RELAZIONE sulla gestione degli stock di acque profonde

2.4.2008 - (2007/2110(INI))

Commissione per la pesca
Relatrice: Rosa Miguélez Ramos

Procedura : 2007/2110(INI)
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A6-0103/2008
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A6-0103/2008
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla gestione degli stock di acque profonde

(2007/2110(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'esame della gestione degli stock di acque profonde (COM(2007)0030),

–   vista la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (COM(2007)0196),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6‑0103/2008),

A. considerando che il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), nelle raccomandazioni relative agli stock di acque profonde formulate nel 2002 e nel 2004, indica che la maggior parte delle specie ha superato i limiti biologici di sicurezza; deplorando che l'UE abbia ridotto lo sforzo di pesca in misura decisamente minore rispetto a quanto raccomandato dal CIEM; sottolineando inoltre l’importanza di disporre di migliori dati biologici di base per poter fissare quote che garantiscano una pesca sostenibile,

B.  considerando che le attività di pesca delle flotte d'altura operanti in acque di paesi terzi, in zone di regolamentazione di organizzazioni regionali per la pesca (ORP) ovvero in zone non regolate d'alto mare, devono essere effettuate in modo razionale e responsabile, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, l'accordo delle Nazioni Unite sull'applicazione delle disposizioni di detta Convenzione relative alla conservazione e alla gestione degli stock transzonali e altamente migratori, e il codice di condotta per la pesca responsabile della FAO; considerando che sia l'accordo per le risorse alieutiche delle Nazioni Unite che il codice di condotta FAO richiedono l'applicazione del principio precauzionale,

C. considerando che al vertice di Johannesburg del 2002 l'UE ha assunto l'impegno di garantire il carattere sostenibile della pesca mondiale nonché di mantenere o ripristinare le risorse, soprattutto gli stock eccessivamente sfruttati, al livello di rendimento massimo sostenibile, se possibile entro il 2015,

D. considerando che la protezione dell'ambiente marino e l'esercizio di una pesca sostenibile possono essere efficaci soltanto con il consenso e la cooperazione di tutti gli Stati interessati,

E.  considerando che la raccolta sistematica di dati affidabili costituisce la pietra angolare della valutazione degli stock e della consulenza scientifica e quindi ha un'importanza fondamentale per l'applicazione della politica comune della pesca; che, nella sua comunicazione, la Commissione ha riconosciuto la mancanza di dati sufficienti per valutare scientificamente lo stato degli stock di acque profonde, nonché l'esistenza di divergenze quanto alla loro definizione,

F.  considerando che la relazione pubblicata nell'aprile 2007 dal comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA) affronta la modifica del calendario di presentazione delle relazioni scientifiche e il loro miglioramento qualitativo,

G. considerando la necessità di adeguate misure socioeconomiche volte a compensare i pescatori per i costi della riduzione dell'attività legati ai piani di recupero degli stock,

H. considerando che la sua risoluzione del 14 novembre 2006 su una Strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino[1], auspicava diverse misure atte a promuovere l'uso sostenibile dei mari e la conservazione degli ecosistemi marini,

1.  si compiace per gli sforzi della flotta comunitaria finalizzati ad una politica della pesca sostenibile, e constata una certa sproporzione tra la situazione prospettata nella comunicazione della Commissione e la situazione reale;

2.  sottolinea che, prima di adottare nuove misure di gestione, si dovrebbero analizzare i motivi della mancata applicazione di quelle esistenti, nonché le cause che portano gli Stati membri a non adempiere ai propri obblighi, ovvero ad adempierli in ritardo o con metodologie differenti, il che rende difficile un'analisi dei fattori che incidono su queste attività di pesca;

3.  fa notare che le continue modifiche della normativa e il lancio di nuove proposte senza lasciare il tempo sufficiente per attuare quelle esistenti e trattare adeguatamente le informazioni ottenute comportano una perdita di credibilità della politica comune della pesca e che le attuali restrizioni allo sforzo di pesca risultano essere più adatte ad alcune specie che ad altre;

4.  concorda con la Commissione sul fatto che la raccolta sistematica di dati affidabili costituisce la pietra angolare della valutazione degli stock e dei pareri scientifici; chiede alla Commissione, agli Stati membri e all'industria della pesca di colmare le lacune esistenti, affinché le misure di controllo degli sforzi di pesca possano essere adeguate a ciascun tipo di attività, riconoscendo che la maggior parte della pesca di specie di acque profonde è una pesca mista;

