RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE e 2000/60/CE

20.5.2008 - (11486/3/2007 – C6‑0055/2008 – 2006/0129(COD)) - ***II

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatrice: Anne Laperrouze

Procedura : 2006/0129(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0192/2008
Testi presentati :
A6-0192/2008
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE e 2000/60/CE

(11486/3/2007 – C6‑0055/2008 – 2006/0129(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la posizione comune del Consiglio (11486/3/2007 – C6‑0055/2008),

–   vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0397),

–   visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

–   visto l'articolo 62 del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6‑0192/2008),

1.  approva la posizione comune quale emendata;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Considerando 1 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

(1 bis) A norma dell'articolo 174 del trattato, la politica comunitaria in materia ambientale si basa sui principi di precauzione e d'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

Motivazione

Ripristina l'emendamento 2 del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento  2

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Considerando 5

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

(5) Dal 2000 in poi sono stati adottati numerosi atti comunitari applicabili a singole sostanze prioritarie che costituiscono misure di controllo delle emissioni ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2000/60/CE. Inoltre, molti provvedimenti di tutela ambientale ricadono nell’ambito di applicazione di altre normative comunitarie in vigore. È opportuno pertanto privilegiare l’attuazione e la revisione degli strumenti esistenti piuttosto che istituire nuovi controlli.

(5) Dal 2000 sono stati approvati numerosi atti comunitari applicabili a singole sostanze prioritarie che costituiscono misure di lotta contro l'inquinamento ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2000/60/CE. Inoltre, molti provvedimenti di tutela ambientale ricadono nell’ambito di applicazione di altre normative comunitarie in vigore. È opportuno pertanto privilegiare, a breve termine, l’attuazione e la revisione degli strumenti esistenti piuttosto che istituire nuovi controlli che possono rappresentare dei duplicati. In seguito alla trasmissione dei piani di gestione dei bacini idrografici presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, compreso il programma di misure stabilite a norma dell'articolo 11 di tale direttiva, tuttavia, la Commissione deve valutare se l'applicazione e la revisione degli strumenti esistenti rispondono pienamente al raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE o se è necessaria un'azione specifica ai sensi di tale direttiva. Qualora il rispetto degli SQA sia possibile solo mediante la limitazione d'uso o il divieto di determinate sostanze, questi provvedimenti vanno resi operanti tramite atti legislativi della Comunità - in vigore o da emanare - in particolare nel quadro del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione e l'autorizzazione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche1.

 

______________

1 GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. Modificata in GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 5 del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento  3

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Considerando 5 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

(5 bis) La direttiva 2000/60/CE comprende, all'articolo 11, paragrafo 4, e all'allegato VI, parte B, un elenco non esaustivo delle misure complementari che gli Stati membri possono decidere di adottare quale parte del programma di misure, segnatamente strumenti legislativi, strumenti amministrativi e accordi negoziati per la protezione dell'ambiente.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 6 del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento  4

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Considerando 6

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

(6) Per quanto riguarda i controlli delle emissioni di sostanze prioritarie provenienti da fonti puntuali e diffuse di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, sembra più proporzionato ed efficace dal punto di vista dei costi che gli Stati membri, oltre ad attuare le altre normative comunitarie esistenti, introducano ove necessario misure adeguate di controllo, a norma dell'articolo 10 della direttiva 2000/60/CE, nel programma di misure che deve essere predisposto per ciascun distretto idrografico a norma dell'articolo 11 della medesima direttiva.

(6) Per quanto riguarda i controlli delle emissioni di sostanze prioritarie provenienti da fonti puntuali e fonti diffuse di cui all’articolo 16, paragrafi 6 e 8, della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri, oltre ad attuare le altre normative comunitarie esistenti, devono introdurre ove necessario misure adeguate di controllo a norma dell'articolo 10 della direttiva 2000/60/CE nel programma di misure che deve essere predisposto per ciascun bacino idrografico a norma dell’articolo 11 della medesima direttiva, applicando, se del caso, l'articolo 10 della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento1. Per garantire condizioni di concorrenza uniformi nel mercato interno, ogni decisione che stabilisce misure di controllo per le fonti puntuali di sostanze prioritarie dovrebbe fondarsi sulla nozione delle migliori tecniche disponibili stabilite dall'articolo 2, paragrafo 12, della direttiva 2008/1/CE.

 

_______________

1 GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 7 del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento  5

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Considerando 6 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

(6 bis) Poiché altri atti comunitari in materia che contribuiscono agli standard di qualità nel settore delle acque non sono stati ancora approvati o pienamente applicati, è attualmente difficile appurare se l'attuazione di tali politiche renderà possibile il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE o se risulterà necessaria una diversa azione comunitaria. Di conseguenza, sarebbe utile effettuare una valutazione formale della coerenza e dell'efficacia di tutti gli atti legislativi comunitari che concorrono, in modo diretto o indiretto, al conseguimento tempestivo di una buona qualità delle acque.

