RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce gli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio

15.2.2008 - (COM(2007)0393 – C6‑0248/2007 –2007/0135 (CNS)) - *

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Adam Gierek

Procedura : 2007/0135(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0039/2008
Testi presentati :
A6-0039/2008
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce gli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio

(COM (2007)0393 – C6‑0248/2007 –2007/0135 (CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM (2007)0393),

–   visto l'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio[1], a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0248/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6‑0039/2008),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Articolo 3, paragrafo 1, lettera (g)

(g) scisti bituminosi.

Non concerne la versione italiana

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 2

Articolo 4, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

 

Tali progetti incentiveranno la competitività del carbone sui mercati locali dell'energia, a condizione che sia fatto un uso efficiente delle risorse regionali di carbone.

Emendamento 3

Articolo 4, paragrafo 2, lettera (c bis) (nuovo)

 

(c bis) una trasformazione più efficiente dell'energia primaria latente nel carbone in altre forme di energia, ad esempio tramite il ricorso a tecnologie convenzionali di gassificazione e liquefazione del carbone;

Motivazione

Le tecnologie convenzionali di gassificazione e liquefazione del carbone appartengono al gruppo di processi tecnologici del carbone pulito. I prodotti derivati dalla gassificazione e dalla liquefazione, tra cui l'idrogeno, usati come carburante per motori, permettono di ridurre le emissioni di biossido di carbonio nell'atmosfera tramite un aumento dell'efficienza della conversione energetica.

Emendamento 4

Articolo 4, paragrafo 2, lettera (c ter) (nuovo)

 

(c ter) tecnologie più economiche e sicure.

Emendamento 5

Articolo 6, paragrafo 2, lettera (d)

(d) la sistemazione delle scorie di miniera e l'uso industriale dei residui della produzione e del consumo di carbone;

(d) la sistemazione delle scorie di miniera e l'uso dei residui della produzione e del consumo di carbone;

Emendamento 6

Articolo 7, paragrafo 1

I progetti di ricerca che rientrano in tale ambito si interessano alle prospettive di approvvigionamento energetico a lungo termine e alla valorizzazione in termini economici, energetici e ambientali, dei giacimenti di carbone che non è possibile sfruttare in modo economico utilizzando le tecniche minerarie convenzionali. I progetti comprendono studi, definizione di strategie, ricerca fondamentale e applicata e sperimentazione di tecniche innovative, che offrono prospettive di valorizzazione delle risorse carboniere della Comunità.

I progetti di ricerca che rientrano in tale ambito si interessano alle prospettive di salvaguardia dell'approvvigionamento energetico a lungo termine e riguardano la valorizzazione e l'efficienza del trasporto, in termini economici, energetici e ambientali, del carbone che non è possibile sfruttare in modo economico utilizzando le tecniche minerarie convenzionali. I progetti comprendono studi, definizione di strategie, ricerca fondamentale e applicata e sperimentazione di tecniche innovative, che offrono prospettive di valorizzazione delle risorse carboniere della Comunità.

Emendamento 7

Articolo 7, paragrafo 2

La preferenza è data a progetti che integrano tecniche complementari come l'assorbimento di metano o di biossido di carbonio, l'estrazione di metano dai depositi carboniferi e la gassificazione del carbone in sotterraneo.

La preferenza è data a progetti che integrano tecniche complementari come l'assorbimento di metano o di biossido di carbonio, l'estrazione di metano dai depositi carboniferi e il suo uso come fonte di energia, la combustione efficiente del carbone nei processi di produzione di energia termica ed elettrica e i metodi non convenzionali di gassificazione del carbone in sotterraneo.

 

Emendamento 8

Articolo 8, lettera (j bis) (nuovo)

 

(j bis) getti, prodotti di fucinatura e prodotti sinterizzati ottenuti dalle polveri e dalle leghe di ferro, tramite la metallurgia delle polveri, come prodotti semifiniti destinati alla trasformazione.

Motivazione

I getti di acciaio, i prodotti di fucinatura e i prodotti di ferro sinterizzato ottenuti tramite la metallurgia delle polveri erano inclusi nel 6° Programma quadro con un riferimento esplicito. Da ciò derivano i dubbi concernenti la presente proposta.

Emendamento 9

Articolo 9, lettera (b)

(b) proprietà dell'acciaio, ad esempio proprietà meccaniche a basse ed alte temperature come resistenza e resilienza, fatica, usura, scorrimento, corrosione e resistenza alla frattura;

(b) caratteristiche dell'acciaio, ad esempio proprietà meccaniche degli acciai a basse ed alte temperature come resistenza a vari livelli di tensione, durezza, resistenza agli urti, fatica meccanica e termica, resistenza allo scorrimento, alla frattura nonché all'usura abrasiva e alla corrosione;

Emendamento 10

Articolo 9, lettera (c)

(c) prolungamento della durata, in particolare migliorando la resistenza al calore e alla corrosione degli acciai e delle strutture di acciaio;

(c) prolungamento della durata, in particolare migliorando la resistenza degli acciai e delle strutture di acciaio all'usura a temperature elevate e alla corrosione;

Emendamento 11

Articolo 9, lettera (c)

(c) prolungamento della durata, in particolare migliorando la resistenza al calore e alla corrosione degli acciai e delle strutture di acciaio;

(c) prolungamento della durata, in particolare migliorando la resistenza degli acciai e delle strutture di acciaio al calore, alla corrosione e ad altri agenti;

Emendamento 12

Articolo 9, lettera (d)

(d) acciaio contenente compositi e strutture sandwich;

(d) compositi e strutture fibrose e stratificate;

Emendamento 13

Articolo 9, lettera (e)

(e) modelli di simulazione predittiva delle microstrutture e delle proprietà meccaniche;

(e) modelli di simulazione predittiva delle microstrutture, delle proprietà meccaniche, ecc.;

Emendamento 14

Articolo 10, lettera (b)

(b) tipi di acciaio e progettazione di strutture assemblate che facilitino il recupero agevole del rottame di acciaio e la sua riconversione in acciaio utilizzabile;

(b) progettazione di strutture d'acciaio che consentano uno smantellamento semplice alla fine della loro durata di utilizzo, per un recupero agevole del rottame di acciaio e la sua riconversione in acciaio utilizzabile;

Emendamento 15

Articolo 13

Qualsiasi impresa, ente pubblico, centro di ricerca o istituto di istruzione secondaria o superiore, o altro soggetto giuridico, anche persona fisica, dei paesi terzi può partecipare al programma di ricerca sulla base di singoli progetti senza ricevere alcun contributo finanziario in tale ambito, sempreché tale partecipazione sia nell'interesse della Comunità.

Qualsiasi impresa, ente pubblico, centro di ricerca o istituto di istruzione secondaria o superiore, o altro soggetto giuridico, anche persona fisica, dei paesi terzi può partecipare al programma di ricerca sulla base di singoli progetti senza ricevere alcun contributo finanziario in tale ambito, sempre che tale partecipazione sia nell'interesse della Comunità e che l'attore in questione sia in grado di fornire le risorse di base necessarie alla realizzazione del progetto.

Emendamento 16

Articolo 20

I gruppi consultivi per il carbone e l'acciaio (in seguito denominati "i gruppi consultivi") sono gruppi consultivi tecnici indipendenti.

I gruppi consultivi per il carbone e l'acciaio (in seguito denominati "i gruppi consultivi") sono gruppi consultivi tecnici indipendenti composti da specialisti adeguatamente qualificati.

Emendamento 17

Articolo 22, paragrafo 3

La Commissione assicura che ciascun gruppo consultivo presenti un'equilibrata gamma di competenze e la più larga rappresentazione geografica possibile.

La Commissione assicura che ciascun gruppo consultivo presenti un'equilibrata gamma di competenze e la più larga rappresentazione geografica e geo-economica possibile, in particolare per quanto riguarda [gli Stati membri che hanno aderito all'UE nel 2004].

Emendamento 18

Articolo 25, paragrafo 3, comma 1

3. La Commissione elabora un fascicolo informativo che illustra in modo dettagliato le norme di partecipazione, i metodi di gestione delle proposte e dei progetti, I formulari per le domande, le regole per la presentazione delle proposte, i modelli delle convenzioni di finanziamento, i costi ammissibili, l'aliquota massima del contributo finanziario, i metodi di pagamento e gli obiettivi prioritari annui del programma di ricerca.

