RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce una rete europea sulle migrazioni
5.3.2008 - (COM(2007)0466 – C6‑0303/2007 – 2007/0167(CNS)) - *
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatrice: Luciana Sbarbati
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce una rete europea sulle migrazioni
(COM(2007)0466 – C6‑0303/2007 – 2007/0167(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0466),
– visto l'articolo 66 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0303/2007),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6‑0066/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
| Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
Emendamento 1 Titolo | |
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Proposta di |
Proposta di |
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DECISIONE DEL CONSIGLIO |
DECISIONE DEL CONSIGLIO |
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che istituisce una rete europea sulle migrazioni |
che istituisce una rete europea sulle migrazioni e sull'asilo |
Motivazione | |
La Rete europea si occupa della raccolta e dello scambio di informazioni relative all'immigrazione e all'asilo e ciò deve essere specificato anche nell'acronimo (REMA). L'emendamento chiede di sostituire in tutto il testo della proposta "Rete europea sulle migrazioni" con "Rete europea sulle migrazioni e sull'asilo" e "REM" con "REMA" (ad eccezione dei considerando da 1 a 5 che fanno riferimento alla denominazione in vigore fino ad oggi). | |
Emendamento 2 Considerando 6 | |
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(6) La REM dovrebbe evitare doppioni con le attività degli strumenti o delle strutture comunitarie esistenti il cui fine sia raccogliere e scambiare informazioni in materia di migrazione e asilo, rispetto alle quali dovrebbe apportare un valore aggiunto, specie grazie all’ampia gamma dei suoi compiti, all’importanza che attribuisce all’analisi, ai legami con i circuiti accademici e alla vasta diffusione dei suoi lavori. |
(6) La REMA dovrebbe evitare doppioni con le attività degli strumenti o delle strutture comunitarie esistenti il cui fine sia raccogliere e scambiare informazioni in materia di migrazione e asilo, rispetto alle quali dovrebbe apportare un valore aggiunto, specie grazie alla sua neutralità, all’ampia gamma dei suoi compiti, all’importanza che attribuisce all’analisi, ai legami con i circuiti accademici, le organizzazioni non governative (ONG), le organizzazioni internazionali e le amministrazioni centrali e alla vasta diffusione dei suoi lavori. |
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(se l'emendamento relativo all'acronimo "REMA" è adottato, si applicherà all'intero testo, ad eccezione dei considerando da 1 a 5) |
Motivazione | |
La Rete europea si occupa della raccolta e dello scambio di informazioni relative all'immigrazione e all'asilo e ciò deve essere specificato anche nell'acronimo (REMA). L'emendamento chiede di sostituire in tutto il testo della proposta "Rete europea sulle migrazioni" con "Rete europea sulle migrazioni e sull'asilo" e "REM" con "REMA" (ad eccezione dei considerando da 1 a 5 che fanno riferimento alla denominazione in vigore fino ad oggi). | |
La REMA deve poter basare il proprio lavoro sulle informazioni provenienti dall'amministrazione dello Stato, dalle università, dai centri di ricerca, dalle ONG e dalle organizzazioni internazionali. | |
Emendamento 3 Considerando 6 bis (nuovo) | |
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(6 bis) Tra gli altri strumenti e strutture esistenti, il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale¹ rappresenta un importante quadro di riferimento per il funzionamento della rete europea sulle migrazioni. Occorre inoltre prestare la dovuta attenzione al prezioso lavoro svolto dal CIRSFI² e alla decisione del Consiglio, del 16 marzo 2005, relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri³ (ICOnet). ______________________ 1. GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23. 2. Centro di informazione, di riflessione e di scambi in materia di attraversamento delle frontiere e di immigrazione (CIRSFI), istituito in seguito alla decisione del Consiglio del 30 novembre 1994 (GU C 274 del 19.9.1996, pag. 50). 3. GU L 83 del 1.4.2005, pag. 48. |
Motivazione | |
Si tratta di una proposta del Consiglio che può essere accettabile per il Parlamento. | |
Emendamento 4 Considerando 8 | |
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(8) Perché i punti di contatto nazionali dispongano delle competenze necessarie per trattare le complesse questioni della migrazione e dell’asilo, è auspicabile che comportino quanto meno tre esperti che, da soli o insieme, abbiano competenze nei seguenti settori: processo decisionale, diritto, ricerca e statistica. Tali esperti possono essere distaccati dalle amministrazioni degli Stati membri o da altre organizzazioni. |
(8) Perché i punti di contatto nazionali dispongano delle competenze necessarie per trattare le complesse questioni della migrazione e dell’asilo, è auspicabile che comportino quanto meno tre esperti di differente provenienza (amministrazione statale, organizzazioni non governative e università) che, da soli o insieme, abbiano competenze nei seguenti settori: processo decisionale, diritto, ricerca e statistica. Tali esperti possono essere distaccati dalle amministrazioni degli Stati membri o da altre organizzazioni non governative o università e centri di ricerca. |
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Ciascun punto di contatto nazionale dovrebbe inoltre disporre nel suo complesso di competenze adeguate nelle tecnologie dell'informazione, nell'istituzione di programmi di cooperazione e nella costituzione di reti con altre organizzazioni o enti nazionali nonché nella collaborazione in un ambiente multilingue a livello europeo. |
Motivazione | |
La REMA deve poter basare il proprio lavoro sulle informazioni provenienti dall'amministrazione dello Stato, dalle università, dai centri di ricerca, dalle ONG e dalle organizzazioni internazionali. È inserito un testo elaborato dal Consiglio, accettabile per il Parlamento. | |
Emendamento 5 Considerando 9 | |
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(9) Ogni punto di contatto nazionale dovrebbe stabilire una rete nazionale sulle migrazioni composta da organizzazioni e soggetti attivi nel settore della migrazione e dell'asilo, fra cui università, istituti di ricerca e ricercatori, organizzazioni governative e non governative e organizzazioni internazionali, in modo da sentire tutte le parti interessate. |
(9) Ogni punto di contatto nazionale dovrebbe stabilire una rete nazionale sulle migrazioni composta da organizzazioni e soggetti attivi nel settore della migrazione e dell'asilo. Allo scopo di assicurare l'affidabilità e la comparabilità delle informazioni in materia di migrazione e di asilo elaborate dalla rete, i punti di contatto nazionali dovrebbero includere rappresentanti, ad esempio, di università, istituti di ricerca e ricercatori, organizzazioni governative e non governative e organizzazioni internazionali, in modo da sentire tutte le parti interessate. |
