RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeoe del Consiglio relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili
31.3.2008 - (COM(2007)0560 – C6‑0331/2007 – 2007/0201(COD)) - ***I
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Francesco Ferrari
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili
(COM(2007)0560 – C6‑0331/2007 – 2007/0201(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0560),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0331/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6‑0081/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) La direttiva 2003/102/EC è risultata inapplicabile nella parte riguardante le prescrizioni previste per l'attuazione della seconda fase. A questo riguardo, l'articolo 5 della direttiva fa richiesta alla Commissione di avanzare le proposte necessarie a superare i problemi relativi all'applicabilità di dette prescrizioni e prevedere, ove possibile, l'utilizzo di sistemi di sicurezza attiva, pur garantendo che non vi sia un abbassamento dei livelli di sicurezza degli utenti della strada vulnerabili. |
(4) La direttiva 2003/102/EC è risultata inapplicabile nella parte riguardante le prescrizioni previste per l'attuazione della seconda fase. A questo riguardo, l'articolo 5 della direttiva fa richiesta alla Commissione di avanzare le proposte necessarie a superare i problemi relativi all'applicabilità di dette prescrizioni e prevedere, ove possibile, l'utilizzo di sistemi di sicurezza attiva, pur garantendo che non vi sia un abbassamento dei livelli di sicurezza degli utenti della strada vulnerabili. Tuttavia, sono state messe a punto nuove tecnologie, per quanto riguarda le misure passive, che potrebbero contribuire al soddisfacimento delle prescrizioni di cui alla fase II. Occorre dunque tener conto di tali tecnologie. |
Motivazione | |
Attualmente esistono tecnologie economicamente interessanti che permetterebbero il soddisfacimento delle prescrizioni contemplate dalla seconda fase di applicazione della direttiva 2003/102/CE; tali tecnologie contribuirebbero a ridurre il numero di incidenti mortali e la gravità delle lesioni subite dai pedoni e da altri utenti della strada vulnerabili. | |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Uno studio commissionato dalla Commissione dimostra che le prescrizioni per la protezione dei pedoni possono essere migliorate in maniera significativa grazie alla combinazione di misure di sicurezza attiva e passiva in grado di offrire un livello di protezione più elevato rispetto alle disposizioni precedentemente in vigore. In particolare, è stato individuato, come sistema di sicurezza attiva, il dispositivo di assistenza alla frenata che, in combinazione con le modifiche ai requisiti di sicurezza passiva, andrà ad accrescere notevolmente il livello di protezione. Si ritiene, pertanto, opportuno rendere obbligatoria l'installazione dei dispositivi di assistenza alla frenata sui veicoli a motore di nuova produzione. |
(5) Uno studio commissionato dalla Commissione dimostra che le prescrizioni per la protezione dei pedoni possono essere migliorate in maniera significativa grazie alla combinazione di misure di sicurezza attiva e passiva in grado di offrire un livello di protezione più elevato rispetto alle disposizioni precedentemente in vigore. In particolare, è stato individuato, come sistema di sicurezza attiva, il dispositivo di assistenza alla frenata che, in combinazione con le modifiche ai requisiti di sicurezza passiva, andrà ad accrescere notevolmente il livello di protezione. È pertanto opportuno rendere obbligatoria l'installazione dei dispositivi di assistenza alla frenata sui veicoli a motore di nuova produzione. Tale misura non dovrebbe tuttavia sostituire i sistemi di sicurezza passiva di livello elevato, quanto piuttosto integrarli. |
Motivazione | |
Per assicurare un livello elevato di sicurezza in tutte le circostanze, quanto previsto dalla Commissione, e cioè l'installazione obbligatoria, a partire dal 2009, di dispositivi di assistenza alla frenata su tutti i veicoli di nuova produzione, non dovrebbe sostituirsi ai sistemi di sicurezza passiva di livello elevato, quanto piuttosto integrarli. | |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) I veicoli dotati di sistemi anticollisione non sono obbligati a rispettare talune prescrizioni di cui al presente regolamento a condizione che essi siano in grado di evitare gli urti con i pedoni e non si limitino a ridurne le conseguenze. |
(6) I veicoli dotati di sistemi anticollisione possono non essere obbligati a rispettare talune prescrizioni di cui al presente regolamento a condizione che essi siano in grado di evitare gli urti con i pedoni e non si limitino a ridurne le conseguenze. Dopo aver valutato se il ricorso a tale tecnologia può effettivamente evitare le collisioni con i pedoni e gli altri utenti della strada vulnerabili, la Commissione può presentare proposte di modifica del presente regolamento per consentire l'utilizzazione di tali sistemi. |
