RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Codice comunitario dei visti

18.4.2008 - (COM(2006)0403 – C6‑0254/2006 – 2006/0142(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Henrik Lax

Procedura : 2006/0142(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0161/2008
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A6-0161/2008
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Codice comunitario dei visti

(COM(2006)0403 – C6‑0254/2006 – 2006/0142(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(2006)0403 ),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 62, paragrafo 2, lettere a) e b) ii) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0254/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6‑0161/2007),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 5 bis (nuovo)

 

(5 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire quanta più assistenza possibile a tutti i richiedenti al fine di facilitare il trattamento delle domande di visto. Un'attenzione particolare dovrebbe essere riservata ai richiedenti il cui luogo di residenza sia alquanto distante dalla missione diplomatica o consolare che tratta la loro domanda. La missione diplomatica o consolare dello Stato membro competente dovrebbe adoperarsi per assicurare che il maggior numero possibile di richiedenti possa beneficiare di procedure di sportello unico.

Motivazione

Il considerando mira a proporre nuove idee per facilitare la politica dei visti per i richiedenti senza respingere la procedura vigente per individuare lo Stato membro responsabile del trattamento della domanda di visto.

Emendamento 2

Considerando 8

(8) Gli accordi bilaterali conclusi fra la Comunità e i paesi terzi ai fini della facilitazione del trattamento delle domande di visti per soggiorni di breve durata possono derogare alle disposizioni enunciate nel presente regolamento.

(8) Gli accordi bilaterali conclusi fra la Comunità e i paesi terzi ai fini della facilitazione del trattamento delle domande di visti per soggiorni di breve durata e del rafforzamento della democrazia e della società civile possono derogare alle disposizioni enunciate nel presente regolamento. La facilitazione del visto può comprendere, tra l'altro, una riduzione dei costi del visto o l'esenzione dal pagamento degli stessi, la semplificazione di alcune parti della procedura per il visto, l'esonero dall'utilizzo dei dati biometrici e un uso più frequente di visti per ingressi multipli aventi un lungo periodo di validità. La Commissione deve fornire al Parlamento europeo informazioni chiare e tempestive su tali accordi bilaterali.

Emendamento 3

Considerando 10

(10) Gli Stati membri devono garantire che la qualità del servizio offerto ai cittadini sia ragionevole e conforme a corrette prassi amministrative. A tal fine devono stanziare personale preparato in numero adeguato e risorse sufficienti.

(10) Gli Stati membri devono garantire che la qualità del servizio offerto ai cittadini sia di alto livello, orientata alle esigenze del richiedente e conforme a corrette prassi amministrative. A tal fine devono stanziare personale preparato in numero adeguato e risorse sufficienti.

Emendamento 4

Considerando 10 bis (nuovo)

 

(10 bis) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare tutti gli enti commerciali coinvolti nella prestazione di servizi collegati direttamente o indirettamente alle domande di visto a prendere seriamente in considerazione le esigenze del richiedente. Gli Stati membri e gli enti commerciali dovrebbero garantire che tutte le condizioni imposte ai richiedenti siano proporzionate e obiettive.

Emendamento 5

Considerando 11

(11) L’introduzione di identificatori biometrici è un passo importante verso l’uso di nuovi elementi diretti a stabilire un nesso più affidabile tra il titolare del visto e il passaporto e a prevenire l’uso di false identità. Pertanto, la presentazione di persona del richiedente il visto – almeno per la prima domanda – deve essere un requisito fondamentale per il rilascio del visto con registrazione degli identificatori biometrici nel sistema di informazione visti (VIS):

(11) Gli identificatori biometrici stabiliscono un nesso più affidabile tra il titolare del visto e il passaporto per prevenire l’uso di false identità.

Motivazione

Il relatore vorrebbe evitare formulazioni assolute nella risoluzione, poiché, ad esempio, gli accordi bilaterali potrebbero prescindere dal richiedere identificatori biometrici.

Emendamento 6

Considerando 11 bis (nuovo)

 

(11 bis) Le linee direttrici dettagliate concernenti l'applicazione del presente regolamento e la questione della cooperazione consolare locale dovrebbero comprendere raccomandazioni e proposte relative alle modalità di utilizzo delle nuove tecnologie, quali internet, videoconferenze per i colloqui a distanza, ecc., al fine di facilitare la procedura di visto per tutti i richiedenti.

Motivazione

È importante garantire la coerenza e una valutazione permanente delle questioni importanti legate alla politica comunitaria in materia di visti, quali il ricordo ad internet e alle nuove tecnologie.

Emendamento 7

Considerando 13

(13) Il richiedente deve presentarsi di persona per il primo rilevamento degli identificatori biometrici. Onde facilitare la procedura per eventuali richieste successive deve essere possibile copiare i dati biometrici dalla prima domanda per un arco di tempo di 48 mesi, tenendo conto del periodo di conservazione indicato nel VIS.

(13) Nel caso di una prima domanda di visto, il ricorso ad intermediari commerciali, come le agenzie di viaggi, non deve essere autorizzato. Il richiedente deve presentarsi di persona per il primo rilevamento degli identificatori biometrici. Onde facilitare la procedura per eventuali richieste successive deve essere possibile copiare i dati biometrici dalla prima domanda per un arco di tempo di 59 mesi, tenendo conto del periodo di conservazione indicato nel VIS.

Emendamento 8

Considerando 15 bis (nuovo)

 

(15 bis) Poiché alcune di tali misure sono di portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento o a completarlo, tra l’altro aggiungendovi nuovi elementi non essenziali, esse devono essere adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Motivazione

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per quanto riguarda le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o completandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali. Essa dovrebbe essere pertanto applicata ove necessario nel regolamento in esame. Cfr. anche emendamenti 53, 55 e 56.

Emendamento 9

Articolo 4, paragrafo 2, comma 1

2. In deroga al paragrafo 1, un richiedente può eccezionalmente presentare domanda in un paese terzo diverso dal suo paese di residenza, in cui si trovi legalmente. La presentazione della domanda in tale paese terzo va giustificata, e non devono sussistere dubbi quanto all’intenzione del richiedente di ritornare nel suo paese di residenza.

2. In deroga al paragrafo 1, un richiedente di un paese terzo può, in casi eccezionali e debitamente giustificati (ad esempio per motivi umanitari) presentare la domanda di visto in un altro paese terzo.

Motivazione

Il fatto che un richiedente, il quale, ad esempio, presenta la domanda di visto per motivi umanitari, sia o meno considerato residente legalmente in un determinato paese terzo non dovrebbe essere subordinato alla legislazione vigente nel paese in questione. Ad ogni modo, è opportuno demandare il rilascio del visto al consolato dello Stato membro.

Emendamento 10

Articolo 4, paragrafo 2, comma 2

In questo caso possono essere consultate la missione diplomatica o consolare situata nel paese di residenza del richiedente o le autorità centrali dello Stato membro di rilascio.

In questo caso occorre di regola ottenere il consenso della missione diplomatica o consolare competente nel paese di residenza del richiedente prima che il visto sia rilasciato.

Motivazione

La consultazione dovrebbe essere la regola e non l'eccezione perché la missione diplomatica o consolare situata nel paese di residenza ha normalmente un'idea della disponibilità al rimpatrio del richiedente e conosce le realtà locali ed è quindi anche in grado di valutare meglio la domanda di visto.

Emendamento 11

Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. I visti per ingressi multipli possono essere rilasciati solo nel paese di residenza del richiedente, a meno che quest'ultimo sia in grado di dimostrare che è necessaria una deroga. In tali casi eccezionali il visto può anche essere rilasciato in un altro paese terzo, previo consenso della missione diplomatica o consolare responsabile nel paese di residenza del richiedente.

Emendamento 12

Articolo 5, paragrafo 1, comma 1, lettera a)

a) quella dello Stato membro nel cui territorio è situata l’unica o la principale destinazione del viaggio, oppure

a) quella dell'unico Stato membro di destinazione, oppure, qualora si intendano visitare più Stati membri, la missione diplomatica o consolare di uno degli Stati membri di destinazione. Il transito aeroportuale non è considerato una visita, né dà luogo alla presentazione di una domanda di visto alla missione diplomatica o consolare dello Stato nel cui territorio avviene il transito; oppure

Emendamento 13

Articolo 5, paragrafo 1, comma 1, lettera b)

b) qualora non sia possibile determinare la destinazione principale, quella dello Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende entrare nel territorio degli Stati membri.

b) quella di un altro Stato membro che rappresenta lo Stato membro di destinazione o uno degli Stati membri di destinazione, alle condizioni stabilite da un accordo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis o 2 ter.

