RELAZIONE sull'iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione della decisione del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/.../GAI sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera

1.4.2008 - (11563/2007 – 11045/1/07 – C6‑0409/2007 – 2007/0821(CNS)) - *

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatrice: Bárbara Dührkop Dührkop

Procedura : 2007/0821(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0099/2008
Testi presentati :
A6-0099/2008
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione della decisione del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/.../GAI sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera

(11563/2007 – 11045/1/2007 – C6‑0409/2007 – 2007/0821(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania (11563/2007 e 11045/1/2007),

–   visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,

–   visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0409/2007),

–   visti gli articoli 93 e 51 e l'articolo 41, paragrafo 4, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6‑0099/2008),

1.  approva l'iniziativa della Repubblica federale di Germania quale emendata;

2.  invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

3.  invita il Consiglio e la Commissione, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a dare priorità a qualsiasi futura proposta di modifica della decisione in linea con la dichiarazione n. 50 concernente l'articolo 10 del Protocollo sulle disposizioni transitorie da allegare al trattato sull'Union europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

4.  è determinato a esaminare mediante procedura urgente qualsiasi futura proposta in tal senso conformemente alla procedura di cui al paragrafo 3 e in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali;

5.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

6.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica federale di Germania;

7.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo della Repubblica federale di Germania.

Emendamento  1

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Repubblica federale di Germania

Emendamento

 

(3 bis) È necessario che il Consiglio adotti al più presto la decisione quadro sui diritti procedurali in modo da definire alcune norme minime sulla disponibilità di assistenza giudiziaria alle persone fisiche negli Stati membri;

Motivazione

È necessaria una serie uniforme di garanzie procedurali a livello UE.

Emendamento  2

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Repubblica federale di Germania

Emendamento

 

(3 ter) Le norme in materia di protezione dei dati ai sensi della decisione 2009/.../GAI sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, devono essere messe a punto in assenza di un adeguato strumento giuridico del terzo pilastro sulla protezione dei dati. Una volta approvato tale strumento giuridico generale, esso andrebbe applicato a tutto il settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, sempre a condizione che il suo livello di protezione dei dati sia adeguato e, comunque, non inferiore a quello stabilito nella Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone fisiche in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale del 28 gennaio 1981 e nel suo protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati.

Motivazione

E' certo necessario un livello di protezione dei dati che sia elevato, armonizzato e quindi adeguato a garantire sia i diritti dei cittadini che l'efficace applicazione della legge in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia . Al riguardo il progetto di decisione quadro sulla protezione dei dati nel terzo pilastro dovrebbe agire da "lex generalis" pur consentendo l'applicabilità di ulteriori garanzie specifiche e norme più rigorose particolari definite dall'iniziativa del Consiglio di Prüm.

Emendamento  3

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Repubblica federale di Germania

Emendamento

 

(3 quater) Categorie speciali di dati concernenti l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, il credo religioso o filosofico, l'appartenenza a partiti o sindacati, l'orientamento sessuale o la salute andrebbero trattate solo se assolutamente necessario e in proporzione all'obiettivo del caso specifico nonché conformemente a salvaguardie specifiche.

Emendamento  4

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Considerando 3 quienquies (nuovo)

Testo della Repubblica federale di Germania

Emendamento

 

(3 quinquies) Si dovrebbe poter procedere rapidamente e senza troppi ostacoli burocratici alla costituzione di gruppi operativi comuni ai fini di un'efficiente cooperazione delle forze di polizia.

Emendamento  5

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Repubblica federale di Germania

Emendamento

 

(4 bis) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Garante europeo della protezione dei dati del 19 dicembre 2007,

Motivazione

Le misure attuative della decisione di Prüm riguarderanno spesso il trattamento dei dati personali e pertanto il parere al riguardo del Garante europeo della protezione dei dati è altamente raccomandato sebbene uno Stato membro che prende l'iniziativa a norma del Titolo VI del trattato UE non sia tenuto a richiederlo.

Emendamento  6

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Articolo 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Repubblica federale di Germania

Emendamento

 

- a) "dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ("persone interessata"); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

Motivazione

La decisione del Consiglio su Prüm non contiene alcuna definizione chiara dei dati personali e tale carenza persiste nella decisione di attuazione. Pertanto, il riferimento alla definizione di dati personali fornita all'articolo 2, lettera a) della direttiva 95/46/CE[1] andrebbe inserito nell'attuale decisione di attuazione su Prüm.

