RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
18.4.2008 - (11406//4/2007 – C6‑0056/2008 – 2005/0281(COD)) - ***II
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatrice: Caroline Jackson
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
(11406/4/2007 – C6‑0056/2008 – 2005/0281(COD))
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione comune del Consiglio (11406/4/2007 – C6‑0056/2008),
– vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0667),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE
– visto l'articolo 62 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6‑0162/2008),
1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Posizione comune del Consiglio Considerando 1 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
(1) La direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti, stabilisce il quadro normativo per il trattamento dei rifiuti nella Comunità. La direttiva definisce alcuni concetti basilari, come le nozioni di rifiuto, recupero e smaltimento, e stabilisce gli obblighi essenziali per la gestione dei rifiuti, in particolare un obbligo di autorizzazione e di registrazione per un ente o un'impresa che effettua le operazioni di gestione dei rifiuti e un obbligo per gli Stati membri di elaborare piani per la gestione dei rifiuti. Stabilisce inoltre principi fondamentali come l’obbligo di trattare i rifiuti in modo da evitare impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana, un incentivo ad applicare la gerarchia dei rifiuti e, secondo il principio "chi inquina paga", il requisito che i costi dello smaltimento dei rifiuti siano sostenuti dal detentore dei rifiuti, dai detentori precedenti o dai produttori del prodotto causa dei rifiuti. |
(1) La direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti, stabilisce il quadro normativo per il trattamento dei rifiuti nella Comunità. La direttiva definisce alcuni concetti basilari, come le nozioni di rifiuto, recupero e smaltimento, e stabilisce gli obblighi essenziali per la gestione dei rifiuti, in particolare un obbligo di autorizzazione e di registrazione per un ente o un'impresa che effettua le operazioni di gestione dei rifiuti e un obbligo per gli Stati membri di elaborare piani per la gestione dei rifiuti. Stabilisce inoltre principi fondamentali come l’obbligo di trattare i rifiuti in modo da evitare impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana, la gerarchia dei rifiuti e, secondo il principio "chi inquina paga", il requisito che i costi dello smaltimento dei rifiuti siano sostenuti dal detentore dei rifiuti, dai detentori precedenti o dai produttori del prodotto causa dei rifiuti. |
(Nuovo emendamento basato sull'articolo 62, paragrafo 2c) del regolamento) | |
Motivazione | |
A integrazione dell'emendamento 21 del relatore, che stabilisce la gerarchia dei rifiuti come regola generale. Di conseguenza, la direttiva non si limita semplicemente a "incoraggiare" gli Stati membri ad applicare la gerarchia dei rifiuti. | |
Emendamento 2 Posizione comune del Consiglio Considerando 1 bis (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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(1 bis) L'obiettivo principale di qualsiasi politica in materia di rifiuti dovrebbe essere quello di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente. La normativa in materia di rifiuti dovrebbe altresì puntare a ridurre l'uso di risorse e favorire l'applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti. |
Motivazione | |
Emendamento approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 1). Preferibilmente, questo considerando dovrebbe essere il primo della lista in quanto fornisce un utile quadro di quelli che il Parlamento considera gli obiettivi fondamentali dell'UE in materia di gestione dei rifiuti . | |
Emendamento 3 Posizione comune del Consiglio Considerando 1 ter (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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(1 ter) Nella sua risoluzione del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti1 il Consiglio ha confermato che la priorità principale della gestione dei rifiuti dovrebbe essere la prevenzione e che il riutilizzo e il riciclaggio di materiali dovrebbero preferirsi alla valorizzazione energetica dei rifiuti, nella misura in cui essi rappresentano le alternative migliori dal punto di vista ecologico. |
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------------------- 1 GU C 76 dell'11.3.1997, pag. 1. |
Motivazione | |
Emendamento adottato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 1). È importante inserire il riferimento alla storia della gerarchia dei rifiuti in modo che il considerando possa fornire un contesto completo a questa proposta. | |
Emendamento 4 Posizione comune del Consiglio Considerando 2 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
(2) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, sollecita l’estensione o la revisione della normativa sui rifiuti, in particolare al fine di chiarire la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è, e lo sviluppo di misure in materia di prevenzione dei rifiuti. |
(2) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, sollecita l’estensione o la revisione della normativa sui rifiuti, in particolare al fine di chiarire la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è, e lo sviluppo di misure in materia di prevenzione dei rifiuti, compresa la fissazione di obiettivi. |
Motivazione | |
È necessario un riferimento all'inclusione degli obiettivi del Parlamento nei considerando a fini di completezza. | |
Emendamento 5 Posizione comune del Consiglio Considerando 8 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
(8) Una regolamentazione efficace e coerente del trattamento dei rifiuti dovrebbe applicarsi, fatte salve talune eccezioni, ai beni mobili di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi. |
(8) Una regolamentazione efficace e coerente del trattamento dei rifiuti dovrebbe applicarsi, fatte salve talune eccezioni, alle sostanze e agli oggetti trasportabili di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi. |
(Nuovo emendamento basato sull'articolo 62, paragrafo 2c) del regolamento) | |
Motivazione | |
Il termine "beni" può indurre in errore, in quanto sembra suggerire che la normativa si applica solo ai rifiuti che appartengono alla persona che li butta via. Tuttavia, dal momento che è perfettamente possibile che qualcuno butti via qualcosa che non gli appartiene, il termine "beni" dovrebbe essere sostituito dai termini utilizzati nella definizione di "rifiuto". | |
Emendamento 6 Posizione comune del Consiglio Considerando 12 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
(12) La classificazione dei rifiuti come pericolosi dovrebbe essere basata, tra l'altro, sulla normativa comunitaria relativa alle sostanze chimiche, in particolare per quanto concerne la classificazione dei preparati come pericolosi, inclusi i valori limite di concentrazione usati a tal fine. È inoltre necessario mantenere il sistema con cui i rifiuti e i rifiuti pericolosi sono stati classificati in conformità dell'elenco di tipi di rifiuti stabilito da ultimo dalla decisione 2000/532/CE della Commissione al fine di favorire una classificazione armonizzata dei rifiuti e di garantire una determinazione armonizzata dei rifiuti pericolosi all'interno della Comunità. |
(12) I rifiuti pericolosi sono qualificati in base a criteri di pericolo e di rischio. Di conseguenza, essi devono essere regolamentati con specifiche rigorose, volte a impedire o limitare, per quanto possibile, le conseguenze negative di una gestione inadeguata sull'ambiente, nonché a prevenire i rischi per la salute umana e la sicurezza. A causa delle loro proprietà nocive, i rifiuti pericolosi richiedono una gestione appropriata, che implica tecniche specifiche e adeguate di raccolta e di trattamento, controlli scrupolosi e modalità di tracciabilità proprie. Tutti gli operatori nel settore dei rifiuti pericolosi devono possedere le qualifiche e la formazione adeguate. |
(Emendamento 11 approvato in prima lettura) | |
Motivazione | |
Dal momento che la direttiva quadro sui rifiuti abrogherà la direttiva sui rifiuti pericolosi, è particolarmente importante di garantire che nel testo della direttiva si tenga adeguatamente conto dell'aspetto della gestione dei rifiuti pericolosi. | |
Emendamento 7 Posizione comune del Consiglio Considerando 17 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
(17) Occorre modificare le definizioni di “recupero” e “smaltimento” per garantire una netta distinzione tra questi due concetti, fondata su una vera differenza in termini di impatto ambientale tramite la sostituzione di risorse naturali nell’economia e riconoscendo i potenziali vantaggi per l'ambiente e la salute umana derivanti dall'utilizzo dei rifiuti come risorse. Possono inoltre essere elaborati orientamenti per chiarire le situazioni in cui risulta difficile applicare tale distinzione a livello pratico o in cui la classificazione dell’attività come recupero non corrisponde all’impatto ambientale effettivo dell’operazione. |
(17) Occorre modificare le definizioni di “recupero” e “smaltimento” per garantire una netta distinzione tra questi due concetti, fondata su una vera differenza in termini di impatto ambientale tramite la sostituzione di risorse naturali nell’economia e riconoscendo i potenziali vantaggi per l'ambiente e la salute umana derivanti dall'utilizzo dei rifiuti come risorse. Dovrebbero inoltre essere elaborati criteri per chiarire le situazioni in cui risulta difficile applicare tale distinzione a livello pratico o in cui la classificazione dell’attività come recupero non corrisponde all’impatto ambientale effettivo dell’operazione. |
(Nuovo emendamento basato sull'articolo 62, paragrafo 2c) del regolamento, e in linea con l'emendamento 38/108/157/104/141 in prima lettura) | |
Motivazione | |
Collegato al nuovo emendamento all'articolo 8, paragrafo 2 dei medesimi autori. Nel caso in cui in questa direttiva siano fissati criteri di efficacia per l'incenerimento dei rifiuti, ciò dovrebbe avvenire anche per altre operazioni di recupero per distinguere meglio le vere operazioni di recupero da quelle fittizie. Trattandosi di criteri essenziali, essi dovrebbero essere fissati in codecisione. | |
Emendamento 8 Posizione comune del Consiglio Considerando 20 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
(20) Non dovrebbe esserci confusione tra i vari aspetti della definizione di rifiuti e dovrebbero essere applicate procedure appropriate, se del caso, ai sottoprodotti che non sono rifiuti, da un lato, e ai rifiuti che cessano di essere tali, dall'altro. Per precisare taluni aspetti della definizione di rifiuti, la presente direttiva dovrebbe chiarire: |
(20) Non dovrebbe esserci confusione tra i vari aspetti della definizione di rifiuti e dovrebbero essere applicate procedure appropriate ai rifiuti che cessano di essere tali. Per precisare taluni aspetti della definizione di rifiuti, la presente direttiva dovrebbe chiarire quando taluni rifiuti cessano di essere tali, stabilendo criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale che assicurino un livello elevato di protezione dell'ambiente e un vantaggio economico e ambientale; eventuali categorie di rifiuti per le quali dovrebbero essere elaborati criteri e specifiche volti a definire "quando un rifiuto cessa di essere tale" sono, fra l'altro, i rifiuti da costruzione e da demolizione, alcune ceneri e scorie, i rottami ferrosi, il compost, i rifiuti di carta e di vetro. Il concetto di rifiuti che cessano di essere tali non si applica nel caso di trasporti transfrontalieri verso paesi terzi. |
– quando sostanze od oggetti derivanti da un processo di produzione che non ha come obiettivo primario la loro produzione sono sottoprodotti e non rifiuti. La decisione che una sostanza non è un rifiuto può essere presa solo sulla base di un approccio coordinato, da aggiornare regolarmente, e ove ciò sia coerente con la protezione dell'ambiente e della salute umana. Se l'utilizzo di un sottoprodotto è consentito in base ad un'autorizzazione ambientale o a norme generali di protezione dell'ambiente, ciò può essere usato dagli Stati membri quale strumento per decidere che non dovrebbero prodursi impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana; e |
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– quando taluni rifiuti cessano di essere tali, stabilendo criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale che assicurano un livello elevato di protezione dell'ambiente e un vantaggio economico e ambientale; eventuali categorie di rifiuti per le quali dovrebbero essere elaborati criteri e specifiche volti a definire "quando un rifiuto cessa di essere tale" sono, fra l'altro, i rifiuti da costruzione e da demolizione, alcune ceneri e scorie, i rottami ferrosi, i compost, i rifiuti di carta e di vetro. Per la cessazione della qualifica di rifiuto, l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale. |
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(La prima parte è un nuovo emendamento basato sull'articolo 62, paragrafo 2c) del regolamento, la seconda parte è nuova per rimediare a una svista in prima lettura al fine di garantire coerenza con gli obblighi internazionali) | |
Motivazione | |
Prima parte: In linea con gli emendamenti 4 e 11 del relatore, i rifiuti possono cessare di esserlo solo quando è completata l'operazione di riutilizzo, riciclaggio o recupero. Un semplice controllo dei rifiuti non può essere considerato alla stregua di un'operazione di recupero. | |
Seconda parte: I concetti di sottoprodotto e di rifiuti che cessano di esserlo sono sconosciuti nella legislazione internazionale sui rifiuti, come nel caso della Convenzione di Basilea sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi e di altro tipo. Al fine di garantire il pieno rispetto degli obblighi internazionali, tali concetti non possono applicarsi alle spedizioni transfrontaliere. | |
Le linee direttici pubblicate dalla Commissione europea (21 febbraio 2007) sono il quadro pertinente per chiarire la questione e per evitare eventuali ricorsi alla magistratura. La definizione contenuta nella posizione comune del Consiglio potrebbe ingenerare confusione e indurre a una riclassificazione non desiderata dei rifiuti in sottoprodotti. | |