Emendamento 14

Articolo 5, paragrafo 1, comma 2

In caso di richiesta di un visto per ingressi multipli, è responsabile del trattamento della domanda lo Stato membro della destinazione abituale. Tali visti possono essere rilasciati solo nel paese di residenza del richiedente.

soppresso

Emendamento 15

Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Gli Stati membri che non dispongono di una propria rappresentanza in un paese terzo concludono accordi di rappresentanza con altri Stati membri che mantengono missioni diplomatiche o consolari in tale paese.

Emendamento 16

Articolo 7, paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter. Onde evitare che infrastrutture di trasporto carenti o lunghe distanze in una regione o area geografica specifica richiedano uno sforzo sproporzionato da parte dei richiedenti il visto per avere accesso alla missione diplomatica o consolare, gli Stati membri che non dispongono di una propria rappresentanza in tale regione o area concludono accordi di rappresentanza con altri Stati membri che mantengono missioni diplomatiche o consolari in quella regione o area.

 

Nel quadro della cooperazione consolare locale, per ciascun paese ospitante sono elaborati orientamenti per determinare se il tragitto verso una missione diplomatica o consolare richiederebbe uno sforzo sproporzionato. Tali orientamenti tengono conto, tra l'altro, delle distanze e delle infrastrutture di trasporto e sono resi pubblici.

Emendamento 17

Articolo 7, paragrafo 3

3. Lo Stato membro rappresentato informa la Commissione in merito a nuovi accordi di rappresentanza o in merito alla cessazione di tali accordi al più tardi tre mesi prima che l'accordo entri in vigore o cessi.

3. Lo Stato membro rappresentato informa la Commissione in merito a nuovi accordi di rappresentanza o in merito alla cessazione di tali accordi possibilmente tre mesi prima che l'accordo entri in vigore o cessi.

Motivazione

Sia nell'interesse degli Stati membri che in quello dei richiedenti può anche essere necessario concludere accordi di rappresentanza con breve preavviso.

Emendamento 18

Articolo 8, paragrafo 2

2. La consultazione non pregiudica i termini per l’esame delle domande di visto stabiliti all’articolo 20, paragrafo 1.

2. La consultazione non pregiudica i termini per l’esame delle domande di visto stabiliti all’articolo 20, paragrafo 1. In casi eccezionali, i termini possono essere prorogati alla luce delle informazioni ottenute dalla consultazione, in modo da poter compiere ulteriori indagini.

Emendamento 19

Articolo 9, paragrafo 2

2. Le autorità centrali consultate rispondono entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. L’assenza di una risposta da parte delle autorità consultate entro tale termine è considerata come un’autorizzazione, per le autorità centrali consultanti, a consentire alla missione diplomatica o consolare il rilascio del visto.

2. Le autorità centrali consultate rispondono entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. L’assenza di una risposta da parte delle autorità consultate entro tale termine è considerata come un’autorizzazione, per le autorità centrali consultanti, a consentire alla missione diplomatica o consolare il rilascio del visto.

Emendamento 20

Articolo 10, paragrafo 1

1. Le domande vanno presentate non prima di tre mesi dall’inizio del viaggio previsto.

1. Le domande vanno presentate non prima di sei mesi dall’inizio del viaggio previsto.

Motivazione

È importante permettere la presentazione di richieste con maggiore anticipo, perché è ad esempio comune che gruppi numerosi o turisti inizino presto la pianificazione di un viaggio.

Emendamento 21

Articolo 10, paragrafo 2

2. I richiedenti possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda. Tale appuntamento può essere convenuto direttamente con le missioni diplomatiche o consolari oppure, ove applicabile, tramite un intermediario. Esso deve avere luogo entro due settimane.

2. I richiedenti possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda. Tale appuntamento può essere convenuto direttamente con le missioni diplomatiche o consolari oppure, ove applicabile, tramite un intermediario. Esso deve avere luogo, di norma, entro due settimane.

Emendamento 22

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 11

Rilevamento dei dati biometrici

Rilevamento dei dati biometrici

1. Gli Stati membri rilevano gli identificatori biometrici del richiedente comprendenti l’immagine del volto e le impronte delle dieci dita, nel rispetto delle norme di garanzia previste dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Queste disposizioni sono fissate in un atto legislativo adottato in conformità dell’articolo 251 del trattato.

Il richiedente che introduca la prima domanda di visto deve presentarsi di persona. In tale occasione vengono rilevati i seguenti identificatori biometrici:

 

(a) una fotografia, scansionata o fatta al momento della domanda, e

 

(b) le impronte delle dieci dita piatte, scansionate.

 

2. Per eventuali domande successive, gli identificatori biometrici sono copiati dalla prima domanda a condizione che non siano trascorsi più di 48 mesi dall’ultimo rilevamento. Qualunque domanda introdotta dopo questo periodo è da considerarsi una “prima domanda”.

 

3. I requisiti tecnici della fotografia e delle impronte digitali sono conformi alle norme internazionali di cui al documento ICAO 9303, parte 1 (passaporti), 6a edizione.24

 

4. Gli identificatori biometrici sono rilevati da personale qualificato e debitamente autorizzato della missione diplomatica o consolare o, con la supervisione di questi, del fornitore esterno di servizi di cui all’articolo 37, paragrafo 1, lettera c).

 

I dati sono inseriti nel sistema di informazione visti (VIS) soltanto da personale consolare debitamente autorizzato a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’articolo 5 e dell’articolo 6, paragrafi 5 e 6, del regolamento VIS.

 

5. Sono esentati dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali i seguenti richiedenti:

 

(a) bambini di età inferiore ai 6 anni;

 

(b) le persone per cui è fisicamente impossibile. Se tuttavia è possibile rilevare un numero di impronte inferiori a dieci dita, si procede al loro rilevamento.

 

Lo Stato membro può esentare dall’obbligo di rilevamento degli identificatori biometrici i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio o di altri passaporti speciali.

 

In ciascuno di questi casi va inserita nel VIS la menzione “non applicabile”.

 

6. Per ciascun sito gli Stati membri dotano gli uffici consolari del materiale necessario per rilevare/raccogliere gli identificatori biometrici ovvero decidono, fatte salve le opzioni di rappresentanza di cui all’articolo 7, di ricorrere ad una delle forme di cooperazione di cui all’articolo 37.

 

24 I requisiti tecnici sono gli stessi di quelli applicabili ai passaporti rilasciati dagli Stati membri ai loro cittadini a norma del regolamento (CE) n. 2252/2004

 

Emendamento 23

Articolo 11 bis (nuovo)

 

Articolo 11 bis

 

Colloquio personale

 

1. In linea di principio, il richiedente deve dimostrare alla missione diplomatica o consolare tramite un colloquio personale di essere in possesso dei requisiti per il rilascio del visto. Fermo restando l’articolo 18, paragrafo 2, si può derogare all'obbligo di presentarsi personalmente presso la missione diplomatica o consolare solo nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 40.

 

2. Se non sussistono dubbi in merito alla buona fede del richiedente, in singoli casi è possibile derogare all'obbligo di colloquio personale. Tale deroga è subordinata alla presentazione da parte del richiedente della garanzia, fondata sul suo essere persona nota alla missione diplomatica o consolare, di non rappresentare un rischio in quanto alla sua volontà di rientrare, alla sua disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento e alla legalità dello scopo del suo soggiorno.

Motivazione

Il principio del colloquio personale va mantenuto quale elemento chiave della procedura di rilascio dei visti, altrimenti si rinuncia ad uno strumento di controllo esenziale. Il fatto di non prevedere il colloquio personale o di richiederlo solo in via eccezionale (articolo 18, paragrafo 2) capovolgerebbe l'attuale rapporto regola/eccezione contemplato dalla vigente ICC. Se si conferma la regola del colloquio personale, va ammessa l'eccezione se il richiedente è in buona fede.

Emendamento 24

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

b) presentare un documento di viaggio valido la cui data di scadenza sia almeno tre mesi dopo la prevista partenza dal territorio degli Stati membri, e che contenga una o più pagine libere per apporvi il visto;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 25

Articolo 14, paragrafo 1, alinea

1. I richiedenti il visto devono produrre:

1. I richiedenti il visto devono fornire:

Motivazione

La parola "fornire" risponde meglio all'atto del richiedente.

Emendamento 26

Articolo 14, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo)

 

I richiedenti non sono tenuti a fornire documenti in merito all'alloggio o all'invito prima di presentare la domanda di visto se sono in grado di dimostrare che dispongono di mezzi sufficienti a far fronte alle spese di sostentamento e di alloggio nello Stato membro o negli Stati membri che intendono visitare. Essi vengono informati del fatto che tale deroga non elimina il loro obbligo di essere in grado di presentare i suddetti documenti alle frontiere esterne dell'Unione se richiesto.

