RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) nn. 552/97 e 1933/2006 e i regolamenti (CE) nn. 964/2007 e 1100/2006 della Commissione
29.5.2008 - (COM(2007)0857 – C6‑0051/2008 – 2007/0289(CNS)) - *
Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Helmuth Markov
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) nn. 552/97 e 1933/2006 e i regolamenti (CE) nn. 964/2007 e 1100/2006 della Commissione
(COM(2007)0857 – C6‑0051/2008 – 2007/0289(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0857),
– visto l'articolo 133 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0051/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A6‑0200/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Sin dalla sua creazione il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate (SPG) costituisce uno degli strumenti chiave della politica comunitaria in materia di commercio e sviluppo al fine di assistere i paesi in via di sviluppo a ridurre la povertà generando reddito attraverso il commercio internazionale e di contribuire al loro sviluppo sostenibile promuovendo lo sviluppo industriale e la diversificazione delle loro economie. |
Motivazione | |
L'obiettivo principale e complessivo del sistema è quello di assistere i paesi in via di sviluppo a ridurre la povertà. | |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2 bis) L'obiettivo principale della politica di sviluppo dell'UE e quindi dell'SPG è contribuire, mediante una maggiore diversificazione delle economie dei paesi in via di sviluppo e una loro più ampia partecipazione al commercio mondiale, al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), all’eliminazione della povertà e alla promozione dello sviluppo sostenibile e del buon governo nei paesi in via di sviluppo. |
Motivazione | |
Il sistema SPG non ha lo scopo di intensificare gli scambi commerciali dell'UE, bensì quello di sostenere i paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno avanzati, tramite le preferenze "Tutto tranne le armi" (EBA). All'inizio del nuovo regolamento va espressamente precisato che la politica di sviluppo dell'UE e quindi anche il nuovo regolamento SPG hanno lo scopo centrale di conseguire gli OSM e la riduzione della povertà. | |
Emendamento 3 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Per aumentare il tasso di utilizzo e l’efficacia del SPG e consentire ai paesi in via di sviluppo di trarre vantaggio dal commercio internazionale e dai regimi preferenziali, l'Unione europea si adopera per fornire a tali paesi, in primo luogo a quelli meno sviluppati (PMS), un'adeguata assistenza tecnica. |
Motivazione | |
Per aumentare il tasso di utilizzo e l’efficacia del SPG, è importante fornire ai paesi in via di sviluppo un'adeguata assistenza tecnica. | |
Emendamento 4 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 8 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(8 bis) L'attuazione delle convenzioni cui si fa riferimento nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbe essere sostenuta mediante un aiuto tecnico. |
Motivazione | |
I paesi in via di sviluppo che sono disposti ad assumere gli oneri e le responsabilità specifici stabiliti nel regime speciale dovrebbero essere sostenuti a tal fine. | |
Emendamento 5 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 10 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(10 bis) I paesi in via di sviluppo che soddisfano i criteri di ammissibilità al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dopo il 31 ottobre 2008 dovrebbero poter beneficiare delle preferenze tariffarie supplementari non appena soddisferanno i suddetti criteri. La Commissione si pronuncia sulle nuove richieste su base annua. |
Motivazione | |
Nella presente proposta di regolamento non è previsto alcun meccanismo che consenta a un paese che si conforma a detti criteri dopo il 31 ottobre 2008 di chiedere di beneficiare del regime speciale d'incentivazione. Il testo attuale prevede che il paese debba aspettare l'entrata in vigore del prossimo regolamento, nel 2012, per presentare la sua richiesta. È fondamentale prevedere la possibilità di presentare nuove richieste affinché il regime speciale d'incentivazione conservi il suo carattere motivante. La frequenza proposta è di una volta all'anno. | |
Emendamento 6 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 15 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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15 bis. Per evitare l'erosione delle preferenze, nel prossimo regolamento la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di trasferire prodotti attualmente classificati come "sensibili" nella categoria dei prodotti "non sensibili". |
Emendamento 7 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) Per motivi di coerenza della politica commerciale comunitaria, i paesi beneficiari non devono usufruire al tempo stesso del sistema e di un accordo di libero scambio se questo copre già almeno tutte le preferenze previste a loro favore dal sistema attuale. |
(19) Per motivi di coerenza della politica commerciale comunitaria, i paesi beneficiari non devono usufruire al tempo stesso del sistema e di un accordo di libero scambio se questo copre già, applica effettivamente e, se del caso, consolida almeno tutte le preferenze previste a loro favore dal sistema attuale. |
Motivazione | |
Al fine di rafforzare la coerenza della politica commerciale comunitaria è necessario garantire che se la conclusione di un accordo commerciale di libero scambio conduce all'esclusione di un paese dalla lista dei beneficiari del sistema in parola, tale accordo non deve solamente coprire, ma anche applicare effettivamente e, se del caso, consolidare le preferenze già accordate a titolo del sistema. | |
Emendamento 8 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 21 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(21 bis) Le norme d'origine dovrebbero essere riviste per tener conto del cumulo interregionale e mondiale nonché della possibilità che un paese benefici di un trattamento preferenziale a titolo dell'SPG, dell'SPG+ e dell’iniziativa "Tutto tranne le armi"(EBA) anche se non è il paese destinatario finale dell'esportazione, a condizione che un valore sostanziale sia aggiunto ai prodotti nel paese in questione. Nel quadro di tale revisione dovrebbe altresì essere eliminato il requisito della doppia trasformazione di taluni prodotti. |
Motivazione | |
La Commissione dovrebbe rivedere il sistema delle norme d'origine e tenere conto del cumulo interregionale e mondiale nonché dell'ammissibilità di un paese al trattamento preferenziale dell'SPG, dell'SPG+ e del sistema "Tutto tranne le armi" anche se non è il paese destinatario finale dell'esportazione. Nel quadro di tale revisione la Commissione dovrebbe altresì eliminare il requisito della doppia trasformazione di taluni prodotti al fine di rendere più flessibili le modalità di applicazione delle norme d'origine per i paesi in via di sviluppo. | |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 21 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(21 ter) La Commissione, all'interno dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dovrebbe operare in via prioritaria per conseguire un accordo mirato ad armonizzare le norme di origine che stabiliscono un trattamento preferenziale a favore dei paesi in via di sviluppo e dei paesi meno avanzati. |
Motivazione | |
La complessità delle norme di origine è una delle cause principali del loro scarso utilizzo, mentre invece costituiscono uno strumento essenziale a favore dell'integrazione regionale. Un sistema armonizzato di norme di origine consentirebbe ai paesi in via di sviluppo e ai paesi meno avanzati di beneficiare maggiormente delle possibilità offerte dall'SPG. | |
Emendamento 10 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Sulla base dei più recenti dati comparabili e aggiustati disponibili al momento dell'adozione del presente regolamento, la Commissione stabilisce quali sono i paesi beneficiari che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1. |
Motivazione | |
L'emendamento ripristina la logica dell'articolo 3, paragrafo 2, della versione originaria del COM(2004)0699, al fine di aumentare la sicurezza dei dati e di creare trasparenza per tutti i paesi potenzialmente beneficiari. | |
Emendamento 11 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. La Commissione pubblica ogni anno nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso in cui sono elencati i paesi beneficiari che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1. |
Motivazione | |
Questa misura aumenterà la prevedibilità del sistema. | |
Emendamento 12 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 3 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se un paese beneficiario è firmatario di un accordo commerciale preferenziale con la Comunità che copra almeno tutte le preferenze a suo favore previste dal sistema, esso viene escluso dall’elenco di paesi beneficiari. |
2. Se un paese beneficiario è firmatario di un accordo commerciale preferenziale con la Comunità, l'applicazione dell'accordo commerciale ha precedenza sull'applicazione del sistema purché tale accordo applichi effettivamente e, se del caso, consolidi almeno tutte le preferenze a suo favore previste dal sistema. Un accordo commerciale con la Comunità non ostacola l'ammissibilità al regime speciale di incentivazione di cui agli articoli da 7 a 10. |
Motivazione | |
