RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento n. 11, riguardante l’abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell’articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari
10.4.2008 - (COM(2007)0090 – C6‑0211/2007 – 2007/0037B(COD)) - ***I
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Horst Schnellhardt
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento n. 11, riguardante l’abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell’articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari
(COM(2007)0090 – C6‑0211/2007 – 2007/0037B(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0090),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0211/2007),
– vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 5 luglio 2007 di autorizzare la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e la commissione per i trasporti e il turismo ad elaborare ciascuna una relazione legislativa basata sulla suddetta proposta della Commissione,
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visti l'articolo 51 e l'articolo 35 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6‑00143/2008),
1. approva la proposta della Commissione, per quanto riguarda l’igiene dei prodotti alimentari, quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 1 Proposta di regolamento – atto modificativo Titolo | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento n. 11, riguardante l’abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell’articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento si basa sulla decisione della Conferenza dei presidenti, del 5 luglio 2007, di autorizzare le commissioni ENVI e TRAN ad elaborare ciascuna una relazione legislativa basata sulla proposta della Commissione (COM(2007)0090). La soppressione riguarda i riferimenti ai prezzi e alle condizioni di trasporto nonché le parti della proposta della Commissione che vi fanno riferimento. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento – atto modificativo Visto 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 75, paragrafo 3, l’articolo 95 e l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b), |
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95 e l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b), | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Cfr. motivazione all'emendamento 1. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
(2) Il regolamento n. 111 contiene le norme comunitarie che secondo l’articolo 75 del trattato CE devono essere adottate per abolire alcune forme di discriminazione nel traffico interno della Comunità. Per ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese, tale regolamento dovrebbe essere semplificato eliminando le prescrizioni obsolete e superflue, in particolare l’obbligo di conservare su documento cartaceo certe informazioni che, grazie al progresso tecnico, sono ora disponibili nei sistemi contabili dei vettori. |
Soppresso | |||||||||||||||||||||||||||
1 GU P 52 del 16.8.1960, pag. 1121. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3626/84 (GU L 335 del 22.12.1984, pag. 4). |
| |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Cfr. motivazione all'emendamento 1. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
|
(4 bis) Gli operatori delle imprese alimentari possono essere esonerati dall'obbligo di instaurare, applicare e mantenere una o più procedure permanenti basate sui principi HACCP. Ciò dovrebbe applicarsi solo alle imprese la cui attività consiste prevalentemente nella vendita diretta di prodotti alimentari al consumatore finale, e se l'autorità competente ritiene, sulla base di un'analisi dei rischi compiuta regolarmente, che non sussistono rischi da prevenire, eliminare o ridurre a un livello accettabile oppure che qualsiasi rischio individuato è sufficientemente e regolarmente controllato grazie all'applicazione dei requisiti generali e specifici di igiene alimentare. | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
(5) È dunque opportuno prevedere a favore di tali imprese una esenzione dall’obbligo stabilito nell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004, fermo restando che tali imprese dovranno continuare a rispettare tutte le altre prescrizioni del regolamento. |
(5) È dunque opportuno che le autorità competenti applichino la flessibilità prevista dal regolamento (CE) n. 852/2004, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera g) e paragrafo 5, al fine di evitare oneri inutili per le piccole imprese. | |||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||
(6) Poiché tanto la modifica del regolamento (CE) n. 852/2004 quanto la modifica del regolamento n. 11 sono volte a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese senza cambiare lo scopo fondamentale di tali regolamenti, è opportuno combinare queste modifiche in un unico regolamento, |
soppresso | |||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Cfr. motivazione all'emendamento 1. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 Regolamento n. 11 Articolo 5 e articolo 6 - paragrafi 1, 2 e 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Cfr. motivazione all'emendamento 1. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 Regolamento n. 852/2004 Articolo 5 - paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Traduzione esterna
MOTIVAZIONE
Aspetti procedurali
- La presente proposta rientra fra le cosiddette azioni rapide (“fast track actions”), individuate nell’ambito della comunicazione sul programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea (COM(2007)23).
