RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN)

23.5.2008 - (COM(2007)0602 – C6‑0454/2007 – 2007/0223(CNS)) - *

Commissione per la pesca
Relatrice: Marie-Hélène Aubert

Procedura : 2007/0223(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0193/2008

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN)

(COM(2007)0602 – C6‑0454/2007 – 2007/0223(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0602),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0454/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per il commercio internazionale (A6‑0193/2008),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Al fine di garantire la conformità con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio sulla non discriminazione e sul trattamento nazionale, nulla nel presente regolamento dovrà portare ad un trattamento discriminatorio in relazione alle misure prese per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Motivazione

Per non violare gli obblighi dell'OMC, questi ultimi andrebbero menzionati anche all'articolo 1.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea di cui agli articoli 299 del Trattato che istituisce la Comunità europea e 349 del trattato di Lisbona, esigono una cura particolare per quanto riguarda la lotta contro la pesca INN, in vista dell'eccezionale fragilità dei loro ecosistemi.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Conformemente al Piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, adottato nel 2001 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), la pesca INN designa le attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate definite nel prosieguo.

(5) Conformemente al Piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, adottato nel 2001 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), la pesca INN designa le attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate.

1. La pesca illegale designa le attività di pesca:

 

- praticate da navi nazionali o straniere nelle acque soggette alla giurisdizione di uno Stato, senza l'autorizzazione di tale Stato o in violazione delle sue disposizioni legislative e regolamentari,

 

- praticate da navi battenti bandiera di Stati che sono parti di un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente, operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione adottate da tale organizzazione, dotate di carattere vincolante per gli Stati in questione, o in violazione di disposizioni pertinenti del diritto internazionale applicabile, oppure

 

- praticate in violazione di leggi nazionali o di obblighi internazionali, compresi gli obblighi assunti da Stati cooperanti con un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente.

 

2. La pesca non dichiarata designa le attività di pesca:

 

- che non sono state dichiarate o sono state dichiarate erroneamente all'autorità nazionale competente, in violazione di leggi e regolamenti nazionali, oppure

 

- praticate nella zona di pertinenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente e non dichiarate o dichiarate erroneamente, in violazione delle procedure di notifica adottate da detta organizzazione.

 

3. La pesca non regolamentata designa le attività di pesca:

 

- praticate nella zona di pertinenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente da navi prive di nazionalità o da navi battenti bandiera di uno Stato che non è parte di tale organizzazione, oppure da un'entità di pesca, in un modo che non è conforme o che viola le misure di conservazione e di gestione di detta organizzazione, oppure

 

- praticate in zone o su stock ittici cui non si applicano misure di conservazione o di gestione, se tali attività sono esercitate in modo non conforme alle responsabilità che incombono allo Stato, in virtù del diritto internazionale, ai fini della conservazione delle risorse biologiche marine.

 

Motivazione

Il testo deve figurare nell'articolo relativo alle definizioni.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Occorre vietare l'importazione nella Comunità di prodotti della pesca provenienti dalla filiera INN. Per assicurare l'effettiva applicazione di tale divieto e garantire che tutti i prodotti importati siano stati catturati nel rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione e, ove del caso, di altre norme pertinenti per i pescherecci interessati, occorre istituire un sistema di certificazione applicabile a tutte le importazioni di prodotti della pesca nella Comunità.

(13) Occorre vietare l'importazione nella Comunità di prodotti della pesca provenienti dalla filiera INN. Per assicurare l'effettiva applicazione di tale divieto e la tracciabilità e garantire che tutti i prodotti importati siano stati catturati nel rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione e, ove del caso, di altre norme pertinenti per i pescherecci interessati, occorre istituire un sistema di certificazione applicabile a tutte le importazioni di prodotti della pesca nella Comunità.

Motivazione

Questo obiettivo specifico va menzionato.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) La Comunità deve tenere conto delle limitazioni di capacità dei paesi in via di sviluppo nell'attuazione del sistema di certificazione.

(14) La Comunità deve tenere conto di tutte le limitazioni di capacità dei paesi in via di sviluppo nell'attuazione del sistema di certificazione e aiutare tali paesi ad evitare potenziali barriere non tariffarie nel commercio.

Motivazione

Se si vuole che il sistema di certificazione sia pienamente funzionale, non basta tener conto delle limitazioni di capacità.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) Gli aiuti potrebbero essere forniti, tra l'altro, sotto forma di contributi finanziari, assistenza tecnica e programmi di formazione.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) La cooperazione tra Stati membri, Commissione e paesi terzi è essenziale per garantire che la pesca INN sia oggetto di indagini adeguate e che possano essere applicate le misure previste dal presente regolamento. Per rafforzare tale cooperazione è opportuno istituire un sistema di assistenza reciproca.

(34) La cooperazione, il coordinamento e lo scambio di buone prassi tra Stati membri, Commissione e paesi terzi sono essenziali per garantire che la pesca INN sia oggetto di indagini adeguate e che possano essere applicate le misure previste dal presente regolamento. Per rafforzare tale cooperazione è opportuno istituire un sistema di assistenza reciproca.

Motivazione

Anche il coordinamento e lo scambio di buone prassi sono necessari.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) Il presente regolamento considera la pesca INN come una violazione particolarmente grave delle leggi, norme e regolamentazioni applicabili, in quanto costituisce un forte ostacolo al conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle norme infrante e rischia di compromettere la sostenibilità degli stock interessati e la conservazione dell'ambiente marino. In considerazione del suo campo di applicazione limitato, il presente regolamento deve essere attuato sulla base e a complemento del regolamento (CEE) n. 2847/93, che istituisce il quadro di riferimento per il controllo e il monitoraggio delle attività di pesca nell'ambito della politica comune della pesca. Il presente regolamento rafforza quindi le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2847/93 concernenti le ispezioni in porto delle navi di paesi terzi (articoli 28 sexties, 28 septies e 28 octies), che sono ora abrogate e sostituite dal regime di ispezione in porto istituito dal capo II del presente regolamento. Il presente regolamento prevede inoltre, al capo X, un regime sanzionatorio specifico per le attività di pesca INN. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2847/93 in materia di sanzioni (articolo 31) continuano ad applicarsi alle violazioni delle norme della politica comune della pesca diverse da quelle contemplate dal presente regolamento.

(37) Il presente regolamento considera la pesca INN come una violazione particolarmente grave delle leggi, norme e regolamentazioni applicabili, in quanto costituisce un forte ostacolo al conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle norme infrante e rischia di compromettere la sopravvivenza dei pescatori che svolgono le loro attività legalmente, la sostenibilità del settore e degli stock interessati e la conservazione dell'ambiente marino. In considerazione del suo campo di applicazione limitato, il presente regolamento deve essere attuato sulla base e a complemento del regolamento (CEE) n. 2847/93, che istituisce il quadro di riferimento per il controllo e il monitoraggio delle attività di pesca nell'ambito della politica comune della pesca. Il presente regolamento rafforza quindi le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2847/93 concernenti le ispezioni in porto delle navi di paesi terzi (articoli 28 sexies, 28 septies e 28 octies), che sono ora abrogate e sostituite dal regime di ispezione in porto istituito dal capo II del presente regolamento. Il presente regolamento prevede inoltre, al capo X, un regime sanzionatorio specifico per le attività di pesca INN. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2847/93 in materia di sanzioni (articolo 31) continuano ad applicarsi alle violazioni delle norme della politica comune della pesca diverse da quelle contemplate dal presente regolamento.

Motivazione

Occorre precisare il tipo di rischio esistente.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 1, paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. A tal fine ogni Stato membro adotta, in conformità del diritto comunitario, provvedimenti atti a garantire l'efficacia del regime. Esso mette a disposizione delle proprie autorità competenti mezzi sufficienti per l'espletamento delle loro funzioni definite nel presente regolamento.

2. A tal fine ogni Stato membro adotta, in conformità del diritto comunitario e degli obblighi internazionali sia multilaterali che bilaterali, provvedimenti atti a garantire l'efficacia del regime. Esso mette a disposizione delle proprie autorità competenti mezzi sufficienti per l'espletamento delle loro funzioni definite nel presente regolamento.