Motivazione | |
Collegato agli emendamenti all'articolo 11 e al considerando 10. | |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Con l’aumento della circolazione di veicoli pesanti sulle strade urbane, è opportuno che le disposizioni in materia di protezione dei pedoni siano applicate non soltanto ai veicoli con massa massima non superiore a 2.500 kg, ma anche, alla scadenza di un determinato periodo transitorio, ai veicoli delle categorie M1 e N1 la cui massa massima supera questo limite. |
(7) Con l’aumento della circolazione di veicoli pesanti sulle strade urbane, è opportuno che le disposizioni in materia di protezione dei pedoni siano applicate non soltanto ai veicoli con massa massima non superiore a 2.500 kg, ma anche, alla scadenza di un periodo transitorio limitato, ai veicoli delle categorie M1 e N1 la cui massa massima supera questo limite. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(8 bis) La Commissione intensifica gli sforzi volti a ridurre gli eccessi di velocità e la guida in stato di ebbrezza e a rafforzare l'uso di autoveicoli più leggeri organizzando campagne di sensibilizzazione e proponendo una legislazione più severa, onde conferire maggiore efficacia al presente regolamento. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) In particolare, la Commissione andrebbe dotata del potere di adottare prescrizioni tecniche per l’applicazione dei requisiti relativi alle prove e alle prestazioni dei sistemi anticollisione, oltre che delle misure di attuazione in base ai risultati del monitoraggio. Dal momento che si tratta di misure di portata generale, atte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento mediante l’introduzione di altri elementi non essenziali, dovrebbero essere adottate nel rispetto della procedura di regolamentazione con controllo prevista dall’articolo 5, paragrafo a) della decisione 1999/468/CE. |
(10) In particolare, la Commissione dovrebbe essere abilitata ad adottare prescrizioni tecniche per l’applicazione dei requisiti relativi alle prove oltre che delle misure di attuazione in base ai risultati del monitoraggio. Dal momento che si tratta di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate nel rispetto della procedura di regolamentazione con controllo prevista dall’articolo 5, paragrafo a) della decisione 1999/468/CE. |
Motivazione | |
Collegato agli emendamenti all'articolo 11 e al considerando 6. I requisiti relativi alle prestazioni dei sistemi anticollisione non devono essere trattati secondo la procedura di comitato. | |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I punti 2 e 3 dell’allegato I non si applicano ai veicoli di categoria N1 in cui il punto R della posizione del conducente è avanzato rispetto all’asse anteriore o arretrato in senso longitudinale rispetto alla linea mediana trasversale dell’asse anteriore di meno di 1000 mm. |
2. I punti 2 e 3 dell’allegato I non si applicano: |
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(a) ai veicoli di categoria N1, |
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(b) ai veicoli di categoria M1 derivata da N1 con massa massima superiore a 2500 kg, |
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in cui il punto R della posizione del conducente è avanzato rispetto all’asse anteriore o arretrato in senso longitudinale rispetto alla linea mediana trasversale dell’asse anteriore di meno di 1050 +/- 50 mm. |
Motivazione | |
A Ginevra è stata inserita nel testo del GTR (Global Technical Regulation) una distanza di 1000 mm, distanza che è stata ripresa nella proposta della Commissione. Ciò può provocare una disparità di trattamento tra veicoli a muso piatto simili, con conseguente distorsione del mercato. I veicoli di categoria M1 a muso piatto di peso superiore alle 2,5 t possono equivalere ai veicoli di categoria N1 comparabili e dovrebbero quindi essere trattati nello stesso modo. La riduzione della distanza tra il punto R e l'asse anteriore ridurrà lo spazio nella cabina e quindi la comodità per il conducente; per tale motivo è stato previsto un margine di tolleranza. | |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 bis) per "veicoli di categoria M1 derivata da N1" si intendono i veicoli di categoria M1 e di massa massima superiore a 2500 kg che, anteriormente ai montanti A, hanno la stessa struttura e forma generale dei veicoli di categoria N1 preesistenti; |
Motivazione | |
Collegato all'emendamento all'articolo 2, paragrafo 2. La modifica dell'articolo 2, paragrafo 2 rende necessaria una definizione di "veicoli di categoria M1 derivata da N1". | |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
