RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

19.5.2008 - (COM(2007)0528 – C6‑0316/2007 – 2007/0195(COD)) - ***I

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatrice: Eluned Morgan

Procedura : 2007/0195(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0191/2008

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

(COM(2007)0528 – C6‑0316/2007 – 2007/0195(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0528),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0316/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0191/2008),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) La sicurezza delle forniture di energia elettrica riveste un'importanza cruciale per lo sviluppo della società europea, per l'attuazione di una politica sostenibile in materia di cambiamenti climatici e per la promozione della competitività nell'ambito del mercato interno. A tal fine, andrebbero ulteriormente sviluppate le interconnessioni transfrontaliere per garantire la fornitura di tutte le fonti energetiche al miglior prezzo possibile ai consumatori e alle imprese dell'Unione europea.

Emendamento  2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) Il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica dovrebbe offrire ai produttori incentivi adeguati per investire in nuove centrali elettriche e ai consumatori misure idonee per promuovere un impiego più efficiente dell'energia; la sicurezza dell'approvvigionamento energetico rappresenta una premessa a tal fine.

Emendamento  3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quater) Poiché le fonti di energia rinnovabile sono fonti continue, è essenziale potenziare la capacità di interconnessione elettrica a livello di Unione europea, prestando particolare attenzione ai paesi e alle regioni più isolati del mercato energetico dell'Unione, onde fornire agli Stati membri gli strumenti per conseguire l'obiettivo del 20% di energie rinnovabili entro il 2020.

Motivazione

Il legame tra la percentuale di interconnessione e la capacità di generazione di energie rinnovabili installata è essenziale per conseguire l'obiettivo del 20% di energie rinnovabili.

Emendamento  4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quinquies) Il mercato interno dovrebbe rafforzare gli scambi e i flussi di elettricità a livello transfrontaliero, onde assicurare l'uso ottimale della capacità disponibile di generazione elettrica e i prezzi più bassi possibili. Ciò tuttavia non deve costituire un pretesto per gli Stati membri e i produttori per non investire nelle nuove tecnologie per la generazione di energia elettrica.

Motivazione

È estremamente importante preservare gli incentivi agli investimenti nella generazione di energia senza emissioni di CO2 al fine di garantire la domanda di forniture di energia.

Emendamento  5

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) Al fine di assicurare la concorrenza e la fornitura di energia elettrica al prezzo più vantaggioso possibile, evitando nel contempo che il mercato sia dominato dai grandi operatori, gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero agevolare l'accesso transfrontaliero di nuovi fornitori di fonti di energia diverse come pure di nuove capacità di generazione di energia.

Motivazione

Ciò consentirà di aprire i mercati degli Stati membri, in particolare quelli caratterizzati dalla presenza di operatori dominanti, e di assicurare parità di accesso agli altri attori di mercato.

Emendamento  6

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Qualsiasi futuro sistema di disaggregazione dovrebbe essere in grado di eliminare i conflitti d'interesse tra i produttori e i gestori dei sistemi di trasmissione, senza creare un regime regolamentare oneroso e pesante che sarebbe difficile e costoso da predisporre per le autorità nazionali di regolamentazione.

Motivazione

Qualsiasi sistema che si prevede di introdurre deve essere efficace e semplice.

Emendamento  7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) L'istituzione di gestori di rete indipendenti, separati dagli interessi della fornitura e della generazione, deve consentire alle imprese verticalmente integrate di mantenere la proprietà degli elementi patrimoniali della rete assicurando sempre l'effettiva separazione degli interessi, purché il gestore di sistemi indipendente eserciti tutte le funzioni di un gestore di rete e purché venga adottata una regolamentazione dettagliata e vengano istituiti efficaci meccanismi di controllo.

soppresso

Motivazione

La separazione delle strutture proprietarie delle reti nazionali di trasmissione rappresenta l'unica possibilità di garantire l'indipendenza degli amministratori di tali reti e di migliorare la trasparenza. Essa consentirebbe inoltre agli amministratori di acquisire maggiore efficacia in quanto facilitatori del mercato. In un sistema basato sui gestori di rete indipendenti la proprietà delle reti di trasmissione nazionali e delle attività commerciali resta nelle stesse mani. Malgrado le attività di trasmissione nazionali siano rigorosamente disciplinate, questo stato di cose finisce per produrre un'enorme quantità di norme.

Emendamento  8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Al fine di sviluppare la concorrenza sul mercato interno dell'elettricità, i consumatori non civili dovrebbero essere in grado di scegliere i propri fornitori e di stipulare contratti con diversi fornitori per coprire il proprio fabbisogno di elettricità. È opportuno tutelare i consumatori contro le clausole di esclusività nei contratti, il cui effetto è quello di escludere offerte concorrenti e/o complementari.

Motivazione

La direttiva deve mirare a consentire agli utenti di beneficiare di prezzi più bassi e quindi impedire ai fornitori dominanti titolari di introdurre disposizioni in materia di esclusività nei contratti con i clienti. Le clausole di esclusività impediscono ai consumatori non civili di ricorrere a una serie di fornitori per poter risparmiare sulla bolletta dell'elettricità.

Emendamento  9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) La separazione completa delle attività della rete e delle attività di fornitura deve applicarsi in tutta la Comunità in modo da impedire a qualsiasi gestore di rete stabilito nella Comunità o a sue società affiliate di detenere o esercitare attività di fornitura o di generazione in qualsiasi altro Stato membro. Questo principio dovrà applicarsi indistintamente alle imprese dell'Unione ed alle imprese dei paesi terzi. Per garantire che le attività di rete e le attività di fornitura vengano mantenute separate in tutta la Comunità, le autorità di regolamentazione devono essere abilitate a rifiutare il rilascio della certificazione ai gestori dei sistemi di trasmissione che non rispettano le norme sulla separazione. Per garantire la coerente applicazione in tutta la Comunità della certificazione e il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità, la Commissione deve avere il potere di riesaminare le decisioni adottate dalle autorità di regolamentazione in tema di certificazioni.

(13) La separazione completa delle attività della rete e delle attività di fornitura deve applicarsi in tutta la Comunità in modo da impedire a qualsiasi gestore di rete stabilito nella Comunità o a sue società affiliate di detenere o esercitare attività di fornitura o di generazione in qualsiasi altro Stato membro. Questo principio dovrà applicarsi indistintamente alle imprese dell'Unione ed alle imprese dei paesi terzi. Per garantire che le attività di rete e le attività di fornitura vengano mantenute separate in tutta la Comunità, le autorità di regolamentazione devono essere abilitate a rifiutare il rilascio della certificazione ai gestori dei sistemi di trasmissione che non rispettano le norme sulla separazione. Per garantire la coerente applicazione in tutta la Comunità della certificazione e il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità, l'Agenzia europea di cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione nel settore dell'energia (in appresso "l'Agenzia") deve avere il potere di riesaminare le decisioni adottate dalle autorità di regolamentazione in tema di certificazioni.

Motivazione

L'Agenzia può essere utilizzata come intermediario per garantire che tutti gli Stati membri operino sulla stessa base. Essa dovrebbe essere dotata di maggiori competenze tecniche rispetto alla Commissione.

Emendamento  10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) La protezione degli approvvigionamenti energetici è un fattore essenziale per la sicurezza pubblica ed è pertanto intimamente connessa all'efficiente funzionamento del mercato dell'energia elettrica dell'UE. L'energia elettrica può essere fornita ai cittadini europei esclusivamente attraverso la rete. Mercati dell'energia elettrica funzionanti e in particolare le reti e gli altri mezzi collegati alla fornitura dell'energia elettrica sono fondamentali per la sicurezza pubblica, la competitività dell'economia e il benessere dei cittadini della Comunità. Fermi restando i suoi obblighi internazionali, la Comunità ritiene che il sistema di trasmissione dell'energia elettrica è un settore di grande importanza per la Comunità e che pertanto sono necessarie misure di salvaguardia supplementari in relazione all'influenza che possono esercitare paesi terzi, in modo da evitare minacce per l'ordine o la sicurezza pubblica e il benessere dei cittadini della Comunità. Misure siffatte sono necessarie per garantire l'osservanza delle norme relative alla separazione effettiva.

(14) La protezione degli approvvigionamenti energetici è un fattore essenziale per la sicurezza pubblica ed è pertanto intimamente connessa all'efficiente funzionamento del mercato dell'energia elettrica dell'UE e al superamento dell'isolamento geografico del mercato. L'energia elettrica può essere fornita ai cittadini europei esclusivamente attraverso la rete. Mercati dell'energia elettrica funzionanti e in particolare le reti e gli altri mezzi collegati alla fornitura dell'energia elettrica sono fondamentali per la sicurezza pubblica, la competitività dell'economia e il benessere dei cittadini della Comunità. Fermi restando i suoi obblighi internazionali, la Comunità ritiene che il sistema di trasmissione dell'energia elettrica è un settore di grande importanza per la Comunità e che pertanto sono necessarie misure di salvaguardia supplementari in relazione all'influenza che possono esercitare paesi terzi, in modo da evitare minacce per l'ordine o la sicurezza pubblica e il benessere dei cittadini della Comunità. Misure siffatte sono necessarie per garantire l'osservanza delle norme relative alla separazione effettiva.

Emendamento  11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) L'armonizzazione delle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione dovrebbe comprendere gli incentivi che possono essere offerti e le sanzioni che possono essere comminate alle società del settore elettrico. È opportuno conferire all'Agenzia adeguate competenze che le consentano di prendere l'iniziativa per garantire condizioni di parità in tutti gli Stati membri, in materia di incentivi e di sanzioni e per fornire orientamenti su tali misure.

Motivazione

L'Agenzia deve garantire un approccio comune sulle misure in questione.

Emendamento  12

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) In particolare, i regolatori nel settore dell'energia devono essere dotati dei poteri necessari per assumere decisioni vincolanti per le imprese elettriche e per imporre sanzioni efficaci, appropriate e dissuasive nei confronti delle imprese elettriche che non rispettano i loro obblighi. Ad essi devono inoltre essere conferiti i poteri necessari per adottare, indipendentemente dall'applicazione delle regole di concorrenza, tutte le misure idonee a promuovere la concorrenza effettiva necessaria per il buon funzionamento del mercato, garantire un servizio pubblico di qualità elevata in coerenza con l'apertura del mercato, la tutela dei clienti vulnerabili e rendere pienamente efficaci le misure per la tutela dei consumatori. Queste disposizioni non pregiudicano le competenze della Commissione relative all'applicazione delle regole di concorrenza, ivi compresa la valutazione delle concentrazioni di dimensione comunitaria e delle regole relative al mercato interno, come quelle sulla libera circolazione dei capitali.

(18) In particolare, i regolatori nel settore dell'energia devono essere dotati dei poteri necessari per assumere decisioni vincolanti per le imprese elettriche e per imporre sanzioni efficaci, appropriate e dissuasive nei confronti delle imprese elettriche che non rispettano i loro obblighi. Ad essi devono inoltre essere conferiti i poteri necessari per adottare, indipendentemente dall'applicazione delle regole di concorrenza, tutte le misure idonee a garantire vantaggi per il consumatore promuovendo la concorrenza effettiva necessaria per il buon funzionamento del mercato, garantire un servizio pubblico di qualità elevata in coerenza con l'apertura del mercato, la tutela dei clienti vulnerabili e rendere pienamente efficaci le misure per la tutela dei consumatori. Queste disposizioni non pregiudicano le competenze della Commissione relative all'applicazione delle regole di concorrenza, ivi compresa la valutazione delle concentrazioni di dimensione comunitaria e delle regole relative al mercato interno, come quelle sulla libera circolazione dei capitali.

Motivazione

La promozione di una concorrenza effettiva non dovrebbe essere un obiettivo in sé, ma dovrebbe servire gli interessi dei consumatori (maggiore scelta, prezzi inferiori e migliore qualità del servizio).

Emendamento  13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Il mercato interno dell'energia elettrica soffre di una carenza di liquidità e di trasparenza, che ostacolano l'efficiente allocazione delle risorse, la copertura dei rischi e l'entrata di nuovi attori. Occorre aumentare la fiducia nel mercato, aumentare la sua liquidità e il numero dei soggetti partecipanti al mercato e, pertanto, occorre aumentare la vigilanza esercitata dai regolatori sulle imprese che forniscono energia elettrica. Queste esigenze devono essere soddisfatte senza recare pregiudizio alla vigente normativa comunitaria sui mercati finanziari e devono anzi essere compatibili con quest'ultima. Le autorità regolatrici dell'energia e le autorità regolatrici del mercato finanziario devono cooperare in modo che ciascuna di esse abbia una visione globale dei mercati di loro pertinenza.

(19) Il mercato interno dell'energia elettrica soffre di una carenza di liquidità e di trasparenza, che ostacolano l'efficiente allocazione delle risorse, la copertura dei rischi e l'entrata di nuovi attori. Occorre aumentare la fiducia nel mercato, aumentare la sua liquidità e il numero dei soggetti partecipanti al mercato.

Emendamento  14

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) Le autorità regolatrici dell'energia e le autorità regolatrici del mercato finanziario devono cooperare in modo che ciascuna di esse abbia una visione globale dei mercati di loro pertinenza; esse dovrebbero inoltre avere la facoltà di ottenere informazioni pertinenti dalle società fornitrici di energia e disporre di opportuni e sufficienti poteri investigativi, nonché della facoltà di dirimere controversie e di imporre sanzioni efficaci.

Motivazione

Continua ad essere fonte di preoccupazione la mancata attuazione delle direttive vigenti. Per poter garantire l'effettiva apertura del mercato interno dell'energia, le autorità nazionali di regolamentazione devono poter cooperare con le loro omologhe per consentire loro di monitorare con efficacia il mercato dell'elettricità e, se del caso, devono poter imporre a tali imprese sanzioni efficaci, appropriate e dissuasive, in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti nella direttiva in esame.

Emendamento  15

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis) Per impedire che fornitori dominanti ben insediati precludano l'apertura del mercato, è importante permettere lo sviluppo di nuovi modelli commerciali, ad esempio la possibilità di sottoscrivere simultaneamente un contratto con più fornitori.

Emendamento  16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Gli obblighi del servizio pubblico e le norme minime comuni che ne discendono devono essere rafforzati in modo che tutti i consumatori possano trarre beneficio dalla concorrenza. Un aspetto essenziale della fornitura di energia ai clienti risiede nell'accesso ai dati relativi al consumo, in quanto i consumatori devono disporre dei propri dati per poter invitare i concorrenti a far loro un'offerta sulla base di tali dati. Occorre inoltre dare ai consumatori il diritto di essere adeguatamente informati sul loro consumo effettivo di energia. Fornendo informazioni periodiche sui costi dell'energia si crea un incentivo al risparmio di energia poiché in tal modo i clienti possono farsi direttamente un'idea degli effetti prodotti dagli investimenti per l'efficienza energetica e dai cambiamenti di comportamento.

(21) Gli obblighi del servizio pubblico e universale e le norme minime comuni che ne discendono devono essere rafforzati in modo che tutti i consumatori, segnatamente quelli vulnerabili, possano trarre beneficio dalla concorrenza e da prezzi più equi. Sebbene gli obblighi del servizio pubblico vadano definiti su base nazionale, tenendo conto delle circostanze nazionali, gli Stati membri devono comunque rispettare il diritto comunitario e le norme minime comuni. I cittadini dell'UE e le piccole e medie imprese (PMI) devono poter godere delle garanzie del servizio pubblico, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento e le tariffe ragionevoli. Un aspetto essenziale della fornitura di energia ai clienti risiede nell'accesso a dati relativi al consumo oggettivi e trasparenti, in quanto i consumatori devono disporre dei dati concernenti il proprio consumo e conoscere i relativi prezzi e i costi dei servizi per poter invitare i concorrenti a far loro un'offerta sulla base di tali dati. Occorre inoltre dare ai consumatori il diritto di essere adeguatamente informati sul loro consumo effettivo di energia e gli anticipi dovrebbero essere adeguati e riflettere il consumo effettivo di elettricità. Fornendo ai consumatori informazioni sui costi dell'energia, con cadenza quanto meno trimestrale e sulla base di criteri comuni, si crea un incentivo al risparmio di energia poiché in tal modo i clienti possono farsi direttamente un'idea degli effetti prodotti dagli investimenti per l'efficienza energetica e dai cambiamenti di comportamento.

Emendamento  17

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis) Gli interessi dei consumatori dovrebbero essere al centro della presente direttiva. Occorre rafforzare e salvaguardare gli attuali diritti dei consumatori, garantendo tra l'altro una maggiore trasparenza e rappresentanza. Le disposizioni in materia di protezione dei consumatori devono assicurare che ciascuno di essi tragga profitto da un mercato competitivo. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero far rispettare i diritti dei consumatori predisponendo incentivi e imponendo sanzioni alle imprese che non rispettano le norme in materia di protezione dei consumatori e di concorrenza.

Emendamento  18

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 ter) La povertà energetica costituisce un problema crescente all'interno dell'Unione europea. È quindi opportuno che gli Stati membri elaborino piani d'azione nazionali per affrontare il problema e garantire il necessario approvvigionamento energetico per i clienti vulnerabili. A tal fine è necessario un approccio integrato ed è opportuno che le misure comprendano politiche sociali, politiche tariffarie e miglioramenti dell'efficienza energetica per le abitazioni. La presente direttiva dovrebbe, quanto meno, ammettere politiche nazionali di discriminazione positiva, in termini di modelli di tariffazione, per i clienti vulnerabili.

Motivazione

Poiché la povertà energetica costituisce un problema crescente nell'Unione europea, la proposta in esame deve affrontare la questione e fare in modo che tutti i cittadini europei possano avere accesso all'energia.

Emendamento  19

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 21 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 quater) Garantire una maggiore protezione dei consumatori implica mettere a disposizione misure di ricorso efficaci e accessibili a tutti. Gli Stati membri dovrebbero predisporre procedure di composizione delle controversie rapide ed efficaci.

Motivazione

Per proteggere adeguatamente i consumatori è indispensabile prevedere misure di ricorso efficaci. Tali misure, cui occorre conferire un carattere giuridico vincolante, dovranno peraltro figurare tra gli elementi costitutivi della futura Carta dei consumatori di energia, attualmente in fase di elaborazione, la cui presentazione da parte della Commissione è attesa sei mesi dopo l'adozione della presente direttiva.

Emendamento  20

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 21 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 quinquies) I prezzi di mercato dovrebbero fornire il giusto incentivo allo sviluppo della rete e agli investimenti in nuova produzione di energia.

Motivazione

Un miglior accesso al mercato ed una maggiore concorrenza determineranno naturalmente una scelta più ampia ed una migliore qualità per i consumatori.

Emendamento  21

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 21 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 sexies) La promozione di una concorrenza leale e di un facile accesso per i vari fornitori, nonché la concessione di capacità di nuova produzione di energia dovrebbero rivestire la massima importanza per gli Stati membri al fine di permettere ai consumatori di godere pienamente delle opportunità di un mercato interno dell'energia elettrica liberalizzato. Allo stesso tempo, agli Stati membri dovrebbe spettare la competenza dell'elaborazione di piani di azione e politiche sociali a livello nazionale.

Motivazione

La politica sociale dovrebbe essere di competenza degli Stati membri.

Emendamento  22

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Nella prospettiva della creazione di un mercato interno dell'energia elettrica, gli Stati membri devono promuovere l'integrazione dei loro mercati nazionali e la cooperazione dei gestori delle reti a livello europeo e regionale.

(22) Nella creazione di un mercato interno dell'energia elettrica, i mercati regionali dell'energia possono costituire un primo passo. Gli Stati membri devono pertanto promuovere, a livello europeo, e anche a livello regionale ove possibile, l'integrazione dei loro mercati nazionali e la cooperazione dei gestori delle reti a livello europeo e nazionale. Le iniziative di integrazione regionale sono una tappa intermedia fondamentale nella realizzazione di un'integrazione europea dei mercati dell'energia, che resta l'obiettivo finale. Il livello regionale permette di accelerare il processo di integrazione, offrendo la possibilità ai vari attori interessati, in particolare agli Stati membri, alle autorità nazionali di regolamentazioni e ai gestori dei sistemi di trasmissione, di cooperare su problematiche concrete.

Motivazione

Le iniziative regionali rappresentano una tappa intermedia significativa e costruttiva che consente di migliorare il funzionamento del mercato interno su scala europea. Permettendo ai gestori del sistema di trasmissione e alle autorità nazionali di regolamentazione di armonizzare l'accesso e le norme relative al bilanciamento nella regione interessata, se non addirittura di creare una struttura regionale di trasmissione, tali iniziative permetteranno di gestire il sistema in modo più efficace, di facilitare gli scambi transfrontalieri e gli investimenti.

Emendamento  23

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis) L'obiettivo della presente direttiva dovrebbe essere lo sviluppo di una rete realmente europea e le questioni normative riguardanti le interconnessioni transfrontaliere ed i mercati regionali dovrebbero rientrare pertanto tra le competenze dell'Agenzia.

Motivazione

Le interconnessioni transfrontaliere e i mercati regionali dovrebbero essere regolamentati dall'Agenzia al fine di garantire che siano sviluppati e gestiti in modo trasparente e non discriminatorio.

Emendamento  24

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 ter) Gli obiettivi principali della presente direttiva dovrebbero essere la garanzia di norme comuni per un mercato interno realmente europeo, lo sviluppo di una rete comune ed un'ampia offerta di energia accessibile a tutti. A tal fine, prezzi di mercato senza distorsioni costituirebbero i migliori incentivi per le interconnessioni transfrontaliere e per gli investimenti nella nuova produzione di energia, determinando, a lungo termine, la convergenza dei prezzi. Le questioni normative in materia di interconnessioni transfrontaliere e mercati regionali dovrebbero rientrare tra le competenze dell'Agenzia.

Motivazione

Le interconnessioni transfrontaliere e i mercati regionali dovrebbero essere regolamentati dall'Agenzia al fine di garantire che siano sviluppati e gestiti in modo trasparente e non discriminatorio.

Emendamento  25

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 22 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 quater) Una maggiore cooperazione regionale dovrebbe essere il primo passo nello sviluppo di una rete elettrica europea pienamente integrata, che alla fine incorpori le isole energetiche attualmente presenti nell'Unione europea.

Motivazione

Una rete elettrica realmente europea dovrebbe essere l'obiettivo della direttiva in esame e, a tal fine, il collegamento tra queste regioni è una tappa indispensabile.

Emendamento  26

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Le autorità di regolamentazione devono fornire informazioni al mercato anche per consentire alla Commissione di esercitare il proprio ruolo di osservazione e vigilanza sul mercato europeo dell'energia elettrica e sulla sua evoluzione a breve, medio e lungo termine, ivi compresi gli aspetti relativi alla capacità di generazione, alle differenti fonti di generazione di energia elettrica, alle infrastrutture di trasmissione e distribuzione, agli scambi transfrontalieri, agli investimenti, ai prezzi all'ingrosso e al consumo, alla liquidità del mercato e ai miglioramenti sul piano ambientale e dell'efficienza energetica.

(23) Le autorità di regolamentazione devono fornire informazioni al mercato anche per consentire alla Commissione di esercitare il proprio ruolo di osservazione e vigilanza sul mercato europeo dell'energia elettrica e sulla sua evoluzione a breve, medio e lungo termine, ivi compresi gli aspetti relativi alla capacità di generazione, alle differenti fonti di generazione di energia elettrica, alle infrastrutture di trasmissione e distribuzione, alla qualità del servizio e dell'approvvigionamento, agli scambi transfrontalieri, alla gestione della congestione, agli investimenti, ai prezzi all'ingrosso e al consumo, alla liquidità del mercato e ai miglioramenti sul piano ambientale e dell'efficienza energetica.

Motivazione

I consumatori beneficeranno della partecipazione attiva delle autorità di regolamentazione al controllo della qualità del servizio e dell'approvvigionamento di energia elettrica. È opportuno garantire l'efficace coordinamento tra le autorità nazionali di regolamentazione nei meccanismi di distribuzione della capacità e, in senso più lato, nella gestione della congestione.

Emendamento  27

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 2003/54/CE, come modificata dalla presente direttiva, devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

soppresso

Emendamento  28

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) In particolare, la Commissione deve essere abilitata ad adottare gli orientamenti necessari per conseguire il livello di armonizzazione minimo necessario per conseguire gli obiettivi della direttiva 2003/54/CE. In quanto misure di portata generale e intese a completare la direttiva 2003/54/CE mediante l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

soppresso

Emendamento  29

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

 

"La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, al fine di migliorare ed integrare i mercati energetici competitivi, collegati da una rete comune, nell'Unione europea. Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso aperto al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi. La presente direttiva definisce inoltre gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo altresì i requisiti in materia di concorrenza."

(Stessa formulazione dell'articolo 1 della direttiva 2003/54/CE, con l'aggiunta di nuovi elementi al testo esistente)

Motivazione

È opportuno estendere il campo di applicazione per garantire l'integrazione del mercato, assicurando nel contempo che i consumatori siano al centro della direttiva. Va altresì evidenziato il nesso con gli obblighi in materia di concorrenza.

Emendamento  30

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 – lettera -a (nuova)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 2 – punto 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a) Il punto 12 è sostituito dal seguente:

 

"12. 'clienti idonei': i clienti che sono liberi di acquistare energia elettrica dal fornitore di propria scelta ai sensi dell'articolo 21 della presente direttiva nonché di sottoscrivere simultaneamente un contratto con più fornitori;"

(Stessa formulazione dell'articolo 2, paragrafo 12 della direttiva 2003/54/CE, con l'aggiunta di nuovi elementi al testo esistente)

Motivazione

I consumatori devono sottoscrivere simultaneamente contratti con più fornitori.

Emendamento  31

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 2 – punto 34 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) È inserito il punto seguente:

 

"34 bis. "sito industriale": un'area geografica di proprietà privata che dispone di una rete energetica destinata principalmente ad approvvigionare i consumatori industriali di quell'area."

(Inserimento di un nuovo punto 34 bis all'articolo 2 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Gli operatori di reti energetiche sui siti industriali non devono ottemperare agli obblighi in materia di funzionamento della rete in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Non esiste base giuridica al riguardo. La legislazione dell'UE dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere deroghe per i siti industriali al fine di garantire certezza giuridica. Il trattamento differenziato delle reti industriali garantisce sforzi proporzionati senza compromettere gli obiettivi di liberalizzazione. Il presente emendamento non compromette i diritti dei consumatori finali sui siti industriali. Normalmente, i siti industriali provvedono all'approvvigionamento di pochi consumatori finali indipendenti.

Emendamento  32

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 – lettera b ter (nuova)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 2 – punto 34 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter) È inserito il punto seguente:

 

"34 ter. "concorrenza leale e senza distorsioni in un mercato aperto": opportunità comuni e parità di accesso per tutti i fornitori all'interno dell'Unione. Sono competenti al riguardo gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione e l'Agenzia."

(Inserimento di un nuovo punto 35 all'articolo 2 della direttiva 2003/54/CE)

Emendamento  33

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 – lettera b quater (nuova)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 2 – punto 34 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b quater) È inserito il punto seguente:

 

"34 quater. "impresa elettrica": ogni persona fisica o giuridica che svolga almeno una delle seguenti funzioni: produzione, trasmissione, distribuzione, fornitura o acquisto di energia elettrica, e sia responsabile delle mansioni commerciali, tecniche e/o di manutenzione relative a tali funzioni; non comprende i clienti finali."

(Inserimento di un nuovo punto 36 all'articolo 2 della direttiva 2003/54/CE)

Emendamento  34

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 – lettera b quinquies (nuova)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 2 – punto 34 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b quinquies) È inserito il punto seguente:

 

"34 quinquies. "povertà energetica": caratterizza la situazione di un cliente civile che non può permettersi di riscaldare la propria abitazione in modo accettabile, secondo i livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità."

(È aggiunto un nuovo punto 37 all'articolo 2 della direttiva 2003/54/CE)

Emendamento  35

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 – lettera b sexies (nuova)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 2 – punto 34 sexies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b sexies) È inserito il punto seguente:

 

"34 sexies. "centrale elettrica virtuale": un programma di cessione di energia elettrica attraverso il quale un'impresa che produce energia elettrica è obbligata a vendere o a mettere a disposizione un determinato volume di energia elettrica o a garantire l'accesso a una parte della propria capacità di produzione a fornitori interessati per un determinato periodo di tempo."

(Inserimento di un nuovo punto 38 all'articolo 2 della direttiva 2003/54/CE)

Emendamento  36

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela ambientale, compresa l'efficienza energetica, l'energia rinnovabile e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle società dell'Unione europea che operano nel settore dell'energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. In materia di sicurezza dell'approvvigionamento, di efficienza energetica/gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali e in materia di energia rinnovabile di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l'accesso al sistema."

(Inserimento di nuovi elementi all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

La proposta di adottare obiettivi vincolanti per l'uso di energia rinnovabile, il 20% entro il 2020, richiederà un'azione specifica nel settore dell'energia elettrica, che potrebbe essere diversa da quelle relative alla protezione ambientale.

Emendamento  37

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter) All'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e [...] le piccole imprese (vale a dire aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi basati sui costi e facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori. I clienti hanno accesso alla scelta, all'equità, alla rappresentanza e al ricorso. La qualità del servizio rientra tra le competenze fondamentali delle imprese elettriche. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. Gli Stati membri impongono alle società di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla rete alle condizioni e tariffe stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli Stati membri rafforzino la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza promuovendo la possibilità di associazione su base volontaria ai fini della rappresentanza di tale categoria di utenti."

(Sono aggiunti nuovi elementi all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

L'energia è indispensabile alla vita quotidiana dei consumatori ed è quindi essenziale garantire l'accesso all'energia elettrica a prezzi abbordabili. Viste le circostanze particolari legate all'apertura del mercato dell'elettricità, occorre garantire i diritti dei consumatori. Il servizio universale è uno strumento fondamentale ai fini della garanzia della tutela dei consumatori. È opportuno prevedere chiari orientamenti per assicurare un servizio realmente universale che tenga conto delle preoccupazioni dei clienti vulnerabili e a basso reddito.

Emendamento  38

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 quater (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater. All'articolo 3 è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

 

"3 bis. Gli Stati membri provvedono a che tutti i clienti abbiano il diritto di essere riforniti di elettricità da un fornitore – ove questi accetti – a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore sia registrato. In detto ambito gli Stati membri adottano ogni misura affinché le imprese registrate sul loro territorio possano rifornire i loro cittadini senza dover soddisfare ulteriori requisiti."