Motivazione

Per evitare violazioni degli obblighi multilaterali o bilaterali, questo aspetto andrebbe menzionato anche all'articolo 1.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera –a) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a) la pesca INN designa le attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate definite nel prosieguo.

 

1. La pesca illegale designa le attività di pesca:

 

- praticate da navi nazionali o straniere nelle acque soggette alla giurisdizione di uno Stato, senza l'autorizzazione di tale Stato o in violazione delle sue disposizioni legislative e regolamentari,

 

- praticate da navi battenti bandiera di Stati che sono parti di un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente (ORGP), operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione adottate da tale organizzazione, dotate di carattere vincolante per gli Stati in questione, o in violazione di disposizioni pertinenti del diritto internazionale applicabile, oppure

 

- praticate in violazione di leggi nazionali o di obblighi internazionali, compresi gli obblighi assunti da Stati cooperanti con un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente.

 

2. La pesca non dichiarata designa le attività di pesca:

 

- che non sono state dichiarate o sono state dichiarate erroneamente all'autorità nazionale competente, in violazione di leggi e regolamenti nazionali, oppure

 

- praticate nella zona di pertinenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente e non dichiarate o dichiarate erroneamente, in violazione delle procedure di notifica adottate da detta organizzazione.

 

3. La pesca non regolamentata designa le attività di pesca:

 

- praticate nella zona di pertinenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente da navi prive di nazionalità o da navi battenti bandiera di uno Stato che non è parte di tale organizzazione, oppure da un'entità di pesca, in un modo che non è conforme o che viola le misure di conservazione e di gestione di detta organizzazione, oppure

 

- praticate in zone o su stock ittici cui non si applicano misure di conservazione o di gestione, se tali attività sono esercitate in modo non conforme alle responsabilità che incombono allo Stato, in virtù del diritto internazionale, ai fini della conservazione delle risorse biologiche marine.

Motivazione

La definizione della pesca INN deve figurare nell'articolo relativo alle definizioni, anziché in un considerando.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 2 - lettera a)

Testo della Commissione

Emendamento

a) "peschereccio": qualsiasi imbarcazione di qualsivoglia dimensione abita o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse della pesca, comprese le navi ausiliarie, le navi da trasporto, le navi officina e le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo;

a) "peschereccio": qualsiasi imbarcazione di qualsivoglia dimensione adibita o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse della pesca, alla loro refrigerazione, congelazione o trasformazione a bordo o al loro trasporto, comprese le navi ausiliarie, le navi da trasporto, le navi officina e le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo;

Motivazione

Se l'intenzione è quella di impedire l'entrata nell'UE di prodotti di pesca INN deve essere chiaro che il regolamento copre qualsiasi tipo di imbarcazione suscettibile di trasportare detti prodotti, a prescindere dalla forma o quantità in cui giungano ai porti comunitari.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) "organizzazione regionale di gestione della pesca": un'organizzazione o un accordo subregionale o regionale competente, ai sensi del diritto internazionale, per stabilire misure di conservazione e di gestione per gli stock ittici transzonali o gli stock altamente migratori presenti in zone di alto mare soggette alla sua responsabilità in virtù della convenzione o dell'accordo istituente;

h) "organizzazione regionale di gestione della pesca": un'organizzazione o un accordo subregionale o regionale competente, ai sensi del diritto internazionale, per stabilire misure di conservazione e di gestione per gli stock ittici presenti in zone di alto mare soggette alla sua responsabilità in virtù della convenzione o dell'accordo istituente;

Motivazione

Non tutte le organizzazioni regionali di gestione della pesca si limitano agli stock ittici transzonali o alle specie altamente migratorie pertanto la definizione dovrebbe essere più generica.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 3 – alinea 1 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) ha catturato o sbarcato pesci di taglia inferiore alla taglia minima, oppure

j) ha sbarcato pesci di taglia inferiore alla taglia minima, oppure

Motivazione

La cattura di pesci di taglia inferiore alla taglia minima non è illegale e non dovrebbe figurare nel testo.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 3 – alinea 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) ha esercitato, nella zona di competenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca, attività di pesca non conformi alle misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione, o che violano tali misure, e batte bandiera di uno Stato che non è parte di tale organizzazione, oppure

a) ha esercitato, nella zona di competenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca, attività di pesca non conformi alle misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione, o che violano tali misure, o batte bandiera di uno Stato che non è parte di tale organizzazione, oppure

Motivazione

I pescherecci che battono bandiera di paesi che non appartengono all'organizzazione regionale di gestione della pesca dovrebbero contare come navi INN in quanto, per definizione, operano in modo non regolamentato.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 4 - paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Si proibisce ai pescherecci di paesi terzi inclusi nell'elenco comunitario di pescherecci INN, ai sensi degli articoli 26 e 29, di entrare nei porti degli Stati membri, beneficiare di servizi portuali ed effettuare operazioni di sbarco, trasbordo o trasformazione a bordo in tali porti.

Motivazione

Indipendentemente dal paragrafo 2, non è superfluo chiarire che l'accesso ai porti degli Stati membri sarà proibito alle imbarcazioni incluse nell'elenco di pesca INN.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 4 - paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Salvo in caso di forza maggiore, ai pescherecci di paesi terzi che non rispondono ai requisiti fissati nel presente capo e ad altre disposizioni pertinenti del presente regolamento è fatto divieto di accedere ai porti degli Stati membri, fruire di servizi portuali ed effettuare operazioni di sbarco, trasbordo o trasformazione a bordo nei porti suddetti.

2. Ai pescherecci di paesi terzi diversi da quelli a cui fa riferimento il paragrafo 1 bis e che non rispondono ai requisiti fissati nel presente capo e ad altre disposizioni pertinenti del presente regolamento è fatto divieto di accedere ai porti degli Stati membri, fruire di servizi portuali ed effettuare operazioni di sbarco, trasbordo o trasformazione a bordo nei porti suddetti.

Motivazione

Per coerenza con il nuovo paragrafo 1 bis in modo da includere le imbarcazioni che, non essendo incluse nell'elenco di imbarcazioni INN, non ottemperino alle disposizioni del presente regolamento.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 4 - paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. In caso di forza maggiore o situazione di pericolo, i pescherecci di cui ai paragrafi 1 bis e 2, possono accedere ai porti degli Stati membri per beneficiare dei servizi portuali e dei mezzi strettamente necessari per risolvere l'emergenza.

Motivazione

Il nuovo paragrafo è necessario per includere nel suo contenuto i paragrafi 1 bis e 2. D'altro canto, occorre prevedere situazioni di forza maggiore o pericolo reale, ma è altresì necessario assicurarsi per quanto possibile che dette circostanze non favoriscano sbarchi o operazioni con prodotti di pesca INN.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nelle acque comunitarie sono vietate le operazioni di trasbordo tra pescherecci di paesi terzi o tra tali pescherecci e le navi battenti bandiera di uno Stato membro; tali operazioni possono essere effettuate unicamente in porto in conformità delle disposizioni del presente capo.

3. Nelle acque comunitarie, ad eccezione dei porti designati, sono vietate le operazioni di trasbordo tra pescherecci di paesi terzi o tra tali pescherecci e le navi battenti bandiera di uno Stato membro, in conformità delle disposizioni del presente capo.

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire il testo. È opportuno osservare che il consiglio consultivo regionale per la flotta d'alto mare chiede il divieto delle operazioni di trasbordo effettuate in mare.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro non sono autorizzate a trasbordare in mare, al di fuori delle acque comunitarie, le catture effettuate da pescherecci di paesi terzi.

4. Al di fuori delle acque comunitarie sono vietate le operazioni di trasbordo effettuate in mare tra navi battenti bandiera di uno Stato membro o tra tali navi e pescherecci di paesi terzi.

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire il testo. È opportuno osservare che il consiglio consultivo regionale per la flotta d'alto mare chiede il divieto delle operazioni di trasbordo effettuate in mare.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 5 - paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri designano un luogo utilizzato per gli sbarchi o un luogo in prossimità della costa (porti designati) in cui sono consentiti gli sbarchi o i trasbordi di pesce previsti al paragrafo 2.

