RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari
13.5.2008 - (16673/2/2007 – C6‑0138/2008 – 2006/0143(COD)) - ***II
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatrice: Åsa Westlund
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari
(16673/2/2007 – C6‑0138/2008 – 2006/0143(COD))
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione comune del Consiglio (16673/2/2007 – C6‑0138/2008),
– vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0423),
– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2007)0672),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE
– visto l'articolo 62 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6‑0179/2008),
1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Posizione comune del Consiglio Considerando 2 | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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(2) Nell'attuare le politiche comunitarie è opportuno garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana. |
(2) Nell'attuare le politiche comunitarie è opportuno garantire un elevato livello di tutela della vita, della salute umana e dell'ambiente. |
Motivazione | |
L'emendamento ripristina l'emendamento 1 approvato dal Parlamento europeo in prima lettura. | |
Emendamento 2 Posizione comune del Consiglio Considerando 5 bis (nuovo) | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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(5 bis) La trasparenza nella produzione e nel trattamento degli alimenti è assolutamente fondamentale ai fini della credibilità agli occhi dei consumatori. |
Motivazione | |
L'emendamento ripristina l'emendamento 3 approvato dal Parlamento europeo in prima lettura. | |
Emendamento 3 Posizione comune del Consiglio Considerando 11 | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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(11) Conformemente al quadro di valutazione dei rischi in materia di sicurezza degli alimenti stabilito dal regolamento (CE) n. 178/2002, l'autorizzazione ad immettere sostanze sul mercato dev'essere preceduta da una valutazione scientifica, del più elevato livello possibile, dei rischi che presentano per la salute umana. Tale valutazione, che deve essere effettuata sotto la responsabilità dell'Autorità, deve essere seguita da una decisione di gestione dei rischi presa dalla Commissione, nell'ambito di una procedura di regolamentazione che assicuri una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri. |
(11) Conformemente al quadro di valutazione dei rischi in materia di sicurezza degli alimenti stabilito dal regolamento (CE) n. 178/2002, l'autorizzazione ad immettere sostanze sul mercato dev'essere preceduta da una valutazione scientifica indipendente, del più elevato livello possibile, dei rischi che presentano per la salute umana. Tale valutazione, che deve essere effettuata sotto la responsabilità dell'Autorità, deve essere seguita da una decisione di gestione dei rischi presa dalla Commissione, nell'ambito di una procedura di regolamentazione che assicuri una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri. |
Motivazione | |
L'emendamento ripristina l'emendamento 5 approvato dal Parlamento europeo in prima lettura. | |
Emendamento 4 Posizione comune del Consiglio Considerando 11 bis (nuovo) | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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(11 bis) I criteri stabiliti per l'autorizzazione ai sensi dei regolamenti (CE) n. XXX/2006, (CE) n. YYY/2006 e (CE) n. ZZZ/2006 dovrebbero anche essere soddisfatti per l'autorizzazione a norma del presente regolamento. |
Emendamento 5 Posizione comune del Consiglio Articolo 1 – paragrafo 1 | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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1. Il presente regolamento stabilisce una procedura uniforme di valutazione e di autorizzazione (in seguito denominata la "procedura uniforme") degli additivi alimentari, degli enzimi alimentari, degli aromi alimentari e dei materiali di base di aromi alimentari, nonché dei materiali di base di ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (in seguito denominate le "sostanze"), che agevola la libera circolazione di tali sostanze nella Comunità. Il presente regolamento non si applica agli aromatizzanti di affumicatura che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2065/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati negli o sugli alimenti. |
1. Il presente regolamento stabilisce una procedura uniforme di valutazione e di autorizzazione (in seguito denominata la "procedura uniforme") degli additivi alimentari, degli enzimi alimentari, degli aromi alimentari e dei materiali di base di aromi alimentari, nonché dei materiali di base di ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (in seguito denominate le "sostanze"), che contribuisce al miglioramento della protezione dei consumatori e della salute pubblica nonché la libera circolazione di tali sostanze nella Comunità. Il presente regolamento non si applica agli aromatizzanti di affumicatura che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2065/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10° novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati negli o sugli alimenti. |
Motivazione | |
L'emendamento ripristina l'emendamento 11 approvato dal Parlamento europeo in prima lettura. | |
Emendamento 6 Posizione comune del Consiglio Articolo 2 - paragrafo 1 | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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1. Nel quadro di ciascuna legislazione alimentare settoriale, le sostanze di cui è autorizzata l'immissione sul mercato nella Comunità figurano in un elenco il cui contenuto è definito da tale legislazione (in seguito denominato l'"elenco comunitario"). L'elenco comunitario è aggiornato dalla Commissione ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
1. Nel quadro di ciascuna legislazione alimentare settoriale, le sostanze di cui è autorizzata l'immissione sul mercato nella Comunità figurano in un elenco il cui contenuto è definito da tale legislazione (in seguito denominato l'"elenco comunitario"). L'elenco comunitario è aggiornato dalla Commissione ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le sostanze inserite nell'elenco comunitario possono essere utilizzate da tutti gli operatori alimentari alle condizioni ad esse applicabili qualora il loro utilizzo non sia limitato in base all'articolo 12, paragrafo 6 bis). |
Motivazione | |
L'emendamento ripristina l'emendamento 14 approvato dal Parlamento europeo in prima lettura. | |
Emendamento 7 Posizione comune del Consiglio Articolo 4 - paragrafo 1 - comma 1 - lettera b) | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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b) eventualmente, trasmette quanto prima possibile la domanda all'Autorità e ne chiede il parere ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2. |
