RELAZIONE sulla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario
2.6.2008 - (5968/2008 – C6‑0067/2008 – 2005/0267(CNS)) - *
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni(Nuova consultazione)
Relatore: Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario
(5968/2008 – C6‑0067/2008 – 2005/0267(CNS))
(Procedura di consultazione – nuova consultazione)
Il Parlamento europeo,
– visto il progetto del Consiglio (5968/2008),
– vista la proposta della Commissione (COM(2005)0690),
– vista la sua posizione del 21 giugno 2007[1],
– visto l'articolo 31 e 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,
– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0067/2008),
– visti gli articoli 93, 51 e 55, paragrafo 3, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6‑0207/2008),
1. approva la proposta del Consiglio quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il progetto o sostituirlo con un nuovo testo;
5. invita il Consiglio e la Commissione, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, ad esaminare a titolo prioritario ogni futura proposta volta a modificare la decisione in conformità della dichiarazione n. 50 relativa all'articolo 10 del Protocollo sulle disposizioni transitorie da allegare al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;
6. è determinato ad esaminare ogni futura proposta nel quadro della procedura di urgenza, in conformità della procedura di cui al paragrafo 5 ed in stretta collaborazione con i parlamenti nazionali;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Proposta di decisione quadro del Consiglio Considerando 5 bis (nuovo) | |
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Testo del Consiglio |
Emendamento |
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(5 bis) Il fatto che sistemi giuridici diversi si applichino alla stessa condanna penale determina la circolazione di informazioni poco affidabili tra Stati membri e crea incertezza giuridica per la persona condannata. Per evitare tale situazione, lo Stato membro di condanna deve considerarsi proprietario dell'informazione relativa alle condanne penali pronunciate, sul proprio territorio, contro cittadini di altri Stati membri. Di conseguenza, lo Stato membro di cittadinanza della persona condannata, al quale verranno trasmessi i dati, deve assicurarsi che questi siano aggiornati tenendo conto delle modifiche e delle soppressioni che vengono effettuate nello Stato membro di condanna. Solo i dati così aggiornati possono essere utilizzati internamente dallo Stato membro di cittadinanza o trasmessi da questo a un altro Stato membro o a un paese terzo. |
Emendamento 2 Proposta di decisione quadro del Consiglio Considerando 9 bis bis (nuovo) | |
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Testo del Consiglio |
Emendamento |
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(9 bis) bis. Qualora l'informazione venga ricevuta in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, l'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza deve assicurarsi che le risposte alle richieste di informazioni presentate da una persona in relazione ai propri precedenti penali contengano un riferimento generale ai precedenti penali del richiedente, compresi quelli pronunciati dallo Stato membro di condanna. |
Motivazione | |
L'obiettivo dell'emendamento è di evitare che una persona possa nascondere l'esistenza di condanne penali comminate in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza, segnatamente quando si chiedono informazioni relative ai suoi precedenti penali a fini diversi da quelli di un procedimento penale. | |
Emendamento 3 Proposta di decisione quadro del Consiglio Considerando 10 | |
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Testo del Consiglio |
Emendamento |
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(10) Le disposizioni della presente decisione quadro stabiliscono norme sulla protezione dei dati personali trasmessi tra gli Stati membri quale risultato della sua attuazione. Le norme generali esistenti sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale sono integrate dalle norme stabilite nel presente strumento. Inoltre ai dati personali trattati in base alla presente decisione quadro si applica la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale. La presente decisione quadro integra inoltre le disposizioni della decisione del 21 novembre 2005 relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario, la quale fissa limiti all'uso, da parte dello Stato membro richiedente, delle informazioni trasmessegli su sua richiesta. Essa le completa stabilendo altresì norme specifiche per la ritrasmissione, da parte dello Stato membro di appartenenza, di informazioni relative a condanne penali trasmessegli su iniziativa dello Stato membro di condanna. |
(10) Le disposizioni della presente decisione quadro stabiliscono norme sulla protezione dei dati personali trasmessi tra gli Stati membri quale risultato della sua attuazione. Le norme generali esistenti sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale sono integrate dalle norme stabilite nel presente strumento, in particolare i principi di base sanciti all'articolo 9. Inoltre ai dati personali trattati in base alla presente decisione quadro si applica la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale. La presente decisione quadro integra inoltre le disposizioni della decisione del 21 novembre 2005 relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario, la quale fissa limiti all'uso, da parte dello Stato membro richiedente, delle informazioni trasmessegli su sua richiesta. Essa le completa stabilendo altresì norme specifiche per la ritrasmissione, da parte dello Stato membro di appartenenza, di informazioni relative a condanne penali trasmessegli su iniziativa dello Stato membro di condanna. |
