RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull'Agenzia)
3.6.2008 - (16138/3/2007 – C6‑0131/2008 – 2006/0274(COD)) - ***II
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Paolo Costa
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull'Agenzia)
(16138/3/2007 – C6‑0131/2008 – 2006/0274(COD))
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione comune del Consiglio (16138/3/2007 – C6‑0131/2008),
– vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0785),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 62 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6‑0210/2008),
1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Considerando 9 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 bis) L'Agenzia svolge un ruolo guida per la futura attuazione dell'ERTMS in tutto il sistema ferroviario nella Comunità entro il 2020. A tal fine, si deve garantire la coerenza nel calendario tra i piani di migrazione nazionali rendendo l'installazione graduale dell'ERTMS nella Rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) obbligatoria e collegando la concessione di stanziamenti UE alla condizione obbligatoria di utilizzare l'ERTMS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onde chiarire le azioni che dovrebbero essere intraprese a livello comunitario per assicurare l'efficienza del ruolo dell'Agenzia per quanto riguarda l'ERTMS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Considerando 10 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(10 bis) Onde promuovere l'interoperabilità, l'Agenzia dovrebbe stabilire una versione definitiva dell'ERTMS 2.3.0, per un determinato periodo che consenta alle società ferroviarie che hanno investito in materiale rotabile interoperabile di ottenere benefici sufficienti da tali investimenti. La versione 2.3.0 dovrebbe includere specifiche armonizzate relativamente ai test e alle certificazioni. Essa dovrebbe anche far sì che le specifiche supplementari richieste da un'autorità nazionale di sicurezza non impediscano la circolazione di materiale rotabile equipaggiato conformemente all'ERTMS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento verte sull'ERTMS, tenendo conto dei nuovi elementi integrati dal Consiglio nella propria posizione comune. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Considerando 10 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(10 ter) Onde promuovere l'interoperabilità, l'Agenzia dovrebbe sostenere l'adattamento alla versione di ERTMS 2.3.0 di qualsiasi versione di ERTMS installata anteriormente alla versione 2.3.0. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È necessario che tutte le versioni di ERTMS elaborate e installate prima della versione 2.3.0 siano compatibili con la stessa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Regolamento (CE) n. 881/2004 Articolo 9 ter bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il testo ripristina l'emendamento 4 della prima lettura del Parlamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Regolamento (CE) n. 881/2004 Articolo 16 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il testo ripristina l'emendamento 6 della prima lettura del Parlamento, ossia la relazione dell'Agenzia e le raccomandazioni per il sistema di certificazione di manutenzione obbligatorio prendendo in considerazione, allo stesso tempo, i nuovi elementi e la formulazione del Consiglio inserita nella sua posizione comune. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Posizione comune del Consiglio – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Regolamento (CE) n. 881/2004 Articolo 21 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il testo ripristina parte degli emendamenti 5 e 8 della prima lettura del Parlamento tenendo presenti, al contempo, nuovi elementi e la formulazione del Consiglio inseriti nella sua posizione comune. L'Agenzia è responsabile dell'autorizzazione di messa in servizio del materiale ERTMS e delle procedure riguardanti la verificazione "CE". Fungendo da "autorità centrale" per ERTMS, l'Agenzia garantisce l'interoperabilità e la compatibilità di tutte le versione di ERTMS. |
- [1] Testi approvati del 29.11.2007, P6_TA(2007)0558.
MOTIVAZIONE
1. Antecedenti e osservazioni sulla procedura
Il 13 dicembre 2006 la Commissione ha presentato dinanzi al Parlamento e al Consiglio una proposta di regolamento che modifica il regolamento CE n. 881/2004 istituente un'Agenzia ferroviaria europea[1]1.
La proposta è stata presentata dalla Commissione congiuntamente ad altre due proposte legislative, vale a dire la nuova direttiva sull'interoperabilità e la revisione della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie (direttiva 2004/49/CE). Le tre proposte, sottoposte a procedura di codecisione unitamente alla comunicazione intesa ad agevolare la circolazione dei locomotori nella Comunità, sono state considerate parte del pacchetto di proposte presentate dalla Commissione in materia di riconoscimento transnazionale del materiale rotabile. Nel corso dell'ultimo anno è stato raggiunto un rapido accordo in prima lettura con il Consiglio in merito alla nuova proposta di direttiva sull'interoperabilità.
