RELAZIONE sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e GALILEO)

10.4.2008 - (COM(2007)0535 – C6‑0345/2007 – 2004/0156(COD))(Deferimento ripetuto) - ***I

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatrice: Etelka Barsi-Pataky

Procedura : 2004/0156(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0144/2008
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A6-0144/2008
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e GALILEO)

(COM(2007)0535 – C6‑0345/2007 – 2004/0156(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura - deferimento ripetuto)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0535),

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0477),

–   vista la sua posizione definita in prima lettura il 6 settembre 2005[1],

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 156 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0345/2007),

–   vista la sua risoluzione del 20 giugno 2007 sul finanziamento del programma europeo di radionavigazione via satellite (Galileo) in conformità dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 e del quadro finanziario pluriennale 2007-2013[2],

–   visti l'articolo 51 e l'articolo 55, paragrafo 1, del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per i trasporti e il turismo(A6-144/2008),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  approva la dichiarazione comune ivi allegata, che sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale insieme con l'atto legislativo finale;

3.  richiama l'attenzione sulle dichiarazioni della Commissione ivi allegate;

4.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

 

 

 

Emendamento 1

Proposta modificata di regolamento

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO[3]*

alla proposta della Commissione di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare

(EGNOS e Galileo)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156,

vista la proposta della Commissione║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],

visto il parere del Comitato delle regioni[5],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[6],

considerando quanto segue:

(1)    La politica europea di navigazione satellitare è finalizzata a mettere a disposizione della Comunità europea due sistemi di navigazione satellitare (GNSS). Tali sistemi sono realizzati rispettivamente dai programmi EGNOS e GALILEO (in prosieguo "i programmi"). Ciascuna delle due infrastrutture comprende satelliti e una rete globale di stazioni terrestri.

(2)    I programmi ▌rispondono integralmente al principio di sussidiarietà. La realizzazione delle infrastrutture di navigazione satellitare va oltre le capacità tecniche e finanziarie di un singolo Stato membro e l'ambito comunitario è quello più indicato per realizzare questi programmi▌.

(3)    Il programma GALILEO mira a realizzare la prima infrastruttura mondiale di navigazione e posizionamento via satellite concepita espressamente per scopi civili. Il sistema risultante dal programma GALILEO è completamente indipendente dagli altri sistemi già realizzati o che potrebbero essere sviluppati nel resto del mondo.

(4)    Il programma EGNOS punta a migliorare la qualità dei segnali dei sistemi globali di navigazione via satellite esistenti.

(5)    Il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale europeo hanno sostenuto in maniera costante e ferma i programmi GNSS europei.

(6)    ▌Lo sviluppo della radionavigazione via satellite s'inserisce perfettamente nell'ambito della strategia di Lisbona e di altre politiche comunitarie, come quella dei trasporti presentata nel Libro bianco della Commissione[7]. ▌ Nel programma di lavoro pluriennale la Commissione dovrebbe, se del caso, prestare un'attenzione particolare allo sviluppo delle applicazioni e dei servizi GNSS.

(7)    I programmi ▌sono tra i progetti prioritari inseriti nell'iniziativa per la crescita proposta dalla Commissione e approvata dal Consiglio europeo. Sono inoltre considerati una delle principali realizzazioni del futuro programma spaziale europeo, come stabilito nella comunicazione sulla politica spaziale europea[8].

(8)    Il programma GALILEO comprende una fase di definizione, una fase di sviluppo, una fase costitutiva e una fase operativa. La fase costitutiva dovrebbe cominciare nel 2008 e concludersi nel 2013 Il sistema dovrebbe essere operativo entro il 2013.

(9)    Le fasi di definizione e sviluppo del programma GALILEO, che rappresentano la parte del programma dedicata alla ricerca, sono state finanziate ▌dal bilancio comunitario per le reti transeuropee e dall'Agenzia spaziale europea. La fase costitutiva è destinata ad essere finanziata integralmente dalla Comunità europea ▌. In un secondo tempo può essere deciso che partenariati tra il settore pubblico e quello privato o qualsiasi altra forma di contratti con il settore privato siano appropriati per il funzionamento e il completamento del sistema dopo il 2013.

(9 bis) Va rilevato che il Centro per la sicurezza della vita umana può decidere di trasformarsi in un Centro di controllo satellitare Galileo pienamente qualificato ed equivalente, dei cui beni sarà proprietaria la Comunità. Gli investimenti necessari a tale trasformazione non comporteranno costi aggiuntivi per il bilancio comunitario concordato per i programmi del GNSS europeo per il periodo 2007-2013. Va rilevato che, senza influire sulle capacità operative di Oberpfaffenhofen e del Fucino, la Commissione assicurerà in tal caso che il Centro sia pienamente qualificato dal punto di vista operativo in quanto Centro di controllo satellitare Galileo entro il 2013, a condizione che sia in grado di soddisfare tutti i requisiti necessari applicabili a tutti i centri, e sia inserito nella rete Galileo composta dai tre centri summenzionati.

(10)  È opportuno che il finanziamento del sistema EGNOS compresi il funzionamento, la sostenibilità e la commercializzazione, sia assicurato dalla Comunità europea. La fase operativa del sistema EGNOS potrà essere oggetto di uno o più appalti pubblici di servizi, in particolare con il settore privato, fino a quando non sarà integrata nella fase operativa di GALILEO.

(21)                     I programmi europei di navigazione satellitare hanno oramai raggiunto uno stadio avanzato di maturità andando ben oltre l'ambito di un semplice progetto di ricerca ed è opportuno fondarli su una base giuridica specifica, più adatta a rispondere alle loro esigenze e a quelle di una sana gestione finanziaria.

(21 bis)               I sistemi istituiti in base ai programmi europei di navigazione satellitare sono infrastrutture configurate come reti transeuropee il cui uso va ben oltre i confini nazionali degli Stati membri. Inoltre, i servizi offerti attraverso questi sistemi contribuiscono in particolare allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture di trasporto, di telecomunicazione ed energetiche. L'articolo 156 del trattato costituisce pertanto la base giuridica appropriata del presente regolamento per assicurare l'ulteriore attuazione dei programmi GNSS europei.

(21 ter)               Una buona gestione pubblica dei programmi GALILEO ed EGNOS presuppone, da un lato, l'esistenza di una rigida ripartizione delle competenze tra la Commissione, l'Autorità di vigilanza del GNSS europeo (in prosieguo "Autorità di vigilanza") e l'Agenzia spaziale europea (in prosieguo ESA) e, dall'altro, che la Comunità, rappresentata dalla Commissione, garantisca la gestione dei programmi. La Commissione deve istituire gli strumenti opportuni e disporre delle risorse necessarie, in particolare in materia di assistenza.

(21 quater)         In considerazione dell'importanza, unicità e complessità dei programmi del GNSS europeo, della proprietà comunitaria dei sistemi risultante dai programmi e del finanziamento dei programmi integralmente a carico della Comunità per il periodo 2008-2013, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono l'utilità di una stretta collaborazione tra le tre istituzioni. A tal fine, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si incontreranno in sede di gruppo interistituzionale Galileo (GIG) conformemente alla dichiarazione comune del ../../2008.

(21 quinquies)     Il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite[9] istituisce l'Autorità di vigilanza ▌. L'Autorità di vigilanza è un'agenzia comunitaria e, in quanto organismo ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario, è soggetta agli obblighi previsti per le agenzie comunitarie.

(21 sexies)          Nel rispetto del ruolo della Commissione in quanto gestore dei programmi e in linea con gli orientamenti definiti dalla Commissione stessa, l'autorità di vigilanza dovrebbe assicurare l'accreditamento in materia di sicurezza del sistema e il funzionamento del centro di sicurezza Galileo nonché contribuire alla preparazione della commercializzazione dei sistemi ai fini di un loro corretto funzionamento, della fornitura ininterrotta di servizi e di un elevato grado di penetrazione dei mercati. L'autorità di vigilanza dovrebbe inoltre essere in grado di espletare altri compiti che la Commissione le ha affidato a norma delle disposizioni dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare la promozione delle applicazioni e dei servizi e la certificazione dei componenti dei sistemi.

(21 septies)         Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a presentare una proposta volta ad allineare formalmente le strutture della gestione dei programmi di cui al regolamento (CE) n. 1321/2004 ai nuovi ruoli della Commissione e dell'autorità di vigilanza.

(21 octies)           Al fine di garantire la continuazione dei programmi GALILEO ed EGNOS è necessario istituire un quadro finanziario e giuridico adeguato che consenta alla Comunità europea di continuare a finanziare tali programmi. È inoltre necessario indicare l'importo richiesto, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013, per finanziare la conclusione della fase di sviluppo e della fase costitutiva di GALILEO, il funzionamento di EGNOS nonché la preparazione della fase operativa dei programmi.

(21 nonies)         Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso[10] che l'importo totale previsto per i costi operativi dei sistemi GALILEO ed EGNOS per il periodo 2007-2013 è di 3 405 milioni di EUR ai prezzi correnti. Nella programmazione finanziaria esistente (2007-2013) era già previsto un importo di 1 005 milioni di EUR. A tale importo sono stati aggiunti altri 2 000 milioni di EUR, a seguito della decisione dell'autorità di bilancio attraverso la revisione del quadro finanziario attuale (2007-2013). Inoltre, un importo di 400 milioni di EUR è disponibile a titolo del settimo programma quadro di ricerca e sviluppo[11], per cui il totale degli stanziamenti disponibili per i programmi ammonta a 3 405 milioni di EUR per il periodo 2007-2013.

(21 decies)          Nello stanziamento di tali fondi comunitari, sono essenziali procedure di appalto efficaci e trattative contrattuali volte a ottenere il miglior rapporto qualità/prezzo e ad assicurare l'esecuzione del progetto, l'ininterrotta continuità del programma, la gestione del rischio nonché il rispetto del calendario proposto per i programmi, condizioni che devono essere garantite dalla Commissione.

(21 undecies)     Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, sia gli Stati membri sia i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono fornire contributi finanziari o in natura ai programmi in base ad appropriati accordi.

(21 duodecies)    È opportuno sottolineare che i costi degli investimenti e i costi della fase operativa dei sistemi GALILEO ed EGNOS attualmente stimati per il periodo 2007-2013 non tengono conto degli obblighi finanziari imprevisti ai quali la Comunità europea potrebbe dover far fronte, in particolare quelli connessi alla responsabilità extracontrattuale derivante dalla proprietà pubblica dei sistemi, specie per quanto riguarda i casi di forza maggiore e i guasti in seguito a catastrofi.

(21 terdecies)      Occorre, d'altra parte, che gli introiti derivanti dalla fase operativa dei sistemi GALILEO ed EGNOS, forniti, in particolare, attraverso il sistema commerciale di Galileo, siano percepiti dalla Comunità europea per compensare gli investimenti che questa ha precedentemente effettuato. Nei contratti che saranno eventualmente stipulati con il settore privato ▌potrà tuttavia essere previsto un sistema di ripartizione degli introiti.

(21 quaterdecies) La Comunità europea dovrebbe stipulare una convenzione pluriennale con l'ESA vertente sugli aspetti tecnici e programmatici connessi allo svolgimento dei programmi. Affinché la Commissione, nella sua veste di rappresentante della Comunità europea, possa esercitare appieno il proprio potere di controllo, la convenzione di delega dovrebbe comprendere le condizioni generali per la gestione dei fondi affidati all'ESA.

(21 quindecies)  Poiché i programmi saranno finanziati dalla Comunità europea, gli appalti pubblici nel quadro dei programmi dovrebbero rispondere alle norme comunitarie in materia di appalti e dovrebbero mirare innanzitutto a conseguire un adeguato rapporto costi-benefici, a controllare i costi, a ridurre i rischi nonché a incrementare l'efficacia e a ridurre le dipendenze da un'unica fonte. In tutti gli Stati membri occorrerebbe perseguire un accesso aperto e una concorrenza leale in tutta la catena di approvvigionamento industriale, offrendo la possibilità di una partecipazione equilibrata dell'industria a tutti i livelli, comprese le PMI. Occorrerebbe evitare possibili abusi di posizione dominante o la dipendenza a lungo termine da singoli fornitori. Per ridurre i rischi connessi al programma, evitare le dipendenze da un'unica fonte e garantire un migliore controllo generale del programma, dei costi e del calendario, dovrebbe continuare ad essere applicata, se del caso, la fornitura doppia. Le industrie europee dovrebbero avere la possibilità di avvalersi di fornitori extraeuropei per taluni componenti e servizi, quando siano dimostrati vantaggi sostanziali in termini di qualità e costi, tenendo conto della natura strategica dei programmi del GNSS europeo e dei requisiti UE in materia di sicurezza e di controllo delle esportazioni. Dovrebbero essere sfruttati i vantaggi offerti dagli investimenti e dall'esperienza e dalle competenze dell'industria, comprese quelle acquisite nelle fasi di definizione e sviluppo dei programmi del GNSS europeo, fermo restando il principio di bandi di gara competitivi.