Motivazione | |
La decisione quadro relativa alla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, che dovrebbe applicarsi anche, come legge generale, all'atto in esame, è ancora in attesa di adozione. Per questo motivo, sembra opportuno ricordare un complesso generale di principi di tutela dei dati che devono essere rispettati durante la raccolta, il trattamento e la trasmissione dei dati nell'ambito della decisione quadro in esame. | |
Emendamento 4 Proposta di decisione Considerando 10 bis (nuovo) | |
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Testo del Consiglio |
Emendamento |
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(10 bis) In detto contesto, l'adozione di una decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale riveste un'importanza fondamentale al fine di prevedere un adeguato livello di protezione dei dati e il trattamento dei dati personali a livello nazionale. |
Emendamento 5 Proposta di decisione quadro del Consiglio Considerando 12 bis (nuovo) | |
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Testo del Consiglio |
Emendamento |
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( 12 bis) E' importante garantire la conoscenza dell'esistenza delle condanne e delle interdizioni da esse determinate, così come il luogo in cui sono state imposte e inserite nel casellario giudiziario per garantire che gli estratti dei precedenti penali siano facilmente comprensibili. Di conseguenza, gli Stati membri devono definire formati comparabili degli estratti in cui figurano le condanne, prevedendo una sezione specifica per le condanne imposte per reati sessuali. |
Motivazione | |
E' importante garantire che gli estratti dei precedenti penali siano facilmente comprensibili e che le informazioni in essi contenute siano adeguatamente utilizzate. Tale obiettivo può essere conseguito raggruppando i vari tipi di condanna, ad esempio: pene comminate per reati contro la proprietà, pene per reati contro le persone, pene per reati di carattere sessuale, ecc.. Il raggruppamento per tipo di condanna garantirebbe la possibilità di accertare immediatamente se una persona è stata condannata per reati di carattere sessuale. | |
Emendamento 6 Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 5 – paragrafo 2 | |
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Testo del Consiglio |
Emendamento |
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2. Qualsiasi modifica o soppressione di informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, dà luogo a un'identica modifica o soppressione, da parte dello Stato membro di cittadinanza, delle informazioni conservate ai sensi del paragrafo 1 a fini di ritrasmissione a norma dell'articolo 7. |
2. Qualsiasi modifica o soppressione di informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, dà luogo a un'identica modifica o soppressione, da parte dello Stato membro di cittadinanza, delle informazioni conservate ai sensi del paragrafo 1. |
Motivazione | |
La parte finale dell'articolo proposto introduce un doppio sistema in relazione alle condanne imposte in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cittadinanza del condannato (un sistema per l'ambito nazionale e un altro per gli Stati membri richiedenti diversi dallo Stato membro di cittadinanza). Questo doppio sistema può solo contribuire ad aggiungere maggiore complessità e confusione al compito di trasmissione delle informazioni. | |
Emendamento 7 Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 5 – paragrafo 3 | |
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Testo del Consiglio |
Emendamento |
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3. Ai fini della ritrasmissione a norma dell'articolo 7, lo Stato membro di cittadinanza può servirsi esclusivamente di informazioni aggiornate ai sensi del paragrafo 2. |
3. Lo Stato membro di cittadinanza può servirsi esclusivamente di informazioni aggiornate ai sensi del paragrafo 2. |
Motivazione | |
La parte iniziale dell'articolo proposto introduce un doppio sistema in relazione alle condanne imposte in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cittadinanza del condannato (un sistema per l'ambito nazionale e un altro per gli Stati membri richiedenti diversi dallo Stato membro di cittadinanza). Questo doppio sistema può solo contribuire ad aggiungere maggiore complessità e confusione al compito di trasmissione delle informazioni. | |
Emendamento 8 Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
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Testo del Consiglio |
Emendamento |
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1 bis. Quando vengano richieste informazioni presenti nel casellario giudiziario dello stato di cittadinanza per fini diversi da un procedimento penale, lo Stato membro richiedente deve indicare la finalità della sua richiesta. |
Motivazione | |
Il presente emendamento è conforme alla formulazione dell'articolo 9, paragrafo 2 della proposta ed è volto a precisare i casi specifici in cui le informazioni possono essere trasmesse, conformemente al diritto nazionale dello Stato di condanna o dello Stato di cittadinanza, a seconda dei casi, per essere utilizzate per fini diversi da un procedimento penale. | |
Emendamento 9 Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 6 – paragrafo 2 | |
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Testo del Consiglio |
Emendamento |
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2. Qualora una persona richieda informazioni sul proprio casellario giudiziario, l'autorità centrale dello Stato membro nel quale la richiesta è stata introdotta può, nel rispetto della legislazione nazionale, richiedere estratti dal casellario giudiziario e informazioni relative a quest'ultimo presso l'autorità centrale di un altro Stato membro, qualora l'interessato sia o sia stato residente o cittadino dello Stato membro richiedente o dello Stato membro richiesto. |