1. Gli Stati membri designano porti per gli sbarchi o luoghi in prossimità della costa (porti designati) in cui sono consentiti i servizi portuali e gli sbarchi o i trasbordi di pesce previsti al paragrafo 2.

Motivazione

Onde chiarire la formulazione e garantire una maggiore concordanza con il paragrafo 2 che a sua volta include i servizi portuali.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. I comandanti dei pescherecci di paesi terzi o i loro rappresentanti notificano alle autorità competenti dello Stato membro di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, almeno 72 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, le informazioni di seguito indicate:

1. I comandanti dei pescherecci di paesi terzi o i loro rappresentanti notificano alle autorità competenti dello Stato membro di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, almeno 72 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, salvo casi di forza maggiore, le informazioni di seguito indicate:

Motivazione

Quando si deve raggiungere un porto in ragione delle condizioni atmosferiche o di un'avaria meccanica, non si può sempre rispettare il termine di 72 ore per la notifica preventiva.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 6 - paragrafo 1 - lettera g bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis) quantità da sbarcare o trasbordare.

Motivazione

L'imbarcazione non intende necessariamente scaricare o trasbordare tutte le catture di cui alla lettera f).

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 6 - paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione, conformemente alla procedura prevista all'articolo 52, può esonerare talune categorie di pescherecci dei paesi terzi dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto, tra l'altro, della distanza tra le zone di pesca, i luoghi di sbarco e i porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati o immatricolati.

soppresso

Motivazione

Questo tipo di eccezioni ostacola il controllo e disorienta i responsabili della sua applicazione. Inoltre non si comprende la discrezionalità della Commissione né viene giustificato in quali casi né per quali ragioni determinate imbarcazioni sarebbero esentate dall'obbligo generale.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, lo Stato membro di approdo può autorizzare l'accesso al porto e lo sbarco della totalità o di parte delle catture anche se le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono complete o la loro verifica è ancora in corso, purché le catture siano conservate sotto il controllo delle autorità competenti. Il pesce potrà essere posto in vendita, preso in consegna o trasportato soltanto dopo il ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 o il completamento della verifica. Se tale procedura non è completata entro 14 giorni dallo sbarco, lo Stato membro di approdo può confiscare le catture e disporre delle medesime in conformità della normativa nazionale.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, lo Stato membro di approdo può autorizzare l'accesso al porto e lo sbarco della totalità o di parte delle catture anche se le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono complete o la loro verifica è ancora in corso, purché le catture surgelate siano conservate sotto il controllo delle autorità competenti. Il pesce potrà essere posto in vendita, preso in consegna o trasportato soltanto dopo il ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 o il completamento della verifica. Se tale procedura non è completata entro 14 giorni dallo sbarco, lo Stato membro di approdo può confiscare le catture e disporre delle medesime in conformità della normativa nazionale. I costi di immagazzinamento saranno a carico degli operatori.

Motivazione

Non è possibile confiscare così a lungo del pesce fresco.

Essere a conoscenza del fatto che, nel caso in cui non vengano fornite tutte le informazioni richieste, i costi decorrenti dalle verifiche effettuate dallo Stato di approdo sono a carico dell'operatore può costituire un ulteriore incentivo affinché le imbarcazioni che desiderino accedere ai porti ottemperino agli obblighi di notifica.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Qualora le catture di cui al paragrafo 4 siano fresche, il pesce viene venduto attraverso i canali regolari. Il ricavato di tale vendita resta sotto il controllo delle autorità competenti finché il periodo di cui al paragrafo 4 non sia concluso.

Motivazione

Il pesce fresco deve essere venduto entro alcuni giorni per evitare che diventi avariato.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri effettuano, nei loro porti, ispezioni su almeno il 15% delle operazioni di sbarco, trasbordo e lavorazione a bordo effettuate ogni anno da pescherecci di paesi terzi.

1. Gli Stati membri effettuano, nei loro porti, ispezioni su almeno il 50% delle operazioni di sbarco, trasbordo e lavorazione a bordo effettuate ogni anno da pescherecci di paesi terzi.

Motivazione

Qualora gli Stati membri debbano controllare tutti i pescherecci in mare è discriminatorio prevedere ispezioni su appena il 15% dei pescherecci dei paesi terzi.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 9 - paragrafo 2 - lettera d)

Testo della Commissione

Emendamento

d) i pescherecci figuranti in un elenco di presunte navi INN adottato da un'organizzazione regionale di gestione della pesca e notificato in conformità dell'articolo 29.

d) i pescherecci figuranti in un elenco di presunte navi INN adottato da un'organizzazione regionale di gestione della pesca e notificato in conformità dell'articolo 29 e che non siano ancora stati inclusi nell'elenco comunitario di pescherecci INN di cui all'articolo 26.

Motivazione

Coerenza con il nuovo paragrafo 1 bis dell'articolo 4.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. L'ispezione obbedisce a norme e obiettivi precedentemente stabiliti dalla Commissione ed è svolta e attuata uniformemente nei vari Stati membri. Ogni Stato membro, seguendo i criteri forniti dalla Commissione, è tenuto a creare la propria base di dati in cui sono registrate tutte le ispezioni svolte nel suo territorio. Gli Stati membri, su richiesta, autorizzano la Commissione a consultare le loro basi di dati.

Motivazione

Le ispezioni svolte dagli Stati membri dovranno avere tutte lo stesso grado di complessità e di qualità a livello delle procedure per evitare distorsioni e ambiguità nel processo di esame delle navi. In tal senso, i criteri per questa attività dovranno essere obiettivamente stabiliti dalla Commissione europea. Occorrerà inoltre creare una base di dati in ogni Stato membro e la Commissione europea dovrà coordinare queste informazioni per potere attuare una pesca sostenuta.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 – Ispettori

soppresso

1. Gli Stati membri rilasciano un documento di identità ai loro ispettori, che devono essere muniti di tale documento ed esibirlo ogniqualvolta procedono all'ispezione di un peschereccio.

 

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli ispettori svolgano le loro mansioni conformemente alle norme stabilite nella presente sezione.

 

Motivazione

Tale articolo è completamente superfluo e crea sospetti esagerati sui metodi lavorativi degli ispettori e la negligenza degli Stati membri presupponendo che non rilascino neanche un documento di identità ai loro ispettori, il che sarebbe insolito. Inoltre, gli ispettori rientrano nell'ambito di competenza degli Stati membri e non della Commissione.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 12 - paragrafo 1 - alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se ha fondati motivi per ritenere che un peschereccio abbia praticato attività di pesca INN in conformità dei criteri di cui all'articolo 3, l'ispettore:

1. Se le informazioni raccolte durante l'ispezione forniscono motivi sufficienti per sospettare che un peschereccio abbia praticato attività di pesca INN in conformità dei criteri di cui all'articolo 3, l'ispettore:

Motivazione

La formulazione originale permette un'eccessiva soggettività nel lavoro di ispezione, il che riduce le garanzie giuridiche, il cui inadempimento può avere conseguenze giuridiche ed economiche gravi per lo Stato di approdo nel caso in cui risulti che l'imbarcazione non ha commesso alcuna violazione.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 12 - paragrafo 1 - lettera a)

Testo della Commissione

Emendamento

a) annota l'infrazione nel rapporto di ispezione;

a) annota la presunta infrazione nel rapporto di ispezione;

Motivazione

Coerenza con la nuova formulazione dell'alinea dell'articolo 12, paragrafo 1.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) sospende le operazioni di sbarco, trasbordo o lavorazione a bordo;

Motivazione

L'aggiunta di questo punto al paragrafo 1 è necessaria ai fini di una maggiore chiarezza delle disposizioni. È necessario sospendere le operazioni di sbarco per evitare conseguenze e costi ingiustificati.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. È vietata l'importazione nella Comunità di prodotti della pesca provenienti da attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate.

1. È vietata l'importazione nella Comunità di prodotti della pesca provenienti da attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate, conformemente ai criteri di cui all'articolo 3.

Motivazione

L'emendamento è volto a precisare che cosa si debba intendere per attività di pesca INN.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini dell'effettiva applicazione del divieto stabilito al paragrafo 1, possono essere importati nella Comunità unicamente i prodotti della pesca accompagnati da un certificato di cattura convalidato e verificato in conformità del presente regolamento.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I documenti di cattura ed eventuali documenti connessi, convalidati conformemente ai sistemi di documentazione delle catture adottati da un'organizzazione regionale di gestione della pesca e riconosciuti conformi dalla Commissione ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, sono accettati come certificati di cattura per i prodotti provenienti da specie cui si applicano tali sistemi di documentazione delle catture e sono soggetti agli obblighi di verifica spettanti allo Stato membro importatore ai sensi dell'articolo 17 e alle disposizioni previste all'articolo 18 in materia di diniego di importazione.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Chiunque ha il diritto di ricorrere contro le decisioni adottate dalle autorità competenti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 quando esse lo riguardino direttamente e individualmente. Il diritto di ricorso è esercitato in conformità delle disposizioni vigenti nello Stato membro interessato.

4. Qualunque persona, anche giuridica, ha il diritto di ricorrere contro le decisioni adottate dalle autorità competenti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 quando esse la riguardino direttamente e individualmente. Il diritto di ricorso è esercitato in conformità delle disposizioni vigenti nello Stato membro interessato.

Motivazione

Oltre alle persone fisiche, anche le persone giuridiche possono essere interessate dalle decisioni adottate dalle autorità.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 20

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 20 – Riesportazione

soppresso

1. La riesportazione di prodotti importati a titolo di un certificato di cattura in conformità del presente capo è autorizzata previa convalida di un certificato di riesportazione, su richiesta del riesportatore, a cura delle autorità competenti dello Stato membro da cui deve essere effettuata la riesportazione.

 

2. I certificati di riesportazione contengono tutte le informazioni prescritte nel modello che figura nell'allegato II e sono accompagnati da una copia dei certificati di cattura che sono stati accettati ai fini dell'importazione dei prodotti.

 

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive autorità competenti per la convalida e la verifica dei certificati di riesportazione.

 

Motivazione

Pur comprendendo la preoccupazione di assicurare la tracciabilità, non è adeguato imporre una serie di richieste di certificati che possono far sì che ne resti sempre qualcuna da adempiere, notificare, comunicare o inviare. Se, ai sensi del regolamento, è già possibile supporre che tutti i prodotti importati lo sono stati perché è stata certificata la loro legalità, non ha molto senso certificarla nuovamente quando il prodotto è riesportato dal territorio comunitario.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 23 - paragrafo 3 - lettera b)

Testo della Commissione

Emendamento

b) ad informare dell'annullamento lo Stato di bandiera e, se del caso, lo Stato di riesportazione; nonché

b) ad informare dell'annullamento lo Stato di bandiera; nonché

Motivazione

Coerenza con l'emendamento che sopprime l'articolo 20 sulla riesportazione.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 23 - paragrafo 4 - lettera b)

Testo della Commissione

Emendamento

b) ad informare lo Stato di bandiera e, se del caso, lo Stato di riesportazione;

b) ad informare lo Stato di bandiera; nonché

Motivazione

Coerenza con l'emendamento che sopprime l'articolo 20 sulla riesportazione.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 24 - titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 24 – Sospette attività di pesca INN

Articolo 24 – Procedura di individuazione di attività di pesca INN

Motivazione

In un regolamento di tale portata non pare molto corretto dal punto di vista giuridico parlare di meri sospetti.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, o un organismo da essa designato, raccoglie e analizza tutte le informazioni riguardanti attività di pesca INN:

1. La Commissione, o un organismo da essa designato, raccoglie e analizza tutte le informazioni riguardanti attività di pesca INN, conformemente ai criteri di cui all'articolo 3:

Motivazione

L'emendamento è volto a precisare che cosa si debba intendere per attività di pesca INN.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) informazioni relative alle sanzioni e alle multe applicate alle navi che praticano la pesca INN.

Motivazione

I dati relativi alle sanzioni e alle multe applicate alle navi INN dovranno essere valutati allo scopo di constatare l'efficacia di tali misure.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 25 - titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 25 – Presunte attività di pesca INN

Articolo 25 – Indagine su attività di pesca INN

Motivazione

Nel titolo dell'articolo precedente si parlava di "sospette" e nel presente articolo di "presunte". Non soltanto la differenza non è chiara bensì, come nel caso precedente, la modifica è più adeguata da un punto di vista giuridico oltre a rispondere meglio al contenuto dell'articolo.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 25 - paragrafo 2 - lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a) fornisce le informazioni raccolte dalla Commissione sulle presunte attività di pesca INN nonché una comunicazione dettagliata dei motivi che giustificano l'inclusione nell'elenco comunitario di navi da pesca INN;

Motivazione

Oltre a richiedere ufficialmente allo Stato di bandiera di adottare misure contro un'attività di pesca INN, è necessario trasmettere allo stesso tutta la documentazione ed i motivi che hanno portato la Commissione ad identificare detta attività come attività INN.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 25 - paragrafo 2 - lettera c)

Testo della Commissione

Emendamento

c) informa gli armatori o, se del caso, gli operatori delle navi delle conseguenze che deriverebbero dall'eventuale inclusione della nave nell'elenco comunitario delle navi INN, quali previste all'articolo 36. Invita inoltre gli Stati di bandiera a trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli armatori o, se del caso, gli operatori della nave, affinché tali persone possano essere sentite, se necessario, in conformità dell'articolo 26, paragrafo 3.

c) informa gli armatori o, se del caso, gli operatori delle navi delle conseguenze che deriverebbero dall'eventuale inclusione della nave nell'elenco comunitario delle navi INN, quali previste all'articolo 36. Invita inoltre gli Stati di bandiera a trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli armatori o, se del caso, gli operatori della nave, affinché tali persone possano essere sentite in conformità dell'articolo 26, paragrafo 3.

Motivazione

Non si può abolire il diritto di essere sentiti.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione stabilisce l'elenco comunitario delle navi INN. In tale elenco figurano le navi per le quali le informazioni ottenute in conformità del presente regolamento secondo le procedure previste agli articoli 24 e 25 consentono di stabilire la partecipazione ad attività di pesca INN e i cui Stati di bandiera non hanno adottato provvedimenti efficaci per contrastare tali attività.

1. La Commissione stabilisce l'elenco comunitario delle navi INN. In tale elenco figurano le navi per le quali le informazioni ottenute in conformità del presente regolamento secondo le procedure previste agli articoli 24 e 25 consentono di stabilire la partecipazione ad attività di pesca INN, conformemente ai criteri di cui all'articolo 3, e i cui Stati di bandiera non hanno adottato provvedimenti efficaci per contrastare tali attività.

Motivazione

L'emendamento è volto a precisare che cosa si debba intendere per attività di pesca INN.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 26 - paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. La Commissione notifica allo Stato di bandiera l'inclusione di una nave nell'elenco comunitario di navi da pesca INN e gli comunica in modo dettagliato i motivi per i quali si include detta nave nell'elenco.

Motivazione

Oltre all'armatore e all'operatore della nave, lo Stato di bandiera deve essere informato dell'inclusione di una delle sue navi nell'elenco INN, soprattutto quando gli si richieda successivamente di adottare misure al riguardo.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Quando un armatore possiede una nave inserita nell'elenco comunitario di navi INN, tutte le navi di cui è proprietario sono oggetto di un'ispezione particolareggiata.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) data della prima iscrizione nell'elenco delle navi INN;

h) data della prima iscrizione nell'elenco delle navi INN dell'Unione e, se applicabile, data della prima iscrizione in tale elenco di una o più organizzazioni regionali di gestione della pesca;

Motivazione

Anche l'iscrizione di un nave in un elenco delle navi INN gestito da un'organizzazione regionale di gestione della pesca dovrebbe figurare tra le informazioni.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis) le specifiche tecniche della nave in questione.