Emendamento 27

Articolo 14, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. Se la missione diplomatica o consolare richiede la traduzione di documenti giustificativi, il richiedente ha facoltà di fornirla in una lingua ufficiale del paese ospitante o in inglese, francese o tedesco.

Emendamento 28

Articolo 15, paragrafo 3, comma 1

3. L’assicurazione deve essere valida per l’insieme del territorio degli Stati membri e deve coprire il periodo complessivo di soggiorno o di transito dell’interessato. La copertura minima ammonta a 30.000 euro.

3. L’assicurazione deve essere valida per l’insieme del territorio degli Stati membri e deve coprire il periodo complessivo di soggiorno o di transito dell’interessato. La copertura minima ammonta a 20.000 euro.

Motivazione

Una copertura minima di 30.000 euro è eccessiva. Una copertura minima di 20.000 euro è sufficiente a coprire spese che possano emergere in connessione con il rimpatrio per motivi medici, cure mediche urgenti e/o trattamento ospedaliero d'emergenza.

Emendamento 29

Articolo 15, paragrafo 4, comma 1

4. I richiedenti devono in linea di principio sottoscrivere l’assicurazione nello Stato di residenza. Qualora ciò non sia possibile devono cercare di contrarre un’assicurazione in qualsiasi altro paese.

4. I richiedenti devono in linea di principio sottoscrivere l’assicurazione nel paese di residenza. Qualora ciò non sia possibile devono contrarre un’assicurazione in un altro paese.

Motivazione

L'emendamento intende chiarire che l'assicurazione è una condizione preliminare e che non è sufficiente "cercare di" sottoscriverla.

Emendamento 30

Articolo 15, paragrafo 10 bis (nuovo)

10 bis. Le missioni diplomatiche o consolari approvano tali assicurazioni sanitarie di viaggio solo laddove l'impresa assicuratrice in questione consenta di annullare l’assicurazione senza costi supplementari qualora il visto venga rifiutato.

Motivazione

In caso di rifiuto, il richiedente deve avere il diritto di cancellare un'assicurazione inutile senza incorrere in costi supplementari.

Emendamento 31

Articolo 16, paragrafo 1

1. Nel presentare domanda di visto i richiedenti pagano dei diritti pari a 60 EURO, corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande. Tali diritti sono riscossi in EURO o nella valuta nazionale del paese terzo ove è presentata la domanda e non sono rimborsabili.

1. Nel presentare domanda di visto i richiedenti pagano dei diritti pari a 35 EURO. Tali diritti sono riscossi in EURO o nella valuta nazionale del paese terzo ove è presentata la domanda e non sono rimborsabili.

Motivazione

The new visa fee of 60 EUR hurts the image of the European Union since this is perceived as contradictory to the frequently voiced declarations of friendly relations with third countries. Furthermore real visa costs are higher than the visa fee, costs of travel medical insurances, as well as costs of all necessary activities to get a visa.

The European Union can also not in this context be compared to the United States, which is geographically distant. The European Union has common boarders to the countries from which the European Union is receiving most of its tourists and visitors. For the EU it is thus of importance to have a relatively low and proportionate fee on visas.

Emendamento 32

Articolo 16, paragrafo 4, lettera a)

a) minori di età inferiore ai 6 anni;

a) minori di età sino ai 12 anni;

Motivazione

Generalmente i bambini viaggiano con i genitori. Se una famiglia deve pagare diritti per un visto separato per ciascun bambino, il costo totale della richiesta diviene sproporzionato.

Emendamento 33

Articolo 16, paragrafo 4, lettera b bis) (nuova)

b bis) partecipanti a programmi di scambio di studenti;

Emendamento 34

Articolo 16, paragrafo 4, lettera c bis) (nuova)

c bis) partecipanti, di età non superiore a 25 anni, a manifestazioni sportive, culturali o della società civile senza scopo di lucro;

Emendamento 35

Articolo 16, paragrafo 4, lettera c ter) (nuova)

 

c ter) persone che dimostrino la necessità del viaggio per scopi umanitari, tra l'altro se la loro vita è in pericolo e il loro paese di residenza non può fornire le cure mediche necessarie, e le persone che le accompagnano.

Emendamento 36

Articolo 16, paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis. Ferma restando la disposizione del paragrafo 4, lettera a), le famiglie che viaggiano con più di due bambini non sono tenute a pagare i diritti di trattamento per più di due bambini.

Emendamento 37

Articolo 16, paragrafo 4 ter (nuovo)

 

4 ter. I diritti di trattamento per le domande successive sono pari alla metà dei diritti normali entro il periodo di cui all'articolo 11.

Emendamento 38

Articolo 16, paragrafo 5

5. In singoli casi è possibile derogare alla riscossione o ridurre l’importo dei diritti, nel rispetto del diritto nazionale, quando tale misura serve a promuovere gli interessi culturali, nonché gli interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo, di altri settori essenziali d’interesse pubblico o per motivi umanitari.

In singoli casi è possibile derogare alla riscossione o ridurre l’importo dei diritti, nel rispetto del diritto nazionale, quando tale misura serve a promuovere gli interessi culturali e sportivi, nonché gli interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo, di altri settori essenziali d’interesse pubblico o per motivi umanitari.

Motivazione

L'emendamento intende facilitare i viaggi transfrontalieri alle persone che partecipano ad attività sportive.

Emendamento 39

Articolo 16, paragrafo 8

8. I diritti di trattamento raddoppiano se il richiedente presenta la domanda di visto tre giorni prima, o meno, della data di partenza prevista senza una giustificazione.

8. I diritti di trattamento possono essere raddoppiati se il richiedente presenta la domanda di visto tre giorni prima, o meno, della data di partenza prevista senza una giustificazione, a meno che non sussistano circostanze attenuanti.

Motivazione

L'emendamento intende introdurre una certa flessibilità sia per i richiedenti che per i servizi consolari quando le domande di visto sono presentate a ridosso della data di partenza.

Emendamento 40

Articolo 18, paragrafo 2, lettera a) (nuova)

 

a) Qualora si ritenga necessario convocare il richiedente per un colloquio, la decisione in ordine alla domanda si basa su una procedura di sportello unico, laddove il tragitto dal normale luogo di residenza del richiedente alla missione diplomatica o consolare comporti uno sforzo sproporzionato ai sensi degli orientamenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2 ter.

Emendamento 41

Articolo 18, paragrafo 2, lettera b) (nuova)

 

b) I colloqui telefonici e le videochiamate possono essere autorizzati in determinati casi, fra l'altro se il richiedente ha precedenti positivi in materia di visti, in conformità dell'articolo 42 quater, oppure se il tragitto dal normale luogo di residenza del richiedente alla missione diplomatica o consolare comporta uno sforzo sproporzionato ai sensi degli orientamenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2 ter.

Emendamento 42

Articolo 18, paragrafo 4, lettera b)

b) che la persona non costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di nessuno Stato membro, tramite consultazione del SIS e delle banche dati nazionali;

b) che la persona non costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di nessuno Stato membro, tramite consultazione del SIS e, ove ciò sia consentito dal diritto nazionale, delle banche dati nazionali;

Emendamento 43

Articolo 20, paragrafo 3, comma 1 e comma 2, alinea

3. I visti per ingressi multipli, che consentono al titolare più ingressi, un soggiorno di tre mesi o più transiti in un semestre, possono essere rilasciati con un periodo di validità di massimo di 5 anni.

3. Le missioni diplomatiche o consolari rilasciano i visti per ingressi multipli, che consentono al titolare più ingressi, un soggiorno di tre mesi o più transiti in un semestre, con un periodo di validità di 12 mesi se la domanda è accolta.

 

In casi debitamente giustificati possono essere rilasciati visti per ingressi multipli con un periodo di validità superiore a 12 mesi e fino a un massimo di 5 anni.

 

In casi debitamente giustificati, laddove non sia opportuno rilasciare visti per ingressi multipli, può essere rilasciato un visto semplice con un periodo validità di 6 mesi.

Nell’adozione della decisione sul rilascio di questi visti sono in particolare rilevanti i seguenti criteri:

Nell’adozione della decisione sul rilascio di visti multipli aventi validità superiore a 12 mesi sono in particolare rilevanti i seguenti criteri:

Emendamento 44

Articolo 20, paragrafo 3, comma 2, lettera a)

a) la necessità del richiedente di viaggiare frequentemente e/o regolarmente data la sua situazione professionale o familiare, come nel caso di uomini/donne d’affari, funzionari che abbiano contatti regolari e ufficiali con gli Stati membri e le istituzioni comunitarie, familiari di cittadini dell’Unione, familiari di cittadini di paesi terzi residenti negli Stati membri, marittimi;

a) la necessità del richiedente di viaggiare frequentemente e/o regolarmente data la sua situazione professionale o familiare, come nel caso di uomini/donne d’affari, funzionari che abbiano contatti regolari e ufficiali con gli Stati membri e le istituzioni comunitarie, familiari di cittadini dell’Unione, familiari di cittadini di paesi terzi residenti negli Stati membri, marittimi, autotrasportatori che attraversano regolarmente le frontiere e partecipanti a programmi di scambio e ad altre attività regolari della società civile;

Emendamento 45

Articolo 21, paragrafo 2

2. Le autorità centrali dello Stato membro la cui missione diplomatica o consolare ha rilasciato un VTL nei casi descritti al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), trasmettono immediatamente le informazioni rilevanti alle autorità centrali degli altri Stati membri.