(21 sexdecies)     Tutti i pacchetti di lavoro nel quadro delle attività della fase costitutiva di GALILEO dovrebbero essere aperti alla massima concorrenza possibile, in linea con i principi UE in materia di appalti e, al fine di garantire gli appalti nei programmi spaziali, dovrebbero essere sempre più aperti a nuovi operatori e alle PMI, assicurando nel contempo l'eccellenza tecnologica e l'efficacia in termini di costi.

(21 septdecies)    Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è opportuno che la Commissione sia assistita da un comitato denominato "comitato dei programmi GNSS europei". Poiché una buona gestione pubblica si basa su una gestione unica dei programmi, su una maggiore rapidità delle decisioni e sulla parità di accesso alle informazioni, dei rappresentanti dell'autorità di vigilanza e dell'ESA possono essere associati ai lavori del comitato dei programmi GNSS europei.

(21 octodecies)   Non spetterà al comitato dei programmi del GNSS europeo trattare le questioni che rientrano esclusivamente nel titolo V e/o titolo VI del trattato sull'Unione europea.

(21 novodecies)  Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[12].

(21 vicies)           In particolare occorre conferire alla Commissione la competenza di adottare le misure necessarie a garantire la compatibilità e l'interoperabilità dei sistemi. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a completare il regolamento con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(21 unvicies)      La Comunità europea dovrebbe detenere la proprietà di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nell'ambito dei programmi. Tuttavia, al fine di rispettare appieno tutti i diritti fondamentali riguardanti la proprietà, dovrebbero essere stipulati i necessari accordi con i proprietari esistenti.

(21 duovicies)    Occorrerebbe prestare particolare attenzione alla certificazione di EGNOS per tutti i modi di trasporto, in particolare per il trasporto aereo, al fine di dichiarare operativo il sistema e consentire di utilizzarlo al più presto.

(22)                     Il presente regolamento istituisce, ai fini della continuazione dei programmi, una dotazione finanziaria che rappresenta, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006[13] tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, il riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale.

(23)                     Occorre infine informare periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio dell'attuazione dei programmi ▌,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

I sistemi e i programmi GNSS europei

1.      I programmi EGNOS e GALILEO (di seguito denominati "i programmi") comprendono tutte le attività necessarie per definire, sviluppare, validare, costruire, sfruttare, aggiornare e migliorare i due sistemi europei di navigazione globale via satellite (GNSS), rispettivamente il sistema EGNOS e il sistema risultante dal programma GALILEO (di seguito "i sistemi").

2.      Il sistema EGNOS è un'infrastruttura che controlla e corregge i segnali emessi dai sistemi globali di navigazione via satellite esistenti. ▌Comprende stazioni terrestri e transponder installati su satelliti in orbita geostazionaria.

3.      Il sistema realizzato nell'ambito del programma GALILEO è un'infrastruttura GNSS autonoma, comprendente una costellazione di satelliti e una rete mondiale di stazioni terrestri.

4.      Gli obiettivi specifici dei programmi sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Oggetto

Il presente regolamento definisce le modalità per ▌la realizzazione dei programmi, comprese le modalità riguardanti la gestione e l'intervento finanziario della Comunità europea.

Articolo 3

Le fasi del programma GALILEO

Il programma GALILEO comprende le seguenti fasi:

 una fase di definizione, nel corso della quale è stata elaborata l'architettura del sistema e ne sono stati determinati gli elementi, che è terminata nel 2001;

 una fase di sviluppo e validazione comprendente la costruzione e il lancio dei primi satelliti, la realizzazione delle prime infrastrutture terrestri e tutti i lavori e le operazioni finalizzati a consentire la validazione in orbita del sistema ▌. Si persegue l'obiettivo di concludere questa fase nel 2010;

 una fase costitutiva, comprendente la realizzazione di tutte le infrastrutture spaziali e terrestri e le operazioni connesse a tale realizzazione. Si persegue l'obiettivo di avviare questa fase nel 2008 e di concluderla nel 2013. Vi rientrano i preparativi per la fase operativa;

 una fase operativa, comprendente la gestione dell'infrastruttura, la manutenzione, il perfezionamento costante e l'aggiornamento del sistema, le operazioni di certificazione e normazione connesse al programma, la commercializzazione del sistema e ogni altra attività necessaria per lo sviluppo del sistema e il corretto svolgimento del programma. La fase operativa dovrà iniziare al più tardi in corrispondenza della conclusione della fase costitutiva.

Articolo 4

Il finanziamento del programma GALILEO

1.      La fase di sviluppo e di validazione è finanziata dalla Comunità europea e dall'Agenzia spaziale europea (in prosieguo "ESA").

2.      La fase costitutiva è finanziata ▌dalla Comunità europea fatti salvi i paragrafi 4 e 5.

3.      La Commissione è invitata a presentare nel 2010 al Parlamento europeo e al Consiglio, unitamente alla sua valutazione intermedia, la proposta appropriata per il periodo di programmazione finanziaria che inizia nel 2014 per quanto riguarda i finanziamenti e gli impegni pubblici, inclusi eventuali obblighi richiesti per la fase operativa, derivanti dalla sua responsabilità in relazione alla proprietà pubblica del sistema, gli obiettivi di una politica tariffaria che assicuri che i clienti ricevano servizi di qualità elevata a prezzi equi e il meccanismo di ripartizione degli introiti richiesto per la fase operativa. La proposta dovrà in particolare prevedere uno studio di fattibilità motivato sui vantaggi e gli svantaggi del ricorso a contratti di concessione di servizi o di appalti pubblici di servizi con il settore privato. ▌

         Ove applicabile, la Commissione proporrà altresì, unitamente alla sua valutazione intermedia, misure atte a facilitare lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi di navigazione satellitare.

4.      In determinati casi gli Stati membri possono fornire finanziamenti aggiuntivi al programma per coprire gli investimenti necessari per l'evoluzione verso l'architettura del sistema concordata. Gli introiti provenienti da tali contributi costituiscono entrate assegnate in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[14].

         In conformità del principio della gestione trasparente, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 14 di qualsiasi impatto dell'applicazione del precedente comma sul programma.

4 bis. Anche i paesi terzi o le organizzazioni internazionali possono fornire finanziamenti aggiuntivi al programma. Gli accordi conclusi dalla Comunità europea con tali paesi terzi od organizzazioni internazionali, a norma dell'articolo 300 del trattato CE, prevedono le condizioni e le modalità della loro partecipazione.

Articolo 5

La fase operativa del sistema EGNOS

La fase operativa del sistema EGNOS comprende principalmente la gestione dell'infrastruttura, la manutenzione, il perfezionamento costante e l'aggiornamento del sistema, le operazioni di certificazione e normalizzazione connesse al programma e la commercializzazione ▌.

Articolo 6

Il finanziamento della fase operativa del sistema EGNOS

1.      La Comunità europea provvede al finanziamento della fase operativa di EGNOS, senza che questo osti ad un'eventuale partecipazione di eventuali altre fonti, comprese quelle di cui ai paragrafi 3 e 4.

2.      Inizialmente la fase operativa di EGNOS è oggetto ▌di uno o più appalti pubblici.

2 bis. Gli Stati membri possono fornire finanziamenti aggiuntivi al programma EGNOS, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2 ter. Anche i paesi terzi o le organizzazioni internazionali possono fornire finanziamenti aggiuntivi al programma. Gli accordi conclusi dalla Comunità europea con tali paesi terzi od organizzazioni internazionali, a norma dell'articolo 300 del trattato CE, prevedono le condizioni e le modalità della loro partecipazione.

Articolo 6 bis

Compatibilità e interoperabilità dei sistemi

1.      La Commissione si adopera per garantire la compatibilità e l'interoperabilità dei sistemi, delle reti e dei servizi di EGNOS e GALILEO, e persegue i vantaggi della compatibilità e dell'interoperabilità di EGNOS e GALILEO con altri sistemi di navigazione e, se possibile, con gli strumenti di navigazione convenzionali.

2.      Eventuali misure in relazione al paragrafo 1, necessarie per modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

Articolo 6 ter

Proprietà

La Comunità europea detiene la proprietà di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nell'ambito dei programmi; a tale scopo sono conclusi accordi con terzi, ove opportuno, per tener conto dei diritti di proprietà esistenti.

CAPO II

CONTRIBUTI E MECCANISMI DI BILANCIO

Articolo 7

Attività interessate

1.      Lo stanziamento di bilancio comunitario assegnato ai programmi a titolo del presente regolamento è concesso al fine di finanziare:

         a)      le attività connesse alla conclusione della fase di sviluppo e di validazione del programma GALILEO,

         b)     le attività connesse alla fase costitutiva del programma GALILEO, comprese le azioni di gestione e di controllo della fase stessa▌,

         c)      le attività connesse alla fase operativa di EGNOS e gli interventi preliminari o preparatori della fase operativa dei programmi.

2.      Al fine di permettere una chiara individuazione dei costi dei programmi e delle loro diverse fasi, la Commissione, in conformità del principio della gestione trasparente, informa annualmente il comitato di cui all'articolo 14 dello stanziamento dei finanziamenti comunitari a favore delle attività di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

Risorse di bilancio

1.      L'importo stanziato per le attività previste all'articolo 7 ▌è pari a 3 405 milioni di euro a prezzi attuali per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013, di cui 400 milioni di euro apportati a titolo del settimo programma quadro di ricerca e sviluppo[15].

2.      Gli stanziamenti sono autorizzati ogni anno dall'autorità di bilancio nei limiti stabiliti dal quadro finanziario pluriennale. Gli stanziamenti sono concessi conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

3.      Gli impegni di bilancio relativi ai programmi sono stanziati in annualità.

Articolo 9

Introiti risultanti dalla fase operativa

1.      Gli introiti provenienti dalla gestione dei sistemi sono percepiti dalla Comunità europea. Sono versati sul bilancio comunitario e assegnati ai programmi ▌. Se l'entità degli introiti assegnati risulta ▌più consistente di quanto richiesto per i programmi, l'autorità di bilancio approva il principio dell'assegnazione in base a una proposta della Commissione.

2.      È possibile prevedere un meccanismo di ripartizione degli introiti nel o nei contratti eventualmente aggiudicati al settore privato.

CAPO III

GOVERNANCE PUBBLICA DEI PROGRAMMI

Articolo 10

Contesto generale della gestione dei programmi

1.      La gestione pubblica dei programmi si fonda sul principio di una rigida ripartizione delle competenze tra la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, l'autorità di vigilanza del GNSS europeo (in prosieguo "autorità di vigilanza") e l'ESA.

2.      La Commissione, assistita dal Comitato di cui all'articolo 14, è responsabile della gestione dei programmi e svolge tale compito in modo trasparente. Evita la duplicazione di strutture e funzioni mediante una chiara divisione dei compiti con l'autorità di vigilanza e l'ESA. Può ▌ricorrere all'assistenza di esperti degli Stati membri ed effettua audit di carattere finanziario o tecnico.

3.      La Commissione appronta gli strumenti opportuni, compresa l'attuazione di un approccio integrato di gestione dei rischi legati al programma Galileo a tutti i livelli nonché provvedimenti strutturali per individuare, controllare, attenuare e monitorare i rischi e garantisce la disponibilità delle risorse necessarie per realizzare tale compito. A tal fine la Commissione, in linea con la procedura consultiva di cui all'articolo 14, paragrafo 1 bis, stabilisce i principali momenti decisionali per l'esame dell'attuazione dei programmi.

Articolo 10 bis

Gestione degli aspetti connessi alla sicurezza

1.      La Commissione gestisce tutti gli aspetti attinenti alla sicurezza dei sistemi, tenendo debitamente conto della supervisione e dell'integrazione delle esigenze in materia di sicurezza nel programma globale.

2.      La Commissione, conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2 bis, adotta le misure di esecuzione che fissano le principali specifiche tecniche per il controllo dell'accesso e della gestione delle tecnologie preposte alla sicurezza dei sistemi.

3.      La Commissione assicura che siano adottate le disposizioni necessarie per conformarsi alle suddette misure e che siano soddisfatti eventuali altri requisiti relativi alla sicurezza dei sistemi, tenendo pienamente conto del parere di esperti.

4.      Ogniqualvolta la sicurezza dell'Unione europea o degli Stati membri possa essere messa a repentaglio dal funzionamento dei sistemi come previsto dall'azione comune 2004/552/PESC, occorrere attenersi alle procedure previste dall'azione comune.

5.      Le questioni che rientrano esclusivamente nel titolo V e/o nel titolo VI del trattato sull'Unione europea non rientrano nelle competenze del comitato dei programmi GNSS europei istituito in virtù dell'articolo 14.

Articolo 10 ter

Applicazione delle norme di sicurezza

1.      Gli Stati membri applicano, nei confronti di qualsiasi persona fisica che risieda o di qualsiasi persona giuridica che sia stabilita nel loro territorio e che tratti informazioni classificate UE riguardanti i programmi, norme di sicurezza che assicurino un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme sulla sicurezza della Commissione stabilite nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001[16], e dalle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea contenute nell'allegato della decisione 2001/264/CE del Consiglio del 19 marzo 2001[17].