Motivazione

Per una corretta identificazione della nave sono necessarie anche le specifiche tecniche.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 28 - paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione prende tutte le misure necessarie per garantire la pubblicità dell'elenco comunitario delle navi INN, compresa la sua pubblicazione nel sito Internet della Direzione generale pesca e affari marittimi.

2. La Commissione pubblica l'elenco comunitario di navi da pesca INN nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e prende tutte le misure necessarie per garantire la pubblicità dell'elenco comunitario delle navi INN, compresa la sua pubblicazione nel sito Internet della Direzione generale pesca e affari marittimi.

Motivazione

Si assicura così che, in ogni caso, sia possibile trovare l'elenco in una pubblicazione specifica di carattere ufficiale.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 52, identifica gli Stati terzi che considera come Stati non cooperanti in materia di lotta contro le attività di pesca INN.

1. La Commissione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 52, identifica gli Stati terzi che considera come Stati non cooperanti in materia di lotta contro le attività di pesca INN, sulla base di criteri chiari, trasparenti e obiettivi.

Motivazione

Qualsiasi elenco di paesi, tale da avere conseguenze significative, deve essere stilato sulla base di criteri chiari e obiettivi.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) se lo Stato considerato è mai stato oggetto di misure commerciali restrittive in materia di prodotti ittici adottate da un' organizzazione regionale di gestione della pesca;

Motivazione

Si tratta di un elemento importante da prendere in considerazione in sede di identificazione dei paesi. Ad esempio l'ICCAT ha individuato diversi paesi ai quali vietava di effettuare diverse importazioni di tonni quando le loro navi praticavano la pesca INN.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si terrà conto, ove del caso, delle difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo, segnatamente in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.

7. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si terrà conto, ove del caso, delle difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo, segnatamente in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione pubblica un'analisi del suo probabile impatto sui paesi in via di sviluppo nonché una proposta relativa al finanziamento di programmi specifici atti a sostenere l'applicazione del presente regolamento ed eliminare le possibili conseguenze negative.

Motivazione

La proposta avrà un impatto significativo per i paesi in via di sviluppo e la Commissione ha promesso di fornire assistenza in proposito. L'emendamento le impone di presentare una proposta specifica.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 34

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, nel rispetto dei requisiti applicabili in materia di riservatezza, prende tutte le misure necessarie per garantire la pubblicità dell'elenco degli Stati non cooperanti, compresa la pubblicazione nel sito Internet della Direzione generale pesca e affari marittimi. L'elenco è aggiornato regolarmente e la Commissione predispone un sistema di notifica automatica degli aggiornamenti agli Stati membri, alle organizzazioni regionali di gestione della pesca e ai membri della società civile che ne facciano richiesta. Inoltre la Commissione trasmette l'elenco degli Stati non cooperanti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca, al fine di rafforzare la cooperazione tra la Comunità europea e tali organizzazioni per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

La Commissione pubblica l'elenco degli Stati non cooperanti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e prende tutte le misure necessarie per garantire la pubblicità a detto elenco, compresa la pubblicazione nel sito Internet della Direzione generale pesca e affari marittimi nel rispetto dei requisiti applicabili in materia di riservatezza. L'elenco è aggiornato regolarmente e la Commissione predispone un sistema di notifica automatica degli aggiornamenti agli Stati membri, alle organizzazioni regionali di gestione della pesca e ai membri della società civile che ne facciano richiesta. Inoltre la Commissione trasmette l'elenco degli Stati non cooperanti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca, al fine di rafforzare la cooperazione tra la Comunità europea e tali organizzazioni per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

Motivazione

Si assicura così che, in ogni caso, sia possibile trovare l'elenco in una pubblicazione specifica di carattere ufficiale. La frase relativa ai requisiti di riservatezza viene spostata per rendere chiaro che detti requisiti riguardano tutte le forme di pubblicità.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 36 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

h bis) Gli Stati membri rifiutano di consentire l'esportazione di un peschereccio battente la loro bandiera e figurante nell'elenco delle navi INN.

Motivazione

Un armatore dell'UE non dovrebbe poter aggirare gli effetti di avere una nave figurante nell'elenco delle navi INN semplicemente cambiando bandiera.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 36 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

j bis) gli Stati membri non possono in nessun caso concedere aiuti o sovvenzioni alle navi che praticano la pesca INN.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 37 - lettera h)

Testo della Commissione

Emendamento

h) gli Stati membri informano gli importatori, i trasbordatori, gli acquirenti, i fornitori di materiale, le banche e gli altri prestatari di servizi in merito ai rischi ai quali si espongono realizzando operazioni commerciali connesse ad attività di pesca con cittadini degli Stati considerati;

h) ogni Stato membro informa gli importatori, i trasbordatori, gli acquirenti, i fornitori di materiale, le banche e gli altri prestatari di servizi stabiliti nel suo territorio in merito ai rischi ai quali si espongono realizzando operazioni commerciali connesse ad attività di pesca con cittadini degli Stati considerati;

Motivazione

È necessario chiarire chi informa e chi è informato.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 37 - lettera i)

Testo della Commissione

Emendamento

i) la Commissione propone la denuncia di eventuali accordi bilaterali o accordi di partenariato conclusi nel settore della pesca con gli Stati considerati;

i) la Commissione propone la denuncia di eventuali accordi bilaterali o accordi di partenariato conclusi nel settore della pesca con gli Stati considerati quando il testo dell'accordo in questione abbia incluso impegni in materia di lotta contro la pesca INN;

Motivazione

La denuncia di un accordo deve essere collegata ad ambiti sottoscritti nel quadro di detto accordo. Se così non fosse, la Commissione può avvalersi di altri strumenti.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 41 - lettera a)

Testo della Commissione

Emendamento

a) le attività che si configurano come attività di pesca INN in conformità dei criteri stabiliti all'articolo 3;

a) le attività che si configurano come attività di pesca INN in conformità dei criteri stabiliti all'articolo 3 e incluse nell'elenco contenuto nell'Allegato (…) sulle "Infrazioni gravi";

Motivazione

L'articolo 3 si limita a stabilire criteri, del resto troppo ampi in taluni casi. È necessaria una maggior precisione sulle attività suscettibili di essere considerate pesca INN e sugli ambiti interessati.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 43 - paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un'infrazione grave o le persone giuridiche dichiarate responsabili di un'infrazione grave siano passibili di sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie massime non inferiori a 300 000 EUR per le persone fisiche e a 500 000 EUR per le persone giuridiche.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un'infrazione grave o le persone giuridiche dichiarate responsabili di un'infrazione grave siano passibili di sanzioni o misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie massime non inferiori a 300 000 EUR per le persone fisiche e a 500 000 EUR per le persone giuridiche.

Motivazione

La formulazione originale non fa una distinzione tra sanzioni amministrative e penali quando, da una parte, esistono ancora dubbi giuridici per quanto riguarda le competenze della Commissione in materia di sanzioni penali e, dall'altra, vi sono Stati membri i cui ordinamenti giuridici non prevedono azioni penali in materia di pesca.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 43 - paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri possono optare altresì per sanzioni penali sempreché il loro ammontare sia almeno equivalente a quello delle sanzioni amministrative.

Motivazione

Nonostante quanto indicato alla motivazione dell'emendamento al paragrafo 1, è altresì opportuno prevedere la possibilità di applicare sanzioni penali se l'ordinamento giuridico dello Stato membro in questione lo permette.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 45 bis

Testo della Commissione

Emendamento

 

Altre sanzioni accessorie

 

45 bis. Le sanzioni di cui al presente capitolo sono accompagnate da altre sanzioni o misure, in particolare:

 

a) un divieto temporaneo, almeno durante il periodo di programmazione, o un divieto permanente all'accesso ad aiuti o a sovvenzioni pubbliche;

 

b) la restituzione degli aiuti o delle sovvenzioni pubbliche percepite da navi INN durante il relativo periodo finanziario.

