RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull'Agenzia)

3.6.2008 - (16138/3/2007 – C6‑0131/2008 – 2006/0274(COD)) - ***II

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Paolo Costa

Procedura : 2006/0274(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0210/2008
Testi presentati :
A6-0210/2008
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull'Agenzia)

(16138/3/2007 – C6‑0131/2008 – 2006/0274(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la posizione comune del Consiglio (16138/3/2007 – C6‑0131/2008),

–   vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0785),

–   visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

–   visto l'articolo 62 del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6‑0210/2008),

1.  approva la posizione comune quale emendata;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Considerando 9 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

(9 bis) L'Agenzia svolge un ruolo guida per la futura attuazione dell'ERTMS in tutto il sistema ferroviario nella Comunità entro il 2020. A tal fine, si deve garantire la coerenza nel calendario tra i piani di migrazione nazionali rendendo l'installazione graduale dell'ERTMS nella Rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) obbligatoria e collegando la concessione di stanziamenti UE alla condizione obbligatoria di utilizzare l'ERTMS.

Motivazione

Onde chiarire le azioni che dovrebbero essere intraprese a livello comunitario per assicurare l'efficienza del ruolo dell'Agenzia per quanto riguarda l'ERTMS.

Emendamento  2

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Considerando 10 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

(10 bis) Onde promuovere l'interoperabilità, l'Agenzia dovrebbe stabilire una versione definitiva dell'ERTMS 2.3.0, per un determinato periodo che consenta alle società ferroviarie che hanno investito in materiale rotabile interoperabile di ottenere benefici sufficienti da tali investimenti. La versione 2.3.0 dovrebbe includere specifiche armonizzate relativamente ai test e alle certificazioni. Essa dovrebbe anche far sì che le specifiche supplementari richieste da un'autorità nazionale di sicurezza non impediscano la circolazione di materiale rotabile equipaggiato conformemente all'ERTMS.

Motivazione

L'emendamento verte sull'ERTMS, tenendo conto dei nuovi elementi integrati dal Consiglio nella propria posizione comune.

Emendamento  3

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Considerando 10 ter (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

(10 ter) Onde promuovere l'interoperabilità, l'Agenzia dovrebbe sostenere l'adattamento alla versione di ERTMS 2.3.0 di qualsiasi versione di ERTMS installata anteriormente alla versione 2.3.0.

Motivazione

È necessario che tutte le versioni di ERTMS elaborate e installate prima della versione 2.3.0 siano compatibili con la stessa.

Emendamento  4

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 881/2004

Articolo 9 ter bis (nuovo)

 

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

"Articolo 9 ter bis

 

Autorizzazioni di messa in servizio di veicoli conformi alle STI

 

A partire dal 2015, e in cooperazione con le competenti autorità di sicurezza nazionali, si affiderà all'Agenzia l'incarico di concedere le autorizzazioni di messa in servizio di veicoli conformi alle STI";

Motivazione

Il testo ripristina l'emendamento 4 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento  5

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 881/2004

Articolo 16 bis

 

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

"Articolo 16 bis

"Articolo 16 bis

Certificazione degli enti incaricati della manutenzione

Certificazione degli enti incaricati della manutenzione

 

1. Entro un periodo di:

 

- un anno per i carri,

 

- due anni per gli altri veicoli,

 

dalla data in cui il presente regolamento entra in vigore, l'Agenzia valuta la relazione tra il detentore del veicolo, le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura per quanto riguarda il sistema di certificazione della manutenzione, conformemente all'articolo 14 della direttiva sulla sicurezza ferroviaria.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria, l'Agenzia trasmette alla Commissione una relazione nella quale essa formula, se necessario, raccomandazioni per l'attuazione del sistema di certificazione volontaria della manutenzione conformemente all'articolo 14 della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie.

Entro lo stesso periodo, l'Agenzia trasmette alla Commissione una relazione nella quale essa formula, se necessario, raccomandazioni per l'attuazione del sistema di certificazione obbligatoria della manutenzione conformemente all'articolo 14 della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie.

