RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1576/89 e (CEE) n. 1601/91, il regolamento (CE) n. 2232/96 e la direttiva 2000/13/CE

13.5.2008 - (16677/3/2007 – C6‑0139/2008 – 2006/0147(COD)) - ***II

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatrice: Mojca Drčar Murko

Procedura : 2006/0147(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0177/2008

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1576/89 e (CEE) n. 1601/91, il regolamento (CE) n. 2232/96 e la direttiva 2000/13/CE

(16677/3/2007 – C6‑0139/2008 – 2006/0147(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la posizione comune del Consiglio (16677/3/2007 – C6‑0139/2008),

–   vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0427),

–   visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

–   visto l'articolo 62 del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6‑0177/2008),

1.  approva la posizione comune quale emendata;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Considerando 6

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

(6) I prodotti alimentari crudi che non hanno subito trasformazioni e i prodotti alimentari non composti quali spezie, erbe, tè, infusioni (ad esempio infusi di frutti o tisane), nonché miscugli di spezie e/o di erbe, miscele di tè e miscele per tisane, se consumati nella loro forma originale e/o non aggiunti ad alimenti, non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(6) I prodotti alimentari crudi che non hanno subito trasformazioni e i prodotti alimentari non composti quali spezie, erbe, tè, infusioni (ad esempio infusi di frutti o tisane), nonché miscugli di spezie e/o di erbe, miscele di tè e miscele per tisane non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Motivazione

È stato dimostrato che un'erba non presenta lo stesso preoccupante effetto tossicologico prodotto dai suoi singoli componenti. La fissazione di livelli massimi per detti componenti può portare ad un uso maggiore di estratti di erbe e permangono dubbi quanto al fatto che ciò fornisca una migliore protezione al consumatore.

Emendamento  2

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Considerando 7

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

Gli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti dovrebbero essere utilizzati soltanto se sono conformi ai criteri stabiliti dal presente regolamento. Il loro utilizzo deve essere sicuro e taluni aromi andrebbero pertanto sottoposti ad una valutazione del rischio prima che sia autorizzato il loro uso negli alimenti. Il loro utilizzo non deve indurre in errore i consumatori e la loro presenza negli alimenti dovrebbe pertanto essere segnalata sempre da un’etichettatura appropriata. I casi in cui il consumatore è indotto in errore includono, tra l'altro, la natura, la freschezza, la qualità degli ingredienti impiegati, la genuinità del prodotto, il carattere naturale del processo di produzione o la qualità nutrizionale del prodotto. L'autorizzazione degli aromi dovrebbe tenere conto altresì di altri fattori pertinenti per la questione in esame, tra cui i fattori sociali, economici, tradizionali, etici ed ambientali e la fattibilità dei controlli.

Gli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti dovrebbero essere utilizzati soltanto se sono conformi ai criteri stabiliti dal presente regolamento. Il loro utilizzo deve essere sicuro e taluni aromi andrebbero pertanto sottoposti ad una valutazione del rischio prima che sia autorizzato il loro uso negli alimenti. Laddove possibile, occorre prestare attenzione alle eventuali conseguenze negative per i gruppi vulnerabili, compresa l'acquisizione di preferenze alimentari nei bambini. Il loro utilizzo non deve indurre in errore i consumatori e la loro presenza negli alimenti dovrebbe pertanto essere segnalata sempre da un’etichettatura appropriata. I casi in cui il consumatore è indotto in errore includono, tra l'altro, la natura, la freschezza, la qualità degli ingredienti impiegati, la genuinità del prodotto, il carattere naturale del processo di produzione o la qualità nutrizionale del prodotto. L'autorizzazione degli aromi dovrebbe tenere conto altresì di altri fattori pertinenti per la questione in esame, tra cui i fattori sociali, economici, tradizionali, etici ed ambientali e la fattibilità dei controlli.

Motivazione

Prima parte dell’emendamento 1 approvato dal Parlamento in prima lettura e soppresso dal Consiglio. L’inclusione dell'acquisizione di preferenze alimentari da parte dei bambini indica l’approccio moderato del Parlamento riguardo all’utilizzo degli aromi negli alimenti.

Emendamento  3

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Considerando 10

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

(10) I tenori massimi per talune sostanze indesiderabili presenti in natura dovrebbero riguardare principalmente gli alimenti o le categorie di alimenti che contribuiscono maggiormente alla dieta alimentare. Ciò permetterebbe agli Stati membri di organizzare controlli in base al rischio a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. produttori del settore alimentare devono tuttavia tenere conto della presenza di queste sostanze quando usano ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti e/o aromi nella preparazione di tutti gli alimenti per garantire che non siano immessi sul mercato alimenti non sicuri.

(10) Qualora talune sostanze indesiderabili naturalmente presenti negli alimenti composti costituiscano un rischio per la salute dei consumatori e qualora sulla base del parere dell'Autorità siano fissati tenori massimi, gli Stati membri dovrebbero organizzare controlli in base al rischio a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. produttori del settore alimentare devono tuttavia tenere conto della presenza di queste sostanze quando usano ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti e/o aromi nella preparazione di tutti gli alimenti per garantire che non siano immessi sul mercato alimenti non sicuri.