A decorrere dal [DATA trentatré mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], nel caso di veicoli nuovi di categoria M1, o N1 derivata da M1, e con massa massima non superiore a 2.500 kg, non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 4 dell'allegato I, le autorità nazionali, per motivi inerenti alla sicurezza dei pedoni, considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo [26] della direttiva […/…/CE], rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione di tali veicoli. |
A decorrere dal ...*, le autorità nazionali, per motivi inerenti alla sicurezza dei pedoni, considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE, rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione dei seguenti veicoli nuovi: |
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(a) veicoli di categoria M1; |
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(b) veicoli di categoria N1 derivata da M1, e con massa massima non superiore a 2 500 kg, non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 4 dell'allegato I. |
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* 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. A decorrere dal [DATA cinquantasei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], le autorità nazionali, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, rifiutano l'omologazione CE o l'omologazione nazionale per ciascuno dei seguenti nuovi tipi di veicoli: |
3. A decorrere dal ...*, le autorità nazionali, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, rifiutano l'omologazione CE o l'omologazione nazionale per ciascuno dei seguenti nuovi tipi di veicoli: |
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* 48 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. A decorrere dal [DATA sessanta mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento], nel caso di veicoli nuovi di categoria M1, o N1 derivata da M1, e con massa massima non superiore a 2.500 kg, non conformi alle prescrizioni tecniche di cui ai punti 2 e 4 o ai punti 3 e 4 dell’allegato I, le autorità nazionali, per motivi inerenti alla sicurezza dei pedoni, considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell’articolo [26] della direttiva […/…/CE], rifiutano l’immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione di tali veicoli. |
4. A decorrere dal …*, nel caso di veicoli nuovi di categoria M1, o N1 derivata da M1, e con massa massima non superiore a 2.500 kg, non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 2 o al punto 3 dell’allegato I, le autorità nazionali, per motivi inerenti alla sicurezza dei pedoni, considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE, rifiutano l’immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione di tali veicoli. |
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* 31 dicembre 2012. |
Motivazione | |
La direttiva 2003/102 prevede come scadenza per i veicoli nuovi che non rispettano le prescrizioni in materia di sicurezza passiva della fase I (quali definiti nel punto 3.1 dell'allegato I della direttiva). Le prescrizioni del punto 2 dell'allegato I del regolamento in esame sono identiche per cui va mantenuta la stessa scadenza. Il calendario per quanto concerne il dispositivo BAS (punto 4 dell'allegato I) è trattato nell'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 6. | |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. A decorrere dal [DATA settantotto mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], nel caso di un nuovo tipo di veicolo non conforme alle prescrizioni tecniche di cui ai punti 3 e 4 dell'allegato I, le autorità nazionali, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, rifiutano l'omologazione CE o l'omologazione nazionale. |
5. A decorrere dal ...*, nel caso di un nuovo tipo di veicolo non conforme alle prescrizioni tecniche di cui al punto 3 dell'allegato I, le autorità nazionali, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, rifiutano l'omologazione CE o l'omologazione nazionale. |
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* 72 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. |
Motivazione | |
La riduzione del lead time per i nuovi tipi di veicoli di categoria M1 di peso superiore a 2 500 kg e dei veicoli di categoria N1 è collegata alla riduzione proposta per gli altri veicoli nuovi della stessa categoria. È opportuno prevedere un intervallo di 5 anni tra le due scadenze | |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) veicoli di categoria M1 o N1 non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 4 dell’allegato I; |
(a) veicoli di categoria N1 non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 4 dell’allegato I; |
Motivazione | |
Tutti i veicoli nuovi di categoria M1 sono già coperti dall'articolo 9, paragrafo 2. | |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 6 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) veicoli di categoria M1, o N1 derivata da M1, con massa massima non superiore a 2.500 kg, non conformi alle prescrizioni tecniche di cui ai punti 2 e 3 dell’allegato I. |