(Ripristino dell'emendamento 9 della prima lettura in una versione modificata)

Motivazione

La Commissione ha deciso di non tener conto dei suoi obblighi ai sensi della direttiva quadro sulle acque, che prevede la presentazione di proposte in materia di misure di controllo delle emissioni entro la fine del 2003. Se anche altri strumenti comunitari possono certo realizzare lo stesso obiettivo, è comunque necessaria una valutazione formale quanto all'eventualità che le misure a norma di altri strumenti giuridici siano sufficienti a realizzare gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque.

Emendamento  6

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Considerando 7

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

(7) La decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE istituisce il primo elenco di 33 sostanze o gruppi di sostanze per le quali è richiesto un intervento in via prioritaria a livello comunitario. Tra le sostanze prioritarie in questione, alcune sono state classificate come sostanze pericolose prioritarie per le quali gli Stati membri dovrebbero attuare le misure necessarie al fine di arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite. Alcune di queste sostanze erano in fase di riesame e devono essere classificate. La Commissione dovrebbe proseguire il riesame dell'elenco di sostanze prioritarie, attribuendo alle sostanze una priorità d'intervento definita in base a criteri concordati che dimostrino il rischio per l'ambiente acquatico o da esso originato, tenuto conto del calendario previsto dall'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, e presentare eventuali proposte.

(7) La decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE istituisce il primo elenco di 33 sostanze o gruppi di sostanze per le quali è richiesto un intervento in via prioritaria a livello comunitario. Tra le sostanze prioritarie in questione alcune sono state classificate come sostanze pericolose prioritarie delle quali occorre eliminare gradualmente o arrestare le emissioni, gli scarichi e le perdite. Per le sostanze esistenti in natura o prodotte da processi naturali, non vi è la possibilità di eliminare completamente in modo progressivo emissioni, scarichi e perdite da tutte le fonti potenziali. Alcune di queste sostanze erano in fase di riesame e devono essere classificate. Al fine di realizzare gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE ulteriori sostanze dovrebbero essere aggiunte all'elenco di sostanze prioritarie.

Motivazione

Ripristina in parte l'emendamento 10 del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento  7

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Considerando 7 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

(7 bis) La Commissione dovrebbe riesaminare l'elenco delle sostanze prioritarie almeno ogni quattro anni, classificandole in ordine di priorità in base al rischio che rappresentano per l'ambiente acquatico o attraverso di esso, conformemente al calendario di cui all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE, e formulare opportune proposte.

Motivazione

Ripristina in parte l'emendamento 71 del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento  8

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Considerando 7 ter (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

(7 ter) Il regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede una revisione al fine di valutare l'adeguatezza dei criteri per individuare le sostanze persistenti, bioaccumulative e tossiche. La Commissione deve modificare di conseguenza l'allegato X della direttiva 2000/60/CE, non appena siano stati modificati i criteri del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 18 del Parlamento in prima lettura.

Emendamento  9

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Considerando 13

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

(13) Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter fissare a livello nazionale SQA per i sedimenti e/o il biota e applicare tali SQA anziché quelli per le acque di cui alla presente direttiva. Detti SQA dovrebbero essere fissati attraverso una procedura trasparente che comporti notifiche alla Commissione e agli altri Stati membri, in modo da garantire un livello di protezione equivalente agli SQA per le acque fissati a livello comunitario. La Commissione dovrebbe riassumere tali notifiche nelle sue relazioni sull'attuazione della direttiva 2000/60/CE. Infine, poiché i sedimenti e il biota rimangono matrici importanti perché consentono agli Stati membri di monitorare la presenza di alcune sostanze per valutare l’impatto sul lungo periodo delle attività antropiche e le relative tendenze, gli Stati membri dovrebbero adottare misure, fatto salvo l'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, finalizzate a garantire che gli attuali livelli di contaminazione nel biota e nei sedimenti non aumentino in modo rilevante.

(13) Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter fissare a livello nazionale SQA per i sedimenti e/o il biota e applicare tali SQA anziché quelli per le acque di cui alla presente direttiva. Detti SQA dovrebbero essere fissati attraverso una procedura trasparente che comporti notifiche alla Commissione e agli altri Stati membri, in modo da garantire un livello di protezione equivalente agli SQA per le acque fissati a livello comunitario. La Commissione dovrebbe riassumere tali notifiche nelle sue relazioni sull'attuazione della direttiva 2000/60/CE. Infine, i sedimenti e il biota rimangono matrici importanti perché consentono agli Stati membri di monitorare la presenza di alcune sostanze con un significativo potenziale di accumulazione e rispetto ai cui effetti indiretti gli SQA per le acque di superficie non offrono attualmente alcuna protezione. Per valutare l’impatto sul lungo periodo delle attività antropiche e le relative tendenze gli Stati membri dovrebbero adottare misure, fatto salvo l'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, al fine di garantire che gli attuali livelli di contaminazione nel biota e nei sedimenti non aumentino.