Motivazione

Occorre proibire alle navi INN di beneficiare di aiuti o di sovvenzioni pubbliche almeno durante il periodo del programma operativo. Il ritiro delle navi INN dall'elenco dei beneficiari ammissibili dovrebbe essere altresì reso obbligatorio affinché i contribuenti non finanzino navi o operatori condannati per le loro attività criminali. Le navi INN non dovrebbero ricevere il sostegno dei contribuenti e le navi che hanno ricevuto il denaro dei contribuenti durante il periodo di programmazione operativa dovrebbero rimborsare tali finanziamenti.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Nel corso del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento sono effettuati controlli semestrali volti ad accertare se gli Stati membri sono in grado di rispettare pienamente le sue disposizioni; qualora siano accertati casi di mancato rispetto del regolamento, si può chiedere allo Stato o agli Stati membri interessati di procedere ai necessari adeguamenti.

Motivazione

Una piena attuazione delle norme proposte implica adeguamenti appropriati nei singoli Stati membri per quanto concerne il diritto nazionale, i sistemi di ispezione, i requisiti in materia di finanziamento, la formazione ecc.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Allegato II

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tale allegato è soppresso.

Motivazione

Coerenza con l'emendamento volto a sopprimere l'articolo 20.

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

La pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) è un grave problema, sempre più sentito in tutto il mondo. Le cause e l'importanza della pesca INN e le misure intraprese (o non intraprese) dall'Unione europea e dalla comunità internazionale sono state oggetto di analisi nella prima relazione Aubert[1]. In quella relazione, il Parlamento presentava una serie di richieste:

· una migliore attuazione delle disposizioni esistenti della PCP, allo scopo di ridurre la pesca illegale e non dichiarata da parte di pescherecci comunitari (par.  8);

· il divieto del commercio del pesce di origine INN (par. 14 ii);

· la creazione di un registro comunitario delle navi che praticano la pesca INN (par. 18, secondo punto);

· delle sanzioni minime comuni per le violazioni gravi (par. 18, terzo punto);

· la richiesta che l'origine legale del pesce sia provata prima che ne sia consentito lo sbarco nei porti UE o l'importazione nell'UE (par. 18, sesto punto);

· il divieto d'accesso ai porti comunitari alle navi che siano coinvolte in attività di pesca INN e al pesce proveniente da tali pescherecci (par. 20);

· l'invito agli importatori, ai trasportatori e agli altri settori interessati a non effettuare trasbordi e a non trattare pesce pescato da tali imbarcazioni (par. 20).

Tali richieste godevano di un ampio sostegno interpartitico, sia in seno alla commissione per la pesca sia in Parlamento.

La Commissione ha risposto tempestivamente, elaborando una proposta articolata di regolamento, volto a combattere la pesca INN laddove necessario. Il Parlamento dovrebbe garantire il pieno sostegno alla proposta, poiché è in larga misura basata sulle richieste che esso stesso ha presentato. In effetti, se la proposta fosse approvata nella sua forma attuale, l'Unione si troverebbe in prima linea a livello internazionale nella lotta alla pesca INN e in una posizione tale da esercitare pressione sugli Stati che continuano a permettere ai propri pescherecci di praticare tali attività. Considerando che l'Unione europea è una delle principali potenze pescherecce e il più grande mercato di pesce del mondo, è chiaro che debba assumersi la responsabilità di svolgere un ruolo guida.

La proposta è piuttosto articolata, ma i punti fondamentali includono:

· l'elaborazione di un elenco di pescherecci (battenti bandiera comunitaria e non) dediti alla pesca INN;

· un sistema di controlli dello Stato di approdo che impedisca l'accesso a pescherecci di paesi terzi che praticano la pesca INN;

· un divieto sulle importazioni di pesce derivante da attività INN, attraverso la richiesta allo Stato di bandiera di un certificato che attesti che il pesce è stato catturato legalmente;

· l'istituzione di un sistema di allarme comunitario destinato a segnalare eventuali dubbi circa la pratica della pesca INN;

· il divieto di importare pesce da paesi che non cooperano con il programma dell'Unione europea;

· delle disposizioni che indichino in modo dettagliato quali azioni vanno intraprese per ciascuna delle situazioni sopra descritte.

È chiaramente necessario garantire che la presente proposta sia compatibile con il regolamento di controllo[2] (che sarà oggetto di una nuova proposta di regolamento da parte del Consiglio nell'ottobre 2008).

Aspetti controversi della proposta

Sono tre gli aspetti principali oggetto di controversie, segnatamente l'ambito di applicazione del regolamento, il certificato di cattura e l'armonizzazione delle sanzioni.

1.  Ambito di applicazione del regolamento

Si tratta qui di stabilire se il regolamento debba essere applicato ai pescherecci battenti bandiera comunitaria o soltanto ai pescherecci di paesi terzi.

È evidente che l'Unione europea debba applicare ai propri pescherecci e ai propri operatori le stesse norme imposte a terzi. Gli Stati membri e parte dell'industria ittica ritengono invece che i pescherecci comunitari siano già soggetti alle disposizioni della politica comune della pesca (PCP) e che pertanto siano diversi rispetto ai pescherecci di paesi terzi. Ciò equivale a dire "siamo migliori di chiunque altro". Una simile posizione non può essere accettata per molteplici ragioni.

Innanzi tutto, anche altri paesi dispongono dei regolamenti per la gestione della pesca e spesso si tratta di regolamenti molto dettagliati e talvolta più severi rispetto a quelli dell'Unione europea. I regolamenti più dettagliati includono, tra gli altri, quelli adottati da Norvegia, Islanda, Canada, Australia e altri ancora. L'Unione europea non è l'unica ad imporre delle regole in materia di pesca.

In secondo luogo, il fatto che i pescherecci comunitari siano soggetti a controlli più severi rispetto a quelli di altri paesi è una leggenda divulgata dall'industria della pesca e da alcuni Stati membri dell'Unione europea. La recente relazione della Corte dei conti europea[3] ha evidenziato chiaramente in che misura gli Stati membri non attuano la PCP. Nell'Unione europea non c'è una "cultura della conformità", come ha ammesso l'industria stessa. La relazione della Corte ha avuto un'ampia diffusione e gli altri paesi adesso sanno esattamente come stanno le cose nell'Unione europea.

I casi più sensazionali di pesca INN degli ultimi anni hanno riguardato la pesca del tonno rosso, del merluzzo nel Mar di Barents e nel Mar Baltico e del dentice della Patagonia, tutte attività che hanno visto il coinvolgimento dell'Unione europea in termini di pescherecci, operatori o importatori. L'Unione europea è pertanto coinvolta direttamente, con ruoli molteplici, in diverse attività di pesca INN. Se da un lato paesi come la Cina, la Corea o le bandiere di comodo fanno poco per attuare le norme, dall'altro vi sono molti paesi che ritengono che l'Unione europea sia parte del problema della pesca INN, piuttosto che un modello da prendere ad esempio.

Nel corso della consultazione pubblica che ha preceduto la pubblicazione della relazione, il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA) ha invocato l'adozione di misure non discriminatorie per affrontare la questione della pesca INN[4].

Se le disposizioni del regolamento INN non fossero applicabili ai pescherecci comunitari, si potrebbe affermare, a ragione, che l'Unione europea si arroga il privilegio di dedicarsi alla pesca INN, criticando al contempo gli altri.

In terzo luogo, qualora l'Unione europea imponesse condizioni e regimi diversi in merito alle attività di pesca INN per i pescherecci comunitari rispetto a quelli di paesi terzi, si tratterebbe di una pratica discriminatoria ai sensi delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Una delle conseguenze per un peschereccio che figura nell'elenco delle imbarcazioni dedite ad attività di pesca INN sarebbe il divieto di importazione del pesce proveniente da tale peschereccio o, in altre parole, una barriera commerciale. Se l'Unione europea cercasse di imporre delle barriere per i prodotti di paesi terzi sulla base di misure che non segue essa stessa, violerebbe chiaramente le disposizioni dell'OMC in materia di non discriminazione. L'Unione europea ha la possibilità e il dovere di assumere una posizione che le consenta di intervenire contro coloro che continuano a dedicarsi alla pesca INN in paesi terzi.