5.  ricorda alla Commissione che anche quando, a causa delle scarse conoscenze biologiche, i totali delle catture ammissibili (TAC) e i limiti degli sforzi per queste attività di pesca sono stati fissati in modo arbitrario, è necessario rispettare l'approccio precauzionale e tener conto dello sfruttamento di ciascuna specie considerata di acque profonde, decidendo di conseguenza la fissazione dei TAC sulla base di studi scientifici precisi;

6.  rileva che il regolamento del Consiglio (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca[2], stabilisce l'applicazione dell'approccio precauzionale, definito all'articolo 3 nel seguente modo: "la mancanza di dati scientifici adeguati non deve giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o delle specie dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat";

7.  sottolinea la necessità di introdurre un divieto di rigetti nella pesca di specie in acque profonde, che consentirebbe agli scienziati di studiare con maggiore precisione la complessa diversità delle specie, molte delle quali vengono sbarcate pur non essendo commestibili;

8.  ritiene che la Commissione, nell'ambito delle misure volte a ridurre le catture accessorie e vietare i rigetti, dovrebbe imporre un divieto per tutta l'attività di pesca su montagne sottomarine, sbocchi idrotermali e entro 5 miglia da ogni barriera corallina in acqua fredda; ritiene che si dovrebbe vietare anche la pesca a strascico a profondità inferiori ai 1.000 e che nel contempo andrebbero rafforzate le procedure di vigilanza e di controllo;

9.  afferma che numerose specie profonde sono catture accessorie e sollecita quindi la Commissione a porre maggiore attenzione sul controllo dello sforzo di pesca come strumento per ridurre catture accessorie, rilevando tuttavia che le restrizioni delle maglie delle reti sono inappropriate per la forma e la dimensione delle specie profonde;

10. chiede alla Commissione una valutazione socioeconomica delle attività di pesca delle specie profonde, nonché un'analisi dell'impatto che avrebbero sul settore ulteriori riduzioni dello sforzo di pesca, come pure l'impatto del continuo impoverimento degli stock da cui dipende l'attività di pesca; sottolinea che è fondamentale raggiungere un equilibrio tra le esigenze socioeconomiche e la sostenibilità ambientale;

11. ricorda che, dato che molti di questi stock si trovano in acque internazionali, è necessario il coordinamento delle azioni nell'ambito delle diverse ORP, affinché le misure adottate tengano conto dell'insieme delle flotte che svolgono queste attività di pesca; ritiene che l'UE dovrebbe operare per garantire la piena ed effettiva attuazione della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 61/105 in relazione alla pesca di fondo e in alto mare; ritiene che tutte le restrizioni debbano essere applicate ai pescatori di tutte le parti contraenti, al fine di evitare situazioni di svantaggio;

12. propone che nelle acque profonde ove attualmente non viene esercitata la pesca tale attività venga autorizzata soltanto previa mappatura delle zone in questione e qualora si ritenga su basi scientifiche che una pesca responsabile e sostenibile possa essere esercitata senza rischio di depauperamento della biodiversità e di danni agli habitat, adottando le pertinenti misure di gestione;

13. chiede alla Commissione l'introduzione di nuovi programmi di raccolta di informazioni scientifiche, ricorrendo se necessario a imbarcazioni di ricerca; ritiene che un esempio potrebbe essere quello dell'amministrazione spagnola della pesca, la quale, nella zona di regolamentazione della Commissione per la pesca dell'Atlantico nordorientale, ha proceduto alla cartografia della zona detta "Hatton Bank", dove vengono catturate specie di acque profonde e dove la ricerca si è incentrata sulla distribuzione delle montagne sottomarine, sui coralli di acqua fredda e sulle correnti idrotermali, al fine di identificare le zone sensibili nel settore di attività delle flotte di pesca;

14. concorda con la Commissione riguardo alla necessità di adottare, per questo tipo di pesca, un approccio ecosistemico, pur sottolineando che le misure devono avere un minimo di credibilità e non essere applicate in modo generalizzato, ma in base a valutazioni di impatto ambientale, onde evitare la chiusura di zone in cui non esiste alcun rischio, chiudendo alla pesca di fondo zone ove sono noti, o vi è possibilità che esistano, ecosistemi marini vulnerabili o ove i patrimoni ittici sono al di fuori di limiti biologici sicuri; lo studio della cartografia dei fondi marini e dell'interazione degli elementi che configurano gli ecosistemi, nonché la conoscenza delle risorse naturali degli oceani devono costituire una priorità, se l'obiettivo è che la nuova politica marittima europea diventi realtà;