Emendamento 9 Posizione comune del Consiglio Considerando 20 bis (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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(20 bis) La cessazione della qualifica di rifiuto non può portare alla fine a effetti negativi per l'ambiente o la salute a causa dell'uso della sostanza o dell'oggetto. Ciò significa in ogni caso che nel prodotto secondario non può essere presente un tenore significativamente più elevato della sostanza nociva rispetto alla materia prima comparabile. L'applicazione di tale criterio è assicurata tramite un sistema di qualità garantita. |
(La posizione comune ha modificato l'articolo riguardante la cessazione della qualifica di rifiuto e tale modifica impone il chiarimento proposto.) | |
Motivazione | |
La cessazione della qualifica di rifiuto non deve portare a effetti negativi sull'ambiente o la salute. Con la transizione delle sostanze nocive nel prodotto si può però verificare una diffusione delle sostanze nocive nell'ambiente, per esempio l'uso di vetro al piombo depurato di tubi catodici nella produzione di materiali edili, in caso di successiva demolizione potrebbe portare all'emissione di piombo. Ma ciò sarebbe in contrasto con un uso sostenibile dei prodotti secondari. | |
Emendamento 10 Posizione comune del Consiglio Considerando 21 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
(21) Al fine di verificare o calcolare se sono stati raggiunti gli obiettivi di riciclaggio e di recupero stabiliti nelle direttive 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), e 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, nonché nell'altra normativa comunitaria pertinente, i quantitativi di rifiuti che hanno cessato di essere tali dovrebbero essere considerati rifiuti riciclati e recuperati. |
(21) Al fine di verificare o calcolare se sono stati raggiunti gli obiettivi di riciclaggio e di recupero stabiliti nelle direttive 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), e 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, nonché nell'altra normativa comunitaria pertinente, i rifiuti che hanno cessato di essere tali dovrebbero essere considerati rifiuti riciclati e recuperati soltanto dopo il completamento delle operazioni di riutilizzazione, riciclaggio o recupero. |
Motivazione | |
Il testo della posizione comune in merito ai rifiuti che hanno cessato di essere rifiuti è stato modificato rispetto al testo originario della Commissione. Allo scopo di preservare l'integrità del concetto di riciclaggio, è pertanto importante non confondere la fine dei rifiuti con il riciclaggio e questo è l'obiettivo dell'emendamento. | |
Emendamento 11 Posizione comune del Consiglio Considerando 22 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
(22) Sulla base della definizione di rifiuti la Commissione può adottare, per favorire la certezza e la coerenza, orientamenti volti a precisare in taluni casi quando sostanze o oggetti diventano rifiuti. Detti orientamenti possono essere elaborati tra l'altro per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e per i veicoli. |
(22) Sulla base della definizione di rifiuti la Commissione dovrebbe adottare, per favorire la certezza e la coerenza, misure volte a precisare in taluni casi quando sostanze o oggetti diventano rifiuti. Dette misure dovrebbero essere elaborate urgentemente, tra l'altro per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e per i veicoli, per colmare le lacune nella normativa inerente alla spedizione di rifiuti. |
(Si riferisce all'emendamento 17 e all'accordo in prima lettura sull'emendamento 103) | |
Motivazione | |
Considerevoli quantità di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono spediti in Africa con la scusa del loro riutilizzo, ma di fatto solo per esservi smaltite. Vecchie navi compiono la loro ultima traversata verso l'Asia per essere rottamate in condizioni totalmente inaccettabili per la salute umana e l'ambiente. Si attende da tempo che la Commissione elabori degli orientamenti per colmare le lacune insite nella regolamentazione sulla spedizione dei rifiuti con riferimento alla loro definizione. | |
Emendamento 12 Posizione comune del Consiglio Considerando 26 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
(26) La presente direttiva dovrebbe aiutare l'Unione europea ad avvicinarsi a una "società del riciclaggio", cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare i rifiuti come risorse. In particolare, il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente sollecita misure volte a garantire la separazione della fonte, la raccolta e il riciclaggio dei flussi di rifiuti prioritari. In linea con tale obiettivo e quale mezzo per agevolarne o migliorarne il potenziale di recupero, i rifiuti dovrebbero essere raccolti separatamente nella misura in cui ciò sia praticabile da un punto di vista tecnico, ambientale ed economico, prima di essere sottoposti a operazioni di recupero che diano il miglior risultato ambientale complessivo. |
(26)La presente direttiva dovrebbe aiutare l'Unione europea ad avvicinarsi a una "società del riciclaggio", cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare i rifiuti come risorse. In particolare, il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente sollecita misure volte a garantire la separazione della fonte, la raccolta e il riciclaggio dei flussi di rifiuti prioritari. In linea con tale obiettivo e quale mezzo per agevolarne o migliorarne il potenziale di recupero, i rifiuti dovrebbero essere raccolti separatamente e i composti pericolosi andrebbero separati dai flussi di rifiuti nella misura in cui ciò sia praticabile da un punto di vista tecnico, ambientale ed economico, prima di essere sottoposti a operazioni di recupero che diano il miglior risultato ambientale complessivo. |
(Nuovo emendamento basato sull'articolo 62, paragrafo 2c) del regolamento, e in linea con l'emendamento 54 in prima lettura) | |
Motivazione | |
La separazione dei composti pericolosi, qualora sia possibile, migliora le possibilità di recupero. I composti pericolosi dovrebbero essere tolti dal ciclo economico per non contaminare nuovi prodotti in seguito all'operazione di recupero. | |
Emendamento 13 Posizione comune del Consiglio Considerando 26 bis (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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(26 bis) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'incenerimento di materie prime secondarie (materiali riciclati separati come la carta riciclata), in linea con l'obiettivo di realizzare una società del riciclaggio. |
Motivazione | |
In seguito alla presentazione, da parte della Commissione, del pacchetto sul clima e le energie rinnovabili, e in particolare della proposta di direttiva per una promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, è importante fare in modo che gli strumenti economici non vengano utilizzati in maniera da rendere inutile la gerarchia dei rifiuti. | |
Emendamento 14 Posizione comune del Consiglio Considerando 26 ter (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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(26 ter) Gli Stati membri dovrebbero mantenere il necessario livello di protezione ambientale e, al contempo, garantire opzioni di gestione sufficienti e redditizie per i rifiuti provenienti da operazioni di riciclaggio, riconoscendo così il contributo essenziale degli impianti di riciclaggio ai fini della riduzione dello smaltimento finale. Tali rifiuti residui rappresentano un ostacolo non indifferente per un ulteriore aumento delle capacità di riciclaggio. Le autorità competenti dovrebbero prendere le misure necessarie in linea con l'obiettivo di realizzare la "società del riciclaggio". |
(Emendamento 9 in prima lettura) | |
Motivazione | |
L'emendamento chiarisce che i "rifiuti secondari" provenienti da operazioni di riciclaggio devono essere presi in considerazione per poter realizzare la società del riciclaggio e creare mercati all'avanguardia nell'UE. | |
Emendamento 15 Posizione comune del Consiglio Considerando 28 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
(28) La gerarchia dei rifiuti costituisce in generale la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti, tuttavia discostarsene può essere necessario per flussi di rifiuti specifici quando è giustificato da motivi, tra l'altro, di fattibilità tecnica, praticabilità economica e protezione dell'ambiente. |
(28) La gerarchia dei rifiuti stabilisce in generale un ordine di priorità per ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti, tuttavia discostarsene può essere necessario per flussi di rifiuti specifici quando è giustificato da motivi, tra l'altro, di fattibilità tecnica, praticabilità economica e protezione dell'ambiente. |
(Nuovo emendamento basato sull'articolo 62, paragrafo 2c) del regolamento) | |
Motivazione | |
La gerarchia di per sé non costituisce l'opzione ambientale migliore nella normativa sui rifiuti ma stabilisce un elenco di priorità per identificare la migliore opzione ambientale. | |
Emendamento 16 Posizione comune del Consiglio Considerando 29 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
(29) Al fine di consentire alla Comunità nel suo complesso di diventare autosufficiente nello smaltimento dei rifiuti e nel recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, nonché di consentire agli Stati membri di convergere individualmente verso tale obiettivo, è necessario prevedere una rete di cooperazione tra impianti di smaltimento e impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, che tenga conto del contesto geografico e della necessità di disporre di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti. |
(29) In base al principio di prossimità, i rifiuti da smaltire andrebbero trattati in uno degli impianti idonei più vicini, tramite i metodi e le tecnologie più opportuni al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica. Ciascuno Stato membro dovrebbe adottare, di concerto con altri Stati membri, le misure adeguate, per la creazione di una rete idonea e integrata di impianti di smaltimento, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili. |
(Nello spirito dell'emendamento 109 in prima lettura) | |
Motivazione | |
Il trattamento dei rifiuti nella Comunità non dovrebbe essere determinato in funzione delle frontiere nazionali bensì in funzione di operazioni di trattamento più rispettose dell'ambiente. Il mercato interno è sempre stato il motore dell'elaborazione di norme ambientali elevate ed armonizzate. Per lo smaltimento di rifiuti servono però delle restrizioni. Il principio di prossimità garantisce che si evitino inutili trasporti su lunghe distanze di rifiuti da smaltire, se non presentano alcuna utilità. | |
Emendamento 17 Posizione comune del Consiglio Considerando 32 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
(32) È importante, in conformità della gerarchia dei rifiuti e ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra provenienti dallo smaltimento dei rifiuti nelle discariche, facilitare la raccolta differenziata e l'idoneo trattamento dei rifiuti organici al fine di produrre compost e altri materiali basati su rifiuti organici che non presentano rischi per l'ambiente. La Commissione, dopo una valutazione della gestione dei rifiuti organici, presenterà, se del caso, proposte di misure legislative. |
(32) È importante, in conformità della gerarchia dei rifiuti e ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra provenienti dallo smaltimento dei rifiuti nelle discariche, garantire la raccolta differenziata e l'idoneo trattamento dei rifiuti organici al fine di produrre compost e altri materiali basati su rifiuti organici che non presentano rischi per l'ambiente. A tal fine, nella presente direttiva si dovrebbero fissare criteri specifici per la raccolta, l'utilizzo e il trattamento di rifiuti organici. Gli Stati membri dovrebbero instaurare sistemi di raccolta differenziata per i rifiuti organici. |
(Nuovo emendamento basato sull'articolo 62, paragrafo 2c) del regolamento, in linea con l'emendamento 112/138 in prima lettura) | |
Motivazione | |
In linea con la prima lettura del Parlamento, tutti i criteri sui rifiuti organici andrebbero fissati in questa direttiva. Non dovrebbe essere lasciato alla buona volontà degli Stati membri di attivarsi nel settore dei rifiuti organici. Si conoscono a sufficienza i vantaggi del compostaggio per esigere ormai un'azione concreta. Gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di istituire sistemi di raccolta differenziata per i rifiuti organici. Lo studio della Commissione dovrebbe invece servire a fissare il giusto livello di obiettivi minimi. | |
Emendamento 18 Posizione comune del Consiglio Considerando 37 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
(37) Per migliorare le modalità di attuazione delle azioni di prevenzione dei rifiuti negli Stati membri e per favorire la diffusione delle migliori prassi in questo settore, è necessario rafforzare le disposizioni riguardanti la prevenzione dei rifiuti e introdurre l’obbligo, per gli Stati membri, di elaborare programmi di prevenzione dei rifiuti incentrati sui principali impatti ambientali e basati sulla considerazione dell’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali. Tali misure dovrebbero perseguire l'obiettivo di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione di rifiuti. Le parti interessate e il pubblico in generale dovrebbero avere la possibilità di partecipare all’elaborazione di tali programmi e dovrebbero avere accesso ad essi una volta elaborati, come previsto dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale. |
(37) Per migliorare le modalità di attuazione delle azioni di prevenzione dei rifiuti negli Stati membri e per favorire la diffusione delle migliori prassi in questo settore, è necessario adottare obiettivi e misure a livello comunitario riguardanti la prevenzione dei rifiuti e introdurre l’obbligo, per gli Stati membri, di elaborare programmi di prevenzione dei rifiuti incentrati sui principali impatti ambientali e basati sulla considerazione dell’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali. Tali misure dovrebbero perseguire l'obiettivo di dissociare la crescita economica dall'aumento del volume di rifiuti e dagli impatti ambientali e sulla salute connessi alla produzione di rifiuti, realizzando una netta riduzione della produzione di rifiuti, della loro nocività e dei loro impatti negativi. Le autorità locali e regionali, al pari delle parti interessate e del pubblico in generale dovrebbero avere la possibilità di partecipare all’elaborazione di tali programmi e dovrebbero avere accesso ad essi una volta elaborati, come previsto dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale. |
