RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2003/77/CE del Consiglio che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio

28.2.2008 - (COM(2007)0435 – C6‑0276/2007 – 2007/0150(CNS)) - *

Commissione per i bilanci
Relatore: Reimer Böge
(Procedura semplificata – articolo 43, paragrafo 1 del regolamento)

Procedura : 2007/0150(CNS)
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A6-0062/2008
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2003/77/CE del Consiglio che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio

(COM(2007)0435 – C6‑0276/2007 – 2007/0150(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0435),

–   visto l'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 2003/76/CE del Consiglio, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0276/2007),

–   visti gli articoli 51 e 43, paragrafo 1 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i bilanci (A6‑0062/2008),

1.  approva la proposta della Commissione;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Contesto

La decisione 2003/77/CE stabilisce gli orientamenti finanziari per la gestione dei fondi della CECA, definisce il tipo di transazioni che la Commissione è autorizzata a concludere e, per minimizzare i rischi, fissa i limiti prudenziali per ciascuna categoria d'investimento. La decisione stabilisce altresì procedure contabili e di bilancio per garantire che i proventi degli investimenti vengano correttamente attributi, nell’ambito del bilancio, ai fini cui sono destinati. La gestione dei fondi della CECA si basa sulle norme interne della Commissione. Le istruzioni riguardanti l’uso dei fondi, la destinazione del patrimonio, le categorie d’investimento, i limiti d’investimento, il trasferimento al bilancio UE, le procedure di gestione e la contabilità sono specificate in allegato.

La decisione prevede che gli orientamenti siano rivisti e/o integrati ogni cinque anni a partire dal 1° gennaio 2008 e adeguati ogniqualvolta ritenuto necessario.

La proposta della Commissione

L’obiettivo della proposta di modifica è di migliorare ulteriormente l'efficacia degli orientamenti finanziari adattandoli agli elementi nuovi del mercato e chiarendo alcuni concetti. Le modifiche proposte in relazione agli orientamenti si basano sulle esperienze acquisite dalla Commissione nel corso degli ultimi cinque anni di funzionamento e sulle recenti evoluzioni dei mercati. Tali modifiche fanno riferimento all’allegato della decisione 2003/77/CE, sono di natura esclusivamente tecnica e possono essere sintetizzate come segue:

•    numerose definizioni vengono chiarite, in particolare

- il concetto di maturità di un'obbligazione,

- la definizione applicabile ai valori assistiti da voci dell'attivo,

- la definizione dei titoli emessi o garantiti dallo Stato, e

- la definizione del “debito” emesso da un istituto di credito;

•    le regole per le operazione di vendita con patto di riacquisto vengono conformate alle regole di mercato;

•    alcune disposizioni relative al rating sono chiarite e la durata massima autorizzata è prolungata per tenere conto dell'evoluzione del modello delle emissioni negli Stati membri;

•    le disposizioni relative alla contabilità vengono aggiornate per tener conto dell'adozione, in tutti i servizi della Commissione, di norme contabili riconosciute a livello internazionale.

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio comunitario.

La posizione del relatore

Il relatore ricorda che il Parlamento europeo ha votato a favore dell’integrazione della CECA nel bilancio comunitario dopo la scadenza del trattato CECA del 2002. Il Parlamento europeo, in qualità di autorità legislativa e di bilancio, dovrebbe essere pienamente coinvolto nel processo.

Inoltre, in occasione dell’adozione della relazione del Parlamento sulla decisione 2003/76/CE del Consiglio, il Parlamento europeo ha sottolineato che “in sede decisionale in detto settore il Parlamento europeo deve essere equiparato al Consiglio” insistendo sul fatto che gli orientamenti finanziari andrebbero “adottati nell’ambito della procedura di codecisione, ai sensi dell’articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea”.

Le suddette richieste non sono state ancora accolte dal Consiglio. Il relatore ritiene che nel contesto dell’estensione della codecisione alla maggior parte delle politiche comunitarie, come previsto dal trattato di Lisbona, tale richiesta sia ancora più pertinente.

Nondimeno, in tale fase il relatore raccomanda di adottare la proposta della Commissione senza emendamenti.

PROCEDURA

Titolo

Gestione degli averi della CECA e del Fondo di ricerca del carbone e dell’acciaio

Riferimenti

COM(2007)0435 – C6-0276/2007 – 2007/0150(CNS)

Consultazione del PE

10.9.2007

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

BUDG

24.9.2007

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

CONT

24.9.2007

ITRE

24.9.2007

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

CONT

11.9.2007

ITRE

19.2.2008

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Reimer Böge

24.10.2007

 

 

Procedura semplificata - decisione

12.9.2007

Approvazione

27.2.2008