RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeoe del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione)

13.5.2008 - (COM(2007)0610 – C6‑0348/2007 – 2007/0219(COD)) - ***I

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
(Rifusione – articolo 80 bis del regolamento)

Procedura : 2007/0219(COD)
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A6-0178/2008
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo

e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione)

(COM(2007)0610 – C6‑0348/2007 – 2007/0219(COD))

(Procedura di codecisione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0610),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0348/2007),

–   visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[1],

–   vista la lettera in data 24 gennaio 2008 della commissione giuridica alla commissione per i trasporti e il turismo a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6‑0178/2008),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata in appresso e quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Gli Stati membri dovrebbero adottare e far applicare specifiche misure volte a prevenire e sanzionare i comportamenti fraudolenti connessi ai certificati di abilitazione e dovrebbero proseguire i loro sforzi nell'ambito dell'OMI per raggiungere accordi rigorosi e applicabili per la lotta contro tali prassi su scala mondiale.

Motivazione

L'emendamento apporta adeguamenti tecnici al testo codificato della proposta di direttiva. Integrazione della prima parte del considerando 10 della direttiva 2005/45/CE.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis) L'Agenzia europea per la sicurezza marittima dovrebbe assistere la Commissione nella verifica dell'osservanza, da parte degli Stati membri, delle norme stabilite dalla presente direttiva.

Motivazione

L'emendamento apporta adeguamenti tecnici integrando il considerando 12 della direttiva 2005/45/CE. La Commissione ha affidato all'EMSA l'aspetto tecnico delle valutazioni della qualità della formazione della gente di mare. Nell'arco di cinque anni gli esperti dell'Agenzia controllano sul terreno da otto a dodici volte all'anno la formazione organizzata dai paesi terzi per i loro marittimi che lavorano su navi registrate nell'Unione europea (circa il 75% degli equipaggi di tali navi), al fine di assicurare l'osservanza della Convenzione STCW e di evitare le frodi.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Il Consiglio dovrebbe rivedere l'allegato II alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva, in base a una proposta che la Commissione deve presentare entro il 25 maggio 2008.

soppresso

Motivazione

L'emendamento apporta adeguamenti tecnici al testo codificato della proposta di direttiva. E' opportuno sopprimere il testo proposto dalla Commissione dal momento che l'Allegato II è già stato modificato dalla direttiva 2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 (l'articolo 1, paragrafo 4, modifica l'articolo 18 ter, paragrafo 6, della direttiva 2001/25/CE).

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Articolo 27, paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il Consiglio deciderà l'eventuale modifica dell'allegato II deliberando su proposta della Commissione entro il 25 maggio 2008 alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva.

soppresso

Motivazione

L'emendamento apporta adeguamenti tecnici al testo codificato della proposta di direttiva. E' opportuno sopprimere il testo proposto dalla Commissione dal momento che l'Allegato II è già stato modificato dalla direttiva 2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 (l'articolo 1, paragrafo 4, modifica l'articolo 18 ter, paragrafo 6, della direttiva 2001/25/CE).

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Allegato III – Parte A – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 160)

Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 160)

 

Unicamente l'articolo 4

Motivazione

L'emendamento apporta adeguamenti tecnici al testo codificato della proposta di direttiva. La formulazione di tali adeguamenti è conforme alla formulazione delle proposte del gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

  • [1]  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

MOTIVAZIONE

La necessità di stabilire un livello minimo di formazione della gente di mare non è recente, ma risale all'approvazione degli standard di formazione a livello internazionale, in particolare alla convenzione internazionale sugli standard per l'addestramento, i titoli professionali e il servizio di guardia dei naviganti (convenzione STCW) dell'organizzazione marittima internazionale (OMI), approvata nel 1978 e rivista nel 1995, che stabilisce norme vincolanti per l'addestramento e requisiti obbligatori per il rilascio dei brevetti.