Motivazione | |
La REMA deve poter basare il proprio lavoro sulle informazioni provenienti dall'amministrazione dello Stato, dalle università, dai centri di ricerca, dalle ONG e dalle organizzazioni internazionali. Nel testo occorre indicare esplicitamente che tali attori provengono da organizzazioni diverse. | |
Emendamento 6 Considerando 12 | |
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(12) Se necessario a conseguire i suoi scopi, la REM dovrebbe essere in grado di stabilire relazioni di cooperazione con altre strutture attive nel settore della migrazione e dell’asilo. Nello stabilire queste relazioni, occorrerà fare attenzione che si instauri un buon livello di cooperazione con strutture in Danimarca, Norvegia, Islanda, Svizzera, nei paesi candidati, nei paesi rientranti nella politica europea di vicinato e in Russia. |
(12) Se necessario a conseguire i suoi scopi, la REM dovrebbe essere in grado di stabilire relazioni di cooperazione con altre strutture attive nel settore della migrazione e dell’asilo. Nello stabilire queste relazioni, occorrerà fare attenzione che si instauri un buon livello di cooperazione con strutture in Danimarca, Norvegia, Islanda, Svizzera, nei paesi candidati, nei paesi rientranti nella politica europea di vicinato e in Russia, con organizzazioni internazionali, incluse le ONG, con università e centri di ricerca e con i paesi di provenienza e di transito dei richiedenti asilo e dei migranti. |
Motivazione | |
La REMA deve potere basare il proprio lavoro sulle informazioni provenienti dall'amministrazione dello Stato, dalle università, dai centri di ricerca, dalle ONG e dalle organizzazioni internazionali. Allo stesso tempo, è necessario assicurare una collaborazione nello scambio di informazioni con specifici paesi rilevanti per i compiti della REMA. | |
Emendamento 7 Considerando 14 | |
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(14) Con riguardo al sistema di scambio di informazioni della REM, occorre tenere conto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. |
(14) Con riguardo al sistema di scambio di informazioni della REM, occorre tenere conto del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione1, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. 1 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43. |
Motivazione | |
E' necessario assicurare che l'accesso ai documenti della REMA sia in conformità con il regolamento 1049/2001 e che i dati, le informazioni, i rapporti e le valutazioni della REMA siano accessibili al pubblico, garantendone la massima diffusione possibile. | |
Emendamento 8 Considerando 14 bis (nuovo) | |
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(14 bis) A norma degli articoli 1 e 2 del Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 di detto protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione e non ne è vincolato né è soggetto alla sua applicazione. |
Motivazione | |
È inserito un testo elaborato dal Consiglio, accettabile per il Parlamento. Si richiama l'attenzione sul fatto che il termine stabilito per la procedura di "opt-in" non è ancora scaduto. In caso di completamento della procedura di "opt-in" entro il termine previsto, il considerando sarà rivisto di conseguenza. | |
Emendamento 9 Considerando 14 ter (nuovo) | |
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(14 ter) A norma degli articoli 1 e 2 del Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione e non ne è vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
Motivazione | |
È inserito un testo elaborato dal Consiglio, accettabile per il Parlamento. Si richiama l'attenzione sul fatto che il termine stabilito per la procedura di "opt-in" non è ancora scaduto. In caso di completamento della procedura di "opt-in" entro il termine previsto, il considerando sarà rivisto di conseguenza. | |
Emendamento 10 Articolo 1, comma 2 | |
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È obiettivo della REM soddisfare l’esigenza di informazione delle istituzioni comunitarie, delle autorità e delle istituzioni degli Stati membri e dei cittadini, sulla migrazione e sull’asilo, fornendo informazioni aggiornate, oggettive, affidabili e comparabili nell’intento di sostenere il processo politico e decisionale nell’Unione europea in questi settori. |
È obiettivo della REM soddisfare l’esigenza di informazione delle istituzioni comunitarie, delle autorità e delle istituzioni degli Stati membri e dei cittadini, come pure dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali su tutti gli aspetti della migrazione e dell’asilo, fornendo informazioni aggiornate, oggettive, affidabili e comparabili sulla migrazione, l'asilo e l'integrazione, incluse statistiche dettagliate indicanti l'impatto della legislazione dell'UE, nell’intento di sostenere il processo politico e decisionale nell’Unione europea in questi settori. |
Motivazione | |
Le informazioni raccolte dalla REMA sono rilevanti per tutti gli interlocutori interni ed esterni dell'UE. | |
Emendamento 11 Articolo 2, lettera a) | |
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a) raccoglie e scambia dati e informazioni aggiornate da una varietà di fonti, anche accademiche; |
a) raccoglie e scambia dati e informazioni aggiornate e affidabili da una varietà di fonti, anche accademiche e delle ONG; |
Motivazione | |
I compiti della REMA devono essere estesi onde ricomprendere anche l'elaborazione di analisi e comparazioni di leggi e politiche europee, come pure l'implementazione delle norme europee ed internazionali a livello nazionale, nonché l'elaborazione di raccomandazioni e conclusioni, cooperando con tutti gli attori coinvolti ed interessati e diffondendo le informazioni. Al fine di garantire la comparabilità dei dati a livello europeo, la REMA deve poter contribuire all'introduzione progressiva di indicatori e criteri comuni. | |
Emendamento 12 Articolo 2, lettera b) | |
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b) analizza i dati e le informazioni di cui alla lettera a) e li presenta in un formato facilmente accessibile; |
b) analizza i dati e le informazioni di cui alla lettera a) e li presenta in un formato facilmente accessibile, comprensibile e comparativo; |
Motivazione | |
I compiti della REMA devono essere estesi onde ricomprendere anche l'elaborazione di analisi e comparazioni di leggi e politiche europee, come pure l'implementazione delle norme europee ed internazionali a livello nazionale, nonché l'elaborazione di raccomandazioni e conclusioni, cooperando con tutti gli attori coinvolti ed interessati e diffondendo le informazioni. Al fine di garantire la comparabilità dei dati a livello europeo, la REMA deve poter contribuire all'introduzione progressiva di indicatori e criteri comuni. | |
Emendamento 13 Articolo 2, lettera c) | |
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c) sviluppa metodi per migliorare la comparabilità, l’oggettività e l’affidabilità dei dati a livello comunitario stabilendo indicatori e criteri che favoriscano una maggiore coerenza delle informazioni e lo sviluppo delle attività comunitarie connesse alle statistiche migratorie; |