2.      Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell'adozione delle norme nazionali di sicurezza di cui al paragrafo 1.

3.      Affinché alle persone fisiche residenti o alle persone giuridiche stabilite in paesi terzi sia permesso di trattare informazioni classificate UE riguardanti i programmi, esse devono essere soggette in tali paesi a norme di sicurezza che assicurino un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme sulla sicurezza della Commissione stabilite nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, e dalle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea contenute nell'allegato della decisione 2001/264/CE del Consiglio del 19 marzo 2001. A tal fine le norme di sicurezza dell'ESA sono considerate equivalenti. L'equivalenza della normativa di sicurezza applicata in un paese terzo può essere riconosciuta in un accordo concluso con detto paese.

Articolo 11

Programmazione ▌

1.      La Commissione europea gestisce i fondi assegnati ai programmi nell'ambito del presente regolamento.

2.      La Commissione adotta misure volte a definire un quadro strategico comprendente tra l'altro le principali azioni, con bilancio preventivato e relativo calendario, necessarie per rispondere agli obiettivi dichiarati nell'allegato volto a stabilire un programma di lavoro conforme alle disposizioni del presente regolamento.

▌      Tali misure necessarie per modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

4 bis. La Commissione adotta il programma di lavoro, il piano di attuazione del programma e il relativo finanziamento, riveduto su base annuale, nonché le eventuali modifiche degli stessi secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

5.      Le misure finanziate a norma del presente regolamento sono applicate conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, quale modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006.

Articolo 12

Ruolo dell'autorità di vigilanza del GNSS europeo (autorità di vigilanza)

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 e nel rispetto del ruolo della Commissione di gestore dei programmi, l'autorità di vigilanza svolge i seguenti compiti nell'ambito dei programmi, conformemente agli orientamenti forniti dalla Commissione:

a)     in relazione alla sicurezza dei programmi, e fatte salve le disposizioni degli articoli 10 bis e 10 ter, garantisce:

         -       l'accreditamento di sicurezza; a tal fine avvia e controlla l'attuazione delle procedure di sicurezza ed effettua controlli della sicurezza del sistema;

         -       il funzionamento del centro di sicurezza Galileo conformemente alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 10 bis e alle istruzioni fornite nel quadro dell'azione comune 2004/552/PESC;

b)     contribuisce alla preparazione della commercializzazione dei sistemi, comprese le necessarie analisi del mercato;

c)      può anche svolgere altri compiti ad essa affidati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera b) del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee per questioni specifiche connesse ai programmi, quali:

         -       promuovere le applicazioni e i servizi nel mercato della navigazione satellitare;

         -       garantire che i componenti dei sistemi siano certificati dagli opportuni organismi di certificazione debitamente autorizzati.

Articolo 12 bis

Principi di aggiudicazione relativi alla fase costitutiva di Galileo

1.      Le norme comunitarie in materia di appalti pubblici, in particolare, l'accesso aperto e la concorrenza leale lungo tutta la catena di approvvigionamento industriale, le gare d'appalto basate sulla fornitura di informazioni trasparenti e tempestive, la comunicazione chiara delle norme applicabili in materia di appalti, i criteri di selezione e qualsiasi altra informazione pertinente che consenta di mettere tutti i candidati potenziali in condizioni di parità, si applicano alla fase costitutiva di Galileo, fatte salve le misure necessarie per tutelare gli interessi essenziali di sicurezza della Comunità europea o la sicurezza pubblica o per rispettare i requisiti dell'UE in materia di controllo delle esportazioni.

2.      Durante l'aggiudicazione si perseguono i seguenti obiettivi:

         a)     promuovere una partecipazione equilibrata dell'industria a tutti i livelli, in particolare le PMI, in tutti gli Stati membri;

         b)     scongiurare la possibilità di abuso di posizione dominante o di dipendenza a lungo termine da singoli fornitori;

         c)      avvantaggiarsi degli investimenti precedenti del settore pubblico e degli insegnamenti tratti, come pure dell'esperienza e delle competenze dell'industria, comprese quelle acquisite nelle fasi di definizione e sviluppo dei programmi del GNSS europeo, fermo restando il principio di bandi di gara competitivi.

3.      A tal fine si applicano i seguenti principi per l'aggiudicazione delle attività della fase costitutiva di Galileo:

         a)     scissione dell'appalto dell'infrastruttura in una serie di sei pacchetti principali di lavoro (supporto all'ingegneria di sistema, completamento dell'infrastruttura di terra per la missione, completamento dell'infrastruttura di terra per il controllo, satelliti, lanciatori e operazioni) e vari pacchetti di lavoro supplementari, mediante un frazionamento generale dell'intero appalto; ciò non esclude la prospettiva di filoni d'appalto multipli e simultanei per singoli pacchetti di lavoro, satelliti compresi;

         b)     bandi di gara competitivi per tutti i pacchetti e, per i sei pacchetti principali di lavoro, il ricorso a un'unica procedura, secondo cui una persona giuridica indipendente, o un gruppo rappresentato a questo fine da un'entità giuridica parte di un gruppo, possano proporsi come committente principale per al massimo due dei sei pacchetti principali di lavoro;

         c)      subappaltare, mediante bando di gara competitivo a vari livelli, almeno il 40 % del valore aggregato delle attività a società non appartenenti ai gruppi cui fanno capo i committenti principali di uno qualsiasi dei pacchetti principali di lavoro; la Commissione riferisce periodicamente al comitato istituito ai sensi dell'articolo 14 sul rispetto di tale principio. Qualora dalle proiezioni emerga l'eventualità che sia impossibile raggiungere il 40%, la Commissione, conformemente alle procedure di gestione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, adotta misure adeguate;

         d)     doppio approvvigionamento, ove opportuno, per assicurare un migliore controllo generale del programma, dei costi e del calendario.

Articolo 13

Ruolo dell'Agenzia spaziale europea (ESA)

1.      Secondo i principi definiti nell'articolo 12 bis, la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, stipula una convenzione pluriennale di delega con l'ESA sulla base di una decisione di delega adottata dalla Commissione secondo quanto previsto nell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee che riguarda i compiti delegati e l'esecuzione del bilancio finalizzati alla realizzazione del programma GALILEO, in particolare della fase costitutiva.

2.      La convenzione di delega, nella misura necessaria ai compiti e all'esecuzione del bilancio delegati di cui al paragrafo 1, definisce le condizioni generali per la gestione dei fondi affidati all'Agenzia spaziale europea ed in particolare le azioni da realizzare, il relativo finanziamento, le procedure di gestione, le misure di ispezione e controllo, le misure applicabili in caso di esecuzione insoddisfacente degli appalti, il regime di proprietà dei beni materiali e immateriali.

3.      Il comitato istituito ai sensi dell'articolo 14 è consultato sulla decisione di delega secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 14, paragrafo 1 bis. Il comitato è informato della convenzione pluriennale di delega che deve essere stipulata tra la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, e l'ESA.

4.      Il comitato istituito ai sensi dell'articolo 14 è informato dalla Commissione dei risultati parziali e definitivi della valutazione delle gare di appalto e dei contratti con il settore privato che saranno definiti dall'ESA.

Articolo 14

Procedura di comitato

1.      La Commissione è assistita da un comitato denominato "comitato dei programmi GNSS europei".

1 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

2.      Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

         Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

         Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3.      Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni all'articolo 8 della stessa.

4.      Rappresentanti della GSA e dell'ESA possono partecipare in qualità di osservatori ai lavori del Comitato dei programmi GNSS europei ▌alle condizioni fissate nel suo regolamento interno.

5.      Gli accordi ▌conclusi dalla Comunità europea di cui all'articolo 4, paragrafo 4 bis, possono prevedere la partecipazione di paesi terzi o di organizzazioni internazionali ai lavori del Comitato dei programmi GNSS europei alle condizioni fissate nel suo regolamento interno.

Articolo 14 bis

Protezione dei dati personali e della vita privata

La Commissione fa sì che la protezione dei dati personali e della vita privata sia garantita e integrata nelle strutture tecniche dei sistemi.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.      La Commissione provvede affinché, quando vengono realizzate le azioni finanziate dal presente regolamento, gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati applicando misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, procedendo a controlli efficaci e recuperando gli importi erroneamente versati e, qualora vengano rilevate irregolarità, applicando sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto previsto dai regolamenti (CE, Euratom)[18] n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96[19] del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio[20].

2.      Per le azioni comunitarie finanziate a norma del presente regolamento, per "irregolarità" s'intende, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o inadempienza di un obbligo contrattuale derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite attraverso una spesa indebita.

3.      ▌Gli accordi ▌stipulati a norma dal presente regolamento, compresi gli accordi ▌conclusi con i paesi terzi partecipanti, contemplano ▌un'ispezione e un controllo finanziario da parte della Commissione o di qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, nonché revisioni contabili della Corte dei conti, eventualmente anche in loco.

Articolo 16

Informazione del Parlamento europeo e del Consiglio

La Commissione garantisce l'applicazione del presente regolamento. Ogni anno, al momento della presentazione del progetto preliminare di bilancio, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla realizzazione dei programmi. Nel 2010 sarà effettuata una valutazione intermedia che dovrebbe comprendere un riesame dei costi, dei rischi e degli introiti che potrebbero derivare dai servizi offerti da Galileo, tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica e del mercato, per informare il Parlamento europeo e il Consiglio sullo stato di avanzamento dei programmi.

Articolo 16 bis

Abrogazione

L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 876/2002[21] del Consiglio è abrogato […][22]*.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Parlamento europeo                                                                                      Per il Consiglio

Il Presidente                                                                                     Il Presidente

ALLEGATO

Obiettivi specifici dei programmi di GNSS europei

Gli obiettivi specifici del programma GALILEO consistono nel far sì che i segnali emessi dal sistema possano essere utilizzati per garantire le cinque funzioni descritte di seguito:

-       offrire un "servizio aperto" (open service o OS) gratuito per l'utilizzatore, inteso a fornire informazioni di posizionamento e sincronizzazione e destinato ad applicazioni di navigazione satellitare di massa;

-       offrire un servizio per la sicurezza della vita umana (SoL) destinato ▌agli utilizzatori per i quali la sicurezza è essenziale ▌. Tale servizio risponde anche alle esigenze di continuità, disponibilità ed accuratezza imposte a taluni settori e comprende una funzione di integrità che avverte l'utilizzatore in caso di guasto del sistema.

-       offrire un "servizio commerciale" (Commercial Service o CS) ai fini dello sviluppo di applicazioni a scopi professionali o commerciali attraverso prestazioni potenziate e dati con un valore aggiunto superiore rispetto a quelli forniti dal servizio aperto;

-       offrire un "servizio pubblico regolamentato" (Public Regulated Service o PRS) riservato unicamente agli utilizzatori autorizzati dai governi per applicazioni sensibili che richiedono una grande continuità di servizio. Il servizio pubblico regolamentato utilizza segnali criptati e resistenti;

-       partecipare al servizio di ricerca e salvataggio (Search and Rescue Support Service o SAR) del sistema COSPAS-SARSAT rilevando i segnali di emergenza prodotti da radiofari e rinviando dei messaggi a questi ultimi.

Gli obiettivi specifici del programma EGNOS consistono nel permettere al sistema EGNOS di garantire le tre funzioni descritte di seguito:

-       offrire un "servizio aperto" gratuito per l'utilizzatore, inteso a fornire informazioni di posizionamento e sincronizzazione e destinato ad applicazioni di navigazione satellitare di massa nella zona di copertura del sistema;

-       offrire un "servizio di diffusione dei dati a carattere commerciale" che permette lo sviluppo di applicazioni a fini professionali o commerciali attraverso prestazioni potenziate e dati con un valore aggiunto superiore rispetto a quelli forniti dal servizio aperto;

-       offrire un servizio per la sicurezza della vita umana (SoL) destinato ▌agli utilizzatori per i quali la sicurezza è essenziale ▌. In particolare, il servizio risponde alle esigenze di continuità, disponibilità ed accuratezza imposte a taluni settori e comprende una funzione di integrità che avverte l'utilizzatore in caso di guasto del sistema nella zona di copertura.

APPENDICE

DICHIARAZIONE

del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

sul

"GRUPPO INTERISTITUZIONALE GALILEO (GIG)"

1.      Data l'importanza, l'unicità e la complessità dei programmi del GNSS europeo, la proprietà comunitaria dei sistemi risultante dai programmi, il finanziamento dei programmi integralmente a carico della Comunità per il periodo 2008-2013, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di una stretta collaborazione tra le tre istituzioni.

2.      Un gruppo interistituzionale Galileo (GIG) si riunirà con l'obiettivo di consentire a ciascuna istituzione della Comunità di esercitare le proprie responsabilità. A tal fine, il GIG sarà istituito in modo da seguire attentamente:

         a)     i progressi compiuti nell'attuazione dei programmi GNSS europei, segnatamente per quanto riguarda l'attuazione degli appalti pubblici e degli accordi contrattuali, in particolare in relazione all'ESA;

         b)     gli accordi internazionali con i paesi terzi fatte salve le disposizioni dell'articolo 300 del trattato;

         c)      la preparazione dei mercati della navigazione satellitare;

         d)     l'efficacia delle modalità di gestione; nonché

         e)      la revisione annuale del programma di lavoro.

