RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97
13.5.2008 - (16676/1/2007 – C6‑0140/2008 – 2006/0144(COD)) - ***II
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatrice: Avril Doyle
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97
(16676/1/2007 – C6‑0140/2008 – 2006/0144(COD))
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione comune del Consiglio (16676/1/2007 – C6‑0140/2008),
– vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0425),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 62 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6‑0176/2008),
1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Considerando 4 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
(4) Il presente regolamento dovrebbe avere per oggetto i soli enzimi che sono aggiunti agli alimenti per svolgere una funzione tecnologica nelle fasi di fabbricazione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o conservazione di tali alimenti, compresi gli enzimi utilizzati come coadiuvanti tecnologici (in seguito denominati "enzimi alimentari"). L'ambito di applicazione del presente regolamento non dovrebbe quindi estendersi agli enzimi che non sono aggiunti agli alimenti per svolgere una funzione tecnologica ma sono destinati al consumo umano, come gli enzimi con fini nutrizionali. Le colture microbiche tradizionalmente utilizzate nella produzione di alimenti come il formaggio e il vino e che possono incidentalmente produrre enzimi ma non sono utilizzate in modo specifico per produrli non dovrebbero essere considerate enzimi alimentari. |
(4) Il presente regolamento dovrebbe avere per oggetto i soli enzimi che sono aggiunti agli alimenti per svolgere una funzione tecnologica nelle fasi di fabbricazione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o conservazione di tali alimenti, compresi gli enzimi utilizzati come coadiuvanti tecnologici (in seguito denominati "enzimi alimentari"). L'ambito di applicazione del presente regolamento non dovrebbe quindi estendersi agli enzimi che non sono aggiunti agli alimenti per svolgere una funzione tecnologica ma sono destinati al consumo umano, come gli enzimi con fini nutrizionali o digestivi. Le colture microbiche tradizionalmente utilizzate nella produzione di alimenti come il formaggio e il vino e che possono incidentalmente produrre enzimi ma non sono utilizzate in modo specifico per produrli non dovrebbero essere considerate enzimi alimentari. |
Motivazione | |
Si tratta di un emendamento approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 3). È opportuno precisare esplicitamente che gli enzimi destinati al consumo umano, quali gli enzimi con fini nutrizionali o gli enzimi con funzione di aiuto alla digestione, non dovrebbero rientrare nel campo d'applicazione del presente regolamento. | |
Emendamento 2 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Considerando 6 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
(6) Gli enzimi alimentari dovrebbero essere autorizzati e utilizzati soltanto se rispondono ai criteri stabiliti nel presente regolamento. L'impiego degli enzimi alimentari deve essere sicuro, obbedire a una necessità tecnologica e non indurre in errore i consumatori. I casi in cui il consumatore è indotto in errore includono, tra l'altro, la natura, la freschezza, la qualità degli ingredienti impiegati, la genuinità del prodotto, il carattere naturale del processo di produzione o la qualità nutrizionale del prodotto. L'autorizzazione degli enzimi alimentari dovrebbe tenere conto altresì di altri fattori pertinenti per la questione in esame, tra cui i fattori sociali, economici, tradizionali, etici ed ambientali e la fattibilità dei controlli. |
(6) Gli enzimi alimentari dovrebbero essere autorizzati e utilizzati soltanto se rispondono ai criteri stabiliti nel presente regolamento. L'impiego degli enzimi alimentari deve essere sicuro, obbedire a una necessità tecnologica, non indurre in errore i consumatori e presentare un vantaggio per i consumatori. I casi in cui il consumatore è indotto in errore includono, tra l'altro, la natura, la freschezza, la qualità degli ingredienti impiegati, la genuinità del prodotto, il carattere naturale del processo di produzione o la qualità nutrizionale del prodotto. L'autorizzazione degli enzimi alimentari dovrebbe tenere conto altresì di altri fattori pertinenti per la questione in esame, tra cui i fattori sociali, economici, tradizionali, etici ed ambientali, la fattibilità dei controlli, nonché, se del caso, il principio di precauzione. |
Motivazione | |