c) sviluppa metodi per migliorare la comparabilità, l’oggettività e l’affidabilità dei dati a livello comunitario stabilendo indicatori e criteri che favoriscano una maggiore coerenza delle informazioni e lo sviluppo delle attività comunitarie connesse alle statistiche migratorie, come pure in merito all'asilo (ad esempio, dati e statistiche relativi al numero degli immigranti legali ed illegali, dei ritorni in patria, delle richieste di asilo accolte e respinte e dei paesi di provenienza) al fine di raggiungere l'armonizzazione di tali indicatori e criteri a livello europeo, in collaborazione con gli altri organi europei competenti; |
Emendamento 14 Articolo 2, lettera d) | |
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d) pubblica rapporti periodici sulla situazione della migrazione e dell’asilo nella Comunità e nei suoi Stati membri; |
d) elabora e pubblica rapporti periodici sulla situazione della migrazione e dell’asilo nella Comunità e nei suoi Stati membri; |
Motivazione | |
I compiti della REMA devono essere estesi onde ricomprendere anche l'elaborazione di analisi e comparazioni di leggi e politiche europee, come pure l'implementazione delle norme europee ed internazionali a livello nazionale, nonché l'elaborazione di raccomandazioni e conclusioni, cooperando con tutti gli attori coinvolti ed interessati e diffondendo le informazioni. Al fine di garantire la comparabilità dei dati a livello europeo, la REMA deve poter contribuire all'introduzione progressiva di indicatori e criteri comuni. | |
Emendamento 15 Articolo 2, lettera d bis) (nuova) | |
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d bis) raccoglie e pubblica la legislazione dell'Unione e quella degli Stati membri nei settori delle migrazioni e dell'asilo nonché tutte le altre informazioni pertinenti in tale materia (quote, regolarizzazioni, condizioni da rispettare per chiedere lo statuto di rifugiato, pratiche e giurisprudenza applicabile, ecc.). Lo scambio di informazioni concernenti le varie esigenze del mercato del lavoro negli Stati membri potrebbe rappresentare un progresso per la gestione dei migranti economici nell'ambito di un'impostazione globale a livello degli Stati membri dell'Unione; |
Motivazione | |
Occorre che la REMA possa basare i suoi lavori sulle informazioni provenienti dagli Stati membri, che hanno la responsabilità di prendere le decisioni sul numero di migranti economici da accogliere, nella prospettiva di partecipare all'elaborazione delle politiche dell'UE in questo settore. | |
Emendamento 16 Articolo 2, lettera d ter) (nuova) | |
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d ter) elabora analisi, valutazioni, raccomandazioni e conclusioni sull'applicazione negli Stati membri delle direttive CE concernenti le migrazioni e l'asilo e sulla conformità delle norme nazionali con quelle europee ed internazionali, su richiesta della Commissione, del Parlamento europeo o del Consiglio, al fine di coadiuvare e supportare i loro rispettivi compiti; |
Motivazione | |
I compiti della REMA devono essere estesi onde ricomprendere anche l'elaborazione di analisi e comparazioni di leggi e politiche europee, come pure l'implementazione delle norme europee ed internazionali a livello nazionale, nonché l'elaborazione di raccomandazioni e conclusioni, cooperando con tutti gli attori coinvolti ed interessati e diffondendo le informazioni. Al fine di garantire la comparabilità dei dati a livello europeo, la REMA deve poter contribuire all'introduzione progressiva di indicatori e criteri comuni. | |
Emendamento 17 Articolo 2, lettera f) | |
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f) si fa conoscere permettendo l’accesso alle informazioni che raccoglie e provvedendo alla diffusione dei propri lavori; |
f) si fa conoscere permettendo l’accesso alle informazioni che raccoglie e provvedendo alla più ampia diffusione possibile dei propri lavori; |
Motivazione | |
I compiti della REMA devono essere estesi onde ricomprendere anche l'elaborazione di analisi e comparazioni di leggi e politiche europee, come pure l'implementazione delle norme europee ed internazionali a livello nazionale, nonché l'elaborazione di raccomandazioni e conclusioni, cooperando con tutti gli attori coinvolti ed interessati e diffondendo le informazioni. Al fine di garantire la comparabilità dei dati a livello europeo, la REMA deve poter contribuire all'introduzione progressiva di indicatori e criteri comuni. | |
Emendamento 18 Articolo 2, lettera g) | |
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g) coordina le informazioni e coopera con altri organi competenti europei e internazionali. |
g) coordina le informazioni e coopera con altri organi competenti governativi e non governativi, nazionali, europei e internazionali. |
Motivazione | |
I compiti della REMA devono essere estesi onde ricomprendere anche l'elaborazione di analisi e comparazioni di leggi e politiche europee, come pure l'implementazione delle norme europee ed internazionali a livello nazionale, nonché l'elaborazione di raccomandazioni e conclusioni, cooperando con tutti gli attori coinvolti ed interessati e diffondendo le informazioni. Al fine di garantire la comparabilità dei dati a livello europeo, la REMA deve poter contribuire all'introduzione progressiva di indicatori e criteri comuni. | |
Emendamento19 Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo) | |
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La REM assicura che le sue attività siano coerenti e coordinate con gli strumenti e le strutture comunitarie afferenti nel settore della migrazione e dell'asilo. |
Motivazione | |
I compiti della REMA devono essere estesi onde ricomprendere anche l'elaborazione di analisi e comparazioni di leggi e politiche europee, come pure l'implementazione delle norme europee ed internazionali a livello nazionale, nonché l'elaborazione di raccomandazioni e conclusioni, cooperando con tutti gli attori coinvolti ed interessati e diffondendo le informazioni. Al fine di garantire la comparabilità dei dati a livello europeo, la REMA deve poter contribuire all'introduzione progressiva di indicatori e criteri comuni. | |
Emendamento 20 Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) | |
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(a) partecipa all’elaborazione del programma annuale di attività della REM, sulla base di un progetto del presidente; |
(a) contribuisce all’elaborazione del programma annuale di attività della REM, incluso un importo indicativo del bilancio minimo e massimo di ciascun punto di contatto nazionale, che garantisca la copertura, a norma dell'articolo 5, delle spese di base derivanti dal corretto funzionamento della REM, e approva tale programma sulla base di un progetto del presidente; |
Motivazione | |
È inserito un testo rivisto concordato dal Consiglio relativo alle competenze del comitato direttivo, accettabile per il Parlamento. | |
Emendamento 21 Articolo 4, paragrafo 2, lettera d) | |