3.      Conformemente alle norme vigenti, il GIG rispetterà l'esigenza di prudenza in particolare per quanto riguarda la riservatezza e sensibilità di alcuni dati.

4.     La Commissione terrà conto dei pareri del GIG.

5.     Il GIG sarà costituito da sette rappresentanti, di cui:

        -        3 del Consiglio

        -        3 del Parlamento europeo

        -        1 della Commissione,

         e si riunirà a intervalli regolari (in linea di massima 4 volte l'anno).

6.      Il GIG non incide sulle competenze definite o sulle relazioni interistituzionali.

Dichiarazione della Commissione europea

sul coinvolgimento del GIG negli accordi internazionali

In merito agli accordi internazionali, la Commissione informerà il GIG in modo che questi possa seguire da vicino quelli con i paesi terzi conformemente all'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione del 26 maggio 2005 nonché i futuri accordi connessi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 300 del trattato.

Dichiarazione della Commissione europea

sull'avvio di studi relativi alla fase operativa del sistema Galileo

A seguito dell'invito del Consiglio a presentare, nel 2010, la proposta di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sulla fase operativa di tali programmi, in particolare per quanto riguarda il finanziamento, la politica tariffaria e il meccanismo di ripartizione degli introiti, la Commissione avvierà gli studi preliminari necessari a partire dal 2008 e nel corso del 2009, conformemente alle conclusioni del Consiglio "Trasporti" del 29-30 novembre 2007.

Tali studi prepareranno in particolare un'analisi delle possibilità di coinvolgere il settore privato nella gestione della fase operativa dei programmi dopo il 2013, con le relative modalità di questo potenziale coinvolgimento, in particolare par quanto riguarda un partenariato pubblico-privato.

Dichiarazione della Commissione europea

relativa alla creazione di un gruppo di esperti di sicurezza ("consiglio di sicurezza GNSS")

Al fine di dare esecuzione alle disposizioni dell'articolo 10 bis, paragrafo 1 del regolamento e per esaminare le questioni relative alla sicurezza dei sistemi, la Commissione intende creare un gruppo di esperti composto da rappresentanti degli Stati membri.

La Commissione provvederà affinché tale gruppo di esperti:

-       sia composto da un rappresentante per ciascun Stato membro e un rappresentante della Commissione;

-          sia presieduto dal rappresentante della Commissione;

-       adotti il proprio regolamento interno che preveda, tra l'altro, l'adozione di pareri per consenso e la possibilità per gli esperti di sollevare qualsiasi questione pertinente in ordine alla sicurezza dei sistemi.

Nell'esercizio delle sue competenze, la Commissione terrà pienamente conto dei pareri del gruppo di esperti e si impegna a consultarlo, tra l'altro, prima di definire i principali requisiti di sicurezza dei sistemi come indicato nell'articolo 10 bis del regolamento.

La Commissione ritiene inoltre che:

-          i rappresentanti dell'autorità di vigilanza del GNSS europeo, l'Agenzia spaziale europea e il Segretario generale/Alto rappresentante debbano essere coinvolti come osservatori ai lavori del gruppo di esperti alle condizioni stabilite dal regolamento interno;

-          gli accordi conclusi dalla Comunità europea possano prevedere la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi ai lavori del gruppo di esperti alle condizioni stabilite dal regolamento interno.

Dichiarazione della Commissione europea

relativa al ricorso ad un gruppo di esperti indipendenti

Per applicare propriamente le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento, la Commissione intende:

-          ricorrere ad un gruppo di esperti indipendenti in materia di gestione del progetto;

-          inserire tra i compiti di tale gruppo il riesame dell'attuazione dei programmi al fine di presentare opportune raccomandazioni con particolare riguardo alla gestione dei rischi;

-          comunicare regolarmente tali raccomandazioni al comitato istituito dal regolamento.

Dichiarazione della Commissione europea

relativa all'interpretazione dell'articolo 12 bis, paragrafo 3, lettera c)

L'articolo 12 bis, paragrafo 3, lettera c), sancisce il principio secondo il quale occorre subappaltare, mediante bando di gara competitivo a vari livelli, almeno il 40% del valore aggregato delle attività a società non appartenenti ai gruppi cui fanno capo i committenti principali di uno qualsiasi dei pacchetti principali di lavoro.

Durante l'intera procedura di gara la Commissione terrà questo aspetto sotto stretto controllo e riesame, informando il GIG e il comitato GNSS in merito al rispetto di tale requisito e al suo impatto generale sul programma.

Se, durante la procedura, emerge dalle proiezioni che non è possibile raggiungere il 40%, la Commissione adotterà misure adeguate, secondo la procedura di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 3, lettera c).

________________

  • [1]  GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 61.
  • [2]  Testi approvati, P6_TA(2007)0272.
  • [3] * Emendamenti politici: il testo nuovo o sostitutivo è indicato in grassetto corsivo, mentre le soppressioni sono indicate dal simbolo ▌.
    Correzioni tecniche e adeguamenti dei servizi: il testo nuovo o sostitutivo è indicato in grassetto corsivo, mentre le soppressioni sono indicate dal simbolo ║.
  • [4]                 GU C …
  • [5]           GU C …
  • [6]           Posizione del Parlamento europeo del 20 aprile 2008.
  • [7]                 COM(2001)0370║.
  • [8]           COM(2007)0212║.
  • [9]           GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1. ║Modificato dal regolamento (CEE) n. 1942/2006 del Consiglio ║(GU L 367 del 22.12.2006, pag. 18).
  • [10]           Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2007, recante modifica dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale (GU L 6 del 10.1.2008).
  • [11]          Titolo 06 del bilancio.
  • [12]          GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
  • [13]          Modificato dalle decisione 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2007.
  • [14]          Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, GU L 248 del 19.9.2002, pag. 1.
  • [15]          GU L ...
  • [16]          GU C 317 del 3 dicembre 2001, pag. 1
  • [17]          GU L 101 dell'11 aprile 2001, pag. 1.
  • [18]          GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
  • [19]          GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
  • [20]          GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
  • [21]  GU L del 138 del 28.5.2002, pag. 1.
  • [22] * Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

MOTIVAZIONE

Introduzione

Il Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) si basa su due programmi: EGNOS e GALILEO[1]. EGNOS è un sistema regionale che riutilizza i segnali GPS per fornire agli utenti della navigazione satellitare migliori prestazioni per mezzo di segnali di navigazione supplementari, mentre GALILEO consiste in una costellazione globale di 30 satelliti e relative infrastrutture di controllo a terra. Si tratta di un progetto civile, ma funge anche da sistema alternativo e complementare al Global Positioning System (Sistema di posizionamento globale, GPS) statunitense e al sistema russo GLONASS, entrambi inizialmente concepiti per il settore militare e da esso finanziati. EGNOS e Galileo sono stati elaborati come infrastrutture spaziali affidabili, di per sé capaci di essere sfruttate e di generare introiti.

Il GNSS sarà realizzato nelle seguenti fasi consecutive: fase di definizione, fase di sviluppo, fase costitutiva e fase operativa.

La realizzazione del sistema GNSS si è inizialmente basata su un contratto di concessione a un partenariato pubblico-privato (PPP) tra l’UE e il settore privato con finanziamenti per 1/3 pubblici e 2/3 privati. A tal fine, è stata istituita l’impresa comune Galileo[2], finalizzata a individuare il partner privato più adatto, ovvero il titolare della concessione, attraverso una procedura di gara[3].

Al fine di avere una struttura comunitaria adeguata che seguisse la realizzazione dei programmi, è stata istituita l’Autorità di vigilanza del GNSS, cui sono stati trasferiti i beni materiali e immateriali dell’impresa comune Galileo e conferite ampie responsabilità per la continuazione dei lavori in corso[4].

Il 14 luglio 2004 la Commissione ha approvato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’attuazione della fase costitutiva e della fase operativa del GNSS[5]. Detta proposta aveva due obiettivi principali: basare il programma Galileo su uno strumento giuridico specifico e dotarlo di un contributo finanziario della Comunità europea pari a 1 miliardo di euro per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

A seguito della prima lettura del 6 settembre 2005, il PE ha presentato una serie di emendamenti alla proposta del 2004[6], considerati accettabili in linea di principio sia dalla Commissione sia dal Consiglio. Tuttavia, sono emerse delle difficoltà nei negoziati relativi al contratto di concessione, con particolare riferimento al trasferimento di rischi e responsabilità condivisi al settore privato. Nella sua risoluzione del settembre 2006[7] il Parlamento europeo ha esortato la Commissione a valutare quali modifiche ai regolamenti giuridici e procedurali sarebbero state necessarie al fine di garantire il costante progresso del progetto, invitandola inoltre a elaborare soluzioni più appropriate che rispondessero agli obiettivi del programma.

Di conseguenza, nel corso del 2007 sono state prese importanti decisioni:

· il Consiglio Trasporti del 22 marzo 2007 ha invitato la Commissione a rivalutare tutti gli aspetti e i progressi compiuti in relazione al progetto Galileo;

·  il PE ha avanzato una richiesta simile nella sua risoluzione del 26 aprile 2007[8];

·  la Commissione ha fornito una risposta nella comunicazione approvata il 16 maggio 2007[9];

· nella sua risoluzione del 20 giugno 2007[10], il PE ha appoggiato le proposte presentate dalla Commissione, con particolare riferimento ai finanziamenti comunitari destinati ai programmi e alla necessità di migliorare la loro governance pubblica;

· nel giugno 2007 il Consiglio Trasporti ha approvato una risoluzione con la quale ha invitato la Commissione a presentare proposte dettagliate sulle modalità di finanziamento e una strategia di attuazione e di appalto entro settembre 2007.

Le proposte del 19 settembre 2007

La Commissione ha presentato al Consiglio e al PE un pacchetto di proposte[11] intese a rilanciare il progetto GNSS, giunto a un punto di stallo. Tuttavia, la relatrice desidera concentrare l’attenzione su tre aspetti:

1.  gli insegnamenti tratti da quando il progetto Galileo si è arrestato,

2.  la revisione dell’Accordo interistituzionale (AII) sulla disciplina di bilancio,

3.  i suoi principali emendamenti alla nuova proposta concernente il progetto Galileo.

Gli insegnamenti tratti

Sono ormai trascorsi undici anni da quando la Commissione ha presentato la sua prima, timida comunicazione sul Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS). Era il 1997. Tuttavia, si è dovuto aspettare il Consiglio europeo di Nizza del 2000 per ottenere un impegno da parte dei capi di Stato e di governo.

In tutte le risoluzioni successive, legislative e non, sull’impresa comune Galileo o l’Autorità di vigilanza del GNSS, il PE ha mantenuto la propria posizione, vale a dire che il programma Galileo:

a.  è un programma civile;

b.  assicura l’indipendenza dell’UE nei confronti di paesi terzi;

c.   implica interessi di natura strategica, economica, industriale, spaziale, in materia di sicurezza e molti altri ancora;

d.   è un progetto comunitario per eccellenza, essendo un programma in campo tecnologico e spaziale che nessuno Stato membro è in grado di realizzare da solo.

Tuttavia, nel frattempo sono stati tratti notevoli insegnamenti:

Innanzitutto, il principio del partenariato pubblico-privato è un’importante nuova forma di cooperazione per raggiungere obiettivi riguardanti un bene pubblico. Ciononostante, qualunque PPP che porti a fusioni o consorzi che stabiliscono situazioni di monopolio andrebbe evitato, così come andrebbero evitate le norme in materia di appalti che conducono a strutture di mercato monopolistiche.

Secondariamente, GALILEO è la prima infrastruttura comunitaria e il suo successo può essere garantito solo attraverso una volontà comune. I precedenti negoziati sono falliti a causa di disaccordi interni.

In terzo luogo, i progetti altamente sofisticati che implicano un’avanzata tecnologia presentano rischi noti e ignoti. E tali rischi non sempre si possono calcolare. Di conseguenza, l’industria non è molto disposta ad assumersi dei rischi. Ciò significa che in tali circostanze il modello del PPP non è vantaggioso per la Comunità. Non a caso negli Stati Uniti, in Cina, in Russia e in India progetti simili sono stati avviati e finanziati dal governo.

In quarto luogo, una tradizionale analisi costi-benefici che non sia incentrata sui potenziali costi e i potenziali benefici, oltre agli effetti moltiplicatori derivanti dalle numerose applicazioni di un mercato sconosciuto, è destinata a fornire risultati parziali e a condurre alla formulazione di raccomandazioni sbagliate. Occorre pertanto una nuova metodologia per la valutazione dei costi e dei benefici di Galileo.

In quinto luogo, i ritardi nel processo decisionale e di attuazione sono solitamente responsabili di costi elevati e della perdita del vantaggio comparativo, tanto più in un settore industriale la cui tecnologia e i cui servizi sono in rapida e continua evoluzione. E un ritardo di cinque anni è un fattore importante da non perdere di vista.

