RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda il trasferimento dell'aiuto al tabacco al Fondo comunitario del tabacco per gli anni 2008 e 2009 e del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda il finanziamento del Fondo comunitario del tabacco

21.4.2008 - (COM(2008)0051 – C6‑0062/2008 – 2008/0020(CNS)) - *

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Sergio Berlato

Procedura : 2008/0020(CNS)
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A6-0164/2008
Testi presentati :
A6-0164/2008
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda il trasferimento dell'aiuto al tabacco al Fondo comunitario del tabacco per gli anni 2008 e 2009 e del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda il finanziamento del Fondo comunitario del tabacco

(COM(2008)0051 – C6‑0062/2008 – 2008/0020(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0051),

–   visto l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0062/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A6‑0164/2008),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  ritiene che ogni importo previsto debba essere compatibile con il massimale della linea 2 del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2007-2013 e sottolinea che l'importo annuale sarà stabilito nell'ambito della procedura di bilancio annuale e sarà valutato in un contesto pluriennale.

3.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

4.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda il trasferimento dell'aiuto al tabacco al Fondo comunitario del tabacco per gli anni 2008 e 2009 e del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda il finanziamento del Fondo comunitario del tabacco

Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda il trasferimento dell'aiuto al tabacco al Fondo comunitario del tabacco per gli anni 2009-2012 e del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda il finanziamento del Fondo comunitario del tabacco

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Conformemente all’articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica taluni regolamenti, è concesso un aiuto al tabacco ai produttori di tabacco greggio per le campagne dal 2006 al 2009.

(1) Conformemente all’articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica taluni regolamenti, è concesso un aiuto al tabacco ai produttori di tabacco greggio fino al raccolto 2012.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1bis) Tenuto conto delle numerose riforme intervenute dopo il 2004, in particolare nel settore dell’ortofrutta, è opportuno non porre i produttori di tabacco greggio in una situazione discriminatoria rispetto agli altri agricoltori europei.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Le azioni finanziate dal Fondo comunitario del tabacco si sono rivelate molto efficaci e costituiscono un esempio positivo di cooperazione tra le politiche agricole e sanitarie. Per garantire la loro continuazione, e tenuto conto del fatto che il Fondo è stato sempre finanziato tramite trasferimenti provenienti dall’aiuto al tabacco, è opportuno trasferire un importo pari al 5% dell’aiuto al tabacco concesso al Fondo comunitario del tabacco per gli anni civili 2008 e 2009.

(3) Le azioni finanziate dal Fondo comunitario del tabacco si sono rivelate molto efficaci e costituiscono un esempio positivo di cooperazione tra le politiche agricole e sanitarie. Per garantire la loro continuazione, e tenuto conto del fatto che il Fondo è stato sempre finanziato tramite trasferimenti provenienti dall’aiuto al tabacco, è opportuno trasferire un importo pari al 6% dell’aiuto al tabacco concesso al Fondo comunitario del tabacco per gli anni civili dal 2009 al 2012.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1782/2003

Articolo 110 undecies

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

 

-1) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato nel modo seguente:

"1) L'articolo 110 undecies è sostituito dal seguente:

 

"Per le campagne fino al 2012 può essere concesso un aiuto agli agricoltori che producono tabacco greggio di cui al codice NC 2401 alle condizioni specificate nel presente capitolo."

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto - 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1782/2003

Articolo 110 terdecies

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

 

-1 bis) All'articolo 110 terdecies la tabella è sostituita dalla seguente:

 

2009-2012

 

Germania

p.m.

 

Spagna

p.m.

 

Francia

p.m.

 

Italia (esclusa la Puglia)

p.m.

 

Portogallo

p.m.

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1

Regolamento (CE) n. 1782/2003

Articolo 110 quaterdecies

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il testo dell'articolo 110 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 è sostituito dal testo seguente:

1) Il testo dell'articolo 110 quaterdecies è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 110 quaterdeciesTrasferimento al Fondo comunitario del tabacco

 

"Articolo 110 quaterdeciesTrasferimento al Fondo comunitario del tabacco

 

Un importo dell’aiuto concesso conformemente al presente capitolo, pari al 4% per l’anno civile 2006 e al 5% per gli anni civili 2007, 2008 e 2009, è destinato al finanziamento di azioni di informazione nell’ambito del Fondo comunitario del tabacco previsto dall’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2075/92."

