazioni lievi e ripetute non devono formare oggetto del presente regolamento. | |
Emendamento 27 Articolo 11, paragrafo 2, alinea | |
2. In caso di un'infrazione grave o di infrazioni lievi e ripetute consistenti in uso illecito, di qualunque natura, degli attestati di conducente, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il trasportatore che ha commesso l'infrazione applicano le opportune sanzioni, come ad esempio: |
2. In caso di un'infrazione grave consistenti in uso illecito, di qualunque natura, degli attestati di conducente, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il trasportatore che ha commesso l'infrazione applicano le opportune sanzioni, come ad esempio: |
Motivazione | |
Fintantoché le infrazioni negli Stati membri verranno interpretate e affrontate in modo talmente discordante, e per il momento non si intravede in concreto un rapido miglioramento in materia, le infrazioni lievi e ripetute non devono formare oggetto del presente regolamento. | |
Emendamento 28 Articolo 11, paragrafo 2, lettera e bis) (nuova) | |
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e bis) sanzioni pecuniarie. |
Motivazione | |
Affinché le sanzioni possano produrre un effetto adeguato, è opportuno che il regolamento preveda esplicitamente anche la possibilità di sanzioni pecuniarie. | |
Emendamento 29 Articolo 11, paragrafo 3 | |
3. Nel caso di cui all'articolo 12, paragrafo 1 le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore decidono se adottare una sanzione nei confronti del trasportatore interessato essi comunicano alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio sono state accertate le infrazioni quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla notizia delle infrazioni, quale delle sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sia stata applicata. I casi in cui non sia stato possibile imporre tali sanzioni sono motivati. |
3. Quando viene constatata un'infrazione grave nel caso di cui all'articolo 12, paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore decidono quale sanzione adottare nei confronti del trasportatore interessato, a partire da un'ammonizione fino al ritiro temporaneo o definitivo della licenza comunitaria. Essi comunicano alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio sono state accertate le infrazioni quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla notizia delle infrazioni, quale delle sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sia stata applicata. I casi in cui non sia stato possibile imporre tali sanzioni sono motivati. |
Motivazione | |
Quando si tratta di infrazioni gravi esse devono essere seguite da una sanzione. | |
Emendamento 30 Articolo 11, paragrafo 3 bis (nuovo) | |
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3 bis. La decisione sul ritiro temporaneo di un documento (licenza comunitaria, attestato di conducente, copia autenticata) deve precisare: |
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a) la durata del ritiro temporaneo; |
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b) le condizioni di cessazione del ritiro temporaneo; |
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c) i casi in cui la licenza comunitaria è ritirata definitivamente per inosservanza delle condizioni di cui alla lettera b) nel corso del periodo di cui alla lettera a). |
Motivazione | |
Occorre specificare chiaramente i criteri per la cessazione del ritiro temporaneo della licenza comunitaria. | |
Emendamento 31 Articolo 12, paragrafo 1, alinea | |
1. Allorché le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un'infrazione grave o di infrazioni lievi e ripetute del presente regolamento o delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada imputabili ad un trasportatore non residente, lo Stato membro nel cui territorio è stata accertata l'infrazione comunica alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento quanto prima, e comunque entro un mese dal momento in cui è venuto a conoscenza dell'infrazione, le seguenti informazioni: |
1. Allorché le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un'infrazione grave o di infrazioni lievi e ripetute del presente regolamento o delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada imputabili ad un trasportatore non residente, lo Stato membro nel cui territorio è stata accertata l'infrazione comunica alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento quanto prima, e comunque entro un mese dalla data della decisione definitiva ed esperite tutte le possibilità di ricorso di cui dispone il trasportare oggetto di sanzioni, le seguenti informazioni: |
Motivazione | |
I dati immessi nelle banche dati dei registri elettronici nazionali devono essere disponibili soltanto dopo l'adozione della decisione definitiva. | |
Emendamento 32 Articolo 12, paragrafo 1, alinea | |
1. Allorché le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un'infrazione grave o di infrazioni lievi e ripetute del presente regolamento o delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada imputabili ad un trasportatore non residente, lo Stato membro nel cui territorio è stata accertata l'infrazione comunica alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento quanto prima, e comunque entro un mese dal momento in cui è venuto a conoscenza dell'infrazione, le seguenti informazioni: |