soppresso |
Motivazione | |
La scadenza per questa categoria di veicoli è già stabilita all'articolo 9, paragrafo 4. | |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 7 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. A decorrere dal [DATA centosedici mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], le autorità nazionali, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo [26] della direttiva […/…/CE], rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione dei seguenti veicoli nuovi: |
7. A decorrere dal ...*, le autorità nazionali, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE, rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione di tutti i veicoli nuovi di categoria M1 e di categoria N1 derivata da M1, con massa massima non superiore a 2 500 kg, non conformi alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punto 3. |
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* 108 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 7 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) veicoli di categoria M1 o N1 non conformi alle prescrizioni tecniche di cui all’allegato I, punto 4; |
soppresso |
Motivazione | |
Il calendario per l'installazione del BAS (punto 4 dell'allegato I) a bordo dei veicoli nuovi è trattato all'articolo 9, paragrafi 2 e 6. | |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 7 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) veicoli di categoria M1, o N1 derivata da M1, con massa massima non superiore a 2.500 kg, non conformi alle prescrizioni tecniche di cui all’allegato I, punto 3. |
soppresso |
Motivazione | |
Collegato all'emendamento all'articolo 9, paragrafo 7, alinea. | |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. A decorrere dal [DATA centotrentotto mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], nel caso di veicoli nuovi non conformi alle prescrizioni tecniche di cui ai punti 3 e 4 dell'allegato I, le autorità nazionali, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo [26] della direttiva […/…/CE], rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione di tali veicoli. |
8. A decorrere dal ...*, nel caso di veicoli nuovi non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 3 dell'allegato I, le autorità nazionali, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE, rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione di tali veicoli. |
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* 126 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Per i veicoli equipaggiati con sistemi anticollisione non vi è l’obbligo di soddisfare i requisiti relativi alle prove di cui ai punti 2 e 3 dell’allegato I ai fini del rilascio di un’omologazione CE o di un’omologazione nazionale riguardo alla protezione dei pedoni, oppure ai fini della vendita, dell’immatricolazione e della messa in circolazione. |
1. Sulla base di una valutazione della Commissione, i veicoli equipaggiati con sistemi anticollisione possono non essere tenuti a soddisfare i requisiti relativi alle prove di cui ai punti 2 e 3 dell’allegato I ai fini del rilascio di un’omologazione CE o di un’omologazione nazionale riguardo alla protezione dei pedoni, oppure ai fini della vendita, dell’immatricolazione e della messa in circolazione. |
Motivazione | |
Attualmente non esistono sul mercato sistemi anticollisione che siano effettivamente sempre in grado di identificare correttamente i pedoni o altri utenti vulnerabili. Potranno volerci parecchi anni prima che questo dispositivo di sicurezza attiva possa eventualmente sostituire le disposizioni di sicurezza passiva (progettazione dei veicoli). La Commissione, previa valutazione dell'utilizzazione di queste tecnologie, può proporre modifiche al presente regolamento. | |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La Commissione può adottare misure di attuazione indicanti i requisiti relativi alle prestazioni necessari per l’applicazione del paragrafo 1. |
2. La Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio le misure di attuazione necessarie per l’applicazione del paragrafo 1. |
Motivazione | |
Attualmente non esistono sul mercato sistemi anticollisione che siano effettivamente in grado di identificare correttamente i pedoni o altri utenti vulnerabili in tutte le condizioni necessarie. Potranno volerci parecchi anni prima che questo dispositivo di sicurezza attiva sia sufficientemente maturo da assicurare i livelli di sicurezza necessari. La Commissione, previa valutazione dell'utilizzazione di queste tecnologie, può proporre modifiche al presente regolamento. | |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, vengono adottate conformemente alla procedura indicata all’articolo 40, paragrafo 2 della direttiva […/…/CE]. |
soppresso |
Motivazione | |