La presente proposta consiste in una rifusione della direttiva concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. La proposta è stata presentata alla Commissione con un duplice obiettivo:

- la codificazione dell'atto comunitario, ossia l'integrazione di emendamenti successivi al testo originale della direttiva 2001/25/CE, ai fini di rendere più chiara e immediatamente comprensibile la legge comunitaria,

- l'adeguamento dell'atto alla nuova procedura di comitatologia, ossia alla procedura di comitato di regolamentazione con controllo.

NOTE SULLA PROCEDURA

L'associazione della codificazione di un atto comunitario con l'introduzione di nuovi elementi che modificano la sostanza di tale atto è un normale metodo legislativo di emendamento degli atti comunitari.

Questa procedura, denominata rifusione, consente di semplificare la legislazione comunitaria, dal momento che gli atti precedentemente emendati, spesso di difficile lettura, vengono abrogati e, ove opportuno, è prevista la modificazione sostanziale dell'atto originale.

Mediante l'accordo istituzionale del 28 novembre 2001[1], il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno stabilito le modalità che le tre istituzioni devono seguire quando fanno ricorso alla tecnica di rifusione degli atti normativi.

Nel presente caso, oltre alla codificazione dei quattro atti normativi che modificano il testo originale della direttiva 2001/25/CE, la Commissione propone alcuni emendamenti sostanziali. La proposta di rifusione, così come presentata dalla Commissione ai fini del procedimento legislativo, è tuttavia soggetta ad alcune limitazioni di fatto, dal momento che le proposte di emendamenti sostanziali dell'attuale direttiva 2001/25/CE sono limitate e consistono, nella maggior parte dei casi, in adattamenti alla nuova procedura di comitato di regolamentazione con controllo.

In base al paragrafo 9 del sopraccitato accordo interistituzionale, il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ha formulato un parere sulla proposta di rifusione confermando le modificazioni sostanziali, indicate come tali, alla proposta di direttiva della Commissione (in grigio). Il gruppo consultivo ha inoltre formulato alcuni ulteriori adeguamenti tecnici non contenuti nella proposta originale della Commissione.

In conformità alle disposizioni dell'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento, la commissione competente per le questioni giuridiche ha inviato mediante lettera un parere alla commissione per i trasporti e il turismo, proponendo l'integrazione di tutti gli adeguamenti contenuti nel parere del gruppo consultivo[2].

La commissione per i trasporti e il turismo è pertanto tenuta a esaminare l'adeguamento alla nuova procedura di comitato di regolamentazione con controllo, gli emendamenti proposti dal gruppo consultivo e, in via eccezionale, gli emendamenti necessari per motivi imperativi relativi alla logica interna del testo.

CONTENUTO DELLA DIRETTIVA

La direttiva concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare consente di migliorarne il livello delle conoscenze e delle competenze e di fornire maggiori garanzie di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento marino.

Il riconoscimento reciproco dei diplomi e dei certificati della gente di mare a livello comunitario facilita la libertà di circolazione eliminando indebiti ostacoli. La direttiva completa gli atti normativi dell'Unione europea al fine di garantire una formazione armonizzata della gente di mare, non prevista dall'attuale direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

La direttiva si applica alla gente di mare che presta servizio a bordo di navi marittime battenti bandiera di uno Stato membro a eccezione: a) delle navi da guerra, navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti a uno Stato membro o gestite da uno Stato membro esclusivamente a fini governativi e non commerciali, b) delle navi da pesca, c) delle imbarcazioni da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale, d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.

Gli obiettivi di istruzione e formazione e i relativi livelli di competenza da conseguire sono chiaramente definiti e identificano livelli di cognizioni, di capacità di apprendimento e di capacità professionali adeguati agli esami e alle valutazioni previsti dalla convenzione STCW.