Motivazione

Il considerando è nuovo. La relatrice propone l’emendamento nell’intento di allineare il considerando con la posizione convenuta dal Parlamento su talune sostanze indesiderabili naturalmente presenti negli alimenti composti (in particolare con l’emendamento 13 all’articolo 5, paragrafo 2, e l’emendamento 23 all’allegato III, parte B).

Emendamento  4

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Considerando 13

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

(13) Al fine di garantire l'armonizzazione, la valutazione del rischio e l’autorizzazione degli aromi e dei materiali di base che devono essere sottoposti all’obbligo della valutazione dovrebbero essere effettuate secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. …/… del …, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione degli additivi alimentari, degli enzimi alimentari e degli aromi alimentari.

Al fine di garantire l'armonizzazione, la valutazione del rischio e l’autorizzazione degli aromi e dei materiali di base che devono essere sottoposti all’obbligo della valutazione dovrebbero essere effettuate secondo il principio di precauzione e in base alla procedura di cui al regolamento (CE) n. …/… del …, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione degli additivi alimentari, degli enzimi alimentari e degli aromi alimentari.

Motivazione

Riprende l’emendamento 2 approvato in prima lettura, mirante a porre il principio di precauzione al centro delle valutazioni di rischio degli aromi.

Emendamento  5

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Considerando 23

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

(23) Un aroma o un materiale di base che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, dovrebbe essere soggetto alla procedura di autorizzazione ai sensi di detto regolamento per quanto riguarda la valutazione della sicurezza della modificazione genetica, mentre l'autorizzazione finale dell'aroma o del materiale di base dovrebbe essere rilasciata ai sensi del presente regolamento.

(23) Un aroma o un materiale di base che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, dovrebbe essere autorizzato ai sensi di detto regolamento nonché del presente regolamento.

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura. La duplicazione delle procedure di approvazione dovrebbe essere evitata. La relatrice ritiene che sia necessario un approccio coerente nei tre regolamenti riguardanti, rispettivamente, gli aromi, gli additivi e gli enzimi.

Emendamento  6

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 1 – comma 1

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme relative agli aromi e agli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti, al fine di assicurare un efficace funzionamento del mercato interno ed un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare, tenendo conto ove opportuno della tutela dell'ambiente.

Il presente regolamento stabilisce norme relative agli aromi e agli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti, al fine di assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e di protezione dei consumatori e un efficace funzionamento del mercato interno, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare, tenendo conto ove opportuno della tutela dell'ambiente.

Motivazione

L’emendamento 7 approvato in prima lettura è considerato un orientamento per l’interpretazione di eventuali disposizioni ambigue del regolamento, nel caso in cui sussistano dubbi per il consumatore.

Emendamento  7

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

c) agli alimenti non composti e ai miscugli di spezie e/o di erbe, alle miscele di tè e miscele per tisane nella loro forma originale se non sono stati utilizzati come ingredienti alimentari.

c) agli alimenti non composti e ai miscugli quali, ma non esclusivamente, spezie e/o erbe fresche, essiccate o congelate, alle miscele di tè e miscele per tisane nella loro forma originale.

Motivazione

L'emendamento ripristina la posizione del Parlamento in prima lettura.

Emendamento  8

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

2 bis. Se necessario, per stabilire se una sostanza o una miscela di sostanze, un materiale o un tipo di alimento rientri nel campo di applicazione del presente regolamento, può essere adottata una decisione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

Motivazione

Riprende l’emendamento 11, che si rende necessario per allineare il testo con le disposizioni della nuova procedura di comitato.

Emendamento  9

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera k

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

k) per "appropriato procedimento fisico" s’intende un procedimento fisico che non modifica intenzionalmente la natura chimica dei componenti degli aromi e che non comporta tra l'altro l’uso di ossigeno singoletto, ozono, catalizzatori inorganici, catalizzatori metallici, reagenti metallorganici e/o radiazioni UV.

k) per "appropriato procedimento fisico" s’intende un procedimento fisico che non modifica intenzionalmente la natura chimica dei componenti degli aromi, fatto salvo l'elenco dei procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti di cui all'allegato II, e che non comporta tra l'altro l’uso di ossigeno singoletto, ozono, catalizzatori inorganici, catalizzatori metallici, reagenti metallorganici e/o radiazioni UV.

Motivazione

Riprende l’emendamento 15, approvato dal Parlamento in prima lettura. Esso prende in considerazione i procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti, ma non è stato accettato dal Consiglio.

Emendamento  10

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 4 – lettera a

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

a) in base ai dati scientifici disponibili non presentano un rischio per la salute dei consumatori e

a) in base ai dati scientifici disponibili e al principio di precauzione non presentano un rischio per la salute dei consumatori e

Motivazione

Riprende l’emendamento 17 approvato in prima lettura. Come nella vigente legislazione sugli additivi alimentari, il chiaro beneficio apportato al consumatore deve costituire una condizione fondamentale della procedura di autorizzazione degli aromi.

Emendamento  11

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 4 – lettera b bis (nuova)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

b bis) il loro uso comporta vantaggi e benefici per il consumatore e

Motivazione

Riprende l’emendamento 19 approvato in prima lettura, mirante a bilanciare i vantaggi e gli svantaggi dell’aggiunta di aromi negli alimenti.

Emendamento  12

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 4 – lettera b ter (nuova)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

b ter) esiste una ragionevole necessità tecnologica.

Motivazione

L’emendamento 20 approvato dal Parlamento in prima lettura sottolinea la posizione del Parlamento riguardo al processo di autorizzazione degli aromi. Entrambi gli emendamenti 11 e 12 mirano a raccomandare un utilizzo moderato degli aromi negli alimenti.

Emendamento  13

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 6 – paragrafo 2

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

2. Fatto salvo il regolamento (CEE) n. 1576/89, i tenori massimi negli alimenti composti di cui all’allegato III, parte B di talune sostanze naturalmente presenti negli aromi e/o negli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti non sono superati per effetto dell’uso di aromi e/o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti negli o sugli alimenti. I tenori massimi delle sostanze specificate nell'allegato III si applicano agli alimenti immessi sul mercato, salvo indicazioni contrarie. In deroga a questo principio, per gli alimenti essiccati e/o concentrati che devono essere ricostituiti i tenori massimi si applicano agli alimenti ricostituiti secondo le istruzioni riportate sull'etichetta, tenuto conto del fattore minimo di diluizione.

2. Qualora esista una giustificata preoccupazione scientifica che negli alimenti composti talune sostanze naturalmente presenti negli aromi e negli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti possano costituire un problema di sicurezza per la salute dei consumatori, la Commissione può, di propria iniziativa o sulla base di informazioni fornite dagli Stati membri e del parere dell'Autorità, fissare tenori massimi per tali sostanze, che vengono elencati all'allegato III, parte B.

Motivazione

Riprende l’emendamento 21 approvato dal Parlamento in prima lettura. L'obiettivo di estendere la portata del regolamento per includervi gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti è quello di fornire assistenza nel controllo di talune sostanze naturalmente presenti negli aromi e negli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti. I tenori massimi andrebbero elencati nella parte B dell’allegato III, sulla base del parere dell'Autorità, qualora siano state sollevate giustificate preoccupazioni scientifiche circa il fatto che tali sostanze negli alimenti composti possano porre un problema di sicurezza per la salute dei consumatori.

Emendamento  14

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

2 bis. In deroga al paragrafo 2, i tenori massimi non si applicano quando un alimento composto non presenta aggiunte di aromatizzanti e i soli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti che sono stati aggiunti sono erbe e spezie fresche, essiccate o congelate.

Motivazione

Riprende l’emendamento 46 approvato dal Parlamento in prima lettura. Non esistono prove scientifiche secondo cui un'erba produce gli stessi preoccupanti effetti tossicologici di un suo componente individuale. La fissazione di livelli massimi per tali componenti può portare ad un aumento dell'uso di estratti di erbe e il Parlamento dubita che ciò comporti una maggiore tutela per i consumatori.

Emendamento  15

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 12

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

Un aroma o materiale di base che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 può essere incluso nell'elenco comunitario di cui all'allegato I a norma del presente regolamento soltanto se è autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Un aroma o materiale di base che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 e che non è già incluso nell'elenco comunitario di cui all'allegato I del presente regolamento può essere incluso in detto elenco a norma del presente regolamento soltanto se è autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura. La duplicazione delle procedure di approvazione dovrebbe essere evitata. La relatrice ritiene che sia necessario un approccio coerente nei tre regolamenti riguardanti, rispettivamente, gli aromi, gli additivi e gli enzimi.

Emendamento  16

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

f) la denominazione o ragione sociale e l’indirizzo del produttore, dell’imballatore o del venditore;

f) la denominazione o ragione sociale e l’indirizzo del produttore, dell’imballatore o del venditore stabilito nella Comunità;

Motivazione

L'emendamento 26 approvato dal Parlamento in prima lettura ha lo scopo di garantire le tracciabilità e va applicato alle disposizioni in materia di etichettatura fissate dalla direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda il consumatore finale, per cui l'operatore del settore deve essere stabilito nell'UE.

Emendamento  17

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 15 – paragrafo 2

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, le informazioni di cui alle lettere e) e g) di tale paragrafo possono figurare solo sui documenti relativi alla partita che devono essere forniti all'atto della consegna o anteriormente ad essa, purché l'indicazione "non destinato alla vendita al dettaglio" sia apposta su una parte facilmente visibile dell'imballaggio o del recipiente del prodotto in questione.

2. In deroga al paragrafo 1, le informazioni di cui alle lettere e), g) e j) di tale paragrafo possono figurare solo sui documenti relativi alla partita che devono essere forniti all'atto della consegna o anteriormente ad essa, purché l'indicazione "non destinato alla vendita al dettaglio" sia apposta su una parte facilmente visibile dell'imballaggio o del recipiente del prodotto in questione.

Motivazione

In contrasto con la proposta modificata della Commissione (del 24/10/07), la posizione comune non prevede la possibilità di includere informazioni sugli aromi e le altre sostanze di cui all'articolo in questione ed elencate nell'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE (ossia etichettatura degli allergeni) nei documenti di accompagnamento. La relatrice propone di estendere la possibilità di fornire talune informazioni sui documenti riguardanti la consegna dei contenitori di aromi non destinati alla vendita al consumatore finale.

Emendamento  18

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

4. Il termine "naturale" può essere utilizzato in associazione ad un riferimento ad un alimento, ad una categoria di alimenti o ad una fonte d'aroma vegetale o animale solo se la totalità o almeno il 95% (p/p) del componente aromatizzante è stato ottenuto dal materiale di base a cui è fatto riferimento. Il 5% massimo (p/p) non riproduce l'aroma del materiale di base a cui è fatto riferimento.

4. Il termine "naturale" può essere utilizzato in associazione ad un riferimento ad un alimento, ad una categoria di alimenti o ad una fonte d'aroma vegetale o animale solo se la totalità o almeno il 95% (p/p) del componente aromatizzante è stato ottenuto dal materiale di base a cui è fatto riferimento.

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura. La relatrice ritiene che non dovrebbero esserci restrizioni al 5% del componente aromatizzante ottenuto da altri materiali di base purché siano anch'essi naturali e quindi il 100% sia ottenuto da fonti naturali.

Emendamento  19

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 16 – paragrafo 6

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

6. Il termine "aroma naturale" può essere utilizzato soltanto se il componente aromatizzante è derivato da materiali di base diversi e se un riferimento ai materiali di base non ne indica l'aroma o il sapore.

6. Il termine "aroma naturale" può essere utilizzato soltanto se il componente aromatizzante è derivato da materiali di base diversi e se un riferimento ai materiali di base non ne indica l'aroma o il sapore, e alle condizioni descritte ai paragrafi 4 e 5.

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura. La relatrice ne propone il ripristino.

Emendamento  20

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 19 – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

1. Un produttore o un utilizzatore di una sostanza aromatizzante, o il rappresentante di tale produttore o utilizzatore, su richiesta della Commissione, comunica il quantitativo di sostanza aggiunta agli alimenti nella Comunità in dodici mesi, nonché i livelli d’uso per determinate categorie alimentari nella Comunità. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri tali informazioni.

1. Un produttore o un utilizzatore di una sostanza aromatizzante, o il rappresentante di tale produttore o utilizzatore, su richiesta della Commissione, comunica il quantitativo di sostanza aggiunta agli alimenti nella Comunità in dodici mesi. Le informazioni fornite in tale contesto sono trattate come dati riservati. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri le informazioni sui livelli d’uso per determinate categorie nella Comunità.

Motivazione

La relatrice reintroduce, modificandone la formulazione, parte dell’emendamento 31, che era stato soppresso dal Consiglio.

Emendamento  21

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 19 – paragrafo 3

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

3. I produttori o gli utilizzatori di aromi e/o materiali di base comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi nuova informazione scientifica o tecnica che possa incidere sulla valutazione della sicurezza degli aromi e/o dei materiali di base.

3. I produttori o gli utilizzatori di aromi e/o materiali di base comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi nuova informazione scientifica o tecnica loro nota e accessibile che possa incidere sulla valutazione della sicurezza degli aromi e/o dei materiali di base.

Motivazione

Riprende parte dell’emendamento 31 approvato dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento  22

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 20 – paragrafo 2

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

2. Previa consultazione dell’Autorità, è adottata entro il ...*, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, una metodologia comune per la raccolta, da parte degli Stati membri, di informazioni sul consumo e sull’uso degli aromi inclusi nell’elenco comunitario e delle sostanze di cui all’allegato III.

2. Previa consultazione dell’Autorità, è adottata entro il ...*, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 3, una metodologia comune per la raccolta, da parte degli Stati membri, di informazioni sul consumo e sull’uso degli aromi inclusi nell’elenco comunitario e delle sostanze di cui all’allegato III.

Motivazione

L’emendamento 32 approvato dal Parlamento in prima lettura è necessario per allineare il testo alle disposizioni della nuova procedura di comitato.

Emendamento  23

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 26

Regolamento (CEE) n. 1576/89

 

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

Modifica del regolamento (CEE) n. 1576/89

Modifica del regolamento (CE) n. 110/2008

Il regolamento (CEE) n. 1576/89 è modificato come segue:

Il regolamento (CE) n. 110/2008 è modificato come segue:

 

1. All'articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

 

"c) possono contenere sostanze aromatizzanti quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. .../...* e preparazioni aromatiche quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento;"

 

2. All'articolo 5, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

 

"c) possono contenere uno o più aromi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. .../...*;"

1) l'articolo 1, paragrafo 4, lettera m), è modificato nel modo seguente:

3. Nell'allegato I, il punto 9 è sostituito dal seguente:

a) al punto 1), lettera a), il secondo comma è sostituito dal seguente:

"9. Aromatizzazione

 

L'operazione che consiste nell'impiegare, per l'elaborazione di una bevanda spiritosa, uno o più aromi, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. .../...*."

 

4. L'allegato II è modificato come segue:

 

a) Al punto 19, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"Possono essere impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti definite dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti1, e/o piante o parti di piante aromatiche, ma le caratteristiche organolettiche del ginepro devono essere percettibili, anche se sono talvolta attenuate.

"c) possono essere impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sugli aromi e/o preparazioni aromatiche quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento, e/o piante aromatiche o parti di esse, ma le caratteristiche organolettiche del ginepro devono essere percettibili, sebbene talvolta attenuate;"

b) il punto 2, lettera a), è sostituito dal seguente:

b) Al punto 20, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"La bevanda può essere chiamata "gin" se è ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola avente le caratteristiche organolettiche appropriate con le sostanze aromatizzanti definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. …/… e/o con le preparazioni aromatiche definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento, in modo che il gusto di ginepro sia predominante.";

"c) nella produzione del gin possono essere impiegate soltanto sostanze aromatizzanti quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. .../...* e/o preparazioni aromatiche quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento, in modo che il gusto di ginepro sia predominante;"

c) al punto 2), lettera b), il primo comma è sostituito dal seguente:

c) Al punto 21, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"La bevanda può anche essere denominata "gin distillato" se è stata ottenuta esclusivamente mediante ridistillazione di alcole etilico di origine agricola di qualità adeguata, con le caratteristiche organolettiche desiderate e con un titolo alcolometrico iniziale di almeno 96 % vol utilizzando i tradizionali alambicchi di gin, in presenza di bacche di ginepro e di altri prodotti vegetali naturali, a condizione che il gusto di ginepro sia predominante. La denominazione "gin distillato" si impiega anche per la miscela del prodotto di tale distillazione con alcole etilico di origine agricola di uguale composizione, purezza e titolo alcolometrico. Per l'aromatizzazione del gin distillato si possono anche usare le sostanze aromatizzanti e/o le preparazioni aromatiche di cui alla lettera a). Il London gin è un tipo di gin distillato.";

"ii) la miscela del prodotto di tale distillazione con alcole etilico di origine agricola di uguale composizione, purezza e titolo alcolometrico. Per l'aromatizzazione del gin distillato possono essere impiegate anche sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche come indicato alla categoria 20, lettera c);"

2. all'articolo 1, paragrafo 4, lettera n), punto 1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

d) Al punto 23, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"Possono essere impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. …/…* e/o preparazioni aromatiche definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento, a condizione che il gusto del carvi sia predominante.";

"c) possono essere impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. .../...* e/o preparazioni aromatiche quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento, ma il gusto del carvi deve essere predominante."

3. all'articolo 1, paragrafo 4, lettera p), il primo comma è sostituito dal seguente:

e) Al punto 24, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"Le bevande spiritose di gusto prevalentemente amaro, ottenute mediante aromatizzazione dell'alcole etilico di origine agricola con le sostanze aromatizzanti definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. …/…* e/o preparazioni aromatiche definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento.";

"c) possono essere impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti naturali quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. .../... e/o preparazioni aromatiche quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento, ma il gusto di queste bevande è attribuibile in gran parte a distillati di semi di carvi (Carum carvi L.) e/o di semi di aneto (Anethum graveolens L.), mentre è vietata l'aggiunta di oli essenziali."

4. all'articolo 1, paragrafo 4, lettera u) il primo comma è sostituito dal seguente:

f) Al punto 30, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"La bevanda spiritosa ottenuta aromatizzando l'alcole etilico di origine agricola con aromi di chiodi di garofano e/o di cannella, mediante uno dei seguenti procedimenti: macerazione e/o distillazione, ridistillazione dell'alcole in presenza di parti delle piante sopra menzionate, aggiunta di sostanze aromatizzanti definite all'articolo 3, paragrafo 2), lettera b) del regolamento (CE) n. …/…* di chiodi di garofano o di cannella, o una combinazione di tali procedimenti.";

"a) Le bevande spiritose di gusto amaro o bitter sono bevande spiritose dal gusto prevalentemente amaro, ottenute mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola con sostanze aromatizzanti quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) .../...* e/o preparazioni aromatiche quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento;"

5. all’articolo 4, paragrafo 5 il primo e il secondo comma, esclusi gli elenchi di cui alle lettere a) e b), sono sostituiti dal testo seguente:

g) Al punto 32, lettera c), il primo comma e l'alinea del secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Per l'elaborazione delle bevande spiritose definite all'articolo 1, paragrafo 4, ad eccezione delle bevande spiritose definite all’articolo 1, paragrafo 4, lettere m), n) e p), si possono utilizzare soltanto le sostanze e le preparazioni aromatiche naturali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d) del regolamento (CE) n. …/... . Tuttavia, le sostanze aromatizzanti definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. …/…* sono autorizzate per i liquori, ad eccezione di quelle menzionate in appresso:".

"c) nella preparazione di liquori possono essere utilizzate sostanze aromatizzanti quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. .../...* e preparazioni aromatiche quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento. Tuttavia, solo le sostanze aromatizzanti naturali quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. .../...* e le preparazioni aromatiche quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento sono impiegate nell'elaborazione dei seguenti liquori:"

 

h) Al punto 41, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

 

"c) nell'elaborazione del liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. .../...* e preparazioni aromatiche quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento."

 

i) Al punto 44, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 

"a) Il Väkevä glögi o spritglögg è una bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola con aromi naturali di chiodi di garofano e/o di cannella, usando uno dei seguenti procedimenti: macerazione e/o distillazione, ridistillazione dell'alcole in presenza di parti delle piante suddette, aggiunta di sostanze aromatizzanti quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. .../..., di chiodi di garofano o di cannella o una combinazione di tali procedimenti;"

 

j) Al punto 44, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

 

"c) possono essere impiegate anche altre sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatizzanti quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e d) del regolamento (CE) n. .../...*, ma l'aroma delle spezie menzionate deve essere predominante;"

 

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

Lo scopo dell'emendamento è di adattare il nuovo regolamento sulle bevande spiritose (CE) n. 110/2008. Esso sostituisce il testo della posizione comune che adattava il vecchio regolamento (CEE) n. 1576/89. La soppressione della categoria "identici a quelli naturali" deve consentire ai produttori delle bevande spiritose tradizionali aquavit e väkevä glögi di utilizzare solo sostanze aromatizzanti naturali per preservare la loro immagine di qualità. Per quanto riguarda quest'ultima bevanda, devono essere consentite sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche.

Emendamento  24

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 28

Regolamento (CE) n. 2232/96

Articolo 5 – paragrafo 1

 

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

1. L'elenco delle sostanze aromatizzanti di cui all’articolo 2, paragrafo 2 è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 7 entro il 31 dicembre 2008.

1. L'elenco delle sostanze aromatizzanti di cui all'articolo 2, paragrafo 2 è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 7 entro il 31 dicembre 2010.

Motivazione

L'elenco comunitario delle sostanze aromatizzanti ("l'elenco delle sostanze aromatizzanti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2232/96") dovrebbe essere adottato solo una volta completato il programma di valutazione. Dal momento che la valutazione non è stata completata e dal momento che è improbabile che il programma sia finalizzato entro il 2008 o anche il 2009, il rinvio della pubblicazione e l'adozione dell'elenco comunitario nel 2010 sembrano essere giustificati.

Emendamento  25

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 29

Direttiva 2000/13/CE

Allegato III – paragrafo 1 – trattino 2

 

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

– "aromatizzanti di affumicatura", se il componente aromatizzante contiene aromi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. …/... e conferisce un aroma di affumicatura agli alimenti.

– "aromatizzanti di affumicatura", o una denominazione o descrizione più specifica dell’aromatizzante (o aromatizzanti) di affumicatura, se il componente aromatizzante contiene aromi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. …/... ed è utilizzato o mescolato internamente per conferire un aroma di affumicatura agli alimenti. Una denominazione nell'elenco degli ingredienti non è necessaria quando il prodotto affumicato autorizzato è utilizzato sulla superficie del prodotto alimentare nel processo di affumicatura al fine di ottenere un colore, una consistenza e un aroma di affumicatura.

Motivazione

Riprende l’emendamento 37 approvato dal Parlamento in prima lettura, che prevede l'opportunità di menzionare aromatizzanti di affumicatura specifici in modo che i consumatori vengano opportunamente informati in merito agli aromatizzanti al salmone, alla pancetta, al barbecue, ecc.

La seconda parte di questo emendamento non è stata presentata in prima lettura. Essa riguarda i processi in cui i condensati di fumo sono utilizzati in un'operazione di affumicatura alternativa che, oltre all'aroma, influisce anche sul colore, la consistenza e la conservazione degli alimenti. La relatrice ritiene che l'emendamento dovrebbe essere presentato in seconda lettura dal momento che i risultati dell'EFSA, pubblicati il 29 giugno 2007, hanno confermato che l'uso di aromatizzanti di affumicatura è generalmente considerato meno preoccupante per la salute rispetto al processo di affumicatura tradizionale.

Emendamento  26

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 30 – comma 2 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

L'articolo 10 si applica 18 mesi dopo la data di applicazione dell'elenco comunitario.

Motivazione

Riprende l’emendamento 44 approvato dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento  27

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 30 – paragrafo 3

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

Gli articoli 10, 26 e 27 si applicano dalla data di applicazione dell'elenco comunitario.

Gli articoli 26 e 27 si applicano dalla data di applicazione dell'elenco comunitario.

Motivazione

Riprende l’emendamento 44 approvato dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento  28

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Allegato III – parte B

Posizione comune del Consiglio

Parte B:   Tenori massimi di talune sostanze naturalmente presenti negli aromi e negli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti, in taluni alimenti composti finali a cui sono stati aggiunti aromi e/o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti

Questi tenori massimi non si applicano agli alimenti composti che sono preparati e consumati nello stesso luogo, che non contengono aromi aggiunti e che contengono soltanto erbe e spezie come ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti.

Denominazione della sostanza

Alimento composto in cui la presenza della sostanza è limitata

Tenore massimo mg/kg

Beta-asarone

Bevande alcoliche

1,0

1-Allil-4-metossibenzene,

estragolo

Prodotti a base di latte

Frutta e ortaggi trasformati (inclusi funghi, radici, tuberi, leguminose e legumi), frutta secca con guscio e semi trasformati

Prodotti ittici

Bevande analcoliche

50

 

50

 

50

10

Acido cianidrico

Torrone, marzapane, suoi succedanei o prodotti simili

Frutta con nocciolo in scatola

Bevande alcoliche

50

 

5

35

Mentofurano

 

Confetteria contenente menta/menta piperita, ad eccezione della microconfetteria per rinfrescare l’alito

Microconfetteria per rinfrescare l’alito

Gomma da masticare

Bevande alcoliche contenenti menta/menta piperita

 

500

 

3000

1000

200

 

4-Allil-1,2-dimetossibenzene,

metileugenolo

 

Latte e latticini

Preparati di carne e prodotti a base di carne, incluso il pollame e la selvaggina

Preparati di pesce e prodotti a base di pesce

Minestre e salse

Alimenti pronti al consumo

Bevande analcoliche

20

15

 

10

60

20

1

Pulegone

 

Confetteria contenente menta/menta piperita, ad eccezione della microconfetteria per rinfrescare l’alito

Microconfetteria per rinfrescare l’alito

Gomma da masticare

Bevande analcoliche contenenti menta/menta piperita

Bevande alcoliche contenenti menta/menta piperita

 

250

 

2000

350

20

 

100

 

Quassina

Bevande analcoliche

Prodotti di panetteria

Bevande alcoliche

0,5

1

1,5

1-Allil-3,4-metilendiossibenzene, safrolo

Preparati di carne e prodotti a base di carne, incluso il pollame e la selvaggina

Preparati di pesce e prodotti a base di pesce

Minestre e salse

Bevande analcoliche

15

 

15

25

1

Teucrina A

 

Bevande spiritose gusto amaro o bitter[2]

Liquori[3] di gusto amaro

Altre bevande alcoliche

5

5

2

Tuione (alfa e beta)

Bevande alcoliche, ad eccezione di quelle prodotte dalla specie Artemisia

Bevande alcoliche prodotte dalla specie Artemisia

Bevande analcoliche prodotte dalla specie Artemisia

10

 

35

 

0,5

 

Cumarina

 

Prodotti di panetteria tradizionale e/o stagionale contenenti un riferimento alla cannella nell'etichettatura

Cereali per prima colazione, compreso il muesli

Prodotti di panetteria fine, ad eccezione dei prodotti di panetteria tradizionali o stagionali contenenti un riferimento alla cannella nell'etichettatura

Dessert

 

50

 

20

 

 

 

15

 

5

Emendamento

Parte B: Tenori massimi di talune sostanze naturalmente presenti negli aromi e negli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti, in taluni alimenti composti finali a cui sono stati aggiunti aromi e/o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti

Denominazione della sostanza

Alimento composto in cui la presenza della sostanza è limitata

Tenore massimo mg/kg

 

 

Motivazione

L’emendamento, approvato dal Parlamento in prima lettura, è correlato all’emendamento all’articolo 5, paragrafo 2, e presenta una lista vuota, salvo nel caso in cui l’Autorità giudichi nocive talune sostanze indesiderabili presenti in natura. Una soluzione analoga viene presentata all’articolo 8 e all’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti.

Traduzione esterna

  • [1]  Testi approvati del 10.7.2007, P6_TA(2007)0323.
  • [2]               Secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera p) del regolamento n. 1576/89.
  • [3]               Secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera r) del regolamento n. 1576/89.

MOTIVAZIONE

Rispetto alla proposta di regolamento della Commissione, nella posizione comune il Consiglio ha riorganizzato le denominazioni degli articoli e dei capitoli e ha chiarito punti ambigui. Nel farlo, ha tenuto conto di una serie di emendamenti proposti dal Parlamento, ignorandone purtroppo altri che in prima lettura il Parlamento aveva giudicato essenziali. Non è sufficiente rafforzare semplicemente il mercato interno garantendo condizioni eque per tutti i produttori: occorre tenere conto anche degli interessi dei consumatori, primo tra tutti del desiderio che gli alimenti siano il più naturali possibile.

Il Parlamento intende difendere quegli emendamenti concordati in prima lettura che ritiene basilari per un regolamento equilibrato e praticabile, che tenga conto degli sviluppi scientifici e tecnologici nel settore degli aromatizzanti. Oltre alla sicurezza alimentare e al rafforzamento del mercato interno mediante la garanzia di condizioni di concorrenza eque per tutti i produttori, occorre tenere conto anche di altri interessi dei consumatori, tra i quali predomina il desiderio che gli alimenti siano quanto più naturali possibile.   