(Ripristino dell'emendamento 10 in prima lettura) | |
Motivazione | |
Questo emendamento è necessario per allineare i considerando all'emendamento 18 del relatore. | |
Emendamento 19 Posizione comune del Consiglio Considerando 40 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
(40) Nell’interesse della semplificazione della normativa comunitaria e tenuto conto dei vantaggi ambientali, nella presente direttiva dovrebbero essere integrate le disposizioni pertinenti della direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati. La direttiva 75/439/CEE dovrebbe essere conseguentemente abrogata. La gestione degli oli usati dovrebbe avvenire in conformità del principio guida della gerarchia dei rifiuti e dovrebbe essere accordata una preferenza alle opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. La raccolta differenziata è un elemento determinante per l’adeguata gestione degli oli usati, al fine di evitare danni ambientali dovuti ad uno smaltimento inadeguato. |
(40) Nell’interesse della semplificazione della normativa comunitaria, nella presente direttiva dovrebbero essere integrate le disposizioni pertinenti della direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati. La direttiva 75/439/CEE dovrebbe essere conseguentemente abrogata. La gestione degli oli usati dovrebbe avvenire in conformità del principio guida della gerarchia dei rifiuti; in questo contesto, va mantenuta la priorità data alla rigenerazione. La raccolta differenziata è un elemento determinante per l’adeguata gestione degli oli usati, al fine di evitare danni ambientali dovuti ad uno smaltimento inadeguato. |
(Nuovo emendamento basato sull'articolo 62, paragrafo 2c) del regolamento) | |
Motivazione | |
L'unica ragione accettabile per integrare la direttiva sugli oli usati nella direttiva quadro sui rifiuti è la semplificazione. Non vi è alcun vantaggio ambientale nel farlo. | |
Emendamento 20 Posizione comune del Consiglio Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
b) terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno; |
soppresso |
(Parziale ripristino degli emendamenti 15/134/102/123/126 in prima lettura) | |
Motivazione | |
In base alla Corte di giustizia europea, il suolo contaminato non escavato dovrebbe essere considerato come rifiuto, per cui non dovrebbe essere escluso interamente dall'ambito di applicazione della direttiva ma unicamente nella misura in cui verrebbe coperto dalla futura normativa comunitaria sulla protezione dei suoli. I siti contaminati sono un problema ambientale considerevole e andrebbero affrontati in maniera adeguata. | |
Emendamento 21 Posizione comune del Consiglio Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
c) suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato; |
b) materiali escavati non contaminati che possono essere utilizzati nel medesimo sito o in un altro sito, purché detti materiali geologici naturali non presentino caratteristiche che potenzialmente comportino effetti sensibili nell'ambiente di destinazione; |
(Ripristina la formulazione del Parlamento in prima lettura) | |
Motivazione | |
Qualsiasi materiale escavato non contaminato, e non solo il materiale escavato nel corso di attività di costruzione, andrebbe escluso dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Non vi è alcuna necessità di applicare la normativa sui rifiuti a questi materiali. Per evitare l'insorgere di eventuali modifiche nell'ambiente di destinazione connesse all'apporto di materiali geologici naturali esterni, per esempio se detti materiali d'apporto presentano ovviamente notevoli tenori di una o di più sostanze che comportano una modifica degli equilibri naturali iniziali. | |
Emendamento 22 Posizione comune del Consiglio Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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f bis) sedimenti naturali e limo non rispondenti alle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III. |
Motivazione | |
Emendamento adottato dal Parlamento in prima lettura (emendamenti 15/134/102/123/126). Secondo il Parlamento, definire trattamento di rifiuti il filtraggio dei sedimenti e del limo da un corpo idrico e per reinserirli altrove nello stesso corpo idrico non è praticabile e non ha alcun beneficio ambientale. Il Parlamento preferirebbe seguire l'impostazione dell'OCSE, secondo la quale lo spostamento di tali materiali nel loro stesso ambiente è una forma di riutilizzazione, per cui i materiali in questione non diventano rifiuti. | |
Emendamento 23 Posizione comune del Consiglio Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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d bis) i fanghi di depurazione quando sono utilizzati in agricoltura conformemente alla direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura1. |
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------------------ 1 GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36). |
Motivazione | |
Basato su un emendamento adottato dal Parlamento in prima lettura (emendamenti 15/134/102/123/126). Il riciclaggio di fanghi per usi agricoli, dopo un opportuno trattamento, dovrebbe essere escluso dal campo di applicazione della presente direttiva in quanto è già coperto dalla direttiva del Consiglio 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente, e in particolare del suolo. Tale direttiva copre il trattamento dei fanghi in modo da impedire qualsiasi possibile effetto negativo sul suolo, le piante, gli animali e gli esseri umani. Occorre evitare una sovrapposizione tra le due direttive. | |
Emendamento 24 Posizione comune del Consiglio Articolo 3 – punto 4 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
4) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare; |
4) "rifiuto organico" rifiuti di origine animale o vegetale destinati al recupero, che possono essere decomposti da microrganismi, da organismi che vivono nel suolo o da enzimi; non sono considerati rifiuti organici i materiali del suolo privi di una quantità sostanziale di rifiuti organici e di residui vegetali provenienti dall'attività agricola che entrano nel campo d'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f); |
Motivazione | |
Ripristino dell'emendamento 30 presentato dal PE in prima lettura. | |
Emendamento 25 Posizione comune del Consiglio Articolo 3 – punto 10 bis (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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10 bis) “raccolta differenziata” la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti ed è raccolto e trasportato separatamente; |
Motivazione | |
La raccolta differenziata acquisirà un'importanza crescente nel cammino verso la società del riciclaggio e nella creazione di mercati di punta per il riciclaggio (emendamento 104 presentato dal PE in prima lettura e appoggiato dalla Commissione). | |
Emendamento 26 Posizione comune del Consiglio Articolo 3 – punto 11 – lettera c | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
c) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; |
(Non concerne la versione italiana) |
Motivazione | |
(Non concerne la versione italiana). | |
Emendamento 27 Posizione comune del Consiglio Articolo 3 – punto 14 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
14) "recupero" qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato II riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero; |
14) "recupero" un'operazione di trattamento dei rifiuti che risponda ai seguenti criteri: |
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a) permetta ai rifiuti di sostituire altre risorse che sarebbero state impiegate per assolvere tale funzione nell'impianto o nell'economia in generale o di subire un trattamento in vista di tale utilizzo; |
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b) consenta ai rifiuti di svolgere un'utile funzione mediante tale sostituzione; |
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c) soddisfi taluni criteri di efficienza, definiti a norma dell'articolo 35, paragrafo 1; |
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d) diminuisca gli impatti globali negativi sull'ambiente impiegando rifiuti quali sostituti di altre risorse; |
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e) assicuri che i prodotti siano conformi alla legislazione comunitaria applicabile in materia di sicurezza e alle norme comunitarie; |
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f) riconosca un’elevata priorità alla protezione della salute umana e dell’ambiente e minimizzi la formazione, il rilascio e la dispersione di sostanze pericolose durante il procedimento. |
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L'allegato II riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero; |
Motivazione | |
Amendment adopted by Parliament at first reading (amendment 127). This is an important definition and needs to cover more aspects than the Council's text. The words 'in the plant or in the wider economy' are needed, in the rapporteur's view, because otherwise the recovery definition would only apply to plants where waste is used to power a process (e.g. cement kilns). But in fact many plants produce power and heat for external use (in the 'wider economy') in housing schemes ('district heating') or industry or community projects (schools, swimming pools). Given the increasing realisation now of the EU's shortage of home grown energy, it would be absurd to deny the right of the latter such plants, if energy efficient, to be deemed 'recovery' operations. This amendment therefore seeks to take account of the new fact of the EU's energy crisis while retaining the Parliament's full definition of recovery. | |
Emendamento 28 Posizione comune del Consiglio Articolo 3 – punto 16 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
16) "riciclaggio" qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; |
16) "riciclaggio" il ritrattamento di materiali o sostanze contenuti nei rifiuti con un processo produttivo mediante il quale essi producono o sono incorporati in nuovi prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non, tra l'altro, il recupero di energia, la conversione ai fini dell'utilizzo come combustibile, processi di combustione o l'utilizzo come fonte energetica, compresa l'energia chimica, o le operazioni di riempimento; |
Emendamento 29 Posizione comune del Consiglio Articolo 3 – punto 18 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
18) "smaltimento" qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato I riporta un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento; |
18) "smaltimento" qualsiasi operazione diversa dal recupero. L'allegato I riporta un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento. Tutte le operazioni di smaltimento accordano un’elevata priorità alla protezione della salute umana e dell’ambiente; |
Emendamento 30 Posizione comune del Consiglio Articolo 3 – punto 18 bis (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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18 bis) “recupero di energia” l'utilizzo di rifiuti combustibili come combustibile per la produzione di energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti o combustibili, ma con recupero di calore. Il processo di incenerimento di rifiuti nel corso del quale si aggiunga più energia di quanta non se ne ottenga non è considerato come recupero di energia; |
Motivazione | |
Emendamento 26 presentato dal PE in prima lettura. Una corretta applicazione della direttiva richiede una definizione precisa di "recupero di energia" da inserire nell'articolo 3. Secondo la definizione proposta, il recupero di energia è un'operazione nell'ambito della quale i rifiuti combustibili sono utilizzati come combustibile per la produzione di energia. Per distinguere tra recupero e smaltimento, la proposta afferma che il processo può essere considerato recupero di energia solo dal processo si evince che i rifiuti generano effettivamente energia. | |
Emendamento 31 Posizione comune del Consiglio Articolo 3 – punto 19 bis (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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19 bis) “migliori tecniche disponibili per la gestione dei rifiuti” lo stadio di sviluppo più efficiente e più avanzato delle attività e dei metodi di produzione corrispondenti, da cui risulta che tecniche specifiche sono effettivamente idonee ad evitare pericoli per la salute umana e danni all'ambiente nell'ambito della gestione dei rifiuti; l'articolo 2, punto 11, e l'allegato IV della direttiva 96/61/CE si applicano di conseguenza; |
Motivazione | |
Emendamento 32 in prima lettura. | |
Emendamento 32 Posizione comune del Consiglio Articolo 3 bis (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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Articolo 3 bis |
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Gerarchia dei rifiuti |
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1. La seguente gerarchia dei rifiuti si applica in linea generale alla normativa e alla politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti: |
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a) prevenzione e riduzione; |
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b) preparazione per il riutilizzo; |
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c) riciclaggio; |
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d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e |
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e) smaltimento. |
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2. Nell'applicare la gerarchia dei rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti. Gli Stati membri assicurano che il processo sia completo e trasparente e rispetti le norme nazionali di pianificazione quanto alla consultazione e alla partecipazione dei cittadini e degli interessati. |