(Ripristino parziale dell'emendamento 72 della prima lettura, nonché ripristino parziale del testo della proposta della Commissione)

Motivazione

L'obiettivo della direttiva è quello di ridurre l'inquinamento e non di tollerare aumenti dell'inquinamento. Misure semplicemente "finalizzate" ad aumenti non "rilevanti" potrebbero di fatto indurre a tollerare una contaminazione maggiore, il che non è accettabile. Gli Stati membri dovrebbero garantire, in ultima analisi, che la contaminazione del biota e dei sedimenti non aumenti.

Emendamento  10

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Considerando 27 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

(27 bis) Ai sensi dell'articolo 174 del trattato, e come ribadito dalla direttiva 2000/60/CE, la Comunità deve tener conto, in sede di elaborazione della sua politica dell'ambiente, dei dati scientifici e tecnici disponibili, delle condizioni ambientali nelle varie regioni della Comunità, dello sviluppo economico e sociale della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue regioni nonché dei vantaggi e dei costi che possono risultare dall'azione o dalla mancanza di azione.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 19 del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento  11

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 1

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

Al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali e conformemente alle disposizioni e agli obiettivi dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, la presente direttiva istituisce standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti come previsto all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE.

 

Al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali e conformemente alle disposizioni e agli obiettivi dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, la presente direttiva istituisce misure per limitare l'inquinamento delle acque, così come standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti come previsto all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE.

Emendamento  12

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 3 – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

1. Conformemente all'articolo 1 della presente direttiva e all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri applicano gli SQA figuranti nell’allegato I, parte A della presente direttiva, ai corpi idrici superficiali.

1. Al fine di raggiungere un buono stato chimico dei corpi idrici superficiali, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri garantiscono che la composizione di tali corpi idrici di superficie, dei loro sedimenti e del loro biota risponda agli SQA fissati per le sostanze prioritarie che figurano all’allegato I.

Gli Stati membri applicano gli SQA ai corpi idrici superficiali secondo le disposizioni dell’allegato I, parte B.

 

Motivazione

Ripristina l'emendamento 21 del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento  13

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

Gli Stati membri devono migliorare le conoscenze e i dati disponibili sulle fonti delle sostanze prioritarie e le vie di inquinamento onde individuare opzioni per controlli mirati ed efficaci.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 23 del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento  14

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

1 bis. Quando un corso d'acqua attraversa uno o più Stati membri, occorre procedere al coordinamento dei programmi di monitoraggio e degli inventari nazionali, al fine di evitare la penalizzazione degli Stati membri a valle.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 24 del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento  15

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

2 bis. La Commissione, entro 12 mesi dalla presentazione degli inventari da parte degli Stati membri, avanza una proposta in materia di standard di qualità applicabili alle concentrazioni delle sostanze prioritarie nei sedimenti o nel biota.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 27 del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento  16

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

2 ter. I casi in cui il raggiungimento degli SQA non sia tecnicamente fattibile o dia luogo a costi sociali o economici sproporzionati vanno fatti rientrare nell'ambito di applicabilità dell'articolo 4, paragrafi 4, 5 e 6 della direttiva 2000/60/CE, onde stabilire in tal modo l'approccio più efficace, sul piano ecologico e sul piano del rapporto costi-benefici, per conseguire l'obiettivo sancito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della medesima direttiva.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 66 della prima lettura.

Emendamento  17

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

4 bis. Gli Stati membri si conformano alla direttiva 98/83/CE e gestiscono i corpi idrici superficiali utilizzati per l’estrazione di acqua potabile a norma dell’articolo 7 della direttiva 2000/60/CE. La presente direttiva è pertanto attuata ferme restando le disposizioni che possono comportare la definizione di standard più rigorosi.

(Ripristino dell'emendamento 28 della prima lettura)

Motivazione

È importante specificare nelle clausole di attuazione che gli standard di qualità ambientale non pregiudicano i requisiti specifici previsti dalla Commissione per quanto concerne le acque destinate al consumo umano.

Emendamento  18

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

5 bis. Qualora per il raggiungimento degli SQA si renda necessario vietare determinate sostanze, la Commissione presenta idonee proposte per la modifica degli atti legislativi vigenti o per l'emanazione di nuovi atti a livello comunitario.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 32 del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento  19

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 3 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

Articolo 3 bis

 

Per conseguire l'obiettivo stabilito all'articolo 3, gli Stati membri possono fissare limiti all'uso o allo scarico di sostanze più rigorosi di quelli stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE e dal regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari*, che la sostituisce, o da altri atti legislativi comunitari.

 

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* GU ....

(Ripristino dell'emendamento 34 della prima lettura)

Motivazione

La direttiva non prevede misure di riduzione delle emissioni. Visto che non è chiaro in che misura altre norme comunitarie saranno sufficienti a tal fine, gli Stati membri dovrebbero poter adottare, se del caso, le misure necessarie.

Emendamento  20

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 4

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

1. Gli Stati membri possono designare zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico. Le concentrazioni di uno o più inquinanti nell'ambito di tali zone di mescolamento possono superare gli SQA applicabili qualora tale superamento non abbia conseguenze sulla conformità del resto del corpo idrico superficiale ai suddetti standard.

1. Gli Stati membri possono provvedono all'istituzione di zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico. Le concentrazioni di uno o più sostanze elencate all'Allegato X della direttiva 2000/60/CE possono superare gli SQA applicabili nell'ambito di tali zone di mescolamento qualora tale superamento non abbia conseguenze sulla conformità del resto del corpo idrico superficiale ai suddetti standard e a condizione che siano state impiegate le migliori tecniche disponibili in fatto di trattamento delle acque reflue e le tecniche applicabili per i punti di scarico industriale.

2. Gli Stati membri che designano zone di mescolamento descrivono gli approcci e le metodologie applicati per ottenere tali zone nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma dell’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.

2. Gli Stati membri che provvedono all'istituzione di zone di mescolamento includono nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE una descrizione:

 

a) degli approcci e delle metodologie applicate per identificare tali zone, e

 

b) delle misure adottate al fine di ridurre in futuro le dimensioni delle zone di mescolamento, ad esempio quelle a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2000/60/CE, ovvero della revisione delle autorizzazioni di cui alla direttiva 2008/1/CE o di precedenti regolamenti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2000/60/CE.

3. Gli Stati membri che designano zone di mescolamento assicurano che l'estensione di ciascuna di tali zone sia:

3. Gli Stati membri che provvedono all'istituzione di zone di mescolamento assicurano che l'estensione di ciascuna di tali zone sia:

a) limitata alle vicinanze del punto di scarico;

a) limitata alle vicinanze del punto di scarico;

b) proporzionata, tenendo conto delle concentrazioni di inquinanti nel punto di scarico e delle condizioni in materia di emissioni di inquinanti previste dalla disciplina precedente, ovvero da autorizzazioni e/o permessi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera g) della direttiva 2000/60/CE e da eventuali altre normative comunitarie pertinenti, conformemente all'applicazione delle migliori tecniche disponibili e all'articolo 10 della direttiva 2000/60/CE, in particolare dopo che sia stata riveduta tale disciplina precedente.

b) proporzionata, tenendo conto delle concentrazioni di inquinanti nel punto di scarico e delle condizioni in materia di emissioni di inquinanti previste dalla disciplina precedente, ovvero da autorizzazioni e/o permessi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera g) della direttiva 2000/60/CE e da eventuali altre normative comunitarie pertinenti, conformemente all'applicazione delle migliori tecniche disponibili e all'articolo 10 della direttiva 2000/60/CE, in particolare dopo che sia stata riveduta tale disciplina precedente.

 

3 bis. La Commissione definisce, secondo la procedura di regolamentazione dell'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, il metodo che gli Stati membri devono applicare per individuare le zone di mescolamento.

Emendamento  21

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 4 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

Articolo 4 bis

 

Quando gli SQA di una o più sostanze elencate nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE vengono superati in un bacino idrografico o quando le concentrazioni dimostrano una tendenza sfavorevole, gli Stati membri definiscono piani per il controllo degli scarichi di tali sostanze.

 

I piani vengono elaborati conformemente a criteri trasparenti e rivisti nel quadro della revisione dei programmi di misure. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione e al pubblico ogni tre anni in merito ai progressi compiuti nell'attuazione e alle modalità con cui le misure hanno contribuito a raggiungere gli obiettivi della presente direttiva.

Motivazione

Il controllo delle emissioni fa parte dell'approccio combinato della direttiva quadro sulle acque ed è regolamentato dalla direttiva UE sulla prevenzione e il controllo integrati dell'inquinamento. Gli Stati membri devono adottare misure addizionali nei casi in cui i requisiti della direttiva quadro sulle acque, definiti all'articolo 4, non sono rispettati. L'emendamento di compromesso si focalizza sulla necessità di un'azione a livello di Stati membri in relazione ai casi di violazione delle prescrizioni della direttiva quadro sulle acque.

Emendamento  22

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 5 – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

1. Utilizzando le informazioni raccolte a norma degli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/CE e del regolamento (CE) n. 166/2006, gli Stati membri istituiscono un inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di tutte le sostanze prioritarie e degli inquinanti inseriti nell’allegato I, parte A della presente direttiva, e relativi a ciascun distretto idrografico o parte di un distretto idrografico all’interno del loro territorio.

1. In base alle informazioni raccolte a norma degli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/CE o di altri dati disponibili, e del regolamento (CE) n. 166/2006, gli Stati membri istituiscono un inventario, corredato di eventuale mappatura, delle emissioni, degli scarichi, delle perdite e di tutte le fonti originarie di sostanze prioritarie (fonti puntuali e diffuse d'inquinamento) e degli inquinanti inseriti nell'allegato I o nell’allegatoII della presente direttiva, e relativi a ciascun bacino idrografico o parte di esso all’interno del loro territorio, specificandone le concentrazioni per i sedimenti e il biota.

 

Le sostanze prioritarie e le sostanze inquinanti rilasciate da sedimenti per effetto della navigazione idroviaria, di attività di dragaggio o di fenomeni naturali non sono annoverate fra le perdite.

Motivazione

Ripristina gli emendamenti 38 e 67 del Parlamento in prima lettura.