Non è necessariamente vero che tutti gli aromi sicuri dal punto di vista tossicologico sono realmente benefici per i consumatori. Il Parlamento desidera sottolineare in particolare il diritto di scelta del consumatore. Per quanto riguarda la procedura di autorizzazione degli aromi, la “ragionevole necessità tecnologica”, per esempio, è legata ad altre strategie comunitarie, come la lotta all’obesità, in quanto l’aggiunta di aromi eccessivamente potenti può mascherare la scarsa qualità dei cibi pronti.

Il Consiglio e il Parlamento hanno due posizioni diverse in merito a taluni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati nei e sui prodotti alimentari e in merito ai livelli massimi indicati nell’allegato III per tali ingredienti.

Il comitato scientifico dell’alimentazione umana (SCF) e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) hanno rilevato che i costituenti vegetali safrolo, estragolo e metileugenolo, appartenenti alla classe chimica degli alchilbenzeni, sono composti genotossici e cancerogeni. La cancerogenicità di tali composti è stata dimostrata mediante sperimentazione animale, somministrando dosi relativamente elevate di singoli composti. Gli esseri umani sono esposti a tali composti in dosi molto più basse rispetto a quelle usate durante gli esperimenti condotti sugli animali. Non esistono dati circa l’interazione tra composti indesiderabili presenti in natura e altre sostanze presenti nelle erbe e nelle spezie.

Il Parlamento ha preso atto dell’argomentazione addotta dal Consiglio secondo cui i livelli massimi consentiti indicati nell’allegato III sono già stati definiti nella direttiva 88/388/CE, ma ritiene che ciò indichi che la motivazione alla base della limitazione dell’utilizzo delle erbe e delle spezie nei cibi pronti sia (ancora) insufficiente. Negli ultimi venti anni gli Stati membri non hanno sviluppato una metodologia per monitorare quali effetti pratici abbiano avuto i livelli massimi sulla salute dei consumatori, né hanno effettuato ricerche in materia.

Pertanto, secondo il Parlamento non è dimostrato che i cibi pronti in cui sono naturalmente presenti determinati ingredienti elencati nell’allegato III abbiano lo stesso potenziale tossicologico di taluni ingredienti naturali testati da soli. Tale posizione si basa su recenti studi tossicologici che tengono conto del fatto che gli individui sono esposti all’alchilbenzene in matrici alimentari complesse. Gli effetti delle matrici alimentari derivanti da alimenti singoli o da combinazioni di alimenti su taluni ingredienti disponibili in natura sono noti e sono provocati da legami chimici con altre componenti dell’alimento o dall’azione di altri ingredienti che aumentano o diminuiscono i suddetti effetti. Si ipotizza che questi differiscano da caso a caso, pertanto è necessario effettuare le ricerche sui singoli prodotti.

Il Parlamento auspica che nel caso di specie si possa invertire l’onere della prova. Il principio in base al quale i produttori di erbe e spezie devono dimostrare l’infondatezza della presunzione giuridica di nocività per ogni singolo prodotto è controverso. Sarebbe più logico invertire tale procedura. Laddove esiste un sospetto scientificamente giustificato che talune sostanze contenute negli alimenti destinati al consumo umano sono nocive per la salute, si potrebbero includere nell’allegato III i valori massimi consentiti sulla base di un parere in tal senso da parte dell’Autorità.

Il Parlamento ha inoltre tenuto conto del fatto che i principi attivi contenuti nelle combinazioni di erbe variano da una stagione all’altra. Le variazioni stagionali richiederebbero lo svolgimento di costosi test, che probabilmente eccederebbero il valore di mercato delle combinazioni di erbe e spezie, pertanto i produttori di cibi pronti potrebbero benissimo decidere preventivamente di sostituire le erbe con degli aromi. Non è ciò che desiderano i consumatori europei. Nell’assumere la presente posizione il Parlamento ha tenuto conto anche del fatto che il regolamento non limita l’utilizzo delle erbe e delle spezie in quanto tali e che nella posizione comune il Consiglio ha altresì abolito i valori massimi per le sostanze di cui all’allegato III che vengono aggiunte agli alimenti preparati nello stesso sito. Il Parlamento ritiene che la giustificazione addotta per tale decisione – la presunta quantità esigua di sostanze nocive presenti nei cibi preparati in tal modo – potrebbe essere estesa agli alimenti in generale.

PROCEDURA

Titolo

Aromi e ingredienti alimentari che hanno proprietà aromatizzanti

Riferimenti

16677/3/2007 – C6-0139/2008 – 2006/0147(COD)

Prima lettura del PE – Numero P

10.7.2007                    T6-0323/2007

Proposta della Commissione

COM(2006)0427 - C6-0259/2006

Proposta modificata della Commissione

COM(2007)0671

Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune

13.3.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ENVI

13.3.2008

Relatore(i)

       Nomina

Mojca Drčar Murko

14.9.2006

 

 

Approvazione

6.5.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

54

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Inés Ayala Sender, Anne Laperrouze, Kartika Tamara Liotard, Alojz Peterle, Bart Staes, Lambert van Nistelrooij

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Armando França, Raül Romeva i Rueda

Deposito

13.5.2008