Qualora un accordo commerciale sia più favorevole rispetto al sistema attuale, esso deve prevalere su quest'ultimo purché tale accordo sia effettivamente applicato e sia realmente più favorevole. Inoltre, se un paese può ottenere delle preferenze supplementari rispettando le condizioni previste dal regime speciale d'incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, esso deve poter essere ammissibile a tale regime speciale anche se un accordo commerciale lo lega già alla Comunità. | |
Emendamento 13 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 3 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione notifica al paese beneficiario la sua esclusione dall’elenco di paesi beneficiari. |
3. In caso di esclusione dall’elenco di paesi beneficiari, il paese interessato e il Parlamento europeo vengono informati al riguardo dalla Commissione. |
Motivazione | |
Anche il Parlamento europeo dovrebbe essere informato. | |
Emendamento 14 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Per migliorare l'impatto del sistema, la Commissione fornisce ai paesi in via di sviluppo, e in particolare ai paesi meno sviluppati (PMS), un'adeguata assistenza tecnica al fine di dotarli della capacità istituzionale e regolamentare necessaria per sfruttare i vantaggi del commercio internazionale e del SPG. |
Motivazione | |
I paesi in via di sviluppo devono beneficiare di un'adeguata assistenza affinché possano partecipare pienamente al sistema commerciale internazionale e ai regimi preferenziali. | |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ai fini dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa sono quelli fissati dal regolamento (CEE) n. 2454/93. |
2. Ai fini dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa sono quelli fissati dal regolamento (CEE) n. 2454/93. La forma, la sostanza e le procedure del sistema delle norme di origine sono oggetto di una revisione regolare al fine di valutarne gli effetti sui tassi di utilizzo dell'SPG e di meglio contribuire all'obiettivo di promozione dello sviluppo economico. |
Motivazione | |
Le norme di origine sono importanti per le possibilità di esportazione dei paesi in via di sviluppo nel quadro dei sistemi GSP, GSP+ ed EBA. In diversi casi, norme di origine più severe di quanto necessario ostacolano l'utilizzo di tali sistemi. La revisione delle norme di origine avviene senza la consultazione del Parlamento. Per le future revisioni delle norme di origine, che dovrebbero avvenire su base regolare, la Commissione dovrà tenere conto del cumulo interregionale e globale e dell'eleggibilità di un paese al trattamento preferenziale GSP, GSP+ e EBA anche se non si tratta del paese destinatario finale dell'esportazione. Tali elementi accrescerebbero le possibilità dei paesi in via di sviluppo di utilizzare i sistemi SPG e contribuirebbero alla promozione dello sviluppo economico. | |
Emendamento 16 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. La Commissione considera prioritaria, in seno all'OMC, l'armonizzazione delle norme d'origine che stabiliscono un trattamento preferenziale a favore dei paesi in via di sviluppo e di quelli meno sviluppati. |
Motivazione | |
Nel quadro dei lavori di armonizzazione delle norme d'origine attualmente in corso in seno all'OMC, l'Unione europea dovrebbe esprimere la propria volontà di concedere la priorità ai lavori sul SPG. | |
Emendamento 17 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Viene inoltre fornita assistenza tecnica per aiutare i paesi in via di sviluppo ammissibili al regime a conformarsi ai requisiti in materia di ratifica ed effettiva applicazione previsti dal nuovo regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. |
Motivazione | |
È opportuno aiutare i paesi in via di sviluppo che intendano assumersi gli specifici oneri e le responsabilità derivanti dalla ratifica e dall'applicazione effettiva delle convenzioni internazionali richieste dal regime speciale di incentivazione. | |
Emendamento 18 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 8 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione verifica lo stato di ratifica e l’effettiva applicazione delle convenzioni di cui all’allegato III. Prima della fine del periodo di applicazione del presente regolamento, e in tempo per le discussioni circa il prossimo regolamento, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle convenzioni suddette, comprese raccomandazioni da parte degli organi di controllo. |
3. La Commissione verifica lo stato di ratifica e l’effettiva applicazione delle convenzioni di cui all’allegato III. Prima della fine del periodo di applicazione del presente regolamento, e in tempo per le discussioni circa il prossimo regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica e di applicazione delle convenzioni suddette per ogni paese beneficiario del regime speciale di incentivazione. Qualora opportuno, la Commissione include raccomandazioni da parte degli organi di controllo in merito ad eventuali misure aggiuntive che dovrebbero essere adottate da un determinato paese per l'effettiva applicazione di una convenzione. |
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Nella relazione la Commissione valuta anche l'efficacia del regime speciale di incentivazione in relazione al conseguimento del suo scopo e, se del caso, raccomanda la revisione dell'allegato III. |
Emendamento 19 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) un paese o territorio tra quelli elencati nell’allegato I abbia presentato una richiesta in tal senso entro il 31 ottobre 2008, e |
(a) un paese o territorio tra quelli elencati nell’allegato I abbia presentato una richiesta in tal senso entro il 31 ottobre 2008 oppure, per i paesi o territori che soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 8, paragrafi 1 e 2, dopo tale data su base annua, e |
Motivazione | |
Nella presente proposta di regolamento non è previsto alcun meccanismo che consenta a un paese che si conforma a detti criteri dopo il 31 ottobre 2008 di chiedere di beneficiare del regime speciale d'incentivazione. Il testo attuale prevede che il paese debba aspettare l'entrata in vigore del prossimo regolamento, nel 2012, per presentare la sua richiesta. È fondamentale prevedere la possibilità di presentare nuove richieste affinché il regime speciale d'incentivazione conservi il suo carattere motivante. La frequenza proposta è di una volta all'anno. | |
Emendamento 20 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 10 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione esamina la domanda accompagnata dalle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Nell'esame della domanda la Commissione tiene conto delle conclusioni delle pertinenti organizzazioni e agenzie internazionali. La Commissione può porre al paese richiedente tutti i quesiti che ritenga utili e può verificare le informazioni ricevute con il paese richiedente o con qualsiasi altra fonte pertinente. |
1. La Commissione esamina la domanda accompagnata dalle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Nell'esame della domanda la Commissione tiene conto delle conclusioni delle pertinenti organizzazioni e agenzie internazionali. La Commissione può porre al paese richiedente tutti i quesiti che ritenga utili e verifica le informazioni ricevute con il paese richiedente o con qualsiasi altra fonte pertinente, compresi il Parlamento europeo e i rappresentanti della società civile, tra cui le parti sociali. |
Motivazione | |
Il Parlamento europeo e altre "fonti pertinenti", come i rappresentanti della società civile, comprese le parti sociali, dovrebbero essere presi in considerazione in sede di verifica dell'attuazione della maggior parte delle convenzioni di cui all'allegato III, come le convenzioni relative ai diritti dell'uomo e alle norme professionali. | |
Emendamento 21 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 10 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione notifica al paese richiedente la decisione adottata ai sensi del paragrafo 2. Il paese cui è concesso il regime speciale di incentivazione viene informato della data di entrata in vigore della relativa decisione. Entro il 15 dicembre 2008 la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con l'elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. |
3. La Commissione notifica al paese richiedente la decisione adottata ai sensi del paragrafo 2. Il paese cui è concesso il regime speciale di incentivazione viene informato della data di entrata in vigore della relativa decisione. Entro il 15 dicembre 2008 la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, da aggiornare su base annua, con l'elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. |
Motivazione | |
Nella presente proposta di regolamento non è previsto alcun meccanismo che consenta a un paese che si conforma a detti criteri dopo il 31 ottobre 2008 di chiedere di beneficiare del regime speciale d'incentivazione. Il testo attuale prevede che il paese debba aspettare l'entrata in vigore del prossimo regolamento, nel 2012, per presentare la sua richiesta. È fondamentale prevedere la possibilità di presentare nuove richieste affinché il regime speciale d'incentivazione conservi il suo carattere motivante. La frequenza proposta è di una volta all'anno. | |
Emendamento 22 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 10 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Un paese richiedente al quale non sia concesso il regime speciale di incentivazione può chiedere e ottenere che la Commissione giustifichi la sua decisione. |
4. Un paese richiedente al quale non sia concesso il regime speciale di incentivazione può ottenere che la Commissione giustifichi la sua decisione e la comunichi a detto paese e al Parlamento europeo. |
Motivazione | |