L’AII

La prima lettura del PE sul bilancio 2008 (25 ottobre 2007) ha sorpreso il Consiglio (Bilancio): l’aumento dei finanziamenti 2008 per il programma Galileo da 150 milioni di euro a 890 milioni di euro non era atteso. Con questo emendamento il PE ha preso una posizione: l’importo indicato nella proposta di modifica sull’AII era da considerarsi accettabile per il Parlamento.

Di conseguenza, il Consiglio Bilancio del 23 novembre 2007 ha adottato due importanti decisioni: ha approvato l’importo proposto dal PE per il bilancio 2008 e la revisione del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 presentata nella proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[12].

Il Consiglio europeo di Lisbona del 13-14 dicembre 2007 ha semplicemente appoggiato la revisione dei finanziamenti ai programmi GNSS.

La Proposta modificata sui sistemi Galileo ed EGNOS

Comprende i seguenti elementi essenziali:

·  ingloba il programma EGNOS;

·  la Comunità europea sarà integralmente responsabile dell’abbandono del progetto di concessione per la fase costitutiva;

·  per il completamento della fase costitutiva è stata fissata come nuova data la metà del 2013;

·  la fase operativa del sistema EGNOS potrebbe iniziare nel 2009;

·  la governance pubblica dei programmi sarà garantita da una ripartizione delle competenze tra Commissione europea, Autorità di vigilanza del GNSS, Agenzia spaziale europea e Comitato dei programmi GNSS europei.

La posizione della relatrice sulla proposta modificata è favorevole. Tuttavia, introduce una serie di emendamenti che mirano a essere utili per migliorare la proposta in questione. Il progetto di relazione mira a:

· chiarire la procedura e il ruolo delle istituzioni dell’UE nell’eventualità che vengano conclusi accordi tra la Comunità e paesi terzi desiderosi di partecipare ad un finanziamento complementare del programma Galileo;

· stabilire chiaramente che la Comunità europea detiene la proprietà di tutti i beni materiali e immateriali creati nell’ambito di EGNOS e GALILEO;

· richiedere alla Commissione di presentare una proposta giuridica in merito alle nuove esigenze di finanziamento per la fase operativa, il cui inizio è previsto nel 2013, prima di tale data;

· richiedere alla Commissione di presentare una proposta su un possibile meccanismo di ripartizione degli introiti per la fase operativa;

· introdurre un nuovo articolo sulla sicurezza dei programmi;

· stabilire i principi, le norme, la procedura e il ruolo dell’ESA nel campo degli appalti pubblici;

· rafforzare il ruolo del PE in due modi:

· a. nominando un suo esperto che monitori i programmi Galileo ed EGNOS, e

· b. applicando la procedura di regolamentazione con controllo agli aspetti più importanti del processo decisionale.

Occorre inoltre sottolineare che il progetto di relazione approva anche:

· la proposta della Commissione relativa alla governance pubblica dei programmi e le loro distinte fasi: la fase costitutiva dal 2008 al 2013 e la fase operativa a decorrere dal 2013;

· le risorse di bilancio proposte (vale a dire 3 105 milioni di euro a prezzi attuali per il periodo dal 2007 al 2013);

· la revisione dell’AII proposta dalla Commissione e approvata dall’autorità di bilancio.

Conclusioni

La proprietà dei programmi GNSS sarà detenuta dalla Comunità. Sulla base di una decisione comune del Parlamento e del Consiglio, il programma GALILEO verrà realizzato con finanziamenti comunitari. Pertanto, Parlamento e Consiglio sono congiuntamente responsabili del regolamento concernente la fase costitutiva e la fase operativa dei programmi.

Il primo programma della Comunità finanziato dal bilancio comunitario e basato su un’infrastruttura di proprietà comune richiede un adeguamento ad alcune nuove sfide correlate, per lo più ignote.

L’intenzione della relatrice è mantenere la chiarezza dei regolamenti necessari, senza tuttavia eccedere nei dettagli, affinché le responsabilità connesse alla nuova governance e alle norme in materia di appalti siano esplicite e sia garantito un controllo permanente.

  • [1]  Galileo Galilei (1564-1642) padre dell'astronomia, della fisica e delle scienze, quando nel 1610 scoprì i quattro più grandi satelliti di Giove (Io, Europa, Callisto e Ganimede) immaginò che le sue scoperte fossero destinate a servire il genere umano.
  • [2]  Cfr. reg. (CE) n. 876/2002 modificato dal reg. n. 1943/2006.
  • [3]  Il consorzio era costituito da 1. EADS Astrium (consorzio europeo, ma soprattutto Francia e Germania), 2. TeleOp (Germania, costituito da Deutsch Telekom e dal Centro aerospaziale tedesco), 3. Inmarsat (Regno Unito), 4. Thales (Francia), 5. Alcatel-Lucent (Francia), 6. Finmeccanica (Italia), 7. Aena (Spagna) e 8. Hispasat (Spagna).
  • [4]  Cfr. reg. (CE) n. 1321/2004 modificato dal reg. (CE) n. 1942/2006.
  • [5]  Cfr. COM(2004) 477.
  • [6]  Basata sulla relazione Barsi-Pataky (A6-0212/2005).
  • [7]  Proposta di risoluzione sullo stato di avanzamento del programma Galileo (B6-0511/2006).
  • [8]  Risoluzione del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sui negoziati relativi al contratto di concessione per il sistema GALILEO.
  • [9]  Cfr. COM(2007) 261.
  • [10]  Risoluzione del Parlamento europeo del 20 giugno 2007 sul finanziamento del programma europeo di radionavigazione via satellite (GALILEO) in conformità all'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 e al quadro finanziario pluriennale 2007-2013.
  • [11]  I documenti presentati sono: 1) proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e GALILEO) (COM (2007) 535 def.); 2) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - avanzamento del programma Galileo: riconfigurazione dei programmi del GNSS europeo (COM(2007) 534 def.); 3) Documento di lavoro dei servizi della Commissione, documento che accompagna la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - avanzamento del programma Galileo: riconfigurazione dei programmi del GNSS europeo (SEC(2007) 1210); e 4) comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, relativa alla revisione del quadro finanziario pluriennale (2007-2013), proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale (COM(2007) 549 def).
  • [12]  In linea di principio, il Consiglio "Bilancio" potrebbe statuire a maggioranza qualificata poiché l'importo proposto per la riassegnazione delle rubriche (pari a 2,4 miliardi di euro) è inferiore allo 0,03% dell'RNL dell'UE. Per tale importo è sufficiente la maggioranza qualificata, mentre negli altri casi è richiesta l'unanimità in seno al Consiglio.

PARERE della commissione per i bilanci (24.1.2008)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di radionavigazione satellitare (EGNOS e GALILEO)
(COM(2007)0535 – C6‑0345/2007 – 2004/0156(COD))

Relatore per parere: Margaritis Schinas

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento 1

Paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis.  ritiene che la dotazione finanziaria che figura nella proposta legislativa sia compatibile con il massimale della sottorubrica 1a del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2007-2013 rivisto dalla decisione 2008/29/CE, del 18 dicembre 2007, e segnala che l'importo annuo sarà deciso nel quadro della procedura annuale di bilancio, conformemente alle disposizioni del punto 37 dell'AII del 17 maggio 2006;

Proposta di regolamento

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 2

Considerando 9

(9) Le fasi di definizione e sviluppo del programma GALILEO, che rappresentano la parte del programma dedicata alla ricerca, sono state finanziate in maniera consistente dal bilancio comunitario per le reti transeuropee. La fase costitutiva deve essere finanziata integralmente dalla Comunità europea in mancanza di un impegno concreto del settore privato. La fase operativa di sfruttamento del sistema potrà essere oggetto di contratti di concessione di servizi o di appalti pubblici di servizi con il settore privato.

(9) Le fasi di definizione e sviluppo del programma GALILEO, che rappresentano la parte del programma dedicata alla ricerca, sono state finanziate in maniera consistente dal bilancio comunitario per le reti transeuropee. La fase costitutiva è finanziata integralmente dalla Comunità europea. La fase operativa di sfruttamento del sistema potrà essere oggetto, in una fase successiva, di contratti di concessione di servizi o di appalti pubblici di servizi con il settore privato dopo il 2013.

Emendamento 3

Considerando 10

(10) È opportuno che il finanziamento del sistema EGNOS, comprendente tutti gli elementi in grado di garantirne il funzionamento, la durata e la commercializzazione, sia assicurato dalla Comunità europea. La fase operativa del sistema EGNOS potrà essere oggetto di un appalto pubblico di servizi con il settore privato fino a quando non sarà integrata nella fase operativa di GALILEO.

(10) È opportuno che il sistema EGNOS, comprendente tutti gli elementi in grado di garantirne il funzionamento, la durata e la commercializzazione, e il suo finanziamento siano assicurati dalla Comunità europea. La fase operativa del sistema EGNOS potrà essere oggetto di un appalto pubblico di servizi con il settore privato fino a quando non sarà integrata nella fase operativa di GALILEO.

Emendamento 4

Considerando 14

(14) I costi degli investimenti e i costi di sfruttamento dei sistemi GALILEO ed EGNOS per il periodo 2007-2013 sono oggi calcolati in 3,4 milioni di euro a prezzi attuali. Nella programmazione finanziaria attuale (2007-2013) è già previsto un importo di 1 005 milioni di euro a titolo della proposta legislativa della Commissione relativa all'attuazione della fase costitutiva e della fase operativa del programma europeo di radionavigazione via satellite. All'importo citato si propone di aggiungere altri 2.100 milioni di euro. Tale somma è stata messa a disposizione previa revisione del quadro finanziario attuale (2007-2013). I fondi necessari derivano da margini non utilizzati delle rubriche 2 e 5 per gli anni 2007 e 2008. Il testo della proposta modificata fissa dunque a 3 105 milioni di euro la somma che sarà opportuno prevedere nel bilancio comunitario per il periodo 2007-2013 per i programmi di GNSS europei. I costi dell'iniziativa saranno finanziati anche nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo per i programmi GNSS europei, con uno stanziamento di 300 milioni di euro.

(14) I costi degli investimenti e i costi di sfruttamento dei sistemi GALILEO ed EGNOS per il periodo 2007-2013 sono oggi calcolati in 3,4 milioni di euro a prezzi attuali. La dotazione finanziaria totale disponibile ammonta a 3 405 milioni di euro per i programmi GNSS europei per il periodo 2007-2013. Nella programmazione finanziaria esistente (2007-2013) era già previsto un importo di 1 005 milioni di EUR. A tale importo sono stati aggiunti altri 2 000 milioni di euro, con decisione dell'autorità di bilancio mediante revisione del quadro finanziario attuale (2007-2013), e altri 400 milioni di euro, disponibili a titolo del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo.

Emendamento 5

Considerando 17 bis (nuovo)

 

(17 bis) L'autorità di vigilanza è un'agenzia comunitaria, istituita dal regolamento (CE) n. 1321/2004. In quanto organismo ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario, essa è soggetta agli obblighi previsti per le agenzie comunitarie.

Emendamento 6

Considerando 18

(18) L'Autorità di vigilanza, da parte sua, ha principalmente il compito di coadiuvare la Commissione in merito a tutti gli elementi connessi allo svolgimento dei programmi. Deve inoltre gestire i fondi che le sono appositamente destinati a titolo dei programmi o che le sono affidati dalla Commissione conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio del 13 dicembre 2006.

(18) Alla luce dei nuovi principi di governance pubblica applicati alla gestione e all'esecuzione dei programmi GNSS europei, occorre adattare il ruolo dell'Autorità di vigilanza. L'Autorità dovrebbe pertanto apportare un'assistenza diretta alla Commissione in tutte le questioni relative all'attuazione dei programmi nonché continuare ad eseguire compiti specifici quali la certificazione tecnica, l'accreditamento di sicurezza e la preparazione del mercato. A tal fine, deve gestire i fondi che le sono appositamente destinati a titolo dei programmi e che le sono affidati dalla Commissione conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio del 13 dicembre 2006.

Motivazione

Tenendo presente l'insuccesso del PPP e la nuova struttura del settore pubblico, occorre adattare la missione dell'Autorità di vigilanza del GNSS.

Emendamento 7

Articolo 4

1. La fase di sviluppo e di validazione è finanziata dalla Comunità europea e dall'Agenzia spaziale europea. Tale fase dovrebbe concludersi nel corso del 2010.

1. La fase di sviluppo e di validazione è finanziata dalla Comunità europea e dall'Agenzia spaziale europea (in prosieguo "ESA").

2. La fase costitutiva è finanziata integralmente dalla Comunità europea. Tale fase dovrebbe svolgersi dal 2008 al 2013.

2. La fase costitutiva è finanziata integralmente dalla Comunità europea, fatto salvo il paragrafo 4.

3. La fase operativa dovrebbe iniziare nel 2013. Durante tale fase lo sfruttamento del sistema può essere eventualmente oggetto di contratti di concessione di servizi o di appalti pubblici di servizi con il settore privato. Tali contratti potranno essere conclusi prima del 2013. L'entità della partecipazione finanziaria della Comunità europea alla fase operativa dipende dal livello di partecipazione del settore privato determinato dal contenuto degli eventuali contratti citati in precedenza, previa approvazione dell'autorità di bilancio.