Emendamento  7

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Articolo 2 – lettera a

Testo della Repubblica federale di Germania

Emendamento

a) "consultazione" e "raffronto", di cui agli articoli 3, 4 e 9 della decisione 2007/…/GAI, le procedure mediante cui si stabilisce se vi sia concordanza tra, rispettivamente, i dati sul DNA o i dati dattiloscopici comunicati da uno Stato membro e i dati sul DNA o i dati dattiloscopici memorizzati nella banca dati di uno, di alcuni o di tutti gli Stati membri;

(non concerne la versione italiana)

Emendamento  8

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Articolo 2 – lettera b

Testo della Repubblica federale di Germania

Emendamento

b) "consultazione automatizzata", di cui all'articolo 12 della decisione 2007/…/GAI, la procedura di accesso on-line per consultare le banche dati di uno, di alcuni o di tutti gli Stati membri;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  9

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Articolo 2 – lettera c

Testo della Repubblica federale di Germania

Emendamento

c) "dati indicizzati sul DNA", un profilo DNA e un numero di riferimento;

(non concerne la versione italiana)

Emendamento  10

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Articolo 2 – lettera d

Testo della Repubblica federale di Germania

Emendamento

d) "profilo DNA", un codice alfanumerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante di un campione di DNA umano analizzato, vale a dire la struttura molecolare particolare dei vari loci del DNA;

(non concerne la versione italiana)

Emendamento  11

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Articolo 2 – lettera e

Testo della Repubblica federale di Germania

Emendamento

e) "parte non codificante del DNA", regioni cromosomiche che non contengono alcuna espressione genetica, vale a dire che notoriamente non forniscono alcuna proprietà funzionale di un organismo;

e) "parte non codificante del DNA", zone cromosomiche che non contengono alcuna espressione genetica, vale a dire che notoriamente non forniscono informazioni in merito a caratteristiche ereditarie specifiche; fatti salvi i progressi scientifici, nessuna ulteriore informazione viene rivelata dalla parte non codificante del DNA;

Emendamento  12

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Articolo 2 – lettera f

Testo della Repubblica federale di Germania

Emendamento

f) "profilo DNA indicizzato", il profilo DNA di una persona identificata;

(non concerne la versione italiana)

Emendamento  13

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Articolo 2 – lettera g

Testo della Repubblica federale di Germania

Emendamento

g) "profilo DNA non identificato", profilo DNA ottenuto da tracce rilevate nel corso delle indagini sui reati e appartenente ad una persona non ancora identificata;

(non concerne la versione italiana)

Emendamento  14

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Articolo 2 – lettera h

Testo della Repubblica federale di Germania

Emendamento

h) "annotazione", contrassegno apposto da uno Stato membro su un profilo DNA contenuto nella banca dati nazionale, indicante il fatto che è già stata evidenziata una concordanza su tale profilo DNA in seguito ad una consultazione o ad un raffronto realizzati da un altro Stato membro;o

(non concerne la versione italiana)

Emendamento  15

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Articolo 2 – lettera i

Testo della Repubblica federale di Germania

Emendamento

i) "dati dattiloscopici", immagini delle impronte digitali, immagini delle impronte digitali latenti, impronte palmari, impronte palmari latenti nonché modelli di tali immagini (minutiae codificate), quando sono memorizzati e trattati in una banca dati automatizzata;

(non concerne la versione italiana)

Emendamento  16

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Articolo 2 – lettera j

Testo della Repubblica federale di Germania

Emendamento

j) "dati di immatricolazione dei veicoli", l'insieme dei dati di cui al capitolo 3 dell'allegato della presente decisione;

(non concerne la versione italiana)

Emendamento  17

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Articolo 2 – lettera k

Testo della Repubblica federale di Germania

Emendamento

k) l'espressione "caso per caso", di cui all'articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, all'articolo 9, paragrafo 1, seconda frase, e all'articolo 12, paragrafo 1, seconda frase della decisione 2007/…/GAI, un singolo fascicolo d'indagine o fascicolo penale. Se tale fascicolo contiene più di un profilo DNA, dato dattiloscopico o dato di immatricolazione di un veicolo, questi possono essere trasmessi insieme come singola domanda.