Al fine di accrescere la trasparenza, la certezza giuridica e il controllo democratico, sia il Parlamento europeo che i paesi beneficiari dovrebbero essere costantemente informati dell'applicazione, dei progressi e dei risultati del SPG. | |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo -1 (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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-1. La Commissione provvede a controllare regolarmente che gli impegni assunti dai paesi beneficiari siano stati osservati e che non si applichi alcuno dei motivi per la revoca temporanea dei regimi preferenziali di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 16, paragrafi 1 e 2. Essa pubblica una relazione annuale sulle revoche temporanee e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri. |
Motivazione | |
La Commissione non deve limitarsi semplicemente ad attendere di ricevere da altri le informazioni su eventuali inosservanze degli obblighi atte a motivare una revoca temporanea, deve invece operare attivamente nei controlli sul rispetto di detti obblighi. Le informazioni su revoche temporanee dovrebbero essere pubbliche e una relazione annuale dovrebbe presentare una panoramica corretta del funzionamento dell'SPG. | |
Emendamento 24 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 17 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Se la Commissione o uno Stato membro riceve informazioni tali da giustificare una revoca temporanea e se la Commissione o uno Stato membro ritiene che vi siano motivi sufficienti per avviare un'inchiesta, ne informa il comitato e chiede di avviare consultazioni, che devono avvenire entro un mese. |
1. Se il Parlamento europeo, la Commissione o uno Stato membro riceve informazioni tali da giustificare una revoca temporanea e se il Parlamento europeo, la Commissione o uno Stato membro ritiene che vi siano motivi sufficienti per avviare un'inchiesta, ne informa il comitato e il Parlamento europeo e chiede di avviare consultazioni, che devono avvenire entro un mese. |
Motivazione | |
Il Parlamento europeo deve poter essere in grado di chiedere l'avvio di consultazioni. La revoca delle preferenze è una decisione importante con un forte impatto sulle possibilità commerciali del paese in via di sviluppo interessato. Il ruolo del Parlamento in tale ambito andrebbe rafforzato. | |
Emendamento 25 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 17 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Dopo le consultazioni la Commissione può decidere, entro un mese e secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 5, di avviare un’inchiesta. |
2. Dopo le consultazioni la Commissione può decidere, entro un mese e secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 5, di avviare un’inchiesta. Per quanto riguarda i motivi indicati all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), la Commissione avvia automaticamente un'inchiesta in ordine a tutti i casi in cui la commissione per l'applicazione delle norme dell'OIL dedica un "paragrafo speciale" a un paese beneficiario che non rispetta le norme fondamentali in materia di lavoro. |
Motivazione | |
L'applicazione delle norme fondamentali del lavoro riveste un'importanza particolare per difendere la legittimità del regime speciale di incentivazione dell'SPG+. È di conseguenza indispensabile avviare un'inchiesta non appena la commissione per l'applicazione delle norme dell'OIL constati una violazione delle norme fondamentali del lavoro. | |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, incluse le valutazioni, le osservazioni, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili dei pertinenti organi di controllo delle Nazioni Unite, dell'OIL e delle altre organizzazioni internazionali competenti. Queste servono come punto di partenza per l'inchiesta volta a stabilire se sia giustificata la revoca temporanea per i motivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a). La Commissione può verificare, all’occorrenza con gli operatori economici e il paese beneficiario interessati, le informazioni ricevute. |
3. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, incluse le valutazioni, le osservazioni, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili delle altre istituzioni europee e dei pertinenti organi di controllo delle Nazioni Unite, dell'OIL e delle altre organizzazioni internazionali competenti. Queste servono come punto di partenza per l'inchiesta volta a stabilire se sia giustificata la revoca temporanea per i motivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a). La Commissione può verificare, all’occorrenza con gli operatori economici, i rappresentanti della società civile, comprese le parti sociali, e il paese beneficiario interessati, le informazioni ricevute. |
Motivazione | |
La consultazione della società civile (comprese la parti sociali come i sindacati) e delle altre istituzioni europee (compreso il Parlamento europeo) è indispensabile per raccogliere tutte le informazioni nel contesto di un'inchiesta che può portare a una revoca temporanea delle preferenze previste dal presente regolamento. | |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione presenta al comitato una relazione sui risultati dell'inchiesta. |
1. La Commissione presenta al comitato e al Parlamento europeo una relazione sui risultati dell'inchiesta. |
Motivazione | |
Per aumentare la trasparenza e il controllo democratico, il Parlamento europeo deve essere associato a tutte le fasi di controllo dell'applicazione effettiva delle convenzioni di cui all'allegato III. | |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Ove ritenga che sia necessaria una revoca temporanea, la Commissione presenta un'adeguata proposta al Consiglio, il quale delibera entro due mesi a maggioranza qualificata. Nei casi di cui al paragrafo 3 la Commissione presenta una proposta alla fine del periodo di cui a detto paragrafo. |
4. Ove ritenga che sia necessaria una revoca temporanea, la Commissione, dopo averne informato il Parlamento europeo, presenta un'adeguata proposta al Consiglio, il quale delibera entro due mesi a maggioranza qualificata. Nei casi di cui al paragrafo 3 la Commissione presenta una proposta alla fine del periodo di cui a detto paragrafo. |
Motivazione | |
Per aumentare la trasparenza e il controllo democratico, il Parlamento europeo deve essere associato a tutte le fasi di controllo dell'applicazione effettiva delle convenzioni di cui all'allegato III. | |
Emendamento 29 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 20 – paragrafo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il comitato, può applicare tutte le misure preventive strettamente necessarie. |
7. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il comitato e il Parlamento europeo, può applicare tutte le misure preventive strettamente necessarie. |
Motivazione | |
Per aumentare la trasparenza, la sicurezza giuridica e il controllo democratico, il Parlamento europeo deve essere informato qualora la Commissione adotti misure nei confronti di un paese beneficiario senza procedere a un'inchiesta preliminare. | |
Emendamento 30 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 21 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Quando le importazioni di prodotti inclusi nell'allegato I del trattato causano o minacciano di causare gravi perturbazioni nei mercati della Comunità, in particolare in una o più delle regioni periferiche, o nei meccanismi regolatori di tali mercati, la Commissione può sospendere i regimi preferenziali nei confronti dei prodotti in questione, su propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, previa consultazione del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore interessato. |
Quando le importazioni di prodotti inclusi nell'allegato I del trattato causano o minacciano di causare gravi perturbazioni nei mercati della Comunità, in particolare in una o più delle regioni periferiche, o nei meccanismi regolatori di tali mercati, la Commissione può sospendere i regimi preferenziali nei confronti dei prodotti in questione, su propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro o del Parlamento europeo, previa consultazione del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore interessato. |
Motivazione | |
Il Parlamento europeo deve poter segnalare i casi di malfunzionamento. | |
Emendamento 31 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 22 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione informa al più presto il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi dell'articolo 20 o 21 prima che questa diventi effettiva. La Commissione informa anche il Consiglio e gli Stati membri. |
1. La Commissione informa al più presto il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi dell'articolo 20 o 21 prima che questa diventi effettiva. La Commissione informa anche il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri. |
Motivazione | |
Anche il Parlamento europeo deve essere informato. | |
Emendamento 32 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 22 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Qualunque Stato membro può deferire entro un mese al Consiglio una decisione adottata ai sensi dell'articolo 20 o 21. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese. |
2. Qualunque Stato membro, come pure il Parlamento europeo, può deferire entro un mese al Consiglio una decisione adottata ai sensi dell'articolo 20 o 21. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese. Se del caso il Consiglio notifica la sua decisione al paese richiedente e al Parlamento europeo. |
Motivazione | |
Se le clausole di salvaguardia menzionate agli articoli 20 e 21 conducono alla sospensione dei regime preferenziali per un paese, il Parlamento europeo deve avere la possibilità, come pure qualunque Stato membro, di incaricare il Consiglio di adottare una decisione diversa deliberando a maggioranza qualificata. | |