Gli Stati membri devono assicurare che tutte le attività di formazione, di valutazione delle competenze, di abilitazione, di convalida e di rinnovo condotte da enti o agenzie non appartenenti alla pubblica amministrazione o sotto la loro autorità siano costantemente controllate attraverso un sistema di norme di qualità che assicuri il conseguimento di obiettivi definiti.

Il campo di applicazione delle norme di qualità abbraccia la gestione del sistema di abilitazione, tutti i corsi e i programmi di formazione, gli esami e le valutazioni effettuate dagli Stati membri o sotto la loro autorità, le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori.

Le norme della convenzione sono integrate nella direttiva mediante un allegato che riguarda le disposizioni obbligatorie contenute nella parte A del codice STCW e le raccomandazioni della parte B. La direttiva consente l'attuazione di misure e requisiti più severi in materia di protezione e sicurezza sociale a livello di Unione europea, quali l'introduzione di periodi minimi di riposo per il personale di guardia.

Per garantire l'attuazione fedele delle regole e delle raccomandazioni della convenzione, vengono stabiliti criteri uniformi per il riconoscimento dei certificati da parte di paesi terzi. Allo stesso tempo, laddove vengono svolte attività di addestramento negli Stati membri, la direttiva prevede l'ispezione degli istituiti, dei programmi e dei corsi di formazione marittima.

Sono previste misure per prevenire le frodi e altre prassi illegali riguardanti la procedura di certificazione o i certificati rilasciati e convalidati dalle autorità competenti degli Stati membri, nonché l'applicazione di sanzioni.

Le autorità portuali statali hanno un ruolo importante nell'assicurare la corretta attuazione dei requisiti della convenzione e della direttiva mediante il controllo delle navi battenti bandiera di paesi terzi che non hanno ratificato la convenzione.

CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI MODIFICA

Come precedentemente affermato, lo scopo della proposta di direttiva è l'adeguamento delle disposizioni alla nuova procedura di regolamentazione con controllo, inclusi gli atti che rientrano nel programma di codificazione della Commissione[3].

La decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[4] è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio del 17 luglio 2006[5].

L'articolo 5 della decisione modificata introduce la procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato in codecisione, eliminando fra l'altro alcuni dei suddetti elementi o completandoli con l'aggiunta di elementi non essenziali.

La nuova procedura consente al Parlamento e al Consiglio di verificare, allo stesso titolo, le disposizioni "quasi legislative" per l'attuazione di un atto adottato in codecisione e di respingere tali decisioni. Prima dell'introduzione della nuova procedura, il Parlamento non poteva respingere una misura attuativa e la sua azione era limitata alla sola espressione della sua opposizione ("droit de regard"). Servendosi dei suoi poteri esecutivi, la Commissione aveva la facoltà di prendere una decisione nonostante il parere contrario del Parlamento, mentre il Consiglio poteva bloccarla, in determinate circostanze, mediante una votazione a maggioranza qualificata.

In base alla nuova procedura, il Parlamento europeo può, per la prima volta, respingere le misure proposte dalla Commissione, se ritiene che la Commissione stia abusando dei poteri esecutivi di cui all'atto di base o che le misure siano incompatibili con l'obiettivo o il contenuto di quell'atto o violini i principi di sussidiarietà o di proporzionalità.

La Commissione è obbligata ad applicare la nuova procedura per gli atti in vigore adottati in codecisione come nel caso della direttiva in questione. In questa proposta di direttiva, la Commissione introduce la procedura di regolamentazione con controllo nell'articolo 27 della versione codificata della direttiva. Questa disposizione non riguarda tuttavia l'intero ambito di applicazione della direttiva, ma solo gli emendamenti proposti per alcune definizioni contenute nell'articolo 1, in particolare ai punti 16, 17, 18, 23 e 24.