3. La fase operativa dovrebbe iniziare al termine della fase costitutiva. Durante tale fase lo sfruttamento del sistema può essere eventualmente oggetto di contratti di concessione di servizi o di appalti pubblici di servizi con il settore privato. Tali contratti potranno essere conclusi prima del 2013. L'entità della partecipazione finanziaria della Comunità europea alla fase operativa dipende dal livello di partecipazione del settore privato determinato dal contenuto degli eventuali contratti citati in precedenza, ed è soggetta a previa approvazione dell'autorità di bilancio.

4. Gli accordi o le convenzioni sottoscritti dalla Comunità europea prevedono le condizioni e le modalità per l'eventuale partecipazione di paesi terzi ad un finanziamento complementare del programma.

4. Gli Stati membri possono apportare un finanziamento aggiuntivo al programma, in conformità con le disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. I paesi terzi o le organizzazioni internazionali possono altresì partecipare ad un finanziamento aggiuntivo del programma. Gli accordi o le convenzioni sottoscritti dalla Comunità europea con tali paesi terzi o organizzazioni internazionali, ai sensi dell'articolo 300, paragrafo 3 del trattato, prevedono le condizioni e le modalità per la loro partecipazione.

Emendamento 8

Articolo 7, alinea

Il contributo comunitario ai programmi a titolo del presente regolamento è concesso al fine di finanziare:

Lo stanziamento di bilancio comunitario assegnato ai programmi a titolo del presente regolamento è concesso al fine di finanziare:

Emendamento 9

Articolo 8

1. L'importo necessario per le attività previste all'articolo 7 del presente regolamento, escluse quelle connesse alla fase operativa del sistema risultante dal programma GALILEO, è pari a 3 105 milioni di euro a prezzi attuali per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.

1. L'importo assegnato per le attività previste all'articolo 7 del presente regolamento, escluse quelle connesse alla fase operativa del sistema risultante dal programma GALILEO, è pari a 3 405 milioni di euro a prezzi attuali per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013, di cui 400 milioni di euro apportati a titolo del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo.

2. Gli stanziamenti sono autorizzati ogni anno dall'autorità di bilancio nei limiti stabiliti dal quadro finanziario pluriennale. Gli stanziamenti sono concessi conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2. Gli stanziamenti sono autorizzati ogni anno dall'autorità di bilancio nei limiti stabiliti dal quadro finanziario pluriennale. Gli stanziamenti sono concessi conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

3. Gli impegni di bilancio relativi ai programmi sono stanziati in annualità.

3. Gli impegni di bilancio relativi ai programmi sono stanziati in annualità.

4. L'importo indicato al primo paragrafo del presente articolo non tiene conto degli obblighi finanziari imprevisti ai quali la Comunità europea potrebbe dover far fronte, in particolare quelli connessi alla natura pubblica della proprietà dei sistemi. In tal caso la Commissione presenta le proposte opportune al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. L'importo indicato al primo paragrafo non tiene conto degli obblighi finanziari imprevisti ai quali la Comunità europea potrebbe dover far fronte, in particolare quelli connessi alla natura pubblica della proprietà dei sistemi. In tal caso la Commissione presenta le proposte opportune al Parlamento europeo e al Consiglio, avvalendosi di tutte le possibilità offerte dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.

 

4 bis. Nel 2010, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, unitamente alla sua relazione intermedia, la proposta appropriata per il periodo di programmazione finanziaria che prende inizio nel 2014, relativa ai fondi pubblici e agli impegni nonché al meccanismo di ripartizione del gettito fiscale necessario per la fase operativa, nel quadro della sua responsabilità decorrente dal carattere pubblico del sistema.

Emendamento 10

Articolo 9, paragrafo 1

Gli introiti provenienti dalla fase operativa dei sistemi sono percepiti dalla Comunità europea. Questi sono versati sul bilancio comunitario e assegnati ai programmi del GNSS europeo. Se l'entità degli introiti assegnati risulta molto più consistente del previsto, è rivisto il principio dell'assegnazione.

Gli introiti provenienti dalla fase operativa dei sistemi sono percepiti dalla Comunità europea. Questi sono versati sul bilancio comunitario e possono essere assegnati ai programmi del GNSS europeo, previa approvazione dell'autorità di bilancio.

Motivazione

Il testo della Commissione prevede un sistema di entrate con destinazioni specifiche. Ciò non è giustificato a tale stadio dato che l'autorità di bilancio ha previsto il finanziamento necessario fino al 2013. Pertanto, qualsiasi decisione di tale genere relativa al finanziamento ulteriore dei programmi Galileo dovrebbe essere presa dall'autorità di bilancio qualora appropriato nel quadro della procedura di bilancio.

Emendamento 11

Articolo 11, paragrafo 5

5. Le misure finanziate a norma del presente regolamento sono applicate conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

5. Le misure finanziate a norma del presente regolamento sono applicate conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, quale modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006.

Emendamento 12

Articolo 12, paragrafo 1

Fatti salvi i compiti che le sono affidati dal regolamento (CE) n. 1321/2004, l'Autorità di vigilanza coadiuva la Commissione in merito a tutti gli elementi dei programmi per i quali la Commissione chiede la sua assistenza. L'Autorità garantisce la gestione e il controllo dell'utilizzo dei fondi che le sono espressamente assegnati dalla Comunità europea a titolo dei programmi. Tali fondi sono messi a disposizione dell'Autorità di vigilanza con una decisione di delega, secondo quanto previsto dall'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1321/2004.

Su richiesta della Commissione, l'Autorità di vigilanza le presta assistenza diretta su tutte le questioni relative al programma, segnatamente la supervisione dell'attuazione di tutta l'infrastruttura Galileo, i preparativi per il funzionamento e la commercializzazione dei servizi forniti dai sistemi GNSS europei, le attività di promozione e di cooperazione internazionale, le comunicazioni esterne e la preparazione di iniziative in materia di regolazione e di polizia. Inoltre, come previsto dal regolamento (CE) n. 1321/2004, l'Autorità di vigilanza continua ad assicurare che le componenti del sistema siano debitamente certificate all'autorità di accreditamento di sicurezza del GNSS europeo nonché a preparare i mercati. L'Autorità garantisce la gestione e il controllo dell'utilizzo dei fondi che le sono espressamente assegnati dalla Commissione a titolo dei programmi. Tali fondi sono messi a disposizione dell'Autorità di vigilanza con una decisione di delega, secondo quanto previsto dall'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1321/2004.

Emendamento 13

Articolo 16

La Commissione garantisce l'applicazione del presente regolamento. Ogni anno, al momento della presentazione del progetto preliminare di bilancio, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla realizzazione dei programmi. Nel 2010 sarà effettuata una valutazione intermedia per informare il Parlamento europeo e il Consiglio sullo stato di avanzamento dei programmi.

La Commissione garantisce l'applicazione del presente regolamento. Ogni anno, al momento della presentazione del progetto preliminare di bilancio, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla realizzazione dei programmi. Nel 2010 sarà effettuata una valutazione intermedia per informare il Parlamento europeo e il Consiglio sullo stato di avanzamento dei programmi.

 

Tenendo presenti la complessità del progetto e il fatto che viene integralmente finanziato dal bilancio comunitario, la Commissione presenta una relazione, una volta all'anno, durante una riunione congiunta delle commissioni competenti del Parlamento europeo, sullo stato di avanzamento dei programmi GNSS, in particolare per quanto riguarda gli aspetti industriali, di trasporto e finanziari.

BREVE MOTIVAZIONE

Contesto

Il Quadro finanziario pluriennale 2007-2013 ha previsto alla rubrica 1a un importo di 1.005 miliardi di euro per il finanziamento delle fasi costitutiva ed operativa del programma Galileo, per il periodo 2007-2013.

Secondo la proposta originaria della Commissione, il resto del capitale per le fasi costitutiva ed operativa del Programma avrebbe dovuto essere fornito dal settore privato sulla base di un contratto di concessione.

All'inizio di quest'anno è apparso chiaro che il finanziamento pubblico sarebbe stato l'unica fonte di capitali per Galileo e il 6-8 giugno 2007 il Consiglio Trasporti ha riconosciuto che l'attuazione della fase costitutiva del sistema richiederà ulteriori risorse finanziarie pubbliche. Nella sua risoluzione del 20 giugno 2007 il Parlamento europeo ha espresso la sua opposizione a un finanziamento misto comunitario-intergovernativo per Galileo.

A seguito del fallimento dei negoziati per un contratto di concessione e considerato l'impatto politico ed economico del Programma, in data 19 settembre 2007 la Commissione ha presentato una proposta modificata relativa al proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) unitamente a una proposta di decisione la quale prevede che il programma Galileo sia esclusivamente finanziato sul bilancio comunitario, così come richiesto dal Parlamento europeo.

L'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 permette di modificare il QFP per far fronte a situazioni inattese. Con la sua decisione del 19 settembre la Commissione ha previsto una modifica del QFP per creare una disponibilità aggiuntiva di 2,4 miliardi di euro per le fasi costitutiva ed operativa del programma Galileo.

Nel corso della procedura di bilancio 2008 il Parlamento, pronunziandosi in prima lettura, ha accolto con favore la proposta della Commissione per una revisione del QFP. Durante la concertazione di bilancio del 23 novembre 2007 il Parlamento europeo ha insistito sulla necessità di una revisione del QFP.

Dopo lunghe trattative il Consiglio si è avvicinato alla posizione del Parlamento, in armonia con le disposizioni dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006. L'accordo globale fra il Parlamento e il Consiglio fissa a 1,6 miliardi la modifica del QFP, aggiungendo 200 milioni di euro provenienti da riallocazione delle risorse dei programmi comunitari della rubrica 1a, 400 milioni di euro ottenuti grazie a una ridefinizione delle priorità nell'ambito del PQR7-Euratom e 200 milioni di euro tramite l'attivazione dello strumento di flessibilità.

L'accordo è conforme alle priorità del Parlamento europeo in quanto non riduce le dotazioni finanziarie dei programmi pluriennali.

Posizione del relatore per parere

Il relatore sostiene la proposta di regolamento della Commissione. Propone comunque alcuni emendamenti in relazione ai punti seguenti.

Ruolo dell'Autorità di vigilanza

Il relatore ritiene che, per il ruolo dell'Autorità di vigilanza, occorra tener conto di alcuni elementi.

Il relatore sottolinea che l'Autorità è un'agenzia comunitaria istituita con Regolamento n. 1321/2004 del Consiglio in data 12 luglio 2004. Trattasi pertanto di un organismo ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario, soggetto agli obblighi previsti per le agenzie comunitarie.

A fini di coerenza con lo status di Autorità, il relatore introduce alcuni emendamenti alla proposta di regolamento che riguardano l'organico e la procedura di discarico.

La posizione del Parlamento europeo relativamente all'Agenzia è quella di un monitoraggio permanente delle sue attività, così come previsto nelle conclusioni della concertazione del 13 luglio 2007, in cui l'autorità di bilancio richiede "maggiore trasparenza in relazione alle agenzie decentrate, onde poter meglio monitorare la loro evoluzione".

Il relatore rammenta anche che nella dichiarazione congiunta sulle agenzie comunitarie concordata in occasione del dialogo a tre del 18 aprile 2007, i due rami dell'autorità di bilancio "invitano la Commissione a valutare con regolarità le agenzie comunitarie esistenti, concentrandosi in particolare sulla questione costi-benefici, e accettano di verificare la valutazione dell’analisi predisposta dalla Commissione relativamente a un numero selezionato di agenzie". Il relatore ribadisce che le analisi costi-benefici condotte da soggetti esterni e sottoposte all'attento esame dell'autorità di bilancio, sono un'assoluta necessità per giustificare al contribuente europeo il valore aggiunto di questa forma decentrata di governance.

Buona gestione finanziaria

I ruoli rispettivi dell'Autorità di vigilanza e dell'Agenzia spaziale europea dovrebbero essere chiaramente definiti per garantire una chiara separazione di compiti e competenze e conferire chiarezza all'allocazione del contributo finanziario della Comunità. In entrambi i casi, trattandosi di contributi finanziari a carico della Comunità, è la Commissione ad essere responsabile della sana gestione finanziaria.

Il contributo UE gestito dall'ESA deve inoltre essere conforme alle disposizioni del regolamento finanziario, così come previsto dall'articolo 13 della proposta mediante il riferimento all'articolo 54.2 del Regolamento finanziario e relative norme di attuazione (art. 41).

Finanziamento

Dopo le conclusioni della concertazione del 23 novembre fra Parlamento e Consiglio menzionate nell'introduzione, occorre procedere ad alcuni adattamenti tecnici. Il relatore propone pertanto alcuni emendamenti tecnici al testo per tener conto del risultato di tali negoziati.

Garanzie

Il relatore sottolinea la complessità del programma Galileo che abbraccia una pluralità di settori delle politiche UE.