1. Allorché le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un'infrazione grave del presente regolamento o delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada imputabili ad un trasportatore non residente, lo Stato membro nel cui territorio è stata accertata l'infrazione comunica alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento quanto prima, e comunque entro un mese dal momento in cui è venuto a conoscenza dell'infrazione, le seguenti informazioni: |
Motivazione | |
Fintantoché le infrazioni negli Stati membri verranno interpretate e affrontate in modo talmente discordante, e per il momento non si intravede in concreto un rapido miglioramento in materia, le infrazioni lievi e ripetute non devono formare oggetto del presente regolamento. | |
Emendamento 33 Articolo 12, paragrafo 2 | |
2. Fatte salve le azioni penali, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può applicare sanzioni nei confronti del trasportatore non residente che nel corso di un trasporto di cabotaggio abbia commesso, sul suo territorio, infrazioni al presente regolamento o alle normative nazionali o comunitarie in materia di trasporti su strada . Essa applica dette sanzioni senza discriminazioni . Tali sanzioni possono consistere, segnatamente, in una diffida o, in caso di un'infrazione grave o di infrazioni lievi e ripetute, in un divieto temporaneo di effettuare trasporti di cabotaggio sul territorio dello Stato membro ospitante in cui è stata commessa l'infrazione. |
2. Fatte salve le azioni penali, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può applicare sanzioni nei confronti del trasportatore non residente che nel corso di un trasporto di cabotaggio abbia commesso, sul suo territorio, infrazioni al presente regolamento o alle normative nazionali o comunitarie in materia di trasporti su strada . Essa applica dette sanzioni senza discriminazioni . Tali sanzioni possono consistere, segnatamente, in una diffida o, in caso di un'infrazione grave, in un divieto temporaneo di effettuare trasporti di cabotaggio sul territorio dello Stato membro ospitante in cui è stata commessa l'infrazione. |
Motivazione | |
Fintantoché le infrazioni negli Stati membri verranno interpretate e affrontate in modo talmente discordante, e per il momento non si intravede in concreto un rapido miglioramento in materia, le infrazioni lievi e ripetute non devono formare oggetto del presente regolamento. | |
Emendamento 34 Articolo 13 | |
Gli Stati membri provvedono affinché le infrazioni gravi o le infrazioni lievi e ripetute delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada commesse da trasportatori stabiliti nel loro territorio che hanno dato luogo a una sanzione da parte di un qualsiasi Stato membro, così come le sanzioni adottate, siano registrate nel registro nazionale delle imprese di trasporto stradale istituito in applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. xx/xxxx [che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada]. Le annotazioni del registro che riguardano il ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria sono conservate nella base dati per almeno due anni. |
Gli Stati membri provvedono affinché le infrazioni gravi delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada commesse da trasportatori stabiliti nel loro territorio che hanno dato luogo a una sanzione da parte di un qualsiasi Stato membro, così come le sanzioni adottate, siano registrate nel registro nazionale delle imprese di trasporto stradale istituito in applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. xx/xxxx [che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada], una volta adottata la decisione definitiva ed esperite tutte le possibilità di ricorso di cui dispone il trasportatore. Le annotazioni del registro che riguardano il ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria sono conservate nella base dati per almeno due anni. |
Motivazione | |
Nei registri nazionali vanno annotate soltanto le infrazioni gravi delle normative comunitarie. | |
Emendamento 35 Articolo 18, comma 2 | |
Esso è applicabile a decorrere dal [data di applicazione]. |
Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2009. |
Traduzione esterna |
- [1] GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
MOTIVAZIONE
Contesto generale
L’accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada e del cabotaggio è attualmente disciplinato dai regolamenti (CE) nn. 881/92 e 3118/93 e dalla direttiva 2006/94/CE, risalente in origine al 1962. Nel mercato interno il trasporto internazionale tra Stati membri è completamente liberalizzato, ma per quanto riguarda il cabotaggio persistono alcune restrizioni.
La Commissione propone di fondere tali regolamenti e la direttiva, aggiungendo alcuni elementi per migliorare la prassi esistente. Essa propone in particolare di:
· specificare le condizioni per l’esercizio del cabotaggio: quest’ultimo, definito come trasporti nazionali effettuati a titolo temporaneo per conto di terzi in uno Stato membro ospitante, dovrebbe limitarsi a un massimo di tre operazioni consecutive nel termine massimo di sette giorni;
· utilizzare formati semplificati e standardizzati per la licenza comunitaria, le relative copie e l’attestazione del conducente, per facilitare le procedure di controllo;
· rafforzare il quadro delle sanzioni per le infrazioni commesse in Stati membri diversi da quello di stabilimento.