2. Le autorità centrali dello Stato membro la cui missione diplomatica o consolare ha rilasciato un VTL nei casi descritti al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), trasmettono immediatamente le informazioni rilevanti alle autorità centrali degli altri Stati membri. Qualora, nel caso di cui al paragrafo 1, comma 1, lettera b), lo Stato membro consultato nell'ambito della procedura di consultazione preliminare abbia sollevato obiezioni, le autorità centrali dello Stato membro consultato ricevono le informazioni rilevanti in tempo utile prima del rilascio del visto.

Emendamento 46

Articolo 22, paragrafo 2, lettera a)

a) i titolari di un visto uniforme per soggiorno di breve durata o di un visto di transito rilasciato da uno Stato membro,

a) i titolari di un permesso di soggiorno, di un visto uniforme per soggiorno di breve durata o di un visto di transito rilasciato da uno Stato membro,

Motivazione

Per coerenza con la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (articolo 21, paragrafo 1).

Emendamento 47

Articolo 23, paragrafo 3

3. Le persone cui è rifiutato il visto hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale. Al richiedente sono altresì consegnate indicazioni scritte riguardanti punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per suo conto a norma della legislazione nazionale.

3. Le persone cui è rifiutato il visto hanno il diritto di presentare ricorso. Se i richiedenti esercitano il diritto di ricorso si procede ad un esame approfondito della decisione e delle ragioni del rifiuto. I richiedenti sono informati dell'esito dell'esame e sono loro fornite più in dettaglio le ragioni del rifiuto del visto.

 

I ricorsi sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale. Al richiedente sono altresì consegnate indicazioni scritte riguardanti punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per suo conto a norma della legislazione nazionale.

Emendamento 48

Articolo 24

Il possesso di un visto per soggiorno di breve durata o di un visto di transito non conferisce un diritto automatico di ingresso.

Il possesso di un visto per soggiorno di breve durata o di un visto di transito conferisce un diritto automatico di ingresso a condizione che, al momento dell'arrivo alla frontiera esterna, il viaggiatore soddisfi i requisiti del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen)1, e che nel SIS o in un registro nazionale non sia stata fatta una segnalazione ovvero non siano emerse nuove informazioni che dimostrino che la domanda di visto ha carattere fraudolento.

 

______________

1 GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

Motivazione

La persona in possesso di un visto per un soggiorno di breve durata o di un visto di transito dovrebbe, in generale, avere il diritto d'ingresso purché soddisfi i criteri stabiliti dalla normativa europea.

Emendamento 49

Articolo 28, paragrafo 5

5. La proroga del visto dà luogo alla riscossione di un diritto di 30 EURO.

5. La proroga del visto dà luogo alla riscossione di un diritto di 17,5 EURO.

Emendamento 50

Articolo 31, paragrafo 1

1. Le autorità addette al controllo di frontiera possono decidere di ridurre la durata del soggiorno autorizzato da un visto se constatano che il titolare non dispone di mezzi sufficienti per la durata inizialmente prevista.

1. Le autorità addette al controllo di frontiera e le autorità amministrative competenti degli Stati membri possono decidere di ridurre la durata del soggiorno autorizzato da un visto se constatano che il titolare non dispone di mezzi sufficienti per la durata inizialmente prevista.

Motivazione

Nella maggior parte dei casi non sono le autorità addette al controllo di frontiera, ma le autorità in loco che constatano tale situazione; queste ultime dovrebbero quindi essere in condizione di ridurre la durata del visto a livello locale.

Emendamento 51

Articolo 32, paragrafo 6 bis (nuovo)

 

6 bis. Le disposizioni sul rilevamento dei dati biometrici di cui all'articolo 11 si applicano di conseguenza, fermo restando che i dati biometrici sono rilevati e inseriti nel sistema VIS dalle autorità competenti per il rilascio dei visti alle frontiere.

Emendamento 52

Articolo 33, paragrafo 3

3. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 32, paragrafi 3, 4 e 5.

3. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 32, paragrafi 3, 4, 5 e 6 bis.

Emendamento 53

Articolo 35, paragrafo 2

2. Le autorità centrali degli Stati membri provvedono ad una formazione adeguata sia del personale espatriato che di quello locale, e ad esse spetta fornire a tale personale informazioni complete, precise e aggiornate sulla legislazione comunitaria e nazionale pertinente.

2. Le autorità centrali degli Stati membri provvedono ad una formazione adeguata sia del personale espatriato che di quello locale, e ad esse spetta fornire a tale personale informazioni complete, precise e aggiornate e una formazione sulla legislazione comunitaria e nazionale pertinente nonché sulla politica dei visti dello spazio Schengen.

Motivazione

È importante sottolineare la necessità di una formazione adeguata del personale. Sovente le conoscenze dei consoli e del personale consolare in materia di politica dei visti sono sorprendentemente lacunose, con conseguenze in termini di mancanza di chiarezza nell’applicazione della politica di Schengen.

Emendamento 54

Articolo 36

Articolo 36

Articolo 36

Condotta del personale incaricato del trattamento delle domande di visto

Condotta del personale incaricato del trattamento delle domande di visto

1. Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri garantiscono che i richiedenti vengano accolti cortesemente.

1. Gli Stati membri garantiscono che i richiedenti vengano accolti cortesemente da tutto il personale incaricato del trattamento delle domande di visto.

2. Il personale consolare, nell’esercizio delle sue funzioni, rispetta pienamente la dignità umana. Tutti i provvedimenti adottati sono proporzionati agli obiettivi da essi perseguiti.

2. Tutto il personale, nell’esercizio delle sue funzioni, rispetta pienamente la dignità umana e l’integrità del richiedente. Tutti i provvedimenti adottati sono proporzionati agli obiettivi perseguiti.

3. Nello svolgimento delle sue mansioni il personale consolare non pone in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali.

3. Nello svolgimento delle sue mansioni il personale non pone in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali.

Motivazione

Testo adottato nella ICC.

Emendamento 55

Articolo 37

Articolo 37

Articolo 37

Forme di cooperazione in relazione al ricevimento delle domande di visto

Forme di cooperazione in relazione al ricevimento delle domande di visto

1. Gli Stati membri possono stringere le seguenti forme di cooperazione:

Queste disposizioni sono fissate in un atto legislativo adottato in conformità dell’articolo 251 del trattato.

a) “Coubicazione”: il personale della missione diplomatica e consolare di uno o più Stati membri tratta le domande rivolte loro (incluso il rilevamento degli identificatori biometrici) presso la missione diplomatica e consolare di un altro Stato membro e condivide le attrezzature di quello Stato membro. Gli Stati membri interessati decidono di comune accordo la durata e le modalità di cessazione di tale opzione, nonché la percentuale di diritti amministrativi dovuta allo Stato membro di cui viene utilizzata la missione diplomatica e consolare.

 

b) “Centri comuni per la presentazione delle domande di visto”: il personale della missione diplomatica e consolare di due o più Stati membri viene riunito in un unico edificio per ricevervi le domande di visto rivolte loro (e rilevare gli identificatori biometrici). I richiedenti sono indirizzati verso lo Stato membro competente per il trattamento della domanda di visto. Gli Stati membri decidono di comune accordo la durata e le modalità di cessazione di tale opzione, nonché la ripartizione dei costi tra gli Stati membri partecipanti. Un solo Stato membro è responsabile dei contratti per quanto riguarda la logistica e le relazioni diplomatiche con il paese ospitante.

 

c) “Cooperazione con fornitori esterni di servizi”: se, per ragioni legate alle condizioni locali, non è opportuno attrezzare gli uffici consolari per il rilevamento e la raccolta degli identificatori biometrici, né organizzare la coubicazione o un centro comune per la presentazione delle domande di visto, uno Stato membro può, o più Stati membri congiuntamente possono, cooperare con un fornitore esterno di servizi per il ricevimento delle domande di visto (e il rilevamento degli identificatori biometrici). In tal caso, gli Stati membri interessati mantengono la responsabilità del rispetto delle norme sulla protezione dei dati nel trattamento delle domande di visto.