(non concerne la versione italiana)

Emendamento  18

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Repubblica federale di Germania

Emendamento

 

Articolo 3 bis

 

Richieste riguardanti persone assolte o prosciolte

 

Conformemente ai capi 3 e 4 della presente decisione, le relazioni che effettuano la concordanza del profilo del DNA o dei dati dattiloscopici di persone assolte o prosciolte vanno scambiate solo se la base dati è esattamente circoscritta e la categoria di dati soggetti all'indagine è chiaramente definita dal diritto nazionale.

Motivazione

Conformemente ai paragrafi 41 e 42 del parere del garante europeo per la protezione dei dati dell'8 gennaio 2008 (documento del Consiglio 5056/08) non dovrebbero venire scambiati dati relativi al DNA e alle impronte digitali di persone innocenti.

Emendamento  19

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Repubblica federale di Germania

Emendamento

a) il codice di Stato membro dello Stato membro richiedente

a) il codice di Stato membro dello Stato membro richiedente e il codice dell'autorità nazionale che procede alla consultazione

Emendamento  20

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Repubblica federale di Germania

Emendamento

i) i poteri che i funzionari e altri agenti dello Stato membro o degli Stati membri di origine possono esercitare nello Stato membro di destinazione durante l'operazione;

i) i poteri che i funzionari e altri agenti dello Stato membro o degli Stati membri di origine possono esercitare nello Stato membro di destinazione durante l'operazione; fra tali poteri rientrano in particolare il diritto di osservazione, il diritto d'inseguimento, di arresto e di interrogatorio;

Emendamento  21

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Repubblica federale di Germania

Emendamento

1. Ulteriori modalità concernenti l'attuazione tecnica e amministrativa della decisione 2007/…/GAI figurano nell'allegato della presente decisione. L'allegato può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

1. Ulteriori modalità concernenti l'attuazione tecnica e amministrativa della decisione 2007/…/GAI figurano nell'allegato della presente decisione. L'allegato può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea.

Motivazione

Per qualsiasi modifica all'allegato va seguita l'attuale procedura prevista all'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) e all'articolo 39 del trattato sull'Unione europea, che richiede la consultazione del Parlamento europeo da parte del Consiglio.

Emendamento  22

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Articolo 20 – paragrafo 1

Testo la Repubblica federale di Germania

Emendamento

1. Il Consiglio adotta la decisione di cui all'articolo 25, paragrafo 2 della decisione 2007/…/GAI sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario che figura nel capitolo 4 dell'allegato della presente decisione.

1. Il Consiglio adotta la decisione di cui all'articolo 25, paragrafo 2 della decisione 2007/…/GAI sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario che figura nel capitolo 4 dell'allegato della presente decisione. Le autorità indipendenti di protezione dei dati dello/degli Stato membro/Stati membri interessato/interessati vengono pienamente coinvolte nella procedura di valutazione di cui al capitolo IV dell'allegato della presente decisione.

Motivazione

Qualsiasi decisione relativa all'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati richiede la piena partecipazione delle competenti autorità di protezione dei dati dello Stato membro interessato, visto il loro ruolo consultivo essenziale al riguardo.

Emendamento  23

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Repubblica federale di Germania

Emendamento

1. Una valutazione dell'applicazione amministrativa, tecnica e finanziaria dello scambio dei dati a norma del capo 2 della decisione 2007/…/GAI è effettuata su base annuale. La valutazione riguarda gli Stati membri che applicano già la decisione 2007/…/GAI al momento della valutazione ed è effettuata per quanto riguarda le categorie di dati per le quali lo scambio di dati ha avuto inizio tra gli Stati membri interessati. La valutazione si basa sulle relazioni degli Stati membri interessati.