Emendamento 33 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 25 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) dall’esigenza di compilare l’elenco dei paesi beneficiari ai sensi dell’articolo 10 entro il 15 dicembre 2008. |
(e) dall’esigenza di compilare l’elenco dei paesi beneficiari, da aggiornare su base annua, ai sensi dell’articolo 10 entro il 15 dicembre 2008. |
Motivazione | |
Nella presente proposta di regolamento non è previsto alcun meccanismo che consenta a un paese che si conforma a detti criteri dopo il 31 ottobre 2008 di chiedere di beneficiare del regime speciale d'incentivazione. Il testo attuale prevede che il paese debba aspettare l'entrata in vigore del prossimo regolamento, nel 2012, per presentare la sua richiesta. È fondamentale prevedere la possibilità di presentare nuove richieste affinché il regime speciale d'incentivazione conservi il suo carattere motivante. La frequenza proposta è di una volta all'anno. | |
Emendamento 34 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 26 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 26 bis |
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1. La Commissione informa periodicamente il Parlamento in merito a: |
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a) le statistiche sugli scambi commerciali tra l'Unione europea e i paesi beneficiari dell’SPG; |
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b) lo stato della ratifica e dell'applicazione delle convenzioni elencate nell'allegato III da parte di ciascun paese beneficiario del regime speciale di incentivazione; ove opportuno, la Commissione include raccomandazioni per l'adozione, da parte di un determinato paese, di ulteriori misure per l'effettiva applicazione di una convenzione; |
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c) informazioni pertinenti sui progressi compiuti verso la realizzazione degli OSM, in particolare nei paesi meno sviluppati; |
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2. La Commissione elabora uno studio di valutazione d'impatto sugli effetti dell’SPG per il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009. Lo studio è trasmesso entro il 1° marzo 2010 al comitato, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo. |
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3. La Commissione, previa consultazione del comitato, stabilisce il contenuto dello studio di valutazione d'impatto di cui al paragrafo 2, che comprende i punti di vista dei paesi beneficiari e in ogni caso contiene almeno i seguenti elementi: |
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- un'analisi statistica approfondita dei tassi di utilizzo dell’SPG per paese e una sezione che riporti un raffronto con gli anni precedenti; |
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- una valutazione degli effetti sociali e commerciali della graduazione sui paesi cui essa è applicata; |
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- una valutazione preliminare degli effetti della graduazione futura sui paesi ai quali essa potrebbe essere applicata ai sensi del prossimo regolamento; |
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- un'analisi degli effetti potenziali di un'estensione del sistema di preferenze attraverso un aumento del margine preferenziale accordato per i prodotti sensibili e/o il trasferimento di prodotti "sensibili" alla categoria dei prodotti "non sensibili"; |
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- una valutazione del contributo del presente regolamento alla realizzazione degli OSM, in particolare in relazione ai paesi meno sviluppati. |
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4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, in occasione della conclusione dell’agenda di Doha per lo sviluppo, una relazione speciale nella quale esamina l'impatto dei negoziati sul sistema istituito dal presente regolamento e valuta le misure da adottare per garantire l'efficacia dell’SPG. |
Motivazione | |
Prima di adottare misure per la revisione del presente regolamento, è necessario istituire un sistema regolare di monitoraggio e valutazione del regolamento e di notifica al Parlamento europeo, prevedere nel regolamento l'impatto che i negoziati dell'OMC avranno sui paesi meno sviluppati e tenere conto di una valutazione ad ampio raggio del sistema, nonché dell'opinione dei paesi beneficiari. In un contesto caratterizzato dall'erosione delle preferenze, occorre dedicare particolare attenzione alla possibilità di migliorare la portata e la generosità dello schema. | |
Emendamento 35 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 27 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il comitato esamina gli effetti del sistema sulla base di una relazione della Commissione che copre il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2009. La relazione riguarda tutti i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2 ed è presentata in tempo per le discussioni circa il prossimo regolamento. |
3. Il comitato esamina gli effetti del sistema sulla base dello studio di valutazione d'impatto di cui all'articolo 26 bis, paragrafo 2. La relazione riguarda tutti i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2 ed è presentata in tempo per le discussioni circa il prossimo regolamento. |
Motivazione | |
Per rivedere adeguatamente il regolamento è necessario un buono studio di valutazione d'impatto sul funzionamento del sistema. | |
Emendamento 36 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Entro il 1° giugno 2010 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale la proposta di revisione del regolamento che copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014. La nuova proposta tiene debitamente conto dei risultati della valutazione d'impatto di cui all'articolo 26 bis, paragrafo 2. |
Motivazione | |
Per ottemperare al requisito di un anno di prevedibilità richiesto dai paesi beneficiari e dagli operatori economici, la revisione del regolamento deve essere approvata entro il 1° gennaio 2011. Per consentire una significativa consultazione del Parlamento europeo e delle parti interessate, la proposta deve essere presentata almeno sei mesi prima (1° giugno 2010). Tale scadenzario consente alla Commissione di incorporare i risultati della valutazione d'impatto che saranno pubblicati entro il 1° marzo 2010. |
MOTIVAZIONE
Il commercio e gli aiuti rappresentano di norma le forze esterne più rilevanti negli sforzi volti a contribuire allo sviluppo di un paese.
Lo strumento tradizionalmente adottato per conseguire l’obiettivo di un incremento degli scambi commerciali è rappresentato dal sistema di preferenze tariffarie, in base al quale i beni importati dai paesi in via di sviluppo sono esentati dai consueti dazi doganali.
I paesi sviluppati hanno da lungo tempo intrapreso la strada delle preferenze commerciali non reciproche concesse a numerosi paesi in via di sviluppo.
Nel 1968, la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) aveva raccomandato l’istituzione di un “sistema delle preferenze tariffarie generalizzate” (SPG) in base al quale i paesi industrializzati avrebbero concesso preferenze commerciali su base non reciproca alla totalità dei paesi in via di sviluppo, applicabili quindi non soltanto alle ex colonie.
Da allora sono stati elaborati numerosi regimi di accesso preferenziale su base non reciproca da parte dei paesi membri dell’OCSE, affiancati da una serie in constante espansione di accordi bilaterali e regionali di liberalizzazione reciproca degli scambi commerciali.
I sistemi su base non reciproca comprendono programmi di SPG a livello nazionale, programmi SPG+ a favore dei paesi meno sviluppati (PMS), fra i quali l’iniziativa lanciata dall’UE “Tutto tranne le armi” (EBA), nonché accordi speciali rivolti a sottogruppi di paesi in via di sviluppo, come ad esempio gli accordi siglati fra gli Stati Uniti e i paesi dei Caraibi (“Caribbean Basin Initiative”) o con i paesi del continente africano (“US African Growth and Opportunity Act”), e così via.
La Comunità europea ha dato il via a queste iniziative applicando per prima un sistema SPG nel 1971 – a oggi il più utilizzato fra i sistemi messi in atto dai paesi industrializzati – in base al quale ai prodotti importati dai paesi beneficiari del regime SPG è concesso un accesso in esenzione dai dazi oppure una riduzione delle aliquote tariffarie in funzione delle disposizioni dell’accordo SPG applicato nei confronti del paese beneficiario interessato. Dalla sua introduzione nel 1971, l’SPG si è rivelato uno strumento fondamentale di politica commerciale nell’aiuto prestato ai paesi in via di sviluppo alla produzione di reddito mediante gli scambi commerciali internazionali, con l’intento di contribuire all’eliminazione della povertà e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
Per il periodo 2006-2008 sono tre i diversi tipi di regimi in vigore a vantaggio dei paesi beneficiari:
1) alla totalità dei paesi beneficiari è rivolto il regime generale;
2) il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (“SPG+”) offre benefici ulteriori ai paesi che applicano determinati standard internazionali sul fronte dei diritti umani e del lavoro, della tutela ambientale, della lotta alla droga e del buon governo;
3) il regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (PMS), conosciuto con il nome dell’iniziativa comunitaria “Tutto tranne le armi”, offre il trattamento più favorevole possibile con l’obiettivo di concedere ai paesi facenti parte del gruppo dei PMS un accesso “esente da dazi e contingenti” al mercato comunitario.