La valutazione e le raccomandazioni dell'Agenzia riguardano, in particolare, gli aspetti

indicati qui di seguito, tenendo debitamente conto delle relazioni che un ente incaricato

della manutenzione può avere con altre parti, quali detentori di carri merci, imprese

ferroviarie e gestori dell'infrastruttura:

1 bis. La valutazione e le raccomandazioni dell'Agenzia riguardano, in particolare, gli aspetti

indicati qui di seguito, tenendo debitamente conto delle relazioni che un ente incaricato

della manutenzione può avere con altre parti, quali detentori di carri merci, imprese

ferroviarie e gestori dell'infrastruttura:

a) se l'ente incaricato della manutenzione dispone di sistemi adeguati, inclusi processi operativi e gestionali, per assicurare l'efficace e sicura manutenzione dei veicoli;

a) se l'ente incaricato della manutenzione dispone di sistemi adeguati, inclusi processi operativi e gestionali, per assicurare l'efficace e sicura manutenzione dei veicoli;

b) il contenuto e le specifiche di un sistema volontario di certificazione valido in tutta la Comunità;

b) il contenuto e le specifiche di un sistema obbligatorio e reciprocamente riconosciuto di certificazione della manutenzione valido in tutta la Comunità;

c) il tipo di organismi competenti per la certificazione;

c) il tipo di organismi competenti per la certificazione incaricati di attuare un sistema obbligatorio con le autorità nazionali di sicurezza o organismi notificati, conformemente alle disposizioni della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie;

d) le ispezioni e i controlli tecnici e operativi."

d) le ispezioni e i controlli tecnici e operativi che devono essere eseguiti dalle autorità degli Stati membri;

 

e) se l'ente incaricato della manutenzione possiede le informazioni necessarie per eseguire le attività di manutenzione previste (in particolare i fascicoli e i piani di manutenzione);

 

f) se l'ente incaricato della manutenzione possiede gli strumenti necessari per il monitoraggio e il controllo dello stato dei veicoli;

 

g) se sia necessario introdurre una condizione relativa all'assicurazione nelle specifiche del sistema di certificazione obbligatoria di manutenzione.

 

1 ter. Entro un periodo di tre anni dall'approvazione da parte della Commissione del sistema obbligatorio di certificazione di manutenzione di cui all'articolo 14, paragrafo 6 della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie, l 'Agenzia invia alla Commissione una relazione di valutazione sull'attuazione di detto sistema che prenda in considerazione gli aspetti illustrati nel paragrafo 1 bis";

Motivazione

Il testo ripristina l'emendamento 6 della prima lettura del Parlamento, ossia la relazione dell'Agenzia e le raccomandazioni per il sistema di certificazione di manutenzione obbligatorio prendendo in considerazione, allo stesso tempo, i nuovi elementi e la formulazione del Consiglio inserita nella sua posizione comune.

Emendamento  6

Posizione comune del Consiglio – atto modificativo

Articolo 1 – punto 21

Regolamento (CE) n. 881/2004

Articolo 21 bis

 

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

"Articolo 21 bis

"Articolo 21 bis

ERTMS

ERTMS

1. L'Agenzia assume i compiti descritti nei paragrafi da 2 a 5 al fine di contribuire a uno sviluppo e un'attuazione coerenti del sistema ERTMS.

1.L'Agenzia assume i compiti descritti nei paragrafi da 2 a 5 al fine di garantire uno sviluppo e un'attuazione coerenti del sistema ERTMS.

2. L'Agenzia istituisce una procedura di gestione delle richieste di modifica delle specifiche del sistema ERTMS. A tal fine essa costituisce e tiene aggiornato un registro delle richieste di modifica e delle modifiche programmate delle specifiche dell'ERTMS.

2. L'Agenzia istituisce una procedura di gestione delle richieste di modifica delle specifiche del sistema ERTMS. A tal fine essa costituisce e tiene aggiornato un registro delle richieste di modifica e delle modifiche programmate delle specifiche dell'ERTMS.

3. L'Agenzia coadiuva i lavori della Commissione in materia di migrazione verso ERTMS e di coordinamento dei lavori di installazione dell'ERTMS lungo i corridoi transeuropei di trasporto.

3. L'Agenzia coadiuva la Commissione nel garantire la migrazione verso ERTMS e il coordinamento dei lavori di installazione dell'ERTMS lungo i corridoi transeuropei di trasporto.