Posizione del relatore
Il relatore plaude alla proposta della Commissione, volta a semplificare e chiarire le norme applicabili al trasporto di merci su strada. La definizione del cabotaggio comporta una maggior armonizzazione nell’applicazione di tale principio. Il relatore propone tuttavia alcune modifiche alla proposta della Commissione.
1. Riguardo al cabotaggio, il regime proposto dovrebbe avere natura temporanea. In un mercato caratterizzato da una maggiore armonizzazione delle condizioni fiscali e sociali, non sarebbero più necessarie restrizioni per il cabotaggio. È in tale spirito che dovrebbero restare possibili accordi tra Stati membri vicini per una ancor maggior apertura dei loro mercati al cabotaggio. Peraltro, quest’ultimo dovrebbe anche essere consentito in uno Stato membro attraversato al ritorno da operazioni di scarico in un paese terzo, e previo parziale scarico del carico totale.
Occorre evitate divergenze di interpretazione tra gli Stati membri riguardo alla definizione di cabotaggio e alle specifiche delle prove che un trasportatore che effettui tale attività deve essere in grado di presentare.
2. È importante specificare le condizioni per il traffico terzi, cioè il traffico tra due Stati membri diversi dallo Stato membro di stabilimento del trasportatore. Se tale traffico terzi è effettuato su base regolare, continua e/o sistematica, rischia di perturbare il mercato nazionale di uno degli Stati membri ospitanti. Questi ultimi devono quindi avere la possibilità di chiedere l’applicazione delle condizioni di lavoro e di impiego vigenti per i loro trasportatori nazionali.
3. Riguardo alle infrazioni commesse in altri Stati membri, occorre distinguere tra infrazioni gravi e lievi. Per queste ultime, sarebbe sufficiente che lo Stato membro in cui è stata rilevata l’infrazione informi lo Stato membro di stabilimento, che decide se sarà applicata una sanzione. Per le infrazioni gravi, lo Stato di stabilimento deve decidere quale sanzione applicare e comunicare la sua decisione allo Stato membro in cui è stata rilevata l’infrazione. Occorre peraltro specificare che, conformemente al regolamento sull’accesso alla professione, una serie di infrazioni lievi può costituire un’infrazione grave. Per tale ragione, gli Stati membri in cui sono rilevate infrazioni lievi devono comunicare anche queste ultime allo Stato di stabilimento del trasportatore. Le infrazioni gravi devono essere iscritte nel registro nazionale; le infrazioni lievi invece dovrebbero essere annotate nel registro nazionale solo a partire dal momento in cui il loro numero e il loro ripetersi fanno di esse una infrazione grave.
ALLEGATO 1: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA
COMMISSIONE GIURIDICA
Il Presidente
Mr Paolo COSTA
Chairman of the Committee on Transport and Tourism
LOW T06031
Strasbourg
Subject: Proposal for a recast : Regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for access to the international road haulage market (COM(2007) 265 final -23.5.2007 - 2007/0099 (COD).
Dear Sir,
The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal referred to above, pursuant to Rule 80a on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules of Procedure by its Decision of 10 May 2007.
Paragraph 3 of that Rule reads as follows:
"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the committee responsible.
In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 150 and 151, amendments shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the proposal which contain changes.
However, amendments to the parts which have remained unchanged may be admitted by way of exception and on a case-by-case basis by the chairman of the above committee if he considers that this is necessary for pressing reasons relating to the internal logic of the text or because the amendments are inextricably linked to other admissible amendments. Such reasons must be stated in a written justification to the amendments".
Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified as such in the proposal and that, as regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in their substance.
However, pursuant to Rules 80a(2) and 80(3), the Committee on Legal Affairs considered that the technical adaptations suggested in the opinion of the abovementioned Working Party were necessary in order to ensure that the proposal complied with the codification rules and that they did not involve any substantive change to the proposal.
In conclusion, the Committee on Legal Affairs recommends that your Committee, as the committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions and in accordance with Rule 80a.