1. Una valutazione dell'applicazione amministrativa, tecnica e finanziaria dello scambio dei dati a norma del capo 2 della decisione 2007/…/GAI è effettuata su base annuale. Siffatta valutazione comprende un esame delle conseguenze delle differenze a livello di tecniche e criteri per la raccolta e la memorizzazione dei dati relativi al DNA negli Stati membri. La valutazione comprende altresì un esame dei risultati connessi con la proporzionalità e l'efficacia dello scambio transfrontaliero dei vari tipi di dati relativi al DNA. La valutazione riguarda gli Stati membri che applicano già la decisione 2007/…/GAI al momento della valutazione ed è effettuata per quanto riguarda le categorie di dati per le quali lo scambio di dati ha avuto inizio tra gli Stati membri interessati. La valutazione si basa sulle relazioni degli Stati membri interessati.

Motivazione

La valutazione dei risultati dello scambio di dati non dovrebbe riguardare solamente gli aspetti tecnici e amministrativi dello scambio, ma dovrebbero comprendere una valutazione delle conseguenze delle importanti differenze a livello dei criteri e delle tecniche per la raccolta e la memorizzazione dei dati relativi al DNA negli Stati membri; inoltre, la valutazione dovrebbe altresì esaminare la proporzionalità e l'efficacia dato che il valore aggiunto di tale importante ampliamento dello scambio transfrontaliero di dati deve dimostrarsi fattibile alla luce dei risultati.

Emendamento  24

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo la Repubblica federale di Germania

Emendamento

 

2 bis. Il Segretariato generale del Consiglio trasmette al Parlamento europeo e alla Commissione, su base regolare, i risultati della valutazione dello scambio di dati in forma di relazione, come previsto al capitolo IV, paragrafo 2, punto 1, dell'allegato alla presente decisione.

Motivazione

L'applicazione corretta ed efficace della decisione di Prüm unitamente alle sue misure di attuazione è una priorità assoluta per il Parlamento europeo che deve essere pienamente informato sulla valutazione in atto di tali strumenti.

Emendamento  25

Iniziativa della Repubblica federale di Germania

Addendum all'iniziativa - Capitolo 1 – punto 1.1 – comma 3

Testo la Repubblica federale di Germania

Emendamento

Norma di inclusione

Norma di inclusione

I profili del DNA messi a disposizione dagli Stati membri a fini di ricerca e comparazione nonché i profili del DNA inviati a fini di ricerca e comparazione devono contenere almeno sei loci e possono contenere altri loci o blank secondo la loro disponibilità. I profili del DNA di riferimento devono contenere almeno sei dei sette loci ESS/ISSOL. Al fine di aumentare la precisione delle corrispondenze si raccomanda che tutti gli alleli disponibili siano stoccati nella banca di dati del profilo di DNA indicizzato.

I profili del DNA messi a disposizione dagli Stati membri a fini di ricerca e comparazione nonché i profili del DNA inviati a fini di ricerca e comparazione devono contenere almeno sei loci nonché loci o blank addizionali secondo la loro disponibilità. I profili del DNA di riferimento devono contenere almeno sei dei sette loci ESS/ISSOL. Al fine di aumentare la precisione delle corrispondenze tutti gli alleli disponibili devono essere stoccati nella base di dati del profilo di DNA indicizzato e utilizzati a fini di ricerca e comparazione. Ogni Stato membro deve applicare non appena possibile qualsiasi nuovo ESS di loci adottato dall'UE.

Motivazione

In order to compare DNA profiles, the accuracy of the match between values of compared loci is an essential condition. The higher is the number of loci that match, the less likely it is that there is a false match between DNA profiles that have been compared. The European Standard Set of Loci (ESS) contains 7 loci but this number could increase in the future. Furthermore, there are national database already working with comparisons on the basis of 10 loci (higher number than the ESS of loci) and as a rule they should be compelled to use all loci available since the accuracy of the match increases with the number of loci compared.

  • [1]  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

PROCEDURA

Titolo

Cooperazione transfrontaliera nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera

Riferimenti

11563/2007 – C6-0409/2007 – 2007/0821(CNS)

Consultazione del PE

9.11.2007

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

15.11.2007

Relatore(i)

       Nomina

Bárbara Dührkop Dührkop

29.11.2007

 

 

Esame in commissione

31.1.2008

27.2.2008

27.3.2008

 

Approvazione

27.3.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

31

2

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Carlos Coelho, Esther De Lange, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Athanasios Pafilis, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Edit Bauer, Sophia in ‘t Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Herbert Reul

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Manolis Mavrommatis