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d) individua le relazioni strategiche di cooperazione più appropriate con altre strutture competenti per l’asilo e l’immigrazione e approva, laddove necessario, le modalità amministrative di questa cooperazione, di cui all’articolo 10; |
d) individua le relazioni strategiche di cooperazione più appropriate con altre strutture governative e non governative nazionali, europee ed internazionali competenti per l’asilo e l’immigrazione e approva, laddove necessario, le modalità amministrative di questa cooperazione, di cui all’articolo 10; |
Motivazione | |
La REMA deve poter cooperare con il maggior numero di strutture governative e non governative nazionali, europee ed internazionali. | |
Emendamento 22 Articolo 5, paragrafo 1 | |
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1. Ciascuno Stato membro designa una struttura che funge da punto di contatto nazionale. |
1. Ciascuno Stato membro designa una struttura neutrale che funge da punto di contatto nazionale. |
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Per facilitare il lavoro della REM e garantire il conseguimento dei suoi obiettivi, gli Stati membri tengono conto, ove necessario, della necessità di un coordinamento tra il loro rappresentante in seno al comitato direttivo e il loro punto di contatto nazionale. |
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Il punto di contatto nazionale si compone di almeno tre esperti uno dei quali funge da coordinatore nazionale e deve essere un funzionario o altro dipendente della struttura designata; gli altri esperti possono appartenere alla struttura ovvero ad altre organizzazioni nazionali e internazionali basate nello Stato membro, pubbliche o private. |
Il punto di contatto nazionale si compone di almeno tre esperti di differente provenienza (amministrazione statale, organizzazioni non governative e università), uno dei quali funge da coordinatore nazionale e deve essere un funzionario o altro dipendente della struttura designata. |
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I punti di contatto nazionali sono vincolati dai principi di imparzialità e obiettività in tutti gli aspetti delle loro competenze. |
Motivazione | |
E' necessario assicurare che il punto di contatto nazionale sia composto da esperti di differente provenienza e che il lavoro sia coordinato tra questo ed il rappresentante nel comitato direttivo. | |
Emendamento 23 Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) | |
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a) competenze in materia di asilo e migrazione che riguardino anche aspetti di processo decisionale, diritto, ricerca e statistica; |
a) differenti competenze in materia di asilo e migrazione che riguardino anche aspetti di processo decisionale, diritto, ricerca e statistica; |
Motivazione | |
E' necessario assicurare che il punto di contatto nazionale sia composto da esperti di differente provenienza e che il lavoro sia coordinato tra questo ed il rappresentante nel comitato direttivo. | |
Emendamento 24 Articolo 5, paragrafo 3, lettera b) | |
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b) contribuiscono con i dati nazionali al sistema di scambio di informazioni della rete di cui all’articolo 8; |
b) contribuiscono con i dati nazionali, le analisi e le valutazioni al sistema di scambio di informazioni della rete di cui all’articolo 8; |
Motivazione | |
E' necessario assicurare che i punti di contatto, oltre a raccogliere dati, possano compiere anche analisi e valutazioni. | |
Emendamento 25 Articolo 5, paragrafo 3, lettera c) | |
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c) sviluppano la capacità di indirizzare domande specifiche agli altri punti di contatto e di rispondere rapidamente alle richieste da questi rivolte; |
c) sviluppano la capacità di indirizzare domande specifiche agli altri punti di contatto e di rispondere rapidamente alle richieste da questi rivolte, come pure alle richieste formulate dalla Commissione, dal Parlamento europeo o dal Consiglio; |
Motivazione | |
E' necessario assicurare che i punti di contatto possano rispondere alle richieste formulate da Commissione, PE e Consiglio. | |
Emendamento 26 Articolo 5, paragrafo 3, lettera d) | |
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d) stabiliscono una rete nazionale sulle migrazioni composta da una molteplicità di organizzazioni e persone fisiche attive nel settore della migrazione e dell’asilo che rappresentino tutte le parti interessate. I membri della rete nazionale sulle migrazioni possono essere invitati a contribuire alle attività della REM, con particolare riguardo agli articoli 8 e 9. |
d) stabiliscono una rete nazionale sulle migrazioni e sull'asilo composta da una molteplicità di organizzazioni governative e non governative, in particolare università, centri di ricerca e associazioni professionali, e persone fisiche attive nei vari settori della migrazione e dell’asilo, che rappresentino tutte le parti e che siano in grado di fornire uno specifico know how. I membri della rete nazionale sulle migrazioni e sull'asilo sono invitati a contribuire alle attività della REM, con particolare riguardo agli articoli 8 e 9. |
Motivazione | |
I punti di contatto devono essere in grado di cooperare con le organizzazioni governative e non governative, le università, i centri di ricerca, ecc. | |
Emendamento 27 Articolo 6, paragrafo 3 | |
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3. Previa consultazione del comitato direttivo e dei punti di contatto nazionali, la Commissione adotta, nei limiti dell’obiettivo generale e dei compiti definiti agli articoli 1 e 2, il programma annuale di attività della REM. Il programma specifica gli obiettivi e le priorità tematiche. La Commissione controlla l’esecuzione del programma annuale di attività e riferisce regolarmente al comitato direttivo circa la sua esecuzione e lo sviluppo della REM. |
3. Previa consultazione dei punti di contatto nazionali e del Parlamento europeo e previa approvazione da parte del comitato direttivo, la Commissione adotta, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti dell’obiettivo generale e dei compiti definiti agli articoli 1 e 2, il programma annuale di attività della REM. Il programma specifica gli obiettivi e le priorità tematiche. La Commissione controlla l’esecuzione del programma annuale di attività e riferisce regolarmente al comitato direttivo circa la sua esecuzione e lo sviluppo della REM. |
Motivazione | |
È inserito un testo rivisto concordato dal Consiglio, e accettabile per il Parlamento, che garantisce che il comitato direttivo disponga del potere di approvare il programma annuale, nonché un riferimento al regolamento del Consiglio n. 1995/2006. | |
Emendamento 28 Articolo 7, paragrafo 5 bis (nuovo) | |
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5 bis. Le attività di cui al paragrafo 5, qualora non siano previste nel programma annuale di attività della REM, sono comunicate in tempo utile ai punti di contatto nazionali. |
Motivazione | |
È inserito un testo concordato dal Consiglio, accettabile per il Parlamento. | |
Emendamento29 Articolo 8, titolo | |
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Sistema di scambio di informazioni |