Emendamento  23

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 5 – paragrafo 5

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

5. La Commissione verifica entro il 2025 che le emissioni, gli scarichi e le perdite che risultano dall’inventario stiano facendo progressi verso l'osservanza degli obiettivi di riduzione o di arresto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv) della direttiva 2000/60/CE, fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 4 e 5 di detta direttiva.

5. La Commissione verifica entro il 2015 che per le emissioni, gli scarichi e le perdite che risultano dall’inventario è lecito attendersi l'osservanza entro il 2025 degli obiettivi di riduzione o di arresto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv) della direttiva 2000/60/CE. La Commissione presenta una relazione su tale verifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Se dalla relazione emerge che è improbabile pervenire a tale conformità, la Commissione propone le necessarie misure comunitarie entro il 2016, conformemente all'articolo 251 del trattato.

Emendamento  24

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

5 bis. La Commissione, conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, stabilisce le specifiche tecniche per le analisi nonché il metodo che gli Stati membri devono utilizzare per istituire gli inventari.

(Ripristino dell'emendamento 44 della prima lettura)

Motivazione

Gli inventari rappresentano il solo strumento della presente direttiva per quanto riguarda le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze prioritarie. Per metterli a punto è necessario garantire che tutti gli Stati membri lavorino conformemente alle stesse specifiche.

Emendamento  25

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 5 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

Articolo 5 bis

 

Misure per ridurre l'inquinamento da sostanze prioritarie

 

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione dell'inquinamento da sostanze prioritarie e da sostanze prioritarie pericolose definiti conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) iv), della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri provvedono a che il programma di misure, elaborato conformemente all'articolo 11 della presente direttiva, tenga altresì conto delle misure di prevenzione o di controllo riguardanti le fonti di inquinamento puntuali e diffuse, nonché degli SQA definiti dalla presente direttiva.

 

2. Nel corso dell'elaborazione della relazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo1, della direttiva 2000/60/CE sull'attuazione di tale direttiva, la Commissione esegue una valutazione formale di coerenza e di efficacia di tutti gli atti legislativi comunitari con un impatto diretto e indiretto sulla buona qualità delle acque. Tale valutazione consentirà che misure comunitarie siano proposte, adattate o attuate a seconda della necessità.

 

3. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, della direttiva 2000/60/CE, la Commissione deve proporre metodi di controllo delle emissioni basati sulle migliori tecnologie disponibili e prassi ambientali che gli Stati membri devono utilizzare per tutte le fonti puntuali.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 45 del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento  26

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 5 ter (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

Articolo 5 ter

 

Inquinamento proveniente da paesi terzi

 

La Commissione presenta entro ...* una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle situazioni di inquinamento proveniente da paesi terzi. Sulla base di tale relazione, e ove ciò sia giudicato necessario, il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a formulare proposte.

 

*Un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 47 del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento  27

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 7

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

Articolo 7

soppresso

Riesame

 

Sulla scorta delle relazioni presentate dagli Stati membri, comprese le relazioni di cui all'articolo 12 della direttiva 2000/60/CE e, in particolare, quelle sull'inquinamento transfrontaliero, la Commissione riesamina la necessità di misure specifiche supplementari su scala comunitaria, quali i controlli delle emissioni. Essa riferisce le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio nel quadro della relazione elaborata a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 della direttiva 2000/60/CE, corredandola, se del caso, di opportune proposte.

1. Sulla scorta delle relazioni presentate dagli Stati membri, comprese le relazioni di cui all'articolo 12 della direttiva 2000/60/CE e, in particolare, quelle sull'inquinamento transfrontaliero, la Commissione riesamina la necessità di misure specifiche supplementari su scala comunitaria, quali i controlli delle emissioni.

 

Nelle relazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono se vi sia necessità di rivedere l'applicazione delle misure vigenti o l'introduzione di nuove misure per la riduzione e il controllo dell'inquinamento da sostanze prioritarie e da sostanze prioritarie pericolose. Allorché sia meglio adottare tali misure a livello comunitario, la Commissione propone le misure opportune.

 

2. La Commissione riferisce le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio nel quadro della relazione elaborata a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 della direttiva 2000/60/CE. In tale relazione, la Commissione segnala i progressi realizzati nella riduzione delle dimensioni delle zone di mescolamento designate conformemente all'articolo 4, paragrafo 1. La relazione, se del caso, è corredata di opportune proposte.

Emendamento  28

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Allegato II – alinea -1 (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

Entro il 31 dicembre 2010 e quindi ogni quattro anni, la Commissione elabora una relazione di valutazione per il Parlamento europeo e il Consiglio sui progressi realizzati nella procedura di riesame di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE e, se del caso, adotta le misure opportune a garantire un'adeguata percentuale di valutazione delle sostanze.

Motivazione

È stato proposto di includere alcune altre sostanze tra le sostanze prioritarie/sostanze pericolose. Tuttavia, tali sostanze dovrebbero essere sottoposte a un processo di riesame concordato conformemente a quanto previsto dalla direttiva quadro sulle acque. Il processo di valutazione proposto dovrebbe aggiungere chiarezza, rafforzare la routine del riesame e aggiornare tutte le parti interessate. L'emendamento di compromesso si basa sulla posizione del Parlamento secondo cui la Commissione non aveva rispettato le scadenze previste nella direttiva quadro sulle acque. Esso tiene presenti altre disposizioni della direttiva quadro sulle acque che illustrano il procedimento da seguire e prende altresì in considerazione la posizione comune del Consiglio.

Emendamento 29

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Allegato II

Direttiva 2000/60/EC

Allegato X – tabella – nuove note ai righi 1, 3, 13, 20, 22, 25, 27, 29, 31 e 33

 

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

** Questa sostanza prioritaria è soggetta a riesame ai fini dell'individuazione quale possibile sostanza pericolosa prioritaria. La Commissione presenterà una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla sua classificazione definitiva entro...*, fermo restando il calendario di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE per le proposte della Commissione in materia di controlli.

 

______________

* 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento  30

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Allegato II

Direttiva 2000/60/CE

Allegato X – tabella – riga 1

Posizione comune del Consiglio

Numero

Numero CAS

Numero UE

Denominazione della sostanza prioritaria

Identificata come sostanza pericolosa prioritaria

(1)

15972-60-8

240-110-8

Alacloro

 

Emendamento del Parlamento

Numero

Numero CAS

Numero UE

Denominazione della sostanza prioritaria

Identificata come sostanza pericolosa prioritaria

(1)

15972-60-8

240-110-8

Alacloro

X

Motivazione

Ripristina l'emendamento 53 del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento  31

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Allegato II

Direttiva 2000/60/CE

Allegato X – tabella – riga 3

Posizione comune del Consiglio

Numero

Numero CAS

Numero UE

Denominazione della sostanza prioritaria

Identificata come sostanza pericolosa prioritaria

(3)

1912-24-9

217-617-8

Atrazina

 

Emendamento del Parlamento

Numero

Numero CAS

Numero UE

Denominazione della sostanza prioritaria

Identificata come sostanza pericolosa prioritaria

(3)

1912-24-9

217-617-8

Atrazina

X

Motivazione

Ripristina l'emendamento 54 del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento  32

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Allegato II

Direttiva 2000/60/CE

Allegato X – tabella – riga 13

Posizione comune del Consiglio

Numero

Numero CAS

Numero UE

Denominazione della sostanza prioritaria

Identificata come sostanza pericolosa prioritaria

(13)

330-54-1

206-354-4

Diuron

 

Emendamento del Parlamento

Numero

Numero CAS

Numero UE

Denominazione della sostanza prioritaria

Identificata come sostanza pericolosa prioritaria

(13)

330-54-1

206-354-4

Diuron

X

Motivazione

Ripristina l'emendamento 56 del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento  33

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Allegato II

Direttiva 2000/60/CE

Allegato X – tabella – riga 20

Posizione comune del Consiglio

Numero

Numero CAS

Numero UE

Denominazione della sostanza prioritaria

Identificata come sostanza pericolosa prioritaria

(20)

7439-92-1

231-100-4

Piombo e composti

 

Emendamento del Parlamento

Numero

Numero CAS

Numero UE

Denominazione della sostanza prioritaria

Identificata come sostanza pericolosa prioritaria

(20)

7439-92-1

231-100-4

Piombo e composti

X

Motivazione

Ripristina l'emendamento 57 del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento  34

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Allegato II

Direttiva 2000/60/CE

Allegato X – tabella – riga 22

Posizione comune del Consiglio

Numero

Numero CAS

Numero UE

Denominazione della sostanza prioritaria

Identificata come sostanza pericolosa prioritaria

(22)

91-20-3

202-049-5

Naftalene

 

Emendamento del Parlamento

Numero

Numero CAS

Numero UE

Denominazione della sostanza prioritaria

Identificata come sostanza pericolosa prioritaria

(22)

91-20-3

202-049-5

Naftalene

X

Motivazione

Ripristina l'emendamento 58 del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento  35

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Allegato II

Direttiva 2000/60/CE

Allegato X – tabella – riga 25

Posizione comune del Consiglio

Numero

Numero CAS

Numero UE

Denominazione della sostanza prioritaria

Identificata come sostanza pericolosa prioritaria

(25)

1806-26-4

217-302-5

Octilfenolo

 

 

140-66-9

non applicabile

(1,1,3,3-tetrametil-4-butilfenolo)

 

Emendamento del Parlamento

Numero

Numero CAS

Numero UE2

Denominazione della sostanza prioritaria

Identificata come sostanza pericolosa prioritaria

(25)

1806-26-4

217-302-5

Octilfenolo

X

 

140-66-9

non applicabile

((1,1,3,3-tetrametil-4-butilfenolo)

X

Motivazione

Ripristina l'emendamento 59 del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento  36

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Allegato II

Direttiva 2000/60/CE

Allegato X – tabella – riga 27

Posizione comune del Consiglio

Numero

Numero CAS

Numero UE

Denominazione della sostanza prioritaria

Identificata come sostanza pericolosa prioritaria

(27)

87-86-5

231-152-8

Pentaclorofenolo

 

Emendamento del Parlamento

Numero

Numero CAS

Numero UE

Denominazione della sostanza prioritaria

Identificata come sostanza pericolosa prioritaria

(27)

87-86-5

231-152-8

Pentaclorofenolo (PCP)

X

Motivazione

Ripristina l'emendamento 60 del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento  37

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Allegato II

Direttiva 2000/60/CE

Allegato X – tabella – riga 29

Posizione comune del Consiglio

Numero

Numero CAS

Numero UE

Denominazione della sostanza prioritaria

Identificata come sostanza pericolosa prioritaria

(29)

122-34-9

204-535-2

Simazina

 

Emendamento del Parlamento

Numero

Numero CAS

Numero UE

Denominazione della sostanza prioritaria

Identificata come sostanza pericolosa prioritaria

(29)

122-34-9

204-535-2

Simazina

X

Motivazione

Ripristina l'emendamento 61 del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento  38

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Allegato II

Direttiva 2000/60/CE

Allegato X – tabella – riga 31

Posizione comune del Consiglio

Numero

Numero CAS

Numero UE

Denominazione della sostanza prioritaria

Identificata come sostanza pericolosa prioritaria

(31)

12002-48-1

234-413-4

Triclorobenzeni

 

Emendamento del Parlamento

Numero

Numero CAS

Numero UE

Denominazione della sostanza prioritaria

Identificata come sostanza pericolosa prioritaria

(31)

12002-48-1

234-413-4

Triclorobenzeni

X

 

120-82-1

204-428-0

(1,2,4-triclorobenzene)

X

Motivazione

Ripristina l'emendamento 62 del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento  39

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Allegato II

Direttiva 2000/60/CE

Allegato X – tabella – riga 33

Posizione comune del Consiglio

Numero

Numero CAS

Numero UE

Denominazione della sostanza prioritaria

Identificata come sostanza pericolosa prioritaria

(33)

1582-09-8

216-428-8

Trifluralin

 

Emendamento del Parlamento

Numero

Numero CAS

Numero UE

Denominazione della sostanza prioritaria

Identificata come sostanza pericolosa prioritaria

(33)

1582-09-8

216-428-8

Trifluralin

X

Motivazione

Ripristina l'emendamento 63 del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento  40

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Allegato II, parte B (nuova)

Emendamento del Parlamento

Parte B: Sostanze soggette a riesame ai fini dell'individuazione quali possibili sostanze prioritarie o sostanze pericolose prioritarie.

Le sostanze elencate nelle sottostanti tabelle sono soggette a riesame ai fini dell'individuazione quali possibili "sostanze prioritarie" o "sostanze pericolose prioritarie".

Tabella I

N.

Numero CAS

Numero UE

Denominazione della sostanza prioritaria

Sostanza pericolosa prioritaria

(33b)

1066-51-9

--

AMPA

 

(33c)

25057-89-0

246-585-8

Bentazone

 

(33e)

80-05-7

 

Bisfenolo A

 

(33o)

115-32-2

204-082-0

Dicofol

 

(33r)

60-00-4

200-449-4

EDTA

 

(33s)

637-92-3

211-309-7

ETBE

 

(33u)

57-12-5

 

Cianuro allo stato libero

 

(33v)

1071-83-6

213-997-4

Glifosate

 

(33y)

7085-19-0

230-386-8

Mecoprop (MCPP)

 

(33ad)

81-15-2

201-329-4

Muschio xilene

 

(33ak)

1763-23-1

 

Acido perfluorottano sulfonato (PFOS)

 

 

(33ap)

124495-18-7

--

Quinoxyfen (5,7-dichloro-4-(p-fluorofenoxi)quinolina)

 

nuovo

 

 

Diossine

 

nuovo

 

 

PCB

 

Per le sostanze elencate nella Tabella I la decisione finale circa l'individuazione deve essere adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5bis della decisione n. 1999/468/CE entro …*, fermo restando il calendario di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE per le proposte della Commissione in materia di controlli.

* 6 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Tabella II

N.

Numero CAS

Numero UE

Denominazione della sostanza prioritaria

Sostanza pericolosa prioritaria

(33a)

131-49-7

205-024-7

Amidotrizoato

 

(33g)

92-88-6

202-200-5

4 4'-Bisfenolo

 

(33i)

298-46-4

06-062-7

Carbamazepina

 

(33j)

23593-75-1

245-764-8

Clotrimazolo

 

(33l)

84-74-2

201-557-4

Dibutilftalato (DBP)

 

(33m)

15307-86-5

 

Diclofenac

 

(33q)

67-43-6

200-652-8

DTPA

 

(33w)

1222-05-5

214-946-9

HHCB

 

(33x)

60166-93-0

262-093-6

Iopamidolo

 

(33aa)

36861-47-9

253-242-6

4-Metilbenzilidene canfora

 

(33ac)

81-14-1

201-328-9

Muschio chetone

 

(33af)