 

Emendamento 56

Articolo 38

Articolo 38

Articolo 38

Cooperazione con fornitori esterni di servizi

Cooperazione con fornitori esterni di servizi

1. a cooperazione con i fornitori esterni di servizi assume le seguenti forme:

Queste disposizioni sono fissate in un atto legislativo adottato in conformità dell’articolo 251 del trattato.

a) il fornitore esterno di servizi funge da centralino dispensando informazioni generali sui requisiti per presentare domanda di visto e occupandosi dell’organizzazione degli appuntamenti, e/o

 

b) il fornitore esterno di servizi fornisce informazioni generali sui requisiti per presentare domanda di visto, raccoglie le domande, i documenti giustificativi e i dati biometrici dei richiedenti, incassa i diritti corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento (come stabilito all’articolo 16) e trasmette le pratiche e i dati completi alla missione diplomatica o consolare dello Stato membro competente per il trattamento della domanda.

 

2. Gli Stati membri interessati selezionano un fornitore esterno di servizi in grado di prendere tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative e le adeguate misure tecniche e organizzative da essi richieste per tutelare i dati personali da una distruzione accidentale o illecita, da un’alterazione o perdita accidentale, dall’accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione di dati attraverso una rete e il ricevimento e la trasmissione di pratiche e dati alla rappresentanza consolare, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

 

Nel selezionare i fornitori esterni di servizi, le missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri verificano la solvibilità e l’affidabilità dell’impresa (comprese le licenze necessarie, l’iscrizione al registro delle imprese, lo statuto e i contratti bancari) e si assicurano che non intervengano conflitti di interesse.

 

3. I fornitori esterni di servizi non hanno in alcun caso accesso al VIS. L’accesso al VIS è riservato esclusivamente a personale debitamente autorizzato delle missioni diplomatiche e consolari.

 

4. Gli Stati membri interessati concludono un contratto con il fornitore esterno di servizi in conformità con l’articolo 17 della direttiva 95/46/CE. Prima di concludere il contratto, la missione diplomatica o consolare dello Stato membro interessato comunica, nell’ambito della cooperazione consolare locale, alle missioni diplomatiche e consolari degli altri Stati membri e alla delegazione della Commissione la ragione per cui il contratto è necessario.

 

5. Oltre agli obblighi di cui all’articolo 17 della direttiva 95/46/CE, il contratto contiene disposizioni che:

 

a) definiscono le esatte responsabilità del fornitore di servizi;

 

b) impongono al fornitore di servizi di attenersi alle istruzioni degli Stati membri responsabili e di trattare i dati ai soli fini del trattamento dei dati personali contenuti nelle domande di visto per conto degli Stati membri responsabili in conformità della direttiva 95/46/CE;

 

c) esigono dal fornitore di servizi che comunichi ai richiedenti il visto le informazioni richieste a norma del regolamento VIS;

 

d) consentono al personale consolare di accedere in qualsiasi momento ai locali del fornitore di servizi;

 

e) impongono al fornitore di servizi di rispettare gli obblighi di riservatezza (compreso l’obbligo di tutelare i dati raccolti in relazione alle domande di visto);

 

f) contemplano una clausola di sospensione e di risoluzione.

 

6. Gli Stati membri interessati controllano l’esecuzione del contratto e verificano in particolare:

 

(a) le informazioni generali fornite ai richiedenti il visto;

 

(b) le misure di sicurezza tecniche e organizzative e le adeguate misure tecniche e organizzative per tutelare i dati personali da una distruzione accidentale o illecita, da un’alterazione o perdita accidentale, dall’accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione di dati attraverso una rete e il ricevimento e la trasmissione di pratiche e dati alla missione consolare, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento;

 

(c) il rilevamento degli identificatori biometrici;

 

(d) le misure prese per assicurare l’osservanza delle norme sulla protezione dei dati.

 

7. L’importo totale dei diritti imposti dal fornitore esterno di servizi per il trattamento delle domande di visto non supera i diritti di cui all’articolo 16.

 

8. Il personale consolare degli Stati membri interessati assicura la formazione del fornitore di servizi nei settori necessari per fornire servizi adeguati e informazioni sufficienti ai richiedenti il visto.

 

Emendamento di compromesso 57

Articolo 39

Articolo 39

Articolo 39

Aspetti organizzativi

Aspetti organizzativi

1. Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri espongono ai cittadini informazioni precise sulle modalità per ottenere un appuntamento e presentare una domanda di visto.

Queste disposizioni sono fissate in un atto legislativo adottato in conformità dell’articolo 251 del trattato.

2. Indipendentemente dal tipo di cooperazione scelto, gli Stati membri possono decidere di mantenere la possibilità per i richiedenti il visto di accedere direttamente ai locali delle loro missioni diplomatiche o consolari per presentare domanda. Nell’eventualità che cessi d’improvviso la cooperazione con altri Stati membri o con un fornitore esterno di servizi, gli Stati membri assicurano la continuità del ricevimento e del trattamento delle domande di visto.

 

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità con cui intendono organizzare il ricevimento e il trattamento delle domande di visto in ciascuna missione consolare. La Commissione ne dà adeguata pubblicità.

 

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione copia dei contratti conclusi.

 

Emendamento 58

Articolo 40, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis. Il ricevimento delle domande di visto da parte di intermediari commerciali non esime le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri dall'obbligo di controllare accuratamente e autonomamente in ogni singolo caso la presenza di tutti i requisiti per il rilascio del visto ai sensi dell'articolo 18. In caso di dubbio, può essere necessaria la convocazione del richiedente presso la missione diplomatica o consolare a norma dell’articolo 18, paragrafo 2.

Motivazione

Occorre chiarire che gli intermediari commerciali non possono adottare alcuna decisione preliminare sull'accoglimento di una domanda di visto.

Emendamento 59

Articolo 40, paragrafo 2, lettera c)

c) contratti con le compagnie aeree, che devono comprendere andata e ritorno garantito e chiuso.

c) modalità credibili per i viaggi di andata e ritorno.

Emendamento 60

Articolo 40, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Gli intermediari commerciali sono trattati in modo giusto ed equo. Essi devono essere in grado di condurre la propria attività commerciale in modo adeguato ed efficace.

Motivazione

Gli intermediari commerciali non devono essere soggetti ad alcuna restrizione iniqua che possa disturbare le loro attività commerciali.

Emendamento 61

Articolo 41, paragrafo 2

2. Lo Stato membro rappresentante e lo Stato membro rappresentato informano i cittadini in merito agli accordi di rappresentanza di cui all’articolo 7 tre mesi prima della loro entrata in vigore. Tale informazione specifica le eventuali categorie di richiedenti che devono presentare domanda direttamente alla missione diplomatica o consolare dello Stato membro rappresentato.

2. Lo Stato membro rappresentante e lo Stato membro rappresentato informano i cittadini in merito agli accordi di rappresentanza di cui all’articolo 7, per quanto possibile tre mesi prima della loro entrata in vigore. Tale informazione specifica le eventuali categorie di richiedenti che devono presentare domanda direttamente alla missione diplomatica o consolare dello Stato membro rappresentato.

Motivazione

Può rendersi necessario concludere accordi di rappresentanza in tempi brevi, nell'interesse sia degli Stati membri che dei richiedenti.

In tali casi, fornire l'informazione con tre mesi di preavviso non è possibile.

Emendamento 62

Articolo 41, paragrafo 6

6. I cittadini vengono informati del fatto che l’essere possesso di visto non conferisce un diritto automatico d’ingresso, e che i titolari di un visto possono essere invitati a presentare documenti giustificativi alla frontiera.

6. I cittadini vengono informati del fatto che l’essere in possesso di visto non conferisce un diritto automatico d’ingresso, e che i titolari di un visto possono essere invitati a presentare documenti giustificativi alla frontiera. Al momento del rilascio di un visto, il titolare del visto viene ancora una volta informato espressamente per iscritto in tal senso.

Motivazione

Queste informazioni sono importanti soprattutto per il titolare del visto, per cui è necessario informarlo espressamente e per iscritto in tal senso.

Emendamento 63

Articolo 41, paragrafo 7

7. I cittadini vengono informati del tasso di cambio applicato dalle missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri quando i diritti di trattamento sono riscossi nella valuta locale.

7. I cittadini vengono informati in merito all'importo dei diritti di trattamento espressi nella valuta ufficiale del paese ospitante nonché al tasso di cambio applicato dalle missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri quando i diritti di trattamento sono riscossi nella valuta locale.

Motivazione

È importante innanzitutto comunicare a quanto ammontano i diritti di trattamento.

Emendamento 64

Articolo 41, paragrafo 7 bis (nuovo)

 

7 bis. È istituito un sito internet comune relativo al visto Schengen per sostenere ulteriormente l'applicazione della politica comune in materia di visti. Il sito internet coadiuva altresì il trattamento della procedura di visto.