L'emendamento è basato su emendamenti approvati dal Parlamento in prima lettura (emendamenti 4 e 6). Secondo il Parlamento, il principio di precauzione dovrebbe essere l'elemento centrale della valutazione degli enzimi alimentari. Come nell'attuale legislazione sugli additivi alimentari, uno dei requisiti principali per l'autorizzazione degli enzimi alimentari deve essere la presenza di un chiaro vantaggio per i consumatori. | |
Emendamento 3 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Considerando 9 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
(9) Al fine di garantire l'armonizzazione, la valutazione del rischio degli enzimi alimentari e la loro inclusione nell'elenco comunitario dovrebbero aver luogo secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari. |
(9) Al fine di garantire l'armonizzazione, la valutazione del rischio degli enzimi alimentari e la loro inclusione nell'elenco comunitario dovrebbero aver luogo conformemente al principio di precauzione e secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari. |
Motivazione | |
Emendamento approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 6). La valutazione del rischio degli enzimi alimentari dovrebbe essere imperniata sul principio di precauzione. | |
Emendamento 4 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Considerando 11 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
(11) Un enzima alimentare che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, dovrebbe essere soggetto alla procedura di autorizzazione a norma di detto regolamento per quanto riguarda la valutazione della sicurezza della modificazione genetica, mentre l'autorizzazione finale dell'enzima alimentare dovrebbe essere rilasciata ai sensi del presente regolamento. |
(11) Un enzima alimentare che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, dovrebbe essere autorizzato a norma di detto regolamento e del presente regolamento. |
Motivazione | |
Reintroduce in parte l'emendamento 7 approvato in prima lettura. Qualsiasi prodotto geneticamente modificato utilizzato per produrre un enzima alimentare già autorizzato nell'Unione europea a norma del regolamento relativo agli enzimi alimentari deve essere autorizzato anche a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003. L'emendamento uniforma il regolamento relativo agli enzimi alimentari alle altre proposte contenute nel pacchetto. | |
Emendamento 5 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Considerando 14 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
(14) Per assicurare condizioni di equità e di parità a tutti i richiedenti, l'elenco comunitario dovrebbe essere istituito in un'unica fase, dopo aver completato la valutazione del rischio di tutti gli enzimi alimentari per i quali sono state fornite informazioni sufficienti durante il periodo iniziale di due anni. |
(14) Per assicurare condizioni di equità e di parità a tutti i richiedenti, l'elenco comunitario dovrebbe essere istituito in un'unica fase, dopo aver completato la valutazione del rischio di tutti gli enzimi alimentari per i quali sono state fornite informazioni sufficienti durante il periodo iniziale di due anni. Tuttavia, le valutazioni dei rischi effettuate dall'Autorità per i singoli enzimi dovrebbero essere pubblicate non appena ultimate. |
Motivazione | |
Emendamento approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 8). Occorre chiarire che l'approccio "in un'unica fase" non ritarda la pubblicazione dei risultati della valutazione dei rischi per i singoli enzimi. | |
Emendamento 6 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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b ter) per "quantum satis" si intende che non è specificato alcun livello massimo. Tuttavia, gli enzimi sono utilizzati conformemente alle norme di buona fabbricazione, in dosi non superiori alla quantità necessaria per raggiungere lo scopo prefisso, e a condizione di non indurre in errore il consumatore. |
Motivazione | |
L'emendamento è basato su un emendamento approvato in prima lettura (emendamento 14). È opportuno inserire nel presente articolo, accanto alle altre definizioni, una definizione del principio "quantum satis" cui fa riferimento l'articolo 12, lettera f) della proposta della Commissione. | |
Emendamento 7 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 6 – lettera a | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
a) sulla base dei dati scientifici disponibili, il tipo d'impiego proposto non pone problemi di sicurezza per la salute dei consumatori; e |
a) sulla base dei dati scientifici disponibili e del principio di precauzione, il tipo d'impiego proposto non pone problemi di sicurezza per la salute dei consumatori; e |
Motivazione | |