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Conformemente agli articoli 1 e 10, gli Stati membri tengono conto dei principi generali di precauzione e sostenibilità in materia di protezione dell'ambiente, della fattibilità tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali. |
(Ex articolo 11. Tutti i riferimenti a "articolo 11" devono pertanto essere modificati in "articolo 3bis" | |
Motivazione | |
Il presente emendamento comprende gli emendamenti 21 e 22 del progetto di raccomandazione. Il suo scopo è quello di collocare l'articolo 11 sulla gerarchia dei rifiuti in un posto più preminente nella direttiva. Nella proposta della Commissione la gerarchia dei rifiuti si trovava nell'articolo 1. Il testo sulla gerarchia dei rifiuti, compresi gli emendamenti 21 e 22, è quindi spostato al nuovo articolo 3 bis e l'articolo 11 andrebbe, di conseguenza, soppresso. | |
Emendamento 33 Posizione comune del Consiglio Articolo 4 | |
Posizione comune del Consiglio Articolo 4 Sottoprodotti |
Emendamento soppresso |
1. Una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo può non essere considerato rifiuto ai sensi dell'articolo 3, punto 1, bensì sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: |
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a) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o; |
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b) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; |
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c) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e |
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d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. |
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2. Sulla base delle condizioni previste al paragrafo 1, possono essere adottate misure per stabilire i criteri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto 1. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 36, paragrafo 2. |
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(Le linee direttici pubblicate dalla Commissione europea (21 febbraio 2007) sono il quadro pertinente per chiarire la questione e per evitare eventuali ricorsi alla magistratura.) | |
Motivazione | |
La definizione contenuta nella posizione comune del Consiglio potrebbe ingenerare confusione e indurre a una riclassificazione non desiderata dei rifiuti in sottoprodotti. La categoria di sottoprodotto rappresenta pertanto una fonte notevole di contenziosi giuridici e una minaccia per la protezione dell'ambiente e della salute e gli obiettivi di un livello elevato di protezione in questi due settori. Non risulta opportuno aggiungere una nuova categoria tra prodotti e rifiuti. | |
Emendamento 34 Posizione comune del Consiglio Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
1. Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali ai sensi dell'articolo 3, punto 1, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni: |
1. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di stabilire se, in via eccezionale, determinati rifiuti cessano di essere tali quando siano sottoposti a un'operazione di recupero a scopo di riciclaggio e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni: |
a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzata/o per uno scopo specifico; |
a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici; |
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; |
b) esiste un mercato per tale sostanza od oggetto; |
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per lo scopo specifico di cui alla lettera a) e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e |
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e |
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. |
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. |
Motivazione | |
In base alla vigente legislazione comunitaria, i rifiuti trasformati in combustibili non cessano di essere rifiuti fino a quando non sia avvenuto l'incenerimento o la combustione. La direttiva sull'incenerimento dei rifiuti prevede un severo regime regolamentare oltre a norme operative che garantiscono elevati livelli di protezione per la sanità pubblica e per l'ambiente. Declassificare tali flussi di rifiuti significa che la loro combustione non sarà più soggetta alla direttiva sull'incenerimento dei rifiuti e neppure alle regole sulle spedizioni di rifiuti. Il che potrebbe comportare un impatto ambientale negativo. | |
Emendamento 35 Posizione comune del Consiglio Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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I criteri tengono conto del possibile rischio di danni all’ambiente derivante dall’utilizzo o dal trasporto del materiale o del prodotto e sono fissati in modo da garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente. |
Motivazione | |
Con questo emendamento si ripristina il testo della proposta della Commissione che il Consiglio aveva soppresso. È importante che il Parlamento attribuisca un'elevata priorità alla riduzione dei rischi e al raggiungimento di un alto livello di protezione per gli esseri umani e per l'ambiente quando i rifiuti cessano di essere rifiuti. | |
Emendamento 36 Posizione comune del Consiglio Articolo 5 – paragrafo 2 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
2. Le misure che riguardano l'adozione di tali criteri e specificano i rifiuti, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 36, paragrafo 2. |
2. Entro il ...* la Commissione, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, presenta, se del caso, una proposta legislativa che specifica i criteri ambientali e di qualità da soddisfare affinché categorie specifiche di rifiuti classificate in base ai prodotti, ai materiali o alle sostanze che li compongono possano non essere più considerate rifiuti. |
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_________________ *Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. |
Motivazione | |
La definizione dei criteri ambientali per decidere la cessazione della qualifica di rifiuto dovrebbe essere fatta rientrare nell'ambito della codecisione anziché in quello della comitatologia (sulla base dell'impostazione espressa nell'emendamento 45 di prima lettura). Ciò viene ad aggiungersi alle possibili proposte riguardanti l'elenco delle sostanze specificate da esaminare sotto il profilo della cessazione della qualifica di rifiuto, come il vetro e la carta. | |
Emendamento 37 Posizione comune del Consiglio Articolo 5 – paragrafo 3 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
3. I rifiuti che cessano di essere tali conformemente ai paragrafi 1 e 2 cessano di essere tali anche ai fini dei traguardi di recupero e riciclaggio stabiliti nelle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2006/66/CE e nell'altra normativa comunitaria pertinente. |
3. I rifiuti che cessano di essere tali conformemente ai paragrafi 1 e 2 vengono presi in considerazione soltanto ai fini dei traguardi di recupero e riciclaggio stabiliti nelle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2006/66/CE e nell'altra normativa comunitaria pertinente solo una volta completate le operazioni di riutilizzazione, riciclaggio e recupero. |
Motivazione | |
Il paragrafo della posizione comune è stato ampliato e leggermente riformulato rispetto al testo originario della Commissione. L'emendamento è volto a introdurre una maggiore chiarezza. Allo scopo di preservare l'integrità del concetto di riciclaggio, è importante non confondere la fine dei rifiuti con il riciclaggio. Questo è lo scopo dell'emendamento. | |
Emendamento 38 Posizione comune del Consiglio Articolo 5 – paragrafo 4 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
4. Se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile. Essi notificano tali decisioni alla Commissione in conformità della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione , ove quest'ultima lo imponga. |
soppresso |
Motivazione | |
Soppressione di un nuovo paragrafo introdotto dal Consiglio. A seguito dell'emendamento della relatrice, che risolve la questione dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto con una proposta della Commissione, viene meno la necessità di una disposizione che lasci ai singoli Stati membri le pertinenti decisioni. Il paragrafo va soppresso anche per evitare elenchi di rifiuti non armonizzati e per impedire la concorrenza sleale. | |
Emendamento 39 Posizione comune del Consiglio Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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4 bis. Entro …*, la Commissione presenta, ove opportuno, proposte volte a determinare se almeno i seguenti flussi di rifiuti rientrano nel quadro delle disposizioni del presente articolo e, se del caso, a quali specificazioni dovrebbero essere soggetti: compostaggio, aggregati, carta, vetro, metallo, pneumatici in disuso e rifiuti tessili. |
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--------------- * Cinque anni dall’entrata in vigore della presente direttiva. |
Motivazione | |
Questo emendamento (emendamento 45 in prima lettura) è stato trasposto dal Consiglio in un considerando in cui è elencato tra le cose che la direttiva dovrebbe "chiarire" – ma che in realtà non chiarisce. La direttiva offre l'occasione di chiarire la normativa, cosa di cui vi è molto bisogno. Questa occasione non dovrebbe andare perduta. Le parole "abbigliamento di seconda mano" sono state adesso modificate in "rifiuti tessili" allo scopo di conformarsi ai termini del catalogo europeo dei rifiuti, decisione 2000/532/CE della Commissione. | |
Emendamento 40 Posizione comune del Consiglio Articolo 6 – paragrafo 2 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
2. Uno Stato membro può considerare come pericolosi i rifiuti che, pur non figurando come tali nell'elenco dei rifiuti, presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell'allegato III. Lo Stato membro notifica tali casi alla Commissione nella relazione di cui all’articolo 34, paragrafo 1, fornendole tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento. |
2. Uno Stato membro può considerare come pericolosi i rifiuti che, pur non figurando come tali nell'elenco dei rifiuti, presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell'allegato III. Lo Stato membro notifica immediatamente tali casi alla Commissione. Esso li iscrive nella relazione di cui all’articolo 34, paragrafo 1, fornendole tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento. |
Motivazione | |
Emendamento adottato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 50). Il Parlamento attribuisce un'alta priorità ad assicurare che l'abrogazione della direttiva sui rifiuti pericolosi non comporti alcun abbassamento degli standard di protezione. | |
Emendamento 41 Posizione comune del Consiglio Articolo 6 – paragrafi 3, 3 bis, 4 e 4 bis (nuovi) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
3. Uno Stato membro può considerare come non pericoloso uno specifico rifiuto che nell’elenco è indicato come pericoloso se dispone di prove che dimostrano che esso non possiede nessuna delle caratteristiche elencate nell’allegato III. Lo Stato membro notifica tali casi alla Commissione nella relazione di cui all’articolo 34, paragrafo 1, fornendole tutte le prove necessarie. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento. |
3. Uno Stato membro che dispone di prove che dimostrano che uno specifico rifiuto che nell’elenco è indicato come pericoloso non possiede nessuna delle caratteristiche elencate nell’allegato III, notifica immediatamente tali casi alla Commissione, fornendole tutte le prove necessarie. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento. |
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3 bis. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di inquinanti sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso di un rifiuto. |
4. Le misure relative al riesame dell'elenco per deciderne l'eventuale adeguamento in conformità dei paragrafi 2 e 3, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 36, paragrafo 2. |
4. Le misure relative al riesame dell'elenco per deciderne l'eventuale adeguamento in conformità dei paragrafi 2 e 3, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 36, paragrafo 2. |
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4 bis. Gli Stati membri possono trattare come non pericolosi tali rifiuti, dopo che è stato deciso l'adeguamento dell'elenco. |
(Reintroduzione dell'emendamento 46 della prima lettura) | |
Motivazione | |
Reintroduzione dell'emendamento 46 della prima lettura. La prima parte di questo emendamento tiene conto della preoccupazione del Parlamento di mantenere un elevato livello di protezione e di comunicazione. La seconda parte rappresenta un necessario chiarimento. | |
Emendamento 42 Posizione comune del Consiglio Articolo 6 – paragrafo 4 ter (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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4 ter. La Commissione vigila affinché l'elenco dei rifiuti e ogni suo eventuale riesame rispettino i principi di chiarezza, comprensibilità e accessibilità per gli utenti, in particolare le PMI. |
Motivazione | |
Emendamento analogo all'emendamento 36 adottato in prima lettura ("Occorre che la Commissione vigili affinché l'elenco sia sufficientemente comprensibile per le PMI e facilmente accessibile"). L'elenco dei rifiuti costituisce allo stato attuale un documento complesso che contrasta con gli obiettivi di una migliore regolamentazione e semplificazione raccomandati dalle istituzioni europee. | |
Emendamento 43 Posizione comune del Consiglio Articolo 7 – paragrafo 1 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
1. Per rafforzare la prevenzione e il recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi e tratti o venda prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. |
1. Per rafforzare la prevenzione, il recupero, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti, gli Stati membri adottano, se del caso, misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente fabbrichi prodotti o importi prodotti nel territorio della Comunità sia soggetta ad una responsabilità estesa del produttore. |
Tali misure possono includere l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti, nonché la successiva gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria per tali attività. |