15. ribadisce che i pescatori e le associazioni che li rappresentano devono essere ascoltati e partecipare alla definizione delle misure di protezione dell'ambiente marino, di gestione delle risorse e di recupero degli stock;

16. concorda con il Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA) riguardo alla necessità di destinare maggiori risorse, umane e finanziarie, all'analisi della biomassa e alla mortalità dovuta alla pesca in quasi tutte le attività del settore; ritiene parimenti che, affinché i pareri scientifici siano accettati da tutte le parti, sia necessario definire un orientamento strategico chiaro, che consenta di evitare la duplicazione delle attività e la mancanza di sinergie;

17. esprime la propria preoccupazione quanto all'inefficienza e alla scarsa attuazione dei vigenti regolamenti della PCP; chiede alla Commissione di migliorare le procedure di monitoraggio e di controllo negli Stati membri;

18. sottolinea l’importanza della messa a punto di tecniche nuove che garantiscano un sistema efficace di monitoraggio e controllo; esorta la Commissione a continuare a sviluppare tecniche di controllo e indica a tal proposito le possibilità rappresentate dai giornali di bordo elettronici;

19. evidenzia i vantaggi della creazione di una rete di aree marine protette nell'ambito della rete NATURA 2000 ed è convinto che questa iniziativa avrà effetti positivi sulle riserve ittiche eccessivamente sfruttate; incoraggia gli Stati membri a far uso di tutte le possibilità offerte dalle componenti marine della rete NATURA 2000;

20. insiste affinché la Commissione faccia ogni sforzo per garantire l'attuazione e il possibile miglioramento dei vigenti accordi internazionali per la pesca in acque profonde;

21. chiede alla Commissione e agli Stati membri di sviluppare linee guida comuni, di scambiare le migliori prassi, di migliorare l'impiego della tecnologia comunitaria disponibile e di coinvolgere gruppi di esperti e ONG allo scopo di attuare al meglio misure volte a ridurre la pesca illegale e la vendita di catture illegali sui mercati europei;

22. chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere metodi di cattura più favorevoli all'ambiente, che non danneggino l'ambiente e la biodiversità ecologica con catture collaterali indesiderate o con danni evitabili ad altri organismi viventi;

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Traduzione esterna

  • [1]  GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 131.
  • [2]  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

MOTIVAZIONE

1. Contenuto della proposta

La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'esame della gestione degli stock di acque profonde (COM(2007)30 definitivo) del 29 gennaio 2007 si propone di analizzare l'efficacia della legislazione applicabile alla pesca esercitata su queste specie ittiche, alcune delle quali, sebbene non tutte, sono caratterizzate da una produttività molto bassa e da una maturazione tardiva. La pesca in acque profonde, per quanto di dimensioni ridotte rispetto a quella continentale, riveste una notevole importanza economica per le flotte europee, che iniziarono la cattura questo tipo di stock nel corso degli anni 90 in concomitanza con il declino delle specie demersali, a partire dal merluzzo.

Si tratta di attività di pesca multispecifiche ove l'insufficienza delle informazioni disponibili determina il prevalere di una situazione di incertezza per la maggior parte degli stock e in cui parecchie delle specie elencate negli allegati, come ad esempio lo squalo, il pesce specchio o la molva azzurra, non sono oggetto di una pesca diretta. Il fatto che vi sia talvolta un accavallamento tra le acque comunitarie da un lato e la zona di regolamentazione della Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC) dall'altro, porta talora a constatare alcune divergenze in ordine alle formule di gestione.

Fino al 2003, anno in cui, con il regolamento (CE) n. 2340/2002, gli Stati membri si videro assegnare per la prima volta dei contingenti sulla base di dati storici (si trattava dei contingenti per il 2003‑2004), non era mai stata attuata nessuna regolamentazione specifica. Tale assegnazione, realizzata nel contesto di un'attività di pesca già in essere, si rivelò assai controversa e lo divenne ancor più dopo la modifica del 2004, che riservò un posto ai paesi dell'allargamento. Lungi dall'essere risolto, il problema si ripropose con le successive assegnazioni dei totali ammissibili di cattura (TAC); si venne in questo modo a creare una situazione tale per cui alcuni Stati membri non riuscivano a sfruttare in toto il contingente assegnato, mentre altri arrivavano ad esaurirlo già nei primi mesi dell'anno.