L'emendamento reintroduce in parte un emendamento approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 16). Secondo il Parlamento, il principio di precauzione dovrebbe essere un elemento centrale della valutazione e andrebbe pertanto menzionato nell'articolo in esame. | |
Emendamento 8 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 6 - lettera c | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
c) il suo impiego non induce in errore i consumatori. |
c) il suo impiego non induce in errore i consumatori. Gli aspetti sui quali i consumatori possono essere indotti in errore riguardano, fra l'altro, la natura, la freschezza e la qualità degli ingredienti utilizzati, la genuinità di un prodotto o il carattere naturale del processo di produzione e le qualità nutrizionali del prodotto. |
Motivazione | |
Emendamento basato sull'emendamento 16 approvato in prima lettura. È opportuno rendere chiaro e trasparente che cosa si intenda per indurre in errore i consumatori. | |
Emendamento 9 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 6 - lettera c bis (nuova) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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c bis) il suo impiego presenta un chiaro vantaggio per il consumatore. |
Motivazione | |
Emendamento approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 16). Come nell'attuale legislazione sugli additivi alimentari, uno dei requisiti principali per l'autorizzazione degli enzimi alimentari deve essere la presenza di un chiaro vantaggio per i consumatori. | |
Emendamento 10 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 7 – paragrafo 2 – lettere c e d | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
c) se necessario, gli alimenti ai quali esso può essere aggiunto; |
c) gli alimenti ai quali esso può essere aggiunto; |
d) se necessario, le condizioni del suo impiego; se del caso, per l'enzima alimentare non è fissato un livello massimo ed esso è utilizzato in base al principio quantum satis; |
d) le condizioni del suo impiego; se del caso, per l'enzima alimentare non è fissato un livello massimo ed esso è utilizzato in base al principio quantum satis; |
Motivazione | |
L'emendamento è basato su un emendamento approvato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 19). Secondo il Parlamento, l'autorizzazione di un enzima alimentare dovrebbe essere più precisa per quanto riguarda le condizioni d'impiego e gli obblighi in materia di etichettatura. | |
Emendamento 11 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 7 - paragrafo 2 - lettera f | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
f) se necessario, le prescrizioni particolari relative all'etichettatura dell'alimento in cui l'enzima alimentare è stato impiegato, affinché i consumatori finali siano informati della condizione fisica dell'alimento o del trattamento specifico che esso ha subito. |
f) le prescrizioni particolari relative all'etichettatura dell'alimento in cui l'enzima alimentare è stato impiegato, affinché i consumatori finali siano informati della condizione fisica dell'alimento o del trattamento specifico che esso ha subito. |
Motivazione | |
Emendamento approvato dal Parlamento in prima lettura. L'autorizzazione di un enzima alimentare dovrebbe specificare tutte le condizioni di impiego e tutti gli obblighi di etichettatura. È pertanto necessario chiarire questo paragrafo. | |
Emendamento 12 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 8 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
Un enzima alimentare che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 può essere incluso nell'elenco comunitario a norma del presente regolamento soltanto se è stato autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003. |
Un enzima alimentare che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 e non è già incluso nell'elenco comunitario può essere incluso in tale elenco a norma del presente regolamento soltanto se è stato autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003. |
Motivazione | |
Reintroduce in parte l'emendamento 34 approvato in prima lettura. Qualsiasi prodotto geneticamente modificato utilizzato per produrre un enzima alimentare già autorizzato nell'Unione europea a norma del regolamento relativo agli enzimi alimentari deve essere autorizzato anche a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003. L'emendamento uniforma il regolamento relativo agli enzimi alimentari alle altre proposte contenute nel pacchetto. | |
Emendamento 13 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 10 - paragrafo 1 | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