Motivazione

In ogni Stato membro i fornitori devono soddisfare requisiti diversi per rifornire i clienti. La diversità delle regole di mercato e degli obblighi giuridici costituiscono notevoli barriere per l'accesso al mercato. Per rendere possibile un accesso illimitato al mercato va applicato il principio del paese di origine, che significa che, quando un fornitore è autorizzato in quanto tale in uno Stato membro, deve poter rifornire anche clienti in altri Stati membri senza dover soddisfare ulteriori requisiti.

Emendamento  39

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 quinquies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quinquies. All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 3 ter:

 

"3 ter. Gli Stati membri provvedono a che:

 

a) qualora un cliente intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro due settimane; e

 

b) i clienti abbiano il diritto di ricevere tutti i pertinenti dati di consumo.

 

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i diritti di cui alle lettere a) e b) siano riconosciuti a tutti i clienti in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri o il tempo."

Motivazione

Se il cambio di fornitore è complicato e laborioso per i clienti, possono verificarsi effetti negativi sul loro comportamento in relazione al cambio stesso. Ecco perché occorre garantire che i clienti abbiano un accesso non discriminatorio ai propri dati e a una procedura di cambio semplice. Inoltre, la procedura di cambio va realizzata con la massima rapidità, nella soluzione ideale entro due settimane.

Emendamento  40

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 sexies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 sexies) All'articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

 

"5. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per tutelare i clienti finali, ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione, comprese le misure come quelle relative alle condizioni di pagamento, atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture. In questo contesto, gli Stati membri possono adottare misure di tutela dei clienti finali nelle zone isolate. Essi garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore. Per quanto riguarda almeno i clienti civili, queste misure comprendono quelle che figurano nell'allegato A."

(Modifica all'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 2003/54/CE con l'aggiunta di nuovi elementi al testo esistente)

Motivazione

Spostando il riferimento al prezzo delle forniture dagli aspetti dell'obbligo di servizio pubblico agli aspetti relativi agli utenti vulnerabili, l'emendamento mira ad assicurare che le misure concernenti il prezzo delle forniture vadano a favore degli utenti più vulnerabili. Rendendo l'obiettivo più specifico il risultato finale dovrebbe andare a vantaggio degli utenti che hanno più bisogno di protezione.

Emendamento  41

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 1 septies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 septies) All'articolo 3 è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

 

"5 bis. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per lottare contro la povertà energetica nel quadro dei Piani d'azione nazionali in materia di energia, al fine di garantire la riduzione del numero di persone toccate dal problema della povertà energetica, e comunicano tali misure alla Commissione. Ciascuno Stato membro è responsabile, in conformità del principio di sussidiarietà, della definizione di povertà energetica a livello nazionale, in consultazione con gli organi di regolamentazione e gli altri operatori di mercato con riferimento all'articolo 2 (34 quinquies). Tali misure, che possono comprendere prestazioni a titolo dei regimi previdenziali, un sostegno ai miglioramenti in termini di efficienza energetica e alla produzione di energia ai prezzi più bassi possibili, non ostacolano l'apertura del mercato di cui all'articolo 21. La Commissione fornisce indicatori per monitorare l'incidenza di tali misure sulla povertà energetica e sul funzionamento del mercato."

(Aggiunta di un nuovo paragrafo 5 bis all'articolo 3 della direttiva 2005/54/CE)

Emendamento  42

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 1 octies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 octies) All'articolo 3, paragrafo 6, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 

"a) la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente in modo armonizzato e comprensibile all'interno degli Stati membri, al fine di agevolare il raffronto;"

(Stessa formulazione della direttiva 2003/54/CE con l'aggiunta della frase "in modo armonizzato e comprensibile all'interno degli Stati membri, al fine di agevolare il raffronto")

Motivazione

La fornitura di informazioni chiare e di facile comprensione è essenziale per consentire ai clienti di comparare i fornitori.

Emendamento  43

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 nonies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1 nonies) All'articolo 3, paragrafo 6, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

 

"(b) […] informazioni sull'impatto ambientale, in termini almeno delle emissioni di CO2 e dei rifiuti radioattivi derivanti dall'elettricità prodotta dalla miscela complessiva di carburante utilizzata dal fornitore nell'anno precedente […]."

(Soppressione di alcuni elementi dell'articolo 3, paragrafo 6, lettera b),della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Le informazioni sull'impatto ambientale della produzione di elettricità dovrebbero essere esposte in modo evidente su tutto il materiale pubblicitario, senza costringere i consumatori a cercarle altrove. Requisiti analoghi sono previsti in altri settori, come per la vendita di autoveicoli o di prodotti bianchi.

Emendamento  44

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 1 decies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1e) All'articolo 3, paragrafo 6, primo comma, è inserita la lettera b bis) seguente:

 

"b bis) le informazioni concernenti i loro diritti e le vie di ricorso a loro disposizione in caso di controversia."

Motivazione

Un'efficace protezione dei consumatori dipende dal miglioramento delle vie di ricorso. Tali disposizioni dovranno figurare nella futura Carta dei consumatori di energia, affinché questi ultimi dispongano di un documento di riferimento sui loro diritti.

Emendamento  45

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 1 undecies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 undecies) All'articolo 3, paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente testo:

 

"Le autorità nazionali di regolamentazione adottano le misure necessarie a garantire che le informazioni trasmesse ai fornitori dai rispettivi clienti a norma del presente articolo siano affidabili. Le disposizioni relative alla trasmissione delle informazioni sono armonizzate in seno agli Stati membri e ai mercati interessati."

(Aggiunta di nuovi elementi all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Affinché i consumatori possano effettivamente esercitare il proprio diritto di scelta, è necessario che essi abbiano accesso ai dati che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi sia sociali e che ambientali. Per scegliere, i consumatori dovrebbero avere la possibilità di fare raffronti. La presentazione dei dati dovrebbe essere armonizzata tra i diversi fornitori di energia elettrica. L'armonizzazione garantirà la trasparenza e migliorerà la capacità dei clienti di cambiare fornitore e di operare una scelta informata al riguardo.

Emendamento  46

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 1 duodecies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 duodecies) All'articolo 3, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente testo:

 

"7. Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale - che riducono il costo dell'energia per le famiglie a basso reddito e garantiscono parità di condizioni a quanti vivono nelle regioni isolate - nonché gli obiettivi della tutela ambientale. Rientrano fra esse misure di efficienza energetica/gestione della domanda, strumenti per combattere il cambiamento climatico e misure finalizzate alla sicurezza dell'approvvigionamento. In particolare esse possono comprendere la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione."

(Modifica dell'articolo 3, paragrafo 7 della direttiva 2005/54/CE con l'aggiunta delle parole "che riducono il costo dell'energia per le famiglie a basso reddito e garantiscono parità di condizioni a quanti vivono nelle regioni isolate")

Emendamento  47

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 1 terdecies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 terdecies) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 7 bis:

 

"7 bis. Al fine di promuovere l'efficienza energetica, le autorità nazionali di regolamentazione impongono alle imprese elettriche di introdurre formule tariffarie basate su prezzi crescenti in caso di livelli di consumo più elevati e garantiscono la partecipazione attiva dei clienti e dei gestori dei sistemi di distribuzione alle operazioni di gestione promuovendo l'introduzione di misure volte ad ottimizzare l'utilizzo dell'energia, in particolare durante i momenti di picco. Tali formule tariffarie, unite all'introduzione di contatori e reti intelligenti, incoraggiano i comportamenti efficienti sotto il profilo energetico e comportano costi quanto più possibile contenuti per le famiglie, soprattutto quelle toccate dal problema della povertà energetica."

(Aggiunta di un nuovo paragrafo 7 bis all'articolo 3 della direttiva 2005/54/CE)

Emendamento  48

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 quaterdecies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 7 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 terdecies) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 7 ter:

 

"7 ter. Gli Stati membri si accertano che vengano istituiti sportelli unici al fine di mettere a disposizione dei consumatori tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la legislazione in vigore e le modalità di ricorso a loro disposizione in caso di controversia."

Motivazione

Una corretta informazione dei consumatori presuppone l'esistenza di un centro di informazione di facile accesso, che consenta di ottenere dati dettagliati riguardo alla legislazione in vigore e ai diritti dei consumatori. Presso detto centro questi ultimi potranno ottenere informazioni circostanziate su questioni cui peraltro farà già riferimento anche la futura Carta dei consumatori di energia.

Emendamento  49

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 1 quindecies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quindecies) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 9 bis:

 

"9 bis. Qualora si possa dimostrare che le imprese elettriche hanno imputato ai clienti i costi dei certificati del sistema per lo scambio di quote di emissioni che sono stati assegnati gratuitamente, gli Stati membri possono chiederne il rimborso da parte di tali imprese attraverso imposte supplementari. Il gettito dovrebbe essere utilizzato per promuovere l'efficienza energetica nello Stato membro che li riscuote."

(Aggiunta di un nuovo paragrafo 9 bis all'articolo 3 della direttiva 2005/54/CE)

Motivazione

Molte imprese hanno realizzato profitti imprevisti grazie al sistema per lo scambio di quote di emissioni nella misura in cui, pur avendo ricevuto gratuitamente i certificati, esse ne hanno imputato ai consumatori i costi nominali.

Emendamento  50

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 2

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 10:

soppresso

"10. La Commissione può adottare le modalità di applicazione del presente articolo. Dette misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3."

 

Motivazione

Soppressione della procedura di comitato.

Emendamento  51

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 10 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 10 bis:

 

"10 ter. Onde aiutare i consumatori a ridurre i loro costi energetici, gli Stati membri possono richiedere che gli introiti derivanti dalla fornitura di elettricità ai clienti civili vadano ad alimentare programmi di efficienza energetica e di misurazione della domanda destinati ai clienti civili."

(Aggiunta di un nuovo paragrafo 10 bis all'articolo 3 della direttiva 2005/54/CE)

Motivazione

Il mercato liberalizzato dell'elettricità denota una tendenza all'aumento della domanda. Dato che i costi di transazione legati all'introduzione di servizi di efficienza energetica sono più elevati per i clienti civili che per i grandi utenti, il modo migliore per promuovere l'efficienza energetica a tale livello è la creazione di un fondo. Si tratta di uno strumento che ha dato risultati estremamente positivi in Danimarca, Regno Unito, Paesi Bassi e in vari Stati USA, in termini di protezione ambientale, costi globali e creazione di posti di lavoro.

Emendamento  52

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter) L'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

 

"Gli Stati membri garantiscono il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti. Se lo ritengono opportuno, essi possono affidare questo compito alle autorità nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1. Il controllo riguarda, in particolare, l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, comprese previsioni dettagliate sulla domanda futura e l'offerta disponibile, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, la qualità e il livello di manutenzione delle reti, l'accesso alla generazione distribuita e alla microgenerazione, nonché le misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori. Ogni due anni entro il 31 luglio, le autorità competenti pubblicano un rapporto sui risultati dei controlli e le eventuali misure adottate o previste in materia e lo trasmettono immediatamente alla Commissione."

(Aggiunta di taluni elementi sulle previsioni e l'accesso alla generazione distribuita e alla microgenerazione nell'articolo 4, della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Per conseguire gli obiettivi fissati in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, sarà probabilmente necessario ricorrere sempre più alla generazione distribuita e alla microgenerazione. A tale fine è necessario un accesso non discriminatorio alle reti, ed è questo ciò che il controllo deve garantire.

Emendamento  53

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo - 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quater) È inserito il seguente articolo ‑ 5 bis:

 

"Articolo - 5 bis

 

Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono a che siano definiti criteri tecnici operativi e a che siano elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano livelli adeguati di affidabilità e di sicurezza e fissino requisiti di funzionamento per gli impianti di generazione, le reti di distribuzione, le apparecchiature dei clienti direttamente connessi, i circuiti di interconnessione e le linee dirette. Tali norme tecniche garantiscono l'interoperabilità dei sistemi e sono obiettive e non discriminatorie. Qualora ritenga che sia necessaria un'armonizzazione di dette norme, l'Agenzia formula raccomandazioni appropriate alle autorità nazionali di regolamentazione interessate."

Motivazione

L'articolo 5 riguarda unicamente le questioni di connessione, benché gli aspetti operativi (per esempio, la fase di post-connessione) siano altresì importanti e meritino di essere trattati in questa sede.

Emendamento  54

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 3

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 5 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri cooperano tra di loro per l'integrazione dei mercati nazionali quanto meno a livello regionale. In particolare, gli Stati membri promuovono la cooperazione dei gestori delle reti a livello regionale e favoriscono la coerenza fra le loro legislazioni e regolamentazioni. Lo spazio geografico coperto dalle cooperazioni regionali deve essere conforme alle aree geografiche definite dalla Commissione a norma dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

Le autorità nazionali di regolamentazione cooperano tra di loro per armonizzare la struttura dei mercati e integrare i propri mercati nazionali, quanto meno a uno o più livelli regionali, quale primo passo verso un mercato interno pienamente liberalizzato. In particolare, esse promuovono la cooperazione dei gestori delle reti a livello regionale e facilitano la loro integrazione a livello regionale allo scopo di creare un mercato europeo competitivo, di facilitare l'armonizzazione del quadro giuridico, regolamentare e tecnico e, soprattutto, di integrare le isole elettriche attualmente esistenti nell'Unione. Gli Stati membri promuovono pertanto la cooperazione delle autorità di regolamentazione nazionali a livello transfrontaliero e regionale.

Motivazione

La cooperazione regionale potrebbe favorire l'integrazione del mercato e creare un mercato europeo competitivo. Al fine di garantire che la cooperazione regionale porti alla creazione di un mercato armonizzato e veramente paneuropeo, è necessaria una cooperazione interregionale anche tra i regolatori, gli operatori dei sistemi di trasmissione e l'Agenzia per la cooperazione tra gli organismi di regolamentazione nel settore dell'energia. L'Agenzia dovrebbe inoltre avere la facoltà di formulare raccomandazioni appropriate per facilitare l'integrazione del mercato. Qualsiasi passo nella direzione di mercati regionali non deve diventare esclusivo e deve esistere un quadro regolamentare chiaro per questi mercati, onde evitare il rischio che si sviluppi un vuoto normativo.

Emendamento  55

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 3 (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 5 bis – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'Agenzia coopera con le autorità nazionali di regolamentazione e con i gestori del sistema di trasmissione (in conformità del capitolo IV della presente direttiva) per garantire la convergenza delle regolamentazioni tra le regioni, allo scopo di creare un mercato europeo competitivo. Qualora ritenga che siano necessarie norme vincolanti per tale cooperazione, l'Agenzia formula raccomandazioni opportune. Nei mercati regionali l'Agenzia diventa l'autorità competente per i settori di cui all'articolo 22 quinquies.

(Aggiunta di un nuovo comma unico bis all'articolo 5 bis della direttiva 2003/54/CE)

Emendamento  56

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) All'articolo 6, paragrafo 2, l'alinea è sostituito dal seguente testo:

 

"2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di impianti di generazione nel loro territorio. Tali criteri riguardano:"

(Aggiunta di nuovi elementi nell'alinea dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

I criteri relativi al rilascio delle autorizzazioni devono essere vincolanti.

Emendamento  57

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 3 ter (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) All'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

 

"i bis) il contributo degli Stati membri al raggiungimento dell'obiettivo del 20% di energie rinnovabili entro il 2020;"

(Aggiunta di una nuova lettera all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Nel valutare l'opportunità di nuovi impianti di generazione, gli Stati membri devono tener conto dei loro obblighi rispetto alla realizzazione dell'obiettivo del 20% di energie rinnovabili, fissato nelle conclusioni del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007. Gli obiettivi formulati potrebbero essere soggetti a modifiche nel quadro del processo legislativo.

Emendamento  58

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 3 quater (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera i ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3b) All'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

 

"i ter) la necessità che i generatori tengano conto del sistema per lo scambio di quote di emissioni."

(Aggiunta di una nuova lettera all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Nel valutare l'opportunità di nuovi impianti di generazione gli Stati membri devono tener conto dell'impatto del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione europea.

Emendamento  59

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 quinquies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 6 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quinquies) All'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

 

"Gli Stati membri provvedono affinché i piccoli impianti di generazione decentrata e/o distribuita beneficino di procedure di autorizzazione semplificate. Le procedure semplificate dovrebbero applicarsi a tutti gli impianti che generano meno di 50 MW e a tutti i generatori integrati."

(Modifica dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

È opportuno mettere a punto procedure accelerate per promuovere lo sviluppo delle fonti energetiche decentrate e riconoscere nel contempo il limitato impatto ambientale degli impianti più piccoli.

Emendamento  60

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 3 sexies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 7 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 sexies) All'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

 

"5. Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo pubblico o privato, indipendente dalle attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica, che può essere un'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, quale responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara di cui ai paragrafi da 1 a 4. [...] L'autorità o l'organismo di cui sopra adotta tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni contenute nelle offerte."

(Modifica l'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2005/54/CE con la soppressione delle parole "Il gestore del sistema di trasmissione che sia già pienamente indipendente sotto il profilo dell'assetto proprietario da altre attività non connesse al sistema di trasmissione può essere designato quale organismo responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara.")

Motivazione

Tale compito dovrebbe essere responsabilità dell'autorità nazionale di regolamentazione e non del gestore del sistema di trasmissione.

Emendamento  61

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate

b) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate, individualmente o congiuntamente:

Emendamento  62

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura e a direttamente o indirettamente esercitare un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione, oppure

i) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti su un gestore di sistemi di trasmissione, oppure

Emendamento  63

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione e a direttamente o indirettamente esercitare un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura;

ii) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura;

Emendamento  64

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzare a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione e a direttamente o indirettamente esercitare un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti sull'attività di generazione o l'attività di fornitura.

c) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzare a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa di un gestore di sistemi di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura;

Emendamento  65

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) la stessa o le stesse persone non siano autorizzate a gestire il sistema di trasmissione attraverso un contratto di gestione o ad esercitare un'influenza in qualsiasi altro modo diverso dalla proprietà, o a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura .

Emendamento  66

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. Gli Stati membri sorvegliano il processo di separazione delle imprese verticalmente integrate e presentano alla Commissione una relazione sui progressi realizzati.

Emendamento  67

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) si presume osservato qualora più imprese proprietarie di sistemi di trasmissione abbiano costituito un'impresa comune operante in qualità di gestore del sistema di trasmissione in più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasmissione. Nessun'altra impresa può partecipare all'impresa comune se non è stata riconosciuta ufficialmente come gestore di sistema indipendente ai sensi dell'articolo 10.

5. L'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) si presume osservato qualora più imprese proprietarie di sistemi di trasmissione abbiano costituito un'impresa comune operante in qualità di gestore del sistema di trasmissione in più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasmissione.

Emendamento  68

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Ai fini del presente articolo, qualora il soggetto di cui al paragrafo 1, lettere da b) a d), sia lo Stato membro o un ente pubblico, due enti pubblici separati che esercitano un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione, o su un sistema di trasmissione, e su un'impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura, non sono considerati la stessa persona o le stesse persone.

Emendamento  69

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 ter – paragrafo 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

13. La Commissione adotta orientamenti che precisano le modalità di svolgimento del procedimento da seguire ai fini dell'applicazione dei paragrafi da 6 a 9. Questa misura, che è intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

soppresso

Motivazione

Per motivi di ordine giuridico si propone di trasferire almeno i paragrafi da 7 a 10 e 13 al regolamento (CE) n. 1228/2003; i paragrafi 11 e 12 devono essere presenti sia nella direttiva che nel regolamento.

Emendamento  70

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 9 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica, operare, mantenere e sviluppare, a condizioni economiche di mercato, sistemi di trasmissione sicuri, affidabili ed efficienti, tenendo nella debita considerazione l'ambiente, promuovere l'efficienza energetica, la ricerca e l'innovazione, in particolare al fine di assicurare la penetrazione delle energie rinnovabili e la diffusione di tecnologie a bassa emissione di carbonio.

a) garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica, operare, mantenere e sviluppare, a condizioni economiche di mercato, sistemi di trasmissione sicuri, affidabili ed efficienti, tenendo nella debita considerazione l'ambiente, al fine di includere le energie rinnovabili, la generazione integrata e le tecnologie a bassa emissione di carbonio nel sistema di rete e di promuovere l'efficienza energetica nonché la ricerca e l'innovazione.

Emendamento  71

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 9 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) L'articolo 9, lettera c) è sostituito dal seguente testo:

 

"c) gestire i flussi di energia sul sistema, tenendo conto degli scambi con altri sistemi interconnessi e delle norme comuni coordinate a livello europeo. A tal fine, il gestore del sistema di trasmissione è responsabile della sicurezza, affidabilità ed efficienza della rete elettrica e, in tale contesto, deve assicurare la disponibilità di tutti i servizi ausiliari necessari, inclusi quelli forniti in risposta alla domanda sulla base di norme comuni, nella misura in cui tale disponibilità sia indipendente da qualsiasi altro sistema di trasmissione con cui il suo sistema sia interconnesso;"

(Inserimento della nozione di "risposta alla domanda" nell'articolo 9, lettera c) della direttiva 2003/54/CE)

Emendamento  72

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 9 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter) L'articolo 9, lettera d) è sostituito dal seguente testo:

 

"d) fornire al gestore di ogni altro sistema interconnesso con il proprio informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente [...] e l'interoperabilità del sistema interconnesso, facendo un uso comune di tali informazioni;"

(Stessa formulazione dell'articolo 9, lettera d), della direttiva 2003/54/CE, con la modifica di alcuni elementi)

Emendamento  73

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 quater (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 9 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 quater) L'articolo 9, lettera f) è sostituito dal seguente testo:

 

"f) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema sulla base di norme comuni;"

(Stessa formulazione dell'articolo 9, lettera f), della direttiva 2003/54/CE, con la modifica di alcuni elementi)

Emendamento  74

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 quinquies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 9 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 quinquies) All'articolo 9 è aggiunta la lettera f bis) seguente:

 

"f bis) riscuotere le rendite da congestione e i pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1228/2003, concedendo e gestendo l'accesso di terzi e fornendo spiegazioni motivate qualora tale accesso sia negato, sotto il controllo delle autorità nazionali di regolamentazione; nell'espletamento dei loro compiti ai sensi del presente articolo i gestori dei sistemi di trasmissione si adoperano in primo luogo per promuovere l'integrazione del mercato e ottimizzare i vantaggi in termini di benessere socioeconomico."

(Aggiunta di una nuova lettera f bis) all'articolo 9 della direttiva 2003/54/CE)

Emendamento  75

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10

soppresso

Gestori di sistema indipendenti

 

1. Se alla data di entrata in vigore della presente direttiva il sistema di trasmissione appartiene ad un'impresa verticalmente integrata gli Stati membri possono concedere deroghe all'articolo 8, paragrafo 1, purché lo Stato membro abbia designato un gestore di sistema indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasmissione e la Commissione abbia approvato tale designazione. Alle imprese verticalmente integrate proprietarie di un sistema di trasmissione non può in alcun caso essere impedito di prendere le iniziative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1.

 

2. Lo Stato membro può approvare e designare un gestore di sistema indipendente solo se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

 

a) il gestore candidato ha dimostrato di soddisfare le prescrizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere b), c) e d);

 

b) il gestore candidato ha dimostrato di disporre delle risorse finanziarie, tecniche ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui all'articolo 9;

 

c) il gestore candidato si è impegnato a rispettare un piano decennale di sviluppo della rete proposto dall'autorità di regolamentazione;

 

d) il proprietario del sistema di trasmissione ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 6. A tal fine, mette a disposizione tutti i progetti di accordi contrattuali stipulati con l'impresa candidata e con qualsiasi altra entità pertinente;

 

e) Il gestore candidato ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi impostigli dal regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, anche in ordine alla cooperazione con i gestori dei sistemi di trasmissione a livello europeo e regionale.

 

3. Le imprese che sono state certificate dalle autorità nazionali di regolamentazione in quanto conformi alle disposizioni di cui agli articoli 8 bis e 10, paragrafo 2, sono approvate e designate dagli Stati membri come gestori indipendenti di sistemi di trasmissione. Si applica il procedimento di certificazione di cui all'articolo 8 ter.

 

4. Se ha adottato una decisione secondo il procedimento di cui all'articolo 8 ter e se accerta che l'autorità di regolamentazione non ha ottemperato alla sua decisione nel termine di due mesi, la Commissione designa, nel termine di sei mesi, un gestore di sistema indipendente per un periodo di cinque anni, su proposta dell'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia e sentito il parere del proprietario e del gestore del sistema di trasmissione. Il proprietario del sistema di trasmissione può proporre in qualsiasi momento all'autorità di regolamentazione di designare un nuovo gestore di sistema indipendente secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

 

5. Il gestore di sistema indipendente è responsabile della concessione e della gestione dell'accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l'accesso, delle rendite da congestione frontaliera, dei pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1228/2003, nonché del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasmissione e della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli, tramite l'adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare la rete il gestore di sistema indipendente è responsabile della pianificazione (comprese le procedure di autorizzazione), della costruzione e dell'entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine agisce in qualità di gestore di sistema di trasmissione secondo le disposizioni del presente capitolo. I proprietari dei sistemi di trasmissione non sono responsabili della concessione né della gestione dell'accesso dei terzi né della programmazione degli investimenti.

 

6. Se è stato designato un gestore di sistema indipendente, il proprietario del sistema di trasmissione deve:

 

a) fornire ogni opportuna cooperazione e ausilio al gestore di sistema indipendente nell'espletamento dei suoi compiti, e in particolare fornirgli tutte le informazioni pertinenti;

 

b) finanziare gli investimenti decisi dal gestore indipendente e approvati dall'autorità di regolamentazione, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente. I meccanismi d finanziamento all'uopo necessari sono approvati dalle autorità di regolamentazione. Prima di decidere in merito, queste ultime consultano il proprietario della rete e altre parti interessate.

 

c) garantirle la copertura della responsabilità civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilità collegata all'esercizio delle attività del gestore di sistema indipendente;

 

d) fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l'assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il gestore indipendente.

 

7. In stretta cooperazione con l'autorità di regolamentazione, l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza è dotata di tutti i poteri necessari per controllare efficacemente l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasmissione, degli obblighi che ad esso incombono a norma del paragrafo 6.

 

Motivazione

Il modello del gestore di sistema indipendente comporta oneri burocratici e controlli regolamentari costosi e non rappresenta quindi un'alternativa adeguata alla separazione totale della proprietà. Il relatore prenderà in considerazione, oltre alla piena disaggregazione della proprietà, qualsiasi altro modello che possa offrire garanzie ai concorrenti che entrano nel mercato, assicuri che non sorgeranno conflitti d'interesse e si dimostri nel contempo efficace come modello di separazione della proprietà.

Emendamento  76

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 10 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

soppresso

Separazione dei proprietari dei sistemi di trasmissione

 

1. Qualora sia stato nominato un gestore di sistema indipendente i proprietari dei sistemi di trasmissione che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata sono indipendenti, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione.

 

2. Per garantire l'indipendenza del proprietario del sistema di trasmissione di cui al paragrafo 1, si applicano i seguenti criteri minimi:

 

a) i responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasmissione non possono far parte di strutture dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica;

 

b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasmissione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

 

c) il proprietario del sistema di trasmissione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione una relazione sulle misure adottate; tale relazione viene pubblicata.

 

3. La Commissione può adottare orientamenti per garantire la piena ed effettiva osservanza delle disposizioni del paragrafo 2 da parte del proprietario del sistema di trasmissione. Queste misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

 

Emendamento  77

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 11 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) L'articolo 11, paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

 

"2. Il dispacciamento degli impianti di generazione e l'impiego di interconnector avviene sulla base di criteri che sono approvati dalle autorità nazionali di regolamentazione e che devono essere obiettivi, pubblicati e applicati in maniera non discriminatoria, per assicurare un buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. Essi tengono conto della priorità economica dell'energia elettrica proveniente dagli impianti di generazione disponibili o dai trasferimenti mediante interconnector, nonché dei vincoli tecnici del sistema."

(Stessa formulazione dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/54/CE, con la modifica di alcuni elementi)

Motivazione

Le autorità nazionali di regolamentazione indipendenti possono essere più obiettive dei governi degli Stati membri.

Emendamento  78

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8 ter (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 11 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter). L'articolo 11, paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

 

"3. Un'autorità nazionale di regolamentazione impone al gestore del sistema che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti, oppure che assicurano la produzione mista di calore e di energia, tranne quando verrebbero pregiudicate esigenze di equilibrio tecnico ovvero la sicurezza e l'affidabilità della rete".

(Stessa formulazione dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE, con la modifica di alcuni elementi)

Emendamento  79

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8 quater (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 11 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 quater) L'articolo 11, paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

 

"5. Gli Stati membri, attraverso le autorità nazionali di regolamentazione, impongono ai gestori del sistema di trasmissione il rispetto di standard minimi per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo del sistema, compresa la capacità di interconnessione. È opportuno conferire alle autorità nazionali di regolamentazione un mandato più ampio onde garantire che nel loro lavoro esse tengano conto del consumatore europeo."

(Stessa formulazione dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2003/54/CE, con la modifica di alcuni elementi)

Emendamento  80

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8 quinquies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 11 – paragrafo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 quinquies) All'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo 7 bis:

 

"7 bis. I gestori del sistema di trasmissione agevolano la partecipazione dei grandi clienti finali e degli aggregatori di clienti finali ai mercati della riserva e del bilanciamento. Ogniqualvolta la generazione e l'opzione sul versante della domanda hanno lo stesso prezzo, viene data la precedenza alla domanda."

(Aggiunta di un nuovo paragrafo 7 bis all'articolo 11 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Per migliorare l'efficienza energetica è importante che i consumatori partecipino attivamente al mercato dei servizi ausiliari, in particolare quando sono in grado di ridurre la domanda in determinati momenti critici (picco di carico, emergenze). I grandi consumatori finali possono partecipare direttamente o indirettamente a tali mercati, mentre quelli piccoli non possono parteciparvi direttamente a meno che qualcuno (ad esempio il fornitore) non sia in grado di aggregare un grande numero di essi e possa effettivamente controllare parte della loro domanda.

Emendamento  81

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8 sexies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 11 – paragrafo 7 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 sexies) All'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo 7 ter:

 

"7 ter. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le regole e le tariffe di bilanciamento siano adeguatamente armonizzate in tutti gli Stati membri entro ...*. In particolare, esse provvedono affinché i grandi clienti finali, gli aggregatori di clienti finali e i generatori distribuiti possano contribuire efficacemente al bilanciamento e ad altri servizi ausiliari pertinenti.

 

* Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.”

(Aggiunta di un nuovo paragrafo 7 ter all'articolo 11 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Secondo l'articolo 23, le autorità di regolamentazione hanno il compito di "fissare o approvare (...) quanto meno le metodologie usate per calcolare o stabilire (...) le condizioni di fornitura dei servizi di bilanciamento”. Poiché l'armonizzazione dei servizi di bilanciamento costituisce un elemento fondamentale per il buon funzionamento del mercato interno, le autorità di regolamentazione, in stretta cooperazione con i gestori del sistema di trasmissione, applicano il debito grado di armonizzazione.

Emendamento  82

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Le informazioni commerciali essenziali per la concorrenza sul mercato, in particolare le informazioni che consentono di identificare il punto di fornitura, le informazioni relative alla potenza installata nonché le informazioni relative alla potenza sottoscritta sono accessibili a tutti gli operatori che forniscono elettricità sul mercato. In caso di necessità, l'autorità nazionale di regolamentazione impone ai gestori storici di fornire questi dati agli interessati.

Emendamento  83

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 14 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) L'articolo 14, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

 

"1. Il gestore del sistema di distribuzione è responsabile di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole di distribuzione di elettricità, e di gestire, mantenere e sviluppare nella sua zona, a condizioni economiche accettabili, un sistema di distribuzione di elettricità sicuro, affidabile ed efficiente, nel dovuto rispetto dell'ambiente e promuovendo l'efficienza energetica."

(Si riprende la formulazione dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE,con la modifica di alcuni elementi)

Motivazione

Il gestore del sistema di distribuzione dovrebbe avere le stesse responsabilità del gestore del sistema di trasmissione di soddisfare i criteri indicati sopra.

Emendamento  84

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 14 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter) L'articolo 14, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"3. Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema e per un uso efficiente dello stesso".

Emendamento  85

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9 quater (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 quater) All'articolo 14 è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

 

"3 bis. Il gestore del sistema di distribuzione presenta alla pertinente autorità di regolamentazione, entro un anno dall'entrata in vigore della direttiva .../.../CE [che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica], una proposta che descrive gli appropriati sistemi d'informazione e comunicazione da instaurare per fornire le informazioni di cui al paragrafo 3. La proposta facilita, tra l'altro, l'uso di contatori elettronici bidirezionali, che saranno forniti a tutti i consumatori entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, l'attiva partecipazione dei clienti finali e dei generatori distribuiti alla gestione del sistema e il flusso di informazioni in tempo reale fra gestori di sistemi di distribuzione e trasmissione al fine di ottimizzare l'uso di tutte le risorse disponibili a livello di generazione, rete e domanda."

(Aggiunta di un nuovo paragrafo 3 bis all'articolo 14 della direttiva 2003/54/CE)

Emendamento  86

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9 quinquies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 14 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 quinquies) All'articolo 14 è inserito il seguente paragrafo 3 ter:

 

"3 ter. Entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva .../.../CE [che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica] le autorità nazionali di regolamentazione approvano o respingono le proposte di cui al paragrafo 3 bis. Esse assicurano che sia realizzata la piena interoperabilità dei sistemi d'informazione e di comunicazione. A tal fine possono formulare orientamenti e chiedere modifiche delle proposte di cui al paragrafo 3 bis."

(Aggiunta di un nuovo paragrafo all'articolo 14 della direttiva 2003/54/CE)

Emendamento  87

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9 sexies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 14 – paragrafo 3 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 sexies) All'articolo 14 è inserito il seguente paragrafo 3 quater:

 

"3 quater. Prima della notifica al gestore del sistema di distribuzione della propria decisione in merito alla proposta di cui al paragrafo 3, l'autorità nazionale di regolamentazione informa l'Agenzia o, se essa non è ancora operativa, la Commissione. L'Agenzia o la Commissione garantisce che i sistemi d'informazione e comunicazione da introdurre facilitino lo sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica e non creino nuovi ostacoli tecnici."

(Aggiunta di un nuovo paragrafo all'articolo 14 della direttiva 2003/54/CE)

Emendamento  88

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9 septies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 septies) All'articolo 14 è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

 

"4 bis. Gli Stati membri incoraggiano la modernizzazione delle reti di distribuzione,che devono essere costruite in modo da favorire la generazione decentrata e assicurare l'efficienza energetica."

(Aggiunta di un nuovo paragrafo 4 bis all'articolo 14 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero in particolare incoraggiare maggiormente la produzione combinata di calore ed elettricità.

Emendamento  89

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 – lettera c

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 15 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se il gestore del sistema di distribuzione fa parte di un'impresa verticalmente integrata, gli Stati membri provvedono affinché le sue attività vengano controllate in modo che esso non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identità distinta del ramo "fornitura" dell'impresa verticalmente integrata.

3. Se il gestore del sistema di distribuzione fa parte di un'impresa verticalmente integrata, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le sue attività vengano controllate in modo che esso non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identità distinta del ramo "fornitura" dell'impresa verticalmente integrata.

Motivazione

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero assumere la responsabilità del controllo delle disposizioni relative alla separazione applicabili ai gestori dei sistemi di distribuzione onde assicurare l'indipendenza di questi ultimi.

Emendamento  90

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 – lettera c

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 15 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione può adottare orientamenti miranti a garantire la piena ed effettiva osservanza, da parte del gestore del sistema di distribuzione, delle disposizioni di cui al paragrafo 2 in ordine alla totale indipendenza del gestore del sistema di distribuzione, all'assenza di comportamenti discriminatori e all'obbligo che l'attività di fornitura dell'impresa verticalmente integrata non tragga indebiti vantaggi dalla propria integrazione verticale. Tali misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3."

soppresso

Motivazione

In base a questa disposizione la Commissione europea adotterebbe con la procedura di comitato orientamenti per assicurare (i) l'indipendenza dei gestori dei sistemi di distribuzione, (ii) l'assenza di comportamenti discriminatori e (iii) il fatto che l'attività di fornitura dell'impresa verticalmente integrata non tragga indebiti vantaggi dalla propria integrazione verticale. Tutte queste misure devono essere adottate con la partecipazione del Consiglio e del Parlamento europeo, poiché un ricorso eccessivo alla procedura di comitato potrebbe accentuare l'incertezza regolamentare.

Emendamento  91

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 19 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) L'articolo 19, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

 

"3. Nella loro contabilità interna le imprese elettriche tengono conti separati per ciascuna attività di trasmissione e distribuzione, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. Tengono inoltre conti che possono essere consolidati per ogni attività nel settore dell'energia elettrica non riguardante la trasmissione e la distribuzione. Sino al 1° luglio 2007 esse tengono conti separati per le attività di fornitura a clienti idonei e le attività di fornitura a clienti non idonei. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà del sistema di trasmissione/distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore dell'energia elettrica. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività."

(Sostituzione delle parole "le altre" con la parola "ogni" all'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

In seguito alla crescita delle imprese energetiche multinazionali in Europa è necessario specificare che i conti individuali di ogni impresa energetica nazionale devono essere pubblicati e non inseriti nei conti della società madre.

Emendamento  92

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11 ter (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 20 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter) All'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l'accesso ove manchi della necessaria capacità fisicamente disponibile. Il rifiuto deve essere debitamente motivato sulla base di criteri obiettivi, tecnicamente ed economicamente giustificati. L'autorità nazionale di regolamentazione provvede a che tali criteri vengano coerentemente applicati e a che l'utilizzatore del sistema cui è stato rifiutato l'accesso abbia il diritto di ricorso. L'autorità nazionale di regolamentazione provvede affinché, nel caso venga rifiutato l'accesso, il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare una cifra ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell'informazione."

(Aggiunta di nuovi elementi all'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Qualsiasi rifiuto dell'accesso dovrebbe essere di competenza del gestore del sistema e basarsi su criteri debitamente motivati sotto il profilo tecnico ed economico. Il rifiuto dovrebbe risultare fondato solo qualora si riscontri una insufficiente capacità fisica disponibile. L'autorità di regolamentazione dovrebbe avere l'obbligo di garantire che i criteri di rifiuto dell'accesso vengano applicati coerentemente e di raccomandare che la capacità o l'investimento relativo alla rete rafforzi la rete stessa, ove economicamente giustificato.

Emendamento  93

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11 quater (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 quater) All'articolo 21 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

 

"2 bis. I clienti idonei hanno il diritto di concludere simultaneamente contratti con diversi fornitori."

(Aggiunta di un nuovo paragrafo 2 bis all'articolo 21 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

I consumatori devono avere la possibilità di concludere contratti simultaneamente con più fornitori.

Emendamento  94

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11 quinquies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 21 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 quinquies) All'articolo 21 è inserito il seguente paragrafo 2 ter:

 

"2 ter. L'Agenzia effettua un controllo in tempo reale di tutti i mercati all'ingrosso dell'elettricità, organizzati e stabiliti nell'Unione europea, nel SEE e nei paesi limitrofi al fine di individuare abusi di posizione dominante ovvero carenze nella struttura del mercato e di promuovere miglioramenti dell'efficienza del mercato interno."

(Aggiunta di un nuovo paragrafo 2 bis all'articolo 21 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Il controllo del mercato è un efficace strumento per individuare gli abusi di posizione dominante. E' importante garantire che tale controllo dei mercati nazionali sia svolto dalle autorità nazionali di regolamentazione conformemente a criteri e metodologie armonizzati. Molto spesso, tuttavia, le autorità nazionali di regolamentazione non dispongono delle risorse necessarie per monitorare i mercati su base permanente ed in tempo reale e si basano pertanto su analisi mensili o addirittura annuali. L'Agenzia dovrebbe avere a sua disposizione tutte le risorse necessarie per svolgere tale importantissimo compito.

Emendamento  95

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo - 22 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità nazionale di regolamentazione.

1. Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità nazionale di regolamentazione.

2. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione e provvedono affinché essa eserciti i propri poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di regolamentazione, nell'esercizio delle competenze conferitele dalla presente direttiva, sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, e che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale e non accettino né ricevano istruzioni da alcun governo o altri soggetti pubblici o privati.

2. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione e provvedono affinché essa eserciti i propri poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di regolamentazione, nell'esercizio delle competenze conferitele dalla presente direttiva e dalla legislazione attinente:

 

a) sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato,

 

b) il suo personale e le persone responsabili della sua gestione agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale e

 

c) non accettino né ricevano istruzioni dirette da alcun governo o altri soggetti pubblici o privati quando svolgono i loro compiti regolamentari.

3. Per tutelare l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione gli Stati membri provvedono in particolare affinché

3. Per tutelare l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione gli Stati membri provvedono in particolare affinché

a) l'autorità di regolamentazione sia dotata di personalità giuridica, autonomia di bilancio e di risorse umane e finanziarie idonee allo svolgimento delle sue attività;

a) l'autorità di regolamentazione sia dotata di personalità giuridica, autonomia finanziaria e risorse umane e finanziarie idonee allo svolgimento delle sue attività;

b) il suo organo direttivo sia nominato per un periodo fisso e non rinnovabile di almeno cinque anni e possa essere revocato durante il suo mandato soltanto se non possiede più i requisiti prescritti dal presente articolo ovvero se abbia commesso gravi irregolarità.

b) i membri del consiglio di amministrazione dell'autorità nazionale di regolamentazione siano nominati per un periodo fisso e non rinnovabile di almeno cinque anni, ma non superiore a sette. Per il primo mandato, il periodo è di due anni e mezzo per metà dei membri. Essi possono essere revocati durante il loro mandato soltanto se non possiedono più i requisiti prescritti dal presente articolo ovvero se hanno commesso gravi irregolarità a norma del diritto nazionale.

Emendamento  96

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 bis – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) le esigenze di bilancio dell'autorità di regolamentazione siano coperte da entrate dirette provenienti dalle operazioni sul mercato dell'energia.

Emendamento  97

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 ter

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l'autorità di regolamentazione prende tutte le misure ragionevoli idonee a conseguire i seguenti obiettivi:

Nell'esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l'autorità di regolamentazione prende tutte le misure ragionevoli idonee a conseguire i seguenti obiettivi:

a) promuovere, in stretta cooperazione con l'Agenzia, con le autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione, un mercato interno dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro e ecologicamente sostenibile nella Comunità, nonché l'efficace apertura del mercato per tutti i consumatori e i fornitori nella Comunità;

a) promuovere, in stretta cooperazione con l'Agenzia, con le autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione, un mercato interno dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro e ecologicamente sostenibile nella Comunità, nonché l'efficace apertura del mercato per tutti i consumatori e i fornitori nella Comunità, e garantire che le reti di approvvigionamento energetico operino con efficacia e affidabilità, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine;

b) sviluppare mercati regionali concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno della Comunità, allo scopo di conseguire l'obiettivo di cui alla lettera a);

b) sviluppare mercati concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno della Comunità, allo scopo di conseguire l'obiettivo di cui alla lettera a);

c) eliminare le restrizioni agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri e sviluppare adeguate capacità di trasmissione transfrontaliere per soddisfare la domanda, migliorare l'integrazione dei mercati nazionali e permettere all'energia elettrica di circolare senza restrizioni attraverso la Comunità;

c) eliminare qualsiasi restrizione agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri e sviluppare adeguate capacità di trasmissione transfrontaliere per soddisfare la domanda e migliorare l'integrazione dei mercati nazionali, al fine di facilitare la circolazione senza restrizioni dell'energia elettrica attraverso la Comunità;

d) garantire lo sviluppo di sistemi sicuri, affidabili ed efficienti, promuovere l'efficienza energetica, l'adeguatezza dei sistemi e la ricerca e l'innovazione per soddisfare la domanda e lo sviluppo di tecnologie innovative rinnovabili e a bassa emissione di carbonio, sia a breve che a lungo termine;

d) garantire, nel modo più efficace sul piano dei costi, lo sviluppo di sistemi di rete orientati verso il consumatore, sicuri, affidabili ed efficienti, promuovere l'adeguatezza dei sistemi, assicurando nel contempo l'efficienza energetica e l'integrazione delle energie rinnovabili su grande e piccola scala e della generazione distribuita nelle reti sia di trasmissione che di distribuzione;

 

d bis) agevolare l'accesso di nuove capacità di generazione alla rete, segnatamente rimuovendo gli ostacoli suscettibili di impedire l'accesso al mercato di nuovi operatori e delle energie rinnovabili;

e) assicurare che ai gestori di rete siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza delle prestazioni della rete e promuovere l'integrazione del mercato;

e) assicurare che ai gestori di rete siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza delle prestazioni della rete e promuovere l'integrazione del mercato;

f) provvedere al funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale e promuovere una concorrenza effettiva in cooperazione con le autorità nazionali per la tutela della concorrenza.

f) assicurare che i clienti beneficino del funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva in cooperazione con le autorità nazionali per la tutela della concorrenza e garantire la protezione dei consumatori;

 

f bis) aiutare a realizzare un servizio universale e pubblico di alta qualità nel settore dell'approvvigionamento di energia elettrica e contribuire a proteggere i consumatori vulnerabili nonché a garantire l'efficacia delle misure di tutela dei consumatori di cui all'allegato A;

 

f ter) armonizzare i necessari processi di scambio di dati.

Emendamento  98

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater, paragrafo 1, alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'autorità di regolamentazione ha i seguenti compiti:

1. L'autorità di regolamentazione ha i seguenti compiti, che svolge, se del caso, in stretta consultazione con altre autorità nazionali ed europee competenti, con gli operatori dei sistemi di trasmissione e altri attori del mercato, fatte salve le competenze specifiche di questi ultimi:

Emendamento  99

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a) fissare o approvare, in modo indipendente e sulla base di criteri trasparenti, tariffe di rete regolamentate e componenti delle tariffe di rete;

Motivazione

Il compito di fissare tariffe di rete regolamentate, senza alcuna interferenza esterna, è una delle competenze distintive di un'autorità realmente indipendente. Il principio dovrebbe figurare esplicitamente nella direttiva, come primo passo concreto verso la creazione di un'autentica armonizzazione dei quadri normativi nazionali.

Emendamento  100

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera b)

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) cooperare con le autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati nelle questioni transfrontaliere;

b) cooperare con le autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati e con l'Agenzia nelle questioni transfrontaliere, garantendo anche che tra le infrastrutture di trasmissione esista una capacità d'interconnessione sufficiente a consentire una valutazione generale ed efficiente del mercato e soddisfare al criterio di sicurezza dell'approvvigionamento, senza discriminazioni tra le imprese fornitrici nei diversi Stati membri;

Emendamento  101

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera c)

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) osservare ed attuare le decisioni dell'Agenzia e della Commissione;

c) osservare ed attuare tutte le pertinenti decisioni vincolanti dell'Agenzia e della Commissione;

Emendamento  102

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) provvedere affinché siano esclusi i trasferimenti incrociati fra attività di trasmissione, distribuzione e fornitura;

e) controllare la conformità agli obblighi di disaggregazione a norma della presente direttiva e delle altre normative comunitarie pertinenti e provvedere affinché siano esclusi i trasferimenti incrociati fra attività di trasmissione, distribuzione e fornitura e provvedere altresì affinché le tariffe di distribuzione e trasmissione siano fissate con ampio anticipo rispetto ai periodi in cui saranno applicate;

Emendamento  103

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f) riesaminare i programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e fornire, nella relazione annuale, un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione sotto il profilo della loro conformità con il piano decennale di sviluppo della rete paneuropea di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1228/2003;

f) riesaminare i programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e fornire, nella relazione annuale, un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione sotto il profilo della loro conformità con il piano decennale di investimento della rete paneuropea di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1228/2003; il piano decennale di investimento prevede incentivi per la promozione degli investimenti e garantisce che la manodopera sia qualitativamente e quantitativamente idonea a soddisfare gli obblighi di servizio pubblico; il mancato rispetto del piano decennale d'investimento da parte del pertinente operatore dà adito a sanzioni proporzionate, imposte all'operatore dall'autorità di regolamentazione, conformemente alle raccomandazioni dell'Agenzia;

Emendamento  104

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis) approvare i piani d'investimento annuali dei gestori dei sistemi di trasmissione;

Emendamento  105

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

g) vigilare sulla sicurezza e sull'affidabilità della rete, verificare le norme relative alla sicurezza ed all'affidabilità della rete;

g) vigilare sul rispetto dei requisiti di sicurezza e affidabilità della rete, stabilire o approvare norme e requisiti in materia di qualità del servizio e della fornitura e verificare le norme relative alle passate prestazioni in termini di qualità del servizio e della fornitura, nonché alla sicurezza ed all'affidabilità della rete;

Emendamento  106

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

h bis) incoraggiare lo sviluppo di contratti europei di fornitura con possibilità di interruzione;

Motivazione

Il contratto europeo di fornitura con possibilità di interruzione di cui alla direttiva 2003/54/CE dà priorità alla riduzione dei consumi di energia, nel rispetto degli obiettivi relativi alla promozione dell'efficienza energetica. Costituisce uno strumento grazie al quale un consumatore di elettricità può interrompere temporaneamente i suoi consumi su richiesta del suo "gestore dell'equilibrio" e/o dell'autorità di regolamentazione, e quindi può sospendere l'attività fino a quando l'offerta e la domanda non sono nuovamente bilanciate nella zona di equilibrio o nella rete.

Emendamento  107

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) controllare il grado di apertura del mercato e la concorrenza a livello dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica, i prezzi fatturati ai clienti civili, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni e i reclami dei clienti civili in un formato prestabilito, nonché le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, in cooperazione con le autorità preposte alla tutela della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente e ad esse deferendo tutti i casi che essa ritenga di loro competenza;

i) controllare il grado di apertura effettiva del mercato e la concorrenza a livello dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica, i prezzi fatturati ai clienti civili, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, l'adeguatezza delle condizioni di pagamento anticipato, che riflettano i consumi effettivi, la percentuale delle connessioni e delle disattivazioni, le spese di manutenzione e i reclami dei clienti civili in un formato prestabilito, nonché le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, in cooperazione con le autorità preposte alla tutela della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente e ad esse deferendo tutti i casi che essa ritenga di loro competenza;

Motivazione

Dotare l'autorità di un potere di controllo su una gamma più ampia di tassi e di spese va nel senso di una maggiore scelta per i consumatori.

Emendamento  108

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis) controllare l'emergere di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai clienti non civili di impegnarsi simultaneamente con più di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso; se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione informano le autorità di concorrenza degli Stati membri di tali pratiche;

Motivazione

Il fatto di consentire ai clienti non civili di scegliere i propri fornitori senza essere limitati da clausole di esclusiva contribuirà a sviluppare la concorrenza sul mercato interno.

Emendamento  109

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera i ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

i ter) riconoscere la libertà contrattuale in materia di contratti a lungo termine e la possibilità di concludere contratti basati sull'attivo purché siano compatibili con il diritto comunitario.

Motivazione

Devono essere sviluppate nuove capacità, in particolare da parte dei nuovi operatori. Per garantire una parte del finanziamento di questi investimenti potrebbero risultare necessari dei contratti a lungo termine con clienti a carico base. Inoltre, i grandi consumatori di energia devono poter accedere a contratti energetici prevedibili e a lungo termine per restare competitivi rispetto alle altre regioni nelle quali tali contratti sono disponibili.

Emendamento  110

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

j) controllare il tempo impiegato dalle imprese di trasmissione e distribuzione per effettuare connessioni e riparazioni;

j) controllare il tempo impiegato dalle imprese di trasmissione e distribuzione per effettuare connessioni e riparazioni e imporre sanzioni conformemente alle linee direttrici emanate dall'Agenzia in caso di ritardi senza valido motivo;

Motivazione

Si devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da applicare nei confronti delle imprese in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva.

Emendamento  111

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera k

 

Testo della Commissione

Emendamento

k) fatte salve le competenze di altre autorità nazionali di regolamentazione, garantire un servizio universale e pubblico di elevata qualità nel settore dell'energia elettrica, allo scopo di tutelare i clienti vulnerabili, nonché l'efficacia delle misure per la tutela dei consumatori di cui all'allegato A;

k) fatte salve le competenze di altre autorità nazionali di regolamentazione, monitorare un servizio universale e pubblico di elevata qualità nel settore dell'energia elettrica e la tutela dei clienti vulnerabili;

Motivazione

Sono i governi a dover ottemperare per primi a taluni doveri in quanto si occupano maggiormente di misure sociali che di regolamentazione in materia di mercati al dettaglio. I legislatori ritengono di non possedere le competenze per definire la politica sociale. Tuttavia dovrebbero acquisire poteri per garantire che le disposizioni dell'allegato A siano adeguatamente applicate. Infine, occorre chiarire che la responsabilità di dare attuazione all'allegato A sulla tutela dei consumatori ricade sui legislatori.

Emendamento  112

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

k bis) garantire l'efficacia e l'applicazione delle misure per la tutela dei consumatori di cui all'allegato A;

Motivazione

Le misure per la tutela dei consumatori di cui all'allegato A devono essere messe in atto con efficacia dalle autorità di regolamentazione nazionali.

Emendamento  113

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera l

 

Testo della Commissione

Emendamento

l) pubblicare, almeno con cadenza annuale, raccomandazioni sulla conformità delle tariffe di fornitura alle disposizioni dell'articolo 3;

l) pubblicare, almeno con cadenza annuale, raccomandazioni sulla conformità delle tariffe di fornitura alle disposizioni dell'articolo 3, tenendo debito conto, in tali raccomandazioni, dell'impatto dei prezzi regolamentati (prezzi all'ingrosso e prezzi all'utente finale) sul funzionamento del mercato;

Emendamento  114

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera l bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(l bis) segnalare alle autorità nazionali garanti della concorrenza e alla Commissione gli Stati membri in cui le tariffe regolamentate sono inferiori ai prezzi di mercato;

Motivazione

Al fine di favorire lo sviluppo e l’apertura del mercato interno, le tariffe regolamentate fissate al di sotto del prezzo di mercato andrebbero abolite. È necessario che siano previste sanzioni efficaci, appropriate e dissuasive nei confronti delle imprese elettriche che non si conformano a questa disposizione.

Emendamento  115

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera m

 

Testo della Commissione

Emendamento

m) garantire l'accesso ai dati del consumo dei clienti, l'utilizzazione di un formato armonizzato per i dati relativi ai consumi e l'accesso ai dati di cui al punto h) dell'allegato A;

m) prevedere norme standardizzate che disciplinino le relazioni tra i consumatori finali e i fornitori, i distributori e i gestori del sistema di misurazione, che vertano almeno sull'accesso ai dati del consumo dei clienti, inclusi i prezzi e tutte le spese correlate, l'utilizzazione di un formato armonizzato, facilmente comprensibile, per tali dati, un pagamento anticipato adeguato che rifletta i consumi reali e un rapido accesso per tutti i consumatori a tali dati conformemente al punto h) dell'allegato A;

Motivazione

Maggiori precisazioni in relazione ai compiti dell'autorità incidono positivamente sul funzionamento del mercato e vanno a vantaggio, in ultima analisi, dei consumatori.

Emendamento  116

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

o bis) disporre di un diritto di veto per opporsi alle decisioni di nomina e di revoca delle persone responsabili della direzione generale di un gestore del sistema di trasmissione;

Motivazione

Dotando le autorità nazionali di regolamentazione di un diritto di veto sulle nomine e le revoche delle persone che assicurano la direzione della gestione dei sistemi di trasmissione, la presente direttiva contribuirebbe a garantire che si tenga effettivamente conto degli interessi professionali delle persone che hanno un potere direzionale in seno alla gestione dei sistemi di trasmissione e che queste possano pertanto assumere le responsabilità di gestione dei sistemi di trasmissione in maniera completamente indipendente.

Emendamento  117

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

o ter) fissare o approvare le tariffe per l'accesso alla rete e pubblicare la metodologia utilizzata per definire tali tariffe;

Motivazione

Le ANR devono poter fissare o approvare le tariffe per assicurare un accesso equo a tutti i soggetti operanti sul mercato dell’elettricità. Inoltre, la metodologia utilizzata per la fissazione di tali tariffe deve essere trasparente e va pubblicata a norma del paragrafo 4 di questo articolo.

Emendamento  118

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

o quater) fissare o approvare norme in materia di qualità del servizio, controllarne la messa in atto e imporre sanzioni in caso di mancato rispetto;

Motivazione

La qualità del servizio è uno dei due principali elementi (l'altro è il prezzo) che devono essere regolamentati (in caso contrario, la qualità può deteriorarsi). L'autorità di regolamentazione dovrebbe avere il potere di fissare e di approvare le norme di qualità, di controllare la loro messa in atto e di imporre sanzioni in caso di mancato rispetto.

Emendamento  119

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o quinquies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

o quinquies) controllare la messa in atto delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 24.

Motivazione

Ex paragrafo 3, lettera f), modificato.

Emendamento  120

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o sexies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"o sexies) armonizzare le procedure per lo scambio di dati sui principali processi di mercato a livello regionale;"

Motivazione

L'Unione europea punta a istituire regioni con mercati transfrontalieri. A tal fine risulta assolutamente necessaria un'armonizzazione delle procedure di scambio di dati. Il corretto funzionamento di dette procedure costituisce infatti la premessa per il mercato liberalizzato a diversi livelli: gestione della programmazione, conguagli, addebiti, cambio di fornitore, ecc. Le carenze a livello di procedure per lo scambio di dati ostacolano l'introduzione di regioni con mercati transfrontalieri.

Emendamento  121

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o septies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"o septies) imporre massimali tariffari nei mercati non competitivi per un periodo di tempo definito e limitato, al fine di tutelare il cliente da abusi di mercato, fissando tali massimali a un livello sufficientemente elevato da non scoraggiare l'ingresso di nuovi attori e l'espansione dei concorrenti esistenti;"

Motivazione

Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter imporre massimali tariffari laddove vi sia un eccessivo potere di mercato, ma questi devono essere sufficientemente elevati da non scoraggiare l'ingresso di nuovi attori, l'espansione dei concorrenti esistenti e lo sviluppo del mercato interno dell'elettricità.

Emendamento  122

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o octies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"o octies) assicurare l'audit delle politiche di manutenzione dei gestori dei sistemi di trasmissione;"

Motivazione

Le politiche di manutenzione dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'elettricità sono essenziali per la sicurezza dell'approvvigionamento. Tuttavia, esse potrebbero essere utilizzate a fini discriminatori al momento della pianificazione dei programmi di manutenzione. Per garantire la neutralità di tali politiche nei confronti di tutti gli utenti della rete e la sicurezza dell'approvvigionamento, è opportuno estendere le competenze delle autorità nazionali di regolamentazione all'audit di tali politiche.

Emendamento  123

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"o nonies) elaborare, di concerto con le autorità competenti per la pianificazione, orientamenti riguardanti una procedura di autorizzazione limitata nel tempo, al fine di incoraggiare l'ingresso di nuovi attori nei settori della generazione e degli scambi;"

Motivazione

Molti operatori entrati da poco nel mercato trovano difficoltà nell'accedere al mercato della generazione e degli scambi.

Emendamento  124

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera o decies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"o decies) assicurare che le fluttuazioni dei prezzi all’ingrosso siano trasparenti."

Motivazione

Onde assicurare parità di condizioni per tutti i soggetti operanti sul mercato, è necessario che le informazioni relative a qualsiasi variazione nei prezzi all'ingrosso siano disponibili.

Emendamento  125

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"1 bis. Se uno Stato membro lo prevede, i compiti di sorveglianza di cui al paragrafo 1 possono essere svolti da un'autorità diversa dall'autorità di regolamentazione. In tal caso, le informazioni risultanti da tale sorveglianza sono messe a disposizione dell'autorità di regolamentazione il più rapidamente possibile.

 

In conformità dei principi di una migliore regolamentazione, nell'adempiere i compiti di cui al paragrafo 1, l'autorità di regolamentazione consulta, se necessario, i gestori dei sistemi di trasmissione e coopera strettamente con le altre autorità nazionali competenti, preservando la loro indipendenza e senza pregiudicare le loro competenze specifiche."

Motivazione

Il testo è stato trasferito dalla parte introduttiva al paragrafo 1 bis.

Emendamento  126

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"2 bis. Per il controllo dei mercati nazionali dell'elettricità conformemente al paragrafo 1, lettera i), incluso il controllo dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio, le autorità nazionali di regolamentazione adottano metodologie armonizzate convenute ed approvate dall'Agenzia."

(Aggiunge un nuovo paragrafo 2 bis all'articolo 22 quater della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Il controllo del mercato rappresenta un potente strumento per rilevare gli abusi di posizioni di mercato. È importante garantire che il controllo dei mercati nazionali sia effettuato dalle autorità nazionali di regolamentazione secondo criteri e metodologie armonizzate. Tuttavia, molto spesso dette autorità non dispongono delle risorse necessarie per controllare i mercati su base permanente e in tempo reale, e si affidano quindi ad analisi mensili o addirittura annuali. L'Agenzia dovrebbe disporre di tutte le risorse necessarie per svolgere questo compito d'importanza cruciale.

Emendamento  127

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 3 – lettera b)

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) il potere di effettuare, in cooperazione con l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza, indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e di adottare, in assenza di violazioni delle regole di concorrenza, i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato, comprese le centrali elettriche virtuali;

b) il potere di effettuare, in cooperazione con l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza, indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e di adottare i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato;

Motivazione

La modifica della formulazione mantiene il forte ed equilibrato controllo regolamentare del mercato proposto all'origine (incluse le misure ex ante), senza il rischio di confondere i ruoli delle autorità di regolamentazione e delle autorità preposte alla tutela della concorrenza.

Emendamento  128

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 3 – lettera c)

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) il potere di acquisire dalle imprese elettriche tutte le informazioni pertinenti per l'assolvimento dei loro compiti;

c) il potere di ottenere dalle imprese elettriche tutte le informazioni pertinenti per l'assolvimento dei loro compiti, incluse le motivazioni di eventuali rifiuti di concedere l'accesso a terzi e tutte le informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete, e di cooperare, se necessario, con le autorità di regolamentazione dei mercati finanziari;

Motivazione

Per assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione siano in grado di controllare il funzionamento del mercato dell'elettricità, è opportuno che esse possano ottenere dalle imprese di elettricità tutte le informazioni pertinenti.

Emendamento  129

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le autorità di regolamentazione sono competenti per stabilire o approvare, prima della loro entrata in vigore, le condizioni e le modalità riguardanti:

4. Le autorità di regolamentazione sono competenti per stabilire o approvare, prima della loro entrata in vigore, le condizioni e le modalità riguardanti:

a) la connessione e l'accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione. Queste tariffe devono consentire che, nella rete, vengano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti;

a) la connessione e l'accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione e le loro metodologie o, in alternativa, le metodologie e i loro meccanismi di controllo per fissare o approvare le tariffe di trasmissione e distribuzione. Queste tariffe riflettono i costi effettivi sostenuti, nella misura in cui essi corrispondono a quelli di un operatore efficiente, e sono trasparenti. Esse devono consentire che, nella rete, vengano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti. Queste tariffe non devono essere discriminatorie nei confronti dei nuovi gestori;

b) la prestazione di servizi di bilanciamento.

b) la prestazione di servizi di bilanciamento che, per quanto possibile, riflettono i costi e sono neutrali dal punto di vista delle entrate, pur fornendo incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare l'immissione e il prelievo di energia; questi servizi devono essere equi e non discriminatori e basati su criteri obiettivi;

 

b bis) l'accesso alle infrastrutture transfrontaliere, comprese le procedure di assegnazione delle capacità e di gestione della congestione.

 

Le autorità di regolamentazione sono abilitate a chiedere ai gestori del sistema di trasmissione, se necessario, di modificare le condizioni in parola.

Emendamento  130

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. In sede di fissazione o approvazione delle tariffe, le autorità di regolamentazione provvedono affinché ai gestori delle reti siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza, promuovere l'integrazione del mercato e sostenere le attività di ricerca correlate.

5. In sede di fissazione o approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie delle tariffe e dei servizi di bilanciamento, le autorità di regolamentazione provvedono affinché ai gestori delle reti siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza, promuovere l'integrazione del mercato, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate.

Emendamento  131

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"5 bis. Le autorità di regolamentazione controllano la gestione della congestione all'interno dei sistemi e degli interconnettori elettrici nazionali.

 

I gestori dei sistemi di trasmissione presentano per approvazione alle autorità nazionali di regolamentazione le loro procedure di gestione della congestione, ivi inclusa l'assegnazione delle capacità. Le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere modifiche di queste procedure prima di approvarle."

Emendamento  132

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Le autorità di regolamentazione sono abilitate a chiedere ai gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione, se necessario, di modificare le condizioni e le modalità, comprese le tariffe, di cui al presente articolo, in modo che queste siano proporzionate e che vengano applicate in modo non discriminatorio.

6. Le autorità di regolamentazione sono abilitate a chiedere ai gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione, se necessario, di modificare le condizioni e le modalità di cui al presente articolo, in modo che queste siano proporzionate e che vengano applicate in modo non discriminatorio. In caso di ritardo nella fissazione delle tariffe di trasmissione e distribuzione, le autorità di regolamentazione hanno il potere di fissare dette tariffe su base preliminare e di decidere in merito ad adeguate misure di compensazione qualora le tariffe definitive si discostino da quelle provvisorie.

Motivazione

Le autorità di regolamentazione dovrebbero avere la facoltà di assicurare l’adozione di misure adeguate da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione.

Emendamento  133

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione può adire l'autorità di regolamentazione la quale, in veste di organo per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità di regolamentazione richieda informazioni complementari. Il termine può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia invalidata in seguito ad impugnazione.

7. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione in relazione agli obblighi di tale gestore ai sensi della presente direttiva può adire l'autorità di regolamentazione la quale, in veste di organo per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità di regolamentazione richieda informazioni complementari. Il termine può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia invalidata in seguito ad impugnazione.

Emendamento  134

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8. Qualsiasi parte che abbia subito un pregiudizio e che ha il diritto di sporgere reclamo contro una decisione relativa alle metodologie adottate ai sensi del presente articolo oppure, quando l'autorità di regolamentazione deve procedere a consultazioni, in merito alle metodologie proposte, può presentare un reclamo chiedendo la revisione della decisione entro due mesi – o un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri – dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo.

8. Qualsiasi parte che abbia subito un pregiudizio e che ha il diritto di sporgere reclamo contro una decisione relativa alle metodologie adottate ai sensi del presente articolo oppure, quando l'autorità di regolamentazione deve procedere a consultazioni, in merito alle tariffe o alle metodologie proposte, può presentare un reclamo chiedendo la revisione della decisione entro due mesi – o un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri – dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo.

Motivazione

Come avviene nell'ambito dell'attuale regolamentazione, gli Stati membri potranno scegliere se istituire un controllo normativo sulle tariffe stesse o sulle relative metodologie.

Emendamento  135

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

12. Le decisioni dell'autorità di regolamentazione sono motivate.

12. Le decisioni dell'autorità di regolamentazione sono debitamente motivate e rese pubbliche al fine di consentire il controllo giurisdizionale.

Emendamento  136

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

13. Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione dell'autorità di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a un organo indipendente delle parti interessate.

13. Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione dell'autorità di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a un organo giudiziario nazionale o ad altra autorità nazionale indipendente dalle parti interessate e da ogni autorità di governo.

Emendamento  137

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

14. La Commissione può adottare orientamenti relativi all'esercizio, da parte delle autorità di regolamentazione, delle competenze descritte nel presente articolo. Tali misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3".

soppresso

Emendamento  138

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quinquies – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le autorità di regolamentazione cooperano, quanto meno a livello regionale, per promuovere soluzioni pratiche intese a garantire una gestione ottimale della rete, sviluppare le borse dell'energia elettrica e l'assegnazione di capacità transfrontaliere, nonché garantire un livello minimo di capacità di interconnessione all'interno della regione, in modo che in essa possa svilupparsi una concorrenza effettiva.

2. Al fine di garantire che l'integrazione del mercato regionale dell'elettricità sia accompagnata da strutture normative adeguate, le pertinenti autorità nazionali di regolamentazione garantiscono, in stretta cooperazione e sotto la guida dell'Agenzia, che almeno i seguenti compiti normativi siano svolti in relazione ai loro mercati regionali:

 

i) cooperazione, quanto meno a livello regionale, per promuovere soluzioni pratiche intese a garantire una gestione ottimale della rete, sviluppare le borse dell'energia elettrica e l'assegnazione di capacità transfrontaliere, nonché garantire un livello adeguato di capacità di interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni, all'interno della regione e tra regioni, in modo da rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento;

 

ii) armonizzazione, quanto meno al livello regionale pertinente, di tutti i codici tecnici e di mercato per i gestori dei sistemi di trasmissione interessati e gli altri operatori di mercato;

 

iii) armonizzazione delle norme che regolano la gestione della congestione e l'equa ridistribuzione delle entrate e/o dei costi di tale gestione tra tutti gli operatori del mercato;

 

iv) disposizioni intese a garantire che i proprietari e/o i gestori delle borse dell'elettricità che gestiscono il mercato regionale siano pienamente indipendenti dai proprietari e/o dai gestori degli impianti di produzione.

 

2 bis. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di stipulare accordi tra loro al fine di promuovere la cooperazione in ambito regolamentare. Le azioni di cui al paragrafo 2 sono realizzate, se del caso, in stretta consultazione con le altre autorità nazionali competenti e senza pregiudicare le loro competenze specifiche.

Emendamento  139

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quinquies – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione può adottare orientamenti in merito all'estensione dell'obbligo dell'autorità di regolamentazione di cooperare reciprocamente e con l'Agenzia, nonché sulle situazioni in cui l'Agenzia acquista la competenza a decidere la regolamentazione per le infrastrutture che collegano almeno due Stati membri. Queste misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

soppresso

Motivazione

Occorre chiarire che le deroghe all'articolo 8, paragrafo 1, se richieste ai sensi dell'articolo 10, non comporteranno automaticamente la creazione di ISO differenziati per ogni impresa integrata verticalmente.

Emendamento  140

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 sexies – paragrafo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

9. La Commissione adotta orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell'applicazione del presente articolo. Tali misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

soppresso

Motivazione

L'emendamento proposto intende garantire che gli orientamenti siano adottati da Parlamento e Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione dovrebbe essere limitato agli adeguamenti eventualmente necessari.

Emendamento  141

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 septies – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'autorità di regolamentazione può decidere di mettere a disposizione alcune di queste informazioni ai soggetti operanti sul mercato a condizione che non vengano divulgate informazioni commercialmente sensibili riguardanti singoli soggetti o singole transazioni. Il presente paragrafo non si applica alle informazioni concernenti gli strumenti finanziari compresi nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE.

3. L'autorità di regolamentazione comunica l'esito delle sue indagini o le sue richieste ai soggetti operanti sul mercato, garantendo al contempo che non vengano divulgate informazioni commercialmente sensibili riguardanti singoli soggetti o singole transazioni.

Motivazione

Occorre modificare il paragrafo 3 per garantire la costante trasparenza della presa di decisioni, rispettando al contempo la riservatezza in ambito commerciale.

Emendamento  142

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 septies – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per garantire l'applicazione uniforme del presente articolo la Commissione può adottare orientamenti che stabiliscono le metodologie e le modalità da applicare per la conservazione dei dati, nonché il formato e il contenuto dei dati da conservare. Queste misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

soppresso

Motivazione

La proposta della Commissione di adottare orientamenti secondo la procedura di regolamentazione con controllo limita notevolmente i diritti del Parlamento europeo e va pertanto respinta.

Emendamento  143

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 septies – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. In relazione alle transazioni su strumenti derivati dell'energia elettrica tra le imprese di fornitura da un lato e i clienti grossisti e i gestori dei sistemi di trasmissione dall'altro, il presente articolo si applicherà soltanto dal momento in cui la Commissione avrà adottato gli orientamenti di cui al paragrafo 4.

soppresso

Motivazione

L'articolo 22 septies dovrebbe limitarsi a descrivere le condizioni quadro inerenti all'obbligo di tenere a disposizione i dati, ma non dovrebbe riguardare il preciso contenuto delle informazioni in questione, la qual cosa dovrebbe avvenire nel quadro degli specifici orientamenti.

Emendamento  144

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 26 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) L'articolo 26, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

"2. Uno Stato membro che, dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva, incontra seri problemi di ordine tecnico nell'apertura del suo mercato per taluni gruppi limitati di clienti non civili di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), può richiedere una deroga alla presente disposizione, che gli può essere concessa dalla Commissione per un periodo massimo di 12 mesi dopo la data di cui all'articolo 30, paragrafo 1. In ogni caso tale deroga termina alla data di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c)."

(Stesso testo dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2003/54/CE, con riduzione del periodo massimo a 12 mesi)

Motivazione

Dodici mesi dovrebbero essere sufficienti per permettere agli Stati membri di superare eventuali ostacoli di ordine tecnico.

Emendamento  145

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13 ter (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 ter) All'articolo 26 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"2 bis. Gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni della presente direttiva (Capitoli III, IV, V, VI e VII) per i siti industriali. Tali deroghe non devono comunque inficiare il principio dell'accesso di terzi o compromettere la funzione delle reti di distribuzione pubbliche."

(Aggiunta di un nuovo paragrafo 2 bis all'articolo 26 della direttiva 2003/54/CE)

Motivazione

Nel caso delle aree industriali devono essere possibili regolamentazioni specifiche, dato che in esse è prevista soprattutto l'utilizzazione da parte di consumatori industriali.

Emendamento  146

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Allegato A – punto a

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) All'allegato A, il punto a) è sostituito dal seguente:

 

"a) abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio di energia elettrica che specifichi:

 

- l'identità e l'indirizzo del fornitore,

 

- i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale,

 

- i tipi di servizio di manutenzione [...] offerti,

 

- i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione,

 

- la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e la cessazione dei servizi e del contratto, l'esistenza di eventuali diritti di recesso senza alcuna penalizzazione,

 

- l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, anche in caso di fatturazione imprecisa e tardiva, [...]

 

- le modalità di avvio delle procedure di risoluzione delle controversie, conformemente alla lettera f), e

 

- i diritti dei consumatori, incluse le informazioni su tutti gli aspetti di cui sopra, mediante la loro chiara indicazione sulla fattura e nei siti web delle imprese elettriche,

 

- le coordinate dell'autorità di ricorso competente nonché informazioni dettagliate riguardanti la procedura che i consumatori devono seguire in caso di controversia.

 

Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. Dovrebbero comunque essere trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni di cui sopra sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto;"

(Stesso testo dell'allegato A, punto a), della direttiva 2003/54/CE, con l'aggiunta degli ultimi due trattini)

Emendamento  147

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14 ter (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Allegato A – punto b

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 ter) All'allegato A, il punto b) è sostituito dal seguente:

 

"b) ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e siano informati del loro diritto di recesso al momento della notifica. I fornitori di servizi avvisano direttamente i loro abbonati, in modo trasparente e comprensibile, di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell'aumento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore del servizio di energia elettrica;"

(Stesso testo dell'Allegato A, punto b), della direttiva 2003/54/CE, con l'aggiunta delle parole "in modo trasparente e comprensibile")

Emendamento  148

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14 quater (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Allegato A – punto d

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 quater) All'allegato A, il punto d) è sostituito dal seguente:

 

"d) dispongano di un'ampia gamma di metodi di pagamento, che non discriminino i clienti vulnerabili. Eventuali differenze nelle condizioni devono riflettere i costi dei diversi sistemi di pagamento per il fornitore. Le condizioni generali devono essere eque e trasparenti e specificate in un linguaggio chiaro e comprensibile. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli e dagli ostacoli non contrattuali creati dagli operatori, ad esempio un'eccessiva documentazione contrattuale;"

(Stesso testo dell'Allegato A, punto d), della direttiva 2003/54/CE, con l'aggiunta delle parole "che non discriminino i clienti vulnerabili" e delle parole "e dagli ostacoli non contrattuali creati dagli operatori, ad esempio un'eccessiva documentazione contrattuale")

Emendamento  149

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14 quinquies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Allegato A – punto f

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 quinquies) All'allegato A, il punto f) è sostituito dal seguente:

 

"f) beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami. In particolare, tutti i consumatori godono del diritto alla fornitura dei servizi e alla gestione del reclamo da parte del proprio fornitore di energia elettrica. Tali procedure consentono una equa e rapida soluzione delle vertenze entro tre mesi, affiancata dall'introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo. Esse dovrebbero conformarsi, nella misura del possibile, ai principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione;"

(Stesso testo dell'Allegato A, punto f), della direttiva 2003/54/CE, con l'aggiunta della frase "In particolare, tutti i consumatori godono del diritto alla fornitura dei servizi e alla gestione del reclamo da parte del proprio fornitore di energia elettrica" e delle parole "entro tre mesi")

Emendamento  150

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15

Direttiva 2003/54/CE

Allegato A – punto h)

 

Testo della Commissione

Emendamento

h) possano disporre dei propri dati di consumo e consentire a qualsiasi impresa titolare di un'autorizzazione di fornitura di accedere, in base ad un accordo espresso e a titolo gratuito, ai dati relativi ai propri consumi. I responsabili della gestione dei dati hanno l'obbligo di trasmettere questi dati all'impresa. Gli Stati membri definiscono il formato dei dati e le modalità procedurali con le quali fornitori e consumatori possono accedere ai dati stessi. Tale servizio non deve generare costi supplementari per i consumatori;

h) possano facilmente cambiare fornitore e possano disporre dei propri dati di consumo e consentire a qualsiasi impresa fornitrice autorizzata di accedere, in base ad un accordo espresso e a titolo gratuito, ai dati relativi ai propri consumi. I responsabili della gestione dei dati hanno l'obbligo di trasmettere questi dati all'impresa. Gli Stati membri definiscono il formato dei dati e le modalità procedurali con le quali fornitori e consumatori possono accedere ai dati stessi. Tale servizio non deve generare costi supplementari per i consumatori;

Emendamento  151

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15

Direttiva 2003/54/CE

Allegato A – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) siano adeguatamente informati, ogni mese, del loro consumo effettivo di energia elettrica e dei costi relativi. Per questo servizio il consumatore non deve sostenere alcuna spesa supplementare;

i) siano adeguatamente informati, quanto meno con cadenza trimestrale, del loro consumo effettivo di energia elettrica e dei costi relativi. Per questo servizio il consumatore non deve sostenere alcuna spesa supplementare. Gli Stati membri provvedono affinché l'installazione dei contatori intelligenti sia completata con un disagio minimo per i consumatori entro 10 anni dall'entrata in vigore della direttiva e sia di competenza delle imprese distributrici o delle imprese fornitrici di elettricità. Le autorità nazionali di regolamentazione sono competenti per il monitoraggio di tale sviluppo e la definizione di norme comuni a tal fine. Gli Stati membri assicurano che le norme che definiscono i requisiti tecnici e operativi minimi per i contatori affrontino gli aspetti dell'interoperabilità in modo tale da fornire il massimo beneficio al minimo costo ai consumatori;

Emendamento  152

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15

Direttiva 2003/54/CE

Allegato A – punto j

 

Testo della Commissione

Emendamento

j) possano cambiare fornitore in qualsiasi momento dell'anno; il conto del cliente presso il fornitore precedente deve essere saldato nel termine di un mese decorrente dall'ultima consegna effettuata dal fornitore precedente.

soppresso

Motivazione

Il requisito dovrebbe essere reso meno rigoroso per riconoscere la dipendenza del fornitore precedente per la lettura finale del contatore dalla società di distribuzione/dal nuovo fornitore e dai processi industriali.

Emendamento  153

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15

Direttiva 2003/54/CE

Allegato A – punto j bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

j bis) ricevano un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambiamento del fornitore di elettricità non oltre un mese dopo la notifica al fornitore interessato.

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

1.  Senza un mercato dell'elettricità e del gas che funzioni in modo efficiente, l'Unione europea avrà sempre maggiori difficoltà ad assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento, un mercato dell'energia sostenibile con basse emissioni di anidride carbonica e la competitività globale.

2.  Prima di analizzare il modello di mercato più adatto, occorre chiedersi "perché insistiamo su questo cambiamento?" Il cambiamento è necessario affinché i consumatori ricevano un trattamento equo, tutti i soggetti operanti sul mercato, i produttori e i consumatori beneficino delle medesime condizioni, siano applicate migliori condizioni per gli investimenti in grado di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e vi sia un migliore accesso alle energie rinnovabili; inoltre, è necessario ridurre la concentrazione del potere nelle grandi società del settore energetico, per consentire alle PMI un migliore accesso alla rete. A tale scopo, si rende necessario un duplice approccio: una migliore regolamentazione e gestione dei mercati dell'elettricità e del gas relativamente al funzionamento dei monopoli delle reti e alla struttura del mercato, oltre a un'applicazione più incisiva della legislazione in materia di concorrenza per ridurre la concentrazione del mercato.

I - Tutela dei consumatori e impatto sociale

3.  È probabile che qualunque modello adottato provocherà un aumento dei prezzi dell'energia. Gli effetti del sistema UE di scambio di quote di emissioni (ETS), l'obbligo della quota del 20% di energie rinnovabili e la riduzione sempre più evidente della fornitura di petrolio (con prezzi che si aggirano intorno ai 100 dollari al barile) potrebbero portare a un aumento dei prezzi.

4.  Benché la povertà energetica e la tutela dei clienti vulnerabili siano di competenza nazionale, esiste un legame evidente con la politica europea. L'UE deve giungere a una definizione chiara di povertà energetica e insistere sul fatto che i piani degli Stati membri in materia di povertà energetica siano presentati e controllati dalla Commissione. Tuttavia, gli strumenti adottati per tutelare i clienti vulnerabili devono essere in armonia con, e sostenere, le condizioni su cui poggiano mercati aperti e competitivi. Occorre garantire che ai clienti (in particolare pensionati) non in grado di pagare le bollette non venga interrotta l'erogazione di energia e che non vi siano discriminazioni in termini di modelli di prezzo nei confronti dei consumatori poveri. La lotta alla povertà di combustibili si può attuare promuovendo l'efficienza energetica e le misure di risparmio energetico; inoltre, sarebbe opportuno analizzare come poter rafforzare il collegamento tra questa direttiva e gli obblighi in materia di efficienza energetica.

5.  Occorre maggiore trasparenza in termini di diritti dei consumatori. L'attuazione, il controllo e la vigilanza di cui all'allegato alla direttiva devono essere affidati alle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e soggetti alla supervisione del nuovo organo europeo di regolamentazione. La qualità del servizio deve essere un elemento centrale delle responsabilità delle imprese del settore elettrico. Occorre adottare sanzioni chiare in caso di mancata attuazione, tra cui il ritiro della licenza o un provvedimento equivalente a livello nazionale. La Carta europea dei diritti dei consumatori di energia proposta andrebbe attuata attraverso direttive in materia di elettricità e gas, conferendole in tal modo una valenza giuridica. In ogni Stato dovrebbe essere istituito un organo preposto alla tutela dei consumatori di energia.

II- Quale modello energetico?

6.  La piena disaggregazione della proprietà è l'unico modello in grado di fornire una garanzia ai concorrenti che intendono entrare nel mercato e di assicurare che non sorgano conflitti di interessi.

7.  Esisterà sempre una potenziale discriminazione iniqua, laddove un'impresa sia coinvolta contemporaneamente in pratiche competitive e monopolistiche. Tuttavia, occorre favorire nel contempo una maggiore trasparenza, attraverso il coordinamento degli operatori di rete, l'armonizzazione delle norme del mercato e la convergenza delle regolamentazioni nazionali, compresa la politica in materia di concorrenza.

8.  La proposta della Commissione non prevede la privatizzazione forzata delle reti di trasmissione statali per effetto della disaggregazione della proprietà delle reti.

9.  Il modello degli operatori indipendenti di sistemi, dove un'impresa può essere proprietaria di una rete elettrica, ma non gestirla, comporta un notevole carico di burocrazia e controlli normativi costosi; pertanto, esso non costituisce un'alternativa realizzabile alla piena disaggregazione della proprietà.

a) Investimenti

10. L'esperienza degli Stati membri mostra che la piena disaggregazione della proprietà conduce a un aumento degli investimenti e al miglioramento del rendimento delle reti.

11. I piani d'investimento decennali previsti dalla disciplina garantiranno l'attuazione di strategie a lungo termine, che mettano al primo posto le esigenze dei consumatori, non quelle degli azionisti. Tale strategia di investimento dovrebbe garantire che la qualità e il numero dei lavoratori siano sufficienti ad adempiere gli obblighi del servizio. Essi dovrebbero essere approvati e controllati dalle ANR e supervisionati dalla nuova Agenzia europea di regolamentazione. I piani d'investimento dovrebbero tenere in considerazione la necessità di giungere, infine, a una rete europea.

b) Fonti di energia rinnovabili e generazione decentrata

12. Il modello di piena disaggregazione della proprietà assicurerà all'energia rinnovabile un migliore accesso alle reti; tuttavia, sarebbe opportuno spingersi oltre e assicurare che le energie rinnovabili e la microgenerazione abbiano un accesso prioritario alle reti, salvo il caso in cui problemi tecnici di bilanciamento lo rendano impossibile.

13. Occorre assicurare che l'energia sia restituita ai cittadini grazie al sostegno alla generazione locale e alla microgenerazione e alla presenza di impianti per la produzione combinata di calore ed elettricità. A tale scopo, occorreranno investimenti massicci in reti "intelligenti". Oggi le imprese elettriche a integrazione verticale non sono incentivate a effettuare tali investimenti, dato che non contribuiranno a, né controlleranno la maggior parte di questa generazione locale.

14. La modernizzazione delle reti di distribuzione è essenziale per lo sviluppo di una generazione decentrata e per il miglioramento dell'efficienza energetica. La direttiva dovrebbe incoraggiare il teleriscaldamento.

III - Attuazione e regolatori

15. La Commissione dovrebbe perseguire con rigore gli Stati membri che non abbiano attuato le direttive attuali. Occorrono politiche e sanzioni chiare per assicurare che il prossimo modello abbia successo, e ciò vale in particolare per le reti energetiche, che sono monopoli naturali.

16. I regolatori nazionali devono essere realmente indipendenti dal governo e dal settore; occorre, inoltre, attuare standard minimi di armonizzazione dei loro poteri, attraverso l'applicazione di norme comuni in materia di trasparenza e responsabilità. Inoltre, dovrebbero avere la responsabilità di garantire che le necessità dei consumatori europei siano prese in considerazione durante il processo decisionale, in particolare in caso di investimenti transfrontalieri.

17. Le ANR dovrebbero poter imporre misure per stimolare la concorrenza e avere la responsabilità di valutare quali imprese godano di una posizione dominante significativa sul mercato. Alle ANR dovrebbero essere forniti gli strumenti per favorire la competitività, attraverso una stretta collaborazione con le autorità nazionali ed europee in materia di concentrazioni ed esse dovrebbero avere la facoltà giuridica di concludere accordi con altre autorità di regolamentazione UE e nazionali (per esempio in materia di condivisione dei dati).

18. La normativa UE dovrebbe definire chiaramente gli obiettivi politici e l'ambito di applicazione specifico degli obblighi e dei poteri delle ANR, compreso il potere di stabilire o approvare le tariffe di accesso alle reti e la metodologia utilizzata per stabilire le tariffe. Le ANR devono tutte avere il potere di ottenere informazioni pertinenti dalle società del gas e dell'elettricità e di imporre sanzioni efficaci, insieme agli opportuni diritti di indagine e a poteri sufficienti per la soluzione delle controversie.

19. I regolatori nazionali andrebbero incoraggiati a esercitare il diritto di imporre massimali di prezzo in mercati non concorrenziali, per periodi definiti e limitati, qualora gli Stati membri siano lenti nell'attuare le leggi europee, affinché i clienti siano tutelati contro gli abusi di mercato. Le autorità della Commissione dovrebbero agire per contrastare l'applicazione di tariffe regolamentate inferiori a quelle di mercato, che impediscono la concorrenza e la distorcono, soprattutto tra gli utenti a elevato consumo energetico dell'UE.

20. La Commissione suggerisce una serie di disposizioni che le attribuirebbero i poteri di adottare orientamenti vincolanti attraverso la procedura di comitatologia. Tuttavia, i poteri legislativi andrebbero discussi, ove opportuno, nell'ambito della codecisione e non attraverso la comitatologia, in modo da non arrecare pregiudizio ai poteri del Parlamento europeo.

IV - Agenzia europea di regolamentazione dell'energia

21. Occorre definire chiaramente gli obblighi delle autorità di regolamentazione a livello nazionale ed europeo per evitare duplicazioni. L'autorità di regolamentazione dovrebbe monitorare le condizioni definite nella direttiva per i regolatori nazionali. La mancata osservanza delle regole stabilite nella direttiva dovrebbe comportare l'applicazione di sanzioni chiare. I poteri e l'indipendenza della proposta Agenzia europea di regolamentazione andrebbero garantiti attraverso la responsabilità nei confronti del Parlamento europeo.

22. In merito ai problemi transfrontalieri, occorre sottolineare il divario normativo e la necessità di interconnessioni migliori in alcuni settori del mercato europeo. Pertanto, la proposta di attribuire all'Agenzia il potere di decidere in materia di esenzioni per gli interconnettori e per le infrastrutture che si trovino sul territorio di più di uno Stato membro è da accogliere positivamente. Qualora le ANR competenti non siano in grado di raggiungere un accordo in merito a un regime normativo idoneo, l'Agenzia europea potrà organizzare appalti per gli interconnettori essenziali, in consultazione con le autorità competenti. I costi dovrebbero ricadere sui consumatori in un quadro normativo regolamentato e trasparente. L'Agenzia dovrebbe svolgere un ruolo più attivo nella regolamentazione delle questioni transfrontaliere.

V - Mercati regionali dell'elettricità

23 L'obiettivo ultimo dovrebbe essere collaborare per la creazione di un'unica rete europea nel settore dell'elettricità, attraverso passaggi idonei, chiari e progressivi. Bisognerebbe chiarire che ciò dovrebbe avvenire insieme, non in alternativa, alla piena disaggregazione della proprietà.

24. Gli operatori dei sistemi di trasmissione dovrebbero disporre di un programma e di un calendario chiari, per assicurare l'avanzamento del progetto. Occorre trovare un equilibrio tra i poteri da attribuire agli operatori e quelli da riservare alle autorità di regolamentazione. In generale, le autorità di regolamentazione si trovano nella posizione migliore per definire codici per le attività commerciali (per esempio regole di bilanciamento, regole sulla congestione), mentre la disciplina tecnica dovrebbe competere gli operatori. Lo sviluppo di un codice per la rete UE impedirebbe una deriva dei mercati regionali.

25. È essenziale definire regioni e stimolare la cooperazione regionale per garantire un mercato facilmente integrato nel più ampio contesto europeo. È essenziale collegare "isole energetiche" come gli Stati baltici, che non sono stati collegati alla rete UCTE (Unione per il coordinamento della trasmissione di energia elettrica). Occorrono incentivi per superare gli ostacoli che frenano la creazione di una nuova infrastruttura per l'importazione e l'esportazione di energia. L'Agenzia dovrebbe quindi operare anche con riferimento alla dimensione regionale.

VI - Proprietà dei paesi terzi

26. L'energia è indubbiamente un settore in cui gli interessi nazionali ed europei andrebbero considerati della massima importanza, in particolare nel contesto della sicurezza dell'approvvigionamento. Occorre chiarire ulteriormente quale sarebbero gli effetti di questa clausola sugli attuali investimenti dei paesi terzi nei sistemi di trasmissione dell'Unione e i limiti a un investimento comune per l'acquisto di infrastrutture rese disponibili in ragione degli obblighi di disaggregazione. L'opzione preferita dalla relatrice circa la proprietà dell'infrastruttura è una partecipazione di controllo da parte del settore pubblico.

PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (22.4.2008)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica
(COM2007(0528) – C6‑0316/2007 – 2007/0195(COD))

Relatore per parere: Ján Hudacký

Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

Situazione attuale

Il legislatore europeo aveva deciso nel 1996, con il suo primo "pacchetto energia", di liberalizzare gradualmente il settore energetico europeo, fino a quel momento imperniato su un sistema monopolistico. Con il "secondo pacchetto" (2003) il Parlamento e il Consiglio decidevano di estendere la liberalizzazione del mercato a tutti gli utenti entro la metà del 2007, dettando disposizioni dettagliate circa l'approccio regolamentare da adottare. Senonché i mercati europei del gas e dell'elettricità continuano a mostrare anomalie in materia di parità di accesso alle reti di trasmissione, interconnessione fra i mercati nazionali dell'energia (interconnessioni transfrontaliere) e salvaguardia della sicurezza dell'approvvigionamento.

L'attuale proposta della Commissione suggerisce pertanto una serie di misure volte a superare tali anomalie e progredire verso la realizzazione di un mercato dell'energia pienamente integrato

Disposizioni in materia di disaggregazione

È evidente che le disposizioni relative alla disaggregazione legale, funzionale e gestionale dettate dal "secondo pacchetto energia" sono di fondamentale importanza e devono essere implementate in modo efficace in tutti gli Stati membri. Tuttavia, il dibattito sul futuro assetto del mercato interno sembra talora vertere esclusivamente sugli eventuali vantaggi delle norme in materia di disaggregazione. Non è affatto certo che la separazione delle strutture proprietarie - soluzione sviluppata in determinati Stati membri nel quadro del diritto nazionale della concorrenza - possa essere utilizzata come modello per il resto dell'UE. In realtà la valutazione di impatto della Commissione non fornisce prove sufficienti che portino a concludere che detta soluzione sia il provvedimento più idoneo per aumentare la concorrenza e al tempo stesso creare un mercato interno funzionante. Inoltre essa potrebbe provocare in alcuni Stati membri problemi in fatto di protezione dei diritti di proprietà, protezione sancita nei rispettivi ordinamenti costituzionali. Per tali motivi proponiamo di dare agli Stati membri facoltà di scegliere il modello di regolamentazione più adatto alla propria economia. Oltre alla Disaggregazione della proprietà e ai Gestori indipendenti - i due modelli descritti nella proposta originaria della Commissione - si propone una terza soluzione organica, che è quella elaborata da un certo numero di Stati membri.

Essa porterebbe a un mercato interno aperto alla coesistenza di più modelli. Tutti i modelli sarebbero soggetti a una rigida regolamentazione a livello UE attuata tramite l'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell’energia (ACER) in stretta cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione e con le autorità nazionali competenti per la concorrenza. Tale approccio dovrebbe garantire un accesso equo e trasparente alla rete e dar vita nell'UE a un mercato liberalizzato dell'energia.

Accesso trasparente alle reti di trasmissione e opportunità di investimento

I gestori dei sistemi di trasmissione (GST) garantirebbero procedure trasparenti e non discriminatorie per la connessione alle reti. Le procedure sarebbero approvate dalle autorità di regolamentazione nazionali. I gestori sarebbero tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie a tutte le aziende interessate a connettere nuove centrali (comprese quelle nucleari), a trasportare elettricità attraverso le reti dei gestori o a investire nelle interconnessioni dei sistemi di trasmissione (rafforzando in tal modo la sicurezza dell'approvvigionamento). La cooperazione regionale dovrebbe essere promossa dalle autorità nazionali di regolamentazione e dall'ACER, e ciò ai fini di un più efficace coordinamento intra- e interregionale.

Un approccio regolamentare equilibrato: ENTSO, Autorità nazionali di regolamentazione, ACER, Commissione

Un giusto equilibrio regolamentare, soprattutto se gli Stati membri opteranno per modelli diversi dalla disaggregazione proprietaria, riveste la massima importanza nella creazione di un mercato interno dell'energia. Al fine di proteggere il pubblico interesse appare vitale che le autorità di regolamentazione nazionali e l'ACER godano del massimo grado di indipendenza, senza alcuna forma di interferenza politica o economica.

Inoltre, occorre garantire che il modello regolamentare sia coerente, con una netta ripartizione di competenze e responsabilità. È proprio sotto questo profilo che la proposta della Commissione non fornisce risposte soddisfacenti. Essa prevede infatti, da un lato di assegnare all'ACER un ruolo meramente consultivo, che gli lascia ben poca libertà di adottare singole decisioni legalmente vincolanti nei confronti di soggetti terzi. D'altro canto si concede ampia libertà alla Rete europea degli operatori dei sistemi di trasmissione (ENTSO), il che significa che i gestori si vedrebbero assegnati un ruolo di "para-autoregolamentazione", una funzione che i gestori, come risulta dai loro vari position paper, sono poco inclini ad assumersi. L'intero approccio porta a un quadro regolamentare poco chiaro e squilibrato, che lascia l'ACER in una posizione di debolezza nei confronti della Commissione e dell'ENTSO.

Infine, è discutibile dal punto di vista del Parlamento che, come previsto dalla Commissione, un numero talmente elevato di questioni chiave in materia regolamentare debba venire trattato mediante la procedura di comitatologia.

L'approccio regionale

Nella sua proposta la Commissione non sembra sostenere troppo caldamente l'idea dei mercati regionali. I mercati regionali potrebbero comunque rappresentare una valida fase intermedia verso la creazione di un mercato europeo dell'energia pienamente integrato. La creazione di Gestori di sistemi regionali sarebbe un efficace veicolo di investimenti per i sistemi di trasmissione e, in particolare, per le interconnessioni transfrontaliere, con conseguente miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento. I gestori regionali potrebbero predisporre piani di investimento regionale sotto la supervisione delle autorità di regolamentazione nazionali e l'ACER onde garantire un coordinamento efficace.

Per rafforzare il ruolo dei mercati regionali, l'ACER potrebbe istituire dei "comitati regionali" (sul modello dell'ERGEG, il predecessore dell'Agenzia) i quali potrebbero curare la "supervisione regolamentare regionale".

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Solo eliminando l'incentivo, connaturato alle imprese verticalmente integrate, a praticare discriminazioni nei confronti dei loro concorrenti in fatto di investimenti e di accesso alla rete si potrà garantire una separazione effettiva delle attività. La separazione della proprietà – la quale implica che il proprietario della rete venga designato come gestore della rete e operi indipendentemente dalle imprese di fornitura e di generazione – rappresenta chiaramente il modo più efficace e più stabile per risolvere il suddetto intrinseco conflitto d'interessi e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Per questo motivo il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sulle prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità, adottata il 10 luglio 2007, ha definito la separazione della proprietà a livello di trasmissione come il mezzo più efficace per promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nelle infrastrutture, per garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e creare trasparenza nel mercato. Conseguentemente, gli Stati membri devono provvedere affinché le stesse persone non siano abilitate ad esercitare controlli su un'impresa di generazione o di fornitura, neppure disponendo, in qualità di azionisti di minoranza, del potere di impedire l'adozione di decisioni di importanza strategica come gli investimenti e, allo stesso tempo, detenere una qualsiasi partecipazione in un sistema di trasmissione o in un gestore di sistemi di trasmissione, né esercitare un qualsiasi controllo su di essi. Per converso, il controllo esercitato su un gestore di sistemi di trasmissione esclude la possibilità di detenere una partecipazione in un'impresa di fornitura o di esercitare diritti su di essa.

(7) Solo eliminando l'incentivo, connaturato alle imprese verticalmente integrate, a praticare discriminazioni nei confronti dei loro concorrenti in fatto di investimenti e di accesso alla rete si potrà garantire una separazione effettiva delle attività. La separazione della proprietà – la quale implica che il proprietario della rete venga designato come gestore della rete e operi indipendentemente dalle imprese di fornitura e di generazione – rappresenta un modo più efficace e più stabile per risolvere il suddetto intrinseco conflitto d'interessi e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Per questo motivo il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sulle prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità, adottata il 10 luglio 2007, ha definito la separazione della proprietà a livello di trasmissione come il mezzo più efficace per promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nelle infrastrutture, per garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e creare trasparenza nel mercato. Conseguentemente, gli Stati membri devono provvedere affinché le stesse persone non siano abilitate ad esercitare controlli su un'impresa di generazione o di fornitura, neppure disponendo, in qualità di azionisti di minoranza, del potere di impedire l'adozione di decisioni di importanza strategica come gli investimenti e, allo stesso tempo, detenere una qualsiasi partecipazione in un sistema di trasmissione o in un gestore di sistemi di trasmissione, né esercitare un qualsiasi controllo su di essi. Per converso, il controllo esercitato su un gestore di sistemi di trasmissione esclude la possibilità di detenere una partecipazione in un'impresa di fornitura o di esercitare diritti su di essa.

Motivazione

Non è corretto affermare che la separazione della proprietà rappresenta il modo più efficace e più stabile per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Quest'ultima è legata a condizioni molto più complesse, come ad esempio un giusto grado di regolamentazione. Anche dopo una separazione della proprietà la rete rimane un monopolio naturale che deve essere regolamentato.

Emendamento  2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Grazie alle disposizioni relative a una separazione societaria efficace ed efficiente le imprese verticalmente integrate potranno mantenere la proprietà degli elementi patrimoniali della rete assicurando al tempo stesso l'effettiva separazione degli interessi, sempre che la società di rete eserciti tutte le funzioni di un gestore di rete, venga adottata una regolamentazione dettagliata e vengano istituiti efficaci meccanismi di controllo.

Motivazione

Agli Stati membri deve essere lasciata la possibilità di una terza opzione, che non abbia forti incidenze sulle strutture proprietarie nazionali e consenta alle imprese integrate verticalmente di continuare ad assicurare una gestione generale della rete nel rispetto di rigorose condizioni.

Emendamento  3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Quando un'impresa proprietaria del sistema di trasmissione fa parte di un'impresa integrata verticalmente, occorre quindi dare agli Stati membri la possibilità di operare una scelta tra la separazione delle strutture proprietarie e, in via di deroga, l'istituzione di gestori di rete indipendenti dagli interessi della fornitura e della generazione. La piena efficacia della formula del gestore di sistema indipendente dovrà essere garantita da specifiche disposizioni supplementari. Al fine di salvaguardare interamente gli interessi degli azionisti delle società verticalmente integrate, agli Stati membri deve essere altresì riconosciuta la facoltà di effettuare la separazione proprietaria tramite cessione diretta di azioni oppure tramite frazionamento delle azioni della società integrata in azioni della società che gestisce la rete e azioni della residuante impresa di fornitura e generazione, purché sia osservato l'obbligo della separazione proprietaria.

(11) Quando un'impresa proprietaria del sistema di trasmissione fa parte di un'impresa integrata verticalmente, occorre quindi dare agli Stati membri la possibilità di operare una scelta tra varie opzioni.

Motivazione

Introduzione di nuove misure per il completamento del mercato interno dell’energia.

Emendamento  4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Prima dell'adozione, da parte della Commissione, di orientamenti che definiscano le prescrizioni in tema di conservazione dei dati, l'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia e il Comitato europeo dei regolatori dei mercati dei valori mobiliari (CESR) devono cooperare per svolgere un'analisi e fornire consulenza alla Commissione sul contenuto dei suddetti orientamenti. L'Agenzia e il Comitato devono altresì cooperare per svolgere un'indagine e fornire consulenza sull'opportunità di assoggettare le transazioni su contratti di fornitura di energia elettrica e su strumenti derivati sull'elettricità ad obblighi di trasparenza prima e/o dopo gli scambi e, in caso affermativo, sul contenuto delle relative prescrizioni.

(20) Prima dell'adozione di orientamenti che definiscano le prescrizioni in tema di conservazione dei dati, l'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia e il Comitato europeo dei regolatori dei mercati dei valori mobiliari (CESR) devono cooperare per svolgere un'analisi sul contenuto dei suddetti orientamenti e fornire consulenza. L'Agenzia e il Comitato devono altresì cooperare per svolgere un'indagine e fornire consulenza sull'opportunità di assoggettare le transazioni su contratti di fornitura di energia elettrica e su strumenti derivati sull'elettricità ad obblighi di trasparenza prima e/o dopo gli scambi e, in caso affermativo, sul contenuto delle relative prescrizioni.

Motivazione

L'emendamento proposto intende garantire che le linee guida siano adottate da Parlamento e Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione dovrebbe essere limitato agli adeguamenti eventualmente necessari.

Emendamento  5

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 ter) La cooperazione regionale va sviluppata ulteriormente per giungere a una rete elettrica europea pienamente integrata, che consenta ai mercati nazionali UE dell’elettricità di operare congiuntamente.

Motivazione

La direttiva in esame deve mirare a una rete elettrica realmente europea e, a tal fine, il collegamento tra queste regioni è una tappa indispensabile.

Emendamento  6

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) In particolare, la Commissione deve essere abilitata ad adottare gli orientamenti necessari per conseguire il livello di armonizzazione minimo necessario per conseguire gli obiettivi della direttiva 2003/54/CE. In quanto misure di portata generale e intese a completare la direttiva 2003/54/CE mediante l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

soppresso

Motivazione

L'emendamento proposto intende garantire che le linee guida siano adottate da Parlamento e Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione dovrebbe essere limitato agli adeguamenti eventualmente necessari.

Emendamento  7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 10:

soppresso

“10. La Commissione può adottare le modalità di applicazione del presente articolo. Queste misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3."

 

Motivazione

Gli obblighi di servizio pubblico sono già disciplinati dalla direttiva in vigore, per cui non è opportuno che la Commissione adotti orientamenti al riguardo.

Emendamento  8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 5 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri cooperano tra di loro per l'integrazione dei mercati nazionali quanto meno a livello regionale. In particolare, gli Stati membri promuovono la cooperazione dei gestori delle reti a livello regionale e favoriscono la coerenza fra le loro legislazioni e regolamentazioni. Lo spazio geografico coperto dalle cooperazioni regionali deve essere conforme alle aree geografiche definite dalla Commissione a norma dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

Le autorità degli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione cooperano tra di loro per l'integrazione dei mercati nazionali quanto meno a livello regionale. In particolare, assicurano la cooperazione dei gestori delle reti a livello regionale e favoriscono la convergenza e la coerenza fra le loro legislazioni e regolamentazioni.

Motivazione

La direttiva dovrebbe promuovere iniziative regionali di integrazione del mercato quale indispensabile passo verso un mercato europeo unico dell'energia.

Iniziative come l’interconnessione dei mercati dell’elettricità di Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia e Germania favoriscono la concorrenza e la sicurezza dell'approvvigionamento, grazie a un utilizzo ottimale delle infrastrutture e a una maggiore trasparenza e liquidità del mercato. L’obiettivo finale è quello di instaurare un mercato unico europeo dell’energia.

Emendamento  9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 5 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Su richiesta congiunta degli Stati membri tra i quali siano sorte difficoltà considerevoli nel corso della cooperazione a livello regionale, la Commissione può designare un coordinatore regionale d’intesa con tutti gli Stati membri interessati.

Motivazione

I coordinatori regionali potrebbero svolgere un importante ruolo di facilitazione del dialogo fra gli Stati membri, soprattutto in tema di investimenti transfrontalieri.

Emendamento  10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 5 bis – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Il coordinatore regionale promuove la cooperazione a livello regionale fra le autorità di regolamentazione e ogni altra competente autorità pubblica nazionale, gli operatori di rete, le borse energetiche, gli utenti e i soggetti operanti sul mercato. In particolare deve:

 

a) promuovere nuovi efficaci investimenti in interconnessioni. A tal fine egli assiste gli operatori dei sistemi di trasmissione nell'elaborazione dei loro piani di interconnessione regionale e contribuisce al coordinamento delle loro decisioni di investimento e, se del caso, della loro procedura di open season;

 

b) promuovere l'uso efficiente e sicuro delle reti. A tal fine egli contribuisce al coordinamento fra operatori di sistemi di trasmissione, autorità nazionali di regolamentazione e altre competenti autorità pubbliche nazionali elaborando meccanismi comuni di allocazione e di salvaguardia;

 

c) sottoporre alla Commissione e agli Stati membri interessati una relazione annuale che esponga i progressi realizzati nella regione e illustri le difficoltà o gli ostacoli che rischiano di impedire progressi.

Motivazione

Si tratta di un’altra via per conseguire l’obiettivo del mercato unico. I coordinatori regionali possono svolgere un importante ruolo di facilitazione del dialogo fra gli Stati membri, soprattutto in tema di investimenti transfrontalieri.

Emendamento  11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) È inserito il seguente articolo 7 bis:

 

"Articolo 7 bis

 

Al fine di garantire l'indipendenza dei gestori del sistema di trasmissione, gli Stati membri provvedono a che a decorrere dal …* le imprese integrate verticalmente siano tenute ad adeguarsi alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) a d), relativo alla disaggregazione della proprietà, e dell'articolo 10, relativo ai gestori di sistema indipendenti, oppure dell'articolo 10 ter, relativo alla disaggregazione efficace ed efficiente.

 

* Un anno dopo la data di trasposizione."

Emendamento  12

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b) – punto i)

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura e a direttamente o indirettamente esercitare un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione

i) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura e a direttamente o indirettamente esercitare un controllo o esercitare diritti su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione

Motivazione

Non è necessario impedire partecipazioni di minoranza se non interferiscono con l'attività di controllo. L'esistenza di quote di minoranza non compromette l'indipendenza dell'operatore.

Emendamento  13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b) – punto ii)

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione e a direttamente o indirettamente esercitare un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura;

ii) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione e a direttamente o indirettamente esercitare un controllo o esercitare diritti su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura;

Motivazione

Non è necessario impedire partecipazioni di minoranza se non interferiscono con l'attività di controllo. L'esistenza di quote di minoranza non compromette l'indipendenza dell'operatore.

Emendamento  14

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le partecipazioni e i diritti di cui al paragrafo 1, lettera b) comprendono, in particolare:

2. I diritti di cui al paragrafo 1, lettera b) comprendono, in particolare:

a) la proprietà di parte del capitale o degli elementi del patrimonio dell'impresa o

 

b) il potere di esercitare diritti di voto, oppure

a) il potere di esercitare diritti di voto, oppure

c) il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, oppure

b) il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, oppure

d) il diritto di riscuotere i dividendi o altre partecipazioni agli utili.

 

Motivazione

L’indipendenza dell’operatore non viene ad essere compromessa dalla proprietà di una quota del capitale o del patrimonio dell’impresa, dal diritto di riscuotere i dividendi o da altre partecipazioni agli utili. Per converso la prerogativa di esercitare diritti di voto o di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa è decisiva per il controllo sull'operatore.

Emendamento  15

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri possono concedere deroghe in relazione alle disposizioni del paragrafo 1, lettera b) e lettera c) fino a [data di attuazione della presente direttiva+2 anni] a condizione che i gestori dei sistemi di trasmissione non facciano parte di un'impresa verticalmente integrata.

soppresso

Motivazione

Se la totale separazione proprietaria è un obiettivo auspicabile nel lungo periodo, essa rischia di provocare notevoli ritardi nell’adozione della nuova direttiva a causa degli ostacoli costituzionali che incontrerebbe in vari Stati membri. L’emendamento permette di evitare questi problemi e di conseguire al tempo stesso una separazione funzionale sul piano operativo e un mercato interno funzionante, grazie al divieto per le imprese che assolvono funzioni di generazione o di fornitura di esercitare un controllo sulla rete di trasmissione.

Emendamento  16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) si presume osservato qualora più imprese proprietarie di sistemi di trasmissione abbiano costituito un'impresa comune operante in qualità di gestore del sistema di trasmissione in più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasmissione. Nessun'altra impresa può partecipare all'impresa comune se non è stata riconosciuta ufficialmente come gestore di sistema indipendente ai sensi dell'articolo 10.

5. In relazione all’obiettivo della cooperazione regionale di cui all’articolo 5 bis, gli Stati membri favoriscono e sostengono ogni forma di collaborazione e cooperazione fra gli operatori dei sistemi di trasmissione e le autorità di regolamentazione finalizzata ad armonizzare l’accesso e le regole di bilanciamento (che favoriscono l’integrazione delle zone di bilanciamento) tra più Stati membri confinanti e all’interno di essi, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), terzo comma del regolamento CE n. 1228/2003. Tale cooperazione potrà assumere la forma di una struttura comune fra gli operatori dei sistemi di trasmissione interessati, che copra più territori limitrofi. In tal caso gli Stati membri provvedono a che detta struttura comune dei gestori dei sistemi di trasmissione interessati sia conforme agli articoli 8 e 10 bis.

Motivazione

La sfida consistente nel realizzare mercati di più grandi dimensioni e caratterizzati da una maggiore liquidità richiede un forte intervento di direzione. Se la cooperazione volontaria degli operatori di sistemi a livello regionale può in qualche caso dare risultati, riteniamo che occorra prevedere un solido quadro regionale di gestione.

La direttiva deve pertanto contemplare la possibilità che si arrivi a un giorno a un gestore unico regionale/europeo. È inoltre essenziale assicurare la cooperazione regionale per favorire l’emergere di un autentico mercato paneuropeo.

Emendamento  17

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Se l’azionista di un'impresa di cui all’articolo 1, lettera a) è uno Stato membro, gli obblighi enunciati al paragrafo 1, lettere b) e c), si intendono assolti se l’impresa che esercita attività di generazione o fornitura e l'operatore del sistema di trasmissione sono soggetti giuridici di diritto pubblico fra loro distinti e ottemperano al disposto del paragrafo 1, lettere b) e c).

Motivazione

La separazione delle reti non comporta la privatizzazione delle attività. Il settore pubblico deve poter beneficiare della stessa opportunità di garantire la generazione/fornitura e la trasmissione se viene garantita la separazione delle due reti.

Emendamento  18

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Deroghe alle disposizioni di cui al paragrafo 1 possono essere introdotte in virtù di un accordo concluso con uno o più paesi terzi, del quale la Comunità sia parte.

2. Deroghe al paragrafo 1 in conformità delle disposizioni del trattato possono essere introdotte in virtù di un accordo concluso con uno o più paesi terzi, del quale la Comunità sia parte.

Motivazione

Trattandosi di un caso che riguarda la politica economica e la sicurezza interna della Comunità, tali accordi devono essere approvati ed emanati dagli organi legislativi dell’Unione, secondo il disposto del trattato.

Emendamento  19

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 ter – paragrafo 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) La Commissione adotta orientamenti che precisano le modalità di svolgimento del procedimento da seguire ai fini dell'applicazione dei paragrafi da 6 a 9. Queste misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3."

(13) La Commissione può modificare gli orientamenti che precisano le modalità di svolgimento del procedimento da seguire ai fini dell'applicazione dei paragrafi da 6 a 9. Tali misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono modificate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3".

Motivazione

L'emendamento proposto intende garantire che le linee guida siano adottate da Parlamento e Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione dovrebbe essere limitato agli adeguamenti eventualmente necessari.

Emendamento  20

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 bis

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. All’articolo 9, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

 

“f bis) garantire che il beneficio apportato alla regione in cui esercita la sua attività sia debitamente preso in considerazione. Senza pregiudicare i diritti degli azionisti relativi alla redditività degli investimenti e alle esigenze in materia di uguaglianza, le decisioni a livello operativo e di investimenti adottate da un gestore del sistema di trasmissione devono ottemperare ai piani di investimento comunitari e regionali in conformità agli articoli 2 quater e 2 quinquies del regolamento (CE) n. 1228/2003, facilitare lo sviluppo e l'integrazione del mercato e ottimizzare i guadagni in termini di benessere socioeconomico per lo meno a livello regionale."

Motivazione

L’articolo 9, paragrafo 1, lettera f bis (nuova) serve a garantire che i gestori dei sistemi di trasmissione diano sempre la massima priorità alle esigenze della regione in cui operano. In particolare essi dovranno garantire un maggiore livello di prosperità socio-economica regionale e ultraregionale.

Emendamento  21

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) All'articolo 9 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

 

"1 bis. Ogni gestore di sistema di trasmissione elabora almeno ogni due anni un piano decennale di sviluppo della rete. Egli adotta misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza dell'approvvigionamento. Il piano di sviluppo decennale dovrà in particolare:

 

a) indicare ai soggetti operanti sul mercato le principali infrastrutture di trasmissione da realizzare nei successivi dieci anni;

 

b) riportare tutti gli investimenti già deliberati ed identificare nuovi investimenti la cui decisione di implementazione dovrà essere adottata nei tre anni successivi.

 

Per l'elaborazione del suo piano di sviluppo decennale della rete ogni gestore di sistema di trasmissione formula ipotesi ragionevoli circa l'evoluzione della produzione, del consumo e degli scambi con altri paesi, e tiene conto dei piani d'investimento di rete esistenti a livello regionale ed europeo. il gestore del sistema di trasmissione sottopone le sue stime all’autorità nazionale di regolamentazione entro un periodo di tempo ragionevole.

 

L'autorità nazionale di regolamentazione consulta in modo aperto e trasparente tutti gli utenti di rete interessati sulla base della bozza di piano di sviluppo decennale della rete. Essa può pubblicare i risultati del processo di consultazione, in particolare le eventuali necessità di investimento.

 

L'autorità nazionale di regolamentazione verifica se il piano decennale di sviluppo della rete copre tutte le esigenze di investimento identificate a seguito della consultazione. Essa ha facoltà di chiedere al gestore del sistema di trasmissione di apportarvi modifiche.

 

Qualora il gestore del sistema di trasmissione rifiuti di realizzare un particolare investimento elencato nel piano decennale di sviluppo della rete e di cui è prevista l'implementazione nei tre anni successivi, gli Stati membri provvedono a che l'autorità di regolamentazione sia abilitata ad adottare uno dei seguenti provvedimenti:

 

a) invitare formalmente il gestore del sistema di trasmissione ad assolvere i suoi obblighi di investimento utilizzando le proprie risorse finanziarie, oppure

 

b) invitare investitori indipendenti a presentare un'offerta relativa a un investimento in un sistema di trasmissione considerato necessario, facendo eventualmente obbligo al gestore del sistema di trasmissione di accettare:

 

- il finanziamento da parte di un soggetto terzo;

 

- la costruzione di nuove infrastrutture da parte di terzi;

 

- l’esercizio di nuove infrastrutture da parte di terzi, e/o

 

- un aumento di capitale per finanziare gli investimenti necessari e l’ammissione di investitori indipendenti alla partecipazione nel capitale.

 

I meccanismi finanziari all'uopo necessari sono soggetti all’approvazione dell’autorità di regolamentazione.

 

Nel caso in cui il gestore del sistema di trasmissione o un soggetto terzo effettui un particolare investimento, le disposizioni in materia di tariffe dovranno assicurare un gettito sufficiente a coprire i costi di tali investimenti.

 

L’autorità nazionale di regolamentazione verifica e valuta la realizzazione del piano d'investimento.

 

I gestori dei sistemi di trasmissione sono tenuti a definire e pubblicare procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di nuove centrali alla rete. Dette procedure sono soggette all'approvazione delle autorità nazionali di regolamentazione.

 

I gestori dei sistemi di trasmissione non possono rifiutare la connessione di nuove centrali elettriche a motivo di possibili future limitazioni delle capacità di rete disponibili, ad es. la congestione in settori della rete di trasmissione geograficamente distanti. I gestori dei sistemi di trasmissione sono tenuti a fornire le informazioni necessarie.

 

I gestori dei sistemi di trasmissione non possono rifiutare un nuovo punto di connessione, per la sola ragione che comporterà costi aggiuntivi legati alla necessità di incrementare la capacità degli elementi di rete prossimi al punto in questione."

Motivazione

Anche se l’opzione della disaggregazione efficace ed efficiente contiene già un certo numero di rigorose norme per i gestori interessati, la maggior parte di esse va estesa ai gestori che ricadono nell’ipotesi della separazione proprietaria e in quella dell’indipendenza della gestione. Occorre sempre assicurare l'accesso non discriminatorio di nuove centrali e garantire i necessari investimenti nella rete, indipendentemente da chi ne sia il proprietario.

Emendamento  22

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) La Commissione può adottare orientamenti per garantire la piena ed effettiva osservanza delle disposizioni del paragrafo 2 da parte del proprietario del sistema di trasmissione. Tali misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

Soppresso

Motivazione

L'emendamento proposto intende garantire che le linee guida siano adottate da Parlamento e Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione dovrebbe essere limitato agli adeguamenti eventualmente necessari.

Emendamento  23

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 10 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 ter

Disaggregazione societaria efficace ed efficiente dei sistemi di trasmissione

 

Risorse materiali e finanziarie, personale e identità

 

1. I gestori dei sistemi di trasmissione dispongono di tutte le risorse umane, materiali e finanziarie dell'impresa integrata verticalmente che sono necessarie per l'attività ordinaria di trasmissione dell'elettricità. In particolare sono garantite le condizioni seguenti:

 

a) tutte le risorse materiali necessarie per l'attività ordinaria di trasmissione dell'elettricità sono di proprietà del gestore del sistema di trasmissione;

 

b) tutto il personale necessario per l'attività ordinaria di trasmissione dell'elettricità è alle dirette dipendenze del gestore del sistema di trasmissione;

 

c) un adeguato volume di risorse finanziarie viene reso disponibile per i futuri progetti d'investimento conformemente al piano finanziario annuale.

 

Le attività di cui ai punti da a) a c) devono comprendere almeno:

 

i) la rappresentanza del gestore del sistema di trasmissione e i contatti con i soggetti terzi e con le autorità di regolamentazione;

 

ii) la concessione e gestione dell'accesso di terzi, in particolare di nuovi operatori del settore delle energie rinnovabili;

 

iii) la riscossione dei corrispettivi per l'accesso, delle rendite da congestione e dei pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione di cui all’articolo 3, del regolamento (CE) n. 1228/2003;

 

iv) l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasmissione;

 

v) un piano di investimenti che assicuri la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare un livello ragionevole di domanda e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;

 

vi) l’assistenza e la rappresentanza legale;

 

vii) la rendicontazione finanziaria e i servizi e tecnologico-informatici.

 

2. Il gestore del sistema di trasmissione non può svolgere operazioni o attività diverse da quella di trasmissione che potrebbero configurare un conflitto di interessi, ad esempio il possesso di azioni, la detenzione di partecipazioni, la proprietà di una parte dell'impresa verticalmente integrata o di una qualunque altra impresa del settore dell'elettricità o del gas. Eventuali deroghe a tale norma, comunque limitate al possesso di azioni e partecipazioni in altre società di rete, necessitano della previa autorizzazione delle autorità nazionali di regolamentazione.

 

3. Il gestore di sistema di trasmissione possiede una propria identità societaria, chiaramente distinta dall'impresa integrata verticalmente, con un proprio marchio, una propria politica di comunicazione e sedi proprie.

 

4. Il gestore del sistema di trasmissione non può rivelare all’impresa integrata verticalmente informazioni sensibili o informazioni che diano luogo a un vantaggio competitivo senza rendere note le informazioni in questione a tutti i soggetti operanti sul mercato, in egual misura e in modo non discriminatorio. Il tipo di informazioni interessate da questa disposizione viene definito congiuntamente dal gestore del sistema di trasmissione e dall’autorità nazionale di regolamentazione.

 

5. I conti dei gestori dei sistemi di trasmissione sono certificati da un auditor diverso da quello che certifica l'impresa integrata verticalmente e le società ad essa affiliate.

 

Indipendenza del management, dell'amministratore delegato e del comitato esecutivo del gestore del sistema di trasmissione

 

6. Le decisioni di nomina e di revoca anticipata del mandato dell'amministratore delegato e degli altri membri del comitato esecutivo del gestore del sistema di trasmissione e i rispettivi accordi contrattuali sul rapporto di lavoro e la sua cessazione sono notificati all'autorità di regolamentazione. Dette decisioni e detti accordi possono divenire vincolanti solo se, entro tre settimane dalla notifica, l'autorità di regolamentazione non abbia esercitato il suo diritto di veto. Il veto sulla decisione di nomina e sulle disposizioni contrattuali relative al mandato può essere emesso qualora sorgano seri dubbi quanto all'indipendenza professionale dell'amministratore delegato o di un membro del comitato esecutivo nominato e, in caso di revoca anticipata del mandato e delle relative disposizioni contrattuali, qualora sussistano seri dubbi sulla motivazione del provvedimento.

 

7. All’amministratore delegato e ai membri del comitato esecutivo del gestore del sistema di trasmissione viene garantito un effettivo diritto di ricorso dinanzi all'autorità di regolamentazione o a un tribunale contro l'eventuale decisione di revoca anticipata del loro mandato.

 

8. L’autorità di regolamentazione deve pronunziarsi sul ricorso nel termine di sei mesi. Una proroga di tale termine è ammessa solo in casi oggettivamente giustificati.

 

9. Dopo la cessazione del loro rapporto di lavoro con il gestore del sistema di trasmissione, l’amministratore delegato o i membri del comitato esecutivo non possono entrare a far parte di una controllata dell'impresa integrata verticalmente che eserciti attività di generazione o di fornitura, per un periodo di almeno tre anni.

 

10. L'amministratore delegato/membro del comitato esecutivo non deve detenere interessi o percepire alcun compenso da aziende appartenenti all'impresa integrata verticalmente diverse dal gestore del sistema di trasmissione. La sua retribuzione deve essere completamente indipendente dalle attività dell'impresa integrata verticalmente ad eccezione di quelle svolte dal gestore del sistema di trasmissione.

 

11. L'amministratore delegato o i membri del comitato esecutivo del gestore del sistema di trasmissione non possono essere ritenuti responsabili, direttamente o indirettamente, delle attività ordinarie di altre controllate dell'impresa integrata verticalmente.

 

12. Fatte salve le disposizioni che precedono, il gestore del sistema di trasmissione dispone di reali poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, per le risorse materiali necessarie alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Ciò non osta all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire che la società madre possa fissare limiti generali di indebitamento della società controllata. La società madre non può dare istruzioni né per quanto riguarda le operazioni giornaliere né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o l’ammodernamento delle linee di trasmissione, che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

 

Consiglio di vigilanza/consiglio di amministrazione

 

13. Il Presidente del consiglio di vigilanza/di amministrazione del gestore del sistema di trasmissione non può entrare a far parte di una filiale o succursale dell'impresa verticalmente integrata che eserciti attività di generazione o di fornitura.

 

14. Il consiglio di vigilanza/di amministrazione del gestore del sistema di trasmissione comprende membri indipendenti nominati per un periodo di almeno cinque anni. La loro nomina è notificata all'autorità di regolamentazione o ogni altra competente autorità pubblica nazionale e diviene vincolante alle condizioni precisate al paragrafo 6.

 

15. Agli effetti del paragrafo 14, un membro del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione di un gestore si considera indipendente se non intrattiene rapporti d'affari o di altro tipo con l'impresa integrata verticalmente, con i suoi azionisti di controllo o i rispettivi management, tali da creare conflitti d'interesse suscettibili di pregiudicare la sua imparzialità, in particolare:

 

a) nei cinque anni precedenti la sua nomina nel consiglio di vigilanza o nel consiglio di amministrazione, non deve essere stato alle dipendenze di una controllata dell'impresa integrata verticalmente che eserciti attività di generazione o di fornitura;

 

b) non deve detenere interessi né percepire alcun compenso dall'impresa integrata verticalmente o da qualunque sua controllata, ad eccezione del gestore;

 

c) durante il periodo del suo mandato di membro del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione non deve intrattenere pertinenti rapporti d'affari con alcuna succursale dell'impresa integrata verticalmente che eserciti attività di generazione o fornitura di energia;

 

d) non deve essere membro del comitato esecutivo di una società in cui l'impresa integrata verticalmente nomina membri del consiglio di vigilanza/di amministrazione.

 

Responsabile della conformità (e della disaggregazione)

 

16. Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di trasmissione predispongano e implementino un programma di conformità, contenente misure volte ad escludere comportamenti discriminatori. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo ed è soggetto all'approvazione dell'autorità di regolamentazione. La conformità con il programma viene controllata in modo indipendente dal responsabile della conformità. L'autorità di regolamentazione ha la facoltà di imporre sanzioni in caso di inadeguata attuazione del programma di conformità.

 

17. L'amministratore delegato/il comitato esecutivo del gestore del sistema di trasmissione nomina una persona o un organo come responsabile della conformità incaricato di:

 

a) monitorare l'attuazione del programma di conformità;

 

b) elaborare una relazione annuale dettagliata, con criteri definiti dall’autorità nazionale di regolamentazione d’intesa con l'Agenzia per la cooperazione dei regolatori; stabilire le misure per implementare il programma di conformità e sottoporre la relazione all'autorità di regolamentazione;

 

c) emettere raccomandazioni sul programma di conformità e la sua implementazione.

 

18. L'indipendenza del responsabile della conformità è garantita in particolare dalle clausole del suo contratto di lavoro.

 

19. Il responsabile della conformità deve avere l'opportunità di comunicare regolarmente con il consiglio di vigilanza/di amministrazione del gestore del sistema di trasmissione, dell'impresa integrata verticalmente e delle autorità di regolamentazione.

 

20. Il responsabile della conformità partecipa a tutte le sedute del consiglio di vigilanza/di amministrazione del gestore del sistema di trasmissione aventi per oggetto:

 

a) le condizioni di accesso e di connessione alla rete, compresa la riscossione dei corrispettivi per l'accesso, delle rendite da congestione e dei pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1228/2003;

 

b) i progetti varati per l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo della rete di trasmissione, compresi gli investimenti per le infrastrutture di connessione e interconnessione;

 

c) le regole di bilanciamento incluse quelle in materia di energia d riserva;

 

d) gli acquisti di energia per coprire le perdite energetiche.

 

21. Durante tali sedute il responsabile della conformità si assicura che le informazioni concernenti le attività dei produttori o fornitori di energia che potrebbero comportare vantaggi commerciali non vengano rivelate in modo discriminatorio al consiglio di vigilanza o al consiglio di amministrazione.

 

22. Il responsabile della conformità ha accesso a tutti i pertinenti registri, atti e uffici del gestore nonché a tutte le informazioni necessarie alla corretta esecuzione dei suoi obblighi di servizio.

 

23. Il responsabile della conformità è nominato e revocato dall'amministratore delegato/dal comitato esecutivo solo previa approvazione dell'autorità di regolamentazione.

 

24. Il responsabile della conformità non può intrattenere rapporti d’affari con l’impresa integrata verticalmente, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data della sua revoca.

 

25. I gestori elaborano almeno ogni due anni un piano decennale di sviluppo della rete. Essi adottano misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza dell'approvvigionamento.

 

26. Il piano di sviluppo decennale dovrà in particolare

 

a) indicare ai soggetti operanti sul mercato le principali infrastrutture da realizzare nei successivi dieci anni;

 

b) riportare tutti gli investimenti già deliberati ed identificare nuovi investimenti la cui decisione di implementazione dovrà essere adottata nei tre anni successivi.

 

27. Per l'elaborazione del piano di sviluppo decennale della rete ogni gestore di sistema di trasmissione formula ipotesi fondate circa l'evoluzione della produzione, del consumo e degli scambi con altri paesi e tiene conto dei piani d'investimento esistenti a livello regionale ed europeo per la rete esistente. I gestori dei sistemi di trasmissione presentano tempestivamente la bozza di piano decennale all'autorità nazionale di regolamentazione.

 

28. L'autorità nazionale di regolamentazione nazionale competente consulta in modo aperto e trasparente tutti gli utenti di rete interessati sulla base della bozza di piano decennale di sviluppo della rete. Essa può pubblicare i risultati del processo di consultazione, in particolare le eventuali necessità di investimento.

 

29. L’autorità nazionale di regolamentazione verifica se il piano decennale di sviluppo della rete copre tutte le esigenze di investimento identificate a seguito della consultazione. L'autorità può far obbligo al gestore del sistema di trasmissione di apportare modifiche al suo piano.

 

30. Qualora il gestore del sistema di trasmissione rifiuti di realizzare un particolare investimento elencato nel piano decennale di sviluppo della rete e di cui è prevista l'implementazione nei tre anni successivi, lo Stato membro interessato provvede a che l'autorità di regolamentazione sia abilitata ad adottare uno dei seguenti provvedimenti

 

a) intimare al gestore, con tutti i mezzi legali, di adempiere i suoi obblighi di investimento utilizzando le sue capacità finanziarie,

 

b) invitare investitori indipendenti a presentare un'offerta relativa a un investimento in un sistema di trasmissione considerato necessario facendo obbligo al gestore

 

- di acconsentire al finanziamento da parte di un soggetto terzo;

 

- di acconsentire alla costruzione da parte di terzi o di realizzare le nuove infrastrutture necessarie;

 

- di curare l'esercizio delle nuove infrastrutture.

 

Il relativo sistema di finanziamento è soggetto all'approvazione dell'autorità di regolamentazione. In entrambi i casi, le disposizioni in materia di tariffe dovranno assicurare un gettito sufficiente a coprire i costi di tali investimenti.

 

31. L’autorità nazionale di regolamentazione verifica e valuta la realizzazione del piano di investimenti.

 

32. I gestori sono tenuti ad elaborare e pubblicare procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di nuove centrali alla rete. Tali procedure sono soggette all’approvazione delle autorità nazionali di regolamentazione.

 

33. I gestori dei sistemi di trasmissione non possono rifiutare la connessione di una nuova centrale a motivo di possibili future limitazioni delle capacità di rete disponibili, ad es. la congestione in settori della rete di trasmissione geograficamente distanti. I gestori dei sistemi di trasmissione hanno l'obbligo di fornire ogni informazione necessaria.

 

34. I gestori non possono rifiutare un nuovo punto di connessione, per la sola ragione che comporta costi aggiuntivi legati alla necessità di incrementare la capacità degli elementi di rete prossimi al punto di connessione.

 

Cooperazione regionale

 

35. Quando scelgono la via della cooperazione regionale, gli Stati membri impongono ai gestori dei sistemi di trasmissione obblighi precisi con una precisa tempistica. Inoltre detti obblighi devono portare gradualmente alla creazione di un centro comune di dispacciamento a livello regionale, che divenga competente per le questioni di sicurezza nel giro di non oltre ...+.

 

36. Per la cooperazione a livello regionale fra più Stati membri, questi designano un coordinatore regionale d’intesa con la Commissione.

 

37. Il coordinatore regionale promuove la cooperazione a livello regionale fra le autorità di regolamentazione e ogni altra competente autorità pubblica nazionale, gli operatori di rete, le borse energetiche, gli utenti e i soggetti operanti sul mercato. In particolare egli deve

 

a) promuovere nuovi efficaci investimenti in infrastrutture di connessione. A tal fine egli assiste i gestori dei sistemi di trasmissione nell'elaborazione dei loro piani di interconnessione regionale e contribuisce al coordinamento delle loro decisioni di investimento e, se del caso, della loro procedura di open season;

 

b) promuovere l'uso efficiente e sicuro della rete. A tal fine egli contribuisce al coordinamento fra gestori dei sistemi di trasmissione, autorità nazionali di regolamentazione e altre competenti autorità pubbliche nazionali elaborando meccanismi comuni di allocazione e di salvaguardia.

 

c) sottoporre alla Commissione e agli Stati membri interessati una relazione annuale che esponga i progressi realizzati nella regione e illustri le difficoltà o gli ostacoli che rischiano di impedire progressi.

 

Sanzioni

 

38. Per l’assolvimento dei compiti attribuitile dal presente articolo, all’autorità nazionale di regolamentazione viene riconosciuta la facoltà:

 

a) di esigere qualunque informazione dal gestore del sistema di trasmissione e di contattare direttamente tutti i membri del suo personale; in caso di dubbi, tale facoltà si estende all’impresa verticalmente integrata e alle sue controllate;

 

ii) di condurre tutte le indagini necessarie presso il gestore del sistema di trasmissione e, in caso di dubbi, presso l’impresa integrata verticalmente e le sue controllate; sono al riguardo applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato*.

 

39. Per l’assolvimento dei compiti attribuitile dal presente articolo, all’autorità nazionale di regolamentazione viene riconosciuta la facoltà di comminare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive al gestore del sistema di trasmissione e/o all’impresa integrata verticalmente in caso di mancato assolvimento dei loro obblighi o di mancato rispetto delle decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione. Tale facoltà consente all’autorità nazionale di regolamentazione

 

i) di applicare sanzioni pecuniarie proporzionate e dissuasive, di ammontare commisurato al fatturato del gestore del sistema di trasmissione;

 

ii) di emanare un’ingiunzione ad astenersi da comportamenti discriminatori;

 

__________

+ GU: Sei anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

 

* GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/2006 (GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1).

Motivazione

Agli Stati membri deve essere lasciata la possibilità di una terza opzione, che non ha forti incidenze sulle strutture proprietarie nazionali e consente alle imprese integrate verticalmente di continuare ad assicurare una gestione generale della rete nel rispetto di rigorose condizioni.

Emendamento  24

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 14 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) L'articolo 14, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

 

“4. Lo Stato membro impone al gestore del sistema di distribuzione che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti o che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.”

Motivazione

Per raggiungere l’obiettivo di ottenere il 20% di energia UE da fonti energetiche rinnovabili entro il 2020, occorre garantire alle energie rinnovabili l’accesso prioritario alle reti.

Emendamento  25

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 15 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Se il gestore del sistema di distribuzione fa parte di un'impresa verticalmente integrata, gli Stati membri provvedono affinché le sue attività vengano controllate in modo che esso non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identità distinta del ramo "fornitura" dell'impresa verticalmente integrata.

(3) Se il gestore del sistema di distribuzione fa parte di un'impresa verticalmente integrata, gli Stati membri provvedono affinché le sue attività vengano controllate in modo che esso non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione, circa l'identità distinta del ramo "fornitura" dell'impresa verticalmente integrata.

Motivazione

Semplificazione.

Emendamento  26

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 15 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) La Commissione può adottare orientamenti miranti a garantire la piena ed effettiva osservanza, da parte del gestore del sistema di distribuzione, delle disposizioni di cui al paragrafo 2 in ordine alla totale indipendenza del gestore del sistema di distribuzione, all'assenza di comportamenti discriminatori e all'obbligo che l'attività di fornitura dell'impresa verticalmente integrata non tragga indebiti vantaggi dalla propria integrazione verticale. Tali misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

Soppresso

Motivazione

L'emendamento proposto intende garantire che le linee guida siano adottate da Parlamento e Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione dovrebbe essere limitato agli adeguamenti eventualmente necessari.

Emendamento  27

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 bis – paragrafo 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) il suo organo direttivo sia nominato per un periodo fisso e non rinnovabile di almeno cinque anni e possa essere revocato durante il suo mandato soltanto se non possiede più i requisiti prescritti dal presente articolo ovvero se abbia commesso gravi irregolarità.

b) il suo organo direttivo sia nominato per un periodo di almeno cinque anni rinnovabile una sola volta (o di dieci anni al massimo non rinnovabile) e possa essere revocato durante il suo mandato soltanto se non possiede più i requisiti prescritti dal presente articolo ovvero se abbia commesso gravi irregolarità.

Motivazione

Il mandato quinquennale dell'autorità di regolamentazione deve essere rinnovabile (una volta) in considerazione dei tempi lunghi e dell'esigenza di stabilità del mercato dell'energia; le nomine per periodi più lunghi dovrebbero essere non rinnovabili.

Emendamento  28

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

g) vigilare sulla sicurezza e sull'affidabilità della rete, verificare le norme relative alla sicurezza ed all'affidabilità della rete;

g) vigilare sulla sicurezza e sull'affidabilità della rete, fissare o approvare norme e obblighi in materia di qualità del servizio e di fornitura e verificare i risultati in termini di qualità del servizio e della fornitura, le norme relative alla sicurezza ed all'affidabilità della rete;

Motivazione

Alcune autorità nazionali di regolamentazione hanno già il compito di monitorare il funzionamento del mercato dell'elettricità anche in termini di qualità della fornitura e dei servizi resi ai consumatori. Questi ultimi non potranno che trarre benefici da una normativa più coerente e trasparente.

Emendamento  29

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera m

 

Testo della Commissione

Emendamento

m) garantire l'accesso ai dati del consumo dei clienti, l'utilizzazione di un formato armonizzato per i dati relativi ai consumi e l'accesso ai dati di cui al punto h) dell'allegato A;

m) garantire a tutti i soggetti operanti sul mercato un accesso effettivo ed equo ai dati del consumo dei clienti, l'utilizzazione di un formato armonizzato per i dati relativi ai consumi e l'accesso ai dati di cui al punto h) dell'allegato A;

Motivazione

Occorre una formulazione più precisa per garantire l’apertura del mercato a tutti i soggetti che vi operano.

Emendamento  30

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) il potere di effettuare, in cooperazione con l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza, indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e di adottare, in assenza di violazioni delle regole di concorrenza, i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato, comprese le centrali elettriche virtuali;

b) il potere di effettuare, in cooperazione con l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza, indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e, tenendo conto delle rispettive competenze e responsabilità delle autorità, di adottare, in assenza di qualsiasi violazione delle regole di concorrenza, i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato, comprese le centrali elettriche virtuali;

Motivazione

Occorre tener conto della diversità delle competenze delle autorità rispettivamente preposte all'energia e alla concorrenza.

Emendamento  31

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 3 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) il potere di acquisire dalle imprese elettriche tutte le informazioni pertinenti per l'assolvimento dei loro compiti;

c) il potere di acquisire dalle imprese elettriche, entro limiti ragionevoli, le informazioni pertinenti per l’assolvimento dei loro compiti;

Motivazione

I compiti e le competenze delle autorità nazionali di regolamentazione non vanno confusi con quelli di altre autorità. Occorre al riguardo prestare attenzione ai soggetti destinatari delle decisioni regolamentari. A tal riguardo, misure strutturali di vasta portata, come le centrali elettriche virtuali vanno considerate solo nel quadro del diritto CE della concorrenza e vanno applicate con le necessarie garanzie istituzionali (checks and balances).

Emendamento  32

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 3 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) il potere di imporre sanzioni efficaci, appropriate e dissuasive alle imprese elettriche che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva o da decisioni dell'Agenzia o della stessa autorità di regolamentazione;

d) il potere di imporre, laddove necessario, sanzioni imparziali, proporzionate e coerenti alle imprese elettriche che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva o da decisioni vincolanti dell'Agenzia o della stessa autorità di regolamentazione;

Motivazione

I compiti e le competenze delle autorità nazionali di regolamentazione non vanno confusi con quelli di altre autorità. Occorre al riguardo prestare attenzione ai soggetti destinatari delle decisioni regolamentari. A tal riguardo, misure strutturali di vasta portata, come le centrali elettriche virtuali vanno considerate solo nel quadro del diritto CE della concorrenza e vanno applicate con le necessarie garanzie istituzionali (checks and balances).

Emendamento  33

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 4 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione. Queste tariffe devono consentire che, nella rete, vengano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti.

a) le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione o le tariffe preliminari qualora la metodologia di fissazione delle tariffe sia soggetta a valutazione nel corso di un periodo di regolamentazione prima dell’adozione delle tariffe finali. Il periodo di regolamentazione non deve essere superiore ai cinque anni. Queste tariffe devono consentire che, nella rete, vengano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti.

Motivazione

Le autorità di regolamentazione possono anche definire la metodologia per le tariffe, ma solo in una fase preliminare, della durata massima di cinque anni, cui dovrà seguire la decisione definitiva sulle tariffe.

Emendamento  34

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

13. Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione dell'autorità di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a un organo indipendente delle parti interessate.

13. Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione dell'autorità di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a un organo giudiziario nazionale o altra autorità nazionale indipendente dalle parti interessate e da ogni autorità di governo.

Motivazione

Per avere autorità nazionali di regolamentazione caratterizzate da indipendenza e integrità occorre un organo indipendente e neutrale, non soggetto a influenze politiche, secondo il disposto dell'articolo 22 bis che sancisce l'indipendenza delle autorità di regolamentazione da ogni soggetto pubblico o privato, da interessi di mercato o da autorità governative. Prevedere procedimenti di ricorso dinanzi agli organi giudiziari è un modo per garantire l'indipendenza delle decisioni dell'autorità regolamentare da interferenze politiche. La previsione è tanto più necessaria in quanto in alcuni paesi gli enti locali partecipano alla formazione di queste decisioni.

Emendamento  35

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) La Commissione può adottare orientamenti relativi all'esercizio, da parte delle autorità di regolamentazione, delle competenze descritte nel presente articolo. Tali misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

(14) La Commissione può modificare gli orientamenti relativi all'esercizio, da parte delle autorità di regolamentazione, delle competenze descritte nel presente articolo. Tali misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono modificate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

Motivazione

L'emendamento proposto intende garantire che le linee guida siano adottate da Parlamento e Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione dovrebbe essere limitato agli adeguamenti eventualmente necessari.

Emendamento  36

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Le autorità di regolamentazione hanno la facoltà di stipulare accordi con altre autorità di regolamentazione dell'UE al fine di promuovere la cooperazione in campo normativo.

Motivazione

Le autorità di regolamentazione devono avere per legge la prerogativa di concludere accordi con altre autorità di regolamentazione dell'UE per favorire la cooperazione e la coerenza normativa.

Emendamento  37

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quinquies – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può adottare orientamenti in merito all'estensione dell'obbligo dell'autorità di regolamentazione di cooperare reciprocamente e con l'Agenzia, nonché sulle situazioni in cui l'Agenzia acquista la competenza a decidere la regolamentazione per le infrastrutture che collegano almeno due Stati membri. Tali misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

La Commissione può modificare gli orientamenti in merito all'estensione dell'obbligo dell'autorità di regolamentazione di cooperare reciprocamente e con l'Agenzia, nonché sulle situazioni in cui l'Agenzia acquista la competenza a decidere la regolamentazione per le infrastrutture che collegano almeno due Stati membri. Tali misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono modificate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

Motivazione

L'emendamento proposto intende garantire che le linee guida siano adottate da Parlamento e Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione dovrebbe essere limitato agli adeguamenti eventualmente necessari.

Emendamento  38

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 sexies – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Nel termine di quattro mesi l'Agenzia comunica il proprio parere, a seconda dei casi, all'autorità di regolamentazione che ne ha fatto richiesta o alla Commissione, nonché all'autorità di regolamentazione che ha preso la decisione controversa.

(2) Nel termine di due mesi l'Agenzia comunica il proprio parere, a seconda dei casi, all'autorità di regolamentazione che ne ha fatto richiesta o alla Commissione, nonché all'autorità di regolamentazione che ha preso la decisione controversa.

Motivazione

Abbreviamento dei termini.

Emendamento  39

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 sexies – paragrafo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) La Commissione adotta orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell'applicazione del presente articolo. Tali misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

Soppresso

Motivazione

L'emendamento proposto intende garantire che le linee guida siano adottate da Parlamento e Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione dovrebbe essere limitato agli adeguamenti eventualmente necessari.

Emendamento  40

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 septies – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per garantire l'applicazione uniforme del presente articolo la Commissione può adottare orientamenti che stabiliscono le metodologie e le modalità da applicare per la conservazione dei dati, nonché il formato e il contenuto dei dati da conservare. Queste misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

Per garantire l'applicazione uniforme del presente articolo la Commissione può modificare gli orientamenti che stabiliscono le metodologie e le modalità da applicare per la conservazione dei dati, nonché il formato e il contenuto dei dati da conservare. Queste misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono modificate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

Motivazione

L'emendamento proposto intende garantire che le linee guida siano adottate da Parlamento e Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione dovrebbe essere limitato agli adeguamenti eventualmente necessari.

Emendamento  41

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 septies – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) In relazione alle transazioni su strumenti derivati dell'energia elettrica tra le imprese di fornitura da un lato e i clienti grossisti e i gestori dei sistemi di trasmissione dall'altro, il presente articolo si applicherà soltanto dal momento in cui la Commissione avrà adottato gli orientamenti di cui al paragrafo 4.

(5) In relazione alle transazioni su strumenti derivati dell'energia elettrica tra le imprese di fornitura da un lato e i clienti grossisti e i gestori dei sistemi di trasmissione dall'altro, il presente articolo si applicherà soltanto previa adozione degli orientamenti di cui al paragrafo 4.

Motivazione

L'emendamento proposto intende garantire che le linee guida siano adottate da Parlamento e Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione dovrebbe essere limitato agli adeguamenti eventualmente necessari.

Emendamento  42

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La Commissione sottopone annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione, formale e pratico, della presente direttiva nei vari Stati membri.

PROCEDURA

Titolo

Mercato interno dell’energia elettrica

Riferimenti

COM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD)

Commissione competente per il merito

ITRE

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ECON

11.10.2007

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Ján Hudacký

23.10.2007

 

 

Esame in commissione

29.1.2008

26.2.2008

1.4.2008

 

Approvazione

21.4.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

18

4

10

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gabriele Albertini, Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Christoph Konrad, Guntars Krasts, John Purvis, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Daniel Dăianu, Harald Ettl, Ján Hudacký, Alain Lipietz, Bilyana Ilieva Raeva, Gilles Savary, Donato Tommaso Veraldi

PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (9.4.2008)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica
(COM(2007)0528 – C6‑0316/2007 – 2007/0195(COD))

Relatore per parere: Alexander Lambsdorff

BREVE MOTIVAZIONE

La presente proposta modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e fa parte di un gruppo di cinque proposte nell'ambito del terzo pacchetto legislativo sui mercati dell'elettricità e del gas dell'UE presentate dalla Commissione nel mese di settembre 2007. Il relatore per parere accoglie le cinque proposte del pacchetto e manifesta un forte sostegno generale, data l'importanza del pacchetto per raggiungere un vero mercato interno comunitario nel campo dell'elettricità e quindi dell'energia. Lo scopo del pacchetto è garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e mantenere prezzi bassi e trasparenti per tutti i consumatori europei, sostenendo e sviluppando ulteriormente l'attuale processo europeo di liberalizzazione, appoggiato con vigore dal relatore per parere. Nonostante il relatore per parere appoggi la proposta relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ritiene che vi sia ancora margine per un miglioramento. La questione della disaggregazione della proprietà merita particolare considerazione.

La proposta prevede misure per garantire un'effettiva disaggregazione tra le attività di rete (reti di trasmissione o gestori dei sistemi di trasporto) e le attività di erogazione e di produzione al fine di assicurare un'ulteriore liberalizzazione dei mercati interni dell'energia e del gas naturale a vantaggio dei consumatori. Il relatore per parere riconosce la disaggregazione della proprietà come opzione per raggiungere una completa liberalizzazione a cui ricorrere in ultima istanza. Ciononostante, visto che i dati attuali sull'impiego della disaggregazione della proprietà come mezzo per raggiungere una completa liberalizzazione del mercato energetico interno non appaiono sufficienti, dovrebbero essere attentamente considerate e valutate soluzioni alternative attuabili finalizzate al raggiungimento degli stessi obiettivi. A tale proposito, questo parere presenta parti della proposta avanzata da otto Stati membri su una "Effective and efficient unbundling" (EEU), disaggregazione effettiva ed efficace. Il relatore per parere propone che inizialmente gli Stati membri possano scegliere fra la disaggregazione della proprietà e l'EEU. In caso uno Stato membro dovesse scegliere l'EEU, avrà tre anni di tempo dalla trasposizione per dimostrare che la stessa è sufficiente a garantire una completa liberalizzazione. In caso negativo, lo Stato membro dovrà obbligatoriamente applicare la disaggregazione della proprietà. La Commissione informerà la comunità dell'insufficienza riscontrata e la decisione relativa all'imposizione della disaggregazione della proprietà sarà presa con una procedura legislativa che vedrà pienamente coinvolto il Parlamento. L'opzione dei gestori di sistema indipendenti così come proposta dalla Commissione non è realizzabile dato che implica costi normativi eccessivi.

La clausola di "reciprocità" presentata all'articolo 8 bis della proposta stabilisce che società di paesi terzi non possano acquisire partecipazioni importanti nelle reti di trasmissione comunitarie o nei gestori al fine di scongiurare un'eccessiva dipendenza da tali società. Sono concesse deroghe solo nel caso la Comunità decida di siglare un accordo con una parte di un paese terzo. Il relatore per parere ritiene che, per garantire una politica energetica europea coerente, le decisioni sugli accordi con i paesi terzi dovrebbero essere prese a livello comunitario e concorda pertanto con la proposta della Commissione.

Il relatore per parere, nonostante la Commissione faccia riferimento al principio di non discriminazione fra il settore pubblico e il settore privato (considerando 12), chiede se sia stata dedicata sufficiente attenzione al fatto di garantire che le società pubbliche e private siano soggette agli stessi obblighi di disaggregazione, visto che le autorità statali non possono essere costrette a privatizzare le proprie società. Da questo sorge la questione se i concorrenti privati possano essere posti in condizione di svantaggio.

Il relatore per parere è convinto che la protezione dei consumatori richieda misure rafforzate e suggerisce pertanto modifiche al fine di migliorare le questioni della protezione dei consumatori. Per quanto riguarda i compiti e le competenze delle autorità nazionali di regolamentazione, la proposta avanza ulteriori misure per la protezione dei consumatori. Il relatore per parere mira a rafforzare e chiarire il ruolo delle autorità al fine di raggiungere miglioramenti su tali questioni.

Anche se la proposta riguarda principalmente la liberalizzazione del mercato all'ingrosso dell'elettricità, il relatore per parere tiene a sottolineare l'importanza di garantire un'adeguata produzione energetica al fine di soddisfare la domanda crescente. Inoltre, come riconosciuto dalla Commissione, non è ancora stato realizzato un mercato europeo al dettaglio pienamente funzionante e sono pertanto necessarie ulteriori proposte concrete al fine di costituire un vero mercato interno.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis) Tutti i consumatori dovrebbero avere il diritto alla fornitura del servizio e al trattamento dei reclami da parte del loro fornitore del servizio di energia elettrica in linea con le norme internazionali ISO 10001, ISO 10002 e ISO 10003 e l’autorità di regolamentazione nazionale dovrebbe vigilare sul rispetto degli orientamenti fissati. Ulteriori norme ISO elaborate in tale settore dovrebbero venire anch'esse aggiunte agli standard richiesti. La presente direttiva dovrebbe adottare norme e prassi dalla proposta di direttiva su determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (2004/0251(COD)).

Motivazione

ISO 10001 assicura la soddisfazione del consumatore stabilendo linee guida relative ai codici di condotta. ISO 10002 fornisce linee guida per la gestione dei reclami. ISO 10003 presenta linee guida per la risoluzione delle controversie esterna alle organizzazioni. È attualmente in corso l'elaborazione di una nuova norma ISO, da denominare ISO 10004, sul controllo e la valutazione della soddisfazione dei consumatori, che, una volta completata, dovrebbe essere aggiunta alle norme richieste, mediante la procedura di regolamentazione con controllo.

Emendamento  2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 ter) I consumatori di energia elettrica devono poter disporre di informazioni chiare e comprensibili sui loro diritti in relazione al settore energetico. In tale ottica la Commissione dovrebbe definire, successivamente all'adozione della presente direttiva, una Carta europea dei consumatori di energia. Una copia della Carta dovrebbe poter essere inviata a tutti i consumatori che sottoscrivono un nuovo contratto.

Motivazione

La Carta dei consumatori di energia, attualmente in fase di elaborazione, dovrà occupare un posto importante fra gli strumenti di difesa dei consumatori europei. Occorre pertanto che la Commissione finalizzi rapidamente tale lavoro e che la Carta sia trasmessa obbligatoriamente ai consumatori al momento della sottoscrizione di un nuovo contratto, affinché dispongano delle informazioni essenziali sui loro diritti.

Emendamento  3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Gli obblighi del servizio pubblico e le norme minime comuni che ne discendono devono essere rafforzati in modo che tutti i consumatori possano trarre beneficio dalla concorrenza. Un aspetto essenziale della fornitura di energia ai clienti risiede nell'accesso ai dati relativi al consumo, in quanto i consumatori devono disporre dei propri dati per poter invitare i concorrenti a far loro un'offerta sulla base di tali dati. Occorre inoltre dare ai consumatori il diritto di essere adeguatamente informati sul loro consumo effettivo di energia. Fornendo informazioni periodiche sui costi dell'energia si crea un incentivo al risparmio di energia poiché in tal modo i clienti possono farsi direttamente un'idea degli effetti prodotti dagli investimenti per l'efficienza energetica e dai cambiamenti di comportamento.

(21) Gli obblighi del servizio universale e pubblico e le norme minime comuni che ne discendono devono essere rafforzati in modo che tutti i consumatori possano trarre beneficio dalla concorrenza e da prezzi più equi. Un aspetto essenziale della fornitura di energia ai clienti risiede nell'accesso a dati relativi al consumo oggettivi e trasparenti, in quanto i consumatori devono disporre dei propri dati relativi al consumo, dei prezzi corrispondenti e dei costi dei servizi per poter invitare i concorrenti a far loro un'offerta sulla base di tali dati. Occorre inoltre dare ai consumatori il diritto di essere adeguatamente informati sul loro consumo effettivo di energia e i prepagamenti dovrebbe essere adeguati e riflettere il loro effettivo consumo di elettricità. Fornendo informazioni sui costi dell'energia ai consumatori su base almeno trimestrale si crea un incentivo al risparmio di energia poiché in tal modo i clienti possono farsi direttamente un'idea degli effetti prodotti dagli investimenti per l'efficienza energetica.

Motivazione

Per conseguire l'obiettivo di una concorrenza libera e trasparente, l'accesso a una serie di dati consente ai consumatori di fare una scelta consapevole in merito al loro fornitore di energia. Inoltre, i consumatori dovrebbero essere fatturati solamente per la quantità di energia che utilizzano effettivamente ogni mese.

Emendamento  4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis) La Commissione dovrebbe elaborare, in consultazione con il Parlamento europeo e il Consiglio, una Carta europea dei diritti dei consumatori di energia. Tale Carta dovrebbe costituire un riferimento per le misure che dovranno essere fissate dagli Stati membri, dalle autorità di regolamentazione nazionali, dall'Agenzia e dalla Commissione. In particolare, i diritti stabiliti dalla Carta dovrebbero, se del caso, essere adottati dalla Commissione, mediante la procedura di regolamentazione con controllo, come requisiti supplementari nell’ambito dell'allegato A della direttiva 2003/54/CE.

Motivazione

Una volta elaborata, la Carta dei diritti dei consumatori di energia dovrebbe essere considerata come un elenco esaustivo dei diritti dei consumatori nel settore dell'energia ed essere così utilizzata da tutte le autorità nazionali ed europee in sede di fissazione della regolamentazione per i fornitori del servizio di energia elettrica. In particolare, se del caso, tutti i diritti fissati dalla Carta che sono supplementari a quelli già previsti nell'allegato A della presente direttiva, dovrebbero essere aggiunti alla direttiva e venire loro attribuito valore giuridico.

Emendamento  5

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 ter) I consumatori dovrebbero essere al centro della presente direttiva. I loro attuali diritti dovrebbero essere rafforzati e garantiti, e includere una maggiore trasparenza e una migliore rappresentanza dei loro interessi. La protezione del consumatore implica che tutti i clienti traggano vantaggio da un mercato competitivo. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero applicare i diritti dei consumatori predisponendo incentivi e imponendo sanzioni alle imprese che non rispettano le norme in materia di protezione dei consumatori e le regole di concorrenza.

Emendamento  6

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 21 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 quater) Garantire una maggiore protezione dei consumatori implica mettere a disposizione misure di ricorso efficaci e accessibili a tutti. Gli Stati membri dovrebbero predisporre procedure di composizione delle controversie rapide ed efficaci.

Motivazione

Per proteggere adeguatamente i consumatori è indispensabile prevedere misure di ricorso efficaci. Tali misure, cui occorre conferire un carattere giuridico vincolante, dovranno peraltro figurare tra gli elementi costitutivi della futura Carta dei consumatori di energia, attualmente in fase di elaborazione, la cui presentazione da parte della Commissione è attesa sei mesi dopo l'adozione della presente direttiva.

Emendamento  7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 21 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 quinquies) Gli Stati membri dovrebbero assicurare l'adeguata fornitura di contatori individuali (misurazione intelligente) come previsto nella direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici1, al fine di fornire ai consumatori informazioni precise in merito al consumo di energia e di garantire l'efficienza a livello degli utenti finali.

__________

1 GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.

Motivazione

I contatori intelligenti consentono ai consumatori di avere una migliore idea del loro effettivo consumo di energia elettrica e contribuiscono pertanto a un uso più attento dell'elettricità.

Emendamento  8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) In particolare, la Commissione deve essere abilitata ad adottare gli orientamenti necessari per conseguire il livello di armonizzazione minimo necessario per conseguire gli obiettivi della direttiva 2003/54/CE. In quanto misure di portata generale e intese a completare la direttiva 2003/54/CE mediante l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(27) In particolare, la Commissione deve essere abilitata ad adottare gli orientamenti necessari per conseguire il livello di armonizzazione minimo necessario per conseguire gli obiettivi della direttiva 2003/54/CE anche tramite l'aggiunta di misure all'allegato A, con orientamenti adottati, se del caso, dalla Carta europea dei diritti dei consumatori di energia. In quanto misure di portata generale e intese a completare la direttiva 2003/54/CE mediante l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Motivazione

Una volta elaborata, la Carta sui diritti dei consumatori di energia dovrebbe essere considerata come un elenco esaustivo dei diritti dei consumatori nel settore dell’energia. In particolare, se del caso, tutti i diritti fissati dalla Carta che sono supplementari a quelli già previsti nell'allegato A della presente direttiva, dovrebbero essere aggiunti alla direttiva e venire loro attribuito valore giuridico.

Emendamento  9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 1

Ambito di applicazione

 

La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica, nonché norme relative alla protezione dei consumatori. A tal fine, essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi. La presente direttiva definisce altresì gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica e chiarisce gli obblighi di concorrenza."

Motivazione

Il campo d'applicazione dovrebbe essere esteso per garantire che i consumatori siano al centro della direttiva.

Emendamento  10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 2 – punto 34 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) è inserito il seguente punto:

 

"(34 bis) "povertà energetica": la situazione di un utente residenziale che non può permettersi di riscaldare la propria abitazione a un livello accettabile. Tale situazione è valutata anche in relazione alla capacità del cliente di acquistare altri servizi energetici per la casa a un prezzo ragionevole."

Emendamento  11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 – lettera b ter (nuova)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 2 – punto 34 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter) è aggiunto il seguente punto:

 

"(34 ter) "prezzo accessibile": un prezzo definito dagli Stati membri previa consultazione delle autorità di regolamentazione nazionali, delle parti sociali e dei soggetti interessati, tenendo conto della povertà energetica."

Motivazione

Il concetto di prezzo accessibile, che dovrà essere un elemento costitutivo della futura Carta dei consumatori di energia, deve tuttavia essere determinato a livello di ciascuno Stato membro, dal momento che si tratta chiaramente di una questione di sussidiarietà.

Emendamento  12

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) l'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

"2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 86, gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela ambientale, compresi l'efficienza energica, obiettivi comunitari per l'uso delle energie rinnovabili e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese dell'Unione europea che operano nel settore dell'energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. In materia di sicurezza dell’approvvigionamento, di efficienza energetica/gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali e in materia di energie rinnovabili di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l’accesso al sistema."

Motivazione

La proposta di adottare target vincolanti per l’uso dell’energia rinnovabile – 20% entro il 2020 – richiederà iniziative specifiche nel settore dell’elettricità che potranno divergere da quelle relative alla protezione dell’ambiente.

Emendamento  13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter) all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e [...] le piccole imprese (vale a dire aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro), usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi abbordabili, facilmente e chiaramente comparabili [...], trasparenti e non discriminatori. La non discriminazione comprende un divieto di oneri discriminatori per taluni metodi di pagamento, in particolare per i consumatori fatturati mediante un contatore a prepagamento. Tali consumatori beneficiano della facoltà di scelta, di un trattamento equo, di rappresentanza e di ricorso. Le imprese elettriche garantiscono la qualità del servizio. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. Gli Stati membri impongono alle società di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla rete alle condizioni e tariffe stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 22 quater, paragrafo 4. [...] Gli Stati membri rafforzano la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza consentendo e promuovendo la possibilità di associazione su base volontaria ai fini della rappresentanza di tale categoria di utenti."

Motivazione

I consumatori vulnerabili e a basso reddito saranno più probabilmente costretti a pagare la loro fattura energetica mediante un contatore a prepagamento. Di conseguenza, tariffe discriminatorie più elevate per siffatti metodi di pagamento faranno sì che i consumatori indigenti pagheranno spesso di più dei consumatori finanziariamente più agiati, in termini assoluti come pure in proporzione al reddito. Forme di azioni collettive, come il sistema di "super reclamo" adottato dai consumatori britannici, possono fornire ai consumatori un mezzo efficace per difendere i loro diritti.

Emendamento  14

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 quater (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quater) l'articolo 3, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

 

"5. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per tutelare i clienti finali, ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione comprese le misure atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture. In questo contesto, gli Stati membri possono adottare misure di tutela dei clienti finali nelle zone isolate. Essi garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore. Per quanto riguarda almeno i clienti civili, le misure previste dal presente articolo comprendono come minimo la fissazione di quei diritti che figurano nell'allegato A. Gli Stati membri assicurano che tali diritti siano applicati dall'autorità di regolamentazione nazionale e che possano essere fatti valere dal consumatore."

Motivazione

L'emendamento chiarisce che l'allegato A ha pieno valore giuridico come parte intrinseca della direttiva.

Emendamento  15

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 quinquies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quinquies) all'articolo 3, paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

 

"6. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di energia elettrica specifichino nelle fatture o unitamente alle stesse e nei documenti informativi inviati regolarmente ai clienti:

 

a) la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente, in un modo armonizzato e comprensibile negli Stati membri al fine di consentire un agevole confronto;

 

b) […] le informazioni sull'impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO2 e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix di combustibile complessivo utilizzato dal fornitore nell'anno precedente, messe a disposizione del pubblico sul loro sito Internet;"

Motivazione

Le informazioni sull'impatto ambientale della produzione di energia elettrica dovrebbero essere ben evidenziate in tutto il materiale e nella pubblicità senza che il consumatore debba cercarle altrove. Sono previsti requisiti analoghi in altri settori, come per la vendita di auto o elettrodomestici.

Emendamento  16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 sexies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b bis) (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 sexies) all'articolo 3, paragrafo 6, primo comma, è aggiunto il seguente punto:

 

"b bis) le informazioni concernenti i loro diritti e le modalità di ricorso a loro disposizione in caso di controversia."

Motivazione

Una buona protezione dei consumatori passa attraverso un miglioramento delle condizioni di ricorso. Tali disposizioni dovranno figurare nella futura Carta dei consumatori di energia, affinché questi ultimi dispongano di un documento di riferimento sui loro diritti.

Emendamento  17

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 septies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 septies) all'articolo 3, paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:

 

"Le autorità nazionali di regolamentazione adottano le misure necessarie a garantire che le informazioni trasmesse ai fornitori dai rispettivi clienti a norma del presente articolo siano affidabili. Le regole relative alla presentazione delle informazioni sono armonizzate all'interno degli Stati membri e dei mercati interessati. La loro applicazione è monitorata dall'Agenzia."

Motivazione

Affinché possano esercitare il loro diritto di effettuare una vera scelta, i consumatori devono avere acceso ai dati che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi sia sociali che ambientali. L'armonizzazione dei dati tra i vari fornitori di energia elettrica risponde alla necessità di un'informazione chiara, cosa che dovrebbe essere prevista dalla futura Carta dei consumatori di energia.

Emendamento  18

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 octies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 octies) l'articolo 3, paragrafo 7, è sostituito dal seguente:

 

"7. Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale e della tutela ambientale, che garantiscono la prevenzione della discriminazione, segnatamente nei confronti delle persone a basso reddito, misure di efficienza energetica/gestione della domanda e misure per combattere il cambiamento climatico, e della sicurezza dell'approvvigionamento. In particolare queste misure possono comprendere la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione."

Motivazione

Attualmente molti consumatori sono oggetto di discriminazioni, in particolare le persone a basso reddito o quelle che vivono in determinate aree geografiche. Le misure proposte dovranno figurare nella futura Carta dei consumatori di energia.

Emendamento  19

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 nonies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 - paragrafo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 nonies) all'articolo 3, è inserito il seguente paragrafo:

 

"7 bis. Gli Stati membri si accertano che vengano istituiti sportelli unici al fine di mettere a disposizione dei consumatori tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la legislazione in vigore e le modalità di ricorso a loro disposizione in caso di controversia."

Motivazione

La buona informazione dei consumatori passa attraverso un centro di informazione di facile accesso, che consenta di ottenere elementi dettagliati riguardo alla legislazione in vigore e ai diritti dei consumatori. Presso detto centro questi ultimi potranno ottenere informazioni dettagliate circa elementi peraltro già menzionati nella futura Carta dei consumatori di energia.

Emendamento  20

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

10. La Commissione può adottare le modalità di applicazione del presente articolo. Dette misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

10. La Commissione, entro ...*, adotta le misure di applicazione del presente articolo. Dette misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

___________

*Un anno dalla data di entrata in vigore della direttiva modificativa.

Motivazione

Ai fini della protezione dei consumatori è importante che la Commissione adotti quanto prima siffatte misure.

Emendamento  21

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 5 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri cooperano tra di loro per l'integrazione dei mercati nazionali quanto meno a livello regionale. In particolare, gli Stati membri promuovono la cooperazione dei gestori delle reti a livello regionale e favoriscono la coerenza fra le loro legislazioni e regolamentazioni. Lo spazio geografico coperto dalle cooperazioni regionali deve essere conforme alle aree geografiche definite dalla Commissione a norma dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica."

1. Le amministrazioni degli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione cooperano tra di loro per l'integrazione dei mercati nazionali quanto meno a livello regionale. In particolare, assicurano la cooperazione dei gestori delle reti a livello regionale e favoriscono la convergenza e la coerenza fra le loro legislazioni e regolamentazioni.

 

2. Quando la cooperazione tra vari Stati membri a livello regionale incontra notevoli difficoltà a seguito della richiesta congiunta da parte di tali Stati membri, la Commissione può, d'intesa con tutti gli Stati membri interessati, designare un coordinatore regionale.

 

3. Il coordinatore regionale promuove la cooperazione a livello regionale fra le autorità di regolamentazione e ogni altra autorità pubblica competente, gli operatori delle reti, le borse energetiche, gli utenti e i soggetti operanti sul mercato. In particolare:

 

a) promuovere nuovi efficaci investimenti in interconnessioni. A tal fine egli assiste gli operatori del sistema di trasmissione nell'elaborazione del loro piano di interconnessione regionale e contribuisce al coordinamento delle loro decisioni in materia di investimento e, se del caso, della loro procedura di open season;

 

b) promuove l'uso efficiente e sicuro delle reti. A tal fine egli contribuisce al coordinamento fra Gestori, autorità nazionali di regolamentazione e altre competenti autorità pubbliche nazionali elaborando meccanismi comuni di allocazione e di salvaguardia;

 

c) sottopone alla Commissione e agli Stati membri interessati una relazione annuale sui progressi compiuti nella regione e sulle difficoltà o gli ostacoli incontrati.

Motivazione

I coordinatori regionali potrebbero svolgere un ruolo importante di facilitazione del dialogo fra gli Stati membri, soprattutto in materia di investimenti transfrontalieri.

Emendamento  22

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal [data di attuazione della presente direttiva+1anno]:

1. Al fine di garantire l'indipendenza dei gestori dei sistemi di trasmissione, gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal [data di attuazione della presente direttiva+1 anno] le imprese verticalmente integrate siano conformi:

 

- alle disposizioni degli articoli 8, 8 bis e 8 ter; oppure

 

– alle disposizioni degli articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater.

 

In caso di conformità con le disposizioni di cui agli articoli 8, 8 bis e 8 ter, gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal [data di attuazione della presente direttiva + un anno]:

Motivazione

L'emendamento permette agli Stati membri di scegliere tra la separazione proprietaria e la separazione effettiva ed efficace. L’emendamento è connesso con l'emendamento all'articolo 28 in cui la Commissione è invitata ad esaminare se una disaggregazione efficace ed efficiente sia sufficiente per conseguire un'effettiva concorrenza e a riferire al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  23

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Sono inseriti i seguenti articoli 8 bis e 8 ter:

Sono inseriti i seguenti articoli:

Emendamento  24

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto (5)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 quater

 

Separazione efficace ed efficiente dei sistemi di trasmissione

 

1. I gestori dei sistemi di trasmissione dispongono di tutte le risorse umane, materiali e finanziarie dell'impresa integrata verticalmente che sono necessarie per l'attività ordinaria di trasmissione dell'elettricità, in particolare:

 

a) le risorse materiali necessarie per l'attività ordinaria di trasmissione dell'elettricità sono di proprietà del gestore;

 

b) il personale necessario per l'attività ordinaria di trasmissione dell'elettricità è alle dipendenze del gestore;

 

c) la messa a disposizione di personale e la fornitura di servizi, da e per ogni succursale dell'impresa verticalmente integrata che assolva funzioni di generazione o di fornitura, sono limitati ai casi che non presentano rischi di discriminazione e sono soggetti all'approvazione delle autorità nazionali di regolamentazione, onde escludere problemi di concorrenza e conflitti di interesse;

 

d) un adeguato volume di risorse finanziarie viene reso tempestivamente disponibile per i futuri progetti d'investimento.

 

2. Le attività reputate necessarie per l'attività ordinaria di trasmissione dell'elettricità menzionate al paragrafo 1 devono comprendere almeno:

 

a) la rappresentanza del Gestore e contatti con soggetti terzi e con le autorità di regolamentazione;

 

b) la concessione e gestione dell'accesso di terzi;

 

c) la riscossione dei corrispettivi per l'accesso;

 

d) la riscossione delle rendite da congestione e dei pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1228/2003;

 

e) l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasmissione;

 

f) un piano di investimenti che assicuri la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare un livello ragionevole di domanda e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;

 

g) i servizi legali;

 

h) i servizi contabili e tecnologico-informatici.

 

3. I gestori devono possedere una propria identità societaria, sostanzialmente diversa dall'impresa integrata verticalmente, con un proprio marchio, una propria politica di comunicazione e sedi proprie.

 

4. I conti dei gestori sono certificati da un revisore diverso da quello che certifica l'impresa integrata verticalmente e le società ad essa affiliate.

 

5. Le decisioni di nomina e di revoca anticipata del mandato dell'amministratore delegato e di altri membri del comitato esecutivo del gestore e gli accordi contrattuali concernenti il rapporto di lavoro e la sua cessazione sono notificati all'autorità di regolamentazione o ad ogni altra competente autorità nazionale. Dette decisioni e detti accordi divengono vincolanti a meno che l'autorità di regolamentazione o ogni altra autorità pubblica competente non usi il suo diritto di veto entro tre settimane dalla notifica. Il veto sulle decisioni di nomina e sugli accordi contrattuali può essere emesso qualora sorgano seri dubbi quanto all'indipendenza professionale dell'amministratore delegato o di un membro del comitato esecutivo nominato o in caso di cessazione anticipata del mandato e degli accordi contrattuali, qualora sussistano seri dubbi sulla motivazione di detta cessazione del rapporto di lavoro o accordo contrattuale.

 

6. Al management del gestore viene garantito un effettivo diritto di ricorso dinanzi all'autorità di regolamentazione, a un'altra competente autorità nazionale o a un tribunale in relazione all'eventuale decisione di revoca anticipata del loro mandato.

 

7. Dopo la cessazione del loro rapporto di lavoro da parte del gestore, gli ex amministratori delegati e i membri del comitato esecutivo del gestore in questione non possono occupare alcun posto in una succursale dell'impresa verticalmente integrata che eserciti attività di generazione o di fornitura, per un periodo di almeno tre anni.

 

8. L'amministratore delegato e i membri del comitato esecutivo del gestore non devono detenere interessi o percepire alcun compenso da facenti parte dell'impresa integrata verticalmente diverse dal gestore. La loro retribuzione deve essere completamente indipendente dalle attività dell'impresa integrata verticalmente ad eccezione di quelle svolte dal gestore.

 

9. L'amministratore delegato o i membri del comitato esecutivo del gestore non possono essere ritenuti responsabili, direttamente o indirettamente, per le attività ordinarie di altre succursali dell'impresa integrata verticalmente.

 

10. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, il gestore dispone di reali poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, per le risorse materiali necessarie alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Ciò non deve ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e gestionale della società madre sulla redditività degli investimenti in una società controllata, indirettamente disciplinata a norma dell'articolo 22 quater. In particolare, ciò consente alla società madre di approvare il piano finanziario annuale del gestore, o qualsiasi altro strumento equivalente, e di fissare limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Se il piano finanziario annuale, o qualsiasi piano finanziario equivalente, non è approvato o modificato dalla società madre, il caso è deferito all'autorità di regolamentazione per decisione. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di trasporto che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente.

 

11. I presidenti del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione del gestore non possono occupare alcun posto in una succursale dell'impresa verticalmente integrata che eserciti attività di generazione o di fornitura.

 

12. I consigli di vigilanza o i consigli di amministrazione di un gestore comprendono membri indipendenti nominati per un periodo di almeno cinque anni. La loro nomina è notificata all'autorità di regolamentazione o ogni altra competente autorità nazionale e diviene vincolante alle condizioni precisate al paragrafo 5.

 

13. Agli effetti del paragrafo 12, un membro del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione di un gestore si considera indipendente se non intrattiene rapporti d'affari o di altro tipo nell'ambito dell'impresa integrata verticalmente, con i suoi azionisti di controllo o il loro management, tali da creare conflitti d'interesse suscettibili di pregiudicare la sua imparzialità, e in particolare:

 

a) non deve essere stato dipendente di una succursale dell'impresa verticalmente integrata che ha esercitato attività di generazione o di fornitura nei cinque anni precedenti la sua nomina nel consiglio di vigilanza o nel consiglio di amministrazione;

 

b) non deve detenere interessi né percepire alcun compenso dall'impresa integrata verticalmente o da qualunque sua succursale, ad eccezione del gestore;

 

c) non deve intrattenere rapporti d'affari o percepire compensi da alcuna succursale dell'impresa integrata verticalmente che abbia esercitato attività di generazione o fornitura, al momento della sua nomina a membro del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione;

 

d) non deve essere membro del comitato esecutivo di una società in cui l'impresa integrata verticalmente nomina membri del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione.

 

14. Gli Stati membri provvedono a che i gestori predispongano e implementino un programma di compliance, contenente le misure adottate per garantire che non si verifichino comportamenti discriminatori. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. Esso è soggetto all'approvazione dell'autorità di regolamentazione o di ogni altra competente autorità nazionale. La conformità con il programma viene controllata in modo indipendente dal compliance officer. L'autorità di regolamentazione ha la facoltà di imporre sanzioni in caso di inadeguata attuazione del programma di compliance.

 

15. L'amministratore delegato o il comitato esecutivo del gestore nomina una persona o un organismo come compliance officer incaricato di:

 

a) monitorare l'attuazione del programma di compliance;

 

b) elaborare una relazione annuale che esponga le misure adottate per implementare il programma di compliance, e sottoporre tale relazione all'autorità di regolamentazione;

 

c) emettere raccomandazioni sul programma di compliance e la sua implementazione.

 

16. L'indipendenza del compliance officer è garantita in particolare dalle clausole del suo contratto di lavoro.

 

17. Il compliance officer deve avere l'opportunità di comunicare regolarmente con il consiglio di vigilanza o con il consiglio di amministrazione del gestore, dell'impresa integrata verticalmente e delle autorità di regolamentazione.

 

18. Il compliance officer partecipa a tutte le riunioni del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione del gestore aventi per oggetto:

 

a) le condizioni di accesso e di connessione alla rete, compresa la riscossione dei corrispettivi per l'accesso, delle rendite da congestione e dei pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1228/2003;

 

b) i progetti varati per l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo della rete di trasmissione, compresi gli investimenti per le connessioni e interconnessioni;

 

c) le regole di bilanciamento incluse quelle in materia di energia di riserva;

 

d) gli acquisti di energia destinati a coprire le perdite energetiche.

 

19. Durante tali riunioni, il compliance officer assicura che le informazioni concernenti le attività dei produttori o fornitori di energia che potrebbero essere commercialmente sensibili non vengano rivelate in modo discriminatorio al consiglio di vigilanza o al consiglio di amministrazione.

 

20. I compliance officer hanno accesso a tutti i pertinenti registri, atti e locali del gestore nonché a tutte le informazioni necessarie alla corretta esecuzione dei loro compiti.

 

21. Il compliance officer è nominato e revocato dall'amministratore delegato o dal comitato esecutivo solo con la previa approvazione dell'autorità di regolamentazione.

Motivazione

Agli Stati membri che non hanno effettuato la separazione proprietaria è offerta la possibilità di liberalizzare ulteriormente i loro mercati senza dover ricorrere a detta separazione.

Emendamento  25

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 9 – lettera a)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) L'articolo 9, lettera a) è sostituito dal seguente testo:

(6) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

 

1. Ciascun gestore del sistema di trasmissione è tenuto a:

a) garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica, operare, mantenere e sviluppare, a condizioni economiche di mercato, sistemi di trasmissione sicuri, affidabili ed efficienti, tenendo nella debita considerazione l'ambiente, promuovere l'efficienza energetica, la ricerca e l'innovazione, in particolare al fine di assicurare la penetrazione delle energie rinnovabili e la diffusione di tecnologie a bassa emissione di carbonio.

a) garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica, operare, mantenere e sviluppare, a condizioni economiche di mercato, sistemi di trasmissione sicuri, affidabili ed efficienti, tenendo nella debita considerazione l'ambiente, promuovere l'efficienza energetica, la ricerca e l'innovazione, in particolare al fine di assicurare la penetrazione delle energie rinnovabili e la diffusione di tecnologie a bassa emissione di carbonio.

 

b) contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento mediante un'adeguata capacità di trasmissione e l'affidabilità del sistema;

 

c) gestire i flussi di energia sul sistema, tenendo conto degli scambi con altri sistemi interconnessi. A tal fine il gestore del sistema di trasmissione è responsabile della sicurezza, affidabilità ed efficienza della rete elettrica e in tale contesto deve assicurare la disponibilità di tutti i servizi ausiliari necessari nella misura in cui tale disponibilità sia indipendente da ogni altro sistema di trasmissione con cui il suo sistema sia interconnesso;

 

d) fornire, al gestore di ogni altro sistema interconnesso con il proprio, informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità del sistema interconnesso;

 

e) assicurare la non discriminazione tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue imprese collegate;

 

f) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.