Tali misure possono includere l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti, nonché la successiva gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria per tali attività. Tali misure possono includere l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile. |
Motivazione | |
Questo emendamento è basato su due emendamenti adottati in prima lettura (emendamenti 35 e 37) adattati all'attuale testo del Consiglio. Il testo del Consiglio ritiene tali misure facoltative, mentre il Parlamento ritiene, come nel suo emendamento al vecchio articolo 5, che dovrebbero essere obbligatorie. Il Parlamento ritiene di elevata priorità la partecipazione del pubblico ai processi di riutilizzazione e di riciclaggio. | |
Emendamento 44 Posizione comune del Consiglio Articolo 7 – paragrafo 2 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
2. Gli Stati membri possono adottare misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità degli articoli 10 e 11. |
2. I produttori adottano misure appropriate per progettare i prodotti in modo da ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e da assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità degli articoli 10 e 11. |
|
Gli Stati membri possono adottare misure appropriate, in conformità del paragrafo 1, per incoraggiare una progettazione dei prodotti avente le stesse finalità. |
Tali misure possono incoraggiare, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente. |
Tali misure possono incoraggiare, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente. In particolare, dovrebbe essere introdotto l'obbligo per i produttori o gli esportatori di mettere a disposizione del pubblico informazioni relative al tasso di riciclabilità del prodotto. |
Motivazione | |
La responsabilità della progettazione ai fini della prevenzione e del riciclaggio dovrebbe incombere ai produttori. Gli Stati membri dovrebbero poi adottare opportune misure per incoraggiare questo tipo di progettazione, introducendo se del caso requisiti legislativi riguardanti determinati settori prioritari – come è avvenuto nel caso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per promuovere idonee operazioni di riciclaggio, i produttori e importatori dovrebbero fornire informazioni relative al tasso di riciclaggio dei loro prodotti quando divengono rifiuti. | |
Emendamento 45 Posizione comune del Consiglio Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per incoraggiare la creazione di installazioni per la riparazione e il riutilizzo e di installazioni per la raccolta differenziata, la ripresa e lo smaltimento in modo responsabile dei prodotti in disuso. |
Motivazione | |
Questo emendamento è basato su un emendamento adottato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 35). Il Parlamento ritiene questo testo necessario per rafforzare il proprio sostegno per le installazioni di riparazione e di riutilizzazione. | |
Emendamento 46 Posizione comune del Consiglio Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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2 ter. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione sull'attuazione del presente articolo nella loro relazione da presentare a norma dell'articolo 34. La Commissione esamina l'opportunità di introdurre regimi di responsabilità estesa del produttore per determinati flussi di rifiuti a livello di Unione europea, in base alle esperienze acquisite dagli Stati membri. |
(Ripristino parziale dell'emendamento 35 della prima lettura, in forma modificata) | |
Motivazione | |
Emendamento presentato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 35). È necessario controllare continuamente la responsabilità dei produttori per assicurare che tali regimi siano efficaci. Se le misure in materia di responsabilità estesa del produttore devono avere carattere volontario, gli Stati membri dovrebbero almeno riferire su tutte le misure adottate in questo ambito, onde facilitare l'azione comunitaria. | |
Emendamento 47 Posizione comune del Consiglio Articolo 7 – paragrafo 4 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
4. La responsabilità estesa del produttore è applicata fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 13, paragrafo 1. |
4. La responsabilità estesa del produttore è applicata fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti specifici. |
Motivazione | |
L'emendamento chiarisce una disposizione introdotta dal Consiglio nella posizione comune e rafforza l'attuazione della normativa esistente concernente i flussi di rifiuti specifici. | |
Emendamento 48 Posizione comune del Consiglio Articolo 7 bis (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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Articolo 7 bis |
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Prevenzione |
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Conformemente agli articoli 1 e 11, e tenendo conto dell'articolo 7 e della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia1, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per stabilizzare la propria produzione globale di rifiuti entro il 2012 rispetto alla propria produzione annuale di rifiuti del 2009. |
|
Stabilizzare significa non aumentare la produzione rispetto all'inizio del periodo di stabilizzazione. |
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Quale necessario preliminare alle misure di cui all'articolo 26 la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, presenta se del caso al Parlamento europeo e al Consiglio proposte concernenti le misure necessarie a sostenere gli Stati membri nelle proprie attività di prevenzione, ovvero: |
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a) entro il 2009, una serie di indicatori che consentiranno agli Stati membri di monitorare, valutare e riferire sui progressi compiuti nel quadro dei propri programmi e misure di prevenzione dei rifiuti; |
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b) entro il 2010, la definizione di una politica di progettazione ecologica dei prodotti che riduca al contempo la produzione di rifiuti e la presenza di sostanze nocive in essi, favorendo tecnologie incentrate su prodotti sostenibili, riutilizzabili e riciclabili; |
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c) entro il 2010, la definizione di ulteriori obiettivi qualitativi e quantitativi di riduzione dei rifiuti per il 2020, basati sulle migliori prassi disponibili; |
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d) entro il 2010, la formulazione di un piano d'azione per ulteriori misure di sostegno a livello europeo volte, in particolare, a modificare gli attuali modelli di consumo. |
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______________ 1 GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29. Direttiva quale modificata da ultimo dalla direttiva 2008/28/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 48). |
Motivazione | |
Emendamento approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 37). Il Parlamento attribuisce un'elevata priorità all'adozione di tali obiettivi ai fini della prevenzione e del riciclaggio dei rifiuti. È importante associare i produttori alla prevenzione dei rifiuti. In prima lettura il Parlamento ha adottato disposizioni dettagliate per quanto concerne la concretizzazione della responsabilità dei produttori in relazione, in particolare, alla prevenzione dei rifiuti. Tali disposizioni sono state riprese in parte dal Consiglio. L'emendamento mira a rendere più chiara la responsabilità dei produttori nel settore della prevenzione. | |
Emendamento 49 Posizione comune del Consiglio Articolo 8 – paragrafo 1 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i rifiuti siano sottoposti a operazioni di recupero a norma degli articoli 10 e 11. |
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, in conformità con l'articolo 1, per garantire che i rifiuti siano sottoposti a operazioni di recupero a norma degli articoli 3bis e 10. |
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Tali operazioni comprendono almeno le operazioni di cui all'allegato II, a condizione che soddisfino la definizione di recupero enunciata al punto 14 dell'articolo 3, |
Motivazione | |
Ripresa parziale dell'emendamento 38 quale approvato in prima lettura. | |
Emendamento 50 Posizione comune del Consiglio Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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2 bis. Entro …* la Commissione presenta una proposta legislativa, secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per fissare criteri ambientali e di efficienza, fondati sulle migliori tecniche disponibili, per le operazioni di recupero di cui all'allegato II. |
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* Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. |
(Ripristino parziale degli emendamenti 38/108/157/140 e 141 della prima lettura) | |
Motivazione | |
Se nella direttiva in esame si definiscono criteri di efficienza per l'incenerimento dei rifiuti, si dovrebbe fare altrettanto per le altre operazioni di recupero, onde poter distinguere meglio le vere operazioni di recupero da quelle "fasulle". Trattandosi di elementi essenziali, tali criteri dovrebbero essere stabiliti con la procedura di codecisione. | |
Emendamento 51 Posizione comune del Consiglio Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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2 ter. Gli Stati membri prendono misure per promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine adottano regimi separati di raccolta, ove ciò sia necessario per garantire i necessari criteri qualitativi per i pertinenti settori di riciclaggio. |
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Entro il 2015 gli Stati membri istituiscono regimi separati per la raccolta dei rifiuti almeno per i seguenti: carta, metallo, plastica, vetro, tessili, altri rifiuti biodegradabili, oli e residui pericolosi. Ciò si applica senza pregiudizio della legislazione presente o futura sui flussi di rifiuti o delle prescrizioni dell'articolo 18. |
Motivazione | |
Ripristino dell'emendamento 141 della prima lettura. | |
Emendamento 52 Posizione comune del Consiglio Articolo 8 bis (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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Articolo 8 bis |
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Riutilizzo e riciclaggio |
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1. Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere il riutilizzo dei prodotti, in particolare tramite la costituzione e il sostegno di reti accreditate di riutilizzo e di riparazione e, ove necessario, mettendo a punto norme pertinenti per i metodi di lavorazione e produzione. |
|
Gli Stati membri possono adottare altre misure volte a promuovere il riutilizzo, ricorrendo, ad esempio, a strumenti economici, criteri per l'aggiudicazione di appalti, obiettivi quantitativi o divieti di immissione in commercio per taluni prodotti. |
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2. Allo scopo di rispettare gli obiettivi della direttiva 2005/32/CE e di procedere verso una società europea del riciclaggio, con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che vengano raggiunti i seguenti obiettivi: |
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a) entro il 2020, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti domestici e simili saranno aumentati a un minimo del 50% in peso; |
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b) entro il 2020, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti di costruzioni e demolizioni saranno aumentati a un minimo del 70% in peso. |
|
Per i paesi con meno del 5% di riciclaggio in queste due categorie oppure che non dispongono di dati ufficiali, secondo i dati Eurostat 2000-2005, può essere concesso un periodo addizionale di 5 anni per raggiungere gli obiettivi. |
|
Gli Stati membri prendono misure per promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine adottano regimi separati di raccolta, ove ciò sia necessario per garantire i necessari criteri qualitativi per i pertinenti settori di riciclaggio. |
|
Entro il 2015 gli Stati membri istituiscono regimi separati per la raccolta dei rifiuti almeno per i seguenti: carta, metallo, plastica, vetro, tessili, altri rifiuti biodegradabili, oli e residui pericolosi. Ciò si applica senza pregiudizio della legislazione presente o futura sui flussi di rifiuti o delle prescrizioni dell'articolo 18. |
|
Allo scopo di armonizzare le caratteristiche e la presentazione dei dati prodotti e per renderli compatibili, gli Stati membri li comunicano sulla base del disposto del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, sulle statistiche in materia di rifiuti 1. Se del caso, la Commissione, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 36, paragrafo 2, della presente direttiva, stabilisce norme particolareggiate per verificare se gli Stati membri rispettano gli obiettivi fissati nel presente paragrafo. |
|
____________ 1 GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1). |
(Prima lettura) | |
Motivazione | |
L'emendamento sostituisce l'emendamento 19 del progetto di raccomandazione: il testo è stato affinato con l'inclusione delle parole "rifiuti simili" (paragrafo 2, lettera a) e con la soppressione delle parole "preparazione per" (paragrafo 2, lettere a) e b)). Allo stato la proposta di direttiva non concretizza in modo adeguato le priorità espresse nella strategia tematica: l'emendamento, basato sugli emendamenti 38/108/157/140/141 della prima lettura, è inteso a porvi rimedio. Il paragrafo 2 dell'emendamento è stato comunque riformulato alla luce di nuove informazioni pervenute dalla Commissione. | |
Emendamento 53 Posizione comune del Consiglio Articolo 9 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
Gli Stati membri provvedono affinché, quando non sia effettuato il recupero a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, i rifiuti siano sottoposti a operazioni di smaltimento. |
Gli Stati membri provvedono affinché, quando non sia effettuato il recupero a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, i rifiuti siano sottoposti a operazioni di smaltimento in sicurezza che rispondono agli obiettivi dell'articolo 10. |
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Essi vietano l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti. |