1. Gli enzimi alimentari e i preparati di enzimi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali, venduti separatamente o in associazione tra loro e/o ad altri ingredienti alimentari, quali definiti all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 2000/13/CE, possono essere immessi sul mercato soltanto con l'etichettatura di cui all'articolo 11 del presente regolamento, etichettatura che deve essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e apposta in modo indelebile. Le informazioni di cui all'articolo 11 sono redatte in un linguaggio facilmente comprensibile per gli acquirenti. |
1. Gli enzimi alimentari e i preparati di enzimi alimentari non destinati alla vendita ai consumatori finali, venduti separatamente o in associazione tra loro, possono essere immessi sul mercato soltanto con l'etichettatura di cui all'articolo 11 del presente regolamento, etichettatura che deve essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e apposta in modo indelebile. Le informazioni di cui all'articolo 11 sono redatte in un linguaggio facilmente comprensibile per gli acquirenti. |
Motivazione | |
Onde evitare la confusione tra gli enzimi o i preparati di enzimi e gli ingredienti ai quali essi sono stati aggiunti, quest'ultima categoria dovrebbe essere trattata separatamente. È pertanto opportuno reintrodurre il testo della prima lettura del Parlamento europeo. | |
Emendamento 14 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 11 - paragrafo 1 - lettera a | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
a) la denominazione figurante nel presente regolamento per ciascun enzima alimentare o una denominazione di vendita che comprenda la denominazione di ciascun enzima alimentare o, in mancanza di denominazione, una descrizione dell'enzima alimentare sufficientemente precisa da distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso; |
a) la denominazione figurante nel presente regolamento per ciascun enzima alimentare o, in mancanza di tale denominazione, la denominazione riconosciuta figurante nella nomenclatura dell'Unione internazionale di biochimica e biologia molecolare (IUBMB); |
Motivazione | |
L'emendamento è un compromesso tra la posizione comune e l'emendamento 21 della prima lettura del Parlamento. La formulazione "una denominazione di vendita che comprenda la denominazione di ciascun enzima alimentare" non è chiara e dovrebbe essere sostituita dalle denominazioni degli enzimi stabilite dall'IUBMB, che sono riconosciute a livello internazionale e dovrebbero pertanto essere utilizzate fino a quando non è stato pubblicato l'elenco positivo. (La soppressione di "una descrizione dell'enzima alimentare sufficientemente precisa da distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso" è in linea con la proposta di regolamento relativo agli additivi alimentari). | |
Emendamento 15 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 12, paragrafo 1, lettera a | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
a) la denominazione figurante nel presente regolamento per ciascun enzima alimentare o una denominazione di vendita che comprenda la denominazione di ciascun enzima alimentare o, in mancanza di denominazione, una descrizione dell'enzima alimentare sufficientemente precisa da distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso; |
a) la denominazione figurante nel presente regolamento per ciascun enzima alimentare o, in mancanza di tale denominazione, la denominazione riconosciuta figurante nella nomenclatura dell'Unione internazionale di biochimica e biologia molecolare (IUBMB); |
Motivazione | |
Cfr. emendamento 20. | |
Emendamento 16 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) | |
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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b bis) ove applicabile, l'indicazione che il prodotto di enzimi alimentari contiene organismi geneticamente modificati o è stato prodotto a partire da organismi geneticamente modificati, come previsto dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati1, e dal regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati2. |
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_________________________ 1 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 64). |
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2 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24. |
Motivazione | |
L'emendamento è basato su un emendamento approvato in prima lettura (emendamento 37). La posizione del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura degli OGM non è soddisfacente. Il Parlamento auspica che l'etichettatura sia più chiara nei casi in cui un prodotto di enzimi alimentari contenga organismi geneticamente modificati o sia prodotto a partire da organismi geneticamente modificati. |
Traduzione esterna
- [1] Testi approvati del 10.7.2007, P6_TA(2007)0322.