Un importo dell’aiuto concesso conformemente al presente capitolo, pari al 4% per l’anno civile 2006, al 5% per l’anno civile 2007 e del 6% per gli anni civili 2009-2012, è destinato al finanziamento di azioni di informazione nell’ambito del Fondo comunitario del tabacco previsto dall’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2075/92."

Motivazione

Una trattenuta non prevista sugli aiuti per il 2008, tenuto conto che i contratti di coltivazione sono attualmente in pieno corso, se non, per alcuni Stati Membri, già da tempo conclusi, compresa l’indicazione dei premi per il raccolto 2008, può generare un enorme numero di ricorsi giuridici. Il Fondo comunitario del tabacco deve continuare ad essere sostenuto e rilanciato e si invita pertanto la Commissione ad elaborare un adeguato programma di azione pluriennale per un importo di oltre 81 milioni di euro.

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1782/2003

Articolo 143 sexies

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis) L'articolo 143 sexies è soppresso.

Emendamento  9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1782/2003

Allegato VII – punto I – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter) L'allegato VII, punto I, secondo comma è soppresso.

Emendamento    10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 104 – paragrafo 2 – lettera b)

 

Testo della Commissione

Emendamento

"b) per gli anni civili dal 2006 al 2009 a norma dell’articolo 110 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003."

"b) per gli anni civili dal 2006 al 2007 e dal 2009 al 2012 a norma dell’articolo 110 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003."

MOTIVAZIONE

Il Parlamento, coerentemente con le proprie risoluzioni legislative in materia, ribadisce la grande importanza per i cittadini europei delle azioni svolte dal Fondo europeo per il tabacco, gestito dalla DG SANCO della Commissione e destinato esclusivamente a promuovere iniziative di informazione sui danni dei prodotti da fumo, e ritiene che il Fondo stesso debba continuare ad essere finanziato e rilanciato ed invita la Commissione ad elaborare un programma pluriennale che, grazie alle modifiche apportate con gli emendamenti qui presentati, potrà contare su un importo di oltre 81 Milioni di Euro, senza nessun aggravio per il bilancio dell’Unione.

Il Parlamento ha affrontato numerose volte i temi in questione ed è anche pienamente consapevole, come già documentato nella propria risoluzione legislativa del 10 marzo 2004[1], che il livello della produzione europea di tabacco greggio, oggi ridotta e concentrata in poche specifiche aree dell’Unione, spesso in ritardo di sviluppo, e che rappresenta meno del 4% della produzione mondiale, non ha nessun impatto sui consumi dei prodotti finiti da fumo.

L’Unione europea è il principale importatore mondiale di tabacco greggio e si approvvigiona da Paesi terzi per oltre il 70% del proprio fabbisogno, a vantaggio di tabacchi spesso prodotti in condizioni di minore controllo rispetto al prodotto europeo, principalmente da Brasile, Malawi, Argentina, Indonesia, Zimbabwe, India e Cina determinando, altresì, un deficit commerciale di oltre 1,2 miliardi di Euro l’anno.

Il Parlamento è informato che negli Stati membri dove l’aiuto al tabacco è stato completamente disaccoppiato, oltre all’annullamento dei trasferimenti al Fondo, si è registrato l’abbandono totale, o quasi, della produzione, senza che sia emersa nessuna alternativa sostenibile dal punto di vista economico ed occupazionale, a differenza di quanto prospettato, con gravissimi impatti negativi sull’intero spazio rurale interessato e senza determinare nessuna variazione sui consumi locali dei prodotti finiti da fumo.

La Commissione ha sempre legato l’esistenza del Fondo europeo per il tabacco al regime di sostegno in favore dei tabacchicoltori. Questo approccio, per discutibile che sia, vista la mancanza di un legame diretto di causalità, può essere spiegato da motivi di bilancio, trattandosi dell’unica fonte di finanziamento prevista. In questa logica e partendo dal presupposto che le campagne di informazione continueranno ad essere utili negli anni futuri per tutti i cittadini dell’Unione, appaiono opportuni e necessari tutti gli emendamenti qui proposti.

Il Parlamento coglie, quindi, l’occasione per ribadire le proprie considerazioni già espresse in merito nella già citata propria risoluzione legislativa del 10 marzo 2004 ed accoglie con favore la richiesta recentemente avanzata formalmente nei confronti della Commissione a firma dei Ministri della quasi totalità degli Stati Membri produttori, ivi compresi Paesi che hanno a suo tempo optato per il disaccoppiamento totale ed i nuovi Stati membri, affinché la Commissione stessa presenti, una proposta di regolamento, al fine di prorogare il regime attuale di sostegno per il tabacco fino all’anno 2013”. Tale tema deve essere affrontato nell’ambito della discussione attualmente in corso sulla verifica dello stato di salute della PAC.

Per quanto riguarda la proposta di operare una trattenuta sugli aiuti, non già prevista, per l’anno civile 2008, tenuto conto del fatto che i contratti di coltivazione per il tabacco del raccolto 2008 sono attualmente in pieno corso, se non – per alcuni Stati Membri – già da tempo conclusi (compresa l’indicazione dell’ammontare dei premi per il raccolto 2008), il Parlamento ritiene che l’accoglimento di tale proposta possa generare un grande numero di ricorsi giuridici e, comunque, un contenzioso che alla fine determinerebbe, comunque, un grave danno esclusivamente ai produttori agricoli.

Il Parlamento ritiene, infine, che l’estensione della trattenuta fino alla campagna 2012 e l’aumento della percentuale di trattenuta a favore del Fondo al 6%, possano consentire di costituire una dotazione finanziaria di oltre 81 Milioni di Euro, sufficiente per le azioni del Fondo europeo per il tabacco fino all’anno 2013.

  • [1]   Risoluzione legislativa del 10 marzo 2004 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (COM(2003) 698 - C5-0597/2003 - 2003/0278(CNS)).

PARERE della commissione per i bilanci (9.4.2008)

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda il trasferimento dell'aiuto al tabacco al Fondo comunitario del tabacco per gli anni 2008 e 2009 e del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda il finanziamento del Fondo comunitario del tabacco
(COM(2008)0051 – C6-0062/2008 – 2008/0020(CNS))

Relatore per parere: Wiesław Stefan Kuc

BREVE MOTIVAZIONE

1. Contesto

La proposta è basata sull'articolo 37, paragrafo 2, comma 3 del trattato (Agricoltura - procedura di consultazione) ed è stata presentata dalla DG AGRI della Commissione, per quanto siano interessate le linee di bilancio al Titolo 05 e al Titolo 17 (Sanità pubblica): 05 03 02 22 – aiuto al tabacco, 293 milioni di euro (LR 2008) e 17 03 02 – Fondo comunitario del tabacco, 14,25 milioni di euro. (Bilancio 2008).

La Commissione propone di estendere il finanziamento del Fondo comunitario del tabacco per le prossime due campagne (2008 e 2009, esercizi finanziari 2009 e 2010) affinché sia conforme all'articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003[1], che garantisce un aiuto ai produttori di tabacco greggio fino alla campagna 2009. A partire dalla riforma dell'organizzazione comune del mercato del tabacco nel 2004, il Fondo ha finanziato politiche di informazione per sensibilizzare il pubblico sugli effetti del consumo di tabacco. Nel corso dell'esercizio attuale il Fondo ha sostenuto la campagna "HELP - Per una vita senza tabacco"[2], nell'ambito della quale erano previste azioni di comunicazione curate dalla direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori (DG SANCO).

Si propone al Consiglio di estendere il finanziamento per gli anni civili 2008 e 2009. Al Fondo è destinato il 5% del bilancio totale stanziato per le sovvenzioni per il tabacco nel 2008 e 2009; il massimale attuale per gli aiuti al tabacco è pari a 337 937 milioni di euro. L'importo massimo del 5% annuo è trasferito al Fondo (16 897 milioni di euro).

La Commissione ritiene che sia utile proseguire a impiegare il Fondo per finanziare azioni di informazione sugli effetti nocivi del tabagismo.

L'articolo 104, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007[3] recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) prevede che il Fondo comunitario del tabacco venga finanziato tramite il trasferimento di un determinato importo dell'aiuto al tabacco per gli anni civili 2006 e 2007 a norma dell'articolo 110 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003. Il Fondo comunitario del tabacco è stato sempre finanziato tramite il trasferimento di una parte degli aiuti al tabacco. Il regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio ha infine esteso l'aiuto al tabacco al 2008 e al 2009 senza estendere parallelamente il finanziamento del Fondo comunitario del tabacco tramite una riduzione dell'aiuto al tabacco.