Pubblicazione, diffusione e scambio di informazioni |
Motivazione | |
E' necessario assicurare che le informazioni scambiate, raccolte ed elaborate dalla REMA siano pubblicate e diffuse al massimo, includendo tutti gli attori ed interlocutori coinvolti e interessati. | |
Emendamento 30 Articolo 8, paragrafo 1 | |
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1. È istituito, in conformità delle disposizioni del presente articolo, un sistema di scambio di informazioni basato su Internet, accessibile mediante apposito sito web. |
1. È istituito, in conformità delle disposizioni del presente articolo, un sistema di pubblicazione, diffusione e scambio di informazioni basato su Internet, accessibile mediante apposito sito web. |
Motivazione | |
E' necessario assicurare che le informazioni scambiate, raccolte ed elaborate dalla REMA siano pubblicate e diffuse al massimo, includendo tutti gli attori ed interlocutori coinvolti e interessati. | |
Emendamento 31 Articolo 8, paragrafo 2, comma 1 | |
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2. Il contenuto del sistema di scambio di informazioni è di norma pubblico. |
2. Il contenuto del sistema di pubblicazione, diffusione e scambio di informazioni è di norma pubblico. |
Motivazione | |
E' necessario assicurare che le informazioni scambiate, raccolte ed elaborate dalla REMA siano pubblicate e diffuse al massimo, includendo tutti gli attori ed interlocutori coinvolti e interessati. | |
Emendamento 32 Articolo 8, paragrafo 3, lettera f) | |
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f) un repertorio dei ricercatori e degli istituti di ricerca nei settori della migrazione e dell’asilo. |
f) un repertorio dei ricercatori e degli istituti di ricerca nei settori della migrazione e dell’asilo e delle ONG nonché delle organizzazione nazionali, europee, internazionali e intergovernative attive in tale settore. |
Motivazione | |
Le informazioni scambiate, raccolte e compilate dal REMA devono esser pubblicate e diffuse quanto più possibile con la partecipazione di tutte le parti coinvolte e interessate. Dovrebbe essere specificato esplicitamente nel testo che anche le organizzazioni intergovernative come l'IOM devono essere comprese. | |
Emendamento 33 Articolo 8, paragrafo 3, lettera f bis) (nuova) | |
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f bis) una bibliografia europea che comprenda lavori accademici pubblicati e non pubblicati, in particolare relazioni, opuscoli e testi di conferenze; |
Emendamento 34 Articolo 8, paragrafo 3, lettera f ter) (nuova) | |
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f ter) un'agenda europea che annunci conferenze ed eventi importanti concernenti l'intero fenomeno delle migrazioni e dell'asilo; |
Emendamento 35 Articolo 8, paragrafo 3, lettera f quater) (nuova) | |
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f quater) una base di dati in cui ricercatori e studenti del ciclo di studi per il dottorato possano inserire informazioni sulle loro tesi e studi in corso di preparazione. |
Emendamento 36 Articolo 9, paragrafo 1 | |
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1. I punti di contatto nazionali presentano ogni anno un rapporto sulla situazione della migrazione e dell’asilo nei rispettivi Stati membri comportante anche una descrizione degli sviluppi politici e dati statistici. |
1. I punti di contatto nazionali presentano ogni anno un rapporto sulla situazione della migrazione e dell’asilo nei rispettivi Stati membri comportante anche una descrizione degli sviluppi giuridici (leggi e giurisprudenza) e degli sviluppi politici nonché dati statistici. |
Motivazione | |
E' necessario assicurare che la REMA compia studi sugli sviluppi statistici, politici ma anche giuridici in tema di immigrazione ed asilo. | |
Emendamento 37 Articolo 10, paragrafo 1 | |
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1. La REM coopera con strutture degli Stati membri o dei paesi terzi competenti in materia di migrazione e asilo, fra cui le organizzazioni internazionali. |
1. La REM coopera con strutture, organismi ed organizzazioni governative e non governative dell'Unione europea, degli Stati membri e dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di migrazione e asilo. La REM dà priorità all'interazione con i paesi terzi di origine e di transito per i migranti nell'Unione europea. |
Motivazione | |
E' necessario assicurare che la REMA cooperi con le altre strutture, organismi ed organizzazioni governative e non governative dell'UE, con gli Stati membri e le organizzazioni internazionali. | |
Emendamento 38 Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo) | |
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1 bis. La cooperazione della REM con i paesi di origine e di transito dei richiedenti asilo e dei migranti assicura la coerenza della realizzazione della politica comune in materia di migrazione e di asilo. Tale cooperazione mira a raggiungere un livello di cooperazione adeguato con i paesi vicini allo scopo di consolidare la politica europea di vicinato. |
Motivazione | |
Occorre che gli Stati membri dell'UE e i paesi terzi, in particolare i paesi vicini, elaborino congiuntamente una strategia e sviluppino una cooperazione operativa tra i paesi di origine, di transito e di destinazione allo scopo di gestire le migrazioni in modo più efficace lungo i principali assi migratori. Tale dialogo, basato sulla solidarietà, potrebbe riguardare azioni, in uno spirito di partenariato, a favore di un'immigrazione legale riuscita, assicurando al contempo una lotta più efficace contro l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani. | |
Emendamento 39 Articolo 13 | |
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Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente decisione, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale un rapporto sullo sviluppo della REM. Il rapporto è accompagnato, se del caso, da proposte di modifica della decisione. |
Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente decisione, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo un rapporto sullo sviluppo della REM. Il rapporto è accompagnato, se del caso, da proposte di modifica della decisione in vista della possibile creazione di un Osservatorio europeo dei flussi migratori. |
Motivazione | |
È necessario prevedere l'eventualità della creazione di un Osservatorio, qualora se ne ravvisasse l'opportunità a seguito del rapporto triennale. | |
Emendamento 40 Articolo 15, paragrafo 1 | |
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La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008. |
La presente decisione si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.. |
Motivazione | |
Emendamento tecnico. | |
Emendamento 41 Articolo 15 bis | |
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Articolo 15 bis Revisione La presente decisione sarà sottoposta a revisione entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona. |
MOTIVAZIONE
Il Parlamento europeo è consultato su una proposta di decisione del Consiglio che stabilisce una Rete Europea sulle Migrazioni elaborata dalla Commissione europea.