- La peculiarità di tale proposta è che riguarda due settori totalmente distinti, vale a dire la riduzione degli oneri amministrativi nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, da un lato, e le norme che regolano l’esenzione delle microimprese dagli obblighi derivanti dal sistema HACCP, dall’altro.
- Per questo motivo, il 5 luglio 2007, la Conferenza dei presidenti di commissione ha stabilito, su richiesta del presidente della commissione per i trasporti, on. Costa, e del presidente della commissione per l’ambiente, on. Ouzký, di autorizzare entrambe le commissioni a elaborare ciascuna una relazione legislativa separata.
- Mentre la parte della proposta riguardante l’igiene dei prodotti alimentari (di competenza della commissione per l’ambiente) richiede l’applicazione della normale procedura di codecisione, per la parte relativa ai trasporti è d’obbligo ricorrere non tanto alla consultazione del Parlamento europeo quanto piuttosto a quella del Comitato economico e sociale. Il fatto di rivolgersi comunque al Parlamento può essere interpretato come una consultazione spontanea che non incide sulla procedura legislativa.
- L’intento della Commissione in relazione alla presente proposta legislativa è quello di limitarsi a trattare le questioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi senza riaprire i due dossier per quanto attiene ai loro principi.
- Anche il Consiglio ha deciso di trattare separatamente le due parti della proposta.
- Dal punto di vista procedurale, la commissione per l’ambiente è tenuta a seguire la normale procedura di codecisione.
Aspetti contenutistici
Necessità di un regime di deroga che dispensi talune imprese dall’applicazione delle procedure HACCP
L’obbligo di predisporre, attuare e mantenere procedure basate sui principi del sistema di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (Hazard Analysis and Critical Control Point o concetto HACCP) è fondamentalmente necessario. Prendendo in esame il pacchetto relativo all’igiene dei prodotti alimentari, il Parlamento europeo ha segnalato in particolare l’esigenza di garantire il massimo grado di sicurezza alimentare, predisponendo al contempo un meccanismo di controllo che fosse praticabile e flessibile. Il presente regolamento ha raggiunto tale obiettivo e al momento attuale non è opportuno modificarlo:
- La politica comunitaria e in special modo la legislazione alimentare devono assicurare un elevato livello di protezione della vita e della salute umana nonché degli interessi dei consumatori. Tale obiettivo non sarebbe raggiungibile eliminando del tutto le procedure HACCP, poiché tale strumento aiuta gli operatori del settore alimentare a conseguire un livello più elevato di sicurezza alimentare.
- L’esperienza dimostra che tali norme e procedure costituiscono una solida base per garantire la sicurezza alimentare.
- L'applicazione generalizzata di procedure basate sui principi del sistema HACCP ha accresciuto e continua ad accrescere la responsabilità degli operatori del settore alimentare.
- Occorre una regolamentazione chiara e vincolante per mantenere e assicurare la fiducia dei consumatori, dei partner commerciali e degli altri collaboratori del settore alimentare.
- Per garantire eque condizioni di concorrenza nonché la libera circolazione degli alimenti destinati al consumo umano e animale all'interno della Comunità, occorre necessariamente che i requisiti di sicurezza di tali alimenti non presentino differenze significative da uno Stato membro all'altro.
- Il relatore condivide appieno l’idea di fondo della proposta della Commissione di ridurre gli oneri burocratici. Sottolinea tuttavia criticamente il fatto che si debba abbassare l’elevato livello europeo in materia di sicurezza alimentare applicando esclusivamente dei parametri di ordine economico. Ciò risulta inaccettabile alla luce degli obiettivi dichiarati del regolamento (CE) n. 852/2004.
- Il regolamento in questione è entrato in vigore il 1° gennaio 2006 e alcuni Stati membri non hanno ancora completato il recepimento. L’ipotesi di modificarlo in questo momento non ha senso, tanto più che il regolamento (CE) n. 852/2004 prevede una revisione per il 2009. Non è dunque raccomandabile procedere a una modifica se prima non si dispone di risultati definitivi.
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA
Signor Miroslav Ouzký
Presidente
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
BRUXELLES
Oggetto: Parere sulla base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento n. 11, riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, e il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari (COM(2007)0090 – C6‑0211/2007 – 2007/0037B(COD))
Signor Presidente,
Nella riunione del 19 dicembre 2007 la commissione giuridica ha deciso di procedere, a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento, all'esame della legittimità e dell'opportunità della base giuridica della proposta della Commissione in oggetto.
La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 14 gennaio 2008.
Antefatti
La Commissione europea ha presentato al Parlamento, nel quadro della procedura di codecisione, una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento n. 11, riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, e il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari (COM(2007)0090).
Come si evince dal titolo della proposta, la Commissione intendeva proporre un unico regolamento, basato sull'articolo 75, paragrafo 3, sull'articolo 95 e sull'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato CE, inteso a modificare il regolamento n. 11 riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, basato sull'attuale articolo 75, paragrafo 3, e il regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, basato sull'articolo 95 e sull'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato. La proposta della Commissione era soggetta alla procedura di codecisione a norma dell'articolo 95 e dell'articolo 152, paragrafo 4, lettera b).
Tuttavia, poiché l'articolo 75, paragrafo 3 – su cui è basato il regolamento n. 11 – non prevede nemmeno la consultazione del Parlamento[1] (sebbene nella pratica il Consiglio abbia regolarmente consultato il Parlamento sugli strumenti basati su tale disposizione), la Commissione ha reso disponibile la procedura di codecisione per le sue modifiche del regolamento n. 11, come pure per le modifiche del regolamento (CE) n. 852/2004, presentando una proposta relativa a uno strumento che modifica sia il regolamento n. 11 sia il regolamento (CE) n. 852/2004.
Il 5 luglio 2007, la Conferenza dei presidenti ha autorizzato la commissione per l'ambiente e la commissione per i trasporti a elaborare una relazione ciascuna sulla base della proposta della Commissione.
Il 13 dicembre 2007, il COREPER dovrebbe aver approvato la suddivisione del "regolamento omnibus" iniziale in due regolamenti distinti.
Il 19 dicembre 2007, la commissione per i trasporti ha approvato una relazione in cui ha estratto dalla proposta di regolamento le parti che modificano il regolamento n. 11 e ha modificato la base giuridica limitandola al solo articolo 75, paragrafo 3.
Il 19 dicembre 2007, il relatore della commissione per l'ambiente ha presentato un progetto di relazione, mirato a scorporare la proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e a basare tale regolamento sull'articolo 95 e sull'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato CE.
In sintesi, nella situazione attuale la commissione per l'ambiente sta esaminando la parte della proposta di regolamento iniziale intesa a modificare il regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari quale proposta di regolamento distinta. Analogamente, la commissione per i trasporti sta esaminando la parte della proposta di regolamento iniziale intesa a modificare il regolamento n. 11 quale proposta di regolamento distinta. Se la procedura proseguirà in questo modo, il risultato sarà l'adozione di due regolamenti distinti: un regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari, adottato nel quadro della procedura di codecisione, e un regolamento sui trasporti, adottato nel quadro di una procedura che non richiede nemmeno la consultazione del Parlamento.
Per quanto riguarda la proposta relativa all'igiene dei prodotti alimentari, pare che essa sollevi problemi politici delicati e che la commissione per l'ambiente non ritenga urgente passare alla votazione. Al contrario, la proposta sui trasporti rientra nelle "azioni rapide" per le quali il Consiglio europeo ha invitato il Parlamento ad accordare una particolare priorità alle questioni trattate, al fine di permettere la loro adozione quanto prima possibile nel 2007. Per questo motivo, la commissione per i trasporti non sta presentando alcun emendamento alle disposizioni proposte dalla Commissione per il regolamento n. 11 e ha già approvato la sua relazione, che sarà posta in votazione in Aula nella prossima tornata.
La Commissione è disposta ad accogliere questo approccio.
Base giuridica
Considerando che è indubbiamente implicato un cambiamento della base giuridica della proposta iniziale Commissione, nella riunione del 19 dicembre 2007 la commissione giuridica ha ritenuto opportuno affrontare la questione di sua iniziativa, conformemente all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento.
Visto il breve lasso di tempo in cui la commissione e la sua relatrice hanno dovuto esaminare la questione, nella riunione del 19 dicembre 2007 la commissione ha ritenuto preferibile rinviare l'approvazione del suo parere, in modo tale da avere il tempo di riflettere e di chiedere il parere del Servizio giuridico.
Secondo un parere elaborato dal Sevizio giuridico del Consiglio:
"Da un ulteriore esame della proposta da parte del Servizio giuridico del Consiglio risulta che le diverse basi giuridiche prevedono procedure differenti per l'esame della proposta: l'articolo 75, paragrafo 3, prevede la consultazione del Parlamento europeo[2], mentre l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), e l'articolo 95 prevedono la procedura di codecisione.
A causa di queste differenze tra le basi giuridiche, è necessario suddividere la proposta in due proposte distinte, una relativa ai prezzi di trasporto e l'altra relativa all'igiene dei prodotti alimentari."
Inoltre, visto che il regolamento n. 11 iniziale e le successive modifiche erano basati sull'attuale articolo 75, paragrafo 3, del trattato CE, e visto il parere dettagliato del Servizio giuridico del Parlamento, si ritiene che la base giuridica corretta per il nuovo regolamento che modifica il regolamento n. 11 sia l'articolo 75, paragrafo 3.
Per quanto riguarda il regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, si ritiene che la base giuridica prevista (articolo 95 e articolo 152, paragrafo 4, lettera b)) sia accettabile, in quanto l'articolo 75, paragrafo 3, non ha rilevanza ai fini dell'igiene dei prodotti alimentari.
Conclusioni
Nella riunione del 14 gennaio 2008 la commissione giuridica ha pertanto deciso, all'unanimità[3], di raccomandare:
a) la base giuridica per la proposta che modifica il regolamento n. 11 dovrebbe essere l'articolo 75, paragrafo 3, del trattato CE, e
b) la base giuridica per la proposta che modifica il regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari dovrebbe essere l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), e l'articolo 95 del trattato CE.
Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.
(f.to) Giuseppe Gargani
- [1] Articolo 75
1. Devono essere abolite, nel traffico interno della Comunità, le discriminazioni consistenti
nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse
merci e per le stesse relazioni di traffico e fondate sul paese di origine o di destinazione dei
prodotti trasportati
2. Il paragrafo 1 non esclude che il Consiglio possa adottare altre misure in applicazione
dell'articolo 71, paragrafo 1.
3. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce, su proposta della
Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale, una regolamentazione
intesa a garantire l'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1.
Esso può prendere in particolare le disposizioni necessarie a permettere alle istituzioni della
Comunità di controllare l'osservanza della norma enunciata dal paragrafo 1 e ad assicurarne l'intero
beneficio agli utenti. - [2] In realtà, l'articolo 75, paragrafo 3, non prevede la consultazione del Parlamento. Nella pratica, tuttavia, il Consiglio consulta il Parlamento sulle misure proposte a norma di tale disposizione.
- [3] Erano presenti al momento della votazione finale Giuseppe Gargani (presidente), Francesco Enrico Speroni (vicepresidente), Marie Panayotopoulos-Cassiotou (relatrice per parere), Giulietto Chiesa, Beniamino Donnici, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Jaroslav Zvěřina e Tadeusz Zwiefka..
PROCEDURA
Titolo |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
|||||||
Riferimenti |
COM(2007)0090 – C6-0086/2007 – COM(2007)0090 – C6-0211/2007 – 2007/0037B(COD) |
|||||||
Presentazione della proposta al PE |
6.3.2007 |
|||||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ENVI 9.7.2007 |
|||||||
Relatore(i) Nomina |
Horst Schnellhardt 3.5.2007 |
|
|
|||||
Contestazione della base giuridica Parere JURI |
JURI 14.1.2008 |
|
|
|
||||
Esame in commissione |
22.1.2008 |
|
|
|
||||
Approvazione |
2.4.2008 |
|
|
|
||||
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
36 13 2 |
||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Guido Sacconi, Karin Scheele, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott |
|||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Iles Braghetto, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Johannes Lebech, Kartika Tamara Liotard, Miroslav Mikolášik, Bart Staes, Andres Tarand, Lambert van Nistelrooij |
|||||||
Deposito |
10.4.2008 |
|||||||