 

f bis) assicurare che il beneficio della regione di attività sia tenuto in debito conto. Senza pregiudicare i diritti degli azionisti relativi alla redditività degli investimenti e alle esigenze in materia di uguaglianza, le decisioni a livello operativo e di investimenti adottate da un gestore del sistema di trasmissione devono ottemperare ai piani di investimento comunitari e regionali in conformità agli articoli 2 quater e 2 quinquies del regolamento (CE) n. 1228/2003, devono facilitare lo sviluppo e l'integrazione del mercato e ottimizzare i guadagni in termini di benessere socioeconomico per lo meno a livello regionale.

 

2. I gestori elaborano con periodicità almeno biennale un piano decennale di sviluppo della rete. Essi adottano misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza dell'approvvigionamento.

 

3. Il piano di sviluppo decennale dovrà in particolare:

 

a) indicare ai soggetti operanti sul mercato le principali infrastrutture di trasmissione da realizzare preferibilmente nei successivi dieci anni;

 

b) riportare tutti gli investimenti già deliberati ed identificare nuovi investimenti la cui decisione di implementazione dovrà essere adottata nei tre anni successivi.

 

4. Per l'elaborazione del piano di sviluppo decennale della rete ogni gestore formula ipotesi ragionevoli circa l'evoluzione della produzione, del consumo e degli scambi con altri paesi e tiene conto dei piani d'investimento di rete esistenti a livello regionale ed europeo. Ciascun gestore presenta tempestivamente una bozza del piano decennale di sviluppo della rete all'organo nazionale competente.

 

5. L'organo nazionale competente consulta in modo aperto e trasparente tutti gli utenti di rete interessati sulla base della bozza di cui al paragrafo 4. Esso può pubblicare i risultati del processo di consultazione, in particolare le eventuali necessità di investimento.

 

6. L'organo nazionale competente verifica se il piano decennale di sviluppo della rete copre tutte le esigenze di investimento identificate a seguito della consultazione. L'autorità può far obbligo al gestore di apportare modifiche al suo piano.

 

7. Può assumere la funzione di organo nazionale competente ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 6 l'autorità nazionale di regolamentazione, ogni altra competente autorità pubblica nazionale o un organo fiduciario per lo sviluppo della rete istituito dal gestore. In quest'ultimo caso, i gestori sottopongono le bozze di statuto, degli elenchi di membri e del regolamento all'approvazione della competente autorità nazionale.

 

8. Qualora il gestore rifiuti di realizzare un particolare investimento elencato nel piano decennale di sviluppo della rete e di cui è prevista l'implementazione nei tre anni successivi, gli Stati membri provvedono a che l'autorità di regolamentazione o ogni altra competente autorità nazionale sia abilitata ad adottare uno dei seguenti provvedimenti:

 

a) chiedere al gestore, con tutti i mezzi legali, di adempiere ai suoi obblighi di investimento utilizzando le sue capacità finanziarie; oppure

 

b) invitare investitori indipendenti a presentare un'offerta relativa a un investimento nel sistema di trasmissione considerato necessario e, in tal modo, far obbligo al gestore di:

 

- acconsentire al finanziamento da parte di un soggetto terzo;

 

- acconsentire alla costruzione da parte di terzi delle nuove installazioni o costruire le nuove installazioni; oppure

 

- provvedere al funzionamento delle nuove installazioni.

 

Le relative clausole finanziarie sono soggette all'approvazione dell'autorità di regolamentazione o di ogni altra competente autorità pubblica nazionale.

 

In entrambi i casi, le disposizioni in materia di tariffe dovranno assicurare un gettito sufficiente a coprire i costi di tali investimenti.

 

9. La competente autorità nazionale verifica e valuta la realizzazione del piano d'investimento.

 

10. I gestori sono tenuti a definire e pubblicare procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di nuove centrali alla rete. Dette procedure sono soggette all'approvazione delle autorità nazionali di regolamentazione o di ogni altra competente autorità nazionale.

 

11. I gestori non potranno rifiutare la connessione di una nuova centrale a motivo di possibili future limitazioni delle capacità di rete disponibili, ad es. la congestione in settori della rete di trasmissione geograficamente remoti. I gestori hanno l'obbligo di fornire ogni informazione necessaria.

 

I gestori non potranno rifiutare un nuovo punto di connessione, per la sola ragione che comporterà costi aggiuntivi legati alla necessità di incrementare la capacità degli elementi di rete prossimi al punto di connessione.

Motivazione

Nell'ambito del secondo pilastro dell'opzione della disaggregazione efficace ed efficiente, sono introdotte sanzioni adeguate rivolte ai legislatori che garantiscono che i gestori dei sistemi di trasmissione non godano più di una posizione che permetta loro di ostacolare gli investimenti nella rete o l'accesso non discriminatorio alla rete dei nuovi progetti di centrale. Tali disposizioni si applicano a tutti i gestori dei sistemi di trasmissione. Gli emendamenti proposti assicurano in particolare l'esecuzione degli investimenti necessari nella rete, anche qualora il gestore sia contrario, e l'impossibilità di rifiutare le connessioni alla rete.

Emendamento  26

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto (8)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10

soppresso

Gestori di sistema indipendenti

 

1. Se alla data di entrata in vigore della presente direttiva il sistema di trasmissione appartiene ad un'impresa verticalmente integrata gli Stati membri possono concedere deroghe all'articolo 8, paragrafo 1, purché lo Stato membro abbia designato un gestore di sistema indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasmissione e la Commissione abbia approvato tale designazione. Alle imprese verticalmente integrate proprietarie di un sistema di trasmissione non può in alcun caso essere impedito di prendere le iniziative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1.

 

2. Lo Stato membro può approvare e designare un gestore di sistema indipendente solo se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

 

a) il gestore candidato ha dimostrato di soddisfare le prescrizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere b), c) e d);

 

b) il gestore candidato ha dimostrato di disporre delle risorse finanziarie, tecniche ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui all'articolo 9;

 

c) il gestore candidato si è impegnato a rispettare un piano decennale di sviluppo della rete proposto dall'autorità di regolamentazione;

 

d) il proprietario del sistema di trasmissione ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 6. A tal fine, mette a disposizione tutti i progetti di accordi contrattuali stipulati con l'impresa candidata e con qualsiasi altra entità pertinente;

 

e) Il gestore candidato ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi impostigli dal regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, anche in ordine alla cooperazione con i gestori dei sistemi di trasmissione a livello europeo e regionale.

 

3. Le imprese che sono state certificate dalle autorità nazionali di regolamentazione in quanto conformi alle disposizioni di cui agli articoli 8 bis e 10, paragrafo 2, sono approvate e designate dagli Stati membri come gestori indipendenti di sistemi di trasmissione. Si applica il procedimento di certificazione di cui all'articolo 8 ter.

 

4. Se ha adottato una decisione secondo il procedimento di cui all'articolo 8 ter e se accerta che l'autorità di regolamentazione non ha ottemperato alla sua decisione nel termine di due mesi, la Commissione designa, nel termine di sei mesi, un gestore di sistema indipendente per un periodo di cinque anni, su proposta dell'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia e sentito il parere del proprietario e del gestore del sistema di trasmissione. Il proprietario del sistema di trasmissione può proporre in qualsiasi momento all'autorità di regolamentazione di designare un nuovo gestore di sistema indipendente secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

 

5. Il gestore di sistema indipendente è responsabile della concessione e della gestione dell'accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l'accesso, delle rendite da congestione frontaliera, dei pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1228/2003, nonché del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasmissione e della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli, tramite l'adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare la rete il gestore di sistema indipendente è responsabile della pianificazione (comprese le procedure di autorizzazione), della costruzione e dell'entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine agisce in qualità di gestore di sistema di trasmissione secondo le disposizioni del presente capitolo. I proprietari dei sistemi di trasmissione non sono responsabili della concessione né della gestione dell'accesso dei terzi né della programmazione degli investimenti.

 

6. Se è stato designato un gestore di sistema indipendente, il proprietario del sistema di trasmissione deve:

 

a) fornire ogni opportuna cooperazione e ausilio al gestore di sistema indipendente nell'espletamento dei suoi compiti, e in particolare fornirgli tutte le informazioni pertinenti;

 

b) finanziare gli investimenti decisi dal gestore indipendente e approvati dall'autorità di regolamentazione, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente. I meccanismi d finanziamento all'uopo necessari sono approvati dalle autorità di regolamentazione. Prima di decidere in merito, queste ultime consultano il proprietario della rete e altre parti interessate.

 

c) garantirle la copertura della responsabilità civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilità collegata all'esercizio delle attività del gestore di sistema indipendente;

 

d) fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l'assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il gestore indipendente.

 

7. In stretta cooperazione con l'autorità di regolamentazione, l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza è dotata di tutti i poteri necessari per controllare efficacemente l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasmissione, degli obblighi che ad esso incombono a norma del paragrafo 6.

 

Motivazione

L'opzione ISO non fornisce una valida alternativa alla separazione della proprietà a causa degli eccessivi costi normativi.

Emendamento  27

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto (8)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 10 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

soppresso

Separazione dei proprietari dei sistemi di trasmissione

 

1. Qualora sia stato nominato un gestore di sistema indipendente i proprietari dei sistemi di trasmissione che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata sono indipendenti, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione.

 

2. Per garantire l'indipendenza del proprietario del sistema di trasmissione di cui al paragrafo 1, si applicano i seguenti criteri minimi:

 

a) i responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasmissione non possono far parte di strutture dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica;

 

b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasmissione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

 

c) il proprietario del sistema di trasmissione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione una relazione sulle misure adottate; tale relazione viene pubblicata.

 

3. La Commissione può adottare orientamenti per garantire la piena ed effettiva osservanza delle disposizioni del paragrafo 2 da parte del proprietario del sistema di trasmissione. Tali misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3."

 

Motivazione

Tali disposizioni si basano sull'articolo 10 e non sono rilevanti se detto articolo è soppresso.

Emendamento  28

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 11 - paragrafo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis) all'articolo 11, è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"7 bis. Viene data priorità all’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, dalla cogenerazione calore-elettricità e da altre forme di generazione inglobate nella rete di distribuzione (embedded generation). Inoltre i costi della connessione di nuove unità generatrici di elettricità proveniente da fonti rinnovabili e da unità di cogenerazione calore-elettricità devono essere oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Un sistema europeo di valutazione comparativa assicurerà che non vi siano ostacoli alla promozione della generazione dispersa."

Motivazione

I costi per la connessione delle nuove fonti energetiche rinnovabili, in particolare l'energia eolica prodotta in mare aperto e gli impianti di cogenerazione, potrebbero ridurre l'interesse per gli investimenti. È necessario imporre tariffe chiare ed eque che tengano conto dei benefici aggiuntivi offerti da queste tecnologie.

Emendamento  29

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione e provvedono affinché essa eserciti i propri poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di regolamentazione, nell'esercizio delle competenze conferitele dalla presente direttiva, sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, e che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale e non accettino né ricevano istruzioni da alcun governo o altri soggetti pubblici o privati.

2. Fatto salvo l'articolo 22 quater, paragrafo 4, lettera a), gli Stati membri garantiscono l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione e provvedono affinché essa eserciti i propri poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di regolamentazione, nell'esercizio delle competenze conferitele dalla presente direttiva, sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, e che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale e non accettino né ricevano istruzioni da alcun governo o altri soggetti pubblici o privati.

Emendamento  30

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera e)

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) provvedere affinché siano esclusi i trasferimenti incrociati fra attività di trasmissione, distribuzione e fornitura;

e) provvedere affinché siano esclusi i trasferimenti incrociati fra attività di trasmissione, distribuzione e fornitura, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22 quater, paragrafo 4, lettera a), relative al servizio universale;

Emendamento  31

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera g)

 

Testo della Commissione

Emendamento

g) vigilare sulla sicurezza e sull'affidabilità della rete, verificare le norme relative alla sicurezza ed all'affidabilità della rete;

g) vigilare sulla sicurezza e sull'affidabilità della rete, fissare o approvare standard e obblighi in materia di qualità del servizio e dell'approvvigionamento e verificare le performance in termini di qualità del servizio e dell'approvvigionamento e le norme relative alla sicurezza e all'affidabilità della rete;

Motivazione

Alcune autorità nazionali di regolamentazione hanno già il compito di monitorare il funzionamento del mercato dell'elettricità anche in termini di qualità dell'approvvigionamento e dei servizi resi ai consumatori. È opportuno assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione siano competenti per stabilire o approvare le tariffe di trasmissione e di distribuzione e le relative metodologie. Le decisioni adottate dalle autorità di regolamentazione dovrebbero essere pubblicamente giustificate e i ricorsi dovrebbero essere presentati da un organismo indipendente e neutrale.

Emendamento  32

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera i)

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) controllare il grado di apertura del mercato e la concorrenza a livello dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica, i prezzi fatturati ai clienti civili, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni e i reclami dei clienti civili in un formato prestabilito, nonché le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, in cooperazione con le autorità preposte alla tutela della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente e ad esse deferendo tutti i casi che essa ritenga di loro competenza;

i) controllare il grado di apertura efficace del mercato e la concorrenza a livello dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica, i prezzi fatturati ai clienti civili, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, le adeguate condizioni di pagamento anticipato che riflettono i consumi effettivi, la percentuale delle connessioni e delle disattivazioni, le spese di manutenzione e i reclami dei clienti civili in un formato prestabilito, nonché le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, in cooperazione con le autorità preposte alla tutela della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente e ad esse deferendo tutti i casi che essa ritenga di loro competenza;

Motivazione

Dotare l'autorità di un potere di controllo su una gamma più ampia di tassi e di spese va nel senso di una maggiore scelta per i consumatori.

Emendamento  33

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto (12)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera k)

 

Testo della Commissione

Emendamento

k) fatte salve le competenze di altre autorità nazionali di regolamentazione, garantire un servizio universale e pubblico di elevata qualità nel settore dell'energia elettrica, allo scopo di tutelare i clienti vulnerabili, nonché l'efficacia delle misure per la tutela dei consumatori di cui all'allegato A;

k) fatte salve le competenze di altre autorità nazionali di regolamentazione, garantire in tutta l'UE un servizio universale e pubblico uniforme, trasparente e di elevata qualità ai consumatori di energia elettrica, inclusi i cittadini, e assicurare la tutela dei clienti vulnerabili, nonché l'efficacia delle misure per la tutela di tutti i consumatori di cui all'allegato A;

Motivazione

Maggiori precisazioni in relazione ai compiti dell'autorità incidono positivamente sul funzionamento del mercato e vanno a vantaggio, in ultima analisi, dei consumatori.

Emendamento  34

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera m)

 

Testo della Commissione

Emendamento

m) garantire l'accesso ai dati del consumo dei clienti, l'utilizzazione di un formato armonizzato per i dati relativi ai consumi e l'accesso ai dati di cui al punto h) dell'allegato A;

m) garantire l'accesso ai dati del consumo dei clienti, inclusi i prezzi e tutte le spese correlate, l'utilizzazione di un formato armonizzato facilmente comprensibile per tali dati, un pagamento anticipato adeguato che rifletta i consumi reali e un rapido accesso per tutti i consumatori a tali dati di cui al punto h) dell'allegato A;

Motivazione

Maggiori precisazioni in relazione ai compiti dell'autorità incidono positivamente sul funzionamento del mercato e vanno a vantaggio, in ultima analisi, dei consumatori.

Emendamento  35

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 3 – lettere b), c) e d)

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) il potere di effettuare, in cooperazione con l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza, indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e di adottare, in assenza di violazioni delle regole di concorrenza, i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato, comprese le centrali elettriche virtuali;

b) il potere di effettuare, in cooperazione con l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza, indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e di adottare, in assenza di violazioni delle regole di concorrenza, i provvedimenti necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato;

c) il potere di acquisire dalle imprese elettriche tutte le informazioni pertinenti per l'assolvimento dei loro compiti;

c) il potere di acquisire dalle imprese elettriche tutte le ragionevoli informazioni pertinenti per l'assolvimento dei loro compiti;

d) il potere di imporre sanzioni efficaci, appropriate e dissuasive alle imprese elettriche che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva o da decisioni dell'Agenzia o della stessa autorità di regolamentazione;

d) il potere di imporre in modo imparziale, qualora necessario, sanzioni proporzionate e coerenti alle imprese elettriche che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva o da decisioni vincolanti dell'Agenzia o della stessa autorità di regolamentazione;

Motivazione

I compiti e le responsabilità dei legislatori nazionali non devono essere confusi con quelli delle altre autorità competenti ed occorre prestare adeguata attenzione alle parti che potrebbero risentire delle decisioni normative. A tal proposito, iniziative strutturali di ampia portata, quali le centrali elettriche virtuali, dovrebbero essere considerate unicamente nel contesto della legislazione comunitaria in materia di concorrenza e dovrebbero essere applicate attuando le necessarie misure di controllo e equilibrio.

Emendamento  36

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 4 – lettera a)

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) la connessione e l'accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione. Queste tariffe devono consentire che, nella rete, vengano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti;

a) la connessione e l'accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione e le relative metodologie o, alternativamente, le metodologie, e la loro supervisione, per la fissazione o approvazione delle tariffe di trasmissione e distribuzione. Queste tariffe devono garantire che vengano soddisfatte le esigenze di servizio universale e consentire che, nella rete, vengano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti. A tal fine può essere previsto un trattamento regolamentare speciale per i nuovi investimenti;

Motivazione

Alcune autorità nazionali di regolamentazione hanno già il compito di monitorare il funzionamento del mercato dell'elettricità anche in termini di qualità dell'approvvigionamento e dei servizi resi ai consumatori. È opportuno assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione siano competenti per stabilire o approvare le tariffe di trasmissione e di distribuzione e le relative metodologie. Le decisioni adottate dalle autorità di regolamentazione dovrebbero essere pubblicamente giustificate e i ricorsi dovrebbero essere presentati da un organismo indipendente e neutrale.

Emendamento  37

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

12. Le decisioni dell'autorità di regolamentazione sono motivate.

12. Le decisioni dell'autorità di regolamentazione sono giustificate e rese pubbliche, proporzionate e necessarie e tengono in debito conto i pareri dei partecipanti al mercato, gli obblighi contrattuali esistenti nonché i costi e i benefici previsti della decisione.

Motivazione

Alcune autorità nazionali di regolamentazione hanno già il compito di monitorare il funzionamento del mercato dell'elettricità anche in termini di qualità dell'approvvigionamento e dei servizi resi ai consumatori. È opportuno assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione siano competenti per stabilire o approvare le tariffe di trasmissione e di distribuzione e le relative metodologie. Le decisioni adottate dalle autorità di regolamentazione dovrebbero essere pubblicamente giustificate e i ricorsi dovrebbero essere presentati da un organismo indipendente e neutrale.

Emendamento  38

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

13. Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione dell'autorità di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a un organo indipendente delle parti interessate.

13. Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione dell'autorità di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a un organo giudiziario nazionale o altra autorità nazionale indipendente dalle parti interessate o da ogni autorità di governo.

Motivazione

Alcune autorità nazionali di regolamentazione hanno già il compito di monitorare il funzionamento del mercato dell'elettricità anche in termini di qualità dell'approvvigionamento e dei servizi resi ai consumatori. È opportuno assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione siano competenti per stabilire o approvare le tariffe di trasmissione e di distribuzione e le relative metodologie. Le decisioni adottate dalle autorità di regolamentazione dovrebbero essere pubblicamente giustificate e i ricorsi dovrebbero essere presentati da un organismo indipendente e neutrale.

Emendamento  39

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 septies – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Un'autorità di cui al paragrafo 1 può richiedere informazioni da un'impresa di fornitura, qualora detta autorità presenti un'esigenza debitamente motivata di avviare un'indagine.

Motivazione

I legislatori dovrebbero essere in grado di accedere alle informazioni relative ai mercati all'ingrosso, ma qualora dovessero farlo indebitamente tale atteggiamento si tradurrebbe in un costo superfluo per le imprese e in un ostacolo indesiderato per i nuovi partecipanti. La direttiva, senza ripercussioni per quanto riguarda l'obbligo di mantenere le informazioni, dovrebbe definire il modo in cui le autorità di regolamentazione e competenti per la concorrenza e la Commissione possono accedere a dette informazioni.

Emendamento  40

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 septies – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'autorità di regolamentazione può decidere di mettere a disposizione alcune di queste informazioni ai soggetti operanti sul mercato a condizione che non vengano divulgate informazioni commercialmente sensibili riguardanti singoli soggetti o singole transazioni. Il presente paragrafo non si applica alle informazioni concernenti gli strumenti finanziari compresi nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE.

3. L'autorità di regolamentazione comunica l'esito delle indagini o delle richieste rivolte ai soggetti operanti sul mercato concernenti alcune di queste informazioni, garantendo al contempo che non vengano divulgate informazioni commercialmente sensibili riguardanti singoli soggetti o singole transazioni.

Motivazione

Occorre modificare il paragrafo 3 per garantire la costante trasparenza della presa di decisioni, rispettando al contempo la riservatezza in ambito commerciale.

Emendamento  41

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 28 - paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

14 bis) all'articolo 28, è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"3 bis. Entro ...*, la Commissione chiede a un organismo professionale di valutazione indipendente di rivedere, dopo aver consultato i soggetti interessati, incluse le organizzazioni di consumatori, e aver stabilito i suoi propri criteri, le disposizioni relative alla separazione dei sistemi di trasmissione e il loro impatto sul funzionamento del mercato interno dell'elettricità. Tale organismo esamina, in particolare, se l'attuazione della separazione della proprietà e della separazione effettiva ed efficiente abbia determinato una concorrenza equa ed efficace nel mercato interno dell'elettricità. La Commissione presenta i risultati di tale revisione nel contesto della relazione di cui al paragrafo 1. La relazione valuta, in particolare, l'esigenza per la Commissione di proporre modifiche alla presente direttiva, previa consultazione del Parlamento europeo. La conclusione in merito alla necessità o meno di modifiche è accompagnata da una dichiarazione dettagliata dei motivi pertinenti di tale conclusione. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta legislativa.

___________

* Sei anni dalla data di attuazione della direttiva modificativa.

Motivazione

Scopo della presente modifica è chiedere alla Commissione di svolgere un'esaustiva procedura di revisione degli effetti delle disposizioni in materia di disaggregazione e in particolare della validità della disaggregazione efficacie ed efficiente. Si invita la Commissione a presentare una relazione su detta revisione e a proporre, ove opportuno, le necessarie modifiche alla direttiva nel caso in cui la disaggregazione efficacie ed efficiente si rivelasse insufficiente.

Emendamento  42

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14 ter (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Allegato A – lettera a)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 ter) all’allegato A, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 

"a) abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio di energia elettrica che specifichi:

 

- l'identità e l'indirizzo del fornitore,

 

- i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale,

 

- [] i tipi di servizi di manutenzione offerti,

 

- i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione,

 

- la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e la cessazione dei servizi e del contratto, l'esistenza di eventuali diritti di recesso senza spese,

 

- l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, ivi compresa una fatturazione inesatta e tardiva,

 

- le modalità di avvio delle procedure di risoluzione delle controversie, conformemente al punto 8, lettera f),

 

- informazioni sui diritti dei consumatori, compresi tutti quelli soprammenzionati, comunicati regolarmente, in modo chiaro e facilmente comprensibile per posta o per posta elettronica, e

 

- le coordinate dell'autorità di ricorso competente nonché informazioni dettagliate riguardanti la procedura che i consumatori devono seguire in caso di controversia."

Motivazione

L'emendamento è destinato garantire ai consumatori il loro diritto essenziale alla trasparenza per quanto concerne i contratti. L'accesso a tali informazioni è un elemento essenziale della protezione dei consumatori e dovrà essere ricordato nella futura Carta dei consumatori di energia.

Emendamento  43

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14 quater (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Allegato A – lettera b)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 ter) all’allegato A, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

 

"b) ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e siano informati del loro diritto di recedere senza spese dal contratto al momento della notifica. I fornitori di servizi avvisano direttamente i loro abbonati, in modo trasparente e comprensibile, di eventuali aumenti delle tariffe, e ciò in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell'aumento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore del servizio di energia elettrica;"

Motivazione

L'emendamento è destinato garantire ai consumatori il loro diritto essenziale alla trasparenza per quanto concerne i contratti. L'accesso ad un'informazione chiara e comprensibile è un elemento essenziale della protezione dei consumatori e dovrà essere ricordato nella futura Carta dei consumatori di energia.

Emendamento  44

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14 quinquies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Allegato A – lettera c)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 ter) all’allegato A, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

 

"c) ricevano informazioni trasparenti, indipendenti e comparabili sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi di energia elettrica e all'uso dei medesimi a livello nazionale e comunitario;"

Motivazione

L'accesso ad un'informazione chiara che presenti elementi comparabili è un elemento essenziale della scelta e quindi della protezione dei consumatori. Esso dovrà essere ricordato nella futura Carta dei consumatori di energia.

Emendamento  45

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14 sexies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Allegato A – lettera d)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 sexies) all’allegato A, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

 

"d) dispongano di un'ampia gamma di metodi di pagamento onde non discriminare i clienti vulnerabili, che comprendano eventualmente contatori prepagati e sistemi di calcolo delle tariffe senza spese. Eventuali differenze nelle condizioni devono riflettere i costi dei diversi sistemi di pagamento per il fornitore. Le condizioni generali devono essere eque e trasparenti e specificate in un linguaggio chiaro e comprensibile. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli, in conformità della direttiva 2005/29/CE, compresi gli ostacoli non contrattuali imposti dall'operatore;"

Motivazione

È indispensabile proteggere più specificamente i consumatori vulnerabili, segnatamente dai metodi di vendita menzionati nella direttiva 2005/29/CE, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno. In tale ottica, la futura Carta dei consumatori di energia dovrà riservare un posto essenziale alle misure che riguardano i consumatori vulnerabili.

Emendamento  46

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14 septies (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Allegato A – lettera f)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 septies) all’allegato A, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

 

"f) beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami. In particolare, tutti i consumatori devono godere del diritto alla fornitura dei servizi e alla gestione del reclamo da parte del proprio fornitore del servizio di energia elettrica secondo gli standard internazionali ISO 10001, ISO 10002, e ISO 10003. Tali procedure consentono una equa e rapida soluzione delle vertenze, entro tre mesi, affiancata dall'introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo. Esse dovrebbero conformarsi, nella misura del possibile, ai principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione;"

Motivazione

ISO 10001 assicura la soddisfazione del consumatore stabilendo linee guida relative ai codici di condotta. ISO 10002 fornisce linee guida per la gestione dei reclami. ISO 10003 presenta linee guida per la risoluzione delle controversie esterna alle organizzazioni.

Emendamento  47

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15

Direttiva 2003/54/CE

Allegato A – lettera h)

 

Testo della Commissione

Emendamento

h) possano disporre dei propri dati di consumo e consentire a qualsiasi impresa titolare di un'autorizzazione di fornitura di accedere, in base ad un accordo espresso e a titolo gratuito, ai dati relativi ai propri consumi. I responsabili della gestione dei dati hanno l'obbligo di trasmettere questi dati all'impresa. Gli Stati membri definiscono il formato dei dati e le modalità procedurali con le quali fornitori e consumatori possono accedere ai dati stessi. Per questo servizio il consumatore non deve sostenere alcuna spesa supplementare;

h) possano disporre dei propri dati di consumo e consentire a qualsiasi impresa titolare di un'autorizzazione di fornitura di accedere, in base ad un accordo espresso e a titolo gratuito, ai dati relativi ai propri consumi; tali dati possono includere l'offerta di energia disponibile in una determinata regione e tutti i meccanismi nazionali e comunitari volti a promuovere l'efficienza energetica. I responsabili della gestione dei dati hanno l'obbligo di trasmettere questi dati all'impresa. Gli Stati membri definiscono il formato dei dati e le modalità procedurali con le quali fornitori e consumatori possono accedere ai dati stessi. Per questo servizio il consumatore non deve sostenere alcuna spesa supplementare;

Motivazione

L'inserimento di questo tipo di informazioni dovrebbe incoraggiare i comportamenti responsabili in termini di impatto ambientale e migliorare, in questo settore, l'influenza positiva dei consumatori sulla natura del mercato. L'obbligo di fornire dette informazioni dovrebbe essere indicato ai consumatori nella futura Carta dei consumatori di energia, che dovrebbe essere trasmessa al momento della firma di un nuovo contratto.

Emendamento  48

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15

Direttiva 2003/54/CE

Allegato A – lettera i)

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) siano adeguatamente informati, ogni mese, del loro consumo effettivo di energia elettrica e dei costi relativi. Per questo servizio il consumatore non deve sostenere alcuna spesa supplementare;

i) siano adeguatamente informati, ogni mese, del loro consumo effettivo di energia elettrica e dei costi relativi; le informazioni possono includere dati sull'offerta di energia disponibile in una determinata regione e su tutte le misure nazionali e comunitarie volte a promuovere l'efficienza energetica, e abbiano rapido accesso a tali informazioni durante tutto il mese. Per questo servizio il consumatore non deve sostenere alcuna spesa supplementare. Entro il 2015 in tutte la abitazioni saranno installati contatori intelligenti che indichino con precisione il consumo energetico e il tempo d'uso effettivi;

Motivazione

I contatori intelligenti indicano al fornitore il consumo effettivo e informano il consumatore del costo di tale consumo. Tale sistema potrebbe permettere ai consumatori di ridurre la domanda quando raggiungono picchi di consumo e diminuire così le spese per l'energia elettrica. La futura Carta dovrà menzionare l'esistenza di detti contatori e promuoverne l'uso.

Emendamento  49

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15 bis (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Allegato A – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) all'allegato A, è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"La Commissione elabora, in consultazione con il Parlamento europeo e il Consiglio, una Carta europea dei diritti dei consumatori di energia. Tale Carta costituisce un punto di riferimento per le linee guida che gli Stati membri, i legislatori nazionali, l'Agenzia e la Commissione devono definire."

Motivazione

Una volta dichiarata, la Carta europea dei diritti dei consumatori di energia dovrebbe essere considerata come un elenco esaustivo dei diritti dei consumatori nel settore dell'energia e, in quanto tale, tutte le autorità nazionali ed europee dovrebbero farvi ricorso nell'ambito della regolamentazione dei fornitori di servizi nel settore dell'energia.

Emendamento  50

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15 ter (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Allegato A – paragrafo 1 ter (nuovo)

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