2. Progetti finanziati dal Fondo

Obiettivi del Fondo in materia di sanità pubblica:

- sensibilizzare l'opinione pubblica sugli effetti nocivi del tabagismo, incluso quello passivo;

- migliorare la pertinenza e l'efficacia dei messaggi e dei metodi di comunicazione attraverso il linguaggio o l'immagine per quanto concerne gli effetti nocivi del consumo di tabacco;

- prevenire e far cessare il tabagismo;

- divulgare i risultati alle autorità nazionali e ai settori interessati.

3. Incidenze finanziarie

Il massimale attuale per l'aiuto al tabacco è fissato a 337 937 milioni di euro, pertanto l'importo massimo che può essere trasferito annualmente al Fondo è di 16 897 milioni di euro.

Un'eventuale estensione del Fondo non comporterebbe alcuna spesa supplementare per la Comunità. La possibilità prevista all'articolo 110 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 di trasferire il 5% dell'importo dell'aiuto al tabacco della linea "Aiuti diretti" al "Fondo comunitario del tabacco" è estesa al 2008 e al 2009 (esercizi finanziari 2009 e 2010). I massimali dell'aiuto al tabacco restano immutati e l'importo massimo annuo che può essere oggetto di un trasferimento è fissato a 16 897 milioni di euro (337 937 milioni di euro x 5% = 16 897 milioni di euro). Tale importo della linea 05 03 02 22 sarà finanziato invece a titolo della linea di bilancio 17 03 02 – Fondo comunitario del tabacco. Trattandosi di un trasferimento da un titolo all'altro, la presente misura non comporta alcun ulteriore stanziamento di bilancio.

4. Emendamenti

È chiaro che anche la presente proposta è soggetta alla revisione di medio termine del quadro finanziario pluriennale, prevista nella Dichiarazione 3 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 e nelle conclusioni del Consiglio europeo ("riesame generale e approfondito che tenga conto di tutti gli aspetti relativi alle spese dell’UE, compresa la PAC").

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

EMENDAMENTI

Emendamento  1

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 bis. Ritiene che ogni importo previsto debba essere compatibile con il massimale della linea 2 del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2007-2013 come modificato dalla decisione 2008/29/CE del 18 dicembre 2007 e sottolinea che l'importo annuale sarà stabilito nell'ambito della procedura di bilancio annuale e sarà valutato in un contesto pluriennale.

Motivazione

Scopo del presente emendamento è ribadire che la proposta, essendo parte della PAC, non è soggetta soltanto alla revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale prevista dalla dichiarazione 3 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 e dalle conclusioni del Consiglio europeo ("revisione generale e approfondita comprendente tutti gli aspetti relativi alle spese dell'UE, compresa la PAC"), ma anche a controllo nell'ambito della procedura annuale di bilancio.

PROCEDURA

Titolo

Fondo comunitario del tabacco

Riferimenti

(COM(2008)0051 – C6-0062/2008 – 2008/0020(CNS))

Commissione competente per il merito

AGRI

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

BUDG

21.2.2008

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Wiesław Stefan Kuc

20.2.2008

 

 

Esame in commissione

1.4.2008

8.4.2008

 

 

Approvazione

8.4.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

27

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Cătălin-Ioan Nechifor, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, Nina Škottová, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Thijs Berman, Richard Corbett, Libor Rouček

  • [1]  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Versione consolidata: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1782:IT:NOT.
  • [2]  Si veda www.help-eu.com.
  • [3]  GU L 229 del 16.11.2007, pag. 1.

PROCEDURA

Titolo

Fondo comunitario del tabacco

Riferimenti

COM(2008)0051 – C6-0062/2008 – 2008/0020(CNS)

Consultazione del PE

12.2.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AGRI

21.2.2008

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

21.2.2008

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Sergio Berlato

21.1.2008

 

 

Esame in commissione

31.3.2008

17.4.2008

 

 

Approvazione

17.4.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

30

4

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Diamanto Manolakou, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Vincent Peillon, María Isabel Salinas García, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pilar Ayuso, Alessandro Battilocchio, Alejandro Cercas, Wiesław Stefan Kuc, Hans-Peter Mayer, Zdzisław Zbigniew Podkański, Kyösti Virrankoski

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Francisca Pleguezuelos Aguilar, Luis Yañez-Barnuevo García

Deposito

21.4.2008