b) trasmette la domanda all'Autorità e ne chiede il parere ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2. |
Emendamento 8 Posizione comune del Consiglio Articolo 5 – paragrafo 1 | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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1. L'Autorità esprime il proprio parere entro sei mesi dal ricevimento di una domanda valida. |
1. L'Autorità esprime il proprio parere entro nove mesi dal ricevimento di una domanda valida. |
Motivazione | |
L'emendamento ripristina l'emendamento 22 approvato dal Parlamento europeo in prima lettura. | |
Emendamento 9 Posizione comune del Consiglio Articolo 5 – paragrafo 2 | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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2. L'Autorità trasmette il proprio parere alla Commissione e agli Stati membri ed eventualmente al richiedente. |
2. L'Autorità trasmette il proprio parere alla Commissione e agli Stati membri ed eventualmente al richiedente. Detto parere viene inoltre pubblicato, fatte salve le disposizioni dell'articolo 12. |
Motivazione | |
L'emendamento ripristina l'emendamento 23 approvato dal Parlamento europeo in prima lettura. | |
Emendamento 10 Posizione comune del Consiglio Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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1 bis. La Commissione motiva il progetto di regolamento e spiega le considerazioni su cui esso si basa. |
Motivazione | |
L'emendamento ripristina l'emendamento 37 approvato dal Parlamento europeo in prima lettura. | |
Emendamento 11 Posizione comune del Consiglio Articolo 7 – paragrafo 2 | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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2. Quando il progetto di regolamento non è conforme al parere dell'Autorità, la Commissione fornisce una spiegazione dei motivi delle divergenze. |
2. Quando il progetto di regolamento non è conforme al parere dell'Autorità, la Commissione spiega i motivi della sua decisione. |
Motivazione | |
L'emendamento ripristina l'emendamento 37 approvato dal Parlamento europeo in prima lettura. | |
Emendamento 12 Posizione comune del Consiglio Articolo 12 - paragrafo 6 bis (nuovo) | |
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Posizione comune del Consiglio |
Emendamento |
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6 bis. I dati scientifici e le altre informazioni fornite dal richiedente non possono essere usati a beneficio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni dalla data dell'autorizzazione, a meno che il richiedente successivo non abbia concordato con il richiedente precedente di poter usare tali dati e informazioni e di dividere i relativi costi, qualora: |
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a) i dati scientifici e le altre informazioni siano stati designati come oggetto di proprietà industriale dal richiedente precedente al momento in cui questi ha presentato la propria domanda, |
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b) il richiedente precedente avesse diritto esclusivo di riferimento ai dati oggetto di proprietà industriale al momento in cui ha presentato la propria domanda, e |
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c) la sostanza non avesse potuto ottenere l’autorizzazione senza la presentazione dei dati oggetto di proprietà industriale da parte del richiedente precedente. |
Motivazione | |
L'emendamento ripristina l'emendamento 33 approvato dal Parlamento europeo in prima lettura. | |
Traduzione esterna
- [1] Testi approvati
MOTIVAZIONE
Il progetto di regolamento su una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari fa parte del pacchetto sui miglioratori alimentari proposto dalla Commissione nel luglio 2006. Il pacchetto comprende la presente proposta che riguarda una procedura uniforme di autorizzazione, un regolamento sugli additivi alimentari, un regolamento sugli enzimi alimentari e un regolamento sugli aromi alimentari. L’obiettivo è quello di armonizzare, chiarire e aggiornare l’attuale normativa in questo settore.
L’adozione della proposta in prima lettura da parte del Parlamento europeo è avvenuta durante la seduta plenaria del 10 luglio 2007. La posizione comune del Consiglio è stata adottata il 10 marzo 2008.
Durante la prima lettura il Parlamento ha approvato 29 emendamenti alla proposta della Commissione. Nella posizione comune del Consiglio ne sono stati accolti meno della metà.
Il principale obiettivo della relatrice in prima lettura era di aumentare la trasparenza della procedura di autorizzazione da applicare, rafforzando in tal modo la protezione dei consumatori.
Il Parlamento ha sostenuto tale obiettivo. Tuttavia, nella posizione comune il Consiglio non ha posto l'enfasi sul rafforzamento della trasparenza che la relatrice aveva auspicato.
Gli emendamenti presentati per la seconda lettura mirano pertanto a ribadire tale concetto.
Durante la prima lettura il Parlamento ha anche appoggiato i tentativi della relatrice volti a includere nella normativa la dimensione ambientale. Il Consiglio ha parzialmente accolto tali raccomandazioni, ma la relatrice auspica che la proposta venga rafforzata in tal senso.
PROCEDURA
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Titolo |
Procedura di autorizzazione uniforme per additivi, enzimi e aromi alimentari |
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Riferimenti |
16673/2/2007 – C6-0138/2008 – 2006/0143(COD) |
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Prima lettura del PE – Numero P |
10.7.2007 T6-0320/2007 |
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Proposta della Commissione |
COM(2006)0423 - C6-0258/2006 |
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Proposta modificata della Commissione |
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Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune |
13.3.2008 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ENVI 13.3.2008 |
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Relatore(i) Nomina |
Åsa Westlund 14.9.2006 |
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Esame in commissione |
3.4.2008 |
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Approvazione |
6.5.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
47 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Georgs Andrejevs, Irena Belohorská, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Anne Laperrouze, Kartika Tamara Liotard, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Lambert van Nistelrooij |
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Deposito |
13.5.2008 |
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