PROPOSTE DELLA RELATRICE

1. L'adeguamento della direttiva alla nuova procedura di regolamentazione è imprescindibile

Le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 1999/468/CEE modificata che introducono la nuova procedura di regolamentazione con controllo sono:

a) che si tratti di un atto di codecisione,

b) che le misure di attuazione da adottare siano di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base, eliminando tra l'altro alcuni di quegli elementi o completandoli con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

2. La necessità di esaminare in che misura le decisioni riguardanti gli emendamenti di atti giuridici internazionali devono essere prese mediante (semplice) procedura di comitato di regolamentazione e non di controllo (ai fini del pertinente regolamento 2099/2002 sulla procedura di controllo della conformità degli strumenti giuridici internazionali alla legislazione comunitaria)

- l'adeguamento alla nuova procedura di regolamentazione con controllo non si applica a tutte le disposizioni per la revisione della direttiva. Ciò solleva una questione che necessita di essere esaminata, almeno per quanto riguarda l'articolo 27, paragrafo 4. Relativamente a questo aspetto, si propone che le decisioni sugli emendamenti riguardanti gli strumenti giuridici internazionali vengano prese mediante (semplice) procedura di comitato di regolamentazione. Occorre notare che la Commissione ha affermato che questo regolamento deve essere adeguato alla nuova procedura di regolamentazione con controllo in una delle prossime proposte globali.

3. Vengono proposti una serie di emendamenti tecnici al fine di prendere in considerazione i punti contenuti nella nota del gruppo consultivo e nella lettera/parere della commissione giuridica.

  • [1]  GU C 77 del 28.3.2002, pagg. 1-3.
  • [2]  Lettera del 24 gennaio 2008 (vedasi allegati).
  • [3]  Vedasi COM(2007) 740 def.
  • [4]  GU C 203 del 17.7.1999, pag. 1.
  • [5]  GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

ALLEGATO 1: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

CHAIRMAN

Ref.: D(2007)4169

Mr Paolo COSTA

Chairman of the Committee on Transport

and Tourism

ASP 09G305

Brussels

Subject:        Proposal for a directive of the European Parliament ad of the Council on the minimum level of training of seafarers (COM(2007)610 final - C6-0348/07 - 200/0219(COD) (recast)

Dear Sir,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal referred to above, pursuant to Rule 80a on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules of Procedure by its Decision of 10 May 2007.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows:

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the committee responsible.

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 150 and 151, amendments shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the proposal which contain changes.

However, amendments to the parts which have remained unchanged may be admitted by way of exception and on a case-by-case basis by the chairman of the above committee if he considers that this is necessary for pressing reasons relating to the internal logic of the text or because the amendments are inextricably linked to other admissible amendments. Such reasons must be stated in a written justification to the amendments".

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified as such in the proposal and that, as regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in their substance.

However, pursuant to Rules 80a(2) and 80(3), the Committee on Legal Affairs considered that the technical adaptations suggested in the opinion of the abovementioned Working Party were necessary in order to ensure that the proposal complied with the codification rules and that they did not involve any substantive change to the proposal.

In conclusion, the Committee on Legal Affairs, by 18 votes in favour[1], recommends that your Committee, as the committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions and in accordance with Rule 80a.

Yours faithfully,

Giuseppe GARGANI

Encl.: Opinion of the Consultative Working Party.

  • [1]  The following Members were present: Giuseppe Gargani (Chairman), Bert Doorn, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Francesco Enrico Speroni, Jean-Paul Gauzès, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jacques Toubon, Costas Botopoulos.

ALLEGATO 2: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

Brussels, 21.11.2007

OPINION

FOR THE ATTENTION OF           THE EUROPEAN PARLIAMENT

                                                       THE COUNCIL

                                                       THE COMMISSION

Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the minimum level of training of seafarers

COM(2007) 610 final of 16.10.2007 - 2007/0219 (COD)

Having regard to the Inter-institutional Agreement of 28 November 2001 on a more structured use of the recasting technique for legal acts, and in particular to point 9 thereof, the Consultative Working Party, consisting of the respective legal services of the European Parliament, the Council and the Commission, met on 26 October 2007 for the purpose of examining the aforementioned proposal, submitted by the Commission.