 

Sul sito internet comune relativo al visto Schengen sono inoltre disponibili le informazioni ai cittadini a norma dei paragrafi da 1 a 7.

Emendamento 65

Articolo 42, paragrafo 1, comma 2

Qualora la valutazione svolta nell’ambito della cooperazione consolare locale confermi, per quanto riguarda le lettere da a) a d), la necessità di un approccio locale armonizzato, le misure a tale riguardo sono adottate conformemente alla procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

Qualora la valutazione svolta nell’ambito della cooperazione consolare locale confermi, per quanto riguarda le lettere da a) a d), la necessità di un approccio locale armonizzato, le misure a tale riguardo sono adottate conformemente alla procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 2 bis.

Emendamento 66

Articolo 42, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Nell'ambito della cooperazione consolare locale sono stabilite procedure coerenti che consentono ai richiedenti di fissare un appuntamento per la presentazione della domanda per telefono, via Internet o con altri mezzi.

Emendamento 67

Articolo 42, paragrafo 5, comma 2

In base a queste relazioni mensili la Commissione stila una relazione annuale per ogni giurisdizione da presentare al Consiglio.

In base a queste relazioni mensili la Commissione stila una relazione annuale per ogni giurisdizione da presentare al Consiglio e al Parlamento europeo.

Motivazione

Dal momento che si applica la procedura di codecisione, il Parlamento europeo deve essere informato delle esperienze "concrete" in loco allo stesso modo del Consiglio.

Emendamento 68

Titolo V

Titolo V: Disposizioni finali

Titolo V: Facilitazioni del visto

Motivazione

Si rende necessario un nuovo titolo relativo alle facilitazioni del visto.

Emendamento 69

Articolo 42 bis (nuovo)

 

Articolo 42 bis

 

Valutazione

 

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione effettua una valutazione della sua attuazione e degli accordi di cooperazione consolare locale fra gli Stati membri in materia di procedure di visto. Un'attenzione particolare è riservata alle esigenze specifiche delle compagnie di traghetti passeggeri e delle imprese operanti nel settore turistico che svolgono attività e forniscono servizi nelle regioni di confine dello spazio Schengen, alle questioni degli indicatori biometrici e alle disposizioni volte ad agevolare e a semplificare la procedura di visto. Sulla base di tale valutazione la Commissione propone, se necessario, modifiche al presente regolamento.

Emendamento 70

Articolo 42 ter (nuovo)

 

Articolo 42 ter

 

Accordi bilaterali di facilitazione del visto

 

Tra la Comunità e i paesi terzi possono essere conclusi accordi bilaterali miranti a facilitare il trattamento delle richieste di visti di breve durata.

 

Tali accordi sono conclusi previo parere conforme del Parlamento europeo a norma della procedura di cui all’articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, del trattato.

 

Gli Stati rientranti nella politica di vicinato dell’Unione, nonché nella sua politica di partenariato, che si sono impegnati a rispettare le norme europee hanno priorità nella conclusione di detti accordi. Gli accordi bilaterali di facilitazione del visto seguono gli orientamenti di base definiti dal presente regolamento.

 

L’impatto degli accordi di facilitazione è valutato ogni due anni al fine di stabilire la necessità di ulteriori misure di facilitazione e l’inclusione di nuove categorie di richiedenti.

Motivazione

I paesi terzi aventi una stretta cooperazione con gli Stati membri dello spazio Schengen devono avere la possibilità di ottenere un trattamento preferenziale sotto forma di accordi di facilitazione del visto. È tuttavia importante che tali accordi seguano i principi generali del codice dei visti e che gli elementi principali di facilitazione siano definiti nel codice dei visti. Il Parlamento dovrebbe essere pienamente informato e ove necessario venire invitato a formulare il suo assenso.

Emendamento 71

Articolo 42 quater (nuovo)

 

Articolo 42 quater

 

Viaggiatori frequenti

 

Se il richiedente ha soddisfatto pienamente le condizioni del visto per tre periodi consecutivi di validità di un visto negli Stati membri nel corso di un periodo di cinque anni (precedenti positivi in materia di visti) e chiede un visto entro cinque anni dalla scadenza dell'ultimo dei tre visti richiesti, egli ha diritto a beneficiare di una procedura semplificata.

 

La procedura semplificata può includere il rilascio di un visto per ingressi multipli avente un periodo di validità più lungo, la dispensa dal colloquio, un numero inferiore di documenti giustificativi e la possibilità di espletare parte della procedura di richiesta di visto mediante internet.

 

Questa procedura semplificata è descritta in maggior dettaglio nelle istruzioni relative all'applicazione pratica del Codice dei visti di cui all'articolo 45.

Emendamento 72

Articolo 42 quinquies (nuovo)

 

Articolo 42 quinquies

 

Procedura di esenzione dal regime di visto

 

Qualora un paese terzo soddisfi condizioni quali un basso tasso di rifiuto, l’applicazione di un accordo di riammissione, una bassa percentuale di cittadini che rimangono oltre il periodo di validità del visto e un numero ridotto di espulsioni dovute a lavoro clandestino, la Commissione valuta se proporre o meno la revoca dell’obbligo di visto per tale paese terzo, a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio.

Emendamento 73

Articolo 43 bis (nuovo)

 

Articolo 43 bis

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio, agendo in conformità dell'articolo 251 del trattato, adottano le decisioni relative al calendario e ai metodi di introduzione di requisiti per gli identificatori biometrici per i paesi ai quali è stata offerta la prospettiva di divenire membri dell'Unione europea mediante negoziati di adesione e per i paesi che beneficiano di programmi nell'ambito della politica europea di vicinato.

Motivazione

Nello spirito della politica europea di vicinato e poiché il Codice dei visti dovrebbe mirare a semplificare le procedure di rilascio, l'adozione di nuove misure che introducono gli identificatori biometrici nei visti destinati ai cittadini di paesi che partecipano a programmi europei di vicinato e di altri paesi che cooperano strettamente con l'UE dovrebbe essere decisa con l'assenso del Parlamento europeo.

Emendamento 74

Titolo V bis (nuovo)

 

TITOLO V bis: Disposizioni finali

Emendamento 75

Articolo 44, paragrafo 1

1. Gli allegati III , IV, V, VI, VIII, IX, X e XII saranno modificati conformemente alla procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

1. Gli allegati VI e XI saranno modificati conformemente alla procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 2 bis.

Motivazione

Si veda la motivazione dell’emendamento 5.

Emendamento 76

Articolo 44, paragrafo 2

2. Fermo restando l’articolo 47, paragrafo 2, le modifiche degli allegati I e II saranno decise conformemente alla procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

2. Fermo restando l’articolo 47, paragrafo 2, le modifiche degli altri allegati saranno decise conformemente alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato.

Motivazione

Gli elementi essenziali del regolamento dovrebbero essere modificati soltanto a norma della procedura legislativa, come già avviene per il codice frontiere Schengen (regolamento (CE) n. 562/2006).

Emendamento 77

Articolo 45

Istruzioni operative che definiscono le prassi e le procedure armonizzate cui devono attenersi le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri nel trattare le domande di visto sono stilate conformemente alla procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Istruzioni operative che definiscono le prassi e le procedure armonizzate cui devono attenersi le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri nel trattare le domande di visto sono stilate conformemente alla procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2 bis.

Motivazione

Si veda la motivazione dell’emendamento 5.

Emendamento 78

Articolo 46, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 5.

Emendamento 79

Allegato III, punto 15

15. Stato membro di destinazione principale

15. Stato/Stati di destinazione

Motivazione

Si propone di estendere la possibilità di richiedere un visto presso una delle missioni diplomatiche o consolari rappresentante i paesi che il richiedente intende visitare (cfr. il proposto articolo 5, paragrafo 1 bis). È pertanto necessario che l’informazione relativa ai paesi che il richiedente intende visitare sia specificata nella domanda.

Emendamento 80

Allegato III, punto 20

20. Scopo del viaggio

20. Scopo del viaggio (indicare le voci applicabili alla richiesta di visto)

TurismoAffari

Visita a familiari

o amici

Cultura

Sport

Visita ufficiale

Motivi sanitari

Di altro tipo (specificare):

 

TurismoAffari

Visita a familiari

Visita ad

amiciCultura

Sport

Visita ufficiale

Motivi sanitari

Di altro tipo (specificare):

 

Motivazione

Deve essere prevista la possibilità di indicare diversi motivi di viaggio, il che corrisponde maggiormente a realtà.

Vi è differenza nel trattamento delle richieste di visto per visite ad amici e per visite a familiari. È quindi motivata la distinzione in due voci diverse.

Emendamento 81

Allegato III, punto 23

23. Nome dell’ospite negli Stati membri. Altrimenti indicare il nome dell’albergo o l’indirizzo provvisorio negli Stati membri

23. Nome dell’ospite negli Stati membri. Altrimenti indicare il nome dell’albergo o l’indirizzo provvisorio negli Stati membri

Indirizzo (e indirizzo di posta elettronica) dell’ospite

Indirizzo (e indirizzo di posta elettronica) dell’ospite

Telefono e fax

Telefono e fax

 

(Indicazione facoltativa qualora il richiedente dimostri in modo adeguato di disporre di mezzi sufficienti a coprire i costi di sussistenza e alloggio nello Stato o negli Stati Schengen che intende visitare.)

Motivazione

Non è congruo richiedere che i viaggi vengano pianificati in ogni dettaglio in anticipo. In molti casi viene chiesto al richiedente di indicare dettagliatamente gli alloggi e gli itinerari prima della partenza. Dovrebbe essere sufficiente la dimostrazione da parte del richiedente di disporre di mezzi sufficienti a coprire i costi di sussistenza e alloggio laddove non vi siano dubbi sulla sua buona fede. Dovrebbe inoltre essere prevista la possibilità che per una parte del viaggio il richiedente non disponga di conferme riguardanti chi lo ospita, l’albergo o l’indirizzo provvisorio.

Emendamento 82

Allegato X, punto 4, comma 4 bis (nuovo)

 

Se il numero di giorni è inferiore a 90, la menzione del numero di giorni significa quel numero di giorni per semestre.

Motivazione

L’emendamento mira a precisare le norme. Questa pratica è già applicata nella maggior parte dei paesi dello spazio Schengen ma non da tutti, il che ha dato adito a una certa confusione.

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

I.         Contesto della proposta

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ha attualmente all'esame varie proposte legislative, che avranno un impatto significativo sulla politica dei visti dei paesi Schengen: 

- il sistema di informazione visti (VIS)[1];

- un adattamento dell'istruzione consolare comune (ICC) che introduce, tra l'altro, i dati biometrici[2];

- l'attuale proposta legislativa che intende riformare le istruzioni consolari comuni e trasformarle in un nuovo Codice comunitario dei visti.

Le istruzioni consolari comuni (ICC) costituiscono attualmente lo strumento di base che disciplina le procedure e le condizioni di rilascio di visti per soggiorni di breve durata, di visti di transito e di visti di transito aeroportuale.

II.        Proposta della Commissione

La Commissione presenta la presente proposta nel contesto del programma dell'Aia, che sottolinea la necessità di sviluppare ulteriormente la politica comune in materia di visti, quale parte di un sistema inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l'immigrazione clandestina tramite un'ulteriore armonizzazione delle legislazioni nazionali e delle prassi per la gestione delle domande presso le rappresentanze consolari locali.

Per realizzare gli obiettivi del programma dell'Aia e per rafforzare la coerenza della politica comune dei visti per quanto riguarda il rilascio dei tipi di visto summenzionati, il regolamento proposto affronta i seguenti aspetti:

- incorporazione, in un unico Codice dei visti, di tutte le disposizioni riguardanti il rilascio dei visti e le decisioni di rifiuto, proroga, annullamento, revoca e riduzione del periodo di validità dei visti rilasciati: ciò riguarda i visti di transito aeroportuale (VTA), il rilascio di visti alla frontiera, l'annullamento e la revoca dei visti, la proroga di visti rilasciati e lo scambio di statistiche. In merito ai VTA, per raggiungere l'obiettivo generale di armonizzazione di tutti gli aspetti della politica in materia di visti, la facoltà accordata a singoli Stati membri di imporre un obbligo di VTA a certe nazionalità è stata soppressa.

- Nuove dimensioni della procedura di rilascio dei visti: l'instaurazione del sistema di informazione visti ai fini dello scambio di dati fra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (VIS) cambierà radicalmente il trattamento delle domande di visto. Da un lato, gli Stati membri otterranno automaticamente accesso alle informazioni relative a tutti i richiedenti un visto (nei 5 anni previsti per la conservazione dei dati), cosa che semplificherà l'esame di eventuali domande successive. D'altro lato, l'obbligo di utilizzo degli identificatori biometrici per la presentazione delle domande avrà conseguenze significative sugli aspetti pratici della ricezione delle stesse. Poiché il VIS dovrebbe essere operativo presto, la Commissione ha scelto di attualizzare l'ICC in una proposta legislativa distinta; tale proposta definisce le norme applicabili agli identificatori biometrici da rilevare e fornisce una serie di opzioni per l'organizzazione pratica delle missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri ai fini dell'iscrizione dei richiedenti il visto; dispone inoltre un quadro giuridico per la cooperazione degli Stati membri con i fornitori di servizi esterni (1) (per il quale la baronessa LUDFORD è relatrice). I contenuti di tale proposta sono inseriti e adattati nel presente testo, che sarà modificato una volta finalizzate le negoziazioni relative a tale altra proposta. Le disposizioni attinenti alla cooperazione con intermediari commerciali, come agenzie di viaggi e tour operator, sono state rafforzate per tenere conto della nuova situazione.

- Sviluppo di determinate parti dell'acquis: la Commissione discute l'introduzione di disposizioni relative a un termine massimo per il rilascio; una chiara distinzione tra domande irricevibili e domande formalmente respinte; una totale trasparenza quanto all'elenco dei paesi terzi per i cui cittadini è necessaria una consultazione preliminare; un modulo armonizzato per giustificativo di invito, di garanzia e di alloggio; l'obbligo per gli Stati membri di notificare e motivare le decisioni negative; un quadro giuridico destinato ad assicurare un approccio armonizzato per quanto riguarda la cooperazione sia fra le missioni diplomatiche, e consolari degli Stati membri che con i fornitori esterni di servizi commerciali; e norme obbligatorie per la cooperazione fra le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e gli intermediari commerciali.

- Precisazione di certi aspetti per rafforzare l'applicazione armonizzata delle disposizioni legislative: ciò riguarda in particolare i visti con validità territoriale limitata (VTL) e l'assicurazione sanitaria di viaggio (ASV).

- Miglioramento della trasparenza e della certezza del diritto tramite la precisazione dello status giuridico delle disposizioni dell'ICC e dei suoi allegati, con la soppressione delle disposizioni ridondanti oppure di natura pratica operativa dallo strumento giuridico: l'attuale istruzione consolare comune contiene 18 allegati, inclusa una serie di disposizioni giuridiche e vari documenti di informazione: elenchi di cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo di visto, esenzioni per i detentori di determinati tipi di documenti di viaggio, tabella di rappresentanza, documenti autorizzanti il titolare a entrare senza visto, specifiche tecniche, ecc. Per chiarire lo status giuridico di questi allegati, la Commissione ha deciso di mantenere solo gli allegati direttamente legati all'esecuzione delle disposizioni figuranti nel corpo del testo, ossia gli allegati da I a XIII del regolamento. La Commissione propone inoltre di sopprimere qualunque riferimento a: visti nazionali (visti "D"); visti nazionali per soggiorni di lunga durata validi anche come visti Schengen per soggiorni di breve durata (visti "D+C"); visti collettivi; allegato 2 e allegato 6 all'ICC.

- Applicazione armonizzata a livello operativo del "Codice dei visti": il Codice dei visti conterrà solo disposizioni giuridiche relative al rilascio di visti per soggiorni di breve durata, visti di transito e visti di transito aeroportuale. Per garantire che gli Stati membri si astengano d'ora in poi dalla loro prassi attuale di elaborare istruzioni nazionali che vengano a "sovrapporsi" alle norme comuni, sarà elaborato un insieme unico e comune di istruzioni relative all'applicazione pratica della legislazione. Preparando la proposta di Codice dei visti, la Commissione ha studiato in parallelo il formato e il contenuto delle "Istruzioni relative all'applicazione pratica del Codice dei visti" definendo le prassi e procedure armonizzate che le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri dovranno seguire per il trattamento delle domande di visto. Tali istruzioni saranno elaborate nell'ambito della procedura di cui al titolo V del regolamento. Esse non introdurranno nessun obbligo giuridico supplementare al Codice dei visti, ma saranno puramente operative e saranno finalizzate entro la data di entrata in vigore del Codice.

Infine, la proposta della Commissione analizza le conseguenze dei vari protocolli allegati ai trattati, dato che il regolamento si baserà sull'acquis di Schengen. Prende inoltre in esame le conseguenze per i nuovi Stati membri connesse alla procedura di attuazione in due fasi degli atti che sviluppano l'acquis di Schengen.