 

3 bis. A partire dal 1° gennaio 2010, l'Agenzia controlla, in cooperazione con gli organismi notificati e le autorità nazionali di sicurezza, l'applicazione delle procedure di verifica "CE" e di messa in servizio dell'ERTMS nel quadro di progetti specifici, ed autorizza la messa in servizio ed applica le procedure di verifica "CE", in particolare per valutare la compatibilità tecnica tra infrastrutture e materiale rotabile, equipaggiati da costruttori diversi. Qualora opportuno, l'Agenzia raccomanda alla Commissione le misure appropriate.

4.L'Agenzia sviluppa una strategia di gestione delle diverse versioni dell'ERTMS per assicurare la compatibilità tecnica e operativa tra reti e veicoli equipaggiati di versioni diverse.

4. L'Agenzia sviluppa una strategia di gestione delle diverse versioni dell'ERTMS per assicurare la compatibilità tecnica e operativa tra reti e veicoli equipaggiati di versioni diverse. In particolare, l'Agenzia certifica:

 

a) l'interoperabilità di tutto il materiale ERTMS;

 

b) la retrocompatibilità di tutte le versioni di ERTMS successive alla versione 2.3.0 atta a minimizzare la riduzione delle performances di quelli operanti con funzionalità di bordo 2.3.0 o successive in una funzionalità posteriore di terra.

5. Qualora emergano incompatibilità tecniche tra reti e veicoli nel quadro di progetti specifici ERTMS, gli organismi notificati e le autorità nazionali di sicurezza provvedono affinché l'Agenzia ottenga le pertinenti informazioni sulle procedure di verifica "CE" e di messa in servizio applicate nonché sulle condizioni operative. Qualora opportuno, l'Agenzia raccomanda alla Commissione le misure appropriate.

5. Qualora emergano incompatibilità tecniche tra reti e veicoli nel quadro di progetti specifici ERTMS, gli organismi notificati e le autorità nazionali di sicurezza garantiscono che l'Agenzia ottenga le pertinenti informazioni sulle procedure di verifica "CE" e di messa in servizio applicate nonché sulle condizioni operative. Qualora opportuno, l'Agenzia raccomanda alla Commissione le misure appropriate.

 

5 bis. L'Agenzia valuta il processo di certificazione del materiale ERTMS presentando alla Commissione UNA RELAZIONE entro ...1 che contiene, qualora appropriato, raccomandazioni sui miglioramenti da effettuarsi.

 

5 ter. In base alla relazione dell'Agenzia di cui al paragrafo 5 bis, la Commissione valuta i costi ed i benefici derivanti dall'utilizzazione di un unico tipo di materiale di laboratorio, un unico binario di riferimento e/o un organismo di certificazione unico a livello comunitario. Tale organismo di certificazione dovrebbe ottemperare ai criteri dell'Allegato VII della direttiva sull'interoperabilità del sistema ferroviario. La Commissione può presentare conclusioni al Parlamento e al Consiglio, qualora appropriato, presentare entro …2 una proposta legislativa per migliorare il sistema di certificazione ERTMS.

 

1 Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

2 Non prima di dieci anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

Il testo ripristina parte degli emendamenti 5 e 8 della prima lettura del Parlamento tenendo presenti, al contempo, nuovi elementi e la formulazione del Consiglio inseriti nella sua posizione comune. L'Agenzia è responsabile dell'autorizzazione di messa in servizio del materiale ERTMS e delle procedure riguardanti la verificazione "CE". Fungendo da "autorità centrale" per ERTMS, l'Agenzia garantisce l'interoperabilità e la compatibilità di tutte le versione di ERTMS.

MOTIVAZIONE

1.  Antecedenti e osservazioni sulla procedura

Il 13 dicembre 2006 la Commissione ha presentato dinanzi al Parlamento e al Consiglio una proposta di regolamento che modifica il regolamento CE n. 881/2004 istituente un'Agenzia ferroviaria europea[1]1.