2. Qualora una persona richieda informazioni sul proprio casellario giudiziario, l'autorità centrale dello Stato membro nel quale la richiesta è stata introdotta richiede, nel rispetto della legislazione nazionale, estratti dal casellario giudiziario e informazioni relative a quest'ultimo presso l'autorità centrale di un altro Stato membro, qualora l'interessato sia o sia stato residente o cittadino dello Stato membro richiedente o dello Stato membro richiesto. |
Motivazione | |
Qualora l'interessato sia o sia stato residente o cittadino di un altro Stato membro e resta così abilitato, la richiesta di informazioni rivolta a questo altro Stato membro non può dipendere dalla volontà dello Stato in cui viene presentata la richiesta. | |
Emendamento 10 Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 9 – paragrafo -1 (nuovo) | |
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Testo del Consiglio |
Emendamento |
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-1. Il trattamento di dati a carattere personale ai fini della presente decisione quattro deve rispettare almeno i seguenti principi di base: |
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a) il trattamento dei dati deve essere permesso dalle disposizioni legislative ed essere necessario e proporzionato agli obiettivi di raccolta e/o trattamento successivo; |
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b) i dati possono essere trattati solo a fini specifici e legittimi e il loro successivo trattamento deve essere compatibile con tale finalità; |
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c) i dati sono esatti e vengono aggiornati; |
Motivazione | |
Stessa motivazione dell'emendamento 3. | |
Emendamento 11 Proposta di decisione Articolo 9 – paragrafo -1 bis (nuovo) | |
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Testo del Consiglio |
Emendamento |
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-1 bis. Il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale o partitica, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale è proibito. In via eccezionale il trattamento di questi dati può essere effettuato, fatti salvi i principi di cui al paragrafo -1, nei casi seguenti: |
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(a) il trattamento è previsto per legge, avviene con previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria caso per caso ed è assolutamente necessario ai fini del caso specifico; e |
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(b) gli Stati membri prevedono adeguate garanzie specifiche, per esempio l'accesso ai dati permesso esclusivamente al personale responsabile dell'esecuzione del compito legittimo che motiva il trattamento. |
Emendamento 12 Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 9 – paragrafo 1 | |
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Testo del Consiglio |
Emendamento |
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1. I dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4, nel quadro di un procedimento penale, possono essere usati dallo Stato membro richiedente solo ai fini del procedimento penale per il quale sono stati richiesti, in conformità del modulo che figura in allegato. |
1. I dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4, nel quadro di un procedimento penale, possono essere usati dallo Stato membro richiedente nel rispetto dei principi cui si fa riferimento al paragrafo -1 ed esclusivamente ai fini del procedimento penale per il quale sono stati richiesti, in conformità del modulo che figura in allegato. |
Motivazione | |
Stessa motivazione dell'emendamento 3. | |
Emendamento 13 Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 9 – paragrafo 2 | |
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Testo del Consiglio |
Emendamento |
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2. I dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, per fini diversi da un procedimento penale, possono essere usati dallo Stato membro richiedente, conformemente al suo diritto nazionale, solo per il fine per il quale sono stati richiesti e nei limiti specificati nel modulo dallo Stato membro richiesto. |
2. I dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, per fini diversi da un procedimento penale, possono essere usati dallo Stato membro richiedente, conformemente al suo diritto nazionale, nel rispetto dei principi cui si fa riferimento al paragrafo -1 ed esclusivamente per il fine per il quale sono stati richiesti e nei limiti specificati nel modulo dallo Stato membro richiesto. |
Motivazione | |
Stessa motivazione dell'emendamento 3. | |
Emendamento 14 Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 9 – paragrafo 3 | |
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Testo del Consiglio |
Emendamento |
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3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, i dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4, possono essere usati dallo Stato membro richiedente per prevenire un pericolo grave e immediato per la pubblica sicurezza. |
3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, i dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4, possono essere usati dallo Stato membro richiedente, se il loro utilizzo risulta necessario e proporzionato, per prevenire un pericolo grave e immediato per la pubblica sicurezza. In tal caso, lo Stato membro richiedente presenta allo Stato membro richiesto una notifica a posteriori che attesti l'osservanza delle condizioni di necessità, proporzionalità, urgenza e gravità della minaccia. |
Emendamento 15 Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 9 – paragrafo 4 | |