III.      Posizione del relatore

Il relatore ritiene che in molti punti la Commissione sia riuscita a identificare i problemi reali legati alla prassi dei visti della zona Schengen. La necessità di un migliore coordinamento a livello locale, l'importanza di una formazione ulteriore continuativa per il personale consolare e il valore di informazioni facilmente accessibili sui requisiti che i richiedenti devono soddisfare per ottenere i visti sono alcune delle questioni che il relatore ha potuto accertare in loco in Algeria, a Kiev, a San Pietroburgo e a Varsavia. Molte delle innovazioni contenute nella proposta della Commissione intendono rimediare a tali problemi.

Per contro, è stato difficile instaurare un dialogo realmente aperto con i ministeri responsabili della politica dei visti. La cultura decisionale reca ancora l'impronta delle abitudini che si sono sviluppare nell'arco di decenni tra le autorità preposte alla sicurezza. Ciò significa discrezionalità e mancanza di volontà di informare il mondo esterno delle loro attività. Per queste ragioni è stato difficile, per esempio, accertare quanto contino realmente determinate fasi e requisiti del procedimento in materia di visti. La politica dei visti della zona Schengen costituisce un aspetto importante dell'immagine esterna dell'UE. Gli emendamenti presentati dal relatore riguardano cinque gruppi di problemi importanti, che sono già stati illustrati nel documento di lavoro del dicembre 2006, vale a dire:

1) Un volto comune

2) Percezione positiva e facilità di utilizzo

3) Lacune e rimedi                             

4) Opzioni politiche per l’UE

5) Comunicazione diretta

Questi cinque ambiti tematici sono stati oggetto di una serie di emendamenti. Il tema “Un volto comune” è trattato negli emendamenti relativi agli articoli 5, 7, 18, 35, 40, 41 e 42. L’obiettivo “Percezione positiva e facilità di utilizzo” è raggiunto con gli emendamenti agli articoli 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 40, 41, 42 e 45 bis e agli allegati III e X. Gli emendamenti agli articoli 41, 43 bis e 46 bis trattano “Lacune e rimedi”. Le “Opzioni politiche per l’UE” sono illustrate negli emendamenti agli articoli 16, 20 e 44 bis. L’ambito tematico “Comunicazione diretta” è coperto dall’emendamento all’articolo 42 sulla creazione di un sito internet comune relativo ai visti. Taluni emendamenti rientrano in più gruppi tematici. La zona Schengen, il cui elemento caratterizzante è la libertà di movimento, rappresenta uno dei progetti di maggior successo mai realizzati dagli Stati membri dell'Unione. La zona Schengen è un concetto accolto non solo nell'UE, ma anche negli altri paesi, dove il termine "visto Schengen" ha ottenuto un riconoscimento generale. Ciononostante, resta ancora molto da fare per creare un'immagine esterna comune per la zona Schengen. Per esempio, non esiste un sito Web comune per i visti Schengen. Le norme in materia di visti di consolati diversi nella medesima località possono variare notevolmente. Quando uno Stato membro non dispone di una rappresentanza in un luogo specifico - come ad esempio la Spagna in Murmansk - non è possibile per la popolazione locale contattare il consolato finlandese che si trova laggiù. Invece è necessario recarsi a San Pietroburgo (uno spostamento che in treno richiede 24 ore) se si vuole richiedere un visto Schengen spagnolo per una semplice vacanza al sole. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a concludere accordi di cooperazione reciproci nel caso in cui il consolato competente si trovi a una distanza eccessiva. L'esigenza di tali accordi diventerà ancora più pressante se saranno introdotti gli identificatori biometrici; infatti tale requisito comporta, in pratica, che i richiedenti debbano presentarsi personalmente al consolato competente.

Senza compromettere in alcun modo la sicurezza, è però importante che i consolati Schengen adottino metodi di lavoro orientati ai clienti. Le persone che devono affrontare un viaggio estremamente lungo o difficile per recarsi presso il consolato più vicino (talvolta, per esempio, i richiedenti devono prima recarsi in un altro paese che chiede il visto, per poter poi presentare richiesta di un visto per la zona Schengen) dovrebbero poter affrontare il viaggio una sola volta. Il relatore ritiene, inoltre, che i diritti sui visti dovrebbero essere mantenuti a livelli relativamente bassi (35 euro) e che alcune categorie, come i minori accompagnati dai genitori o le persone che partecipano a programmi di scambio, dovrebbero essere esentate dal pagamento di tali diritti. Inoltre, sarebbe opportuno estendere la prassi di rilasciare visti di ingresso multipli. Tale beneficio dovrebbe essere esteso anche ai viaggiatori di buona fede (ossia a persone che in varie occasioni hanno ricevuto un visto Schengen e non ne hanno mai abusato, né hanno infranto le norme applicate nella zona Schengen) e non riguardare solo un numero di categorie predefinite quali uomini d'affari, taluni gruppi di studenti e i parenti stretti. Una categorizzazione troppo rigida di tali soggetti crea semplicemente problemi complessi di delimitazione. Cosa accade quando qualcuno ha finito le trattative commerciali con una società che si trova nella zona Schengen? Cosa succede quando qualcuno conclude gli studi, ecc.? Il legislatore non può decidere se un viaggiatore è in buona fede semplicemente sulla base dell'assegnazione a una determinata categoria. Quando si prende in esame la richiesta di visto di una persona, sarebbe opportuno attribuire un certo peso anche al comportamento di quell'individuo in caso di visti precedenti. Occorre inoltre effettuare una valutazione critica di quali documenti occorrano realmente al richiedente per ottenere il visto e quanto deve essere dettagliato l'itinerario da presentare.

Il relatore ha inoltre individuato alcuni punti deboli che meritano un approfondimento. Nella sua proposta, la Commissione non ha tenuto in debito conto le circostanze specifiche che i traghetti passeggeri in servizio nella regione baltica, nel Mediterraneo e nella regione del Mar Nero devono affrontare. Oggi il traffico è piuttosto elevato tra gli Stati membri dell'UE, ma il traffico tra la zona Schengen e i paesi terzi è molto limitato, in gran parte a causa delle norme sui visti. La questione merita di essere approfondita.

È importante, inoltre, che un paese terzo conosca le condizioni che deve soddisfare per ottenere l'esenzione dall'obbligo di visto. Il relatore ritiene che i paesi Schengen dovrebbero definire regole chiare che stabiliscano quando un paese è esentato dall'obbligo di visto. Tale meccanismo dovrebbe basarsi sui seguenti criteri: basso numero di dinieghi, applicazione di un meccanismo di disciplina della garanzia e dell'alloggio, basso numero di cittadini dello Stato che restano oltre il periodi di validità del visto, basso numero di persone le cui richieste sono respinte per una serie di ragioni, documenti di viaggio affidabili garantiti e controlli effettivi alle frontiere.

Inoltre, la politica dei visti adottata dall'UE dovrebbe riflettere le priorità fondamentali della sua politica estera. Ciò viene soddisfatto, in linea di principio, dall'esistenza di accordi di semplificazione del regime dei visti, ma un'analisi più accurata di tali accordi mostra che per loro natura essi sono alquanto scarni. Il relatore ritiene che anche questioni importanti quali una maggiore frequenza di visti rilasciati per un periodo di validità di diversi anni, la decisione se applicare o meno i dati biometrici o le riduzioni sostanziali dei diritti di visto applicati devono poter essere oggetto di accordi di semplificazione in materia di visti. È importante che anche il Parlamento europeo sia coinvolto nella definizione dei mandati negoziali per tali accordi e nello svolgimento dei negoziati. È allarmante, inoltre, che molti giovani di paesi confinanti con l'UE non si siano mai recati all'estero, neppure una volta. L'Unione ha la responsabilità di non isolare queste persone. In caso contrario, le tendenze nazionalistiche e radicali troveranno terreno fertile su cui crescere.

  • [1]  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (COM(2005)0835 def. - COD 2005/0287).
    Proposta di decisione del Consiglio relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità degli Stati membri competenti in materia di sicurezza interna e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di atti terroristici e di altre gravi forme di criminalità (COM(2005)0600 def. - CNS 2005/0232 ).
  • [2]  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all'introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto. (COM(2006)0269).

PROCEDURA

Titolo

Codice comunitario dei visti

Riferimenti

COM(2006)0403 – C6-0254/2006 – 2006/0142(COD)

Presentazione della proposta al PE

19.7.2006

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

26.9.2006

Relatore(i)

       Nomina

Henrik Lax

22.2.2006

 

 

Esame in commissione

28.11.2006

19.12.2006

5.6.2007

27.6.2007

 

12.9.2007

29.11.2007

26.3.2008

8.4.2008

Approvazione

8.4.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

42

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Esther De Lange, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Edit Bauer, Simon Busuttil, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Metin Kazak, Marianne Mikko, Siiri Oviir, Nicolae Vlad Popa, María Isabel Salinas García, Rainer Wieland

Deposito

18.4.2008