Le misure in questione non si limiteranno a modificare elementi non essenziali del regolamento, ma potrebbero modificare fondamentalmente il regolamento. Una volta che la Commissione abbia valutato l'impiego di queste tecnologie, dovrà proporre emendamenti legislativi al regolamento attraverso la codecisione e non attraverso la procedura di comitato. | |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione controllerà l’uso del servofreno e di altre tecnologie che possano garantire una miglior protezione di utenti della strada vulnerabili, valuterà il funzionamento del presente regolamento, riguardo alla diffusione e all’uso effettivi della tecnologia, e al suo ulteriore sviluppo, entro e non oltre il [inserire la data, 5 anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento] e sottoporrà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione accompagnata da opportune proposte in materia. |
3. La Commissione, sulla base delle informazioni pertinenti comunicate dalle autorità di omologazione e dalle parti interessate nonché sulla base di studi indipendenti, segue gli sviluppi tecnici del rafforzamento dei requisiti di sicurezza passiva, del servofreno e di altre tecnologie di sicurezza attiva che possano garantire una miglior protezione di utenti della strada vulnerabili. |
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Entro il …* al più tardi, la Commissione valuta la fattibilità e l'utilizzo di tali requisiti rafforzati di sicurezza passiva. Essa valuta il funzionamento del presente regolamento, con riferimento all'impiego e all'efficacia del servo freno e di altre tecnologie di sicurezza attiva. |
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La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio accompagnata da opportune proposte in materia. |
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* Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. |
Motivazione | |
Occorre non solo seguire gli sviluppi in materia di tecnologie della sicurezza attiva, ma si deve analizzare anche la possibilità di rafforzare i requisiti di sicurezza passiva (progettazione della macchina). Lo studio di fattibilità ha dimostrato che sono possibili dei miglioramenti in materia di sicurezza passiva, quanto meno in un prossimo futuro. Il miglioramento delle tecnologie attive, come il freno attivo o i sistemi anticollisione, non dovrebbe far cessare gli sforzi dell'industria automobilistica intesi ad aumentare il livello di sicurezza passiva delle loro macchine. | |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Allegato I – punto 5.1.1.1. | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h. L'angolo massimo di flessione dinamica del ginocchio è di 26°, la deformazione massima di rottura dinamica del ginocchio è di 7,5 mm e l'accelerazione misurata in corrispondenza della testa della tibia non è superiore a 250 g. |
La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h. L'angolo massimo di flessione dinamica del ginocchio è di 24°, la deformazione massima di rottura dinamica del ginocchio è di 7,5 mm e l'accelerazione misurata in corrispondenza della testa della tibia non è superiore a 215 g. |
Motivazione | |
I requisiti per i sistemi di protezione frontale (FPS) dovrebbero essere identici a quelli per i veicoli di cui all'allegato I, punti 2 e 3 (nuova fase II). La direttiva 2005/156 concernente l'uso dei sistemi di protezione frontale è sostituita dal presente regolamento (cfr. articolo 10). L'utilizzazione di FPS sarà quindi possibile in futuro, ma solo se i veicoli in questione rispondono alle stesse prescrizioni tecniche dei veicoli senza FPS. L'FPS non dovrebbe comportare un ulteriore impatto negativo per il pedone. |
Traduzione esterna
MOTIVAZIONE
Contesto
Ogni anno si stima che, nei venticinque Stati membri, 8.000 utenti della strada vulnerabili, tra ciclisti e pedoni, vengono uccisi e 300.000 riportano lesioni a causa degli incidenti[1]. Le misure volte a ridurre il numero degli incidenti sono ritenute necessarie se considerate unitamente ai crescenti sforzi per incoraggiare l'utilizzo dei trasporti pubblici e l'abitudine di andare a piedi o usare la bicicletta come alternativa all'automobile. [2]
Lo scopo della direttiva 2003/102/CE era rafforzare i requisiti comunitari volti ad accrescere la sicurezza dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili in caso di lesioni causate da collisioni con un veicolo a motore. Ai sensi della suddetta direttiva, alcuni veicoli devono essere obbligatoriamente sottoposti ad alcune prove di prestazione suddivise in due fasi: la fase 1, basata sulle raccomandazioni del Centro comune di ricerca e avviata nell'ottobre 2005 e la fase II, basata sulle raccomandazioni del Comitato europeo per il miglioramento della sicurezza dei veicoli, che avrà inizio nel 2010. Entro cinque anni dall'inizio della fase II, tutti i nuovi veicoli che rientrano nel campo di applicazione della direttiva dovranno soddisfare i requisiti delle prove previste dalla direttiva.