Una Rete europea sulle migrazioni già esiste e basa il proprio lavoro su una serie di punti di contatto nazionali. Essa è stata creata attraverso un progetto pilota, seguito da un'azione preparatoria. Si tratta ora di assicurare una base giuridica adeguata per il funzionamento della Rete attraverso appunto la decisione del Consiglio che il PE è chiamato oggi ad esaminare.
La relatrice condivide pienamente le linee principali della decisione della Commissione e l'accordo generale emerso in sede di Consiglio, in particolare con l'idea di consolidare tale struttura sotto forma di Rete, e di non creare, almeno per ora, un ulteriore osservatorio o agenzia europea, evitando in questo modo eccessive burocratizzazioni. Il lavoro di raccolta di dati e informazioni e di analisi può essere compiuto in modo efficiente da una Rete che assicuri il lavoro comune a livello europeo degli organismi competenti o interessati a livello nazionale ed internazionale.
Il Consiglio ha lavorato con estrema celerità sulla proposta della Commissione, raggiungendo un accordo sostanziale sulla proposta e modificandola solo su alcuni punti. Ciononostante, il parere del Parlamento europeo non è una mera formalità, e quindi la relatrice invita il Consiglio a tenerne pienamente conto in vista dell'adozione definitiva della proposta di decisione. La relatrice da parte sua ha introdotto degli emendamenti che riprendono le proposte del Consiglio al fine di rendere possibile un accordo tra le istituzioni sul testo in esame.
Nella relazione che ho elaborato per il Parlamento europeo si propone in particolare:
- di modificare la denominazione attuale della Rete da "Rete Europea sulle Migrazioni (REM)" a "Rete Europea sulle Migrazioni e sull'Asilo (REMA)". Tale proposta discende dal semplice fatto che la Rete si occupa di migrazioni ma anche di asilo, e ci sembra quindi pertinente e logico che questo sia rispecchiato nel nome della Rete e nel suo acronimo;
- di ampliare il mandato della Rete al fine di permettere a questa di compiere studi, analisi e valutazioni in merito all'applicazione ed implementazione delle direttive, alla preparazione di analisi di tipo giuridico ed all'elaborazione di conclusioni e raccomandazioni, anche su richiesta del PE come pure delle altre istituzioni, perché il suo lavoro sia effettivamente utile e proficuo per gli attori coinvolti nei processi decisionali;
- la REMA ha come scopo quello di raccogliere e scambiare dati comparabili a livello europeo in tema di immigrazione ed asilo. Al fine di assicurare che questo possa effettivamente succedere, è necessario chiarire che l'obiettivo è quello di elaborare a livello europeo criteri ed indicatori comuni;
- è necessario assicurare che la REM possa lavorare in stretta cooperazione con altri organismi ed attori nel campo delle migrazioni e dell'asilo: amministrazioni governative in primo luogo, ma anche ONG, Università, Centri di Ricerca, esperti, organizzazioni internazionali, Stati terzi, in modo da attingere i propri dati da più fonti ed avere un approccio di tipo multidisciplinare.
- la REMA dovrà anche compiere uno sforzo di comunicazione e diffusione dei suoi lavori, il che renderà questi e la REMA stessa più visibile. A tal fine, sarà necessario utilizzare in particolare Internet al fine di pubblicare e diffondere dati ed analisi, nel rispetto del Regolamento 1049/2001 sull'accesso ai documenti.
- la relatrice non può invece accettare la proposta del Consiglio di modificare l'articolo 4 della Proposta di Decisione, ove si definisce la composizione ed i compiti del Comitato direttivo della REMA, per attribuire al PE solamente un ruolo di osservatore senza diritto di voto, mentre invece la Commissione - che trova il pieno sostegno della relatrice - propone che il PE abbia un suo rappresentante con diritto di voto.
- la REMA dovrà inoltre evitare di sovrapporsi nel suo lavoro con altri organismi europei, collaborando invece con questi e basando il proprio lavoro su quello già compiuto, in uno sforzo di cooperazione e piena collaborazione.
In conclusione, la relatrice invita il Parlamento europeo ad approvare la proposta della Commissione corredata dagli emendamenti predisposti, affinché la Rete sia stabilita al più presto nel corso del 2009.
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA PROPOSTA
On. Gérard Deprez
Presidente
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
BRUXELLES
Oggetto: Parere sulla base giuridica della proposta di decisione del Consiglio che istituisce una rete europea sulle migrazioni (COM(2007)0466 – C6‑0303/2007 – 2007/0167(CNS))
Signor Presidente,
con lettera del 6 febbraio 2008 Lei ha consultato la commissione giuridica, a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento, sulla legittimità e sull'opportunità della base giuridica della proposta della Commissione in oggetto.
La commissione giuridica ha esaminato la questione nella riunione del 26 febbraio 2008.
La base giuridica proposta dalla Commissione è l'articolo 66 del trattato CE.
La commissione per le libertà civili ritiene che tale base giuridica debba essere modificata e sostituita dagli articoli 62 e 63 del trattato CE. Questo cambiamento della base giuridica presenterebbe il vantaggio, per il Parlamento, che la questione rientrerebbe nell'ambito della procedura di codecisione, anziché della procedura di consultazione semplice.