2.  Sanzioni da imporre

Attualmente, i livelli sanzionatori previsti dai diversi Stati membri sono estremamente variabili e la Commissione e la Corte dei conti hanno rilevato che tali sanzioni non sono sufficientemente dissuasive. Il Parlamento invoca da tempo l'adozione di sanzioni armonizzate, tali da essere dissuasive, piuttosto che un semplice costo da pagare per svolgere l'attività[5].

Gli Stati membri ritengono che l'imposizione di sanzioni penali sia di loro competenza, ma una recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee[6] ha stabilito che la Comunità può chiedere agli Stati membri di imporre sanzioni penali, fermo restando il diritto di quest'ultimi di decidere in merito alla natura e all'ammontare di dette sanzioni. La sentenza si applica tuttavia alle sanzioni penali. La proposta non invoca l'adozione di sanzioni penali, ma intende piuttosto definire un livello massimo delle sanzioni che possono essere imposte, tale da risultare ragionevole e sufficientemente dissuasivo. Inoltre, l'imposizione di sanzioni tanto diverse è discriminatoria nei confronti di alcuni pescatori dell'UE.

Per assicurare l'attuazione adeguata del regolamento è necessario un elevato grado di integrazione a livello comunitario dei servizi responsabili delle ispezioni e dei controlli, inclusa l'istituzione di un corpo di ispettori comunitari. La sussidiarietà in questo ambito della PCP non è evidentemente riuscita a garantire il livello necessario di osservanza.

Dato che i pescherecci dediti alla pesca INN tendono a concentrarsi sulle attività più lucrative (tonno rosso, merluzzo), le sanzioni dovrebbero essere sufficientemente severe da risultare dissuasive.

3.  Certificato di cattura

Il certificato di cattura dovrà garantire una migliore tracciabilità dei prodotti ittici, rappresentando in tal modo uno strumento importante del regolamento. Il sistema è stato giudicato troppo complesso, ma la pesca nel mondo globalizzato d'oggi è un'attività estremamente complessa, con il pesce che viene trasportato da un angolo all'altro del pianeta, dal momento della cattura fino a quando viene venduto al consumatore finale. Il passaggio attraverso diverse frontiere, porti e aeroporti consente di mescolare il pesce catturato legalmente e illegalmente, offrendo in pratica un modo per riciclare il pesce catturato illegalmente. Un sistema di tracciabilità completo ed efficace è fondamentale per ridurre al minimo il riciclaggio del pesce catturato illegalmente.

Alcuni Stati membri insistono sul fatto che il certificato non debba essere un ostacolo al commercio, dato che l'Unione europea ha bisogno del pesce per la propria industria di trasformazione e per i propri mercati. Essi non vogliono che il sistema di certificazione influisca sull'approvvigionamento di pesce dell'UE. Tuttavia, in determinati settori, come quelli menzionati in precedenza (tonno rosso, merluzzo, ecc.), la percentuale di pesce catturato illegalmente è estremamente elevata, pari talvolta alla metà delle catture totali o addirittura superiore, e alcuni settori dell'industria comunitaria hanno tratto vantaggio da tale situazione. Di conseguenza, il sistema di tracciabilità deve, per definizione, avere la possibilità di interferire con il mercato, poiché altrimenti risulterebbe del tutto inutile. Inoltre, la maggior parte del pesce importato nell'UE proviene da settori dove l'impiego di tale sistema di certificazione non risulterebbe particolarmente oneroso, mentre consentirebbe di identificare le attività di pesca INN in altri settori.

La Commissione, gli Stati membri e l'industria sono chiamati a collaborare per individuare un sistema che combini efficienza ed efficacia, limitando quanto più possibile gli oneri amministrativi, fermo restando che il certificato di cattura continui ad essere un pilastro del regolamento. In caso contrario, l'intero sistema avrebbe una funzione puramente accessoria, senza alcuna ripercussione sulla pesca INN.

Paesi in via di sviluppo

Molti paesi in via di sviluppo non hanno le risorse (finanziarie, logistiche, amministrative, umane, ecc.) per adempiere agli obblighi di controllo e certificazione che il regolamento proposto impone, se desiderano avere accesso al mercato dell'UE. In occasione della Conferenza ministeriale sulla lotta alla pesca illegale, svoltasi a Lisbona nell'ottobre 2007, molti paesi in via di sviluppo hanno manifestato l'intenzione di collaborare alla lotta contro la pesca INN, ma per poterlo fare hanno bisogno di aiuto.

La proposta fa riferimento a tale bisogno (articolo 30) ma non contiene alcuna iniziativa concreta. È fondamentale che la Commissione collabori con tali paesi e conduca delle consultazioni sia con i governi sia con i rappresentanti dei settori della pesca e della trasformazione dei prodotti ittici (e non soltanto con i paesi con i quali l'UE ha concluso degli accordi di partenariato nel settore della pesca), in modo da aiutarli a istituire dei programmi di controllo e tracciabilità adeguati, che consentano loro di accedere al mercato comunitario. Alcuni paesi in via di sviluppo hanno elaborato o stanno elaborando dei piani d'azione nazionali per la lotta alla pesca illegale, come richiesto dal Piano d'azione internazionale della FAO per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. La Comunità (la Commissione e gli Stati membri congiuntamente) dovrebbe aiutare questi paesi ad identificare le priorità e quindi ad intraprendere le relative azioni.

Consultazione e cooperazione

Per migliorare ulteriormente il sistema di controllo comunitario, ivi inclusi il presente regolamento e la revisione del regolamento di controllo, sarà necessaria un'ampia collaborazione e cooperazione da parte delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri, dei consigli consultivi regionali e di tutte le parti interessate, compreso il settore della pesca e i consumatori, per raccogliere e divulgare le informazioni.

Un approccio a lungo termine

Come detto in precedenza, qualora la presente proposta fosse approvata nella sua forma attuale, l'Unione europea assumerebbe un ruolo guida nella lotta mondiale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Anche l'Unione europea avrà però bisogno di aiuto in questa lotta. È pertanto fondamentale rafforzare la sua attività attraverso le organizzazioni regionali per la gestione delle attività di pesca (RFMO) e altre sedi internazionali, affinché disposizioni analoghe a quelle contenute nella presente proposta vengano approvate a livello internazionale, da parte di altri paesi o da organismi internazionali, a seconda dei casi.

Se tale processo porterà a dei risultati, l'Unione europea potrà effettivamente affermare di combattere davvero la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

  • [1]  A6-0015/2007, Relazione sull'attuazione del piano d'azione dell'Unione europea contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2007 (P6_TA(2007)0044).
  • [2]  Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo nell'ambito della politica comune della pesca.
  • [3]  Relazione speciale n. 7/2007 (GU C 317 del 28.12.2007).
  • [4]  ACFA – EP(07)38 def. Bruxelles, 30 marzo 2007, ACFA opinion on a new strategy envisaged by the Commission for the fight against illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing (Parere CCPA su una nuova strategia prevista dalla Commissione per la lotta contro la pesca illegale non dichiarata e non regolamentata (INN)).
  • [5]  Si vedano ad esempio le relazioni A5-0228/2002 (Attwool), A5-0470/2001 (Miguelez Ramos) e A4-0298/1997 (Fraga Estevez).
  • [6]  Causa C-440/05 Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea, sentenza del 23 ottobre 2007.

PARERE della commissione per il commercio internazionale (9.4.2008)

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
(COM(2007)0602 – C6‑0454/2007 – 2007/0223(CNS))

Relatore per parere: Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

La pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) costituisce una delle peggiori minacce alla sostenibilità degli stock ittici e alla biodiversità marina. Pertanto la proposta della Commissione è da accogliere molto positivamente.

Poiché la Comunità europea è il principale mercato e il primo importatore di prodotti della pesca, spetta a quest'ultima istituire un sistema che impedisca la pesca INN e, altrettanto importante, la sua commercializzazione. Tuttavia, è della massima importanza che tale sistema sia conforme agli obblighi multilaterali e bilaterali a livello internazionale.

L'obiettivo principale del sistema di certificazione deve essere quello di garantire la tracciabilità. Deve essere possibile rintracciare un determinato prodotto, dalla cattura fino alla destinazione finale, lungo l'intera catena dell'approvvigionamento.