Poiché, tuttavia, sono stati riconosciuti i potenziali problemi di fattibilità riguardanti l'attuazione tecnica della fase II, l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva prevede l'esecuzione di una valutazione di fattibilità entro il 1° luglio 2004 concernente le disposizioni riguardanti le prove tecniche della fase II e, in particolare, altre misure alternative o una combinazione di misure che abbiano un'efficacia almeno equivalente a quelle adottate nel 2003. Se, in seguito alla valutazione di fattibilità, si ritiene necessario adeguare le disposizioni relative alle prestazioni di sicurezza, l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva stabilisce che la Commissione deve sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta volta a modificare di conseguenza la direttiva, purché gli emendamenti effettuati mantengano lo stesso livello di protezione delle disposizioni esistenti.
I risultati della valutazione di fattibilità rivelano che i requisiti della fase II non sono completamente realizzabili dal punto di vista tecnico per tutti i veicoli e per tutti i tipi di veicolo attualmente prodotti. Poiché la direttiva consente una combinazione di misure di sicurezza attiva e passiva, la relazione prende in considerazione l'utilizzo di dispositivi di assistenza alla frenata come possibile misura complementare per il conseguimento degli obiettivi di protezione dei pedoni.
Proposta della Commissione
Sulla base dei risultati della valutazione di fattibilità, la Commissione propone quanto segue:
- un nuovo regolamento[3], anziché la revisione della direttiva, che sostituisca e integri la direttiva 2003/102/CE e la direttiva 2005/66/CE relativa all'impiego dei sistemi di protezione frontale[4];
- il trasferimento dei requisiti della fase I e del calendario dalla direttiva 2003/102/CE, la riduzione dei requisiti della fase II (fattibilità) e un nuovo calendario, oltre all'introduzione del sistema di frenata attiva per fornire quanto meno lo stesso livello di protezione previsto dalla direttiva 2003/102/CE;
- l'estensione dell'ambito di applicazione rispetto alla direttiva 2003/102/CE, includendo anche i veicoli di categoria M1e N1 di massa superiore a 2.500 kg.
Posizione del relatore sugli emendamenti
Il relatore condivide il parere della Commissione in merito alla necessità di introdurre misure destinate a ridurre il numero degli incidenti e delle lesioni a carico dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili. Gli emendamenti proposti dal relatore hanno pertanto lo scopo di rafforzare, ove possibile, le disposizioni del regolamento.
Calendario
All'articolo 9, la Commissione propone un calendario per l'attuazione del regolamento basato sui tempi normalmente necessari ai costruttori per adeguarsi alla nuova legislazione . Il relatore propone un calendario più ambizioso, basato sui seguenti aspetti:
a) Requisiti della fase I (vedasi Allegato I, sezione 2 della proposta)
Il calendario per l'attuazione di questi requisiti è già definito nella direttiva 2003/102/CE. Il nuovo regolamento si limiterebbe a integrare il calendario già in vigore. Per i nuovi tipi di veicolo, il calendario prevede come data di inizio il 2005, mentre per i nuovi veicoli la data d'inizio è il 31 dicembre 2012. In base alla proposta della Commissione, tuttavia, la prima data possibile per l'applicazione dei requisiti della fase I sui nuovi veicoli di categoria M1 e N1 inferiori a 2.500 kg, è il 2014 (60 mesi a decorrere dalla fine del 2008). Il relatore propone pertanto di ripristinare la data di scadenza iniziale del 31 dicembre 2012.
b) Dispositivo di assistenza alla frenata (BAS) (vedasi Allegato I, sezione 4 della proposta)
Il relatore ritiene che il periodo di 33 mesi per l'applicazione del dispositivo di assistenza alla frenata ai veicoli di categoria M1 e N1 sia troppo lungo. L'aggiunta del dispositivo di assistenza alla frenata ai veicoli già dotati di dispositivo ABS non presenta problemi particolari, tanto più che la quasi totalità dei veicoli di categoria M1 e N1 inferiori a 2.500 kg sono dotati di dispositivo ABS. La riduzione del tempo necessario per l'attuazione di una misura di sicurezza attiva rappresenta un vantaggio statisticamente quantificabile in termini di riduzione degli incidenti mortali e delle lesioni gravi causate dagli incidenti.