Disposizioni pertinenti del trattato CE
Articolo 62
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67, entro un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta:
1. misure volte a garantire, in conformità all'articolo 14, che non vi siano controlli sulle persone, sia cittadini dell'Unione sia cittadini di paesi terzi, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne
2. misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, che definiscono:
(a) norme e procedure cui gli Stati membri devono attenersi per l'effettuazione di controlli sulle persone alle suddette frontiere;
b) regole in materia di visti relativi a soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi, che comprendono:
i) un elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e di quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo;
ii) le procedure e condizioni per il rilascio dei visti da parte degli Stati membri;
iii) un modello uniforme di visto;
iv) norme relative a un visto uniforme;
3. misure che stabiliscono a quali condizioni i cittadini dei paesi terzi hanno libertà di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi
Articolo 63
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67, entro un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta:
1) misure in materia di asilo, a norma della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del protocollo del 31 gennaio 1967, relativo allo status dei rifugiati, e degli altri trattati pertinenti, nei seguenti settori:
a) criteri e meccanismi per determinare quale Stato membro è competente per l'esame della domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo in uno degli Stati membri;
b) norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;
c) norme minime relative all'attribuzione della qualifica di rifugiato a cittadini di paesi terzi;
d) norme minime sulle procedure applicabili negli Stati membri per la concessione o la revoca dello status di rifugiato;
2) misure applicabili ai rifugiati ed agli sfollati nei seguenti settori:
a) norme minime per assicurare protezione temporanea agli sfollati di paesi terzi che non possono ritornare nel paese di origine e per le persone che altrimenti necessitano di protezione internazionale;
b) promozione di un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi;
3) misure in materia di politica dell'immigrazione nei seguenti settori:
a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;
b) immigrazione e soggiorno irregolari, compreso il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;
4) misure che definiscono con quali diritti e a quali condizioni i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro possono soggiornare in altri Stati membri.
Le misure adottate dal Consiglio a norma dei punti 3 e 4 non ostano a che uno Stato membro mantenga o introduca, nei settori in questione, disposizioni nazionali compatibili con il presente trattato e con gli accordi internazionali.
Alle misure da adottare a norma del punto 2, lettera b), del punto 3, lettera a), e del punto 4 non si applica il suddetto periodo di cinque anni.
Articolo 66
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67, adotta misure atte a garantire la cooperazione tra i pertinenti servizi delle amministrazioni degli Stati membri nelle materie disciplinate dal presente titolo, nonché tra tali servizi e la Commissione.
Articolo 67
1. Per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione o su iniziativa di uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento europeo.
2. Trascorso tale periodo di cinque anni:
- il Consiglio delibera su proposta della Commissione; la Commissione esamina qualsiasi richiesta formulata da uno Stato membro affinché essa sottoponga una proposta al Consiglio,
- il Consiglio, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, prende una decisione al fine di assoggettare tutti o parte dei settori contemplati dal presente titolo alla procedura di cui all'articolo 251 e di adattare le disposizioni relative alle competenze della Corte di giustizia.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le misure di cui all'articolo 62, punto 2, lettera b), punti i) e iii), successivamente all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.
4. In deroga al paragrafo 2, le misure di cui all'articolo 62, punto 2, lettera b), punti ii) e iv), trascorso un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, sono adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251.
5. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio adotta secondo la procedura di cui all'articolo 251:
- le misure previste all'articolo 63, punto 1) e punto 2), lettera a), purché il Consiglio abbia preliminarmente adottato, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, una normativa comunitaria che definisca le norme comuni e i principi essenziali che disciplinano tali materie,
- le misure previste all'articolo 65, ad esclusione degli aspetti connessi con il diritto di famiglia.
Valutazione
L'articolo 67 CE stabilisce la procedura che disciplina l'adozione delle misure previste agli articoli 62-66. Si tratta di una disposizione complessa, che comporta una serie di condizioni e deroghe. Nella fattispecie, basta segnalare che, conformemente all'articolo 67, paragrafo 2, secondo trattino, la decisione del Consiglio del 2004 ha esteso l'ambito di applicazione della procedura di codecisione alla maggioranza delle misure previste al titolo IV del trattato CE, ad eccezione degli aspetti connessi all'immigrazione legale e al diritto di famiglia e di alcune questioni in materia di asilo[1].
Si deve osservare, in limine, che secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia[2] la scelta del fondamento normativo di un atto comunitario deve essere basata su circostanze obiettive che possono essere sindacate in via giurisdizionale, tra cui figurano, segnatamente, lo scopo e il contenuto dell'atto proposto.
Il contenuto della proposta in esame è costituito da 15 considerando e 15 articoli. Secondo l'articolo 1, la proposta concerne l'istituzione di una rete europea sulle migrazioni (REM) il cui obiettivo è "soddisfare l'esigenza di informazione delle istituzioni comunitarie, delle autorità e delle istituzioni degli Stati membri e dei cittadini sulla migrazione e sull'asilo, fornendo informazioni aggiornate, oggettive, affidabili e comparabili nell'intento di sostenere il processo politico e decisionale nell'Unione europea in questi settori".
Di fatto, lo scopo è quello di formalizzare e definire meglio, grazie all'adozione di un adeguato strumento giuridico, una struttura di rete già esistente[3].
Secondo la proposta, la REM deve essere una struttura permanente, composta dai "punti di contatto nazionali designati dagli Stati membri" e dalla Commissione (articolo 3) e guidata da un comitato direttivo composto da rappresentanti degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione, assistito da due esperti (articolo 4). Sono stabilite norme per quanto riguarda il coordinamento, le riunioni, un sistema di scambio di informazioni, i rapporti e gli studi, la cooperazione con altre strutture e il bilancio. L'articolo 2 descrive le attività che la REM deve svolgere per fornire informazioni aggiornate, obiettive, affidabili e comparabili riguardanti il settore della migrazione e dell'asilo.
Specificamente, ciò che la REM è tenuta a fare è raccogliere e scambiare dati, effettuare analisi, sviluppare metodi, pubblicare rapporti periodici, creare un sistema di scambio di informazioni basato su Internet, coordinare le informazioni e cooperare con altri organi europei e internazionali.
Per determinare quale possa essere la base giuridica opportuna, occorre analizzare brevemente le pertinenti disposizioni del trattato CE.
L'articolo 62 riguarda le misure volte a garantire che non vi siano controlli sulle persone, sia cittadini dell'Unione sia cittadini di paesi terzi, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne, le misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, che definiscono norme e procedure per i controlli sulle persone alle suddette frontiere e regole in materia di visti relativi a soggiorni di durata non superiore a tre mesi, e le misure che stabiliscono a quali condizioni i cittadini dei paesi terzi hanno libertà di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi.