Molte delle attività di pesca INN si svolgono in acque internazionali, oppure nelle acque dei paesi in via di sviluppo, dove si possono effettuare questi sbarchi. Per assicurare l'efficienza del sistema, si potrebbero erogare aiuti ai paesi in via di sviluppo. Gli Stati membri e la Commissione potrebbero ammettere che bisognerà fornire assistenza ai paesi in via di sviluppo, per aiutarli a rispettare i requisiti comunitari e internazionali. Potrebbero essere erogati aiuti finanziari, insieme a programmi di formazione. In questo modo si eviterebbe, inoltre, la creazione di barriere non tariffarie.

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo proposto dalla Commissione[1]Emendamento

Emendamento 1

Considerando 2 bis (nuovo)

 

(2 bis) Al fine di garantire la conformità con le regole dell'OMC sulla non discriminazione e sul trattamento nazionale, nulla nel presente regolamento dovrebbe portare ad un trattamento discriminatorio in relazione alle misure prese per combattere la pesca INN.

Motivazione

Per non violare gli obblighi dell'OMC, questi ultimi andrebbero menzionati anche all'articolo 1.

Emendamento 2

Considerando 13

(13) Occorre vietare l'importazione nella Comunità di prodotti della pesca provenienti dalla filiera INN. Per assicurare l'effettiva applicazione di tale divieto e garantire che tutti i prodotti importati siano stati catturati nel rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione e, ove del caso, di altre norme pertinenti per i pescherecci interessati, occorre istituire un sistema di certificazione applicabile a tutte le importazioni di prodotti della pesca nella Comunità.

(13) Occorre vietare l'importazione nella Comunità di prodotti della pesca provenienti dalla filiera INN. Per assicurare l'effettiva applicazione di tale divieto e la tracciabilità e garantire che tutti i prodotti importati siano stati catturati nel rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione e, ove del caso, di altre norme pertinenti per i pescherecci interessati, occorre istituire un sistema di certificazione applicabile a tutte le importazioni di prodotti della pesca nella Comunità.

Motivazione

Questo obiettivo specifico va menzionato.

Emendamento 3

Considerando 14

(14) La Comunità deve tenere conto delle limitazioni di capacità dei paesi in via di sviluppo nell'attuazione del sistema di certificazione.

(14) La Comunità deve tenere conto di tutte le limitazioni di capacità dei paesi in via di sviluppo nell'attuazione del sistema di certificazione e aiutare tali paesi ad evitare potenziali barriere non tariffarie nel commercio.

Motivazione

Se si vuole che il sistema di certificazione sia pienamente funzionale, non basta tener conto delle limitazioni di capacità.

Emendamento 4

Considerando 14 bis (nuovo)

 

(14 bis) Gli aiuti potrebbero essere forniti, tra l'altro, sotto forma di contributi finanziari, assistenza tecnica e programmi di formazione.

Emendamento 5

Considerando 34

(34) La cooperazione tra Stati membri, Commissione e paesi terzi è essenziale per garantire che la pesca INN sia oggetto di indagini adeguate e che possano essere applicate le misure previste dal presente regolamento. Per rafforzare tale cooperazione è opportuno istituire un sistema di assistenza reciproca.

(34) La cooperazione, il coordinamento e lo scambio di buone prassi tra Stati membri, Commissione e paesi terzi sono essenziali per garantire che la pesca INN sia oggetto di indagini adeguate e che possano essere applicate le misure previste dal presente regolamento. Per rafforzare tale cooperazione è opportuno istituire un sistema di assistenza reciproca.

Motivazione

Anche il coordinamento e lo scambio di buone prassi sono necessari.

Emendamento 6

Considerando 37

(37) Il presente regolamento considera la pesca INN come una violazione particolarmente grave delle leggi, norme e regolamentazioni applicabili, in quanto costituisce un forte ostacolo al conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle norme infrante e rischia di compromettere la sostenibilità degli stock interessati e la conservazione dell'ambiente marino. In considerazione del suo campo di applicazione limitato, il presente regolamento deve essere attuato sulla base e a complemento del regolamento (CEE) n. 2847/93, che istituisce il quadro di riferimento per il controllo e il monitoraggio delle attività di pesca nell'ambito della politica comune della pesca. Il presente regolamento rafforza quindi le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2847/93 concernenti le ispezioni in porto delle navi di paesi terzi (articoli 28 sexties, 28 septies e 28 octies), che sono ora abrogate e sostituite dal regime di ispezione in porto istituito dal capo II del presente regolamento. Il presente regolamento prevede inoltre, al capo X, un regime sanzionatorio specifico per le attività di pesca INN. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2847/93 in materia di sanzioni (articolo 31) continuano ad applicarsi alle violazioni delle norme della politica comune della pesca diverse da quelle contemplate dal presente regolamento.

(37) Il presente regolamento considera la pesca INN come una violazione particolarmente grave delle leggi, norme e regolamentazioni applicabili, in quanto costituisce un forte ostacolo al conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle norme infrante e rischia di compromettere la sopravvivenza dei pescatori che svolgono le loro attività legalmente, la sostenibilità del settore e degli stock interessati e la conservazione dell'ambiente marino. In considerazione del suo campo di applicazione limitato, il presente regolamento deve essere attuato sulla base e a complemento del regolamento (CEE) n. 2847/93, che istituisce il quadro di riferimento per il controllo e il monitoraggio delle attività di pesca nell'ambito della politica comune della pesca. Il presente regolamento rafforza quindi le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2847/93 concernenti le ispezioni in porto delle navi di paesi terzi (articoli 28 sexties, 28 septies e 28 octies), che sono ora abrogate e sostituite dal regime di ispezione in porto istituito dal capo II del presente regolamento. Il presente regolamento prevede inoltre, al capo X, un regime sanzionatorio specifico per le attività di pesca INN. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2847/93 in materia di sanzioni (articolo 31) continuano ad applicarsi alle violazioni delle norme della politica comune della pesca diverse da quelle contemplate dal presente regolamento.

Justification

Occorre precisare il tipo di rischio esistente.

Emendamento 7

Articolo 1, paragrafo 2

A tal fine ogni Stato membro adotta, in conformità del diritto comunitario, provvedimenti atti a garantire l'efficacia del regime. Esso mette a disposizione delle proprie autorità competenti mezzi sufficienti per l'espletamento delle loro funzioni definite nel presente regolamento.

A tal fine ogni Stato membro adotta, in conformità del diritto comunitario e degli obblighi internazionali sia multilaterali che bilaterali, provvedimenti atti a garantire l'efficacia del regime. Esso mette a disposizione delle proprie autorità competenti mezzi sufficienti per l'espletamento delle loro funzioni definite nel presente regolamento.

Motivazione

Per evitare violazioni degli obblighi multilaterali o bilaterali, questo aspetto andrebbe menzionato anche all'articolo 1.

PROCEDURA

Titolo

Regime comunitario contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

Riferimenti

COM(2007)0602 – C6-0454/2007 – 2007/0223(CNS)

Commissione competente per il merito

PECH

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

INTA

11.12.2007

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Daniel Varela Suanzes-Carpegna

20.11.2007

 

 

Approvazione

8.4.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Graham Booth, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Syed Kamall, Alain Lipietz, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jean-Pierre Audy, Sebastian Valentin Bodu, Ole Christensen, Rovana Plumb

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Catherine Neris

  • [1]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

PROCEDURA

Titolo

Sistema comunitario contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU)

Riferimenti

COM(2007)0602 – C6-0454/2007 – 2007/0223(CNS)

Consultazione del PE

7.12.2007

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

PECH

11.12.2007

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

DEVE

11.12.2007

INTA

11.12.2007

ENVI

11.12.2007

 

Pareri non espressi

       Decisione

DEVE

5.11.2007

ENVI

27.11.2007

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Marie-Hélène Aubert

22.11.2007

 

 

Approvazione

19.5.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

22

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jim Allister, Stavros Arnaoutakis, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Hélène Goudin, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Luca Romagnoli, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Cornelis Visser

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Raül Romeva i Rueda

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Willem Schuth, Kathy Sinnott, Kyösti Virrankoski

Deposito

23.5.2008