Yours faithfully,
Giuseppe GARGANI
ALLEGATO 2: PARERE SOTTO FORMA DI LETTERA DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI
Brussels,
OPINION
FOR THE ATTENTION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
THE COUNCIL THE COMMISSION
Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for access to the international road haulage market (recast) COM(2007) 265 final of 23.5.2007 - 2007/0099 (COD)
Having regard to the Inter-institutional Agreement of 28 November 2001 on a more structured use of the recasting technique for legal acts, and in particular to point 9 thereof, the Consultative Working Party, consisting of the respective legal services of the European Parliament, the Council and the Commission, met on 31 May and on June 11 2007 for the purpose of examining the aforementioned proposal submitted by the Commission.
At those meetings[1], an examination of the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council recasting Council Regulation (EEC) No 881/92 of 26 March 1992 on access to the market in the carriage of goods by road within the Community to or from the territory of a Member State or passing across the territory of one or more Member States, Council Regulation (EEC) No 3118/93 of 25 October 1993 laying down the conditions under which non-resident carriers may operate national road haulage services within a Member State, and Directive 2006/94/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the establishment of common rules for certain types of carriage of goods by road resulted in the Consultative Working Party's establishing, by common accord, as follows:
1) An incorrect title ha been erroneously indicated in the cover page of the abovementioned document having been officially transmitted on 23 May 2007, which read "Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on access to the market in the carriage of goods by road within the Community to or from the territory of a Member State or passing across the territory of one or more Member States"; in that document, the correct title was that appearing at the beginning of the text of the recast proposal and reading "Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for access to the international road haulage market". Incidentally, it should be pointed out that on 1 June 2007 a new document bearing a reference number COM(2007) 265 final/2 has been officially transmitted to the European Parliament and to the Council; on the cover page of this new document a corrigendum appears, which reads "Annule et remplace la page de cowerture du document COM(2007)265 final du 23.5.2007 / Cette correction concerne les versions EN,FR,DE".
2) In Recital 6, the wording "between Member States" should be deleted.
3) The following parts of text of the recast proposal should have been identified by
using the grey-shaded type used for marking substantive changes:
- in Article 9(l)(a), the word "rates" (already marked with double strikethrough);
-
- in Article 9(1 )(d), the wording "working time" (already marked with adaptation
arrows);
-
- the entire text of Article 6(2) of Regulation 3118/93, having been already marked
with double strikethrough and appearing immediately after Article 9(1) in the text of
the recast proposal;
-
- in the title of Chapter IV, in Article 11(4) and in Article 12(2), the words "penalties"
(already marked with double strikethrough) and "sanctions" (already marked with
adaptation arrows);
-
- in Article ll(2)(d), the word "permanent" (already marked with adaptation arrows);
-
- the text of Article 9(1) of Regulation 881/92 (already marked with double
strikethrough), appearing immediately after Article 11(6) in the recast proposal.
4) The deleted text of Article 9(2) of Regulation 881/92 appearing between Articles
11 and 12 in the recast proposal should not have appeared in the recast proposal.
5) In Annex II, in the third paragraph of the text under "General provisions" the word
"authorisation" should have been replaced by "licence".
6) In Annex II, the two last paragraphs of the text under "General provisions" havebeen erroneously presented as indents. Their original presentation as fifth and sixth
paragraphs of that part of the text, as appearing in OJ L 76 of 19.3.2002, should be
reinstated.
7) It was acknowledged that the correlation table in Annex III is not accurate, and
would therefore need to be completed and corrected where necessary.
In consequence, examination of the proposal has enabled the Consultative Working Party to conclude, without dissent, that the proposal does not comprise any substantive amendments other than those identified as such therein or in the present opinion. The Working Party also concluded, as regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those substantive amendments, that the proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in their substance.
C. PENNERA J.-C. PIRIS M. PETITE
Jurisconsult Jurisconsult Director General
- [1] The Consultative Working Party had all language versions of the proposal and worked on the basis of the English version, being the master-copy language version of the text under discussion.
PROCEDURA
Titolo |
Accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada nella Comunità (Rifusione) |
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Riferimenti |
COM(2007)0265 – C6-0146/2007 – 2007/0099(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
23.5.2007 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 24.9.2007 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
JURI 24.9.2007 |
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Pareri non espressi Decisione |
JURI 18.9.2007 |
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Relatore(i) Nomina |
Mathieu Grosch 13.7.2007 |
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Esame in commissione |
9.10.2007 |
20.11.2007 |
21.1.2008 |
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Approvazione |
22.1.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
32 12 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Johannes Blokland, Luigi Cocilovo, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lily Jacobs, Anne E. Jensen, Leopold Józef Rutowicz, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool |
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Deposito |
12.2.2008 |
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