In data 29 dicembre 2007 il Parlamento ha emesso un parere in prima lettura nell'ambito della procedura di codecisione e ha adottato una relazione contenente 9 emendamenti al testo della Commissione[2]2. Il 3 marzo 2008 il Consiglio ha approvato la posizione comune in conformità all'articolo 251 del trattato, successivamente trasmessa al Parlamento e alla Commissione.
2. Valutazione della posizione comune del Consiglio
La posizione comune del Consiglio incorpora integralmente o parzialmente alcuni emendamenti del Parlamento approvati in prima lettura e copre principalmente:
- l'incarico assegnato all'Agenzia al fine di proporre soluzioni per ridurre le norme nazionali di cui al gruppo B concernente le autorizzazioni di messa in servizio di veicoli ritenuti equivalenti negli Stati membri (emendamento 3);
- la possibilità di richiedere un parere tecnico dell'Agenzia su un'eventuale decisione negativa presa dall'autorità di sicurezza nazionale in merito alla messa in servizio di veicoli ferroviari (emendamento 5);
- le disposizioni che disciplinano l'istituzione e il mantenimento di registri dei tipi di veicoli autorizzati dagli Stati membri (emendamento 7);
- le possibilità di proroga dei contratti di lavoro dell'organico dell'Agenzia (emendamento 9).
Gli emendamenti presentati dal Parlamento relativamente all'estensione delle competenze dell'Agenzia non sono stati recepiti nella posizione comune del Consiglio. Invero, il ruolo dell'Agenzia nel rilascio di autorizzazioni di messa in servizio dei veicoli conformi alle STI (emendamento 4), il ruolo che l'Agenzia è invitata a svolgere nell'elaborazione delle specifiche delle versioni ERTMS (emendamenti 5 e 8), così come la raccomandazione dell'Agenzia riguardante il sistema di certificazione obbligatorio in materia di manutenzione per i carri e per gli altri veicoli ferroviari (emendamento 6), non risultano incorporati all'interno della posizione comune del Consiglio.
Occorre precisare che il testo del Consiglio integra la proposta della Commissione con un nuovo testo, principalmente in materia di certificazione, compatibilità delle norme nazionali, personale ferroviario e registri ERTMS.
3. Proposte del relatore
Poiché la posizione comune del Consiglio integra solo parzialmente gli emendamenti del Parlamento relativi alle competenze dell'Agenzia, si propone di ripristinare la posizione di prima lettura del Parlamento considerando al contempo il testo del Consiglio.
In particolare, il ruolo dell'Agenzia come autorità centrale per lo sviluppo e la messa in opera del sistema ERTMS dovrebbe essere sottoposto a riesame alla luce delle nuove disposizioni accolte all'interno della posizione comune del Consiglio. Si propone la definizione di procedure per una verifica CE da parte dell'Agenzia al fine di garantire l'interoperabilità e compatibilità del sistema ERTMS nel sistema ferroviario comunitario. A livello comunitario sarebbe inoltre opportuno prendere in esame un singolo apparecchio di laboratorio, una singola missione di riferimento e/o un singolo organismo di certificazione.
Infine, alla luce dei requisiti di coerenza e conformità con il testo della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie, si propongono disposizioni relative al sistema di certificazione obbligatorio in materia di manutenzione.
- [1] 1 COM(2006)0785.
- [2] 2 Relazione dell'on. Costa, A6-0350/2007, P6_TA(2007)0558.
PROCEDURA
Titolo |
Modifica del regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea |
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Riferimenti |
16138/3/2007 – C6-0131/2008 – 2006/0274(COD) |
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Prima lettura del PE – Numero P |
29.11.2007 T6-0558/2007 |
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Proposta della Commissione |
COM(2006)0785 - C6-0473/2006 |
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Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune |
13.3.2008 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 13.3.2008 |
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Relatore(i) Nomina |
Paolo Costa 10.3.2008 |
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Esame in commissione |
25.3.2008 |
7.4.2008 |
28.5.2008 |
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Approvazione |
29.5.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
25 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Nathalie Griesbeck, Zita Gurmai, Leopold Józef Rutowicz |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Bart Staes |
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