c) Nuovi requisiti della fase II (vedasi Allegato I, sezione 3 della proposta)
Come precedentemente ricordato, il calendario proposto dalla Commissione è, in condizioni normali, adatto all'introduzione dei nuovi requisiti normativi. In questo caso, tuttavia, si tratta di requisiti e calendari già obbligatori ai sensi della direttiva 2003/102/CE. Sulla base dei risultati della valutazione di fattibilità, la Commissione propone di ridurre sensibilmente i requisiti originari della fase II previsti dalla direttiva. Si tratta pertanto di stabilire se, in aggiunta a questa deroga, debba essere posticipato anche il calendario di applicazione. Il relatore ritiene che i nuovi requisiti della fase II siano abbastanza simili a quelli dell'attuale fase I e che il settore automobilistico sia pertanto in grado di conformarsi ai nuovi requisiti della fase II prima del previsto e propone pertanto un calendario simile a quello stabilito dalla direttiva 2003/102/CE.
Sistema anticollisione
Attualmente il mercato non offre un sistema anticollisione efficace per la sicurezza dei pedoni. Il relatore comprende e apprezza il fatto che, mediante la proposta dell'articolo 11, la Commissione incentiva il settore automobilistico a sviluppare tale sistema, anche se ritiene che ciò non consenta di evitare molti degli incidenti che coinvolgono i pedoni. Mediante gli emendamenti proposti, il relatore vuole garantire che, una volta sviluppato tale sistema, i colegislatori abbiano la possibilità di esaminare e valutare il potenziale effettivo di questa misura di sicurezza e che non vi sia alcuna identificazione automatica tra le misure di sicurezza passive e i sistemi anticollisione.
Sistema di protezione frontale
La direttiva 2005/66/CE relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale verrà sostituita dal regolamento in questione. I requisiti di sicurezza per i sistemi di protezione frontale devono garantire lo stesso livello di sicurezza di quelli previsti per i veicoli privi di sistemi di protezione frontale. I nuovi requisiti della fase II devono essere pertanto applicati anche ai sistemi di protezione frontale.
Monitoraggio
Il relatore ritiene importante valutare costantemente le possibilità tecniche disponibili anche al fine di migliorare gli standard di sicurezza passiva e controllare adeguatamente le possibilità di incremento dei requisiti di sicurezza.
- [1] Dati sulla base di studi condotti nel 2004.
- [2] Il Libro bianco della Commissione del 2001 stabilisce l'obiettivo di ridurre il numero totale delle vittime della strada del 50% entro il 2010 e riconosce l'importante ruolo svolto da sistemi di sicurezza potenziati, incentivando in particolare l'utilizzo di sistemi di sicurezza attivi.
- [3] Questa soluzione presenta un duplice vantaggio: il regolamento è direttamente applicabile su tutto il territorio dell'Unione europea senza bisogno di recepimento nelle singole legislazioni nazionali e fornisce alle imprese e alle autorità di omologazione un unico corpus normativo.
- [4] La direttiva 2005/66/CE relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore prevede controlli in caso di utilizzo di tali sistemi, siano essi forniti come equipaggiamento originale del veicolo o commercializzati sul mercato post-vendita. La proposta combina le prescrizioni di questa direttiva con quelle relative alla protezione dei pedoni, dando luogo a una normativa coerente in materia di protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili.
PROCEDURA
Titolo |
Protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili |
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Riferimenti |
COM(2007)0560 – C6-0331/2007 – 2007/0201(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
3.10.2007 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 11.10.2007 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ITRE 11.10.2007 |
IMCO 11.10.2007 |
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Pareri non espressi Decisione |
ITRE 22.11.2007 |
IMCO 21.11.2007 |
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Relatore(i) Nomina |
Francesco Ferrari 9.10.2007 |
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Esame in commissione |
23.1.2008 |
25.3.2008 |
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Approvazione |
26.3.2008 |
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Esito della votazione finale |
+ : – : 0 : |
36 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gabriele Albertini, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Roberts Zīle |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Jeanine Hennis-Plasschaert, Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Maria Eleni Koppa |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Donato Tommaso Veraldi |
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Deposito |
31.3.2008 |
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