La proposta è stata presentata dalla Commissione congiuntamente ad altre due proposte legislative, vale a dire la nuova direttiva sull'interoperabilità e la revisione della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie (direttiva 2004/49/CE). Le tre proposte, sottoposte a procedura di codecisione unitamente alla comunicazione intesa ad agevolare la circolazione dei locomotori nella Comunità, sono state considerate parte del pacchetto di proposte presentate dalla Commissione in materia di riconoscimento transnazionale del materiale rotabile. Nel corso dell'ultimo anno è stato raggiunto un rapido accordo in prima lettura con il Consiglio in merito alla nuova proposta di direttiva sull'interoperabilità.

In data 29 dicembre 2007 il Parlamento ha emesso un parere in prima lettura nell'ambito della procedura di codecisione e ha adottato una relazione contenente 9 emendamenti al testo della Commissione[2]2. Il 3 marzo 2008 il Consiglio ha approvato la posizione comune in conformità all'articolo 251 del trattato, successivamente trasmessa al Parlamento e alla Commissione.

2.  Valutazione della posizione comune del Consiglio

La posizione comune del Consiglio incorpora integralmente o parzialmente alcuni emendamenti del Parlamento approvati in prima lettura e copre principalmente:

- l'incarico assegnato all'Agenzia al fine di proporre soluzioni per ridurre le norme nazionali di cui al gruppo B concernente le autorizzazioni di messa in servizio di veicoli ritenuti equivalenti negli Stati membri (emendamento 3);

- la possibilità di richiedere un parere tecnico dell'Agenzia su un'eventuale decisione negativa presa dall'autorità di sicurezza nazionale in merito alla messa in servizio di veicoli ferroviari (emendamento 5);

- le disposizioni che disciplinano l'istituzione e il mantenimento di registri dei tipi di veicoli autorizzati dagli Stati membri (emendamento 7);

- le possibilità di proroga dei contratti di lavoro dell'organico dell'Agenzia (emendamento 9).

Gli emendamenti presentati dal Parlamento relativamente all'estensione delle competenze dell'Agenzia non sono stati recepiti nella posizione comune del Consiglio. Invero, il ruolo dell'Agenzia nel rilascio di autorizzazioni di messa in servizio dei veicoli conformi alle STI (emendamento 4), il ruolo che l'Agenzia è invitata a svolgere nell'elaborazione delle specifiche delle versioni ERTMS (emendamenti 5 e 8), così come la raccomandazione dell'Agenzia riguardante il sistema di certificazione obbligatorio in materia di manutenzione per i carri e per gli altri veicoli ferroviari (emendamento 6), non risultano incorporati all'interno della posizione comune del Consiglio.

Occorre precisare che il testo del Consiglio integra la proposta della Commissione con un nuovo testo, principalmente in materia di certificazione, compatibilità delle norme nazionali, personale ferroviario e registri ERTMS.

3.  Proposte del relatore

Poiché la posizione comune del Consiglio integra solo parzialmente gli emendamenti del Parlamento relativi alle competenze dell'Agenzia, si propone di ripristinare la posizione di prima lettura del Parlamento considerando al contempo il testo del Consiglio.

In particolare, il ruolo dell'Agenzia come autorità centrale per lo sviluppo e la messa in opera del sistema ERTMS dovrebbe essere sottoposto a riesame alla luce delle nuove disposizioni accolte all'interno della posizione comune del Consiglio. Si propone la definizione di procedure per una verifica CE da parte dell'Agenzia al fine di garantire l'interoperabilità e compatibilità del sistema ERTMS nel sistema ferroviario comunitario. A livello comunitario sarebbe inoltre opportuno prendere in esame un singolo apparecchio di laboratorio, una singola missione di riferimento e/o un singolo organismo di certificazione.

Infine, alla luce dei requisiti di coerenza e conformità con il testo della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie, si propongono disposizioni relative al sistema di certificazione obbligatorio in materia di manutenzione.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea

Riferimenti

16138/3/2007 – C6-0131/2008 – 2006/0274(COD)

Prima lettura del PE – Numero P

29.11.2007                     T6-0558/2007

Proposta della Commissione

COM(2006)0785 - C6-0473/2006

Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune

13.3.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

13.3.2008

Relatore(i)

       Nomina

Paolo Costa

10.3.2008

 

 

Esame in commissione

25.3.2008

7.4.2008

28.5.2008

 

Approvazione

29.5.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

25

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Nathalie Griesbeck, Zita Gurmai, Leopold Józef Rutowicz

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Bart Staes