Al fine di contenere l'espansione di tale attività alieutica, il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio impose una serie di condizioni alquanto restrittive: l'obbligo di un permesso di pesca specifico, la limitazione della capacità delle imbarcazioni, disposizioni specifiche in materia di comunicazione e di controllo, piani di campionamento obbligatori, la presenza di osservatori a bordo, la raccolta dei dati e l'obbligo di sbarcare i pesci catturati nei porti all'uopo designati.

Nel 2004, per migliorare la tutela degli stock di acque profonde, i membri della Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC), UE inclusa, decisero di ridurre del 30% lo sforzo di pesca per il 2005 e il 2006, una riduzione calcolata sulla base dello sforzo di pesca del 2003, ovvero del primo anno per il quale erano disponibili dati relativi alle catture. Il Consiglio dei ministri, al fine di attenuare l'impatto socioeconomico del provvedimento, ha ridotto tale percentuale del 10% nel 2005, e quindi ancora una volta del 10% nel 2006. Il regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio, oltre a fissare i totali ammissibili di cattura per il 2005 e il 2006, ha introdotto per la prima volta dei TAC per una serie di stock precedentemente non soggetti a limiti di cattura. Il regolamento ha istituito anche una zona di protezione per il pesce specchio atlantico nelle acque a ovest del Regno Unito e dell'Irlanda.

In materia di lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, nell'ottobre del 2006 il Consiglio ha inoltre approvato un regolamento che recepisce nel diritto comunitario le decisioni della NEAFC relative alle acque di competenza di questa organizzazione regionale per la pesca (ORP). Secondo la nuova regolamentazione, non possono entrare in porti comunitari né pescare in acque comunitarie i pescherecci dediti ad attività illegali e rimangono vietate le importazioni di pesce provenienti da tali imbarcazioni. Gli Stati membri non possono conferire loro la bandiera e hanno l'obbligo di invitare importatori, trasportatori e altri settori coinvolti a non trattare e a non trasbordare il pesce catturato da tali pescherecci.

Le ultime decisioni in materia di specie di acque profonde, che contengono disposizioni estremamente restrittive per taluni tipi di stock, sono state approvate dal Consiglio dei ministri nel novembre 2006 mediante il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio che stabilisce i TAC e i contingenti per il periodo 2007-2008.

2. Osservazioni della relatrice

La comunicazione si propone di valutare l'efficacia della normativa su due diversi piani, quello della pertinenza e quello dell'attuazione delle norme. Considerati i progressi realizzati da questa specifica attività alieutica nonché le numerose misure già attuate dalla flotta comunitaria (che non sono tuttavia applicabili alle altre flotte non europee che pescano nelle medesime zone), il tono complessivo del documento appare in qualche misura allarmista. È evidente che la flotta europea ha ridotto il proprio sforzo di pesca nel corso degli ultimi anni rivedendo al ribasso i TAC, limitando la capacità e creando delle zone protette. Nondimeno, le amministrazioni nazionali e il settore interessato hanno più di un rimprovero da formulare nei confronti della normativa.

Il primo di detti rimproveri riguarda l'imprecisione dell'espressione "acque profonde". La Commissione, che peraltro riconosce che quando è stata adottata questa classificazione essa non disponeva di informazioni né biologiche né scientifiche in merito, qualifica come stock di acque profonde tutte le specie catturate a una profondità superiore a quattrocento metri, per cui l'espressione va a coprire un ampio ventaglio peraltro privo di elementi biologici, zonali o morfologici comuni. In assenza di dati scientifici attendibili e per effetto della disinformazione esistente circa la struttura geografica di queste acque, i TAC e i contingenti non solo vengono stabiliti per zone di gestione estremamente vaste, ma risultano anche assai restrittivi, andando persino oltre le disposizioni adottate per le specie che rientrano nei programmi di ricostituzione degli stock.

Considerato quanto tempo è trascorso, la Commissione dovrebbe essere in grado di differenziare tra le specie che necessitano di essere tutelate per via delle specifiche caratteristiche biologiche e le altre specie, non demersali, per le quali sarebbe opportuno fissare, sul piano della flotta, degli obiettivi a lungo temine. La Commissione si è già trovata più di una volta costretta a cancellare alcune specie dall'elenco e a riconoscere che, nella fattispecie, si trattava soltanto di catture accessorie della pesca effettuata in acque poco profonde. Secondo la relatrice, è urgente che Commissione elimini quelle differenze di trattamento fra le specie che non risultano pienamente giustificate e che faccia quanto prima chiarezza sulla situazione.