L'articolo 63 copre le misure relative all'asilo, ai rifugiati e agli sfollati, alla politica di immigrazione e al soggiorno legale dei cittadini di paesi terzi. Per quanto concerne l'asilo e i rifugiati, la disposizione permette di stabilire criteri per determinare quale Stato è competente per l'esame di una domanda di asilo, unitamente a norme minime relative all'attribuzione delle qualifica di rifugiato a cittadini di paesi terzi e a norme minime per la concessione o la revoca dello status di rifugiato. Per quanto concerne gli sfollati, l'articolo 63 consente l'adozione di norme minime per assicurare protezione temporanea agli sfollati di paesi terzi e di misure per promuovere un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che devono far fronte alle conseguenze dell'accoglienza dei rifugiati e degli sfollati. Inoltre, l'articolo copre le condizioni di ingresso e di soggiorno nonché il soggiorno irregolare. Infine, definisce i diritti e le condizioni alle quali i cittadini di paesi terzi che soggiornono legalmente in uno Stato membro possono soggiornare in altri Stati membri[4].
L'articolo 66 CE abilita il Consiglio ad adottare misure atte a garantire la cooperazione tra i pertinenti servizi delle amministrazioni degli Stati membri nelle materie disciplinate dal titolo IV, nonché tra tali servizi e la Commissione.
Sia l'articolo 62 che l'articolo 63 CE fanno riferimento a misure riguardanti "norme", "criteri", "regole", "procedure" e "condizioni" che incidono direttamente sulle politiche in materia di visti, asilo e immigrazione.
La proposta in esame non stabilisce disposizioni di questo tipo ma si limita ad istituire una struttura incaricata della ricerca e della gestione di informazioni sulle questioni di asilo e di immigrazione, come risultato di una cooperazione tra "entità" designate dagli Stati membri, che fungono da punti di contatto nazionali, e la Commissione, che deve coordinare il lavoro della rete attraverso il comitato direttivo.
Da un lato, l'assenza di misure che disciplinino direttamente le questioni di asilo e immigrazione e, dall'altro, l'istituzione di una struttura risultante dalla cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione allo scopo di raccogliere e trattare informazioni e dati sull'asilo e la migrazione onde sostenere l'attività dell'Unione europea in tali settori indicano chiaramente che le misure previste dalla proposta rientrano nella "cooperazione amministrativa" coperta dall'articolo 66 CE[5].
A fronte dell'esistenza di una specifica disposizione riguardante la cooperazione amministrativa, l'argomentazione della commissione per le libertà civili - secondo cui un atto giuridico che istituisce un fondo o un'organizzazione (come ad esempio una rete) dovrebbe essere basato sulla base giuridica della politica corrispondente - non è pertinente.
Alla luce dell'analisi che precede, si constata che la proposta di decisione prevede misure atte a garantire "la cooperazione tra i pertinenti servizi dell'amministrazione degli Stati membri nelle materie disciplinate dal presente titolo, nonché tra tali servizi e la Commissione".
Nella riunione del 26 febbraio 2008 la commissione giuridica ha pertanto deciso, all'unanimità[6], di raccomandare il mantenimento della base giuridica attuale, segnatamente l'articolo 66 del trattato CE.
Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.
Giuseppe Gargani
- [1] Decisione del Consiglio 2004/927/CE del 22 dicembre 2004 che assoggetta taluni settori contemplati dal titolo IV, parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea alla procedura di cui all'articolo 251 di detto trattato (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 45).
"Articolo 1
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato allorché adotta le misure di cui all'articolo 62, punto 1, punto 2, lettera a) e punto 3 del trattato.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato allorché adotta le misure di cui all'articolo 63, punto 2, lettera b) e punto 3, lettera b) del trattato." - [2] Cfr. Causa C-338/01 Commissione/Consiglio [2004] Racc. pag. I-7829, punto 54; Causa C-211/01 Commissione/Consiglio [2003] Racc. pag. I-8913, punto 38; Causa 62/88 Grecia/Consiglio [1990] Racc. pag. I-01527, punto 62.
- [3] Consiglio europeo di Salonicco del giugno 2003. Cfr. documento del Consiglio 11638/03.
- [4] Cfr. conclusioni dell'Avvocato generale Geelhoed nella causa C-109/01, Secretary of State for the Home Department/ Hacene Akrich: "L'articolo 63 CE consente al legislatore comunitario di stabilire a livello di Comunità una parte importante della normativa sull'immigrazione" (punto 2).
- [5] Cfr. Decisione del Consiglio 2002/463/CE del 13 giugno 2002, che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (Programma ARGO ), che è basato sull'articolo 66 CE (GU L 161 del 19.6.2002, pag. 11).
- [6] Erano presenti al momento della votazione gli onn. Giuseppe Gargani (presidente), Titus Corlăţean (vicepresidente), Rainer Wieland (vicepresidente), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vicepresidente), Francesco Enrico Speroni (vicepresidente), Diana Wallis (relatrice per parere), Monica Frassoni, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Vicente Miguel Garcés Ramón (in sostituzione di Giulietto Chiesa), Sajjad Karim (in sostituzione di Carlo Casini), Gabriele Stauner (in sostituzione di Bert Doorn), József Szájer (in sostituzione di Othmar Karas) e Jacques Toubon (in sostituzione di Jaroslav Zvěřina).
PROCEDURA
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Titolo |
Rete europea delle migrazioni |
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Riferimenti |
COM(2007)0466 – C6-0303/2007 – 2007/0167(CNS) |
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Consultazione del PE |
20.9.2007 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 27.9.2007 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
BUDG 27.9.2007 |
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Pareri non espressi Decisione |
BUDG 14.11.2007 |
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Relatore(i) Nomina |
Luciana Sbarbati 5.11.2007 |
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Contestazione della base giuridica Parere JURI |
JURI 26.2.2008 |
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Esame in commissione |
22.1.2008 |
27.2.2008 |
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Approvazione |
27.2.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
47 0 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Edit Bauer, Simon Busuttil, Maria da Assunção Esteves, Anne Ferreira, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Metin Kazak, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Hubert Pirker, Nicolae Vlad Popa, Eva-Britt Svensson |
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Deposito |
5.3.2008 |
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