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Testo del Consiglio |
Emendamento |
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4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i dati personali ricevuti da un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 4, se trasmessi a un paese terzo a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, siano soggetti agli stessi limiti di utilizzo applicabili in uno Stato membro richiedente, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Gli Stati membri specificano che i dati personali, se trasmessi ad uno Stato terzo per un procedimento penale, possono essere successivamente usati da tale Stato soltanto per i procedimenti penali. |
4. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché i dati personali ricevuti da un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 4, se trasmessi a un paese terzo a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, siano soggetti agli stessi limiti di utilizzo applicabili in uno Stato membro richiedente, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Gli Stati membri specificano che i dati personali, se trasmessi ad uno Stato terzo per un procedimento penale, possono essere successivamente usati da tale Stato soltanto per i procedimenti penali. |
Emendamento 16 Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 9 – paragrafo 5 | |
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Testo del Consiglio |
Emendamento |
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5. Il presente articolo non si applica ai dati personali ottenuti da uno Stato membro ai sensi della presente decisione quadro e provenienti dallo Stato membro medesimo. |
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai dati personali ottenuti da uno Stato membro ai sensi della presente decisione quadro e provenienti dallo Stato membro medesimo. |
Emendamento 17 Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |
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Testo del Consiglio |
Emendamento |
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5 bis. Gli Stati membri garantiscono che le proprie autorità nazionali competenti in materia di protezione dei dati siano sistematicamente informate sullo scambio di dati personali effettuato a titolo della presente decisione quadro e, in particolare, dell'utilizzo di dati personali nelle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3. |
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Le autorità competenti in materia di protezione dei dati degli Stati membri controllano lo scambio di cui al paragrafo 1 e collaborano a tal fine. |
Emendamento 18 Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 9 bis (nuovo) | |
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Testo del Consiglio |
Emendamento |
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Articolo 9 bis |
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Diritti della persona interessata |
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1. Le persone interessate sono informate del trattamento dei loro dati personali. Se del caso, tale comunicazione può essere rinviata per non ostacolare gli obiettivi del trattamento dei dati. |
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2. Le persone interessate hanno il diritto di ottenere, senza ritardi ingiustificati e in una lingua di loro comprensione, le informazioni relative ai dati che si stanno trattando, nonché il diritto di rettificarli e, se del caso, di eliminare i dati il cui trattamento costituisca una violazione dei principi di cui all'articolo 9, paragrafo ‑1. |
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3. Può essere negata o rinviata la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, quando ciò sia strettamente necessario per: |
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a) proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico; |
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b) impedire un reato; |
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c) non ostacolare l'indagine e i procedimenti relativi ai reati penali; |
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d) proteggere i diritti e le garanzie di terzi. |
Emendamento 19 Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo) | |
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Testo del Consiglio |
Emendamento |
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iv bis) Informazioni relative alle interdizioni risultanti dalle condanne penali, |
Emendamento 20 Proposta di decisione quadro del Consiglio Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv | |
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Testo del Consiglio |
Emendamento |
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iv) informazioni relative alle interdizioni risultanti dalle condanne penali; |
soppresso |
Traduzione esterna
- [1] Testi approvati, P6_TA(2007)0170.
MOTIVAZIONE
Il 22 dicembre 2005, la Commissione ha pubblicato una proposta di decisione quadro relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario. Obiettivo della proposta è migliorare le comunicazioni tra le autorità giudiziarie e assicurare che le richieste di informazioni sulle condanne penali tra Stati membri ottengano risposte idonee ed esaustive.
Le questioni principali affrontate dalla proposta sono:
1. l'obbligo fatto allo Stato membro di condanna di trasmettere immediatamente allo Stato membro di appartenenza le informazioni complete relative alle condanne pronunciate contro i propri cittadini;
2. l'obbligo dello Stato membro di appartenenza di conservare e aggiornare tutte le informazioni ricevute;
3. le condizioni e la procedura per rispondere a una richiesta di informazioni relativa a una condanna penale.