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Sono vietate le operazioni di smaltimento classificate in base all'allegato I come D11 (incenerimento in mare) e D7 (immersione in mare, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino). |
Motivazione | |
Emendamento adottato dal Parlamento in prima lettura (emendamenti 39 e 158). Questo emendamento è necessario per una completa copertura delle operazioni di smaltimento dei rifiuti. Dovrebbe essere esplicitamente dichiarato che l'incenerimento in mare e lo scarico di rifiuti in mare, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, sono vietati. | |
Emendamento 54 Posizione comune del Consiglio Articolo 11 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
Articolo 11 Gerarchia dei rifiuti |
soppresso |
1. La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale principio guida della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti: |
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a) prevenzione; |
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b) preparazione per il riutilizzo; |
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c) riciclaggio; |
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d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e |
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e) smaltimento. |
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2. Nell'applicare la gerarchia dei rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti. |
|
Conformemente agli articoli 1 e 10, gli Stati membri tengono conto dei principi generali di precauzione e sostenibilità in materia di protezione dell'ambiente, della fattibilità tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali. |
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Motivazione | |
Nella proposta della Commissione la gerarchia dei rifiuti è contemplata all'articolo 1. Il presente emendamento è collegato al precedente emendamento che sposta ad un nuovo articolo 3 bis il testo sulla gerarchia dei rifiuti, inclusi gli emendamenti 21 e 22, dall'articolo 11 dove il Consiglio lo ha inserito. Di conseguenza l'articolo 11 va soppresso. | |
Emendamento 55 Posizione comune del Consiglio Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
In deroga al regolamento (CE) n. 1013/2006, al fine di proteggere la loro rete gli Stati membri possono limitare le spedizioni in entrata di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia stato accertato che tali spedizioni avrebbero come conseguenza la necessità di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i loro piani di gestione dei rifiuti. Gli Stati membri notificano siffatta decisione alla Commissione. Gli Stati membri possono altresì limitare le spedizioni in uscita di rifiuti per motivi ambientali come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006. |
In deroga al regolamento (CE) n. 1013/2006, al fine di proteggere l'ambiente o la loro rete gli Stati membri possono limitare le spedizioni in entrata di rifiuti destinati ad inceneritori, qualora sia stato accertato che tali spedizioni avrebbero come conseguenza la necessità di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i loro piani di gestione dei rifiuti. Gli Stati membri notificano siffatta decisione alla Commissione. Gli Stati membri possono altresì limitare le spedizioni in uscita di rifiuti per motivi ambientali come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006. |
Motivazione | |
Testo non necessario. Dovrebbero essere incluse tutte le attività di incenerimento a prescindere dalla classificazione usata. Inoltre per motivi ambientali gli Stati membri dovrebbero essere anche in grado di impedire l'importazione di rifiuti verso i rispettivi inceneritori nazionali (ad esempio riduzione delle emissioni e delle ceneri tossiche derivanti dall'incenerimento). | |
Emendamento 56 Posizione comune del Consiglio Articolo 14 bis (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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Articolo 14 bis |
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Tracciabilità e controllo dei rifiuti pericolosi |
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Conformemente alle disposizioni previste dalla presente direttiva per i rifiuti pericolosi, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la produzione, la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi, nonché il loro stoccaggio e trattamento, siano effettuati in condizioni di protezione ottimale dell'ambiente e della salute umana e di sicurezza degli operatori, degli impianti e delle persone, compresa, almeno, l’adozione di misure per garantire la tracciabilità e il controllo, dalla produzione alla destinazione finale, di tutti i rifiuti pericolosi ed un'adeguata valutazione del rischio durante la loro gestione. |
Motivazione | |
Emendamento adottato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 52). Il Parlamento attribuisce un'alta priorità ad assicurare che l'abrogazione della direttiva sui rifiuti pericolosi non comporti un abbassamento degli standard di protezione. | |
Emendamento 57 Posizione comune del Consiglio Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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c bis) è vietata la diluizione dei rifiuti per miscelazione effettuata unicamente al fine di evitare limiti o restrizioni specificati in altre legislazioni o i criteri di accettazione di rifiuti definiti nei permessi. |
Motivazione | |
Il Consiglio ha affermato che il divieto alla miscelazione di rifiuti pericolosi si applica anche alla diluizione dei rifiuti pericolosi. Tuttavia, per il significato pratico del divieto la definizione deve essere ulteriormente chiarita. | |
Emendamento 58 Posizione comune del Consiglio Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri incoraggiano la separazione dei composti pericolosi da tutti i flussi di rifiuti prima che entrino nella catena di recupero. |
(Ripristino dell'emendamento 54 della prima lettura) | |
Motivazione | |
La separazione dei composto pericolosi ove possibile migliora le possibilità di recupero. I composti pericolosi dovrebbero essere eliminati dal ciclo economico per non contaminare i nuovi prodotti a seguito del recupero. | |
Emendamento 59 Posizione comune del Consiglio Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
b) gli oli usati siano trattati in conformità degli articoli 10 e 11; |
b) gli oli usati siano trattati in conformità degli articoli 3 bis e 10, dando la preferenza alla rigenerazione ogni volta che ciò sia possibile; |
(Ripristino parziale dell'emendamento 56 della prima lettura) | |
Motivazione | |
In linea con la legislazione vigente e l'obiettivo dichiarato dell'UE di diventare una "società del riciclaggio", si dovrebbe dichiarare esplicitamente la preferenza per la rigenerazione degli oli usati. Questo emendamento assicura che venga data la preferenza al riciclaggio materiale degli oli usati nonostante che la direttiva sugli oli usati sia stata revocata. Sarebbe coerente con l'obiettivo dichiarato dell'UE di diventare una "società del riciclaggio". | |
Emendamento 60 Posizione comune del Consiglio Articolo 18 – paragrafo 3 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
3. Se gli oli usati, conformemente alla legislazione nazionale, devono essere rigenerati, gli Stati membri possono prescrivere che tali oli siano rigenerati se tecnicamente fattibile e, laddove si applichino gli articoli 11 o 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006, limitare le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal loro territorio agli impianti di incenerimento o coincenerimento al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati. |
3. In assenza di ostacoli tecnici, economici e organizzativi, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia data priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione. Di conseguenza, gli Stati membri possono, laddove si applichino gli articoli 11 o 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006, limitare le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal loro territorio agli impianti di incenerimento o coincenerimento al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati. |
(Emendamento coerente con il ripristino dell'emendamento 56 della prima lettura) | |
Motivazione | |
In linea con la legislazione vigente e con l'obiettivo dichiarato dell'UE di diventare una "società del riciclaggio", si dovrebbe dichiarare esplicitamente la preferenza per la rigenerazione degli oli usati. Se detta preferenza è un criterio comunitario non vi è più bisogno di disposizioni degli Stati membri. È necessario mantenere il carattere prioritario assegnato dalla direttiva 75/439 alla rigenerazione degli oli usati. Data la crescente domanda di petrolio e la contestuale riduzione di questa risorsa, è indispensabile far uso di tutte le possibilità esistenti. È quindi assolutamente necessario, in considerazione dell'importanza globale del petrolio, continuare a dare priorità alla rigenerazione. | |
Emendamento 61 Posizione comune del Consiglio Articolo 19 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
Rifiuti organici |
Raccolta e uso dei rifiuti organici |
Gli Stati membri adottano, se del caso e a norma degli articoli 10 e 11, misure volte a incoraggiare: |
1. È accordata priorità al recupero materiale dei rifiuti organici nelle case o in appositi impianti locali o regionali. |
a) la raccolta separata dei rifiuti organici; |
2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, entro il ...*, gli Stati membri elaborano un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti organici. |
b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale; |
Sono adottati in conformità con la procedura regolamentare con controllo di cui all'articolo 36, paragrafo 2, criteri minimi di sicurezza per la raccolta e il trattamento, e criteri ambientali e qualitativi, che includano valori limite per gli inquinanti, per l'uso di materiali prodotti dai rifiuti organici,sicuri dal punto di vista ambientale. |
c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici. |
Entro il ...*, la Commissione presenta una proposta legislativa sugli obiettivi minimi per la raccolta differenziata dei rifiuti organici. |
La Commissione effettua una valutazione sulla gestione dei rifiuti organici in vista di presentare una proposta, se opportuno. |
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* Tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. |
Motivazione | |
Emendamento 112 della prima lettura del PE. I rifiuti organici svolgono un ruolo essenziale nella riduzione delle emissioni di metano. Inoltre, il recupero dei rifiuti organici contribuisce a proteggere le risorse che sarebbero altrimenti utilizzate a quello scopo. Deve essere data priorità al recupero materiale della biomassa. | |
Emendamento 62 Posizione comune del Consiglio Articolo 19 bis (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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Articolo 19 bis |
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Trattamento dei rifiuti organici |
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1. I produttori e i detentori sottopongono i rifiuti organici, prima dello spandimento, ad un trattamento teso a garantire la sicurezza degli stessi sotto il profilo epidemiologico e fitosanitario. Ciò si applica anche per quanto riguarda i rifiuti alimentari provenienti da ristoranti e impianti di ristorazione collettiva, sempre che non debbano essere smaltiti ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002. |
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2. La Commissione adotta, secondo la procedura regolamentare con controllo di cui all'articolo 36, paragrafo 2, misure di esecuzione specificando i requisiti minimi di verifica della sicurezza epidemiologica e fitosanitaria. |
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3. Per garantire uno spandimento di rifiuti organici rispettoso dell'ambiente, la Commissione adotta, secondo la procedura regolamentare con controllo di cui all'articolo 36, paragrafo 2, misure di esecuzione specificando i criteri ambientali e di qualità da soddisfare affinché lo spandimento dei rifiuti organici riguardi terreni ad uso agricolo, silvicolo od orticolo e i rifiuti organici non possano più essere considerati rifiuti. |
|
4. Le misure di esecuzione di cui al paragrafo 3 comprendono quanto meno valori limite vincolanti per metalli pesanti, contaminanti fisici, contenuto di semi vitali e parti di piante atte alla germinazione nonché un elenco di idonee sostanze di base. |
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5. I criteri tengono conto dei rischi inerenti ad un utilizzo non rispettoso ovvero ad uno spandimento dannoso per l'ambiente di materiali o sostanze secondari, e sono definiti in modo da garantire un elevato livello di protezione per la salute umana e l'ambiente. |
Motivazione | |
Emendamento 112 della prima lettura del PE. I rifiuti organici svolgono un ruolo essenziale per la riduzione delle emissioni di metano. Inoltre, il recupero dei rifiuti organici contribuisce a proteggere le risorse che sarebbero altrimenti utilizzate a quello scopo. Deve essere data priorità al recupero materiale dei rifiuti organici. | |
Emendamento 63 Posizione comune del Consiglio Articolo 19 ter (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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Articolo 19 ter |
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Controlli |
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1. Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti e gestiti sistemi di garanzia della qualità, per controllare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 19bis. |
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2. Gli Stati membri garantiscono che siano effettuate regolarmente analisi sulle sostanze nocive. |
Motivazione | |
Emendamento 112 della prima lettura del PE. I rifiuti organici svolgono un ruolo essenziale per la riduzione delle emissioni di metano. Inoltre, il recupero dei rifiuti organici contribuisce a proteggere le risorse che sarebbero altrimenti utilizzate a quello scopo. Deve essere data priorità al recupero materiale dei rifiuti organici. | |
Emendamento 64 Posizione comune del Consiglio Articolo 19 quater (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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Articolo 19 quater |
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Rifiuti di cucina e di ristorazione |
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È vietato il recupero a fini di alimentazione animale dei rifiuti di cucina e ristorazione non trattati. I rifiuti di cucina e ristorazione sono eliminati in maniera verificabile da imprese autorizzate e sono sterilizzati e smaltiti in condizioni di sicurezza mediante procedimenti appropriati. Gli Stati membri possono autorizzare l'impiego dei rifiuti di cucina e di ristorazione nell'alimentazione suina solo a condizione che il recupero in piena sicurezza, la sterilizzazione e il rispetto delle altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002 siano oggetto, sotto ogni aspetto, di controllo. |
Motivazione | |
Emendamento 98/113 della prima lettura del PE. L'utilizzazione di rifiuti di cucina e ristorazione nell'alimentazione animale presenta un elevato rischio di malattie. Tuttavia, il divieto non è praticabile senza un sistema di smaltimento controllato e sottoposto a normativa. L'uso di rifiuti di cucina sterilizzati nei mangimi dovrebbe essere permesso sotto rigide condizioni di controllo per impedire che per l'alimentazione animale siano utilizzati illegalmente rifiuti non trattati. | |
Emendamento 65 Posizione comune del Consiglio Articolo 20 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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5 bis. Tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti pericolosi sono soggetti a requisiti specifici per l'autorizzazione che comprendono una descrizione delle misure previste onde garantire che l'impianto sia concepito, equipaggiato e fatto funzionare in modo appropriato alle categorie dei rifiuti trattati e ai rischi collegati. |
|
L'autorizzazione concessa dalle autorità competenti specifica: |
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a) le quantità e le categorie di rifiuti pericolosi che possono essere trattati; |
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b) i requisiti tecnici per le attività di trattamenti dei rifiuti che permettono di assicurare una protezione ottimale dell'ambiente e di garantire un livello elevato di sicurezza. |
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Quando l'operatore di un impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi preveda una modifica delle modalità operative che implicherebbe il trattamento di rifiuti pericolosi, ciò va considerato come un cambiamento sostanziale ai sensi dell'articolo 2, punto 10, lettera b) della direttiva 96/61/CE; in tal caso si applica l'articolo 12, paragrafo 2 di detta direttiva. |
Motivazione | |
Le autorizzazioni concesse agli impianti di trattamento di rifiuti pericolosi dovrebbero tenere conto delle specificità di questi rifiuti e dei rischi connessi al loro trattamento. Non deve essere consentita nessuna deroga. L'emendamento 58 approvato in prima lettura prevede questo requisito specifico. | |
Emendamento 66 Posizione comune del Consiglio Articolo 21 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
Gli Stati membri possono dispensare dall’obbligo di cui all’articolo 20, paragrafo 1, gli enti o le imprese che effettuano le seguenti operazioni: |
Gli Stati membri possono dispensare dall’obbligo di cui all’articolo 20, paragrafo 1, gli enti o le imprese che smaltiscono i propri rifiuti non pericolosi nei luoghi di produzione. |
a) smaltimento dei propri rifiuti non pericolosi nei luoghi di produzione; o |
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b) recupero dei rifiuti. |
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(Ripristino parziale dell'emendamento 161 della prima lettura) | |
Motivazione | |
È inaccettabile dare agli Stati membri la possibilità di esentare qualsiasi operazione di recupero dai criteri delle autorizzazioni, inclusi anche i rifiuti pericolosi. | |
Emendamento 67 Posizione comune del Consiglio Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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Non sono concesse deroghe al trattamento dei rifiuti pericolosi. |
(Ripristino parziale dell'emendamento 161 della prima lettura in una redazione modificata) | |
Motivazione | |
Il trattamento di rifiuti pericolosi dovrebbe sempre essere soggetto ad autorizzazione. | |
Emendamento 68 Posizione comune del Consiglio Articolo 22 – paragrafo 2 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
2. Oltre alle regole generali di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono condizioni specifiche per le deroghe riguardanti i rifiuti pericolosi, compresi i tipi di attività, e ogni altra prescrizione necessaria per procedere alle varie forme di recupero e, se del caso, i valori limite per il contenuto di sostanze pericolose presenti nei rifiuti nonché i valori limite di emissione. |
soppresso |
(Ripristino dell'emendamento 188 di prima lettura) | |
Motivazione | |
Il trattamento di rifiuti pericolosi dovrebbe sempre essere soggetto ad autorizzazione. | |
Emendamento 69 Posizione comune del Consiglio Articolo 23 – comma 1 bis (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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Ove possibile, i registri tenuti dalle autorità competenti saranno utilizzati per ottenere le informazioni necessarie per la procedura di registrazione, al fine di ridurre al minimo gli oneri burocratici. |
Motivazione | |
L'emendamento si spiega da sé e riprende l'emendamento 163, approvato in prima lettura, per evitare la duplicazione degli oneri amministrativi. | |
Emendamento 70 Posizione comune del Consiglio Articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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4 bis. I criteri minimi stabiliti a norma del presente articolo non costituiscono una legislazione comunitaria ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), primo trattino, del regolamento (CE) n. 1013/2006. |
Motivazione | |
L'articolo è stato aggiunto alla posizione comune ma, in relazione al trasporto transfrontaliero di rifiuti, presenta diversi punti oscuri. Nell'ambito di un trasporto finalizzato a un riutilizzo, a norma del regolamento pertinente è possibile sollevare obiezioni se gli standard di un impianto sono inferiori agli standard dello Stato che invia i rifiuti. Ora, questo non è più possibile se gli standard sono validi a livello comunitario. Non è però giustificato escludere la possibilità di sollevare obiezioni se la fissazione degli standard minimi avviene nell'ambito della procedura di comitatologia. | |
Emendamento 71 Posizione comune del Consiglio Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
1. Gli Stati membri adottano, a norma degli articoli 1 e 11, programmi di prevenzione dei rifiuti entro il …*. |
1. Conformemente agli articoli 1, 7 bis e 11, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per stabilizzare la propria produzione globale di rifiuti. Stabilizzare significa non aumentare la produzione di rifiuti rispetto all'inizio del periodo di stabilizzazione. Quale primo passo, gli Stati membri adottano, a norma degli stessi articoli, programmi di prevenzione dei rifiuti entro il …*. |
Motivazione | |
Emendamento basato sull'emendamento adottato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 69) e su nuove informazioni. Il Parlamento attribuisce un'elevata priorità all'adozione di obiettivi per la prevenzione e il riciclaggio di rifiuti. | |
Emendamento 72 Posizione comune del Consiglio Articolo 26 – paragrafi 3 e 4 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
3. Gli Stati membri stabiliscono gli appropriati specifici parametri qualitativi o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, adottate per monitorare e valutare i progressi realizzati nell'attuazione delle misure e possono stabilire specifici traguardi e indicatori qualitativi o quantitativi, diversi da quelli menzionati nel paragrafo 4, per lo stesso scopo. |
3. Gli Stati membri stabiliscono gli appropriati specifici parametri qualitativi e quantitativi nell'ambito dei programmi basati quanto meno sull'obiettivo iniziale di stabilizzare la produzione di rifiuti entro il 2012 e ridurla ulteriormente in modo significativo entro il 2020, come enunciato all'articolo 7 bis. |
4. Gli indicatori per le misure di prevenzione dei rifiuti possono essere adottati secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 3. |
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Motivazione | |
Emendamento basato sull'emendamento presentato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 69) e su nuove informazioni. Il Parlamento attribuisce un'elevata priorità all'adozione di obiettivi per la prevenzione e il riciclaggio di rifiuti. | |
Emendamento 73 Posizione comune del Consiglio Articolo 26 – paragrafo 5 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
5. La Commissione elabora orientamenti per assistere gli Stati membri nella preparazione dei programmi. |
5. La Commissione crea un sistema volto allo scambio di informazioni sulle migliori prassi in materia di prevenzione dei rifiuti ed elabora orientamenti per assistere gli Stati membri nella preparazione dei programmi. |
Motivazione | |
Emendamento della prima lettura (emendamento 69). Tale sistema permetterebbe alle autorità di ispirarsi alle misure efficaci adottate in un altro Stato membro. | |
Emendamento 74 Posizione comune del Consiglio Articolo 27 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
Gli Stati membri provvedono affinché i piani di gestione e i programmi di prevenzione dei rifiuti siano valutati almeno ogni sei anni e, se opportuno, riesaminati. |
Gli Stati membri valutano regolarmente i programmi di prevenzione dei rifiuti e in ogni caso li sottopongono a revisione almeno ogni cinque anni. L'Agenzia europea dell'ambiente inserisce nella sua relazione annuale un esame dei progressi compiuti nel completamento e nell'attuazione di tali programmi. |
Motivazione | |
L'AEA deve essere consultata per aiutare la Commissione e il Parlamento a comprendere cosa succede esattamente. Gli Stati membri possono facilmente evadere la sorveglianza semplicemente ritardando la presentazione delle loro relazioni alla Commissione. Secondo la direttiva 91/692/CEE, gli Stati membri dovevano presentare relazioni periodiche nell'ambito dell'attuale direttiva quadro sui rifiuti entro il 30 settembre 2004. Entro il 31 dicembre 2004, soltanto 9 lo avevano fatto. Trattasi di Germania, Danimarca, Grecia, Finlandia, Portogallo, Svezia, Repubblica ceca, Slovenia e Slovacchia. Reintroduce l'emendamento 71 della prima lettura. | |
Emendamento 75 Posizione comune del Consiglio Articolo 29 bis (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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Articolo 29 bis |
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Misure supplementari |
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Entro il …* la Commissione elabora una relazione volta a esaminare misure che possano contribuire a raggiungere in modo più efficace gli obiettivi di cui all'articolo 1. Entro sei mesi dal completamento della relazione, la Commissione la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso corredata di proposte. |
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La relazione esamina in particolare: |
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a) se occorre modificare l'allegato II al fine di: |
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i) escludere i casi in cui le operazioni iscritte nell'elenco non comportano una quota sufficientemente elevata di rifiuti che possono essere utilmente impiegati per essere coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 1; |
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ii) identificare i casi in cui è opportuno specificare la quota di rifiuti utilizzati anziché la quota di rifiuti smaltiti nel quadro di un'operazione di recupero, al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1; |
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iii) specificare un diverso livello o diversi livelli di efficienza energetica in connessione con le operazioni di recupero R 1; |
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iv) adeguare eventuali riferimenti alla luce del progresso tecnico e scientifico; |
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b) se occorre modificare l'allegato I al fine di: |
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i) aggiungere operazioni omesse dall'allegato II; |
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ii) adeguare eventuali riferimenti alla luce del progresso tecnico e scientifico, e |
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c) se la specificazione di norme minime per determinate operazioni di smaltimento o di recupero contribuisce agli obiettivi di cui all'articolo 10. |
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L’obbligo di presentare tale relazione non osta a che la Commissione possa presentare proposte nel frattempo. |
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------------------ * Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. |
Motivazione | |
Reintroduces amendment 61 adopted in first reading. The proposal includes numerous references to the commitology procedure which leaves several important areas subject to amendment without proper scrutiny. This amendment would remedy this by requiring the Commission to report on several important areas with the intention that they would then be in a position to come forward with new proposals for the Parliament and Council to consider. The Commission must have in mind specific proposals already for the areas where it has proposed comitology procedures and it should therefore be in a position to bring these forward quickly. This should not prevent change in the interim, as the amendment makes clear that the Commission can come forward with its own proposals in the interim. | |
Emendamento 76 Posizione comune del Consiglio Articolo 32 – paragrafo 1 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