Le linee guida istituite per il sistema attuale si applicano al periodo 2006-2015.
Il primo regolamento di attuazione avrà validità dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008, mentre il secondo coprirà il periodo compreso fra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.
Calendario
La proposta di regolamento del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 è stata trasmessa alla commissione per il commercio internazionale nel quadro della procedura di consultazione.
Rincresce, in quanto contrario alle intenzioni espresse dal Parlamento nella sua risoluzione su una proposta di regolamento del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze generalizzate[1], che la Commissione non abbia trasmesso la sua proposta in tempo utile (entro il 1° giugno 2007) per consentire al Parlamento europeo di essere consultato esaustivamente entro un termine ragionevole.
In realtà, il regolamento di attuazione dell’SPG dovrebbe essere pubblicato con sufficiente anticipo, tale da permettere agli operatori economici e ai paesi beneficiari di apportare i dovuti adeguamenti ai cambiamenti introdotti. Il relatore si rammarica pertanto che la Commissione abbia presentato la sua proposta soltanto in data 21 dicembre 2007. Lo scorso 31 gennaio 2008, il Consiglio ha richiesto al Parlamento di formulare un parere entro il giorno 10 aprile.
Il relatore desidera porre in evidenza come, alla luce del trattato di Lisbona, il processo di consultazione del Parlamento europeo sia stato eccessivamente affrettato e particolarmente infelice. La ratifica del trattato di Lisbona attribuirà al Parlamento il ruolo di co-legislatore nelle materie afferenti al settore del commercio, così che l’adozione dei regolamenti di attuazione dei sistemi SPG sarà soggetta alla procedura di codecisione (ovvero la procedura legislativa ordinaria).
Spiegazione degli emendamenti
Gli emendamenti indicati dal relatore sono intesi a garantire un miglioramento della proposta della Commissione in conformità a quattro obiettivi fondamentali: 1) creare un sistema più efficace e attento agli interessi dei paesi beneficiari e degli operatori economici; 2) predisporre norme a garanzia di una migliore disciplina del processo di riforma, nel quale sia prevista la partecipazione dei beneficiari; 3) assicurare che il regolamento attribuisca debita importanza alle funzioni di controllo democratico che il Parlamento ha l’obbligo di espletare; e 4) conformare il regime SPG applicato dall’Unione europea al quadro multilaterale delineato dall’Organizzazione mondiale del commercio e dai negoziati del Doha Round.
Un livello più approfondito di trasparenza e certezza giuridica deve costituire un marchio distintivo dell’UE. La maggior parte degli emendamenti presentati concorre all’obiettivo di rendere l’SPG un sistema più chiaro e trasparente.
Norme di origine
Una delle ragioni principali alla base dello scarso utilizzo delle preferenze commerciali concesse dal sistema SPG, soprattutto da parte dei paesi meno sviluppati, è riconducibile alle norme di origine e alle relative procedure amministrative. Tali norme possono ostacolare gli effetti postivi di una preferenza già esistente sulla carta, con il rischio di trasformarsi in una barriera agli scambi commerciali attraverso la determinazione di obiettivi impossibili da raggiungere sotto il profilo commerciale, e causare quindi un utilizzo insufficiente o addirittura nullo della preferenza stessa.
La riforma del sistema SPG si inserisce nella riforma generale delle norme preferenziali di origine applicate dall’UE. Pertanto, come rilevato dalla Commissione nella valutazione d’impatto, le nuove e riviste norme di origine dovrebbero entrare in vigore contestualmente al nuovo regime SPG (dal 1° gennaio 2009). Il Parlamento non è stato consultato in merito alla riforma generale delle norme preferenziali di origine, con il conseguente rischio legato all’adozione di un regolamento sull’SPG in assenza di una valutazione d’impatto della riforma.
Il relatore ritiene che la riforma dovrebbe autorizzare il cumulo regionale e contemplare altresì la possibilità di cumulo orizzontale fra regioni o di cumulo globale per i paesi che beneficiano di speciali accordi nel quadro del sistema SPG. Allo stesso modo, occorrerà prendere in considerazione l’introduzione di norme più favorevoli in merito ai requisiti per la concessione del riconoscimento dell’origine ai prodotti. Si propone che l’Unione europea esprima il proprio desiderio di dare priorità all’SPG nell’ambito delle attività intraprese in seno all’OMC sul fronte dell’armonizzazione delle norme di origine.
Copertura geografica
La copertura geografica del sistema è stata oggetto di critiche sia da parte dei paesi beneficiari che di ONG, oltre che da parte dei ricercatori. Si registrano spesso situazioni in cui paesi poveri che presentano economie diversificate o di più ampie dimensioni, vengono immediatamente esclusi dai regimi che offrono i maggiori vantaggi. La soglia fissata alle importazioni potrebbe essere sostituita da criteri di altro tipo, più chiari e, soprattutto, più strettamente correlati al livello di sviluppo del paese (il PIL pro capite costituisce un buon esempio di criterio impiegabile). I paesi che potrebbero trarre i maggiori benefici dalle preferenze tariffarie sono spesso proprio i paesi che non superano la valutazione di vulnerabilità, requisito necessario a soddisfare i criteri di ammissibilità al regime speciale GSP+. Il relatore ritiene che la questione debba essere affrontata in occasione della prossima revisione del regime.
Studio sulla valutazione d’impatto e attuazione dei negoziati del Doha Round
Secondo la relazione di valutazione d’impatto, un periodo di applicazione della durata di un anno non consente di pervenire a una valutazione definitiva. Pertanto la Commissione propone di mantenere inalterate le disposizioni vigenti del regime SPG in modo tale da permettere agli utenti di adeguarvisi.
Alla luce del messaggio chiaro lanciato dalla risoluzione del Parlamento[2] nel 2005, il relatore si rammarica profondamente che la relazione di valutazione d’impatto prenda in considerazione un periodo di un solo anno di funzionamento e impatto del sistema.
Allo scopo di evitare il ripetersi in futuro di una tale e palese carenza di dati quantitativi e qualitativi in merito al funzionamento dell’SPG, il relatore ha proposto un nuovo articolo a disciplina della procedura di valutazione, che prevede l’inserimento di osservazioni espresse dai paesi beneficiari.
Una volta ultimati i negoziati del Doha Round dell’Organizzazione mondiale del commercio, il relatore propone inoltre che sia condotta un’analisi specifica dei potenziali effetti sull’SPG. Tale studio contribuirà alla partecipazione attiva e senza riserve dei paesi meno sviluppati e dei paesi in via di sviluppo al processo di negoziazione, certi che l’Unione europea applicherà le misure necessarie non soltanto a prevenire qualsiasi effetto di “erosione delle preferenze”, ma anche a preservare e rafforzare il trattamento preferenziale vigente.
Ruolo del Parlamento
In attesa della ratifica del trattato di Lisbona e dell’adozione dei regolamenti di attuazione dell’SPG mediante la procedura legislativa ordinaria (codecisione), il relatore propone diversi emendamenti intesi a garantire il rispetto della funzione di controllo democratico espletata dal Parlamento.
Assistenza tecnica
Il relatore ha presentato una serie di emendamenti volti a potenziare l’impatto del sistema attuale e a incrementare il tasso di utilizzo dell’SPG mediante la fornitura di assistenza tecnica rivolta specificamente allo sviluppo delle capacità istituzionali e normative necessarie a consentire ai paesi più bisognosi di trarre il massimo vantaggio dai benefici del commercio internazionale e dal sistema SPG.
PARERE della commissione per lo sviluppo (6.5.2008)
destinato alla commissione per il commercio internazionale
sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) nn. 552/97 e 1933/2006 e i regolamenti (CE) nn. 964/2007 e 1100/2006 della Commissione
(COM(2007)0857 – C6‑0051/2008 – 2007/0289(CNS))
Relatore per parere: Filip Kaczmarek
BREVE MOTIVAZIONE
Nel 1971 la Comunità europea ha introdotto un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) a favore dei paesi in via di sviluppo. Nel luglio 2004 la Commissione ha adottato la comunicazione intitolata "Paesi in via di sviluppo, commercio internazionale e sviluppo sostenibile: il ruolo del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) della Comunità per il decennio 2006 – 2015" (COM(2004)461). Sulla base di tale comunicazione, la Commissione ha proposto il nuovo regolamento SPG, approvato in data 27 giugno 2005[1], che sostituisce il cosiddetto "regime droga" fino ad allora in vigore, giudicato dall'organo di appello dell'OMC non conforme alle disposizioni dell'OMC ("clausola di abilitazione", in base alla quale è possibile concedere un trattamento tariffario più favorevole a determinati paesi in via di sviluppo rispetto ad altri, fatte salve talune condizioni).
Il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, che scadrà il 31 dicembre 2008, prevede tre diverse tipologie di preferenze tariffarie a favore dei paesi in via di sviluppo. La presente proposta della Commissione per il periodo 2009 – 2011 prevede i medesimi sistemi di preferenze tariffarie:
a) regime generale (il regime SPG "normale")
b) regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (il cosiddetto regime "SPG+")
b) regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (il cosiddetto regime "Tutto tranne le armi" (EBA)).
Il regime generale (SPG) si applica per tutti i paesi e territori enumerati nell'allegato (allegato I) del regolamento, vale a dire i paesi in via di sviluppo. Un paese beneficiario viene escluso dall'elenco qualora la Banca mondiale l'abbia classificato come paese ad alto reddito per tre anni consecutivi e qualora le importazioni verso l'UE siano sufficientemente diversificate (ovvero, qualora il valore delle importazioni per le cinque sezioni principali delle sue importazioni coperte dal sistema delle preferenze tariffarie generalizzate nella Comunità rappresenti meno del 75% di tutte le sue importazioni coperte dall'SPG nella Comunità). Un paese viene escluso dall'elenco di paesi beneficiari anche laddove sia firmatario di un regime commerciale preferenziale che copra almeno le medesime preferenze previste dall'SPG.
L'allegato II del regolamento contiene un elenco di prodotti inclusi nel regime, classificati come prodotti sensibili o non sensibili. I prodotti non sensibili non sono soggetti a dazi doganali (ad eccezione dei componenti agricoli). I dazi doganali sui prodotti elencati come prodotti sensibili risultano ridotti. Tuttavia, qualora un paese in via di sviluppo rafforzi la propria posizione nella classifica delle importazioni verso la Comunità per una determinata categoria di prodotti, è prevista l'applicazione di misure di salvaguardia da parte della Commissione e l'esclusione dei prodotti in questione. I regimi preferenziali possono essere revocati in caso di violazioni gravi e sistematiche dei principi dei diritti umani o del buon governo o, inter alia, in caso di prodotti realizzati nelle carceri, carenze dei controlli in materia di esportazione di droga o pratiche commerciali sleali.
Il regime SPG+ ammette le importazioni all'interno dell'UE in esenzione da dazi anche per i prodotti enumerati nell'elenco contenuto nell'allegato II come prodotti sensibili. Ciò malgrado, i dazi specifici sono parzialmente mantenuti.
I paesi in via di sviluppo che abbiano un peso limitato sul mercato UE (vale a dire i paesi "le cui importazioni coperte dall'SPG nella Comunità rappresentino meno dell'1% in valore di tutte le importazioni coperte dall'SPG nella Comunità", articolo 8, paragrafo 2, lettera b)) possono beneficiare del regime SPG+, che prevede che i paesi abbiano ratificato ed effettivamente applicato le convenzioni di cui all'allegato III del regolamento (16 convenzioni ONU/OIL sui diritti umani e sul diritto del lavoro e 11 convenzioni relative all'ambiente e al buon governo). Il paese (o territorio) deve presentare una richiesta in tal senso entro il 31 ottobre 2008.
Il regime Tutto tranne le armi (EBA) si applica a tutti i paesi inclusi nell'elenco delle Nazioni Unite dei paesi meno sviluppati. Per tali paesi, sono interamente sospesi tutti i dazi doganali. Sono tuttavia previste eccezioni relative ad armi e munizioni, così come a riso e zucchero.
L'SPG è uno degli strumenti chiave a disposizione dell'Unione europea al fine di assistere i paesi in via di sviluppo per quanto concerne la riduzione della povertà favorendo la generazione di redditi mediante il commercio internazionale. La valutazione di impatto presentata dalla Commissione nel dicembre 2007[2] indica che il principale obiettivo dell'SPG (contribuire all'eradicazione della povertà e alla promozione dello sviluppo sostenibile e del buon governo nei paesi in via di sviluppo) è tuttora valido e resta applicabile per il periodo 2009 – 2011. Nella sua veste attuale, il regime SPG è entrato in vigore nel 2006 e dunque la valutazione di impatto si riferisce a un solo anno di applicazione. La Commissione ritiene che ciò non consenta un riesame e una revisione sostanziali del regolamento. Tuttavia, essa ritiene altresì che le disposizioni SPG recentemente introdotte abbiano iniziato a favorire l'obiettivo di sostenere lo sviluppo e la riduzione della povertà mediante il commercio preferenziale a favore dei paesi più poveri. Pertanto, la proposta della Commissione rivede unicamente alcuni aspetti del regolamento del 2005, derivanti dalla regolare messa in applicazione del regime:
§ Abolizione delle preferenze tariffarie su taluni prodotti per determinati paesi alla luce dell'importanza rivestita da suddette importazioni provenienti da suddetti paesi.
§ I paesi devono aver ratificato e attuato tutte le convenzioni riportate nell'allegato III entro il termine del 31 ottobre 2008, mentre il regolamento del 2005 prevedeva un periodo transitorio della durata di tre anni.
§ Rinvio del sistema di riduzione delle tariffe per lo zucchero nell'ambito dell'EBA.
§ In caso di proposta di revoca delle preferenze concesse a un paese da parte della Commissione, il Consiglio dispone di due mesi di tempo, anziché di uno, per assumere una decisione in merito.
EMENDAMENTI
La commissione per lo sviluppo invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(2 bis) L'obiettivo principale della politica di sviluppo dell'UE e quindi dell'SPG è contribuire, mediante una maggiore diversificazione delle economie dei paesi in via di sviluppo e una loro più ampia partecipazione al commercio mondiale, al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio, ossia eliminazione della povertà, promozione dello sviluppo sostenibile e buongoverno nei paesi in via di sviluppo. |
Motivazione | |
Il sistema SPG non ha lo scopo di intensificare gli scambi commerciali dell'UE, bensì quello di sostenere i paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno avanzati, tramite le preferenze "Tutto tranne le armi". All'inizio del nuovo regolamento va espressamente precisato che la politica di sviluppo dell'UE e quindi anche il nuovo regolamento SPG hanno lo scopo centrale di conseguire gli obiettivi di sviluppo del Millennio e la riduzione della povertà. | |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(5 bis) Al fine di aumentare il tasso di utilizzo dell'SPG e di consentire ai paesi in via di sviluppo di godere dei benefici del commercio internazionale e dei regimi preferenziali, l'UE dovrebbe impegnarsi per fornire a tali paesi, e in particolare ai paesi meno sviluppati, un'assistenza tecnica adeguata. |
Motivazione | |
Nonostante l'aumento del tasso di utilizzo dell'SPG, i paesi in via di sviluppo non sono ancora in grado di beneficiare appieno delle possibilità offerte da tale sistema. Al fine di aumentare tale tasso di utilizzo, i paesi in via di sviluppo necessitano di un'assistenza tecnica che consenta loro di sfruttare le opportunità commerciali e di entrare sul mercato UE con i loro prodotti. | |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(21 bis) Le norme di origine dovrebbero essere riviste onde tenere conto del cumulo interregionale e mondiale e della possibilità per un paese di beneficiare di un trattamento preferenziale a titolo dell'SPG, dell'SPG+ e del sistema "Tutto tranne le armi", anche se non è il destinatario finale delle esportazioni, purché nel paese in questione ai prodotti venga aggiunto un valore sostanziale. In occasione di detta revisione dovrebbe essere soppresso anche il requisito della duplice trasformazione di taluni prodotti. |
Motivazione | |
La Commissione dovrebbe rivedere il sistema delle norme di origine e tenere conto del cumulo interregionale e mondiale nonché dell'ammissibilità di un paese al regime preferenziale SPG, SPG+ e "Tutto tranne le armi", anche se non è il paese destinatario finale dell'esportazione. Nel contesto di detta revisione dovrebbe anche eliminare il requisito della duplice trasformazione di taluni prodotti al fine di rendere più flessibili le modalità di utilizzo delle regole di origine per i paesi in via di sviluppo. | |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 21 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(21 ter) La Commissione, all'interno dell'Organizzazione mondiale del commercio, dovrebbe operare in via prioritaria per conseguire un accordo mirato ad armonizzare le norme di origine che stabiliscono un trattamento preferenziale a favore dei paesi in via di sviluppo e dei paesi meno avanzati. |
Motivazione | |
La complessità delle norme di origine è una delle cause principali del loro scarso utilizzo, mentre invece costituiscono uno strumento essenziale a favore dell'integrazione regionale. Un sistema armonizzato di norme di origine consentirebbe ai paesi in via di sviluppo e ai paesi meno avanzati di beneficiare maggiormente delle possibilità offerte dall'SPG. | |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ai fini dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa sono quelli fissati dal regolamento (CEE) n. 2454/93. |
2. Ai fini dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa sono quelli fissati dal regolamento (CEE) n. 2454/93. La forma, la sostanza e le procedure del sistema delle norme di origine sono oggetto di una revisione regolare al fine di valutarne gli effetti sui tassi di utilizzo dell'SPG e di meglio contribuire all'obiettivo di promozione dello sviluppo economico. |
Motivazione | |
Le norme di origine sono importanti per le possibilità di esportazione dei paesi in via di sviluppo nel quadro dei sistemi GSP, GSP+ ed EBA. In diversi casi, norme di origine più severe di quanto necessario ostacolano l'utilizzo di tali sistemi. La revisione delle norme di origine avviene senza la consultazione del Parlamento. Per le future revisioni delle norme di origine, che dovrebbero avvenire su base regolare, la Commissione dovrà tenere conto del cumulo interregionale e globale e dell'eleggibilità di un paese al trattamento preferenziale GSP, GSP+ e "Tutto tranne le armi" (EBA), anche se non si tratta del paese destinatario finale dell'esportazione. Tali elementi accrescerebbero le possibilità dei paesi in via di sviluppo di utilizzare i sistemi SPG e contribuirebbero alla promozione dello sviluppo economico. | |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione verifica lo stato di ratifica e l’effettiva applicazione delle convenzioni di cui all’allegato III. Prima della fine del periodo di applicazione del presente regolamento, e in tempo per le discussioni circa il prossimo regolamento, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle convenzioni suddette, comprese raccomandazioni da parte degli organi di controllo. |
3. La Commissione verifica lo stato di ratifica e l’effettiva applicazione delle convenzioni di cui all’allegato III. Prima della fine del periodo di applicazione del presente regolamento, e in tempo per le discussioni circa il prossimo regolamento, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica e di applicazione delle convenzioni suddette per ogni paese, comprese raccomandazioni da parte degli organi di controllo. Se del caso, la Commissione inserisce nella sua relazione delle raccomandazioni riguardanti l'adozione, da parte di un determinato paese, di misure intese a garantire l'effettiva applicazione di una specifica convenzione. |
Motivazione | |
La Commissione deve informare ogni paese beneficiario del regime speciale di sostegno a favore dello sviluppo sostenibile e del buongoverno in merito alla sua valutazione dell'applicazione delle convenzioni di cui all'allegato III e formulare raccomandazioni adeguate affinché detti paesi possano rettificare eventuali inadempienze dei loro obblighi e rispettare al meglio i loro impegni in materia di sviluppo sostenibile e di buongoverno. | |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione esamina la domanda accompagnata dalle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Nell'esame della domanda la Commissione tiene conto delle conclusioni delle pertinenti organizzazioni e agenzie internazionali. La Commissione può porre al paese richiedente tutti i quesiti che ritenga utili e può verificare le informazioni ricevute con il paese richiedente o con qualsiasi altra fonte pertinente. |
1. La Commissione esamina la domanda accompagnata dalle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Nell'esame della domanda la Commissione tiene conto delle conclusioni delle pertinenti organizzazioni e agenzie internazionali. La Commissione può porre al paese richiedente tutti i quesiti che ritenga utili e deve verificare le informazioni ricevute con il paese richiedente o con qualsiasi altra fonte pertinente, compresi il Parlamento europeo e i rappresentanti della società civile, per esempio le parti sociali. |
Motivazione | |
Il Parlamento europeo e le altre "fonti pertinenti", come i rappresentanti della società civile, comprese le parti sociali, dovrebbero essere consultati nell'ambito della verifica dell'applicazione della maggior parte delle convenzioni riprese all'allegato III, per esempio le convenzioni relative ai diritti umani e alle norme professionali. | |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 9 - paragrafo 1 - punto a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) un paese o territorio tra quelli elencati nell’allegato I abbia presentato una richiesta in tal senso entro il 31 ottobre 2008, e |
(a) un paese o territorio tra quelli elencati nell’allegato I abbia presentato una richiesta in tal senso, e |
Motivazione | |
Il regolamento non dovrebbe imporre il termine del 31 ottobre del 2008 per la presentazione della richiesta di partecipazione al sistema GSP+. Non vi è motivo di trattare i paesi in modo diverso per il fatto che non rispettino i requisiti per la richiesta di partecipazione al sistema GSP+ entro il 31 ottobre 2008, ma solo più tardi, durante il triennio 2009-2011. Inoltre, è lecito chiedersi se il fatto di stabilire un termine rispetti i requisiti dell'OMC, in particolare la clausola di abilitazione dell'OMC che consente ai paesi sviluppati di accordare un trattamento tariffario più favorevole ad alcuni paesi in via di sviluppo piuttosto che ad altri, a determinate condizioni. Il regolamento sarebbe infatti esposto a critiche da parte dei paesi in via di sviluppo che non beneficiano del sistema GSP+[3]. | |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione esamina la domanda accompagnata dalle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Nell'esame della domanda la Commissione tiene conto delle conclusioni delle pertinenti organizzazioni e agenzie internazionali. La Commissione può porre al paese richiedente tutti i quesiti che ritenga utili e può verificare le informazioni ricevute con il paese richiedente o con qualsiasi altra fonte pertinente. |
1. La Commissione esamina la domanda accompagnata dalle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Nell'esame della domanda la Commissione tiene conto delle conclusioni delle pertinenti organizzazioni e agenzie internazionali. La Commissione può porre al paese richiedente tutti i quesiti che ritenga utili e verifica le informazioni ricevute con il paese richiedente o con qualsiasi altra fonte pertinente, compresi il Parlamento europeo e i rappresentanti della società civile, per esempio le parti sociali. |
Motivazione | |
Il Parlamento europeo e le altre "fonti pertinenti", come i rappresentanti della società civile, comprese le parti sociali, dovrebbero essere consultati nell'ambito della verifica dell'applicazione della maggior parte delle convenzioni riprese all'allegato III, per esempio le convenzioni relative ai diritti umani e alle norme professionali. | |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Un paese richiedente al quale non sia concesso il regime speciale di incentivazione può chiedere e ottenere che la Commissione giustifichi la sua decisione. |
4. Un paese richiedente al quale non sia concesso il regime speciale di incentivazione può ottenere che la Commissione giustifichi la sua decisione e ne informi sia il paese richiedente sia il Parlamento europeo. |
Motivazione | |