3. La Commissione elabora un fascicolo informativo che illustra in modo dettagliato le norme di partecipazione, i metodi di gestione delle proposte e dei progetti, i formulari per le domande (incluse le indicazioni per la loro compilazione), le regole per la presentazione delle proposte, i modelli delle convenzioni di finanziamento, i costi ammissibili, l'aliquota massima del contributo finanziario, i metodi di pagamento e gli obiettivi prioritari annui del programma di ricerca.

Traduzione esterna

  • [1]  (GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22).

MOTIVAZIONE

Il Fondo di ricerca carbone e acciaio (FRCA) è stato istituito alla scadenza del trattato della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), che fu il primo passo verso un’Europa unita. Conformemente agli orientamenti del Consiglio, l’attività del FRCA è stata riesaminata quest’anno, a cinque anni di distanza dalla sua creazione. La revisione si è incentrata in particolare sull’efficacia dell’utilizzo dei materiali e dell’energia, sulla protezione ambientale e sulla tutela del lavoro. Il grande vantaggio del FRCA consiste nel fatto che esso può essere utilizzato per fornire finanziamenti supplementari alla ricerca che non rientra nell’ambito del Settimo programma quadro. Il FRCA è finanziato dagli interessi generati dal capitale rimasto disponibile alla scadenza del trattato CECA, assegnati a concorrenza del 27,2% e del 72,8% a ricerche concernenti rispettivamente il carbone e l’acciaio, una ripartizione che riflette la dicotomia insita nel trattato CECA.

Data l’importanza del fondo per un sano sviluppo economico all’interno dell’UE, in particolare nei nuovi Stati membri, il parere della Commissione secondo cui il FRCA dovrebbe essere mantenuto in vita va salutato con favore. L’acciaio costituisce tuttora uno dei capisaldi dell’industria meccanica e dell’edilizia, ma dal punto di vista tecnologico vi è ancora un notevole margine per migliorare la qualità dell’acciaio e l’efficienza dei processi produttivi di questo materiale. Al fine di garantire l’affidabilità delle strutture di acciaio e di potenziare l’efficienza operativa di impianti e macchinari, occorre svolgere ricerche empiriche (talvolta di ampia portata) per ottimizzare la composizione chimica e le proprietà dei vari tipi di acciaio.

L’equilibrio di genere a livello dei vari gruppi di ricerca contribuirà ad aumentare il numero di donne lavoratrici e ad incoraggiarle a partecipare ai programmi di ricerca comunitari sul carbone e l’acciaio, ponendo così fine all’attuale squilibrio.

Se si vuole rendere il carbone più competitivo nel mercato dell’energia, occorre utilizzare in maniera più efficace le riserve di carbone regionali, una prassi che contribuirà a favorire la sicurezza energetica all’interno dell’UE. La proposta di decisione classifica come carbone gli scisti bituminosi, un combustibile solido noto anche con il nome di argillite petrolifera. La definizione del termine “carbone” è stata ampliata esclusivamente ai fini della presente decisione per coprire l’utilizzo di questo combustibile fossile nelle centrali elettriche estoni.

I problemi specifici connessi alla gestione delle miniere, che dipendono dalle condizioni geologiche locali, soprattutto nel caso della coltivazione in sotterraneo, richiedono una ricerca esplorativa passo a passo. Questo tipo di ricerca particolarmente accurata dovrebbe essere svolta prima della costruzione e della messa in funzione delle miniere per l’estrazione di carbone da coke da giacimenti saturi di metano situati in profondità.

PROCEDURA

Titolo

Fondo di ricerca carbone e acciaio

Riferimenti

COM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135(CNS)

Consultazione del PE

27.7.2007

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

3.9.2007

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

3.9.2007

ENVI

3.9.2007

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

BUDG

17.7.2007

ENVI

17.7.2007

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Adam Gierek

2.10.2007

 

 

Esame in commissione

19.12.2007

 

 

 

Approvazione

29.1.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

46

3

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

John Attard-Montalto, Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, David Hammerstein, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Romano Maria La Russa, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Vladimír Remek, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Etelka Barsi-Pataky, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Eija-Riitta Korhola, Pierre Pribetich, Esko Seppänen, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Ignasi Guardans Cambó, Inés Ayala Sender