1. Gli enti o le imprese di cui all’articolo 20, paragrafo 1, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, tengono un registro in cui sono indicati la quantità, la natura e l’origine dei rifiuti, nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti e forniscono, su richiesta, tali informazioni alle autorità competenti. |
1. Gli enti o le imprese di cui all’articolo 20, paragrafo 1, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, tengono un registro cronologico in cui sono indicati la quantità, la natura e l’origine dei rifiuti, nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti e forniscono, su richiesta, tali informazioni alle autorità competenti. |
Motivazione | |
Emendamento adottato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 74). Il Parlamento attribuisce un'elevata priorità ad assicurare che l'abrogazione della direttiva sui rifiuti pericolosi non comporti un abbassamento degli standard di protezione. | |
Emendamento 77 Posizione comune del Consiglio Articolo 32 – paragrafo 2 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
2. Per i rifiuti pericolosi i registri sono conservati per un periodo minimo di tre anni, salvo il caso degli enti e delle imprese che trasportano rifiuti pericolosi, che devono conservare tali registri per almeno dodici mesi. |
2. Per i rifiuti pericolosi i registri sono conservati per un periodo minimo di cinque anni. |
I documenti che comprovano l’esecuzione delle operazioni di gestione sono forniti su richiesta delle autorità competenti o dei precedenti detentori. |
I documenti che comprovano l’esecuzione delle operazioni di gestione sono forniti su richiesta delle autorità competenti o dei precedenti detentori. |
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Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti tengano un registro degli stabilimenti e delle imprese di cui al capo IV e possono chiedere a tali stabilimenti e imprese di presentare relazioni. |
(Ripristino dell'emendamento 74 della prima lettura) | |
Motivazione | |
Emendamento adottato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 74). Il Parlamento attribuisce un'elevata priorità ad assicurare che l'abrogazione della direttiva sui rifiuti pericolosi non comporti un abbassamento degli standard di protezione. Il trattamento e il trasporto di rifiuti pericolosi sono questioni serie. In entrambi i casi i relativi registri dovrebbero essere conservati per cinque anni al fine di garantire un'adeguata tracciabilità. Tutti gli stabilimenti e tutte le imprese che trattano rifiuti dovrebbero essere iscritti in un registro. | |
Emendamento 78 Posizione comune del Consiglio Articolo 34 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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4 bis. Al più tardi entro ....* , il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano, sulla base di una relazione della Commissione, corredata di una proposta, la formula per gli impianti di incenerimento di cui all'allegato II, nota al punto R1. |
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La relazione della Commissione si baserà sulle notifiche degli Stati membri concernenti gli impianti di incenerimento dichiarati impianti di recupero nel loro territorio in base alla formula di cui all'allegato II, nota al punto R1. La relazione della Commissione dovrà esaminare se, grazie alla formula, si è avuto l'effetto atteso e se si è creato un incentivo decisivo alla costruzione e alla gestione di un maggior numero di impianti di incenerimento ad alta efficienza energetica. |
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Ai fini della dichiarazione dell'impianto, da parte delle autorità competenti, quale impianto di recupero o smaltimento sulla base della formula di cui all'allegato II, nota al punto R1, il gestore dell'impianto è tenuto in particolare a comunicare quanta energia esterna è necessaria per il trattamento dei rifiuti e in che forma viene utilizzata (elettrica e termica). |
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* 2 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva |
Motivazione | |
In base all'emendamento 83 approvato in prima lettura, che prevede l'eliminazione della formula relativa all'efficienza energetica, è necessario stabilire in primo luogo, quale compromesso, la trasparenza in relazione al passaggio da impianti di incenerimento a impianti di recupero. È inoltre necessario esaminare se, grazie alla formula, si è raggiunto l'effetto auspicato. | |
Emendamento 79 Posizione comune del Consiglio Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
1. La Commissione può elaborare orientamenti per l'interpretazione delle definizioni di recupero e di smaltimento di cui all'articolo 3, punti 14 e 18. |
1. La Commissione può elaborare orientamenti per l'interpretazione delle definizioni di recupero e di smaltimento. |
Motivazione | |
Conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, "le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica." A tal fine si dovrebbe pubblicare, come orientamento tecnico, una formula di efficienza energetica da applicare a TUTTI gli impianti di incenerimento, a prescindere dalla loro classificazione come impianti di recupero o di smaltimento. | |
Emendamento 80 Posizione comune del Consiglio Allegato I – punto D 7 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino |
soppresso |
Motivazione | |
Ripristino di un emendamento del PE in prima lettura. L'immersione o lo smaltimento di rifiuti in mare dovrebbero essere vietati perché pericolosi a lungo termine. |
(Traduzione esterna)
- [1] GU C 287E del 29.11.2007, pag. 136.
MOTIVAZIONE
In sede di prima lettura, il Parlamento europeo ha approvato alcuni importanti emendamenti alla proposta di direttiva. Ora, insisterà affinché essi siano mantenuti in seconda lettura.
I principali emendamenti in questa categoria sono stati l'introduzione di obiettivi per il riciclaggio e la prevenzione dei rifiuti e l'insistenza su una gerarchia dei rifiuti, articolata su cinque stadi, che funga da regola generale.
Il Consiglio ha cancellato ogni riferimento agli obiettivi di cui sopra, ma la relatrice, previa consultazione con la Commissione, ha reinserito gli emendamenti del Parlamento in una forma diversa. Le modifiche, volte a rendere i testi più accettabili per il Consiglio, vogliono anche tenere conto della necessità di procedere da una solida base statistica per quanto riguarda l'obiettivo di prevenzione dei rifiuti e l'obiettivo di riciclaggio dei rifiuti industriali. Secondo il parere della relatrice e della commissione, sarebbe errato non cogliere questa opportunità di dare alla direttiva uno scopo più ampio che non quello di fornire un insieme di definizioni. È importante che vi sia un collegamento concreto fra la direttiva e le aspirazioni in materia di riciclaggio e prevenzione enunciate nella strategia tematica sui rifiuti. Senza i precitati obiettivi, tale collegamento viene meno.
Il Parlamento e il Consiglio saranno senza dubbio protagonisti di un'altra discussione che riguarderà la misura in cui è applicabile la gerarchia dei rifiuti articolata su cinque stadi e quali forme possano avere eventuali deroghe a detta gerarchia. Il Parlamento vuole che la gerarchia sia applicata come "regola generale" e il Consiglio preferisce i termini "principio guida". La relatrice non è del tutto convinta che in prima linea, a livello locale, le sottili differenze fra le due espressioni saranno sempre percepite. L'aspetto principale della questione è che la direttiva deve chiarire che eventuali deroghe alla gerarchia non possono aver luogo casualmente, ma devono effettuarsi nell'ambito di un processo ordinato. L'emendamento originale del Parlamento ha reso eccessivamente complesso il processo di deroga: la relatrice lo ha semplificato partendo dal presupposto per cui è necessario applicare le procedure nazionali relative alla partecipazione del pubblico.
Un importante obiettivo della direttiva è di tracciare una netta distinzione fra ciò che è considerato "recupero" e ciò che è "smaltimento" dei rifiuti, dato che le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee hanno sollevato incertezze in merito alla questione. Tra gli emendamenti approvati in prima lettura figura una definizione di "recupero" più ampia, che comprenderebbe gli impianti di recupero energetico dei rifiuti che soddisfano determinati criteri di efficienza energetica: gli emendamenti di prima lettura ostili al concetto del recupero energetico dei rifiuti non sono stati approvati. È stato tuttavia approvato un emendamento che ha annullato la proposta formula di efficienza energetica di cui all'allegato II. Sarebbe stata, questa, il metro di riferimento per determinare quali impianti di recupero energetico dei rifiuti possano definirsi attività di "recupero".
La relatrice ritiene che gli impianti di recupero energetico dei rifiuti possano svolgere una funzione importante nel trattamento dei rifiuti residui, che andrebbero altrimenti in discarica. Considera inoltre i rifiuti un combustibile potenzialmente importante, in un'epoca in cui la UE si trova ad affrontare una crisi energetica ed è sempre più dipendente da fonti di combustibile estere non sicure. I nostri rifiuti sono, per lo meno, prodotti internamente. Dai rifiuti si possono recuperare calore ed energia. L'esperimento di una serie di Stati membri dimostra che il recupero energetico dei rifiuti può integrare il riciclaggio, non estrometterlo. Applicare una formula di efficienza energetica cui tutti gli impianti di "recupero" devono attenersi sarebbe sicuramente un'evoluzione desiderabile. Soprattutto, una simile formula, agirebbe da importante incentivo su quanti costruiscono nuovi impianti, spronandoli ad attribuire priorità all'efficienza energetica.
La relatrice è tuttavia consapevole che alcuni onorevoli colleghi, fondamentalmente contrari all'idea degli impianti di recupero energetico dei rifiuti, non voteranno mai a favore di questo tipo di strutture. Vi sono altri deputati al Parlamento europeo, soprattutto dei paesi che hanno da poco avviato un sistema di smaltimento alternativo al conferimento in discarica, che temono che il recupero energetico dei rifiuti possa diventare il processo predominante di gestione dei rifiuti nel proprio paese e scoraggiare quindi gli investimenti nel riciclaggio, nel riutilizzo e nella prevenzione.
È qui che l'insistenza del Parlamento sull'adozione di obiettivi per il riciclaggio e la prevenzione diventa importante. Gli Stati membri vogliono che i deputati al Parlamento europeo riconoscano il recupero energetico dei rifiuti come attività qualificabile come "recupero". Per vincere su questo punto, devono comprendere che i deputati voteranno a favore di ciò soltanto previa garanzia che gli obiettivi di riciclaggio e di prevenzione siano inseriti nella direttiva. Tali obiettivi sono una polizza contro il rischio che il recupero energetico dei rifiuti si attesti quale sistema principale di gestione dei rifiuti.
In sede di prima lettura, il Parlamento ha approvato dei miglioramenti alle proposte della Commissione che riguardano la trasformazione in prodotto riciclato dei rifiuti debitamente trattati. I deputati erano preoccupati di indicare più chiaramente la via verso la necessità di proposte legislative – sotto la rubrica "cessazione della qualifica di rifiuto" – l'esigenza di specifiche per compost, conglomerati, carta, vetro, metallo, pneumatici fuori uso e rifiuti tessili. In tutti questi casi, chiarire quali sono le regole applicabili aiuterebbe enormemente il passaggio al riciclaggio. È un peccato che a questo punto il Consiglio si sia perso d'animo e abbia spostato la questione nei considerando. La relatrice pretende un'azione più concreta e urgente e ha riportato il tema nel testo della direttiva.
Il Consiglio ha dimostrato coraggio sulla questione dei sottoprodotti e ha inserito una definizione in tal senso nell'articolo 4. I gruppi che fanno pressione sul Parlamento sono assolutamente divisi in merito. La relatrice ritiene che questa possibilità di scegliere una definizione vada colta, e non rimandata a una data indefinita.
La direttiva riprende due direttive attuali: sui rifiuti pericolosi e sugli oli usati. Molti colleghi erano preoccupati del fatto che troppi aspetti dell'attuale direttiva sui rifiuti non fossero riportati nella direttiva quadro sui rifiuti. Per ovviare alla situazione, la relatrice ha pertanto suggerito di reinserire alcuni degli emendamenti proposti in prima lettura. Alla sua prima apparizione, sembrava che la direttiva potesse ledere gli interessi di quanti si occupano di rigenerazione degli oli usati: la relatrice è soddisfatta in quanto la posizione comune, oggi, tocca il tasto giusto su questo punto. La stessa relatrice accoglie con favore il testo del Consiglio sui rifiuti biodegradabili e richiama l'attenzione sulle integrazioni minori che, a suo parere, andrebbero ancora incluse sul tema della responsabilità del produttore.
La relatrice auspica che la direttiva che emergerà in ultima analisi sia sufficientemente chiara, onde evitare ulteriori ricorsi alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Quella della gestione sicura e sostenibile dei rifiuti è una tematica importante per tutti. Questa volta, non si deve sbagliare.
PROCEDURA
Titolo |
Revisione della direttiva quadro sui rifiuti |
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Riferimenti |
11406/4/2007 – C6-0056/2008 – 2005/0281(COD) |
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Prima lettura del PE – Numero P |
13.2.2007 T6-0029/2007 |
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Proposta della Commissione |
COM(2005)0667 - C6-0009/2006 |
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Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune |
21.2.2008 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ENVI 21.2.2008 |
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Relatore(i) Nomina |
Caroline Jackson 21.2.2006 |
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Esame in commissione |
25.2.2008 |
2.4.2008 |
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Approvazione |
8.4.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
43 0 14 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Inés Ayala Sender, Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze, Johannes Lebech, Kartika Tamara Liotard, Bart Staes |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Jean-Pierre Audy |
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