At that meeting[1], an examination of the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council recasting Directive 2001/25/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on the minimum level of training of seafarers resulted in the Consultative Working Party’s establishing, by common accord, as follows.

1) The text of the first sentence of Recital 10 of Directive 2005/45/EC should be introduced, in adapted form, into the preamble to the recast proposal. The new recital, to be numbered 10, should read as follows: "Member States should take and enforce specific measures to prevent and penalise fraudulent practices associated with certificates of competency as well as pursue their efforts within the IMO to achieve strict and enforceable agreements on the worldwide combating of such practices ". As a consequence of the inserting of this new recital, recitals having been numbered 10 to 15 in the recast proposal should be re-numbered 11 to 16.

2) The text of Recital 12 of Directive 2005/45/EC should also be introduced, in adapted form, into the preamble to the recast proposal. The new recital, to be numbered 17, should read "The European Maritime Safety Agency should assist the Commission in verifying that Member States comply with the requirements laid down in this Directive". Following recitals numbered 16 to 22 in the recast proposal should be re-numbered 18 to 24.

3) Recital 23 should be removed from the text of the preamble to the recast act. The two following recitals, numbered 24 and 25 in the recast proposal, should be respectively re-numbered 25 and 26.

4) In Article 5(6), the reference made to "paragraph 3" should read as a reference to "paragraph 32".

5) In the English language version of the proposal, in Article 16(1) the correction made to the existing wording of Article 15(1), in which the words "a specified seafarer to serve in a specified ship for" were added, should have been identified by using the grey-shaded type generally used for marking substantive changes. Moreover, the presence of that correction should also have been mentioned in the explanatory memorandum.

6) The wording of Article 27(2) should be removed from the text of the recast act. Paragraphs 3 and 4 of Article 27 should be respectively re-numbered 2 and 3.

7) It was acknowledged that in Annex I, Chapter VII, Regulation VII/1, the wording of point 1(5) contains a correct reference to Article 11, whereas the original text of Directive 2001/25/EC contained a mistake in that reference was being made in that point to Article 11 instead of Article 10.

8) In Annex III, Part A, the indication "only Article 4" should be introduced in correspondence with the quotation of Directive 2005/45/EC of the European Parliament and of the Council

In consequence, examination of the proposal has enabled the Consultative Working Party to conclude, without dissent, that the proposal does not comprise any substantive amendments other than those identified as such. The Working Party also concluded, as regards the codification of the unchanged provisions of the earlier act with those substantive amendments, that the proposal contains a straightforward codification of the existing text, without any change in its substance.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                                  M. PETITE

Jurisconsult                                       Jurisconsult                                   Director General

  • [1]  The Consultative Working Party had at its disposal 22 official language versions of the proposal and worked on the basis of the English text, being the master-copy language version of the document under discussion.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di direttiva del Parlamento europeo

e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione)

Riferimenti

COM(2007)0610 – C6-0348/2007 – 2007/0219(COD)

Presentazione della proposta al PE

16.10.2007

Commissione competente per il merito

  Annuncio in Aula

TRAN

25.10.2007

Commissione(i) competente(i) per parere

  Annuncio in Aula

JURI

25.10.2007

 

 

 

 

Pareri non espressi

  Decisione

[CONT]0.0.0000

 

 

 

 

 

Cooperazione rafforzata

  Annuncio in Aula

JURI23.10.2007

 

 

 

 

 

Relatore(i)

  Nomina

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

5.12.2007

 

Esame in commissione

25.3.2008

5.5.2008

 

 

 

Approvazione

6.5.2008

Esito della votazione finale

+ :

– :

0 :

31

5

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Etelka Barsi-Pataky, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Gilles Savary, Brian Simpson, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Jelko Kacin, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool