RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione-tipo di autoveicoli alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE

30.5.2008 - (COM(2007)0593 – C6‑0342/2007 – 2007/0214(COD)) - ***I

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatrice: Anja Weisgerber

Procedura : 2007/0214(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0201/2008
Testi presentati :
A6-0201/2008
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione-tipo di autoveicoli alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE

(COM(2007)0593 – C6‑0342/2007 – 2007/0214(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0593),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0342/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6‑0201/2008),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) In seguito alla richiesta del Parlamento europeo in tal senso, nella legislazione UE riguardante i veicoli è stato introdotto un nuovo metodo di regolamentazione. Il presente regolamento si limita pertanto a fissare solo le disposizioni fondamentali riguardanti l’omologazione di impianti e componenti a idrogeno, mentre i dettagli tecnici saranno indicati in provvedimenti di attuazione, adottati in base a procedure di comitato.

(3) In seguito alla richiesta del Parlamento europeo in tal senso, nella legislazione UE riguardante i veicoli è stato introdotto un nuovo metodo di regolamentazione. Il presente regolamento si limita pertanto a fissare solo le disposizioni fondamentali riguardanti l’omologazione di impianti e componenti a idrogeno, mentre i dettagli tecnici saranno indicati in provvedimenti di attuazione, adottati in base a procedure di comitato, con la partecipazione del Parlamento europeo.

Motivazione

Occorre garantire la partecipazione del Parlamento europeo anche nel quadro del nuovo approccio, in base al quale il regolamento si limita a stabilire i requisiti fondamentali, mentre i dettagli tecnici sono definiti successivamente nelle misure di esecuzione.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Nel campo dei trasporti, occorre prestare maggior attenzione a veicoli più rispettosi dell’ambiente e premere perché un numero maggiore di tali veicoli sia immesso sul mercato. L’introduzione di veicoli a combustibili alternativi può migliorare sensibilmente la qualità dell’aria nelle città.

(4) Nel campo dei trasporti, occorre prestare maggior attenzione a veicoli più rispettosi dell’ambiente e premere perché un numero maggiore di tali veicoli sia immesso sul mercato. L’introduzione di veicoli a combustibili alternativi può migliorare sensibilmente la qualità dell’aria nelle città e, di conseguenza, anche lo stato di salute pubblica.

Motivazione

È importante sottolineare altresì il miglioramento della salute pubblica che può essere conseguito introducendo veicoli a combustibili alternativi.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Quello a idrogeno è considerato un modo di alimentazione pulito dei veicoli, in quanto i veicoli a idrogeno non scaricano inquinanti a base di carbonio né emettono gas a effetto serra. Occorre tuttavia far sì che l’idrogeno combustibile sia prodotto in modo sostenibile, tale che l’uso dell’idrogeno come combustibile negli autoveicoli abbia effetti positivi sull’equilibrio ambientale complessivo.

(5) Quello a idrogeno è considerato un modo di alimentazione pulito dei veicoli del futuro, in direzione di un'economia priva di inquinanti, basata sul riciclaggio, in quanto i veicoli a idrogeno non scaricano inquinanti a base di carbonio né emettono gas a effetto serra. L'idrogeno è, tuttavia, un vettore di energia e non una fonte energetica, di modo che l'utilità dell'alimentazione a idrogeno, dal punto di vista climatico, dipende dalla fonte di provenienza dell'idrogeno. Occorre, pertanto, far sì che l’idrogeno combustibile sia prodotto in modo sostenibile, tale che l’uso dell’idrogeno come combustibile negli autoveicoli abbia effetti positivi sull’equilibrio ambientale complessivo.

Motivazione

Accanto ai biocombustibili e all'elettricità, l'idrogeno è considerato una delle promesse dei combustibili alternativi, non fossili, nel settore dei trasporti. I veicoli a idrogeno possono essere utili, in particolare nelle città, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria. Il potenziale dei veicoli a idrogeno nella riduzione delle emissioni di CO2 delle auto dipende tuttavia dalle modalità di produzione dell'idrogeno utilizzato.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) La relazione finale1 del gruppo di alto livello CARS 21 ha indicato che, ove opportuno, occorre proseguire gli sforzi intesi a incoraggiare una maggiore armonizzazione a livello internazionale dei regolamenti relativi ai veicoli a motore, al fine di coinvolgere i principali mercati dei veicoli e di estendere l'armonizzazione ai settori non ancora coperti, segnatamente nel quadro degli accordi dell'UN/ECE del 1958 e del 1998. In linea con questa raccomandazione, la Commissione dovrebbe continuare a sostenere lo sviluppo di requisiti armonizzati a livello internazionale per i veicoli a motore sotto l'egida dell'UN/ECE. In particolare, qualora venga adottato un regolamento tecnico internazionale (GTR) sugli autoveicoli a idrogeno e a celle a combustibile, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di adattare i requisiti del presente regolamento a quelli del GTR.

 

1 http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21finalreport.pdf

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter) È possibile utilizzare miscele di idrogeno come combustibile di transizione per facilitare l'introduzione di autoveicoli alimentati a idrogeno nei paesi che dispongono di una buona infrastruttura di gas naturale. La Commissione dovrebbe pertanto mettere a punto requisiti per l'uso di miscele di idrogeno e di gas naturale/biometano, in particolare di un rapporto di mescolamento di idrogeno e gas che tenga conto della fattibilità tecnica e dei vantaggi ambientali.

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) In futuro i veicoli alimentati a idrogeno dovrebbero utilizzare come combustibile idrogeno puro ottenuto possibilmente da fonti di energia rinnovabili. I veicoli che usano come combustibile una miscela di idrogeno e gas naturale/biometano devono rappresentare solo una tecnologia di transizione.

Motivazione

Il gas naturale produce emissioni nocive in fase di combustione e per questo motivo esso può rappresentare solo una tecnologia di transizione.

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) La maggior parte dei costruttori sta investendo molto nello sviluppo della tecnologia dell’idrogeno e ha già iniziato a immettere tali veicoli sul mercato. Nei prossimi anni, è probabile che aumenti la quota dei veicoli alimentati a idrogeno sul parco circolante totale. È perciò necessario specificare i requisiti comuni riguardo alla sicurezza di tali veicoli.

(8) La maggior parte dei costruttori sta investendo molto nello sviluppo della tecnologia dell’idrogeno e ha già iniziato a immettere tali veicoli sul mercato. Nei prossimi anni, è probabile che aumenti la quota dei veicoli alimentati a idrogeno sul parco circolante totale. È perciò necessario specificare i requisiti comuni riguardo alla sicurezza di tali veicoli. Poiché i costruttori perseguono approcci in parte diversi nello sviluppo dei veicoli a idrogeno, è necessario stabilire requisiti tecnologicamente neutrali in materia di sicurezza.

Motivazione

Il regolamento in esame deve consentire lo sviluppo di tutte le tecnologie applicabili ai veicoli a idrogeno. Il mercato deciderà quale tecnologia riuscirà alla fine ad imporsi.

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Date le caratteristiche del combustibile, i veicoli alimentati a idrogeno possono richiedere un trattamento specifico da parte dei servizi di soccorso. È perciò necessario fissare modalità di etichettatura del veicolo per informare tali servizi del combustibile a bordo del veicolo.

(11) Date le caratteristiche del combustibile, i veicoli alimentati a idrogeno possono richiedere un trattamento specifico da parte dei servizi di soccorso. È perciò necessario fissare modalità per un'identificazione chiara e rapida di tali veicoli per informare tali servizi del combustibile a bordo del veicolo. L'identificazione non deve tradursi in una stigmatizzazione dei veicoli a idrogeno.

Motivazione

In caso di incidente, i rischi connessi ai veicoli a idrogeno non sono maggiori rispetto a quelli alimentati con carburante fossile. È quindi ingiusto ritenere che, in caso di incidente, i veicoli a idrogeno comportino un rischio particolare. L'identificazione del tipo di alimentazione di un veicolo dovrebbe tuttavia essere possibile ai servizi di salvataggio, con un'etichetta discreta e non stigmatizzante, a lungo termine tramite "e-call" (segnale automatico del veicolo in caso di incidente) o una banca dati.

Emendamento  9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) I veicoli a idrogeno possono aver successo sul mercato solo se è disponibile in Europa un'infrastruttura sufficiente in termini di stazioni di rifornimento. La Commissione dovrebbe prevedere le misure opportune per sostenere la costruzione di una rete di distributori a livello europeo per i veicoli alimentati a idrogeno.

Motivazione

Senza una struttura sufficiente in termini di stazioni di rifornimento, i veicoli a idrogeno non possono sfondare sul mercato. Occorre quindi potenziare, ad esempio, le attività nell'ambito del settimo programma quadro di ricerca dell'UE o dell'iniziativa tecnologica congiunta, affinché le differenze esistenti negli Stati membri in materia di autorizzazione dei distributori d'idrogeno non ostacolino la costruzione di una rete di distributori a livello europeo.

Emendamento  10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) I veicoli innovativi di piccole dimensioni che, ai sensi della normativa comunitaria sull'omologazione-tipo CE sono designati come veicoli di categoria L, sono considerati precursori nell'utilizzo dell'idrogeno come combustibile. Ciò è dovuto al fatto che l'introduzione dell'idrogeno per questo tipo di veicoli richiede uno sforzo più contenuto, in quanto la sfida tecnica e il livello di investimenti necessario non è elevato come per le autovetture. Entro il 1° gennaio 2010 la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di regolamentare l'omologazione-tipo degli autoveicoli a idrogeno della categoria L.

Motivazione

I motocicli (veicoli di categoria L) sono precursori nell'utilizzo dell'idrogeno come combustibile. È pertanto essenziale che anche questi veicoli siano tenuti in considerazione nell'elaborazione del regolamento CE relativo agli autoveicoli alimentati a idrogeno.

Emendamento  11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) “veicolo alimentato a idrogeno” indica qualsiasi autoveicolo che usi idrogeno puro, o una miscela d’idrogeno e di gas naturale, come combustibile per spingere il veicolo;

(1) “veicolo alimentato a idrogeno” indica qualsiasi autoveicolo che usi idrogeno come combustibile per spingere il veicolo;

Emendamento  12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Spetta ai costruttori dimostrare che tutti i veicoli a idrogeno nuovi venduti, immatricolati o messi in servizio nella Comunità e tutte le componenti a contatto con l’idrogeno o gli impianti a idrogeno venduti o messi in servizio nella Comunità sono muniti di omologazione-tipo conforme al presente regolamento.

1. Spetta ai costruttori dimostrare che tutti i veicoli a idrogeno nuovi venduti, immatricolati o messi in servizio nella Comunità e tutte le componenti a contatto con l’idrogeno o gli impianti a idrogeno venduti o messi in servizio nella Comunità sono muniti di omologazione-tipo conforme al presente regolamento e alle sue misure di attuazione.

Motivazione

Da un punto di vista tecnico, i veicoli debbono essere conformi non soltanto al presente regolamento ma ovviamente anche alle sue "misure di attuazione", le quali fissano in maniera più dettagliata i requisiti tecnici per i veicoli e i loro impianti a idrogeno.

Emendamento  13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini dell’omologazione-tipo del veicolo, i costruttori muniranno i veicoli alimentati a idrogeno di componenti e impianti a idrogeno provati e installati in conformità al presente regolamento.

2. Ai fini dell’omologazione-tipo del veicolo, i costruttori muniranno i veicoli alimentati a idrogeno di componenti e impianti a idrogeno provati e installati in conformità al presente regolamento e alle sue misure di attuazione.

Emendamento  14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ai fini dell’omologazione-tipo delle componenti e degli impianti, i costruttori garantiranno che le componenti e gli impianti a idrogeno siano provati in conformità al presente regolamento.

3. Ai fini dell’omologazione-tipo delle componenti e degli impianti, i costruttori garantiranno che le componenti e gli impianti a idrogeno siano provati in conformità al presente regolamento e alle sue misure di attuazione.

Emendamento  15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. I costruttori forniranno informazioni per l’ispezione periodica degli impianti a idrogeno e delle componenti a contatto con l’idrogeno durante il ciclo di vita del veicolo. o

5. I costruttori forniranno informazioni per l’ispezione degli impianti a idrogeno e delle componenti a contatto con l’idrogeno durante il ciclo di vita del veicolo. o

Emendamento  16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) che, durante il loro ciclo di vita, componenti e impianti a idrogeno resistano alle temperature e alle pressioni previste;

(d) che, durante il loro previsto ciclo di vita, componenti e impianti a idrogeno resistano alle temperature e alle pressioni previste;

Motivazione

Occorre definire con maggiore precisione il ciclo di vita delle componenti e degli impianti a idrogeno inserendo il termine (ciclo di vita) "previsto".

Emendamento  17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Andrà fornita una descrizione dettagliata delle proprietà e delle tolleranze dei principali materiali usati nella progettazione del serbatoio, comprendente i risultati delle prove alle quali il materiale è stato sottoposto.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento  18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. È consentito l’uso come combustibile di una miscela d’idrogeno gassoso e di gas naturale.

soppresso

Motivazione

Tale modifica è necessaria come conseguenza dell'emendamento alla definizione di veicolo alimentato a idrogeno di cui all'articolo 3.

Emendamento  19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. È consentito l’uso come combustibile di una miscela d’idrogeno gassoso e di gas naturale.

soppresso

Motivazione

Tale modifica è necessaria come conseguenza dell'emendamento alla definizione di veicolo alimentato a idrogeno di cui all'articolo 3.

Emendamento  20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. A decorrere dalla data di cui all’articolo 15, 2° comma, le autorità nazionali non rilasceranno l’omologazione-tipo CE o l’omologazione-tipo nazionale a nuovi tipi di veicoli, per motivi connessi alla propulsione a idrogeno, o non rilasceranno l’omologazione-tipo CE o l’omologazione-tipo nazionale a nuovi tipi di impianti a idrogeno o di componenti a contatto con l’idrogeno, che non soddisfino i requisiti del presente regolamento.

1. A decorrere dalla data di cui all’articolo 15, 2° comma, le autorità nazionali non rilasceranno l’omologazione-tipo CE o l’omologazione-tipo nazionale a nuovi tipi di veicoli, per motivi connessi alla propulsione a idrogeno, o non rilasceranno l’omologazione-tipo CE o l’omologazione-tipo nazionale a nuovi tipi di impianti a idrogeno o di componenti a contatto con l’idrogeno, che non soddisfino i requisiti del presente regolamento e delle sue misure di attuazione.

Emendamento  21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. A decorrere dal [data, 36 mesi dalla data d’entrata in vigore] le autorità nazionali, per motivi connessi alla propulsione a idrogeno, vieteranno immatricolazione, vendita ed entrata in servizio di veicoli nuovi che non soddisfino i requisiti del presente regolamento, e cesseranno di ritenere validi i certificati di idoneità ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE e vieteranno vendita ed entrata in servizio di nuovi impianti a idrogeno o di nuove componenti a contatto con l’idrogeno che non soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento.

2. A decorrere dal [data, 36 mesi dalla data d’entrata in vigore] le autorità nazionali, per motivi connessi alla propulsione a idrogeno, vieteranno immatricolazione, vendita ed entrata in servizio di veicoli nuovi che non soddisfino i requisiti del presente regolamento e delle sue misure di attuazione, e cesseranno di ritenere validi i certificati di idoneità ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE e vieteranno vendita ed entrata in servizio di nuovi impianti a idrogeno o di nuove componenti a contatto con l’idrogeno che non soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento e alle sue misure di attuazione.

Emendamento  22

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Fatti salvi il 1° e il 2° comma del presente articolo, e purché entrino in vigore le misure di attuazione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, se un costruttore lo chiede, l’autorità nazionale deve rilasciare l’omologazione-tipo CE o l’omologazione-tipo nazionale, per motivi connessi alla propulsione a idrogeno, a un nuovo tipo di veicolo o a un nuovo tipo d'impianto a idrogeno o di componente a contatto con l’idrogeno, e deve permettere l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di un nuovo veicolo o la vendita o l’entrata in servizio di un nuovo impianto a idrogeno o di una nuova componente a contatto con l’idrogeno, se il veicolo, le componenti o gli impianti interessati soddisfano i requisiti del presente regolamento.

Fatti salvi il 1° e il 2° comma del presente articolo, e purché entrino in vigore le misure di attuazione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, se un costruttore lo chiede, l’autorità nazionale deve rilasciare l’omologazione-tipo CE o l’omologazione-tipo nazionale, per motivi connessi alla propulsione a idrogeno, a un nuovo tipo di veicolo o l'omologazione-tipo CE per un nuovo tipo d'impianto a idrogeno o di componente a contatto con l’idrogeno, e deve permettere l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di un nuovo veicolo o la vendita o l’entrata in servizio di un nuovo impianto a idrogeno o di una nuova componente a contatto con l’idrogeno, se il veicolo, le componenti o gli impianti interessati soddisfano i requisiti del presente regolamento e delle sue misure di attuazione.

Motivazione

Si inserisce un riferimento alle "misure di attuazione" in base allo stesso principio applicato all'articolo 4, paragrafo 1. È inserito altresì un riferimento alla "omologazione-tipo CE" onde armonizzare il testo con i precedenti paragrafi: se si fa riferimento all'omologazione-tipo CE per un nuovo tipo di veicolo, occorre fare altrettanto per un nuovo tipo d’impianto a idrogeno o componente a contatto con l’idrogeno.

Emendamento  23

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, in conformità alla procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 9 della direttiva 2007/46/CE, adotta le seguenti misure di attuazione:

1. La Commissione adotta le seguenti misure di attuazione:

(a) le norme amministrative per l’omologazione-tipo CE di veicoli con propulsione a idrogeno, di impianti a idrogeno e di componenti a contatto con l’idrogeno;

(a) le norme amministrative per l’omologazione-tipo CE di veicoli con propulsione a idrogeno, di impianti a idrogeno e di componenti a contatto con l’idrogeno;

(b) le informazioni che i costruttori devono fornire ai fini dell’omologazione e dell’ispezione periodica di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5;

(b) le informazioni che i costruttori devono fornire ai fini dell’omologazione e dell’ispezione periodica di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5;

(c) le regole dettagliate per le procedure di prova, di cui agli negli allegati da II a V;

(c) le regole dettagliate per le procedure di prova, di cui agli negli allegati da II a V;

(d) le regole dettagliate per gli impianti a idrogeno e le componenti a contatto con l’idrogeno, di cui all’allegato VI;

(d) le regole dettagliate per gli impianti a idrogeno e le componenti a contatto con l’idrogeno, di cui all’allegato VI, in particolare per un'identificazione chiara e rapida dei veicoli da parte dei servizi di salvataggio, di cui all'allegato VI, punto 15;

(e) i requisiti per un funzionamento sicuro e affidabile degli impianti a idrogeno e delle componenti a contatto con l’idrogeno, di cui all’articolo 5.

(e) i requisiti per un funzionamento sicuro e affidabile degli impianti a idrogeno e delle componenti a contatto con l’idrogeno, di cui all’articolo 5.

 

Queste misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 40, paragrafo 2, della direttiva 2007/46/CE.

Motivazione

Si tratta di un chiarimento necessario in quanto le misure di attuazione devono essere adottate ai sensi della direttiva quadro 2007/46/CE, che costituisce il documento di base per l'omologazione-tipo di tutti i veicoli.

Emendamento  24

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione, in conformità alla procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 9 della direttiva 2007/46/CE, adotta le seguenti misure di attuazione:

2. La Commissione adotta le seguenti misure di attuazione:

(a) requisiti tecnici specifici per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4 e dell’articolo 9, paragrafo 2;

(a) requisiti tecnici specifici per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4 e dell’articolo 9, paragrafo 2;

(b) specificazione dei requisiti relativi ai seguenti elementi:

(b) specificazione dei requisiti relativi ai seguenti elementi:

 

– uso di idrogeno puro o una miscela di idrogeno e di gas naturale/biometano;

– nuove forme di deposito o di uso dell’idrogeno;

– nuove forme di deposito o di uso dell’idrogeno;

– protezione contro gli urti del veicolo;

– protezione contro gli urti del veicolo per quanto riguarda l'integrità di componenti e impianti a idrogeno;

– requisiti integrati di sicurezza del sistema che comprendano almeno la detezione di fughe e lo spurgo del gas;

– requisiti integrati di sicurezza del sistema che comprendano almeno la detezione di fughe e lo spurgo del gas;

– isolamento elettrico e sicurezza elettrica;

– isolamento elettrico e sicurezza elettrica;

(c) altre misure necessarie all’applicazione del presente regolamento.

(c) altre misure necessarie all’applicazione del presente regolamento.

 

Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 40, paragrafo 2, della direttiva 2007/46/CE.

Motivazione

Si tratta di un chiarimento necessario in quanto le misure di attuazione devono essere adottate ai sensi della direttiva quadro 2007/46/CE, che costituisce il documento di base per l'omologazione-tipo di tutti i veicoli. Questo emendamento inserisce il requisito specifico relativo all'idrogeno puro o alla miscela di idrogeno e di gas naturale/biometano che era stata soppressa dall'articolo 3, paragrafo 1 in quanto è più logico avere questo chiarimento qui – nell'attuazione delle disposizioni. Lo stesso vale per l'inserimento di un riferimento all'integrità di componenti e impianti a idrogeno per quanto riguarda la protezione contro gli urti.

Emendamento  25

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di infrazione da parte dei costruttori alle disposizioni del presente regolamento e adottano i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali disposizioni entro [data, diciotto mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento] e quanto prima ogni successiva modifica delle stesse.

1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di infrazione da parte dei costruttori alle disposizioni del presente regolamento e delle sue misure di attuazione e adottano i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali disposizioni entro [data, diciotto mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento] e quanto prima ogni successiva modifica delle stesse.

Emendamento  26

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato I – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Le seguenti componenti a contatto con l’idrogeno sono soggette all’omologazione-tipo:

Se installate sul veicolo, le seguenti componenti a contatto con l’idrogeno sono soggette all’omologazione-tipo:

Motivazione

Emendamento inteso a conferire al testo maggiore precisione e chiarezza.

Emendamento  27

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato I – sezione a – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) sensori per il rilevamento di fughe di idrogeno.

Motivazione

È logico inserire i sensori nell'elenco in questione.

Emendamento  28

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato I – sezione b – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

(b) componenti destinate a usare idrogeno compresso (gassoso):

(b) componenti destinate a usare idrogeno compresso (gassoso) a una pressione d’esercizio nominale superiore a 3,0 MPa:

Motivazione

È ragionevole limitare l'obbligo dell'omologazione-tipo delle componenti soltanto a quelle che utilizzano idrogeno compresso (gassoso) a una pressione superiore a 3.0 MPa, in quanto ciò eviterebbe confusione con l'omologazione di componenti esposte a pressioni inferiori, la cui omologazione complicherebbe inutilmente la procedura di omologazione stessa (che tra l'altro rientra nell'ambito della lettera (a) relativa alle componenti per l'impiego di idrogeno liquido).

Emendamento  29

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato I – sezione b – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) sensori per il rilevamento di fughe di idrogeno.

Motivazione

È logico inserire i sensori nell'elenco in questione.

Emendamento  30

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) Prova di riempimento massimo: scopo del test è provare che il livello dell’idrogeno durante l’operazione di riempimento non causa mai l’apertura dei dispositivi di sicurezza contro la sovrappressione.

(c) Prova di riempimento massimo: scopo del test è provare che il sistema preposto a evitare l'eccessivo riempimento del serbatoio funzioni correttamente e che il livello dell’idrogeno durante l’operazione di riempimento non causi mai l’apertura dei dispositivi di sicurezza contro la sovrappressione.

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire sostanzialmente che ciò che conta soprattutto è il corretto funzionamento del sistema preposto a evitare l'eccessivo riempimento: soltanto il suo corretto funzionamento garantisce infatti che il livello dell'idrogeno, all'atto del riempimento, non sia in grado di causare l'apertura dei dispositivi di sicurezza contro la sovrappressione.

Emendamento  31

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato III – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) Prova di durata: scopo del test è provare che le componenti a contatto con l’idrogeno sono in grado di funzionare in modo affidabile e continuo. La prova consiste nell’effettuare un certo numero di cicli di prova della componente a contatto con l’idrogeno, a diverse condizioni di temperatura e di pressione. Un ciclo di prova significa il funzionamento normale (cioè un’apertura e una chiusura) delle componente a contatto con l’idrogeno.

(c) Prova di durata: scopo del test è provare che le componenti a contatto con l’idrogeno sono in grado di funzionare in modo affidabile e continuo. La prova consiste nell’effettuare un certo numero di cicli di prova della componente a contatto con l’idrogeno, a determinate condizioni di temperatura e di pressione. Un ciclo di prova significa il funzionamento normale (cioè un’apertura e una chiusura) delle componente a contatto con l’idrogeno.

Emendamento  32

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato VI – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. In caso di incidente, una valvola d'arresto automatica interrompe il flusso di gas dal serbatoio.

Motivazione

È opportuno inserire a questo punto il riferimento a una valvola d'arresto automatica, giacché in caso di incidente va ovviamente interrotto il flusso di gas dal serbatoio.

Emendamento  33

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato VI – punto 13

Testo della Commissione

Emendamento

13. Le componenti a contatto con l’idrogeno che potrebbero rilasciare idrogeno nell’abitacolo, nel vano bagagli o in altro vano non ventilato, vanno alloggiate in un compartimento stagno al gas o reso tale nei modi specificati nella normativa d’attuazione.

13. Le componenti a contatto con l’idrogeno che potrebbero rilasciare idrogeno nell’abitacolo, nel vano bagagli o in altro vano non ventilato, vanno alloggiate in un compartimento stagno al gas o reso tale.

Motivazione

Si tratta di un riferimento che non figura in nessun altro punto dell'allegato VI, il che è logico in quanto l'articolo 12, paragrafo 1, lettera (d) sancisce che saranno adottate "misure" per l'intero allegato VI. Inoltre, l'espressione "normativa d'attuazione" figura unicamente in questo punto mentre nel resto del testo si parla di "misure di attuazione".

Emendamento  34

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato VI – punto 15

Testo della Commissione

Emendamento

15. Si possono usare etichette per segnalare ai servizi di salvataggio l’impiego di idrogeno liquido o compresso (gassoso).

15. Ai servizi di salvataggio deve essere possibile l'identificazione degli autoveicoli alimentati a idrogeno.

Motivazione

In caso di incidente, i rischi connessi ai veicoli a idrogeno non sono maggiori rispetto a quelli alimentati con carburante fossile. È quindi ingiusto ritenere che, in caso di incidente, i veicoli a idrogeno comportino un rischio particolare. L'identificazione del tipo di alimentazione di un veicolo dovrebbe tuttavia essere possibile ai servizi di salvataggio, con un'etichetta discreta e non stigmatizzante, a lungo termine tramite "e-call" (segnale automatico del veicolo in caso di incidente) o una banca dati (cfr. anche l'emendamento 4).

Emendamento  35

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato VII – punto 7 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

7. Nell’allegato XI, appendice 4, al punto 62 della tabella va aggiunta la seguente nuova linea:

7. Nell’allegato XI, appendice 5, al punto 62 della tabella va aggiunta la seguente nuova linea:

Motivazione

Il punto 7 nell'allegato VII contiene un riferimento errato all'"allegato XI, appendice 4"; il riferimento giusto è all'appendice 5 che, nella direttiva 2007/46/CE riguarda le gru mobili.

MOTIVAZIONE

Obiettivo della presente proposta di regolamento è quello di fissare per la prima volta norme tecniche armonizzate per l’omologazione degli autoveicoli alimentati a idrogeno. L’introduzione di criteri di omologazione europei per i veicoli alimentati a idrogeno è necessaria al buon funzionamento del mercato interno e, al tempo stesso, serve a garantire un elevato grado di tutela della sicurezza pubblica e dell’ambiente. Dal momento che il campo d’applicazione della legislazione sull’omologazione-tipo CE dei veicoli attualmente non comprende i veicoli alimentati a idrogeno, gli Stati membri possono rilasciare singole omologazioni in relazione a tali veicoli senza dover legiferare. Nell’ambito di tale prassi esiste il rischio che ogni Stato membro stabilisca i propri criteri di omologazione, compromettendo il funzionamento del mercato interno. Ciò avrebbe notevoli ripercussioni sui costi a carico dei costruttori e anche sulla sicurezza pubblica, costituendo al tempo stesso una barriera insormontabile per lo sviluppo della tecnologia dell’idrogeno nell’UE. Pertanto, la relatrice considera la proposta della Commissione un importante passo in avanti verso l’uso dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti.

Anche in altre parti del pianeta (come nello spazio economico statunitense o asiatico) si sta lavorando allo sviluppo di autoveicoli alimentati a idrogeno e anche lì si pone la questione dell’omologazione. Le trattative a livello internazionale dell’UE in merito a condizioni preliminari di omologazione universalmente valide sono tuttavia destinate a durare a lungo. A questo punto, un regolamento comunitario sull’omologazione potrebbe indicare la giusta direzione per arrivare a un’omologazione internazionale.

L’idrogeno, accanto ai biocarburanti e all’elettricità, rappresenta una delle maggiori speranze dell’Unione europea riguardo all’ipotesi futura di sostituire il petrolio nel settore dei trasporti e in relazione agli obiettivi di diminuzione dell’inquinamento atmosferico e di riduzione delle emissioni di CO2 connesse ai trasporti. L’idrogeno è un vettore energetico universalmente utilizzabile, che può essere prodotto nei modi più disparati e da diverse fonti, è trasportabile e immagazzinabile. Può introdurre sul mercato fonti energetiche rinnovabili come pure essere integrato nel sistema tradizionale. Dette qualità fanno sì che l’idrogeno si profili come un’opzione interessante proprio in relazione al settore dei trasporti.

Al contempo, si fanno sempre più insistenti le voci di coloro che esprimono dubbi sulla sua utilità in termini ambientali, poiché l’idrogeno non è una fonte primaria di energia ma un vettore energetico. Indipendentemente dal fatto di condividere o meno tali perplessità sull’idrogeno in quanto vettore energetico, tali dubbi, a giudizio della relatrice, non rappresentano un argomento reale a sfavore del presente regolamento in quanto tale. L’indubbia flessibilità dell’idrogeno quale fonte di alimentazione nel settore dei trasporti fa sì che proprio nell’ambito del settore automobilistico tale tecnologia meriti che le siano offerte opportunità di sviluppo. Sarà poi l’evoluzione futura a mostrare se le autovetture a idrogeno saranno in grado di imporsi sul mercato e se invece saranno altre tecnologie ad avere la meglio. Norme di omologazione uniformi a livello UE rappresentano tuttavia la condizione minima affinché gli autoveicoli alimentati a idrogeno possano almeno raggiungere la commercializzazione.

La relatrice sottolinea che uno dei fattori da cui dipende il buon esito della commercializzazione dei veicoli alimentati a idrogeno in Europa è rappresentato dal fatto di disporre in tempi rapidi di un’adeguata rete di stazioni di rifornimento. Inoltre, il campo d’applicazione del regolamento andrebbe esteso ai veicoli a due ruote. Oltre a ciò, la relatrice è favorevole a che i servizi di soccorso siano in grado di identificare il modo di alimentazione del veicolo. A tale riguardo, oltre all’etichettatura a cui si ricorre in prima battuta, esistono numerose soluzioni a lungo termine come l’e-call (l’invio automatico di un segnale da parte del veicolo ai servizi di soccorso, in caso di incidente) oppure l’istituzione di una banca dati centrale dove vengano raccolti i dati tecnici di un veicolo, indipendentemente dal proprietario, e che possa essere consultata dai servizi di soccorso in caso di incidente. Queste ipotesi di identificazione sono tecnicamente già realizzabili, al momento mancano soltanto le infrastrutture adatte.

Sulla strada che conduce verso un’economia energetica sostenibile, basata su fonti energetiche ecocompatibili e rinnovabili, il passo in direzione di un combustibile non fossile nell’ambito del traffico privato è estremamente significativo, non da ultimo per il fatto che nel settore automobilistico privato, il singolo cittadino prende quotidianamente atto, per esperienza diretta, delle opportunità e dei limiti della tecnologia a idrogeno. Inoltre, l’attuale dibattito sullo sviluppo sostenibile dei biocarburanti dimostra che non possiamo fare a meno di tecnologie nuove e sostenibili nel settore dei trasporti. Per questo motivo è fondamentale che il presente regolamento crei le premesse indispensabili per l’omologazione a livello comunitario degli autoveicoli alimentati da un combustile alternativo come l’idrogeno.

PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (21.5.2008)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione-tipo di autoveicoli alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE
(COM(2007)0593 – C6‑0342/2007 – 2007/0214(COD))

Relatore per parere: Alojz Peterle

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Nel campo dei trasporti, occorre prestare maggior attenzione a veicoli più rispettosi dell’ambiente e premere perché un numero maggiore di tali veicoli sia immesso sul mercato. L’introduzione di veicoli a combustibili alternativi può migliorare sensibilmente la qualità dell’aria nelle città.

(4) Nel campo dei trasporti, occorre prestare maggior attenzione a veicoli più rispettosi dell’ambiente e premere perché un numero maggiore di tali veicoli sia immesso sul mercato. L’introduzione di veicoli a combustibili alternativi può migliorare sensibilmente la qualità dell’aria nelle città e, di conseguenza, anche lo stato di salute pubblica.

Motivazione

È importante sottolineare altresì il miglioramento della salute pubblica che può essere conseguito introducendo veicoli a combustibili alternativi.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) La relazione finale del gruppo ad alto livello CARS 21 (Quadro normativo competitivo nel settore automobilistico per il XXI secolo) ha indicato che, ove opportuno, occorre proseguire gli sforzi intesi a incoraggiare una maggiore armonizzazione a livello internazionale dei regolamenti relativi ai veicoli a motore, al fine di coinvolgere i principali mercati dei veicoli e di estendere l'armonizzazione ai settori non ancora coperti, segnatamente nel quadro degli accordi dell'UN/ECE del 1958 e del 1998. In linea con questa raccomandazione, la Commissione dovrebbe continuare a sostenere lo sviluppo di requisiti armonizzati a livello internazionale per i veicoli a motore sotto l'egida dell'UN/ECE. In particolare, qualora venga adottato un regolamento tecnico internazionale (GTR) sugli autoveicoli a idrogeno e a celle a combustibile, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di adattare i requisiti del presente regolamento a quelli del GTR.

 

1http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21finalreport.pdf

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter) È possibile utilizzare miscele di idrogeno come combustibile di transizione per facilitare l'introduzione di autoveicoli alimentati a idrogeno nei paesi che dispongono di una buona infrastruttura di gas naturale. La Commissione dovrebbe pertanto mettere a punto requisiti per l'uso di miscele di idrogeno e di gas naturale/biometano, in particolare di un rapporto di mescolamento di idrogeno e gas che tenga conto della fattibilità tecnica e dei vantaggi ambientali.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) In futuro i veicoli alimentati a idrogeno dovrebbero utilizzare come combustibile idrogeno puro ottenuto possibilmente da fonti di energia rinnovabili. I veicoli che usano come combustibile una miscela di idrogeno e gas naturale/biometano devono rappresentare solo una tecnologia di transizione.

Motivazione

Il gas naturale produce emissioni nocive in fase di combustione e per questo motivo esso può rappresentare solo una tecnologia di transizione.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter) I veicoli alimentati a idrogeno potranno affermarsi sul mercato solo se in Europa sarà disponibile un'adeguata infrastruttura standardizzata di distributori. La Commissione dovrebbe esaminare misure idonee a sostenere un sistema uniforme di erogazione per una rete europea di distribuzione del carburante per gli autoveicoli alimentati a idrogeno.

Motivazione

Nei distributori di gas naturale si pone il problema del diverso funzionamento del sistema di erogazione nei vari Stati membri. Nell'allestimento delle stazioni di rifornimento di idrogeno si dovrebbe pertanto tener conto fin dall'inizio della necessità di prevedere in tutta l'Europa lo stesso sistema di erogazione per gli autoveicoli alimentati a idrogeno.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 3 - punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) “veicolo alimentato a idrogeno” indica qualsiasi autoveicolo che usi idrogeno puro, o una miscela d’idrogeno e di gas naturale, come combustibile per spingere il veicolo;

(1) “veicolo alimentato a idrogeno” indica qualsiasi autoveicolo che usi idrogeno come combustibile per spingere il veicolo;

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 8 - paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. È consentito l’uso come combustibile di una miscela d’idrogeno gassoso e di gas naturale.

soppresso

Motivazione

Tale modifica è necessaria come conseguenza dell'emendamento alla definizione di veicolo alimentato a idrogeno di cui all'articolo 3.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 9 - paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. È consentito l’uso come combustibile di una miscela d’idrogeno gassoso e di gas naturale.

soppresso

Motivazione

Tale modifica è necessaria come conseguenza dell'emendamento alla definizione di veicolo alimentato a idrogeno di cui all'articolo 3.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 12 ‑ paragrafo 2 ‑ lettera b ‑ trattino -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

‑ uso di idrogeno puro o di una miscela d'idrogeno e di gas naturale/biometano;

PROCEDURA

Titolo

Omologazione dei veicoli a idrogeno

Riferimenti

COM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD)

Commissione competente per il merito

IMCO

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ENVI

25.10.2007

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Alojz Peterle

20.12.2007

 

 

Esame in commissione

3.4.2008

 

 

 

Approvazione

6.5.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

51

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Inés Ayala Sender, Christofer Fjellner, Anne Laperrouze, Johannes Lebech, Kartika Tamara Liotard, Alojz Peterle, Bart Staes, Lambert van Nistelrooij

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Armando França

PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (8.5.2008)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione-tipo di autoveicoli alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE
(COM(2007)0593 – C6‑0342/2007 – 2007/0214(COD))

Relatore per parere: Vladimír Remek

Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

Al momento potrebbe sembrare prematuro stabilire delle norme per la costruzione di autoveicoli alimentati a idrogeno. Tuttavia, è proprio perché stanno facendo la loro comparsa i primi veicoli di questo tipo che è assolutamente giusto e ragionevole dare un quadro alla questione anticipatamente. È incoraggiante anche il fatto che tale quadro nasca come concetto a livello europeo, facendo sì che le strumentazioni tecniche emergenti rispecchino le norme anziché viceversa, la qual cosa spesso pone delle difficoltà quando si tratta di portare concetti preesistenti sotto un unico tetto di norme e regolamenti a livello comunitario.

Pertanto, da questo punto di vista l’iniziativa è altamente positiva. Poiché la messa in pratica di questa tecnologia relativamente nuova potrebbe essere accompagnata da una serie di problemi di sicurezza, occorre garantire che gli impianti a idrogeno siano sicuri quanto quelli fondati su tecnologie di propulsione convenzionali. L’uso dell’idrogeno (che non è una fonte d’energia, ma un promettente vettore d’energia) nei veicoli stradali è una soluzione molto positiva per l’ambiente, in quanto non comporta emissioni di carbonio o di gas a effetto serra. La quota dei veicoli alimentati a idrogeno sul parco circolante totale va dunque incrementata, non ultimo contribuendo ad aumentare la fiducia del pubblico verso questa nuova tecnologia. Si dovrebbe inoltre elaborare un quadro legislativo per l’omologazione di tali veicoli, data l’attuale assenza di un simile quadro. Alcune aziende hanno già prodotto e stanno addirittura commercializzando prototipi di veicoli a idrogeno (ad esempio un limitato numero di autobus a pila a combustibile). Occorre inoltre ricordare che negli Stati Uniti, in Giappone e in Corea è già in atto una considerevole attività in questo settore, per cui, dal punto di vista del mantenimento della competitività, per l’UE è ancora un momento relativamente buono per presentare il documento proposto.

La proposta presentata è stata preceduta da una serie di discussioni tecniche in seno agli organi della Commissione e tra le parti interessate, principalmente costruttori e organismi di ricerca specializzati (in particolare il britannico TRL). Il Gruppo di lavoro Idrogeno (sulle cui discussioni è basata la proposta) è un gruppo di esperti attivo all’interno della Commissione. Nel giugno 2006 è stato spedito un questionario a coloro che hanno preso parte al processo preparatorio al fine di raccogliere le preferenze su come affrontare la questione. I risultati di tali attività sono stati presentati agli Stati membri nel 2006 e all’inizio del 2007 ed è emersa l’esigenza di effettuare una valutazione complessa d’impatto sui possibili approcci da seguire.

La scelta è ricaduta su un regolamento legislativo a livello comunitario, in linea con il principio di sussidiarietà, dal momento che gli obiettivi prefissati non possono essere raggiunti attraverso azioni isolate da parte dei singoli Stati membri. La proposta di regolamento fissa solo le norme fondamentali per l’omologazione-tipo dei veicoli di categoria M e N, mentre i dettagli tecnici saranno determinati nelle misure di attuazione. Il regolamento è volto anche ad affrontare la questione della protezione dei veicoli dalle conseguenze dell’impatto e dell’uso dell’idrogeno. Ai fini del regolamento, con “veicolo alimentato a idrogeno” si intende qualsiasi veicolo a motore che usi idrogeno puro o una miscela d’idrogeno e di gas naturale, mentre il termine “impianto di propulsione” si riferisce all’uso dell’idrogeno nei motori a combustione interna o alla propulsione mediante pila a combustibile. Inoltre, il regolamento stabilisce gli obblighi per i costruttori e i requisiti generali per le componenti a contatto con l’idrogeno, inclusi i contenitori e i serbatoi destinati a contenere idrogeno liquido, nonché per l’idrogeno sotto forma di gas compresso. Definisce altresì i requisiti generali per l’installazione di impianti a idrogeno e di componenti a contatto con l’idrogeno. Naturalmente, il regolamento fissa anche un calendario per l’applicazione delle disposizioni, delle misure di attuazione e delle sanzioni per il mancato rispetto del regolamento, oltre a riportare i dettagli della sua entrata in vigore.

La proposta è pienamente conforme alla strategia di sviluppo sostenibile dell’UE.

La tabella riportata di seguito fornisce informazioni sul futuro scenario in questo settore:

Tabella: Tassi di introduzione dei veicoli a idrogeno nel periodo 2017-2025

Anno

Scenario HyWays A: sostegno alla politica estremamente elevato, apprendimento rapido

Scenario HyWays B: sostegno alla politica elevato, apprendimento rapido

Scenario HyWays C: sostegno alla politica modesto, apprendimento modesto

2017

1,0%

0,2%

0,006%

2018

1,5%

0,4%

0,02%

2019

2,3%

0,7%

0,04%

2020

3,2%

1,2%

0,1%

2021

4,4%

1,7%

0,1%

2022

5,7%

2,4%

0,2%

2023

7,3%

3,2%

0,4%

2024

9,1%

4,1%

0,6%

2025

11,2%

5,1%

0,8%

Fonte: Valutazione d’impatto della Commissione europea (SEC(2007)1301), pag. 33

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2, punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) ai veicoli alimentati a idrogeno delle categorie M e N, anche per ciò che riguarda la protezione contro gli urti e la sicurezza degli impianti elettrici di tali veicoli;

(1) ai veicoli alimentati a idrogeno delle categorie M e N;

Motivazione

All'articolo 12, paragrafo 2, lettera (b) figura il testo espunto dagli elementi per i quali la Commissione può (ma non deve) emanare misure di attuazione. Questa parte del testo va pertanto soppressa.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 3, punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) “veicolo alimentato a idrogeno” indica qualsiasi autoveicolo che usi idrogeno puro, o una miscela d’idrogeno e di gas naturale, come combustibile per spingere il veicolo;

(1) “veicolo alimentato a idrogeno” indica qualsiasi autoveicolo che usi idrogeno come combustibile nel proprio sistema di propulsione;

Motivazione

Dopo aver dibattuto se fosse opportuno individuare una migliore definizione di idrogeno come mezzo di propulsione (idrogeno puro, miscela di idrogeno e gas naturale), si è giunti a una definizione più semplice, che si riferisce ai veicoli i cui sistemi propulsivi sono alimentati a idrogeno in qualsiasi stato. Si veda anche l'emendamento 13 e la sua motivazione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Spetta ai costruttori dimostrare che tutti i veicoli a idrogeno nuovi venduti, immatricolati o messi in servizio nella Comunità e tutte le componenti a contatto con l’idrogeno o gli impianti a idrogeno venduti o messi in servizio nella Comunità sono muniti di omologazione-tipo conforme al presente regolamento.

1. Spetta ai costruttori dimostrare che tutti i veicoli a idrogeno nuovi venduti, immatricolati o messi in servizio nella Comunità e tutte le componenti a contatto con l’idrogeno o gli impianti a idrogeno venduti o messi in servizio nella Comunità sono muniti di omologazione-tipo conforme al presente regolamento e alle sue misure di attuazione.

Motivazione

Da un punto di vista tecnico, i veicoli debbono essere conformi non soltanto al presente regolamento ma ovviamente anche alle sue "misure di attuazione", le quali fissano in maniera più dettagliata i requisiti tecnici per i veicoli e i loro impianti a idrogeno.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini dell’omologazione-tipo del veicolo, i costruttori muniranno i veicoli alimentati a idrogeno di componenti e impianti a idrogeno provati e installati in conformità al presente regolamento.

2. Ai fini dell’omologazione-tipo del veicolo, i costruttori muniranno i veicoli alimentati a idrogeno di componenti e impianti a idrogeno provati e installati in conformità al presente regolamento e alle sue misure di attuazione.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 3.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ai fini dell’omologazione-tipo delle componenti e degli impianti, i costruttori garantiranno che le componenti e gli impianti a idrogeno siano provati in conformità al presente regolamento.

3. Ai fini dell’omologazione-tipo delle componenti e degli impianti, i costruttori garantiranno che le componenti e gli impianti a idrogeno siano provati in conformità al presente regolamento e alle sue misure di esecuzione.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 3.

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. I costruttori forniranno informazioni per l’ispezione periodica degli impianti a idrogeno e delle componenti a contatto con l’idrogeno durante il ciclo di vita del veicolo. o

5. I costruttori forniscono agli organi ispettivi autorizzati informazioni per l’ispezione e la manutenzione degli impianti a idrogeno e delle componenti a contatto con l’idrogeno durante il ciclo di vita del veicolo.

Motivazione

La formulazione originale del testo è troppo generale. La proposta originale reca il termine "periodica" ed è evidente che le informazioni saranno sempre specifiche per il loro destinatario.

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 5 – lettera d)

Testo della Commissione

Emendamento

(d) che, durante il loro ciclo di vita, componenti e impianti a idrogeno resistano alle temperature e alle pressioni previste;

(d) che, durante il loro previsto ciclo di vita, componenti e impianti a idrogeno resistano alle temperature e alle pressioni previste;

Motivazione

Occorre definire con maggiore precisione il ciclo di vita delle componenti e degli impianti a idrogeno inserendo il termine (ciclo di vita) "previsto".

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Andrà fornita una descrizione dettagliata delle proprietà e delle tolleranze dei principali materiali usati nella progettazione del serbatoio, comprendente i risultati delle prove alle quali il materiale è stato sottoposto.

(Non concerne la versione italiana)

 

 

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. A decorrere dalla data di cui all’articolo 15, 2° comma, le autorità nazionali non rilasceranno l’omologazione-tipo CE o l’omologazione-tipo nazionale a nuovi tipi di veicoli, per motivi connessi alla propulsione a idrogeno, o non rilasceranno l’omologazione-tipo CE o l’omologazione-tipo nazionale a nuovi tipi di impianti a idrogeno o di componenti a contatto con l’idrogeno, che non soddisfino i requisiti del presente regolamento.

1. A decorrere dalla data di cui all’articolo 15, 2° comma, le autorità nazionali non rilasceranno l’omologazione-tipo CE o l’omologazione-tipo nazionale a nuovi tipi di veicoli, per motivi connessi alla propulsione a idrogeno, o non rilasceranno l’omologazione-tipo CE o l’omologazione-tipo nazionale a nuovi tipi di impianti a idrogeno o di componenti a contatto con l’idrogeno, che non soddisfino i requisiti del presente regolamento e delle sue misure di attuazione.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 3.

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. A decorrere dal [data, 36 mesi dalla data d’entrata in vigore] le autorità nazionali, per motivi connessi alla propulsione a idrogeno, vieteranno immatricolazione, vendita ed entrata in servizio di veicoli nuovi che non soddisfino i requisiti del presente regolamento, e cesseranno di ritenere validi i certificati di idoneità ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE e vieteranno vendita ed entrata in servizio di nuovi impianti a idrogeno o di nuove componenti a contatto con l’idrogeno che non soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento.

2. A decorrere dal [data, 36 mesi dalla data d’entrata in vigore] le autorità nazionali, per motivi connessi alla propulsione a idrogeno, vieteranno immatricolazione, vendita ed entrata in servizio di veicoli nuovi che non soddisfino i requisiti del presente regolamento e delle sue misure di attuazione, e cesseranno di ritenere validi i certificati di idoneità ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE e vieteranno vendita ed entrata in servizio di nuovi impianti a idrogeno o di nuove componenti a contatto con l’idrogeno che non soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento e alle sue misure di attuazione.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 3.

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Fatti salvi il 1° e il 2° comma del presente articolo, e purché entrino in vigore le misure di attuazione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, se un costruttore lo chiede, l’autorità nazionale deve rilasciare l’omologazione-tipo CE o l’omologazione-tipo nazionale, per motivi connessi alla propulsione a idrogeno, a un nuovo tipo di veicolo o a un nuovo tipo d’impianto a idrogeno o di componente a contatto con l’idrogeno, e deve permettere l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di un nuovo veicolo o la vendita o l’entrata in servizio di un nuovo impianto a idrogeno o di una nuova componente a contatto con l’idrogeno, se il veicolo, le componenti o gli impianti interessati soddisfano i requisiti del presente regolamento.

3. Fatti salvi il 1° e il 2° comma del presente articolo, e purché entrino in vigore le misure di attuazione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, se un costruttore lo chiede, l’autorità nazionale deve rilasciare l’omologazione-tipo CE o l’omologazione-tipo nazionale, per motivi connessi alla propulsione a idrogeno, a un nuovo tipo di veicolo o l'omologazione-tipo CE o l'omologazione-tipo nazionale per un nuovo tipo d’impianto a idrogeno o di componente a contatto con l’idrogeno, e deve permettere l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di un nuovo veicolo o la vendita o l’entrata in servizio di un nuovo impianto a idrogeno o di una nuova componente a contatto con l’idrogeno, se il veicolo, le componenti o gli impianti interessati soddisfano i requisiti del presente regolamento e delle sue misure di attuazione.

Motivazione

Si inserisce un riferimento alle "misure di attuazione" in base allo stesso principio applicato all'articolo 4, paragrafo 1. È inserito altresì un riferimento alla "omologazione-tipo CE" onde armonizzare il testo con i precedenti paragrafi: se si fa riferimento all'omologazione-tipo CE per un nuovo tipo di veicolo, occorre fare altrettanto per un nuovo tipo d’impianto a idrogeno o componente a contatto con l’idrogeno.

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, in conformità alla procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 9 della direttiva 2007/46/CE, adotta le seguenti misure di attuazione:

1. La Commissione adotta le seguenti misure di attuazione:

(a) le norme amministrative per l’omologazione-tipo CE di veicoli con propulsione a idrogeno, di impianti a idrogeno e di componenti a contatto con l’idrogeno;

(a) le norme amministrative per l’omologazione-tipo CE di veicoli con propulsione a idrogeno, di impianti a idrogeno e di componenti a contatto con l’idrogeno;

(b) le informazioni che i costruttori devono fornire ai fini dell’omologazione e dell’ispezione periodica di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5;

le informazioni che i costruttori devono fornire ai fini dell’omologazione e dell’ispezione periodica di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5;

(c) le regole dettagliate per le procedure di prova, di cui agli negli allegati da II a V;

(c) le regole dettagliate per le procedure di prova, di cui agli negli allegati da II a V;

(d) le regole dettagliate per gli impianti a idrogeno e le componenti a contatto con l’idrogeno, di cui all’allegato VI;

(d) le regole dettagliate per gli impianti a idrogeno e le componenti a contatto con l’idrogeno, di cui all’allegato VI;

(e) i requisiti per un funzionamento sicuro e affidabile degli impianti a idrogeno e delle componenti a contatto con l’idrogeno, di cui all’articolo 5.

(e) i requisiti per un funzionamento sicuro e affidabile degli impianti a idrogeno e delle componenti a contatto con l’idrogeno, di cui all’articolo 5.

 

Queste misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 40, paragrafo 2, della direttiva 2007/46/CE.

Motivazione

Si tratta di un chiarimento necessario in quanto le misure di attuazione devono essere adottate ai sensi della direttiva quadro 2007/46/CE, che costituisce il documento di base per l'omologazione-tipo di tutti i veicoli.

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione, in conformità alla procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 9 della direttiva 2007/46/CE, adotta le seguenti misure di attuazione:

2. La Commissione adotta le seguenti misure di attuazione:

(a) requisiti tecnici specifici per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4 e dell’articolo 9, paragrafo 2;

(a) requisiti tecnici specifici per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4 e dell’articolo 9, paragrafo 2;

(b) specificazione dei requisiti relativi ai seguenti elementi:

(b) specificazione dei requisiti relativi ai seguenti elementi:

 

– uso di idrogeno puro o una miscela di idrogeno e di gas naturale/biometano;

– nuove forme di deposito o di uso dell’idrogeno;

– nuove forme di deposito o di uso dell’idrogeno;

– protezione contro gli urti del veicolo;

– protezione contro gli urti del veicolo per quanto riguarda l'integrità di componenti e impianti a idrogeno;

– requisiti integrati di sicurezza del sistema che comprendano almeno la detezione di fughe e lo spurgo del gas;

– requisiti integrati di sicurezza del sistema che comprendano almeno il rilevamento di fughe e lo spurgo del gas;

– isolamento elettrico e sicurezza elettrica;

– isolamento elettrico e sicurezza elettrica;

 

– etichettatura del veicolo;

(c) altre misure necessarie all’applicazione del presente regolamento.

(c) altre misure necessarie all’applicazione del presente regolamento.

 

Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 40, paragrafo 2, della direttiva 2007/46/CE.

Motivazione

Si tratta di un chiarimento necessario in quanto le misure di attuazione devono essere adottate ai sensi della direttiva quadro 2007/46/CE, che costituisce il documento di base per l'omologazione-tipo di tutti i veicoli. Questo emendamento inserisce il requisito specifico relativo all'idrogeno puro o alla miscela di idrogeno e di gas naturale/biometano che era stata soppressa dall'articolo 3, paragrafo 1 in quanto è più logico avere questo chiarimento qui – nell'attuazione delle disposizioni. Lo stesso vale per l'inserimento di un riferimento all'integrità di componenti di idrogeno e di sistemi per quanto riguarda la protezione contro gli urti. L'etichettatura deve stare qui in quanto è un elemento importante per identificare veicoli con componenti all'idrogeno.

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di infrazione da parte dei costruttori alle disposizioni del presente regolamento e adottano i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali disposizioni entro [data, diciotto mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento] e quanto prima ogni successiva modifica delle stesse.

1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di infrazione da parte dei costruttori alle disposizioni del presente regolamento e delle sue misure di attuazione e adottano i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali disposizioni entro [data, ventiquattro mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] e quanto prima ogni successiva modifica delle stesse.

Motivazione

Per quanto riguarda le "misure di attuazione", si veda la motivazione dell'emendamento 3. In relazione al prolungamento del periodo a 24 mesi, la durata delle procedure legislative nazionali può essere tale che 18 mesi possono essere un periodo troppo breve perché un paese sia in grado di notificare alla Commissione le sanzioni che ha adottato.

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato I, alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Le seguenti componenti a contatto con l’idrogeno sono soggette all’omologazione-tipo:

Se installate sul veicolo, le seguenti componenti a contatto con l’idrogeno sono soggette all’omologazione-tipo:

Motivazione

Emendamento inteso a conferire al testo maggiore precisione e chiarezza.

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato I – sezione a – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) sensori per il rilevamento di fughe di idrogeno.

Motivazione

È logico inserire i sensori nell'elenco in questione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato 1 – sezione b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) componenti destinate a usare idrogeno compresso (gassoso):

(b) componenti destinate a usare idrogeno compresso (gassoso) a una pressione d’esercizio nominale superiore a 3,0 MPa:

Motivazione

È ragionevole limitare l'obbligo dell'omologazione-tipo delle componenti soltanto a quelle che utilizzano idrogeno compresso (gassoso) a una pressione superiore a 3.0 MPa, in quanto ciò eviterebbe confusione con l'omologazione di componenti esposte a pressioni inferiori, la cui omologazione complicherebbe inutilmente la procedura di omologazione stessa (che tra l'altro rientra nell'ambito della lettera (a) relativa alle componenti per l'impiego di idrogeno liquido).

Emendamento 18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato I – sezione b – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) sensori per il rilevamento di fughe di idrogeno.

Motivazione

È logico inserire i sensori nell'elenco in questione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) Prova di riempimento massimo: scopo del test è provare che il livello dell’idrogeno durante l’operazione di riempimento non causa mai l’apertura dei dispositivi di sicurezza contro la sovrappressione.

(c) Prova di riempimento massimo: scopo del test è provare che il sistema preposto a evitare l'eccessivo riempimento del serbatoio funzioni correttamente e che il livello dell’idrogeno durante l’operazione di riempimento non causi mai l’apertura dei dispositivi di sicurezza contro la sovrappressione

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire sostanzialmente che ciò che conta soprattutto è il corretto funzionamento del sistema preposto a evitare l'eccessivo riempimento: soltanto il suo corretto funzionamento garantisce infatti che il livello dell'idrogeno, all'atto del riempimento, non sia in grado di causare l'apertura dei dispositivi di sicurezza contro la sovrappressione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato VI – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. In caso di incidente, una valvola d'arresto automatica interrompe il flusso di gas dal serbatoio.

Motivazione

È opportuno inserire a questo punto il riferimento a una valvola d'arresto automatica, giacché in caso di incidente va ovviamente interrotto il flusso di gas dal serbatoio.

Emendamento 21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato VI – punto 13

Testo della Commissione

Emendamento

13. Le componenti a contatto con l’idrogeno che potrebbero rilasciare idrogeno nell’abitacolo, nel vano bagagli o in altro vano non ventilato, vanno alloggiate in un compartimento stagno al gas o reso tale nei modi specificati nella normativa d’attuazione.

13. Le componenti a contatto con l’idrogeno che potrebbero rilasciare idrogeno nell’abitacolo, nel vano bagagli o in altro vano non ventilato, vanno alloggiate in un compartimento stagno al gas o reso tale.

Motivazione

Si tratta di un riferimento che non figura in nessun altro punto dell'allegato VI, il che è logico in quanto l'articolo 12, paragrafo 1, lettera (d) sancisce che saranno adottate "misure" per l'intero allegato VI. Inoltre, l'espressione "normativa d'attuazione" figura unicamente in questo punto mentre nel resto del testo si parla di "misure di attuazione".

Emendamento 22

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato VII – punto 7 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Nell’allegato XI, appendice 4, al punto 62 della tabella va aggiunta la seguente nuova linea:

Nell'appendice 5 dell'allegato XI, è aggiunto alla tabella il seguente punto 58 bis:

Motivazione

Il punto 7 nell'allegato VII contiene un riferimento errato all'«allegato XI, appendice 4», laddove il riferimento giusto è all'appendice 5 che, nella direttiva 2007/46/CE riguarda le gru mobili.

PROCEDURA

Titolo

Omologazione dei veicoli a idrogeno

Riferimenti

COM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD)

Commissione competente per il merito

IMCO

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ITRE

25.10.2007

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Vladimír Remek

22.11.2007

 

 

Esame in commissione

28.2.2008

7.4.2008

 

 

Approvazione

6.5.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

47

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Norbert Glante, András Gyürk, András Gyürk, Fiona Hall, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pilar Ayuso, Göran Färm, Juan Fraile Cantón, Robert Goebbels, Gunnar Hökmark, Pierre Pribetich, John Purvis, Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Daniel Strož

PROCEDURA

Titolo

Omologazione dei veicoli a idrogeno

Riferimenti

COM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD)

Presentazione della proposta al PE

10.10.2007

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

25.10.2007

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ENVI

25.10.2007

ITRE

25.10.2007

TRAN

25.10.2007

 

Pareri non espressi

       Decisione

TRAN

24.10.2007

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Anja Weisgerber

21.11.2007

 

 

Esame in commissione

27.2.2008

25.3.2008

6.5.2008

 

Approvazione

27.5.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

37

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Graf Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Jan Cremers, Wolf Klinz, Manuel Medina Ortega, Gary Titley, Anja Weisgerber

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Elisabeth Morin, Nicolae Vlad Popa

Deposito

30.5.2008