Il 6 febbraio 2008, il Consiglio dell'Unione ha deciso di consultare di nuovo il Parlamento europeo. L'ulteriore consultazione è giustificata dalle importanti modifiche apportate al testo originale e, in particolare, dall'inserimento delle proposte del Parlamento e dell'iniziativa del Regno del Belgio in merito al riconoscimento e all'esecuzione delle interdizioni legate a condanne per reati sessuali commessi su minori.
Il relatore accoglie positivamente il fatto che molte delle proposte contenute nella relazione del 21 giugno 2007 del Parlamento siano state accolte. Tuttavia, occorre attirare l'attenzione sulla proposta di un unico quadro giuridico per la protezione dei dati personali, identica a quella originariamente formulata dalla Commissione; poiché le iniziative del Parlamento in questo settore non sono state prese in considerazione, sarà necessario presentare ulteriori emendamenti. Il relatore si rammarica, inoltre, del fatto che il Consiglio abbia scelto di istituire un duplice sistema relativamente alle condanne pronunciate in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza (un sistema verrebbe applicato in ambito nazionale e il secondo negli altri Stati membri ai quali devono essere trasmesse le informazioni relative alle condanne). Un duplice sistema di questo genere renderebbe ancora più complesso e confuso il già difficile compito di trasmettere le informazioni, un elemento che giustifica il mantenimento del sistema originariamente proposto dalla Commissione, ai sensi del quale qualunque modifica o cancellazione al casellario giudiziario nello Stato membro di condanna richiederebbe la medesima modifica o cancellazione nello Stato membro di appartenenza della persona condannata.
È necessario attirare l'attenzione su taluni aspetti della proposta, che forse il Consiglio e gli Stati membri dovrebbero valutare in maniera più approfondita. Vi sono prove allarmanti del fatto che i criminali sessuali e altri soggetti estremamente pericolosi beneficiano della mancanza di un sistema di scambio di informazioni efficace e approfittano dei limiti imposti alle attuali competenze dell'Unione .
Il quadro giuridico proposto identifica i soggetti autorizzati a richiedere informazioni relative alle condanne. In breve, le richieste possono essere presentate sia dalla parte interessata, sia dalle autorità centrali degli Stati membri. Tuttavia, in casi estremamente specifici, taluni organi pubblici o privati dovrebbero poter scoprire se le persone che intendono assumere (o che hanno già assunto) abbiano precedenti penali. Si tratta degli istituti scolastici o di assistenza ai bambini.
Per gli istituti scolastici o che prestano assistenza ai bambini (che siano pubblici o privati) non è sufficiente richiedere, nell'ambito del processo di selezione, la presentazione di vari documenti che attestino l'esperienza, le competenze e la formazione dei candidati; questi istituti devono avere la possibilità (concreta) di esigere dai candidati un estratto del casellario giudiziario, insieme a tutti gli altri documenti.
Tuttavia, una procedura come quella descritta nel paragrafo precedente non sarebbe sufficiente a garantire la sicurezza dei minori. Gli istituti scolastici devono poter appurare se il loro personale (ossia gli attuali dipendenti) abbiano precedenti penali per reati sessuali contro minori. Pertanto sarebbe auspicabile che tali istituti, pur nel pieno rispetto dei diritti fondamenti e nell'osservanza dei principi che disciplinano la protezione dei dati personali, potessero richiedere e ottenere l'accesso alle informazioni, nei casi in cui i soggetti interessati abbiano effettivamente dei precedenti penali per reati commessi contro minori.
PROCEDURA
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Titolo |
Scambio di informazioni tra gli Stati membri estratte dai casellari giudiziari |
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Riferimenti |
05968/2008 – C6-0067/2008 – COM(2005)0690 – C6-0052/2006 – 2005/0267(CNS) |
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Consultazione del PE |
10.2.2006 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 21.2.2008 |
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Relatore(i) Nomina |
Agustín Díaz de Mera García Consuegra 27.2.2008 |
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Esame in commissione |
5.5.2008 |
29.5.2008 |
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Approvazione |
29.5.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
35 0 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Claude Moraes, Martine Roure, Csaba Sógor, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Edit Bauer, Simon Busuttil, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Syed Kamall, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Manolis Mavrommatis |
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Deposito |
2.6.2008 |
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