Egli ritiene che, stante l'importanza del finanziamento di Galileo da parte dell'UE, sia necessario un monitoraggio democratico dell'impatto del programma su tutti i settori interessati. Egli propone pertanto di organizzare ogni anno un'audizione con la partecipazione di tutte le commissioni interessate alle applicazioni di Galileo e della commissione per i bilanci, per svolgere un dibattito in materia con il Commissario responsabile dei settori in questione, i rappresentanti dell'ESA e il Direttore esecutivo dell'Autorità di vigilanza.

ALLEGATO

Finanziamento di Galileo e EIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voce di bilancio 2008

Rubrica

Totale 2008-2013

 

 

 

- GALILEO

Fissazione di nuove priorità

06 06 02

7° Programma quadro di ricerca - Ricerca relativa ai trasporti (inclusa l'aeronautica)

400

 

Totale parziale

400

 

 

 

Ridistribuzione *

26 02 01

Procedure di aggiudicazione e pubblicazione dei contratti pubblici di forniture, opere e servizi (OJ/S)

46

02 03 04

Normalizzazione e ravvicinamento delle legislazioni

28

31 02 01

Formazione di interpreti di conferenza per l'Europa "CITE"

10

26 03 01

Servizi paneuropei di eGovernment per le amministrazioni pubbliche, le imprese e i cittadini (programma IDABC)

16

08 20; 08 21

Euratom

50

 

Agenzie decentrate - Riprogrammazione

50

 

Totale parziale

200

 

 

 

Revisione

 

 

1.600

 

 

 

Flessibilità

 

 

200

TOTALE GALILEO

2400

* Riguarda esclusivamente i programmi non soggetti alla procedura di codecisione o i programmi soggetti alla procedura di codecisione senza dotazione finanziaria

PROCEDURA

Titolo

Fasi costitutiva e operativa del programma europeo di radionavigazione via satellite

Riferimenti

COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – COM(2004)0477 – C6-0087/2004 – 2004/0156(COD)

Commissione competente per il merito

ITRE

Parere espresso da

Annuncio in Aula

BUDG

23.10.2007

 

 

 

Relatore per parere

Nomina

Margaritis Schinas

14.11.2007

 

 

Esame in commissione

18.12.2007

23.1.2008

 

 

Approvazione

23.1.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

29

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Reimer Böge, Costas Botopoulos, Daniel Dăianu, Gérard Deprez, Brigitte Douay, Hynek Fajmon, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Gérard Onesta, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, Nina Škottová, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Gary Titley, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Thijs Berman, Esther De Lange, Peter Šťastný

PARERE della commissione per i trasporti e il turismo (28.1.2008)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di radionavigazione satellitare (EGNOS e GALILEO)
(COM(2007)0535 – C6‑0345/2007 – 2004/0156(COD))(Deferimento ripetuto)

Relatrice per parere: Anne E. Jensen

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta prevede finanziamenti comunitari per Galileo fino a un massimo di 3 105 milioni di euro per il periodo 2007-2013. La cifra di 1 005 milioni di euro è già prevista nel quadro finanziario esistente 2007-2013 e a tale somma si propone di aggiungere un importo supplementare, che proviene dai margini non utilizzati delle rubriche 2 e 5 per gli anni 2007 e 2008. Inoltre, 300 milioni di euro sono finanziati a partire dal Settimo programma quadro di ricerca (attività di trasporto). L'importo di 2 100 milioni di euro sarà messo a disposizione previa revisione dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII).

L'accordo politico tra il Parlamento europeo e il Consiglio per il finanziamento di Galileo

In tema di finanziamento, l'accordo politico raggiunto tra Parlamento e Consiglio nell'ambito della procedura di bilancio per l'anno 2008 (23 novembre 2007) ribadisce la volontà politica dell'UE nei confronti di questo programma strategico. Fornisce un finanziamento pubblico (comunitario) aggiuntivo a copertura dei 2 400 milioni di euro mancanti rispetto al totale di 3 400 milioni di euro (1 000 milioni erano già previsti), necessario alla piena capacità operativa di Galileo nel periodo 2008-2013. L'importo sarà disponibile a margine della rubrica 2 (spese agricole) del 2007, la ridistribuzione della rubrica (crescita sostenibile - competitività) e l'utilizzo di 400 milioni di euro dalle attività di ricerca in materia di trasporti nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca.

Proposte del relatore per parere

È evidente che occorre una scelta politica per decidere in che modo portare a termine lo sviluppo del sistema di radionavigazione Galileo, una risorsa strategica con un grande valore pubblico ed economico per l'Unione.

Piena capacità operativa e attenzione particolare alle azioni e ai settori del mercato

L'appalto di piena capacità operativa di 30 satelliti con fondi comunitari potrà essere seguito da partenariati pubblico-privato per il funzionamento e le attività di gestione, con piena attuazione e disponibilità dei servizi entro la fine del 2012.

Gli obiettivi specifici dei servizi EGNOS e Galileo andrebbero analizzati a fondo focalizzando l'attenzione sulle azioni e i settori di mercato. Il settore dei trasporti, pubblico e privato, sarà tra i beneficiari principali delle applicazioni tecnologiche e dei mercati in rapida crescita. Le entrate previste, che dipendono fortemente dai tempi di commercializzazione di Galileo, riguardano vari settori, tra cui i trasporti su strada (30%), il servizio pubblico regolamentato (29%), la telefonia mobile (17%), i servizi professionali (9%) e l'aviazione (5%).

È per questo motivo che il piano d'azione dovrebbe concentrarsi sugli obiettivi specifici dei sistemi Galileo ed EGNOS e definire le azioni e i settori di mercato per le applicazioni. Andrebbero inoltre affrontati i problemi di carattere etico e in materia di privacy, diritti di proprietà intellettuale e responsabilità, per fare solo alcuni esempi.

Decisioni relative all'uso commerciale e agli aspetti di mercato

Attraverso la definizione di calendari concreti per le decisioni necessarie all'utilizzo commerciale, agli aspetti di mercato e alla funzione operativa dei programmi e servizi europei GNSS sarà possibile far avanzare questo progetto, nell'interesse di tutti gli Stati membri e i cittadini. Ove necessario, sono presenti riferimenti alla nuova procedura di comitatologia con controllo.

Governance pubblica

Occorre rafforzare e ristrutturare la governance pubblica del GNSS europeo, oltre a infondere fiducia negli investitori a valle. Bisognerebbe garantire il ruolo dell'Agenzia spaziale europea quale autorità di progettazione e il suo coinvolgimento negli aspetti dell'appalto. Il ruolo dell'Autorità di vigilanza del GNSS (AVG) e la gestione del programma con una governance del settore pubblico più trasparente ed efficiente andrebbero adeguati di conseguenza.

Criteri e principi in materia di appalti pubblici - concorrenza reale

Una concorrenza reale basata sul doppio approvvigionamento e gare d'appalto competitive, oltre che sul maggiore coinvolgimento delle PMI, contribuiranno alla corretta attuazione di Galileo.

Per quanto attiene agli aspetti in materia di appalti, si propone di applicare le norme e i criteri comunitari che garantiscono la concorrenza leale, con un giusto equilibrio tra tempi ed efficienza dei risultati. Tra i criteri in questione andrebbero inclusi la limitazione delle sovvenzioni a non più di due lotti (segmento) di Galileo e l'obbligo di concedere in subappalto a terzi e PMI un minimo del volume totale del lavoro oggetto del contratto di concessione aggiudicato.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 6

(6) La navigazione satellitare è una tecnologia che permette di migliorare la vita quotidiana dei cittadini europei in numerosi ambiti. Il suo sviluppo s'inserisce perfettamente nell'ambito della politica di Lisbona e di altre politiche comunitarie, come quella dei trasporti presentata nel Libro bianco della Commissione, in particolare per quanto riguarda la gestione del trasporto merci, la tariffazione delle infrastrutture e la sicurezza stradale.

(6) La navigazione satellitare è una tecnologia che permette di migliorare la vita quotidiana dei cittadini europei in numerosi ambiti, quali servizi e chiamate d'emergenza basati sulla localizzazione, strade, ferrovie, aviazione, trasporti intermodali e servizi di mobilità, questioni marittime, pesca e vie navigabili interne, protezione civile, gestione delle emergenze e aiuti umanitari, merci pericolose, trasporto di bestiame, agricoltura, misurazione delle parcelle, geodesia e indagini catastali, energia, petrolio e gas, ricerca e salvataggio, logistica, ambiente, scienza, applicazione del diritto, servizi pubblici regolamentati e spazio. Il suo sviluppo s'inserisce perfettamente nell'ambito della politica di Lisbona e di altre politiche comunitarie, come quella dei trasporti presentata nel Libro bianco della Commissione.

 

Nel programma di lavoro pluriennale la Commissione dovrebbe accordare particolare attenzione alle funzioni operative delle applicazioni GNSS e al loro settore di mercato.

Motivazione

Dato che finora non è stata introdotta la gamma di applicazioni satellitari, è necessario menzionarle nel regolamento pertinente.

È essenziale che la Commissione stabilisca un quadro per il la funzione operativa delle applicazioni dei servizi di Galileo e per i rispettivi aspetti di mercato del programma GNSS.

Emendamento 2

Considerando 18

(18) L'Autorità di vigilanza, da parte sua, ha principalmente il compito di coadiuvare la Commissione in merito a tutti gli elementi connessi allo svolgimento dei programmi. Deve inoltre gestire i fondi che le sono appositamente destinati a titolo dei programmi o che le sono affidati dalla Commissione conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio del 13 dicembre 2006.

(18) Conformemente ai nuovi principi di governance pubblica applicati alla gestione e all’esecuzione dei programmi GNSS europei, è obbligatorio adeguare il ruolo dell’autorità di vigilanza. A tal fine l’autorità di vigilanza dovrebbe fornire assistenza diretta alla Commissione in tutte le questioni collegate all'attuazione dei programmi nonché continuare a svolgere compiti specifici quali la certificazione tecnica, l'accreditamento in materia di sicurezza e la preparazione al mercato. A tal fine essa deve gestire i fondi che le sono appositamente destinati a titolo dei programmi e/o che le sono affidati dalla Commissione conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio del 13 dicembre 2006.

Motivazione

Tenendo presente l'insuccesso del PPP e la nuova struttura del settore pubblico, occorre adattare la missione dell'Autorità di vigilanza del GNSS.

Emendamento 3

Articolo 2 bis (nuovo)

 

Articolo 2 bis

 

Obiettivi specifici dei programmi di GNSS europei

 

1. Gli obiettivi specifici del programma GALILEO consistono nel far sì che i segnali emessi dal sistema possano essere utilizzati per garantire le cinque funzioni descritte di seguito:

 

– offrire un "servizio aperto" (open service o OS) gratuito per l'utilizzatore, inteso a fornire informazioni di posizionamento e sincronizzazione e destinato ad applicazioni di navigazione satellitare di massa;

 

– offrire un "servizio per la sicurezza della vita umana" (Safety of Life Service o SoL) destinato specificamente agli utilizzatori per i quali la sicurezza è essenziale e che risponde in particolare alle esigenze imposte ai settori dell'aeronautica, della navigazione marittima e del settore stradale e ferroviario. Il servizio risponde anche all'esigenza di continuità e comprende una funzione di integrità che permette di avvertire l'utilizzatore in caso di guasto del sistema;

 

– offrire un "servizio commerciale" (Commercial Service o CS) che permette lo sviluppo di applicazioni a scopi professionali o commerciali attraverso prestazioni potenziate e dati con un valore aggiunto superiore rispetto a quelli forniti dal servizio aperto;

 

– offrire un "servizio pubblico regolamentato" (Public Regulated Service o PRS) riservato unicamente agli utilizzatori autorizzati dai governi per applicazioni sensibili che richiedono una grande continuità di servizio. Il servizio pubblico regolamentato utilizza segnali criptati e resistenti; nonché

 

– partecipare al servizio di ricerca e salvataggio (Search and Rescue Support Service o SAR) del sistema COSPAS-SARSAT rilevando i segnali di emergenza prodotti da radiofari e rinviando dei messaggi a questi ultimi.

 

2. Gli obiettivi specifici del programma EGNOS consistono nel permettere al sistema EGNOS di garantire le tre funzioni descritte di seguito:

 

– offrire un "servizio aperto" gratuito per l'utilizzatore, inteso a fornire informazioni di posizionamento e sincronizzazione e destinato ad applicazioni di navigazione satellitare di massa nella zona di copertura del sistema;

 

– offrire un "servizio di diffusione dei dati a carattere commerciale" che permette lo sviluppo di applicazioni a fini professionali o commerciali attraverso prestazioni potenziate e dati con un valore aggiunto superiore rispetto a quelli forniti dal servizio aperto; nonché

 

– offrire un "servizio per la sicurezza della vita umana" (Safety of Life Service) destinato specificamente agli utilizzatori per i quali la sicurezza è essenziale e che risponde in particolare alle esigenze imposte ai settori dell'aeronautica, della navigazione marittima e al settore stradale e ferroviario. Il servizio risponde in particolare all'esigenza di continuità e comprende una funzione di integrità che permette di avvertire l'utilizzatore in caso di guasto del sistema.