Per quanto concerne l'adeguatezza del sistema dei TAC e dei contingenti per la gestione di questo tipo di stock, risulta evidente che l'applicazione nelle attività multispecifiche delle misure di controllo dello sforzo di pesca non è più semplice di quella dei TAC, fissati, questi ultimi, soltanto per nove delle 48 specie di cui agli allegati I e II del regolamento. Sono numerose le voci che si levano per far osservare che alcuni TAC fin troppo restrittivi potrebbero comportare un aumento dei rigetti, donde la necessità – secondo queste stesse voci – di procedere a previe analisi proattive che andrebbero abbinate a un rafforzamento dei controlli, segnatamente delle flotte. Le previste riduzioni che interessano la molva azzurra, ma anche il brosmio, si traducono di fatto in un aumento dei rigetti di queste specie ittiche in quanto catture accessorie, nella misura in cui esse vivono a una profondità minore rispetto alle altre specie interessate dalla proposta.

La necessità di porre rimedio al problema dei rigetti e di conseguire una migliore gestione di questi ultimi, sembra essere un'altra questione rilevante. La Commissione, che pare limitarsi ad auspicare che il sistema abbia qualche effetto, concorda tuttavia sull'esigenza di porre in atto altri tipi di misure più efficaci.

Per quanto concerne la gestione dello sforzo di pesca attraverso la limitazione della capacità, la Commissione riconosce che il fatto di includere tra i pescherecci che necessitano di permessi speciali tutte le imbarcazioni con permesso di pesca in alto mare (destinate o meno alla cattura di specie di acque profonde) ha provocato dei problemi di controllo, restringendo inutilmente l'accesso agli altri tipi di pesca.

La Commissione attribuisce la scarsa efficacia delle misure di controllo dello sforzo di pesca al fatto che alcuni Stati membri non le abbiano osservate, cosa che induce a chiedersi quali provvedimenti siano stati intrapresi per sanzionare tali mancanze e per quali motivi, rispetto a coloro che hanno rispettato gli impegni, i contravventori non siano stati identificati chiaramente e non siano state adottate misure di conseguenza. Tuttavia, anche nelle condizioni testé indicate, i dati complessivi sullo sforzo di pesca, forniti da almeno dieci Stati membri, indicano per il 2005 uno sforzo non superiore al 65% dello sforzo esercitato nel 2000, in linea con le regolamentazioni della NEAFC. La stessa Commissione riconosce che gli attuali controlli cui sono soggette tutte le attività di pesca multispecifiche dovrebbero essere adattati caso per caso, anche se talune di queste attività sembrano più sostenibili di altre, in funzione delle specie bersaglio e di quelle che costituiscono soltanto delle catture accessorie.

Non vi è dubbio che è necessario migliorare con urgenza, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, le informazioni disponibili sulle diverse attività di pesca, segnatamente per ciò che concerne le specie di cui all'allegato II e aumentare i mezzi umani e finanziari destinati alla ricerca. A tale proposito, gli esperti non cessano di insistere sul fatto che il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) deve identificare, per ciascuna specie, gli stock che si prestano a uno sfruttamento sostenibile. Essi richiedono non soltanto un maggiore rigore scientifico nei piani di campionamento, ma anche una maggiore concisione nei dati forniti dalla Commissione e dallo stesso CIEM. Per quanto riguarda le zone vietate o i settori di pesca, sui quali non si dispone di dati attendibili, gli stessi esperti raccomandano di procedere a una ridefinizione delle zone, che dovranno essere di dimensioni più limitate, dal momento che l'interdizione di zone altrimenti sfruttabili potrebbe concretamente portare a una situazione in cui i pescherecci illegali sarebbero liberi di dedicarsi impunemente alle loro attività di pesca, dato il disinteresse manifestato nella fattispecie dalle parti coinvolte; questo contribuirebbe a rendere ancora più rarefatti i dati necessari per valutare le risorse della zona specifica.

PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (11.10.2007)

destinato alla commissione per la pesca

sulla gestione degli stock di acque profonde
(2007/2110(INI))

Relatore per parere: Marios Matsakis

SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  ricorda la propria risoluzione del 14 novembre 2006 su una Strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino[1], nella quale si invocavano numerose misure per promuovere l'uso sostenibile dei mari e la conservazione degli ecosistemi marini;

2.  conviene con la Commissione che gli attuali livelli di sfruttamento degli stock di acque profonde devono essere ineludibilmente ridotti e che le misure vigenti sono state troppo scarsamente attuate per poter essere efficaci;

3.  è preoccupato che i totali di cattura ammissibili (TAC) siano stati sostanzialmente più elevati di quelli raccomandati dagli scienziati (di una media tra il 42 e il 57%) e pertanto chiede alla Commissione e agli Stati membri di approvare una riduzione significativa dei TAC per le riserve minacciate;

4.  constata con preoccupazione che il CIEM, nelle raccomandazioni relative agli stock di acque profonde formulate nel 2002 e nel 2004, indica che la maggior parte delle specie ha superato i limiti biologici di sicurezza; deplora che ciononostante l'UE abbia ridotto lo sforzo di pesca in misura minore rispetto a quanto raccomandato dal CIEM; sottolinea inoltre l’importanza di disporre di migliori dati biologici di base per poter fissare quote che garantiscano una pesca sostenibile;

5.  propone che nelle acque profonde ove attualmente non viene esercitata la pesca tale attività venga autorizzata soltanto previa mappatura delle zone in questione e qualora si ritenga su basi scientifiche che una pesca responsabile e sostenibile, in conformità degli impegni internazionali, possa essere esercitata senza rischio di depauperamento della biodiversità e di danni agli habitat;

6.  esprime la propria preoccupazione quanto all'inefficienza e alla scarsa attuazione dei regolamenti vigenti; chiede alla Commissione di migliorare le procedure di monitoraggio e di controllo negli Stati membri;

7.  sottolinea l’importanza della messa a punto di tecniche nuove che garantiscano un sistema efficace di monitoraggio e controllo; esorta la Commissione a continuare a sviluppare tecniche di controllo e indica a tal proposito le possibilità rappresentate dai giornali di bordo elettronici;

8.  evidenzia i vantaggi della creazione di una rete di aree marine protette nell'ambito della rete NATURA 2000 ed è convinto che questa iniziativa avrà effetti positivi sulle riserve ittiche eccessivamente sfruttate; incoraggia gli Stati membri a far uso di tutte le possibilità offerte dalle componenti marine della rete NATURA 2000;

9.  insiste affinché la Commissione faccia ogni sforzo per garantire l'attuazione e il possibile miglioramento dei vigenti accordi internazionali per la pesca in acque profonde;

10. esorta la Commissione a non impedire agli Stati membri di introdurre blocchi della pesca a livello nazionale ed eventualmente altre restrizioni alla pesca al fine di garantire uno stock sostenibile;

11. ricorda gli obiettivi stabiliti al Vertice mondiale per lo sviluppo sostenibile di Johannesburg del settembre 2002, in particolare di mantenere o ripristinare le riserve ittiche a livelli che possano produrre la massima resa sostenibile con l'obiettivo di raggiungere questi risultati per le riserve depauperate su base urgente e, dove possibile, non più tardi del 2015;

12. chiede alla Commissione e agli Stati membri di sviluppare linee guida comuni, di scambiare le migliori prassi, di migliorare l'impiego della tecnologia comunitaria disponibile e di coinvolgere gruppi di esperti e ONG allo scopo di attuare al meglio misure volte a ridurre la pesca illegale e la vendita di catture illegali sui mercati europei;

13. chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere metodi di cattura più favorevoli all'ambiente che non danneggino l'ambiente e la biodiversità ecologica con catture collaterali indesiderate o con danni evitabili ad altri organismi viventi;

14. chiede alla Commissione di coinvolgere più strettamente nel processo decisionale le ONG interessate e di prestare maggiore attenzione agli studi scientifici sulle conseguenze dell'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali e dell'impiego di metodi e tecnologie obsoleti che hanno un effetto negativo sull'ambiente.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

3.10.2007

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

29

1

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Adamos Adamou, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Anne Ferreira, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Jules Maaten, Marios Matsakis, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Giovanni Berlinguer, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Duarte Freitas, Genowefa Grabowska, Karsten Friedrich Hoppenstedt

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

27.3.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

16

4

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jim Allister, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Cornelis Visser

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Ole Christensen, Dorette Corbey, Raül Romeva i Rueda, Thomas Wise