1634-04-4

16-653-1

MTBE

 

(33ah)

81-04-9

201-317-9

Naftalene-1,5-disolfonato

 

(33ai)

5466-77-3

226-775-7

Octil-metoxicinnamato

 

 

(33ak)

 

 

2795-39-3

29081-56-9

29457-72-5

70225-39-5

 

 

335-67-1

 

3825-26-1

 

 

220-527-1

249-415-0

249-644-6

-

 

 

206-397-9

 

223-320-4

Perfluorinated Compounds (PFCs)

 

Sale di potassio

Sale di ammonio

Sale di litio

Sale di dietanolamina (DEA)

 

Sale di acido perfluorottanico (PFOA)

Ammonio perfluorottanoico (APFO)

 

 

(33ar)

79-94-7

201-236-9

Tetrabromobisfenolo A (TBBP-A)

 

(33at)

21145-77-7

244-240-6

Tonalid (AHTN)

 

Per le sostanze elencate nella Tabella II la decisione finale circa l'individuazione deve essere adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5bis della decisione n. 1999/468/CE entro …*, fermo restando il calendario di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE per le proposte della Commissione in materia di controlli.

* 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Nel caso in cui gli Stati membri non forniscano alla Commissione i dati di monitoraggio relativi a una data sostanza figurante nelle Tabelle I o II, la sostanza in questione deve essere automaticamente classificata come sostanza prioritaria.

  • [1]  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 91.

MOTIVAZIONE

E' opportuno rammentare che la presente direttiva trova giustificazione in un obbligo che figura nella direttiva che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

La direttiva quadro, all'articolo 16, elenca vari obblighi per quanto in particolare riguarda la presentazione, da parte della Commissione europea, di misure specifiche contro l'inquinamento delle acque a causa di taluni inquinanti o gruppi di inquinanti che presentano un rischio notevole per l'ambiente acquatico, o tramite esso, l'elaborazione di un elenco delle sostanze prioritarie e, fra esse, delle sostanze pericolose prioritarie, e la fissazione di norme qualitative, applicabili alle concentrazioni di sostanze prioritarie nelle acque di superficie, nei segmenti o nel biota.

La lettura della posizione comune del Consiglio dell'Unione europea ci consente di trarre varie conclusioni: il Consiglio non ha prestato ascolto alle inquietudini del Parlamento europeo relativamente alle nuove sostanze aggiunte all'allegato II della presente direttiva.

Nè tantomeno il Consiglio ha risposto alle attese del Parlamento europeo per quanto riguarda la riclassificazione di talune sostanze prioritarie in sostanze prioritarie pericolose.

Il Consiglio ha ribattezzato le "aree transitorie di superamento" in "zone di mescolamento", senza tuttavia cogliere l'occasione per trasformare tali zone in un effettivo strumento di identificazione e di miglioramento della qualità delle acque; il Parlamento auspicava che gli Stati membri esaminassero tali aree transitorie per identificare le fonti di emissione di sostanze inquinanti al fine di applicare, ogni qualvolta sia possibile, le azioni correttrici necessarie per il rispetto dei valori soglia.

La vostra relatrice deplora il fatto che il testo del Consiglio manchi di elementi relativi alla valutazione continua dell'efficacia della normativa comunitaria avente attinenza, diretta o indiretta, con le acque. Tale valutazione permanente e armonizzata potrebbe rivelare l'assenza di una norma legislativa per soddisfare detta esigenza di buona qualità delle masse d'acqua, o la necessità di rivedere tale norma.

La vostra relatrice reputa necessario chiarire ulteriormente il caso particolare delle aree portuali, aree in cui il livello delle sostanze in sospensione evolve fortemente, a motivo delle operazioni di dragaggio.

E' opportuno notare che l'approccio del Consiglio relativamente ai sedimenti e al biota tiene solo parzialmente conto delle preoccupazioni del Parlamento e rappresenta pertanto una buona base per l'eventuale ricerca di un compromesso sulla questione.

La vostra relatrice ritiene pertanto che, nella fase attuale, il Consiglio dell'Unione non abbia adeguatamente tenuto conto della prima lettura del Parlamento.

Pertanto, alla luce dei succitati elementi e a seguito delle varie riunioni di concertazione, la vostra relatrice ha deciso di presentare una certa quantità di emendamenti sulle tematiche che hanno trovato sostegno in prima lettura.

PROCEDURA

Titolo

Standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque

Riferimenti

11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD)

Prima lettura del PE – Numero P

22.5.2007                     T6-0190/2007

Proposta della Commissione

COM(2006)0397 - C6-0243/2006

Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune

21.2.2008

Commissione competente per il merito

  Annuncio in Aula

ENVI

21.2.2008

Relatore(i)

  Nomina

Anne Laperrouze

29.11.2005

 

 

Esame in commissione

25.3.2008

 

 

 

Approvazione

6.5.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

51

0

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Inés Ayala Sender, Christofer Fjellner, Anne Laperrouze, Kartika Tamara Liotard, Alojz Peterle, Bart Staes, Lambert van Nistelrooij

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Armando França