(L'approvazione di tale emendamento comporterà la soppressione dell'allegato)

Motivazione

L'emendamento mira a trasferire gli obiettivi specifici di EGNOS e Galileo nelle condizioni di attuazione del regolamento. Ciò fornisce maggiore certezza giuridica circa il funzionamento di tali programmi.

Emendamento 4

Articolo 5 bis, paragrafo 1 (nuovo)

 

Articolo 5 bis

 

Attuazione dei programmi EGNOS e Galileo

 

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta un piano d'azione riguardante aspetti dettagliati di ordine tecnico, commerciale, finanziario e programmatico relativi all'attuazione degli obiettivi specifici nonché ai settori di attività e di mercato dei programmi. Il piano d'azione è rivisto, se del caso, secondo gli sviluppi negli ambiti pertinenti degli obiettivi specifici e dei settori di attività e di mercato.

Motivazione

La Commissione dovrebbe essere invitata a elaborare un piano d'azione al fine di esaminare gli aspetti tecnici, commerciali, finanziari e programmatici dei programmi EGNOS e Galileo. Tale piano potrebbe includere questioni etiche e di riservatezza, i diritti di proprietà intellettuale, la partecipazione delle PMI, nonché standard e questioni di certificazione e di responsabilità.

Emendamento 5

Articolo 5 bis, paragrafo 2 (nuovo)

 

2. La Commissione garantisce la compatibilità e l'interoperabilità dei sistemi, delle reti e dei servizi di EGNOS e Galileo, sia tra di loro sia con altri sistemi di navigazione e, se possibile, con gli strumenti di navigazione convenzionali.

Motivazione

È fondamentale, per lo sviluppo dei programmi GNSS e delle applicazioni di mercato, mirare alla compatibilità e all'interoperabilità dei sistemi, delle reti e dei servizi di EGNOS e di Galileo, sia tra di loro sia con altri sistemi di navigazione. Qualora cambino i requisiti di un'applicazione GNSS, la nuova applicazione assicura la compatibilità all'indietro con i sistemi già immessi sul mercato. Di conseguenza, gli operatori e i consumatori saranno pronti a sostenere lo sviluppo delle applicazioni delle navigazioni satellitari.

Emendamento 6

Articolo 5 bis, paragrafo 3 (nuovo)

 

3. Le misure intese a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo con nuovi elementi e in relazione a misure di cui ai paragrafi 1 e 2 o ai relativi emendamenti sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

Motivazione

Si dovrebbe far riferimento alla nuova procedura di regolamentazione con controllo stabilita all'articolo 5 bis della decisione del Consiglio 1999/468/CE modificata dalla decisione 2006/512/CE.

Emendamento 7

Articolo 8, paragrafo 2

2. Gli stanziamenti sono autorizzati ogni anno dall'autorità di bilancio nei limiti stabiliti dal quadro finanziario pluriennale. Gli stanziamenti sono concessi conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2. Gli stanziamenti sono autorizzati ogni anno dall'autorità di bilancio nei limiti stabiliti dal quadro finanziario pluriennale modificato. Gli stanziamenti sono concessi conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Motivazione

L’emendamento mira ad assicurare la coerenza del paragrafo con l’accordo del Consiglio del novembre 2007.

Emendamento 8

Articolo 8, paragrafo 4

4. L'importo indicato al primo paragrafo del presente articolo non tiene conto degli obblighi finanziari imprevisti ai quali la Comunità europea potrebbe dover far fronte, in particolare quelli connessi alla natura pubblica della proprietà dei sistemi. In tal caso la Commissione presenta le proposte opportune al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. L'importo indicato al primo paragrafo del presente articolo non tiene conto degli obblighi finanziari imprevisti ai quali la Comunità europea potrebbe dover far fronte, in particolare quelli connessi alla natura pubblica della proprietà dei sistemi. La Commissione presenterà pertanto una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio nel 2010, unitamente alla sua valutazione intermedia, al fine di consentire all'autorità di bilancio di decidere in merito ai fondi pubblici e agli impegni per il periodo di programmazione finanziaria con inizio nel 2014 e per il periodo fino al termine del programma, inclusi eventuali obblighi, necessari per la fase operativa, derivanti dalla sua responsabilità in relazione alla proprietà pubblica del sistema. Ove opportuno, la Commissione presenterà altresì, congiuntamente alla sua valutazione intermedia, le misure necessarie per l'uso commerciale e il funzionamento operativo delle applicazioni dei servizi GNSS.

Emendamento 9

Articolo 9, comma 1

Gli introiti provenienti dalla fase operativa dei sistemi sono percepiti dalla Comunità europea. Questi sono versati sul bilancio comunitario e assegnati ai programmi del GNSS europeo. Se l'entità degli introiti assegnati risulta molto più consistente del previsto, è rivisto il principio dell'assegnazione.

Gli introiti provenienti dalla fase operativa dei sistemi sono percepiti dalla Comunità europea. Questi sono versati sul bilancio comunitario e assegnati ai programmi del GNSS europeo. Se l'entità degli introiti assegnati risulta molto più consistente di quanto necessario ai programmi GNSS, è rivisto il principio dell'assegnazione.

Motivazione

L’emendamento mira a precisare la formulazione del testo iniziale della Commissione.

Emendamento 10

Articolo 12, paragrafo 1

Fatti salvi i compiti che le sono affidati dal regolamento (CE) n. 1321/2004, l'Autorità di vigilanza coadiuva la Commissione in merito a tutti gli elementi dei programmi per i quali la Commissione chiede la sua assistenza. L'Autorità garantisce la gestione e il controllo dell'utilizzo dei fondi che le sono espressamente assegnati dalla Comunità europea a titolo dei programmi. Tali fondi sono messi a disposizione dell'Autorità di vigilanza con una decisione di delega, secondo quanto previsto dall'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1321/2004.

L’autorità di vigilanza fornisce alla Commissione, ogniqualvolta quest’ultima lo richieda, assistenza diretta in merito a tutti gli elementi della gestione dei programmi, in particolare supervisione dell’attuazione dell’intera infrastruttura Galileo, preparativi per la messa in funzione e la commercializzazione dei servizi offerti dai sistemi GNSS europei, promozione internazionale e attività di cooperazione, comunicazioni esterne ed elaborazione di iniziative normative e politiche. L’autorità di vigilanza inoltre, come sancito dal regolamento (CE) n. 1321/2004, continua ad assicurare che i componenti del sistema siano debitamente certificati dall’autorità di accreditamento in materia di sicurezza europea GNSS e a preparare i mercati. L'Autorità garantisce la gestione e il controllo dell'utilizzo dei fondi che le sono espressamente assegnati dalla Comunità europea a titolo dei programmi. Tali fondi sono messi a disposizione dell'Autorità di vigilanza con una decisione di delega, secondo quanto previsto dall'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1321/2004.

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire il ruolo dell'autorità di vigilanza e ad adeguare il testo ai nuovi principi in materia di governance pubblica.

Emendamento 11

Articolo 12, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

La Commissione presenta una proposta di revisione del regolamento (CE) n. 1321/2004 al fine di adeguare al presente regolamento le strutture e la gestione dei programmi europei di navigazione satellitare.

Motivazione

Il ruolo dell'autorità di vigilanza del GNSS (GSA) e la gestione del programma, nella prospettiva di una governance del settore pubblico più trasparente ed efficiente, dovrebbero essere adeguati di conseguenza, tenendo conto del fallimento dei PPP e della presente proposta.

Emendamento 12

Articolo 13 bis (nuovo)

 

Articolo 13 bis

 

Principi e norme in materia di appalti durante la fase costitutiva di Galileo

 

1. Le norme comunitarie in materia di appalti pubblici durante la fase costitutiva di Galileo seguiranno, tra gli altri, i seguenti principi:

 

a) gara d’appalto per tutti i pacchetti riuniti in un’unica procedura per la quale qualsiasi entità giuridica indipendente, o gruppo rappresentato a tal fine da un'entità giuridica, o parte di un gruppo, può presentare un’offerta come appaltatore principale per un massimo di due dei sei maggiori pacchetti di lavoro;

 

b) almeno il 40% del valore complessivo delle attività deve essere subappaltato mediante la messa in concorrenza a vari livelli a imprese diverse da quelle appartenenti ai gruppi la cui entità sia l'appaltatore principale di uno dei maggiori pacchetti di lavoro.

 

2. Fatta salva l'applicazione delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici, in sede di decisione circa la concessione o meno di fondi comunitari per l'attuazione del programma Galileo, si tiene conto dei seguenti criteri:

 

- il livello di concorrenza equa ed aperta lungo tutta la catena di fornitura industriale;

 

- l’approvvigionamento parallelo, a fonte plurima, volto a ridurre le dipendenze nonché i rischi tecnologici e industriali e un migliore controllo globale dei costi e dei calendari dei programmi; nonché

 

- partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) negli Stati membri.

 

L'ESA, d'intesa con la Commissione, può annullare la procedura d'appalto qualora non venga rispettato uno dei summenzionati criteri o qualora non siano state ricevute offerte valide dal punto di vista qualitativo e/o finanziario.

 

3. Le misure intese a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo con nuovi elementi e in relazione a misure di cui ai paragrafi 1 e 2 o ai relativi emendamenti sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

Motivazione

Il regolamento deve riguardare e disciplinare la politica di approvvigionamento da seguire. Inoltre, i pacchetti di lavoro in cui va diviso l’appalto e che sono soggetti a subappalto del 40% vanno inclusi nell’allegato I.

Ai fini di una corretta attuazione del programma Galileo in tutta l'UE, è necessario includere i principi e le norme in materia di appalti pubblici nonché le conoscenze necessarie agli appalti pubblici. Tali criteri garantiscono un'effettiva concorrenza assicurando nel contempo la partecipazione delle PMI. Si dovrebbe far riferimento alla nuova procedura di regolamentazione con controllo stabilita all'articolo 5 bis della decisione del Consiglio 1999/468/CE modificata dalla decisione 2006/512/CE.

Emendamento 13

Articolo 13 bis, paragrafo 4 (nuovo)

 

4. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'ASE effettua un'attività preliminare per individuare tutti i potenziali concorrenti a livello di segmento e di componente.

Motivazione

Al fine di meglio preparare la fase degli appalti pubblici di Galileo, l'ASE avvia un'attività preliminare, ad esempio una domanda di informazione, volta a individuare la partecipazione di tutti gli eventuali concorrenti, a livello di segmento e di componente. Tale attività assicurerà un'effettiva concorrenza a livello di segmento e a un livello più basso dell'attività industriale a partire da una nuova gara d'appalto e contribuirà al controllo dei costi, alla riduzione dei rischi, al miglioramento dell'efficienza e alla riduzione delle dipendenze.

Emendamento 14

Articolo 14, paragrafo 5 bis (nuovo)

 

5 bis. Il Parlamento europeo è consultato in merito alle convenzioni concluse dalla Comunità europea a norma della procedura di regolamentazione con controllo di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Motivazione

Data l’importanza del programma Galileo per l’Unione europea, è necessario che il Parlamento possa controllare le convenzioni concluse nel quadro di detto programma.

Emendamento 15

Articolo 14 bis (nuovo)

 

Articolo 14 bis

 

Protezione dei dati personali e della vita privata

 

La Commissione fa sì che la protezione dei dati personali e della vita privata sia garantita e integrata nelle strutture tecniche dei sistemi.

PROCEDURA

Titolo

Fasi costitutiva e operativa del programma europeo di radionavigazione via satellite

Riferimenti

COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – COM(2004)0477 – C6-0087/2004 – 2004/0156(COD)

Commissione competente per il merito

ITRE

Parere espresso da

Annuncio in Aula

TRAN

23.10.2007

 

 

 

Relatore per parere

Nomina

Anne E. Jensen

9.10.2007

 

 

Esame in commissione

17.12.2007

21.1.2008

 

 

Approvazione

22.1.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

42

3

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Luigi Cocilovo, Markus Ferber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen, Corien Wortmann-Kool

  • [1]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

PROCEDURA

Titolo

Fasi costitutiva e operativa del programma europeo di radionavigazione via satellite

Riferimenti

COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – COM(2004)0477 – C6-0087/2004 – 2004/0156(COD)

Presentazione della proposta al PE

15.7.2004

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

ITRE

23.10.2007

Commissione(i) competente(i) per parere

Annuncio in Aula

BUDG

23.10.2007

CONT

23.10.2007

TRAN

23.10.2007

 

Pareri non espressi

Decisione

CONT

12.11.2007

 

 

 

Relatore(i)

Nomina

Etelka Barsi-Pataky

9.10.2007

 

 

Esame in commissione

22.11.2007

19.12.2007

29.1.2008

 

Approvazione

8.4.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

49

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Robert Goebbels, Satu Hassi, Gunnar Hökmark, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Peter Skinner, Silvia-Adriana Ţicău

Deposito

10.4.2008