MOTIVAZIONE
Obiettivo della proposta:
Attualmente a livello europeo non esiste né valutazione della sicurezza né una procedura di autorizzazione degli enzimi alimentari, tranne per quelli che sono considerati additivi alimentari. L’industria preme per una legislazione armonizzata che includa una procedura comunitaria di autorizzazione degli enzimi alimentari, poiché l’assenza di norme comunitarie in questo settore ha favorito l’insorgere di pratiche commerciali sleali e di ostacoli alla crescita, dando luogo a una “discriminazione alla rovescia” contro i produttori alimentari nazionali nei paesi in cui vige una normativa più restrittiva.
L’obiettivo del regolamento proposto è quello di armonizzare la legislazione che disciplina l’uso degli enzimi nella lavorazione degli alimenti all’interno dell’UE al fine di tutelare la salute umana e di promuovere il commercio equo e la concorrenza.
Parere della relatrice sulla posizione comune:
La relatrice accoglie con favore il considerando 13 del testo del Consiglio, che accetta il suggerimento del Parlamento di introdurre una disposizione che consenta all’EFSA di decidere in merito a un’autorizzazione accelerata per gli enzimi alimentari attualmente sul mercato, considerando che molti enzimi sono già stati valutati in Stati membri in cui esistono consolidate procedure nazionali di autorizzazione, segnatamente in Danimarca, Francia e Regno Unito. La relatrice si compiace altresì delle disposizioni volte alla semplificazione dell’etichettatura introdotte dal Consiglio, che si applicheranno orizzontalmente all’intero pacchetto di regolamenti relativi agli additivi, agli enzimi e agli aromi alimentari finalizzato ad apportare miglioramenti nel settore alimentare.
Tuttavia, in prima lettura il Parlamento ha approvato una serie di importanti emendamenti al progetto di regolamento proposto dalla Commissione, emendamenti che il Parlamento auspica di vedere mantenuti nel testo. La relatrice ribadisce il parere del Parlamento secondo cui qualunque valutazione dei rischi dovrebbe essere incentrata sul “principio precauzionale”, che occorre pertanto sottolineare nella proposta in oggetto. In prima lettura il Parlamento ha inoltre rafforzato le disposizioni in materia di protezione dei consumatori al fine di garantire che un enzima alimentare non possa fuorviare i consumatori in quanto alla natura, alla qualità e alla sostanza di un prodotto. Tale concetto viene reintrodotto.
Gli enzimi alimentari non sono, e non possono essere, microrganismi geneticamente modificati. Tuttavia, è probabile che in futuro una crescente quantità di enzimi alimentari possa essere ottenuta da OGM. È importante sottolineare tale distinzione al fine di evitare incomprensioni o di generare inutili preoccupazioni, garantendo al contempo la trasparenza per i consumatori. La relatrice ha pertanto riproposto alcuni importanti emendamenti della prima lettura.
La relatrice auspica che la proposta in oggetto venga approvata senza ulteriori ritardi, affinché si possano introdurre norme armonizzate e si possa garantire un elevato livello di sicurezza alimentare.
PROCEDURA
Titolo |
Enzimi alimentari |
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Riferimenti |
16676/1/2007 – C6-0140/2008 – 2006/0144(COD) |
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Prima lettura del PE – Numero P |
10.7.2007 T6-0322/2007 |
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Proposta della Commissione |
COM(2006)0425 - C6-0257/2006 |
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Proposta modificata della Commissione |
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Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune |
13.3.2008 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ENVI 13.3.2008 |
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Relatore(i) Nomina |
Avril Doyle 14.9.2006 |
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Approvazione |
6.5.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
51 0 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Anne Laperrouze, Kartika Tamara Liotard, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Lambert van Nistelrooij |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Armando França, Raül Romeva i Rueda |
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Deposito |
13.5.2008 |
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