Per aumentare la trasparenza, la certezza giuridica e il controllo democratico, sia il Parlamento europeo, sia gli Stati richiedenti dovrebbero essere sistematicamente informati quando a un paese viene rifiutato il regime speciale di incentivazione. | |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo -1 (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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-1. La Commissione provvede a controllare regolarmente che gli impegni assunti dai paesi beneficiari siano stati osservati e che non si applichi alcuno dei motivi per la revoca temporanea dei regimi preferenziali di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 16, paragrafi 1 e 2. Essa pubblica una relazione annuale sulle revoche temporanee e la trasmette al Consiglio, al Parlamento europeo e agli Stati membri. |
Motivazione | |
La Commissione non deve limitarsi semplicemente ad attendere di ricevere da altri le informazioni su eventuali inosservanze degli obblighi atte a motivare una revoca temporanea, deve invece operare attivamente nei controlli sul rispetto di detti obblighi. Le informazioni su revoche temporanee dovrebbero essere pubbliche e una relazione annuale dovrebbe presentare una panoramica corretta del funzionamento dell'SPG. | |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Se la Commissione o uno Stato membro riceve informazioni tali da giustificare una revoca temporanea e se la Commissione o uno Stato membro ritiene che vi siano motivi sufficienti per avviare un'inchiesta, ne informa il comitato e chiede di avviare consultazioni, che devono avvenire entro un mese |
1. Se la Commissione, il Parlamento europeo o uno Stato membro riceve informazioni tali da giustificare una revoca temporanea e se la Commissione o uno Stato membro ritiene che vi siano motivi sufficienti per avviare un'inchiesta, ne informa il comitato e il Parlamento europeo e chiede di avviare consultazioni, che devono avvenire entro un mese. |
Motivazione | |
La revoca delle preferenze è una decisione importante con un forte impatto sulle possibilità commerciali del paese in via di sviluppo interessato. Il ruolo del Parlamento in tale ambito andrebbe rafforzato. | |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, incluse le valutazioni, le osservazioni, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili dei pertinenti organi di controllo delle Nazioni Unite, dell'OIL e delle altre organizzazioni internazionali competenti. Queste servono come punto di partenza per l'inchiesta volta a stabilire se sia giustificata la revoca temporanea per i motivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a). La Commissione può verificare, all’occorrenza con gli operatori economici e il paese beneficiario interessati, le informazioni ricevute. |
3. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, incluse le valutazioni, le osservazioni, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili delle altre istituzioni europee e dei pertinenti organi di controllo delle Nazioni Unite, dell'OIL e delle altre organizzazioni internazionali competenti. Queste servono come punto di partenza per l'inchiesta volta a stabilire se sia giustificata la revoca temporanea per i motivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a). La Commissione può verificare, all’occorrenza con gli operatori economici, i rappresentanti della società civile, comprese le parti sociali, e il paese beneficiario interessati, le informazioni ricevute. |
Motivazione | |
La consultazione della società civile (comprese la parti sociali come i sindacati) e delle altre istituzioni europee (compreso il Parlamento europeo) è indispensabile per raccogliere tutte le informazioni nel contesto di un'inchiesta che può portare a una revoca temporanea delle preferenze previste dal presente regolamento. | |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione presenta al comitato una relazione sui risultati dell'inchiesta. |
1. La Commissione presenta al comitato e al Parlamento europeo una relazione sui risultati dell'inchiesta. |
Motivazione | |
Per aumentare la trasparenza e il controllo democratico, il Parlamento europeo deve essere associato a tutte le fasi di controllo dell'applicazione effettiva delle convenzioni di cui all'allegato III. | |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Ove ritenga che sia necessaria una revoca temporanea, la Commissione presenta un'adeguata proposta al Consiglio, il quale delibera entro due mesi a maggioranza qualificata. Nei casi di cui al paragrafo 3 la Commissione presenta una proposta alla fine del periodo di cui a detto paragrafo. |
4. Ove ritenga che sia necessaria una revoca temporanea, la Commissione, dopo averne informato il Parlamento europeo, presenta un'adeguata proposta al Consiglio, il quale delibera entro due mesi a maggioranza qualificata. Nei casi di cui al paragrafo 3 la Commissione presenta una proposta alla fine del periodo di cui a detto paragrafo. |
Motivazione | |
Per aumentare la trasparenza e il controllo democratico, il Parlamento europeo deve essere associato a tutte le fasi di controllo dell'applicazione effettiva delle convenzioni di cui all'allegato III. | |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il comitato, può applicare tutte le misure preventive strettamente necessarie. |
7. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il comitato e il Parlamento europeo, può applicare tutte le misure preventive strettamente necessarie. |
Motivazione | |
Per aumentare la trasparenza e il controllo democratico, il Parlamento europeo deve essere associato al controllo dell'utilizzo delle clausole di salvaguardia a titolo del presente regolamento. | |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione informa al più presto il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi dell'articolo 20 o 21 prima che questa diventi effettiva. La Commissione informa anche il Consiglio e gli Stati membri. |
1. La Commissione informa al più presto il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi dell'articolo 20 o 21 prima che questa diventi effettiva. La Commissione informa anche il Consiglio, il Parlamento europeo e gli Stati membri. |
Motivazione | |
Per aumentare la trasparenza e il controllo democratico, il Parlamento europeo deve essere associato al controllo dell'utilizzazione delle clausole di salvaguardia a titolo del presente regolamento. | |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 27 - paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il comitato esamina gli effetti del sistema sulla base di una relazione della Commissione che copre il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2009. La relazione riguarda tutti i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2 ed è presentata in tempo per le discussioni circa il prossimo regolamento. |
3. Il comitato esamina gli effetti del sistema sulla base di una relazione della Commissione che copre il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2006. La relazione include una valutazione di impatto che riguarda almeno i punti seguenti: |
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- uno studio comparativo dei tassi di utilizzo dell'SGP nel quadro del presente regolamento e dei precedenti, al fine di identificare le tendenze positive e negative; |
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- una valutazione degli effetti della graduazione degli indicatori di povertà dei paesi interessati; |
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- uno studio comparativo del trattamento preferenziale offerto dall'SGP e dagli accordi di partenariato economico. |
|
La relazione riguarda tutti i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ed è presentata in tempo per le discussioni circa il prossimo regolamento. |
Motivazione | |
Al fine di garantire una revisione adeguata del regolamento nel 2010-2011 per il periodo 2012-2014, è necessario eseguire una valutazione di impatto appropriata sul funzionamento del sistema. Lo studio presentato nel dicembre 2007 non era abbastanza dettagliato e copriva solo un anno di applicazione del regolamento adottato nel 2005. |
PROCEDURA
Titolo |
Preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 |
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Riferimenti |
COM(2007)0857 – C6-0051/2008 – 2007/0289(CNS) |
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Commissione competente per il merito |
INTA |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
DEVE 19.2.2008 |
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Relatore per parere Nomina |
Filip Kaczmarek 27.2.2008 |
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Esame in commissione |
1.4.2008 |
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Approvazione |
6.5.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
25 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Margrete Auken, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Corina Creţu, Nirj Deva, Koenraad Dillen, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Juan Fraile Cantón, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Maria Martens, Gay Mitchell, José Javier Pomés Ruiz, Horst Posdorf, Toomas Savi, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Anna Záborská |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Ana Maria Gomes, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Renate Weber |
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- [1] Regolamento del Consiglio n. 980/2005 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1).
- [2] Documento di lavoro dei servizi della Commissione – documento che accompagna il regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di un regime di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 2009 – 2011. Valutazione di impatto SEC(2007)1726 del 21 dicembre 2007.
- [3] Cfr. la relazione dell'Organo di appello dell'OMC, EC-Tariff Preferences (CE-Preferenze tariffarie), WT/DS246/AB/R, adottata il 20 aprile 2004.
PROCEDURA
Titolo |
Preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 |
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Riferimenti |
COM(2007)0857 – C6-0051/2008 – 2007/0289(CNS) |
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Consultazione del PE |
31.1.2008 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
INTA 19.2.2008 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
DEVE 19.2.2008 |
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Relatore(i) Nomina |
Helmuth Markov 25.2.2008 |
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Esame in commissione |
26.2.2008 |
6.5.2008 |
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Approvazione |
27.5.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
27 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Kader Arif, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Corien Wortmann-Kool |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Jean-Pierre Audy, Ole Christensen, Albert Deß, Eugenijus Maldeikis, Javier Moreno Sánchez, Salvador Domingo Sanz Palacio, Frithjof Schmidt, Zbigniew Zaleski |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Fernando Fernández Martín |
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Deposito |
29.5.2008 |
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